ARGOMENTI DI DIRITTO DELL’UNIONE...

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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ARGOMENTI DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Annotazioni e documentazione d’aggiornamento su temi di diritto e politiche dell’Unione Europea Note di lettura sulla legge comunitaria 2009 Il Trattato di Lisbona: una sintesi Giurisprudenza della Corte di Giustizia europea d’interesse regionale: due recenti pronunce di condanna della Corte di Giustizia per inadempimento dello Stato italiano Dicembre 2010 A cura: della Direzione regionale per l’assistenza legislativa del Consiglio Regionale del Veneto

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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

ARGOMENTI DI DIRITTO DELLUNIONE EUROPEA

Annotazioni e documentazione daggiornamento su temi di diritto e politiche dellUnione Europea

Note di lettura sulla legge comunitaria 2009

Il Trattato di Lisbona: una sintesi

Giurisprudenza della Corte di Giustizia europea dinteresse regionale: due recenti pronunce di condanna della Corte di Giustizia per

inadempimento dello Stato italiano

Dicembre 2010

A cura: della Direzione regionale per lassistenza legislativa

del Consiglio Regionale del Veneto

ARGOMENTI DI DIRITTO DELLUNIONE EUROPEA

Annotazioni e documentazione daggiornamento su temi di diritto e politiche dellUnione Europea

Note di lettura sulla legge comunitaria 2009 ----------

Il Trattato di Lisbona: una sintesi ----------

Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea dinteresse regionale: due recenti pronunce di condanna della Corte di Giustizia per

inadempimento dello Stato italiano

Appendice documentale:

- Legge 4 giugno 2010, n.96 Disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunit Europee Legge comunitaria 2009 - Legge 4 febbraio 2005, n. 11 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea. Parte I. - Nota di sintesi: le Assemblee legislative e le nuove strategie

dellUnione Europea Dicembre 2010 A cura: della Direzione regionale per lassistenza legislativa del Consiglio Regionale del Veneto

Direzione regionale per lassistenza legislativa Secondo servizio assistenza legislativa alle Commissioni Michaela Colucci

SOMMARIO

I Note di lettura sulla legge comunitaria 2009

pag. 1

II Il Trattato di Lisbona: una sintesi

pag. 13

III Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea dinteresse regionale: due recenti pronunce di condanna della Corte di Giustizia per inadempimento dello stato italiano

pag. 21

Appendice documentale

pag. 41

Legge 4 giugno 2010, n. 96 Disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunit Europee Legge comunitaria 2009

pag. 43

Legge 4 febbraio 2005, n. 11 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari

pag. 89

Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea. Nota di sintesi: le Assemblee legislative e le nuove strategie dellUnione Europea

pag. 105

PRESENTAZIONE

In continuit con il percorso avviato negli anni passati dalla Direzione per lassistenza legisltativa, il presente dossier, Argomenti di diritto dellUnione Europea 2010, si propone come contributo annuale allaggiornamento sulle tematiche comunitarie e relative al processo nazionale e regionale di partecipazione alla formazione del diritto dellUnione Europea (cos detta fase ascendente) e di integrazione del medesimo nellordinamento normativo italiano (cos detta fase discendente). Il dossier si compone di tre annotazioni e di un Appendice documentale. La prima annotazione, intitolata Note di lettura sulla legge comunitaria 2009, una ricostruzione dei contenuti della legge 4 giugno 2010, n. 96, Disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunit Europee - Legge comunitaria 2009. Lannuale legge comunitaria nazionale il principale strumento dadeguamento del diritto interno alla normativa comunitaria, per la definizione delle modalit e dei termini di periodico recepimento delle direttive nel nostro ordinamento. Essa regolata puntualmente dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11, Norme generali sulla partecipazione dellItalia al processo normativo dellUnione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari., la fonte normativa statale di disciplina della partecipazione nazionale alla formazione del diritto comunitario e di attuazione della normativa comunitaria nel nostro ordinamento che ha sostituito la legge n. 86 del 1989. La legge comunitaria 2009, esito di un lungo iter di istruttoria legislativa compiutosi in un anno di lavori parlamentari, adegua per lanno 2009 il nostro ordinamento al diritto derivato dellUnione Europea: direttive, ma anche regolamenti e decisioni quadro, oltre che precetti contenuti in pronunce della Corte di Giustizia Europea. La seconda annotazione, intitolata Il Trattato di Lisbona, una sintesi, dedicata al nuovo Trattato sull'Unione Europea - entrato in vigore il primo dicembre 2009 - col quale i ventisette Stati membri si dotano del quadro giuridico e degli strumenti necessari a far fronte alle sfide del futuro europeo. La sintesi si propone di rappresentare succintamente il quadro delle principali novit apportate dal Trattato, quanto alle modifiche istituzionali, al processo di formazione della legislazione Europea, alle politiche dell Unione ed al possibile ruolo dei Parlamenti regionali in ambito europeo. La terza annotazione, intitolata Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea dinteresse regionale: due recenti pronunce di condanna della Corte di Giustizia per inadempimento dello Stato italiano, contiene un cenno alle diverse tipologie di pronunce della Corte di giustizia ed al diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle Regioni, qualora il pagamento della sanzione pecuniaria cui la Corte di Giustizia lo condanni, discenda da un inadempimento regionale. Ma soprattutto riferisce di due pronunce della Corte di Giustizia con le quali lo Stato italiano stato condannato, a causa dellinosservanza di obblighi di diritto dellUnione Europea, da parte della Regione Campania, in materia di rifiuti (sent. CGE, sezione IV del 4 marzo 2010, C-297/08), e della Regione Veneto, in materia di caccia in deroga (sent. CGE, sezione IV dell11 novembre 2010, C-164/09).

Si ritenuto infine dinteresse inserire - nellAppendice documentale del dossier - la Parte I, Nota di sintesi, al Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea presentato a Bari il 29 novembre 2010, presso il Consiglio regionale della Regione Puglia. Il Rapporto offre ogni anno una fotografia dinamica dello svolgimento delle politiche pubbliche tra i diversi livelli di governo. Giunto alla XII edizione, viene realizzato dallOsservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, in cooperazione con le amministrazioni delle Assemblee regionali. Lelaborazione del Rapporto si avvale inoltre degli apporti dellIstituto di studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie (ISSIRFA) del CNR e dellOsservatorio sulle fonti dellUniversit di Firenze. Il Rapporto 2010, come quelli che lhanno preceduto, si articola in sei parti che, nel loro insieme, registrano landamento della produzione normativa e dello svolgimento delle politiche pubbliche a livello europeo, statale e regionale ed in prospettiva comparata. La Parte I, Nota di sintesi, propone ogni anno una ricerca su un tema considerato significativo rispetto alle tendenze evolutive del sistema legislativo. La Nota di questanno dedicata alle Assemblee legislative e le nuove strategie dellUnione Europea, e si concentra sullevoluzione del ruolo dellUnione Europea nella elaborazione delle politiche pubbliche, evidenziando che anche un fenomeno in s positivo le nuove strategie europee che rispondono alle grandi questioni globali comporta forti rischi di marginalizzazione delle Assemblee legislative. Ed infatti la funzione dellUnione Europea, come luogo di elaborazione e europeizzazione delle problematiche globali contemporanee (crisi economico-finanziaria e riequilibrio tra le grandi aree del mondo; emergenza ambientale, cambiamenti climatici ed energia; flussi migratori e libera circolazione; diritti umani; zone di conflitto di rango mondiale; spazio europeo di sicurezza, libert e giustizia), comporta unattivit di regolazione, ai fini dellarmonizzazione delle discipline normative nei diversi Paesi, oltre allimpostazione di vaste strategie, la cui attuazione demandata alle politiche nazionali, con il coinvolgimento dei diversi livelli territoriali. Tali strategie rendono ancora pi problematica la effettiva e sostanziale partecipazione delle Assemblee legislative alla loro impostazione e attuazione di quanto non avvenga nella fase ascendente o discendente dellordinario ciclo legislativo europeo, per le ragioni che vi vengono analizzate.

Note di lettura sulla legge comunitaria 2009

I. NOTE DI LETTURA ALLA LEGGE COMUNITARIA 2009*

SOMMARIO 1. La legge 4 giugno 2010, n. 96, Disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunit Europee - Legge comunitaria 2009, come quinta applicazione del riformato sistema di adempimento degli obblighi comunitari 2. Struttura e contenuti di novit della legge comunitaria 2009

1. La legge 4 giugno 2010, n. 96, Disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunit Europee - Legge comunitaria 2009, come quinta applicazione del riformato sistema di adempimento degli obblighi comunitari

La legge 4 giugno 2010, n. 96, Disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunit Europee - Legge comunitaria 2009, (pubblicata sul supplemento ordinario n. 138 alla Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2010, n. 146) rappresenta la quinta applicazione 1della legge 4 febbraio 2005, n. 11, Norme generali sulla partecipazione dellItalia al processo normativo dellUnione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.. La legge n. 11 del 2005 che ha sostituito, abrogandola, la legge 9 marzo 1989, n. 86 del 1989, cos detta legge La Pergola la fonte normativa statale di disciplina della partecipazione nazionale alla formazione del diritto comunitario (cos detta fase ascendente del diritto comunitario e di attuazione della normativa comunitaria nel nostro ordinamento (cos detta fase discendente del diritto comunitario)2.

* A cura di Michaela Colucci Direzione regionale per lassistenza legislativa 1 Preceduta dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29, legge comunitaria per il 2005, dalla legge 6 febbraio 2007, n. 13, legge comunitaria per il 2006, dalla legge 25 febbraio 2008, n. 34, legge comunitaria per il 2007 e dalla legge 7 luglio 2009, 88, Disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunit Europee, legge comunitaria 2008 2 La legge 4 febbraio 2005, n. 11 s posta lobiettivo di rafforzare, rispetto alla legge La Pergola, la partecipazione del Parlamento e delle Regioni alla produzione della norma comunitaria, tanto nella fase della sua formazione, quanto in quella dellattuazione nellordinamento giuridico nazionale. Essa reca la nuova disciplina del processo di formazione della posizione italiana nella predisposizione degli atti comunitari e dellUnione Europea e garantisce ladempimento degli obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia allUnione Europea. La legge dunque la nuova norma per la fase ascendente e la fase discendentenazionale e regionale del diritto comunitario, gi oggetto di disciplina da parte della legge 9 marzo 1989, n. 86, cos detta legge La Pergola, attualmente abrogata. Quanto alla legge comunitaria nazionale, questo resta nella legge n. 11 del 2005 - come gi lo era stato nella legge n. 86 del 1989 - il principale strumento dadeguamento del diritto interno alla normativa comunitaria, per la definizione delle modalit e dei termini di recepimento delle direttive nel nostro ordinamento. La legge n. 11 del 2005 pone una disciplina della legge comunitaria nazionale che sostanzialmente ripete lo schema definito dalla legge La Pergola. Detto schema si consolidato nel tempo attraverso le comunitarie che annualmente si sono succedute fino alla legge 18 aprile 2005, n. 62, comunitaria per il 2004, lultima applicazione della legge n. 86 del 1989. La legge n. 11 del 2205 prevede che il Ministro delle politiche comunitarie, sulla base degli atti emanati dallUnione Europea ed a seguito della verifica di conformit dellordinamento interno al diritto comunitario, in collaborazione con le amministrazioni interessate, tenuto conto delle osservazioni espresse dalle Camere e dalle Regioni, predisponga, entro il 31 gennaio di ogni anno, un disegno di legge comunitaria.

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Note di lettura sulla legge comunitaria 2009

La legge comunitaria 2009 che alla legge n. 11 del 2005 apporta alcune modifiche3 - lesito di un lungo iter di istruttoria legislativa compiutosi in un anno di lavori parlamentari. Il relativo disegno di legge stato infatti approvato in prima lettura dalla Camera il 22 settembre 2009 e dal Senato il 28 gennaio 2010; il 21 aprile 2010 stato approvato con modificazioni, in terza lettura dalla Camera ed in via definitiva dal Senato nella seduta del 12 maggio 2010. La procedura di esame della legge comunitaria 2009 si svolta conformemente alle disposizioni dellarticolo 8 della legge n. 11/2005, relative alliter di approvazione della legge comunitaria annuale, ed alle norme procedurali dei Regolamenti parlamentari. Lesame del disegno di legge ha avuto luogo contestualmente a quello della relazione sulla partecipazione dellItalia dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea, che il Governo presenta alle Camere, per una verifica complessiva rispetto alladempimento degli obblighi comunitari da parte dellItalia. Sui due atti si svolto un esame preliminare congiunto, al termine del quale il disegno di legge comunitaria ha proseguito il suo iter autonomamente. Il disegno di legge ha infatti natura legislativa, mentre la relazione sulla partecipazione dellItalia dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea atto di indirizzo e controllo. Il Regolamento della Camera dispone uno speciale procedimento di istruttoria legislativa per lannuale esame del disegno di legge comunitaria. Larticolo 126-ter del Regolamento, prevede che tanto il disegno di legge quanto la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea siano assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla Commissione Politiche dell'Unione Europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia. Le Commissioni competenti per le diverse materie interessate dal disegno di legge sono tenute a esaminarne le relative parti entro quindici giorni dall'assegnazione. Quindi approvano una relazione

Il disegno di legge accompagnato da una relazione con la quale il Governo riferisce alle Camere sullo stato di conformit dellordinamento interno al diritto comunitario, sullo stato delle eventuali procedure dinfrazione e sulle pronunce della Corte di Giustizia che condannano lo Stato per mancata o errata attuazione del diritto comunitario. La relazione reca lelenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa e regolamentare. Espone le ragioni del mancato inserimento di direttive i cui termini di recepimento siano scaduti o in scadenza. La relazione reca infine lelenco degli atti normativi con i quali le singole regioni hanno dato attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza. Lannuale aggiornamento del diritto nazionale al diritto comunitario garantito dalla legge comunitaria: - direttamente, con modifiche a norme vigenti in contrasto con le direttive comunitarie o che siano stato oggetto di giudicato della Corte di Giustizia per violazione del diritto comunitario; - direttamente, mediante disposizioni di attuazione diretta della normativa comunitaria; - indirettamente, mediante disposizioni di delega al Governo allattuazione delle direttive comunitarie con decreti legislativi o disposizioni che autorizzano il Governo allattuazione delle direttive in via regolamentare o amministrativa. La legge comunitaria annuale deve recare disposizioni che pongano i principi fondamentali per lattuazione da parte delle Regioni e delle Province autonome delle direttive comunitarie che interessino le materie di competenza concorrente regionale, di cui allarticolo 117, comma terzo della Costituzione. La legge comunitaria annuale infine reca disposizioni per lesercizio del potere sostitutivo statale, ai sensi dellarticolo 117, comma quinto della Costituzione, a prevenire eventuali pronunce di condanna a carico dello Stato da parte della Corte di Giustizia, conseguenti allinadempimento delle Regioni rispetto allobbligo di dare attuazione al diritto comunitario, nelle materie che larticolo 117 della Costituzione riserva loro. Per una disamina approfondita dei contenuti della legge n. 11 del 2005 e delle novit da questa apportate nella disciplina del processo di partecipazione italiana alla formazione delle norme comunitarie (cos detta fase ascendente nazionale e regionale del diritto comunitario) e di quella delladattamento del diritto interno a quello comunitario (cos detta fase discendente nazionale e regionale del diritto comunitario) si rinvia alla relazione Legge 4 febbraio 2005, n. 11, Norme generali sulla partecipazione dellItalia al processo normativo dellUnione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, facente parte del Dossier di documentazione interna Schede Europa del Giugno 2005, curato dalla Direzione regionale per lassistenza legislativa del Consiglio regionale del Veneto (il cui fascicolo disponibile in copia, su richiesta). 3 Il testo della legge n. 11 del 2005, integrato dalle novellazioni apportate dalla Comunitaria 2009, riportato nel presente Dossier.

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Note di lettura sulla legge comunitaria 2009

e nominano un relatore, che pu partecipare alle sedute della Commissione Politiche dellUnione Europea. Entro lo stesso termine debbono pervenire alla Commissione le eventuali relazioni di minoranza presentate presso le Commissioni di merito. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza pu partecipare alle sedute della Commissione Politiche dellUnione Europea per riferire. Le eventuali relazioni di minoranza non possono contenere in allegato emendamenti, che devono invece essere approvati dalle Commissioni di merito, come si dir. Analogamente, sempre entro quindici giorni, le Commissioni competenti per materia esaminano anche le parti di competenza della relazione annuale, approvando un parere. Decorso il termine indicato, la Commissione Politiche dell'Unione Europea, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame in sede referente del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale, predisponendo per ciascun atto una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate, rispettivamente, le relazioni e i pareri approvati dalle Commissioni. Le Commissioni competenti per materia, nel corso dellesame, votano anche gli emendamenti al disegno di legge comunitaria, che allegano alla relazione per la Commissione Politiche dell'Unione Europea. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni si ritengono accolti, salvo che la Commissione politiche dell'Unione Europea non li respinga per motivi di compatibilit con la normativa comunitaria ovvero per esigenze di coordinamento generale. Di norma gli emendamenti attinenti al merito sono presentati presso le Commissioni di settore; presso la Commissione politiche dellUnione Europea sono presentati (tendenzialmente) solo gli emendamenti inerenti a profili ordinamentali. Qualora presso la Commissione politiche dellUnione Europea siano presentati direttamente emendamenti attinenti a profili di merito di competenza delle Commissioni di settore, queste devono esprimere il proprio parere. Criteri particolari riguardano lammissibilit degli emendamenti: oltre ai princpi generali contenuti all'articolo 89 del Regolamento della Camera, sono considerati inammissibili dai Presidenti delle Commissioni di merito e dal Presidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Nel caso in cui sorga questione sulle valutazioni di ammissibilit svolte dal Presidente della Commissione, la decisione rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea. Terminata la fase in Commissione, il disegno di legge comunitaria e la relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea approdano in Assemblea, dove la discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria si svolge congiuntamente alla discussione sulla citata relazione annuale. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, che si votano dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, partendo dalla risoluzione accettata dal Governo. Si ricorda, infine, che sul disegno di legge comunitaria si esprime anche il Comitato per la legislazione, ai sensi dellarticolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento della Camera, dal momento che di norma si tratta di una legge contenente deleghe legislative.

1. Struttura e contenuti di novit della legge comunitaria 2009 La legge comunitaria 2009 consiste di cinquantasei articoli, suddivisi in tre Capi (Capo I, Disposizioni generali sui procedimenti per ladempimento degli obblighi comunitari, Capo II, Disposizioni particolari di adempimento e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa, Capo III, Disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro adottate nellambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale), nonch degli Allegati A e B alla legge, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi, dieci delle quali raccolte nellAllegato A e cinquantuno nellAllegato B).

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Note di lettura sulla legge comunitaria 2009

E infatti il sistema prevalente di trasposizione nellordinamento nazionale delle direttive comunitarie quello del conferimento al Governo, con lannuale legge comunitaria, di apposite deleghe legislative, per dar loro attuazione con decreto legislativo. Si tratta della cos detta modalit di adeguamento indiretto delle norme statali al diritto comunitario, prevista dalla lettera c), comma 1, articolo 9 della legge n. 11 del 2005. La distribuzione delle direttive comunitarie fra i distinti Allegati A e B trae la propria giustificazione come consuetudine radicata per limpianto tipico delle leggi comunitarie annuali nella diversa procedura di approvazione dei rispettivi decreti legislativi di attuazione. A differenza dei decreti legislativi di recepimento delle direttive di cui allAllegato A, non prevedenti sanzioni penali, adottati dal Governo nel solo rispetto della legge delega, i decreti legislativi di recepimento delle direttive di cui allallegato B (ed i decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie di cui allAllegato A che prevedano il ricorso a sanzioni penali) sono oggetto di un iter aggravato di approvazione, prevedente anche lintervento delle Camere. Lo schema del relativo provvedimento attuativo viene dunque sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari, da esprimersi entro quaranta giorni, decorsi i quali se ne prescinde (articolo 1, comma 3). Il termine per lesercizio della delega legislativa a dare attuazione alle direttive comunitarie elencate negli allegati A e B alla legge comunitaria (articolo 1, comma 1) deve di norma coincidere con la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, ci che favorisce un pi celere adeguamento della normativa italiana agli obblighi imposti in dal diritto comunitario derivato. Solo per le direttive comunitarie il cui termine sia gi scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo deve adottare i decreti legislativi di recepimento entro e non oltre novanta giorni dallentrata in vigore della legge comunitaria. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dallentrata in vigore della legge comunitaria. Come le comunitarie che lhanno preceduta, anche quella per il 2009 presenta altres norme direttamente modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti, per renderle conformi alla normativa europea sopravvenuta, o per adeguarne il dettato alle indicazione della Commissione Europea - risolvendo con ci procedure di infrazione avviate nei confronti dellItalia - o ancora per ottemperare a sentenze di condanna a carico del nostro Stato, emesse dalla Corte di Giustizia Europea. Lapposizione di norme direttamente modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti la seconda modalit di adeguamento al diritto comunitario, cos detta modalit di adeguamento diretto delle norme statali al diritto comunitario, sempre prevista dalla lettera c), comma 1, articolo 9 della legge n. 11 del 2005. Anche la comunitaria 2009, inoltre, conformemente alle disposizioni della lettera h) dellarticolo 9, comma 1 della legge n. 11 del 2005, reca la norma che disciplina lesercizio del potere sostitutivo nei confronti delle Regioni, di cui allarticolo 117, quinto comma della Costituzione , in conformit ai principi e nel rispetto dei limiti di cui allarticolo 16, comma 3, della stessa legge n. 11 del 20054. Si tratta del comma 6 dellarticolo 1, che recita: I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli Allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 5. La lettura del citato comma 6 dellarticolo 1 va intesa nel senso che lesercizio del potere

4 Il comma 3 dellarticolo 16 della legge n. 11 del 2005 dispone: Ai fini di cui allarticolo 117, quinto comma della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per ladempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, si applicano per le Regioni e Province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui allarticolo 11, comma 8, secondo periodo. 5 In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome

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Note di lettura sulla legge comunitaria 2009

sostitutivo dello Stato (a prevenire eventuali sentenze di condanna a suo carico, da parte della Corte di Giustizia delle Comunit Europee, in conseguenza dellinerzia regionale al recepimento delle direttive comunitarie in materie di competenza regionale), per le materie di competenza legislativa concorrente regionale che interessano le direttive comunitarie di cui agli allegati A e B della Comunitaria 2009, ha luogo attraverso le disposizioni legislative poste dai decreti legislativi di attuazione delle medesime, di cui allarticolo 1 della Comunitaria. Lesercizio del potere sostitutivo cos esercitato dallo Stato deve essere conforme alle prescrizioni di cui al comma 11, articolo 8. Deve cio avere effetto successivo e natura cedevole. Ci significa che gli atti normativi sostitutivi delle norme regionali si applicano nelle sole Regioni nelle quali non sia stata approvata la legge regionale di attuazione, con efficacia dalla scadenza del termine stabilito per lattuazione della rispettiva normativa comunitaria (effetto successivo) e sono destinati a perdere efficacia comunque, a far data dallentrata in vigore della normativa regionale di attuazione cui si riferiscono (natura cedevole). Devono infine recare esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato dallo Stato nellapprovarle e del loro carattere cedevole6 Quanto alle norme di carattere generale, infine, la comunitaria 2009, analogamente a quelle che lhanno preceduta, favorisce la codificazione, la semplificazione e il coordinamento della normativa di derivazione comunitaria attraverso testi unici o codici di settore, conferendo a tal fine delega al Governo (articolo 5). Il Capo I come in ogni legge comunitaria annuale - pone le norme di carattere generale sui procedimenti per ladempimento degli obblighi comunitari, finora illustrate. Nel corso dellesame al Senato sono stati approvati inoltre cinque articoli aggiuntivi (dallarticolo 6 allarticolo 10) recanti alcune modifiche alla legge n. 11 del 2005, in materia di informazione al Parlamento nazionale sul processo normativo comunitario e di verifica da parte delle Camere del rispetto del principio di sussidiariet. Si tratta di disposizioni che si propongono di rafforzare il sistema della partecipazione parlamentare ai procedimenti di formazione del diritto dellUnione Europea, anche in ragione del ruolo riconosciuto ai parlamenti nazionali dal Trattato di Lisbona7. al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6 Per le direttive comunitarie ulteriori rispetto a quelle di cui agli Allegati A e B della Comunitaria 2009, che incidano in materie di competenza legislativa residuale e concorrente regionale, il potere sostitutivo statale, di cui allarticolo 117, comma quinto della Costituzione, verosimilmente, dovr essere esercitato conformemente alle disposizioni di cui allarticolo 16 comma 3 della legge n. 11 del 2005. 7 Il Trattato di Lisbona inserisce nel TUE un articolo espressamente dedicato ai parlamenti nazionali (art.12 TUE), grazie al quale i parlamenti nazionali divengono interlocutori diretti delle istituzioni dellUnione, acquisendo un ruolo formalmente indipendente dal Governo dello Stato membro cui appartengono. Ai parlamenti nazionali sono trasmessi non solo i documenti di consultazione della Commissione (previsione gi contenuta nei Trattati vigenti), ma anche tutti i progetti di atti legislativi dellUnione (come precisato nel nuovo Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali). Su questi ultimi atti, ciascuna Camera di ogni parlamento nazionale singolarmente considerata svolge una funzione di vigilanza preventiva circa il rispetto del principio di sussidiariet. Ogni Camera, infatti, ricevuti i progetti di atti legislativi, ha a disposizione otto settimane per analizzare questi progetti e formulare pareri contenenti rilievi circa il rispetto del principio di sussidiariet, il cosiddetto early warning. In queste otto settimane il progetto non pu essere iscritto allordine del giorno del Consiglio ai fini della sua adozione. Di questi pareri le istituzioni Europee tengono conto (innanzitutto la Commissione, che la prevalente titolare del diritto di iniziativa legislativa), ma qualora i rilievi siano condivisi da un terzo dei parlamenti nazionali (un quarto nel caso dello spazio di libert, sicurezza e Giustizia), il progetto di atto deve essere riesaminato dalla Commissione (o, se del caso, dalle altre istituzioni) e al termine di tale riesame la decisione di modificarlo, ritirarlo o mantenerlo deve essere motivata. Entrato in vigore latto normativo, i parlamenti nazionali (o ciascuna Camera) possono chiedere ai loro governi in conformit con il rispettivo ordinamento giuridico interno di ricorrere alla Corte di Giustizia per reclamare la violazione del principio di sussidiariet.

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Note di lettura sulla legge comunitaria 2009

Larticolo 6 modifica larticolo 28 della legge n. 11 del 2005 per disporre che il CIACE9 - Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei - nel concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione Europea, debba garantire che tali linee politiche siano coordinate con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie.

8 5. Il testo dellart. 2, l. n. 11 del 2005, come novellato il seguente: articolo 2 - Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei. 1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo, e coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie, nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione Europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno . 2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali. 3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie. 4-bis. Al fine del funzionamento del CIACE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie potr valersi, entro un contingente massimo di venti unit, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualit di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione Europea, o presso organismi dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unit di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri . 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9 Il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) (articolo 2, l. n. 11 del 2005) organo collegiale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui compito principale quello di agire da centro intergovernativo di coordinamento e raccordo della posizione dellEsecutivo sulle tematiche della normazione comunitaria. Lulteriore e parallela sua funzione quella di porsi come luogo istituzionale di incontro fra tutti i soggetti legittimati a partecipare alla fase ascendente del processo normativo comunitario, per la definizione della c.d. posizione comune. Il CIACE deve monitorare i singoli processi decisionali comunitari, al fine di concordare la politica del Governo nel processo di formazione della posizione italiana rispetto alla predisposizione degli atti comunitari (fase ascendente) e di consentire il puntuale adempimento dei diversi compiti previsti dalla legge che lo istituisce. Lorgano viene convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio o dal Ministro per le politiche comunitarie. Ne sono inoltre componenti i Ministri degli affari esteri e degli affari regionali e, in ragione delle materie oggetto dei provvedimenti e degli argomenti allordine del giorno, i Ministri di volta in volta interessati. Il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i settori di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali, possono chiedere di partecipare alle riunioni del CIACE, quando siano inserite allordine del giorno questioni dinteresse regionale (e di competenza locale) (comma 2, art. 2).

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Note di lettura sulla legge comunitaria 2009

Larticolo 7 introduce gli articoli 4 bis10 e 4 ter11 alla legge n. 11 del 2005 e ne modifica larticolo 15 bis12. Il nuovo articolo 4 bis della legge 11 del 2005 dispone che il Governo assicuri, in sede di negoziato presso il Consiglio dei Ministri dellUnione Europea, si tengano in considerazione gli indirizzi espressi dal Parlamento in merito a progetti di atti comunitari o dellUnione, con obbligo per il Governo di riferirne periodicamente alle Camere o di motivare tempestivamente alle stesse qualora non sia possibile conformarsi agli indirizzi da queste espressi, ci che conferirebbe agli indirizzi parlamentari un effetto in qualche modo vincolante. Il nuovo articolo 4 ter della legge 11 del 2005 prevede la consultazione delle Camere per la predisposizione del programma nazionale di riforma per lattuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e loccupazione che, una volta definito e prima dessere inviato alla Commissione Europea, viene trasmesso alle commissioni

10 4-bis. Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere. 1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dallItalia in sede di Consiglio dei Ministri dellUnione Europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dellUnione Europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito allesame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dellarticolo 3 nonch su ogni altro atto o questione relativo allUnione Europea. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche Europee riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche Europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta. 3. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche Europee trasmette alle Camere una relazione sui profili di cui al comma 2 11 4-ter. Programma nazionale di riforma. 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche Europee assicura la tempestiva consultazione e informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per lattuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e loccupazione nonch delle relazioni annuali di attuazione. 2. Il progetto di programma nazionale di riforma trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione Europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari 12 il testo dellarticolo 15 bis della legge n. 11 del 2005, come novellato dalla comunitaria 2009 il seguente: 15-bis. Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche Europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e materia: a) delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunit Europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione Europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano; b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunit Europea o dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione Europea da organi giurisdizionali italiani; c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunit Europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonch sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia; d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunit Europea. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche Europee, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1. Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dellarticolo 260 del Trattato sul funzionamento dellUnione Europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese. 3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche Europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attivit e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dellimpatto sullordinamento. 3-bis. Quando uno degli atti della Comunit Europea di cui al comma 1 posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche Europee comunica al Parlamento le informazioni e di documenti pi significativi relativi a tali atti.. 3-ter. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalit di cui allarticolo 19. 3-quater. Il Governo pu raccomandare luso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

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parlamentari competenti per acquisirne le osservazioni. Le modifiche allarticolo 15 bis della legge n. 11 del 2005, del quale viene sostituito il comma 3 e modificato il 3 bis, rispondono alla ratio di assicurare adeguata e tempestiva informazione del Governo alle Camere in materia di procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia. Linformazione include anche la posizione che il Governo intende assumere e unanalisi dellimpatto che latto o la procedura avrebbe sullordinamento interno. Larticolo 8, riformula lart 15 della legge n. 11 del 2005, prevedendo - oltre alla consueta relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea da presentarsi alle Camere entro il 31 dicembre, anzich entro il 31gennaio - una nuova relazione annuale (questa da presentarsi entro il 31 gennaio) contenente tutti gli elementi utili al fine di valutare leffettiva partecipazione dellItalia al processo normativo europeo, allattivit delle istituzioni Europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali ed allattuazione delle politiche di coesione economica e sociale. Larticolo 9 introduce larticolo 4 quater nella legge 11 del 2005, a fine di permettere una partecipazione del Parlamento alla verifica del principio europeo di sussidiariet13. La norma pone in capo al Governo alcuni obblighi di informazione alle Camere al fine di permettere un efficace esame parlamentare nell'ambito delle procedure previste dai trattati dell'Unione Europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiariet da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione Europea. In particolare, si prevede che il Governo, tramite il Ministro per le politiche Europee, fornisca, entro tre settimane dallinizio dellesame di progetti di atti legislativi dellUnione Europea, unadeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonch sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito presso le sedi Europee. LEsecutivo dovr altres dare indicazione delle norme interne nazionali o regionali sulle quali tale atto, qualora adottato, incider. Si tratta, in buona sostanza, di uno studio preparatorio rispetto alla valutazione sullopportunit di un esercizio di competenze da parte dellUnione, ci che costituisce il fondamento concettuale del principio europeo di sussidiariet. Il Capo II detta le disposizioni particolari di adempimento per il recepimento di direttive e specifici principi e criteri di delega legislativa. Fra le norme del Capo II si menzionano:

- larticolo 11 che da attuazione alla direttiva 2008/46/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), di modifica della direttiva 2008/40/CE, gi attuata dal decreto legislativo n. 81/2008, con ci differendo al 30 aprile 2012 lentrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008;

- larticolo 15 che apporta modifiche allarticolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria 2008, norma di delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico, dettando principi e criteri direttivi. La modifica proroga di sei mesi il termine di esercizio della delega per il completo recepimento della direttiva 2002/49/CE, sulla determinazione e gestione del rumore ambientale. Di particolare interesse linserimento del comma 6-bis nel citato articolo 11 che, sostituendo la lettera f) del comma 1 dellarticolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, legge quadro sullinquinamento

13 I principi di sussidiariet e di proporzionalit sono stati introdotti dal Trattato di Maastricht come criteri di esercizio delle competenze normative, le quali possono essere attratte verso l'alto dalla Comunit Europea non in ragione delle materie, ma degli obiettivi da raggiungere e delle azioni da adottare. Attualmente il principio di sussidiariet disciplinato dall'articolo 5 del Trattato di Lisbona ed volto a garantire che le decisioni prese siano quanto pi possibile vicine al cittadino, verificando costantemente che l'azione da intraprendere a livello europeo sia giustificata rispetto alle possibilit offerte a livello nazionale, regionale o locale. Il principio di sussidiariet strettamente legato al principio di proporzionalit, ugualmente previsto dall'articolo 5 del Trattato di Lisbona, come ulteriore criterio di esercizio delle competenze normative da parte dell'Unione Europea (UE). Per il principio di proporzionalit l'azione dell'Unione non pu andare al di l di quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Trattato sull'Unione Europea

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acustico, prevede lindicazione, con uno o pi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dellambiente, dei criteri per la progettazione, lesecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dallinquinamento acustico;

- larticolo 16 che fissa principi e criteri direttivi per lesercizio della delega legislativa al Governo nel recepimento della direttiva 2009/31/Ce, sullo stoccaggio geologico di biossido di carbonio(Co2). Tra i tanti indicati meritano particolare menzione quello che prevede forme continue e trasparenti di informazione del pubblico sui dati ambientali relativi agli impianti di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, ivi comprese le infrastrutture di trasporto e di disporre che le attivit di stoccaggio geologico di biossido di carbonio siano svolte in base ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dellambiente, del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE per il supporto nella gestione delle attivit di progetto del Protocollo di Kyoto, istituito dallarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216;

- larticolo 17 che enuncia i principi ed i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nel recepimento di quattro direttive in materia di energia: direttiva 2009/28/CE sulla promozione delluso dellenergia da fonti rinnovabili, direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dellenergia elettrica; direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, direttiva 2009/119/CE che stabilisce lobbligo per gli stati membri di mantenere un livello minimo di sCorte di petrolio e di prodotti petroliferi. Fra i criteri direttivi, rilevante quello relativo alla semplificazione delle procedure a sostegno delle energie alternative. Sar sufficiente la Dia, denuncia di inizio attivit, per linstallazione di impianti con capacit di generazione fino a 1 Mw elettrico. Secondo la norma, la semplificazione dovr riguardare anche la pianificazione del territorio e i procedimenti di autorizzazione alla costruzione, allesercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete;

- larticolo 18 che reca misure per la protezione delle acque dallinquinamento da nitrati provenienti dalla produzione di deiezioni e lettiere avicole. In particolare le vinacce vergini nonch le vinacce esauste ed i loro componenti che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, nonch - previa autorizzazione degli enti competenti per territorio - la pollina, se destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, sono da considerarsi sottoprodotti, disciplinati come fonti rinnovabili dalla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- larticolo 19 che delega il Governo, entro il termine di nove mesi dallentrata in vigore della legge, al recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dellambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa allinquinamento provocato dalle navi. Quanto alla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dellambiente, intende introdurre una comune tutela, nello spazio europeo. Gli Stati membri vi si devono uniformare entro il 26 dicembre 2010, individuando le responsabilit penali per i reati ambientali. La norma comunitaria obbliga gli Stati a prevedere nelle rispettive legislazioni nazionali sanzioni penali in relazione a violazioni delle disposizioni del diritto comunitario ambientale, commesse con dolo o grave negligenza, qualora provochino danni alla salute o un danno rilevante alle componenti naturali dellambiente (aria, suolo, acque, fauna, flora). Le fattispecie criminose riguardano violazioni di norme comunitarie in materia di rifiuti, di tutela della qualit dellaria, delle acque, delle specie animali selvatiche protette, dellhabitat naturale. La direttiva introduce una responsabilit penale delle persone giuridiche, qualora i reati siano commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto detenga una posizione preminente in seno alla stessa. Ugualmente vi si prevede una responsabilit penale della persona giuridica per carenza di

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sorveglianza o controllo da parte del soggetto avente posizione preminente, che abbia reso possibile la commissione del reato da parte di persona assoggettata alla sua autorit ed a vantaggio della stessa persona giuridica. Quanto invece alla direttiva 2009/123/CE relativa allinquinamento provocato dalle navi, il suo fine quello di far recepire nel diritto degli Stati membri le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e di garantire che ai responsabili di scarichi di sostanze inquinanti siano comminate sanzioni adeguate, anche penali, a rafforzare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dellambiente marino dallinquinamento provocato dalle navi. Essa applicabile, conformemente al diritto internazionale, agli scarichi di sostanze inquinanti nelle acque interne, nelle acque territoriali, negli stretti, nella zona economica esclusiva e in alto mare;

- larticolo 20 che reca modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE, di modifica alla direttiva 2004/35/CE sulla gestione dei rifiuti nelle industrie estrattive;

- l'articolo 21 che fissa nuovi termini e modalit per le comunicazioni cui sono tenuti i produttori di apparecchi dilluminazione, con riguardo alla gestione dei rifiuti e apporta modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2005 sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, dette RAEE;

- larticolo 28 che contiene una delega al Governo per il riassetto della normativa nazionale in materia di pesca e acquicoltura. Tale riassetto dovr essere realizzato mediante la compilazione di un unico testo normativo, con la finalit di dare completa attuazione alla normativa comunitaria in materia;

- larticolo 29 che si compone di due commi, riguardanti rispettivamente le risorse attribuite allAGEA (agenzia per le erogazioni in agricoltura) e le sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;

- larticolo 42 che rivede la legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, in attuazione della direttiva 2009/147/CE, prevedendo nuovi obblighi in fatto di tutela della fauna e regolamentazione dell'attivita' venatoria, tra i quali l'obbligo di vietare la caccia nei periodi di riproduzione e migrazione prenuziale degli uccelli (nuovo articolo 18, comma 1 bis, della legge 157/92) e l'obbligo di mantenere o riportare le specie di uccelli selvatici ad uno stato di conservazione soddisfacente (nuovo articolo 1, comma 1 bis, della legge 157/92).

Il Capo III conformemente allarticolo 1, comma 2, lettera c) della legge n. 11/2005 d esecuzione ad atti adottati nellambito del terzo pilastro dellUnione Europea (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale), provvedendo ad attuare, attraverso lo strumento della delega legislativa, alcune decisioni quadro adottate nellambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, riguardanti la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali; la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati ed alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti. Specificamente larticolo 52 della comunitaria 2009 delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro: a) decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale; b) decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; c) decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;

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d) decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti. Quanto allattuazione delle decisioni quadro, larticolo 52 della comunitaria 2009, oltre a porre principi e criteri generali per lesercizio della delega governativa di adeguamento, disciplina un procedimento aggravato, per ladozione dei relativi decreti legislativi, entro dodici mesi dallentrata in vigore della legge comunitaria, con lintento di assicurare un pi ampio ruolo del Parlamento nel recepimento delle decisioni del terzo pilastro. Con ci, dispone un aumento del termine per la pronuncia del parere delle commissioni parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione delle decisioni, che da quaranta viene portato a sessanta giorni. Qualora il Governo non intenda conformarsi a detto parere, ritrasmette i testi alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, dando cos modo alle commissioni di emettere un secondo parere, per il quale previsto il termine di venti giorni (articolo 52, commi 4 e 7). Infine, circa gli Allegati A e B alla legge comunitaria 2009, nei quali sono indicate le direttive di cui si prevede il recepimento, si segnalano in particolare le seguenti: - n. 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dellambiente (termine dattuazione 26 dicembre 2010); - n. 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualit ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonch modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (termine dattuazione 13 luglio 2010); - n. 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivit di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (termine dattuazione 2 febbraio 2010); - n. 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, alletichettatura e allimballaggio delle sostanze e delle miscele (termine dattuazione 1 aprile 2010); - n. 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione delluso dellenergia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (termine dattuazione 5 dicembre 2010); - n. 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (termine dattuazione 31 dicembre 2012); - 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonch lintroduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (termine dattuazione 31 dicembre 2010); - n. 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (termine dattuazione 21 giugno 2011); - n. 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (termine dattuazione 4 dicembre 2010);

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Note di lettura sulla legge comunitaria 2009

n. 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine dattuazione 21 luglio 2011); - n. 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per lanalisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque(termine dattuazione 21 agosto 2011); - n. 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa allinquinamento provocato dalle navi e allintroduzione di sanzioni per violazioni(termine dattuazione 16 novembre 2010); - n. 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa allistituzione di un quadro per lelaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi allenergia (termine dattuazione 20 novembre 2010).

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Il Trattato di Lisbona: una sintesi

II. IL TRATTATO DI LISBONA: UNA SINTESI*

SOMMARIO

1. Aspetti generali. 2. Le principali modifiche istituzionali. 3. II processo di formazione della legislazione Europea. 4. Le principali politiche dell'Unione Europea. 5. L'Unione Europea e gli Stati membri. 6. Il riconoscimento del ruolo delle Regioni nellUnione Europea.

1. Aspetti generali

Il 13 dicembre 2007 venne sottoscritto a Lisbona dai ventisette capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Unione Europea il nuovo Trattato dellUnione Europea. La firma segn una ripresa di vigore dellUnione Europea, a due anni dal crollo del 2005, quando Francia e Paesi Bassi bocciarono, con referendum, il Trattato costituzionale appena approvato dalle istituzioni comunitarie, elaborato dal febbraio 2002 al luglio 2003 dalla Convenzione presieduta da Valery Giscard dEstaign. I singoli Stati hanno dovuto ratificare il Trattato entro il 2009, anno del rinnovo del Parlamento Europeo. LIrlanda facendo ricorso al referendum (con esito negativo, una prima volta, nel giugno 2008, e successivamente, per volere delle istituzioni comunitarie, ripetuto e con esito positivo), gli altri ventisei Stati membri con legge di ratifica votata dal Parlamento. LItalia ha ratificato il Trattato con la legge 2 agosto 2008, n. 130, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 185 dell'8 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 188/L. Il Trattato entrato in vigore in Europa il primo dicembre 2009. Il nuovo testo - pubblicato nella sua versione consolidata nella Gazzetta ufficiale dellUnione Europea n. C 83 del 30 marzo 2010 si pu considerare elaborato dalle ceneri del Trattato costituzionale ed meno ambizioso e pi complesso del precedente. Dal punto di vista formale, quello di Lisbona un semplice trattato di modifica, privo di carattere costituzionale. Esso modifica i due Trattati fondamentali dellUnione Europea: il Trattato sullUnione Europea (TUE)14 ed il Trattato che istituisce la Comunit Europea (TCE)15 che dora in avanti viene denominato Trattato sul funzionamento dellUnione Europea. Con ci viene ridisegnata lorganizzazione istituzionale dellUnione Europea ed i procedimenti decisionali. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la denominazione Comunit Europea stata sostituita da Unione Europea, perch come meglio si dir - lUnione possiede ora personalit giuridica unica e personalit giuridica di diritto internazionale, con competenza a stipulare accordi con gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali. L'abbreviazione UE sostituisce quindi CE, salvo che per la Comunit Europea dell'energia atomica che continua ad esistere ed gestita dalle stesse istituzioni dellUE. Il termine Comunit verr d'ora in avanti utilizzato pertanto unicamente nell'ambito di Euratom. Il Trattato di Lisbona tende allora, in linea di massima, a far

* A cura di Michaela Colucci Direzione regionale per lassistenza legislativa 14 Il Trattato sullUnione Europea, o Trattato di Maastricht, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1 novembre 1993, ha modificato lintestazione del Trattato di Roma del 1957, modificando la denominazione della Comunit economica Europea in Comunit Europea. Ha inoltre introdotto nuove forme di cooperazione tra i governi degli Stati membri, ad esempio nel settore della difesa e in quello della Giustizia e affari interni. Aggiungendo questa cooperazione intergovernativa al sistema gi esistente della Comunit, il trattato di Maastricht ha creato una nuova struttura a tre pilastri, che sia politica che economica: si tratta dellUnione Europea (UE). 15 Il trattato di Roma, che istituisce la Comunit economica Europea (CEE), firmato a Roma il 25 marzo 1957 ed entrato in vigore il 1 gennaio 1958, stato firmato contemporaneamente al trattato che istituisce la Comunit Europea dellenergia atomica (Euratom). Si fa pertanto riferimento ai due trattati come ai trattati di Roma

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sparire termini come Comunit e comunitario, anche se l'aggettivo comunitario sar verosimilmente ancora utilizzato in alcune espressioni ricorrenti come, ad esempio, acquis comunitario16. Poiche il Trattato di Lisbona afferma la personalit giuridica unica dellUnione Europea, vengono eliminati i tre pilastri (Comunit Europea, politica estera e di sicurezza comune, cooperazione giudiziaria e di polizia nel settore penale) che divengono l'unico ambito identificativo della natura e dei compiti dell'Unione Europea. Per larticolo 6 del TUE, l'Unione Europea riconosce i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, allegata al Trattato di Lisbona con pari valore giuridico, e i diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione Europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo, in quanto principi generali17. Pertanto il funzionamento dell'Unione Europea si baser sul rispetto di principi democratici quali:

16 Lacquis comunitarie il complesso di diritti ed obblighi comunitari, vincolanti per gli Stati membri nell'ambito dell'Unione Europea (UE). L'acquis, in costante evoluzione, costituito fondamentalmente dal Trattato di Roma, dai testi che lo integrano (come l'Atto Unico Europeo ed il Trattato sull'Unione Europea) e dal diritto comunitario derivato. Costituiscono oggetto dell'acquis il mercato unico, le libert fondamentali (libert di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi), le politiche comuni Europee (la politica agricola, commerciale, della concorrenza, del lavoro, dei trasporti, la politica estera, della sicurezza comune e della Giustizia) e le misure di sviluppo a favore delle regioni e delle popolazioni meno favorite. 17 Articolo 6 (ex articolo 6 del TUE) 1. L'Unione riconosce i diritti, le libert e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libert e i principi della Carta sono interpretati in conformit delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni. 2. L'Unione aderisce alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali. Rispetto allarticolo 6 del TUE ed al diverso valore che assume il richiamo operato dal TUE alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ed alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, si ritiene utile riportare un passaggio dellarticolo: Il Trattato di Lisbona ha reso la CEDU direttamente applicabile nellordinamento italiano?(in margine alla sentenza n. 1220/2010 del Consiglio di Stato) di A. Celotto, pubblicato nella Rivista telematica: Nel diritto.it: Il Trattato di Lisbona reca due importanti modifiche allart. 6 del Trattato Unione Europea relativamente alla tutela dei diritti fondamentali. Il primo paragrafo riguarda la Carta dei diritti fondamentali dellUnione Europea (c.d. Carta di Nizza), che viene comunitarizzata. Il secondo e terzo paragrafo la CEDU, a cui si consente che lUnione Europea possa aderire. In particolare al par. 1 leggiamo: >. E evidente il diverso valore giuridico che vengono ad assumere la Carta di Nizza e la CEDU. La prima acquisisce lo stesso valore giuridico dei trattati. In tal modo diviene diritto comunitario e comporta tutte le conseguenze del diritto comunitario in termini di prevalenza sugli ordinamenti nazionali. Intendo dire, che a seguito del Trattato di Lisbona - una legge interna che contrasta con una norma della Carta di Nizza ben potr essere disapplicata dal giudice nazionale. Diverso il discorso per la CEDU. Il Trattato Unione Europea, per come modificato dal Trattato di Lisbona, consente superando la tradizionale querelle (cfr. CGCE 28 marzo 1996, parere 2/94) - ladesione dellUnione alla CEDU. Non solo tale adesione deve ancora avvenire, secondo le procedure del protocollo n. 8 annesso al Trattato, ma soprattutto non comporter lequiparazione della CEDU al diritto comunitario, bens - semplicemente - una loro

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- il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alle istituzioni dell'Unione; - il principio della democrazia rappresentativa, secondo il quale i cittadini devono essere rappresentati all'interno delle istituzioni dell'Unione (direttamente nel Parlamento europeo, mediante elezioni, e indirettamente nel Consiglio europeo e nel Consiglio dei Ministri, tramite i propri governi, a loro volta responsabili di fronte ai rispettivi parlamenti nazionali);

- il principio della democrazia partecipativa, in base al quale i cittadini e le associazioni di cittadini possono partecipare attivamente alla vita dell'Unione, che a sua volta si impegna a dialogare con essi.

2. Le principali modifiche istituzionali

Parlamento europeo. Organo eletto direttamente dai cittadini dell'Unione, sar dotato di nuovi importanti poteri, in virt di un rafforzamento della democrazia rappresentativa, diventando colegislatore, insieme al Consiglio dei Ministri, per la quasi totalit della legislazione Europea. Ci vuoi dire che non si limiter a fornire pareri, come ancora oggi avviene in molti settori, ma potr modificare il testo delle proposte legislative sottoposte al suo esame. Analogo potere sar attribuito anche nell'ambito della procedura di approvazione del bilancio annuale e del quadro finanziario pluriennale. Inoltre, il Parlamento europeo eserciter una funzione di controllo politico, mediante l'elezione del Presidente della Commissione Europea, conferendo a quest'ultima una maggiore legittimit democratica. Conster di 751 seggi, escluso il Presidente, che varieranno da una soglia minima di 6 ad una massima di 96 per Stato membro.

Consiglio dei ministri. Organo composto dai rappresentanti degli Stati membri a livello ministeriale, con funzioni legislative, di bilancio, di definizione delle politiche e di coordinamento. Le sue attuali formazioni saranno ridotte e consteranno delle sole "Affari generali" e "Affari esteri", mentre eventuali altre saranno decise dal Consiglio europeo. La sua presidenza non sar pi esercitata da ogni singolo Stato membro, secondo il sistema attuale di rotazione semestrale, ma da gruppi di tre Stati per un periodo di diciotto mesi, durante i quali ciascuno Stato presieder per sei mesi consecutivi. Una novit di rilievo riguarda il sistema di votazione: al fine di rendere il processo decisionale pi agevole e veloce, il voto a maggioranza qualificata verr esteso a numerose materie, diventando regola generale. Circa i criteri per la definizione della maggioranza, sar gradualmente introdotto un criterio di doppia maggioranza, che rifletter al tempo stesso la volont dei cittadini e il peso degli Stati membri. Pertanto, per essere adottati, gli atti dell'Unione Europea dovranno essere votati dal 55% degli Stati, ovvero da 15 Stati membri, che rappresentino il 65% della popolazione dell'Unione.

Consiglio europeo. Organo rappresentato dai Capi di Stato e di governo degli Stati membri con lo scopo di definire i grandi indirizzi europei, diventer un'istituzione comunitaria a pieno titolo e, al fine di garantire maggiore stabilit dei lavori, la sua presidenza sar esercitata per un periodo di due anni e mezzo, rinnovabili una volta. Attualmente, invece, esercitata per sei mesi dal presidente di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione.

Commissione Europea. Organo che detiene l'iniziativa legislativa, promuove l'interesse generale dell'Unione, vigila sul rispetto dei Trattati e sul diritto dell'Unione. In base al Trattato di Lisbona, fino al 1 novembre 2014 sar composto da un rappresentante per Stato membro. Successivamente il numero dei componenti sar ridotto a diciotto. Tuttavia, si segnala che il

utilizzabilit quali principi generali del diritto dellUnione al pari delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Si tratta di una formula non certo dissimile da quella originaria del Trattato sullUnione Europea (approvata nel 1992) L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. Ad avviso di chi scrive, quindi, il Trattato di Lisbona nulla ha modificato circa la (non) diretta applicabilit nellordinamento italiano della CEDU che resta, per lItalia, solamente un obbligo internazionale, con tutte le conseguenze in termini di interpretazione conforme e di prevalenza mediante questione di legittimit costituzionale, secondo quanto gi riconosciuto dalla Corte costituzionale.

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Consiglio europeo dell'11-12 dicembre 2008 si impegnato a ritornare alla formula di un commissario per Stato membro. Il Presidente della Commissione Europea sar eletto dal Parlamento europeo, mentre attualmente designato dal Consiglio a livello di capi di Stato e di governo e approvato dal Parlamento europeo.

Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Figura istituita dal Trattato, riunir i ruoli e le funzioni oggi spettanti rispettivamente al Commissario per le relazioni esterne e all'Alto rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune (PESC). Sar nominato dal Consiglio europeo, presieder il Consiglio Affari esteri e sar inoltre Vice-presidente della Commissione Europea. Nell'esercizio delle sue funzioni, si avvarr del servizio diplomatico europeo, composto da funzionari provenienti dalla Segreteria generale del Consiglio e della Commissione e da personale dei servizi diplomatici nazionali.

3. II processo di formazione della legislazione Europea

Fra le principali novit del Trattato di Lisbona vi l'estensione a numerose materie dell'attuale procedura di codecisione, con voto a maggioranza qualificata, che diventa procedura legislativa ordinaria, in base alla quale il Parlamento europeo e il Consiglio sono coinvolti in modo paritario e con gli stessi poteri nell'approvazione delle proposte legislative. Tale procedura sar quindi estesa a quelle materie per le quali finora il Parlamento europeo veniva semplicemente consultato, e per le quali la decisione finale spettava al Consiglio che decideva all'unanimit. Tra le cinquanta materie interessate figurano: la politica agricola comune, i fondi strutturali, la libera circolazione dei lavoratori, la liberalizzazione dei servizi, le materie rientranti nello spazio d libert, sicurezza e Giustizia, quali il controllo delle frontiere esterne, il diritto d'asilo, la lotta all'immigrazione illegale, nonch le materie rientranti nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, con l'eccezione degli aspetti inerenti al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali. Solo le materie pi sensibili, quali ad esempio politica di difesa, politica estera e di sicurezza, saranno decise dal Consiglio all'unanimit. Tuttavia, il Trattato prevede la possibilit che, con decisione unanime del Consiglio europeo, si possa stabilire il passaggio di un determinato settore dal voto all'unanimit al voto a maggioranza qualificata. Analogamente, stabilisce che per le materie non soggette alla procedura di codecisione, quest'ultima possa comunque essere applicata sempre a seguito di una decisione unanime del Consiglio europeo (ed. "clausole passerella").

Un ruolo importante nel processo di formazione delle leggi sar poi rivestito dai parlamenti nazionali18, che potranno sollevare obiezioni sulle proposte della Commissione Europea, inducendola al riesame delle stesse. Il tempo concesso ai parlamenti nazionali per esaminare le proposte legislative fissato in otto settimane. Un terzo dei parlamenti nazionali pu respingere una proposta legislativa adducendo la violazione del principio di sussidiariet19. Si tratta della cosiddetta procedura del cartellino giallo. La Commissione riconsiderer la proposta. Inoltre, se una maggioranza semplice dei parlamenti nazionali continua a respingere la proposta, la Commissione riferir il parere motivato al Consiglio e al Parlamento, che dovranno deliberare in merito, secondo la cosiddetta procedura del cartellino arancione20. Una nuova clausola definisce tutte le funzioni formali dei parlamenti nazionali in merito agli affari comunitari21

Al fine poi di rafforzare anche la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione, il Trattato di Lisbona crea un diritto di iniziativa dei cittadini, che potranno chiedere alla Commissione Europea di presentare un progetto di legge, qualora raccolgano un milione di firme provenienti da un numero significativo di Stati membri. Inoltre, sempre per agevolare la partecipazione della societ civile al processo normativo europeo e sulla base del

18 Articolo 12 del TUE. Si veda, con riguardo al ruolo dei Parlamenti nazionali nel Trattato di Lisbona ,la nota 7 del Capitolo I, La legge comunitaria 2009. 19 Articolo 5 TUE. Il principio europeo di sussidiariet viene riassunto al paragrafo5 ed al paragrafo 6. 20 Articolo 7, par. 2 e 7, par. 3 del Protocollo sullapplicazione dei principi di sussidiariet e proporzionalit e Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nellUnione Europea. Per il ruolo dei parlamenti nazionali si vedano in particolare gli articoli 3b, 8a(2), 8 c e 48 (2-3) e (7) TEU e 61b, 65 e 308(2) TFUE. 21 Articolo 8c del TUE.

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principio della trasparenza, le sedute nelle quali il Consiglio dei Ministri discuter e voter la legislazione Europea saranno pubbliche.

4. Le principali politiche dell'Unione Europea

Il Trattato di Lisbona predispone un quadro giuridico e gli strumenti necessari per far fronte alle grandi sfide del XXI secolo: cambiamenti climatici, approvvigionamento energetico, globalizzazione, sicurezza. Inoltre, nello sviluppare le proprie politiche a favore dei cittadini, l'Unione Europea terr conto non solo dei risultati in termini di crescita e competitivit, ma anche delle ricadute in termini di protezione sociale. Pertanto, tra i loro obiettivi tali politiche integreranno anche l'occupazione, la protezione sociale e la lotta all'esclusione. Cambiamenti climatici e ambiente. La tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile figurano gi tra gli obiettivi dei trattati, tuttavia il Trattato di Lisbona rafforza l'azione dell'Unione, introducendo tra gli obiettivi anche la lotta ai cambiamenti climatici e promuovendo a livello internazionale misure volte a risolvere i problemi dell'ambiente. Protezione civile. Una delle conseguenze visibili dei cambiamenti climatici lo svilupparsi di calamit naturali che colpiscono con pi frequenza l'Europa e che richiedono maggiore cooperazione tra gli Stati membri. Il Trattato di Lisbona introduce una base giuridica ad hoc che consentir di incoraggiare tale cooperazione al fine di rendere pi efficaci i sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamit naturali o da quelle causate dall'uomo. Energia. Il Trattato di Lisbona dota l'Unione di una politica specifica in materia di energia e di approvvigionamento energetico, creando una base giuridica ad hoc che ne definisce i principali ambiti e obiettivi, tra cui il funzionamento del mercato dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, l'efficienza e il risparmio energetico. E' introdotto anche il principio di solidariet, che prevede che un paese che si trovi in difficolt nell'approvvigionamento energetico possa contare sull'aiuto degli altri Stati membri. Ricerca e sviluppo tecnologico. L'Unione si prefigge di rafforzare le sue conoscenze scientifiche e tecnologiche mediante la realizzazione di uno spazio europeo di ricerca, dove i ricercatori, le conoscenze e la tecnologia possano circolare liberamente. Una novit importante del Trattato di Lisbona l'elaborazione di una politica spaziale Europea, volta a sostenere la ricerca e a coordinare gli sforzi per l'utilizzo dello spazio. Politica economica e monetaria. Una delle novit del Trattato di Lisbona in questo settore consiste nel prevedere che la Commissione Europea possa inviare un avvertimento diretto ad uno Stato membro, qualora in tale Stato vi sia il rischio di disavanzo eccessivo. Finora tale avvertimento veniva inviato, sotto forma di raccomandazioni, dal Consiglio su proposta della Commissione. Viene poi inserito un richiamo specifico al gi menzionato spirito di solidariet. Con il Trattato di Lisbona viene ufficializzato l'Eurogruppo, ovvero la riunione mensile informale dei ministri dell'economia e delle finanze degli Stati membri la cui moneta l'Euro. Coesione economica sociale e territoriale. Anche la coesione territoriale figura tra gli obiettivi dell'Unione. Con l'intento di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, particolare attenzione viene rivolta alle zone rurali, a quelle interessate da transizione industriale o da particolari svantaggi naturali o demografici, alle regioni insulari, a quelle di montagna e a quelle di trans frontaliere. Ai fini della coesione sociale e regionale un ruolo importante svolto dai servizi pubblici, quali i trasporti, le scuole e l'assistenza sanitaria. Un protocollo apposito stabilisce i principi che consentono di garantire servizi di interesse generale efficaci e adeguati. Salute. il Trattato di Lisbona pone particolare attenzione al benessere e alla salute dei cittadini. Estende l'azione dell'Unione Europea in questo settore anche alla sorveglianza e alla lotta contro gravi minacce trans frontaliere e incoraggia gli Stati membri a cooperare per migliorare la complementariet dei loro servizi sanitari di frontiera. Inoltre introduce la possibilit di adottare misure a tutela della salute dei cittadini in relazione al tabacco e all'uso di alcool. Politica sociale. L'Unione ribadisce i propri obiettivi a favore dell'occupazione, del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, del dialogo sociale, della lotta contro l'emarginazione e incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri in tutti i settori della politica

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sociale. In tale contesto il Trattato di Lisbona pone l'accento sul riconoscimento e la promozione del ruolo delle parti sociali. Spazio di libert, sicurezza e Giustizia. Il Trattato di Lisbona faciliter l'assunzione delle decisioni in questo settore, poich la maggior parte di esse non sar pi votata all'unanimit dal Consiglio ma a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo disporr di un potere di codecisione. L'impegno dell'Unione nel realizzare uno spazio di libert, sicurezza e Giustizia per i cittadini si basa sul rispetto degli ordinamenti giudiziari e delle diverse tradizioni degli Stati membri. In tale ambito l'Unione intende sopprimere i controlli alle frontiere interne e sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne. L'azione dell'Unione sar rivolta inoltre alla lotta contro la criminalit, il razzismo, la xenofobia attraverso il coordinamento e la cooperazione tra le forze di polizia e le autorit giudiziarie. A questo scopo il Trattato di Lisbona riconosce il ruolo dell'Ufficio europeo di polizia (Europol), quale organo che potr realizzare indagini. Inoltre, rafforza le forme di cooperazione giudiziaria in materia penale e civile, attraverso il reciproco riconoscimento delle decisioni. Prevede poi la possibilit di istituire una Procura Europea. Azione esterna. Con il Trattato di Lisbona l'Unione Europea si vede conferita una personalit giuridica, con un potere negoziale, e con la possibilit, quindi, di essere parte di una convenzione o membro di un'organizzazione internazionale, rendendosi pi visibile. Inoltre, con l'istituzione della nuova figura dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, l'azione esterna dell'Unione dovrebbe rafforzarsi in termini di impatto, coerenza e unit. Per maggiori dettagli sulla Politica estera e di sicurezza (PESC) nonch sulla Politica Europea di sicurezza e di difesa (PESD) dell'Unione si rimanda alla relativa scheda di approfondimento. Politica commerciale comune. Il Trattato di Lisbona afferma l'interesse dell'Unione allo sviluppo del commercio mondiale, alla soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agii investimenti diretti nonch alla riduzione delle barriere doganali. Cooperazione con i paesi terzi, il Trattato di Lisbona prevede, tra l'altro, che l'Unione intraprenda azioni di assistenza in campo finanziario ai paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Viene inserita anche una nuova base giuridica per gli aiuti umanitari, che sancisce l'impegno dell'Unione a prestare soccorso alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamit naturali o provocate dall'uomo. A questo scopo viene istituito un apposito corpo volontario eu