Fasce_di_rispetto_cimiteriali

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(ASSESSORATO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SERVIZI AMBIENTALI ED ENERGETICI, AMBIENTE, COMUNICAZIONE) Carpi 12 aprile 2011 Alla attenzione dei consiglieri comunali Giliola Pivetti Roberto Andreoli Argio Alboresi e.p.c. Presidente del Consiglio Giovanni Taurasi Sindaco di Carpi Enrico Campedelli RISPOSTA INTERROGAZIONE FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI Cari consiglieri risponderò alla vostra interrogazione punto per punto, e per facilitare la lettura e la comprensione, visto che citerò diverse norme e leggi, queste saranno riportate da una colorazione blu. quanto al punto 1) così come riportato nella circolare regionale prot. n. AMP/DPA/1493 del 21 gennaio 2005, a firma dell’assessore regionale alla Programmazione Territoriale Politiche Abitative Riqualificazione Urbana Pier Antonio Rivola, con la quale vengono fornite indicazioni agli Enti locali ed alle Aziende Unità Sanitarie Locali, al fine di coordinare l’applicazione delle disposizioni regionali e statali che regolano la tematica delle fasce di rispetto cimiteriali, la legislazione vigente è frutto dell’integrazione delle disposizioni nazionali e regionali, dettate rispettivamente dalla L. 166 del 1 agosto 2002 recante “ Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti ”, in particolare l’art. 28, che ha abrogato alcune disposizioni del DPR 285/1990 “Regolamento di polizia mortuaria” e ha modificato l’art. 338 del R.D. del 1934, nello specifico: Art. 28. (Edificabilita' delle zone limitrofe ad aree cimiteriali) 1. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge"; b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti: "Il consiglio comunale puo' approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli gia' esistenti ad una

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(ASSESSORATO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SERVIZI AMBIENTALI ED ENERGETICI, AMBIENTE, COMUNICAZIONE)

Carpi 12 aprile 2011

Alla attenzione dei consiglieri comunali Giliola Pivetti

Roberto Andreoli Argio Alboresi

e.p.c.

Presidente del Consiglio Giovanni Taurasi

Sindaco di Carpi

Enrico Campedelli

RISPOSTA INTERROGAZIONE FASCE DI RISPETTO CIMITERIA LI

Cari consiglieri risponderò alla vostra interrogazione punto per punto, e per facilitare la lettura e la comprensione, visto che citerò diverse norme e leggi, queste saranno riportate da una colorazione blu. quanto al punto 1) così come riportato nella circolare regionale prot. n. AMP/DPA/1493 del 21 gennaio 2005, a firma dell’assessore regionale alla Programmazione Territoriale Politiche Abitative Riqualificazione Urbana Pier Antonio Rivola, con la quale vengono fornite indicazioni agli Enti locali ed alle Aziende Unità Sanitarie Locali, al fine di coordinare l’applicazione delle disposizioni regionali e statali che regolano la tematica delle fasce di rispetto cimiteriali, la legislazione vigente è frutto dell’integrazione delle disposizioni nazionali e regionali, dettate rispettivamente dalla L. 166 del 1 agosto 2002 recante “ Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”, in particolare l’art. 28, che ha abrogato alcune disposizioni del DPR 285/1990 “Regolamento di polizia mortuaria” e ha modificato l’art. 338 del R.D. del 1934, nello specifico:

Art. 28. (Edificabilita' delle zone limitrofe ad aree cimiteriali)

1. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato . E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge"; b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti: "Il consiglio comunale puo' approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli gia' esistenti ad una

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distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato , purche' non oltre il limite di 50 metri , quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attu azione di un intervento urbanistico, purche' non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consig lio comunale puo' consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria local e, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio d ell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edif ici . La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente. All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457". 2. All'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i commi 3 e 4 sono abrogati. Riporto per intero anche

Art. 338. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge (439). Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma (440). Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 (441) e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza. Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari (442).

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Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre (443). Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente (444). All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (445) (446). __________________________________________________________________________ (439) Comma prima modificato dall'art. 4, L. 30 marzo 2001, n. 130 e poi così sostituito dall'art. 28, comma 1, lettera a), L. 1° agosto 2002, n. 166. (440) Comma aggiunto dall'articolo unico, L. 4 dicembre 1956, n. 1428. Sui cimiteri di guerra, vedi, anche, il D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 429, e la L. 9 gennaio 1951, n. 204. (441) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sazione non può essere inferiore a euro 10. (442) Comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, lettera b), L. 1° agosto 2002, n. 166. (443) Comma prima modificato dall'art. 1, L. 17 ottobre 1957, n. 983 (che riferisce peraltro la modifica al quarto comma, non tenendo evidentemente conto del comma aggiunto dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428), poi così sostituito dall'art. 28, comma 1, lettera b), L. 1° agosto 2002, n. 166. (444) Comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, lettera b), L. 1° agosto 2002, n. 166. (445) Comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, lettera b), L. 1° agosto 2002, n. 166. (446) Si tenga presente che l'art. 1, L.P. 24 dicembre 1975, n. 55 della provincia di Bolzano ha disposto la sostituzione del presente articolo. nonché dalla L. R. 19 del 29 luglio 2004 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria, art. 4, recante: Art. 4

Realizzazione di cimiteri e crematori. 1. Spetta ai Comuni, singoli od associati, la realizzazione di cimiteri e di crematori. 2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato . È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio. 3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi d i reale necessità il Comune può approvare, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza

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inferiore ai duecento metri dal centro abitato, pur ché la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di vent'anni. 4. I crematori devono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili. estratto della circolare regionale Prot. n. AMP/DPA /1493 del 21 gennaio 2005: “…” 2.1. Riduzione della fascia di rispetto per ampliar e il cimitero Il Consiglio Comunale può consentire (previo parere favorevole dell’USL) la riduzione della fascia per: a) Realizzare un’opera pubblica, b) Attuare un intervento urbanistico, c) Realizzare parchi e giardini, d) Realizzare parcheggi pubblici e privati, e) Realizzare attrezzature sportive, f) Realizzare locali tecnici e serre. Contestualmente alla riduzione il Consiglio comunale autorizza, qualora necessario, la costruzione di nuovi edifici o l’ampliamento degli esistenti. Quanto ai punti 2) e 3) si tratta di effettuare considerazioni ed interpretazioni di specifiche sentenze, nel caso specifico si ritiene, al contrario, di non entrare nel merito delle stesse ma di procedere ad applicare esclusivamente le disposizioni vigenti nazionali e regionali; quanto al punto 4) l’art. 33 della L. 1150 del 1942 è stato abrogato dal D.P.R. 6-6-2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, e sostituito dall’art 4, recante:

4. (L) Regolamenti edilizi comunali.

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33) 1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. 1-bis. [A decorrere dal 1° gennaio 2011 (5), nel re golamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW] (6). 2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.

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Quanto al punto 5) l’affermazione secondo la quale ai sensi dell’art. 54 del DPR 285/1990, il PRC deve solo riportare una planimetria dello stato di fatto, non risulta essere corretta, poiché al comma 1) dello stesso articolo, come successivamente riportato, si stabilisce che gli uffici comunali devono essere dotati di planimetria aggiornate, inoltre la modalità di redazione del piano regolatore cimiteriale con i relativi contenuti è disciplinato dagli artt. 55, 56, 57, 58 e segg. Del DPR 285/1990, nonché obbligati alla redazione dello stesso dalla L. R. 19/2004. Art. 5, con i contenuti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 687 del 22 maggio 2006, di approvazione del nuovo regolamento sia in materia di piani cimiteriali che in materia di inumazione e tumulazione, al riguardo si riportano i seguenti articoli:

Capo X Art. 54

Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali 1. Gli uffici comunali o consorziali competenti dev ono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del com une, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteria le. 2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti. Al contrario, i commi 3) e 4) dell’art. 57 dello stesso decreto (DPR 285/1990) sono stati abrogati, rimandando l’obbligo di rispetto delle leggi sanitarie e pertanto alle disposizioni dell’art. 28 della L. 166/2002 precedentemente richiamato:

Art. 57. 1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni. 2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche. 3. [È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti] (4). 4. [Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri comuni] (5). 5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. 6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. 7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

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Si riporta anche l’art. 1 del Regolamento regionale in materia di piani cimiteriali Art. 1

Piani cimiteriali comunali e disciplina delle conce ssioni Ogni Comune “pianifica l’assetto interno dei cimite ri esistenti e relative aree di rispetto attraverso il Piano cimiteriale”, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura della popolazione residente nell’arco dei venti ann i successivi all’approvazione del piano stesso, tenendo conto degli obblighi di legge e del la programmazione in materia di crematori. Gli elementi da considerare per la redaz ione dei piani cimiteriali sono: * l’andamento medio della mortalità nell’area d i propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell’ultimo decennio e di a deguate proiezioni locali; * la recettività delle strutture esistenti, dis tinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni; * l’evoluzione attesa della domanda delle diver se tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni; * la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utiliz zazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell’applicazione de lle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti individuate nel presente regolamento e de lla realizzazione di loculi aerati; * l’opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio, nonché delle zone cimiteriali soggette a vi ncolo paesaggistico o tutela monumentale; * la necessità di ridurre o abbattere le barrie re architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori, nonché di prevedere la disponibilit à di un congruo numero di impianti idrici e di servizi igienici; * la necessità di adeguamento delle strutture c imiteriali ai contenuti del presente regolamento. I Piani cimiteriali comunali sono approvati d al Comune, sentita l’Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, e devon o essere periodicamente aggiornati. Per i cimiteri storici e monumentali il Comun e, sentita l’Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio in merito alle condizioni igienico-sanitarie, individua specifiche soluzioni atte a conservare i beni storici e artist ici e permettere la fruizione degli spazi sepolcrali. Le zone e i criteri di individuazione d elle tombe di interesse storico o artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali. Quanto ai punti 6-7- ed 8) si ricorda che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 223 del 5 giugno 2001, la Provincia di Modena aveva sollevato ed argomentato specifiche riserve sull’ampiezza delle fasce di rispetto cimiteriale riportati dalla cartografia del piano regolatore adottato. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 286 del 6 dicembre 2001 e n. 288 del 13 dicembre 2001, l’amministrazione comunale controdeduceva alle riserve provinciali richiamando il Piano Regolatore Cimiteriale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 11 marzo 1995 e n. 179 del 19 settembre 1996. Con successiva deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 del 30 aprile 2002, con la quale la Provincia di Modena approvava la variante generale al piano regolatore vigente, assumeva specifiche determinazioni cartografiche e normative, che costituivano modifiche d’ufficio, di precisazioni e raccomandazioni, in particolare, per il caso specifico, prescriveva la seguente determinazione; 17 L’Amministrazione Comunale è tenuta a ricondurre i rispetti cimiteriali all’ampiezza indicata nelle tavole di Piano Regolatore Cimiteriale trasme sso, nel caso di ampliamenti

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avvenuti/programmati successivamente per tali strut ture, il perimetro minimo del rispetto dei 50 metri deve essere comprensivo di tale ampliament o; 18 Le aree comprese all’interno del rispetto cimite riale sono da considerarsi inedificabili perciò l’art. 73.12 è così integrato: “I perimetri delle fasce di rispetto ai cimiteri, prescritte dall’art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934, n. 1265, e successive modifich e ed integrazioni, sono individuati sulle tavole di azzonamento del P.R.G. e rispecchiano qua nto stabilito dagli appositi atti amministrativi (Decreti prefettizi, ordinanze sinda cali o altri atti amministrativi prodotti ai sensi e per gli effetti delle norme in materia vigenti). A tali prescrizioni e modifiche dettate d’ufficio dalla Giunta Provinciale, l’Amministrazione si è adeguata integrando l’art. 73.12 delle Norme Tecniche di attuazione e riportando nelle tavole di azzonamento del PRG vigente le fasce di rispetto cimiteriale così come previste dal Piano regolatore Cimiteriale, che a sua volta recepisce le fasce come da PRG del 1980 (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3933 del 28 giugno 1984. Quanto al punto 9) si deve prendere in esame l’evoluzione nel tempo della legislazione più importante che ha regolato la materia, in particolare: � R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 338 che fissa in 200 metri dal muro di cinta la fascia di rispetto

cimiteriale; � L. n. 983 del 27 ottobre 1957, che modifica l’art. 338, affidando al Prefetto la facoltà di ridurre tale

fascia, come testualmente riportato: Art. 1. Il quarto comma dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e così modificato: <<Può altresì il Prefetto, su motivata richiesta del Consiglio Comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purché nei centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ad almeno a 50 metri per gli altri Comuni>>.

� L. n. 296 del 13 marzo 1958, recante la costituzione del Ministero della Sanità, in particolare art. 6

, trasferisce al Medico Provinciale le competenze del Prefetto relative alla riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali;

� D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 , Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici, art. 1, trasferisce alle regioni competenze in materia sanitaria;

� D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici; art. 2, trasferimento riguardo alle funzioni amministrative concernenti le opere igieniche di interesse locale (fognature, impianti di depurazione delle acque, mattatoi, cimiteri ed altre);

� D.P.R n. 803 del 21 ottobre 1975, recante regolamento di Polizia Mortuaria, abrogato dal D.P.R. 10-9-1990 n. 285;

� L. N. 166 DEL 1 AGOSTO 2002 ART. 28 già richiamato; � L. R. n. 19/2004, art. 4 già richiamato;

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queste le norme principali; per quanto ai decreti prefettizi stiamo operando una ricerca d’Archivio per stabilire quando e come sono stati emanati i relativi provvedimenti che hanno portato ad inserire le fasce di rispetto con un’ampiezza pari a 50 metri nel PRG del 1980 approvato dalla regione Emilia Romagna, inoltre non risulta che la Provincia sia in attesa “invano” di tale copia di provvedimenti in quanto non richiesti; quanto al punto 10) si richiama quanto precedentemente riportato per i punti 6-7- ed 8; quanto al punto 11) si conferma che il PRG vigente è stato approvato ai sensi della L. R. 47/78 e ss. mm. ed integrazioni e che l’affermazione riferita all’art. 46 ( abrogato dalla L. R. 20/2000), così come riportata nell’interrogazione, non è contemplata nel dispositivo dell’articolo stesso, che stabilisce la misura minima inderogabile di standards urbanistici che il PRG deve garantire per ogni abitante teorico; pertanto, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 46 della L. R. 47/78, si conferma che nel PRG vigente approvato nel 2002, le aree ricomprese all’interno delle fasce di rispetto cimiteriale non concorrono al dimensionamento degli standards urbanistici o come verde di cessione. quanto al punto 12) non si ritiene di dover effettuare precisazioni su affermazioni rilasciate da altri soggetti. quanto al punto 13) si ricorda che ai sensi del comma 1) dell’art. 41 della L. 31 del 25 novembre 2002 – Disciplina generale dell’edilizia, che ha sostituito la lettera h) del primo comma dell’art. 19 della L. r. 19/1982, è fatto obbligo per i Comuni la richiesta del parere integrato, sotto il profilo igienico-sanitario ed ambientale, alle strutture competenti dell’AUSL e dell’ARPA. Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia, ai fini del di rilascio del parere integrato, è stata inviata la seguente documentazione;

• Relazione tecnica • Norme tecniche • Relazione idraulica • Relazione geologica • Valutazione di clima acustico • Tavola n° 1 Estratti. scala 1:1000/1:5000 • Tavola n° 2 Planimetria generale attuale scala 1: 5 00 • Tavola n° 3 Planimetria generale di progetto. scal a 1: 500 • Tavola n° 4 Planimetria generale . Altezze massime scala 1: 500 • Tavola n° 5 Aree da cedere scala 1: 500 • Tavola n° 6 Profili altimetrici scala 1: 500 • Tavola n° 7 Impianto fognario scala 1: 500 • Tavola n° 8 Impianto acquedotto scala 1: 500 • Tavola n° 9 Impianto gas metano scala 1: 500 • Tavola n° 10 Impianto Enel scala 1: 500 • Tavola n° 11 Impianto Illuminazione pubblica scala 1: 500 • Tavola n° 12 Impianto telefonico scala 1: 500 • Tavola n° 13 Sezione stradale scala 1: 50 • Tavola n° 14 Relazione fotografica L’elenco dimostra che il materiale trasmesso non è sicuramente da considerarsi quale documentazione “generica”.

La richiesta di rilascio del parere competente, con la documentazione precedentemente richiamata, è stata richiesta all’AUSL in data 19 novembre 2005 prot. 55.992, AR PA in data

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19 novembre 2005 prot. 55.997 e Provincia di Modena in data 30 novembre 2005 prot. 57.597; i relativi pareri FAVOREVOLI con prescrizioni sono pervenuti, rispettivamente, dall’AUSL in data 3 gennaio 2006 prot. 114, ARPA in data 13 dicembre 2006 prot. 59.891 e Provincia di Modena in data 21 gennaio 2006 prot. 3 251. Con deliberazione del C. C. n. 88 del 20 aprile 2006 il piano particolareggiato relativo al comparto B7 è stato approvato recependo INTEGRALMENTE le prescrizioni impartite dall’ARPA e AUSL. Si ricorda/ribadisce che non esiste nessun atto pre disposto dall’Amministrazione Comunale di richiesta di deroga alla fascia di risp etto cimiteriale allegato all’approvazione del piano particolareggiato del co mparto B7, in quanto pienamente conforme alle disposizioni previste dal PRG vigente . Come più volte ricordato la documentazione inerente il piano particolareggiato approvato, può essere scaricata direttamente dal sito internet del Comune. Quanto ai punti 14 e 15 ) L’amministrazione ritiene di aver seguito in modo preciso le disposizione di legge vigenti e di aver ottemperato a specifiche prescrizioni dettate dagli Enti competenti in materia (vedi approvazione della Giunta Regionale del PRG 1980, prescrizioni della Provincia in sede di approvazione definitiva della Variante generale 2000, parere AUSL per il Piano Cimiteriale del 1995 ecc.). Giova comunque ricordare che diversi comuni della nostra regione, nonché molti comuni presenti nel nostro paese, hanno cimiteri esistenti con fasce di rispetto inferiore ai 200/100 m., quindi al contrario, è evidente che esistono norme e leggi che hanno permesso la riduzione di tale fascia. Quanto al punto 16) Il comparto B7 e B6 ubicati nella frazione di Budrione sono entrambi al di fuori della fascia di rispetto cimiteriale, in conformità alle delimitazioni riportate dal PRG del 1980, dal Piano Cimiteriale del 1995 e dal PRG del 2000. Quanto ai punti 17 e 18) Il Consiglio Comunale può decidere l’uso del territorio, rispettando ovviamente gli strumenti di programmazione sovra comunali, cosa del resto che facciamo ogni qual volta in questo consiglio vengono portate varianti al Prg, il Consiglio Comunale ha autorizzato non solo le presentazioni dei piani particolareggiati ma ha approvato anche i piani insediativi dei comparti oggetto di questa interrogazione, cioè il B6 e il B7, (ricordo come già riportato in questa interrogazione che entrambi hanno avuto parare favorevole di ARPA e USL) e i titoli abilitativi sono rilasciati perché conformi alle norme di PRG, alle disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale, alle norme e leggi di programmazione territoriali sovra comunali. Quanto al punto 19) Le competenze del Sindaco, quale autorità locale, a seguito della riforma dell’ordinamento degli enti locali, sono disciplinate dagli artt. 50 e 54 del TUEL approvato con D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267. Le competenze attribuite al Sindaco da disposizioni normative previgenti debbono valutarsi in osservanza dei principi generali di riparto dettati dalla riforma, avendosi inoltre riguardo ai contenuti dei regolamenti comunali emanati in esercizio dell’autonomia statutaria. La competenza consultiva in materia sanitaria, inerente la tutela dell’interesse salvaguardato dalla disciplina del vincolo cimiteriale, è da attribuirsi agli organi della locale unità sanitaria, come espressamente previsto per legge e con riferimento all’esercizio delle competenze pianificatorie del Consiglio Comunale ed all’emanazione dei provvedimenti attuativi che competono agli uffici. In materia cimiteriale la competenza attribuita al Sindaco dall’art. 51 DPR n. 285/1990 riguarda esclusivamente la manutenzione, l’ordine e la vigilanza per le aree interne dei cimiteri ed il funzionamento di essi.

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Con riguardo all’indicata disposizione normativa e limitatamente ad essa è attribuibile al Sindaco la qualifica di autorità sanitaria locale. In risposta al quesito genericamente indicato al punto 19 dell’interrogazione va poi considerato che l’art. 54, comma 2, TUEL attribuisce al Sindaco i poteri extra ordinem esercitabili ove sussistenti i necessari e presupposti requisiti di legittimità”.

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Infine con l’ausilio di alcune immagini vorrei rendere ancora più chiaro che le fascie di rispetto cimiteriali a Budrione non sono state ridotte per favorire piani di insediamento abitativi come il B7 e il B6.

(tavola PRG 1980)

Si può notare come la fascia a 50m non preveda poi nessun comparto di espansione. (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3933 del 28 giugno 1984)

Fascia di rispetto a 50m

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Con il Piano Regolatore Cimiteriale del 1995:

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Venivano ampliate le fasce di rispetto prevedendo l’ampliamento del cimitero, ma anche in questo caso non erano previste zone di insediamento abitativo, e rimanevano confinate ad una distanza di 50m (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 11 marzo 1995 e n. 179 del 19 settembre 1996 – con parere favorevole di USL e ARPA)

Ampliamento Fascia di rispetto

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Nella relazione del Piano Regolatore Cimiteriale viene chiaramente indicata la distanza a 50m delle fasce di rispetto

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PRG2000

Vengono riconfermate le fasce di rispetto del Piano Regolatore Cimiteriale e del PRG 1980 e solo ora, cioè a distanza di 20 anni si inseriscono i due comparti insediativi, che sono stati collocati al di fuori delle fasce di rispetto. (Approvato dalla Giunta Provinciale n. 174 del 30 aprile 2002, – con Parere favorevole di ARPA e USL) Quindi si può vedere come i due comparti siano stat i inseriti a PRG dopo 20 anni dalla riduzione delle fasce di rispetto, e come questi comparti sia no collocati al di fuori delle fasce stesse.

Cordialmente

Fascia di rispetto

Comparti insediativi