Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria,...

31
firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera - basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea OATi, Lugano, il 21 maggio 2014

Transcript of Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria,...

Page 1: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera

- basi legali -di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea OATi, Lugano, il 21 maggio 2014

Page 2: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

1- Firma elettronica qualificata fondata su un certificato qualificato di unprestatore riconosciuto di servizi di certificazione

• Legge federale sulla certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) / RS 943.03 del 19.12.2003 i.v. dal 01.01.2005, stato 01.08.2008

• Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Ordinanza sulla firma elettronica, OFiEle o OSCFel) / RS 943.032 del 03.12.2004 i.v. 01.01.2005, stato 01.08.2011

• Ordinanza dell'UFCOM sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica / RS 943.032.1, del 06.12.2004 i.v. il 01.01.2005 stato 01.08.2011

• Direttiva 1999/93 CE del parlamento europeo e del consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche del 19.12.1999.

Page 3: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

1.1 - Legge federale sulla certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) / RS 943.03 del 19.12.2003 i.v. dal

01.01.2005, stato 01.08.2008

Base Legale:Art. 95.1 Cost. fed. – La Confederazione può emanare prescrizioni dell’esercizio dell’attività economica privata eArt. 122.1 Cost. fed – La legislazione nel campo del diritto civile e della procedure civile compete alla Confederazione.

Tipologie di firme elettroniche (art. 2 Fiele):•Firma elettronica - „Dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzati per la loro autentificazione“.

•Firma elettronica avanzata – connessa esclusivamente al titolare; idonea ad identificare il titolare, creata con mezzi sui quali il titolare ha il controllo esclusivo.

•Firma elettronica qualificata – si tratta di una firma elettronica avanzata – fondata su un dispositivo sicuro e su un certificato qualificato valido al momento della creazione della firma.

Attualmente non esiste una di firma elettronica che sia ad uso di persone giuridiche o di istituzioni.

Page 4: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

1.2 - Dal 1° giugno 2005, Codice delle obbligazioni: Forma scrittarichiesta dalla legge – firma – elettronica qualificata fondata su un certificato

di un prestatore riconosciuto

Art. 14.2bis Codice delle Obbligazioni / RS 220:

“La firma elettronica qualificata fondata su un certificato qualificato di un prestatore riconosciuto di servizi di certificazione ai sensi della legge del 19 dicembre 2003 sulla firma elettronica è equiparata alla firma autografa. Sono fatte salve le disposizioni legali o contrattuali contrarie”.

Page 5: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

1.3 - Messaggio di revisione totale della Legge sulla firma elettronica, del 15 gennaio 2014

FF 2013 pag. 913 ss: introduzione, parallelamente, dei nuovi istituti:

• firma elettronica regolamentata“, con requisiti ridotti, rispetto alla firma elettronica qualificata,

• „sigillo elettronico regolamentato“, accessibile anche a persone giuridiche in base all‘IDI, o ad autorità.

• „Sistema marcatempo elettronico“ e del „Sistema marcatempo elettronico qualificato“: conferma l‘esistenza di dati digitali in un determinato momento.

La firma elettronica qualificata rimarrà alla base della firma elettronica ex art. 14 cpv. 2bis CO, con l‘aggiunta di un „sistema marcatempo qualificato“.

Page 6: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

2.1 - La firma elettronica e l’attività dell’avvocato svizzero –Codice di procedura civile svizzero (CPC)

Codice di diritto processuale civile svizzero CPC, RS 272 del 19.11.2008, i.v. il 01.01.2011, stato 01.07.2013:

• Ex art. 130 CPC, gli atti devono essere trasmessi al giudice in forma cartacea o elettronica. Devono essere firmati. Se la trasmissione avviene per via elettronica, il documento contenente l’atto scritto e i suoi allegati deve essere munito di una firma elettronica riconosciuta del mittente. Il Consiglio federale determina in quale formato il documento va trasmesso.

• Ex art. 139 CPC con il consenso del diretto interessato, ogni notificazione può essere fatta per via elettronica. Il CF emana disposizioni di dettaglio.

• Ex art. 143.2 CPC in caso di trasmissione elettronica, il termine è osservato se il sistema informatico corrispondente al recapito elettronico del tribunale conferma la ricezione al più tardi l’ultimo giorno del termine

• Ex art. 400 CPC il CF emana le nome di attuazione e può delegare al DFGP l’emanazione di norme amministrative e tecniche.

Page 7: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

2.2 - La firma elettronica e l’attività dell’avvocato svizzero –Codice di procedura penale svizzero (CPP)

Codice di diritto processuale penale svizzero CPP, RS 312.0 i.v. il 05.10.2007, stato 01.05.2013:

• Ex art. 110 CPP, le memorie possono essere presentate per scritto oppure oralmente, datate e firmate.Se la trasmissione avviene per via elettronica, le memorie e istanze devono recare una firma elettronica riconosciuta. Il CF ne determina il formato.

Ex art. 445 CPP il CF e, quando ne hanno la competenza, i Cantoni, emanano le disposizioni d’esecuzione necessarie.

Page 8: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

2.3 - La firma elettronica e l’attività dell’avvocato svizzero –Legge Esecuzione e Fallimento (LEF)

Legge esecuzione e fallimento (LEF), RS 282.1, 11.04.1889, stato 01.01.2014

• Art 15.5 LEF i.v. il 01.01.2011 - Il CF coordina la comunicazione elettronica tra UEF, URF e URC, nonché tra tribunali e pubblico.

• Art. 33a LEF, uno scritto può essere fatto pervenire in forma elettronica agli uffici dei fallimenti, nonché alle autorità di vigilanza. Il documento contenente l’atto deve essere munito della firma elettronica riconosciuta del mittente. Il CF definisce i particolari.

• Art. 34 LEF, la notificazione potrà avvenire in via elettronica se il destinatario vi acconsente. Il CF stabilisce i particolari.

Page 9: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

2.4.1 - La firma elettronica e l’attività dell’avvocato svizzero (CPC, CPP e LEF) – trasmissione (elettronica) della firma elettronica tramite piattaforma

di trasmissione riconosciuta:

Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civilie penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento (OCE-PCPE), RS 272.1 del 18.06.2010 Stato il 01.07.2013

Art. 2 OCE-PCPE – Piattaforme per la trasmissione sicura riconosciute se:• per la firma e il criptaggio applica codici rilasciati da un prestatore di servizi di

certificazione riconosciuto.• Rilascia senza indugio una ricevuta indicante il momento della ricezione di un atto

scritto sulla piattaforma di trasmissione o il momento della consegna al destinatario confermato da un sistema marcatempo sincronizzato.

• Attesta quali documenti sono stati trasmessi.• Protegge gli atti scritti da accesso non autorizzato.• Garantisce il criptaggio conforme agli standard dell’amministrazione• È in grado di comunicare con le autorità federali• Garantisce la comunicazione con altre piattaforme di trasmissione riconosciute.

Page 10: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

2.4.2 - La firma elettronica e l’attività dell’avvocato svizzero (CPC, CPP e LEF) – trasmissione (elettronica) della firma elettronica tramite piattaforma

di trasmissione riconosciuta: (continuazione)

• Art. 4 OCE-PCPE, gli scritti destinati ad un’autorità sono inviati all’indirizzo indicato sulla piattaforma di trasmissione riconosciuta da essa utilizzata.

• Art. 5 OCE-PCPE, La cancelleria federale pubblica su internet la lista degli indirizzi delle autorità indicando: indirizzo elettronico; indirizzo per la trasmissione per via elettronica; l’indirizzo al quale figurano i certificati da utilizzare per la verifica della firma elettronica dell’autorità.

• Art. 6 OCE-PCPE, la parti trasmettono gli scritti ed allegati in formato PDF.• Art. 9 OCE-PCPE, chi intende ricevere comunicazioni per via elettronica deve

registrarsi in una piattaforma di trasmissione. Le comunicazioni possono essere notificate in forma elettronica alle parti registrate in una piattaforma elettronica che hanno acconsentito a tale tipo di notificazione per il procedimento in questione o in generale per tutti i procedimenti dinnanzi ad un’autorità.

• Art. 11 OCE-PCPE, il momento della notificazione corrisponde al momento in cui questa è scaricata sala piattaforma di trasmissione. Se la notificazione è indirizzata alla casella di posta elettronica del destinatario, installata previa identificazione personale del titolare su una piattaforma riconosciuta, sono applicabili per analogia le disposizioni del CPC e del CPP in caso di invio raccomandato (art. 138.3.a CPC; 85.4 CPP presunzione di avvenuta notifica il settimo giorno dal tentativo infruttuoso di consegna).

Page 11: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

2.5.1 - lista degli indirizzi delle autorità: www.ch/it/e-justice

Page 12: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

2.5.2 - lista degli indirizzi delle autorità: lista degli indirizzi delle autorità civili e penali del Cantone Ticino:

Page 13: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

2.5.3 - lista degli indirizzi delle autorità: lista degli indirizzi delle autorità civili e penali del Cantone Ticino:

Page 14: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

2.6 - La firma elettronica e l’attività dell’avvocato svizzero nel Cantone Ticino in ambito civile, penale e LEF – cosa manca all‘utilizzazione della

firma elettronica in ambito legale nel Cantone Ticino?

• Un’ordinanza e/o un Regolamento di applicazione del CPC, CPP, LEF? Cantonale o federale? Problema di identificare le rispettive competenze tra quelle procedurali (federali) e organizzative (cantonali).

• La mozione inoltrata al Consiglio federale il 12 dicembre 2012 dal Consigliere agli Stati Pirmin Bischof sull’introduzione unitaria del «traffico legale elettronico» («elektronische Rechtsverkehr» (ERV) nella Confederazione permetterà di chiarire i punti ancora aperti?

• Una sufficiente massa critica di avvocati pronti a trasmettere e ricevere e dunque a partecipare attivamente al traffico legale elettronico.

• Strutture hardware, software e disponibilità della pubblica amministrazione ad indirizzare e gestire e il progressivo passaggio al traffico legale elettronico.

Page 15: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

3.1 - La firma elettronica e l’attività dell’avvocato svizzero –Legge federale sulla procedura amministrativa (LPA) –

trasmissione (elettronica) della firma elettronica tramite piattaforma di trasmissione riconosciuta

Legge federale sulla procedura amministrativa (LPA) RS 172.021 del 20.12.1968 stato 01.01.2011

• Art. 11b LPA - Le parti possono indicare un recapito elettronico.• Art. 11c LPA - Trasmissione elettronica• Art. 34 LPA – Notifica per via elettronica

Page 16: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

3.1.1 - La firma elettronica e l’attività dell’avvocato svizzero –Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito dei

procedimenti amministrativi (OCE-PA)

Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito dei procedimenti amministrativi (OCE-PA), RS 172.021.02 del 18.06.2010 stato 01.12.2012

• Art. 2 - Piattaforme riconosciute ex OCE-PCPE• Art. 3 - Comunicazione di atti scritti a TFA, TPF, o autorità Federale

decentralizzata se: autorità nella lista e autorità ha dichiarato ammissibile la comunicazione elettronica.

• Art. 4 - Lista: la cancelleria federale pubblica su Internet una lista degli indirizzi delle autorità.

• Art. 5 – 7 – Formati degli scritti• Art. 8 – Notificazione delle decisioni, consenso necessario.• Art. 9 – Modalità, piattaforma di trasmissione riconosciuta• Art. 11 -12 – Cambiamento di supporto.

Page 17: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

3.2 - La firma elettronica e l’attività dell’avvocato svizzero –Legge Cantonale sulla procedura amministrativa (LPAmm) – La

trasmissione (elettronica) della firma elettronica tramite piattaforma di trasmissione riconosciuta

Legge (cantonale) sulla Procedura Amministrativa (LPAmm), RL -3.3.1.1 del 24.09.2013.i. v. 01.03.2014 stato 01.03.2014;

• Art. 10 LPamm – Istanze e ricorsi – trasmissione elettronica. Il Consiglio di Stato regola tramite Regolamento.

• Art. 11 LPamm – Recapito – le parti indicano un recapito elettronico.• Art. 18 LPamm – Notifica per via elettronica.

Quid relativamente alla LOC ed i Comuni? Procedura elettronica di ricorso applicabile di riflesso ex art. 213 cpv. 2 LOC che rinvia alla LPAmm? Procedura ordinaria?

Page 18: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

2.6 - La firma elettronica e l’attività dell’avvocato svizzero –Legge sul Tribunale Federale (LTF) – trasmissione (elettronica) della

firma elettronica tramite piattaforma di trasmissione riconosciuta:

Legge sul Tribunale federale (LTF), RS 173.110 del 05.12.2006 stato 01.01.2004:

• Art. 42.4 LTF – In caso di trasmissione per via elettronica la parte munisce il documento di una firma elettronica riconosciuta.

• Art. 48 LTF – Osservanza termini.• Art. 60 LTF – previo assenso la notifica può avvenire in via elettronica.

Page 19: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

2.6.1 - La firma elettronica e l’attività dell’avvocato svizzero –Regolamento del Tribunale federale sulla comunicazione elettronica con

le parti e autorità inferiori (RCETF)

Regolamento del Tribunale federale sulla comunicazione elettronica con le parti e autorità inferiori (RCETF), RS 173.110.29 , del 05.12.2006:

• Art. 1 – Comunicazione con il TF• Art. 2 – Definizioni: - Atti giudiziari - Piattaforma di distribuzione riconosciuta -Casella

postale elettronica -Firma elettronica riconosciuta• Art. 4 – formato atti: PDF con XLM• Art. 5 – Indirizzo elettronico TF• Art. 7 – Notificazione atti giudiziari

Page 20: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

3 - La firma elettronica e il notaio

Art. 55a Disp. Fin. CCS, i.v. 01.01.2012

• 1 I Cantoni possono autorizzare i pubblici ufficiali rogatori a realizzare copie elettroniche degli atti pubblici da loro redatti.

• 2 Possono inoltre autorizzare i pubblici ufficiali rogatori a certificare elettronicamente la conformità agli originali cartacei di copie da loro realizzate in forma elettronica nonché l’autenticità di firme.

• 3 Il pubblico ufficiale rogatore deve utilizzare una firma elettronica qualificata fondata su un certificato qualificato di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 19 dicembre 2003 sulla firma elettronica.

• 4 Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione atte a garantire l’interoperabilità dei sistemi informatici nonché l’integrità, l’autenticità e la sicurezza dei dati.

Page 21: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

3.1 - La firma elettronica e il notaio –Avanprogetto federale di modifica dell‘art. 55 a Disp. Fin CCS, del

dicembre 2012

• Estensione della facoltà del notaio di allestire direttamente il rogito originale sotto forma elettronica, esulando dalla carta.

Page 22: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

3.2.1 - Ordinanze federali in ambito di notariato

a) Ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE), RS 943.033 del 23.09.2011 stato 01.11.2012

• Copia elettronica di atto originale.• Copia elettronica certificata di un documento elettronico.• Stampa certificata di un documento elettronico.• Certificazione elettronica di una firma autografa su un documento cartaceo.• Certificazione elettronica di una firma elettronica.

Page 23: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

3.2.2 - Ordinanze federali in ambito di notariato

b) Ordinanza del DFGP sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE- DFGP), RS 943.033.1 del 25.06.2013 i.v. il 01.8.2013 Stato il 01.08.2013

Documento notarile elettronico:• „Pagina di verbale“ alla fine con:• «Firma del pubblico ufficiale rogatore»• Conferma di ammissione dell‘ufficiale rogatore dal „Registro svizzero dei

pubblici rogatori“ (attualmente affiliati: BE, UR e VD)

Page 24: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

3.2.2.1 - Ordinanze federali in ambito di notariato - Conferma di ammissione dell‘ufficiale rogatore dal registro svizzero dei pubblici

rogatori (art. 8 OAPuE- DFGP)

Page 25: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

3.3 - Firma elettronica e notaio del Cantone Ticino

La nuova Legge Cantonale sul Notariato LN 3.2.2.1 del 26.11.2013 entrerà in vigore con il relativo Regolamento in fase di elaborazione.

• Art. 55. 5 nLN - Copie di atti pubblici - Copie elettroniche di atti pubblici disciplinate dal Regolamento

• Art. 68.3 nLN - Autentica di firma - Confezione e legalizzazione di firme digitali disciplinate dal Regolamento

• Art. 71.2 nLN - Certificato di conformità - la certificazione di atti in forma elettronica è disciplinato dal Regolamento

• Art. 85 nLN - L'archiviazione elettronica è stabilita dal Regolamento

(Quid re tariffe relative ad atti elettronici notarili nella LTN?)

Page 26: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

3.4.1 - Firma elettronica e notaio del Cantone Ticino –Ordinanza del Registro di Commercio (ORC) - La trasmissione

(elettronica) della firma elettronica tramite piattaforma di trasmissione riconosciuta

Ordinanza sul registro di Commercio (ORC), RS 221.411 del 17.10.2007, stato 01.01.2012:

• Art. 12a ORC – Autenticazioni dell’ORC• Art. 12b ORC – Comunicazione elettronica: rinvio alle normative applicabili ex CPC• Art. 12c ORC – Modalità di trasmissione• Art. 12d ORC – Certificati qualificati FiEle• Art. 12e ORC – Estratti elettronici• Art. 14 ORC – Consultazione ZEFIX gratuita• Art. 15b e 16 ORC – Notifica elettronica• Art. 18.4 ORC Firma elettronica Qualificata• Art. 20 ORC – Documenti giustificativi in forma elettronica• Art. 21 ORC – Firma elettronica di persona autorizzata• Art. 31 - 35 – Trasmissioni elettroniche UR - UFRC

Page 27: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

3.4.2 - Firma elettronica e notaio del Cantone Ticino –Ordinanza del Registro Fondiario (ORF) - La trasmissione (elettronica)

della firma elettronica tramite piattaforma di trasmissione riconosciuta

Ordinanza sul registro Fondiario (ORF), RS 221.432.1 del 23.09.11 stato 01.01.2012

• Art. 3 ORF – Equivalenza delle forme – Forma scritta – Atto Pubblico –Autenticazione – Notificazione –

• Art. 40 ORF – Trasmissione• Art. 41 ORF – Modelli• Art. 42 ORF - Consegna all’URF di diversi formati• Art. 43 ORF – Momento della ricezione• Art. 44 ORF – Notifiche all’URF• Art. 45 ORF – momento della notifica

Page 28: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

3.4.2.1 - Firma elettronica e notaio del Cantone Ticino –L C sul registro fondiario, RL 4.1.3.1 del 02.02.1998, stato 01.01.2012-La trasmissione (elettronica) della firma elettronica tramite piattaforma di

trasmissione riconosciuta

L C sul registro fondiario, RL 4.1.3.1, del 02.02.1998, stato 01.01.2012

• Art. 45a - Transazioni elettroniche e diffusione dei dati del registro fondiario mediante piattaforme riconosciute conformemente alle prescrizioni federali – Regolamento.

R C concernente il registro fondiario, RL 4.1.3.1.1, del 01.04.1998, stato 01.01.2012

• Art. 76 – Richiesta di d’iscrizione nel RF mediante sistema informatico – direttive

Page 29: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

3.5 - Firma elettronica e notaio del Cantone Ticino –cosa manca all‘utilizzazione della firma elettronica in ambito notarile nel

Cantone Ticino?

• Il Regolamento di applicazione della nLN.

• Un atto normativo (regolamento, direttiva?) sulla trasmissione elettronica con gli Uffici del Registro fondiario e il Registro di commercio (analogo al modello dell’Ordinanza Bernese 215.312.6 del 23 gennaio 2013)?

• Strutture hardware e software della pubblica amministrazione in grado di gestire ed archiviare il traffico elettronico di dati.

Page 30: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

Tomorrow’s lawyersun’introduzione al vostro futuro

Richard Susskind, Oxford University Press, 2013

I tre stadi del cambiamento nel mercato giuridico elettronico:

1. Rifiuto.

2. Dotare risorse.

3. Interruzione (perturbazione).

Page 31: Firma elettronica Svizzera 4firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera -basi legali - di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea

fine