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Federcoop “Nullo Baldini” LA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO CON PROFILI SANZIONATORI Ravenna 21 novembre 2008 a cura di Daniela Zannoni

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LA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO CON PROFILI

SANZIONATORI

Ravenna 21 novembre 2008a cura di Daniela Zannoni

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Fonti normative1. DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n.66 attuazione delle direttive 93/104/CE e

2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro

2. DECRETO LEGISLATIVO 19 luglio 2004,n.213 modifiche ed integrazioni al decreto 8 aprile

2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro

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ART. 1 DEFINIZIONIART. 1 DEFINIZIONI

• ORARIO DI LAVORO: qualsiasi periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore e

nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.

(obbligo di essere fisicamente presenti sul luogo di lavoro – Sentenza

Corte Giutiz.CE 9 settembre 2003 n. C-151/23,

Min Lav. 3 marzo 2005 n.8)

a disposizione

e

nell’esercizio della sua attività/funzioni

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ART. 1 DEFINIZIONIART. 1 DEFINIZIONI

• PERIODO DI RIPOSO: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di

lavoro;

• LAVORO STRAORDINARIO: lavoro prestato oltre il normale orario di

lavoro, (oltre le 40 ore o il minor limite fissato dai CCNL);

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ART. 2, COMMA 4 CAMPO DI ART. 2, COMMA 4 CAMPO DI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE

D. Lgs. N. 66/2003 SI APPLICA A TUTTI I COMPARTI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI

NOVITA’NOVITA’ APPLICAZIONE ANCHE AGLI

APPRENDISTI MAGGIORENNI: cade il divieto di lavoro

straordinario e notturno.

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ART. 3 ORARIO NORMALE DI LAVORO

1.1. L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanaliL’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali

2.2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.non superiore all’anno.

ART.18 bis comma 6– La violazione delle disposizioni previste ART.18 bis comma 6– La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma1, e 5, è soggetta alla sanzione dagli articoli 3, comma1, e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata nel riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata nel corsoo dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative, la corsoo dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. NO DIFFIDA ridotta. NO DIFFIDA

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ART. 3 ORARIO NORMALE DI LAVORO

ART.18 bis comma 6– La violazione delle ART.18 bis comma 6– La violazione delle disposizioni previste dall’art.5, commi 3 e 5 è disposizioni previste dall’art.5, commi 3 e 5 è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata nel corsoo lavoratori ovvero si è verificata nel corsoo dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative, dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. NO DIFFIDA sanzione in misura ridotta. NO DIFFIDA (Modificato da L.n.133/2008)(Modificato da L.n.133/2008)

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ART. 4 DURATA MASSIMA DELL’ORARIO DI LAVORO

SPARISCE IL LIMITE GIORNALIRO DELLA

PRESTAZIONE LAVORATIVA (R.DL. 692/23) (sono fatte

salve le disposizioni dei CCL)

ANCHE INFERIORE ALLE 40 ORE SETTIMANALI

DECADUTO L’OBBLIGO DI AFFISSIONE DELL’ORARIO IN

LUOGO ACCESSIBILE A TUTTI I DIPENDENTI E ALLA DPL

LAVORO SUPPLEMENTARE

(diff. Fra minor orario e 40 ore)

Non è stabilito ….. Non è stabilito ….. Ma si ricava dalla Ma si ricava dalla norma sul riposo norma sul riposo giornaliero (art.7)giornaliero (art.7)

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ART. 4 DURATA MASSIMA DELL’ORARIO DI LAVORO

ART. 18 Bis, comma 3La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4,

comma 2, 3 e 4, e 10, comma1, è punita con la sanzione amministrativa da 130,00 euro a 780,00 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

NO DIFFIDA.La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4,

comma 2, 3 e 4, dall’art. 9, comma 1, e 10, comma1, è punita con la sanzione amministrativa da 130,00 euro a 780,00 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

NO DIFFIDA. (Modificato L.133/2008)

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ART. 4 DURATA MASSIMA DELL’ORARIO DI LAVORO

IN OGNI CASO, LA DURATA MEDIA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA NON PUO’ SUPERARE LE 48 ORE, PER OGNI PERIODO DI 7 GG, COMPRESE LE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO.

LA DURATA MEDIA DELL’ORARIO DI LAVORO DEVE ESSERE CALCOLATA CON RIFERIMENTO AD UN PERIODO NON SUPERIORE A QUATTRO MESI.

PERIODO ENTRO CUI CALCOLARE LA MEDIA = 4 MESI (dal 29/4 al 29/8)

I CCL POSSONO FISSARE DETTO PERIODO IN 6 MESI, O 12 SE SUSSISTONO RAGIONI OBIETTIVE TECNICHE OD ORGANIZZATIVE. (v. CCL edili, agricoltura, alimentaristi)

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ART.4 Durata massima dell’orario di lavoro

(…) (…) ComunicazioniComunicazioni

5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro 5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano straordinario, per le unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, il datore di lavoro è tenuto a più di 10 dipendenti, il datore di lavoro è tenuto a informare, alla scadenza del periodo di riferimento informare, alla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del Lavoro – Settore ispezione del provinciale del Lavoro – Settore ispezione del lavoro, competente per territorio. I contratti lavoro, competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione.adempiere al predetto obbligo di comunicazione.

(ABROGATO dalla legge n. 133/2008)(ABROGATO dalla legge n. 133/2008)

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Il computo del periodo di riferimento (Art.6)

1. I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia non sono presi in considerazione ai fini del computo della durata media dell’orario di lavoro.

2. A tali periodi sono equiparati quelli di assenza per infortunio, gravidanza comunque ricollegati allo stato di salute del lavoratore.

3. L’arco temporale di 4,6 o 12 mesi è da considerarsi SCORREVOLE, in relazione ai periodi esclusi.

4. Le ore di lavoro straordinario non si computano se il lavoratore ha beneficiato di riposo compensativo in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva.

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ART. 5 LAVORO STRAORDINARIOART. 5 LAVORO STRAORDINARIO

DEVE ESSERE CONTENUTO

CCL REGOLANO LE EVENTUALI MODALITA’ DI

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

STRAORDINARIE

IN MANCANZA DI DISCIPLINA

CONTRATTUALE

AMMESSO PREVIO ACCORDO TRA DATORE DI LAVORO E

LAVORATORE

PERIODO NON SUPERIORE A 250 250

OREORE ANNUALI

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ULTERIORI IPOTESI IN CUI E’ AMMESSO IL RICORSO AL LAVORO STRAORDINARIO - Art.5

SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DEI CCL IL RICORSO A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E’ INOLTRE AMMESSO

IN RELAZIONE A:

A) ECCEZIONALI ESIGENZE TECNICO-

PRODUTTIVE E IMPOSSIBILITA’ DI

EFFETTUARE NUOVE ASSUNZIONI

B) FORZA MAGGIORE, O PERICOLO DI DANNO ALLA

PRODUZIONE O ALLA PERSONA

C) MOSTRE, FIERE E MANIFESTAZIONI

COLLEGATE ALL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA

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LAVORO STRAORDINARIO

IN OGNI CASO DEVE ESSERE COMPUTATO A PARTE E COMPENSATO CON LE

MAGGIORAZIONI PREVISTE DAI CCL

I CCL POSSONO PREVEDERE, IN AGGIUNTA O IN SOSTITUZIONE DELLA

MAGGIORAZIONE

RIPOSO COMPENSATIVO

MAGGIORAZIONI RETRIBUTIVE

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Art.8 PAUSE

• Qualora l’orario di lavoro giornaliero superi le sei ore, il lavoratore deve beneficiare di una pausa finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche, all’eventuale consumazione del pasto, le cui modalità e durata sono stabilite dai CCL.

• In difetto di disciplina collettiva al lavoratore deve essere concessa una pausa, comunque non inferiore a 10 minuti consecutivi, la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

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ART. 7 RIPOSI GIORNALIERI

• Il lavoratore ha diritto, a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il criterio della consecutività può essere derogato per le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata,( es. personale addetto a lavori di pulizia) o da regimi di reperibilità (comma aggiunto da L.133/2008)

• Consecutivamente il limite di lavoro giornaliero è pari a 13 ore.

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ART. 9 RIPOSI SETTIMANALI

• Il lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art.7 (35 ore).Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni. (Aggiunto L.133/2008)

• Deroghe:1. Lavoro a turni **2. Attività con periodi di lavoro frazionati nella giornata3. Trasporti ferroviari e attività connesse4. Altre ipotesi stabilite dai CCNL, purchè siano previsti riposi

compensativi.

• Eccezioni alla coincidenza con la domenica L.370/34.

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ART. 9 RIPOSI SETTIMANALI

(…)2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:a) Le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore

cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva,di periodi di riposo giornaliero o settimanale;

a) Le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del successivo,di periodi di riposo giornaliero o settimanale; (così modificato da L 133/2008)

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ART. 9 RIPOSI SETTIMANALI

• Art. 18 Bis, Comma 4La violazione delle disposizioni previste negli articoli 7, comma 1, e 9, comma1, è punita con la sanzione amministrativa da 105,00 euro a 630,00 euro.

NO DIFFIDA. (Comma modificato da L.133/2008) La violazione delle disposizioni previste nell’ articolo 7,

comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 25,00 euro a 100,00 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e a ogni singolo periodo di 24 ore.

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Art. 10 FERIE ANNUALI

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 C.C., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’art.2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (1)

2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

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Art. 10 FERIE ANNUALI

3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell’art.3, comma 2, i CCL stabiliscono criteri e modalità di regolazione.

(1) Art. 18 Bis, comma 3 La violazione delle disposizioni previste

dall’articolo 4, commi 2,3 e 4, dall’art.9, comma 1, e dall’art.10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione.(modificato da L.133/2008)

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ART. 11- LIMITAZIONI AL LAVORO NOTTURNO

L’IDONEITA’ AL LAVORO NOTTURNO DEVE ESSERE ACCERTATA DALLE COMPETENTI STRUTTURE SANITARIE

PUBBLICHE O DAL MEDICO COMPETENTE A CURA E SPESE DEL DATORE DI LAVORO;

E’ FATTO DIVIETODIVIETO DI ADIBIRE LE DONNE AL LAVORO DALLE 24.00 ALLE 06.00 DALL’ACCERTAMENTO DELLO STATO DI GRAVIDANZA AL COMPIMENTO DI UN ANNO DI ETA’ DEL

BAMBINO;

NON POSSONO ESSERE OBBLIGATINON POSSONO ESSERE OBBLIGATI A PRESTARE LAVORO NOTTURNO: - lavoratrice madre (o in alternativa il padre) di

un figlio minore degli anni 3; lavoratrice/lavoratore unico genitore affidatario di un figlio minore degli anni 12;

lavoratrice/lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ex L. n, 104/92.

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ART. 13- DURATA DEL LAVORO NOTTURNO

ORARIO DI LAVORO NON PUO’ SUPERARE LE 8 ORE IN MEDIA NELLE

24I CCL POSSONO:

individuare un periodo di riferimento piu’ ampio in cui calcolare la media delle 8 ore;

stabilire riduzioni di orario o determinare trattamenti indennitari nei confronti dei

lavoratori notturni;

SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELLA CONTRATTAZIONE IN MATERIA

DI TRATTAMENTI ECONOMICI E RIDUZIONI DI ORARIO

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ART. 15 – TRASFERIMENTO AL LAVORO NOTTURNO

se condizioni di salute

determinano l’inidoneità al

lavoro notturno

CCL INDIVIDUA LE MODALITA’

DI APPLICAZIONE DELLA NORMA E INDIVIDUA LE ALTERNATIVE

SE NON ESISTONO TALI

MANSIONI

LAVORATORE ASSEGNATO AL LAVORO

DIURNO

CON MANSIONI EQUIVALENTI, SE ESISTENTI

E DISPONIBILI

ACCERTAMENTO DEL MEDICO COMPETENTE O ASL

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LAVORO NOTTURNO - SANZIONI

SUPERAMENTOSUPERAMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI 88 ORE DI LAVORO

NOTTURNO IN MEDIA NELLE 2424

ORE

S.A. DA EURO 51 A 51 A EURO 154EURO 154 PER OGNI

GG E PER OGNI LAVORATORE

ADIBITO AL LAVORO NOTTURNO OLTRE

DETTO LIMITE

VIOLAZIONEVIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ADIBIRE LE DONNE AL LAVORO, DALLE ORE 24 ALLE ORE 6 NEL PERIODO TRA

ACCERTAMENTO STATO DI GRAVIDANZA FINO AL COMPIMENTO

DI UN ANNO DEL BIMBO;

VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ADIBIRE AL LAVORO NOTTURNO LE

CATEGORIE DI LAVORATORI INDIVIDUATI DALLA NORMA

S.P. ARRESTOARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA

EURO 516 A EURO 2.582516 A EURO 2.582

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ART. 16 - DEROGHE ALLA DISCIPLINA DELLA DURATA SETTIMANALE DELL’ORARIO

FATTE SALVE LE CONDIZIONI DI

MIGLIOR FAVORE DEI CCL

DEROGA RISPETTO LE 4040 ORE SETTIMANLI

-lavorazioni agricole e in quelli in cui sussistono necessita’ imposte da esigente tecniche o stagionali;

-lavorazioni particolari caratterizzate da esigenze tecniche o stagionali, ( r.d. 1957/23)

-industrie stagionali o a ciclo continuo;

-attività di preparazione e funzionamento degli impianti e dei mezzi di lavoro, delle materie prime, (art. 10 r.d.1955/23);

- lavori discontinui o di semplice attesa e custodia (r.d. 2657/23);

-Personale addetto a servizi cui sia necessario garantire continuità: produzione e trasformazione distruzione ed erogazione

di energia elettrica, gas, calore, acqua.

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ART. 17 – DEROGHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RIPOSO GIORNALIERO, PAUSE, LAVORO

NOTTURNO, DURATA MASSIMA SETTIMANALE

IL MINISTERO DEL LAVORO ADOTTA APPOSITO DECRETO, SU RICHIESTA

DELLE OO.SS.

STRUMENTO

IN MANCANZA

CONTRATTI COLLETTIVI O ACCORDI CONCLUSI A LIVELLO NAZIONALE TRA LE OO.SS COMPARATIVAMENTE PIU’

RAPPRESENTATIVE E LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DEI

DATORI

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ART. 17 – DEROGHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RIPOSO GIORNALIERO, PAUSE, LAVORO

NOTTURNO, DURATA MASSIMA SETTIMANALE

1. Le disposizioni di cui agli artt. 7,8,12, e 13 possono essere 1. Le disposizioni di cui agli artt. 7,8,12, e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le OO.SS. comparativamente più nazionale con le OO.SS. comparativamente più rappresentative. Per il settore privato , in assenza di rappresentative. Per il settore privato , in assenza di specifiche disposiozioni nei contratti collettivi nazionali, le specifiche disposiozioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali, stipulati con le OO.SS. territoriali o aziendali, stipulati con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionalecomparativamente più rappresentative sul piano nazionale. . (Modificato da L.133/2008)(Modificato da L.133/2008)

LA CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO INTERVIENE IN LA CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO INTERVIENE IN VIA SOSTITUTIVA, E NON SOLO SE AUTORIZZATA VIA SOSTITUTIVA, E NON SOLO SE AUTORIZZATA DAL CCNLDAL CCNL