FONDAMENTALI E I PRINCIPI DIRITTO DELL’UNIONE … · tuttavia, la Carta si applica esclusivamente...

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Prof. Stefano Bastianon Corso di laurea in: - Giurisprudenza - Diritto per l’impresa nazionale ed internazionale DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA LE FONTI DEL DIRITTO UE - IL DIRITTO PRIMARIO (2). LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E I PRINCIPI GENERALI

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Corso di laurea in:

- Giurisprudenza

- Diritto per l’impresa nazionale edinternazionale

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

LE FONTI DEL DIRITTO UE - IL DIRITTO PRIMARIO (2).LA CARTA DEI DIRITTI

FONDAMENTALI E I PRINCIPI GENERALI

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europearaccoglie in un unico testo i diritti civili, politici,economici e sociali dei cittadini europei.

Questi diritti risultano raggruppati in sei grandi capitoli:

- dignità

- libertà

- uguaglianza

- solidarietà

- cittadinanza

- giustizia

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Dignità:

- diritto alla vita

- diritto all’integrità fisica e psichica

- divieto della pena di morte

- divieto di tortura e di pene o trattamenti disumani o

degradanti

- divieto della schiavitù e del lavoro forzato

- divieto di pratiche eugenetiche

- divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

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Libertà:

- diritto al rispetto della vita familiare privata

- diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione

- diritto alla libertà di espressione e di informazione

- diritto alla libertà professionale e di impresa

- diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

- diritto alla protezione dei dati personali.

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Uguaglianza:

- uguaglianza di tutti gli uomini davanti alla legge

- divieto di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore

della pelle, la lingua, la religione, le opinioni politiche,

l’appartenenza ad una minoranza, il patrimonio, gli handicap,

l’età o le tendenze sessuali

- specifici diritti riconosciuti ai bambini, agli anziani e ai

disabili.

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Solidarietà:

- diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione

nell’ambito dell’impresa

- diritto di accesso ai servizi di collocamento

- tutela in caso di licenziamento ingiustificato

- diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque

- divieto di lavoro minorile

- diritto alla sicurezza e all’assistenza sociale

- diritto alla tutela dell’ambiente e la protezione dei consumatori.

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Cittadinanza: la Carta riproduce fedelmente i diritti già riconosciuti

al cittadini europei per effetto dell’introduzione della cittadinanza

europea:

- diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

e alle elezioni comunali senza alcuna discriminazione

- diritto ad una buona amministrazione

- diritto di accesso ai documenti

- diritto di petizione al Parlamento europeo, il diritto alla protezione

consolare e diplomatica

- libertà di circolare e di soggiornare in tutti gli Stati membri.

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Giustizia:

- diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale

- presunzione di innocenza

- rispetto dei diritti di difesa

- principio di legalità e di proporzionalità delle pene.

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La funzione della Carta - Preambolo

E’ necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare latutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione dellasocietà, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici etecnologici.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e deicompiti della Comunità e dell'Unione e del principio disussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizionicostituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Statimembri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattaticomunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia deidiritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte socialiadottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i dirittiriconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delleComunità europee e da quella della Corte europea dei dirittidell'uomo.

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Sono soggetti alla Carta sia le istituzioni e gli altri organi eorganismi dell’Unione, sia gli Stati membri. Per questi ultimi,tuttavia, la Carta si applica esclusivamente in sede di attuazionedel diritto dell’Unione.

Esempio 1: uno SM decide di rifiutare di esaminare unadomanda di asilo presentata da un cittadino di uno Stato terzo inquanto si ritiene incompetente ai sensi del regolamento n.343/2003 che fissa i criteri per individuare lo SM competente adesaminare le domande di asilo.

Esempio 2: norma di uno SM che consente di perseguirepenalmente un soggetto che, per lo stesso fatto, è già statasottoposta a sanzione amministrativa irrevocabile.

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I CRITERI DI INTERPRETAZIONE DELLA CARTA

1. Quando un diritto è già previsto nei Trattati (es. quelli sullacittadinanza indicati nella Carta), tale diritto è esercitato allecondizioni e nei limiti indicati nel Trattati (Art. 52, 2).

2. Laddove la Carta contenga diritti corrispondenti aquelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata deglistessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddettaconvenzione. La presente disposizione non preclude che ildiritto dell'Unione conceda una protezione più estesa(Art. 52, 3).

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3. Nessuna disposizione della presente Carta deve essereinterpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomoe delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivoambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal dirittointernazionale, dalle convenzioni internazionali dellequali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sonoparti contraenti, in particolare la convenzione europeaper la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertàfondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri (Art.53).

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L’ADESIONE DELL’UNIONE ALLA CEDU

Art. 6, 2 TUE: L’Unione aderisce alla CEDU.

La procedura è quella prevista dall’art. 218 TFUE con dueparticolarità: voto unanime del Consiglio previa approvazionedel PE.

Molti problemi tecnici, politici e giuridici:

- chi rappresenta l’Unione all’interno degli organi dellaCEDU?

- se l’Unione aderisce alla CEDU cosa succede a quegliSM, già membri della CEDU, che hanno formulato riserve o nonhanno ratificato uno o più protocolli?

- può uno SM deferire un altro SM davanti alla Corteeuropea dei diritti dell’uomo sostenendo che tale SM, violandoil diritto UE ha anche violato la CEDU? (art 344 TFUE)

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5 aprile 2013: progetto di accordo per l’adesione dell’Unionealla CEDU.

4 luglio 2013: richiesta della Commissione alla Corte di giustiziadi un parere sulla compatibilità di tale progetto con i Trattati.

18 dicembre 2014: parere 2/13 negativo. Il progetto di accordominaccia di pregiudicare le caratteristiche specifiche el’autonomia del diritto dell’Unione.

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I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO.

(Le fonti non scritte)

Art. 340 TFUE: in materia di responsabilitàextracontrattuale dell’Unione si richiamano i principigenerali comuni ai diritti degli Stati membri.

Si tratta, in realtà, di una creazione soprattuttogiurisprudenziale (ad opera della Corte di giustizia) perovviare al carattere necessariamente generale o parzialedelle norme contenute nei Trattati.

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Si tratta di principi che la Corte di giustizia ha ritenutoessere propri dell’ordinamento giuridico europeo

Diretta applicabilità

Supremazia del diritto europeo

Leale collaborazione tra le istituzioni

Equilibrio istituzionale

Principi generali

tipici del sistema europeo

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Principi desunti non dal diritto europeo, bensì dall’esameparallelo dei vari ordinamenti nazionali

Certezza del diritto

Legittimo affidamento – Irretroattività della legge

Tutela giurisdizionale piena ed effettiva

Principio del contraddittorio

Rispetto della vita privata

Inviolabilità del domicilio

Principi generali comuni

agli ordinamenti degli SM

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LE FUNZIONI DEI PRINCIPI GENERALI

• Strumenti di interpretazione/integrazione del dirittoeuropeo scritto.

CdG, 18/3/1975, Marie Louise Acton: (retribuzione deidipendenti della Comunità che avevano partecipato aduno sciopero)

CdG, 19/11/1991, Francovich: (responsabilità dello SMper violazione del diritto comunitario)

CdG 22/5/1990, Chernobyl: (legittimazione attiva delP.E. ad impugnare un atto del Consiglio)

• Parametri di legittimità degli atti delle istituzionicomunitarie e degli Stati membri in sede di attuazionedel diritto europeo.

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LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UOMO COME PRINCIPI GENERALI

Originaria lacuna dell’ordinamento europeo. Assenza di unelenco dei diritti inviolabili dell’individuo + assenza di unsistema di protezione di tali diritti fondamentali

Corte di Giustizia, 4/2/1959, Stork

Oggetto della controversia: presunto contrasto di una decisionedell’Alta Autorità (CECA) con la Costituzione tedesca in materia didiritti fondamentali dell’uomo.

La Corte deve semplicemente garantire il rispetto del dirittonell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato e deiregolamenti di esecuzione, ma non è di regola tenuta apronunciarsi in merito alle norme dei diritti nazionali. Neconsegue che la censura relativa al fatto che l’Alta Autorità(Commissione) con la sua decisione avrebbe violato principifondamentali della costituzione tedesca non può essere presa inconsiderazione dalla Corte di giustizia.

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Le ragioni della lacuna

Matrice economica dei trattati istitutivi

1949/1950: nascita del Consiglio d’Europa e adozione dellaC.E.D.U.

Fallimento CED

1962: sentenza Van Gend & Loss (diretta applicabilità del dirittoUE)

1964: sentenza Costa/ENEL (primato del diritto UE)

Le conseguenze della lacuna

Man mano che una competenza passava dagli Stati membri allaComunità, essa veniva sottratta a ogni forma di controllo edeventuali atti lesivi dei diritti umani adottati in virtù di quellacompetenza restavano privi di controllo giurisdizionale.

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Corte di Giustizia, 17/12/1970, causa 11/70,

Internationale Handelsgesellschaft

Oggetto della controversia: asserito contrasto di un regolamentocomunitario con alcune disposizioni della Costituzione tedesca(principi di libertà economica e di proporzionalità).

Il richiamo a norme o nozioni di diritto nazionale nel valutare lalegittimità di atti emanati dalle istituzioni della Comunità menomerebbel’unità e l’efficacia del diritto comunitario.

La validità di detti atti può essere stabilita unicamente alla luce deldiritto comunitario.

Di conseguenza, il fatto che siano menomati diritti fondamentali sancitidalla Costituzione di uno Stato membro non può sminuire la validità diun atto della Comunità né la sua efficacia nel territorio dello Statostesso.

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Vi è tuttavia la necessità di accertare se non sia stata violataalcuna garanzia analoga, inerente al diritto comunitario.

La tutela dei diritti fondamentali costituisce, infatti, parteintegrante dei principi giuridici generali di cui la Corte digiustizia garantisce l’osservanza.

La salvaguardia di questi diritti, pur essendo informata alletradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, vagarantita entro l’ambio della struttura e delle finalità dellaComunità.

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LA REAZIONE DELLE CORTI COSTITUZIONALI ITALIANA E TEDESCA

ITALIA: possibilità di dichiarare l’illegittimità costituzionale dellalegge di ratifica del Trattato CE

Corte cost. 27/12/1973, n. 183 Frontini:

Gli atti adottati dalle istituzioni europee non possono formareoggetto di controllo costituzionale riservato soltanto alle leggi diorigine nazionale.

Nel caso di atti delle istituzioni comunitarie che violassero iprincipi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o idiritti inalienabili della persona umana, sarebbe sempreassicurata la garanzia del sindacato della Corte costituzionalesulla perdurante compatibilità del Trattato con i predetti principifondamentali.

Minaccia all’unitarietà del sistema giuridico europeo.

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GERMANIA: possibilità di un controllo del giudicecostituzionale tedesco direttamente sull’atto delleistituzioni comunitarie

Corte cost. tedesca 29/5/1974, Solange I:

Fintanto che il processo di integrazione comunitaria nonavrà raggiunto uno sviluppo sufficientemente avanzatoperché il diritto comunitario si doti di un catalogo deidiritti fondamentali corrispondente al catalogo dei dirittifondamentali consacrati nella costituzione tedesca, deveritenersi ammissibile un ricorso di un giudice nazionalealla Corte costituzionale per presunto contrasto di unanorma comunitaria con uno dei diritti fondamentaliriconosciuti dalla costituzione tedesca.

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Corte di Giustizia, 14/5/1974, causa 4/73, Nold(successivamente ripresa anche da Corte di

Giustizia, 13/12/1979, causa 44/79, Hauer)

I diritti fondamentali fanno parte integrante dei principigenerali del diritto di cui la Corte di giustizia garantiscel’osservanza.

A tal fine la Corte di giustizia è tenuta ad ispirarsi alletradizioni costituzionali comuni, ai trattati internazionalirelativi alla tutela dei diritti dell’uomo cui gli Stati membrihanno aderito nonché la Convenzione europea sullasalvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertàfondamentali.

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Corte di Giustizia, 13/7/1989, causa 5/88, Wachauf

I diritti fondamentali fanno parte integrante dei principigenerali del diritto di cui la Corte di giustizia garantiscel’osservanza.

Essi non rappresentano tuttavia delle prerogative assolute edevono pertanto essere considerati in relazione agli obiettividel Trattato CE.

Si ammette la possibilità che un diritto fondamentale cosìcome riconosciuto all’interno di uno SM possa ricevere unatutela attenuata in ambito comunitario allorché la sua tutelapiena ed assoluta si ponga in contrasto con un obiettivo delTrattato.

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LA REAZIONE POLITICA

- 1977: il Parlamento europeo, il Consiglio e laCommissione adottano una dichiarazione comune con laquale manifestano la loro volontà di rispettare,nell’esercizio delle rispettive funzioni, i dirittifondamentali dell’uomo quali risultano dalle tradizionicostituzionali degli Stati membri e dalla Convenzioneeuropea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e dellelibertà fondamentali.

- 1978: il Consiglio europeo di Copenaghen ribadisce cheil rispetto dei diritti umani all’interno di ciascuno Statomembro costituisce un elemento essenziale ai finidell’appartenenza alla Comunità europea.

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LA REAZIONE LEGISLATIVA

- 1986: AUE: nel preambolo gli Stati membri si dichiaranodecisi a promuovere insieme, sia all’interno che all’esternodella Comunità, i valori democratici, fondandosi sui dirittifondamentali riconosciuti in tutte le costituzioni e le leggi degliStati membri, nella Convenzione europea e nella Carta socialeeuropea.

- Art. 6 TUE (Maastricht, 1992): l’Unione si fonda sui principidi libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e dellelibertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sonocomuni agli Stati membri. L’Unione rispetta i dirittifondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europeaper la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertàfondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionalicomuni degli Stati membri, in quanto principi generali deldiritto comunitario.

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- 2000: prima proclamazione della Carta di Nizza

- 2007: seconda proclamazione della Carta di Nizza

- 2009: Trattato di Lisbona: non prevede l’inserimento dellaCarta nel Trattato, ma gli attribuisce lo stesso valore giuridicodel TUE e del TFUE.

Art. 6 TUE: L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principisanciti nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione europeadel 7 dicembre 2000 che ha lo stesso valore giuridico deitrattati.

I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea perla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentalie risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Statimembri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principigenerali.

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LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI QUALE CONDIZIONE PER L’ADESIONE E LA PERMANENZA

NELL’UNIONE EUROPEA.

Adesione

Art. 49 TUE: ogni Stato europeo che rispetti i principi sancitinell’art. 2 (libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo edelle libertà fondamentali, stato di diritto) e si impegni apromuoverli può domandare di diventare membro dell’Unioneeuropea.

Il P.E. e i Parlamenti nazionali sono informati di tale richiesta.

Lo Stato richiedente trasmette la propria domanda al Consiglioche si pronuncia all’unanimità previa consultazione dellaCommissione e approvazione del P.E.

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Permanenza.

Sono previsti due distinti meccanismi, di prevenzione e di reazione,

finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo da

parte degli Stati membri.

Art. 7, 2-4 TUE: Meccanismo di sanzione (introdotto dal Trattato di

Amsterdam, 1997): il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità su

proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo

parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l’esistenza di

una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro di uno

o più valori di cui all’art. 2 TUE.

Una volta constatata l’esistenza di una violazione grave e persistente, il

Consiglio (a maggioranza qualificata) può decidere di sospendere alcuni

dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall’applicazione del

T.U.E., ivi compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di

detto Stato membro in seno al Consiglio.

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Originariamente non previsto dal Trattato di Amsterdam, èstato introdotto nel 2001 dal Trattato di Nizza.

Art. 7, 1 TUE: Meccanismo di prevenzione: su propostamotivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamentoeuropeo o della Commissione, il Consiglio, deliberando conla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri e previoparere conforme del Parlamento europeo, può constatareche esiste un evidente rischio di violazione grave da partedi uno Stato membro di uno o più valori di cui all’art. 2 TUE.

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Caso Haider, leader austriaco del partito di estrema destra,ultranazionalista e xenofobo FPÖ (Partito austriaco delle libertà.

Temendo che tale Partito potesse partecipare alla formazione delnuovo governo di un Paese membro, il presidente (portoghese) diturno del Consiglio adottava, il 31.1.2000, una dichiarazione anome di quattordici Stati membri dell’Unione in cui indicava, fral’altro, le misure che sarebbero state prese qualora si fosse formatoun governo di coalizione con quel Partito.

Reazione intergovernativa, ma che sollecitava un interventolegislativo per prevedere un meccanismo di allerta preventiva.

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Prima di procedere alla constatazione dell’esistenza di unevidente rischio di una violazione grave, il Consiglio:

- ascolta lo Stato membro interessato;

- può incaricare esperti indipendenti di presentare entro untermine ragionevole un rapporto sulla situazione dellaStato membro in questione;

- può rivolgere allo Stato membro considerato appropriateraccomandazioni.

20/12/2017: Proposta della Commissione contro la Polonia

12/9/2018. Proposta del Parlamento europeo control’Ungheria

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Allerta (Art. 7,1 TUE) Sanzione (Art. 7,2 TUE)

Proposta 1/3 Stati membri, P.E., Commissione

1/3 Stati membri, Commissione

Constatazione Consiglio (magg. 4/5 previa approvazione

P.E.)

Consiglio europeo (unanimità)

Sanzioni Consiglio (magg. qualificata)

Controllo Corte giustizia Su domanda Stato membro interessato.

Solo di natura procedurale

Su domanda Stato membro interessato.

Solo di natura procedurale

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