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fabiano corsini 1

PROGRESSIONE VERTICALE PER

CATEGORIA C

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AStruttura fondamentale dell'ordinamento istituzionale degli enti locali, con particolare riguardo alle competenze degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione (dirigenza)

12

B Nozioni fondamentali sugli atti amministrativi del Comune 4

COrdinamento finanziario e contabile del Comune, con particolare riferimento agli strumenti di programmazione finanziaria e gestionale (bilancio e PEG)

12

DRegole sul procedimento amministrativo, con particolare riguardo a : fasi del procedimento, accesso, privacy, semplificazione delle documentazioni e delle certificazioni amministrative

8

EConoscenze sull'utilizzo di un Personal Computer, con particolare riguardo ai programmi di videoscrittura Word e Internet.

4

TOTALE 40

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A

Struttura fondamentale dell'ordinamento istituzionale degli enti locali, con particolare riguardo alle competenze degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione (dirigenza)

12 ore

A14 ore

A24 ore

A34 ore

Il nuovo posizionamento dell'ente locale nell'ordinamento: principi generali del decentramento, autonomia, sussidiarietà, cooperazione ecc.; rapporti tra Ente Locale e sistema pubblico locale. Organi di direzione politica ed organi di gestione e nuovo principi organizzativi.

Le competenze istituzionali del Comune; Lo Statuto ed i regolamenti ; le nuove competenze

competenze dei Consigli, del Sindaco, della Giunta; potere

regolamentare;

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IL RIPOSIZIONAMENTO della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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1 Amsterdam e la protezione del consumatore ppt 1

2

la perdita della supremazia ed il principio della concorrenza luca1

3 il nuovo fondamento del principio di economicità

4

il nuovo macromodello del governo locale: il comune come holding

5 il sistema allargato della pubblica amministrazione

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Si ricolloca il settore pubblico

ridefinizione del concetto di servizio pubblico, o meglio di pubblicità del servizio

prevale, per esempio, la tutela del consumatorele amministrazioni hanno l’obbligo di assicurare ai consumatori un elevato

livello di tutela e protezione (Amsterdam)

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semplificare L’attività burocratica deve essere

ricondotta al principio di sussidiarietà, e dunque snellita, ridotta al minimo

per non incidere nel costo finale dei prodotti e dei servizi

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Testo Unico Enti Locali , art. 3 c5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite

loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà.

I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che

possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e

delle loro formazioni sociali.

sussidiarietà

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 - POLITICA

 

 

Modello della separazione / divisione

 

in sfere di potere “autonomo”

- GESTIONALE

gli Organi di direzione politica

i Dirigenti

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LA MANCATA ESPRESSIONE DELLA FUNZIONE POLITICA NON COMPORTA PARTICOLARI PROBLEMI ALLE BUROCRAZIE,CHE POSSONO ELABORARE DA SOLE GLI INDIRIZZI POLITICI,

LA MANCATA O INEFFICIENTE ESPRESSIONE DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA VANIFICA OGNI CONCRETA OPERATIVITÀ DELLA POLITICA

(Bruno Dente, In un diverso Stato – Il Mulino ed.)

ASIMMETRIA

nel modello della separazione

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NEGOZIAZIONE

 

Protocollo operativo per l’assunzione di decisioni tra soggetti dotati di autonomia ..…..…..ordinamentale

 

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 è “privatizzata” la gestione del rapporto di lavoro, ma vi sono una serie di persistenze “pubblicistiche”

I DIRIGENTI gestiscono il rapporto di lavoro

CON I POTERI DEL PRIVATO DATORE DI LAVORO

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  ……….ai pubblici impieghi si accede con procedure concorsuali ………..

GLI UFFICI APICALI, OVVERO LA MACROSTRUTTURA sono individuati da norme regolamentari

I CRITERI PER LA COPERTURA DEGLI INCARICHI APICALI SONO IN SFERA PUBBLICISTICA (legge 421/92) 

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Il “potere di organizzazione” attribuito ai dirigenti

È una leva operativa

Di eccezionale importanza:

Per dare attuazione al PEG

Come negozio integrativo con l’Amministrazione

Potere di organizzazione 1

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LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONECOSTITUZIONE

Il testo di modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione, approvato dal Parlamento in via definitiva l'8 marzo 2001 risulta di particolare rilievo e presenta contenuti fortemente innovativi, sulla forma dello Stato, o meglio sull'assetto del governo territoriale, sui rapporti tra Stato e regioni, tra regioni ed enti locali e sulla stessa configurazione delle autonomie regionali e locali.

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LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONECOSTITUZIONE

adeguare l'ambito delle competenze regionali, tanto legislative quanto amministrative, alla nuova impostazione che l'ordinamento si è dato a seguito della legge n. 59 del 1997:

invertita la relazione tra legislazione ed amministrazione: l'amministrazione spetta per regola alle regioni (e ai poteri locali) anche nelle materie di competenza legislativa statale, salva espressa attribuzione legislativa allo Stato.

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LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONECOSTITUZIONE

Adeguamento dei principi costituzionali in materia di finanza regionale :

ciascuna regione per regola vive di mezzi propri, salve compensazioni dello Stato verso le situazioni più svantaggiate

i mezzi propri per regola sono rappresentati dalle risorse ricavate, attraverso l'imposizione tributaria, dal territorio di ciascuna regione.

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LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONECOSTITUZIONE

Le direttrici fondamentali del disegno riformatore

distinzione, di tipo tedesco, tra legislazione esclusiva e legislazione concorrente, riservando alla potestà legislativa esclusiva dello Stato un nucleo di materie elencate nel secondo comma, e attribuendo uno spazio significativo alla potestà legislativa delle regioni.

pari dignità costituzionale di tutti gli enti politici territoriali, che sono contitolari, nei limiti reciproci stabiliti dalla Costituzione, dei poteri e delle attribuzioni che sono manifestazioni proprie della volontà popolare.

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LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONECOSTITUZIONE

nelle materie diverse da quelle riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato o a quella concorrente alle regioni spetta una potestà legislativa di tipo primario, ossia non limitata dai principi fondamentali della legislazione statale, ma soltanto dal rispetto della Costituzione, dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.

La legislazione concorrente è impostata sulla formula, secondo cui nelle materie riferite a tale tipo di legislazione allo Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali, restando, invece, tutto il resto della legislazione affidato alle regioni.

In queste materie, si trovano certamente temi molto significativi, come i rapporti internazionali e con l'Unione europea, il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro e l'istruzione. Per quanto riguarda l'istruzione, è affermata la natura costituzionale

dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

In queste materie, si trovano certamente temi molto significativi, come i rapporti internazionali e con l'Unione europea, il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro e l'istruzione. Per quanto riguarda l'istruzione, è affermata la natura costituzionale

dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

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LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONECOSTITUZIONE

Nel nuovo assetto è assegnato, infine, un ruolo centrale ai comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative.

Il nuovo articolo 118

"le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".

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LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONECOSTITUZIONE

regioni ed enti locali si reggono con la finanza propria, vale a dire finanziando le proprie spese di funzionamento, di intervento e di amministrazione, con i mezzi prelevati dalla propria collettività, salva naturalmente l'esigenza di perequazione delle situazioni meno avvantaggiate.

“territorialità dell'imposta", vale a dire il principio espresso al secondo comma in una formula che contiene anche il principio di compartecipazione degli enti territoriali al gettito dei tributi erariali, riferibili al loro territorio. Il che significa, appunto, che il gettito prelevato da un territorio, in base a determinate regole stabilite da legge nazionale, dovrà rimanere, almeno in parte, nel territorio di produzione.

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pari dignità costituzionale di tutti gli enti politici territoriali, che sono contitolari, nei limiti

reciproci stabiliti dalla Costituzione, dei poteri e delle

attribuzioni che sono manifestazioni proprie della

volontà popolare.

LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONECOSTITUZIONE

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a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

Principi del decentramento

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b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;

Principi del decentramento

c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

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d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;

Principi del decentramento

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e) i princìpi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

Principi del decentramento

f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

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g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

Principi del decentramento

h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

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i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;

Principi del decentramento

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l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

Principi del decentramento