FAQ per i neo-consiglieri comunali

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Siena, 14.06.2014

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Le domande frequenti ("FAQ") che i neo-consiglieri comunali ci hanno fatto

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Siena, 14.06.2014

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1) Rendicontazione spese elettorali, compilazione dei relativi moduli, fondi e mandatario elettorale

2) Insediamento: Presentazione linee programmatiche di governo, Costituzione gruppi consiliari, Nome del gruppo consiliare, eventuali cause di ineleggibilità

3) Prime norme di comportamento: internet in aula, riprese video, archivio documenti

4) Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di spettanza del sindaco e gratuità degli incarichi di nomina comunale

5) Diritti della minoranza in tema commissioni comunali 6) Destinazione emolumenti e/o gettoni di presenza

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SANZIONI PER I CANDIDATI E PER LA LISTA

In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale nel termine previsto della dichiarazione, il Collegio regionale diffida a depositarla entro i successivi 15 giorni e, in caso di mancata presentazione, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.823 a 103.291 €. Inoltre, per i candidati eletti la mancata presentazione comporta la decadenza dalla carica;

In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali o di mancata indicazione dei soggetti che hanno contribuito alla campagna (ove richiesto), il Collegio regionale di garanzia elettorale applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165,57 a 51.646,69 €. In caso di violazione che comporti la decadenza, una volta accertata in via definitiva la violazione, il Collegio regionale di garanzia elettorale ne dà comunicazione al presidente del Consiglio comunale, istituzione cui spetta la delibera della decadenza.

In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte di partiti, liste e movimenti la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 €.

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Il primo Consiglio Comunale (art. 40 c.1 TUEL),è presieduto dal Consigliere anziano, sino alla elezione del Presidente (art. 40 c.2 TUEL).

Adempimenti obbligatori:

● Esame condizione degli eletti (art. 41 TUEL)● Giuramento del Sindaco (art. 50 c.11 TUEL)● Comunicazione della composizione della Giunta nominata dal Sindaco (art. 46

TUEL)● Elezione Presidente del Consiglio e del Vice Presidente (art. 40 c.2 TUEL e 25 c.4

Statuto)● Elezione tra i propri componenti della Commissione elettorale comunale (art. 41

c.2 TUEL)

Il Presidente del Consiglio comunale è, in genere, espressione della maggioranza ed il vice-presidente della minoranza.

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Linee programmatiche di governo

Il sindaco presenta in Aula consiliare le linee programmatiche per il quinquennio di governo (il programma elettorale depositato alla presentazione della lista), sul quale c'è la fase di discussione e viene richiesto il voto dei Consiglio.

Cause di ineleggibilità

All'insediamento vengono eventualmente analizzate cause di ineleggibilità ed incompatibilità, come indicato nel TUEL.

Costituzione gruppi consiliari

Ogni partito o movimento politico ha il diritto di costituirsi in un “gruppo consiliare”. Il numero minimo dei componenti è 3 ma nel caso una forza politica abbia meno di 3 eletti, può comunque costituire un gruppo consiliare a sé stante. In ogni gruppo viene identificato un “Capogruppo” che partecipa alla Conferenza dei Capigruppo, può partecipare a tutte le commissioni e ne delega alla partecipazione eventuali sostituti.Ogni gruppo consiliare viene identificato da un nome, che viene poi utilizzato per tutti gli atti riguardanti il gruppo stesso.

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Internet

Nelle aule consiliari sarebbe opportuno venisse garantito ai consiglieri la possibilità di accedere ad Internet durante le sedute. In alcuni comuni viene assegnato anche un account di posta elettronica ed altri servizi informatici istituzionali.

Diritto di cronaca/riservatezza

Le sedute consiliari, se non espressamente indicato, sono PUBBLICHE. Il pubblico può assistere ma non intervenire e non è consentito fare foto/riprese sul pubblico. Si può fare foto all'aula consiliare e, verificato comunque il regolamento comunale, anche effettuare riprese video. Suggerisco, nel caso non vi siano riprese effettuate istituzionalmente, di munirsi di registratore audio e registrare tutti gli interventi (al limite anche solo i propri).

Accesso agli atti

"il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

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Modalità di accesso agli atti

Le richieste di accesso agli atti, dettagliate in maniera da riuscire ad identificare l'oggetto della richiesta, devono essere comunque protocollate.

La Legge 241/90 prevede che le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi, con apposita disciplina, e laddove non abbiano provveduto in tal senso, che il termine è di 90 giorni.(Legge 15/2005). Quindi il termine di 90 giorni è solo indicativo, in quanto l’amministrazione stessa può aver emanato un regolamento che stabilisca termini diversi.

Albo pretorio

Gran parte degli atti amministrativi, comprensive le delibere di Giunta e del Consiglio Comunale, oltre alle ordinanze, è pubblicato all'Albo pretorio e rimane on-line per il tempo previsto dalla legge.

La cosa migliore è quella di consultare QUOTIDIANAMENTE tale Albo e di salvare tutti i documenti che vogliamo mantenere come riferimento per il futuro, fermo ovviamente restando la possibilità per il Consigliere Comunale di effettuare un accesso agli atti in qualunque momento.

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il Consiglio di Stato, V sezione, con decisione n. 940 del 22 febbraio 2000 ha stabilito che "in deroga a quanto dispongono in via generale gli artt. 22 e seg. della L. 241/1990, il consigliere comunale che chieda copia di atti connessi alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta (e pertanto la domanda va accolta astraendo dai motivi eventualmente addotti), né a spiegare l'interesse sul quale è fondata la richiesta stessa come se fosse un privato, non rilevando, in contrario, esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, essendo i consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Per quanto riguarda la diffusione di dati contenuti nella relazione si osserva che i consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio, essi quindi non possono divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio del mandato.

Tuttavia la Cassazione penale , sez. VI, sentenza 12.10.2009 n° 39706, asserisce:

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Tuttavia la Cassazione penale, sez. VI, con sentenza 12.10.2009 n° 39706, specifica che: “Non esiste la condanna per rivelazione del segreto d’ufficio per colui che divulga notizie concernenti la pubblica amministrazione. Sono tutelate solamente le ipotesi normativamente previste; circoscritti i casi, quindi, in cui il diritto di accesso può essere limitato, solamente la legge può imporre la copertura degli atti. Un simile reato può essere possibile, quindi, solo nel caso in cui i documenti che sono stati diffusi abbiano la qualifica di atti segreti per espressa disposizione legislativa.”

“il reato di violazione del segreto d’ufficio allorché il pubblico ufficiale sia stato ad esso obbligato da legge, regolamenti, o dalla natura della notizia se questa possa recare danno alla P.A.”

Pertanto non può scattare la condanna per rivelazione del segreto d’ufficio nei confronti di un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, che divulghi notizie riservate della pubblica amministrazione ma non segrete.

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Il Sindaco ha la competenza di alcune nomine (aziende municipalizzate o partecipate etc etc etc...) ed il Consiglio Comunale è comunque tenuto ad approvare le linee di indirizzo per tali incarichi.

Il MoVimento Siena 5 Stelle presentò, in tale occasione, quattro emendamenti che sono stati poi elemento successivo di attacco verso la maggioranza, che ne bocciò 3:

● Divieto di nomina per rinviati a giudizio● Divieto di nomina per parenti entro il terzo grado con dirigenti o amministratori

dell'ente● Gratuità degli incarichi a seguito di nomina● Pubblicazione dei curricula sul sito web del Comune (unico approvato)

Successivamente abbiamo appoggiato l'approvazione della Carta di Pisa, promossa dall'associazione Avviso Pubblico: “un codice etico-comportamentale destinato agli amministratori pubblici, contenente specifiche regole di condotta finalizzate a rafforzare la trasparenza e la legalità all’interno delle istituzioni pubbliche, in particolare contro la corruzione e l’infiltrazione mafiosa.”

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Costituzione delle Commissioni

Nello statuto comunale e/o nel Regolamento del Consiglio Comunale sono previste le Commissioni (possono assumere diversi nomi). Queste hanno un ruolo di analisi e di disamina degli affari e delle delibere, possono invitare gli amministratori delle aziende municipalizzate, effettuare indagini, approfondimenti....Per ogni commissione il presidente è espressione della maggioranza, il vice-presidente della minoranza (ad eccezione di quella di Garanzia e Controllo Politico-Amministrativo – Art. 44 TUEL). Viene assicurata la presenza di esponenti di entrambi gli schieramenti.

Funzionamento

Ogni commissione ha la sua specifica peculiarità. In genere le commissioni sono tenute ad esprime un parere (a maggioranza o all'unanimità) sulle delibere che vengono presentate in Consiglio. Parere, ci tengo a precisarlo, non vincolante. Le sedute delle commissioni sono pubbliche e vengono verbalizzate.

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Alla partecipazione alle sedute consiliari ed alle commissioni, ad eccezione della Conferenza dei Capigruppo, viene riconosciuto il “gettone di presenza”, di importo variabile a seconda della dimensione del Comune.

A Siena siamo intorno ai 35€ netti massimi al giorno.

I dipendenti (pubblici e privati) hanno diritto ad assentarsi per il tempo strettamente necessario agli adempimenti e viene rimborsato al datore di lavoro l'importo commisurato alle assenze entro l'orario di lavoro.

L'amministrazione è tenuta a versare il corrispettivo al consigliere ed a fine anno viene rilasciato regolare CUD per la denuncia dei redditi.

A Siena abbiamo deciso di rinunciarvi, ovviamente detratte eventuali spese e tasse: considerate infatti che tale somma, per quanto limitata (a Siena si parla di circa 600€ annuali), potrebbe intaccare lo scaglione IRPEF o ISEE...

L'impegno per i consiglieri c'è: almeno 3-4 commissioni a settimana, più circa 2 consigli comunali al mese. Il sacrificio personale è notevole, soprattutto per chi ha poco tempo libero. Valutate voi come comportarvi.

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Nel bilancio comunale dovrebbe essere prevista una voce relativa ai “Fondi per le spese dei gruppi consiliari”. A Siena si parla di circa 2000€.

Previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale, i gruppi consiliari possono chiedere il rimborso di alcune spese (stampa manifesti, volantini, cancelleria...) all'Amministrazione.

Ovviamente, in puro stile 5 stelle, siamo l'unica forza politica che non ha usufruito (e non vuole farlo) di questi fondi, che rimangono così nelle casse comunali o vengono usati dalle altre forze politiche.

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