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Fondo Pensioni Banca delle Marche Via Don Angelo Battistoni, 4 60035 Jesi (AN) Nota Informativa Sezione I Informazioni chiave per l’aderente pag. 1 di 16 Fondo Pensioni Banca delle Marche Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP, I Sezione Speciale, con il numero 1634 INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE (in vigore dal 24 maggio 2019) Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche del Fondo Pensioni Banca delle Marche e facilitarti il confronto tra il Fondo Pensioni Banca delle Marche e le altre forme pensionistiche complementari. Presentazione del Fondo Il Fondo Pensioni Banca delle Marche è un Fondo pensione preesistente, di cui all’articolo 20 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, istituito sulla base di accordi collettivi riportati nell’ Allegato alle presenti Informazioni chiave per l’aderente, che ne costituisce parte integrante. Il Fondo Pensioni Banca delle Marche è una forma di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Il Fondo Pensioni Banca delle Marche opera in regime di contribuzione definita: l’ent ità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta nel tuo esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo tra le proposte offerte. Possono aderire al Fondo Pensioni Banca delle Marche tutti i lavoratori per i quali trovano applicazione gli accordi collettivi riportati nell’Allegato. Nel medesimo Allegato sono riportate le principali informazioni sulle fonti istitutive e sulle condizioni di partecipazione. La partecipazione al Fondo Pensioni Banca delle Marche ti consente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite. Informazioni pratiche Sede legale: Via Don Angelo Battistoni, 4 60035 Jesi (AN) Telefono: 0731 647484 0731 647489 0731 647490 Sito web del Fondo: www.Fondopensionibancadellemarche.it Indirizzo e-mail: [email protected] Indirizzo PEC: [email protected] Sul sito web del Fondo sono disponibili lo Statuto, la Nota informativa, documenti che contengono le informazioni di maggiore dettaglio sulle caratteristiche del Fondo. Sono inoltre disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, le polizze che il Fondo ha stipulato per l’erogazione delle rendite e ogni altro documento e/o informazione di carattere generale che potrebbero esserti utili. La contribuzione L’adesione al Fondo Pensioni Banca delle Marche dà diritto a un contributo al Fondo pensione da parte del tuo datore di lavoro. La misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei versamenti sono fissate dagli accordi collettivi che prevedono l’adesione al Fondo Pensioni Banca delle Marche. Per conoscere la misura e la periodicità della contribuzione previste in relazione al tuo rapporto di lavoro, consulta l’ Allegato sopra citato. Hai tuttavia la possibilità di:

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Fondo Pensioni Banca delle Marche – Via Don Angelo Battistoni, 4 – 60035 Jesi (AN)

Nota Informativa – Sezione I – Informazioni chiave per l’aderente pag. 1 di 16

Fondo Pensioni Banca delle Marche

Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP, I Sezione Speciale, con il numero 1634

INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE (in vigore dal 24 maggio 2019)

Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche del Fondo Pensioni Banca delle Marche e facilitarti il confronto tra il Fondo Pensioni Banca delle Marche e le altre forme

pensionistiche complementari.

Presentazione del Fondo

Il Fondo Pensioni Banca delle Marche è un Fondo pensione “preesistente”, di cui all’articolo 20 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, istituito sulla base di accordi collettivi riportati nell’Allegato alle presenti Informazioni chiave per l’aderente, che ne costituisce parte integrante.

Il Fondo Pensioni Banca delle Marche è una forma di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Il Fondo Pensioni Banca delle Marche opera in regime di contribuzione definita: l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta nel tuo esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo tra le proposte offerte.

Possono aderire al Fondo Pensioni Banca delle Marche tutti i lavoratori per i quali trovano applicazione gli accordi collettivi riportati nell’Allegato. Nel medesimo Allegato sono riportate le principali informazioni sulle fonti istitutive e sulle condizioni di partecipazione.

La partecipazione al Fondo Pensioni Banca delle Marche ti consente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Informazioni pratiche

Sede legale: Via Don Angelo Battistoni, 4 – 60035 Jesi (AN)

Telefono: 0731 647484 0731 647489 0731 647490 Sito web del Fondo: www.Fondopensionibancadellemarche.it Indirizzo e-mail: [email protected] Indirizzo PEC: [email protected]

Sul sito web del Fondo sono disponibili lo Statuto, la Nota informativa, documenti che contengono le informazioni di maggiore dettaglio sulle caratteristiche del Fondo. Sono inoltre disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, le polizze che il Fondo ha stipulato per l’erogazione delle rendite e ogni altro documento e/o informazione di carattere generale che potrebbero esserti utili.

La contribuzione L’adesione al Fondo Pensioni Banca delle Marche dà diritto a un contributo al Fondo pensione da parte del tuo datore di lavoro.

La misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei versamenti sono fissate dagli accordi collettivi che prevedono l’adesione al Fondo Pensioni Banca delle Marche. Per conoscere la misura e la periodicità della contribuzione previste in relazione al tuo rapporto di lavoro, consulta l’Allegato sopra citato. Hai tuttavia la possibilità di:

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fissare la contribuzione a tuo carico anche in misura maggiore rispetto a quella minima prevista dalle fonti istitutive;

modificare la misura delle contribuzione scelta al momento dell’adesione, comunicando al tuo datore di lavoro la nuova percentuale prescelta entro il mese di ottobre di ogni anno. L’adeguamento avverrà a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo.

effettuare versamenti individuali per contribuzioni volontarie

Il contributo del datore di lavoro spetta unicamente nel caso in cui tu versi al Fondo almeno il contributo minimo a tuo carico.

Per quanto concerne la contribuzione per gli eventuali familiari fiscalmente a tuo carico che tu abbia chiesto di iscrivere al Fondo, non sono previste limitazioni nell’importo o nella periodicità. Possono essere anche attivati versamenti periodici a cadenza infrannuale. Valgono, al riguardo, le modalità operative definite nel “REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL’ADESIONE E DELLA CONTRIBUZIONE AL FONDO DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO DEGLI ISCRITTI”, disponibile sul sito internet del Fondo.

La prestazione pensionistica complementare Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita ti verrà erogata una rendita, calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento. Al momento dell’adesione ti è consegnato il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, utile per avere un’idea di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento e dei costi. Puoi prendere nota delle rendite che il Fondo Pensioni Banca delle Marche ti propone consultando le polizze assicurative che il Fondo ha stipulato, pubblicate sul sito web del Fondo, nella Sezione Modulistica per l’adesione. Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% di quanto hai accumulato. Se sei iscritto ad una forma pensionistica complementare da prima del 29 aprile 1993, oppure quando il calcolo della tua rendita vitalizia risulta di ammontare contenuto, puoi chiedere l’intero importo della prestazione in forma di capitale. In qualsiasi momento puoi richiedere un’anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli. Devi invece aspettare almeno otto anni per poter richiedere un’anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure un’anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Puoi trovare maggiori informazioni sulle anticipazioni della posizione individuale nel Documento sulle anticipazioni, disponibile sul sito web del Fondo. Trascorsi due anni dall’adesione al Fondo Pensioni Banca delle Marche puoi richiedere di trasferire la tua posizione individuale in un’altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l’Azienda che provvede al versamento dei contributi nella posizione aperta presso il Fondo. In quest’ultimo caso, ti è consentito di riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione. Qualora tu abbia cessato l’attività lavorativa e:

possa vantare almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, hai facoltà di richiedere che le prestazioni

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siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza;

ovvero

sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, hai facoltà di richiedere la “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

La RITA consiste nell’erogazione frazionata della posizione individuale accumulata, in tutto o in parte a tua scelta, direttamente dal Fondo, per il periodo intercorrente tra la richiesta della prestazione e il compimento dell’età per la pensione di vecchiaia ed è soggetta ad un trattamento fiscale agevolato. Ulteriori informazioni sono riportate al paragrafo “Le prestazioni pensionistiche” della Sezione II della Nota Informativa (“Caratteristiche della forma pensionistica complementare).

Prestazioni assicurative accessorie Gli accordi tra le fonti istitutive fino al 31.12.2018 prevedevano il versamento da parte del datore di lavoro di un contributo, pari allo 0,50% delle basi retributive annue, da destinare esclusivamente a

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prestazioni assicurative accessorie. Con i suddetti contributi il Fondo ha nel corso degli anni sottoscritto una polizza, a favore dei soli iscritti ancora in servizio, per la copertura assicurativa per i casi di: a) decesso; b) cessazione dell’attività lavorativa a seguito di riconoscimento da parte dell’INPS di:

1. pensione di inabilità; 2. assegno di invalidità.

Non sono previste coperture assicurative accessorie per i familiari fiscalmente a tuo carico che tu abbia iscritto in virtù delle previsioni contenute nel “REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL’ADESIONE E DELLA CONTRIBUZIONE AL FONDO DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO DEGLI ISCRITTI”, neanche nell’ipotesi in cui abbiano perso il requisito di familiare a carico o alimentino la propria posizione mediante contributi provenienti dal proprio patrimonio. Non sono previste coperture assicurative accessorie per gli iscritti pensionati e per coloro che hanno cessato volontariamente il proprio rapporto di lavoro con le aziende che versavano i contributi a loro favore.

Dal 1° gennaio 2019 le Aziende hanno cessato di versare detto contributo: a tal fine gli iscritti in servizio presso Ubi Banca e le società del Gruppo beneficiano però, quali lavoratori dipendenti di dette società, di una polizza caso morte con un massimale pro-capite pari a Euro 100.000. Nel corso degli anni i bonus applicati dalla compagnia sui premi da pagare per la polizza sottoscritta dal Fondo, scaduta il 30 aprile 2019, hanno permesso allo stesso di accantonare una somma che verrà impiegata, fino al suo esaurimento, per sottoscrivere, pur in assenza di contributi da parte del datore di lavoro, una nuova polizza che mantenga inalterato, comprendendo quanto stipulato da Ubi Banca a favore dei dipendenti del Gruppo, il massimale totale di copertura per tutti gli iscritti come definito nella polizza scaduta (sono esclusi dalla copertura i familiari fiscalmente a carico, i pensionati e coloro che hanno cessato volontariamente il proprio rapporto di lavoro con le aziende che versavano il contributo a loro favore). A tal fine il Fondo ha stipulato una polizza assicurativa per garantirti ovvero, nel caso di premorienza, garantire ai tuoi eredi o al beneficiario o ai beneficiari che hai la facoltà di designare, il riconoscimento di una somma. Il massimale assicurato per ogni singolo iscritto è individuato nella differenza:

tra la dotazione presunta, conteggiata sulla base dei dati in essere al 31 dicembre dell’anno precedente a

quello di decorrenza dell’annualità assicurativa, che risulterebbe accantonata presso il Fondo al compimento del 65° anno di età, stimata utilizzando il motore di calcolo di cui alla deliberazione COVIP

del 31 gennaio 2008 e successive integrazioni e

la dotazione individuale che risultava effettivamente accantonata presso il Fondo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di decorrenza dell’annualità assicurativa.1

1

Per il periodo assicurativo che va dal 1.5.2019 al 30.4.2020 il massimale è stato calcolato in base ai dati in essere al 31.12.2017

Nel solo caso di premorienza agli iscritti in servizio presso il Gruppo Ubi ed agli iscritti che hanno aderito al Fondo di Solidarietà Straordinario per il Credito (Fondo esuberi) in base ad accordi sottoscritti con UBI Banca, quindi beneficiari della polizza da questo stipulata a loro favore per tale evento, verrà applicata, sul massimale previsto per lo stesso evento nella nuova polizza stipulata dal Fondo, una franchigia pari ad Euro 100.000, rimanendo invariate le altre condizioni. Agli iscritti che hanno aderito al Fondo di Solidarietà Straordinario per il Credito (Fondo esuberi) che non beneficeranno della polizza attivata dal Gruppo Ubi Banca non verrà applicata la franchigia di Euro 100.000. Nel complesso le coperture non potranno comunque superare i 180.000 Euro, sia in caso di premorienza (somma tra quanto garantito dalla polizza aziendale per gli aventi diritto e polizza stipulata dal Fondo) che negli altri casi di cessazione dell’attività lavorativa a seguito di riconoscimento da parte dell’INPS di pensione di inabilità o assegno di invalidità (massimale garantito esclusivamente dalla polizza stipulata dal Fondo)

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Quanto sopra, definito come “capitale base”, verrà erogato in aggiunta a quanto il Fondo sarà tenuto a riconoscere a titolo di dotazione individuale. La proiezione utilizzata per il calcolo coinciderà con quella riportata nel progetto esemplificativo allegato alla comunicazione annuale che il Fondo Pensioni Banca delle Marche è tenuto a trasmetterti annualmente nei termini previsti dallo Statuto; la proiezione viene effettuata utilizzando le informazioni presenti nella tua posizione personale con riferimento alla valorizzazione del 31 dicembre1. Relativamente all’ingresso in copertura, che potrebbe essere subordinato alla compilazione di un questionario sanitario, si segnala che, a prescindere dalle intese sindacali, la Compagnia di Assicurazione si riserva la facoltà di fissare proprie regole di ammissione in copertura che possono portare all’esclusione dalla garanzia o ad una garanzia parziale. In queste ipotesi, che ti verranno prontamente comunicate, non avrai comunque titolo a rivalerti sul Fondo, sulla Banca o nei confronti delle OO.SS.. Se decidessi di chiedere la sospensione della trattenuta a tuo carico, la copertura verrà meno solo a partire dalla prima annualità assicurativa successiva alla sospensione e sempre che la stessa risulti ancora in essere. La copertura assicurativa viene meno a partire dal giorno successivo a quello in cui dovessi risolvere il rapporto di lavoro (dimissioni volontarie) con il datore che versa al Fondo la contribuzione a tuo favore, anche nell’ipotesi in cui tu conservi la posizione presso il Fondo. Il capitale base assicurato, purché sussistano sia le condizioni previste dal presente accordo sia quelle contenute nella polizza, verrà sempre riconosciuto, al verificarsi dell’evento, a te o ai tuoi eredi; ti è concessa la facoltà di designare uno o più beneficiari diversi da quelli previsti dalla legge. La designazione o le richieste di variazione andranno comunicate direttamente alla Compagnia di Assicurazione, ovvero dovranno essere inserite in una disposizione testamentaria. Nei casi determinati dagli eventi di cui alle lettere a) e b) punto 1., oltre a quanto sopra previsto, la Compagnia di Assicurazione erogherà: - Euro 30.000 per ciascun figlio, a carico o non a carico, convivente o non convivente, di età non

superiore a 30 anni alla data dell’evento; - Euro 30.000 per il coniuge che non sia separato legalmente, che nell’anno precedente a quello

dell’evento abbia percepito un reddito non superiore a quello massimo previsto dalle norme fiscali per essere considerato a carico.

Nell’ipotesi di premorienza, le maggiorazioni andranno liquidate direttamente ai soggetti come sopra individuati; tu, quindi, non potrai disporne, destinandole a soggetti diversi.

Ulteriori informazioni su cosa succede in caso di premorienza e su come designare gli eventuali beneficiari sono contenute nel capitolo ‘In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento’ della Sezione II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare” della Nota informativa. Note: 1 - Per il periodo assicurativo che va dal 1.5.2019 al 30.4.2020 il massimale è stato calcolato in base ai dati in

essere al 31.12.2017

Proposte di investimento Il Fondo Pensioni Banca delle Marche ti propone i seguenti comparti di investimento, ciascuno caratterizzato da una propria combinazione di rischio/rendimento:

Garanzia - Assicurativo ramo V

Prudente

Rendimento.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle condizioni di Partecipazione, nonché sulla Contribuzione e sulle Prestazioni pensionistiche complementari nella Nota informativa e nello Statuto, disponibili sul sito web del Fondo.

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Il patrimonio dei comparti Prudente e Rendimento è affidato in maniera equivalente a due Società di gestione.

I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati al comparto Garanzia. Nel caso in cui tu richieda la RITA e salvo tua diversa volontà da esprimersi al momento della richiesta, la porzione di montante di cui hai chiesto il frazionamento confluirà sempre nel comparto Garanzia.

E’ possibile aderire ad uno più comparti. La ripartizione della contribuzione, e/o della posizione già maturata nell’ipotesi della riallocazione, potrà essere fatta solamente per quote pari al 25% o multipli.

Prima di scegliere è importante che tu faccia le opportune valutazioni sulla tua situazione lavorativa, sul patrimonio personale, sull’orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche

È importante che tu conosca le caratteristiche dell’opzione di investimento che scegli perché a questa sono associati uno specifico orizzonte temporale e una propria combinazione di rischio e rendimento.

Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti realizzati nel passato NON sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. E’ pertanto necessario valutare i risultati in un’ottica di lungo periodo.

Puoi trovare maggiori informazioni sulla politica di investimento nella Nota informativa pubblicata sul sito web del Fondo pensione. GARANZIA - ASSICURATIVO In data 31 dicembre 2018 la compagnia ALLIANZ SpA ha terminato, dopo aver dato disdetta nei tempi contrattuali previsti, di ricevere le contribuzioni e le richieste di investimento derivanti da switch da altri comparti per la linea Garanzia Assicurativo. Come previsto dal contratto rimane però invariato l’impegno a continuare a gestire l’ammontare maturato su ogni singola posizione personale fino al 31 dicembre 2028. Dal 1 gennaio 2019 i patrimoni personali derivanti dalle nuove contribuzioni e dagli switch verso il comparto Garanzia Assicurativo saranno gestiti da UNIPOLSAI SpA. Categoria del comparto: garantito Orizzonte temporale: medio/lungo (tra 10 e 15 anni) Finalità della gestione: ha l'obiettivo di incrementare gradualmente nel tempo il valore del capitale cogliendo le opportunità di investimento offerte, prevalentemente, dal mercato monetario ed obbligazionario italiano ed estero, mantenendo un livello di rischio estremamente basso.

Le rivalutazioni annuali del capitale assicurato restano acquisite in via definitiva (consolidamento). I contributi versati fino al 31.12.2018 sono confluiti nella gestione interna separata VITARIV GROUP di Allianz S.p.A., il cui rendimento, diminuito del rendimento trattenuto dalla Compagnia, pari a 0,46 punti percentuali, rappresenta la misura annua di rivalutazione, da riconoscere agli iscritti, del patrimonio di ogni singolo iscritto accantonato nel comparto alla data del 31.12.2018. Dal 1 gennaio 2019 tutti i contributi pervenuti sul comparto Garanzia verranno gestiti dalla Compagnia UnipolSai S.p.A. e confluiranno nella gestione separata FONDICOLL UNIPOLSAI.

Se scegli un’opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell’investimento nei singoli anni (il che vuol dire che il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi).

Se scegli invece un’opzione di investimento obbligazionaria, puoi aspettarti una variabilità limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.

Tieni tuttavia presente che neanche le linee più prudenti garantiscono un investimento privo di rischi.

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. I conferimenti (premi) vengono rivalutati il 1° gennaio di ogni anno in base ad un tasso definito “misura annua di rivalutazione”. Il rendimento conseguito dalla gestione viene dichiarato dalla compagnia entro il 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione di ciascuna annualità (che va dal 2 gennaio yyyy al 1° gennaio yyyy+1) viene "consolidata" alla data del 1° gennaio yyyy+1. Nel caso in cui la data di riscatto sia precedente al 1° gennaio yyyy+1, i conferimenti si rivalutano pro-rata dall’ultima data di rivalutazione alla data di richiesta del riscatto. Come misura di rivalutazione pro-rata verrà utilizzata l’ultima fissata dalla Compagnia per l’esercizio yyyy. Caratteristiche della garanzia: prevede l’impegno della Compagnia a consolidare annualmente il rendimento. Data di avvio dell’operatività del comparto: 1° gennaio 2014 Patrimonio netto al 31 dicembre 2018 (in Euro): 55.645.293 Rendimento anno 2018: + 2,24%

Rendimento medio annuo composto

-12,00%

-7,00%

-2,00%

3,00%

8,00%

13,00%

3 anni 5 anni 10 anniperformance benchmark tfr

Composizione del portafoglio al 31

dicembre 2018

Azioni0,90%

Obbligazioni92,89%

Altro6,21%

NB: Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell’andamento del benchmark. PRUDENTE Categoria del comparto: obbligazionario puro Orizzonte temporale: breve (fino a 5 anni) Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che è avverso al rischio e privilegia investimenti volti a favorire la stabilità del capitale e dei risultati. Data di avvio dell’operatività del comparto: 1° marzo 2005 Patrimonio netto al 31 dicembre 2018 (in Euro): 59.737.765 Rendimento anno 2018: -1,09

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Nota Informativa – Sezione I – Informazioni chiave per l’aderente pag. 8 di 16

Rendimento medio annuo composto

-12,00%

-7,00%

-2,00%

3,00%

8,00%

13,00%

3 anni 5 anni 10 anniperformance benchmark raccordato

Composizione del portafoglio al

31 dicembre 2018

Azioni0,00%

Obbligazio

ni

100,00%

NB: Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell’andamento del benchmark.

RENDIMENTO Categoria del comparto: bilanciato Orizzonte temporale: medio/lungo (tra 10 e 15 anni) Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto propenso ad investimenti mediamente rischiosi al fine di conseguire rendimenti potenzialmente maggiori nel medio/lungo periodo.

Data di avvio dell’operatività del comparto: 1° marzo 2005 Patrimonio netto al 31 dicembre 2018 (in Euro): 79.243.474 Rendimento anno 2018: -1,80%

Rendimento medio annuo composto

-12,00%

-7,00%

-2,00%

3,00%

8,00%

13,00%

3 anni 5 anni 10 anni

performance benchmark raccordato

Composizione del portafoglio al 31

dicembre 2018

Azioni30,01

%

Obbligazioni69,99

%

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NB: Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell’andamento del benchmark.

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SCHEDA DEI COSTI

(in vigore dal 24 maggio 2019)

La presente scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull’aderente al Fondo Pensioni Banca delle Marche nella fase di accumulo della prestazione

previdenziale.

La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica. Pertanto, prima di aderire al Fondo Pensioni Banca delle Marche, è importante confrontare i costi del Fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

Costi nella fase di accumulo (1)

Tipologia di costo Importo e caratteristiche

Spese di adesione Non previste

Spese da sostenere durante la fase di accumulo:

Direttamente a carico dell’aderente Non previste

Indirettamente a carico dell’aderente: 1. Servizi amministrativi resi da terzi, spese generali, oneri diversi (al netto dei proventi diversi) Le spese relative alla gestione amministrativa sono ripartite tra i comparti in proporzione al loro ammontare e, all’interno di ciascuno, in proporzione del numero delle quote. Sui comparti vanno fatti comunque gravare gli oneri propri, ovviamente ove individuabili: Linee Prudente e Rendimento: 0,15% annuo del valore della posizione; Linea Garanzia – Assicurativo: 0,12% annuo del valore della posizione; Si tratta di dati stimati sulla base dei risultati del 2018 e delle previsioni di spesa per il 2019). Non essendo prevista la raccolta di contribuzioni destinate al finanziamento delle spese amministrative, le stesse vengono pertanto coperte addebitando il patrimonio (fanno eccezione i recuperi spese chiesti a fronte di prerogative individuali, che vanno a compensare quanto dovuto al gestore amministrativo).

2. Commissioni di gestione Le commissioni di gestione finanziaria sono commisurate ai compensi dovuti ai gestori di ogni comparto. Analogamente vanno attribuiti gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse del Fondo: Garanzia – Assicurativo

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0,46 punti percentuali su base annua dedotti dal rendimento conseguito dalla gestione separata di Allianz S.p.A. denominata VITARIV GROUP e nei limiti dello stesso 0,80 punti percentuali su base annua dedotti dal rendimento conseguito dalla gestione separata di UNIPOLSAI S.p.A. denominata FONDICOLL UNPOLSAI. In aggiunta qualora il rendimento della gestione separata sia superiore al 2,50% sulla parte eccedente verrà applicata una commissione pari al 10%

Prudente Azimut Capital SGR S.p.A.: 0,07% annuo Eurizon Capital SGR S.p.A.: 0,07% annuo La commissione è liquidata con periodicità trimestrale e viene calcolata sul NAV mensile (sulla parte eventualmente investita in OICR non verranno fatti gravare sul Fondo commissioni, spese o diritti) In aggiunta verrà applicata una commissione annua di incentivo pari al 10% della differenza tra rendimento ottenuto e benchmark di riferimento solo se in territorio positivo.

Rendimento Azimut Capital SGR S.p.A.: 0,10% annuo Eurizon Capital SGR S.p.A.: 0,10% annuo La commissione è liquidata con periodicità trimestrale e viene calcolata sul NAV mensile (sulla parte eventualmente investita in OICR non verranno fatti gravare sul Fondo commissioni, spese o diritti) In aggiunta verrà applicata una commissione annua di incentivo pari al 10% della differenza tra rendimento ottenuto e benchmark di riferimento solo se in territorio positivo.

3. Commissioni banca depositaria I compensi dovuti alla banca depositaria vengono calcolati per ogni comparto in funzione dell’entità del patrimonio di ognuno di essi; gli oneri collegati all’attuazione delle singole linee di investimento sono addebitati al patrimonio del singolo comparto: 0,022% annuo, calcolata mensilmente sul valore del patrimonio netto, addebitato con cadenza mensile (escluso Comparto Garanzia Assicurativo)

Spese per l’esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell’operazione)

Anticipazione Per: - spese mediche : non previste - prima casa : 20,00 € - ulteriori esigenze: 35,00 €

Trasferimento 25,00 €

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Nota Informativa – Sezione I – Informazioni chiave per l’aderente pag. 12 di 16

Riscatto/Erogazione della prestazione 25,00 €

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

18,74 € trattenuti in occasione dell’erogazione di ciascuna rata di rendita

Riallocazione della posizione individuale Non previste

Riallocazione del flusso contributivo Non previste

Premi da corrispondere per le coperture accessorie (polizza inabilità, invalidità e morte)

(1) Gli oneri che gravano annualmente sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili

soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal Fondo; i costi indicati nella Tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire una indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal Fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti.

L’indicatore sintetico dei costi (ISC) Al fine di fornire un’indicazione sintetica dell’onerosità dei comparti del Fondo Pensioni Banca delle Marche, è riportato per ciascun comparto l’ISC (Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. L’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.

Indicatore sintetico dei costi

Comparti Anni di permanenza

2 anni 5 anni 10 anni 35 anni

Garanzia - Assicurativo 0,9% 0,7% 0,6% 0,6%

Prudente 0,6% 0,3% 0,3% 0,2%

Rendimento 0,6% 0,3% 0,3% 0,3%

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.

Per consentirti di comprendere l’onerosità dei comparti, nel grafico seguente l’ISC di ciascun comparto del Fondo Pensioni Banca delle Marche è confrontato con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

L’onerosità del Fondo Pensioni Banca delle Marche è evidenziata con un cerchietto di coloro rosso; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l’ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.

Il confronto prende a riferimento i valori dell’ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.

E’ importante prestare attenzione all’indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell’1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

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Nota Informativa – Sezione I – Informazioni chiave per l’aderente pag. 13 di 16

00,20,40,60,8

11,21,41,61,8

22,22,42,62,8

33,23,43,63,8

44,24,44,64,8

5

Comparti Garantiti Comparti Obbligazionari Comparti Bilanciati

ISC minimo

ISC medio fondi pensione negoziali(FPN)

ISC Fondo Pensioni Banca delleMarche

ISC medio fondi pensione aperti(FPA)

ISC medio piani pensionisticiindividuali di tipo assicurativo (PIP)

ISC massimo

Onerosità del Fondo Pensioni Banca delle Marche rispetto alle altre forme pensionistiche

(periodo di permanenza 10 anni)

GARANZIA PRUDENTE RENDIMENTO

Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi,

minimi e massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP (www.covip.it).

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Allegato alle “Informazioni chiave per l’aderente”

Il Fondo Pensioni Banca delle Marche è stato istituito in attuazione dell’accordo stipulato in data 14 maggio 1999 tra la Banca delle Marche S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali, nonché delle intese di cui appresso: accordo sindacale del 9 ottobre 1997 sottoscritto in Banca delle Marche S.p.A.; accordo sindacale del 29 ottobre 1998 siglato in SE.RI.T. S.p.A.; patti sociali del 30 dicembre 1997, siglati dalla Banca delle Marche S.p.A. con la Montani Antaldi S.r.l.

e con la CARIMA Servizi S.r.l.; accordo sindacale del 19 dicembre 1997 sottoscritto in SE.RI.MA. S.p.A.; progetto di fusione per incorporazione della Sezione a contribuzione definita del “Fondo integrativo

aziendale del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre imposte dello Stato e degli Enti Pubblici” costituito presso la SE.RI.MA. S.p.A. e iscritto, con il numero 9056, all’Albo dei Fondi Pensione – III Sezione Speciale riservata a fondi preesistenti vigilati da altre autorità;

accordi sindacali sottoscritti in Marcheriscossioni S.p.A. in data 22 dicembre 2005; accordi sindacali stipulati in Banca delle Marche S.p.A. il 2 marzo 2006; accordo sindacale siglato in Banca delle Marche S.p.A. il 16 maggio 2006. Il Fondo Pensioni Banca delle Marche è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP, I Sezione Speciale riservata ai fondi preesistenti, con il numero 1634.

Destinatari

A. tutti i lavoratori di cui agli accordi che costituiscono le fonti istitutive che precedono, alle condizioni ivi previste;

B. i dipendenti della Banca delle Marche S.p.A., ora in liquidazione coatta amministrativa, e della Banca Adriatica S.p.A., già Nuova Banca delle Marche S.p.A., ora confluita in UBI Banca S.p.A. come da atto di fusione del 16 ottobre 2017, assunti a partire dal 28 aprile 1993 anche con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano aderito o aderiscano nelle forme previste dall’articolo 33, con eccezione di quelli assunti con contratto a termine;

C. i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti, a condizione che questi non abbiano perso i requisiti di partecipazione al Fondo, che abbiano aderito o che aderiranno nel rispetto delle condizioni fissate nell’apposito regolamento. Per il requisito del “fiscalmente a carico” si applica la normativa fiscale tempo per tempo vigente.

Possono conservare l’iscrizione i dipendenti che non risultino più ricompresi tra i destinatari del Fondo medesimo a seguito di operazioni societarie relative all'azienda di appartenenza, previo accordo delle fonti istitutive che disciplini l’eventuale prosecuzione dei relativi flussi contributivi anche da parte del nuovo datore di lavoro limitatamente ai soli lavoratori già iscritti.

Il presente Allegato è parte integrante delle ‘Informazioni chiave per l’Aderente’ del Fondo Pensioni Banca delle Marche e indica le fonti istitutive del Fondo, i destinatari, i livelli e le modalità di contribuzione.

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Nota Informativa – Sezione I – Informazioni chiave per l’aderente pag. 15 di 16

Contribuzione8

Lavoratori Quota minima

TFR

Contributo Decorrenza e periodicità

Lavoratore Datore di

lavoro1

Iscrizioni post 28.04.1993 I contributi sono versati con periodicità

mensile a partire dal mese di decorrenza dell’iscrizione.

occupati dopo il 28.04.1993

100% 0,50%3 4,00%2

già occupati al 28.04.1993

50%5 0,50%3 4,00%2

Iscrizioni ante 29.04.1993

0%6 0,50%4 4,00%7

Familiari fiscalmente a carico degli iscritti che abbiano aderito in virtù delle previsioni contenute “REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL’ADESIONE E DELLA CONTRIBUZIONE AL FONDO DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO DEGLI ISCRITTI”

Non sono previste limitazioni nell’importo o nella periodicità. Possono essere anche attivati versamenti periodici a cadenza

infrannuale. Valgono al riguardo le modalità operative definite nel “REGOLAMENTO

RECANTE LA DISCIPLINA DELL’ADESIONE E DELLA CONTRIBUZIONE AL FONDO DEI

FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO DEGLI ISCRITTI” e nel “REGOLAMENTO

VERSAMENTI VOLONTARI” disponibili sul sito internet del Fondo.

La misura della contribuzione è determinata in cifra fissa dall’aderente “principale”.

Dal 1 luglio 2019 sono ammessi anche versamenti individuali per contribuzioni volontarie

1 In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali dovuti all’AGO. Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante il contributo viene elevato al 4,00% a partire dal quarto anno di assunzione; i primi due anni è pari al 2,00% ed il terzo anno al 3,00%. Qualora la fruizione dei permessi di seguito elencati determini una riduzione della base imponibile per il calcolo del contributo dovuto dal datore di lavoro, il conteggio verrà comunque riferito alla normale retribuzione percepita nel mese precedente l’evento: - congedo parentale (astensione facoltativa) ai sensi del d.lgs. 151/2001; - congedo di maternità o di paternità (astensione obbligatoria) ai sensi del d.lgs 151/2001; - assistenza familiari portatori di handicap di cui alla legge 104/1992; - assenza dal servizio, ai sensi della legge 104/1992, da parte dei dipendenti portatori di handicap.

Le contribuzioni a carico del datore di lavoro: non verranno riconosciute, sotto altra forma, ai soggetti che non aderissero al Fondo Pensioni Banca delle

Marche; non saranno dovute nei confronti dei lavoratori che decidessero di aderire al Fondo Pensioni Banca delle Marche

apportando solamente il TFR; non verranno più versate a favore degli iscritti che intendessero trasferire la propria posizione ad altra forma

pensionistica complementare in costanza di rapporto associativo, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del d.lgs. 252/2005.

2 Nei limiti della deducibilità fiscale di cui può beneficiare il datore di lavoro (limite attualmente non previsto).

3 In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

4 In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali dovuti all’AGO.

5 O, in alternativa, il 75% o il 100%.

6 O, in alternativa, il 50% o al 75% o al 100%.

7 Contribuzioni aggiuntive sono previste dalle fonti istitutive per determinate categorie di iscritti.

8 In ragione delle previsioni contrattuali in materia di buono pasto vigenti nel Gruppo UBI Banca, si rammenta la possibilità di optare, in alternativa all’erogazione del buono pasto in forma elettronica, per l’erogazione dello stesso in forma cartacea, per la valorizzazione in busta paga o per il versamento al Fondo di previdenza complementare, nelle misure previste dalla normativa vigente. Quest’ultima possibilità è altresì ammessa quale destinazione del “Premio Aziendale”

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Nota Informativa – Sezione I – Informazioni chiave per l’aderente pag. 16 di 16

L’aderente può fissare liberamente la contribuzione a proprio carico, fermo restando che quella sopra indicata rappresenta la misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. La scelta effettuata può essere successivamente modificata, comunicando al proprio datore di lavoro entro il mese di ottobre di ogni anno la percentuale prescelta. L’adeguamento avverrà a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo. Ovviamente, i due capoversi che precedono non trovano applicazione per quanto riguarda la contribuzione per i familiari fiscalmente a carico che si sono iscritti al Fondo.