FONTI E DINAMICHE DEL DIRITTO COMUNITARIO DEL LAVORO

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FONTI E DINAMICHE DEL DIRITTO COMUNITARIO DEL LAVORO Le competenze comunitarie nel disegno originario del Trattato di Roma (1957): (rapporti SpaaK e Ohlin – teoria della convergenza dei sistemi nazionali) regolazione comunitaria di per un mercato comune “aperto”: libera circolazione dei lavoratori (art.39 ex 48) competenza nazionale in materia di politiche del lavoro e della protezione sociale: esclusione espressa per retribuzioni,diritto di associazione, diritto di sciopero, diritto di serrata. regolazione ristretta antidumping: parità uomo/donna (art.141 ex 119) Fondo sociale

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FONTI E DINAMICHE DEL DIRITTO COMUNITARIO DEL LAVORO

Le competenze comunitarie nel disegno originario del Trattato di Roma (1957):(rapporti SpaaK e Ohlin – teoria della convergenza dei sistemi nazionali)regolazione comunitaria di per un mercato comune “aperto”: libera circolazione dei lavoratori (art.39 ex 48)competenza nazionale in materia di politiche del lavoro e della protezione sociale: esclusione espressa per retribuzioni,diritto di associazione, diritto di sciopero, diritto di serrata.regolazione ristretta antidumping: parità uomo/donna (art.141 ex 119) Fondo sociale

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Gerarchia delle fonti dell’ordinamento Comunitario • I Trattati

accordi internazionali intergovernativinecessitano la ratifica con la legge nazionale

• I regolamentiatti normativo adottato dal Consiglio e approvato dal Parlamento Europeo; efficacia diretta nei confronti degli Stati membri e dei loro cittadini non necessitano di ratifica o di recepimento nazionale

• Le direttiveatto normativo adottato dal Consiglio e approvato dal Parlamento Europeo; hanno efficacia diretta nei confronti di soli Stati membri, necessitano di ratifica o di recepimento nell’ordinamento nazionale per avere efficacia nei rapporti orizzontali tra privati

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Dottrina della primazia dell’ordinamento comunitario

potere interpretativo della Corte di Giustizia CGCE art.234 TCE (ex 177)

• CGCE sent. 15.7.1964 Costa

• CGCE sent. 9.3.1978 Simmenthal

Concezione monistica della CE quale comunità di diritto

Effetti: a) diretta efficacia nell’ordinamento nazionaleb) prevalenza sul diritto nazionale in caso di contrasto

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Posizione della Corte Costituzionale Italiana

sull’efficacia del diritto comunitario

• (1957-1970) equiparazione delle norme comunitarie alle disposizioni dei trattati internazionali recepiti con legge ordinaria ai sensi dell’art.11 Cost (cfr. Corte Cost. sent. 7.3.1964 n. 14,; Corte Cost. sent. 27.12.1965 n. 98);

• (1971-1984) diretta applicabilità delle norme comunitarie, il contrasto con le norme nazionali avrebbe potuto esser rimosso soltanto dalla Corte Cost. con una pronuncia di illegittimità costituzionale della legge nazionale per violazione dell’art.11 Cost.;

• attuale orientamento della Corte Cost.: la norma comunitaria esplica una “forza propria”, disapplicazione da parte del giudice comune della legge nazionale in contrasto (Corte Cost. sent. 8.6.1984 n. 170, c.d. Granital)

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La dottrina SOLANGE e la teoria dei controlimiti

sentenze del Bundesverfassungsgericht: 29.5.1974, c.d. Solange I, sent. 22.10.1986, c.d. Solange II,; sent. 12.10.1993, in merito alla legittimità costituzionale della ratifica da parte della Germania del Trattato di Maastricht; sent. 31.3.1998;

Sentenze della Corte Cost.: sent. 27.12.1973 n. 183; sent. 8.6.1984 n. 170; 21.4.1989 n. 232: le norme comunitarie possano comportare la disapplicazione del diritto nazionale, anche di rango costituzionale, fino che queste non si pongano in contrasto con i diritti inalienabili della persona umana ed i principi fondamentali della Costituzione repubblicana

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La dottrina dei principi costituzionali comuni

• la Corte di giustizia ha risposto “incorporando” nelle fonti della Comunità anche i principi costituzionali comuni degli Stati membri, così da poter sviluppare un sistema di tutela giurisdizionale di questi principi al livello comunitario Corte di giustizia (sent. 12.1.1969 Stauder c. Città di Ulm, sent. 17.12.1970 Internazionale Handelsgesellschaft)

• previsione espressa nell’Atto Unico europeo e nel Trattato di Maastricht secondo cui “L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali dell’ordinamento comunitario” (art.6, ex art. F).

• Le Costituzioni nazionali sono le fonti obbligate di ispirazione, ma la Corte di giustizia opera poi un’”integrazione selettiva” dei diritti fondamentali espressi da queste in base al loro grado di consonanza con il sistema comunitario

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L’efficacia diretta delle direttive• Direttive self executing

(CGCE sent. Ratti 1979)

• Effetto diretto solo verticale (CGCE sent. Marshall 1986)

Effettia) Obbligo di interpretazione conforme dei giudici

nazionali (CGCE sent Marleasing 1990)b) Obbligo di risarcimento dello Stato inadempiente

nei confronti del cittadino (CGCE sent. Francovich 1991)

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Cosa accede dunque se uno Stato non recepisce una direttiva entro i termini?

A) le direttive “self executing” (quelle il cui disposto è chiaro e specifico così che operativamente non necessiterebbero una trasposizione e specificazione in una legge nazionale per poter trovare applicazione)

hanno una efficacia diretta soltanto verticale, ma nessuna efficacia orizzontale

Cittadino v. Stato Cittadino v. CittadinoLe direttive debbono essere il cittadino che ha perso il giudizio applicate dal giudice nazionale perché la direttiva non poteva es- per la decisione del caso sere applicata, può richiedere il ri-

sarcimento del danno allo Stato

*

B) le direttine “not self executing”non hanno né un effetto diretto verticale né orizzontale, ma: 1) il giudice nazionale tra le interpretazioni possibili della norma nazionale deve prescegliere quella conforme alla direttiva; 2) La Commissione può citare in giudizio lo Stato per una sanzione economica

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Il Trattato di Amsterdama) Incorporazione nel Trattato dell’Accordo sulla politica sociale del 1991;

b)Titolo XI Politica Sociale: ampliamento delle materie approvabili a maggioranza qualificata del Consiglio: sicurezza, condizioni di lavoro, informazione consultazione, integrazione persone escluse, parità uomo donna; (unanimità: sicurezza sociale, risoluzione del rapporto, rappresentanza e azione sindacale, contributi finanziari all’occupazione, impiego extracomunitari)

c) Titolo VIII (ex VI bis)sull’occupazione;

d) Contratto collettivo con efficacia erga omnes quale strumento di ricezione delle direttive;

e) Dialogo sociale quale fase del procedimento normativo (artt. 138 e 139) : - consultazione obbligatoria da parte della commissione; - richiesta di sospensione per 9 mesi;- accordi da attuarsi secondo le procedure degli Stati membri

o decisione del Consiglio su proposta della Commissione

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La Soft Law

a) raccomandazioni e opinioni;

b) guide lines delle politiche comunitarie per la politica sociale e l’occupazione: il metodo aperto di coordinamento (MAC o OMC) , peer review e benchmarking;

le disposizioni sub a) e b) sono prive di efficacia giuridica vincolante in senso verticale e orizzontale; la loro cpacità ci condizionamento degli Stati membri si fonda sulla moral suasion

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Fonti e efficacia del diritto europeo• Diritto primario:

- norme contenute direttamente nei trattati- esplicano una efficacia giuridica diretta negli ordinamenti degli Stati membri

*

• Diritto secondario: - norme prodotte dalle istituzioni legislative europee secondo i poteri di normazione attribuiti loro dai Trattati

diretta: regolamenti (generali)

decisioni (personali)vincolante giuridicamente

efficacia indiretta: direttive (necessitano il recepimento statale)

non vincolante raccommandazioni(political engagement) opinioni