Farmaci di importazione parallela - iss.it · PDF filePer essere autorizzato alla proce - dura...

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Per essere autorizzato alla proce- dura di importazione parallela, un farmaco deve risultare registrato e regolarmente in commercio in uno Stato della Unione Europea o SEE. Praticamente è il “parallelo” dello stesso farmaco che troviamo nelle farmacie italiane, con lo stesso nome, identica composizione, fab- bricato secondo la stessa formula e con gli stessi effetti terapeutici. Nel- l’ambito della Comunità Europea, questi medicinali hanno già acqui- sito una propria connotazione. Ciò ha portato l’Agenzia italiana del far- maco ad operare un costante con- fronto tra le diverse politiche sanita- rie europee e a riconsiderare le procedure di registrazione per l’im- portazione parallela di medicinali per uso umano. Abbiamo chiesto a Ugo Santonastaso, componente dell’AIFA, di aiutarci ad approfon- dire l’argomento. Dottor Santonastaso, cosa in- tende con “farmaco di importa- zione parallela”? “Per importazione parallela di far- maci per uso umano si intende la di- stribuzione in uno Stato membro di farmaci già autorizzati, fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro, al di fuori del circuito di di- stribuzione del titolare dell’autoriz- zazione all’immissione in commer- cio dei farmaci stessi. Il commercio parallelo è quindi uno degli effetti del principio della libera circola- zione dei medicinali nel mercato in- Farmaci di importazione parallela Intervistiamo ugo Santonastaso, dell’agenzia italiana del farmaco, per chiarire il ruolo dei farmaci di importazione parallela di Alessandro Fornaro Farmacista e giornalista Ugo Santonastaso Funzionario dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) 6 Collegamento nuovo

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Per essere autorizzato alla proce-dura di importazione parallela, unfarmaco deve risultare registrato eregolarmente in commercio in unoStato della Unione Europea o SEE.Praticamente è il “parallelo” dellostesso farmaco che troviamo nellefarmacie italiane, con lo stessonome, identica composizione, fab-bricato secondo la stessa formula econ gli stessi effetti terapeutici. Nel-l’ambito della Comunità Europea,questi medicinali hanno già acqui-sito una propria connotazione. Ciòha portato l’Agenzia italiana del far-maco ad operare un costante con-fronto tra le diverse politiche sanita-rie europee e a riconsiderare leprocedure di registrazione per l’im-portazione parallela di medicinali

per uso umano. Abbiamo chiesto aUgo Santonastaso, componentedell’AIFA, di aiutarci ad approfon-dire l’argomento.

Dottor Santonastaso, cosa in-tende con “farmaco di importa-zione parallela”? “Per importazione parallela di far-maci per uso umano si intende la di-stribuzione in uno Stato membro difarmaci già autorizzati, fabbricati ecommercializzati in un altro Statomembro, al di fuori del circuito di di-stribuzione del titolare dell’autoriz-zazione all’immissione in commer-cio dei farmaci stessi. Il commercioparallelo è quindi uno degli effettidel principio della libera circola-zione dei medicinali nel mercato in-

Farmaci di importazioneparallela

Intervistiamo ugo

Santonastaso,

dell’agenzia italiana

del farmaco, per

chiarire il ruolo dei

farmaci di

importazione

parallela

di Alessandro Fornaro Farmacista e giornalista

Ugo SantonastasoFunzionario dell’Agenzia italianadel farmaco (Aifa)

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terno dell'Unione Europea e Paesidello SEE, nel quale i prezzi sonosegmentati in relazione ai diversiStati membri. Il prezzo di un medi-cinale può variare da un Paese al-l'altro. In questa situazione si è af-fermata un'attività commerciale,cosiddetta parallela, consistente neltrasferire farmaci nell’ambito dellaUE o SEE da uno Stato dove i prezzisono più bassi in un altro Stato dovei prezzi sono più alti”.

Si sfrutta quindi la differenza diprezzo del medicinale nei diversipaesi?“Esatto, ma l’importazione parallelanon va racchiusa nell’alveo del meroaspetto commerciale, ancorché nesia la genesi. Essa infatti non puòprescindere dall’aspetto regolatoriodi approvazione. Un medicinale im-portato parallelamente è soggetto aun’autorizzazione rilasciata sullabase di una procedura proporzio-nalmente "semplificata" rispetto allaprocedura di autorizzazione all’im-missione in commercio (AIC), a con-dizione che al prodotto importatosia stata concessa un’autorizza-zione all’immissione in commercionello Stato membro di origine e ilprodotto importato sia essenzial-

mente analogo a unprodotto che ha già ri-cevuto l’autorizzazioneall’immissione in com-mercio nello Stato mem-bro di destinazione”.

Quindi, il prodotto im-portato deve essereanalogo ad uno già re-gistrato in Italia. Qualisono nello specifico lenorme che regolano laprocedura di importa-zione parallela di me-dicinali per usoumano nel nostroPaese?

“La procedura di importazione pa-rallela attualmente è regolamentatadal D.M. 29 agosto 1997. Tuttavia,l’AIFA ha attuato un processo di re-visione della procedura sottopo-nendo alla Commissione Europeaun nuovo progetto normativo. Lanecessità di una revisione del D.M.29/08/1997 nasce dall’aggiorna-mento dei principi generali operatodalla Commissione europea, con-formati al dettato della giurispru-denza della Corte di Giustizia euro-pea, contenuti nella Comunicazionedella Commissione del30/12/2003 COM (2003)839 e dall’entrata in vigoredel decreto legislativo 24aprile 2006 n. 219”.

Restiamo alla normativavigente. Quali garanzieoffre al consumatore e alfarmacista che dispensail prodotto di importa-zione?“La normativa offre ancorapiena garanzia agli opera-tori del settore, ai titolaridelle Autorizzazioni all’Im-missione in Commercio(AIC) e al paziente utiliz-zatore che le fasi principali

del procedimento atte a verificareche non vi siano rischi per la salutepubblica sono comunque previste.Sulla base del principio della coo-perazione tra gli Stati membri, l’AIFAacquisisce dal Paese di esporta-zione la c.d. ”scheda tecnica” delmedicinale importato per la verificadella identicità o la sovrapponibilitàdel prodotto commercializzato al-l’estero con quello registrato in Italia.Occorre aggiungere che l’AIFA nellavalutazione del dossier di richiestadell’AIP (Autorizzazione all’Importa-zione Parallela), tiene conto anchedi Linee Guida quali la “Guidelineon the acceptability of names forhuman medicinal products” e quellasugli “Excipients in the label andpackage leaflet of medicinal pro-ducts for human use” nel caso incui si riscontri rispettivamente unadifferente denominazione e/o unadiversa composizione in termini dieccipienti tra il medicinale impor-tato e quello registrato in Italia. Sitiene conto altresì della linea Guidasulle “Good Manufacturing Practice(GMP)” per verificare la compliancedell’operato dell’officina di confe-zionamento secondario alle normein essa contenute”.

Le richieste di autorizzazione

Un fenomeno recente

fig. 1

primo pianointervista a Ugo Santonastaso (Aifa)

fig. 2

torico 1997-2009** (dal D.M. 29/06/1197 al 31/01/2009

n autorizzate

n ritirate

n dinieghi

n pending valutazione

n contrattazione prezzi

242

1816

25

41

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primo pianointervista a Ugo Santonastaso (Aifa)

Una volta determinata l’AIC,come viene monitorato il farmacoimportato?“L’AIFA segue attentamente la fasedel post-authorisation, in particolarela fase che va dalla pubblicazionedella Determinazione di autorizza-zione a quella della effettiva messain commercio del farmaco impor-tato. In questa fase gioca un ruolonon marginale il titolare dell’AIC e/otitolare del marchio del prodotto giàcommercializzato in Italia, ovverodel prodotto “non di importazione”,al quale l’importatore deve neces-sariamente inviare in visione uncampione del prodotto così come ri-confezionato o rietichettato per l’im-missione in commercio nel nostroPaese”.

Quindi il titolare del prodotto“italiano” esercita un ulteriorecontrollo sul farmaco di impor-tazione?“E’ nel diritto del titolare dell’AIC, alfine di tutelare la reputazione delmarchio, operare un ulteriore con-trollo sul riconfezionamento o rieti-chettatura del farmaco importatocon particolari osservazioni o pre-cise prescrizioni che in taluni casipossono incidere in modo signifi-cativo sull’immissione in commer-cio del farmaco oggetto di importa-zione parallela. Il monitoraggio dei farmaci di im-portazione parallela viene operatodall’AIFA sia col sistema di traccia-tura del farmaco, cui anche tali fat-tispecie di farmaci sono assogget-tati, sia riservandosi la possibilità dichiedere un campione del prodottocommercializzato ai sensi del D.M.29/08/1997”.

Questo per quanto riguardal’aspetto regolatorio. Ma qualiconseguenze ha determinato l’in-

gresso di questi medicinali nelmercato farmaceutico italiano?“Dopo un periodo di rodaggio(1997/2005) dalla fine del 2006 laquantità di domande è aumentata inmisura esponenziale. Tra i fattori chehanno inciso sulla crescita delle ri-chieste di importazione parallelapossiamo annoverare la Comuni-cazione della Commissione Euro-pea del 2003 che ha chiarito moltipunti critici della materia, integrandonel contempo la normativa italiana;l’allargamento dell’Unione Europeaa 27 Paesi che ha aumentato lepossibili fonti di approvvigiona-mento di farmaci a più bassoprezzo; l’accreditamento pressol’AIFA di nuovi importatori e, soprat-tutto negli ultimi anni, la semplifica-zione delle procedure da parte del-l’Agenzia”.

La riconoscibilità di questi medi-cinali non è sempre facile. Comesi riconosce un farmaco di im-portazione parallela?“L’inserimento del nome ed indirizzodell’importatore e dell’officina diconfezionamento secondario oltread alcune frasi di rito per la tutelacommerciale ne costituiscono le dif-ferenze (fig. 3). In effetti, le difficoltàdi accesso al mercato incontratedagli importatori paralleli riguardanola commercializzazione di farmaciche si differenziano leggermente daquelli già autorizzati in Italia per lacomposizione, la confezione e ladenominazione”.

Le differenze di confezionamentosaltano all’occhio, ma come ven-gono affrontate le differenza dicomposizione o di denomina-zione?“Va chiarito che quando si parla didifferenza di composizione si fa ri-ferimento solo ed esclusivamente

alla diversità quantitativa e/o quali-tativa degli eccipienti, non ammet-tendosi alcuna differenza in terminidi principio attivo. Il fatto di rilevareuna difformità nella composizione onel processo di fabbricazione di unfarmaco importato parallelamenterispetto al farmaco già autorizzatosul mercato nazionale, non può in-durre l’AIFA a negare automatica-mente l’autorizzazione, ma al con-trario dove indurla a verificare se ladiversità riscontrata nella composi-zione del farmaco ovvero nel pro-cesso di fabbricazione, oggetto didomanda d’autorizzazione, com-porti ugualmente una diversa ca-pacità terapeutica del farmaco. Unavolta verificata la sovrapponibilitàtra i farmaci e la identità delle ca-pacità terapeutiche, diventerebbeingiustificato un controllo supple-mentare da parte dell’AIFA e tantopiù un diniego di autorizzazione diimmissione in commercio dei pro-dotti per i quali la composizione,ovvero il processo di fabbricazione,varino leggermente rispetto a quellidei farmaci già commercializzati”.

La medesima efficacia è quindigarantita. Tuttavia, dicevamo cheuna possibile resistenza nell’ac-

Esempio di medicinalericonfezionato

fig. 3

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primo pianointervista a Ugo Santonastaso (Aifa)

quisto o nella dispensazione diun farmaco di importazione pa-rallela può riscontrarsi nel casoin cui le specialità siano com-mercializzate in confezioni diffe-renti o con un nome non deltutto uguale. In questo caso,l’importatore può riconfezionareil prodotto?“Di fronte ad una situazione delgenere, l’importatore parallelo chevoglia importare tali farmaci, puòmodificare la confezione esterioredel farmaco senza però pregiudi-care lo stato originario del prodottoo riconfezionare il prodotto, limi-tandosi a sostituire la confezioneesterna senza toccare l’imballag-gio interno del prodotto purchérenda visibile, attraverso la nuovaconfezione esterna, il marchio ap-posto dal fabbricante sulla confe-zione interna, indichi chiaramenteil nome del fabbricante e specifichiche il prodotto è stato riconfezio-

nato dall’importatore. In ogni caso,il riconfezionamento è consentitounicamente se necessario. Se, ad esempio, il prodotto impor-tato può avere effettivamente ac-cesso al mercato di uno Statomembro semplicemente aggiun-gendo nuove etichette al confe-zionamento originale o nuovi fo-glietti illustrativi, il titolare delmarchio d'impresa può opporsi alriconfezionamento, in quanto essonon è oggettivamente necessario.È opportuno precisare che po-trebbe esistere su un mercato, osu una rilevante parte di esso, unaresistenza tanto forte da parte diuna percentuale notevole di con-sumatori contro medicinali rieti-chettati, da far ritenere ciò un osta-colo all'effettivo accesso almercato. Di conseguenza, in talicircostanze, il titolare del marchiod'impresa non può opporsi al ri-confezionamento”.

Quindi, il riconfezionamento èutilizzato per uniformare il piùpossibile la grafica della confe-zione e il nome commerciale?“Occorre premettere che è possi-bile e legittimo, che il titolare di undossier di registrazione di un me-dicinale depositi più domande indiversi Paesi della UE e decida diproporre una denominazione di-versa per ciascun Paese, Nel caso in cui l’importatore paral-lelo decida di chiedere una AIP perun medicinale che abbia denomi-nazioni diverse, l’AIFA, in accordocon la “Guideline on the accepta-bility of names for human medici-nal products” Rev. 5 del 29/01/2007deve valutare la accettabilità delladenominazione in quanto obbli-gata a verificare che la denomina-zione con la quale è stato posto incommercio il medicinale nel Paesedi provenienza, possa creare “po-

tenziali rischi di sicurezza” o “crea-re confusione con altri medicinalinel rispetto delle indicazioni tera-peutiche dei prodotti”. La “scelta”della denominazione attribuita almedicinale di importazione non èda intendersi assolutamente unaattività discrezionale dell’AIFA, in-fatti la giurisprudenza della Corte diGiustizia della comunità europeastatuisce che “il medicinale di im-portazione deve mantenere lo stes-so marchio o denominazione colquale è stato immesso in com-mercio nel Paese di esportazionedal suo titolare non ammettendosila sostituzione del marchio d'im-presa unicamente a fini di profittocommerciale dell’importatore”. Lanecessità di cambiare o meno ilmarchio usato nel Paese di originecon quello usato nel Paese di im-portazione, con conseguente ri-confezionamento, va valutata casoper caso, sulla base delle circo-stanze esistenti al momento dellacommercializzazione del medici-nale nello Stato membro di desti-nazione; cioè, se la denominazio-ne del medicinale di importazionecomporta rischi di sicurezza o pos-sibile confusione con la denomi-nazione di altri medicinali autoriz-zati in Italia, è legittimo usare la de-nominazione con la quale il farma-co di riferimento è autorizzato in Ita-lia. È possibile quindi la presenzasul mercato interno di prodotti di im-portazione parallela identici percomposizione, fabbricazione e in-dicazioni terapeutiche ai “paralle-li” Italiani, ma con denominazionedifferente.

Nel caso di farmaci autorizzaticon procedura centralizzata, lalicenza di importazione parallelanon viene rilasciata dall’AIFA madirettamente dall’EMEA. Comevengono rilasciate queste auto-

Esempio di prodottocontraffatto

Il numero di lotto e di registrazione

non sono indicati. Il nome del pro-

duttore dichiarato non è riconduci-

bile a un soggetto esistente, il rro-

duttore reale pertanto è sconosciuto

fig. 4

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primo pianointervista a Ugo Santonastaso (Aifa)

rizzazioni?“Per quanto concerne le autoriz-zazioni rilasciate ai sensi del Re-golamento (CE) n. 726/04 occorretener presente che quando un me-dicinale è stato autorizzato in basealla procedura centralizzata, l'auto-rizzazione all'immissione in com-mercio è valida in tutta la Comunità. Molto importante è sapere che l’im-portatore parallelo può quindi, con-formemente alla legislazione comu-nitaria in materia di prodottifarmaceutici, immettere diretta-mente in commercio il medicinale edistribuirlo in parallelo. Egli ha il di-ritto di far ciò anche se il titolare del-l'autorizzazione all'immissione incommercio, per un motivo o per l'al-tro, non ha ancora immesso in com-mercio il prodotto in questione in undato mercato nazionale.L’AIFA, ricevuta dall’EMEA l’infor-mativa di cui all’art. 57, lettera o)del Regolamento (CE) n. 726/04, ri-lascia il numero di identificazionenazionale ai fini della commercializ-zazione del farmaco sul territorionazionale”.

Spesso, i media hanno associatoil fenomeno dell’importazione pa-rallela con la contraffazione deimedicinali. Come mai questastrana associazione di idee?“A titolo personale mi risulta difficilecomprendere l’associazione cheda più parti viene fatta tra impor-tazione parallela e contraffazione.Il farmaco oggetto di importazioneparallela, come ogni altro beneavente un valore commerciale, po-trebbe essere un possibile “vei-colo”, ma difficilmente può essereidentificato come la “causa” dellacontraffazione. Bisogna distinguere nettamente laprocedura di importazione paral-lela, che è una attività legittima-mente e legalmente svolta dall’im-portatore e da tutti gli altri soggetti

coinvolti nella distribuzione e nellavendita dei farmaci di importa-zione parallela, dalle altre attività il-legali di commercio tra le qualirientra la contraffazione. Un farmaco contraffatto secondol’OMS – Organizzazione Mondialeper la Sanità è un farmaco la cuietichettatura è stata deliberata-mente e fraudolentemente prepa-rata con informazioni ingannevolicirca il contenuto o l’origine delprodotto. Un farmaco contraffattopuò contenere le sostanze attese,sostanze diverse da quelle attese,nessuna sostanza attiva, quantitàinsufficienti di sostanza attiva opuò essere contenuto in una con-fezione contraffatta.La contraffazione dei medicinali èun vero e proprio crimine, equando la contraffazione colpisceun farmaco, diventa un problemadi salute pubblica”.

Come agisce l’AIFA nei confrontidella contraffazione?“L’Italia è all’avanguardia nella lottaalla contraffazione dei medicinali,grazie al notevole impegno pro-fuso in questi anni sul tema. Lanostra normativa sulla “Tracciabi-lità del farmaco” avviata con ilD.M. 15 luglio 2004 rappresentaun punto di riferimento in Europanella lotta alla contraffazione, ed èsupportata anche da numeroseiniziative culturali, come il soste-gno agli eventi WHO e CoE.Il punto di forza dell’operato del-l’AIFA sta nel fatto che finora nonsono stati rinvenuti casi di medici-nali contraffatti entrati nel mercatoattraverso la catena distributivaparallela; ciò dovrebbe confer-mare che anche in Italia, come inaltri Paesi europei ad esempioGermania, Gran Bretagna , Svezia,Danimarca ecc., non c’è obiettivaconnessione tra i medicinali di im-portazione parallela e quelli con-

traffatti e che non emerge nessundato che induca a ritenere chel’entrata di medicine contraffattein Italia sia da attribuire all’attivitàdegli importatori paralleli. Il fenomeno della contraffazionesembra essere limitato alle tipologiedi farmaco che arrivano ai pazientiattraverso reti illegali; il termine “retiparallele” non deve intendersi ne-cessariamente riferito all’importa-zione parallela che come si è dettoè una attività autorizzata e stretta-mente controllata dall’AIFA”.

Il farmacista può quindi rassicu-rare il cliente sulla sicurezza esovrapponibilità di efficacia te-rapeutica dei prodotti regolar-mente importati e garantiresull’assenza di ogni forma dicontraffazione?“Certo, il nostro operato va in que-sto senso, ovvero nel controllo deimedicinali immessi nel mercato. Ecertamente il farmacista è la mi-gliore garanzia affinché il controlloarrivi fino al cliente finale, che deveessere informato e rassicurato”.

Esempio di prodotto di importazione parallela

Sono riportate tutte le notizie previste

dalle leggi vigenti

fig. 5