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1. Le novità del mese in pillole Le novità di febbraio in pillole pag 2 2. L’informazione pratica per le piccole e medie imprese Minimali e massimali contributivi 2018 pag 7 Gestione separata - Aliquote contributive 2018 pag 10 Nuovi adempimenti privacy in vigore da maggio pag 14 Artigiani e commercianti - Contribuzione INPS 2018 pag 18 Colf e badanti (lavoro domestico) - Nuovi minimi 2018 pag 21 Certificazione Unica 2018 - Lavoro dipendente e assimilato pag 25 Esercizio del potere disciplinare da parte del Datore di lavoro pag 27 3. Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro Salute e sicurezza sul lavoro per le attività turistico alberghiere (hotel, alberghi, campeggi, B&B): gli adempimenti sulla sicurezza pag 30 4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese Incentivo Occupazione Mezzogiorno pag 43 Febbraio 2018

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1. Le novità del mese in pillole

Le novità di febbraio in pillole pag 2

2. L’informazione pratica per le piccole e medie imprese

Minimali e massimali contributivi 2018 pag 7

Gestione separata - Aliquote contributive 2018 pag 10

Nuovi adempimenti privacy in vigore da maggio pag 14

Artigiani e commercianti - Contribuzione INPS 2018 pag 18

Colf e badanti (lavoro domestico) - Nuovi minimi 2018 pag 21

Certificazione Unica 2018 - Lavoro dipendente e assimilato pag 25

Esercizio del potere disciplinare da parte del Datore di lavoro pag 27

3. Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Salute e sicurezza sul lavoro per le attività turistico alberghiere (hotel, alberghi, campeggi, B&B): gli adempimenti sulla sicurezza

pag 30

4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

Incentivo Occupazione Mezzogiorno pag 43

Febbraio 2018

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A tutti i DATORI DI LAVORO LL.SS.

Le novità di febbraio in pillole

NASPI - REQUISITO CONTRIBUTIVO Con messaggio 15.2.2018 n. 710, l’INPS ha chiarito che ai fini del perfezionamento del requisito contributivo delle 13 settimane richiesto per accedere alla NASpI, si considerano utili:

• i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione. I predetti contributi figurativi sono da considerarsi utili sia nella ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro, sia nella ipotesi in cui l’astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

• i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.

INPS - PREMIO DI 800 EURO PER LA NASCITA O L’ADOZIONE DI UN MINORE Con messaggio 13.2.2018 n. 661, l’INPS, a seguito dell’ordinanza del Tribunale di Milano del 12.12.2017, fornisce le prime istruzioni operative che riguardano l’estensione del premio di 800,00 euro per la nascita o l’adozione di un minore, a tutte le future madri straniere regolarmente presenti in Italia. Sul punto, va ricordato che l’accesso al beneficio in questione era stato limitato ad alcune categorie di donne straniere e, precisamente, alle donne titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, della carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente. In seguito alla predetta ordinanza, l’INPS rende noto che:

• la procedura di presentazione telematica della domanda è stata pertanto implementata;

• le domande di premio alla nascita presentate dalle donne straniere regolarmente presenti in Italia, in precedenza respinte, saranno ora oggetto di riesame;

• il riesame della domanda sarà effettuato su istanza della richiedente da presentarsi alla Struttura territoriale competente utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Istituto;

• i premi verranno corrisposti con riserva di ripetizione se, all’esito del giudizio di impugnazione del citato provvedimento giudiziale.

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Numero 02

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INVIO PROSPETTO DISABILI Con il comunicato 31.1.2018, il Ministero del lavoro ha reso noto che la scadenza per l’invio del Prospetto Informativo disabili relativo all’anno 2017, fissata per il 31.1.2018, è posticipata al 28.2.2018. Tale slittamento si è reso necessario per consentire lo svolgimento di attività tecniche di manutenzione straordinaria, con conseguente possibile indisponibilità del servizi presenti sul sito www.lavoro.gov.it e sui siti dell’ANPAL, dell’INL e di Cliclavoro. Si ricorda che il Prospetto informativo è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti costituenti base di computo devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla L. 12.3.99 n. 68. La finalità è quella di condividere con l’Ufficio Collocamento mirato tutte le informazioni utili ad attuare quanto previsto dalla legge a proposito di inserimenti lavorativi adeguati alle necessità e caratteristiche delle aziende e delle persone destinatarie.

ASSEGNO SOCIALE DI DISOCCUPAZIONE (ASDI) L’INPS con il messaggio 17.1.2018 n. 196, ha reso noto che l’art. 18 DLgs. 147/2017 ha previsto che, dal 1.1.2018, l’Assegno sociale di disoccupazione (ASDI) non è più riconosciuto, se non in favore degli aventi diritto che entro la medesima data abbiano maturato i requisiti.

CONTRIBUTO LICENZIAMENTO - IMPORTO 2018 In base a quanto previsto dalla circ. INPS 31.1.2018 n. 19, per l’anno 2018 il contributo dovuto dai datori di lavoro in caso di licenziamento di un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato (c.d. ticket licenziamento introdotto dalla L. 92/2012 – c.d. Riforma Fornero), è pari a 495,34 euro per ogni anno di lavoro effettuato fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.486,02 euro per rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi). Il contributo è calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time e si computano come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. Il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.

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OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI Con messaggio 31.1.2018 n. 437, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di determinazione dell’arco temporale di riferimento per il calcolo della soglia di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Va ricordato che con la circ. 5.7.2016 n. 121, l’Istituto ha precisato che l’arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi, al fine della determinazione dell’importo di 10.000,00 euro annui individuati come discrimine per l’identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno civile. In relazione a ciò, è stato chiarito che i versamenti che concorrono al raggiungimento della soglia di euro 10.000,00 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).

INPS - AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA DI ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI Con la circ. 29.1.2018 n. 14, l’INPS ha illustrato le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per la frequenza di asili nido pubblici e privati, per il 2018. La domanda potrà essere presentata dal 29.1.2018 al 31.12.2018 esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

• WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

• Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

• Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi. Per agevolare la compilazione della domanda on-line, nella sezione moduli del sito www.inps.it sarà disponibile una scheda informativa corredata anche di moduli fac-simile. Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere:

• contributo asilo nido;

• forme di supporto presso la propria abitazione. Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi. Il bonus richiesto potrà essere erogato nel limite di spesa indicato dal DPCM 17.2.2017 (che per il 2018 è pari a 250 milioni di euro) secondo l’ordine di presentazione telematica della domanda. Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate, venga raggiunto - anche in via prospettica - il suddetto limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione le ulteriori domande.

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COSTI CHILOMETRICI: PUBBLICATE LE TABELLE NAZIONALI L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato per l’anno 2018 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI.

APPRENDISTATO E DISTACCO Con nota 12.1.2018 n. 290, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce un parere in merito alla compatibilità tra il contratto di apprendistato ed il distacco. L’INL non ravvisa ostacoli alla possibilità di avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato fermo restando il rispetto dei requisiti di legge, in particolare in ordine alla sussistenza dell’interesse del distaccante, alla espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore, alla presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro.

DECRETO FLUSSI È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16.1.2018, il DPCM 15.12.2017 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2018”. Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità, di cui:

• 12.850 unità, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo;

• 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del DLgs. 25.7.1998, n. 286;

• 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.

Nell’ambito della quota massima prevista, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

• 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

• 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

• 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Inoltre, sempre nell’ambito della quota massima prevista, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

• 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

• 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

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INPS – APE VOLONTARIO Con la circ. 13.2.2018 n. 28, l’NPS ha fornito le istruzioni applicative per l’Anticipo finanziario a garanzia Pensionistica (c.d. APE). In via sperimentale, dal 1.5.2017 al 31.12.2019, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla Gestione Separata ex L. 335/95, in possesso dei requisiti necessari, possono chiedere all’istituto finanziatore, attraverso l’INPS, l’anticipo pensionistico, da restituire in venti anni mediante trattenute mensili sulla pensione. Inoltre, con la notizia del 13.2.2018, l’INPS ha comunicato che per il riconoscimento dell’APE volontario sono disponibili sul sito due nuovi servizi:

• simulatore: mediante il quale i cittadini possono calcolare l’importo mensile e la durata dell’APE, nonché la rata di rimborso mensile che sarà decurtata dall’importo della pensione;

• domanda di certificazione: per richiedere, direttamente o tramite gli intermediari autorizzati, la certificazione del diritto all’APE. L’Istituto, verificato il possesso dei requisiti previsti, certifica il diritto all’APE e comunica all’interessato l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

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Minimali e massimali contributivi 2018 Con la circ. 26.1.2018 n.13, l’INPS ha reso noti i nuovi importi dei minimali e dei massimali contributivi, validi per il 2018 per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni pubbliche e private, aggiornati alla luce della variazione dell’indice dei prezzi al consumo tra il 2016 e il 2017 calcolata dall’ISTAT. Poiché, nell’anno 2017, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall’Istat, è stata pari all’1,1%, minimali e massimali contributivi sono stati rivalutati, assieme alla quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%, agli importi delle retribuzioni non imponibili ai fini contributivi e, in generale, a tutti i valori utili al calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

MINIMALE CONTRIBUTIVO GIORNALIERO

Ricordiamo che il minimale contributivo, in relazione ai lavoratori subordinati, è la retribuzione minima sulla cui base devono essere calcolati i contributi che il datore di lavoro deve versare all’INPS per la prestazione lavorativa svolta dal dipendente; si prescinde dunque dall’effettiva retribuzione del lavoratore, se questa è inferiore al minimale, ma si opera un riproporzionamento per i lavoratori part time. Normalmente il minimale contributivo è stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (o dalla contrattazione territoriale, se di miglior favore). La legge (art. 7 co. 1 del DL 463/83), in ogni caso, prevede un minimale giornaliero inderogabile, pari al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione.

MINIMALE CONTRIBUTIVO GIORNALIERO 2018

Considerando che l’importo del trattamento minimo, per il 2018, ammonta a 507,42 euro mensili, il minimale giornaliero inderogabile è pari a 48,20 euro.

MINIMALE CONTRIBUTIVO ORARIO 2018

Per i lavoratori a tempo parziale non vale il minimale giornaliero “intero”, ma deve essere riproporzionato su base oraria e sulle giornate lavorative settimanali (di norma 6, 5 per la settimana corta).

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Ipotizzando, ad esempio, un orario di 40 ore settimanali su 6 giorni, si deve calcolare il minimale orario in questo modo: 48,20 x 6/40. Il risultato, pari a 7,23 euro, corrisponde al minimale orario sul quale calcolare i contributi.

RETRIBUZIONE MINIMA 2018 PER L’ACCREDITO DI UN ANNO DI CONTRIBUTI

Il minimale contributivo non deve essere confuso con la retribuzione minima per l’accredito di un anno intero di contributi presso l’INPS. Questa retribuzione, difatti, corrisponde all’imponibile minimo che serve perché in un anno tutte le 52 settimane siano riconosciute ai fini del diritto alla pensione, ed è pari al 40% del trattamento minimo. Per il 2018, il valore della retribuzione minima per l’accredito “intero” dei contributi è pari, dunque, a 202,97 euro a settimana; in un anno è necessario raggiungere un reddito imponibile ai fini contributivi pari a 10.554,34 euro. Ciò comporta che i contributi accreditati ai fini IVS, ossia invalidità, vecchiaia e superstiti (per un lavoratore subordinato, considerando un’aliquota del 33%), debbano ammontare ad almeno 66,98 euro alla settimana ed a 3.482,97 euro all’anno: in caso contrario, la contribuzione utile al diritto alla pensione deve essere calcolata in proporzione a quanto versato, pertanto il lavoratore si vedrà riconosciute meno di 52 settimane di contributi nonostante abbia lavorato l’intero anno. Il lavoratore, per colmare le eventuali lacune contributive, può comunque versare i contributi volontari sulle settimane scoperte o procedere al riscatto. Il minimale contributivo e la riduzione delle settimane utili alla pensione non devono essere applicati nei confronti di lavoratori domestici, operai agricoli ed apprendisti.

ALIQUOTA AGGIUNTIVA 2018

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati che superano la prima fascia di retribuzione pensionabile, per i quali risulta un’aliquota INPS a proprio carico inferiore al 10%, è dovuta un’aliquota aggiuntiva, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite di 46.630 euro annui. L’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente questo tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a 3.885,83 euro, da arrotondare a 3.886.

MASSIMALE CONTRIBUTIVO 2018

Nel 2018 aumenta anche il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dalla L. 335/1995 per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie, e per coloro che optano per la

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pensione con il sistema contributivo: questo rappresenta la retribuzione massima al di sopra della quale non sono dovuti contributi. Nel dettaglio, in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat, il massimale è pari, per l’anno 2018, a 101.427,08 euro, ossia a 101.427 euro, arrotondando all’unità.

LIMITI MASSIMI DELLE RETRIBUZIONI NON IMPONIBILI 2018

L’Inps ha infine comunicato, per l’anno 2018, i limiti massimi relativi agli importi delle retribuzioni non imponibili ai fini contributivi, sulla base delle attuali disposizioni normative. Di seguito l’elenco delle prestazioni non imponibili ai fini contributivi ed il loro valore massimo non soggetto a imposizione per l’anno 2018.

Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa

rese in formato cartaceo 5,29 euro rese in forma elettronica 7,0 euro

Fringe benefit (tetto) 258,23 euro Indennità di trasferta intera Italia 46,48 euro Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99 euro Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49 euro Indennità di trasferta intera estero 77,47 euro Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65 euro Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82 euro Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37 euro Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11 euro Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,83 euro

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Gestione separata - Aliquote contributive 2018 Per l’anno 2018 cambia l’aliquota contributiva previdenziale per i lavoratori “parasubordinati” (collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate) iscritti alla sola Gestione separata ex L. 335/95 e non pensionati; non si registra, invece, nessuna variazione con riguardo all’aliquota prevista per i professionisti titolari di partita IVA “senza Cassa” iscritti alla sola Gestione Separata e non pensionati e per gli iscritti alla predetta gestione che risultino assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione. Di seguito un riepilogo della normativa e delle diverse aliquote.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS introdotta dalla L. 335/95: • i liberi professionisti, per i quali non è prevista l’iscrizione ad una specifica

cassa previdenziale (in questa casistica devono anche ricomprendersi i professionisti che, pur dotati di cassa previdenziale, non possono iscriversi alla stessa perché svolgono un’attività non iscrivibile; è ad esempio il caso di un ingegnere che contemporaneamente all’attività professionale svolge anche l’attività di lavoro dipendente);

• i collaboratori coordinati e continuativi; • gli spedizionieri doganali non dipendenti; • i venditori a domicilio (al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tali

attività, superiore a 5.000,00 euro); • i lavoratori autonomi occasionali (al raggiungimento di un reddito annuo,

derivante da tali attività, superiore a 5.000,00 euro); • i medici con contratto di formazione specialistica; • gli amministratori locali; • i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.

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COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA

Per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata l’aliquota contributiva è elevata al 33%, a cui va aggiunta l’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%. Inoltre, a decorrere dal 1.7.2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51% (contribuzione aggiuntiva DIS-COLL).

PROFESSIONISTI ISCRITTI UNICAMENTE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS NON PENSIONATI

Per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%, a cui andrà aggiunta l’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%.

SOGGETTI GIÀ PENSIONATI O ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE

Per i soggetti di cui ai punti precedenti, già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota è confermata al 24%.

TABELLE RIEPILOGATIVE

SOGGETTI OBBLIGATI ALIQUOTE

Soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

34,23% (33,00 + 0,72 +

0,51) Soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata per i quali

non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

33,72% (33,00 +0,72) Professionisti iscritti unicamente alla Gestione Separata non

pensionati

25,72% (25,00 + 0,72) Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali

obbligatorie

24%

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RIPARTIZIONE DELL’ONERE CONTRIBUTIVO

• Aziende committenti: la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3); l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24.

• Liberi professionisti: per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018).

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Esempio di comunicazione per la raccolta dei dati dei collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS

Si propone un esempio di comunicazione per la raccolta dei dati dei collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS, ai sensi della L. 335/1995.

AZIENDA _________________________________________________________________ DATI COLLABORATORE Cognome e Nome _____________________________________________ Numero Partita IVA (eventuale) ________________________________________ Altra forma pensionistica a cui è iscritto (eventuale) ________________________ Titolare di pensione - cat. e numero (eventuale) ___________________________

TIPOLOGIA SOGGETTI BARRARE LA CASELLA

INTERESSATA LAVORATORI AUTONOMI, TITOLARI DI PARTITA IVA,

ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA, NON ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI DI PREVIDENZA

OBBLIGATORIA NÉ PENSIONATI

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E SOGGETTI ASSIMILATI SENZA PARTITA IVA,

ISCRITTI ESCLUSIVAMENTE ALLA GESTIONE SEPARATA E NON PENSIONATI

SOGGETTI GIÀ PENSIONATI O ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME PREVIDENZIALI

OBBLIGATORIE (SIANO ESSI TITOLARI O MENO DI PARTITA IVA)

Con la sottoscrizione della presente, il Collaboratore si impegna a comunicare tempestivamente ogni intervenuta variazione.

Il Collaboratore _________________

(DATA E FIRMA)

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A tutti i DATORI DI LAVORO LL.SS.

Nuovi adempimenti privacy in vigore da maggio Il 25.5.2018 entrerà in vigore, in tutti i paesi dell’Unione Europea, il nuove Regolamento relativo al trattamento dei dati personali e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Il Regolamento è direttamente applicabile e vincolante in tutti gli Stati membri dell’Unione e non richiede una legge di recepimento nazionale. Il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati: • introduce regole più chiare in materia di informativa e consenso; • definisce i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali; • stabilisce criteri per il trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea.

Il nuovo Regolamento comporterà importanti cambiamenti non solo per i cittadini, ma anche per le aziende, i liberi professionisti, le associazioni, gli enti pubblici. Il principio-chiave del nuovo Regolamento è “privacy by design”, ossia garantire la protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento o di un sistema ed adottare comportamenti che consentano di prevenire possibili problematiche. Viene inoltre introdotta la figura del “Responsabile della protezione dei dati” incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle imprese e negli enti.

DEFINIZIONI

Ai fini del nuovo regolamento s’intende per: • dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica

identificata o identificabile; • trattamento: qualsiasi operazione compiuta, con o senza l’ausilio di processi

automatizzati, e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

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• archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

• titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

• responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

• consenso dell’interessato: qualsiasi manifestazione di volontà dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

CHI È TENUTO AL RISPETTO DEL NUOVO REGOLAMENTO

Il nuovo regolamento si applica al trattamento di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi: • interamente o parzialmente automatizzato; • non automatizzato (ossia cartaceo).

È dunque tenuto al rispetto della nuova normativa qualunque soggetto che tratti dati personali di terzi, fatta eccezione per i trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico. Inoltre, si applica integralmente alle imprese situate fuori dall’Unione Europea che offrono servizi o prodotti a persone che si trovano nel territorio dell’Unione Europea. Tutte le aziende, ovunque stabilite, dovranno quindi rispettare le regole fissate nell’Unione Europea.

INFORMATIVA

L’informativa diventa sempre di più uno strumento di trasparenza riguardo al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti. Gli interessati dovranno sapere: • se i loro dati sono trasmessi al di fuori dell’Unione Europea e con quali

garanzie; • che hanno il diritto di revocare il consenso a determinati trattamenti, come

quelli a fini di marketing diretto.

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È opportuno che i titolari del trattamento verifichino la rispondenza alla nuova normativa delle informative attualmente utilizzate, con particolare attenzione ai contenuti obbligatori ed alle modalità di redazione, in modo tale da poter apportare eventuali modifiche o integrazioni.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Per quanto attiene il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali, già come previsto dalla precedente normativa, dovrà essere preventivo ed inequivocabile. Per il trattamento dei dati sensibili, il nuovo Regolamento prevede che il consenso debba essere “esplicito”; in altri termini è esclusa ogni forma di consenso tacito oppure ottenuto proponendo all’interessato una serie di opzioni già selezionate. I fornitori di servizi Internet ed i social media, dovranno richiedere il consenso ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale per trattare i dati personali dei minori di 16 anni. In qualunque momento il consenso potrà essere revocato e, comunque, i trattamenti effettuati fino a quel momento sulla base del consenso ora revocato rimarranno legittimi. Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha tutte le caratteristiche individuate dal nuovo Regolamento; in caso contrario, è opportuno raccogliere nuovamente il consenso degli interessati.

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il responsabile della protezione dei dati dovrà: • informare e fornire consulenza al Titolare o al Responsabile del trattamento,

nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo, nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

• sorvegliare l’osservanza del Regolamento, delle altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

• fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;

• cooperare con l’autorità di controllo; • fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo;

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La designazione del responsabile della protezione dei dati è obbligatoria in determinati casi indicati dalla legge.

COSA FARE PER ADEGUARSI AL NUOVO REGOLAMENTO

Si consiglia di effettuare un’analisi, per il tramite di un professionista specializzato, della propria organizzazione aziendale, al fine di valutare le eventuali azioni da compiere per adeguarsi alla nuova normativa. Si precisa che in caso di inosservanza delle regole sono previste sanzioni, anche elevate.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

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Artigiani e commercianti - Contribuzione INPS 2018 L’INPS, con la circ. del 12.2.2018 n. 27 ha comunicato i valori per il calcolo della contribuzione dovuta per il 2018 da artigiani e commercianti. Si riepilogano, pertanto, di seguito i nuovi dati di riferimento. Le aliquote contributive INPS per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e commercianti, per l’anno 2018, sono pari al 24%, come previsto dalla L. 214/2011. A questo valore va aggiunto un contributo per le prestazioni di maternità, stabilito dalla L. 448/99 nella misura di 0,62 euro mensili. Per i soli iscritti alla gestione commercianti, inoltre, all’aliquota base va aggiunto lo 0,09% per l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, previsto dal DLgs. 207/96.

Rimane in vigore, anche per l’anno 2018, la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già titolari di pensione INPS.

CONTRIBUZIONE IVS SUL MINIMALE DI REDDITO

Il reddito minimo annuo da considerare per il calcolo del contributo IVS dovuto dai lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2018, è pari a 15.710,00 euro. Le aliquote da applicare sono così definite:

ARTIGIANI COMMERCIANTI Titolari di qualunque età e

coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni

24 %

24,09 %

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni (applicabile

fino a tutto il mese di compimento dei 21 anni del

collaboratore)

21 %

21,09 %

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CONTRIBUZIONE IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE

Il contributo IVS è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2018, per la quota eccedente il minimale, in base alle aliquote precitate fino al limite di 46.630,00 euro. Per i redditi oltre tale soglia, l’aliquota viene aumentata di un punto percentuale.

Le aliquote da applicare sono, pertanto, così definite.

SCAGLIONE DI

REDDITO ARTIGIANI COMMERCIANTI

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età

superiore ai 21 anni

fino a 46.630,00 24 % 24,09 %

da 46.630,00 25 % 25,09 %

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni (applicabile fino a tutto il

mese di compimento dei 21 anni del collaboratore)

fino a 46.630,00

21 % 21,09%

da 46.630,00

22 % 22,09 %

MASSIMALE IMPONIBILE DI REDDITO ANNUO

Per l’anno 2018 il massimale di reddito annuo sul quale sono dovuti i contributi IVS è pari a: • 77.717,00 euro per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995; • 101,427,00 euro per i lavoratori iscritti con decorrenza gennaio 1996 o

successiva.

REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO EX L. 208/2015

I soggetti che operano nel regime “forfetario” possono beneficiare di una riduzione contributiva del 35%, previa domanda presentata dall’interessato. Per i beneficiari della riduzione nell’anno 2017, verrà automaticamente prevista anche per il 2018, ove ne permangano i requisiti, salvo rinuncia espressa. Per chi ha intrapreso una nuova attività nel 2017 e intendesse avvalersi per la prima volta di tale riduzione nel 2018, è necessario comunicare la propria adesione entro il 28.2.2018. Per le nuove attività iniziate nel 2018 la comunicazione di adesione va effettuata con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento di iscrizione INPS.

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TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I termini di pagamento del contributo IVS, mediante modello F24, sono i seguenti: • 16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019 per i

contributi dovuti sul minimale; • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone

fisiche per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018.

Tutte le informazioni utili per il pagamento della contribuzione possono essere prelevate, dal contribuente o da un suo delegato, dal sito INPS, Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti – funzione “dati del mod. F24”.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

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Colf e badanti (lavoro domestico) - Nuovi minimi 2018

La presente per comunicare i nuovi minimi retributivi e contributivi previsti per il lavoro domestico con decorrenza dal 1.1.2018 e validità fino al 31.12.2018.

MINIMI RETRIBUTIVI

In data 17.1.2018 sono stati comunicati i nuovi minimi retributivi per il settore del lavoro domestico, come da intese raggiunte tra le associazioni di categoria datorili e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, di seguito riportati.

TABELLA A - LAVORATORI CONVIVENTI

LIVELLI VALORI MENSILI INDENNITÀ A 629,15 -

AS 743,55 - B 800,74 -

BS 857,94 -

C 915,15 - CS 972,33 -

D 1.143,91 169,15 DS 1.201,11 169,15

TABELLA B - LAVORATORI CONVIVENTI DI CUI ALL’ART. 15, C. 2 Trattasi di lavoratori inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da enti pubblici, che possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a

30 ore settimanali.

LIVELLI VALORI MENSILI B 571,96

BS 600,56

C 663,46

TABELLA C - LAVORATORI NON CONVIVENTI

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LIVELLI VALORI ORARI A 4,47

AS 5,39 B 5,72

BS 6,06

C 6,40 CS 6,74

D 7,78 DS 8,12

TABELLA D - ASSISTENZA NOTTURNA

LIVELLI VALORI MENSILI Autosufficienti Non autosufficienti

BS 986,62 - CS - 1.118,18 DS - 1.381,30

TABELLA E - PRESENZA NOTTURNA LIVELLI VALORI MENSILI

Unico 660,61

TABELLA G - CASI DI COPERTURA Casi di assistenza a persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura

dei giorni di riposi dei lavoratori titolari. LIVELLI VALORI ORARI

CS 7,26 DS 8,75

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI VITTO E ALLOGGIO

Per l’anno 2018 sono state definite le seguenti indennità giornaliere di vitto e alloggio: • pranzo e/o colazione: 1,93 euro; • cena: 1,93 euro; • alloggio: 1,67 euro;

totale indennità giornaliera: 5,53 euro.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS

L’INPS, con la circ. 29.1.2018 n. 15 ha comunicato l’importo dei contributi dovuti per l’anno 2018 per i lavoratori domestici. Di seguito si evidenziano i nuovi importi.

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LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI senza contributo addizionale (art. 2 co. 28 della L. 92/2012)

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva Convenzionale Comprensivo quota

CUAF Senza quota

CUAF (1) fino a € 7,97

€ 7,05 € 1,41 (0,35) (2) € 1,42 (0,35) (2)

oltre a € 7,97 fino a € 9,70

€ 7,97 € 1,59 (0,40) (2) € 1,60 (0,40) (2)

oltre € 9,70 € 9,70 € 1,94 (0,49) (2) € 1,95 (0,49) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore

settimanali € 5,13 € 1,02 (0,26) (2) € 1,03 (0,26) (2)

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI con contributo addizionale (art.2 co. 28 della L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva Convenzionale Comprensivo quota

CUAF Senza quota

CUAF (1)

fino a € 7,97

€ 7,05 € 1,51 (0,35) (2) € 1,51 (0,35) (2)

oltre a € 7,97 fino a € 9,70

€ 7,97 € 1,70 (0,40) (2) € 1,71 (0,40) (2)

oltre € 9,70 € 9,70 € 2,07 (0,49) (2) € 2,08 (0,49) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore

settimanali € 5,13 € 1,10 (0,26) (2) € 1,10 (0,26) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR

31 dicembre 1971, n. 1403). (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Le scadenze del versamento dei contribuiti previdenziali INPS per l’anno 2018 saranno le seguenti: • 1° trimestre: 10 aprile 2018; • 2° trimestre: 10 luglio 2018;

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• 3° trimestre: 10 ottobre 2018; • 4° trimestre: 10 gennaio 2018.

Si ricorda che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, i contributi dell’ultimo trimestre vanno versati entro 10 giorni dalla cessazione.

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A tutti i DATORI DI LAVORO LL.SS.

Certificazione Unica 2018 - Lavoro dipendente e assimilato Entro il 7.3.2018 i datori di lavoro sostituti d’imposta dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i modelli CU relativi ai redditi corrisposti ai propri dipendenti e/o collaboratori nell’anno 2017. Si riepiloga brevemente la normativa in materia e gli adempimenti da effettuare.

LA CERTIFICAZIONE UNICA

I datori di lavoro sostituti d’imposta che nell’anno 2017 hanno erogato ai propri dipendenti e/o collaboratori redditi di lavoro dipendente e assimilati sono tenuti a rilasciare una Certificazione Unica per attestarne i relativi dati fiscali, previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 4 commi 6-ter e 6-quater del DPR 322/98. Nella certificazione, oltre ai dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore, devono essere indicati: • i redditi 2017 ed eventuali arretrati; • le ritenute operate per IRPEF e per addizionali IRPEF a saldo ed in acconto; • i risultati dell’assistenza fiscale; • l’ammontare degli oneri detraibili e deducibili; • le detrazioni spettanti (per lavoro dipendente e assimilato, carichi di famiglia,

ecc.); • i dati relativi al bonus IRPEF; • i dati relativi alla previdenza complementare; • i redditi soggetti a imposta sostitutiva e delle imposte sostitutive trattenute; • i dati dei familiari a carico e, ove previsto, la percentuale di carico e della

durata in mesi; • la retribuzione pensionabile dovuta all’AGO, ai fondi esonerativi dell’AGO, ai

fondi sostitutivi dell’AGO; • l’imponibile, la contribuzione dovuta e la contribuzione versata per la Gestione

Separata INPS; • i dati INAIL;

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• i dati relativi al TFR ed altre indennità.

LE SCADENZE

Per gli adempimenti relativi alla Certificazione Unica sono previste le seguenti scadenze: • invio telematico all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo; • consegna al lavoratore dipendente entro il 3 aprile (in caso di cessazione del

rapporto di lavoro, entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato).

LE SANZIONI

Nel caso di omissione, tardività o erroneità della CU trasmessa è prevista una sanzione pari a 100,00 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50.000,00 euro per sostituto d’imposta. Non si applica la sanzione in caso di errata trasmissione se l’invio della CU corretta avviene entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 7 marzo (12 marzo). Se la CU viene correttamente trasmessa entro 60 giorni successivi al 7 marzo la sanzione è ridotta ad 1/3, con un massimo di 20.000,00 euro.

CU E LAVORO DOMESTICO

I datori di lavoro domestico non sono considerati sostituti d’imposta e, pertanto, non sono tenuti agli adempimenti sopra indicati. Dovranno, tuttavia, consegnare ai lavoratori una dichiarazione sostitutiva della CU, contenente: • i dati anagrafici e codice fiscale del datore di lavoro e del lavoratore; • il periodo di riferimento (con data inizio e fine) e numero giorni di detrazione; • le retribuzioni lorde corrisposte; • i contributi Inps e i contributi Cassa Colf a carico del collaboratore; • l’imponibile fiscale; • il TFR o eventuali anticipi di TFR corrisposti.

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere firmata e consegnata al lavoratore al-meno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiara-zione dei redditi o, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, entro 12 giorni dalla sua cessazione.

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Esercizio del potere disciplinare da parte del Datore di lavoro Così come previsto dall’art. 2106 c.c., l’inosservanza da parte del lavoratore dell’obbligo di fedeltà, diligenza ed obbedienza può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione e in conformità delle norme corporative. La norma attribuisce quindi al datore di lavoro il cosiddetto potere disciplinare, ossia la facoltà di irrogare sanzioni al lavoratore che venga meno ai suoi doveri contrattuali. Si tratta, comunque, di un potere soggetto al rispetto di determinate regole, che se non osservate, implicano la nullità della sanzione irrogata. Di seguito la normativa applicabile in caso di comportamenti del lavoratore disciplinarmente rilevanti. L’art. 7 della L.300/70 (Statuto dei lavoratori) disciplina le modalità di esercizio del potere disciplinare, prevedendo una serie di presupposti necessari per la legittima irrogazione delle sanzioni, ossia: • sussistenza del fatto contestato; • proporzionalità tra infrazione e sanzione; • limiti alla rilevanza della recidiva; • predeterminazione del codice disciplinare; • pubblicità del codice disciplinare; • contestazione dell’addebito; • diritto di difesa del lavoratore.

CODICE DISCIPLINARE

Lo Statuto dei lavoratori prescrive che “Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti”. Per quanto attiene il presupposto della pubblicità del codice disciplinare, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che l’unica forma valida sia quella dell’affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori e che tale modalità non possa essere sostituita con nessun’altra forma di pubblicità, neanche con la consegna al lavoratore del codice disciplinare o del contratto collettivo applicato.

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Considerato che la mancata pubblicità del codice disciplinare comporta la preclusione dell’esercizio dell’azione sanzionatoria, si consiglia di porre massima attenzione al rispetto di tale norma.

CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO

Nel momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza di un fatto disciplinarmente rilevante deve procedere con la contestazione dell’addebito. Si precisa che il fatto contestato al lavoratore, non solo deve essere concreto, ma deve essere anche rilevante sul piano giuridico/disciplinare. La contestazione deve essere fatta per iscritto e deve essere: • specifica - i comportamenti contestati devono essere riportati in modo

preciso, dettagliato e puntuale; • tempestiva - la contestazione deve essere effettuata in termini brevi dalla

commissione del fatto contestato e dal momento in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza;

• immutabile - i fatti su cui si fonda l’addebito non possono essere modificati nel corso del procedimento disciplinare.

Si precisa che in caso di recidiva è necessario che la stessa sia espressamente indicata nella contestazione, pena la nullità del provvedimento disciplinare. Nei casi di una certa gravità, il datore di lavoro può anche sospendere in via cautelare il lavoratore. È opportuno però chiarire che non trattandosi di un provvedimento disciplinare, tale misura non comporta anche la sospensione della retribuzione, che dovrà comunque essere erogata al lavoratore. Tale provvedimento esaurisce i suoi effetti con l’irrogazione della sanzione disciplinare definitiva.

DIRITTO DI DIFESA DEL LAVORATORE

I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa; entro tale termine il lavoratore può produrre le proprie difese, sia per iscritto che oralmente. Per giurisprudenza prevalente, anche se il lavoratore presenta le sue giustificazioni prima della scadenza dei 5 giorni, tale termine deve comunque trascorrere prima di adottare l’eventuale provvedimento disciplinare, atteso che il lavoratore potrebbe sempre integrare le proprie giustificazioni. È giusto precisare che nel corso del procedimento disciplinare il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

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SANZIONI APPLICABILI

Le sanzioni previste, in ordine crescente di gravità del fatto commesso, sono: • il rimprovero verbale; • il rimprovero scritto; • la multa, per un importo che non potrà essere superiore a 4 ore della

retribuzione di base; • la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni; • il licenziamento.

Si precisa che ai fini della proporzionalità tra infrazione e sanzione, bisogna anche tener conto del fatto che una determinata infrazione sia già stata sanzionata (c.d. recidiva); tuttavia la norma prescrive che non si può tener conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. La legge non prescrive un termine entro il quale la sanzione deve essere irrogata, tuttavia la maggior parte dei contratti collettivi dispone in tal senso. Il lavoratore che intende contestare la sanzione disciplinare inflitta può: • adire l’autorità giudiziaria • può promuovere, nei venti giorni successivi, la costituzione di un collegio di

conciliazione e arbitrato. In questo caso la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione e arbitrato, la sanzione disciplinare non ha effetto.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

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A tutti i DATORI DI LAVORO LL.SS.

Salute e sicurezza sul lavoro per le attività turistico alberghiere (hotel, alberghi, campeggi, b&b): gli adempimenti sulla

sicurezza

Lo svolgimento di attività all’interno del settore Turistico Alberghiero impone un numero crescente di adempimenti, fra questi le strutture ricettive devono provvedere anche a quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La prima domanda da porsi sull’adempimento delle disposizioni del Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs. 81/2008) è: Sono obbligato a farlo? La risposta è SÌ se per la mia Attività mi avvalgo di almeno un lavoratore. Da tenere sempre presente che l’art. 2 del DLgs. 81/2008 introduce una nozione di lavoratore molto ampia, infatti si intende per lavoratore: “la persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi”. Sono quindi da considerarsi lavoratori non solo i dipendenti a tempo indeterminato o determinato, ma anche: apprendisti, somministrazione, stagionali, a chiamata, stagisti, tirocinanti, a progetto, associati, coadiuvanti, volontari, familiari, soci lavoratori, voucher, studenti in alternanza scuola lavoro, ecc.

La risposta è NO se per il la mia Attività: • Non mi avvalgo di lavoratori a nessun titolo • Mi avvalgo solo di collaboratori liberi professionisti (partita IVA - ritenuta

d’acconto)

Se la risposta è SI, scatta automaticamente l’obbligo di rispettare gli adempimenti previsti dal DLgs. 81/2008 e s.m.i. Se la risposta è NO, non si applicano gli obblighi previsti se non nei limiti previsti dal Legislatore e nei casi e limiti previsti dall’art. 21, ovvero NON si sarà esentati dal: • utilizzare attrezzature a norma • munirsi dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

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• indossare cartellino di riconoscimento quando si opera in luogo di lavoro non di proprietà

• obbligo di avere uno o più mezzi di estinzione degli incendi, con relativo registro

Quindi la seconda domanda sarà: Perché dovrei farlo?

Perché in presenza anche di un solo lavoratore, la mia figura di Titolare si arricchisce di un secondo importantissimo ruolo: Datore di Lavoro, che mi impegna ad adempiere a tutta una serie di obblighi normativi scanditi con chiarezza dal DLgs. 81/2008. È quindi il ruolo proprio di Datore di Lavoro che mi obbliga ad adempire alle normative sulla sicurezza nell’ambiente lavorativo, a prescindere dalla tipologia merceologica della mia attività.

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Dunque alla luce delle disposizioni normative sopra esposte, quali sono nello specifico gli obblighi e gli adempimenti per il Datore di Lavoro?

In generale tutte le Attività Turistico Alberghiere sono tenute agli adempimenti minimi previsti dal DLgs 81/2008 e successivo correttivo DLgs. 106/2009. Tali adempimenti comprendono:

1. stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (per le nuove attività entro 90 giorni dall’apertura)

2. nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP) che può essere lo stesso Datore di Lavoro.

3. nomina degli Addetti al Primo Soccorso e gestione emergenze (APS) e degli Addetti Antincendio ed evacuazione (API) per ogni ambiente di lavoro dell’Attività;

4. far eleggere dai lavoratori il proprio Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) con verbale di assemblea e conseguente verbale di elezione o, in caso di mancata elezione, redigere apposito verbale. Nelle strutture con più di 16 dipendenti deve essere eletto se possibile all’interno delle rappresentanze sindacali nell’azienda;

5. l’Informazione e la Formazione dei Lavoratori sulla natura generale dei rischi presenti in azienda, sui rischi specifici a cui il lavoratore è esposto in quella Struttura e sulle misure di prevenzione adottate. Il Datore di Lavoro dovrà altresì fornire, informare ed addestrare i lavoratori all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e provvedere ove necessario alla consegna dei DPI con firma dell’apposito verbale di consegna, servendosi di persona esperta e far svolgere corsi

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specifici di addestramento nel caso il lavoratore utilizzi carrelli elevatori o che movimenti carichi manualmente;

6. la nomina del Medico Competente: nei casi previsti dalla normativa nazionale vigente. L’obbligo della nomina di questa importante figura emerge dalla Valutazione dei Rischi (DVR). Il correttivo DLgs. 106/2009 introduce nuovamente la possibilità di effettuare le visite mediche pre assuntive;

7. l’adozione di idonei Presidi di sicurezza ed in particolare di mezzi estinguenti idonei e cassette di primo soccorso per ogni unità lavorativa e provvedere alla manutenzione puntuale di questi. Importante è inoltre dotarsi di adeguata cartellonistica di sicurezza per individuare i luoghi dove sono presenti gli estintori, le cassette di primo soccorso, le vie di fuga, le uscite di sicurezza ecc.;

8. la messa a norma dell’ambiente di lavoro con le verifiche periodiche dell’impianto elettrico, della messa a terra, mediante l’utilizzo di attrezzature ergonomiche, adeguata illuminazione, ecc.

I LAVORATORI - IL COMPUTO

Al fine di chiarire, secondo la normativa vigente, chi sono da considerare lavoratori riportiamo di seguito quali sono quelli da considerarsi nel computo e come tali andranno a porre limiti o diritti in ambito aziendale per lo svolgimento di particolari ruoli o per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Sono da considerarsi a tutti gli effetti nel computo dei lavoratori: • lavoratori con contratto di lavoro subordinato; • lavoratori con contratto atipico (a progetto, coordinati e continuativi che

prestano attività nei luoghi forniti dall’Esercente, lavoratori distaccati, somministrati, ecc.);

• lavoratori a domicilio se svolgono attività in forma esclusiva per un solo Datore di Lavoro;

• lavoratori a tempo parziale; • lavoratori stagionali; • soci lavoratori.

Non sono da considerarsi nel computo dei lavoratori ma sono comunque destinatari delle tutele della sicurezza: • collaboratori familiari; • i tirocinanti;

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• lavoratori a tempo determinato assunti in sostituzione di altri lavoratori assenti con diritto di conservazione del posto;

• lavoratori che forniscono prestazioni occasionali; • lavoratori a domicilio se non svolgono attività in forma esclusiva per un solo

Datore di Lavoro; • i volontari; • i lavoratori autonomi; • i collaboratori, i lavoratori a progetto che non svolgono attività nei luoghi di

lavoro dell’esercente; • i lavoratori in prova.

Essendo però tali lavoratori destinatari delle tutele di sicurezza, il Datore di Lavoro deve comunque provvedere agli adempimenti minimi previsti dal DLgs. 81/2008 e DLgs. 106/2009. Tali lavoratori sono però da escludere nel conteggio per il computo. Il computo ha lo scopo di stabilire il numero esatto di lavoratori operanti in Azienda al fine di verificare ad esempio se il Datore di Lavoro può svolgere direttamente il ruolo di RSPP o il numero di RLS da eleggere o la possibilità di accedere alle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. L’art. 27 del DLgs. 81/2015 stabilisce che “salvo che sia diversamente previsto, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del Datore di Lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro”. Sul tema, la Nota del Ministero del Lavoro n. 30/2013 ha chiarito che “ai fini della corretta determinazione della base di computo, occorre effettuare la somma di tutti i periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti a favore del Datore di Lavoro nell’ultimo biennio e successivamente dividere il totale per 24 mesi”. In questo modo è possibile individuare, ai fini del computo dell’organico, il numero di unità impiegate: nel caso in cui il risultato sia formato da un numero non intero si procederà arrotondando la cifra per difetto o eccesso. Un principio particolare vale anche per i lavoratori a tempo parziale. In base a quanto previsto dall’art. 9 del DLgs. 81/2015, tali lavoratori devono essere computati “in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno”.

IL DATORE DI LAVORO

Il Datore di Lavoro è la figura cardine attorno alla quale si sviluppa tutto l’iter richiesto dal DLgs. 81/2008, e sulla quale incombono molti obblighi, due dei quali non sono delegabili:

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1 Effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

2 Nominare il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Riassumendo e schematizzando quanto premesso, il Datore di Lavoro deve: 3 Nominare il Medico Competente nei casi previsti

4 Designare i lavoratori incaricati all’ attuazione delle misure di gestione delle emergenze

5 Adempire agli obblighi di informazione e formazione

6 Fornire ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale

7 Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste e vigilare affinché i lavoratori non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

8 Consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nelle ipotesi previste

9 Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme

10 Convocare la riunione periodica nelle unità produttive con più di 15 lavoratori

Quale è la cosa più urgente che occorre fare? Partiamo dalla parte alta dell’elenco (Punti 1 e 2), cioè dagli obblighi di esclusiva competenza del Datore di Lavoro che sono la redazione del Documento conseguente alla valutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro (DVR) e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi? Come precedentemente affermato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere presente in qualsiasi Attività Turistico Alberghiera che si avvalga almeno di un lavoratore. Come abbiamo potuto constatare, è uno degli obblighi non delegabili dal Datore di Lavoro. Va precisato però che nella quasi assoluta maggioranza dei casi il DVR è redatto in collaborazione con Professionisti o Società specializzate in questo settore, poiché l’analisi di tutti i rischi e la redazione del Documento richiedono molta attenzione e competenza.

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Il DVR ha lo scopo di predisporre tutte quelle misure utili al fine di prevenire e controllare tali rischi come, ad esempio, la manutenzione periodica di impianti e macchinari e/o programmi di intervento che abbiano lo scopo di ridurre i rischi in questione e aumentare i livelli di sicurezza nonché tutti quegli strumenti (come caschi o protezioni) e tutte quelle informazioni e addestramenti di cui il personale necessita per svolgere il proprio lavoro in condizioni di massima sicurezza.

Cosa devo fare per redigere correttamente il DVR?

Per prima cosa, si procede ad una verifica approfondita del luogo di lavoro in modo tale da far emergere la globalità dei rischi esistenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Successivamente, è necessario provvedere alla verifica dei documenti attinenti alla sicurezza (certificati degli impianti di servizio e di processo, attestati di formazione generale e specifica, concessioni edilizie, planimetrie, ecc.). Terminata questa prima fase di analisi, il Datore di Lavoro deve analizzare attentamente le mansioni lavorative, le fasi di lavoro e l’organizzazione dello stesso. Al compimento di tali operazioni, il Datore di Lavoro deve mettere a punto le necessarie misure di prevenzione, protezione e formazione che devono essere attuate al fine di eliminare o contenere i rischi che sono stati individuati nelle precedenti fasi. Il DVR così redatto deve poi essere firmato e dev’essere messo a disposizione del personale o del loro Rappresentante che deve quindi avere la possibilità di consultarlo. Infine, il DVR deve essere costantemente aggiornato sulla base degli eventuali cambiamenti aziendali o legislativi.

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La Valutazione di tutti i rischi può generare la necessità di dover approfondire alcuni Rischi Specifici, dando così origine a DVR Specifici: Chimico, Movimentazione, Manuale dei Carichi, Gestanti, ecc.

Una volta finito il DVR è sempre valido?

L’obbligo di revisione e aggiornamento costante del DVR non è legato al decorso di alcun termine, ma deve essere adempiuto, ovviamente a seguito di una nuova valutazione dei rischi esistenti, ogni qualvolta si verifichino delle modifiche nel processo produttivo, nell’organizzazione generale del lavoro oppure in caso di infortuni gravi. Di conseguenza, l’iter di redazione del DVR dovrà essere ripetuto quando l’azienda modifica la propria attività o ne aggiunga di nuove oppure in caso di assunzione di nuovi dipendenti che si vadano ad aggiungere a quelli già presenti anche solo in sostituzione di uno di essi.

Posso fare l’autocertificazione al posto del DVR? NO, fino al 31 maggio 2013 poteva essere autocertificato mediante una dichiarazione sostitutiva, cioè le aziende fino a 10 lavoratori (salvo quelle a rischio rilevante) potevano dimostrare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso la cosiddetta “autocertificazione”. A partire dal 1° giugno dello stesso anno, invece, l’autocertificazione non è più valida. Perciò anche queste aziende dovranno possedere il documento di valutazione che analizzi tutti i rischi presenti in azienda (DVR), che indichi i requisiti di sicurezza adottati e che definisca il programma di interventi per mantenere o migliorare i livelli di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Ci sono alternative per la redazione del DVR? È possibile fare riferimento alle istruzioni del Ministero del Lavoro: per la compilazione del DVR le società (salvo quelle a rischio rilevante) fino a 50 lavoratori, possono utilizzare il documento “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 81/2008” approvato dalla Commissione Consultiva Permanente e pubblicato con DM 30.11.2012, che offre un’attenta guida al fine di facilitare le aziende nella compilazione del modello DVR. Questo genere di opportunità è fortemente consigliata alle attività più “semplici” e con pochi lavoratori (largamente sotto i 10), in quanto in caso di controlli gli Enti ispettivi esigono la stessa completezza e correttezza contenuta nei DVR non standardizzati, lo svolgimento delle stesse procedure e la presenza di tutte le Figure della Sicurezza richieste, con relativa formazione ed informazione.

Come posso mettere in atto gli interventi di prevenzione e protezione richiesti dal DVR?

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Uno dei principali interventi per una corretta gestione del sistema Salute e Sicurezza è la costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, cioè l’identificazione, la nomina, la designazione e/o l’elezione di tutte le Figure della Sicurezza che devono essere coinvolte nel processo normativo.

LE FIGURE DELLA SICUREZZA

Per prima cosa sarà fondamentale capire chi fa cosa e perché, quindi un chiaro Organigramma Aziendale è alla base di una corretta gestione della Sicurezza e delle Emergenze. Il DLgs. 81/2008 ha definito in maniera molto dettagliata come organizzare la prevenzione in azienda, a prescindere dalle sue dimensioni e dal settore merceologico di pertinenza. In ogni impresa, infatti, deve essere organizzato un sistema di prevenzione aziendale, composto da figure che hanno: • Responsabilità per la sicurezza (cioè rispondono del proprio operato in questo

campo); • Compiti per la sicurezza (contribuiscono a far funzionare il sistema di

prevenzione aziendale).

La domanda da porsi è: Abbiamo stabilito un Organigramma Aziendale completo di tutte le mansioni, i rapporti gerarchici, e i compiti in caso di Emergenza? − Se la risposta è SÌ, quanto riportato in seguito servirà come verifica sulla

validità dell’Organigramma esistente e ad appurare che lo stesso sia stato portato a conoscenza di tutti i lavoratori.

− Se la risposta è NO, si dovrà procedere nel più breve tempo possibile:

1. Identificare le Figure Responsabili

DATORE DI LAVORO è il Titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

DIRIGENTE è quella persona che a seguito delle comprovate competenze professionali rende operative le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa ed effettuando gli adeguati controlli. Nelle Attività Turistico Alberghiere spesso si identifica con un socio o un lavoratore con particolare esperienza.

PREPOSTO è colui che sulla base delle competenze professionali acquisite, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione delle direttive ricevute, grazie anche al potere funzionale di cui è dotato. Nelle Attività Turistico Alberghiere si identifica nel lavoratore con più esperienza.

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LAVORATORE è una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, presta il proprio lavoro nell’organizzazione di un Datore di Lavoro.

2. Identificare le Figure della Sicurezza interne e stabilire i loro compiti e responsabilità

RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

Questa figura, nominata dal Datore di Lavoro, deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per assumersi e dimostrare di avere quelle responsabilità che gli permettono di organizzare e gestire tutto il sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi. Può essere un Professionista esterno o un lavoratore interno.

RSPP DATORE DI LAVORO

Nelle Attività Turistico Alberghiere la funzione di RSPP può essere esercitata anche dal Datore di Lavoro in quanto organizzazioni lavorative a basso rischio e normalmente con meno di 200 lavoratori.

API - Addetto Prevenzione Incendi

È’ designato dal Datore di Lavoro, ha il compito di mettere in pratica le attività di prevenzione degli incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di emergenza e di salvataggio degli altri lavoratori e delle persone presenti. Il Datore di Lavoro può autodesignarsi per questo ruolo. Deve essere garantita la presenza di almeno un Addetto per l’intero orario di lavoro. Quindi nelle Attività turistico Alberghiere il numero minimo richiesto è di due. Per realtà più grandi il numero dovrà essere adeguato. Ha anche il compito di sorvegliare i dispositivi antincendio (estintori) presenti tra un controllo semestrale e l’altro.

APS - Addetto Primo Soccorso

È designato dal Datore di Lavoro, ha il compito di gestire le emergenze di carattere sanitario, prodigandosi anche personalmente nel prestare soccorso alle persone presenti nel luogo di lavoro. Non ha particolari obblighi di intervento, se non attivare i soccorsi (118) e supportare il paziente fino al loro arrivo. Il Datore di Lavoro può autodesignarsi per questo ruolo. Deve essere garantita la presenza di almeno un Addetto per l’intero orario di lavoro. Quindi nelle Attività Turistico Alberghiere il numero minimo richiesto è di due. Per realtà più grandi il numero dovrà essere congruo. Ha anche il compito di controllare la presenza e l’integrità delle dotazioni di emergenza (cassetta primo soccorso) e la scadenza del loro contenuto.

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RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Nelle Attività Turistico Alberghiere l’RLS è solitamente eletto dai lavoratori stessi. Il candidato deve essere un lavoratore dipendente che possibilmente non abbia commistioni con la proprietà (no Datore di Lavoro, no soci, familiari, ecc.), in quanto è colui che rappresenta e tutela i diritti dei lavoratori nell’ambito della sicurezza sul lavoro all’interno delle aziende, in buona sostanza vigila e controlla su ciò che si fa (o non si fa) per la sicurezza sul lavoro. Nel caso non ci fosse nessun lavoratore candidato per questo ruolo obbligatorio, è loro facoltà, il Datore di Lavoro si deve rivolgere ad un Ente Bilaterale, ai Sindacati, ecc., per ottenere un RLST (Territoriale).

Medico Competente o del Lavoro

Premesso che la figura in questione è obbligatoria solo in determinati casi, in ogni caso, il Medico ha un ruolo importante quando è presente, in quanto deve attuare la Sorveglianza Medica, monitorare periodicamente lo stato di Salute dei Lavoratori e attuare piani di miglioramento in collaborazione col Datore di Lavoro e l’RSPP.

3. Creare uno schema gerarchico/funzionale

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4. Creare un schema delle relazioni tra le Figure della sicurezza

Seguendo ed analizzando questi 4 punti, abbiamo evidenziato la situazione in essere nell’Attività Turistico Alberghiera e fatto emergere eventuali mancanze alle quali possiamo rimediare:

A. Assegnando immediatamente i ruoli per le Responsabilità e per la Sicurezza;

B. Nominando il RSPP (anche se stessi, in qualità di RSPP Datore di Lavoro); C. Incaricando API e APS in numero congruo, ma non meno di due; D. Facendo eleggere l’RLS tra i lavoratori. Nel caso di un solo lavoratore va

ugualmente previsto.

Ma l’RSPP, gli Addetti Antincendio e Primo soccorso e l’RLS una volta identificati e designati, possono svolgere i loro compiti senza ulteriori passaggi? NO, è necessario procedere alla FORMAZIONE nel più breve tempo possibile di tutte le Figure sulla Sicurezza, avvalendosi di società o professionisti qualificati, con i quali organizzare un piano formativo nel rispetto della normativa vigente.

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LA FORMAZIONE

La formazione nel Sistema Salute e Sicurezza del DLgs. 81/2008 riveste una fondamentale importanza, in quanto la logica del legislatore è che un Lavoratore adeguatamente formato ed informato, acquisisca una consapevolezza tale nei confronti dell’ambiente in cui lavora, da renderlo una preziosa risorsa per la prevenzione, la gestione dei rischi e delle emergenze che dovessero presentarsi. La formazione, che il Datore di Lavoro è tenuto ad erogare al lavoratore, deve essere proporzionata al rischio legato al posto di lavoro, alle mansioni ed alla responsabilità di ciascun destinatario, nonché al modificarsi del contesto produttivo di riferimento.

Che tipo di formazione deve effettuare obbligatoriamente la mia Attività Turistico Alberghiera?

Gli Accordi Stato/Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016, hanno sancito le regole, le modalità, il percorso e la frequenza della formazione in ambito salute e sicurezza sul lavoro. Tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sono obbligati a frequentare gli appositi corsi di formazione, a partire dal Datore di Lavoro.

Per le Attività Turistico Alberghiere il percorso è il seguente:

SOGGETTO CHE PUÒ ESSERE DESIGNATO O INCARICATO O DESTINATARIO

TIPO FORMAZIONE DURATA AGGIORNAMENTI E-LEARNING

Datore di Lavoro o Socio con delega

RSPP Datore di Lavoro a Rischio

BASSO 16 ore Ogni 5 anni

almeno 6 ore

- Solo le prime 8 ore

- Aggiornamento tutto

Datore di Lavoro o Lavoratore

RSPP I laureati in

Architettura o Ingegneria sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B

MOD. A1 28 ore

MOD. B1 48 ore + 12/16

ore per moduli di

specializzazione

MOD.C1 24 ore

Ogni 5 anni 40-60-100

ore a seconda del

macro settore

(L’aggiornamento potrà

essere distribuito nell’arco di

un quinquennio)

- Solo modulo A - Aggiornamento

tutto

Dirigenti (solo se ufficialmente presenti)

Dirigente 16 ore Ogni 5 anni 6 ore Tutto

Lavoratore Preposto 8 ore Ogni 5 anni 6 ore

- Solo le prime 4 ore

- Aggiornamento

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SOGGETTO CHE PUÒ ESSERE DESIGNATO O INCARICATO O DESTINATARIO

TIPO FORMAZIONE DURATA AGGIORNAMENTI E-LEARNING

tutto

Datore di Lavoro Lavoratore

API Addetto

Prevenzione Incendi a Rischio

BASSO/MEDIO/ALTO

4 ore BASSO 8 ore MEDIO 12 ore ALTO

Attualmente non previsti NO

Datore di Lavoro Lavoratore

APS Addetto Primo

Soccorso Aziende Gruppo B/C2

12 ore Ogni 3 anni 4 ore NO

Lavoratore dipendente

RLS Rappresentante dei

Lavoratori per la Sicurezza

32 ore

<15 lav. solo

consigliata dai 15 ai 50

lav. 4 ore annue

> 50 lav. 8 ore annue

NO

Lavoratore Generale dei lavoratori 4 ore

Ogni 5 anni almeno 6 ore Tutto

Lavoratore Specifica dei

lavoratori rischio ASSO/MEDIO/ALTO

4 ore BASSO 8 ore MEDIO 12 ore ALTO

1 Il percorso formativo per l’RSPP nominato è specificato nell’Accordo della Conferenza Stato-

Regioni del 07/07/2016, e prevede una formazione organizzata nei moduli A, B e C: il Modulo A è il corso di base, ha una durata di 28 ore, ed è propedeutico alla prosecuzione del percorso formativo con i specifici moduli di specializzazione (Modulo B e C); il Modulo B è il corso correlato ai rischi presenti sul luogo di lavoro. È strutturato con un modulo comune a tutti i settori produttivi delle durata di 48 ore ad eccezione di quattro (Agricoltura-Pesca, Cave-Costruzioni, Sanità Residenziale, Chimico-Petrolchimico), per i quali va integrato con la frequenza di moduli di specializzazione, di 12 o 16 ore cadauno; il Modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP ed ha una durata di 24 ore.

2 Il Decreto Interministeriale n. 388/2003 presenta una classificazione delle Aziende e Unità produttive orientata ad inquadrare le stesse in tre gruppi di rischio (Gruppo A, B e C). Tale classificazione è effettuata sulla base del numero dei dipendenti, del comparto produttivo e dei rischi professionali.

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A tutti i DATORI DI LAVORO LL.SS.

Incentivo Occupazione Mezzogiorno

Il decreto ANPAL del 2.1.2018 ha istituito l’incentivo all’assunzione previsto per i datori di lavoro privati che esercitano la propria attività nelle Regioni meno sviluppate e in transizione, fornendo i relativi dettagli. A seguito della rimodulazione, da parte dell’art.1 comma 894 della L. 27.12.2017 n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), del Programma Operativo Complementare denominato Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione, l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive per il Lavoro), col decreto del 2.1.2018, ha istituito l’Incentivo Occupazione Mezzogiorno, affidandone la gestione all’INPS in qualità di Organismo Intermedio.

PROFILI GENERALI DELL’AGEVOLAZIONE

La misura dell’Incentivo Occupazione Mezzogiorno è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto; il limite è riparametrato e applicato su base mensile. Se il contratto è part time, il tetto massimo di beneficio deve essere proporzionalmente ridotto. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020. L’incentivo non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o economiche, ad eccezione dell’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’art. 1 comma 100 della L. 205/2017. Nei casi di cumulo delle due agevolazioni, l’incentivo è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo complessivo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

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BENEFICIARI

Hanno diritto all’incentivo i datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono, dal 1.1.2018 al 31.12.2018 disoccupati, ai sensi dell’art.19 del DLgs. 150/2015, in possesso delle seguenti caratteristiche: • lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni; • lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da

almeno sei mesi, ai sensi del DM 20/03/2013.

I lavoratori assunti non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore.

REQUISITI RICHIESTI

L’incentivo spetta esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore. In caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori dalle Regioni elencate, l’incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento. Inoltre, ai fini dell’accesso al beneficio, per i datori di lavoro resta fermo l’obbligo generale previsto dall’art. 1 commi 1175 e 1176 della L. 296/2006, con cui si richiede: • la regolarità degli adempimenti degli obblighi contributivi; • l’osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi

di legge; • il rispetto degli accordi e contratti collettivi di ogni livello, laddove siglati dalle

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

TIPOLOGIA CONTRATTUALE

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1.1.2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o di apprendistato professionalizzante. L’incentivo è riconosciuto anche per i contratti part time, ma in questo caso l’importo spettante è rimodulato di conseguenza. L’agevolazione si applica anche per le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato e ai soci lavoratori di cooperativa, se assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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L’incentivo non si applica, invece, ai contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

AIUTI DE MINIMIS

Come ricordato dall’ANPAL nel decreto in esame, l’accesso all’Incentivo Occupazio-ne Sud deve avvenire anche nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n. 1407/2013. Con riferimento al limite massimo di aiuti de minimis fruibili dalla medesima impresa, l’art. 3, § 2, del Regolamento UE n. 1407/2013 stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari. È possibile fruire dell’incentivo oltre i limiti previsti dal citato Regolamento, ma entro i limiti dell’intensità massima di aiuto stabiliti dall’art.32, § 3 del Reg. UE n.651/2014, nel caso in cui sia realizzato un incremento occupazionale netto, ossia un aumento netto del numero di dipendenti del datore di lavoro rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata. Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati siano resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo quando, oltre al requisito dell’incremento occupazionale netto, ricorre una delle seguenti condizioni: • il lavoratore è privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; • il lavoratore non è in possesso di un diploma di istruzione secondaria di se-

condo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione profes-sionale;

• il lavoratore ha completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

• il lavoratore è assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, oppure è assunto in settori economici in cui è riscontrato un differenziale di almeno il 25%.

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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’INCENTIVO

Per ottenere il bonus, i datori di lavoro interessati devono inviare una domanda all’INPS attraverso l’apposito modulo telematico presente nel portale web dell’istituto, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che si intende effettuare, con le modalità definite dall’INPS ed illustrate in un’apposita circolare che sarà emanata dall’ente. L’INPS effettua le seguenti operazioni: • determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla

retribuzione del contratto sottoscritto; • verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione

all’incentivo; • accerta la disponibilità residua delle risorse; • comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta

prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.

Nello specifico, l’INPS autorizza il beneficio nei limiti delle risorse disponibili previste (attualmente pari a 200 milioni di euro, ma che saranno incrementate a 500 milioni di euro a seguito dell’approvazione del Programma Operativo Complementare SPAO), sulla base di una stima previsionale del costo legato ad ogni assunzione agevolata. Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell’istanza preliminare, l’INPS autorizza il beneficio secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione dell’INPS con esito positivo, ha 10 giorni di tempo per confermare la prenotazione e assumere il lavoratore.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL’INCENTIVO

A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive mensili. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall’INPS.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.