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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012 REV 2016/00 del 29.01.2016 Pag. 1 di 62 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ai sensi della L. 190/2012 (2016-2018) FONDAZIONE “ISTITUTO PER L’INTERSCAMBIO SCIENTIFICO” (FONDAZIONE ISI) DATA MOTIVO PREDISPOSTO DAL RPC-RT (IL RPC-RT) APPROVATO DAL CDA (IL LEGALE RAPPRESENTANTE) 29.01.2016 ENTRATA IN VIGORE PRIMA STESURA

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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ai sensi della L. 190/2012 (2016-2018)

FONDAZIONE “ISTITUTO PER L’INTERSCAMBIO SCIENTIFICO”

(FONDAZIONE ISI)

DATA MOTIVO PREDISPOSTO DAL RPC-RT (IL RPC-RT)

APPROVATO DAL CDA (IL LEGALE RAPPRESENTANTE)

29.01.2016 ENTRATA IN VIGORE – PRIMA STESURA

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1   PARTE GENERALE ..................................................................................................... 6  

1.1   PREMESSA .............................................................................................................................................................. 6  

1.2   IL FONDAMENTO NORMATIVO DEL PIANO DI GESTIONE DELLA CORRUZIONE ......................... 7  

1.3   STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL PIANO ................................................................................................ 8  

1.4   SOGGETTI E DESTINATARI ............................................................................................................................ 10  

1.5   RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC) ............................................... 11  

1.6   FORMAZIONE ED INFORMAZIONE .............................................................................................................. 13  1.6.1   Formazione ..................................................................................................................................................... 13  1.6.2   Informazione ................................................................................................................................................... 13  

1.7   CODICE ETICO .................................................................................................................................................... 13  

1.8   CODICE DI COMPORTAMENTO ..................................................................................................................... 14  

1.9   SISTEMA DISCIPLINARE .................................................................................................................................. 15  1.9.1   Sezione I – Disciplina Generale ...................................................................................................................... 15  1.9.2   Sezione II – I Livello: Dipendenti .................................................................................................................. 15  1.9.3   Sezione III – II Livello: Dirigenti ................................................................................................................... 16  1.9.4   Sezione IV – III livello: collaboratori co.co.co. ............................................................................................. 17  1.9.5   Sezione V – IV Livello: Professionisti (revisori contabili, consulenti e altri soggetti) .................................. 17  1.9.6   Sezione VI – V Livello: Consiglio di Amministrazione e Organo di controllo ............................................. 18  1.9.7   Sezione VII – Disposizioni Finali ................................................................................................................... 18  

2   PARTE SPECIALE ..................................................................................................... 20  

2.1   APPROCCIO METODOLOGICO ...................................................................................................................... 20  2.1.1   Le Linee Guida UNI ISO 31000: 2010 “Gestione del rischio - Principi e linee guida” ................................. 20  2.1.2   La mappatura dei processi .............................................................................................................................. 22  2.1.3   La valutazione del rischio ............................................................................................................................... 23  2.1.4   Il trattamento del rischio ................................................................................................................................. 23  

2.2   LA TIPOLOGIA DEI REATI ............................................................................................................................... 24  

2.3   MAPPATURA DEI REATI, ANALISI DEI RISCHI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO ........................ 25  2.3.1   REATI CONTRO IL BUON ANDAMENTO E L’IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ............................................................................................................................................... 26  Art. 317 c.p. “Concussione” ......................................................................................................................................... 26  Art. 319 quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità” ......................................................................... 26  Art. 346 bis c.p. “Traffico di influenze illecite.” ........................................................................................................... 28  Art. 377 bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.” ....................................................................................................................................................................................... 29  Art. 323 c.p. “Abuso d’ufficio” ..................................................................................................................................... 30  Art. 328 c.p. “Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione” ....................................................................................................... 31  Art. 329 c.p. “Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o agente della forza pubblica” ................... 32  Art. 331 c.p. “Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità” .............................................................. 32  I.   FATTISPECIE CORRUTTIVE (ARTT. DA 318 A 322) ............................................................................................. 33  

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Art. 318 c.p. – Corruzione per l’esercizio della funzione ............................................................................................. 33  Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ........................................................................... 33  Art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti .................................................................................................................... 33  Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari ............................................................................................................ 33  Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio .................................................................... 33  Art. 321 c.p. Pene per il corruttore. .............................................................................................................................. 33  Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione .................................................................................................................... 34  II.   FATTISPECIE IN MATERIA DI INVENZIONI, SCOPERTE E SEGRETI (ARTT. 325-326 C.P.) .................................. 35  Art. 325 c.p. “Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio” .............................................. 35  Art. 326 c.p. “Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio” ................................................................................... 35  2.3.2   REATI CONTRO IL PATRIMONIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ........................... 36  I.   REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE ...................................................................................................... 36  Art. 316 bis c.p. “Malversazione a danno dello stato” ................................................................................................. 36  Artt. 316 ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” ................................................................. 38  II.   REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE ........................................................................................... 39  Art. 640 comma 2° numero 1 c.p. “Truffa in danno dello stato, di altro ente pubblico e dell’Unione Europea” ....... 39  Art. 640 bis c.p. “Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche” .................................................................... 40  Art. 640 ter c.p. “Frode informatica” ........................................................................................................................... 41  III.   ALTRI REATI CONTRO IL PATRIMONIO ......................................................................................................... 43  Art. 314 c.p. “Peculato” ............................................................................................................................................... 43  Art. 316 c.p. “Peculato mediante profitto dell’errore altrui” ...................................................................................... 43  IV.   FATTISPECIE IN MATERIA DI COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO (ARTT. 334 – 335 C.P.) .............................. 44  Art. 334 c.p. “Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa” ......................................................................................................................... 44  Art. 335 c.p. “Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.” ............................................................................................ 44  2.3.3   DISPOSIZIONI COMUNI ........................................................................................................................... 45  Art. 322 bis c.p. “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri” 45  

2.4   MISURE DI PREVENZIONE .............................................................................................................................. 48  2.4.1   MISURE GENERALI .......................................................................................................................................... 48  I.   Flussi Informativi: obblighi di informazione e tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. “whistleblower”) ........................................................................................................................................................... 48  II.   Conflitto di interesse ............................................................................................................................................ 49  III.   Meccanismi di accountability .............................................................................................................................. 49  IV.   Trasparenza ed accesso alle informazioni .......................................................................................................... 49  V.   Incompatibilità ed inconferibilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali .............. 50  VI.   Rotazione degli incarichi ..................................................................................................................................... 50  VII.   Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro ............................................................................. 51  2.4.2   MISURE SPECIFICHE ........................................................................................................................................ 51  I.   Acquisizione e progressione del personale. ........................................................................................................ 51  II.   Conferimento di incarichi di collaborazione. ...................................................................................................... 52  III.   Affidamento lavori, servizi ................................................................................................................................... 52  IV.   Gestione delle risorse finanziarie. ....................................................................................................................... 53  V.   Gestione dei flussi provenienti da P.A. e dall’Unione Europea. ......................................................................... 53  VI.   Gestione degli acquisti. ....................................................................................................................................... 54  

3   PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ (PTTI) ........................ 55  

3.1   IL FONDAMENTO NORMATIVO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ ................................................................................................................................................................. 55  

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3.2   STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ............................................................................... 56  

3.3   SOGGETTI E DESTINATARI ............................................................................................................................ 56  

3.4   IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA (RT) ....................................................................................... 56  

3.5   FORMAZIONE ED INFORMAZIONE .............................................................................................................. 57  

3.6   SISTEMA DISCIPLINARE .................................................................................................................................. 57  

3.7   MISURE AI SENSI DELL’ART. 10 CO. 1° LETT. A) D.LGS. 33/2013 .......................................................... 57  

3.8   MISURE AI SENSI DELL’ART. 10 CO. 1° LETT. B) D.LGS. 33/2013 .......................................................... 60  

3.9   ACCESSO CIVICO ............................................................................................................................................... 60  

4   PROGRAMMAZIONE TRIENNALE ......................................................................... 61  

5   AGGIORNAMENTO DEL PIANO ............................................................................. 62  

Allegati: 1. Codice Etico

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1 PARTE GENERALE

1.1 PREMESSA Soci fondatori originari di FONDAZIONE ISI sono la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e la Cassa di Risparmio di Torino. FONDAZIONE ISI a termini di Statuto non ha scopo di lucro e promuove e realizza iniziative per lo sviluppo di occasioni di scambio e di diffusione della conoscenza in settori trainanti della cultura presenti nella Regione Piemonte assicurando le modalità interdisciplinari. Per perseguire tali finalità, la FONDAZIONE ISI coordina la propria attività con quelle degli Atenei, degli istituti e delle Associazioni culturali operanti in Piemonte e degli enti locali, nonché con le iniziative di altri soggetti pubblici e privati. FONDAZIONE ISI favorisce, altresì, la creazione di gruppi di ricerca e di laboratori innovativi e interdisciplinari, dedicando particolare attenzione alla scienza dei sistemi complessi. La scienza della complessità persegue (tra il resto) l’obiettivo di creare una nuova connessione tra scienza di base e applicata per contribuire ad affrontare e risolvere alcune dei problemi fondamentali della scienza contemporanea. La sfida della complessità costituisce una sorta di paradigma della modernità e Torino e Piemonte sono oggi una delle più importanti sedi internazionali. FONDAZIONE ISI svolge ricerche in campi quali matematica, fisica, informatica, scienza della vita. I gruppi di ricerca portano nomi quali “epidemiologia e scienze della vita”, “sistemi multiagente”, “fisica dei quanti”, “fisica statistica”. Inoltre, FONDAZIONE ISI cofinanzia progetti di ricerca su tali temi.

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1.2 IL FONDAMENTO NORMATIVO DEL PIANO DI GESTIONE DELLA CORRUZIONE

Il 6 novembre 2012 il Legislatore ha approvato la Legge n. 190, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, meglio nota come Legge Anticorruzione. Tale Legge è stata approvata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla Corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999. In particolare, la Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l’adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le Organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e la messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più Organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze. In attuazione di quanto stabilito nella citata Legge n. 190/12, sono stati poi emanati: - il D.lgs. n. 39/13, che disciplina i casi di inconferibilità ed incompatibilità, compresi quelli

relativi agli incarichi “di Amministratore di Enti pubblici e di Enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico” e “lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso Enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'Ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'Amministrazione”;

- il D.lgs. n. 33/13, che specifica e disciplina gli adempimenti in materia di Trasparenza previsti nei citati commi da 15 a 33 dell’art 1 della Legge n. 190/12 e ne estende la portata ad ulteriori vincoli attraverso i rimandi contenuti nell’art. 22;

- le numerose Determinazioni ANAC, tra cui la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 recante le “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” e la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 recante l’”Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”.

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A) Obiettivi

Alla luce del contesto di riferimento, il presente Piano è finalizzato a prevenire i fenomeni corruttivi (intesi non solo quali ipotesi penalmente rilevanti, ma anche quali situazioni nelle quali interessi privati condizionano impropriamente l’azione dell’ente) nella gestione dell’attività della FONDAZIONE ISI. In particolare, il Piano è finalizzato ai seguenti obiettivi strategici:

Ø ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; Ø aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; Ø creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

B) Destinatari

Il P.N.A. stabilisce al paragrafo 3.1.1 che «al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali, estendendone, quale azione di prevenzione della corruzione, l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal D.lgs. n. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 190/12, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’Ente (Fondazione strumentali/Fondazione di servizi pubblici locali……)”… I ‘Piani di prevenzione della Corruzione’ debbono essere trasmessi alle Amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un Responsabile per l’attuazione dei propri ‘Piani di prevenzione della Corruzione’, ...”. Pertanto, si è inteso procedere all’adozione del presente Piano che viene predisposto in forma semplificata, dovendosi necessariamente tenere conto della peculiare natura giuridica rivestita da FONDAZIONE ISI, nonchè della esiguità della sua struttura organizzativa.

1.3 STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL PIANO Ai fini della redazione ed implementazione del Piano, l’approccio metodologico adottato ha previsto le seguenti fasi:

- esame e studio dell’assetto organizzativo della FONDAZIONE ISI, a mezzo dell’acquisizione della documentazione di riferimento (organigrammi, funzionigrammi, Statuto, atto costitutivo, visura, etc.);

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- esame e studio della procedimentalizzazione delle attività, a mezzo dell’acquisizione delle procedure interne adottate;

- esame e studio delle attività di fatto svolte da rispettivi uffici e sedi, a mezzo di audit presso la FONDAZIONE ISI finalizzati alla formalizzazione delle prassi interne con particolare riguardo alle funzioni che rivestono ruoli di vertice nei procedimenti a maggior rischio corruttivo;

- analisi del contesto esterno (variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio)1;

- conseguente mappatura delle aree della FONDAZIONE ISI e individuazione di quelle a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell’art. 1, comma 16, della Legge n. 190/12, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni dello stesso;

- accertamento del grado di rischio potenziale e residuale (contemplando i presidi in essere) di commissione dei reati presupposto;

- individuazione delle aree di miglioramento e delle conseguenti azioni da adottare; - elaborazione del Codice Etico e del Codice di Comportamento per i dipendenti ed i

collaboratori, in cui vengono esplicitate le regole da seguire in caso di conflitto di interesse; - elaborazione del presente Piano prevedendo:

o le procedure di formazione ed informazione al fine di far acquisire le conoscenze normative e applicative della disciplina dell’Anticorruzione e della Trasparenza, secondo le specificità interne rilevate;

o gli obblighi di informazione nei confronti del RPC; o l’obbligo di aggiornamento almeno annuale; o il sistema disciplinare contenente anche la previsione di sanzioni conseguenti al

mancato rispetto delle misure indicate nel presente Piano; o la previsione di procedure per l’attuazione delle decisioni della FONDAZIONE ISI

in relazione al rischio di fenomeni corruttivi valorizzando i presidi già esistenti ed adottati dalla FONDAZIONE ISI e prevedendo ulteriori misure di prevenzione con riguardo ai processi considerati più a rischio (di cui al paragrafo “Misure specifiche”, sub 2.4.2.).

1 In merito, si fa riferimento alla “Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo Stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, DOC. XXXVIII n. 2 trasmessa alla Presidenza della Camera il 25 febbraio 2015 in cui (tra il resto) si analizza la situazione della Regione Piemonte e della Provincia di Torino dalla quale emerge un contesto criminale che difficilmente può influenzare e/o coinvolgere la FONDAZIONE ISI (vengono, infatti, delineate operazioni di Polizia relative a situazioni di associazionismo mafioso e di altra matrice etnica dedito a usura, estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione e riciclaggio tramite la gestione di phone center e money transfer, nonché reati contro il patrimonio).

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1.4 SOGGETTI E DESTINATARI I principali protagonisti del sistema di contrasto alla corruzione nel contesto dell’evoluzione costante della normativa a partire dall’emanazione della L. 190/2012 sono:

- l’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC); - il Responsabile dell’attuazione del presente Piano (RPC).

Il presente Piano (ivi compresa l’apposita sezione 3 dedicata al PTTI), il Codice Etico ed il Codice di Comportamento sono vincolanti per:

- i componenti degli Organi Sociali così come individuati dallo Statuto - il Responsabile dell’attuazione del presente Piano (RPC) - i dipendenti della FONDAZIONE ISI così come individuati nell’organigramma - i collaboratori a qualsiasi titolo (collaboratori coordinati e continuativi, consulenti, etc…) - i fornitori e qualsiasi altro soggetto che intrattenga rapporti con la FONDAZIONE ISI.

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1.5 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)

Art. 1 - Nomina Il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE ISI provvede alla nomina del RPC. Al RPC sono attribuiti funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento del ruolo, quale previsto dalla L.190/2012, con piena autonomia ed effettività. Art. 2 - Composizione Il RPC deve essere autonomo ed indipendente e deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un’approfondita conoscenza della struttura organizzativa interna. Il RPC è stato individuato con apposito verbale del Consiglio di Amministrazione nel Financial Manager, dott. Roberto Palermo. Tale nomina è accompagnata da un comunicato in cui è espresso l’invito a tutti i dirigenti ed al personale di dare al RPC la necessaria collaborazione. La nomina è comunicata tempestivamente all’ANAC. Art. 3 – Cause di ineleggibilità e decadenza Non può essere nominato RPC – e se nominato decade dal proprio ufficio:

- l’interdetto; - l’inabilitato; - chi è stato condannato (anche in primo grado e financo ex art. 444 c.p.p.) anche se a pena

condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, • per un reato tra quelli previsti e puniti dal Titolo II, Capo I del codice penale

ovvero per un reato commesso per eseguirne od occultarne uno tra quelli previsti e puniti Titolo II, Capo I del codice penale, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un reato previsto e punito Titolo II, Capo I del codice penale ancorchè commesso in forma tentata;

• per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;

• per un qualunque reato alla pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;

• coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall’art. 10, comma 3, l. 31 maggio 1965 n° 575, come sostituito dall’art. 3 l. 19 marzo 1990 n° 55 e successive modificazioni;

- chi è stato condannato (anche in primo grado) per condotte in danno della FONDAZIONE ISI di appartenenza che abbiano comportato una responsabilità disciplinare, erariale o di altra natura

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- chi ha subito richiami disciplinari per comportamenti espressione di cattiva amministrazione.

Art. 4 - Retribuzione Dall’espletamento dell’incarico non può derivare l’attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all’effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di previsioni delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, fermi restando i vincoli che derivano dai tetti retributivi normativamente previsti ed i limiti complessivi alla spesa di personale. Art. 5 - Doveri I doveri del RPC sono descritti nella L. 190/2012, in particolare il RPC è tenuto a:

- predisporre il PTPC che sottopone al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione; - curare la trasmissione del PTPC all’ANAC e la sua pubblicazione sul sito internet della

FONDAZIONE ISI nella sezione “ Società Trasparente”; - curare la diffusione e la conoscenza del PTPC (ivi compresa l’apposita sezione 3 dedicata al

PTTI), del Codice Etico e del Codice di Comportamento della FONDAZIONE ISI anche mediante il monitoraggio delle attività di formazione;

- verificare l’efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità, proponendo la revisione e l’aggiornamento dello stesso in caso di riscontrata violazione del Piano ovvero mutamento della struttura della FONDAZIONE ISI ovvero a seguito di novelle legislative in materia di anticorruzione;

- monitorare il rispetto delle misure previste nel PTPC e curarne l’aggiornamento anche attraverso appositi audit alle risorse che ricoprono aree maggiormente a rischio corruttivo e/o verifiche a campione;

- redigere entro il 15 dicembre di ogni anno una relazione annuale sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPC in cui si dà atto degli esiti del monitoraggio sull’attuazione delle misure e delle eventuali violazioni del presente Piano, del Codice Etico e/o del Codice di Comportamento e delle misure adottate. In particolare tale relazione deve contenere un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo a (I) gestione dei rischi (II) formazione in tema di anticorruzione (III) codice di comportamento) (IV) eventuali altre iniziative (V) sanzioni.

Art. 6 - Poteri Al RPC sono riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure e di proposta delle integrazioni e modificazioni ritenute più opportune. Art. 7 – Responsabilità Al RPC si applica il regime di responsabilità previsto dall’art. 1, commi 12 e seguenti della L.190/2012, fatto salvo quanto previsto nel CCNL di settore (Terziario).

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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1.6 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE Tutte le risorse di FONDAZIONE ISI (d’ora in avanti “Destinatari”) devono essere formate ed informate in merito all’adozione del presente Piano (ivi compresa l’apposita sezione 3 dedicata al PTTI) ed a tutto ciò che questo comporta. 1.6.1 Formazione I Destinatari vanno formati al momento della loro assunzione o comunque entro sei mesi dalla stessa. Tutti i Destinatari devono essere sottoposti a corsi di aggiornamento almeno ogni anno ovvero in caso di cambiamento di mansioni che incida su comportamenti rilevanti ai fini della gestione del rischio corruzione, ovvero in caso di modifiche o implementazioni del presente Piano. L’attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della disciplina in materia di anticorruzione, delle finalità e delle regole di condotta contenute nel presente Piano (ivi compresa l’apposita sezione 3 dedicata al PTTI). I contenuti e le modalità di erogazione della formazione sono adeguati in base alla qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell’area in cui operano. A livello esemplificativo, il programma di formazione approfondisce:

- i contenuti della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, - le norme penali in materia di reati contro la P.A., - i contenuti del presente Piano (ivi compresa l’apposita sezione 3 dedicata al PTTI), - le misure di prevenzione del rischio, - le conseguenze di carattere disciplinare in caso di violazione del Piano e/o di integrazione di

comportamenti illeciti (ivi compresa l’apposita sezione 3 dedicata al PTTI), - le responsabilità ed i compiti a ciascuno attribuiti in materia di prevenzione della corruzione

ed in materia di trasparenza, - gli aspetti etici dell’attività anche attraverso la valorizzazione dei principi di trasparenza ed

integrità, al fine di garantire e promuovere la legalità ed il corretto funzionamento della FONDAZIONE ISI. 1.6.2 Informazione La FONDAZIONE ISI promuove la conoscenza del Piano (ivi compresa l’apposita sezione 3 dedicata al PTTI) e dei loro aggiornamenti, tra tutte le risorse, che sono pertanto tenute a conoscerne il contenuto, ad osservarli ed a contribuire alla loro attuazione. In particolare, la FONDAZIONE ISI promuove la conoscenza del presente Piano attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale. 1.7 CODICE ETICO La FONDAZIONE ISI si dota di un Codice Etico (allegato n° 1) che costituisce l’insieme dei principi etico-comportamentali che ispirano l’attività tutta della Fondazione stessa.

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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Il Codice Etico deve pertanto essere conosciuto da parte di tutte le risorse interne, e da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti non occasionali con la FONDAZIONE ISI (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, consulenti, fornitori, agenti, Pubbliche Amministrazioni, etc…). A tal fine la FONDAZIONE ISI:

- pubblica il Codice Etico sul sito istituzionale; - consegna il Codice Etico a tutte le funzioni interne; - comunica l’adozione del Codice Etico a tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono

rapporti non occasionali con la FONDAZIONE ISI, indicando ove poterlo consultare telematicamente.

1.8 CODICE DI COMPORTAMENTO Ad integrazione di quanto previsto nel Codice Etico, si fa riferimento spontaneamente (non essendo Fondazione obbligata al loro rispetto, attesa la sua natura) ai principi previsti nel DPR. 16.04.2013, n. 62 (“Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”), in ossequio ai quali, a ciascuna risorsa è fatto divieto di: - chiedere, sollecitare o accettare, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli di modico

valore nell’ambito delle normali relazioni di cortesia. Per regali di modico valore si intendono quelli di importo non superiore a 150 euro;

- utilizzare informazioni d’ufficio a fini privati; - utilizzare per fini personali telefono e collegamento internet della FONDAZIONE ISI (se non

in casi d’urgenza); - far parte di Associazioni o Organizzazioni (esclusi partiti e sindacati) in conflitto di interesse

con la FONDAZIONE ISI; - evitare, per quanto possibile, che si diffondano notizie non vere sull’organizzazione,

sull’attività e sugli altri dipendenti. I comportamenti posti in essere in difformità da quanto sopra costituiscono illecito disciplinare, perseguibili secondo quanto previsto nel Sistema Disciplinare.

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1.9 SISTEMA DISCIPLINARE La mancata osservanza delle disposizioni del presente Piano costituisce illecito disciplinare, come tale perseguibile secondo quanto previsto nel presente Sistema Disciplinare. 1.9.1 Sezione I – Disciplina Generale Art. 1 – Soggetti destinatari Il presente sistema disciplinare è applicabile ai seguenti soggetti:

- organi statutariamente previsti (CdA, Presidente del CdA, Comitato Scientifico, Segretario generale, Direttori di Settore, Collegio dei Revisori)

- dipendenti - dirigenti - collaboratori co.co.pro. - professionisti.

Art. 2 – Potere di iniziativa dell’azione disciplinare Il RPC, su segnalazione ovvero di propria iniziativa, acquisisce informazioni circa la presunta avvenuta violazione e/o inadempimento del Piano e, valutata la non manifesta infondatezza della notizia, la trasmette alle autorità della FONDAZIONE ISI competenti individuate come di seguito, affinché queste esperiscano le dovute attività di indagine ed applichino le conseguenti sanzioni disciplinari. Il RPC monitora altresì le attività di indagine ed erogazione delle sanzioni effettuate dalle competenti autorità della FONDAZIONE ISI, vigilando sulla corretta applicazione del presente sistema disciplinare. Art. 3 – Condotte sanzionabili In generale, sono sanzionabili ai sensi del presente sistema disciplinare le condotte che comportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazione dei principi etico-comportamentali contenuti nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento,

- violazione del Piano e delle procedure in esso richiamate, - omesse segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse, - omessa e/o scorretta applicazione dei meccanismi sanzionatori previsti nel presente sistema

disciplinare. 1.9.2 Sezione II – I Livello: Dipendenti Art. 4 – Fonti della responsabilità La FONDAZIONE ISI sanziona la violazione e/o l’inadempimento delle previsioni contenute nel

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Piano, nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento da parte dei propri dipendenti, secondo quanto stabilito dagli articoli 2104 e 2106 c.c., dal CCNL Terziario. Art. 5 – Condotte sanzionabili Qualunque violazione e/o inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Comportamento è riconducibile nell’ambito dei comportamenti considerati sanzionabili dagli articoli 2104 e 2106 c.c. (secondo i quali “il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa (...). Deve, inoltre, osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende” (art. 2104 c.c.); “l’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti [artt. 2104 e 2105 c.c.] può dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione” - art. 2106 c.c.), nonché dall’art. 210 CCNL Terziario, in ossequio al quale “Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso la disciplina ed i doveri d’ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell’impresa”. Art. 6 – Sanzioni Dato il principio di tipicità caratterizzante l’intera materia disciplinare, si richiama l’applicazione degli art. 215 del CCNL Terziario. Le sanzioni ivi previste e pertanto applicabili per la violazione e/o l’inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Comportamento sono:

• biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; • biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1); • multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art.

186; • sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; • licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Sulla scelta e sull’entità delle suddette sanzioni, il Datore di Lavoro è compente a decidere sulla base delle indicazioni previste nel CCNL cit. 1.9.3 Sezione III – II Livello: Dirigenti Art. 7 – Fonti della responsabilità e condotte sanzionabili Qualunque violazione e/o inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Comportamento, a seconda della sua gravità o della sua reiterazione, può comportare l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento a carico del dirigente responsabile. La valutazione circa la gravità della violazione e/o dell’inadempimento posti in essere e circa la gravità della loro reiterazione è rimessa alla valutazione dell’organo a ciò preposto.

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Art. 8 – Sanzioni Per la violazione del Piano, del Codice Etico e del Codice di Comportamento da parte dei dirigenti, oltre al richiamo scritto la FONDAZIONE ISI può applicare:

- il licenziamento per giustificato motivo (ove si ritenga, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, che la violazione commessa implichi inadeguatezza del dirigente rispetto alla struttura interna);

- licenziamento per giusta causa (che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro sia pure nei limiti del preavviso).

1.9.4 Sezione IV – III livello: collaboratori co.co.co. Art. 9 – Fonti della responsabilità La FONDAZIONE ISI garantisce il rispetto del Piano, del Codice Etico e del Codice di Comportamento da parte dei collaboratori coordinati e continuativi ovvero collaboratori secondo le forme previste dalla legislazione vigente. Con riferimento ai contratti da stipulare ovvero da rinnovare, il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano, nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento è riconosciuto quale prestazione accessoria del rapporto che il collaboratore instaura con la FONDAZIONE ISI, che pertanto si impegna ad adempiere. Con riferimento ai contratti già stipulati, la FONDAZIONE ISI provvede, con l’accordo del collaboratore co.co.co., all’integrazione dei medesimi mediante l’aggiunta della clausola relativa al rispetto delle previsioni del Piano, del Codice Etico e del Codice di Comportamento, affinchè venga eliminata ogni disparità di trattamento rispetto ai contratti nuovi o rinnovati. Art. 10 – Condotte sanzionabili e sanzioni Qualunque violazione e/o inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Comportamento possono comportare la risoluzione del contratto e l’applicazione di eventuale penale contrattualmente prevista, salva comunque la risarcibilità di maggior danno. 1.9.5 Sezione V – IV Livello: Professionisti (revisori contabili, consulenti e altri soggetti) Art. 11 – Fonti della responsabilità FONDAZIONE ISI comunica al professionista l’avvenuta adozione del Piano, del Codice Etico e del Codice di Comportamento. Con riferimento ai contratti da stipulare ovvero da rinnovare, il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano, nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento è riconosciuto quale prestazione accessoria del rapporto che il professionista instaura con la FONDAZIONE ISI, che pertanto si

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impegna ad adempiere. Con riferimento ai contratti già stipulati, la FONDAZIONE ISI provvede, con l’accordo del professionista, all’integrazione dei medesimi mediante l’aggiunta della clausola relativa al rispetto delle previsioni del presente Piano, affinchè venga eliminata ogni disparità di trattamento rispetto ai contratti nuovi o rinnovati. Art. 12 – Condotte sanzionabili e sanzioni Qualunque violazione e/o inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Comportamento possono comportare la risoluzione del contratto ovvero la revoca del mandato per giusta causa. E’ fatta salva l’azione di risarcimento del danno nei confronti del professionista. 1.9.6 Sezione VI – V Livello: Consiglio di Amministrazione e Organo di controllo Art. 13 – Fonti della responsabilità La FONDAZIONE ISI garantisce il rispetto del Piano, del Codice Etico e del Codice di Comportamento da parte del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e dell’Organo di controllo. Art. 14 – Condotte sanzionabili in capo agli amministratori Qualunque violazione e/o inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Comportamento costituisce condotta sanzionabile in capo all’organo gestorio. L’organo gestorio, in quanto tenuto all’applicazione di quanto prescritto nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano ed al controllo sull’applicazione da parte degli altri soggetti destinatari, risponde altresì per le violazioni e/o gli inadempimenti del Codice Etico, del Codice di Comportamento e del Piano commessi da persone a lui sottoposte, allorquando le violazioni e/o gli inadempimenti non si sarebbero verificati se avesse esercitato i propri poteri gerarchici dispositivi. Art. 15 – Condotte sanzionabili in capo all’Organo di controllo Qualunque violazione e/o inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Comportamento commessa dall’Organo di controllo costituisce condotta sanzionabile. L’organo di controllo è tenuto alla vigilanza sulle condotte rimesse al loro controllo per legge. 1.9.7 Sezione VII – Disposizioni Finali Art. 16 – Omissioni al presente sistema disciplinare La violazione e/o l’inadempimento del presente sistema disciplinare, parte integrante del Piano,

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costituisce violazione grave del Piano stesso perseguibile ai sensi del presente sistema. Art. 17 – Commissione di fatti di reato La commissione di un qualunque fatto di reato riconducibile ad un abuso dei poteri attribuiti al soggetto per fini propri, costituisce violazione del Piano. Art. 18 – Pubblicità del presente sistema disciplinare La FONDAZIONE ISI assicura la concreta pubblicità e conoscenza del presente sistema sanzionatorio mediante affissione del sistema sanzionatorio e consegna del medesimo in forma cartacea ovvero telematica.

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2 PARTE SPECIALE

2.1 APPROCCIO METODOLOGICO Il presente Piano si pone l’obiettivo di proteggere la FONDAZIONE ISI da situazioni in cui un soggetto abusi del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Stante quanto indicato nel PNA, si è ritenuto di seguire, per una corretta gestione del rischio, i principi contenuti nelle Linee Guida Uni ISO 31000:2010 – “Gestione del rischio - Principi e linee guida” (come meglio descritti nel prosieguo) ed il sistema di mappatura dei processi a rischio basati sulle seguenti fasi:

Ø mappatura dei processi attuati dalla Fondazione Ø valutazione del rischio per ciascun processo Ø trattamento del rischio, valorizzando le procedure già esistenti e prevedendo, se del caso,

ulteriori misure di prevenzione. 2.1.1 Le Linee Guida UNI ISO 31000: 2010 “Gestione del rischio - Principi e linee guida” La FONDAZIONE ISI ha adottato nella redazione del presente Piano i seguenti principi:

a) la gestione del rischio crea e protegge il valore. La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l’opinione pubblica, protezione dell’ambiente, qualità del prodotto, gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione;

b) la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione. La gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell’organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento;

c) la gestione del rischio è parte del processo decisionale. La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative;

d) la gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza. La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata;

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e) la gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva. Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all’efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili;

f) la gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili. Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione, quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d’interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti;

g) la gestione del rischio è “su misura”. La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell’organizzazione;

h) la gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali. Nell’ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione;

i) la gestione del rischio è trasparente e inclusiva. Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell’organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento inoltre permette che i portatori d’interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio;

j) la gestione del rischio è dinamica. La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono;

k) la gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione. Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

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2.1.2 La mappatura dei processi La mappatura dei processi2 consiste nell’individuazione del contesto entro il quale deve essere svolta la valutazione del rischio, in modo da evidenziare le fasi di cui si compone ed i responsabili di ciascuna di esse. In ossequio a quanto disposto nel PNA – Allegato 2 ed alla luce delle indicazioni fornite dall’ANAC nella Delibera 28 ottobre 2015 n. 12 recante “Aggiornamento 2015 al PNA” si è proceduto a mappare le aree di rischio generali individuate dalla normativa. In particolare ci si riferisce a:

A) Acquisizione e progressione del personale B) Affidamento di lavori, servizi e forniture C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico

diretto ed immediato per il destinatario D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico

diretto ed immediato per il destinatario E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni G) Incarichi e nomine H) Affari legali e contenzioso

Si precisa fin da ora che la FONDAZIONE ISI, attesa la sua peculiare natura giuridica e funzione per la quale è stata costituita, non emette provvedimenti amministrativi privi o meno di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: conseguentemente la mappatura relativa alle aree C) e D) non ha avuto luogo. Conformemente a quanto sinora esposto, l’attività di mappatura delle aree ove potrebbero verificarsi fenomeni corruttivi ha permesso l’individuazione dei seguenti processi a rischio all’interno di FONDAZIONE ISI:

1. selezione risorse umane e progressioni di carriera 2. affidamento incarichi professionali 3. affidamento di lavori e servizi 4. partecipazione ai progetti UE

2 A norma dell’allegato 1 del PNA, per “processo” si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente). Il processo che si svolge all’interno di un’amministrazione può esso stesso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e comprende anche le procedure di natura privatistica.

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5. partecipazione ai progetti UE (coordinamento) 6. ottenimento di erogazioni pubbliche 7. gestione delle risorse finanziarie: acquisti e pagamenti 8. gestione delle trasferte 9. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 10. gestione affari legali e contenzioso

2.1.3 La valutazione del rischio Tale attività è stata svolta con riguardo a ciascun processo mappato e vede le seguenti fasi:

- identificazione del rischio à consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi; - analisi del rischio à consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si verifichi e

delle conseguenze che il rischio produce (cd. “probabilità” ed “impatto”) per giungere, come previsto dall’allegato n° 5 al PNA, alla determinazione del rischio, rappresentato da un valore numerico dato dalla moltiplicazione della media aritmetica del valore della probabilità e del valore dell’impatto (Rischio inerente = Probabilità complessiva*Impatto complessivo). Si precisa che il rischio è stato così valutato:

• 1 < rischio inerente ≤ 8 à basso • 8 < rischio inerente ≤ 16 à medio • 16 < rischio inerente ≤ 25 àalto.

- ponderazione del rischio à consiste nel valutare i rischi in base alla loro efficacia al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento. In ossequio a quanto previsto dall’allegato n° 5 del PNA, il valore numerico del rischio è stato calcolato ponderando il valore del rischio inerente con il valore dell’efficacia dei controlli in essere (Rischio residuo = Rischio inerente*Efficacia dei controlli). I valori così ottenuti sono stati classificati secondo i seguenti criteri:

• 1 < rischio residuo ≤ 40 à basso • 40 < rischio residuo ≤ 80 àmedio • 80 < rischio residuo ≤ 125 à alto.

2.1.4 Il trattamento del rischio Tale fase riguarda l’individuazione e la valutazione delle misure che occorre predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio e la decisione di quali rischi trattare prioritariamente rispetto ad altri.

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2.2 LA TIPOLOGIA DEI REATI Tenuto conto della peculiare finalità preventiva del P.N.A. – e conseguentemente del presente PTPC – il concetto di corruzione preso a riferimento ha un’accezione ampia, comprendendo al suo interno le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività, si riscontra l’abuso del potere affidato ad un soggetto al fine di ottenere vantaggi privati. Pertanto, alla luce delle interpretazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 e dall’ANAC nella Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, le situazioni rilevanti ai fini del presente documento devono ritenersi più ampie rispetto alle sole fattispecie penalistiche tipicamente corruttive disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p..

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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2.3 MAPPATURA DEI REATI, ANALISI DEI RISCHI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Alla luce di quanto sinora esposto vengono di seguito analizzate le fattispecie di reato rilevanti in ottica di prevenzione della corruzione. Va precisato, tuttavia, che la seguente elencazione non rispetta l’ordine topografico previsto dal codice penale in quanto si è ritenuto opportuno – per una più completa e ragionata mappatura delle aree a rischio – classificare i reati in macro-aree individuate sulla base del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, tenuto conto altresì della rilevanza di talune fattispecie quali reati sensibili ex d.lgs. 231/200 ed attesa l’eventuale adozione del MOG 231 (così come previsto nella Programmazione Triennale, in merito sub 4). Va altresì sottolineato che alcune delle ipotesi di reato richiamate nel presente piano rivestono la natura di reato proprio, in quanto per la loro commissione necessitano che il soggetto agente ricopra la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Ai sensi dell’art. 357 c.p. la qualifica di pubblico ufficiale è riconosciuta a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa ovverosia una funzione che è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Ai sensi dell’art. 358 c.p., ricopre la qualifica di incaricato di un pubblico servizio colui che presta a qualunque titolo un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Si precisa che, attesa la peculiare natura giuridica della FONDAZIONE ISI e i compiti ad essa affidati dallo Statuto, le risorse non possono rivestire le qualifiche proprie definite dalle norme; ne consegue che talune fattispecie analizzate non risultano commissibili.

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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2.3.1 REATI CONTRO IL BUON ANDAMENTO E L’IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 317 c.p. “Concussione”

FATTISPECIE Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale e consiste nel costringere taluno a dare o a promettere allo stesso o ad un terzo denaro o altra utilità; tale condotta deve avvenire con l’abuso della qualità o dei poteri da parte del soggetto pubblico.

PROCESSI A RISCHIO Occorre premettere che si tratta di fattispecie propria, in cui il soggetto agente deve ricoprire necessariamente la qualifica di pubblico ufficiale. Attesi i compiti e le funzioni della Fondazione così come definiti dallo Statuto, i dipendenti della Fondazione non rivestono la qualifica richiesta dalla norma. Pertanto, la fattispecie de qua non risulta commissibile.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Assente

Art. 319 quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”

FATTISPECIE Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni

CONDOTTA TIPICA Si tratta di fattispecie frutto dello “spacchettamento” del reato di concussione operata dalla Legge 190/2012. Per quanto la condotta presenti tratti in comune con quella di cui all’art. 317 c.p., si evidenziano alcune differenze:

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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- la veste di soggetto attivo del reato può essere anche ricoperta dall’incaricato di un pubblico servizio,

- la modalità esecutiva della condotta viene individuata nella induzione, - la punibilità è estesa anche al soggetto che dà o promette utilità.

Si precisa che all’interno della Fondazione nessuna risorsa riveste la qualifica richiesta dalla norma, pertanto il reato è astrattamente configurabile solo nel caso in cui le risorse rivestano il ruolo di colui che dà o promette denaro o altra utilità. Ad esempio, il Financial manager della Fondazione, a fronte delle richieste del pubblico funzionario dell’Agenzia delle Entrate, corrisponde a quest’ultimo una somma di denaro per veder cancellare una posizione debitoria della Fondazione stessa.

PROCESSI A RISCHIO

Attesa l’estensione della punibilità anche al soggetto indotto che dà o promette il denaro o altra utilità, la fattispecie risulta commissibile all’interno della Fondazione e può vedere coinvolti i seguenti processi:

- selezione e gestione del personale - gestione delle risorse finanziarie - affidamento di incarichi professionali - gestione affari legali e contenzioso

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti: - Presidente del C.d.A. - Direttore esecutivo (COO) - Financial Manager - Administrative Director

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO Basso

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE: ð Statuto ð Procedura per la stipula di contratti di collaborazione

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE: ð rispetto del Codice Etico, del Codice di Comportamento e del presente Piano

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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Art. 346 bis c.p. “Traffico di influenze illecite.”

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

CONDOTTA TIPICA

Il delitto di cui all’art. 346 bis è stato introdotto nel 2012 (L. 6 novembre 2012 n. 190) allo scopo di punire attività prodromiche, attive e passive, rispetto ad atti di corruzione propria o corruzione in atti giudiziari. Ad esempio, il Presidente della Fondazione, in forza dei suoi rapporti di amicizia con l’Autorità giudiziaria, si fa promettere una somma di denaro da un soggetto terzo per l’attività di mediazione volta ad ottenere una pronuncia favorevole.

PROCESSI A RISCHIO I processi maggiormente a rischio riguardano:

- gestione delle risorse finanziarie - affidamento di incarichi professionali - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - gestione affari legali e contenzioso

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti: - Presidente del C.d.A. - Direttore esecutivo (COO) - Financial Manager - Administrative Director

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE PROCEDURE DA APPLICARE:

ð Statuto ð Procedura per la stipula di contratti di collaborazione

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE: ð rispetto del Codice Etico, del Codice di Comportamento e del presente Piano

Art. 377 bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

CONDOTTA TIPICA È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’indurre, mediante violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni, ovvero a rendere dichiarazioni mendaci, una persona chiamata a rendere dichiarazioni in un procedimento penale (quando questa ha la facoltà di non rispondere in quanto, ad esempio, imputata in un procedimento connesso). Ad esempio il Presidente della Fondazione offre denaro ad un dipendente affinché costui renda dichiarazioni mendaci circa la penale responsabilità del Direttore Esecutivo imputato ai sensi dell’art. 316 ter c.p. per aver indebitamente conseguito delle agevolazioni finanziarie relative al Fondo per la crescita sostenibile a favore dei progetti di ricerca e sviluppo.

PROCESSI A RISCHIO

I processi maggiormente a rischio riguardano: - gestione delle risorse finanziarie - (selezione e) gestione del personale

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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- gestione affari legali e contenzioso

AREE A RISCHIO Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Presidente del C.d.A. - Direttore esecutivo (COO) - Financial Manager - Administrative Director

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO Basso

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE: ð Statuto ð Procedura per la stipula di contratti di collaborazione

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE: ð rispetto del Codice Etico, del Codice di Comportamento e del presente Piano.

Art. 323 c.p. “Abuso d’ufficio”

FATTISPECIE Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

CONDOTTA TIPICA

È un reato a soggettività ristretta (risulta infatti, commissibile dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio), a condotta vincolata (occorre che il soggetto agisca violando norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti) sorretto dal dolo intenzionale di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto.

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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PROCESSI A RISCHIO

Attesi i compiti e le funzioni della Fondazione così come definiti dallo Statuto, le risorse della Fondazione non rivestono la qualifica richiesta dalla norma. Pertanto, la fattispecie de qua non risulta commissibile.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Assente

Art. 328 c.p. “Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione”

FATTISPECIE Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di una norma a più fattispecie in cui: i. al primo comma viene sanzionata la condotta di indebito rifiuto di compiere atti di

ufficio qualificati, il cui compimento risulta strumentale al soddisfacimento di preminenti ragioni di interesse pubblico espressamente tipizzate dalla legge (ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità);

ii. al secondo comma viene sanzionata la condotta di omesso compimento di un atto o di omessa risposta (laddove sussiste un obbligo della P.A. in tal senso) a fronte della diffida ad adempiere presentata dal privato.

PROCESSI A RISCHIO

Attesi i compiti e le funzioni della Fondazione così come definiti dallo Statuto, non constano atti che devono essere compiuti senza ritardo per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità. Pertanto, la fattispecie de qua non risulta commissibile.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO Assente

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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Art. 329 c.p. “Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o agente della forza

pubblica”

FATTISPECIE Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal militare o dall’agente di forza pubblica e consiste l’omissione o il ritardo nell’esecuzione di una richiesta previamente formulata nelle forma di legge da parte dell’Autorità competente.

PROCESSI A RISCHIO

La fattispecie de qua non risulta commissibile atteso che nessuna delle risorse della Fondazione riveste le qualifiche soggettive richieste dalla norma.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Assente

Art. 331 c.p. “Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità”

FATTISPECIE Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

CONDOTTA TIPICA

È un reato che punisce la condotta alternativa di interruzione ovvero sospensione di un servizio pubblico essenziale. La nozione di servizio pubblico essenziale è stata elaborata dalla Corte Costituzionale intendendo come tale quel servizio di cui la collettività non può fare a meno senza subire un pregiudizio apprezzabile (Corte Cost. 17.03.1969 n° 31). Indispensabile al fine dell’integrazione del reato de quo è la presenza di un’organizzazione imprenditoriale.

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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PROCESSI A RISCHIO La fattispecie de qua non risulta commissibile atteso che la Fondazione non presenta un’organizzazione imprenditoriale, né svolge un servizio pubblico essenziale.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Assente

I. FATTISPECIE CORRUTTIVE (ARTT. DA 318 A 322)

Art. 318 c.p. – Corruzione per l’esercizio della funzione Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art.

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di fattispecie caratterizzate dalla stipula di un accordo criminoso avente ad oggetto il mercanteggiamento delle pubbliche funzioni dietro corrispettivo (denaro o altra utilità).

PROCESSI A RISCHIO Attesi i compiti e le funzioni della Fondazione così come definiti dallo Statuto, le risorse della Fondazione non rivestono le qualifiche richieste dalle norme. Pertanto le fattispecie di reato di cui sopra possono essere commesse esclusivamente mediante condotta attiva del privato corruttore posta in essere dalle risorse della Fondazione. Limitatamente a tali ipotesi, i processi maggiormente a rischio riguardano:

- selezione e gestione del personale - affidamento di incarichi professionali - ottenimento di erogazioni pubbliche - gestione delle risorse finanziarie - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - gestione affari legali e contenzioso

AREE A RISCHIO Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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- Presidente del C.d.A. - Direttore esecutivo (COO) - Financial Manager - Administrative Director - Scientific Director

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO Basso

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE: ð Statuto ð Procedura per la stipula di contratti di collaborazione

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE: ð rispetto del Codice Etico, del Codice di Comportamento e del presente Piano

II. FATTISPECIE IN MATERIA DI INVENZIONI, SCOPERTE E SEGRETI (ARTT. 325-326 C.P.)

Art. 325 c.p. “Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio” Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 326 c.p. “Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio”

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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CONDOTTA TIPICA

Entrambe le fattispecie sono a soggettività ristretta essendo perseguibili solo ove commesse da un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio. La condotta punita dall’art. 325 c.p. consiste nell’impiego a profitto proprio o altrui di invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali da cui tragga un vantaggio diverso da quello che otterrebbe con la rivelazione a pagamento dell’invenzione o della scoperta. Si tratta di una fattispecie che non ha mai trovato riscontro nella prassi (o, quantomeno, non risultano pronunce edite). La fattispecie di cui all’art. 326 c.p. punisce quattro figure criminose: (I) due di rivelazione di segreti che si differenziano per il diverso elemento soggettivo (dolo nell’ipotesi di cui al primo comma, colpa in quella di cui al secondo); (II) due di utilizzazione dei segreti che si differenziano a seconda del fine patrimoniale o non patrimoniale perseguito dal soggetto attivo.

PROCESSI A RISCHIO

Attesi i compiti e le funzioni della Fondazione così come definiti dallo Statuto, le risorse della Fondazione non rivestono le qualifiche richieste dalle norme. Pertanto, le fattispecie non risultano commissibili.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Assente

2.3.2 REATI CONTRO IL PATRIMONIO DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

I. REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Art. 316 bis c.p. “Malversazione a danno dello stato”

FATTISPECIE Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

CONDOTTA TIPICA È un reato commissibile da chiunque (purchè non appartenente alla P.A.), e consiste nella

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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distrazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di provenienza pubblica (legittimamente ottenuti) dalle previste finalità di pubblico interesse. Si evidenzia che taluni Autori hanno interpretato l’inciso “estraneo alla Pubblica Amministrazione”, nel senso di ritenere soggetto attivo del reato chiunque purchè diverso dalla P.A. che eroga il conferimento pubblico. Ad esempio, la Fondazione ottiene legittimamente (ovvero in presenza di tutti i presupposti e le condizioni) un contributo dal Fondo per la ricerca “Horizon2020” e, anziché spenderlo per il fine suddetto, lo utilizza per altri fini.

PROCESSI A RISCHIO Il processo maggiormente a rischio riguarda la gestione dei conferimenti da parte dei soggetti Fondatori e delle erogazioni da parte di altri soggetti pubblici.

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti: - Presidente del C.d.A. - Direttore esecutivo (COO) - Financial Manager - Administrative Director

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO Basso

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

ð Statuto ð Linee guida “Horizon 2020” (H2020 Online Manual) ð Procedura per la stipula di contratti di collaborazione ð Procedura per l’autorizzazione a viaggi, inviti a seminari, ospitalità

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE: ð rispetto del Codice Etico, del Codice di Comportamento e del presente Piano; ð rispetto della normativa in materia di concessione ed erogazione delle agevolazioni in

favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo (Ministero dello sviluppo economico: D.M 20 giugno 2013 e Decreto Direttoriale 25 luglio 2014)

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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Artt. 316 ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

CONDOTTA TIPICA È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di Enti pubblici (anche sovranazionali), tramite la mendacità o l’omissione delle informazioni necessarie per conseguirle. Ad esempio il Direttore esecutivo della Fondazione, producendo documentazione non vera a corredo della domanda di agevolazioni finanziarie di cui al DM 20 giugno 2013, ottiene delle agevolazioni finanziarie relative al Fondo per la crescita sostenibile a favore dei progetti di ricerca e sviluppo.

PROCESSI A RISCHIO I processi maggiormente a rischio riguardano:

- ottenimento di erogazioni pubbliche

AREE A RISCHIO Alla luce di quanto sinora indicato le aree a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Presidente del C.d.A. - Direttore esecutivo (COO)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO Basso

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

REV 2016/00 del 29.01.2016 Pag. 39 di 62

PROCEDURE DA APPLICARE: ð Statuto ð Linee guida “Horizon 2020” (H2020 Online Manual)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE: ð rispetto del Codice Etico, del Codice di Comportamento e del presente Piano. ð rispetto della normativa in materia di concessione ed erogazione delle agevolazioni in

favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo (Ministero dello sviluppo economico: D.M 20 giugno 2013 e Decreto Direttoriale 25 luglio 2014)

II.REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE

Art. 640 comma 2° numero 1 c.p. “Truffa in danno dello stato, di altro ente pubblico e dell’Unione Europea”

FATTISPECIE Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità; 3) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.

CONDOTTA TIPICA È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’indurre in errore, mediante artifizi o raggiri, le competenti autorità pubbliche in modo da determinare le stesse a compiere un atto di disposizione patrimoniale in loro danno, costituente ingiusto profitto per l’agente ingannatore. Pur non rientrando la Fondazione nella nozione di “Stato, altro ente pubblico o Unione Europea” quali soggetti il cui patrimonio viene leso dalla commissione del reato, in via prudenziale si ritiene che la fattispecie rilevi dal punto di vista attivo. Ad esempio il Financial Manager della Fondazione, rappresentando delle condizioni in realtà inesistenti, induce in errore il Comune al fine dell’ottenimento dei permessi di circolazione nelle zone a traffico limitato.

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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PROCESSI A RISCHIO I processi maggiormente a rischio riguardano:

- gestione delle risorse finanziarie

AREE A RISCHIO Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Presidente del C.d.A. - Direttore esecutivo (COO) - Financial Manager - Administrative Director

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO Basso

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE: ð Statuto

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE: ð rispetto del Codice Etico, del Codice di Comportamento e del presente Piano.

Art. 640 bis c.p. “Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche”

FATTISPECIE La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

CONDOTTA TIPICA È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di enti pubblici (anche sovranazionali), risultato reso possibile dall’induzione in errore dell’Ente Pubblico per mezzo di artifizi o raggiri. Ad esempio il Presidente del CdA della Fondazione, precostituendo una falsa documentazione, induce in errore il Soggetto erogatore ed ottiene indebitamente delle agevolazioni finanziarie per la crescita sostenibile a favore dei progetti di ricerca e sviluppo.

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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PROCESSI A RISCHIO

I processi maggiormente a rischio riguardano: - ottenimento di erogazioni pubbliche

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato le aree a rischio vanno individuate nelle seguenti: - Presidente del C.d.A. - Direttore esecutivo (COO)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO Basso

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE: ð Statuto ð Linee guida “Horizon 2020” (H2020 Online Manual) ð Procedura per la stipula di contratti di collaborazione

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE: ð rispetto del Codice Etico, del Codice di Comportamento e del presente Piano ð rispetto della normativa in materia di concessione ed erogazione delle agevolazioni in

favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo (Ministero dello sviluppo economico: D.M 20 giugno 2013 e Decreto Direttoriale 25 luglio 2014)

Art. 640 ter c.p. “Frode informatica”

FATTISPECIE Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un’altra circostanza aggravante.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’ottenimento di un ingiusto profitto (con altrui danno) procurato intervenendo su dati e/o programmi di un sistema informatico o telematico o alterandone il funzionamento. Ad esempio, una risorsa della Fondazione manomette il circuito informatico di pagamento on line determinando l’accreditamento del denaro della Fondazione sul proprio conto corrente.

PROCESSI A RISCHIO Il processo maggiormente a rischio riguarda la gestione delle postazioni informatiche, con particolare rilievo alle postazioni dalle quali si possono gestire i flussi economici.

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato le aree a rischio vanno individuate nelle seguenti: - Presidente del C.d.A. - Direttore esecutivo (COO) - Financial Manager - Administrative Director - Scientific Director - Ricercatori

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO Basso

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE: ð Statuto

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE: ð rispetto del Codice Etico, del Codice di Comportamento e del presente Piano

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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III. ALTRI REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Art. 314 c.p. “Peculato”

FATTISPECIE Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di norma a più fattispecie: il primo comma punisce la condotta di peculato semplice, il secondo comma punisce la condotta di cosiddetto “peculato d’uso”. In entrambi i casi, si tratta di reati a soggettività propria, i quali possono essere commessi solo da coloro che rivestono la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio. Il primo comma punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che si appropria di denaro o altre cose mobili altrui di cui ha la disponibilità a causa della funzione svolta, esercitando su questi i poteri tipici del proprietario. Il comma secondo punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio finalizzata allo scopo di fare un uso solo momentaneo della cosa per poi restituirla al termine dell’uso stesso. Attesi i compiti e le funzioni della Fondazione così come definiti dallo Statuto, le risorse della Fondazione non rivestono le qualifiche richieste dalla norma. Pertanto, la fattispecie de qua non risulta commissibile.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Assente

Art. 316 c.p. “Peculato mediante profitto dell’errore altrui”

FATTISPECIE Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di una fattispecie a soggettività propria in cui, a differenza del reato di cui all’art. 314 c.p.:

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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- l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica;

- non è richiesto il requisito del preesistente possesso. La condotta consiste nell’ottenere – senza averne diritto – denaro o altre utilità per sé o per altri, profittando di una preesistente falsa rappresentazione del terzo. Attesi i compiti e le funzioni della Fondazione così come definiti dallo Statuto, le risorse della Fondazione non rivestono le qualifiche richieste dalla norma. Pertanto, la fattispecie de qua non risulta commissibile.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Assente

IV. FATTISPECIE IN MATERIA DI COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO (ARTT. 334 – 335 C.P.) Art. 334 c.p. “Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un

procedimento penale o dall'autorità amministrativa” Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Art. 335 c.p. “Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro

disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.” Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

CONDOTTA TIPICA

Presupposti operativi di entrambe le fattispecie sono: (I) la presenza di un vincolo di indisponibilità impresso su un bene nel corso di un

procedimento penale ovvero dall’autorità amministrative, (II) la qualifica soggettiva dei custode in capo all’autore del reato.

L’art. 334 c.p. punisce la condotta del custode che sottrae (attività in seguito alla quale il bene

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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fuoriesce dalla sfera giuridica delineata dal procedimento cautelare), sopprime (occulta), distrugge (elimina fisicamente), disperde (attività che produce, quale effetto finale, la vanificazione del vincolo impresso dalla misura cautelare) o deteriora (riduzione delle funzionalità essenziali del bene oggetto di sequestro) la cosa sottoposta a vincolo di indisponibilità con l’intenzione di avvantaggiare il proprietario della stessa. L’art. 335 c.p. punisce le condotte previste dal precedente articolo (ad eccezione del deterioramento) commesse a titolo di colpa. Ad esempio, una risorsa della Fondazione, nominata custode di un’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo, agevola la circolazione abusiva di tale veicolo da parte di un terzo, sorpreso mentre circolava alla guida dello stesso.

PROCESSI A RISCHIO

Le fattispecie non risultano commissibili atteso che allo stato nessuna risorsa risulta essere stata nominata custode di bene nel corso di un procedimento penale ovvero con provvedimento dell’Autorità Amministrativa. Si precisa che neppure nel corso dei cinque anni precedenti (tempo considerato come significativo dall’allegato n° 5 al PNA), la Fondazione è incorsa in procedimento di tal genere.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Assente

2.3.3 DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 322 bis c.p. “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri”

FATTISPECIE

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale (2). Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso (3):

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e

degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria (4). Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

CONDOTTA TIPICA

La norma estende la punibilità dei comportamenti di cui agli articoli sinora analizzati ai casi in cui la figura di P.U. o di I.P.S. sia ricoperta dai soggetti di cui al comma 1. Si precisa che all’interno della Fondazione nessuna risorsa riveste tali qualifiche soggettive, pertanto il reato è astrattamente configurabile solo dal lato attivo (e limitatamente alle ipotesi a plurisoggettività necessaria), ovverosia solo nel caso in cui le risorse rivestano il ruolo di corruttore di uno di tali soggetti. Ad esempio, il funzionario di una commissione della C.E. viene corrotto da parte di un dipendente della Fondazione al fine di lucrare agevolazioni in capo alla Fondazione stessa per l’ottenimento di agevolazioni finanziare comunitarie.

PROCESSI A RISCHIO

I processi maggiormente a rischio riguardano: - selezione e gestione del personale - gestione delle risorse finanziarie - affidamento di incarichi professionali - gestione affari legali e contenzioso

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti: - Presidente del C.d.A.

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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- Direttore esecutivo (COO) - Financial Manager - Administrative Director - Scientific Director

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO Basso

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE PROCEDURE DA APPLICARE:

ð Statuto ð Linee guida “Horizon 2020” (H2020 Online Manual) ð Procedura per la stipula di contratti di collaborazione

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE: ð rispetto del Codice Etico, del Codice di Comportamento e del presente Piano ð rispetto della normativa in materia di concessione ed erogazione delle agevolazioni in

favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo (Ministero dello sviluppo economico: D.M 20 giugno 2013 e Decreto Direttoriale 25 luglio 2014)

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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2.4 MISURE DI PREVENZIONE

2.4.1 MISURE GENERALI

I. Flussi Informativi: obblighi di informazione e tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. “whistleblower”)

Presupposto fondamentale per la prevenzione della corruzione è, altresì, la creazione di una capillare attività di comunicazione interna tra tutti i soggetti coinvolti. Pertanto (ed anche ossequio a quanto previsto dall’art. 1 co. 9 lett. c) della L.190/2012) è obbligo di tutte le funzioni dare al RPC fattiva collaborazione nell’assolvimento degli obblighi a costui demandati; in particolare ciascun dipendente, collaboratore, consulente della FONDAZIONE ISI è tenuto a comunicare tempestivamente al RPC violazioni delle misure indicate nel presente Piano nonché a segnalare l’esistenza di comportamenti che possano eventualmente integrare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione ed illegalità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Tutte le segnalazioni devono pervenire al RPC tramite i canali all’uopo predisposti dalla FONDAZIONE ISI, ovverosia:

- in forma telematica, inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica esposto in sede e indicato sul sito della FONDAZIONE ISI;

- in forma cartacea, depositando la segnalazione nella casetta delle lettere presente in sede.

In entrambi i casi la segnalazione deve avvenire preferibilmente in forma non anonima (indicando il proprio nome e cognome ed, altresì, un recapito telefonico), mediante comunicazione scritta libera. Il soggetto segnalante adotta la modalità di comunicazione ritenuta più idonea rispetto alla natura, all’urgenza ed al contenuto della segnalazione, prediligendo, ove possibile, la forma telematica. Il RPC è tenuto a mantenere la riservatezza in merito all’avvenuta ricezione della segnalazione ed al suo contenuto, nonché all’identità del soggetto segnalante, salvo espressa richiesta contraria di quest’ultimo. Analogamente, tutte le comunicazioni di questo genere rimangono riservate ed accessibili solo al RPC, salva espressa richiesta di divulgazione del segnalante. Il RPC tutela il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e penalizzazione, in particolare in ossequio a quanto previsto dalla L.190/2012, il soggetto segnalante “non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”.

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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In caso di violazione di tale principio, il segnalante è tenuto a darne notizia al RPC per le azioni di competenza.

II. Conflitto di interesse La FONDAZIONE ISI presta particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interesse in cui può incorrere tutto il personale. Sebbene alla FONDAZIONE ISI (data la sua natura) non sia applicabile l’art. 6 bis della Legge 241/90, si ritiene di recepire i principi in essa sanciti con particolare riguardo all’astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e controinteressati. Ciascuna risorsa è tenuta ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi:

- propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi

- di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, - di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o

grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, - di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente,

ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, Comitati, Enti o stabilimenti di cui egli sia Amministratore o Gerente o Dirigente.

E’, inoltre, tenuto ad astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. I comportamenti posti in essere in difformità da quanto sopra costituiscono illecito disciplinare, perseguibili secondo quanto previsto nel Sistema Disciplinare.

III. Meccanismi di accountability La FONDAZIONE ISI pubblica il presente Piano sul proprio sito e attua un idoneo sistema informativo verso i Soci. Nei confronti dei cittadini, il meccanismo di accountability è garantito attraverso la pubblicazione del presente Piano nel sito istituzionale. Gli aggiornamenti del Codice Etico, del Codice di Comportamento e del Piano seguiranno gli stessi meccanismi di pubblicità.

IV. Trasparenza ed accesso alle informazioni La trasparenza intesa quale accessibilità totale a tutti gli aspetti dell’organizzazione costituisce livello essenziale delle prestazioni per la tutela dei diritti civili e sociali ed è strumento principe in materia di lotta alla corruzione.

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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A tal fine FONDAZIONE ISI ha inteso dare attuazione a quanto previsto nel D.Lgs. 33/2013 e adottare, per quanto compatibile con la natura giuridica della Fondazione stessa, il PTTI, apposita sezione del presente Piano (in merito, si fa rinvio sub 3).

V. Incompatibilità3 ed inconferibilità4 per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Con riguardo al conferimento di incarichi di amministratore e dirigente i candidati devono compilare una dichiarazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di insussistenza di condizioni di inconferibilità e incompatibilità all’assunzione dell’incarico. La mancata compilazione della predetta dichiarazione rappresenta condizione ostativa all’assunzione dell’incarico. Il RPC, qualora venga a conoscenza di casi di inconferibilità e incompatibilità è tenuto a presentare richiesta di chiarimenti per iscritto all’interessato, concedendogli termine per esporre le proprie difese e, se possibile, rimuovere la condizione ostativa allo svolgimento dell’incarico. Lo svolgimento degli incarichi amministrativi o dirigenziali, comunque denominati, in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento, comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato mossa da parte del RPC.

VI. Rotazione degli incarichi La L.190/2012 prevede, quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, l’eventuale rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. Si precisa che la struttura organizzativa della FONDAZIONE ISI è composta da un numero

3 Con riguardo agli amministratori le cause di incompatibilità riguardano:

- art. 9 D.lgs. 39/2013 art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in particolare, il co. 2;

- art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i co. 2 e 3;

- art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”;

- art. 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario. Per gli incarichi dirigenziali si applica l’art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali” (in merito, Determinazione n° 8 del 17 giugno 2015). 4 Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;

- art. 6, sulle “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale”; - art. 7, sulla “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”.

Per i dirigenti, si applica l’art.3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione (in merito, Determinazione n° 8 del 17 giugno 2015).

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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limitato di risorse, ciascuna con competenze tecniche altamente specialistiche e settoriali, tale da non consentire una effettiva rotazione degli incarichi del personale; diversamente si sottrarrebbero competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. In ogni caso FONDAZIONE ISI assicura il rispetto del principio della segregazione delle funzioni tra coloro che assumono la decisione, coloro che materialmente le danno corso e coloro che sono deputati al controllo.

VII. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro La L. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo comma (16 ter) nell’ambito dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente, successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Attesa la peculiare natura giuridica di FONDAZIONE ISI, la norma pocanzi menzionata non può trovare applicazione (il D.Lgs. 165/2001 contiene le “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”).

2.4.2 MISURE SPECIFICHE E’ fatto divieto ai soggetti destinatari del presente Piano di porre in essere comportamenti e atti che possano rientrare nelle condotte potenzialmente idonee ad integrare le ipotesi di reato pocanzi menzionate ovvero concorrere o contribuire a dare causa, o favorire anche indirettamente, tali fattispecie. Ciascun processo deve risultare tracciabile e deve rispondere al principio generale della segregazione delle funzioni tra coloro che assumono la decisione, coloro che materialmente le danno corso e coloro che sono deputati al controllo. Per prevenire la commissione dei reati esaminati, oltre ai principi di cui al Codice Etico, al Codice di Comportamento, ed al PTTI cui si rinvia in quanto parti integranti del presente Piano, i destinatari sono tenuti a rispettare le procedure interne adottate, in particolare:

Ø lo Statuto Ø Procedura per la stipula di contratti di collaborazione Ø Procedura per l’autorizzazione a viaggi, inviti a seminari, ospitalità Ø Linee guida “Horizon 2020” (H2020 Online Manual) Ø D.M. 20 giugno 2013 e Decreto Direttoriale 25 luglio 2015

Inoltre, con riguardo a:

I. Acquisizione e progressione del personale. Le risorse responsabili coinvolte sono tenute a:

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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- effettuare la scelta del candidato solo seguendo un criterio meritocratico, basato sulle competenze e qualifiche del candidato stesso, parametrate ai requisiti richiesti dal responsabile del settore interessato, alle necessità della FONDAZIONE ISI ed alle valutazioni di idoneità tecnica, scientifica e attitudinale;

- qualora l’assunto sia un lavoratore straniero: (I) prendere preventivamente atto del permesso di soggiorno come sopra indicato; (II) monitorare la valenza del permesso di soggiorno in corso di rapporto di lavoro, richiedendo al lavoratore straniero prova della richiesta di rinnovo nei termini di legge e comunque prima della scadenza del permesso di soggiorno stesso; In ogni caso, il lavoratore straniero è tenuto a comunicare immediatamente al datore di l’intervenuta scadenza, revoca o annullamento del permesso di soggiorno; a seguito di tale eventuale comunicazione, il datore di lavoro provvede nei termini di legge.

- non ricevere o accettare la promessa di denaro o beni di altra utilità parte del candidato che intenda influenzare la selezione;

- garantire un adeguato livello di formalizzazione, documentazione e archiviazione delle diverse fasi di scelta, assunzione e gestione delle risorse umane;

II. Conferimento di incarichi di collaborazione.

Le risorse responsabili coinvolte sono tenute a:

- procedere alla ricerca solo previa ricognizione delle professionalità interne;

- scegliere il professionista mediante procedimento di referenziamento che tenga conto di : (I) ambito di specializzazione del singolo professionista; (II) documentata e comprovata competenza professionale; (III) organizzazione della quale il professionista si avvale; (IV) puntualità delle prestazioni rese; (V) adeguatezza dei compensi richiesti;

- formalizzare/contrattualizzare il rapporto, prevedendo nei contratti una apposita clausola che vincoli al rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel presente Piano e, in caso di violazione, preveda la risoluzione del contratto con effetto dal momento dell’accertamento, residuando in capo alla FONDAZIONE ISI il diritto al risarcimento del danno;

- garantire un adeguato livello di formalizzazione, documentazione e archiviazione delle diverse fasi di scelta, contrattualizzazione, gestione del rapporto con il professionista;

III. Affidamento lavori, servizi

Le risorse responsabili coinvolte sono tenute a:

- garantire la segregazione delle funzioni segregazione delle funzioni tra coloro che assumono la decisione, coloro che materialmente le danno corso e coloro che sono deputati al controllo;

- garantire un adeguato livello di formalizzazione, documentazione e archiviazione delle diverse fasi del processo;

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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IV. Gestione delle risorse finanziarie. Le risorse responsabili coinvolte sono tenute a:

- assicurare che tutte le operazioni siano coerenti con le finalità previste dallo Statuto;

- assicurare che le operazioni vengano previamente autorizzate dai soggetti dotati di poteri di spesa;

- assicurare la tracciabilità e la trasparenza di ogni disposizione generante un flusso finanziario in modo da consentire la verifica dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento; in tal senso ciascuna disposizione deve essere supportata da documentazione adeguata, chiara e completa da conservare agli atti (anche in forma telematica), in modo da consentire in ogni momento il controllo sulle motivazioni, le caratteristiche dell’operazione e l’individuazione dei soggetti che hanno eseguito l’operazione, che hanno concesso le autorizzazioni e che hanno effettuato le verifiche;

- assicurare che i rapporti intrattenuti con gli istituti bancari, con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.

V. Gestione dei flussi provenienti da P.A. e dall’Unione Europea.

Le risorse responsabili coinvolte sono tenute a:

a. quanto alla richiesta di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate

- predisporre report per ciascuna richiesta di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, contenente:

• gli estremi della richiesta • lo stato di avanzamento della stessa • il nominativo e la sottoscrizione della persona fisica che si occupa della

predisposizione della richiesta • il nominativo e la sottoscrizione della persona fisica che si occupa della firma della

richiesta Detto report deve essere custodito in un fascicolo all’uopo predisposto che contenga tutta la documentazione concernente la richiesta (bando, certificazioni, dichiarazioni etc.);

- verificare la veridicità di quanto autocertificato mediante conservazione nel fascicolo della documentazione comprovante i dati autocertificati; detta documentazione probatoria non deve risalire a più di sei mesi antecedenti il momento di presentazione della richiesta;

- in caso di anomalia5, sospendere l’iter di richiesta e segnalare tempestivamente al RPC la problematica a mezzo di nota informativa.

5 Deve intendersi anomalia, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ogni condotta del Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio terzo rispetto a FONDAZIONE ISI (ovvero ogni condotta di un soggetto che agisce in nome e per conto della FONDAZIONE ISI che rivesta tali qualifiche) che appaia in contrasto con i principi di cui al Codice Etico,

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b. quanto alla gestione ed alla spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea

- la spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea deve avvenire sempre e solo mediante operazioni tracciabili e per il solo fine per cui sono stati erogati;

- alle operazioni di cui al punto precedente, deve sempre seguire nota informativa da inserirsi nel fascicolo costituito in fase di richiesta, di cui sopra contenente:

o attestazione del permanere delle condizioni e dei presupposti indicati dalla normativa che legittimano l’erogazione;

o rendiconto dell’impiego delle somme ottenute;

o indicazione di eventuali collaboratori esterni incaricati;

- garantire un adeguato livello di formalizzazione, documentazione e archiviazione delle diverse fasi di richiesta, erogazione e spendita delle erogazioni pubbliche;

VI. Gestione degli acquisti.

Le risorse responsabili coinvolte sono tenute a: - predisporre apposito Albo dei fornitori in cui inserire i fornitori scelti mediante procedura di

referenziamento; - adottare una procedura di scelta del fornitore che consenta la rotazione tra fornitori di

beni/servizi omogenei; - aggiornare costantemente l’Albo dei fornitori; - in caso di prezzo non congruo, anomalia nell’origine dei beni, nei mezzi di trasporto e/o

nelle modalità di consegna e nella confezione del prodotto consegnato, occorre sospendere la fornitura del bene e darne immediata comunicazione all’Organo Gestorio;

- formalizzare/contrattualizzare il rapporto, prevedendo nei contratti una apposita clausola che vincoli al rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel presente Piano e, in caso di violazione, preveda la risoluzione del contratto con effetto dal momento dell’accertamento, residuando in capo alla FONDAZIONE ISI il diritto al risarcimento del danno;

- garantire un adeguato livello di formalizzazione, documentazione e archiviazione delle diverse fasi di scelta, contrattualizzazione, gestione del rapporto con il fornitore.

al Codice di Comportamento ed al presente Piano, ovvero che faccia sospettare una richiesta ovvero una dazione di denaro o di beni di altra utilità esulante quanto dovuto per legge, regolamento, ordine, disciplina o contratto, qualunque richiesta o offerta di favori, nonché qualunque condotta discriminatoria o preferenziale. Analogamente ogni condotta.

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3 PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E

L’INTEGRITA’ (PTTI)

3.1 IL FONDAMENTO NORMATIVO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ

Con l’entrata in vigore della già menzionata L.190/2012, il principio della trasparenza è divenuto punto imprescindibile delle politiche di prevenzione della corruzione. Il D.lgs. 33/2013 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ha inteso la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle PP.AA al fine di garantire una amministrazione aperta ed al servizio del cittadino. Sono state, quindi, emanate numerose delibere da parte dell’allora CIVIT (oggi ANAC), tra cui la delibera n. 2/2012 recante “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità” e la delibera n. 50/2013 recante le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” e da parte dell’ANAC, tra cui la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 recante le “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

A) Obiettivi Ritenendo che la trasparenza costituisca valido strumento per la lotta alla corruzione, FONDAZIONE ISI ha inteso coordinare le misure in materia di trasparenza con le misure in materia di anticorruzione. Per tale ragione il Programma costituisce apposita Sezione del Piano. Il Programma è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

Ø prevenire fenomeni corruttivi Ø promuovere l’integrità Ø assicurare il miglioramento continuo dei servizi resi

B) Destinatari

L’art. 11 del D.lgs. 33/2013, così come modificato dall’art. 24 bis del D.l. n. 90 del 24 giugno 2014, ha esteso l’applicazione della disciplina della trasparenza, limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto internazionale o dell’Unione Europea agli “enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2639 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”. Tali enti – alla luce della loro peculiare natura giuridica – sono tenuti ad adempiere ad obblighi di pubblicazione limitati. Il presente Programma è stato predisposto tenendo nel debito conto la peculiare natura giuridica di FONDAZIONE ISI, nonché il regime privatistico e le attività svolte in regime concorrenziale.

3.2 STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA La redazione del Programma ha seguito le medesime fasi già descritte per il Piano (di cui il Programma costituisce parte integrante), ponendo particolare attenzione alla peculiare natura giuridica di FONDAZIONE ISI ed all’attività perseguita dallo Statuto, nonché alla selezione dei dati da pubblicare anche alla luce di quanto già oggetto di pubblicazione. In particolare, l’ambito di estensione del regime della Trasparenza è stato valutato di volta in volta, a seconda del tipo di attività svolta, tenendo presente l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, potendo ritenersi escluse dal regime della pubblicità solo quelle attività che difettano della finalità del pubblico interesse, non ponendosi neppure come mezzo al fine ovvero in termini di strumentalità rispetto allo scopo. 3.3 SOGGETTI E DESTINATARI I principali protagonisti del PTTI sono:

- l’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC); - il Responsabile dell’attuazione della presente Sezione del Piano (RT).

Il Piano (ivi compresa la presente Sezione), il Codice Etico ed il Codice di Comportamento sono vincolanti per:

- i componenti degli Organi Sociali così come individuati dallo Statuto - il Responsabile dell’attuazione della presente sezione del Piano (RT) - le risorse della FONDAZIONE ISI così come individuati nell’organigramma - i collaboratori a qualsiasi titolo (collaboratori coordinati e continuativi, consulenti, borsisti,

etc…)

3.4 IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA (RT)

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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Art. 1 – Nomina Il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE ISI provvede alla nomina del RT. Art. 2 – Composizione Il RT è stato individuato con apposito verbale del Consiglio di Amministrazione nel Financial Manager, dott. Roberto Palermo. Alla luce della rilevanza assunta dal principio di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, la figura del RT coincide con il RPC. Art. 3 – Cause di ineleggibilità e decadenza Si fa rinvio sub 1.5, art. 3. Art. 4 – Retribuzione Si fa rinvio sub 1.5, art. 4. Art. 5 – Doveri I doveri del RT sono descritti nel D.Lgs. 33/2013, in particolare il RT è tenuto a:

- verificare l’adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, segnalando eventuali mancanze o ritardi nell’adempiere a tali obblighi;

- assicurare la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; - aggiornare il PTTI individuando misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di

trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;

- controllare la regolare attuazione dell’accesso civico. Art. 6 – Poteri Si fa rinvio all’art. 6 sub 1.5. Art. 7 – Responsabilità Si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 46 del D.lgs. 33/2013, fatto salvo quanto previsto nel CCNL di settore (Terziario). 3.5 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE Si fa rinvio a quanto previsto sub 1.6. 3.6 SISTEMA DISCIPLINARE Si fa rinvio a quanto previsto sub 1.9. 3.7 MISURE AI SENSI DELL’ART. 10 CO. 1° LETT. A) D.LGS. 33/2013 Al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, devono essere adottate le seguenti misure:

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- adottare, attuare ed aggiornare costantemente il presente Programma ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 33/2013 e correlati obblighi;

- nominare il RT; - adeguare ed aggiornare costantemente il sito istituzionale mediante l’adempimento agli

obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 nella sezione “Società Trasparente”; in merito, si rinvia a quanto previsto nell’Allegato 1) alla Delibera 50/2013, e nell’Allegato 1) alla Determina ANAC n° 8 del 17 giungo 2015 recante “Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel D.Lgs. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni”; in particolare occorre pubblicare:

1. Pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di

indirizzo politico-amministrativo (art. 146, d.lgs. 33/2013)

I dati patrimoniali relativamente a tutti i componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo.

2. Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013)

Per ciascun soggetto titolare di incarico il relativo compenso, comunque denominato, salvo che si provveda a distinguere chiaramente, nella propria struttura, le unità organizzative che svolgono attività di pubblico interesse da quelle che svolgono attività commerciali in regime concorrenziale.

3. Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013)

Il compenso di ogni singolo consulente o collaboratore.

6 Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico 1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f ) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

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Se le società e gli enti individuano e distinguono chiaramente, dandone evidenza anche all’interno del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità pubblicato sul sito istituzionale, le consulenze e le collaborazioni connesse ad attività di pubblico interesse e quelle correlate allo svolgimento di attività commerciali in regime concorrenziale, possono pubblicare, limitatamente a queste ultime, i compensi in forma aggregata. In questo caso deve essere dato conto della spesa complessiva sostenuta per ciascun anno, con l’indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti La pubblicazione dei compensi può essere differita laddove sussistano esigenze di riservatezza legate alla natura concorrenziale delle attività svolte.

4. Personale (artt. 16, 17 e 21, d.lgs. 33/2013)

Il numero e il costo annuale del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio e i dati sui tassi di assenza, rendendo altresì, disponibile sul sito il contratto nazionale di categoria di riferimento del personale.

5. Selezione del personale (art. 19, d.lgs. 33/2013)

I regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione del personale e i documenti e le informazioni relativi all’avvio di ogni singola procedura selettiva – avviso, criteri di selezione – e all’esito della stessa.

6. Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (art. 20, d.lgs. 33/2013)

I criteri di distribuzione dei premi al personale e l’ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti annualmente.

7. Dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22, co. 1 e 2 d.lgs. 33/2013)

I dati e le informazioni previste nei commi 1° e 2° dell’art. 227, laddove consti la presenza di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché partecipazioni in società di diritto privato.

7 Art. 22. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato. 1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai

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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

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8. Bilancio (art. 29, d.lgs. 33/2013)

Il bilancio consuntivo su base annuale. 3.8 MISURE AI SENSI DELL’ART. 10 CO. 1° LETT. B) D.LGS. 33/2013 FONDAZIONE ISI ha adottato il PTPC di cui la presente Sezione è parte integrante. 3.9 ACCESSO CIVICO FONDAZIONE ISI assicura l’accesso ai documenti, alle informazioni ed ai dati per cui sussiste l’obbligo di pubblicazione che non siano stati pubblicati. La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet. Tale diritto può essere esercitato rivolgendosi al RT anche tramite l’indirizzo mail [email protected]. In caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo attraverso l’indirizzo [email protected] che fornirà riscontro entro i successivi 15 giorni. Il titolare del potere sostitutivo in materia di richiesta di accesso civico è la dott.ssa Anna Piergiovanni.

fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma. 2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

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4 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE Anno 2016

- identificare in maniera completa e approfondita le attività a rischio corruzione, implementando le valutazioni già poste alla base del presente Piano;

- provvedere ad una ricognizione della normativa interna atta a contrastare il fenomeno della corruzione, valutando la eventuale integrazione dei regolamenti vigenti e l’emanazione di nuove istruzioni interne;

- procedere all’attuazione ed all’integrazione degli specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (art. 1, comma 35, legge n. 190/2012);

- predisporre il piano di formazione avente ad oggetto la prevenzione e della lotta alla corruzione anche attraverso la valorizzazione del principio della trasparenza, con particolare attenzione sai processi maggiormente a rischio;

- predisporre il Codice Etico ad integrazione del codice di comportamento; - predisporre il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI); - valutare l’opportunità di adottare il MOG 231 ed eventualmente dare avvio alle attività

prodromiche; Anno 2017

- verificare l’efficacia delle azioni messe in atto nel 2016 da parte del RPC, d’intesa con i responsabili degli altri settori;

- definire procedure di affinamento e miglioramento del Piano (ivi compresa l’apposita sezione dedicata al PTTI);

Anno 2018

- analizzare gli esiti dell’applicazione delle procedure attivate nel 2017; - definire procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate; - sottoporre a revisione le procedure poste in essere nel 2017.

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5 AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il presente Piano è soggetto a revisione ed aggiornamento almeno annuale e comunque ogni volta in cui venga riscontrata una violazione del Codice Etico, del Codice di Comportamento e/o del Piano ovvero muti la struttura interna ovvero intervengano novelle legislative in materia di anticorruzione ovvero ancora intervengano indicazioni da parte dell’ANAC. L’aggiornamento è a cura del RPC/RT.