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Accordi bilaterali Svizzera–UE

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Indice

PaginaPremessa 3Politica europea della Svizzera: la via bilaterale 4Libero scambio 6Assicurazioni 8Libera circolazione: gli Svizzeri nell'UE 10Libera circolazione: i cittadini dell'UE in Svizzera 12Ostacoli tecnici al commercio 14Appalti pubblici 16Ricerca 18Agricoltura 20Trasporti terrestri 22Trasporto aereo 24Schengen 26Dublino 28Fiscalità del risparmio 30Lotta contro la frode 32Ambiente 33Prodotti agricoli trasformati 34MEDIA 36Pensioni 38Statistica 39Istruzione, formazione professionale e gioventù 40Domande e risposte 42

ACCORDI BILATERALI

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La politica europea figura in cima alla lista delle priorità della politica estera della Svizzera. Considerata la posizione geopolitica della Svizzera nel cuore dell’Europa, tale dato non appare sorprendente. I nostri vicini europei sono i nostri partner più importanti, non solo dal punto di vista politico ma anche economico: la Svizzera guadagna infatti un franco su tre grazie agli scambi commerciali con l’Unione europea. Gli Accordi bilaterali costituiscono la base legale di questa stretta collaborazione.

La Svizzera persegue una politica di difesa dei propri interessi tramite la cosiddetta «via bilaterale»: in taluni settori che presentano interessi comuni i due partner hanno negoziato diversi accordi. Da un lato, queste disposi-zioni permettono alle imprese di migliorare l’accesso reciproco ai rispettivi mercati così come di disciplinare taluni aspetti relativi alla sicurezza dei prodotti, alla tutela dei lavoratori e alla salvaguardia della sanità pubblica. Dall’altro, costituiscono la base di una stretta cooperazione tra la Svizzera e l’Unione europea in ambiti quali la ricerca, la sicurezza, l’asilo, l’ambiente,

la formazione e la cultura. Inoltre la Svizzera prende attivamente parte alla costruzione dell’Europa tramite diversi impegni, fra i quali possiamo men-zionare: i contributi versati a favore della riduzione delle disparità economi-che e sociali nell’UE allargata, la partecipazione agli interventi per la pace nell’Europa sudorientale così come la sua adesione al Consiglio d’Europa per la tutela dei diritti dell’uomo.

Le relazioni tra la Svizzera e l’Unione europea si sono intrecciate via via col passare dei decenni. Gli Accordi bilaterali sono stati imbastiti passo dopo passo. Col susseguirsi delle votazioni popolari gli svizzeri hanno vagliato, quindi suffragato, importanti tappe della politica europea elvetica. Questo approccio pragmatico ha permesso di trovare soluzioni su misura valide per numerosi settori.

In questo opuscolo sono illustrati in dettagliato i diversi Accordi bilaterali. Buona lettura!

Micheline Calmy-ReyConsigliera federale

Doris LeuthardConsigliera federale

ACCORDI BILATERALI

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La Svizzera si trova nel cuore dell’Europa. Oltre al Principato del Liechtenstein, essa ha quale unico vicino l’Europa, che è anche il suo principale partner tanto dal punto di vista economico che da quello politico. Simili relazioni strette richiedono una politica europea attiva. La Svizzera fa valere i propri interessi attraverso la cosiddetta «via bilaterale».

La Svizzera e l’Unione europea sono ben più che semplici vicini. Nel 2008, gli scambi commerciali superano quota un miliardo di franchi al giorno. La Svizzera guadagna un franco su tre grazie alle sue relazioni economiche con l’Unione europea. Quasi l’80 per cento delle esportazioni svizzere sono dirette verso l’UE e, dal canto suo, la Svizzera rappresenta il terzo mercato per le esportazioni di prodotti europei, dopo gli Stati Uniti e la Russia, ma prima della Cina (2008).

In ambito politico, la Svizzera e l’Unione europea hanno numerosi interessi in comune. Questioni quali l’ambiente, la ricerca di punta, la politica d’asilo oppure la lotta contro la criminalità organizzata sono altrettanti esempi di settori le cui implicazioni oltrepassano sempre più spesso i confini naziona-li. Per poterle gestire occorre mantenere una buona cooperazione e cercare soluzioni a livello transfrontaliero. Pertanto, si rivela più che mai opportuno collaborare con l’Unione europea.

Gli interessi comuni della Svizzera e dell’UE sono disciplinati e chiaramente definiti dagli Accordi bilaterali. Dall’Accordo di libero scambio, del 1972, all’Accordo sulle assicurazioni, del 1989, le relazioni bilaterali si sono via via consolidate. I sette accordi bilaterali I e i nove accordi bilaterali II as-sumono un’importanza particolare. Dal 2000 il popolo svizzero ha avallato ben cinque volte in votazione questa via bilaterale. Si annoverano oggi una ventina di accordi principali e un centinaio di accordi connessi.

Gli Accordi bilaterali I e IILe trattative relative agli Accordi bilaterali I sono state avviate a seguito del-la bocciatura dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) da parte di popolo e Cantoni. Gli Accordi bilaterali I, escluso quello sulla ricerca, sono dei trattati di apertura dei mercati – nell’accezione classica del termine – che offrono all’economia elvetica un ampio accesso al mercato interno dell’Unione europea che conta attualmente non meno di 490 milioni di

Politica europea della Svizzera: la via bilaterale

potenziali consumatori. Sulla scena europea la competitività delle imprese svizzere risulta così potenziata.

Poco dopo la conclusione degli Accordi bilaterali I, sono sorti nuovi interessi reciproci. Un secondo ciclo di trattative è sfociato nella conclusione degli Accordi bilaterali II che ampliano la cooperazione ad altri settori economi-ci quali l’industria alimentare, la piazza finanziaria o il turismo. L’attuale cooperazione è stata estesa, tra l’altro, ad ambiti politici quali l’asilo, la sicurezza e l’ambiente.

Quali sono le prospettive della politica europea?La priorità risiede nel preservare gli accordi esistenti. L’attuazione e l’evo-luzione dei singoli trattati costituiscono infatti un programma ambizioso poiché questi accordi debbono entrare in vigore ed essere estesi ai nuovi Paesi membri dell’UE. La maggior parte di questi accordi devono essere attualizzati per poterli adattare all’evoluzione della normativa comunitaria mentre altri vengono rinnovati a scadenze regolari.

D’altro canto, dovrebbe essere approfondita la cooperazione in nuovi set-tori nei quali esiste un interesse comune, in modo particolare nel campo dell’energia elettrica. L’obiettivo consiste nell’aprire parzialmente il mercato dell’elettricità e di assicurare l’approvvigionamento energetico dei mercati nel quadro della liberalizzazione di questo settore.

Altri settori d’interesse reciproco sono il settore agricolo e quello alimen-tare. Si punta a eliminare gli ostacoli al commercio quali i dazi doganali o diverse prescrizioni in materia di produzione. Le regole del libero scambio verrebbero pertanto applicate non solo ai prodotti agricoli di base (quali la carne) ma anche ai mezzi di produzione (quali le macchine) nonché alle derrate alimentari trasformate (quali il cioccolato).

Esiste un interesse comune anche nel settore della sanità pubblica; infatti le malattie non conoscono confini e le sostanze chimiche pericolose o i giocattoli difettosi sono venduti in tutta Europa. Questo spiega perché l’UE e la Svizzera devono rafforzare la loro cooperazione nella lotta contro le malattie trasmissibili nonché nell’ambito della sicurezza alimentare e dei prodotti in generale.

ACCORDI BILATERALI

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Come funzionano gli Accordi bilaterali?Gli Accordi bilaterali si fondano sulla cooperazione fra Stati. Ciò significa che nessun diritto sovrano viene trasferito a un’istanza superiore (quali la Commissione, il Consiglio, il Parlamento o la Corte di giustizia europei). La loro applicazione rientra nelle competenze esclusive delle parti contraenti.

In merito al contenuto, gli Accordi si basano sull’ordinamento giuridico europeo. Taluni prevedono il reciproco riconoscimento delle legislazioni europea e svizzera (p. es. le prescrizioni in materia di prodotti) oppure semplicemente rimandano alla normativa comunitaria vigente. Altri invece disciplinano la cooperazione della Svizzera e dell’Unione europea nell’am-bito di agenzie e di programmi europei (quali la ricerca).

Al fine di mantenerne i vantaggi della regolamentazione contrattuale (p. es. l’accesso senza limitazioni al mercato europeo) gli accordi devono essere adeguati all’evoluzione del diritto comunitario. Inoltre, taluni Paesi possono incontrare difficoltà nell’attuarla. Istanze composte da rappresentanti sviz-zeri ed europei, chiamate comitati misti, sono incaricate di esaminare tali questioni. Quasi tutti gli accordi importanti sono monitorati e gestiti da un comitato misto.

La maggior parte degli accordi sono trattati indipendenti che possono es-sere denunciati in qualsiasi momento. Gli Accordi bilaterali I costituiscono un’eccezione poiché sono legati tra loro giuridicamente. Se un accordo è disdetto, tutti gli altri vengono automaticamente annullati.

Solidarietà con l’EuropaLa Svizzera contribuisce a ridurre le disparità economiche e sociali in Europa tramite un contributo all’allargamento a favore dei Paesi dell’Eu-ropa centrale ed orientale, oggi membri dell’Unione europea. Questo con-tributo permette alla Svizzera di scegliere e sostenere progetti concreti, migliorando così le condizioni di vita in quei Paesi, in particolar modo in materia ambientale, nell’ambito della formazione professionale e a livello delle istituzioni pubbliche. La sicurezza, la stabilità e la prosperità di tutto il continente europeo risultano pertanto consolidate.Nel 2006 il popolo svizzero ha accettato la base legale di tale contributo. I progetti verranno realizzati nei prossimi anni.

Gli Accordi bilaterali I Accettati dal popolo nel 2000 (67 per cento); in vigore dal 2002.• Liberacircolazionedellepersone:aperturadeimercatidellavoro.• Ostacolitecnicialcommercio:snellimentodelleproceduredi certificazione della conformità dei prodotti.• Appaltipubblici:estensionedell’accessoagliappaltipubblici europei.• Agricoltura:semplificazionedelcommercioperunampioventaglio di prodotti agricoli. • Trasportiterrestri:liberalizzazionedeimercatideitrasportistradali e ferroviari, approvazione a livello europeo della politica di trasferi-

mento delle merci dalla strada alla ferrovia.• Trasportoaereo:accessoreciprocoalmercatodeltrasportoaereo.• Ricerca:partecipazionedellaSvizzeraaiprogrammiquadrodi ricerca dell’Unione europea.

Gli Accordi bilaterali II Accettazione degli Accordi di Schengen / Dublino da parte del popolo nel 2005 (55 per cento); entrata in vigore progressiva dei Bilaterali II.

• Schengen / Dublino: agevolazione degli spostamenti all’interno dello Spazio Schengen, miglioramento della cooperazione in materia di sicurezza, coordinamento della politica di asilo.

• Fiscalitàdelrisparmio:tassazionealivellotransfrontalierodeiredditidarisparmio.

• Lottacontrolafrode:lottacontroreatiqualiilcontrabbando.• Prodottiagricolitrasformati:abolizionedeidazidoganaliedellesov-

venzioni all’esportazione per i prodotti dell’industria agroalimentare.• Ambiente:partecipazioneall’Agenziaeuropeaperl’ambiente.• Statistica:armonizzazioneescambiodidatistatistici.• MEDIA:accessoallesovvenzionidell’UEafavoredeicineasti.• Istruzione:partecipazioneaiprogrammieuropeid’istruzione,di formazione professionale e di sostegno a favore dei giovani.• Pensioni:abolizionedelladoppiaimposizione.

ACCORDI BILATERALI

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L’Unione europea è di gran lunga il principale partner

commerciale della Svizzera. L’accordo di libero scam-

bio è un pilastro di questo successo economico: esso

crea infatti una zona di libero scambio esente da re-

strizioni quantitative e da dazi doganali che interes-

sa tutta una serie di prodotti industriali. Firmato nel

1972, tale accordo costituisce la chiave di volta delle

strette relazioni economiche esistenti tra la Svizzera e

l’Unione europea.

Verso la fine degli anni Cinquanta in Europa sono sorti due modelli d’integrazione distinti. Da un lato, la Comunità eu-ropea (CE) che puntava a instaurare relazioni economiche e politiche assai strette e, dall’altro, l’Associazione europea di libero scambio (AELS) della quale la Svizzera fa parte ancora oggi e alla quale aveva aderito unicamente in vista di una co-operazione economica. Al fine di agevolare le relazioni econo-miche tra questi due gruppi di Paesi, sono stati conclusi degli accordi di libero scambio tra l’allora CE e i vari Stati membri dell’AELS. Nel 1972 il popolo svizzero ha approvato a larga maggioranza – oltre il 70 per cento di voti favorevoli – l’accor-do di libero scambio tra la Svizzera e la Comunità europea.

Questo accordo liberalizza il commercio di prodotti industriali vietando i dazi doganali e le restrizioni quantitative così come qualsiasi altra misura di effetto equivalente. Fra i prodotti in-dustriali vi figurano, tra gli altri, quelli dell’industria orologiera e metalmeccanica, due importanti pilastri delle esportazioni svizzere, che dall’accordo traggono grandi benefici. I prodot-ti agricoli, invece, non rientrano nel campo di applicazione di quest’ultimo. I prodotti agricoli trasformati godono di uno statuto a parte e sono disciplinati da un Protocollo speciale all’accordo (vedi: l’accordo sui prodotti agricoli trasformati).

Due terzi delle esportazioni elvetiche sono dirette verso l’UE e quattro quinti delle importazioni svizzere provengo-no dall’Unione europea. L’UE, che annovera attualmente 27 Stati membri, costituisce di gran lunga il principale partner commerciale della Svizzera. Quest’ultima rappresenta il terzo mercato di esportazione per i prodotti dell’UE (2008) e figura fra i quattro principali partner commerciali dell’Unione euro-pea accanto a Stati Uniti, Cina e Russia.

Contrariamente a un’unione doganale, gli Stati partner della zona di libero scambio stabiliscono loro stessi i dazi e le quo-te d’importazione valide per gli Stati terzi. Ne consegue che alle frontiere dei Paesi associati all’Accordo di libero scambio continuano a essere svolti controlli doganali al fine di assicu-rare che solo le merci importate, originarie degli Stati della zona di libero scambio, usufruiscano del trattamento prefe-renziale previsto dall’accordo.

Libero scambio

CrescitaDurante gli ultimi dieci anni, il volume degli scambi com-

merciali con l’UE è aumentato del 6 per cento all’anno. Nel

2008 la Svizzera ha esportato verso gli Stati membri dell’UE

beni industriali per un valore totale di 132 miliardi di franchi

e ha importato dall’UE merci per 154 miliardi di franchi. Gran

parte di questo flusso di merci è contemplato dal campo di

applicazione dell’accordo di libero scambio.

ACCORDI BILATERALI

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L’industria orologiera svizzera è decisamente orien-tata all’esportazione per cui è condizionata dai vari regimi d’importazione. Gli Accordi di libero scambio agevolano le esportazioni di prodotti orologieri. La soppressione dei dazi doganali grazie all’accordo di libero scambio tra la Svizzera e l’UE ha contribuito in modo rilevante all’incremento delle esportazioni svizzere di prodotti orologieri verso l’Unione euro-pea. Con una quota pari al 32 per cento del volume complessivo, l’UE costituisce, dopo l’Asia, il secondo mercato d’esportazione per l’industria orologiera sviz-zera. Francia, Italia e Germania rappresentano mercati particolarmente importanti per noi. Per quanto riguar-da l’incremento delle nostre esportazioni verso i nuovi Stati membri dell’UE, siamo assai fiduciosi proprio grazie all’esistenza dell’accordo di libero scambio.

Jean-Daniel Pasche, presidente della Federazione dell’industria orologiera svizzera

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Cronologia

Firma: 22 luglio 1972

Accettazione da parte del popolo e dei Cantoni: 3 dicembre 1972

Entrata in vigore: 1° gennaio 1973

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Il settore assicurativo occupa un posto rilevante

nell’economia elvetica. Dà lavoro a oltre 125 000 dipen-

denti – di cui più della metà all’estero – e realizza un

cospicuo volume d’affari per cui contribuisce in modo

significativo alla prosperità della Svizzera.

L’Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Unione europea sulle assicurazioni esiste dal 1989. Esso permette agli assicura-tori svizzeri di aprire agenzie e succursali negli Stati membri dell’UE (libertà di stabilimento), grazie alle quali possono pro-porre servizi assicurativi nel settore danni in quei Paesi. Con-formemente al principio di reciprocità, anche le compagnie di assicurazione europee in Svizzera beneficiano dei medesimi diritti.

Il settore delle assicurazioni danni ricopre, tra gli altri, i se-guenti rami: beni immobili e il loro contenuto, autoveicoli, tra-sporti, viaggi e responsabilità civile. Per poter proporre i loro servizi all’estero, gli assicuratori hanno l’obbligo di fare capo a personale locale. E` invece vietata la libera prestazione tran-sfrontaliera di servizi a partire dalla Svizzera come, ad esem-pio, tramite Internet. Né le assicurazioni vita né la previdenza professionale sono contemplate dal campo di applicazione dell’Accordo.

Le compagnie di assicurazione elvetiche danno lavoro a 47 000 persone in Svizzera e a 78 000 all’estero (i dati si riferiscono al 2007). Solo nel settore delle assicurazioni danni (ramo «non vita»), i premi riscossi annualmente ammontano a oltre 65 miliardi di franchi (2007), di cui due terzi all’este-ro. Numerose compagnie di assicurazione hanno creato o aperto succursali nell’UE, ciò permette loro di acquisire una migliore posizione a livello internazionale.

Assicurazioni

ACCORDI BILATERALI

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L’Accordo bilaterale sulle assicurazioni danni è molto positivo per il settore assi-curativo. Il mercato europeo è assai impor-tante per noi ed è assolutamente necessa-rio potervi concludere affari.Tuttavia, preferiremmo proporre le nostre assicurazioni operando direttamente dal-la Svizzera ma, per il momento, ciò non è possibile.

Markus Hongler, vicepresidente dell’As-sociazione Svizzera d’Assicurazioni

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Cronologia

Firma: 10 ottobre 1989

Entrata in vigore: 1° gennaio 1993

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Libera circolazione: gli Svizzeri nell’UE

Numerosi Svizzeri approfittano dell’opportunità, offerta

loro dalla libera circolazione delle persone, di cercare

un lavoro nel Paese dell’Unione europea che preferi-

scono. Anche le imprese possono usufruire della pos-

sibilità di mandare il proprio personale nell’UE al fine di

svolgervi prestazioni di servizio.

Attualmente sono oltre 400 000 gli Svizzeri che vivono nell’Unione europea. Le ragioni sono molto diverse: taluni hanno trovato il lavoro dei loro sogni, altri hanno seguito il coniuge all’estero. Alcuni soggiornano all’estero nell’ambito dei propri studi, altri ancora hanno scelto di vivere da pen-sionati al mare. Grazie alla libera circolazione ogni cittadino svizzero può lavorare in uno qualsiasi dei 27 Paesi europei o semplicemente prendervi domicilio.

Anche le imprese elvetiche possono avvalersi della libera circolazione: da un lato, possono reclutare nell’UE la ma-nodopera di cui necessitano (si veda in proposito il capitolo

«I cittadini dell'UE in Svizzera») e, dall’altro, hanno adesso la possibilità di fornire prestazioni in tutti e 27 i Paesi dell’Unione europea con il loro personale. Le aziende hanno la possibilità di distaccare i propri dipendenti nell’UE per al massimo 90 giorni lavorativi all’anno senza dovere richiedere un permesso di soggiorno, ad esempio per montare o eseguire la manu-tenzione di macchinari. Grazie al reciproco riconoscimento dei diplomi professionali, gli impiegati hanno il diritto, anche nell’Unione europea, di svolgere determinate professioni che richiedono un diploma riconosciuto dallo Stato.

Questa regolamentazione ha permesso a numerose aziende di incrementare le prospettive di mercato e di moltiplicare gli sbocchi commerciali. Essa consente inoltre alle piccole e me-die imprese (PMI) attive principalmente sul mercato svizzero di accettare occasionalmente ordinazioni cospicue e lucrative dall’UE. Le imprese ubicate nelle zone di frontiera sono mag-giormente avvantaggiate per la facilità di accesso da e verso i nuovi mercati.

Chi è interessato dalla libera circolazione delle persone?Le seguenti disposizioni valgono sia per i cittadini svizzeri residenti nell’UE che per i cittadini

europei domiciliati in Svizzera:

i lavoratori, dipendenti o autonomi, hanno il diritto di entrare nel Paese ospitante, di soggior-

narvi e di svolgervi un’attività lucrativa;

le persone che non svolgono alcuna attività remunerativa, quali i pensionati o gli studenti,

usufruiscono del diritto di entrare e soggiornare nel Paese ospitante purché abbiano stipu-

lato un’assicurazione malattia e dispongano di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle

proprie necessità e non dover richiedere l’aiuto sociale del Paese nel quale soggiornano; gli

studenti devono inoltre essere iscritti in un istituto superiore d’insegnamento;

i prestatori di servizi, sia che si tratti di lavoratori distaccati o di prestatori autonomi, pos-

sono accettare mandati per una durata massima di 90 giorni lavorativi all’anno in uno Stato

dell’UE o in Svizzera e proporre prestazioni di servizi transfrontalieri.

ACCORDI BILATERALI

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Libera circolazione: gli Svizzeri nell’UE

Grazie alla libera circolazione delle persone siamo appena rientrati dalla Scozia dove abbiamo lavo-rato alla costruzione di una casa. Il committente, che da anni viene a Davos per trascorrere le ferie, ha incaricato la nostra ditta di costruire l’intelaia-tura e le finestre della sua casa. Una dozzina dei nostri collaboratori si è quindi recata in Scozia, in diversi periodi, per eseguire i lavori. Senza l’Ac-cordo sulla libera circolazione delle persone non avremmo potuto accettare questa commessa poiché non saremmo stati in grado di reperire il personale qualificato sul posto. Per non parlare poi del fatto che i diplomi dei nostri collaboratori non sarebbero stati riconosciuti. Gli Accordi bi-laterali con l’Unione europea offrono nuove pro-spettive alla nostra ditta così come alle altre im-prese attive nel settore edile. La regione di Davos attira numerosi turisti che amano questo nostro stile architettonico particolare. Non devono fare altro che venire a trovarci e ordinare.

Hansjürg Künzli, mastro falegname

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Cronologia

Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I)

Accettazione da parte del popolo svizzero: 21 maggio 2000

(pacchetto di Accordi bilaterali I)

Entrata in vigore: 1° giugno 2002

ACCORDI BILATERALI

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Libera circolazione: i cittadini dell’UE in Svizzera

Da sempre la Svizzera ha avuto bisogno di manodope-

ra straniera che reclutava per lo più in Europa (princi-

palmente in Italia, Spagna o Portogallo). Dal 2002 sono

state semplificate le pratiche per le imprese elvetiche

che desiderano assumere cittadini dell’Unione euro-

pea.

Con la libera circolazione delle persone, i lavoratori prove-nienti dall’UE hanno il diritto, in linea di massima, di prendere domicilio in Svizzera. Ma per esercitare questo diritto devono possedere un contratto di lavoro valido o svolgere un’attività indipendente oppure, se non esercitano un’attività lucrativa, disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle pro-prie necessità e avere stipulato un’assicurazione malattie. Le persone che svolgono un’attività remunerativa ricevono un permesso di soggiorno. Occorre però che le condizioni salariali e lavorative corrispondano alle norme in vigore in Svizzera. La libera circolazione delle persone si applica – a determinate condizioni – anche ai pensionati e agli studenti, ma non ai disoccupati. Questi ultimi hanno il diritto di soggior-nare in Svizzera, per una durata limitata a sei mesi, al fine di trovare un posto di lavoro.

Dal 1° giugno 2007 la libera circolazione si applica ai 15 vec-chi Stati dell’UE, nonché a Cipro e a Malta. L’introduzione della libera circolazione per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea avviene in modo progressivo. Nei primi anni, il numero di permessi di soggiorno è limitato (contin-genti), i lavoratori del luogo hanno la priorità e le condizioni salariali e lavorative vengono controllate sistematicamente. In seguito queste limitazioni verranno abolite ma, se neces-sario, potranno essere reintrodotte. La libera circolazione si applicherà a pieno titolo per queste persone solo in una terza fase.

Quando l’economia è in piena crescita, è importante che le imprese abbiano la possibilità di reclutare rapidamente il per-sonale qualificato di cui necessitano. Attualmente l’accesso alla manodopera costituisce un fattore chiave per un’impresa nel momento in cui sceglie dove insediarsi. Numerosi settori dipendono dalla forza lavoro straniera: gli ospedali e gli alber-ghi, ad esempio, non potrebbero più funzionare senza di essa. La libera circolazione permette di accedere ad un serbatoio di manodopera ancora più ampio. Questa possibilità permette di ridurre la pressione che potrebbe spingere le imprese a delocalizzare alcune fasi della produzione all’estero. La libera circolazione delle persone consente di creare posti di lavoro in Svizzera e di mantenere il livello occupazionale.

Esperienze 2002–2008Con l’aumento della domanda sono immigrati in Svizzera numerosi lavoratori mediamente e altamente qualificati, fra l’altro molto

richiesti a livello internazionale. Da quando, il 1° giugno 2007, è stata introdotta a tutti gli effetti la libera circolazione delle persone per i

quindici «vecchi» Stati dell’Unione europea, è aumentato notevolmente il numero di cittadini originari della Germania, della Francia o del

Regno Unito che si sono stabiliti in Svizzera. L’immigrazione proveniente dai «nuovi» Paesi membri dell’UE quali la Polonia o l’Ungheria,

è invece rimasta contenuta e il contingente di permessi di soggiorno non è stato esaurito. La libera circolazione delle persone con la

Bulgaria e la Romania è effettiva dal 2009, ma l’apertura dei mercati del lavoro avviene in modo progressivo e controllato.

ACCORDI BILATERALI

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Libera circolazione: i cittadini dell’UE in Svizzera

In sala operatoria, l’equipe medica, fra infermieri e tec-nici, è composta di 32 persone – di cui undici svizzeri. Per quanto riguarda il personale curante, si annoverano quattro Svizzeri su dodici dipendenti. Sono 20 anni che lavoro in questo settore e già allora dovevamo assumere personale straniero, questa prassi non è quindi recente. Generalmente il personale dei Paesi limitrofi può essere assunto subito mentre i dipendenti dei Paesi europei più lontani incontrano nei primi tempi maggiori difficoltà con la lingua. La libera circolazione con l’Unione euro-pea ha notevolmente ridotto le complessità amministra-tive e agevolato le pratiche che permettono alle donne che trovano lavoro da noi di far venire le loro famiglie. Il ricongiungimento familiare non era possibile prima e questo suscitava notevoli problemi sul piano personale. Inoltre non dobbiamo più sprecare tempo e denaro per ottenere deroghe e autorizzazioni speciali. Una cosa è certa: senza il personale straniero, non saremmo in gra-do di offrire ai nostri pazienti le cure di cui necessitano.

Brigitte Dubach, responsabile del personale in sala operatoria

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Estensione ai nuovi Stati membri dell’UE dal 2004:

Firma: 26 ottobre 2004

Accettazione da parte del popolo svizzero: 25 settembre 2005

Entrata in vigore: 1° aprile 2006

Estensione alla Romania e alla Bulgaria:

Firma: 27 maggio 2008

Accettazione da parte del popolo svizzero: 8 febbraio 2009

Entrata in vigore: 1° giugno 2009

Le condizioni salariali e lavorative della manodopera svizzera e straniera vengono controllate sul posto. Le verifiche con-fermano che le condizioni in vigore in Svizzera sono rispet-tate nella maggior parte dei casi. In taluni settori cosiddetti «a rischio» sono stati tuttavia registrati alcuni casi d’infrazioni

reiterate. Per questo motivo i controlli sono stati intensificati e condotti in modo più mirato. Quando si riscontrano casi di dumping salariale, è possibile infliggere multe oppure, in talune circostanze, introdurre standard salariali e lavorativi minimi vincolanti.

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Ostacoli tecnici al commercio

Oggi i prodotti industriali svizzeri possono essere lan-

ciati sul mercato europeo in modo più semplice e rapi-

do poiché è sufficiente un unico esame di conformità

svolto indifferentemente nell’Unione europea oppure in

Svizzera. Questo provvedimento facilita l’esportazione

per le imprese svizzere e permette ad un ventaglio più

ampio di prodotti di entrare nel mercato elvetico.

L’Accordo sull’abolizione degli ostacoli tecnici al commercio prevede il reciproco riconoscimento degli esami di conformità per la maggior parte dei prodotti industriali. Tali esami per-mettono di assicurarsi che un prodotto soddisfi le prescrizioni vigenti. Affinché un prodotto possa essere immesso sul mer-cato, occorre che tutte le prescrizioni (ad esempio, le norme relative alla sicurezza dei giocattoli) siano rispettate: solo così la sicurezza del prodotto può essere garantita. Dal 1992 la Svizzera ha adattato gran parte delle proprie prescrizioni tec-niche a quelle dell’Unione europea.

Questo Accordo si applica a varie categorie di prodotti: mac-chine, stampanti, dispositivi medici (pacemaker, protesi, ecc.), veicoli a motore, trattori, strumenti di misura, apparecchiature per telecomunicazioni e, dal marzo 2008, materiale per l’edili-zia. Pur avendo firmato tale Accordo, la Svizzera è autorizzata ad adottare provvedimenti più severi – qualora lo ritenga ne-cessario – al fine di salvaguardare la sanità pubblica.

Il riconoscimento reciproco degli esami di conformità pre-senta numerosi vantaggi per il commercio di questi prodotti: l’esame di conformità di un compressore svolto ad esempio da un organo di controllo svizzero vale anche per il merca-to europeo, a condizione però che l’organo di certificazione sia riconosciuto dall’Accordo. Sulla base di questo esame il fabbricante è autorizzato ad apporre la sigla CE sul suo ap-parecchio prima di esportarlo verso l’Unione europea. E re-ciprocamente, se un autoveicolo ha ottenuto un certificato di conformità alle prescrizioni applicabili in Germania, esso può ovviamente essere importato in Svizzera senza dover subire esami complementari.

Contrariamente a quanto avveniva prima, grazie a questo Ac-cordo, i produttori svizzeri non devono più perdere tempo e denaro per sottoporre il loro prodotto ad un secondo esame prima di esportarlo verso l’UE. Essi possono quindi immet-tere più rapidamente un nuovo prodotto sul mercato euro-peo; questo permette loro di risparmiare denaro dato che le spese per il doppio esame sono abolite. L’industria elvetica di esportazione può così contare su un risparmio dell’ordine di 200–500 milioni di franchi all’anno. Per quanto riguarda i consumatori svizzeri, questi dispongono di un’ampia scelta di prodotti a prezzi, in linea di massima, meno alti.

ACCORDI BILATERALI

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Ostacoli tecnici al commercio

Fabbrichiamo bilance in Svizzera, in Germania e in Cina. Grazie all’Accordo bilaterale relativo all’abolizione degli ostacoli tecnici al commercio, possiamo procedere alla verifica delle bilance nel Paese stesso di produzione e, successivamente, possiamo esportarle in tutti i Paesi dell’Unione europea. Questo Accordo è utile anche per il mercato mondiale: l’Ufficio federale di metrologia (METAS) ha, tra l’altro, certificato la nostra pro-duzione in Cina. Un collaboratore del METAS è venuto a visitare ed esaminare i nostri impianti. Le bilance che fabbrichiamo possono quindi essere esportate verso il mercato comunitario così come in Svizzera. Prima, quando intendevamo immette-re un nuovo prodotto in un Paese dell’UE, dove-vamo sempre fare capo ad un perito e procedere ad un doppio esame di conformità. Le pratiche erano costose ed esasperanti per i nostri clienti. Oggi tutto questo non è più necessario e ciò faci-lita di molto il nostro lavoro.

Roland Nater, direttore della metrologia legale presso un fabbricante di bilance

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Cronologia

Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I)

Accettazione da parte del popolo svizzero: 21 maggio 2000

(pacchetto di Accordi bilaterali I)

Entrata in vigore: 1° giugno 2002

ACCORDI BILATERALI

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Edifici scolastici, materiale ferroviario rotabile o siste-

mi informatici comunali sono mercati che interessano

le aziende di produzione. Spesso permettono di creare

posti di lavoro per parecchi anni. L’Accordo sugli ap-

palti pubblici ne amplia il campo di applicazione.

Gli appalti pubblici sono disciplinati su scala internazionale

dalle disposizioni dell’Organizzazione mondiale del commer-

cio (OMC). L’Accordo bilaterale concluso tra la Svizzera e

l’Unione europea va ben oltre, non si applica solo alla Confe-

derazione e ai Cantoni ma anche alle regioni e ai Comuni. Lo

stesso vale nei Paesi dell’UE. Sono interessati, ad esempio, i

trasporti pubblici (tram, autobus) e le infrastrutture pubbliche

(strade, ponti, ecc.). L’Accordo riguarda anche i settori ferro-

viario e dell’energia. Nei settori idraulico, elettrico, del traffico

di prossimità e negli aeroporti talune aziende private hanno

l’obbligo di bandire gare d’appalto.

Dal 2002, le imprese svizzere possono partecipare a gare d’appalto a parità di diritti con le loro concorrenti europee nell’ambito di mercati quali la costruzione di ospedali, l’ap-

provvigionamento energetico (gas, riscaldamento) oppure di forniture di materiale ferroviario. Dal canto loro, le imprese europee possono anch’esse presentare offerte per appalti di una certa entità in Svizzera.

Gli appalti pubblici internazionali sono interessanti finanziaria-mente non solo per le imprese attive in quei settori ma anche per gli enti pubblici e, di riflesso, per i contribuenti: a quali-tà uguale, l’offerta più vantaggiosa vince la gara d’appalto con conseguente risparmio di denaro pubblico. Le regole dell’OMC mirano inoltre a garantire la trasparenza e l’impar-zialità delle procedure di aggiudicazione.

La normativa relativa all’aggiudicazione di appalti pubblici si applica solo a partire da un certo importo: nel settore edile esso è di circa 10 milioni di franchi, per gli acquisti di beni e servizi è di 250 000 franchi (Confederazione) mentre per i Co-muni e i Cantoni, il valore limite è fissato a 380 000 franchi.

Appalti pubblici

Cifre miliardarieIl mercato degli appalti pubblici ammonta a parecchi miliar-

di di franchi: ogni anno, Confederazione, Cantoni, Comuni

e enti pubblici bandiscono appalti per 30 miliardi di fran-

chi, la maggior parte dei quali sono assegnati dai Comuni.

Nell’Unione europea, gli enti pubblici spendono annualmente

1500 miliardi di euro per la realizzazione d’infrastrutture o

l’acquisto di beni e servizi.

ACCORDI BILATERALI

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Appalti pubblici

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In occasione di una gara d’appalto di archi-tettura, siamo stati invitati a presentare un progetto di costruzione urbana per la sta-zione ferroviaria Nord-ovest di Vienna. Sia-mo stati contentissimi di aver vinto la gara. Pur essendo vero che il nostro studio gode di ottima fama in questo settore, senza l’Ac-cordo bilaterale sugli appalti pubblici è qua-si certo che non saremmo stati trattati sullo stesso piano. In ogni modo, un contratto unico non ci rende per questo concorren-ziali: grazie alla libera circolazione delle persone, i nostri diplomi sono riconosciuti nell’UE e questo è determinante nell’ambito di un concorso di architettura.

Bertram Ernst, architetto

Cronologia

Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I)

Accettazione da parte del popolo svizzero: 21 maggio 2000

(pacchetto di Accordi bilaterali I)

Entrata in vigore: 1° giugno 2002

ACCORDI BILATERALI

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Ricerca

L’economia svizzera trae la sua linfa vitale dalle sco-

perte, invenzioni e idee innovanti. La ricerca e lo svilup-

po di nuovi prodotti svolgono pertanto un ruolo chiave

nel successo della Svizzera.

Dal 2004, la Svizzera partecipa ai programmi quadro di ricer-ca dell’Unione europea. Quale Stato associato ha voce in ca-pitolo sull’orientamento dei programmi, ha accesso ai risultati delle ricerche e i ricercatori svizzeri possono avviare dei pro-getti e assumerne la direzione. Questo riveste un’importanza fondamentale al fine di consolidare la posizione della Svizzera quale centro di ricerca e polo tecnologico.

Le università, i politecnici federali, le piccole, medie e grandi imprese così come i privati cittadini possono prendere par-te ai progetti di ricerca. Fino al 2013 la ricerca comprende, tra gli altri, settori quali le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la sanità, l’energia, le nanotecnologie e l’am-biente.

Mettendo in rete i ricercatori e promuovendo in modo mirato i progetti, si punta a potenziare lo Spazio europeo della ricerca e a favorire in tal modo la crescita e l’occupazione. I temi chiave contemplati dai programmi di ricerca sono stabiliti, volta per volta, per ogni singola generazione di programmi. Per il Settimo programmo quadro, che ricopre il periodo 2007–2013, sono stati stanziati 54,6 miliardi di euro. I con-tributi dei vari Stati membri sono determinati in base al peso economico dei rispettivi Paesi. Il contributo della Svizzera al Settimo programma quadro amonta a 2,4 miliardi di franchi.

Resa sui fondi investiti più che positiva per la SvizzeraLa Svizzera ha già partecipato al Sesto programma quadro

dell’Unione europea, per il quale ha stanziato 780 milioni di

franchi. Oltre il 100 per cento di questi fondi sono «ritornati»

in Svizzera sotto forma di sussidi dell’UE: un terzo è stato

assegnato ai Politecnici federali e un quarto è stato attribuito

a piccole e medie imprese (PMI) e all’industria; le Università

svizzere hanno ricevuto anch’esse un quarto e il resto è stato

ripartito tra Scuole universitarie, enti pubblici e organizza-

zioni non a scopo di lucro. Inoltre, altri 75 milioni di franchi

sono stati versati a organizzazioni internazionali di ricerca

situate in Svizzera, segnatamente al CERN nonché a svariate

organizzazioni dell’ONU.

ACCORDI BILATERALI

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Ricerca

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Dirigiamo un progetto che mira a sostituire i nitrati e i nitriti con sostanze vegetali. I nitrati e i nitriti vengo-no utilizzati per conservare i prodotti a base di carne quali il salame. Queste due sostanze a medio termine dovranno essere rimpiazzate. Siamo una piccola im-presa che conta solo tre dipendenti e che svolge un lavoro di ricerca nel campo dell’agricoltura biologica. Stiamo studiando la possibilità di utilizzare sostanze vegetali quale nuovo mezzo di dissodamento e fer-tilizzazione del terreno. Ci hanno affidato la direzio-ne del progetto poiché avevamo partecipato ad un precedente programma europeo di ricerca. Il budget del nostro progetto ammonta a 4,5 milioni di franchi e lavoriamo in collaborazione con altri quattro partner di diversi Paesi europei. In quanto piccola impresa non avremmo mai potuto avviare questo tipo di progetto da soli. Oltre ai risultati della ricerca, questo progetto ci permette di raggiungere una certa notorietà e otte-nere così credibilità sul mercato.

Silvia Selber, responsabile di progetto

Cronologia

Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I)

Accettazione da parte del popolo svizzero: 21 maggio 2000

(pacchetto di Accordi bilaterali I)

Entrata in vigore: 1° giugno 2002

Rinnovo dell’Accordo: 2004 e 2007 per la partecipazione

rispettivamente ai Sesto e Settimo programmi quadro di ricerca

ACCORDI BILATERALI

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Agricoltura

Dal 2007, la Svizzera può esportare formaggi verso i

Paesi dell’Unione europea esenti da dazi doganali. I

produttori svizzeri hanno saputo cogliere con succes-

so questa liberalizzazione di uno dei prodotti simbolo

del nostro Paese. In altri rami, il commercio è stato par-

zialmente liberalizzato e quindi agevolato.

Dal 2002, l’Accordo agricolo facilita il commercio tra la Sviz-zera e l’Unione europea di prodotti derivanti dall’agricoltura con conseguente liberalizzazione di alcuni comparti, fra i quali quello dei formaggi. Gli ostacoli al commercio (quali i dazi doganali) e le varie prescrizioni (p. es., nell’ambito del-la protezione fitosanitaria), sono stati in parte aboliti. L’UE è quindi il principale partner commerciale della Svizzera anche nel settore agricolo. Nel 2008, 65 per cento delle esportazioni svizzere di prodotti agricoli (corrispondenti a 4,9 miliardi di franchi) erano diretti verso l’UE. Attualmente, un litro di latte su quattro viene esportato, prevalentemente sotto forma di formaggio. Sempre, nel 2008, 78 per cento delle importazioni svizzere (per un valore pari a 9,1 miliardi di franchi) prove-nivano dall’UE. Il calo dei prezzi che ne consegue torna a vantaggio dei consumatori.

L’importanza dell’apertura dei mercati è particolarmente evi-dente nel settore caseario che è stato liberalizzato progres-sivamente. Dal giugno 2007, tutti i tipi di formaggi possono essere esportati liberamente – ossia senza alcuna restrizione quantitativa (contingenti) né dazi doganali – verso l’UE, e im-portati da quest’ultima. Tra il 2005 e il 2007, le esportazioni svizzere di formaggi sono aumentate del 7 per cento all’an-no.

Le esportazioni e le importazioni di frutta e verdure, di carni, di vini e di prodotti ortofrutticoli sono state parzialmente libe-ralizzate. Inoltre, il reciproco riconoscimento dell’equivalenza delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari agevola gli scambi commerciali in taluni settori quali i vini e i distillati, i prodotti fitosanitari, gli alimenti per animali, le sementi, le disposizioni sanitarie e veterinarie. Per i produttori di prodotti bio, questo significa il riconoscimento del certificato bio da parte dell’UE.

Commercio di formaggioNel 2008 le esportazioni di formaggi svizzeri nell’Unione europea sono am-

montate a 475 milioni di franchi, corrispondenti a circa 50 000 tonnellate.

Gli esportatori svizzeri occupano una posizione di primo piano nel segmento

dei formaggi pregiati. Mentre gli Italiani e i Francesi comperano soprattutto

Emmental, gli Spagnoli, i Portoghesi e gli Inglesi preferiscono il Groviera. I

Tedeschi, invece, hanno un debole per l’Appenzeller. Nel 2008, dall’UE sono

state importate 41 000 tonnellate di formaggio (pari a 380 milioni di franchi): si

tratta per lo più di prodotti di base che, successivamente, vengono trasformati

dall’industria casearia svizzera. L’Italia e la Francia sono i principali fornitori.

Le specialità importate sono soprattutto: mascarpone, ricotta, mozzarella e

formaggi a pasta molle.

ACCORDI BILATERALI

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Agricoltura

Cronologia

Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I)

Accettazione da parte del popolo svizzero: 21 maggio 2000

(pacchetto di Accordi bilaterali I)

Entrata in vigore: 1° giugno 2002

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Da quando il commercio del formaggio è stato liberalizzato, posso esportare più facilmente nell’UE e a un prezzo inferio-re. Esporto soprattutto verso la Germa-nia dove la clientela apprezza in modo particolare i formaggi quarto grasso e le mie specialità casearie, segnatamente i formaggi speciali per Pasqua e Nata-le. Ho provato a esportare il formaggio all’aglio orsino ma non ha avuto suc-cesso. In quanto piccolo caseificio, è importante per noi poter contare su un commerciante di formaggi serio che vanti i nostri prodotti nell’UE: è il segre-to del successo. Inoltre, bisogna trovare una nicchia di mercato per le nostre specialità.

Hans Stettler, produttore caseario

ACCORDI BILATERALI

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Trasporti terrestri

Il principio sul quale poggia l’Accordo tra la Svizzera e

l’Unione europea sui trasporti terrestri è il trasferimen-

to del traffico pesante dalla strada alla ferrovia. L’Unio-

ne europea ha accettato che la Svizzera prelevasse

una tassa sul traffico pesante su strada, riconoscendo

quindi la politica svizzera di trasferimento del trasporto

di merci dalla gomma alla rotaia. Quale contropartita,

la Svizzera ha accettato di autorizzare la circolazione

degli autocarri di 40 tonnellate sul suo territorio.

L’Accordo sui trasporti terrestri è un importante pilastro della politica svizzera dei trasporti. Esso mira a trasferire la mag-giore quantità possibile di merci tramite la ferrovia al fine di tutelare l’ambiente e in modo particolare lo spazio alpino. Con la votazione popolare del 1994 sull’iniziativa delle Alpi, è stato approvato un articolo costituzionale volto a proteg-gere la regione alpina dalle conseguenze negative del traffico di transito. Cinque anni dopo, con la firma dell’Accordo sui trasporti terrestri, l’Unione europea accettava il principio del trasferimento dalla gomma alla rotaia.

La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazio-ni (TTPCP) costituisce l’elemento chiave dell’Accordo. La TTPCP viene prelevata su tutti i veicoli pesanti che circolano sulle strade svizzere. Essa è calcolata in funzione della distan-za percorsa, del peso totale autorizzato dei veicoli nonché del grado di emissione di sostanze inquinanti secondo il principio

«chi inquina, paga». Dal 2009, per un autocarro di 40 tonnel-late che percorre una tratta pari a 300 chilometri (p. es. da Basilea a Chiasso) l’importo della TTPCP ammonta media-mente a 325 franchi. La maggior parte di questi proventi è investita nella costruzione delle nuove trasversali ferroviarie alpine (NTFA). La nuova galleria di base del Lötschberg è en-

trata in servizio nel dicembre 2007, mentre il traforo del Got-

tardo dovrebbe essere operativo nel 2017. Questi progetti

permetteranno non solo di aumentare la capacità di traspor-

to ma anche di agevolare ulteriormente il trasferimento delle

merci dalla strada alla ferrovia.

Dal canto suo, la Svizzera ha accettato di aumentare il limite

dei veicoli pesanti da 28 a 40 tonnellate, la norma in vigo-

re attualmente nell’Unione europea. Per trasportare la me-

desima quantità di merci occorrono oggi meno autocarri e meno transiti. Nel contempo, i mercati dei trasporti stradali e ferroviari sono stati ampiamente liberalizzati, a eccezione del traffico passeggeri. Per permettere la liberalizzazione del settore dei trasporti, sono state armonizzate alcune norme quali le condizioni d’accesso alla professione di imprenditore di trasporti stradali.

Grazie all’accordo, le imprese ferroviarie usufruiscono di un migliore accesso all’insieme delle reti ferroviarie di altri Paesi europei. Tale accesso viene concesso alle imprese attive nel settore dei trasporti internazionali combinati (vale a dire: au-tocarri e container caricati sul treno).

Meno veicoli pesanti attraverso le Alpi Dall’introduzione della TTPCP, nel 2001, la tendenza all’aumento del traffico pesante in transito sulle Alpi è stata bloccata. La quota di

merci pesanti trasportate su rotaia ha raggiunto il 64 per cento nel 2008, una proporzione unica in tutto l’arco alpino. Senza questa

politica di trasferimento, ogni anno sulle strade svizzere si sarebbero registrati 500 000 veicoli pesanti in più. Nel 2008, 1,275 milioni di

autocarri hanno attraversato le Alpi, il 9,2 per cento in meno rispetto al 2000, l’anno precedente l’introduzione della TTPCP.

ACCORDI BILATERALI

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Trasporti terrestri

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Con questo Accordo sui trasporti terrestri, l’UE riconosce l’obiettivo del trasferimento del traffi-co merci dalla strada alla ferrovia. D’altra parte, l’accordo spiana la strada alle prossime tappe di liberalizzazione del trasporto ferroviario di merci. Questo accordo è fondamentale per la competi-tività del trasporto ferroviario di merci e permette di spedire grandi quantità di merci tramite la fer-rovia.

Andreas Meyer, CEO FFS

Cronologia

Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I)

Accettazione da parte del popolo svizzero: 21 maggio 2000

(pacchetto di Accordi bilaterali I)

Entrata in vigore: 1° giugno 2002

ACCORDI BILATERALI

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Trasporto aereo

Volare a prezzi modici ad Atene, Barcellona, Bordeaux

o Firenze, anche solo per il week-end? Oggi è possi-

bile, grazie in particolare all’Accordo sul trasporto ae-

reo firmato con l’Unione europea, che ha stimolato la

concorrenza permettendo di migliorare notevolmente

la redditività dei velivoli. Le compagnie aeree possono

ora scegliere liberamente le destinazioni da collegare

nonché le loro tariffe. La domanda è l’unico fattore de-

terminante.

Dal 2002 prendere l’aereo in Svizzera è ancora più facile. Mentre prima gli Stati dovevano dare il loro assenso affinché una compagnia aerea potesse servire una destinazione, oggi le linee aeree sottostanno alla legge dell’offerta e della do-manda. Ad esempio, se la società che gestisce l’aeroporto di Lugano – Agno nota che la richiesta di voli supplementari a destinazione di Londra aumenta, prende subito contatto con varie compagnie aeree e propone loro diritti di decollo e di atterraggio (slot) da Lugano – Agno. Analogamente, se una compagnia elvetica desidera coprire una nuova destina-zione, ad esempio Cipro, essa può trattare direttamente con l’aeroporto stesso. Grazie a questo Accordo i collegamenti aerei da e per Lugano – Agno, Ginevra – Cointrin o Basilea – Mulhouse, che erano stati abbandonati da Swiss, sono stati in poco tempo «rilevati» da compagnie straniere.

La liberalizzazione dello spazio aereo ha permesso a compa-gnie «low-cost» (a prezzo ridotto) di emergere sul mercato eu-ropeo. Ciò ha stimolato la concorrenza, permettendo dunque ai passeggeri di viaggiare a prezzi sempre più vantaggiosi. In passato le tariffe aeree e le linee sottostavano all’autorizza-zione statale. L’abolizione di questa disposizione e la libera scelta delle destinazioni hanno aumentato la redditività della flotta aerea e favorito la concorrenza tra le compagnie aeree.

Sono state inoltre armonizzate le disposizioni relative alla si-curezza che compete all’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA). L’AESA svolge mansioni attinenti alla sorve-glianza e al rilascio di certificati relativi ai settori tecnici, ad esempio, la certificazione dei velivoli e degli organismi prepo-sti alla manutenzione di questi ultimi.

La Svizzera prende inoltre parte al progetto «Cielo Unico Eu-ropeo» (SES, Single European Sky), il quale mira a riformare le strutture della navigazione aerea in Europa e a delimitare gli spazi aerei non più in funzione dei confini nazionali, bensì sulla base dell’efficacia dei flussi di circolazione.

ACCORDI BILATERALI

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Trasporto aereo

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Il vantaggio dell’Accordo con l’UE sul trasporto aereo sta nel fatto che, con la liberalizzazione del mercato aereo, le medesime condizioni valgono in tutta Europa. Siamo noi ad avvicinare, in modo mirato, alcune compagnie aeree per convincerle ad aprire collegamenti da e verso l’aeroporto di Berna – Belp. Tuttavia il mercato sta attualmente subendo una sensibile contrazione. In fin dei conti, le destinazioni proposte importano poco alle com-pagnie aeree. Conta unicamente il tempo occor-rente prima che il collegamento diventi redditizio e se la destinazione offerta sia in sintonia con la strategia globale della compagnia. Sono indub-biamente i grandi aeroporti a trarre maggiormente vantaggio dalla liberalizzazione del trasporto aereo, rispetto a quelli più piccoli, dato il volume del traffi-co e la migliore ripartizione degli oneri. Ritengo tut-tavia che questo Accordo sia, complessivamente, al passo coi tempi e positivo per il nostro Paese.

Charles Riesen, direttore d’aeroporto

Cronologia

Firma: 21 giugno 1999 (pacchetto di Accordi bilaterali I)

Accettazione da parte del popolo svizzero: 21 maggio 2000

(pacchetto di Accordi bilaterali I)

Entrata in vigore: 1° giugno 2002

ACCORDI BILATERALI

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Schengen

L’idea alla base di Schengen è potere viaggiare senza

controlli d’identità alle frontiere. Questa libertà di movi-

mento non deve però avvenire a scapito della sicurezza.

I Paesi firmatari hanno quindi potenziato i controlli alle

frontiere esterne e migliorato la cooperazione fra le for-

ze di polizia nonché tra le autorità giudiziarie. Inoltre,

un unico visto permette di entrare e spostarsi in tutto lo

Spazio Schengen e questo costituisce un vantaggio per

il settore svizzero del turismo.

I controlli delle persone alle frontiere comuni sono stati aboliti all’interno dello Spazio Schengen. È quindi più facile circolare all’interno dei vari Stati Schengen e gli ingorghi ai valichi di confine appartengono oramai al passato. La frontiera svizzera costituisce di fatto un caso a parte: a differenza degli Stati UE, la Svizzera non ha aderito all’Unione doganale europea per cui le merci continuano a sottostare all’obbligo di dichiarazio-ne e le guardie di confine possono tuttora svolgere controlli. Nell’ambito del controllo di merci o in caso di sospetto, esse possono procedere a un controllo delle persone. Inoltre sono incaricate di effettuare sporadicamente controlli a campione lungo le regioni di confine e all'interno del Paese.

D’altra parte, ogni Stato ha la possibilità di ripristinare i con-trolli sistematici delle persone ai propri confini, per un periodo limitato e per motivi di sicurezza. Questo può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui si tema una massiccia affluenza di hooligan per una partita di campionato di calcio, oppure in occasione di un importante evento politico, quale il vertice del G8, che richiede misure particolari.

Maggiore sicurezza grazie al SISL’assenza di controlli d’identità ai valichi di confine nazionali non deve mettere a repentaglio la sicurezza interna. I corpi di polizia degli Stati Schengen hanno quindi potenziato la loro

collaborazione. Il Sistema d’Informazione Schengen (SIS) costituisce l’elemento centrale di questa cooperazione. In caso di un controllo, alla polizia basta digitare il nome di una persona nel SIS per verificarne l’identità. Se questa figura già nel sistema, compaiono allora il nome, alcune informazioni relative ai suoi connotati, il motivo della sua segnalazione nel-lo schedario e i provvedimenti da adottare nei suoi confronti. Nel SIS figurano anche le persone scomparse, ricercate dalla polizia o oggetto di un divieto d’entrata. Oltre il 95 per cento dei dati riguardano tuttavia oggetti rubati, sottratti o smarriti, quali veicoli o passaporti denunciati alle autorità.

Il sistema di ricerca svizzero RIPOL è collegato al SIS in modo tale che entrambe le banche dati vengano interrogate simul-taneamente quando si procede a una consultazione. In pochi istanti la polizia può accedere a dati provenienti da tutta Europa. I criminali hanno scarsissime possibilità di scampare alla polizia e alla giustizia varcando un confine nazionale.

Dalla sua introduzione in Svizzera, il SIS viene consultato spesso e le prime esperienze sono assai soddisfacenti: ogni giorno si rilevano mediamente una ventina di riscontri positivi. Negli altri Stati Schengen si registrano quotidianamente sette riscontri positivi sulla base di dati svizzeri.

Controlli alle frontiere esterne Contemporaneamente all’abolizione dei controlli ai confini nazionali interni, i controlli alle frontiere esterne dello Spazio Schengen sono stati intensificati e soddisfano norme comuni. Col termine «frontiere esterne» si intendono le coste italiane e spagnole, le frontiere orientali della Polonia o della Slovacchia nonché gli aeroporti internazionali. Durante i controlli alle fron-tiere esterne, le guardie di confine procedono alla verifica dei documenti d’ingresso nell’UE. Nel caso di cittadini di Paesi terzi che non appartengono quindi all’UE o all’AELS, le guar-die di confine consultano sistematicamente il SIS.

ACCORDI BILATERALI

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Schengen

Politica comune dei vistiSchengen armonizza anche la sua politica comune in materia di visti: vale a dire che il rilascio del visto Schengen avviene in base a criteri omogenei, valevoli in tutti gli Stati Schengen. Il visto Schengen viene consegnato per soggiorni di tre mesi al massimo ed è valido, in linea di principio, per tutto lo Spazio Schengen quindi anche in Svizzera. L’industria del turismo el-vetico trae notevoli vantaggi da questa disposizione poiché i turisti indiani o cinesi che viaggiano in tutta Europa possono, d’ora in poi, recarsi in Svizzera senza richiedere un visto spe-ciale e senza più accollarsi spese supplementari.

Protezione dei dati nel SISSono state definite esplicitamente le informazioni personali che possono essere registrate nel SIS, così come le persone abilitate in Svizzera a consultarle. L’elaborazione delle infor-mazioni avviene sotto il controllo delle autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati. Ognuno gode del diritto di informarsi per sapere se il SIS contiene dati che lo riguarda-no ed eventualmente ha la possibilità, a talune condizioni, di consultarli nonché di esigerne la rettifica e/o la cancellazione. Solo le persone che hanno commesso un’infrazione punibile con una pena detentiva di almeno un anno (furto aggravato, traffico di droga, omicidio, ecc.) possono figurare in questo schedario elettronico con la dicitura «domanda di arresto».

Lo sviluppo di Schengen prosegue L’Accordo di Schengen è in continuo sviluppo, soprattutto per soddisfare le più recenti esigenze in materia di sicurezza. La Svizzera partecipa all’elaborazione della nuova normativa Schengen: ad esempio, deve decidere se desidera recepire i nuovi atti giuridici. In caso di rifiuto o di mancato accordo con l’Unione europea, l’Accordo viene abrogato.

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Cronologia

Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II)

Accettazione da parte del popolo svizzero: 5 giugno 2005

Applicazione: 12 dicembre 2008 (aeroporti: 29 marzo 2009)

In presenza di un sospetto, digitiamo il suo nome nel SIS e possiamo sapere immediata-mente se la persona è ricercata. Le ricerche della Svizzera e dei Paesi dell’UE sono riunite in un sistema comune. Nei primi tre mesi succes-sivi all’introduzione del SIS, la polizia cantonale bernese ha proceduto all’arresto di 66 persone ricercate a livello europeo, che figuravano nel sistema. Fra queste, 27 erano ricercate dalle autorità per mancata comunicazione del loro luogo di soggiorno oppure erano state segna-late ai fini della loro estradizione. Tutte queste persone sono state consegnate alle autorità competenti. Alexandra Stettler, poliziotta

ACCORDI BILATERALI

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Oltre ai perseguitati, ci sono anche persone che emi-

grano in Europa per motivi economici. Dopo avere

affrontato lunghi viaggi per raggiungere questa meta,

non di rado, alcuni di loro tentano di restarvi spostan-

dosi da un Paese all’altro e presentando una richiesta

di asilo in ognuno di essi. Al fine di sgravare i sistemi di

asilo nazionali da queste domande multiple, l’Accordo

di Dublino stabilisce le regole che permettono di deter-

minare a quale Stato spetti esaminare la domanda di

asilo di ciascun richiedente. Tali disposizioni assicura-

no una procedura equa per ogni richiedente asilo, pur

limitando le domande ad una sola per persona.

I richiedenti hanno diritto ad un esame equo della loro do-manda di asilo senza essere sballottati da un Paese all’altro. Tali misure servono ad evitare che un richiedente presenti una domanda in più Stati. Infatti, le domande doppie o multiple determinano oneri non solo inutili ma anche rilevanti, che gra-vano sui sistemi di asilo dei rispettivi Paesi.

L’Accordo di Dublino indica, in base a criteri ben definiti, qua-le Stato membro è competente e quindi incaricato di esa-

minare la richiesta di asilo. Si tratta innanzitutto dello Stato

nel quale risiedono altri membri della famiglia del richiedente.

Se quest’ultimo non ha famiglia in Europa, la responsabilità

incombe allo Stato che ha rilasciato un titolo di soggiorno op-

pure un visto, oppure al Paese attraverso il quale il richiedente

è entrato in Europa illegalmente. Se non è possibile stabilire

quale Paese sia competente in funzione di questi criteri, allora

diventa responsabile dell’esame della richiesta il Paese nel

quale essa è stata presentata per la prima volta (Paese di

primo asilo) e spetta a quest’ultimo esaminare la domanda di

asilo e seguire la persona interessata. Se la domanda è stata

respinta ma il richiedente tenta comunque di presentarne una

nuova in un altro Stato, egli può essere rinviato nello Stato

competente.

Le impronte digitali di ciascun richiedente asilo vengono re-

gistrate nella banca dati europea Eurodac, alla quale hanno

accesso tutti i Paesi firmatari dell’Accordo di Dublino. Con-

sultando questo schedario elettronico, uno Stato è in grado

di scoprire molto rapidamente se una procedura di esame è

già stata avviata in un altro Paese. Tali ricerche permettono

molto spesso di evitare esami e pratiche amministrative piut-

tosto onerose.

I Paesi del bacino mediterraneo sono più sollecitati Per ragioni geografiche evidenti, i richiedenti asilo scelgono prevalentemente i Paesi

che si affacciano sul Mediterraneo quali Spagna, Italia, Malta oppure Grecia come

porta d’ingresso nell’Unione europea. Questo spiega il motivo per cui tali Stati sono

spesso più sollecitati di altri. L’UE ha intavolato negoziati per una distribuzione più

equa degli oneri legati alla politica comune di asilo. I meccanismi di adeguamento

finanziario costituiscono uno dei provvedimenti attuati al fine di sostenere questi

Stati. La Svizzera non versa alcun contributo a favore di tali strumenti.

Dublino

ACCORDI BILATERALI

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Cronologia

Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II)

Accettazione da parte del popolo svizzero: 5 giugno 2005

Applicazione: 12 dicembre 2008

«La persona che si presenta nel nostro centro di registrazione ha diritto ad un esame equo della sua richiesta di asilo. Registriamo i suoi dati e lo sottoponiamo ad alcune domande al fine di ottenere le informazioni neces-sarie all’esame della sua richiesta di asilo. Rileviamo inoltre le sue impronte digitali. Da quando siamo collegati con Eurodac, la banca dati europea contenente le impronte digitali di tutti i richiedenti asilo, possiamo verificare immediatamente se il candidato ha già presentato una prima domanda in un altro Paese. Antonio Simona, direttore di un Centro di registrazione e procedura

La Svizzera si trova al centro dell’Europa e per non ritrovarsi isolata ha scelto di aderire all’Accordo di Dublino sulla politica di asilo comune. Ancor prima che questo Accordo entras-se in vigore, la Svizzera procedeva già al rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti asilo. Ora queste ultime ven-gono registrate nella banca dati Eurodac, che contiene i dati relativi ai richiedenti asilo di tutti gli altri Stati firmatari dell'ac-cordo. Confrontando elettronicamente le impronte digitali, la Svizzera è in grado di verificare se il richiedente asilo ha già presentato una domanda in un altro Stato, ad esempio in Italia. Le prime esperienze realizzate fino ad oggi con Eurodac indicano che il tasso di riscontri positivi è assai alto.

»

ACCORDI BILATERALI

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Fiscalità del risparmio

Gli interessi sugli investimenti in Svizzera percepiti da

persone fisiche residenti in uno Stato dell’Unione euro-

pea sottostanno alla ritenuta d’imposta. L’Accordo sul-

la fiscalità del risparmio firmato con l’UE permette di

evitare che la normativa fiscale europea venga aggirata

tramite depositi bancari in Svizzera. Il segreto bancario

è così salvaguardato.

Dalla metà del 2005 i clienti europei delle banche svizzere devono comunicare per scritto al loro istituto di credito quale procedura applicare relativamente ai loro redditi da risparmio: o autorizzano l’istituto bancario a trasmettere alle autorità fiscali del loro Stato di residenza le informazioni relative agli interessi corrisposti oppure la banca procede automatica-mente alla ritenuta d’imposta alla fonte.

La dichiarazione: un cittadino europeo cliente di una banca svizzera accetta che essa dichiari l’ammontare degli interessi corrisposti all’Amministrazione federale delle contribuzioni. L’istituto di credito trasmette le informazioni al Paese euro-peo interessato, che tasserà i redditi da risparmio in base alla propria normativa fiscale. Nel 2007 sono state trasmesse in totale 64 000 dichiarazioni alle autorità fiscali dei rispettivi

Paesi dell’Unione europea. La trasmissione avviene gene-ralmente per via elettronica; i dati sono criptati e protetti da diverse password. Il valore dei redditi da risparmio così di-chiarati ammontava complessivamente a circa 820 milioni di franchi.

La ritenuta d’imposta: se il cliente non desidera dichiarare i suoi redditi da risparmio, la banca ha l’obbligo di preleva-re automaticamente un’imposta sugli interessi versati. Tale imposta, attualmente del 20 per cento, dalla metà del 2011 aumenterà al 35 per cento. La banca invia l’importo trattenu-to all’Amministrazione federale delle contribuzioni rispettando l’anonimato del proprio cliente. A sua volta l’Amministrazione versa il 75 per cento di questo importo allo Stato europeo interessato. Il rimanente 25 per cento spetta alla Svizzera e viene suddiviso tra Confederazione (15 per cento) e Cantoni (10 per cento). Nel 2008 sono stati riscossi e ridistribuiti 738 milioni di franchi.

Questo sistema permette di assicurarsi che i cittadini dell’UE rispettino la legislazione fiscale relativa ai redditi da risparmio. Il segreto bancario rimane preservato poiché il cliente che opta per la ritenuta d’imposta non ha l’obbligo di dichiarare la sua relazione d’affari con la banca.

Quali prodotti finanziari sono interessati dall’accordo?L’accordo riguarda gli interessi di vari tipi d’investimenti di capitale, non contempla quindi

unicamente gli interessi corrisposti dalle banche ma anche, per esempio, da gestori patrimo-

niali. Inoltre, verte sugli interessi dei conti di risparmio, delle obbligazioni oppure di prestiti a

sostegno di un’attività commerciale.

ACCORDI BILATERALI

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Fiscalità del risparmio

«

»

L’accordo sulla fiscalità del risparmio offre importanti vantaggi sia all’Unione europea che alla Svizzera. Ogni anno, quest’ultima versa agli Stati membri dell’UE un gettito fiscale pari a 500 mi-lioni di franchi (2007). In contropartita, l’accordo permette di garantire il segreto bancario in Svizzera anche ai cittadini dell’UE.

Urs Ph. Roth, presidente del Comitato esecutivo e delegato del Consiglio di amministrazione dell’Associazione svizzera dei banchieri

Cronologia

Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II)

Entrata in vigore: 1° luglio 2005

ACCORDI BILATERALI

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Lotta contro la frode

Il contrabbando e la frode in materia d’imposte indi-

rette nuocciono agli scambi commerciali e provocano

ingenti perdite fiscali. Grazie all’Accordo bilaterale sul-

la lotta contro la frode, la Svizzera e l’Unione europea

hanno gettato le basi al fine di lottare efficacemente

contro tali attività fraudolente.

I reati inerenti ai dazi doganali, all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sul consumo ma anche quelli relativi alle frodi in materia di distribuzione di sovvenzioni e agli appalti pubblici spesso oltrepassano i confini nazionali. La Svizzera e l’Unione europea (UE) collaborano strettamente al fine di lottare contro questa forma di criminalità organizzata. Essendo una piazza finanziaria efficiente, la Svizzera si ritrova in una posizione particolarmente esposta e non deve essere utilizzata come «centro operativo» per attività illecite.

I contrabbandieri truffano lo Stato aggirando i dazi doganali, l’imposta sul valore aggiunto e le imposte speciali su prodotti di consumo quali tabacco, alcolici od oli minerali. Quando

vengono importati prodotti, allo Stato devono essere versate delle imposte indirette. Esistono frodi anche nel settore delle sovvenzioni, quando sono percepite sulla base di false infor-mazioni e nell’ambito degli appalti pubblici.

La Svizzera si è impegnata a concedere assistenza giudizia-ria e amministrativa all’Unione europea. Le autorità federali di perseguimento penale possono disporre provvedimenti coer-citivi a favore dell’UE quali perquisizioni, confische o acces-so alla documentazione bancaria. Su richiesta delle autorità europee, di regola le autorità inquirenti svizzere ricorrono agli stessi strumenti giuridici applicati in un iter procedurale svizze-ro. Possono essere adottati provvedimenti coercitivi non solo nell’ambito dell’assistenza giudiziaria (scambio d’informazioni tra autorità giudiziarie) ma anche – e questo costituisce una novità – nel quadro dell’assistenza amministrativa (coopera-zione tra autorità amministrative quali le autorità doganali).

Questo accordo non concerne le imposte dirette come, ad esempio, le imposte sul reddito.

Cronologia

Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II)

Ratifica da parte della Svizzera: 23 ottobre 2008

Applicazione provvisoria da parte della Svizzera: dal 8 aprile 2009

ACCORDI BILATERALI

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Lotta contro la frode

Cronologia

Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II)

Entrata in vigore: 1° aprile 2006

Ambiente

La tutela dell’ambiente e del clima costituisce una

sfida considerevole. Per affrontare tale sfida occorre

collaborare a livello internazionale. Ragione per cui la

Svizzera è membro dell’Agenzia europea per l’ambien-

te (AEA).

Un Paese può trasmettere segnali oppure svolgere un ruo-lo pionieristico adottando misure appropriate a favore della tutela dell’ambiente. Tuttavia, tali misure si rivelano assai più efficaci quando sono coordinate su scala internazionale e attuate in collaborazione con altri Stati. L’Agenzia europea per l’ambiente e la sua rete d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET) costituiscono gli enti chiave nell’ambito della cooperazione europea in materia di politica ambientale.

Come e perché l’ambiente si degrada? A quale velocità? Dove occorre agire? Quali provvedimenti applicare? I dati statistici, ad esempio quelli relativi ai cambiamenti climatici, all’inquina-mento dell’aria e dell’acqua, al deterioramento del terreno,

allo smaltimento dei rifiuti o alla biodiversità, permettono di trovare una risposta a tutte queste domande. I dati vengono raccolti periodicamente da ciascuno Stato membro dell’UE nonché da altri cinque Paesi (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Turchia) prima di essere trasmessi all’AEA. Essa esamina le informazioni raccolte e mette a disposizione di tutti i Paesi i risultati scientifici delle sue analisi. Quale orga-no consultivo e peritale, l’Agenzia fornisce anche dati scienti-fici e sostiene i responsabili delle politiche ambientali.

I costi per la partecipazione della Svizzera all’AEA ammontano a circa 2 milioni di franchi all’anno. In contropartita, le univer-sità, le imprese e le organizzazioni private svizzere possono prendere parte ai programmi di ricerca dell’AEA e beneficiare di sovvenzioni dell’Unione europea.

La Svizzera ha voce in capitoloQuale membro a tutti gli effetti dell’AEA, la Svizzera può influire sulla scelta delle priorità. I

principali temi affrontati dall’AEA sono l’osservazione degli ecosistemi, lo studio degli effetti

legati ai cambiamenti climatici, la biodiversità, la salvaguardia della salute dell’Uomo e della

qualità di vita, lo sfruttamento delle risorse naturali e la gestione dei rifiuti. L’AEA persegue i

seguenti obiettivi:

– fornire dati affidabili e pertinenti ai responsabili delle politiche ambientali e al pubblico;

– promuovere lo sviluppo sostenibile;

– migliorare la tutela dell’ambiente.

ACCORDI BILATERALI

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Prodotti agricoli trasformati

Il cioccolato è il prodotto svizzero d’esportazione per

antonomasia. Questa golosità è andata diffondendosi

largamente in tutta Europa grazie, in modo particolare,

all’Accordo sui prodotti agricoli trasformati che ne ha

favorito la commercializzazione.

Il commercio dei prodotti agricoli trasformati (quali, per l’appunto, il cioccolato, le minestre, i biscotti e la pasta) è disciplinato da norme a parte. Il comune denominatore di questi prodotti è che si tratta di generi alimentari fabbricati industrialmente a partire da materie prime agricole. L’Ac-cordo sui prodotti agricoli trasformati tiene conto dei recenti sviluppi dell’industria agroalimentare ed estende il campo di applicazione del Protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scam-bio (ALS) del 1972 tra la Svizzera e la Comunità economica europea.

La produzione svizzera di materie prime agricole è protetta da dazi doganali all’importazione. Al contempo l’industria alimentare elvetica usufruisce di sovvenzioni all’esportazio-ne. Questa compensazione del prezzo delle materie prime agricole permette di controbilanciare le differenze di prezzo, talvolta notevoli, delle materie prime agricole tra il mercato

svizzero e quello europeo. La percentuale di trasformazione industriale sottostà invece alle regole del libero scambio. I produttori svizzeri usufruiscono pertanto delle medesime opportunità sui mercati d’esportazione dei loro concorrenti europei.

Al fine di agevolare ulteriormente gli scambi commerciali, l’Unione europea e la Svizzera hanno stabilito, di comune ac-cordo, di ridurre i dazi doganali e gli aiuti all’esportazione sulle materie prime agricole. La differenza di prezzo tra il mercato svizzero e quello dell’UE serve da valore di riferimento. Dato che il prezzo del latte, del grano e di altre materie prime agri-cole è solitamente più alto in Svizzera rispetto all’Unione eu-ropea, entrambe le Parti hanno concordato quanto segue:

in linea di massima, l’Unione europea non preleva più dazi doganali all’importazione per questa categoria di prodotti (cioccolato, biscotti, caramelle, ecc.) e non versa sovvenzioni all’esportazione (ad esempio, a favore dei produttori italiani di pasta); dal canto suo la Svizzera riduce i dazi doganali sul-le importazioni provenienti dall’UE così come le sovvenzioni all’esportazione verso l’Unione europea per un importo pari alla differenza di prezzo delle materie prime agricole tra la Svizzera e l’UE.

Disposizioni speciali riguardanti lo zuccheroIl commercio dello zucchero sottostà a regole specifiche: dato che per decenni i prezzi dello

zucchero sono stati pressoché identici nell’Unione europea e in Svizzera, entrambi i partner

hanno deciso di abolire gli aiuti all’esportazione per questa materia prima agricola. Pertanto per

lo zucchero presente nei prodotti trasformati si applicano le regole del libero scambio.

ACCORDI BILATERALI

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Prodotti agricoli trasformati

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L’Accordo sui prodotti agricoli tra-sformati costituisce un successo per l’intero settore che esporta cioccolato. Le pratiche ammini-strative che i nostri clienti devono svolgere sono diminuite. Oltre alla Svizzera, dove le vendite conti-nuano a crescere, i Paesi nei quali esportiamo di più sono: Francia, Germania, Italia, Austria e Scan-dinavia.

Volker Kremser, responsabile delle esportazioni

Cronologia

Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II)

Entrata in vigore: 30 marzo 2005

Questo Accordo si è rivelato proficuo per entrambe le parti e ha favorito in modo particolare l’industria agroalimentare el-vetica: tra il 2005 e il 2007 le esportazioni di cioccolato verso l’Unione europea sono aumentate del 52 per cento, il volume di biscotti esportati è cresciuto del 29 per cento e quello delle caramelle del 39 per cento. L’Accordo interessa all’incirca 180 imprese attive nel settore alimentare, rappresentanti quasi 30 000 posti di lavoro. Anche i contadini traggono van-taggi da tale Accordo: oltre la metà della produzione totale di latte in Svizzera è assorbita dall’industria agroalimentare. Inoltre questo settore consuma più del 50 per cento della produzione di farina di grano tenero e quasi il 45 per cento del raccolto di patate.

ACCORDI BILATERALI

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MEDIA

L’industria cinematografica svizzera è in pieno svilup-

po: le produzioni, gli spettatori e la risonanza in europa

aumentano. Fra i motivi all’origine di questa evoluzione

troviamo MEDIA, il programma di aiuto dell’UE a favore

delle produzioni audiovisive europee, al quale la Sviz-

zera ha aderito.

I cineasti europei non hanno vita facile rispetto ai loro colleghi americani. Infatti, mentre ai produttori di Hollywood basta al-zare il mignolo per raggiungere centinaia di milioni di spettatori, i loro omologhi europei producono film penalizzati da mercati nazionali nettamente più esigui. Per poter essere distribuito in un altro Paese, un film europeo dev’essere doppiato. Per le produzioni cinematografiche europee ciò costituisce un ulte-riore ostacolo che riduce la redditività dell’opera. Il risultato è che i film americani occupano una quota di mercato prepon-derante nel panorama cinematografico europeo.

L’Unione europea tenta di porre rimedio a questo problema tramite il programma MEDIA finalizzato a promuovere innanzi tutto la creazione e la distribuzione di opere cinematografiche europee. Al suo attivo, alcuni successi internazionali: il film tedesco «Le vite degli altri», che ha ottenuto il premio Oscar quale miglior film in lingua straniera nel 2007, era una produ-zione sostenuta dal programma MEDIA.

Anche la Svizzera partecipa a pieno titolo a questo program-ma, che consente ai cineasti e ai produttori svizzeri di se-guire programmi europei di formazione. Essi hanno inoltre la possibilità di richiedere fondi per la realizzazione di progetti (sceneggiature), assicurare la distribuzione e la commercia-lizzazione delle opere cinematografiche, nonché seguire pro-grammi di formazione e perfezionamento dei professionisti. MEDIA sostiene inoltre la partecipazione a numerosi festival: questo permette ai professionisti svizzeri del ramo di acquisi-re maggiore visibilità internazionale.

Da quando la Svizzera partecipa a MEDIA, oltre il 60 per cen-to delle richieste presentate da cineasti svizzeri è stato accet-tato. Si tratta di una percentuale piuttosto alta se confrontata con il resto dell’Europa. Solo nel 2006, i cineasti svizzeri han-no ottenuto 1,25 milioni di franchi per lo sviluppo di progetti. Il programma di sostegno al cinema MEDIA dispone di uno stanziamento di 755 milioni di euro, da ripartire tra il 2007 e il 2013. Il contributo svizzero ammonta a circa 10 milioni di franchi all’anno. L’Accordo dev’essere rinnovato ad ogni nuo-va generazione di programma, vale a dire ogni sette anni.

ACCORDI BILATERALI

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Senza il programma MEDIA, la situazione dell’industria cinematografica svizzera sarebbe ancora più problemati-ca. Per realizzare le coproduzioni dobbiamo ricorrere alla collaborazione dei Paesi vicini, per raggiungere un pub-blico sufficiente abbiamo bisogno di un sostegno finan-ziario alla distribuzione. Sono stata fortunata in quanto, grazie al programma MEDIA, ho potuto partecipare a un corso di perfezionamento rivolto ai produttori e, nell’am-bito del Festival del film di Cannes, sono stata designata «Producer On The Move», un programma di aiuto a fa-vore dei giovani produttori. Abbiamo ricevuto fondi per la realizzazione del lungometraggio «Mon frère se marie» (Mio fratello si sposa) del regista svizzero Jean-Stéphane Bron nonché per il film «Home – I Robinson dell’asfalto» con protagonisti Isabelle Huppert e Olivier Gourmet. Questa opera prima di finzione per il grande schermo, della regista svizzera Ursula Meier, è una coproduzione elvetico – franco – belga ed è stata oggetto di una proie-zione speciale alla Settimana Internazionale della Critica di Cannes 2008.

Elena Tatti, produttrice

Cronologia

Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II)

Entrata in vigore: 1° aprile 2006

Firma del rinnovo dell’Accordo: 11 ottobre 2007

ACCORDI BILATERALI

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Fino ad oggi gli ex funzionari europei in pensione che

desideravano stabilirsi in Svizzera erano penalizzati

poiché subivano una doppia imposizione della loro ren-

dita pensionistica. Con l’Accordo bilaterale sulle pen-

sioni, l’Unione europea e la Svizzera hanno rimediato a

questa situazione.

L’Accordo interessa appena una cinquantina di funzionari, ma pone fine ad un’ingiustizia che durava da parecchi anni. L’Unione europea versa infatti ai suoi ex funzionari la rendita pensionistica al netto delle imposte, dato che preleva già le tasse alla fonte. Prima della conclusione dell’Accordo sulle pensioni, la Svizzera tassava a sua volta l’importo corrisposto dall’UE a tutti i funzionari in pensione domiciliati sul suo territo-rio. L’Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Unione europea ha abolito questa doppia imposizione per cui la Svizzera rinuncia a tassare una seconda volta le pensioni degli ex funzionari dell’UE. Le rendite che non sottostanno a imposta possono tuttavia servire a determinare il tasso d’imposta da applicare ad altri redditi tassabili del pensionato.

Questa disposizione interessa unicamente gli ex funzionari delle istituzioni europee (vale a dire: il Parlamento europeo, la Commissione europea, il Consiglio dell’Unione europea e la Corte di giustizia delle Comunità europee) domiciliati in Svizzera.

Pensioni

Cronologia

Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II)

Entrata in vigore: 31 maggio 2005

ACCORDI BILATERALI

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Quale posizione occupa la piazza economica svizzera

rispetto alla concorrenza europea? Qual è l’evoluzione

salariale e del tasso di disoccupazione oppure del vo-

lume di traffico rispetto agli altri Paesi europei? Grazie

all’Accordo bilaterale di cooperazione nell’ambito della

statistica, la qualità e la pertinenza dei raffronti tra i dati

svizzeri e quelli europei verranno migliorate in numero-

si settori.

Fino a poco tempo fa la Svizzera mancava di visibilità a livello di statistiche in Europa. Grazie all’entrata in vigore dell’ac-cordo sulla cooperazione statistica, la raccolta di dati è sta-ta armonizzata con gli standard di Eurostat, contribuendo così a migliorarne la comparabilità. La Svizzera può quindi beneficiare di un migliore accesso ai dati presentati dall’UE nonché di una maggiore visibilità grazie alla pubblicazione a livello europeo di dati statistici svizzeri eurocompatibili. Una simile visibilità è fondamentale: ad esempio, un’impresa che desidera impiantarsi in Europa può scegliere la sua sede prin-cipale basandosi sulle informazioni a disposizione relative ai vari Paesi UE. Disporre d’informazioni statistiche armonizzate è oggi indispensabile al fine di prendere decisioni avvedute tanto in ambito politico quanto in economia. Due esempi nei quali le statistiche assumono una notevole rilevanza:

settore dei trasporti: i dati disponibili relativi al flusso del traf-fico permettono di meglio orientare la politica svizzera dei trasporti segnatamente al fine di raggiungere l’obiettivo di trasferire progressivamente il trasporto di merci dalla strada

alla ferrovia. Risulta infatti particolarmente importante dispor-re di dati precisi riguardanti le categorie di veicoli pesanti che transitano in Svizzera al fine di stabilire la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP);

indicatori socioeconomici: è infatti possibile confrontare su scala europea il livello, la struttura e l’evoluzione dell’occu-pazione, della disoccupazione e della povertà; simili riscontri risultano utili segnatamente per trovare possibili soluzioni po-litiche.

La raccolta dei dati rimane di competenza dei rispettivi istituti nazionali di statistica, i quali verificano e analizzano i dati na-zionali prima di trasmetterli a Eurostat, a Lussemburgo. Euro-stat collabora con i 27 Paesi membri dell’Unione europea, la Svizzera, la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein nonché con numerosi Stati terzi e alcuni Paesi del bacino mediterraneo.

Per partecipare a Eurostat e beneficiare della pubblicazione dei propri dati, la Svizzera versa un contributo annuo di circa cinque milioni di franchi. Tale contributo le permette inoltre di accedere all’insieme dei dati statistici dell’UE e di partecipare al programma pluriennale di formazione di statistica dell’UE. Gli istituti universitari e l’Ufficio federale di statistica possono prendere parte ai programmi europei di ricerca.

Statistica

Cronologia

Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II)

Entrata in vigore: 1° gennaio 2007

ACCORDI BILATERALI

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Istruzione, formazione professionale e gioventù

La materia grigia costituisce la principale materia prima

della Svizzera. La formazione e la formazione continua

svolgono pertanto un ruolo di primaria importanza per

la prosperità del Paese. La partecipazione ai program-

mi dell’Unione europea a favore della formazione, della

formazione professionale e della gioventù permette di

ampliare e di migliorare l’offerta nell’ambito della for-

mazione.

La Svizzera partecipa a svariati programmi dell’UE a favore della formazione, della formazione professionale e della gio-ventù già dagli anni Novanta. Nel 2004, la Svizzera e l’UE hanno deciso, di comune accordo, di suggellare tale collabo-razione tramite un accordo bilaterale.

I programmi di formazione dell’UE mirano a migliorare l’offer-ta, la qualità e la mobilità nell’ambito della formazione, della

formazione professionale e della gioventù. Esistono infatti numerosi programmi, quali gli scambi di studenti e giova-ni ai quali viene offerta la possibilità di acquisire una prima esperienza professionale all’estero tramite la messa in rete di istituti scolastici, la formazione continua degli insegnanti e il promovimento di attività transfrontaliere a favore della gioven-tù. Alunni, apprendisti e studenti, ma anche adulti, possono acquisire un bagaglio di esperienze professionali all’estero nonché allacciare contatti personali. Essi possono così acce-dere a un’offerta più ampia nell’ambito della formazione che permette loro di accrescere le opportunità di trovare un posto di lavoro. La piazza economica svizzera può pertanto bene-ficiare di specialisti qualificati.

Fra i programmi d’insegnamento superiore, il più noto è «Erasmus». Esso fa parte del programma europeo «Appren-dimento lungo tutto l’arco della vita»: durante i loro studi, gli studenti possono trascorrere uno o due semestri in una scuo-

Stage, formazione degli adulti e programmi a favore della gioventùOltre agli scambi di studenti, i programmi propongono altre interessanti offerte meno note, fra le quali:

stage: al termine del loro apprendistato, i giovani svizzeri – diplomati o studenti – hanno la possibilità di seguire uno stage di perfe-

zionamento in uno Stato membro dell’Unione europea; lo stesso vale per i giovani europei che vogliono venire in Svizzera; nel 2007,

240 giovani svizzeri hanno approfittato di questa opportunità e 160 giovani provenienti dall’UE sono venuti in Svizzera; la maggior parte

degli stage vengono organizzati nel settore dei servizi;

formazione degli adulti: svariati progetti finalizzati a promuovere formazione continua degli adulti, segnatamente un progetto dedicato

ai formatori per adulti che mira a permettere alle persone meno inclini a formarsi di accedere alla formazione continua;

il programma «Gioventù in azione» sostiene progetti transnazionali che si basano su iniziative proprie; ad esempio, gruppi provenienti

da cinque Paesi si sono riuniti all’«European Footbag Camp» che, accanto alle numerose attività sportive in comune prevede anche

atelier culturali.

ACCORDI BILATERALI

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Istruzione, formazione professionale e gioventù

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Ho trascorso sette mesi all’Università di Bologna. Studentessa in giurisprudenza, ho seguito dei corsi di diritto costituzionale italiano. Questo mi ha aiutata nella comprensione del diritto costituzionale svizzero. Mi sono ritrovata in un posto che, da giovane studen-tessa quale ero, non conoscevo affatto. Così ho do-vuto cavarmela da sola e organizzare assolutamente tutto. Oltretutto in un’altra lingua! Dalla Svizzera ho ri-cevuto un aiuto finanziario di 250 franchi al mese. Sto scrivendo il lavoro di master sull’obbligo di dichiara-zione contemplato dalla legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari. Lo studio legale nel quale sto svolgendo il tirocinio professionale valuta positivamente il mio soggiorno all’estero.

Simona Liechti, studentessa in giurisprudenza

Cronologia

Partecipazione ufficiale a due programmi comunitari

di formazione fino al 1995; in seguito, partecipazione indiretta ai

programmi oppure tramite singoli progetti.

Dal 9 aprile 2008, negoziati in previsione di una

partecipazione ufficiale.

la superiore di un altro Paese. Questo periodo è computato come parte degli studi. Durante l’anno scolastico 2006-2007, 2118 studenti svizzeri hanno trascorso uno o due semestri in un’università all’estero. Nel 2007, la Svizzera ha quindi stanziato 14 milioni di franchi per finanziare, segnatamente soggiorni di studi, di tirocinio e di formazione professionale, a favore di 5400 giovani all’estero.

ACCORDI BILATERALI

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La politica europea della Svizzera conduce ad un’adesione all’UE?No. Un’adesione all’UE è, certo, una fra le varie opzioni che si presentano alla Svizzera. Tuttavia al momento non costituisce un tema da dibattere per il Consiglio federale: esso privilegia infatti la «via bilaterale», ritenendo che gli interessi della Svizzera siano attualmente meglio salvaguardati tramite la conclusione di accordi bilaterali in ambiti chiaramente definiti quali il commercio, la sicurezza interna o l’ambiente. Fino ad ora questa via ha dato ottimi risultati. Le relazioni con l’Unione europea non sono mai state così strette. Gli scambi economici tra la Svizzera e l’UE superano il miliardo di franchi al giorno. Questa collaborazione intensa si fonda su una ventina di accordi principali e su oltre 100 accordi secondari.

Quali sono i vantaggi e gli inconvenienti della «via bilaterale»?Fra i vantaggi, possiamo citare l’approccio bilaterale che permette una collaborazione su misura, in ambiti che rivestono un interesse tanto per la Svizzera quanto per l’Unione europea. I settori in questione sono l’aper-tura reciproca dei mercati, la partecipazione alle agenzie e ai programmi europei (ad es. nei campi della ricerca, dell’ambiente o della promozione cinematografica), la cooperazione transfrontaliera fra le varie forze di poli-zia nonché la collaborazione tra autorità giudiziarie. Parallelamente, la Sviz-zera sviluppa e conserva le proprie direttive in altri ambiti che, a seconda dei suoi interessi, divergono dal diritto europeo, in particolare per quanto riguarda la politica monetaria e commerciale oppure il mercato del lavoro e la piazza finanziaria.

Fra gli inconvenienti, si possono annoverare il fatto che le imprese elvetiche sono svantaggiate rispetto alle loro concorrenti europee in taluni aspetti poiché l’apertura del mercato non è completa, specialmente nel settore chiave delle prestazioni di servizi. A ciò si aggiunge il fatto che la Svizzera non può partecipare all’elaborazione della normativa comunitaria allorché gli effetti della legislazione europea spesso incidono direttamente sul no-stro Paese.

Quali sono i vantaggi e gli inconvenienti dell’adesione all’UE? Fra i vantaggi possiamo citare l’integrazione economica completa del-la Svizzera nel mercato interno europeo. Le imprese che hanno sede in Svizzera sarebbero parificate a tutti gli effetti alle loro concorrenti europee rispetto al mercato internazionale. A ciò occorre aggiungere i diritti di code-cisione di cui la Svizzera godrebbe quale Stato membro a pieno titolo.

Fra gli inconvenienti si possono menzionare alcune conseguenze econo-miche quali l’aumento dei tassi d’interesse (perdita di bonus d’interessi) nonché un contributo relativamente alto (versamenti annui netti pari a 3,4 miliardi di franchi). Il referendum e le iniziative popolari potrebbero essere mantenuti. Tuttavia, il loro campo di applicazione sarebbe in parte limitato.

Per quale motivo il Consiglio federale non ritira la sua domanda di adesione all’UE, da anni «congelata» a Bruxelles?La «domanda di adesione» corrisponde, in realtà, a lettere risalenti a mag-gio 1992 nelle quali il Consiglio federale palesava l’auspicio di intavolare trattative di adesione. Nel gennaio 1993 il Consiglio federale ha annunciato che la Svizzera rinunciava all’avvio delle negoziazioni fino a nuovo avviso. Queste lettere non costituiscono un atto giuridico bensì corrispondono uni-camente ad una dichiarazione politica. Questo spiega perché non sia possi-bile «ritirare la domanda» proprio perché non si tratta di un atto giuridico in senso stretto. D’altra parte, una domanda di adesione «congelata» da oltre quindici anni non comporta alcuna implicazione pratica. Qualora la Sviz-zera desiderasse rilanciare le trattative di adesione, dovrebbe in ogni caso presentare una nuova domanda all’UE. Infatti, l’Unione europea odierna non è più la Comunità europea del 1992. Di conseguenza, il Consiglio federale non ritiene necessario affrontare la questione del ritiro della domanda di adesione come viene talvolta richiesto. L’Assemblea federale condivide questa posizione: del resto il Parlamento ha sempre respinto gli interventi che puntano al ritiro della domanda di adesione della Svizzera all’UE.

Qual è il futuro della via bilaterale? La via bilaterale non è tutta rose e fiori: trovare soluzioni con un’Unione che annovera 27 Stati membri può rivelarsi un cammino tutto in salita. La Svizzera e l’UE sono finora riuscite a concludere accordi che soddisfano gli interessi di entrambe le parti, tanto nel settore delle relazioni economi-che che in ambiti prettamente politici quali la sicurezza, l’asilo e l’ambien-te. Al fine di perseguire una politica bilaterale proficua, occorre soddisfare talune condizioni: in primo luogo, la Svizzera deve poter continuare a disporre di un margine di manovra sufficiente nell’ambito delle sue relazioni con l’Unione europea; in secondo luogo, l’UE deve essere disposta a trovare soluzioni con la Svizzera, sulla base di accordi bilaterali; ed infine, le condi-zioni quadro economiche non devono cambiare a scapito della Svizzera.

Domande e risposte

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La Svizzera deve adattarsi sistematicamente a tutte le decisioni adottate dall’UE?No. La Svizzera non è legata allo sviluppo della normativa comunitaria: ade-gua le proprie disposizioni alla legislazione europea unicamente quando è nel suo interesse. Accade, ad esempio, quando le prescrizioni svizzere e quelle europee divergono e creano ostacoli al commercio penalizzando le imprese che hanno sede in Svizzera rispetto alle loro concorrenti europee. In alcuni casi la normativa svizzera viene adattata al fine di assicurare la salvaguardia della sanità pubblica, preservare la sicurezza dei prodotti ali-mentari oppure tutelare la sicurezza giuridica. Esistono ambiti più sensibili per i quali la Svizzera conserva intenzionalmente regolamentazioni che dif-feriscono dalle direttive europee soprattutto per quanto riguarda il trasporto degli animali e gli alimenti geneticamente modificati oppure in materia di normativa sui brevetti o ancora nell’ambito fiscale.

Perché la Svizzera e l’Unione europea avviano periodicamente nuove trattative?Le parti si riuniscono al tavolo dei negoziati solo quando ognuna trova il proprio interesse. I numerosi accordi conclusi e le innumerevoli trattative condotte tra la Svizzera e l’Unione europea rispecchiano la stretta interdi-pendenza degli interessi correlati a questo partenariato. Non è sorprenden-te dato che la Svizzera è ubicata nel cuore dell’Europa. L’Unione europea è, incontestabilmente e di gran lunga, il partner commerciale più importante della Svizzera e quest’ultima rappresenta il terzo sbocco commerciale per i prodotti dell’UE (i dati si riferiscono al 2008). I problemi urgenti relativi ai settori dei trasporti e dell’ambiente così come nell’ambito della migrazio-ne, della criminalità o dell’asilo esulano dai meri confini nazionali. Occorre pertanto trovare soluzioni a livello transfrontaliero. In numerosi casi non si tratta di affrontare nuove problematiche bensì di sviluppare gli accordi già esistenti. Preservare ma anche conservare l’acquis bilaterale esistente costituisce un programma particolarmente ambizioso: alcuni accordi de-vono essere rinnovati a scadenze regolari, altri adeguati ad avvenimenti recenti, altri ancora devono essere estesi a nuovi membri dell’UE. Le parti interessate intavolano trattative per nuovi settori solo se hanno individuato un manifesto interesse comune. In Svizzera spetta al Consiglio federale, al Parlamento e, in caso di referendum, al popolo decidere della sorte di un nuovo accordo.

Chi decide se la Svizzera deve concludere o meno un nuovo accordo con l’UE?Se un accordo richiede l’emanazione di nuove leggi oppure determina modifiche importanti della legislazione in vigore, la Costituzione svizzera prevede che la decisione spetti al Parlamento federale e, in caso di refe-rendum, al popolo. In taluni ambiti, definiti in modo esplicito, il Consiglio federale è autorizzato a decidere in modo autonomo, previa approvazione da parte dell’Assemblea federale. Quanto spende la Svizzera tramite la «via bilaterale»? A quanto am-monterebbe il contributo della Svizzera in caso di adesione all’UE?Se si sommano i diversi contributi che la Svizzera versa per partecipare ai vari programmi, agenzie e cooperazioni nell’ambito degli Accordi bilaterali e si aggiungono i contributi finalizzati alla riduzione delle disparità econo-miche e sociali nell’Europa allargata, il contributo della Svizzera all’UE am-monta annualmente a circa 600 milioni di franchi. Il contributo netto della Svizzera in caso di adesione all’Unione europea sarebbe sensibilmente più alto: in base ad un modello matematico risalente al 2006, si aggirerebbe intorno a 3,4 miliardi di franchi. In entrambi i casi occorre comunque tenere conto dei ritorni finanziari di questi contributi.

L’Unione europea si adopera per ridurre le disparità economiche in Europa. Anche la Svizzera vi prende parte attivamente?La Svizzera versa un contributo di solidarietà al fine di costruire un’Europa stabile, democratica e prospera. Il suo è un approccio autonomo e si fonda sul partenariato con l’Unione europea. La Svizzera partecipa, ad esempio, alla promozione della pace nell’ex Iugoslavia e, da numerosi anni, siede nel Consiglio d’Europa dove svolge un ruolo attivo a favore della tutela dei di-ritti dell’uomo. Nell’ambito dell’aiuto ai Paesi dell’Est, la Svizzera partecipa al sostegno a favore degli ex Stati comunisti dell’Europa centro orientale, che mira a promuovere le riforme democratiche e la transizione di questi Paesi verso l’economia di mercato. Mediante i contributi all’allargamento la Svizzera appoggia la riduzione delle disparità economiche e sociali all’in-terno dell’Unione allargata. Ed infine, grazie alla costruzione delle nuove trasversali ferroviarie alpine (NTFA), la Svizzera contribuisce attivamente a collegare il Nord e il Sud Europa e a difendere una politica dei trasporti rispettosa dell’ambiente.

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Agosto 2009

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