FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei...

84
COORDINAMENTO REGIONALE DI TUTELA DEI MINORI FRIULI- VENEZIA GIULIA FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE Atti dei Seminari di Studio per volontari Abbazia di Rosazzo, 14 ottobre e 8 dicembre 2001

Transcript of FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei...

Page 1: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

COORDINAMENTO REGIONALE DI TUTELA DEI MINORIFRIULI- VENEZIA GIULIA

FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀNELLA LEGISLAZIONE

NAZIONALE E REGIONALE

Atti dei Seminari di Studio per volontariAbbazia di Rosazzo,

14 ottobre e 8 dicembre 2001

Page 2: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età
Page 3: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

Ad Angela Benvenuti Gasparo,per tanti anni anima del Coordinamento

Page 4: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età
Page 5: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

Prefazione

Nel corso del 2001, il Coordinamento Regionale di Tutela dei Minori del Friuli-VeneziaGiulia ha realizzato due Seminari, destinati in particolare ai volontari delle Associazioni chelo compongono, per lo studio di alcune leggi che riguardano la famiglia: il primo, svoltosiall’Abbazia di Rosazzo il 14 ottobre 2001, sulla legge 149/2001 “Modifiche alla legge 4marzo 1983, n. 184, recante ‘Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori’, non-ché al titolo VIII del libro primo del Codice Civile” ; il secondo, svoltosi, sempre nella stes-sa sede, l’8 dicembre 2001, sulle disposizioni di legge che nella Regione Friuli-VeneziaGiulia riguardano l’istituto familiare. Il primo Seminario nasceva dalla necessità, per associazioni che si occupano di minori, diconoscere i dettagli di una nuova legge, da poco approvata: una legge in cui emergevano, giàin sede di preparazione e discussione, molti punti discutibili, sui quali il Coordinamento stes-so aveva espresso parere negativo. Il secondo era stato organizzato in seguito ad alcune noti-zie, apparse sui quotidiani locali, che mettevano in luce alcuni particolari aspetti della legi-slazione regionale per la “promozione e valorizzazione della famiglia”: l’assegno previstoper i figli non era riconosciuto né ai figli adottivi, né ai nati dalle unioni di fatto. Entrambi i Seminari, oltre a fornire indicazioni precise su quanto le singole leggi prevedonoe offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen-te in evidenza la cultura di famiglia che ha sorretto il legislatore nell’elaborarle ed emanar-le, ma hanno anche cercato di capire se tale cultura sia in linea con la generale evoluzionedella società.Ciò che è emerso ci pare ancora oggi valido e può fornire interessanti spunti di riflessioneper quanti operano nel sociale, e soprattutto per coloro che, a qualunque titolo, intendonopromuovere un’azione di sensibilizzazione delle istituzioni sui temi e problemi che riguar-dano la famiglia. Tra questi ultimi vi è senz’altro il Coordinamento Regionale di Tutela deiMinori, che fin dalla sua costituzione (1992) ha posto la sua attenzione sulle politiche fami-liari, nella convinzione che la corretta impostazione e applicazione di queste ultime può inci-dere in modo determinante nella prevenzione del disagio familiare e minorile in particolare,avendo tra i suoi scopi, stabiliti per statuto, quelli di “promuovere iniziative culturali e legi-slative a tutela dei diritti dei minori[…]”, “vigilare sull’attuazione delle leggi vigenti regio-nali, nazionali ed internazionali, riguardo la tutela minorile”, “costituirsi parte attiva nei con-fronti dell’interlocutore regionale per un’azione di vigilanza e di stimolo nei confronti dellepolitiche sociali riguardanti i minori”.Nel pubblicare i testi delle relazioni presentate dagli esperti nei due Seminari, riteniamo difare cosa utile tanto più in questo particolare momento, in cui è vicino ormai il rinnovamen-to del Consiglio Regionale: ci auguriamo che quanti ricopriranno nei prossimi anni laresponsabilità del governo della nostra realtà regionale si facciano carico della tutela deidiritti di tutti i bambini e di tutte le bambine, attraverso azioni concrete che rendano la fami-glia un luogo di benessere, di protezione, di crescita serena.

Udine, 28 marzo 2003. Dott.ssa Itala Cabai, Presidente delCoordinamento Regionale di Tutela dei Minori.

5

Page 6: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età
Page 7: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

LA LEGGE 149/01DI MODIFICA DELLA 184/83:

COSA CAMBIA

Page 8: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età
Page 9: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

IL COORDINAMENTO REGIONALE DI TUTELA DEI MINORI

FRIULI-VENEZIA GIULIA

organizza un seminario di formazione sul tema

LA LEGGE 149/01DI MODIFICA DELLA 184/83:

COSA CAMBIA

ABBAZIA DI ROSAZZO

DOMENICA 14 OTTOBRE 2001

Ore 9.30 La L.149/01 di modifica della L. 184/83: illustrazione,osservazioni critiche, conseguenze operative.Frida Tonizzo, assistente sociale dell’ANFAA Nazionale,Torino

Ore 10.30 La L. 149/01 nella pratica dell’adozione internazionale: che cosa cambia nella preparazione, selezione sostegnoed accompagnamento alle coppie aspiranti all’adozione.Rappresentanti delle Associazioni INTERNATIONAL ADOP-TION di Artegna e SENZA FRONTIERE di Udine.

Ore 11.30 Dibattito

Ore 12.30 Pranzo nella splendida cornice dell’Abbazia

NOTE ORGANIZZATIVEPer consentire l’organizzazione della mattinata e del pranzo in particolare,

occorre far pervenire l’adesione presso la sede dell’Anfaa di Trieste, tel. 040 54650

o presso la sede dell’ANFAA di Udine, tel. 0432 295921entro mercoledì 10 ottobre 2001.

9

Page 10: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età
Page 11: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

La nuova legge in materia di adozione e affidamento: una legge “dalla parte degli adulti” che tutela poco i bambini

Frida Tonizzo 1

Purtroppo la legge 28 marzo 2001 n°149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n°184, recante‘Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori’ nonché al titolo VIII del libro primo del codi-ce civile” ha profondamente e negativamente modificato la legislazione in materia, rispondendo piùalle pretese degli adulti che alle reali esigenze dei minori. Questa riforma, ma sarebbe meglio definirla “controriforma”, è stata approvata in tutta fretta il 1°marzo 2001 e promulgata dal Capo dello Stato il 28 successivo (legge n°149/2001). È stata pubblica-ta sulla Gazzetta Ufficiale solamente il 26 aprile 2001 in quanto si è resa necessaria la contestuale pro-mulgazione di un decreto legge con il quale è stato previsto che per quanto riguarda l’accertamentodello stato di adottabilità continua ad essere applicata la procedura precedente fino alla “emanazionedi una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato diadottabilità disciplinati dal Titolo II, Capo II della legge 4 maggio 1983, n°184, e successive modifi-che”.Riassumo, per punti, gli aspetti più significativi della nuova normativa; in appendice sono riportatedue schede riassuntive in materia di affidamento e di adozione.

1) LE DOMANDE DI ADOZIONE SONO GIÀ TROPPE: AUMENTIAMOLE!Dall’entrata in vigore della legge 431 del 1967 ad oggi non vi è stata alcuna difficoltà a trovare unafamiglia ai bambini piccoli, né vi sono insormontabili difficoltà a reperire coppie disponibili per l’a-dozione di minori handicappati o malati (AIDS) o grandicelli, sempre che vi sia un serio impegno daparte dei servizi sociali e dei tribunali per i minorenni2.Il numero delle domande è notevolmente superiore al numero dei minori italiani e stranieri adottati nelnostro Paese.Nel 1999 i bambini dichiarati adottabili sono stati 1.246 a fronte di 23.807 domande e 2.186 sono statiprovvedimenti di adozione di bambini stranieri a fronte di 17.663 domande!!Va anche rilevato che il numero dei bambini adottabili provenienti dal Terzo Mondo è destinato a ridur-si man mano che verrà attuata la Convenzione internazionale de L’Aja, la cui legge di ratifica è entra-ta in vigore in Italia nel 2000, allo scopo di rendere più trasparenti e sicure le adozioni internazionali edi stroncare il mercato dei bambini. Inoltre una piena e corretta attuazione della Convenzione determi-nerà nei Paesi di origine di questi bambini politiche più adeguate di sostegno alle famiglie in difficoltàe dirette ad incrementare, al loro interno, il numero delle famiglie disponibili ad accogliere i bambini insituazione di abbandono o in gravi difficoltà familiari, il che porterà, positivamente, ad una diminuzio-ne dei bambini, soprattutto piccoli, disponibili per l’adozione internazionale.Nonostante questa situazione, il Parlamento ha deciso di elevare (art. 6, comma 1) a 45 anni la diffe-renza massima di età fra adottanti e adottato3 (resta invariata a 18 anni quella minima). Non solo, al 5°comma viene prevista la possibilità di dilatarla ulteriormente nei casi in cui il coniuge più anziano lasuperi in misura non superiore ai dieci anni: quindi un cinquantacinquenne con una moglie quaranta-cinquenne (e viceversa) potrà adottare un neonato (che avrà, a venti anni, un padre di settantacinque!).

11

1 Assistente sociale, lavora dal 1971 presso l’ANFAA, Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie. Ha pubblicato presso UTETLibreria, con E. De Rienzo e C. Saccoccio, Una famiglia in più. Esperienze di affidamento (1994); con D. Micucci, Ti racconto l’affidamento(1997) e, con E. De Rienzo e C. Saccoccio, Storie di figli adottivi.2 Va ancora ribadito che quasi tutti gli almeno 15-20.000 minori ricoverati in istituti di assistenza/beneficenza non sono privi di assistenza moralee materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, quindi non sono dichiarati in stato di adottabilità. La stragrande maggioranzadei minori ricoverati in istituto potrebbe ritornare a casa se fossero forniti dagli enti pubblici i necessari interventi socio-economici alle famigliedi origine; per gli altri occorrerebbe provvedere mediante l'affidamento familiare a scopo educativo e, in certi casi particolari, tramite comunitàalloggio aventi al massimo 6-8- posti.3 L'adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni; tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negliultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. Il comma 4 dell'art. 6 precisa inoltre che "il requisito della stabilità del rapporto (…) puòritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nelcaso in cui il Tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto".

Page 12: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

Le deroghe non finiscono qui, purtroppo. Se gli aspiranti genitori adottivi hanno almeno un figliominorenne4 oppure se la loro domanda riguarda il fratello o la sorella biologici del bambino che hannoadottato non sono previsti limiti alla differenza massima d’età. In altre parole anche dei settantennipotranno adottare bambini piccoli, basta che rientrino nelle condizioni suddetteParticolarmente grave è poi la previsione che la differenza massima di 45 anni possa essere dero-gata (art. 6, comma 5°) “qualora il tribunale accerti che dalla mancata adozione derivi un dannograve e non altrimenti evitabile per il minore”. Questa deroga sarà richiesta – è evidente - quan-do il bambino ha già trascorso un tempo più o meno lungo con gli aspiranti genitori adottivi(come potrebbe altrimenti essere accertata la sussistenza del “grave e non altrimenti evitabiledanno”?) e sarà certamente utilizzata da quanti vorranno aggirare le normali procedure che que-sta stessa legge prevede.Questa disposizione - che di fatto va a legalizzare il “fai da te” giustamente condannato da tutti in occa-sione della discussione della ratifica della Convenzione de L’Aja sull’adozione internazionale – consentiràa coppie di età avanzata (non è prevista anche in questo caso una differenza massima di età) di procurar-si, all’insaputa dei servizi sociali e del tribunale, un bambino, anche straniero (non dimentichiamo i mino-ri stranieri non accompagnati che arrivano a migliaia ogni anno in Italia per soggiorno turistico o cure ostudio), di accoglierlo per qualche tempo nella propria casa per poi chiederne l’adozione. Saranno così pre-miati gli aspiranti genitori adottivi “furbi” e penalizzati quelli “onesti” che seguiranno l’iter previsto.Con l’entrata in vigore della nuova legge – com’è evidente – saranno quindi molte di più le coppie cheresteranno deluse per la mancata realizzazione dell’adozione.Mentre, come è ovvio, non sarà adottato un solo minore in più rispetto agli attuali, i tribunali per iminorenni ed i servizi sociali saranno sovraccaricati di inutili incombenze con il solo risultato di accre-scere il malcontento da parte di coloro che non possono né potranno adottare per la mancanza di bam-bini dichiarati in stato di adottabilità.Inoltre, estendendo la differenza di età a 45 anni con le ulteriori deroghe già richiamate, non solo nonsi otterranno adozioni più numerose di bambini grandicelli (l’esperienza insegna che per queste acco-glienze, quasi sempre difficili sono disponibili ed idonee soprattutto le coppie giovani), ma gli ultra-quarantenni premeranno per ottenere bambini piccolissimi, nonostante che, come abbiamo già scritto,sia evidente a tutte le persone di buon senso che, a parità delle condizioni fondamentali (accettazionereale di un bambino procreato da altri, capacità affettive ed educative, ecc.) sia certamente preferibilela loro adozione da parte di coppie giovani.

2) L’ACCESSO ALL’IDENTITÀ DEI GENITORI BIOLOGICI. UN COLPO AL CUORE DELL’ADOZIONE

L’art. 24 ( art. 28 della legge n. 184/1983) afferma, al primo comma, il diritto del bambino di essereinformato sulla sua condizione di figlio adottivo da parte dei genitori. L’Anfaa ha sempre sostenuto lanecessità di una informazione corretta al bambino circa la sua situazione. La disponibilità dei genitoria dire la verità al figlio è la base fondamentale di un valido rapporto genitoriale: pertanto non dovreb-be derivare da un obbligo imposto dalla legge, ma dovrebbe essere una condizione sine qua non, pre-ventivamente accertata dai servizi sociali e dal Tribunale per i minorenni nell’ambito della valutazio-ne della idoneità della coppiaI commi successivi danno un vero colpo al cuore dell’adozione e disciplinano le modalità di accessoda parte del figlio adottivo all’identità dei suoi “genitori biologici” e rappresentano una pesante intro-missione dello Stato nell’autonomia delle famiglie adottive, che non vengono più riconosciute dallalegge come le uniche e vere famiglie dei loro figli adottivi.Attraverso l’adozione l’adottato diventa figlio legittimo degli adottanti che, a loro volta, diventano isuoi unici genitori: l’adozione dei minori in situazione di abbandono morale e materiale era giusta-mente considerata dalla precedente legge 184/83 una seconda nascita, che non annulla la prima ma chenon ne conserva alcun legame giuridico.

12

4 Singolare è il fatto che la deroga riguarda la presenza di figli adottivi e naturali (cioè quelli concepiti fuori dal matrimonio) ma non diquelli legittimi!

Page 13: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

Il figlio adottivo ha certamente diritto di essere tempestivamente informato sulla sua situazione adot-tiva e i genitori e lui stesso devono ricevere tutte le informazioni che hanno rilevanza per lo stato disalute dell’adottato. Ma la famiglia adottiva è una famiglia vera e completa, sotto tutti gli aspetti, coni suoi rapporti ed i suoi problemi. Se è vero che bisogna tenere conto della storia individuale e irripe-tibile di ognuno, è inaccettabile, a nostro parere, che i rapporti all’interno della famiglia, in quantoadottiva, siano disciplinati da una legge dello Stato. Riconoscere la sussistenza di un ruolo ai procreatori che hanno lasciato in una situazione diabbandono la loro prole, significa soprattutto disconoscere per tutte le famiglie – in primo luogoquelle biologiche – l’importanza e la preminenza dei rapporti affettivi ed educativi sullo svilup-po della personalità dei figli.

Grazie alle leggi n. 431/1967 e n. 184/1983 sono stati adottati oltre 100.000 bambini italiani e stranie-ri, alcuni di essi erano grandicelli o portatori di handicap o malati: è questo un ottimo risultato che èstato ottenuto grazie anche alla disponibilità di chi li ha accolti e cresciuti, facendo peraltro risparmia-re miliardi allo Stato.Disciplinando a livello legislativo le modalità di accesso degli adottati maggiorenni alla identità deiloro procreatori il Parlamento e il Governo hanno inferto una profonda ferita all’istituto dell’adozione,disconoscendo la connotazione essenziale sancita dalle suddette leggi, in base alle quali l’adottato e gliadottanti costituivano una vera famiglia, avente gli stesso doveri/diritti della famiglia biologica. E’stato così mortificato il ruolo dei genitori adottivi, trattati come “allevatori” e si è affermato, nei fatti,l’indissolubilità del legame di sangue, consentendo la ripresa di rapporti fra adottati e procreatori, rap-porti che, nella realtà, quando ci sono stati, hanno avuto conseguenze negative e spesso devastanti. Alriguardo segnaliamo anche che, in base ad una ricerca dell’ANFAA, le richieste avanzate ai Tribunaliper i minorenni sono assolutamente esigue: nei primi cinque mesi del 1999 sono state presentate 48richieste di cui 16 provenienti da adottati non riconosciuti e 3 presentate da persone che hanno saputodi essere state adottate solo in età adulta.Come ha giustamente rilevato lo psicoterapeuta Dante Ghezzi nell’articolo “L’adozione, diventaremadri, padri e figli” in Prospettive Assistenziali n.130 “l’accesso ai dati anagrafici, la via dello sve-lamento, è una risposta scorretta, fuorviante e pericolosa ad una esigenza giusta, ad una esigenza tuttainteriore. La vera domanda, che sta sotto la curiosità e l’insoddisfazione di un figlio adottivo, non èquella esteriore ed appariscente: “chi sono loro, chi mi ha generato”, ma quella più intima, dramma-tica e personale: “perché non mi hanno tenuto, perché non mi hanno voluto?”.Diciamo chiaramente che per un giovane adulto e figlio adottivo conoscere i nomi e vedere di perso-na chi è uscito di scena mentre gli altri diventavano famiglia non ha psicologicamente alcuna valen-za di risposta a quegli interrogativi. (…) La risposta può venire al giovane che si pone le domande fon-damentali che abbiamo espresso, solo da dentro. Il diventare pienamente figlio nella famiglia adotti-va - attraverso l’accoglienza che caratterizza la sua vita e mediante la crescita nella famiglia che lefa sentire “figlio voluto” - attenua, lenisce e fa quindi superare la pena e l’incertezza di un evento pas-sato, vero buco nero, necessariamente vissuto come rifiuto”.Inoltre, la disciplina giuridica prevista dall’art. 24 del testo approvato metterà le basi, anche secondodiversi giuristi, per ricorsi e contenziosi da parte di figli adottivi esclusi dall’accesso, quali quelli nonriconosciuti alla nascita, nati da donna che non consente di essere nominata.Potrebbe quindi essere messo in discussione a breve, come è avvenuto recentemente in Francia, il man-tenimento del diritto alla segretezza del parto per le donne che non intendono riconoscere il proprionato, diritto grazie al quale ogni anno in Italia 350 – 400 neonati (un terzo dei minori dichiarati adot-tabili) non vengono gettati nei cassonetti o uccisi, ma sono inseriti nel giro di pochi giorni nella lorofamiglia adottiva, senza subire le conseguenze negative della privazione di cure morali e materiali.Oltre agli adottati non riconosciuti alla nascita, l’accesso all’identità è precluso anche dall’art. 24,comma 7° “qualora uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato oabbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo”. Va anche considerato che all’art. 24, comma 4, è prevista la possibilità di richiedere al tribunale infor-mazioni concernenti l’identità dei genitori biologici da parte dei genitori adottivi di figli minorenni sesussistono “gravi e comprovati motivi” non meglio precisati. E’ implicitamente prevista anche la pos-

13

Page 14: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

sibilità di incontro del minore con la sua famiglia di origine: la legge dispone solo che il tribunaleaccerti che “l’informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza delminore”, senza ulteriori precisazioni.

Alla luce di quanto previsto dall’art.24, ci chiediamo come, avvenuto l’incontro, i figli e i genitori adot-tivi potranno difendersi da possibili interferenze e possibili ricatti affettivi ed economici da parte di chiha lasciato il minore in situazione di abbandono e, a volte, lo ha maltrattato o abusato, anche sessual-mente! Quanto potrà giovare poi all’adottato portatore di handicap o malato conoscere chi non lo hatenuto con sé proprio a causa della sua disabilità o malattia?Non dimentichiamo che, ad eccezione dei bambini non riconosciuti, peraltro esclusi dalla possibilità diaccesso all’identità dei procreatori, i bambini dichiarati adottabili hanno spesso, come giudici e opera-tori ben sanno, pesanti storie alle spalle di negligenze, abbandoni e maltrattamenti:

3) LE NUOVE PROCEDURE PER L’ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ

Per quanto riguarda il procedimento di adottabilità sono stati apportati alcuni significativi cambiamentiche entreranno comunque in vigore solo quando verrà emanata la normativa precisata in premessa.È’ previsto che la segnalazione dei minori in situazione di abbandono deve essere indirizzata non piùal tribunale per i minorenni (come prevedeva la legge n. 184/1983) ma al procuratore della Repubblicapresso il Tribunale per i minorenni (art. 9 comma 1°), che con ricorso chiede al Tribunale per i mino-renni di aprire il procedimento di adottabilità.Gli elenchi dei minori ricoverati negli istituti e nelle comunità non devono essere più inviati aigiudici tutelari, ma al procuratore della Repubblica che, assunte le necessarie informazioni,potrà chiedere, con ricorso, al Tribunale per i minorenni di dichiarare adottabili i minori insituazione di abbandono (art. 9 comma 2°).Fin dall’apertura del procedimento di adottabilità, i genitori sono invitati dal tribunale a nominare undifensore che può partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, essi con l’assistenza deldifensore “possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atticontenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice” (art.10 comma 2). Altrettanta tutela non èperò assicurata al minore: nel procedimento infatti è previsto all’art. 10, comma 3°, che il tribunalepossa non debba disporre la sospensione della potestà dei genitori, con la conseguente nomina di untutore provvisorio per il minore, che può restare quindi senza rappresentante legale nel procedimento!Un aspetto indubbiamente positivo di questa legge è lo snellimento della procedura e la definizione ditempi certi per la dichiarazione definitiva dell’adottabilità. E’ stato eliminato il ricorso presso lo stes-so tribunale per cui contro il provvedimento del tribunale (che non è più un decreto, ma una sentenza)è possibile proporre impugnazione avanti la Corte di Appello, sezione per i minorenni, entro trentagiorni dalla notifica.La Corte di Appello deve depositare la sentenza entro quindici giorni dalla pronuncia; il ricorso inCorte di appello e in Cassazione devono essere discussi entro 60 giorni dal deposito degli atti (art. 16del nuovo testo, 17 della legge n. 184/1983). Come già detto, questa nuova procedura non è per ora in vigore; pertanto continua ad essere appli-cata la normativa precedente, in attesa di nuove disposizioni in merito.

4) I TEMPI DELLA VALUTAZIONE DEGLI ASPIRANTI GENITORI ADOTTIVI.La legge ha definito il termine di centoventi giorni entro cui “i servizi socio-assistenziali degli entilocali singoli e associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarielocali ed ospedaliere” dovranno effettuare le indagini sugli aspiranti genitori adottivi; questo terminepuò essere derogato solo “una volta e per non più di centoventi giorni al massimo con provvedimentomotivato del tribunale” (art. 19 del nuovo testo , 22 della legge n. 184/1983).Ci chiediamo come potranno essere rispettati questi termini tenendo presente le diffuse carenze dei ser-vizi socio-assistenziali, ulteriormente aggravate dalla legge n.328/2000 che non prevede purtroppol’obbligatorietà degli interventi da parte dei comuni singoli o associati anche in questo settore.

14

Page 15: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

C’è anche da chiedersi a chi gioverà tutta questa premura considerato che la domanda di adozionenazionale dura ben tre anni! I servizi, come abbiamo visto, saranno intasati da una valanga di doman-de a cui dovranno inutilmente affrettarsi di dare evasione, (non dimentichiamo il divario enorme cheesiste tra coppie disponibili all’adozione e bambini adottabili, divario che, come si è visto, non potràche aumentare), rischiando così di trascurare gli interventi a sostegno dei minori con situazioni fami-liari difficili e quelli in stato di abbandono.

5) IL DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA È UN DIRITTO INESIGIBILE

L’articolo 1 afferma giustamente, come peraltro già precedentemente sancito dalla 184/83, il dirittodel minore di “crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia” diritto che non può esse-re pregiudicato “dalle condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genito-riale”. A tal fine “lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sosten-gono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziariedisponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono(…)”L’inciso “nei limiti delle risorse finanziarie disponibili” - inserito su richiesta della CommissioneBilancio della Camera - cosa significa? Che questi principi, certamente condivisibili da tutti sul pianoteorico, non hanno però nessuna rilevanza sul piano operativo in quanto questa legge non prevede nes-suno strumento per rendere esigibile questo diritto da parte delle stesse famiglie o da associazioni didifesa dei diritti degli assistiti operanti in questo settore.Purtroppo questo diritto non è neppure previsto dalla legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realiz-zazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (v. l’editoriale del n. 132 di ProspettiveAssistenziali) in particolare si ricorda che anche l’art. 22 nell’indicare gli interventi che “costituisco-no il livello essenziale delle prestazioni sociali” precisa che essi sono erogati “nei limiti delle risorsedel fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli entilocali alla spesa sociale”.Questo significa che ogni Comune potrà decidere di operare come meglio crede, non essendo obbliga-to a istituire i servizi necessari per favorire la permanenza dei bambini nella famiglia in cui sono nati!Anche per quanto riguarda l’affidamento né questa legge né la n. 328/2000 di riforma dell’assistenzagià citata, prevedono la possibilità di far rispettare dagli enti locali le priorità di intervento previste percui se un Comune non attiva il servizio di affidamento e continua invece a ricoverare in istituto i bam-bini non c’è nessuno che possa costringerlo a farlo. Va anche segnalato che l’art. 5 prevede che “loStato, le regioni e gli enti locali nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilitàfinanziarie dei rispettivi bilanci intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favoredella famiglia affidataria”.Questa disposizione è in parziale contrasto con quanto previsto dallo stesso art. 38 che mantiene la pre-visione contenuta dalla legge 184/83 in base alla quale “le regioni determinano le condizioni e moda-lità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento,affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza indipenden-temente dalle condizioni economiche”.Infine rileviamo ancora che il sostegno economico previsto nei casi di adozione di minori di età supe-riore ai 12 anni e di minori portatori di handicap, non è riconosciuto quale diritto esigibile. Infatti ilcomma 8 dell’art.6 recita: “lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire nell’ambito delleproprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifichemisure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione eall’inserimento sociale, fino all’età di diciotto anni degli adottati”. Si tratta ancora di affermazionigeneriche che purtroppo non obbligano le istituzioni a fornire gli aiuti previsti in quanto tutto è subor-dinato alle “disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci”.Segnalo al riguardo che L’ANFAA sta attivamente collaborando in Piemonte alla raccolta di firme pro-mossa nei mesi scorsi dal Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base, cui l’ANFAAaderisce per arginare le conseguenze negative della legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizza-zione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che, come è noto, non prevede diritti esigi-bili per la fascia più povera della popolazione (vedi al riguardo l’Editoriale del bollettino ANFAA n.3/2000).

15

Page 16: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

Per tutelare il diritto a crescere in famiglia dei minori con gravi difficoltà familiari o in stato di abban-dono e per assicurare i servizi indispensabili per la fascia più debole della popolazione, con la peti-zione si chiede ai Presidenti del Consiglio e della Giunta ed ai Consiglieri della Regione Piemonte diassumere i provvedimenti necessari per:1. obbligare i Comuni singoli e associati ad istituire i servizi occorrenti per:

- assicurare il minimo vitale a coloro che non hanno i mezzi sufficienti per vivere;- garantire gli interventi alternativi al ricovero in istituto (aiuti socio-economici alle famiglie d’o-rigine, adozione, affidamenti familiari a scopo educativo);- creare centri diurni per handicappati intellettivi ultradiciottenni non in grado, a causa della gra-vità delle loro condizioni psico-fisiche, di inserirsi in attività lavorative proficue;- istituire comunità alloggio per i soggetti di cui al punto precedente, privi di adeguato sostegnofamiliare;- predisporre tutte le altre prestazioni occorrenti per evitare il ricovero in istituto di assistenza diminori, di adulti e di anziani.

2. assegnare ai Comuni singoli e associati le residue competenze assistenziali delle Province in mododa unificare gli interventi e da eliminare le attuali discriminazioni fra i minori nati nel matrimo-nio, i ciechi ed i sordi non “poveri e rieducabili” (assistiti dai Comuni) ed i minori nati fuori delmatrimonio, i ciechi ed i sordi “poveri rieducabili”, così definiti dal Dpr 383/1934 (assistiti dalleProvince);

3. garantire da parte del Comune di Torino e di due Consorzi socio-assistenziali le necessarie pre-stazioni (attualmente di competenza delle Province) alle gestanti e madri nubili e coniugate affin-ché possano provvedere responsabilmente al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati,garantendo il segreto del parto.

6) L’AFFIDAMENTO FAMILIARE

Il comma 4 dell’art. 4 prevede che il periodo di durata dell’affidamento consensuale non possa supe-rare i 24 mesi e possa essere prorogato dal Tribunale per i Minorenni solo “qualora la sospensione del-l’affidamento rechi pregiudizio al minore” con provvedimento. In base anche alle esperienze finorarealizzate, riteniamo negativa tale disposizione in quanto l’intervento del Tribunale, dopo solo dueanni, con la conseguente trasformazione dell’affidamento da consensuale in giudiziario, rischia diintrodurre elementi di conflittualità in situazioni di positiva collaborazione tra la famiglia di origine delbambino e la famiglia affidatariaVi è il rischio reale che in tal modo l’affidamento si caratterizzi sempre più come un intervento “puni-tivo” nei confronti della famiglia di origine e non come un aiuto al bambino e alla sua famiglia.Va peraltro rilevato che non è previsto l’intervento del tribunale per i minorenni per i ricoveri in isti-tuto o in comunità che si protraggono oltre due anni.Sarebbe stato invece auspicabile prevedere, nei casi di proroga dell’affidamento consensuale, la sem-plice segnalazione al Tribunale per i Minorenni, il che avrebbe consentito un monitoraggio della situa-zione da parte dell’autorità giudiziaria, anche allo scopo di scongiurare la precostituzione di situazio-ni dirette ad “aggirare” la normativa sull’adozione.All’art. 5 sono precisate le funzioni degli affidatari che esercitano i poteri connessi con la potestà geni-toriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie; essidevono anche essere sentiti “nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adotta-bilità”.

7) IL SUPERAMENTO DEL RICOVERO IN ISTITUTO: UN IMPEGNO “GENERICO”.L’articolo 2 al 2° comma afferma giustamente che ove non sia possibile l’affidamento familiare i mino-ri di anni sei debbano essere inseriti in comunità di tipo familiare. Al 4° comma si prevede inoltre cheentro il 31.12.2006 debba essere superato il ricovero in istituto. Se da queste affermazioni generichederivasse per le istituzioni preposte, un obbligo preciso, ne saremmo ben lieti: finalmente vedremmo

16

Page 17: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

realizzato un’obiettivo che l’Anfaa persegue da tanti anni! In realtà si tratta, ancora una volta, diimpegni generici che hanno un carattere puramente declamatorio. Infatti nulla viene previsto in casodi inadempienza degli enti locali rispetto a quanto disposto al comma suddetto; la definizione di“comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi aquelli di una famiglia” è molto vaga. Non precisa, ad esempio, che queste comunità devono essereinserite nel normale contesto abitativo, che non devono essere accorpate fra loro (altrimenti istitutianche con 150 - 200 ospiti, organizzati in gruppi-appartamento potrebbero essere considerati “comu-nità di tipo familiare”) e che devono accogliere non più di 6 – 8 minori. Va infine rilevato che la defi-nizione degli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunità ditipo familiare e dagli istituti è rinviato alle regioni e non sono previste scadenze per la loro emana-zione.

8) IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI

Anche per conquistare il consenso delle associazioni e dei gruppi su questa legge, il Parlamento ha pre-visto il loro coinvolgimento nella gestione di alcuni interventi.E’ così stata prospettata la loro collaborazione per organizzare “iniziative di formazione dell’opinionepubblica sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare” equindi “corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontridi formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in ado-zione dei minori” (art. 1, comma 3). E’ stato anche previsto che il servizio sociale possa avvalersi nel sostegno educativo e psicologico agliaffidatari “dell’opera delle Associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari” (art. 5comma 2°).

9) CONGEDI PARENTALI

Le carenze e i dubbi interpretativi relativi ai congedi parentali più volte denunciati dall’ANFAA (v. alriguardo il n. 4/2000 del Bollettino ANFAA) non hanno trovato risposte nel nuovo testo di legge. Infattiall’art. 80 dopo aver ribadito al comma 1° che “il giudice, se del caso ed anche in relazione alla dura-ta dell’affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative alminore siano erogati temporaneamente in favore dell’affidatario”, ha precisato ai commi 2 e 3 che “ledisposizioni di cui (…) all’articolo 6 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 e alla legge 8 marzo 2000 n.53 si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1. Alle persone affidatarie si estendono tutti ibenefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro di permessi per malattia, di riposigiornalieri, previsti per i genitori biologici”.In base a quest’ultimo comma non si capisce se gli affidatari potranno avvalersi delle provvidenze pre-viste indipendentemente dall’età del minore da loro accolto.Se anche così fosse resterebbero comunque esclusi dai congedi obbligatori i genitori adottivi dei bam-bini italiani di età superiore ai 6 anni e dai congedi facoltativi di quelli dai 12 anni in poi. Così, più sono complesse le situazioni dei minori, minori o nulle sono le provvidenze garantite a quan-ti li accolgono!

10) CONCLUSIONI

Il futuro dei bambini con gravi difficoltà familiari o in stato di adottabilità è pesantemente compro-messo come abbiamo visto, dalle norme contenute in questo testo di riforma.L’Anfaa rivolge un pressante appello ai magistrati dei Tribunali per i minorenni, delle Corti di appelloe della Cassazione e delle relative procure, nonché agli operatori dei servizi sociali, affinchè interpre-tino le nuove norme alla luce delle esigenze preminenti dei minori.È quanto mai indispensabile, per arginare, per quanto possibile, gli effetti pesantemente negativi diquesta legge, un rinnovato impegno di tutti quanti operano “dalla parte dei bambini”.

17

Page 18: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

Scheda n° 1

AFFIDAMENTO FAMILIARE. COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE LOCALE (RIF. ART. 4 e 5)Per Servizio sociale locale si deve intendere l’ente che gestisce gli interventi assistenziali:Comune, Consorzio di Comuni, Comunità Montane, Province. 1. Il Servizio sociale locale dispone l’affidamento:

- previo consenso dei genitori o del tutore, [questo affidamento, consensuale, è reso esecutivo (vistato) dal giudice tutelare e non può durare più di due anni];

- a seguito di provvedimento del tribunale per i minorenni, applicando gli articoli 330e seguenti del c.c.(1)

NB. - L’affidamento può essere disposto in caso di necessità e urgenza anche senza porre inessere gli interventi di aiuto e sostegno alla famiglia d’origine (perché ritenuti inutili, vista lagravità della situazione della famiglia d’origine).2. Nel provvedimento del servizio sociale locale con cui si dispone l’affidamento devono esse-

re indicati:- il servizio cui è attribuita la responsabilità del progetto e la vigilanza durante l’affi-

damento;- le motivazioni;- la prevedibile durata;- i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti agli affidatari;- le modalità di rapporto dell’affidato con la propria famiglia di origine.

3. Il servizio competente deve riferire al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni ognievento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull’an-damento del programma di assistenza, sulla presumibile ulteriore durata dell’affidamentoe sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà della famiglia d’origine.

4. Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovverosecondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola irapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo lemodalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre struttu-re del territorio e dell’opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagliaffidatari.

COMPITI DEGLI AFFIDATARI (art. 5)L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla suaeducazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori o del genitore (se ancoraesercenti la potestà parentale) o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall’autoritàaffidante.

(1) Art. 330 - Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa deirelativi poteri con grave pregiudizio del figlio.In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare, ovvero l'allontanamento del genito-re o convivente che maltratta o abusa del minore.

Art. 333 - Quando la condotta di uno o entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, maappare comunque pregiudizievole al figlio, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontana-mento di lui dalla residenza familiare, ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 336 - I procedimenti indicati negli articoli precedenti (330, 332, 333, 334, 335) sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei paren-ti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il Tribunale provvede in camera di consiglio (737 c.p.c.), assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimen-to è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio, ovvero l'allontana-mento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Page 19: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

19

In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordi-nari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e diadottabilità relativi al minore affidato.

Page 20: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

Scheda n° 2

IL PERCORSO ADOTTIVO (DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALL’ADOZIONE)Dove presentare la domanda

Per l’adozione di un minore italiano la domanda deve essere presentata a uno o più Tribunali per iminorenni (segnalando quelli presso cui è già stata inoltrata); la dichiarazione di disponibilità per l’a-dozione di un minore straniero deve essere inoltrata esclusivamente al Tribunale per i minorenni deldistretto in cui gli adottanti hanno la residenza.

È possibile presentare contemporaneamente domanda di adozione per un bambino italiano e stra-niero.La domanda di adozione nazionale decade dopo tre anni e può essere rinnovata.

Ogni Tribunale per i minorenni definisce le modalità di presentazione della domanda di adozionee l’elenco dei relativi documenti. È necessario quindi rivolgersi alla Cancelleria del proprio Tribunaleper sapere come procedere.

Il Tribunale per i minorenni dispone l’esecuzione di adeguate indagini sui coniugi che hanno pre-sentato domanda di adozione da parte dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e delle aziendesanitarie locali e ospedaliere.

Le indagini - che devono concludersi entro quattro mesi (ulteriormente prorogabili di altri quattroper l’adozione nazionale) - riguardano l’attitudine a educare il minore, la situazione personale ed eco-nomica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi desiderano adottare.

Per l’adozione nazionale, il Tribunale per i minorenni sceglie fra le coppie quella maggiormente ingrado di corrispondere alle esigenze dei minori che vengono dichiarati adottabili, dando precedenzaalle domande dirette all’adozione di minori di età superiore ai cinque anni o con handicap accer-tato.

Abbinamento e affidamento preadottivoIl Tribunale per i minorenni, scelta la famiglia che ritiene più idonea per il minore, dispone l’affi-

damento preadottivo in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottan-ti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici (e anche di età inferiore se lo ritiene opportuno in rela-zione alle sue condizioni psico-fisiche). Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve mani-festare espresso consenso all’affidamento alla coppia prescelta.

Il Tribunale per i minorenni deve «informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore,emersi dalle indagini» deve cioè, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dei servizi,fornire ai futuri genitori le informazioni riguardanti la storia personale e familiare del bambino neces-sarie per favorire il suo migliore inserimento nel nucleo.

I Tribunali per minorenni dovrebbero, inoltre, cercare di inserire i fratelli “biologici” tutti in statodi adottabilità nella stessa famiglia adottiva, salvo che non sussistano gravi ragioni. È importante, infat-ti, preservare per quanto possibile i legami affettivi preesistenti

Pronuncia dell’adozioneIl Tribunale per i minorenni, decorso un anno dall’affidamento preadottivo, sentiti i coniugi adot-

tanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbia-no svolto attività di vigilanza o di sostegno, provvede sull’adozione con sentenza in camera di consi-glio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all’adozione. Il minore che abbia compiuto gli anniquattordici deve manifestare espresso consenso all’adozione nei confronti della coppia prescelta.

Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legit-timati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.

Nell’interesse del minore il termine di un anno può essere prorogato di un altro anno, d’ufficio osu domanda dei coniugi, con ordinanza motivata.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione, nel-l’interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti dientrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

20

Page 21: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

21

Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l’adozio-ne può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore, qua-lora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

La sentenza è comunicata al pubblico ministero, agli adottanti e al tutore, che possono presentarericorso presso la Sezione per i minorenni della Corte di Appello entro trenta giorni dalla notifica.

Contro la sentenza della Corte di Appello è possibile il ricorso in Cassazione per violazione dilegge.

Quando non viene pronunciata l’adozioneNel caso che il Tribunale decida di non dar luogo all’adozione, viene meno l’affidamento preadot-

tivo e vengono assunti gli opportuni provvedimenti.

L’affidamento a rischio giuridicoIl procedimento per l’accertamento dello stato di adottabilità può durare anche per anni in quanto

la legislazione vigente prevede ben quattro livelli di giudizio (due presso il Tribunale per i minorenni,quindi la Corte d Appello e, per violazione di legge, in Cassazione). Con il provvedimento che entreràin vigore il 1° luglio 2003 questa procedura dovrebbe essere più breve.

Il procedimento può essere anche sospeso perché il Tribunale ha impartito delle prescrizioni agenitori parenti (ad es. seguire un programma terapeutico, trovare una casa o un’occupazione stabi-le, ecc.).

Il Tribunale per i minorenni – per evitare al bambino le conseguenze negative di un ricovero incomunità o in istituto in attesa della conclusione del procedimento, che può protrarsi anche per anni –può decidere di affidare il bambino ad una coppia scelta fra quelle che hanno presentato domanda diadozione. Questo “affidamento” è stato da alcuni Tribunali definito “a rischio giuridico di adozione”.

A titolo esemplificativo ricordiamo l’accordo in merito del Tribunale per i minorenni di Torino egli Enti locali del Piemonte.

In base a tale accordo i bambini, per i quali è già stata aperta la procedura di adottabilità, sono affi-dati dal Tribunale a famiglie scelte tra quelle che hanno presentato domanda di adozione e che diven-teranno le famiglie adottive se l’adottabilità sarà definitiva. Chiaramente questi inserimenti in famiglie,che potrebbero diventare le famiglie adottive dei bambini, presuppongono la disponibilità e la capacitàdegli affidatari di stabilire un rapporto affettivo con il bambino avendo presente la precarietà del rap-porto.

Effetti dell’adozioneCon l’adozione, l’adottato assume lo stato di figlio legittimo degli adottanti dei quali assume e tra-

smette il cognome (ogni attestazione di stato civile deve esser rilasciata con solo il nuovo cognome,senza altri riferimenti).

Il provvedimento definitivo di adozione è comunicato all’ufficiale di stato civile per l’annotazionea margine dell’atto di nascita.

Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvo i divieti matri-moniali.

È previsto, purtroppo come già esposto al punto 2 della relazione la possibilità di accesso, in par-ticolari circostanze, all’identità dei genitori biologici dell’adottato, da parte dei genitori adottivi delminore e dell’adottato adulto.Adozione nei casi particolari

Qualora un bambino dichiarato adottabile non venga adottato, il Tribunale per i minorenni puòdisporre l’adozione “nei casi particolari”, che non è legittimante (cioè, dal punto di vista giuridico, l’a-dottato diventa erede degli adottanti di cui assume anche il cognome ma non diventa figlio loro e nonstabilisce legami di parentela con gli altri componenti della famiglia adottiva). L’adozione “nei casiparticolari” è consentita a coniugi o singoli ritenuti idonei. Chi adotta in base a queste disposizioni deveavere una differenza minima di età con l’adottato di almeno diciotto anni e non è prevista alcuna dif-ferenza massima.

Page 22: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

Legge 28 marzo 2001, n. 149

“Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamen-to dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001

TITOLO IDIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA

Art. 1.1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n. 184», è sostituito dalseguente: «Diritto del minore ad una famiglia».2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è sostituita dalla seguente: «Princìpi generali».3. L’articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art. 1. – 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possonoessere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore dellafamiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con idoneiinterventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nucleifamiliari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nel-l’ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell’opinione pub-blica sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare, organiz-zano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri diformazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in ado-zione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucroche operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cuial presente comma.4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’eduzione del minore, si applica-no gli istituti di cui alla presente legge.5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è assicuratosenza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturaledel minore e comunque non in contrasto con i princìpi fondamentali dell’ordinamento».

TITOLO IIAFFIDAMENTO DEL MINORE

Art. 2.1. All’articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti parole: «Titolo I-bis. Dell’affidamentodel minore».2. L’articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art. 2. – 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli inter-venti di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente configli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istru-zione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.2. Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l’inserimento delminore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o priva-to, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleofamiliare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l’inserimento può avvenire solo pres-so una comunità di tipo familiare.3. In caso di necessità e urgenza l’affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli inter-venti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3.4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad unafamiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzateda organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

22

Page 23: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

23

5. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, defi-niscono gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunità ditipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi».

Art. 3.1. L’articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art. 3. – 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubbli-ci o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X dellibro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi neiquali l’esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall’accoglienza del minore, i legali rappresentantidevono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamentela propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o pri-vati non possono essere chiamati a tale incarico.3. Nel caso in cui i genitori riprendano l’esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli isti-tuti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizionia tale esercizio».

Art. 4.1. L’articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art. 4. – 1. L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifesta-to dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiutogli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimen-to. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.2. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per iminorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazio-ni di esso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, e le modalitàattraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti conil minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del pro-gramma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemen-te informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimentoemesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del pro-gramma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento, deve riferire senza indugio al giudi-ce tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti diprovvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a pre-sentare una relazione semestrale sull’andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibileulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile duratadell’affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della fami-glia d’origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tri-bunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.5. L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutatol’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famigliad’origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio alminore.6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui alcomma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici eanche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, senecessario, al competente tribunale per i minorenni l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interes-se del minore.

Page 24: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minoriinseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato».

Art. 5.1. L’articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art. 5. – 1. L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento ealla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia statapronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizionistabilite dall’autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 delcodice civile. In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazioneagli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L’affidatario deve esseresentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minoreaffidato.2. Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secon-do le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con lafamiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalen-dosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell’opera delle associa-zioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati pressouna comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato».Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibi-lità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favo-re della famiglia affidataria».

TITOLO IIIDELL’ADOZIONE

Capo IDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6.1. L’articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art. 6. – 1. L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniuginon deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppuredi fatto.2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori cheintendano adottare.3. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età del-l’adottando.4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando iconiugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di treanni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza,avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti chedalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.6. Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solodi essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adot-tivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una sorel-la del minore già dagli stessi adottato.7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio pre-ferenziale ai fini dell’adozione l’avere già adottato un fratello dell’adottando o il fare richiesta di adot-tare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all’adozione di minori che si trovino nelle condizio-ni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’in-tegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi del-l’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire,

24

Page 25: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

25

nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci,con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno allaformazione e all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto anni degli adottati».

Art. 7.1. L’articolo 7 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art. 7. – 1. L’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degliarticoli seguenti.Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personal-mente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l’età predettanel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia defi-nitiva dell’adozione.Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un’età inferiore,deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento».

Capo IIDELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ

Art. 8.1. L’articolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art. 8. – 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel qualesi trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale emateriale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza nonsia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anchequando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiareovvero siano in affidamento familiare.3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di soste-gno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio con l’assistenza legale del minore e deigenitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell’articolo 10».

Art. 9.1. L’articolo 9 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art. 9. – 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di minoridi età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblicanecessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i mino-renni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono dicui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere seme-stralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sedel’elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, dellalocalità di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del mino-re stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarieinformazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l’adottabilità di quelli tra i minori segnala-ti o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o pressouna famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimotribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assisten-za pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazioneun minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso taleperiodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Page 26: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

L’omissione della segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adotti-vi e l’incapacità all’ufficio tutelare.5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore cheaffidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non infe-riore a sei mesi. L’omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio anorma dell’articolo 330 del codice civile e l’apertura della procedura di adottabilità».

Art. 10.1. L’articolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art. 10. – 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricor-so di cui all’articolo 9, comma 2, provvede all’immediata apertura di un procedimento relativo allostato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all’occorrenza, tramite i servizi sociali loca-li o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fattodel minore, sull’ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.2. All’atto dell’apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro ilquarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribu-nale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di uffi-cio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare atutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prenderevisione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all’affidamento preadottivo ogni opportuno prov-vedimento provvisorio nell’interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso unafamiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, lasospensione dell’esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presi-dente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgentiassunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l’intervento del pubbli-co ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltreessere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in conside-razione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati alpubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codicecivile».

Art. 11.1. All’articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: «parenti entro il quarto grado»sono inserite le seguenti: «che abbiano rapporti significativi con il minore».

Art. 12.1. All’articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi del secondo comma dell’arti-colo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3 dell’articolo 10».

Art. 13.1. L’articolo 14 della legge n.184 è sostituito dal seguente:«Art. 14. – 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, lasospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risul-ta che la sospensione può riuscire utile nell’interesse del minore. In tal caso la sospensione è dispostacon ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative oppor-tune».

Art. 14.1. L’articolo 15 della legge n.184 è sostituito dal seguente:«Art. 15. – 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, overisulti la situazione di abbandono di cui all’articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiaratodal tribunale per i minorenni quando:

26

Page 27: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

27

a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustifi-cato motivo;b) l’audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenzamorale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;c) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità deigenitori.2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni incamera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell’istituto diassistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o lapersona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbiacompiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità didiscernimento.3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primocomma dell’articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso aglistessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all’articolo 17».

Art. 15.1. L’articolo 16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art. 16. – 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qua-lora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara chenon vi è luogo a provvedere.2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primocomma dell’articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i mino-renni adotta i provvedimenti opportuni nell’interesse del minore.3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Art. 16.1. L’articolo 17 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art. 17. – 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazio-ne avanti la Corte d’appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte,sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sen-tenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giornidalla pronuncia. La sentenza è notificata d’ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dallanotificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell’articolo 360 del codice diprocedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal depo-sito dei rispettivi atti introduttivi».

Art. 17.1. L’articolo 18 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art. 18. – 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancel-liere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunalestesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comuni-cazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudicedell’impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunaleper i minorenni».

Art. 18.1. L’articolo 21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art. 21. – 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell’interesse del minore, in quanto sianovenute meno le condizioni di cui all’articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui alcomma 2 dell’articolo 15.2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero,dei genitori, del tutore.3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Page 28: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

4. Nel caso in cui sia in atto l’affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essererevocato».

Capo IIIDELL’AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

Art. 19.1. L’articolo 22 della legge n.184 è sostituito dal seguente:«Art. 22. – 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni,specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condi-zioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza,l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione di piùdomande anche successive a più tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se ne dia comunicazio-ne a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiederecopia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possonoaltresì essere comunicati d’ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essererinnovata.2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullostato del procedimento.3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all’articolo 6, dispone l’esecu-zione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti loca-li singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie loca-li ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all’adozione di minori di etàsuperiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,n. 104.4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni,riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salu-te, l’ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere pro-rogato una sola volta e per non più di centoventi giorni.5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presen-tato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti deirichiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferio-re, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura,dispone, senza indugio, l’affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il mino-re che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’affidamento allacoppia prescelta.7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi alminore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l’affidamento di uno solo di più fratelli, tutti instato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L’ordinanza è comunicata al pubblico mini-stero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, ecomunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cuiall’articolo 18.8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo avvalendosianche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, con-voca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al finedi valutare le cause all’origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicolo-gico e sociale».

Art. 20.1. L’articolo 23 della legge n.184 è sostituito dal seguente:«Art. 23. – 1. L’affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanzadel pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all’articolo 22, comma8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimentorelativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto moti-

28

Page 29: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

29

vato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell’istanza di revoca, ilminore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione dellasua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza odi sostegno.2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell’istanza di revoca, agli affidataried al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell’affidamento preadottivo è annotato a cura del can-celliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all’articolo 18.3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favo-re del minore ai sensi dell’articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civi-le».

Capo IVDELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE

Art. 21.1. L’articolo 25 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art. 25. – 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dal-l’affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di etàinferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e colo-ro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni pre-viste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull’adozione con sentenza incamera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all’adozione. Il minore che abbia com-piuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’adozione nei confronti della coppiaprescelta.2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legit-timati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.3. Nell’interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d’ufficio osu domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’in-teresse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti dientrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.5. Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l’adozionepuò essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore, qualo-ra il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.6. La sentenza che decide sull’adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed altutore.7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento preadottivo ed il tribunale per i mino-renni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo 10,comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Art. 22.1. L’articolo 26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art. 26. – 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all’adozione, entro tren-ta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni dellaCorte d’appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d’ap-pello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sen-tenza è notificata d’ufficio alle parti per esteso.2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere pro-posto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3,dell’articolo 360 del codice di procedura civile.3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessan-ta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.4. La sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registrodi cui all’articolo 18 e comunicata all’ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell’atto dinascita dell’adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell’impugnazione deve immediata-

Page 30: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

mente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.5. Gli effetti dell’adozione si producono dal momento della definitività della sentenza».

Art. 23.1. All’articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi dell’articolo 25, quintocomma» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell’articolo 25, comma 5».

Art. 24.1. L’articolo 28 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art. 28. – 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedo-no nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola indica-zione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità delminore e dell’annotazione di cui all’articolo 26, comma 4.3. L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità opubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie daiquali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità giu-diziaria. Non è necessaria l’autorizzazione qualora la richiesta provenga dall’ufficiale di stato civile,per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.4. Le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adot-tivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sus-sistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l’informazione sia preceduta e accompa-gnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite ancheal responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti dellanecessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.5. L’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la suaorigine e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussi-stono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L’istanza deve essere presentataal tribunale per i minorenni del luogo di residenza.6. Il tribunale per i minorenni procede all’audizione delle persone di cui ritenga opportuno l’ascolto;assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l’accesso allenotizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico del richiedente.Definita l’istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l’accesso alle notizie richieste.7. L’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dallamadre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler esserenominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo.8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’autorizzazione non è richiesta per l’adottatomaggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili».

TITOLO IVDELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Capo IDELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI

Art. 25.1. L’articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art. 44. – 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui alcomma 1 dell’articolo 7:a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto sta-bile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;soppressad) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

30

Page 31: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

31

2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anchea chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tutta-via disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età dell’adottante deve superare di almeno diciottoanni quella di coloro che egli intende adottare».

Art. 26.1. L’articolo 45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art. 45. – 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall’articolo 44 si richiede il consensodell’adottante e dell’adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.2. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferio-re, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.3. In ogni caso, se l’adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l’adozione deve essere dispostadopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.4. Quando l’adozione deve essere disposta nel caso previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera c), deveessere sentito il legale rappresentante dell’adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo onon può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di mino-razione».

Art. 27.1. L’articolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art. 47. – 1. L’adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché lasentenza non è emanata, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della senten-za, si può procedere, su istanza dell’altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l’adozione.3. Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante».

Art. 28.1. L’articolo 49 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art. 49. – 1. L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato e trasmetterlo al giudice tutela-re entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quan-to applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codi-ce civile.2. L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può esse-re privato dell’amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni».

Capo IIDELLE FORME DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Art. 29.1. La lettera a) del terzo comma dell’articolo 57 della legge n. 184 è sostituita dalla seguente:«a) l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed econo-mica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti;».

TITOLO VMODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE

Art. 30.1. L’articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:«Art. 313. - (Provvedimento del tribunale) – Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblicoministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo onon far luogo alla adozione.L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono pro-porre impugnazione avanti la Corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblicoministero».

Page 32: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

Art. 31.1. L’articolo 314 del codice civile è sostituito dal seguente:«Art. 314. - (Pubblicità) – La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del can-celliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunica-zione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’im-pugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a marginedell’atto di nascita dell’adottato.Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revo-ca della adozione, passata in giudicato.L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l’adozione odella sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni».

TITOLO VINORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE

Art. 32.1. All’articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole: «può essere sentito ove sia opportuno e» sonosostituite dalle seguenti: «deve essere sentito».2. All’articolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le parole: «e, se opportuno, anche di età infe-riore» sono sostituite dalle seguenti: «e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità didiscernimento».3. All’articolo 79, terzo comma, della legge n. 184, le parole: «, se opportuno,» sono sostituite dalleseguenti: «, in considerazione della loro capacità di discernimento,».

Art. 33.1. All’articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le parole: «di cui al sesto, settimo e ottavo commadell’articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 9».

Art. 34.1. L’articolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art. 70. – 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire allaprocura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situa-zione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi del-l’articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la penadella reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestral-mente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l’elenco di tutti i minori rico-verati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i mede-simi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire5.000.000».

Art. 35.1. Il primo comma dell’articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere defi-nitivo un minore, ovvero lo avvia all’estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclu-sione da uno a tre anni».2. Il sesto comma dell’articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l’affidamento di cui al primo comma èpunito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.»

Art. 36.1. Il primo comma dell’articolo 73 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rin-tracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notiziecirca lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multada lire 200.000 a lire 2.000.000».

Art. 37.1. All’articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovve-ro l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

32

Page 33: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

33

2. All’articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovve-ro l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».3. All’articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:«Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore,anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge».

Art. 38.1. L’articolo 80 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art. 80. – 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell’affidamento, può disporreche gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamentein favore dell’affidatario.2. Le disposizioni di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decre-to del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all’articolo 6della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affida-tari di cui al comma 1.3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativadal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipofamiliare che hanno minori in affidamento, affinchè tale affidamento si possa fondare sulla disponibi-lità e l’idoneità all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche».

Art. 39.1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente concadenza triennale, il Ministro della giustizia e il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con laConferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell’ambitodelle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della pre-sente legge, al fine di verificarne la funzionalità in relazione alle finalità perseguite e la rispondenzaall’interesse del minore, in particolare per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cuiall’articolo 6, commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’articolo 6 della pre-sente legge.

Art. 40.1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita, entro e non oltre centottanta giorni dalla datadella sua entrata in vigore, anche con l’apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministerodella giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all’a-dozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglioresito del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole disponibili all’adozione in relazio-ne ai casi di cui all’articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’articolo 25 dellapresente legge.2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i mino-renni e deve essere periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale.3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalità di attuazione e di orga-nizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all’adozione dei dispositivi necessari per la sicu-rezza e la riservatezza dei dati.4. Dall’attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilanciodello Stato.

Art. 41.1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale.

Page 34: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

34

Page 35: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

EVOLUZIONE DELLA FAMIGLIANELLA REGIONE

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Page 36: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età
Page 37: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

IL COORDINAMENTO REGIONALE DI TUTELA DEI MINORI

FRIULI-VENEZIA GIULIA

organizza un seminario di formazione sul tema

EVOLUZIONE DELLA FAMIGLIANELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

ABBAZIA DI ROSAZZO

SABATO 8 DICEMBRE 2001

- Apertura dei lavori

- “Linee di tendenza nell’evoluzione dei modelli familiari”

dott.ssa Rosemary Serra, docente presso la Facoltà di Scienze della

Formazione, Università degli Studi di Trieste

- “La legislazione sulla famiglia nel Friuli-Venezia Giulia”

dott.ssa Fabia Mellina Bares, docente di diritto minorile presso

l’Università degli Studi di Trieste

- Pausa

- Dibattito

- Chiusura dei lavori e pranzo in Abbazia

È gradita l’adesione alla segreteria del Coordinamento

Tel e fax 040 54650 – e mail [email protected]

Per il pranzo è necessario prenotare entro il 6 dicembre

37

Page 38: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età
Page 39: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

Linee di tendenza nell’evoluzione dei modelli familiariRosemary Serra 1

Avendo avuto dal Coordinamento Regionale di Tutela dei minori il compito di presentare alcune ten-denze in atto nei modelli familiari, presenterò quanto emerge dagli studi a livello nazionale in questocampo, con alcuni riferimenti a quello che accade nella nostra regione, anche se posso anticipare giàda adesso che in Friuli Venezia Giulia ci si adegua a modelli già consolidati nel resto dell’Italia . Nonci si discosta di molto. Purtroppo non ho con me dati statistici recenti, ma credo che non sarebbe nean-che interessante: forse addirittura annoierebbe. È invece interessante osservare quale evoluzione deimodelli è in atto.Partiamo dal discorso legato alla famiglia.Tutti voi sapete che la famiglia rappresenta il punto base, primario della società, nel quale i rapporti siconnotano in termini di affettività, di interazione nella quotidianità; tra i membri di questo gruppo pri-mario familiare vigono delle regole di mutua solidarietà. Gli studi nell’ambito delle scelte socialihanno però evidenziato il fatto che nella società moderna la vita tenderebbe a svolgersi in prevalenzanon tanto nel gruppo primario ma nei gruppi secondari, intendendo con questo termine i gruppi chehanno caratteristiche opposte a quelle della famiglia, cioè i gruppi privi di rapporti affettivi e regolatida norme specifiche. Si fa riferimento ai posti di lavoro, ad esempio, o a qualche altro tipo di gruppoin cui l’obiettivo è quello di realizzare uno scopo.Contrapponendo il gruppo primario ai gruppi secondari, quelli formali quindi, gli studiosi tendono ad

evidenziare il fatto che con le società modernizzate ci sarebbe una lenta scomparsa del gruppo prima-rio, quasi che i gruppi di vicinato - la famiglia, la comunità - perdessero di importanza. Vi sarebbe quin-di una progressiva, lenta scomparsa di questo tipo di formazioni sociali. Per altri studiosi invece ci sipone nella prospettiva di una coesistenza di queste due tipologie di formazioni sociali, pur nella con-statazione che le famiglie ed i gruppi di amicizia, di parentela, di vicinato perderebbero d’importanzain questo passaggio.Indubbiamente la famiglia ha subito nel corso di questo ultimo secolo delle profonde trasformazionisia sotto un profilo quantitativo che qualitativo: quindi sia sul piano della qualità dei rapporti al suointerno, sia sul piano del numero dei componenti che ne fanno parte. La più grossa trasformazioneavvenuta nel passaggio dalla società arcaica, tradizionale alla società industrializzata è stata la cadutadel sistema della famiglia patriarcale, sostituita dal modello della famiglia nucleare; questo fenome-no ha riguardato tutti i paesi europei accompagnandosi all’industrializzazione e all’urbanizzazione.Le conseguenze di tale trasformazione sono da un lato la riduzione automatica dei componenti delnucleo familiare (quindi la famiglia nucleare solitamente composta da genitori e figli, con una ridu-zione numerica dei componenti) e dall’altro scompare l’autorità del potere familiare che una voltaregolava i rapporti all’interno della famiglia, solitamente l’anziano (sparisce cioè tendenzialmente lalinea gerarchica di autorità e si tende all’uguaglianza tra i coniugi). Questo è uno dei più grossi cam-biamenti che riguarda la famiglia, e questa è la prospettiva. Analizzando poi le trasformazioni che sono avvenute a partire dagli anni ‘70 e che hanno riguardatol’Italia e l’Europa in generale possiamo evidenziare tre grandi fenomeni che hanno riguardato la fami-glia e che si manifestano contemporaneamente:1. la diminuzione del numero delle prime e delle seconde nozze; 2. contemporaneamente alla riduzione matrimoni, il forte aumento delle separazioni legali e deidivorzi; 3. il calo, la flessione della fecondità, ovvero si fanno meno figli. Accanto a questi tre grossi fenomeni che hanno investito la struttura familiare, si osserva il fatto chenascono anche dei nuovi tipi di famiglia , il che produce delle modificazioni nelle tipologie, nei model-li familiari.Analizziamo rapidamente questi “contenitori di cambiamenti”, questi fenomeni.1. All’interno del primo ci sono due diverse tendenze che si verificano contemporaneamente.

39

1 La dott.ssa Rosemary Serra è ricercatore di Sociologia Generale presso il Dipartimento dell’Educazione della Facoltà di Scienze dellaFormazione dell’Università degli Studi di Trieste. Il testo della relazione non è stato rivisto dall’autrice.

Page 40: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

Innanzitutto c’è un abbassamento dell’età in cui i giovani hanno il primo rapporto sessuale, e questo èun dato che si è modificato negli ultimi 50 anni.Contemporaneamente si verifica una diminuzione della nuzialità ed un innalzamento dell’età del matri-monio: ci si sposa più tardi.Questo fenomeno è iniziato in tutti i paesi occidentali, a breve distanza uno dall’altro, nel corso deglianni 60/70. In Italia questa tendenza viene messa in evidenza intorno alla metà degli anni 70, esatta-mente dal 1974.Anche da questo fenomeno, scomposto, analizzato, emergono caratteristiche contrastanti. Contemporaneamente accade anche che ci sono molti giovani che vanno a vivere da soli; in Italia ilnumero di questi giovani va crescendo, però il loro numero non è allineato a quello di altri paesi doveil fenomeno è più marcato. Ma c’è anche l’opposto, e cioè giovani che stanno più a lungo a casa, edè un aspetto su cui vorrei dopo soffermarmi di più perché penso sia importante.Terzo aspetto legato alla diminuzione della nuzialità: si diffondono le cosiddette unioni “more uxorio”,cioè famiglie di fatto, famiglie che si formano, coabitano senza il vincolo del matrimonio; persone chesi comportano come se fossero sposate ma non lo sono istituzionalmente. Anche per questo dato inItalia la tendenza è inferiore a quella di altri paesi; da noi c’è una sorta di rallentamento generale rispet-to ad altri paesi europei nei quali questi passaggi sono più rapidi.La presenza delle famiglie di fatto ha avuto anche delle ripercussioni sul piano giuridico, nel senso cheprima l’adulterio veniva considerato un reato. Inoltre, i figli che nascevano fuori dal matrimonio eranoconsiderati illegittimi: ormai hanno gli stessi diritti dei figli legittimi. Quindi in queste modificazioni si prende atto del costume: la giurisprudenza prende atto e fa sue deter-minate tendenze della società; i diritti di legittimità dei figli naturali hanno ripercussioni poi su tuttociò che riguarda sia l’educazione sia anche l’eredità da parte dei genitori, quindi una sorta di parifica-zione sul piano giuridico. La convivenza di fatto che si verifica tra i giovani è spesso una situazione prenuziale, non rappresen-ta cioè un’alternativa al matrimonio ma una sorta di preparazione al matrimonio. In alcuni casi è quasiuna sostituzione di quello che una volta era il fidanzamento, periodo che quindi perde di importanza,per sperimentare da subito come potrebbe essere una convivenza matrimoniale vera e propria. Dunquein realtà in molti casi non si rifiuta il matrimonio, ma lo si rimanda nel tempo. È una sorta di pruden-za prima di istituzionalizzare la situazione.È comunque un dato questo in relazione anche con il fatto che il matrimonio perde di importanza;perde sempre di più il valore di consacrare l’inizio di una unione e acquista invece quello di sanzio-nare l’esistenza di una unione già collaudata dalla convivenza. Molte volte infatti queste unioni di fattosfociano nel matrimonio: prima c’è un periodo di collaudo, poi effettivamente ci si sposa. Altre volteaccade che queste intenzioni non ci siano, che nascano unioni del tutto libere, che quindi sono dellevere e proprie unioni alternative al matrimonio; durano più a lungo, spesso sono feconde, nascono cioèdei figli, ma non sfociano necessariamente nel matrimonio. Se questa è la situazione, una delle conse-guenze è che negli ultimi 20-25 anni ci sia stato un aumento dei cosiddetti figli naturali, nati al di fuoridel matrimonio.Si possono anche individuare i motivi che spingono alla formazione delle famiglie di fatto, e per i qualimolti giovani tentano la strada della convivenza. Ci possono essere da un lato delle convinzioni ideo-logiche, dei motivi di principio, per i quali c’è rifiuto, ostilità nei confronti del matrimonio, in alcunicasi addirittura vi è il timore che l’istituzionalizzazione del rapporto porti anche a danneggiarne la qua-lità; dall’altro ci sono motivi più pratici. Possono essere legati al fatto che si esce da un precedentematrimonio; la donna, ad esempio, avendo diritto all’assegno di mantenimento, può non volere rinun-ciare a questo tipo d beneficio per cui non si risposa e preferisce mantenere una situazione per così direfluida, con un vantaggio permanente di ordine economico. Queste unioni di fatto rappresentano in alcuni casi delle unioni sperimentali anche come risposta aquella che è una tendenza all’instabilità coniugale. Si prova, si fanno delle verifiche prima di avviarsia questa importante scelta. Quindi la nascita di queste unioni di fatto è in corrispondenza alla diminu-zione della nuzialità.2. Il secondo fenomeno vede l’aumento dell’instabilità coniugale.

40

Page 41: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

Ho parlato di aumento delle separazioni e dei divorzi. A partire dalla metà degli anni ‘60 c’è stato unforte aumento del numero delle separazioni legali e dei divorzi; nei paesi del sud Europa (Spagna,Portogallo, Italia) le coppie che si separano sono circa il 15-20 % di quelle che si sposano. E la ten-denza all’instabilità coniugale anche nel nostro paese è in forte aumento, si consolida: dal 1965 al 1995,cioè in circa 30 anni, numericamente si passa da 5600 separazioni legali a 51.000. Una tendenza pur-troppo notevole, legata del resto ai mutamenti del diritto di famiglia, in particolare all’introduzione deldivorzio in Italia, nel 1970. Nel corso degli anni successivi alla legge sul divorzio sono poi cambiateanche le norme che regolano la rottura del matrimonio.Il divorzio una volta era considerato come una sanzione contro il coniuge, e veniva concesso inizial-mente solo per colpa nel caso dell’adulterio; successivamente l’elenco delle colpe si allunga, quindi sipuò chiedere il divorzio non solamente con l’adulterio come colpa, ma anche per la condanna ad unperiodo di reclusione, per minacce, per sevizie… Sono tutte colpe per le quali un coniuge può chiede-re il divorzio. Questo tipo di divorzio era detto divorzio sanzione: viene abbandonato nel corso deglianni 60, e sostituito con quello che è considerato divorzio fallimento o rimedio. Non è necessario checi sia una colpa da parte dei coniugi; basta che nella coppia sia valutata la presenza di differenze incon-ciliabili tali da rendere la convivenza intollerabile. Dopo che nel 1970 anche in Italia si introduce il divorzio, c’è la riforma del diritto di famiglia, nel1975; cambia la natura del diritto di separazione giudiziale, per cui la separazione, in base alla riformadel diritto di famiglia, viene concessa non solamente per colpa ma quando la convivenza risulta intol-lerabile per i coniugi.Ora, in Italia, a differenza di altri paesi, il processo di rottura della famiglia, del matrimonio è un pro-cesso che avviene in due stadi, nel senso che si deve ottenere prima la separazione legale e dopo treanni si può accedere al divorzio. Solitamente negli altri paesi la rottura avviene direttamente con ildivorzio; in Italia dobbiamo tenere conto che devono passare questi tre anni. Per questa ragione anchel’età delle persone che divorziano in Italia è più elevata rispetto agli altri paesi; l’età media del divor-zio in Italia è abbastanza elevata: 42 anni per gli uomini e 39 per le donne. L’aumento dei divorzi comporta che sul panorama europeo si costituiscano e si moltiplichino nuovitipi di famiglia. Ci sono innanzitutto le famiglie cosiddette unipersonali, ovvero famiglie di personesole, single; poi ci sono le famiglie nucleari incomplete, dette monogenitoriali o monoparentali, chesono quelle nelle quali è presente un solo genitore, solitamente la madre con i figli, dal momento chenel 90% dei casi i figli vengono affidati alla madre. Poi ci sono, e questa è una novità, le famiglie ricostituite, famiglie che derivano dalle seconde nozze;in Italia ci sono circa 450.000 famiglie di questo tipo ed il loro peso è in aumento, mentre la quota dellepersone che tendono a risposarsi va diminuendo nel corso degli ultimi 15 anni. Questa flessione deri-va dalla tendenza che le famiglie di fatto hanno a non istituzionalizzarsi: in Italia si risposa circa il 50%degli uomini e il 27% delle donne; quindi sono più gli uomini che ci riprovano piuttosto che le donne,che sono più restie a risposarsi. Le donne sono sempre più prudenti, macinano sempre con più calmal’esperienza.Anche in questo, come per tutti gli altri fenomeni che stiamo analizzando, l’andamento in Italia è piùlento rispetto agli altri paesi europei.

(interventi dal pubblico) “Secondo me se si considera anche il filtro economico si capisce di più. Anchel’evoluzione della famiglia della quale lei ha parlato mi strideva un po’, sembrava quasi una evolu-zione psicologica e di valori, ma secondo me è anche una conseguenza della situazione economica . Eallora si spiega l’uomo che non riesce a rimanere da solo, per un fatto economico, di gestione dellafamiglia, e si risposa, si lega per agganciarsi a qualcun altro, mentre la donna è decisamente più forte,più stabile su questo, riesce a stare da sola…”“Veramente molto spesso la stabilità economica della donna è minore e quindi non è un fatto econo-mico…”“E’ un filtro economico perché quell’altro non riesce a gestirsi …”“Ma non è solo economico, perché se fosse solo economico si sposerebbero di più le donne, ripeto,perché sono più fragili da un punto di vista economico, ed invece non è così.” “E’ bene che tu abbia tirato fuori il filtro economico perché rafforza quello che dico io”.

41

Page 42: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

“No, nel senso che almeno la maggioranza degli uomini se deve lavarsi e stirarsi deve spendere dipiù”.

Ma allora è un modello educativo e non economico. Credo che il dato economico abbia un peso rela-tivo rispetto ad altre variabili che hanno più valore, che sono più forti, che sono modelli educativi,gestionali, eccetera. Non credo che sia un problema prevalentemente economico.

(intervento dal pubblico) “Secondo me più avanti ne vedremo ancora delle belle su questo, e la legge,anche quella contestata prima, va sempre in termini economici e l’evoluzione della famiglia, la paritàdi valori, la diminuzione dei figli, la famiglia mononucleare … secondo me è proprio la gestione delmondo del lavoro che ha condotto a questo. Di conseguenza quando abbiamo parità di opportunità miritrovo che ho una evoluzione anche psicologica, e vedo la famiglia italiana che si evolve in una certamaniera, su una strada che 10/15 anni prima le famiglie americane, australiane avevano già imboc-cato. Vedo là che peggioreremo in qualche maniera: stiamo andando verso una strada dove mi sem-bra che la società stia dimostrando una ideologia molto bassa, ridotta al minimo, dove c’è qualcosad’altro che sta spingendo la gente a certi comportamenti. Non so se sono riuscito a comunicare a farcapire la differenza … non dico che il mio filtro sia quello giusto per interpretare ma mettiamoli insie-me e forse abbiamo un filtro più equilibrato”.

Quello che voglio dire è che secondo me il fatto che vi siano queste nuove tipologie familiari, chenon passano necessariamente attraverso l’istituzione matrimoniale, non invalida l’istituzione dellafamiglia: si creano solo nuove tipologie, il che non significa che la famiglia non tenga più, o che nonabbia più valenza. Probabilmente non valgono più dei patti sociali che prima valevano, per i quali adesempio l’uomo si sposava per esigenze di ordine pratico ed economico. L’esistenza delle famigliedi fatto comprova una maggiore responsabilità da parte delle persone, che, prima di scegliere avven-tatamente il partner che teoricamente dovrebbe accompagnarle nel corso della propria esistenza, cipensano. Dobbiamo cogliere una sorta di maggiore maturità sotto questo aspetto; e lo stesso si puòdedurre anche dalla dimostrazione che si fa fatica a risposarsi una seconda volta. È una scelta su cuisi riflette di più perché non è solamente una sorta di opportunità di carattere puramente materiale,ma è qualcosa d’altro, che pesa anche perché le dinamiche attuali delle relazioni sono molto piùcomplesse, e sotto molti aspetti la vita è molto più difficile di un tempo: e questo ha un suo ruolo inuna istituzione così importante e basilare come la famiglia nella società.Molte volte il fatto che non ci si sposi non è una scelta fatta a cuor leggero, ci sono dei buoni motivi;mettere al mondo un figlio ha un prezzo, non è una cosa che avviene automaticamente, che sta nellalogica delle cose.Tutto questo per dire è che secondo la mia visione l’istituzione non perde di valore: la famiglia restaun pilastro importante; è soltanto diversa, perché cambia la struttura di fatto.Un altro dato importante che vorrei mettere in evidenza è che le famiglie ricostituite, quelle che deri-vano dal secondo matrimonio, sono delle famiglie strutturalmente complesse perché ci sono quattrogenitori, otto nonni, i fratelli e i fratellastri, il padre sociale, il padre biologico… Sono strutture moltocomplesse, e non ci sono modelli di riferimento consolidati, come potevano esserci prima, non ci sonole certezze di una volta (i genitori sono due, i nonni quattro …): sono famiglie dai confini incerti. Èuna labilità di confini sia spaziali, sia biologici, sia giuridici, sia strutturali. Questa è la situazione in evoluzione della famiglia che sta cambiando, come risulta anche dai dati.C’è un altro dato che emerge: molto spesso le seconde nozze risultano più fragili delle prime. Le per-sone divorziate che si risposano, divorziano nuovamente con una frequenza maggiore rispetto a quel-le che si sposano per la prima volta; anche questo è un dato importante, e ci si deve chiedere il perché.Anche qui gli studi fanno delle ipotesi, danno delle risposte possibili. Si dice che le persone che sirisposano sono diverse dalle altre perché sono maggiormente secolarizzate, cioè sono più facilmentedisposte a ricorrere al divorzio se il matrimonio non funziona; lo hanno fatto una volta e lo rifanno; inquesto senso c’è più fragilità.

42

Page 43: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

Ma le differenze vanno ricercate anche nella qualità del rapporto che nasce con le seconde nozze.Proprio perché le famiglie ricostituite sono più complesse strutturalmente, perché non hanno deimodelli consolidati ai quali fare riferimento, perché non sono pienamente istituzionalizzate e sonoancora in una fase di transizione rispetto a tutto ciò, queste famiglie pagano il prezzo di una maggiorefragilità. Nell’affrontare i problemi non hanno dei modelli di riferimento, li stanno ancora costruen-do… Siamo in una situazione di fluidità e di passaggio, e si paga il prezzo di questo.Tuttavia io la vedo come una situazione di passaggio che non invalida l’istituzione della famiglia, anzicredo che sia quanto mai importante sottolinearne il valore per vari aspetti. Sono tendenze che affio-rano.(intervento dal pubblico) “Sarebbe interessante soffermarci per capire come queste nuove tipologie difamiglia mantengano e come sia necessario mantenere alcune delle caratteristiche fondamentalirispetto alla crescita dei figli e quindi l’esigenza di sicurezza, la necessità di modelli identificativi intermini valoriali, affettivi e i nuovi rapporti di fratellanza che si vengono a formare. In tutto questocome si inserisce l’altro fenomeno che è quantitativamente in innalzamento, che è quello delle fami-glie che accolgono bambini adottivi e famiglie affidatarie, che come quantità sono meno significativema sicuramente più significative per quanto riguarda il modello?”.Io direi che se si possono rileggere le funzioni della famiglia quella della tenuta sul piano psicologicoè ancora un fortissimo riferimento per la funzione genitoriale ma anche per i figli. Sul piano delle fun-zioni la famiglia regge come riferimento psicologico. E’ cambiata rispetto ad altre funzioni che primasvolgeva; la funzione di produzione economica, ad esempio, è stata sostituita da quella dell’unità diconsumo. La famiglia diventa più unità di consumo che produzione economica. Tutta una serie di fun-zioni viene in qualche modo sconfessata, però la caratteristica di punto di aggregazione, di sicurezzapsicologica della famiglia resta, viene confermato.Sinteticamente volevo presentare le tendenze in Friuli-Venezia Giulia rispetto a quello che siamo anda-ti dicendo finora: non è che si discostino molto da quello che abbiamo detto. Infatti negli ultimi 50 annianche la numerosità delle famiglie in Friuli è dimezzata; siamo passati da una media di 4,4 componentiad un valore di 2,2: la metà.

(intervento dal pubblico) “Non ci sono statistiche che diversifichino il Friuli dalla Venezia Giulia”?

Pur non avendo oggi sottomano dati statistici, posso dire però che ci sono delle grosse differenze alivello regionale.

(intervento dal pubblico) “Cioè Trieste è differente dal Friuli”?

Sì. Gioca il fatto della prevalenza di nuclei familiari composti da una sola persona, molte volte anzia-na. Se si interpreta la legge sotto il profilo familiare, il dato delle famiglie di single lievita molto, per-ché all’interno ci sono anche gli ultra sessantacinquenni, solitamente donne.Sarà interessante osservare quello che emergerà dall’ultimo censimento e raffrontarlo con quella che

è la tendenza di 10 anni fa. Siccome il censimento suddivide i dati per province è importante fare que-sti raffronti per capire l’evoluzione dei fenomeni.Riprendendo il nostro discorso: la numerosità si dimezza, aumenta la percentuale di donne che svol-gono attività extrafamiliari, pari al 40% (la nostra media regionale risulta essere la più elevata rispettoall’Italia ed anche al resto dell’Europa); in Friuli-Venezia Giulia aumenta anche l’età degli sposi: l’etàmedia degli uomini per il matrimonio è 32 anni, per le donne 28 anni. Aumenta anche l’età della nasci-ta del primo figlio, che passa da 18 a 36 anni.Riguardo ai nuovi tipi di famiglia (monogenitoriale, di single, ricostituita, ecc.) anche il numero deisingle è aumentato negli ultimi vent’anni, ma bisogna tenere conto del dato citato prima e cioè cheanche gli anziani fanno parte di questa categoria. Così pure le famiglie nucleari rappresentano circa lametà in percentuale delle famiglie presenti sul territorio regionale. Abbiamo il 20% circa di famiglie disingoli e poco meno del 10% di famiglie monogenitoriali.3. Andiamo a vedere adesso i dati relativi alla natalità.

43

Page 44: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

Sotto questo aspetto, negli ultimi vent’anni anche in Friuli c’è un andamento decrescente e quindi calaanche il dato riguardante i minori. Attualmente in regione i minori sono circa 150.000, e se il trend saràrispettato, le variazioni in percentuale nel 2030 diminuiranno di un terzo e quindi in regione i minorisaranno 100.000. Così anche la cosiddetta piramide dell’età si è rovesciata, più anziani e meno mino-ri: nelle percentuali riferite ad Udine nel 1970, i minori rappresentavano il 20% e gli anziani il 10%!Adesso i dati si sono rovesciati.Dovremmo anche precisare come si colloca il caso italiano all’interno della prospettiva europea. Cisono dei modelli di riferimento ai quali possiamo rivolgerci. Ci sono delle differenze notevoli tra idiversi paesi europei e quindi anche i sistemi di protezione sociale sono diversificati nei confronti dellefamiglie in riferimento a questi tipi di modelli.Facciamo riferimento a tre modelli :• Paesi dell’area scandinava (Danimarca, Norvegia, Finlandia, Svezia), dove sono presenti quei

modelli nei quali la protezione sociale è un diritto di cittadinanza, nel senso che gli obblighi fami-liari vengono ridotti al minimo e ci si rivolge di solito all’individuo : è l’individuo che prevale inquesto tipo di modello

• Paesi del centro Europa (Austria, Belgio, Francia, Germania, Olanda, Irlanda, Regno Unito), doveviene assegnato l’obbligo del mantenimento ai membri della famiglia nucleare; è questa che dàrisposta al mantenimento dei membri

• Paesi del sud Europa (Italia, Grecia, Portogallo, Spagna), nei quali gli obblighi di sostentamentodei soggetti più deboli (minori ed anziani) ricadono all’interno del perimetro della famiglia este-sa, non è solo la famiglia nucleare (coniugi-figli) che risponde, ma una fitta rete parentale che inqualche modo sopperisce.

Lo Stato in questo ultimo caso ha una funzione residuale, l’accentuazione degli obblighi familiari rica-de sulla famiglia, che è sovraccaricata. La famiglia e le solidarietà primarie, cioè le reti parentali, hannola funzione di ammortizzatori sociali. Ciò è importante perché hanno avuto una funzione di supplenzaper tutti quegli obblighi di servizi che negli altri paesi vengono forniti dallo stato. L’intervento delloStato nelle politiche familiari risulta debole, non perché la famiglia sia stata ignorata ma viceversa per-ché sulla famiglia si è scaricato molto delle responsabilità, pensando che sia dato per scontato che cisia la solidarietà tra le generazioni, che ci sia una divisione del lavoro all’interno della famiglia tra iconiugi, che le responsabilità siano condivise… Lo Stato, valorizzando le funzioni della famiglia, si èmesso un po’ da parte.L’entrata in crisi della società italiana deriva dalla caduta di questa illusione: la famiglia ha retto finche ha potuto, ha dato fondo a tutte le risorse delle quali disponeva proprio perché per lungo tempo c’èstata questa scelta dello Stato di prendere atto che la famiglia avrebbe retto fino ad un certo punto.Questo ha delle ripercussioni importanti.Un altro argomento sul quale volevo soffermarmi è quello relativo alle problematiche giovanili, ovve-ro la quota dei giovani che esce dalla famiglia molto tardi, che prolunga la propria permanenza all’in-terno della famiglia, quasi che in Italia quelle che sono le tre porte di accesso all’età adulta - l’uscitadalla famiglia, la conclusione degli studi e l’accesso al lavoro - fossero lunghe e strette, nel senso chec’è la tendenza ad imboccarle in ritardo. Certo i giovani occupati tendono a lasciare la casa prima deigiovani che non hanno un lavoro: però il solo dato dell’occupazione non basta a spiegare il fenomeno.Spesso il fatto che trovino un lavoro non fa sì che escano di casa: il motivo per spezzare il cordoneombelicale con la famiglia è il matrimonio. Non lo spezzano nemmeno per la convivenza; escono dicasa solamente nel momento in cui si sposano: c’è proprio questa accentuata tendenza ad allontanar-si con fatica dalla famiglia di origine. E questo tipo di allungamento della permanenza all’interno dellafamiglia riguarda in generale tutto il nostro paese, sia i maschi che le femmine. E’ un fenomeno cheriguarda tutti i giovani in generale.C’è tutta una serie di rallentamenti lungo i percorsi di passaggio dall’adolescenza all’età dell’autono-mia, che una volta avevano una scansione molto più lineare. È vero che spesso gli studi ritardano talipercorsi; ma né questo dato né la mancanza del lavoro, molto spesso indicata come la causa principale,spiegano questo fenomeno, che quindi ha una sua specificità che molto spesso deriva da altri fattori.

44

Page 45: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

I giovani continuano a rimanere in casa nonostante abbiano un lavoro e nonostante abbiano completa-to il ciclo di studi. L’indagine multiscopo (che viene fatta in Italia con una periodicità ed una certaregolarità) nel 1998 ha messo in evidenza degli aspetti rilevanti sotto questo profilo. Non sarebberotanto gli impedimenti di ordine materiale (la mancanza di lavoro, denaro, alloggio) che giustificanoquesto ritardo con cui i ragazzi italiani compiono il passaggio all’autonomia, all’indipendenza, mamotivi di convenienza, nel senso che stanno bene così. Lo affermano in maniera esplicita, direi sfac-ciata, il 47% degli intervistati risponde che va bene così: questo dato mette in evidenza la situazioneche caratterizza nord, centro e sud.Poi vedremo anche la contropartita da parte dei genitori; c’è infatti una reciprocità nel fenomeno, nelsenso che il modello rappresentato è quello della famiglia come una prigione dorata: ci sono dellemura, dei confini ben definiti, però facendo una sorta di bilancio sono più i vantaggi che gli svantaggidel rimanere in famiglia, da entrambe le parti. Non solo da parte dei figli che opportunisticamentegestiscono il loro spazio, hanno la loro autonomia, c’è la tolleranza da parte dei genitori… Molto spes-so hanno anche una relativa indipendenza economica perché hanno del denaro da gestire; quelli chelavorano contribuiscono molto relativamente al nucleo familiare, danno molto poco dal punto di vistaeconomico… C’è una sorta di patto non scritto tra figli e genitori, una specie di accomodamento chestabilisce le regole di questa convivenza nella stessa casa, per cui si mantengono determinate conven-zioni, si rispettano determinate regole (che sono anche quelle che vengono insegnate ai figli nel corsodella socializzazione): rispetto degli orari, delle regole di convivenza, ecc. ed in questo c’è una buonatolleranza dell’autonomia, della vita privata da parte dei genitori nei confronti dei figli. Così i giovani,con tutte le difficoltà che ci sono nel mondo esterno, la difficoltà di trovare un lavoro, la precarietà…sono comunque in una situazione protetta e quindi non hanno motivi particolari che li spingano ad usci-re di casa.Per quanto riguarda i genitori, i dati che emergono dalle indagini che sono state fatte rivelano che nonfanno delle forti pressioni in modo che i figli escano di casa verso la strada dell’autonomia, anzi, inmolti casi questo tipo di argomento non viene neanche affrontato e c’è una sorta di reciproco accordo inquesto senso. Quindi c’è una sorta di sistema di scambio da parte dei genitori e dei figli. I vantaggi sonomaggiori da parte dei figli: c’è il discorso della sicurezza, della protezione, dei servizi che hanno all’in-terno della famiglia. Inoltre c’è il problema di dilazionare nel tempo le scelte, si rimanda tutto in avan-ti: è un fenomeno che spinge in avanti l’età del matrimonio, l’età di fare determinati tipi di scelte.Da parte dei genitori c’è il vantaggio di mantenere il ruolo genitoriale che dà continuità, stabilità allarelazione di coppia e che comunque prolunga il ruolo di protezione, ma anche di controllo nei confrontidei figli: anche in questo caso si rimanda una scelta, quella di dover riorganizzare la propria esistenzauna volta che i figli se ne sono andati.Piuttosto che affrontare questa perdita, questo esaurimento del ruolo genitoriale - che metterebbe indiscussione anche dal punto di vista psicologico ma anche da quello del menage familiare - si riman-da, si lascia le cose così come stanno, si cerca di mantenere il più a lungo possibile la propria funzio-ne di controllo e di protezione.In sintesi è una sorta di ricatto affettivo che gioca da entrambe le parti e che in qualche modo, con ilpassar del tempo, diventa patologico; vi sono in questo senso situazioni che sono delle vere e propriepatologie. Se diamo questa lettura alla permanenza dei giovani in famiglia, si può immaginare a cosasi può andare incontro…Questo ovviamente è un discorso di tendenza e non esaurisce il problema: non sempre si può afferma-re così semplicisticamente che questa è una scelta che le famiglie fanno liberamente; a volte non cisono alternative per poter scegliere diversamente, ci sono tutta una serie di fattori che giocano a chenon si possa fare diversamente. E’ semplicistico dire che si tratta di una scelta consapevole e basta. Sono da tenere presenti fattori cul-turali, modelli educativi di un certo tipo, il fatto che esiste un problema di penuria dei posti di lavoro,incongruenze nel sistema formativo, problematiche legate al divario tra nord e sud del paese… e nonultimo il dato cui si accennava prima, e cioè che la classe politica, la classe di governo hanno fattomolto conto sulla capacità di tenuta della famiglia su tutti i fronti, per cui si sono rimandati alcuni deitipi di scelte contando anche sul fatto che c’erano delle solidarietà primarie che danno servizi e prote-zione.Dobbiamo contestualizzare tutti gli aspetti emersi in un quadro che è certo molto complesso.

45

Page 46: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

La legislazione sulla famiglia nel Friuli-Venezia GiuliaModifiche alla Legge Regionale 24 giugno 1993 n° 49 - Norme per ilsostegno della famiglia e per la tutela dei minori - Titolo IV - Disposizionia tutela della maternità delle donne non occupate

Fabia Mellina Bares 1

La L.R. 49/932 stabilisce un primo aiuto economico alle donne non occupate residenti da almeno tremesi nella regione, che non beneficiano delle indennità di maternità previste dalla legge e che abbianoun reddito, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, pari o inferiore a quello sta-bilito per l’ottenimento della pensione sociale.E’ prevista una indennità di maternità di un milione di lire per ogni figlio previa presentazione del cer-tificato di nascita (art.14).Nel caso di adozione o affidamento preadottivo l’indennità è dovuta a condizione che il bambino nonabbia superato i sei anni di età entro i tre mesi successivi alla data di ingresso del bambino stesso nellafamiglia adottiva. Per successive adozioni è prevista una indennità pari al 50% dell’importo erogatoper il primo figlio (art.16 p.1).L’ente erogatore è l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) . La domanda da parte dell’in-teressata deve presentarsi a partire dal sesto mese di gravidanza ed entro e non oltre centottanta giornidal parto (art.15) ovvero, per i figli adottivi, entro e non oltre tre mesi dalla data di ingresso del bam-bino nella famiglia (art.16 p.2).Allo scopo di provvedere alla liquidazione delle somme previste, di anno in anno l’INPS ha stipulatouna convenzione con la Direzione regionale del lavoro e della previdenza della cooperazione e del-l’artigianato in virtù della quale, dopo aver istruito la pratica e raccolto tutta la documentazione richie-sta, l’INPS stesso è stato liquidato dietro presentazione del preventivo di spesa, per poi, a sua volta,poter liquidare l’avente diritto. Questa prassi ha determinato dei tempi di attesa di circa due anni.

La prima modifica viene apportata dalla Legge Regionale 26 agosto 1996 n° 34 (Modifiche alla leggeregionale 24 giugno 1993 n° 49 concernente norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela deiminori).La legge porta tre sostanziali modifiche:- il requisito della residenza in regione viene portato da tre a cinque mesi;- l’importo erogato viene aumentato a un milione e cinquecentomila lire;

per il figlio adottivo è prevista un’età massima di dieci anni.- Tutto il resto rimane invariato (stato civile, cittadinanza, reddito, tempi e modalità di presentazio-ne della domanda).

La seconda modifica interviene con la Legge Regionale 20 aprile 1999 n° 9 (Disposizioni varie inmateria di competenza regionale).La legge porta due sostanziali modifiche:- il requisito della residenza viene portato a dodici mesi, ma può essere posseduto anche dal padre

del bambino;- l’importo erogato viene aumentato a tre milioni di lire.Tutto il resto rimane invariato.

Una ulteriore e più articolata modifica avviene con la Legge Regionale 22 febbraio 2000 n°2(Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione).

46

1 La dott.ssa Fabia Mellina Bares è professore a contratto di Diritto Minorile presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Universitàdegli Studi di Trieste.2 Tutte le leggi cui si fa riferimento sono riportate in allegato alle relazioni del Seminario.

Page 47: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

47

L’art.3 (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politi-che sociali) prevede (dal comma 1 al comma 6) per nuclei familiari ove almeno uno dei coniugi sia cit-tadino italiano residente da almeno dodici mesi, con reddito non inferiore all’importo della pensioneminima INPS e non superiore a lire novanta milioni:- un assegno “una tantum” di lire sei milioni per ciascun figlio successivo al primo;- un assegno mensile, per dodici mensilità per i primi tre anni di vita, per ciascun figlio successivo

al secondo da computarsi sulla base del reddito del nucleo familiare;- un assegno “una tantum” di lire dieci milioni per ciascun figlio nato da parto gemellare o plurige-

mellare (tutto cumulabile).La competenza riguardante le disposizioni sopra esposte passa alla Direzione regionale della sanità edelle politiche sociali, mentre rimangono di competenza della Direzione regionale del lavoro e dellaprevidenza della cooperazione e dell’artigianato le disposizioni seguenti. L’art. 3 comma 7 prevede la modifica del titolo IV della L.R. 49 – Disposizioni a tutela della mater-nità-Viene concesso un assegno di lire tre milioni per maternità alla donna residente in Regione da almenododici mesi, il cui nucleo familiare abbia avuto, nell’anno precedente a quello della nascita del figlio,un reddito non inferiore all’importo della pensione minima INPS e non superiore a cinquanta milioni.L’assegno è cumulabile con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della maternità ed è conces-so anche in caso di adozione o affidamento preadottivo di bambini di età non superiore a dieci anni.La domanda va presentata al Comune entro sei mesi dalla nascita o dalla adozione.L’assegno può essere anticipato ed anche integrato dal Comune con fondi propri.

Queste modifiche comportarono accese proteste per l’introduzione del reddito minimo e per l’esclu-sione dei figli adottivi (art. 3 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6).

(domanda dal pubblico): ma l’introduzione del reddito minimo è stato voluto…?(intervento dal pubblico): c’è stata una chiara volontà politica manifestata in Consiglio Regionale daun consigliere di introdurre il reddito minimo per escludere le madri nomadi ed inoltre c’è stata lavolontà di sostenere la famiglia tradizionalmente intesa : biologica e basata sul matrimonio.C’è stata anche una chiara volontà di “finanziare” il bambino che rimane in famiglia e non quelloche, una volta nato, corre il rischio di andare in adozione o quello che non conclude l’anno di affida-mento preadottivo. A questo scopo è stato previsto che la domanda per accedere al contributo vengafatta dopo sei mesi dalla nascita o ad adozione definitiva.

Una successiva modifica viene portata dalla Legge Regionale 26 febbraio 2001 n° 4 (Disposizioni perla formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione).L’art. 60 (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle poli-tiche sociali) dispone la sostituzione del titolo IV della L.R. n° 49 con le disposizioni seguenti.Viene concesso a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano resi-dente in Regione da almeno dodici mesi il cui reddito non sia inferiore all’importo della pensioneminima INPS e non superiore a novanta milioni: - un assegno “una tantum” di lire sei milioni per il secondo figlio;- un assegno “una tantum” di lire nove milioni per ciascun figlio successivo al secondo;- un assegno “una tantum” di lire dieci milioni per ciascun figlio nato da parto gemellare o plurige-

mellare (non cumulabile con gli assegni precedenti);- un assegno mensile per ciascun figlio successivo al secondo per dodici mensilità per i primi tre

anni di vita del bambino da computarsi sulla base del reddito del nucleo familiare;- un assegno “una tantum” di lire tre milioni in caso di adozione di un bambino di età non superio-

re a dieci anni.

Page 48: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

Alle donne lavoratrici e cittadine italiane residenti da almeno dodici mesi in Regione, o facenti partedi nuclei familiari in cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano residente da almeno dodici mesiin Regione, con reddito imponibile non superiore a lire cinquanta milioni viene concesso:- un assegno “una tantum” di lire tre milioni per il primo figlio;- un assegno “una tantum” di lire dieci milioni per ciascun figlio nato da parto gemellare o plurige-

mellare.La competenza riguardante tutte le disposizioni del presente titolo si riunisce nuovamente nellaDirezione regionale del lavoro e della previdenza della cooperazione e dell’artigianato. Il Comune può anticipare e/o integrare l’assegno con fondi propri.

La Legge finanziaria 2002 ha lasciato invariato quanto disposto in precedenza, mentre una sostanzia-le modifica è stata apportata dalla successiva Legge Regionale 15 maggio 2002 n° 13 (Disposizionicollegate alla legge finanziaria 2002) che ha modificato quanto disposto dall’art. 4 della L.R. 49/93disponendo che “l’adozione di un bambino di età non superiore a dieci anni è equiparata alla nascitadi un figlio.”Pertanto, a partire dall’entrata in vigore della suddetta L.R. 13/2002, le disposizioni previste in riferi-mento alla nascita di un figlio vanno applicate anche nel caso di adozione di bambini di età non supe-riore a dieci anni.

Sulla base di quanto sopra esposto si possono evidenziare nella attuale normativa regionale alcunesostanziali differenze tra famiglie basate sul matrimonio e famiglie di fatto e tra figli biologici e figliadottivi.Si rende necessaria una riflessione su queste scelte ed anche sulla politica generale della nostraRegione che ha voluto monetizzare la filiazione e non ha saputo avviare anche altre forme di sostegno,diverse e parallele al puro contributo economico.Si potrebbe, a questo punto, ipotizzare la sottoscrizione di una petizione da presentare al ConsiglioRegionale affinchè tenga conto delle richieste in essa contenute in fase di elaborazione della prossimalegge finanziaria o di una apposita legge per la famiglia.

(domanda dal pubblico) sono d’accordo sulla monetizzazione che purtroppo è stata fatta, ma mi chie-do se si potrebbero impugnare queste norme in modo tale da indirizzare i contributi a favore del bam-bino e non a favore del genitore.

Il fatto è che questi provvedimenti non sono stati concepiti a favore del minore, ma a favore della fami-glia numerosa o della madre non occupata. Si potrebbe ipotizzare di impugnare le norme in questione davanti alla Corte Costituzionale osservan-do che non sono conformi agli artt. 2, 3, 30 della Costituzione.E’ una via complicata che richiede tempi lunghi; forse sarebbe più produttivo avviare forme di pres-sione nei confronti del Consiglio Regionale.

(intervento) O forse si potrebbero avviare tutte e due…….(intervento) Bisogna dire che la Legge Regionale passa già il vaglio del Governo prima di entrare invigore e se in quella sede non è stata modificata, probabilmente non ci sono molte possibilità che ciòavvenga….

48

Page 49: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

49

L’esperienza del Servizio SocialeGiovanna Merighi 1

Io sono assistente sociale e sono responsabile del settore minori dell’ambito di San Vito alTagliamento, che comprende otto comuni; cerco di integrare quello che è stato detto fin qui adesso.Noi condividiamo questa mancanza di sostegni, di pensiero che ha la Regione rispetto alla famiglia,rispetto alla complessità, alla diversità di come si presenta la famiglia oggi, a fronte di una situazionedi minori sempre più in difficoltà sia da un punto di vista di complessità che di quantità, nel senso chei servizi sempre di più hanno minori in carico. Rispetto a questa legge noi abbiamo fatto un breve calcolo. Nel nostro ambito noi “seguiamo”, nelsenso che abbiamo un progetto, circa un centinaio di famiglie: nessuna di queste ha beneficiato di que-sto contributo. In altre parole non sono le famiglie che afferiscono a noi che necessitano di un contri-buto di questo tipo, tanto che uno dei desideri che avevano i comuni è che fosse il servizio sociale agestire l’indennità, proprio per vedere se poteva diventare uno strumento di conoscenza. Invece èdiventata una mera pratica burocratica economica, proprio perché si è visto che non c’è assolutamen-te corrispondenza tra quelle che sono le problematiche della famiglia e quello che può dare questalegge. Anzi questa legge, sia per quanto riguarda i minori sia per quanto riguarda gli anziani, ha datoun carico di lavoro ai servizi che non trova nessun riscontro né in termini di efficacia né in termini diefficienza. Non ci ha aiutato per niente, anzi ci ha allontanato di molto da quelli che sono veramente icriteri del sostegno e della promozione delle dinamiche familiari e della protezione dei minori. Perciòpenso che i servizi appoggino in pieno questa idea dell’impossibilità di continuare a gestire le dinami-che della famiglia se dalla parte della Regione c’è questa assenza progettuale e questa incapacità dileggere i fenomeni che si presentano. Per quanto riguarda la nostra realtà, la provincia di PN ha comunque la competenza per quanto riguar-da i minori e sempre di più si allontana dalla promozione delle dinamiche minorili e sempre più si spo-sta sull’attenzione agli anziani. Molto viene fatto per la formazione e la promozione al servizio deglianziani e pochissimo per l’area minori. Pare che per giunta il contributo della regione che viene datoalla provincia in termini puramente economici e che noi potevamo gestire per i minori venga tolto. Secosì fosse, i comuni si ritroveranno a non avere la disponibilità di soldi necessaria a gestire le situa-zioni dei minori, tenendo conto che un bambino inserito in una struttura comunitaria costa al comunepiù o meno 200 mila al giorno, facendo una media tra le comunità che costano di più e quelle checostano di meno. Senza contare che non c’è veramente nessuna progettualità sulla fascia che noi chia-miamo i “giovani adulti”, cioè tutti i minori che noi seguiamo nel momento in cui compiono i 18 anni,ad esempio minori di adozioni fallite inseriti in comunità. Per i servizi è una tragedia, perché il comu-ne non ha più l’obbligo di assisterli, ma noi ci sentiamo moralmente in obbligo perché abbiamo fattoun progetto fino a quel punto, e perché questi minori non hanno nessuno, a parte il servizio sociale.Ecco, ci sono diverse problematiche, fasce di popolazione che non trovano riscontro nell’assistenza.Noi abbiamo fatto quest’anno una ricerca con la provincia sui minori multiproblematici proprio percapire quante e quali problematiche ci siano: e il numero è veramente elevatissimo, e la problematicaalta. A fronte di questo non c’è in Regione nessun pensiero, forse non c’è neanche una competenza deiservizi - lo dico in tutta tranquillità - e c’è sempre di più il desiderio di tagliare “a fette”, a seconda deiproblemi, il minore quando presenta difficoltà. Voi però capite bene che un servizio per la famiglia nonc’è e perciò una difficoltà familiare, di relazioni familiari non trova riscontro nei servizi; se un mino-re non trova un operatore che per fatti suoi ha la capacità di leggere nella relazione familiare il pro-blema che si presenta, viene “tagliato a fette” fra la neuropsichiatria, il consultorio e quant’altro. Di conseguenza diventa difficilissimo ipotizzare un lavoro con la famiglia, perché non si sa nemmenoquale sia il servizio che lavora con la famiglia: i servizi dei comuni hanno la protezione del minore, peròil servizio consultoriale è quello visto, a livello di immagine, come il luogo di promozione della fami-glia. E già qui c’è una differenza: e le differenze poi potrebbero incontrarsi ed arricchirsi, a fronte però

1 Giovanna Merighi è assistente sociale, ed è responsabile del settore minori dell’Ambito socio-assistenziale di S. Vito al Tagliamento (PN).

Page 50: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

di una situazione in cui la dimensione dello spazio, del tempo e delle risorse ci siano e possano com-binarsi, e questo vi assicuro che non c’è. Rispetto a questo approfondimento sulle leggi regionali, posso dirvi in tutta tranquillità che tutte lenote che i servizi fanno, richieste o non richieste di pensiero, su quello che sono le leggi che vengonoemanate, non hanno mai trovato nessun riscontro né a livello di servizio né a livello di ordini profes-sionali. Perciò quando parlavate della petizione mi veniva in mente che anche gli ordini potrebberoessere di supporto, di aiuto, perché anche noi bene o male ci siamo dentro, anche noi, tutti i giorni, ein qualche modo condividiamo le vostre preoccupazioni. Noi come servizio, ma talvolta anche i sin-daci, gli amministratori.Quello che vorrei dire è che secondo me, secondo noi, c’è un’immagine troppo alta della famiglia: noifacciamo i conti tutti i giorni con persone che desiderano formare una famiglia, e a fronte di esperien-ze personali molto molto difficili, devono confrontarsi con una certa immagine che è troppo alta, echiaramente questa differenza crea incapacità, disagio, incomprensione e a volte allontanamento. Iocredo che bisognerebbe parlare di famiglia come una delle realtà certamente portanti della società, maanche come un posto di risorse, e anche come un posto di problemi, un posto di limiti e un posto dicompetenze, per aiutare le persone a non dover rispondere ad una immagine a cui poi non sono ingrado di aderire. I modelli proposti sono dei modelli di famiglia perfetta che noi non abbiamo mai visto… Secondo me bisognerebbe proprio iniziare ad abbassare il modello, a parlare della famiglia comeun luogo dove si può star bene e dove si può anche stare male, come penso sia l’esperienza di tutti noi;comunque un luogo di grande complessità e un luogo che non ha un modello di riferimento a cui noie le altre persone ci dobbiamo adattare: ognuno dovrebbe trovare la propria modalità di essere fami-glia e di stare bene, mentre purtroppo le persone sentono questo bisogno di essere in un certo modo,che poi è assolutamente lontano dall’esperienza che hanno fatto. E si vive sempre con quel senso diinadeguatezza: basta pensare alla scuola … basta pensare a tutti i bambini che noi seguiamo. In questoperiodo sono fuori di testa tutti, perché il regalino di Natale per i genitori (anche il Natale come sensodella famiglia!) è un problema per chi appartiene a quattro famiglie: famiglia di origine della mamma,del papà, famiglia affidataria… come si fa poi a mettere insieme?Su questo tutti ci potremmo impegnare a presentare la famiglia come un luogo complesso da gestire,in cui tutti noi abbiamo delle esperienze belle ma anche delle esperienze di sofferenza. E questo aiute-rebbe a vivere un po’ più tranquillamente.Io credo comunque che ci dovrebbe essere una convergenza tra la necessità di proteggere i minori equella di salvaguardare la famiglia, al di là poi di visioni particolari sul suo significato; penso che cidebba essere una politica che pensa alla situazione delle famiglie, che offra alla famiglia servizi ade-guati per tutelare i minori. Credo che il numero degli allontanamenti per quanto esiguo sia comunquesignificativo di una realtà di malessere, e il numero degli affidi e i carichi dei minori che hanno unnumero elevatissimo non possono più non toccare una politica regionale. Penso che su questi proble-mi ci si debba incontrare, servizi, volontariato, ordini professionali… per chiedere che questa politicaci sia. Se rimaniamo ognuno seduto nei nostri tavolini possiamo andare tutti a casa. Abbiamo speri-mentato che da soli il nostro potere è zero2.

2 A conclusione del Seminario, è stata presa la decisione di lanciare la sottoscrizione di una petizione alla Giunta e al Consiglio Regionaleper interventi a favore della famiglia e dei minori (il testo viene presentato nelle ultime pagine di questa pubblicazione).

Page 51: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

51

LEGGE REGIONALE 24/06/1993, N. 49Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.

Il CONSIGLIO REGIONALEha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALEPromulga

la seguente legge:

TITOLO IPRINCIPI E FINALITÀ

Art. 11. Con riferimento ai principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione, laRegione promuove e attua una organica e integrata politica sociale atta a sostenere le famiglie e a tute-lare i minori.

Art. 21. Ai fini della presente legge per famiglia si intende quella composta da soggetti legati da vincoli diconiugio, parentela o affinità.

TITOLO IIINTERVENTI A FAVORE DELLE COPPIE GIOVANI E DELLE PERSONE

SOLE CON MINORI A CARICOArt. 3

1. Al fine di favorire le coppie giovani che intendono formare una famiglia l’Amministrazione regio-nale è autorizzata ad acquistare obbligazioni di istituti di credito aventi sede in regione, purchè le stes-se siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l’interesse che viene autorizzato dalla Bancad’Italia. 2. La provvista di cui al comma 1, integrata da ulteriore provvista resa disponibile dagli istituti di cuial comma 1 in quantità non inferiore a quella di provenienza regionale è finalizzata alla concessione dimutui a tassi agevolati per una durata non superiore a cinque anni a favore di coppie giovani. 3. Si intende per coppia giovane quella i cui componenti non superino i trentacinque anni di età. 4. Alle coppie che, in base al reddito, non possono accedere ai mutui bancari di cui al comma 2 perinsufficienti garanzie, l’Amministrazione regionale può assicurare la propria fidejussione a tutela delrimborso integrale dei capitali e degli interessi, se dovuti, ivi compresi gli oneri accessori. 5. Il provvedimento di concessione della fidejussione, è adottato dalla Giunta regionale, su propostadell’Assessore alle finanze. 6. Le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 si applicano anche alle persone sole con minori a carico. 7. Per l’attuazione degli interventi previsti dai commi 2, 4 e 5 la Giunta regionale, su propostadell’Assessore all’assistenza sociale, di concerto con l’Assessore alle finanze, stipula apposite con-venzioni con istituti di credito. 8. Le convenzioni di cui al comma 7 stabiliscono, in particolare: a) l’entità del capitale da destinare ai mutui agevolati, sia di provenienza regionale che bancaria; b) l’indicazione degli istituti di credito che concorrono alla formazione della provvista; c) il tasso agevolato da applicare alle operazioni di mutuo e la durata dei mutui stessi, nel rispetto dellimite di cui al comma 2; d) le modalità di formulazione della graduatoria delle domande e di concessione dei mutui agevolati. 9. Il riparto delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi previsti viene effettuato assicurandola priorità alle coppie giovani ed alle persone sole con minori a carico. 10. Il matrimonio è la condizione necessaria per l’erogazione degli interventi di cui ai commi 2, 4 e 7alle coppie giovani.

Art. 41. Il primo comma dell’articolo 54 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dalseguente: << L’Istituto nei propri programmi di intervento deve prevedere la realizzazione di alloggi di superfi-cie utile inferiore a mq. 60 - in una quota, non inferiore al quindici per cento dei programmi, compu-

Page 52: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

52

tata su base annua - da assegnare in favore di giovani coppie, di persone sole con minori a carico, digiovani accolti in istituti assistenziali ovvero in favore di persone anziane. >>. 2. Tra i criteri per l’individuazione dei beneficiari degli interventi di edilizia agevolata, che la Giuntaregionale determina ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29,vanno considerate le esigenze delle coppie giovani che intendono formare una famiglia, delle personesole con minori a carico o delle persone anziane. Note: 1. Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L.R. 6/2003, a decorrere dall’entrata in vigore dei regola-menti di cui all’articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Art. 51. L’Amministrazione regionale riconosce una rappresentanza politica alle diverse forme e realtà asso-ciative in cui le famiglie si organizzano in settori rilevanti del servizio sanitario, del servizio sociale dibase e del campo scolastico-educativo, istituendo la Commissione regionale delle famiglie. 2. La Commissione regionale delle famiglie esprime pareri su tutte le proposte ed i disegni di leggeregionali che direttamente o indirettamente affrontano questioni familiari e formula proposte in mate-ria di sostegno e promozione delle famiglie.

Art. 61. La Commissione è costituita: a) da cinque rappresentanti delle associazioni di famiglie, costituite ed operanti per fini rientranti nellapolitica familiare o ad essa collegati; b) da quattro rappresentanti delle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato o di coopera-tive di famiglie operanti nei servizi sanitari, educativi, culturali, socio-assistenziali. 2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle desi-gnazioni espresse dalle associazioni e strutture di cui al comma 1, individuate ai sensi del comma 3,entro tre mesi dalla richiesta formulata dall’Amministrazione regionale. 3. I criteri per l’individuazione delle associazioni e strutture di cui al comma 1 e per la scelta dei com-ponenti la Commissione sono proposti dalla Commissione ed approvati con deliberazione della Giuntaregionale. Nella prima applicazione della presente legge i criteri sono deliberati dalla Giunta regiona-le sentita la competente Commissione del Consiglio regionale. 4. Le designazioni di cui al comma 2 devono essere accompagnate da copia dello statuto o dall’attocostitutivo del soggetto che opera la designazione o da altra documentazione idonea a dimostrare, inmodo inequivoco, la natura e l’attività del soggetto medesimo. 5. Il Presidente della Giunta regionale, scaduto il termine previsto dal comma 2, valuta e verifica ledesignazioni ricevute e provvede, entro i successivi due mesi, a nominare con proprio decreto laCommissione.

Art. 71. La Commissione elegge, a maggioranza assoluta, nel proprio seno, il Presidente e il Vicepresidente. 2. Il Presidente convoca e presiede le sedute. La convocazione della Commissione deve essere altresìdisposta quando sia richiesta da almeno un terzo dei commissari. 3. Le sedute della Commissione sono valide quando sia presente la metà più uno dei commissari. 4. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei pre-senti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 5. La Commissione organizza e disciplina il proprio funzionamento in piena autonomia, adottandoapposito regolamento interno; può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro e procedere a consultazionie audizioni. 6. Il supporto tecnico e burocratico e i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento dellaCommissione, sono forniti dalla Giunta regionale. 7. La Commissione può avvalersi, a sua discrezione, di esperti, richiedere pareri e relazioni, promuo-vere ricerche e studi su questioni di sua competenza. Alla stipulazione delle relative convenzioni prov-vede il Presidente della Giunta regionale su proposta della Commissione. 8. La Commissione dura in carica per tutta la legislatura nel corso della quale è stata insediata; restacomunque in carica fino alla nomina della nuova Commissione. 9. Ai componenti la Commissione spetta l’indennità prevista dalla legge regionale 21 maggio 1990, n. 23.

Page 53: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

53

TITOLO IIITUTELA DELLA PROCREAZIONE E DELLA NASCITA

Art. 81. Nell’ambito del Servizio del consultorio familiare, previsto dalla legge regionale 22 luglio 1978, n.81, è assicurata la consulenza familiare orientata a promuovere la valorizzazione personale e socialedella maternità e della paternità, la corresponsabilità educativa dei genitori e la solidarietà sociale. 2. Le Unità sanitarie locali stipulano convenzioni per assicurare, per il tramite dei consultori, la con-sulenza giuridica gratuita in ordine al diritto familiare. 3. Le Unità sanitarie locali assicurano gratuitamente ai minori, tramite i consultori familiari, gli inter-venti e le prestazioni specialistiche ambulatoriali, rientranti nei compiti istituzionali dei consultori ocollegate alle finalità consultoriali, che siano inerenti alla maternità ed alla fecondità.

Art. 91. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale integra, ai sensi del-l’articolo 8, terzo comma, della legge regionale 18 luglio 1985, n. 28, i contenuti del progetto obietti-vo << Tutela della salute della donna, dell’infanzia e dell’età evolutiva >> alle indicazioni dell’artico-lo 10. Le Unità sanitarie locali adeguano i relativi piani attuativi e assicurano i conseguenti servizianche attraverso la rete dei consultori familiari. 2. L’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Burlo Garofolo è centro di riferimento regionaleper il progetto-obiettivo di cui al comma 1.

Art. 101. L’integrazione prevista all’articolo 9 riguarda i seguenti interventi, da effettuarsi nel periodo dellagravidanza: a) la consulenza genetica preconcezionale e la diagnosi prenatale, al fine di individuare, per prevenir-le, le embriopatie e le fetopatie da infezioni materne nonchè le cause genetiche di malattie e malfor-mazioni della madre e del bambino, con particolare attenzione per soggetti, categorie o coppie arischio; b) l’adeguata informazione alla donna ed alla famiglia sui servizi, sulle norme di igiene della gravi-danza, sulle procedure in caso di parto fisiologico o complicato, sull’assistenza alla madre nel puerpe-rio e sull’assistenza al bambino; c) l’istituzione di corsi di preparazione psico- profilattica alla nascita; d) la tutela delle gestanti sul luogo del lavoro, soprattutto nei riguardi dell’esposizione a sostanze tos-siche, a radiazioni ionizzanti, a variazioni di pressione o di altri elementi a rischio; e) l’assistenza, a scadenze programmate, durante la gravidanza per individuare precocemente i casi adalto rischio e l’assistenza domiciliare alle puerpere, con priorità per i parti a rischio; f) la predisposizione di una scheda della gravidanza che fornisca informazioni sulle principali normeigieniche, sul calendario delle visite e degli accertamenti, e che riassuma le notizie fondamentali circail decorso della gravidanza stessa. La scheda, redatta secondo un modello unitario ed in forma atta allaelaborazione meccanografica, è messa a disposizione della donna e degli operatori che la assistonodurante e dopo il parto; g) la predisposizione di progetti sperimentali che consentano l’unitarietà dell’evento travaglio-nascita,il sostegno psico-affettivo di un familiare, l’accudimento del bambino presso la madre, la continuitàdell’assistenza mediante adeguamenti strutturali ed organizzativi dei reparti di ostetricia e di ginecolo-gia e patologia neonatale e dei punti di nascita presenti nelle strutture ospedaliere e l’idoneo utilizzodelle << equipe >> del personale di assistenza; h) l’effettuazione programmata di visite neonatali per la diagnosi di malattie endocrine-metaboliche,per la rilevazione di malformazioni congenite e per la profilassi di infezioni ed individuazione dellasieropositività. 2. Il programma di interventi di cui al comma 1 definisce altresì le modalità organizzative di presta-zione degli interventi, da realizzare da parte delle Unità sanitarie locali, dei singoli ospedali, delPoliclinico a gestione diretta di Udine, dell’Istituto di medicina del lavoro e degli istituti a caratterescientifico Centro di riferimento oncologico di Aviano e Burlo Garofolo di Trieste, secondo criteri dimassima diffusione territoriale e di coordinamento tra i vari servizi interessati.

Page 54: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

Art. 111. I Servizi sociali di base, in collaborazione con i consultori familiari, assicurano informazioni: a) sui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale e regionale; b) sui servizi sociali, sanitari e assistenziali presenti nel territorio per la tutela della gravidanza e dellamaternità nonchè sulle modalità richieste per il loro utilizzo; c) su associazioni di volontariato o gruppi non istituzionali che operano in questo ambito; d) sulle procedure che garantiscono i diritti dei minori anche in relazione alla legge 4 maggio 1983, n.184, << Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori >> ed alla Convenzione dell’ONU del20 novembre 1989 sui diritti dei minori, recepita con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Art. 121. Ad integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, i servizi socio-edu-cativi per la prima infanzia devono prevedere modalità organizzative flessibili allo scopo di risponde-re alle diverse esigenze sociali delle famiglie con particolare attenzione alle persone sole con minori acarico. 2. La Regione, nell’ambito degli obiettivi del Piano socio-assistenziale, promuove, incentiva e sostie-ne progetti, iniziative e sperimentazioni degli Enti locali relativamente ai servizi socio-educativi per laprima infanzia tesi a: a) potenziare l’attuale rete degli asili nido comunali pubblici in presenza di liste di attesa, anche attra-verso convenzioni con cooperative o con altri enti privati senza finalità di lucro che gestiscono strut-ture proprie o dell’ente locale assicurando servizi secondo << standard >> qualitativi e organizzatividefiniti dalla Regione; b) attivare, anche attraverso l’utilizzo di adeguate strutture pubbliche disponibili, spazi di aggregazio-ne con caratteristiche ludiche, educative e culturali per bambini, genitori e adulti con bambini; c) favorire la disponibilità di strutture e di supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attivitàludiche e socio-educative rivolte all’infanzia, al di fuori dell’orario dei servizi, promosse da gruppi divolontariato e famiglie autoorganizzate; d) favorire l’integrazione tra le attività di servizi per la prima infanzia al fine di attivare procedure diaffido familiare ed ogni altro strumento idoneo a prevenire interventi istituzionalizzanti; e) garantire ogni idonea misura per l’inserimento nei servizi sociali ed educativi dei minori non resi-denti nella regione esposti a rischio di emarginazione. 3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva gli << standard>> qualitativi ed organizzativi di cui al comma 2, lettera a), anche al fine di assicurare la uniforme qua-lità dei servizi pubblici e privati. 4. In attesa dell’adempimento di cui al comma 3, per l’anno 1993 i soggetti privati di cui al comma 2,lettera a), sono tenuti ad osservare gli << standard >> qualitativi ed organizzativi previsti dal regola-mento di esecuzione della legge regionale n. 32/1987. 5. I Comuni che intendono usufruire dei contributi per le finalità individuate nel comma 2, lettera a),devono far pervenire alla Direzione regionale dell’assistenza sociale apposita istanza entro trenta gior-ni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. I contributi di cui al comma 5 riferiti al rapporto di convenzione vengono assegnati fino alla per-centuale massima del settanta per cento sulle spese conseguenti alla messa a disposizione dei postibambino necessari. La quota bambino a carico del Comune, integrativa di quella della famiglia, nondeve superare il costo medio per bambino sostenuto dal Comune per i suoi servizi di asilo nido. 7. Per i restanti interventi di cui al comma 2, lettera a), i contributi sono assegnati con i criteri previstidall’articolo 23 della legge regionale n. 32/1987. 8. All’articolo 22 della legge regionale n. 32/1987 sono abrogati i commi 2 e 3.

Art. 131. Per le finalità di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a), la Regione è autorizzata a concedere allecooperative e agli enti privati, che garantiscono il rispetto degli << standard >> qualitativi ed organiz-zativi di cui all’articolo 12, comma 3, e che intendono convenzionarsi con l’Ente locale, contributi perlavori di adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria, acquisto di arredi ed attrezzature finoad un massimo del novanta per cento sulla spesa ammessa.

54

Page 55: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

2. Per l’ottenimento dei contributi di cui al comma 1 gli enti devono far pervenire alla Direzione regio-nale dell’assistenza sociale apposite istanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge. 3. Le istanze devono essere corredate da: a) deliberazione dell’organo competente relativa alla realizzazione dell’iniziativa; b) relazione illustrativa dell’iniziativa. 4. Per la concessione e l’erogazione dei contributi si applicano le disposizioni dell’articolo 6 dellalegge regionale 14 dicembre 1987, n. 44.

TITOLO IVDISPOSIZIONI A TUTELA DELLA MATERNITÀ DELLE DONNE NON OCCUPATE

Art. 141. Nelle more dell’adozione di una legge per la corresponsione dell’indennità di maternità alle donnenon occupate, alle donne residenti da almeno tre mesi nella regione che non beneficiano delle inden-nità di maternità rispettivamente previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dalla legge 29 dicem-bre 1987, n. 546 e dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379, e che abbiano un reddito, nell’anno prece-dente a quello di presentazione della domanda, pari o inferiore a quello stabilito per l’ottenimento dellapensione sociale dall’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è corrisposta, a partire dall’1 luglio1993, una indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data prevista del parto e i tre mesi suc-cessivi alla data effettiva del parto. 2. L’importo dell’indennità è di lire un milione e viene corrisposta in un’unica soluzione previa pre-sentazione del certificato di nascita.

Art. 151. L’indennità prevista all’articolo 14 è corrisposta dagli uffici territoriali dell’Istituto nazionale dellaprevidenza sociale (INPS), su domanda dell’interessata, da presentarsi a partire dal compimento delsesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto. 2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata dal certificato medico rilasciato dall’Unità sani-taria locale competente per territorio comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presuntadel parto nonchè da una dichiarazione dell’interessata, redatta ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gen-naio 1968, n. 15, attestante che la stessa non ha diritto ad alcuno dei trattamenti di cui all’articolo 17. 3. Gli uffici territoriali dell’INPS provvedono d’ufficio agli accertamenti amministrativi.

Art. 161. In caso di adozione o affidamento preadottivo l’indennità di maternità è dovuta per i tre mesi suc-cessivi alla data dell’ingresso del bambino nella famiglia, a condizione che alla stessa data il bambinonon abbia superato i sei anni di età. In caso di adozione contemporanea di più di un bambino di età nonsuperiore ai sei anni l’indennità è aumentata del cinquanta per cento per ciascun bambino. 2. Alla domanda, da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ingresso del bam-bino nella famiglia, è allegata copia del provvedimento di adozione o di affidamento e copia del certi-ficato di affidamento o del verbale rilasciato dall’autorità competente, attestante la data dell’effettivoingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.

Art. 171. Le indennità previste dalla presente legge sono incompatibili con i trattamenti economici per malat-tia, con il trattamento di disoccupazione sia ordinario che speciale, con il trattamento di integrazionesalariale sia ordinario che straordinario, con le indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre1971, n. 1204, 29 dicembre 1987, n. 546, e 11 dicembre 1990, n. 379.

Art. 181. Le somme erogate dagli uffici territoriali dell’INPS sono rimborsate dall’Amministrazione regiona-le con le modalità ed alle scadenze previste dalla convenzione di cui al comma 2. 2. Per disciplinare gli adempimenti di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 l’Amministrazione regionale èautorizzata a stipulare una convenzione con l’INPS. Tale convenzione può prevedere la corresponsio-ne di una anticipazione per assicurare agli uffici territoriali dell’Istituto la necessaria disponibilitàfinanziaria.

55

Page 56: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

TITOLO VPROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI

Art. 191. La Regione concorre all’adozione di strumenti di protezione e pubblica tutela dei minori in attua-zione e per le finalità previste dalla legge regionale 19 maggio 1988, n. 33. 2. A tal fine è istituito l’Ufficio del tutore pubblico dei minori per l’esercizio delle funzioni previsteall’articolo 21.

Art. 201. Le funzioni di tutore dei minori sono esercitate dal Difensore civico. 2. A collaborare con il Difensore civico in materia di pubblica tutela dei minori può essere chiamato inregime di convenzione una persona in possesso di laurea e specializzazione nelle discipline di tuteladei diritti umani. 3. La Giunta regionale assicura all’Ufficio del tutore dei minori la sede e gli strumenti operativi, oltrealla dotazione organica dell’Ufficio.

Art. 211. Spetta al tutore dei minori: a) individuare e preparare persone disponibili a svolgere attività di tutela e curatela, assicurando la con-sulenza e il sostegno ai tutori o ai curatori nominati; b) promuovere, in collaborazione con gli Enti locali e con le associazioni di volontariato, iniziative perla tutela dei diritti dei minori; c) promuovere, in collaborazione con gli Enti interessati e tramite collegamenti con la pubblica opi-nione e con i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’a-dolescenza che rispetti i diritti dei minori; d) esprimere pareri sui progetti di legge e sui provvedimenti amministrativi della Regione concernen-ti i minori; e) segnalare al Servizio sociale di base ed al Tribunale dei Minori situazioni che richiedano interventiimmediati di ordine assistenziale o giudiziale; f) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai mino-ri da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo ed urba-nistico.

Art. 221. Il tutore dei minori: a) riferisce semestralmente alla Giunta regionale sull’andamento dell’attività, enunciando proprie pro-poste circa le innovazioni normative o amministrative da adottare; b) presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull’at-tività svolta e può essere sentito dalla competente Commissione consiliare.

TITOLO VINORME PER FAVORIRE LA PERMANENZA NELLE FAMIGLIE DI PERSONE

SVANTAGGIATEArt. 23

1. Il terzo comma dell’articolo 17 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 e successive modifica-zioni e integrazioni è sostituito dai seguenti commi: << A favore delle famiglie con reddito non superiore a lire 40.000.000 che - in alternativa al ricoveroin strutture di accoglimento residenziale - assistono anziani non autosufficienti, disabili non autosuffi-cienti ovvero persone a rischio di emarginazione o di disadattamento sociale, purchè conviventi, ilComune di residenza può disporre un contributo di importo non superiore al sessanta per cento delcosto medio per il trattamento di tipo assistenziale-alberghiero di un ospite di struttura residenziale pro-tetta di tipologia corrispondente alle esigenze del soggetto assistibile. La sussistenza dei presupposti per l’intervento previsto e la vigilanza sulle modalità di erogazione delleprestazioni assistenziali di cui al comma precedente sono accertate dal Servizio sociale di base territo-rialmente competente; l’intervento non è comunque sostitutivo dell’assistenza domiciliare. >>.

56

Page 57: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

TITOLO VIINORME A SOSTEGNO DEL LAVORO DOMESTICO

Art. 241. In attesa dell’approvazione della legge nazionale a tutela del lavoro domestico, l’Amministrazioneregionale è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ad assicurare contro i rischi infortu-nistici domestici, le persone che svolgano esclusivamente lavoro domestico e che ne facciano doman-da. 2. L’assicurazione di cui al comma 1 è riservata ai soggetti: a) che non siano titolari di redditi propri superiori a dodici milioni annui; b) che non appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a trenta milio-ni annui; c) che non siano iscritti ad altro titolo all’Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro; d) che assumano a proprio carico una quota degli oneri assicurativi pari ad un terzo. 3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede all’espletamento di una licitazione privata fra istituti ecompagnie assicurative. 4. All’individuazione dei beneficiari dell’assicurazione si provvede sulla base di criteri determinati aisensi dell’articolo 21, comma 1, della legge regionale n. 28 agosto 1992, n. 29.

Art. 251. Nell’ambito degli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 5 e 8 della legge regio-nale 7 agosto 1985, n. 32, nonchè dalla legge regionale 11 maggio 1987, n. 12, la Regione può riser-vare un’ aliquota non superiore al cinque per cento delle risorse finanziarie stanziate per il sostegno apiani di impresa nell’area del lavoro in cooperazione e a progetti di cooperative, sulla base del pro-gramma triennale di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 32/1985, per le cooperative formate dapersone casalinghe. 2. Sono considerate persone casalinghe coloro che esercitano il lavoro casalingo in modo esclusivo,che non godono di redditi da lavoro dipendente ed autonomo e che non dispongono di aiuto domesti-co continuativo retribuito.

TITOLO VIIIPIANI COMUNALI DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

E DEI SERVIZI PUBBLICIArt. 26

1. La Regione riconosce il diritto delle persone ad un governo degli orari e ad un’organizzazione deiservizi nelle città e nel territorio che garantiscano alle persone ad alle famiglie pari opportunità nel-l’accesso ai servizi pubblici e privati e che consentano un governo dei tempi della persona rispettosodel diritto al lavoro, del diritto a prestare ed a ricevere cure, nonchè alla vita di relazione ed alla cre-scita culturale.

Art. 271. La Regione in base alle finalità enunciate all’articolo 26 ed in attuazione dell’articolo 36 della legge8 giugno 1990, n. 142: a) stabilisce i criteri per la definizione di << piani degli orari degli esercizi commerciali e dei servizipubblici >>; b) promuove ed incentiva finanziariamente, sino al cento per cento della spesa prevista, progetti speri-mentali predisposti dai Comuni per attuare il coordinamento degli orari della scuola, dei trasporti, deiservizi pubblici in base al piano degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici; c) promuove attività di ricerca sugli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nel territo-rio regionale.

Art. 281. Entro un anno dall’approvazione della presente legge, ogni Comune predispone con le modalità pre-viste dall’articolo 36 della legge n. 142/1990, un << Piano degli orari degli esercizi commerciali e deiservizi pubblici >>, in modo da renderli accessibili a tutte le persone qualunque sia la loro attività lavo-rativa secondo i seguenti criteri: a) gli orari degli uffici, dei servizi e delle attività pubbliche di sportello devono essere organizzati alfine di non coincidere, per almeno due giorni la settimana, con gli orari della maggioranza delle atti-vità lavorative;

57

Page 58: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

b) gli orari dei servizi alla persona devono tener conto degli orari della maggioranza delle attività lavo-rative al fine di essere usufruibili sia dai lavoratori che dalle lavoratrici e garantire modalità organiz-zative e di accesso flessibili allo scopo di rispondere alle diverse esigenze sociali delle famiglie, conparticolare attenzione alle persone sole con minori a carico; c) gli orari degli esercizi commerciali devono agevolare la fruizione dei servizi da parte dell’utenza, inparticolare i turni di riposo degli esercizi del medesimo ramo di attività non devono coincidere; d) gli orari dei servizi di trasporto pubblico devono essere riorganizzati in modo da garantire la rispo-sta ai bisogni di mobilità urbana, creando anche nuove forme di offerta di trasporto pubblico articola-te e adattabili alle esigenze complesse quali: mobilità dei portatori di handicap, trasporto di personeanziane o ammalate, mobilità delle persone con bambini, spostamenti d’ urgenza, trasporto di cosepesanti.

Art. 291. I Comuni, nell’ambito dell’organizzazione del Piano di cui all’articolo 28, devono tener conto delleosservazioni e proposte che possono provenire dalle organizzazioni rappresentative dei cittadini uten-ti dei servizi medesimi, e in particolare delle organizzazioni delle donne e delle organizzazioni sinda-cali, promuovendo anche le opportune iniziative pubbliche di informazione e di consultazione dellapopolazione.

Art. 301. Alla revisione degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici provvedono gli organicompetenti in conformità alle leggi vigenti, secondo le procedure previste dalle leggi medesime.

Art. 311. La Direzione regionale per le autonomie locali: a) promuove le attività di ricerca di cui all’articolo 27, lettera c); b) svolge, avvalendosi di ricerche, di studi, nonchè dei dati forniti dagli Enti locali e da associazionioperanti in conformità alle finalità della presente legge, attività di documentazione, informazione edorientamento nei confronti dei Comuni istituendo a tal fine un apposito Osservatorio sugli orari degliesercizi commerciali e dei servizi pubblici e privati; c) esamina, sentita la Commissione regionale per le pari opportunità tra donna e uomo, le domande dicontributo finanziario presentate dagli Enti locali per i progetti sperimentali di cui all’articolo 27, let-tera b).

Art. 321. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 27, lettera b), sono presentatedagli Enti locali alla Direzione regionale per le autonomie locali entro il 20 settembre di ogni anno,corredate da: a) una relazione illustrativa del progetto; b) il programma degli interventi nel quadro delle finalità previste dalla presente legge; c) il preventivo delle spese; d) il << piano degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici >>.

Art. 331. Con il regolamento di esecuzione da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della pre-sente legge, sono disciplinate le procedure per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti di cuiall’articolo 32.

TITOLO IXNORME FINANZIARIE

Art. 341. Per le finalità previste dall’articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l’an-no 1993. 2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e delbilancio per l’anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.3. - spese d’ investimento -Categoria 2.5. - Sezione VIII - il capitolo 4924 (2.1.253.3.08.07) con la denominazione << Acquisto diobbligazioni da istituti di credito per la concessione di mutui agevolati a coppie giovani e a personesole con minori a carico >>, e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 1.000milioni per l’anno 1993.

58

Page 59: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

3. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 4, fanno carico al capitolo 1214 dellostato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l’an-no 1993. 4. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 8, comma 2, fanno carico al capitolo 4480 dellostato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l’an-no 1993. 5. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 10 fanno carico ai capitoli 4370 e 4371 dello statodi previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l’anno 1993. 6. Per le finalità previste dall’articolo 12, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 450 milio-ni per l’anno 1993. 7. L’onere di lire 450 milioni per l’anno 1993 di cui al comma 6 fa carico al capitolo 4895 dello statodi previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l’anno 1993il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è elevato di lire 450 milioni per l’anno 1993. 8. Per le finalità previste dall’articolo 13, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l’anno 1993. 9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e delbilancio per l’anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.3. - spese d’ investimento -Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 4925 (2.1.242.3.08.07) con la denominazione << Contributialle cooperative e agli enti privati che garantiscono il rispetto degli << standard >> qualitativi ed orga-nizzativi prefissati, per lavori di adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria, acquisto di arre-di ed attrezzature >>, e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 150 milioni perl’anno 1993. 10. Per le finalità previste dall’articolo 18 è autorizzata la spesa di lire 1.330 milioni per l’anno 1993. 11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e delbilancio per l’anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 2.5.3. - spese correnti - Categoria1.6. - Sezione VIII - il capitolo 7846 (2.1.161.2.08.34) con la denominazione << Anticipazioni e rim-borsi nell’ambito della convenzione con l’INPS per la corresponsione dell’indennità di maternità alledonne non occupate >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza e di cassa, di lire1.330 milioni per l’anno 1993. 12. Ai sensi dell’articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitatocapitolo 7846 viene inserito nell’elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti. 13. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 19 fanno carico - relativamente al trattamentoeconomico del Tutore dei minori - al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio plu-riennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l’anno 1993. 14. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 20, comma 2, fanno carico al capitolo 852 dellostato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l’an-no 1993, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità. 15. Per le finalità previste dall’articolo 23 è autorizzata la spesa di lire 550 milioni per l’anno 1993. 16. Il predetto onere di lire 550 milioni per l’anno 1993 fa carico al capitolo 4753 dello stato di previ-sione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l’anno 1993, il cuistanziamento, in termini di competenza e di cassa, viene elevato di pari importo: gli oneri derivanti dal-l’applicazione dell’articolo 23 per gli anni 1994 e 1995 e per gli anni seguenti fanno carico al capito-lo 4771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 ed ai cor-rispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi. 17. Per le finalità previste dall’articolo 24 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l’anno 1993. 18. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e delbilancio per l’anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 2.5.3. - spese correnti - Categoria1.4. - Sezione VIII - il capitolo 7847 (2.1.148.2.08.34) con la denominazione << Spese per l’assicura-zione delle persone che svolgono esclusivamente lavoro domestico contro i rischi infortunistici dome-stici >>, e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 1.000 milioni per l’anno1993. 19. Ai sensi dell’articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitatocapitolo 7847 viene inserito nell’elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

59

Page 60: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

20. Per l’introito delle somme derivanti dall’applicazione dell’articolo 24, comma 2, lettera d), è isti-tuito, nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilan-cio per l’anno 1993 - al Titolo III - Categoria 3.4. - il capitolo 877 (3.4.8.) con la denominazione <<Entrate derivanti dalla compartecipazione dei singoli nelle spese per l’assicurazione delle persone chesvolgono esclusivamente lavoro domestico contro i rischi infortunistici domestici >> e con lo stanzia-mento in termini di competenza e di cassa, di lire 330 milioni per l’anno 1993. 21. Per le finalità previste dall’articolo 27, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 300 milio-ni per l’anno 1993. 22. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e delbilancio per l’anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria1.5. - Sezione VIII - il capitolo 1757 (2.1.252.2.08.32) con la denominazione << Finanziamenti aiComuni per progetti sperimentali per il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e degli esercizicommerciali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 300 milioni per l’an-no 1993. 23. Per le finalità previste dall’articolo 27, comma 1, lettera c), e dall’articolo 31, comma 1, lettera b),è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l’anno 1993. 24. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e delbilancio per l’anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria1.4. - Sezione VIII - il capitolo 1758 (2.1.148.2.08.32) con la denominazione << Spese dirette per l’at-tività di documentazione, informazione ed orientamento nei confronti dei Comuni per la promozionedi attività di ricerca sugli orari dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali >>, e con lo stanzia-mento, in termini di competenza e di cassa, di lire 50 milioni per l’anno 1993. 25. Alla copertura dell’onere complessivo di lire 4.830 milioni in termini di competenza per l’anno1993 si provvede: a) per lire 4.500 milioni per l’anno 1993 mediante prelievo di pari importo dall’apposito fondo globa-le iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione precitato (Partita n. 2 dell’elenco n. 4 allegato aibilanci predetti): di detto importo la somma di lire 500 milioni corrisponde a parte della quota non uti-lizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell’articolo 6, secondo comma, della legge regionale20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell’Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5; b) per lire 330 milioni con la maggiore entrata prevista al comma 20. 26. All’onere complessivo di lire 4.830 milioni in termini di cassa si provvede: a) per lire 4.500 milioni mediante prelievo di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa>> dello stato di previsione precitato; b) per lire 330 milioni con la maggiore entrata prevista al comma 20.

60

Page 61: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

LEGGE REGIONALE 26/08/1996, N. 034Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 concernente << Norme per il sostegno delle

famiglie e per la tutela dei minori >>.

Art. 1(Modifica dell’articolo 14 della legge regionale

24 giugno 1993, n. 49)1. L’articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 concernente <<Norme per il sostegno dellefamiglie e per la tutela dei minori>> è sostituito dal seguente:

<<Art. 141. A partire dall’1 luglio 1993, viene corrisposta una indennità di maternità alle donne residenti inregione da almeno cinque mesi, non occupate, che non beneficino delle indennità rispettivamente pre-viste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 546 e dalla legge 11dicembre 1990, n. 379, e che abbiano un reddito, nell’anno precedente a quello di presentazione delladomanda, pari o inferiore a quello stabilito per l’ottenimento della pensione sociale dall’articolo 26della legge 30 aprile 1969, n. 153. 2. L’importo dell’indennità è di lire 1.500.000 e viene corrisposto in un’unica soluzione, previa pre-sentazione del certificato di nascita. L’ammontare dell’indennità di maternità può essere adeguato,annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla variazione dell’indice delcosto della vita, desumibile dagli indici ISTAT. >>.

Art. 2(Modifica all’articolo 16 della legge regionale 49/1993)

1. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 49/1993 è sostituito dal seguente: << 1. In caso di adozione o affidamento preadottivo, l’indennità di maternità è dovuta a condizione chealla data di ingresso nella famiglia, il bambino non abbia superato i dieci anni di età. In caso di ado-zione contemporanea di più di un bambino di età non superiore ai dieci anni l’indennità è aumentatadel cinquanta per cento per ciascun bambino. >>.

Art. 3(Modifica all’articolo 24 della legge regionale 49/1993)

1. Il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 49/1993 è sostituito dal seguente: << 2. L’assicurazione di cui al comma 1 è riservata ai soggetti: a) che non siano titolari di redditi propri superiori a quindici milioni annui; b) che non appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a quarantamilioni annui; c) che non siano iscritti ad altro titolo all’Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro; d) che assumano a proprio carico una quota degli oneri assicurativi pari ad un terzo e la versino diret-tamente all’impresa di assicurazione vincitrice della licitazione di cui al comma 3. >>.

Art. 4(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dall’1 gennaio 1997. Art. 5

(Norma finanziaria)1. In relazione al disposto di cui all’articolo 24, comma 2, lettera d), della legge regionale 49/1993,come sostituito dall’articolo 3, comma 1, gli stanziamenti dei capitoli 877 dello stato di previsione del-l’entrata e 7856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998sono ridotti dell’importo complessivo di lire 660 milioni, suddiviso in ragione di lire 330 milioni perciascuno degli anni 1997 e 1998.

61

Page 62: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

LEGGE REGIONALE 20/04/1999, N. 009Disposizioni varie in materia di competenza regionale

[omissis]

Art. 54(Modifica all’articolo 14 della legge regionale 49/1993 in

materia di indennità di maternità)1. All’articolo 14, comma 1, della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come sostituito dall’articolo1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 34, le parole << residenti in regione da almenocinque mesi, >> sono sostituite dalle parole << , allorchè almeno uno dei due genitori sia residente inregione da almeno dodici mesi, >>. 2. All’articolo 14, comma 2, della legge regionale 49/1993, come sostituito dall’articolo 1, comma 1,della legge regionale 34/1996, l’importo << 1.500.000 >> è sostituito dall’importo << 3.000.000 >>. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle indennità di maternità relative ai nati dall’1 gen-naio 1999.

62

Page 63: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

LEGGE REGIONALE 22/02/2000, N. 002Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione

(Legge finanziaria 2000).

[omissis]

Art. 3(Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti

della spesa sanitaria e delle politiche sociali)1. Al fine di incentivare l’incremento demografico nel proprio territorio, l’Amministrazione regionalefinanzia la concessione, ai nuclei familiari ove almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano residenteda almeno dodici mesi, con reddito non inferiore all’importo della pensione minima INPS e non supe-riore a lire 90 milioni, dei seguenti benefici: a) un assegno “una tantum” dell’importo di lire 6 milioni per ciascun figlio successivo al primo; b) un assegno mensile, per dodici mensilità, per ciascun figlio successivo al secondo; c) per i parti gemellari o plurigemellari, un assegno “una tantum” dell’importo di lire 10 milioni, perogni nato. 2. I benefici di cui al comma 1 spettano per i parti avvenuti dall’1 gennaio 2000. La fruizione dell’as-segno mensile decorre dal mese successivo alla data di nascita e cessa dal mese successivo alla data diraggiungimento del terzo anno d’età. 3. Gli assegni sono erogati dai Comuni, cui l’Amministrazione regionale provvede a rimborsare inte-gralmente gli oneri sostenuti, in base ai dati forniti dai Comuni medesimi. 4. In caso di insufficienza della disponibilità annuale di bilancio, l’Amministrazione regionale provve-de ai necessari conguagli a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l’anno successivo. 5. Con apposito provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata invigore della presente legge, sono fissati la misura dell’assegno mensile e i criteri da applicare perdeterminare la composizione del nucleo familiare e il reddito del medesimo che danno titolo alla frui-zione dei benefici, nonchè le modalità di attribuzione dei fondi regionali ai Comuni. 6. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa comples-siva di lire 40.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 13.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000al 2002, a carico dell’unità previsionale di base 14.2.41.1.939 dello stato di previsione della spesa delbilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo4960 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all’attuazionedell’intervento sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizioper le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.7. Il titolo IV della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, è sostituito dal seguente:

<<TITOLO IVDISPOSIZIONI A TUTELA DELLA MATERNITÀ

Art. 141. Alle donne residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia da almeno dodici mesi alla data della nasci-ta dei figli, che non beneficino del trattamento previdenziale di indennità di maternità di cui alle leggi30 dicembre 1971, n. 1204, 29 dicembre 1987, n. 546, 11 dicembre 1990, n. 379, e loro successivemodifiche e integrazioni, è concesso, per i figli nati a partire dall’1 gennaio 2000, un assegno permaternità di lire 3 milioni. 2. L’assegno spetta qualora il nucleo familiare della richiedente abbia avuto, nell’anno precedente aquello della nascita del figlio, un reddito non inferiore all’importo della pensione minima INPS e nonsuperiore a lire 50 milioni. 3. L’assegno è cumulabile con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della maternità, salvodiverse disposizioni previste da leggi nazionali o regionali. 4. Lo stesso assegno spetta in caso di adozione o affidamento di bambini di età non superiore a diecianni. 5. L’assegno è erogato dal Comune di residenza a cui le interessate devono presentare domanda entrosei mesi dalla data di nascita o di adozione del bambino.

63

Page 64: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

6. L’Amministrazione regionale rimborsa ai Comuni, entro tre mesi dall’invio della documentatarichiesta di rimborso, le somme anticipatamente erogate. 7. Il Comune può integrare l’assegno con fondi propri.>>. 8. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 6 dell’articolo 14 della legge regio-nale 49/1993, come sostituito dal comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di lire 19.800 milioni,suddivisa in ragione di lire 6.600 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell’unitàprevisionale di base 14.2.63.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per glianni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 8464 del Documento tecni-co allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono deman-dati alla Direzione regionale del lavoro e previdenza, artigianato e cooperazione - Servizio del lavoroe della previdenza sociale. 9. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all’INPS l’importo di lire 1.000 milioni percompletare il pagamento dell’indennità di maternità, per i figli nati o adottati nel corso del 1999, alledonne non occupate in possesso dei requisiti previsti dalle norme del titolo IV della legge regionale49/1993, come vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge. Gli adempimenti connessiall’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale del lavoro e previdenza, artigia-nato e cooperazione - Servizio del lavoro e della previdenza sociale. 10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l’anno 2000 acarico dell’unità previsionale di base 14.2.63.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilanciopluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 8469 delDocumento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

64

Page 65: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

LEGGE REGIONALE 26/02/2001, N. 004Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione

(Legge finanziaria 2001).

[omissis]

Art. 4(Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche

sociali)1. In relazione al disposto di cui all’articolo 101, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell’anno 2001 un mutuo decennale dell’am-montare presuntivo di lire 185.000 milioni o del diverso importo compatibile con il costo annuo del-l’ammortamento del mutuo non superiore a lire 25.000 milioni, corrispondente al contributo stataleannuo di cui al citato articolo 101, comma 1, della legge 388/2000, concesso a titolo di anticipazionesulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali a titolo di adeguamento delle risorse attribuite acopertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, per otto anni a carico del bilancio statale e pergli ultimi due anni a carico del bilancio regionale.2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventivacon propria deliberazione le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.3. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento di cui al comma 1 sono demandati allaDirezione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari; gli adem-pimenti connessi all’attuazione dell’intervento di cui al comma 4 sono demandati alla Direzione regio-nale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria.4. Per il finanziamento del maggiore fabbisogno di spesa degli enti che esercitano nella regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n.833 e del titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è autorizzata la spesa di lire 185.000milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsionedella spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferi-mento al capitolo 4352 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.5. Gli oneri di ammortamento del mutuo autorizzato ai sensi del comma 1 gravano, per l’ammontarecomplessivo annuo di lire 25.000 milioni, a decorrere dall’anno 2002, sulle unità previsionali di base53.2.9.1.701 e 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni2001-2003, con riferimento, rispettivamente, ai capitoli 1568 e 1586 del Documento tecnico allegatoai bilanci medesimi, in relazione alla spesa autorizzata sui medesimi per gli anni dal 2002 al 2011 conla Tabella G, approvata con l’articolo 8, comma 76.

59. Per la finalità prevista dal comma 58 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l’anno 2001 acarico dell’unità previsionale di base 14.1.41.1.248 dello stato di previsione della spesa del bilanciopluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4792 delDocumento tecnico allegato ai bilanci medesimi.60. Il titolo IV della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come modificato dall’articolo 3, comma 7,della legge regionale 2/2000, è sostituito dal seguente:

TITOLO IVDisposizioni a tutela e promozione della maternità

Art. 141. Al fine di incentivare l’incremento demografico e sostenere la maternità, l’Amministrazione regio-nale finanzia, a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano residen-te nel Friuli-Venezia Giulia da almeno 12 mesi, la concessione dei seguenti benefici:a) un assegno una tantum di importo pari a lire 6 milioni per il secondo figlio;b) un assegno una tantum di importo pari a lire 9 milioni per ciascun figlio successivo al secondo;c) un assegno una tantum di importo pari a lire 10 milioni per ogni nato in caso di parto gemellare oplurigemellare, beneficio non cumulabile con gli assegni di cui alle lettere a) e b);

65

Page 66: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

d) un assegno mensile per ciascun figlio successivo al secondo che decorre dal mese successivo alladata di nascita e cessa dal mese successivo alla data del raggiungimento del terzo anno di età.2. L’assegno spetta, per i parti avvenuti dall’1 gennaio 2001, ai nuclei familiari aventi un reddito impo-nibile compreso entro i seguenti limiti:a) non inferiore all’importo della pensione minima INPS, riferito ad almeno uno degli anni compresifra quello precedente e quello successivo alla nascita del bambino;b) non superiore a lire 90 milioni;c) in deroga a quanto previsto alla lettera a), per gli imprenditori agricoli a titolo principale il redditominimo è stabilito nell’importo di lire 2 milioni.3. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).4. In caso di adozione di un bambino di età non superiore a 10 anni, ai nuclei familiari spetta un asse-gno pari a lire 3 milioni, sempre nel rispetto dei limiti di reddito di cui al comma 2.5. Al fine di tutelare la maternità delle donne, cittadine italiane residenti da almeno 12 mesi in regioneo facenti parte di nuclei familiari in cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano residente da alme-no un anno in regione, viene istituito un assegno dell’importo pari a lire 3 milioni per il primo figlio.L’assegno spetta:a) alle donne che non beneficiano del trattamento previdenziale di indennità di maternità di cui alleleggi 30 dicembre 1971, n. 1204, 29 dicembre 1987, n. 546, 11 dicembre 1990, n. 379 e loro successi-ve modifiche e integrazioni, per tutti i parti avvenuti a partire dall’1 gennaio 2001;b) qualora la donna o il nucleo familiare della richiedente abbia avuto nell’anno precedente a quellodella nascita del figlio un reddito imponibile non superiore a lire 50 milioni.6. Alle madri di cui al precedente comma 5 spetta il beneficio di cui al comma 1, lettera c), in caso diparto gemellare o plurigemellare.7. I benefici di cui ai precedenti commi sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico per il soste-gno della maternità, salvo diverse disposizioni di leggi statali o regionali.8. L’assegno è erogato dal Comune di residenza del nucleo familiare o, nel caso di genitori aventi resi-denza in comuni diversi, dal Comune di residenza della donna. La domanda deve essere presentataentro 6 mesi dalla data di nascita o di adozione del bambino, o entro 6 mesi dall’approvazione da partedella Giunta regionale di apposito provvedimento diretto a determinare la misura dell’assegno mensi-le nonchè i criteri per determinare la composizione del nucleo familiare e il reddito del medesimo chedanno titolo alla fruizione dei benefici.9. L’Amministrazione regionale rimborsa ai Comuni entro 3 mesi dalla documentata richiesta lesomme anticipatamente erogate.10. Il Comune può integrare l’assegno con fondi propri.11. In caso di insufficienza della disponibilità annuale di bilancio, l’Amministrazione regionale prov-vede ai necessari conguagli a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l’anno successivo.>>.61. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.62. Le disposizioni di cui al titolo IV della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 60, siapplicano per i bambini nati o adottati a partire dall’1 gennaio 2001. Per i nati fino al 31 dicembre 2000si applicano le disposizioni previgenti, ivi comprese quelle richiamate al comma 61.63. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 5 dell’articolo 14 della leggeregionale 49/1993, come sostituito dal comma 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 63.000milioni, suddivisi in ragione di lire 21.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a caricodell’unità previsionale di base 14.2.63.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio plurien-nale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 8463 delDocumento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

66

Page 67: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

COORDINAMENTO REGIONALE DITUTELA DEI MINORI

DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA

Notizie - Attività

Page 68: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età
Page 69: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

69

Il Coordinamento Regionale di Tutela dei Minori del Friuli - Venezia Giulia si è costituito a Udine nel1992 (con Atto registrato a Udine 1 dicembre 1992 - n° 651, serie 3) per iniziativa di: ANFAA diTrieste, di Monfalcone e di Udine, IL NOCE di Casarsa (PN), LINEA AZZURRA di Trieste, PARVIVI IN FAMEE di Udine, PROGETTO ARCA di Spilimbergo (PN), SPICCHI DI SOLE San Vitoal Tagliamento (PN), con l’intento di promuovere il diritto del minore alla famiglia. Nel 1999 alcunemodifiche sono state apportate allo Statuto con Atto registrato a Udine il 19 marzo 1999- n° 4792.Attualmente ne fanno parte anche INTERNATIONAL ADOPTION di Artegna (UD) e SENZAFRONTIERE Adozioni Internazionali di Udine.Il Coordinamento Regionale di Tutela dei Minori ha sede legale in Udine, via Fratelli De Gasperi n.1.È un’associazione ONLUS, iscritta al Registro Regionale delle Associazioni del Volontariato conDecreto n.15/Vol/96-7 del Presidente della Giunta Regionale del 24 luglio 1996.Il Coordinamento Regionale aderisce al Coordinamento Nazionale Dalla parte dei bambini (Lucca, viaCatalani 158) e ne accetta il documento-base del giugno 1994.

PRINCIPI E METODI

Ogni minore - sano o handicappato, di qualsiasi età o razza - ha diritto di vivere nella sua famiglia:quella naturale o, quando questa è inadeguata, una sostitutiva. Richiamandosi all’art. 9 dellaConvenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia (ONU 1989) è da considerarsi inadeguata anche lafamiglia in cui esista abuso o negligenza da parte dei genitori.Non esiste un diritto dell’adulto ad avere un figlio, ma soltanto un suo legittimo desiderio e una gene-rosa disponibilità: il centro della nostra attenzione è il minore con i suoi bisogni vitali.Siamo Associazioni di volontari che si impegnano gratuitamente, senza interessi, sia diretti che indi-retti.Il Volontariato non vuole essere sostitutivo dei Servizi che l’Ente pubblico è tenuto ad attivare, ma piut-tosto anticipatore di risposte ai bisogni emergenti; esso agisce per rimuovere ed eliminare le cause cheprovocano l’emarginazione.Lo stile dell’impegno del Volontario si esprime attraverso il rispetto delle peculiarità di ogni individuoe della sua cultura d’appartenenza, fatte salve le esigenze fondamentali per la vita del minore, consi-derato come persona.

SCOPI

Gli scopi, come previsto dall’art. 3 dello Statuto, sono:a. promuovere iniziative culturali e legislative a tutela dei diritti dei minori, nello spirito della Legge

184/83;b. promuovere la cultura della solidarietà verso i minori e verso la famiglia;c. vigilare sull’attuazione delle leggi vigenti, regionali, nazionali e internazionali, riguardo l’assi-

stenza minoriled. costituirsi parte attiva nei confronti dell’interlocutore regionale (Amministrazioni territoriali,

Tribunale, politici) per un’azione di vigilanza e di stimolo nei confronti delle politiche socialiriguardanti i minori;

e. sostenere iniziative delle singole Associazioni aderenti nella denuncia di carenze riscontrate enella proposta di soluzioni per il miglior funzionamento dei Servizi sociali locali;

f. favorire la conoscenza e lo scambio di informazioni sulle rispettive attività ed esperienze;g. svolgere in genere attività (studi, ricerche, convegni, pubblicazioni, mostre, spettacoli, eccetera)

ritenute necessarie per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche minorili;h. promuovere iniziative a sostegno della cultura di pace e della interculturalità;i. sollecitare e sostenere interventi a carattere preventivo della devianza minorile;j. promuovere e organizzare attività formative di base e di aggiornamento.

Page 70: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

70

LA STORIA

1991Maggio - al Convegno del Volontariato, organizzato dalla Regione e svoltosi a Trieste, l’ANFAA

di Trieste, Par vivi in Famee di Udine, Spicchi di Sole di S.Vito al Tagliamento e IlNoce di Casarsa presentano un appello alle forze politiche affinché adottino con solle-citudine strumenti forti di tutela dei minori.

Dicembre - valutando positivamente l’esperienza di un’azione comune, viene organizzato un primoincontro tra le associazioni Par vivi in Famee, Il Noce, Spicchi di Sole, Progetto Arcadi Spilimbergo e le Sezioni ANFAA di Trieste, Monfalcone e Udine per studiare lacostituzione di un Coordinamento regionale

1992Aprile - con la firma del relativo statuto viene costituito ufficialmente, in data 17.4.92, il

Coordinamento Regionale di Tutela dei Minori per il Friuli - Venezia GiuliaLuglio - corrispondenza e incontri con il presidente della Giunta Regionale e l’assessoreSettembre all’Assistenza per cercare collaborazione per il convegno di ottobreOttobre - organizzazione, a Udine, del Convegno “Il sogno di un sorriso. La condizione dei

minori nel Friuli - Venezia Giulia: quali responsabilità?”- pubblicazione degli atti del Convegno

Novembre - udienza conoscitiva con le Commissioni Regionali I e VI, e consegna di una memoriascritta sulle proposte di legge per la tutela dei minori

Dicembre - l’Opera Nomadi di Udine entra a far parte del Coordinamento- adesione alla Conferenza permanente regionale dei Presidenti delle

associazioni di volontariato.1993

Gennaio - lettera ai Capi-Gruppo delle Rappresentanze politiche nel Consiglio Regionale delFriuli - Venezia Giulia riguardo i temi: Consulta del Volontariato, Anagrafe minori,Osservatorio regionale sui minori

- intervento al Convegno “L’infanzia spezzata” a San Daniele del FriuliFebbraio - partecipazione, con intervento, al Convegno di Napoli “Bambini e ragazzi al Sud”Maggio - partecipazione al Convegno Nazionale sulla Legge 184/83, a Milano

- comunicato stampa riguardo la proposta di Legge regionale sulla famiglia (globalmen-te considerata con perplessità) con giudizio favorevole per la figura del Tutore deiMinori previsto dalla stessa.

- invio alle Segreterie provinciali dei partiti del testo di un Appello in favore dei minori,da sottoporre ai candidati alle elezioni regionali

Luglio - consegna ai neo-consiglieri regionali di un appello scritto per un maggiore impegno afavore dei minori

Ottobre - incontro con i neo-eletti Consiglieri regionali C.Cudin, O.Lepre, S.Cadorini e E.Mioni,che hanno aderito all’appello a favore dei minori.

Novembre - dibattito pubblico a Pordenone (assieme a Movi, Acli, Arci, Caritas, Aifa, Arcat)con Cudin (DC) e Degrassi (PdS), relatori di due proposte di legge regionale sulvolontariato.

1994Gennaio - partecipazione, con intervento, al Convegno “Dalla parte dei Bambini. Prima applica-

zione dei codici deontologici in materia di informazioni sui minori” organizzato dalComitato Regionale di Garanzia per l’Informazione sui Minori e i Soggetti Deboli(promosso dall’Ordine dei Giornalisti e dall’Associazione della Stampa del Friuli -Venezia Giulia e da alcune Associazioni di Volontariato).

Giugno - incontro con il Difensore Civico e con le Responsabili dei Servizi sociali dellaRegione, delle quattro Province e dei Comuni di Gorizia, Pordenone e Udine.

- incontro con il dott.Stefano Petris, Presidente del Tribunale per i Minorenni e conl’Assessore Regionale alla Sanità e Assistenza.

Luglio - nuovo incontro con il Difensore civico e presentazione di una relazione sulla situazio-ne dei Servizi sociali per i minori nelle varie Province, in applicazione alla L.R. 33/88e alla Legge 184/83

Page 71: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

71

Settembre - ulteriore indagine conoscitiva per la legge sul volontariatoNovembre - incontro con il Comitato di Garanzia per l’Informazione sui Minori ed i Soggetti debo-

li, per reciproca conoscenza e collaborazione.1995

Giugno/ - incontro con i Giudici del Tribunale per i Minorenni di Triesteluglio - adesione al Comitato di Garanzia per l’Informazione sui Minori ed i Soggetti Deboli.

- lettera personalizzata a tutti i Direttori dei maggiori quotidiani e settimanali italianisulle problematiche dei neonati nei cassonetti.

Agosto/ - monitoraggio sui quotidiani della Regione per rilevare come vengono trattati i temi cheottobre riguardano minoriOttobre - partecipazione, con intervento, al Convegno sull’Adozione internazionale organizzato

a Udine da International Adoption.Dicembre - tavola rotonda sul tema Bambini e giornali, organizzata assieme al Comitato di

Garanzia per l’Informazione, moderata dal prof. Cendon e con la partecipazione di rap-presentanti dei direttori de Il Piccolo, Messaggero Veneto e Gazzettino. Relazione dellasociologa dott. Luigina Soranzio sui risultati del monitoraggio.

1996Maggio - partecipazione alla trasmissione radiofonica regionale “Undici e trenta” sul tema il

diritto dei minori alla famiglia- lettera al Presidente della Giunta Regionale ed ai Consiglieri per sollecitare l’applica-

zione della Legge sul Volontariato con la formazione dell’Albo e l’indizionedell’Assemblea.

Giugno - convegno sul tema “Percorsi di solidarietà a tutela dei Minori. Istituzioni, Volontariatoe Informazione” organizzato assieme al Comitato di Garanzia per l’Informazione. Tra irelatori: Melita Cavallo, Giudice del Tribunale per i Minorenni di Napoli; AlessandraBottan, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Trieste; Mirta Da Pra, direttricedell’Agenzia ASPE di Torino

Settembre - incontro con il dott. Francesco Milanese, Tutore Pubblico dei Minori del Friuli-VeneziaGiulia

Novembre - seminario di due giorni sul volontariato, in collaborazione con “La scuola dei diritti D.Sessano” e con l’ULCES, presso l’Abbazia di Rosazzo. Relatori: Francesco Santanerae Riziero Zucchi, di Torino

1997Giugno - entra a far parte del Coordinamento International Adoption – Associazione per la fami-

glia, di Tarcento (UD)Agosto/ - in collaborazione con SWG di Trieste, indagine conoscitiva sugli affidamenti familiarisettembre in Regione.Novembre - l’Opera Nomadi, essendosi sciolta, non fa più parte del CoordinamentoOttobre - conferenza Regionale “Affidamento e dintorni” a Trieste, in vista della Conferenza

Nazionale di Reggio Calabria.1998

Ottobre - convegno-corso di aggiornamento: “ Maltrattamento e abuso sessuale dei minori: comericonoscerlo, come prevenirlo” a Trieste.

Novembre - collaborazione a Monitor Minori, monitoraggio della produzione di materiale giornali-stico relativo ai minori promosso dal Comitato di Garanzia del Friuli – Venezia Giuliaper l’informazione sui minori e i soggetti deboli

1999Marzo - collaborazione a Monitor Minori, monitoraggio della produzione di materiale giornali-

stico relativo ai minori promosso dal Comitato di Garanzia del Friuli – Venezia Giuliaper l’informazione sui minori e i soggetti deboli.

Aprile/ - corso di aggiornamento per insegnanti: “Minori, famiglia e scuola” a TriestemaggioMaggio - seminario interno di aggiornamento sulla legislazione minorile

Page 72: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

72

Ottobre - riproposta del corso: “Maltrattamento e abuso sessuale dei minori: come riconoscerlo,come prevenirlo” a Udine

2000Gennaio - seminario sul tema: “La riforma della legge sull’assistenza” all’Abbazia di Rosazzo.Febbraio - pubblicazione atti dei convegni: “Maltrattamento e abuso sessuale dei minori: come

riconoscerlo, come prevenirlo”2001

Febbraio - seminario: “La famiglia come risorsa”, all’Abbazia di RosazzoFebbraio/ - in collaborazione con l’ANFAA, serate di sensibilizzazione sul tema:marzo “L’accoglienza dei minori” a PordenoneGiugno - seminario di formazione per volontari: “ Luci, ombre e prospettive della legge quadro

di riforma dell’assistenza sociale” all’Abbazia di RosazzoSettembre - Entra a far parte del Coordinamento Senza frontiere Onlus, Adozioni Internazionali, di

UdineOttobre - Seminario di formazione sul tema “La legge 149/01 di modifica della 184/83, cosa

cambia”, all’Abbazia di Rosazzo.Dicembre - Seminario di formazione sul tema: “ Evoluzione della famiglia nella regione Friuli

Venezia Giulia”, all’Abbazia di Rosazzo2002

Gennaio - seminario sulla proposta di legge per la riforma sull’assistenza all’Abbazia di Rosazzo.Maggio - collaborazione con l’Associazione di volontariato “Il Noce” all’elaborazione e presen-

tazione della pubblicazione “Accogliere per diventare accoglienti”Giugno - seminario su “La violenza intrafamiliare”, a UdineOttobre - seminario “ Funzionalità e disfunzionalità` della famiglia. Le cause, le dinamiche, le

conseguenze sui minori. Il ruolo dei servizi”, all’Abbazia di RosazzoNovembre - due serate sull’adozione internazionale promosse assieme all’Azienda per i Servizi

Sanitari n. 6 di Pordenone e la Banca di Credito Cooperativo di S. Giorgio e Meduno,a Casarsa e Maniago.

2003Gennaio - presentazione della petizione sui diritti dei bambini al Presidente del Consiglio regio-

nale dott. Martini e ai Consiglieri della Regione Friuli - Venezia Giulia.Marzo - pubblicazione della Rassegna stampa: “Verso una nuova legge regionale del Friuli –

Venezia Giulia sulla famiglia: un anno di dibattito sulla stampa locale”, in collabora-zione con il Centro Studi Sociali “Luigi Scrosoppi”

Sin dalla sua costituzione (1992) e fino all’anno 1998 il Coordinamento ha prodotto regolarmenteuna RASSEGNA STAMPA delle notizie che riguardano minori con disagi sociali, le cui copie veni-vano inviate anche al Tutore Pubblico dei Minori, al Comitato di Garanzia per l’Informazione,all’Assessorato regionale competente, alla Scuola di Servizio sociale, al Tribunale e alla Procura per iMinorenni, agli Uffici Minori delle Questure, ai Servizi Minori degli Enti locali. Tale attività, rilevatadal Progetto Monitor minori, ha avuto poi carattere saltuario, su tematiche particolari.

Page 73: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

73

LE ASSOCIAZIONI ATTUALMENTE ADERENTI

ANFAAAssociazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie

Anno inizio attività: fondata a Torino nel 1962.Tipo di prestazioni: assistenza a famiglie adottive e affidatarie; sensibilizzazione dell’opinione pubbli-

ca e stimolo degli Enti locali sui problemi dei minori in difficoltà; organizzazione convegni,corsi, dibattiti; corsi di “auto-aiuto”

Finalità operative: prevenire il disagio minorile, evitare l’istituzionalizzazione del minore, sostenere lefamiglie

Organizzazione interna: Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Segreteria a disposizione del pubbli-co.

Modalità di adesione: iscrizione e versamento quota associativa annuale.Caratteristiche richieste al Volontario: sensibilità alle problematiche dei minori, disponibilità all’ac-

coglienza e alla solidarietà.

Sezione di Trieste e MonfalconeIndirizzo Trieste: via Donatello 3, 34128 Trieste -

Telefono e Fax: 040/54.650 (Segreteria telefonica)Orario: Lunedì e venerdì 9.30-11.30; giovedì 17-20e-mail:[email protected] web http://sociale.triesteincontra.it/anfaa/

Indirizzo Monfalcone: c/o Serena e Ferdinando Bertani, via Marconi 89/A, 34079 Staranzano GOTelefono: 0481/484.532e-mail: [email protected]

Responsabile: Marisa Semeraro (Presidente) con Direttivo di 14 membriAnno inizio attività: 1973Rapporti con Enti pubblici: con il Comune di Trieste (Gruppo Affido); con l’Azienda Sanitaria n.1

“Triestina” (Adozioni)Si avvale di esperti: occasionalmente, per organizzazione di convegni e incontriCorsi e aggiornamenti: “corso di avvicinamento al volontariato” (più volte nel corso dell’anno); incon-

tri per genitori naturali-affidatari-adottivi ed educatori,Altro: organizzazione convegni e pubblicazione dei relativi atti; indagini; biblioteca per consultazione

in sede; “Notiziario” periodico.Sezione di UdineIndirizzo: via Fratelli De Gasperi 1, 33100 Udine

Telefono e fax: 0432/295.921e-mail: [email protected] / [email protected]

Responsabile: Itala Cabai (Presidente) coadiuvata da un Direttivo di 6 membriAnno inizio attività: 1991Rapporto con Enti pubblici: non convenzionati, di collaborazione, con Aziende Sanitarie, Servizi Socio

sanitari degli Ambiti e dei Comuni.Si avvale di esperti: occasionalmente, per organizzazione di convegni e incontri (psicologi, neuropsi-

chiatri infantili, operatori dei servizi) Corsi e aggiornamenti: sensibilizzazione all’affido e all’adozione; sulle problematiche minorili; di

auto aiuto.

Page 74: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

74

IL NOCE - Associazione di volontariato

Indirizzo: via Vittorio Veneto 45, 33072 Casarsa PN - Telefono: 0434/870062 Fax: 0434/871563e-mail: [email protected] sito internet: www.ilnoce.itOrario: pomeridiano

Responsabile: Luigi Piccoli (Presidente)Anno inizio attività: 1986Tipo di prestazione: sostegno scolastico pomeridiano; Casa-famiglia; formazione e gruppi di auto-aiuto

di famiglie affidatarie e adottive; sostegni a distanza.Finalità operative: prevenire situazioni di disagio minorile; offrire sostegni concreti a famiglie in dif-

ficoltà; allargare la solidarietà tra famiglieOrganizzazione interna: Assemblea soci; Comitato esecutivo; equipes di settore. Rapporti con Enti pubblici: convenzione con Azienda Sanitaria; “Carta d’intenti” con il Comune di

Casarsa; intesa con il Comitato provinciale UNICEF. Si avvale di esperti: psicologheModalità iscrizione: richiesta scritta al Comitato esecutivoCaratteristiche richieste al volontario: periodo di esperienza in ambito associativoCorsi e aggiornamenti: specifici per ciascun ambitoAltro: foglio di collegamento, periodico

Page 75: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

75

INTERNATIONAL ADOPTION – Associazione per la famiglia

Indirizzo: via Nazionale,41/2, 33011 Artegna (UD)Telefono: 0432 977507; fax: 0432 987507e-mail: [email protected]; sito internet: www.internationaladoption.itOrario per il pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 su appuntamento

Responsabile: Giovanni Tondo, presidente; Daniela Marsiglio, responsabile adozioni.Anno inizio attività: operativo dal 1981, con autorizzazione statale dal 1984Tipo di prestazione: Assistenza e sostegno alle famiglie per l’adozione internazionale; sostegno alle

famiglie naturali, nel loro paese, onde evitare l’abbandono per motivi esclusivamente econo-mici; sensibilizzazione della pubblica opinione e delle Istituzioni per la diffusione di una cor-retta cultura dell’adozione internazionale; organizzazione di convegni, corsi e dibattiti.

Finalità operative: favorire l’inserimento e la crescita del bambino nella nuova famiglia adottiva.Organizzazione interna: Assemblea dei Soci, Consiglio direttivo, Probi viri, Revisori del conti,

Consiglio di redazione del periodico, Gruppi di lavoro.Rapporti con Enti pubblici: partecipazione a dibattiti, corsi formativi, confronti sullefinalità.Si avvale di esperi: psicologi, legali, assistenti sociali, mediciModalità di iscrizione: con mandato, come richiesto dalla legge 476 e dalle linee guida, previa accet-

tazione delle modalità operative dell’associazione.Corsi e aggiornamenti: seminari di formazione per le famiglie adottive prima e dopo l’inserimento

del minore, stage sui problemi sanitari nel paese estero, corsi di auto-aiutoAltro: organizzazione di momenti di socializzazione tra i soci; pubblicazione periodica di un notizia-

rio informativo sulla vita associativa.

Page 76: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

76

LINEA AZZURRA – In difesa dei minori

Indirizzo: Via san Marco 52, 34144 Trieste –Telefono: 040/30 66 66 Numero verde: 800 012345 (chiamata gratuita per bambini)e-mail: [email protected] internet: www.linea-amicaragazzi.org

Responsabile: Gennaro Andino Castellano Anno inizio attività: 1989Tipo di prestazione: Pronto intervento in difesa dei minori; prevenzione- accertamento e denuncia ai

Servizi riguardante maltrattamento/abuso sui minori; raccolta segnalazioni, attraverso il sitointernet, di violazione della garanzia sull’informazione dei minori; accompagnamento di bam-bini in famiglie a rischio in collaborazione con i Servizi territoriali; consulenze anche con spe-cialisti; supporto a genitori con figli momentaneamente in difficoltà, biblioteca specializzata.

Finalità operative: Prevenire l’abuso sui minori, offrire sostegno agli stessi e ai genitoriOrganizzazione interna: Assemblea dei soci, Consiglio DirettivoRapporti con Enti pubblici: Convenzione con l’Azienda Sanitaria n.1 “Triestina”; Aderenti al Gruppo

Tecnico di lavoro sulla Pedofilia: Conferenza Permanente presso la Prefettura di Trieste –U.T.G.. Aderenti al gruppo di lavoro “Internet @ Minori” per l’assetto del sistema RadioTelevisivo. Collaborazioni con il Comune e Provincia di Trieste

Si avvale di esperti: SiModalità di adesione: Chi desidera collaborare come operatore al telefono, viene ammesso solo dopo

un corso di formazione; per le altre attività è necessario presentare domanda al direttivo.Corsi e aggiornamenti: Corso annuale per futuri volontari; seminari di formazione con operatori pub-

blici e privati, formazione permanente interna.Altro: Aderisce al Mo.V.I - Federazione di Trieste e fa parte della Commissione Infanzia del Forum

permanente del Terzo Settore nazionale

Page 77: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

77

PAR VIVI IN FAMÉE - Associazione di servizio e sostegno al minore e alla famiglia

Indirizzo: via Chinotto 1, 33100 Udine Telefono: 0432/21479

Responsabili: Paola Debernardi (Presidente), Giuliana Colle (Vice P.)Anno inizio attività: 1989Organizzazione interna: Presidente, Vice, Tesoriere, Segretario, Comitato, Soci;Rapporti con gli Enti Pubblici: occasionaliSi avvale di esperti: in occasione di corsi formativi o conferenze; per il gruppo affidiModalità di adesione: iscrizione Caratteristiche richieste al volontario: disponibilità a: sostegno scolastico; assistenza a minori, anchesporadica (in fine settimana, per vacanze); affidamento e adozioneCorsi e aggiornamenti: in base alle richieste e compatibilmente con le disponibilità finanziarie

Page 78: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

78

SENZA FRONTIERE ONLUS– Adozioni Internazionali

Indirizzo: Via S. Vito al Tagliamento, 7 – 33100 UDINE Telefono: 0432/485185 Fax: 0432/485185 e-mail: [email protected]

Orario: lun 9.00 – 12.00 / 16.00 – 19.00; mar-mer-gio 8.30 – 12.30; ven 16.00 – 19.00 Responsabili: Dr. Sergio Parmegiani, Presidente Anno inizio attività: 1982Organizzazione interna: Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Revisori dei ContiTipo di prestazione: Sostegno psicologico alla coppia prima, durante e dopo il percorso adottivo.

Assistenza legale e burocratica in Italia e nei Paesi di provenienza dei bambini. Sostegno a distanza in Eritrea, Brasile, Colombia e India

Rapporti con Enti Pubblici: Aziende ULSSSi avvale di esperti: psicologi, assistenti socialiModalità di adesione: iscrizione e versamento quota associativa annualeCorsi e aggiornamenti: organizzazione convegni e seminari sul tema dell’adozione

Page 79: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

79

PETIZIONEAI PRESIDENTI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA ED AI CONSIGLIERI

DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Il 22 gennaio 2003, una rappresentanza del Coordinamento Regionale di Tutela dei Minori del Friuli-Venezia Giulia è stata ricevuta dal Presidente del Consiglio, dott. Martini, per la presentazione di unapetizione riguardante i problemi dei minori in Regione, “lanciata” alcuni mesi prima e sottoscritta, gra-zie all’encomiabile lavoro dei volontari di tutte le associazioni aderenti, da circa 2.500 cittadini delFriuli-Venezia Giula. Questo il testo della Petizione:

“I sottoscritti cittadini indirizzano la seguente petizione ai Presidenti del Consiglio e della Giunta edai Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia affinché, preso atto della situazione, spesso dram-matica, della fascia più debole della popolazione, in particolare delle persone che non sono in gradodi tutelare i propri interessi morali e materiali a causa dell’età, quali i bambini, i fanciulli e gli ado-lescenti con gravi difficoltà familiari o privi di cure morali e materiali da parte dei genitori o parenti,il Consiglio e la Giunta regionale assumano le necessarie e urgenti iniziative di seguito precisate,mediante l’approvazione di una o più apposite leggi regionali.

1. Allo scopo di assicurare la massima autonomia possibile ai soggetti interessati ed ai loro nucleidi appartenenza, sono obbligatori da parte dei Comuni singoli o associati i seguenti interventi socio-assistenziali:a) la consulenza e le altre possibili azioni a favore dei soggetti in difficoltà e dei relativi nuclei fami-

liari in cui i soggetti stessi vivono;b) gli adempimenti concernenti l’anagrafe dei minori ricoverati in istituto o accolti presso comu-

nità alloggio di tipo familiare e case famiglia;c) le prestazioni economiche dirette ad assicurare il minimo vitale alle persone ed ai nuclei fami-

liari non in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze fondamentali di vita. Sonodi competenza dei servizi degli enti locali preposti all’avviamento al lavoro le attività rivolte arispondere alle esigenze, comprese, quelle economiche, dei cittadini disoccupati o sottoccupatiin grado di svolgere attività lavorative;

d) gli affidamenti presso famiglie o persone singole di cui alle normative vigenti in materia, preve-dendo obbligatoriamente per tutti gli affidatari la copertura assicurativa e un adeguato rimbor-so spese;

e) la tempestiva segnalazione all’autorità giudiziaria dei minori in presunta situazione di privazio-ne di assistenza materiale e morale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi e larealizzazione degli altri adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia di adozione di mino-ri italiani e stranieri. Nel caso di minori di età superiore ai 12 anni o con handicap accertato aisensi dell’art.4 della legge 104/1992 ai genitori adottivi viene erogato, indipendentemente dalloro reddito, un contributo economico almeno pari al rimborso-spese corrisposto agli affidatarifino al raggiungimento della maggiore età dell’adottivo. Questo rimborso spese è aggiuntivodella indennità di accompagnamento e di ogni altra prestazione previdenziale. Contributo diidentico importo deve essere erogato ai genitori ed altri parenti che provvedano direttamente alloro congiunto minorenne con handicap accertato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992;

f) la creazione di comunità alloggio di tipo familiare e la promozione di case famiglia per i minorinei cui confronti non siano realizzabili le azioni di cui ai punti precedenti. Nello stesso stabilenon possono essere istituite più di una comunità alloggio o di una casa famiglia. Inoltre, devonoessere possibilmente evitati i raggruppamenti di comunità alloggio e di case famiglia nello stes-so quartiere.

Dovrà essere predisposto in tempo utile un progetto specifico per il superamento dell’istituzionaliz-zazione di tutti i minori (previsto per il 31.12.2006) attraverso l’attivazione dei necessari inter-venti alternativi; per quelli di età inferiore a sei anni, i ricoveri devono avvenire solo in unacomunità alloggio di tipo familiare o in una casa famiglia, di cui sopra.

Page 80: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

80

2. Approvare le disposizioni necessarie per definire le caratteristiche di fondo delle comunitàalloggio di tipo familiare e case famiglia, stabilendo in particolare che: a) le comunità alloggio di tipo familiare sono strutture costituite da un normale alloggio o da una

abitazione mono o pluri familiare in cui sono accolti al massimo 6-8 soggetti minorenni; il per-sonale che vi opera deve essere adeguatamente preparato, in numero congruo alle necessità deiminori accolti, garantendo anche continuità di presenza nel tempo;

b) le case famiglia sono strutture costituite da un nucleo con figure educative stabili, riconducibilead un contesto familiare, in cui sono inseriti da 2 a 5 soggetti in difficoltà;

c) disporre - allo scopo di prevenire maltrattamenti e/o abusi nei confronti degli utenti – cheogni comunità si doti di uno psicologo supervisore che favorisca e verifichi il benessere deglioperatori.

3. Disporre il divieto assoluto dei seguenti interventi:a.) rilascio di autorizzazioni per la costruzione o ristrutturazione di istituti a carattere di internato

per minori o per soggetti con handicap, aventi una capienza complessiva superiore a 8 posti,comprese le strutture costituite da due o più gruppi assimilabili alle comunità alloggio;

b) erogazione di finanziamenti di qualsiasi natura ed entità a favore degli istituti di ricovero, aven-ti una capienza complessiva superiore a 8 posti, ad esclusione del pagamento di rette di ricove-ro, fino all’inserimento dei soggetti nei servizi e nelle strutture alternativi di cui al punto 4.

4. Assegnare ai Comuni singoli o associati le residue competenze socio-assistenziali delleProvince, in modo da:a) unificare gli interventi e superare le attuali discriminazioni fra minori nati nel e fuori del matri-

monio, e fra i ciechi ed i sordi “poveri rieducabili” (così definiti dal regio decreto 383/1934) egli altri soggetti colpiti dagli stessi handicap o da altre menomazioni;

b) attribuire a due Comuni (ad es. ai Comuni di Udine e di Trieste) le funzioni concernenti c) l’assistenza alle gestanti, alle madri nubili e coniugate in difficoltà, comprese le attività rivolte a

garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i propri nati, inclusi inecessari interventi a favore dei neonati per almeno 60 giorni prima del trasferimento della com-petenza ai Comuni;

d) precisare che le attività di cui alla precedente lettera b) devono essere svolte su semplice richie-sta delle donne interessate, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica, garantendo l’as-soluto anonimato ai soggetti di cui sopra.

5) Proibire ai Comuni singoli o associati di affidare a soggetti privati o pubblici (Ipab, ecc.) lefunzioni concernenti: a) la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l’esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza

ordinaria, nonché i compiti gestionali qualora ne possa risultare compromessa l’integrazionedelle prestazioni e l’unitarietà degli interventi;

b) gli accertamenti concernenti la situazione di privazione di assistenza morale e materiale deiminori e la valutazione degli aspiranti all’adozione, all’affidamento familiare a scopo educativo.

6) Prevedere che nell’affidamento della gestione dei servizi socio-assistenziali ad enti privati,comprese le cooperative sociali, sia stabilito che essi sono tenuti a corrispondere a tutto il persona-le addetto, gli emolumenti economici stabiliti dai contratti collettivi di lavoro.

7. Istituire gli uffici provinciali di pubblica tutela per l’esercizio di funzioni di tutore ad essi asse-gnate dalle competenti Autorità Giudiziarie e per la consulenza a favore di altri soggetti individuaticome tutori dalle autorità stesse. Gli uffici provinciali di pubblica tutela operano con personale delleProvince e si avvalgono anche di volontari e gruppi di volontariato.

Udine, 5 aprile 2002 dott.ssa Itala CabaiPresidente del Coordinamento Regionale

di Tutela dei Minori del Friuli-Venezia Giulia

Page 81: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

81

Questo è il testo con cui la presidente del Coordinamento ha presentato al dott. Martini la petizione ele 2450 firme di cittadini che l’hanno sottoscritta:

“ La petizione che oggi presentiamo è un’iniziativa del Coordinamento Regionale di Tutela deiMinori, insieme di associazioni che dal 1991 operano nella Regione a tutela dei bambini e delle bam-bine, e ne difendono in primo luogo il diritto alla famiglia. La petizione è nata dalla constatazione cheuna serie di leggi – la legge quadro n. 328 sull’assistenza, la 149 di modifica alla legge sull’affida-mento e l’adozione – corrono il rischio di eliminare l’esigibilità dei diritti, in particolare dei soggettipiù deboli: e non si può negare che i bambini sono tra i soggetti socialmente più deboli. Noi desideriamo che la nostra Regione metta in essere una serie di provvedimenti che annullino que-sto rischio e tutelino efficacemente tutti i minori, ad esempio:

1) obbligare i Comuni singoli e associati ad istituire i servizi occorrenti per:- assicurare il minimo vitale a coloro che non hanno i mezzi sufficienti per vivere;- garantire gli interventi alternativi al ricovero in istituto (aiuti socio-economici alle famiglie d’o-

rigine, adozione e affidamenti familiari);- istituire comunità alloggio per i minori che sono in attesa di un rientro nella famiglia d’origine o

dell’inserimento in una famiglia affidataria o adottiva;- predisporre tutte le altre prestazioni occorrenti per evitare il ricovero negli istituti;2) assegnare ai Comuni singoli e associati le residue competenze assistenziali delle Province in mododa unificare gli interventi e da eliminare le attuali discriminazioni fra i minori nati nel matrimonio edi minori nati fuori dal matrimonio.3) garantire da parte dei Comuni capofila (ad esempio Udine e Trieste) le necessarie prestazioni allegestanti e alle madri nubili e coniugate affinché possano provvedere responsabilmente al riconosci-mento o non riconoscimento dei loro nati, garantendo il segreto del parto;4) riconoscere ai soggetti più deboli l’accesso prioritario ai servizi, di competenza regionale, dellasanità, della casa, della scuola, della formazione professionale, dei trasporti, ecc.5) prevedere la chiusura degli istituti e la costituzione, in alternativa, di comunità alloggio di tipo fami-liare e case famiglia.

Non è stato semplice, per delle associazioni di volontariato, realizzare una raccolta di firme; nonabbiamo l’organizzazione, spesso nemmeno il tempo materiale, adeguati, ma ci siamo dati alcuni mesidi tempo e oggi siamo davvero orgogliosi dei risultati raggiunti: 2450 firme non sono assolutamentepoche, soprattutto se si tiene conto che i primi interessati alla petizione, i bambini, non firmano…Siamo soprattutto orgogliosi di alcune firme illustri: prima fra tutte quella della dottoressa GigliolaDella Marina, Tutore pubblico dell’Infanzia della nostra Regione, del suo predecessore, dottorFrancesco Milanese, del dottor Bruno Forte, che ha firmato quando era ancora Direttore ScolasticoRegionale, del professor Paolo Cendon, docente di Diritto Privato all’Università di Trieste, della dot-toressa Fabia Mellina Bares, docente presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Trieste, del dot-tor Giorgio Tamburlini, che collabora con l’Osservatorio Nazionale dell’Infanzia edell’Adolescenza… Sono firme che ci hanno confortato sul valore delle nostre richieste, sulla lorooggettiva validità. Non ci sono firme di personalità politiche, perché abbiamo voluto evitare che idiritti dei minori avessero etichetta politica: sono diritti infatti che dovrebbero essere di tutti, perchétutti dovrebbero avere a cuore il proprio futuro, e perché tutti dovrebbero capire che spesso i bambinie le bambine sono vittime incolpevoli delle situazioni degli adulti, e che i loro diritti alla serenità, albenessere, non possono dipendere da scelte di vita di chi li ha messi al mondo…. Numerose le firmeanche di operatori dei servizi sociali e sanitari; ma la stragrande maggioranza sono firme di cittadi-ne e cittadini normali, ma sensibili a queste tematiche: penso al Liceo socio-psico-pedagogico diPordenone, che si è attivato per raccogliere le firme di quasi tutti i suoi docenti e studenti; ai tanti chehanno voluto aiutarci con un impegno tanto silenzioso quanto prezioso.Nel consegnare oggi questa petizione, sottoscritta da così tanti cittadini del Friuli-Venezia Giulia, noisperiamo prima di tutto di richiamare l’attenzione sui problemi di una parte della società che non havoce, e poi di far sì che ci sia una volontà politica – dell’attuale Consiglio Regionale, perché no anchedelle persone che faranno parte del prossimo – di creare condizioni favorevoli affinché i diritti deibambini e delle bambine vengano considerati prioritari.”

Page 82: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

82

L’accoglienza del documento e delle firme di sottoscrizione da parte del Presidente del Consiglio èstata positiva, tanto che ne ha data immediata informazione al Consiglio stesso: poche ore dopo, giun-geva al Coordinamento una telefonata di congratulazione da parte della dott.ssa Gigliola Della Marina,Pubblico Tutore dei Minori.Purtroppo, la Giunta Regionale e il Consiglio Regionale sono ormai prossimi alla scadenza del man-dato. Così il Coordinamento, forte delle oltre 2.400 firme che testimoniano l’interesse dei cittadini peri problemi dei minori, si impegna, nei mesi a venire, a promuovere iniziative che sensibilizzino ilnuovo governo regionale.

Page 83: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

83

Prefazione

LA LEGGE 149/01 DI MODIFICA DELLA 184/83: COSA CAMBIA

Programma del Seminario di formazione

La nuova legge in materia di adozione e affidamento: una legge “dalla partedegli adulti” che tutela poco i bambini, di Frida Tonizzo

Scheda n. 1- L’affidamento familiare

Scheda n. 2 - Il percorso adottivo

Testo della Legge 28 marzo 2001 n. 149

EVOLUZIONE DELLA FAMIGLIA NELLA REGIONE FRIULI-VENE-ZIA GIULIA

Programma del Seminario di formazione

Linee di tendenza nell’evoluzione dei modelli familiari, di Rosemary Serra

La legislazione sulla famiglia nel Friuli-Venezia Giulia - Modifiche alla LeggeRegionale 24 giugno 1993 n° 49 - Norme per il sostegno della famiglia e perla tutela dei minori - Titolo IV - Disposizioni a tutela della maternità delledonne non occupate, di Fabia Mellina Bare

L’esperienza del Servizio Sociale, di Giovanna Merighi

Legge regionale 24/06/1993, n. 049 - Norme per il sostegno delle famiglie e perla tutela dei minori.

Legge regionale 26/08/1996, n. 034 - Modifiche alla legge regionale 24 giugno1993, n. 49 concernente << Norme per il sostegno delle famiglie e per la tute-la dei minori >>.

Legge regionale 20/04/1999, n. 009 - Disposizioni varie in materia di compe-tenza regionale

Legge regionale 22/02/2000, n. 002 - Disposizioni per la formazione del bilan-cio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).

Legge regionale 26/02/2001, n. 004 - Disposizioni per la formazione del bilan-cio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001).

I N D I C E

Pag. 5

« 7

« 9

« 11

« 18

« 20

« 22

« 35

« 37

« 39

« 46

« 49

« 51

« 61

« 62

« 63

« 65

Page 84: FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTÀ NELLALEGISLAZIONE ... · e offrono in termini di tutela dei diritti delle famiglie e dei minori, hanno messo chiaramen- ... renza massima di età

COORDINAMENTO REGIONALE DI TUTELA DEI MINORI DELFRIULI - VENEZIA GIULIA - NOTIZIE - ATTIVITÀ

Principi e metodi - Scopi

La storia

Le associazioni attualmente aderenti

Anfaa – Associazione Nazionale Famiglia Adottive Affidatarie

Il noce – Associazione di volontariato

International Adoption – Associazione per la famiglia

Linea Azzurra – In difesa dei minori

Par vivi in famée – Associazione di servizio e sostegno al minore e alla fami-glia

Senza frontiere Onlus – Adozioni Internazionali

Petizione ai Presidenti del Consiglio e della Giunta ed ai Consiglieri dellaRegione Friuli-Venezia Giulia

Indice

84

Pag. 67

« 69

« 70

« 73

« 73

« 74

« 75

« 76

« 77

« 78

« 79

« 83