FAQ Programma d’Azione e Linee Guida
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FAQ Programma d’Azione e Linee Guida
Sommario 1. Comunicazione nitrati ............................................................................................................................... 6
1.1. Aziende esonerate e controlli ............................................................................................................ 6
1.2. Aziende esonerate 2016 .................................................................................................................... 6
1.3. Data di presentazione della Comunicazione nitrati .......................................................................... 6
1.4. Firma del tecnico su Comunicazione o su PUA .................................................................................. 6
1.5. Firma del tecnico per modifiche “sostanziali” o della classificazione ............................................... 6
1.6. Firma del tecnico in caso di delega nitrati al CAA ............................................................................. 7
1.7. Firma del tecnico sulla versione cartacea della Comunicazione ....................................................... 7
1.8. Prima Comunicazione nitrati ............................................................................................................. 7
1.9. Prima comunicazione nitrati e cambio ragione sociale ..................................................................... 7
1.10. Durata quinquennale ..................................................................................................................... 7
1.11. Durata quinquennale dei POAs ..................................................................................................... 8
1.12. Decadenza validità quinquennale della Comunicazione nitrati ........................................ 8
1.13. Comunicazione nitrati di Imprese ubicate in più Regioni .............................................................. 9
1.12.1 Casi particolari ................................................................................................................................ 9
2. Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) ................................................................................................ 10
2.1. Aggiornamento annuale del PUA .................................................................................................... 10
2.2. Allineamento PUA – Registro distribuzione fertilizzanti ................................................................. 10
3. Relazione tecnica ..................................................................................................................................... 11
3.1. Firma del tecnico ............................................................................................................................. 11
3.2. Analisi a supporto della Relazione tecnica ...................................................................................... 11
4. Controlli nitrati ........................................................................................................................................ 12
4.1. Sanzione per mancata “variante” .................................................................................................... 12
4.2. Azienda non conforme a controllo .................................................................................................. 12
4.3. Dati tabellari standard e modifiche imposte ................................................................................... 12
4.4. Controlli attivati da segnalazione .................................................................................................... 12
4.5. Controlli nitrati in imprese ubicate in più di una Regione ............................................................... 13
5. Stoccaggio effluenti di allevamento ........................................................................................................ 13
5.1. Stoccaggio in altra azienda .............................................................................................................. 13
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6. Registro delle distribuzioni di fertilizzanti ............................................................................................... 13
6.1. Unità di misura: Kg o mc .................................................................................................................. 13
6.2. Semplificazione del Registro ............................................................................................................ 13
7. Trasporto ................................................................................................................................................. 14
7.1. Documentazione necessaria per il trasporto di effluenti/digestato ............................................... 14
8. Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento ..................................................................... 14
8.1. Obbligo di registrazione dei contratti di valorizzazione nella Comunicazione nitrati ..................... 14
9. MAS ......................................................................................................................................................... 15
9.1. MAS e colture da sovescio ............................................................................................................... 15
10. Digestati ................................................................................................................................................... 15
10.1. Obblighi supplementari per le imprese che producono digestati ............................................... 15
10.2. Analisi del digestato: come farle ................................................................................................. 15
10.3. Analisi del digestato: periodicità ................................................................................................. 16
10.4. Digestato agroindustriale ............................................................................................................ 16
11. Fanghi di depurazione ............................................................................................................................. 16
11.1. Utilizzazione di fanghi di depurazione ed effluenti di allevamento ............................................ 16
11.2. I fanghi sono soggetti al MAS o ai 170 Kg/ha? ............................................................................ 17
11.3. L’utilizzo dei fanghi è compatibile con l’impiego aggiuntivo di altri fertilizzanti organici? ......... 17
12. Gessi di defecazione ................................................................................................................................ 17
12.1. Gessi di defecazione: accumulo temporaneo su suolo agricolo ................................................. 17
12.2. Gessi di defecazione: sanzioni per cumulo in campo non ammesso .......................................... 17
12.3. Gessi di defecazione: distribuzione in campo nel periodo di divieto autunno-vernino .............. 18
14. Utilizzo agronomico di sottoprodotti di trasformazione dell’industria agro-alimentare .......................... 18
14.1 Utilizzo agronomico di sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce) ......................................... 18
14.2 Stoccaggio sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce)............................................................ 19
15. Trasporto degli effluenti di allevamento ................................................................................................... 19
15.1 Differenza tra DDT e Documento di accompagnamento .................................................................... 19
16. Obbligo di GPS per trasporti oltre i 40 km ................................................................................................. 20
16.1 Come deve essere calcolata la distanza di 40 km ............................................................................... 20
16.2 Chi deve tracciare il percorso (avere un mezzo di trasporto dotato di GPS) ...................................... 20
16.3 Chi deve conservare il tracciato del percorso ..................................................................................... 20
16.4 Chi non deve conservare il tracciato del percorso .............................................................................. 21
16.5 Trasporto oltre i 40 km effettuato in due tappe ................................................................................. 21
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16.6 I 40 km non si interrompono oltre i confini amministrativi (Comune, Provincia, Regione) ................ 21
16.7 Contoterzista e gestione dei trasporti oltre i 40 km ............................................................................ 21
16.8 “Intermediario” e gestione dei trasporti oltre i 40 km ........................................................................ 22
16.9 Sanzioni per mancata registrazione con GPS ...................................................................................... 22
17. Repository documentale ........................................................................................................... 22
17.1 Contratti di valorizzazione stipulati nell’anno in corso ....................................................................... 22
17.2 Contratti di valorizzazione pregressi in corso di validità ..................................................................... 23
17.4 Contratti di valorizzazione e.a. con dati diversi da quelli riportati nella Comunicazione ................... 23
17.5 Contratti di valorizzazione e.a. con o senza Carta di identità allegata ................................................ 23
17.6 Chi deve caricare nel Repository documentale i Contratti di valorizzazione ...................................... 23
17.7 In quale formato devono essere caricati i Contratti di Valorizzazione e.a. ......................................... 23
17.7 Sanzione per mancato caricamento del Contratto di valorizzazione .................................................. 24
17.8 Cosa pubblicare nel Repository documentale .......................................................................... 24
17.9 Aziende esonerate dalla Comunicazione nitrati .................................................................................. 24
18. Intermediario: ruolo e compiti .................................................................................................................. 24
18.1 Quando l’Intermediario viene ingaggiato come contoterzista ........................................................... 24
19. Utilizzo del software BAT-TOOL per il calcolo dell’azoto escreto.............................................................. 25
20. Superficie aziendale (SAU) utile ai fini del calcolo del “quantitativo medio aziendale” dell’azoto di
origine zootecnica ................................................................................................................................ 25
Risposta: Il quantitativo medio aziendale di azoto di origine zootecnica va inteso e calcolato tenendo conto,
all’interno della SAU, dei terreni riferibili al centro produttivo e localizzati ad una distanza inferiore ai 40 km
dal centro produttivo dove vengono utilizzati i reflui per la fertilizzazione .................................................... 25
21. MAS aziendale .............................................................................................................................. 25
22. Relazione pascolo ........................................................................................................................ 26
23. Pascolo errante ............................................................................................................................ 26
24. Vermicompost e altri fertilizzanti organici contenenti azoto ....................................................... 27
25. Divieti spaziali di utilizzazione agronomica .................................................................................... 27
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GLOSSARIO:
Direttiva nitrati: direttiva comunitaria 91/676/CEE, recepita dalla successiva normativa italiana tramite il
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e il decreto ministeriale 25 febbraio 2016
Programma di azione 2020-23: DGR XI/2893/2020 (“Programma di azione regionale per la protezione delle
acque dall’inquinamento provocato dai nitrati da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi delle Direttiva
nitrati 91/676/CEE”)
Linee guida 2020-23: DGR XI/3001/2020 (“Linee guida per la protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi delle Direttiva nitrati 91/676/CEE”)
ZVN: Zona Vulnerabile ai Nitrati ai sensi della Direttiva nitrati
ZnVN: Zona non Vulnerabile ai Nitrati ai sensi della Direttiva nitrati
MAS: quantità massima di azoto efficiente ammessa per singola coltura al fine di conseguire la resa
mediamente ottenibile nelle condizioni di campo di una determinata area agricola, individuata nell’Allegato
2 del Programma di Azione e delle Linee Guida
Sis.Co (Sistema delle Conoscenze): sistema informativo agricolo di Regione Lombardia
Comunicazione nitrati: procedimento per comunicare a Regione Lombardia le informazioni dell’azienda
relativamente all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri materiali e sostanze di
fertilizzanti ai sensi del capitolo 4 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016
PGN o Procedura Nitrati: applicazione all’interno di Sis.CO dedicata alla gestione delle Comunicazioni nitrati
Repository: repository documentale nella sezione nitrati di Sis.Co per il caricamento delle scansioni dei
documenti richiesti
E.a: effluenti di allevamento
Contratti di valorizzazione: contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento
PUA: Piano di Utilizzazione Agronomica ai sensi del capitolo 5 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016
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1. Comunicazione nitrati
1.1. Aziende esonerate e controlli
Domanda: Le aziende agricole esonerate dall’adempimento amministrativo sono esonerate anche dai controlli del rispetto della direttiva nitrati?
Risposta: NO, le aziende esonerate sono soggette al rispetto della disciplina di applicazione della direttiva nitrati; inoltre sono soggette a controllo in loco a campione (cfr. Capitolo 2.1.1.1 “Impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati”, al comma 3 del Programma d’Azione 2020-2023 e al comma 2 delle Linee guida per le ZnVN).
1.2. Aziende esonerate 2016
Domanda: Eliminata perché superata Risposta: Eliminata perché superata
1.3. Data di presentazione della Comunicazione nitrati
Domanda: Quando si fa riferimento alla comunicazione da presentare entro la data annualmente definita da Regione Lombardia con provvedimento regionale si intende che ogni anno verrà emanato un decreto dalla DGA? Risposta: SI, un decreto del dirigente competente (cfr. d.g.r. 2893/2020, al punto 3 del deliberato).
1.4. Firma del tecnico su Comunicazione o su PUA
Domanda: Il dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritto al rispettivo albo professionale o collegio firma la Comunicazione nitrati o il PUA?
Risposta: Il dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritto al rispettivo albo professionale o collegio delegato dall’impresa, firma la Comunicazione nitrati (e, nel caso di obbligo del PUA, anche il PUA).
La firma del professionista è obbligatoria solo nei seguenti casi (c.f.r. Capitolo 2.4, comma 4 del Programma d’Azione 2020-2023):
✓ Prima comunicazione nitrati effettuata dall’impresa quando sussiste l’obbligo di PUA ✓ Aggiornamento della comunicazione in caso di modifiche sostanziali che incidono sulla
classificazione aziendale ✓ Introduzione di parametri non standard che necessitano di una Relazione tecnica a
supporto.
1.5. Firma del tecnico per modifiche “sostanziali” o della classificazione
Domanda: Le “modifiche sostanziali” (che impongono la firma del tecnico) sono riferite a modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento. Quindi un diverso utilizzo di fertilizzanti minerali non costituisce modifica sostanziale? Anche nel caso di cambio della classe dimensionale, non vi è obbligo alla firma del libero professionista?
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Risposta: Corretto, per i fertilizzanti minerali non si fa riferimento a modifiche sostanziali e a obbligo di firma del libero professionista in caso di cambio classe dimensionale. I fertilizzanti minerali sono di fatto la chiusura del bilancio aziendale dell’azoto.
1.6. Firma del tecnico in caso di delega nitrati al CAA
Domanda: Come si configura la delega in rapporto agli uffici CAA? L’ufficio CAA ha delega da parte dell’azienda per la compilazione della Comunicazione nitrati su Sis.Co e poi, in qualità di tecnico abilitato, firma la Comunicazione oppure deve esserci una seconda delega al tecnico da parte dell’azienda? Sarebbe opportuno gestire la questione in modo semplificato per le aziende. Risposta: qualora sussista l’obbligo di firma del tecnico iscritto all’ordine o al collegio professionale, il CAA delegato per i nitrati potrebbe organizzarsi in modo tale da far compilare la Comunicazione nitrati ad un proprio tecnico iscritto all’ordine o al collegio professionale.
1.7. Firma del tecnico sulla versione cartacea della Comunicazione
Domanda: È sufficiente la firma sulla Procedura nitrati informatizzata oppure la copia cartacea deve riportare necessariamente timbro del tecnico per essere considerata conforme? Risposta: La firma autografa e il timbro sulla copia cartacea della Comunicazione nitrati non sono richiesti in quanto la Procedura nitrati prevede la firma elettronica. La versione della Comunicazione nitrati stampabile dalla Procedura nitrati riporta i dati del tecnico compilatore.
1.8. Prima Comunicazione nitrati
Domanda: Le aziende che hanno già presentato una Comunicazione nitrati, con l’introduzione del nuovo Programma d’Azione 2020-23 devono considerare come “prima comunicazione” quella che faranno per l’anno campagna 2020 ai fini dell’obbligo di firma da parte di un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritto al rispettivo albo professionale o collegio? Risposta: No. A partire dalle Comunicazioni presentate nell’anno 2017 tali comunicazioni possono avere valore quinquennale qualora siano state classificate dalla Procedura nitrati come “conformi” per tutti i parametri significativi (stoccaggi liquidi e solidi, limiti di azoto, MAS, e compatibilità degli stoccaggi con il calendario di distribuzione).
1.9. Prima comunicazione nitrati e cambio ragione sociale
Domanda: Il cambio di ragione sociale da parte di un’azienda (a titolo di esempio l’azienda che è passata dal padre al figlio), impone l’obbligo, da parte della nuova ragione sociale, di presentare la sua “prima comunicazione” anche se quella precedente aveva presentato la Comunicazione?
Risposta: SI, il cambio di ragione sociale costituisce insediamento di nuova impresa e implica la presentazione (se non soggetta ad esonero) della prima Comunicazione nitrati.
1.10. Durata quinquennale
Domanda: La Comunicazione nitrati presentata entro febbraio 2016 ha durata quinquennale? Risposta: NO. La Comunicazione nitrati presentata entro tale data era coerente con le disposizioni del Programma d’Azione 2016-19 e 2012-2015, pertanto mantiene la validità annuale. La validità quinquennale della Comunicazione nitrati è partita con la campagna 2017.
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1.11. Durata quinquennale dei POAs
Domanda: Le Comunicazioni nitrati, ex POAs, che non hanno concluso la durata quinquennale prevista già nel precedente Programma d’azione devono essere ripresentate oppure si porta a completamento la loro naturale durata? Risposta: a partire dal 1° gennaio 2021 termina la validità quinquennale del POAs 2016. Le imprese che hanno presentato una Comunicazione nitrati (POAs) nell’anno 2016 e che successivamente non ne hanno presentate altre, sono tenute a presentare una nuova Comunicazione nitrati nel 2021, entro i termini stabiliti, in quanto sono trascorsi i 5 anni di durata previsti dalla presentazione della precedente comunicazione.
1.12. Decadenza validità quinquennale della Comunicazione nitrati
Domanda: l’introduzione di modifiche sostanziali (ai sensi dei cap. 2.4.4 della DGR 2893/20 e
della DGR 3001/20) obbliga l’azienda a presentare una variante alla Comunicazione nitrati entro
30 gg dal verificarsi della modifica?
Risposta: l’introduzione di una modifica sostanziale (ai sensi dei cap. 2.4.4 della DGR 2893/20 e
della DGR 3001/20) interrompe di fatto la validità quinquennale della Comunicazione nitrati.
L’azienda non ha più1 l’obbligo di presentare una variante alla Comunicazione entro 30 gg, ma
deve presentarne una nuova l’anno successivo, rispettando i termini temporali stabiliti per
quell’anno da apposito decreto. Fermo resta che, in sede di controllo, l’azienda debba risultare
conforme ai dettami della DGR 2893/20 (zona vulnerabile) o della DGR 3001/20 (zona non
vulnerabile) e che possa venire sanzionata quindi per eventuali non conformità.
Si ricorda invece che, così come riportato al capitolo 8 “Cessioni e Acquisizioni” al capo 6 del PdA
nitrati 2020-2023, “ogni variazione alle movimentazioni di effluente e/o digestato deve essere
registrata in un nuovo contratto di valorizzazione e riportata in una variante alla Comunicazione
nitrati, entro 60 giorni e comunque non oltre la data del 1° novembre”; i contratti di
valorizzazione nuovi/modificati vanno contestualmente caricati nel Repository di Sis.Co. Si
precisa che un contratto scaduto il 31.12.2020 e rinnovato tal quale l’anno successivo è da
considerarsi a tutti gli effetti un "nuovo contratto" pertanto le tempistiche di caricamento sono
le medesime della comunicazione nitrati ovvero 30.06.2021, prorogata al 31.07.2021.
Si ricorda infine che dal 1° gennaio 2022, tutti contratti andranno caricati entro 60 g dalla loro
sottoscrizione.
1 A partire dal 2020
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1.13. Comunicazione nitrati di Imprese ubicate in più Regioni
Regola Generale: la Comunicazione nitrati deve essere presentata nella Regione dove sono ubicati il Centro aziendale e/o la maggior parte dei terreni. Gli elementi utili ad inquadrare l’Impresa in relazione alla sua ubicazione sono:
Condizioni
In Regione Lombardia
In altra Regione Note
SI NO SI NO
Unità produttive indipendenti2
Centro aziendale3
Prevalenza di Strutture di allevamento
Prevalenza dei Terreni
Fascicolo Aziendale
Domanda: dove deve presentare la Comunicazione nitrati l’impresa ubicata (centro aziendale, allevamenti, terreni) sul territorio di competenza di più di una Regione? Risposta: la Comunicazione nitrati deve essere presentata nella Regione dove è ubicato il Centro aziendale, da considerare come il luogo dove sono collocate la prevalenza delle strutture di allevamento o, in assenza di queste, nella Regione dove sono ubicati la maggior parte dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica dell’azoto.
1.12.1 Casi particolari
• Centro aziendale fuori Regione con terreni anche in Lombardia
Domanda: l’azienda che ha il Centro aziendale (prevalenza di strutture di allevamento o, in mancanza di queste, maggior parte dei terreni oggetto di utilizzo agronomico dell’azoto) fuori Regione Lombardia ma ha anche terreni in Lombardia deve presentare la Comunicazioni nitrati in entrambe le Regioni?
Risposta: No. Deve presentare la Comunicazione nitrati nella Regione ove è ubicato il Centro aziendale. Tale comunicazione deve rappresentare anche la gestione agronomica dell’azoto effettuata nei terreni ubicati in Lombardia.
• Centro aziendale in Lombardia e terreni fuori Regione
Domanda: l’azienda che ha il Centro aziendale (prevalenza di strutture di allevamento o, in mancanza di queste, maggior parte dei terreni oggetto di utilizzo agronomico dell’azoto) in Regione Lombardia ma ha anche terreni fuori Regione Lombardia deve presentare la Comunicazioni nitrati in entrambe le Regioni?
2 Con gestione agronomica dell’azoto utilizzato per la fertilizzazione delle colture separata e indipendente nelle differenti unità 3 “centro aziendale”: l'unità tecnica di produzione dell’Impresa agricola ubicata nel Comune dove insiste la prevalenza delle strutture o, in assenza di queste, dove insiste la prevalenza dei terreni; [d.g.r.2893/2020 e d.g.r. 3001/2020, capitolo 1.3 “Definizioni”]
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Risposta: No. Deve presentare la Comunicazione nitrati nella Regione ove è ubicato il Centro aziendale. Tale comunicazione deve rappresentare anche la gestione agronomica dell’azoto effettuata nei terreni ubicati fuori Regione Lombardia.
• Medesimo CUAA ma unità produttive indipendenti ubicate fuori Regione e in Lombardia
Domanda: l’azienda, che ha unità produttive in Regioni distinte, deve presentare un’unica Comunicazione nitrati in una delle regioni interessate a sua scelta, oppure deve presentare una Comunicazione ad ogni Regione in cui è situato ogni suo Centro aziendale?
Risposta: l’impresa con unità produttive (strutture o terreni) ubicate in Regioni distinte nelle quali viene effettuata una gestione dell’azoto (e.a. e altri fertilizzanti, organici e non) separata e indipendente, deve presentare una Comunicazione nitrati per ogni Regione (riferita alla/alle unità produttive ivi ubicate).
2. Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)
2.1. Aggiornamento annuale del PUA
Domanda: Nel capito 1.3. “Definizioni” del Programma d’azione nella descrizione di cosa si intende per Piano Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti (PUA) viene riportata la cadenza annuale di aggiornamento, nel capitolo 2 si evidenzia che l’eventuale PUA è parte integrante della comunicazione e che la stessa, fatto salvo modifiche sostanziali, ha durata quinquennale. Si tratta di un refuso?
Risposta: Non si tratta di un refuso. Si tratta di un’opportunità: il PUA continua ad essere “aggiornabile” anche se tale aggiornamento non è obbligatorio in caso di sussistenza della durata quinquennale della Comunicazione. L’interpretazione della ratio del capitolo 2 è corretta.
2.2. Allineamento PUA – Registro distribuzione fertilizzanti
Domanda: Una volta presentata la Comunicazione nitrati, è obbligatorio aggiornare il PUA (distribuzione) per mantenere la coerenza con il Registro delle distribuzioni di fertilizzanti? In caso di controllo in loco, il mancato aggiornamento del PUA (distribuzione) è sanzionabile?
Risposta: NO, non è obbligatorio in quanto il PUA è preventivo, mentre il Registro è la “fotografia” delle operazioni di fertilizzazione effettivamente svolte. Il Registro delle distribuzioni di fertilizzanti fa fede (se ritenuto correttamente e coerentemente compilato dall’organo di controllo) sulle attività di fertilizzazione dell’azienda. In sede di controllo in loco non è sanzionato il mancato allineamento tra PUA e Registro, ma la non coerente distribuzione degli effluenti (e altri fertilizzanti) rispetto alle quantità gestite effettivamente dall’azienda (prodotte, acquisite, cedute, integrate ecc.). Resta in ogni caso la possibilità dell’azienda di aggiornare la Comunicazione con una variante per effettuare l’allineamento tra PUA e Registro.
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3. Relazione tecnica
3.1. Firma del tecnico
Domanda: Le aziende che in passato avevano adottato parametri non standard per i quali non veniva richiesta la relazione tecnica firmata dal tecnico professionista, che oggi intendono presentare la Comunicazione nitrati mantenendo i medesimi parametri non standard devono produrre la relazione tecnica firmata?
Risposta: SI; anche perché la “Relazione tecnica” è stata meglio definita rispetto ai contenuti che deve riportare (cfr. Capitolo 2.3.1 e Allegato 6 del Programma d’Azione 2020-2023 e Linee guida per le ZnVN). Pertanto, la Relazione tecnica deve essere formulata secondo quanto indicato dal Programma d’Azione e le Linee guida per le ZnVN in vigore.
Domanda: la “Relazione tecnica” deve sempre essere firmata dal tecnico abilitato, anche quando la modifica dei parametri standard è “svantaggiosa” per l’azienda (ad esempio: maggiore produzione di azoto per peso degli animali superiore rispetto alle tabelle di riferimento)? Risposta: la “Relazione tecnica” deve sempre essere prodotta per spiegare le motivazioni della modifica (in maggiorazione o in riduzione) dei dati tabellari di riferimento utilizzati dalla Procedura nitrati informatizzata. La mancanza di firma da parte del tecnico abilitato non sarà sanzionata nei casi in cui le modifiche introdotte con “Relazione tecnica” ai dati standard della Procedura nitrati siano più impegnativi per l’azienda per quanto riguarda la quantità di azoto da gestire.
3.2. Analisi a supporto della Relazione tecnica
Domanda: quale laboratorio è idoneo per l’effettuazione delle analisi a supporto dei contenuti della Relazione tecnica?
Risposta: oltre all’università e all’ente di ricerca, anche altri centri qualificati indipendenti, come un laboratorio accreditato, possono integrare e garantire la correttezza dei risultati; le eventuali analisi svolte nell’ambito della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale, qualora riconosciute come idonee in tale ambito, possono integrare e avvalorare i dati di monitoraggio richiesti a supporto della Relazione tecnica di cui sopra.
Domanda: esiste una preferenza rispetto al soggetto che deve effettuare il campionamento
per le analisi a supporto dei contenuti della Relazione tecnica? Risposta: l’effettuazione del campionamento da parte del personale del laboratorio/centro di
ricerca che effettuerà le analisi avvalora la tesi descritta nella Relazione tecnica e ne rappresenta un punto di forza.
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4. Controlli nitrati
4.1. Sanzione per mancata “variante”
Domanda: La Comunicazione nitrati ha valenza preventiva. Nel caso in cui il controllo in azienda verifichi una non conformità (ad es.: non corrispondenza tra Comunicazione nitrati e Registro delle distribuzioni di fertilizzanti), l’azienda non conforme è sanzionabile anche per la mancata presentazione di una variante? Risposta: No. L’azienda deve mantenere o raggiungere la conformità alle regole definite in applicazione della direttiva nitrati. La Comunicazione nitrati ha valore preventivo e pertanto non è sanzionabile d’ufficio, ma in caso di controllo in loco e di riscontro di non conformità, quest’ultima è sempre sanzionata. L’azienda che risulta a controllo non conforme è pertanto sanzionabile e obbligata a ripresentare la Comunicazione l’anno successivo. La variante alla Comunicazione presentata è un’opportunità, non un obbligo, per dimostrare il raggiungimento di una o più conformità che “a preventivo” non c’era/c’erano.
4.2. Azienda non conforme a controllo
Domanda: In presenza di una Comunicazione nitrati preventiva, qualora il controllo in loco verifichi una non conformità, l’impresa è sanzionabile? Risposta: SI. L’impresa in tal caso è obbligata, l’anno successivo, a presentare una nuova Comunicazione nitrati (cfr. 2.4.3., punto 3 rimando a comma 1 lettera d del Programma d’Azione 2020-2023).
4.3. Dati tabellari standard e modifiche imposte
Domanda: Gli Enti possono imporre di modificare i dati tabellari all’azienda? Anche in caso di procedimento che rientra in AIA, ad esempio aumento di peso per broiler da 1 kg a 1,5 kg? Risposta: A livello di controllo nitrati e di controllo della condizionalità, non può essere imposta all’azienda la modifica dei parametri standard stabiliti da Regione Lombardia, mentre possono non essere accolte le modifiche introdotte dall’azienda ai dati standard qualora siano stati sostenuti da una Relazione tecnica non convincente.
4.4. Controlli attivati da segnalazione
Domanda: Quando ci si riferisce ai “controlli a seguito di segnalazione presentata all’autorità competente” (capitolo 9.2 “Tipologie di controllo”) si intendono anche le segnalazioni che l’amministrazione pubblica riceve dal singolo cittadino? Risposta: SI. Spetta all’organo di controllo competente rispetto al merito della segnalazione (es.: Amministrazione Regionale, Amministrazione Provinciale, Comune, ASL, ARPA, Corpo Forestale dello Stato, Forze di Polizia) valutare la necessità di attivare il controllo.
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4.5. Controlli nitrati in imprese ubicate in più di una Regione
Domanda: quando un’impresa, ubicata in più di una Regione, viene estratta per un controllo in loco, come viene realizzato il controllo? Soltanto sulle unità ubicate sul territorio della Regione che ha estratto il controllo o sul territorio di tutte le Regioni coinvolte?
Risposta: l’organo di controllo dell’Amministrazione regionale effettua il controllo in loco sulle strutture e/o i terreni ubicati in Lombardia e informa e/o chiede la collaborazione/supporto degli organi di controllo delle altre Regioni per integrare il controllo per la parte di strutture e/o terreni ubicati nell’altra Regione.
5. Stoccaggio effluenti di allevamento
5.1. Stoccaggio in altra azienda
Domanda: In considerazione del fatto che alcune aziende hanno ridotto il numero di capi allevato, e che pertanto le strutture di stoccaggio esistenti potrebbero accogliere anche altro refluo, è possibile (o rendere possibile) gestire con il sistema informatico la gestione di complemento allo stoccaggio aziendale in una vasca di un’altra azienda parzialmente inutilizzata? Sarebbe utile non solo come rete tra aziende (ovviamente nell’ambito di distanze tra aziende compatibili), ma anche come impatto ambientale evitando nuove costruzioni. Risposta: La situazione può essere già gestita con il meccanismo della cessione/acquisizione. Infatti, nulla vieta ad una azienda di cedere effluente in stoccaggio (e distribuzione) e successivamente riprendere, con una acquisizione (in distribuzione), l’effluente stoccato, previa stipula di un Contratto di valorizzazione degli effluenti.
6. Registro delle distribuzioni di fertilizzanti
6.1. Unità di misura: Kg o mc
Domanda: nel Registro delle distribuzioni i parametri sono espressi in kg e mc; si tratta di un refuso? Risposta: No, non è un refuso. I volumi, quando richiesti, devono essere espressi in mc, le quantità di N, P2O5 e K2O in chilogrammi. Tali dati sono ricavabili, per gli effluenti di allevamento, compresi i digestati, dalla Procedura nitrati.
6.2. Semplificazione del Registro
Domanda: E’ possibile prevedere una semplificazione del registro delle distribuzioni lasciando come informazioni necessarie i mc dei fertilizzanti distribuiti, l’epoca di distribuzione, la coltura, e il quantitativo chimico, omettendo di calcolare il contenuto di azoto, fosforo e potassio (N, P2O5 e K2O)? Risposta: Sì, è possibile omettere il dettaglio relativo al contenuto di azoto, fosforo e potassio sia nel totale dei fertilizzanti utilizzati (dato ricavato dalla Procedura nitrati) sia nel dato relativo alla singola distribuzione. Inoltre, in sede di controllo verrà tollerata una discrepanza rispetto ai quantitativi indicati nel registro del 20%.
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7. Trasporto
7.1. Documentazione necessaria per il trasporto di effluenti/digestato
Domanda: per trasportare effluente/digestato all’interno della mia azienda, quali documenti devo avere? Risposta: ✓ Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada, ai sensi del capitolo 2.5.1 del
Programma d’Azione e della Linee Guida 2020-23, il trasporto all’interno dell’azienda o tra centri aziendali appartenenti alla stessa impresa non necessita di Documento di accompagnamento né di altra documentazione, ad eccezione del Registro delle distribuzioni dei fertilizzanti aggiornato (il Registro delle distribuzioni di fertilizzante deve essere correttamente compilato, ma può essere conservato nel centro aziendale)
✓ Nel caso il tragitto sia superiore ai 40 Km in linea d’aria, è necessario registrare il trasporto mediante sistema di posizionamento geografico (GPS) e conservare il relativo tracciato per almeno due anni presso l’impresa cedente.
Domanda: per trasportare effluente/digestato ad altra azienda, quali documenti devo avere? Risposta: ✓ Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada, ai sensi del capitolo 2.5.2 del
Programma d’Azione e della Linee Guida 2020-23, il trasporto verso altra azienda necessita di essere accompagnata da documento di trasporto (DDT) solo nel caso la norma vigente preveda l’obbligo di tale documentazione e solo contestualmente al trasporto stesso (non è obbligatorio conservare il documento in azienda successivamente al trasporto effettuato). Il DDT (che non deve necessariamente riportare gli estremi dell’ultima comunicazione nitrati valida) deve essere integrato con altre informazioni, optando fra tre diverse soluzioni:
o DDT con allegato il Documento di Accompagnamento di cui all’allegato 5 del Programma d’Azione 2020-23
o DDT integrato con le informazioni contenute nel Documento di Accompagnamento di cui all’allegato 5 del Programma d’Azione 2020-23
o DDT con allegata copia della Comunicazione nitrati in corso di validità e copia del/i contratto/i di valorizzazione inerente/i al trasporto in atto
✓ Nel caso il tragitto sia superiore ai 40 Km in linea d’aria, è necessario registrare il trasporto mediante sistema di posizionamento geografico (GPS) e conservare il relativo tracciato per almeno due anni presso l’impresa cedente.
8. Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento
8.1. Obbligo di registrazione dei contratti di valorizzazione nella Comunicazione nitrati
Domanda: quale è il limite di tempo per la registrazione nella Procedura nitrati dei Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento? Risposta: le disposizioni regionali definiscono che le movimentazioni di effluente di allevamento e/o digestato devono essere descritte nella Procedura nitrati al momento della presentazione della Comunicazione nitrati di entrambe i contraenti (cedente ed acquirente) ed ogni contratto firmato
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da entrambe le parti deve essere caricato nella sezione Repository di Sis.Co sia del cedente che dell’acquirente entro al max. 30 gg dalla presentazione della Comunicazione stessa. Successivamente, ogni eventuale variazione alle movimentazioni di effluente/digestato deve essere registrata da entrambe le parti entro al max. 60 gg (e comunque entro il 1° novembre) mediante la presentazione di una variante alla Comunicazione nitrati e il caricamento in repository di un nuovo contratto di valorizzazione sottoscritto dai contraenti. Per l’anno 2021, le tempistiche previste per il caricamento nel repository sono:
- Per i contratti sottoscritti a partire dal 1 gennaio 2021, il 31 luglio 2021 - Per i contratti in corso di validità e sottoscritti prima del 1 gennaio 2021, il 31 dicembre 2021.
9. MAS
9.1. MAS e colture da sovescio
Domanda: in caso di coltivazione durante l’annata agraria di una coltura principale e di una coltura da sovescio (allo scopo di aumentare la sostanza organica nel suolo), gli apporti massimi di azoto efficiente sono i medesimi della coltura principale o possano essere aumentati allo scopo di incentivare la sviluppo della coltura da sovescio e di conseguenza incrementare l’apporto di sostanza organica al suolo? Risposta: qualora non vi siano vincoli dettati da altre disposizioni regionali (es. PAC o PSR), per l'applicazione della direttiva nitrati è possibile applicare una fertilizzazione pari al MAS anche alle colture da sovescio; pertanto, all’interno della stessa annata, il MAS totale sarà uguale al MAS coltura principale + MAS coltura secondaria da sovescio, e comunque non superiore a 340 Kg/ha.
10. Digestati
10.1. Obblighi supplementari per le imprese che producono digestati
Domanda: dove, nella Procedura nitrati, devono essere inseriti gli elementi previsti all'art. 2.4.5.1 “Obblighi supplementari per l’impresa che produce o utilizza digestato” del Programma d’Azione e delle Linee guida per le zone non vulnerabili? Risposta: Tali elementi, dove non esiste uno spazio specifico nella Procedura nitrati, devono essere inseriti nella sezione “note” della Comunicazione nitrati anche rimandando ad apposito allegato da tenere a disposizione in azienda.
10.2. Analisi del digestato: come farle
Domanda: per effettuare le analisi previste dall’Allegato 3 (Parte A e Parte B) del Programma d’Azione e/o delle Linee guida per le zone non vulnerabili, il campionamento del digestato deve essere fatto su quale frazione qualora in uscita da digestore ci sia un ulteriore trattamento (nitro-denitro, strippaggio, compostaggio ecc.) seguito da separazione dei solidi grossolani? A) In uscita dal digestore? Quindi sul digestato tal quale? B) in uscita dal trattamento di rimozione azoto? Quindi sul digestato trattato? C) in Uscita dal separatore? Quindi sulla frazione separata? E in tal caso, da quale frazione - solo liquida, solo solida, sia liquida che solida? - Se si analizza la frazione liquida separata, si effettua campionamento a valle del separatore oppure dopo il congruo periodo di stoccaggio in vasca? Risposta: il campione per l’analisi deve essere fatto sul digestato tal quale, all'uscita dal digestore, prima di trattamenti ulteriori.
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10.3. Analisi del digestato: periodicità
Domanda: Con quale periodicità devono essere effettuate le analisi del digestato? Una volta all’anno? Risposta: le analisi devono essere fatte con una frequenza idonea a garantire costantemente il rispetto dei parametri di qualità definiti dall'allegato 3 del Programma d’Azione o delle Linee guida per le ZnVN.
10.4. Digestato agroindustriale
Domanda: Il digestato agroindustriale, in assenza di reflui zootecnici come matrice in ingresso, è soggetto al vincolo di 170kg di N/ha in zona vulnerabile (340kg di N/ha in zona non vulnerabile) o è soggetto, in termini di azoto, esclusivamente al vincolo del MAS? Risposta: il digestato agroindustriale4, quando proveniente da un impianto di digestione anaerobica che non utilizza effluenti di allevamento tra le matrici in ingresso, può essere utilizzato, sia in ZVN che in ZNVN, nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS), purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un’efficienza media aziendale dell’azoto del 50%.
11. Fanghi di depurazione
11.1. Utilizzazione di fanghi di depurazione ed effluenti di allevamento
Domanda: L’impiego dei fanghi di depurazione è consentito su terreni che ricevono effluenti di allevamento? Risposta: No. Ai sensi della normativa di riferimento, "l’impiego per uso agronomico dei fanghi è autorizzato: sui terreni coltivati purché gli stessi non siano già oggetto di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento"5 e quindi l’impiego di fanghi di depurazione non è compatibile con quello di effluenti di allevamento. Per "terreni coltivati" dobbiamo intendere l'unità produttiva aziendale omogenea costituita da terreno e colture ivi praticate; come unità di tempo per delimitare il divieto è ragionevole considerare almeno l'annata agraria (per comprendere sia le colture autunno vernine, sia le colture estive). L'impresa agricola, all'inizio dell'annata agraria, deve decidere come fertilizzare le singole unità produttive (terreno e colture ivi praticate): se decide di utilizzare i fanghi di depurazione non potrà utilizzare effluenti di allevamento e viceversa. Ciò consente, nel corso dell'annata agraria, di utilizzare fanghi di depurazione su un'unità produttiva ed effluenti di allevamento su un'altra unità produttiva. Nell'anno solare sulla medesima unità produttiva potrebbero essere utilizzati sia i fanghi che gli effluenti di allevamento se l'azienda modifica il suo orientamento nella fertilizzazione della medesima unità produttiva per l'annata agraria successiva.
4 Ai sensi del combinato disposto del DM 25 febbraio 2016 e delle dd.gg.rr. 2893/2020 e 3001/2020. 5 d.g.r. 2031/14, capitolo 6.2 - "Condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi", lettera d), nonché d.g.r. 2893/2020 e d.g.r.
3001/2020, capitolo 3.1.3 "Divieti di utilizzazione dei fanghi di depurazione", commi 1 e 2.
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11.2. I fanghi sono soggetti al MAS o ai 170 Kg/ha?
Domanda: I fanghi di depurazione sono soggetti al vincolo di 170kg di N/ha in zona vulnerabile (340kg di N/ha in zona non vulnerabile) o sono soggetti, in termini di azoto, esclusivamente al vincolo del MAS? Risposta: i fanghi di depurazione normati dal d.lgs. 92/99 e s.m.i. e dalla d.g.r. X/2031/2014 e s.m.i., possono essere utilizzati, sia in ZVN che in ZnVN, nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS), purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un’efficienza media aziendale dell’azoto del 50%.
11.3. L’utilizzo dei fanghi è compatibile con l’impiego aggiuntivo di altri
fertilizzanti organici?
Domanda: i fanghi di depurazione possono essere utilizzati nello stesso mappale in cui la fertilizzazione è integrata con altro fertilizzante organico (es.: digestato agroindustriale, compost, ecc.), ad esclusione dei reflui zootecnici, fino al raggiungimento del MAS? Risposta: i fanghi di depurazione, normati dal d.lgs. 92/99 e s.m.i. e dalla d.g.r. X/2031/2014 e s.m.i., possono essere utilizzati, sia in ZVN che in ZnVN, anche su superfici sulle quali sono distribuiti digestati agroindustriali (provenienti da un impianto di digestione anaerobica che non utilizza effluenti di allevamento tra le matrici in ingresso) o altri fertilizzanti organici ai sensi del d.lgs. 75/2010, fino a coprire, nel loro complesso, gli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS).
12. Gessi di defecazione
12.1. Gessi di defecazione: accumulo temporaneo su suolo agricolo
Domanda: i gessi di defecazione, classificati dal d.lgs. 75/2010 come “correttivi” nell’ambito dei fertilizzanti, possono essere accumulati temporaneamente su suolo agricolo? Risposta: No. La normativa regionale applicativa del DM 25 febbraio 2016 (con particolare riferimento al capitolo 4.3.1.3 "Accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo" delle d.g.r. 2893/2020 e 3001/2020) prevede che “l’accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l’esclusione degli altri materiali ad essi assimilati, e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo." Ciononostante, è ammessa la formazione di cumuli di max 100 mc sull’appezzamento per il tempo strettamente necessario a terminare le operazioni di spandimento ed interramento, ossia per max 12 ore.
12.2. Gessi di defecazione: sanzioni per cumulo in campo non ammesso
Domanda: nel caso in cui il fornitore di gessi di defecazione depositi tale prodotto in cumulo sui campi dell’azienda agricola, l’azienda può incorrere in una sanzione? Risposta: Sì perché l’accumulo, anche temporaneo, su suolo agricolo di gessi di defecazione è vietato. In particolare:
✓ l’azienda agricola può essere sanzionata ai sensi delle disposizioni regionali per l’applicazione della Direttiva nitrati (non potendo ospitare sui terreni agricoli a propria disposizione tali accumuli);
✓ l’azienda che fornisce il gesso di defecazione può essere sanzionata in quanto l’accumulo effettuato sui terreni dei clienti potrebbe configurarsi come volontà di disfarsi dello stesso, di fatto uscendo dall’ambito di applicazione dell’articolo 112 “Utilizzazione agronomica” del d.lgs. 152/2006.;
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12.3. Gessi di defecazione: distribuzione in campo nel periodo di divieto autunno-
vernino
Domanda: i gessi di defecazione, classificati dal d.lgs. 75/2010 come “correttivi” nell’ambito dei fertilizzanti, possono essere distribuiti in campo nel periodo di divieto autunno-vernino? Risposta: i gessi di defecazione devono rispettare, come gli altri fertilizzanti, i divieti temporali di utilizzazione agronomica, come riportato nella normativa regionale applicativa del DM 25 febbraio 2016 (con particolare riferimento al capitolo 3.1.1 "Divieti nella stagione autunno-invernale” delle d.g.r. 2893/2020 e 3001/2020).
14. Utilizzo agronomico di sottoprodotti di trasformazione dell’industria agro-
alimentare
14.1 Utilizzo agronomico di sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce)
Domanda: è possibile destinare i sottoprodotti della vinificazione allo spandimento in campo come fertilizzanti? Se sì, quali sono le regole da seguire? Risposta: l’utilizzo agronomico dei sottoprodotti della vinificazione è possibile coerentemente al Programma d’Azione nelle zone vulnerabili e alle Linee guida per le zone non vulnerabili all’inquinamento da nitrati da fonte agricola6, e rientra negli usi alternativi alla consegna in distilleria disciplinati dal decreto MIPAAF del 4/8/2010 e dalla Circolare applicativa “Disposizioni in materia di uso alternativo dei sottoprodotti della vinificazione in Regione Lombardia”. Il limite massimo di quantità di sottoprodotti distribuibili in campo è di 3.000 Kg/ha di superficie agricola risultante da fascicolo aziendale; l’azoto totale contenuto nei sottoprodotti utilizzati può essere desunto da analisi chimiche effettuate dalla stessa azienda produttrice; alternativamente, si può considerare un quantitativo di vinacce di 3.000 Kg corrispondente indicativamente a circa 50 Kg di azoto, secondo quanto riportato da fonti bibliografiche7. Tale quantitativo deve essere tenuto in considerazione nella compilazione della Comunicazione Nitrati ed inserito come “Fertilizzante Organico”. Le cantine cooperative e i produttori che vinificano anche uve non proprie possono consegnare i sottoprodotti ai rispettivi soci/viticoltori, sempre nei limiti sopraddetti, a seguito della stesura di un contratto di cessione in cui il ricevente esprime il proprio impegno ad utilizzare agronomicamente i sottoprodotti stessi. Lo spandimento può essere effettuato anche dopo una fase di maturazione, effettuata con lo scopo di migliorare le proprietà fertilizzanti ed ammendanti dei sottoprodotti stessi, che deve iniziare entro 30 gg dalla fine della vendemmia (vedi risposta successiva relativa allo stoccaggio). Lo spandimento dei sottoprodotti di vinificazione è regolato da precise disposizioni; in particolare è vietato: - nei terreni già interessati nello stesso anno da distribuzione di effluenti di allevamento, fanghi
di depurazione, reflui oleari o altri residui di lavorazione; - nelle zone di rispetto dei corpi idrici naturali:
6 d.g.r. n° 2893 /2020 Allegato A; d.g.r. n. 3001/2020 - Allegato A 7 Novello V., “Filiera vitivinicola: valorizzare residui e prodotti” in “L’informatore Agrario 33/2015.
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o 5 m dalle sponde dei corsi d’acqua naturale individuati non significativi dal Piano di tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A) in vigore
o 10 m dalle sponde dei corsi d’acqua individuati come significativi o 25 m dall’inizio dell’arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle
zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 02/02/1971 (tali disposizioni non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad uso esclusivo di una o più aziende, a patto che non siano collegati a corpi idrici naturali)
- sui terreni non interessati da attività agricola, ad eccezione delle aree a verde pubblico e privato e di quelle soggette a recupero e ripristino ambientale;
- nei boschi (fatte salve diverse disposizioni regionali); - sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto, saturi d’acqua (ad
eccezione di terreni che richiedono la sommersione); - dal 1° dicembre a fine febbraio; - nei giorni di pioggia e in quelli immediatamente successivi; - in golena entro argine, a meno che non venga effettuato in periodo di magra e venga effettuato
l’interramento immediato; - in tutte quelle situazioni in cui l’Autorità competente emetta delle specifiche disposizioni di
divieto/prescrizioni.
14.2 Stoccaggio sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce)
Domanda: quale è la corretta modalità di stoccaggio dei sottoprodotti della vinificazione?
Risposta: il processo di maturazione deve iniziare entro 30 giorni dal termine del periodo
vendemmiale; lo stoccaggio dei residui di lavorazione della vinificazione può essere assimilato come
periodo di maturazione e tipologia di gestione a quello degli effluenti di allevamento aventi
analoghe caratteristiche: min. 90 gg (min. 120 gg per il liquido di percolazione). Le strutture di
stoccaggio utilizzate devono impedire la fuoriuscita di percolato (es. platee cementate con pozzetto
di raccolta) ed il liquido di percolazione deve essere destinato a successivo reimpiego agronomico.
L’accumulo temporaneo su suolo agricolo non è permesso in accordo con quanto previsto dal
Programma d’Azione8, considerando i residui di lavorazione della vinificazione come “materiale
assimilabile al letame”.
15. Trasporto degli effluenti di allevamento
15.1 Differenza tra DDT e Documento di accompagnamento
Domanda: L’art. 2.5.2, comma 1 del Programma d’azione 2020-2023 e delle Linee guida per le ZnVN
definisce che “il trasporto non richiede di essere giustificato con un documento di
accompagnamento, ad eccezione dei casi nei quali vige l’obbligo di documento di trasporto
8 d.g.r. n° 2893 /2020 Allegato A; d.g.r. n. 3001/2020 - Allegato A cap. 4.3.1.3 “Accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo”, comma 1
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(cosiddetto DDT)”. Qual è la differenza tra Documento di Accompagnamento e Documento di
Trasporto?
Risposta: si tratta di due documenti differenti che non devono essere confusi uno con l’altro:
• il Documento di trasporto (DDT) è normato da provvedimenti (citati per chiarezza nel PdA)
diversi da quelli per l’applicazione della direttiva nitrati;
• il Documento di accompagnamento è invece tutto “interno” alla normativa di applicazione
della direttiva nitrati (a partire dal DM 25 febbraio 2016 fino ad arrivare alle disposizioni
regionali di applicazione).
Con il PdA 2020-2023 (e con le nuove Linee guida per le ZnVN) Regione Lombardia ha voluto
semplificare la necessità e la gestione del Documento di accompagnamento:
✓ ne ha tolto l’obbligo per i trasporti di e.a. all’interno dell’azienda;
✓ ha ribadito la possibilità di sostituirlo con il DDT (ove obbligatorio) a patto di integrare il DDT
con i dati relativi agli elementi caratterizzanti il trasporto degli e.a., oppure con la copia della
Comunicazione o dei documenti ad essa connessi (PUA e Convenzioni);
✓ ha eliminato l’obbligo di conservare in azienda i Documenti di accompagnamento
eventualmente utilizzati.
Il DDT continua ad essere obbligatorio in applicazione delle “sue” norme di riferimento.
16. Obbligo di GPS per trasporti oltre i 40 km
16.1 Come deve essere calcolata la distanza di 40 km
Domanda: come deve essere calcolata la distanza di 40 km oltre la quale si rende obbligatorio il
tracciamento con GPS?
Risposta: la distanza di 40 km deve essere calcolata in linea d’aria. Per misurare tale distanza si
suggerisce di tracciare su una mappa un cerchio di raggio 40 km intorno al punto di prelievo
dell’effluente da trasportare (es.: utilizzando un compasso). I trasporti effettuati all’interno del
cerchio non richiedono il tracciamento del percorso con GPS, i trasporti effettuati all’esterno del
cerchio impongono l’obbligo di tracciare il percorso con GPS.
16.2 Chi deve tracciare il percorso (avere un mezzo di trasporto dotato di GPS)
Domanda: Chi deve registrare con GPS il tracciato del trasporto effettuato?
Risposta: Chi effettua il trasporto (es.: l’impresa agricola che trasporta con propri mezzi, il
contoterzista)
16.3 Chi deve conservare il tracciato del percorso
Domanda: Chi deve detenere la registrazione del percorso rilevato con il GPS?
Risposta: l’obbligo di conservare in azienda (o presso il tecnico incaricato) la registrazione del tracciato acquisito con GPS è dell’impresa che ha ceduto l’effluente di allevamento. Alcuni dei casi possibili:
✓ l’impresa che ha ceduto gli e.a. e che li ha trasportati con mezzi propri all’acquirente ✓ l’impresa che ha ceduto gli e.a. e li ha fatti trasportare da un contoterzista all’acquirente
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✓ l’impresa che ha ceduto gli e.a. e li ha fatti trasportare dall’acquirente
16.4 Chi non deve conservare il tracciato del percorso
Domanda: l’azienda, che cede il proprio effluente di allevamento ad un Intermediario, deve
conservare la registrazione del percorso rilevato con il GPS?
Risposta: NO. L’impresa che cede gli effluenti ad un Intermediario, infatti, non è tenuta a conoscere l’impresa alla quale l’Intermediario porterà l’e.a.
16.5 Trasporto oltre i 40 km effettuato in due tappe
Domanda: se il trasporto dell’effluente di allevamento viene fatto in due tappe (es.: la prima tappa
dal centro aziendale ad una vasca di stoccaggio di supporto posta ad una distanza di 39 km; la
seconda tappa dalla vasca di stoccaggio di supporto alla destinazione finale ad una distanza inferiore
di 39 km), i 40 km che impongono l’obbligo di tracciamento col GPS possono essere calcolati tappa
per tappa (nel caso in es.: nessun obbligo di GPS)?
Risposta: NO. I 40 km devono essere calcolati dal punto di raccolta dell’effluente di allevamento
(struttura di allevamento, struttura di stoccaggio) al punto di scarico (cessione) dell’effluente di
allevamento (digestore, stoccaggio, terreno).
16.6 I 40 km non si interrompono oltre i confini amministrativi (Comune, Provincia,
Regione)
Domanda: l’obbligo di tracciare il percorso si interrompe quando si supera il confine comunale,
provinciale o regionale?
Risposta: NO. Devono obbligatoriamente essere tracciati tutti i trasporti effettuati oltre i 40 km dal
punto di prelievo dell’effluente di allevamento (es.: struttura di allevamento, struttura di stoccaggio)
fino alla sua destinazione finale (es.: terreno agricolo, struttura di stoccaggio, impianto di
trattamento). Il tracciamento ha, infatti, l’obiettivo di verificare l’effettivo trasporto da un’impresa
ad un’altra impresa nell’ambito di un utilizzo agronomico dell’effluente di allevamento
trasportato/scambiato.
16.7 Contoterzista e gestione dei trasporti oltre i 40 km
Domanda: come deve essere gestita dal contoterzista la responsabilità della registrazione e
conservazione del tracciato del trasporto di effluenti di allevamento quando supera i 40 km?
Risposta: Il mero trasporto di effluenti di allevamento operato da un contoterzista da una azienda zootecnica ai terreni di un’azienda acquirente non si configura come una procedura assimilabile a quella dell’impresa agricola o a quella dell’Intermediario, ma ad una pratica ordinaria nella quale la responsabilità della cessione e della acquisizione ricade unicamente sulle due aziende (cedente e acquirente) legate da un contratto scritto. Tale contoterzista (ingaggiato dal cedente o dall’acquirente per il mero trasporto) pertanto, non può qualificarsi come “Intermediario”. Il contoterzista ha tuttavia l’obbligo di registrare il percorso tramite GPS e di mettere a disposizione dell’azienda cedente la registrazione. L’azienda cedente ha l’obbligo di conservare tale registrazione a dimostrazione della cessione effettuata per almeno 2 anni.
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16.8 “Intermediario” e gestione dei trasporti oltre i 40 km
Domanda: l’Intermediario che trasporta l’effluente di allevamento dall’azienda zootecnica al
digestore o al Fabbricante di fertilizzanti ha l’obbligo di tracciare il percorso con il GPS?
Risposta: NO. L’Intermediario (iscritto con tale profilo in Sis.Co. e che rispetta quanto definito nel Programma d’azione nitrati e nelle Linee guida) che trasporta l’effluente di allevamento dall’azienda zootecnica al digestore o al Fabbricante di fertilizzanti non ha l’obbligo di tracciare il percorso con GPS. NB: Le disposizioni regionali (Programma d’azione 2020-2023 e Linee guida per le ZnVN) prevedono solo due fattispecie di attività di intermediazione ad opera dell’Intermediario: “da azienda zootecnica a digestore” e “da azienda zootecnica a Fabbricante di fertilizzanti” e che tali attività siano descritte in una Comunicazione nitrati ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. 152/2006 da presentare a Regione Lombardia.
16.9 Sanzioni per mancata registrazione con GPS
Domanda: in quale sanzione incorre l’azienda che non rispetta l’obbligo di registrazione con GPS del
trasporto di effluenti di allevamento oltre i 40 km?
Risposta: la mancanza di registrazione con GPS dei trasporti di effluenti di allevamento oltre i 40 Km
riscontrata in sede di controllo, comporta il mancato riconoscimento della cessione dichiarata nella
Comunicazione nitrati. Pertanto, l’azienda sarà passibile di una sanzione amministrativa (da 200 € a
2.000 €) alla quale potrà aggiungersi, dopo il ricalcolo del carico di N zootecnico e delle conseguenti
verifiche di conformità, una sanzione per il superamento dei limiti di azoto (da 500 euro a 5.000
euro) e/o della eventuale carenza di stoccaggio (da euro 1.000 a euro 10.000).
17. Repository documentale
17.1 Contratti di valorizzazione stipulati nell’anno in corso
Domanda: per le imprese tenute a presentare la Comunicazione nitrati entro il 30 giugno 2021, è possibile derogare al vincolo dei 30 giorni per il caricamento in Repository dei Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento? Risposta: in considerazione delle limitazioni di movimento dovute alla gestione della pandemia in corso, per le sole Comunicazioni con l’obbligo di presentazione entro il 30 giugno 2021, saranno tollerati ritardi di caricamento dei nuovi Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento fino a 30 giorni dopo tale data (31 luglio 2021). Domanda: cosa bisogna fare se, dopo la presentazione della Comunicazione nitrati, intervengono delle variazioni inerenti alla movimentazione dell’e.a. rispetto a quanto registrato nella Comunicazione nitrati e nel/i contratto/i di valorizzazione?
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Risposta: è necessario stipulare un/dei nuovo/i contratto/i di valorizzazione e presentare una variante della Comunicazione nitrati entro 60 gg (e comunque entro il 1° novembre dell’anno in corso), caricando contestualmente in Repository il/i nuovo/i contratto/i.
17.2 Contratti di valorizzazione pregressi in corso di validità
Domanda: Un Contratto di valorizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, stipulato prima
del 2021 e tutt’ora valido per i due contraenti, deve obbligatoriamente essere rifatto con il nuovo
formato previsto dal Programma di Azione e dalle Linee guida 2020-23?
Risposta: No, a patto che riporti tutte le informazioni richieste nel nuovo formato.
Domanda: è necessario caricare nel Repository documentale Nitrati i Contratti stipulati prima del
2021 e tutt’ora validi per i due contraenti?
Risposta: SI, i contratti, stipulati prima del 2021 e ancora validi, devono essere comunque caricati in
Repository entro al massimo il 31/12/21 o, nel momento in cui vengano modificati nel corso
dell’anno, entro 60 giorni dalla presentazione della variante della Comunicazione nitrati riportante
tale variazione e comunque entro il 1° novembre dell’anno in corso.
17.4 Contratti di valorizzazione e.a. con dati diversi da quelli riportati nella Comunicazione
Domanda: se un Contratto in essere riporta dati non coerenti (es.: quantità di azoto, volumi di e.a.)
con quelli effettivamente ceduti/acquistati e riportati correttamente della Comunicazione nitrati, è
necessario aggiornare il Contratto?
Risposta: SI, qualora i dati riportati nel contratto (es.: quantità di azoto, volumi di e.a.) siano
significativamente inferiori (indicativamente oltre il 15%) a quelli effettivamente ceduti/acquistati e
riportati correttamente nella Comunicazione di riferimento, è necessario aggiornare il contratto di
valorizzazione e caricarlo in Repository.
17.5 Contratti di valorizzazione e.a. con o senza Carta di identità allegata
Domanda: i Contratti caricati nel Repository documentale Nitrati devono essere corredati di copia
della Carta di identità (CI) dei contraenti?
Risposta: NO. Non è necessario corredare il contratto con la CI dei firmatari, in quanto l’autenticità
delle due firme sarà verificata dall’agente accertatore in occasione di un eventuale controllo.
17.6 Chi deve caricare nel Repository documentale i Contratti di valorizzazione
Domanda: l’obbligo di caricamento nel Repository documentale dei Contratti di valorizzazione è
esteso anche all’azienda che acquisisce?
Risposta: SI. I contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento devono essere sempre caricati
nella sezione Repository documentale del Fascicolo aziendale di entrambe le aziende: cedente e
acquirente.
17.7 In quale formato devono essere caricati i Contratti di Valorizzazione e.a.
Domanda: I Contratti vanno caricati datati firmati e scannerizzati?
Ultimo aggiornamento: lunedì 22 novembre 2021
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Risposta: Si. In Repository va caricata la copia dei contratti di valorizzazione datati e firmati da
entrambi i contraenti.
17.7 Sanzione per mancato caricamento del Contratto di valorizzazione
Domanda: nel caso di mancato rispetto dei tempi di caricamento dei Contratti di valorizzazione di
e.a. nel Repository documentale, in quale sanzione si incorre?
Risposta: nel caso di mancato caricamento o di mancato rispetto dei tempi di caricamento dei
Contratti di valorizzazione di e.a. nel Repository documentale, si incorre in una sanzione per
inosservanza di tipo amministrativo.
17.8 Cosa pubblicare nel Repository documentale
Domanda: I contratti stipulati per l’utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione devono essere
pubblicati nel Repository documentale?
Risposta: NO. L’obbligo di pubblicazione in Repository si limita a “Relazioni tecniche”, “Contratti di
valorizzazione degli effluenti di allevamento” e “Relazione tecnica pascolo” (per le aziende che
praticano il pascolamento).
17.9 Aziende esonerate dalla Comunicazione nitrati
Domanda: le aziende esonerate dalla Comunicazione nitrati hanno l’obbligo di caricare nel
Repository documentale i Contratti di valorizzazione e.a.?
Risposta: NO. Le aziende esonerate dalla presentazione della Comunicazione nitrati non hanno
l’obbligo di caricare in Repository su Sis.Co la copia dei contratti di valorizzazione ma devono
comunque mostrare, in caso di controllo in loco, il contratto cartaceo datato e firmato da entrambe
i contraenti.
18. Intermediario: ruolo e compiti
18.1 Quando l’Intermediario viene ingaggiato come contoterzista
Domanda: l’Intermediario che riceve l’incarico di effettuare il trasporto di effluenti di allevamento
da parte di un’azienda (es.: allevamento avicolo) che ha già sottoscritto un contratto di
valorizzazione degli effluenti di allevamento con altra azienda (es.: impianto di biogas), ha l’obbligo
di inserire tale trasporto nella propria Comunicazione nitrati?
Risposta: NO. Qualora l’azienda cedente e quella acquirente abbiano già stipulato tra loro un
contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento, l’eventuale Intermediario (profilato in
Sis.Co. come Intermediario) che si debba occupare del trasporto, viene ingaggiato come
“contoterzista” / “mero trasportatore” per la raccolta dal cedente e la consegna all’acquirente
dell’effluente di allevamento oggetto del Contratto di valorizzazione: non deve inserire nella propria
Comunicazione nitrati tale attività (né come acquisizione, né come cessione).
Si rammenta che:
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• chi svolge attività di Intermediario tra domanda e offerta di e.a. (in genere il cedente non
conosce l’acquirente e viceversa) è sempre obbligato a presentare la Comunicazione nitrati
(contenente tutte le acquisizioni e tutte le cessioni gestite);
• chi svolge una “mera” attività di trasportatore (es. contoterzista che si limita ad eseguire la
consegna di e.a. da cedente ad acquirente che hanno già stipulato un contratto tra loro), non
deve presentare alcuna Comunicazione.
19. Utilizzo del software BAT-TOOL per il calcolo dell’azoto escreto
Domanda: è riconosciuto il software BAT-TOOL quale strumento per determinare la quantità di
nutrienti escreti dall’allevamento e/o l’azoto al campo in alternativa alle tabelle previste dal
Programma d’azione/Linee guida in vigore?
Risposta: SI. Le aziende che utilizzano il software BAT-TOOL per calcolare l’azoto al campo, possono
utilizzare tale valore anche nella Comunicazione nitrati, inserendolo e descrivendolo all’interno di
una “Relazione tecnica” (sottoscritta da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritto
al rispettivo albo professionale o collegio), che va caricata nel Repository documentale del Fascicolo
aziendale. Tale Relazione tecnica, compilata in conformità a quanto descritto all’Allegato 6
“Relazione tecnica a supporto della procedura nitrati” del Programma di azione/Linee guida, deve
essere sufficientemente dettagliata per descrivere gli elementi considerati e gli eventuali dati
rilevati in azienda e deve riportare in maniera chiara ed esplicita tutti i dati di input utilizzati nel BAT-
TOOL al fine di dimostrarne la coerenza con la situazione aziendale.
20. Superficie aziendale (SAU) utile ai fini del calcolo del “quantitativo medio
aziendale” dell’azoto di origine zootecnica
Domanda: quale è la superficie aziendale utile ai fini del calcolo del “quantitativo medio
aziendale” di azoto di origine zootecnica da spandere in azienda?
Risposta: Il quantitativo medio aziendale di azoto di origine zootecnica va inteso e calcolato tenendo
conto, all’interno della SAU, dei terreni riferibili al centro produttivo e localizzati ad una distanza
inferiore ai 40 km dal centro produttivo dove vengono utilizzati i reflui per la fertilizzazione
21. MAS aziendale
Domanda: quale è il modo corretto per la verifica del rispetto degli apporti massimi standard (MAS)
di azoto efficiente alle colture a livello aziendale?
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Risposta: Per quanto riguarda la verifica dei MAS, va considerata la media a livello di coltura e non
la media aziendale.
22. Relazione pascolo
Domanda: avrei bisogno di un chiarimento in merito alla presentazione della comunicazione nitrati
di un’azienda che per 5 mesi all’anno porta il bestiame in alpeggio, lasciando pertanto in quel
periodo la stalla vuota.
Nel calcolo del liquame e letame prodotto, come è possibile evidenziare questa riduzione di volume
stoccato e di azoto al campo?
Risposta: la Procedura nitrati in Sis.Co prevede l’adeguamento dei volumi di stoccaggio e di azoto al
campo in relazione alla pratica del pascolamento delle mandrie.
In particolare, è necessario ridurre i volumi minimi di stoccaggio dei letami, così come indicato nel
Programma di azione nitrati al Cap 4.3.2.1 e considerare le deiezioni, lasciate in campo dagli animali
al pascolo sui terreni aziendali, come a tutti gli effetti effluente distribuito (cap. Cap 4.4 punto 4 e
6); se il pascolamento non avviene su terreni aziendali, invece, l’azoto va sottratto da quello
distribuito.
Nella procedura nitrati per tener conto di queste modifiche da apportare ai volumi di stoccaggio e
alla quantità di azoto distribuibile in campo, si utilizza la cosiddetta “Relazione pascolo”, che va
compilata all’interno del fascicolo aziendale (FA) - sezione “Allevamenti” di Sis.Co associando i capi
allevati alle strutture di allevamento ed inserendo i relativi coefficienti di riduzione.
In repository andrà caricata copia dei certificati di monticazione (a partire da gennaio 2022).
La relazione, che andrà caricata anch’essa nel repository (a partire da gennaio 2022), dovrà riportare
l’evidenza dell’eventuale riduzione di N e dei volumi derivanti dal periodo di pascolamento e la
dimensione della SAU utilizzata a tale fine ed evidenziare invece le superfici che verranno utilizzate
per lo spandimento degli effluenti prodotti nel periodo invernale.
23. Pascolo errante
Domanda: cosa è il pascolo errante?
Risposta: il pascolo errante è quel tipo di stabulazione che prevede il pascolamento durante l’intera
annata: d’estate, tipicamente, su terreni aziendali in zone montane, presenti a fascicolo e quindi
identificabili e quantificabili; nel periodo autunno-invernale, di tipo nomade su terreni di pianura di
altri proprietari, laddove sia presente una vegetazione pascolabile (coltura a fine ciclo con
vegetazione spontanea, prati in fase di riposo, pioppeti, ecc.); tali terreni, sui quali la permanenza
del bestiame è breve, non sono presenti in fascicolo aziendale e quindi sono più difficilmente
identificabili e quantificabili.
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Domanda: come è possibile gestire in Sis.Co Nitrati l’azoto distribuito in campo da bestiame che
pratica il pascolo durante l’intera annata (pascolo errante)?
Risposta: è necessario presentare assieme alla Comunicazione nitrati, se obbligatoria, una Relazione
tecnica. In questa andrà calcolato separatamente l’azoto prodotto e distribuito sui terreni aziendali
da quello prodotto nei mesi autunno-invernali e distribuito sugli appezzamenti di altri proprietari.
Andrà poi allegata una mappa (per es. ortofoto) in cui verranno evidenziate le superfici soggette a
pascolamento invernale e di cui verrà calcolata la SAU totale. La Relazione tecnica dovrà dimostrare
che il carico azotato (Kg N/Ha) ed il carico di pascolamento (UBA/Ha) nei mesi autunno-invernali
risultano conformi alle norme e limitazioni vigenti per le ZVN e per le ZnVN, inoltre dovrà evidenziare
come le superfici interessate dal pascolamento invernali abbiano una classificazione adatta a tale
pratica.
24. Vermicompost e altri fertilizzanti organici contenenti azoto
Domanda: se una azienda utilizza il vermicompost da letame bovino, così come definito nel d.lgs.
75/2010 all’allegato 2, deve sottostare al limite dei 170Kg di N/Ha in ZVN o 340Kg di N in ZnVN,
oppure deve rispettare solamente i limiti imposti dai MAS delle colture praticate?
Risposta: se il vermicompost prodotto o altri fertilizzanti contenti azoto, ricompresi negli allegati 1,
2 e 3 del d.lgs. 75/2010, sono iscritti al Registro dei fertilizzanti, e chi li produce è iscritto al Registro
dei produttori di fertilizzanti, allora risultano soggetti unicamente ai limiti imposti dai MAS delle
colture praticate; altrimenti, per la componente derivante da effluente di allevamento, si applica
anche il limite imposto dalla Direttiva nitrati (170Kg di N/Ha in ZVN o 340Kg di N in ZnVN).
25. Divieti spaziali di utilizzazione agronomica
Domanda: quali sono i divieti spaziali di utilizzazione agronomica dei liquami e materiali ad esso
assimilati, del digestato e del letame e materiali ad esso assimilati nei terreni situati in golena
previsti dalla normativa nitrati?
Risposta: il programma d’azione nitrati e le linee guida al cap.3.2.1 paragrafo 4 comma e) e al
capitolo 3.2.2 paragrafo 4 commi k) ed l) specificano che in fascia A del PAI9 è sempre vietato lo
spandimento dei liquami. Nelle aree golenali10 (non identificate come fasica A del Po e dei suoi
9 Costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento, definita dall’Autorità di Bacino del Fiume Po 10 Golena: Porzione di territorio compresa tra l’alveo inciso del corso d’acqua e gli argini maestri, costituente l’alveo di piena, soggetta ad inondazione per portate di piena con ricorrenza superiore a quelle della piena ordinaria (cfr. PAI). Golena aperta: Porzione dell’area golenale compresa tra un argine golenale o un argine maestro e l’alveo inciso; Golena chiusa: porzione di territorio compresa tra l’argine maestro e l’argine golenale.
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maggiori effluenti) invece è vietato spandere liquami a meno che la distribuzione avvenga: a) in
golena aperta: in periodo di magra e con interramento immediato; b) in golena chiusa: in periodo di
magra. Nelle aree golenali (identificate o meno come fasica A del Po e dei suoi maggiori effluenti) è
vietato spandere letami e fertilizzanti a meno che la distribuzione avvenga: a) in golena aperta: in
periodo di magra e con interramento immediato; b) in golena chiusa: in periodo di magra.