Fabbricati rurali - Libero.it...accontentatevi e ... buon Natale a tutti. mario cinà Padova,...

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Gli accatastamenti dei Fabbricati rurali nella normativa e nella prassi catastale Quanto qui rappresentato riflette soltanto l’opinione di chi scrive e non coinvolge in alcun modo, diretto o indiretto, l’Agenzia del Territorio in tutte le sue espressioni, centrali, regionali e locali. mario cinà Padova, dicembre 2008

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  • Gli accatastamenti dei

    Fabbricati rurali nella normativa e nella prassi catastale

    Quanto qui rappresentato riflette soltanto l’opinione di chi scrive e non coinvolge in alcun modo, diretto o indiretto, l’Agenzia del Territorio in tutte le sue espressioni, centrali, regionali e locali.

    mario cinà

    Padova, dicembre 2008

  •  

    Presentazione

    Questa pubblicazione si rivolge al personale dell’Agenzia del Territorio, ai funzionari comunali e ai liberi professionisti perché raccoglie le più importanti norme legislative e amministrative di interesse comune che sono state emanate negli ultimi anni sui fabbricati rurali.

    E’ stata inserita anche una memoria, una sorta di piccolo compendio, che ricompone e riassume, si spera con un percorso logico e in modo organico, le varie disquisizioni ancora di attualità che hanno interessato questo genere di costruzioni tanto particolari nel panorama catastale.

    In buona sostanza credo di mettere a disposizione di chi lo voglia usare uno strumento di lavoro, utile soprattutto perché nelle librerie, su questo argomento, c’è più niente che poco e anche molto pregevole dal momento che è “a gratis”.

    Quindi se troverete imprecisioni (e le troverete) siate comprensivi, accontentatevi e ... buon Natale a tutti.

    mario cinà

    Padova, dicembre 2008.

  • II 

     

    SEZIONE I

    I REDDITI E LE FIGURE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA

    1. I redditi fondiari pag. 1

    2. Il reddito dominicale »  2

    3. Variazioni del reddito dominicale »  2

    4. Denuncia e decorrenza delle variazioni »  3

    5. Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali »  3

    6. Il reddito agrario »  4

    7. L’imprenditore agricolo »  5

    8. Il coltivatore diretto »  6

    9. L’Albo degli imprenditori agricoli »  6

    10. Impresa familiare - Codice civile - Art. 230-bis »  7

    SEZIONE II

    LE COSTRUZIONI RURALI

    11. I fabbricati rurali abitativi e strumentali pag. 9

    12. I fabbricati rurali nell’impianto del catasto »  12

    13. Effetti del condono edilizio del 1985 »  14

    14. L’agriturismo »  15

    15. Attività agrituristiche »  16

    16. Locali per attività agrituristiche »  16

    17. Limiti dell'attività agrituristica »  16

    18. Attività assimilate »  17

    SEZIONE III

    LE DATE DELL’ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI

    19. Le contraddizioni nell’accatastamento dei fabbricati rurali pag. 18

    20. La data del 1° luglio 2001 »  20

    21. La data del 2 luglio 2001 - Fabbricati abitativi e strumentali »  22

    22. La data del 2 luglio 2001 - I fabbricati rurali strumentali »  23

  • III 

     

    23. La data del 31 dicembre 2001 »  26

    24. La data del 31 ottobre 2008 »  29

    25. Casistica delle sanzioni » 35

    SEZIONE IV

    L’ATTESTAZIONE DELLA RURALITÀ DEI FABBRICATI

    26. I criteri sul riconoscimento dei requisiti di ruralità pag. 36

    27. Il Decreto n. 28 del 02.01.1998 »  37

    28. La revisione dei criteri di accatastamento »  37

    29. L’inventariazione e l’accertamento dei fabbricati rurali »  38

    30. L’accertamento dei fabbricati rurali »  40

    31. Le costruzioni strumentali »  42

    32. L’agriturismo »  43

    33. La categoria D/10 »  45

    SEZIONE V

    ADEMPIMENTI CATASTALI

    34. Casistica su alcune fattispecie di denunce catastali pag. 48

    35. Le serre » 50

    36. L’iscrizione censuaria delle serre » 54

    SEZIONE VI

    LA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI

    37. Il “caso d’uso” e la denuncia al nuovo catasto edilizio urbano pag. 56

    38. Il trasferimento di diritti dei fabbricati rurali » 58

    APPENDICE

    a) Elenco della normativa sul rinvio dei termini di scadenza delle denuncie catastali pag. 61

    b) Le costruzioni rurali (Art. 9 D.L. 557/93 - art. 2 DPR 139/98 art. 1 L. 244/07) » 69

  • IV 

     

    c) Le costruzioni rurali (art. 39 TUIR 917/1986) pag.  72

    d) Le attività agricole (T.U.I.R. del 22/12/1986 n. 917 art. 32) »  73

    e) Allegato 2 alla circolare n. 7-2007 »  74

    f) Allegato 3 alla circolare n. 7-2007 »  77

    g) Adempimenti catastali per i fabbricati rurali inseriti nella mappa n.c.t. »  80

    _______________________

    NORMATIVA

    PRASSI 

  • 1  

      

    SEZIONE I

    I REDDITI E LE FIGURE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA

    1. I redditi fondiari

    A mente dell’art. 25 del Testo Unico 22.12.1986, n. 917 (T.U.I.R.), sono da considerarsi redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio.

    I redditi fondiari si distinguono in:

    1. redditi dominicali dei terreni;

    2. redditi agrari dei terreni;

    3. redditi dei fabbricati.

    Si ricorda che a decorrere dal 1 ° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'Ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari delle particelle catastali e delle unità immobiliari urbane (Legge 21.11.2000, n. 342, art. 74).

  • 2  

      

    2. Il reddito dominicale

    Secondo l’art. 27 del T.U. il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32.

    Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito d’impresa.

    A parere del fondatore del catasto italiano, il senatore Angelo Messedaglia, il reddito dominicale, di natura fondiaria, è il frutto della terra nel suo stato originario sommato a quello del capitale di miglioria stabilmente investito in esso quali le piantagioni, i fabbricati rurali, le strade, i fossi,...

    Il reddito dominicale del fabbricato rurale è compreso nel reddito del terreno al quale è asservito.

    Il reddito dominicale è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite, secondo le norme della Legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno.

    Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia. (art. 28 T.U.).

    3. Variazioni del reddito dominicale

    Il reddito dominicale può variare in aumento o in diminuzione.

    Comporta variazione in aumento la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggiore reddito.

    Danno luogo a variazioni di reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito;

    b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.

    Tuttavia non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.

  • 3  

      

    Le variazioni indicate danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualità o classi già esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe più prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualità di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purché in condizioni agro logicamente equiparabili. (art. 29 T.U.).

    4. Denuncia e decorrenza delle variazioni

    Le variazioni del reddito dominicale devono essere denunciate dal contribuente all’ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.

    Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell’art. 29 e hanno effetto da tale anno.

    Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall’anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell’art. 29 se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall’anno in cui è stata presentata (art. 30 T.U.).

    5. Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali

    Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l’anno in cui si è chiusa l’annata agraria, si considera pari al 30% di quello determinato a norma dei precedenti articoli.

    In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d’estimo, il reddito dominicale, per l’anno in cui si è verificata la perdita, si considera inesistente. L’evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell’inizio del raccolto.

  • 4  

      

    La denuncia deve essere presentata all’ufficio tecnico erariale, che provvede all’accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l’ispettorato provinciale dell’agricoltura, e la trasmette all’ufficio delle imposte.

    Se l’evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli uffici tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti nell’interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli ispettorati provinciali dell’agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e all’accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi le corografie relative alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito dominicale relativo a ciascuna di esse. Il fondo rustico deve essere costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l’una all’altra in modo da formare un unico appezzamento. La contiguità non si considera interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali eventualmente interposti (art. 31 T.U.).

    - Il beneficio della non tassazione del reddito dominicale non compete se il fondo è stato concesso in affitto (Comm. trib. I gr. di Treviso, decisione n. 301 del 16.9.1994).

    - Soggetti legittimati a richiedere la delimitazione delle zone danneggiate sono i sindaci dei comuni interessati e non i singoli (Corte di Cassazione - Sez. trib. sentenza n. 11228 del 30.7.2002).

    6. Reddito agrario

    Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso.

    Secondo il Messedaglia il reddito agrario, di natura mobiliare, è il frutto del capitale di esercizio investito nell’azienda e del lavoro.

    Sono considerate attività agricole:

    a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

    b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

  • 5  

      

    c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell’esercizio normale dell’agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

    Con Decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.

    Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito di impresa.(art. 32 T.U.).

    7. Imprenditore agricolo

    Secondo l’art. 2135 del Codice civile è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

    Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

    Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla Legge.

    Inizialmente l’imprenditore agricolo non aveva l'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese ma la L. 580/93 che ha istituito questo registro prevede che esso sia iscritto nella sezione speciale. Tale iscrizione costituisce certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.

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    L'imprenditore agricolo esercita la coltivazione e la produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul fattore quello lavoro e con impegno prevalente di mano d'opera subordinata.

    Ai fini fiscali la figura dell’imprenditore agricolo è stata introdotta mediante il Decreto Legge del 03.10.2006 n. 262-art. 2 il quale al comma 37 recita:

    All'articolo 9, comma 3, lettera a), del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: "l'immobile è asservito" sono inserite le seguenti: ", sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580,".

    L’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese agricole delle Camere di commercio dei soggetti utilizzatori, affinché possa essere invocata l’ agevolazione fiscale, ha certamente ristretto i criteri per il riconoscimento della ruralità agli immobili ad uso abitativo.

    8. Il Coltivatore Diretto

    Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (c.c. 1647, 2139, 2221), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (Cost. 45; c.c. 1330, 1368, 2202, 2214).

    Il coltivatore diretto esercita l’attività di coltivazione della terra con prevalente lavoro proprio o dei componenti della famiglia (art. 1647 c.c.), rimanendo trascurabile l’entità di tale organizzazione o la piccola estensione del fondo coltivato.

    9. L’Albo degli imprenditori agricoli

    L'albo è diviso nella sezione prima e nella sezione seconda. Possono essere iscritti nella prima sezione coloro che svolgono l'attività agricola a titolo principale. Svolgono attività agricola a titolo principale i coltivatori diretti, i mezzadri e/o coloni ed i coadiuvanti familiari, i datori di lavoro agricolo, i concedenti a mezzadria e/o colonia, che dedichino all'attività agricola non meno del 50% del tempo normale di lavoro e che ricavino dall'attività medesima non meno del 50% del proprio reddito globale del lavoro. Per il calcolo del tempo normale si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore.

  • 7  

      

    Per il Decreto legislativo n. 173 del 30.04.1998, art. 9 (Imprenditori agricoli) sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola.

    Secondo la Legge n. 102 del 05.02.1992, art. 2 (modificato dall'art. 9, L. n.122/2001):

    1. L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

    2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.

    10. Impresa familiare - Codice civile - Art. 230-bis

    Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi [c.c. 316].

    Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

    Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo [c.c. 74, 75, 76, 77, 78]; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

    Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso

  • 8  

      

    di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice (disp. att. c.c. 38).

    In caso di divisione ereditaria (c.c. 713) o di trasferimento dell'azienda [c.c. 2556] i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

    Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

  • 9  

      

    SEZIONE II

    LE COSTRUZIONI RURALI

    11. I fabbricati rurali abitativi e strumentali

    Secondo l’art. 42 T.U. non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono e destinate:

    a) all’abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell’immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;

    b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 32 e di quelli occorrenti per la coltivazione;

    c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

    d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 32.

  • 10  

      

    Tuttavia si ritiene che le costruzioni rurali siano meglio definite dall’art. 9, commi 3, 3bis, 4, 5 e 6 del Decreto Legge 30/12/1993, n. 557, convertito dalla Legge 26/2/1994, n. 133 e successivamente modificato e integrato dall’art. 2 del D.P.R. 23/3/1998, n. 139, riguardante l’istituzione del catasto fabbricati.

    - Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati a edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

    a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

    b) l’immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunta nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;

    c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10 mila metri quadrati a essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

    d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata Legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore a un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente.

  • 11  

      

    Il volume d’affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’Iva si presume pari al limite massimo previsto per l’esonero dall’articolo 34 del Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

    e) i fabbricati a uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 e A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal Decreto del ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell’articolo 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

    - Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all’articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con Decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all’attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all’agriturismo.

    - Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l’immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

    - Nel caso in cui l’unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l’attività agricola insistano più unità immobiliari a uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente.

    Nel caso di utilizzo di più unità a uso abitativo da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all’esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 mq per un abitante e di un vano catastale o, comunque, di 20 mq per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

    - Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lett. a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita

  • 12  

      

    autocertificazione con firma autenticata, attestante l’assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas.

    Si ricorda inoltre che a mente della Legge 31/1/1994, n. 97 - art. 17, comma 3 le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all’esercizio dell’attività agrituristica di cui alla Legge 5/12/1985, n. 730, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all’art.39 T.U. 917/1986 e successive modificazioni.

    Tra i soggetti addetti alla coltivazione della terra rientrano anche le società agricole di cui all’articolo 2 del D.Lgs 99/04, come modificato dal D.Lgs 101/05; il fabbricato utilizzato ad uso abitativo dal socio coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale mantiene la qualifica di fabbricato rurale.

    12. I fabbricati rurali nell’impianto del catasto

    L’obbligo dell’accatastamento dei fabbricati rurali è nato con il catasto.

    Infatti l’art. 15 Legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3° recita che saranno compresi nel catasto i fabbricati rurali di che all'art. 8 della Legge 6 giugno 1877, n. 3684, e, cioè, le costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono e sono inoltre destinate:

    a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra;

    b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;

    c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonché alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

    I detti fabbricati e le aree che occupano saranno esenti da imposta.

    L’art. 114 del Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio Decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 - Modalità di presentazione e contenuto della denuncia di variazioni - specifica che:

    La denunzia dei cambiamenti deve essere presentata all'Ufficio tecnico erariale della provincia in cui i beni sono situati o direttamente o per mezzo del Podestà del comune o per mezzo dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette od anche mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

    La denunzia non può comprendere beni situati in comuni diversi e deve indicare:

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    a) il cognome, nome e paternità del denunziante, e la sua qualità se si tratti di beni di società, istituti, corpi morali o amministrati.

    b) il domicilio del denunziante, o quello eletto nel comune, se il denunziante non ha quivi il domicilio effettivo;

    c) la causa e la natura del cambiamento denunziato;

    d) i dati catastali relativi al fondo, oggetto del cambiamento;

    e) i documenti che il denunziante creda di produrre a corredo della denunzia.

    Peraltro (cfr. § 169, lettera c, Istruzione XIV – D.M. 1 marzo 1949), a proposito delle variazioni in diminuzione degli estimi, si specifica che non concorrono all’estimo i terreni che vengono occupati da fabbricati rurali o da loro dipendenze, …… e che i cambiamenti nello stato e nei redditi (dei terreni) devono essere denunciati entro il 31 gennaio dall’anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni.

    In conclusione:

    a) i fabbricati rurali sono compresi nel catasto;

    b) l’inserimento di un fabbricato rurale è da considerarsi una variazione di reddito in diminuzione del terreno (diminuisce la superficie coltivabile);

    c) le variazioni di reddito sono da denunciare in catasto.

    Se la variazione interessa una porzione di particella si deve unire, alla denuncia, la dimostrazione grafica del frazionamento (art. 27 T.U.).

    La dimostrazione grafica non è un tipo di frazionamento e non deve essere sottoscritta da un tecnico; ciò comporta che eventuali errori commessi nell’indicazione delle misure non sono sanzionabili.

    Riassumendo

    fin dall’impianto del catasto la denuncia dei fabbricati rurali, abitativi e strumentali, è stata parificata alla denuncia di variazione colturale e pertanto doveva essere presentata al nuovo catasto terreni, con Mod. 26 ed allegata dimostrazione grafica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo in cui il fabbricato era da considerarsi usufruibile (questa regola, come vedremo più avanti, è rimasta valida fino al 1° luglio 2001 per i fabbricati rurali preesistenti all’11.03.1998).

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    13. Effetti del condono edilizio del 1985

    La Circolare n. 15 del 29.07.1985, a proposito dei fabbricati condonabili, ribadisce che la richiesta di accatastamento dei fabbricati rurali di nuova costruzione va presentata mediante Mod. 26, con allegata …. una dimostrazione grafica della suddivisione delle aree coperte e scoperte - meglio su supporto trasparente, - rappresentante la configurazione catastale del terreno e la posizione dei fabbricati dei quali si richiede la ruralità. Nella Circolare non è stata contemplata la denuncia al NCEU.

    In altri termini si riconfermano le disposizioni circa la variazione colturale di porzioni di particella (Mod. 26 più dimostrazione grafica).

    Per quanto riguarda il cosiddetto “nuovo condono edilizio 2003”, si riporta il testo delle Nota Territoriale prot. n. 59576/2005 con indicate le date degli accatastamenti.

    Territoriale n. 59576 del 5 settembre 2005

    Sanzioni catastali per tardiva presentazione delle denunce di variazione DOCFA interessate da condono edilizio.

    La problematica relativa alle sanzioni catastali ha assunto una particolare rilevanza, sia in relazione alla quantificazione dei relativi importi, sia con riferimento alla riapertura dei termini per l'accatastamento e quindi per l'irrogazione delle sanzioni, in caso di inadempienza.

    Per quanto concerne il primo aspetto, come noto, il comma 338 dell'art. 1 della Legge 30.12.2004, n. 311 (Finanziaria 2005), ha disposto l'aggiornamento degli importi minimo e massimo per mancata o tardiva presentazione di atto di aggiornamento DOCFA, rispettivamente a euro 258,00 e a euro 2.066,00.

    Relativamente al secondo aspetto, invece, si rendono necessari alcuni chiarimenti, anche a seguito di quesiti fatti pervenire alla scrivente dagli Organi periferici.

    Come noto, l'art. 32 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, riguardante "Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali", prevede la possibilità che venga rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria per le opere esistenti non conformi alla disciplina urbanistica.

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    Con il Decreto Legge 31 marzo 2004, n. 82, il termine per la presentazione della domanda di adesione al condono edilizio è stato oggetto di una prima proroga al 31 luglio 2004.

    Per quanto concerne i requisiti per la presentazione della domanda, il comma 25 del citato articolo 32 ha inoltre ritenuto applicabili le disposizioni di cui ai capi IV e V della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, alle opere abusive che siano state ultimate entro il 31 marzo 2003.

    Successivamente, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004, è stato emanato il Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, con il quale sono stati prorogati i termini in materia di definizione di illeciti edilizi.

    Un'ulteriore proroga è stata stabilita dal Decreto Legge n. 282 del 29 novembre 2004, che, all'art. 10, sposta ulteriormente il termine per la presentazione della dichiarazione in catasto al 31 ottobre 2005.

    Pertanto risulta fissato a tale ultima data il termine per la presentazione della denuncia di accatastamento o di variazione delle unità immobiliari, oggetto di condono edilizio, edificate entro il termine del 2 ottobre 2003.

    Da quanto sopra rappresentato consegue che, per le opere realizzate alla data del 2 ottobre 2003 ed oggetto di condono edilizio, non si applica alcuna sanzione fino al 31.10.2005, in caso di omessa dichiarazione Docfa e/o di mancata presentazione del tipo mappale.

    Le sanzioni per le violazioni suddette potranno essere quindi irrogate solo a partire dal 1° novembre 2005, relativamente alle quali gli importi minimi e massimi di cui al cennato comma 338, come detto, rilevano solo in caso di mancata presentazione di nuovo accatastamento ovvero di denuncia di variazione.

    14. L’agriturismo

    L’agriturismo è disciplinato dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96 che ha sostituito la Legge n. 730/1985.

    Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

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    Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale.

    15. Attività agrituristiche

    Le attività agrituristiche consistono nel:

    a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

    b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico;

    c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la Legge 27 luglio 1999, n. 268;

    d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo.

    Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

    Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica é considerato reddito agricolo.

    16. Locali per attività agrituristiche

    Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.

    I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

    17. Limiti dell'attività agrituristica

    Le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività

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    agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.

    L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

    L'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio e per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.

    18. Attività assimilate

    Sono assimilate alle attività agrituristiche quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca.

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    SEZIONE III

    LE DATE DI ACCATASTAMENTO DELLE COSTRUZIONI RURALI

    19. Le contraddizioni nell’accatastamento dei fabbricati rurali

    Sulle date di accatastamento dei fabbricati rurali che abbiano perduto o meno i requisiti di riconoscimento di ruralità e sull’individuazione delle costruzioni rurali da accatastare (costruzioni strumentali, abitative utilizzate dai conduttori del fondo e abitative utilizzate da altri soggetti) c’è stata una lunga serie di norme che si sono intrecciate in percorsi non sempre chiari se non contradditori e che a volte hanno dato luogo a pentimenti e conseguenti marce indietro normative.

    Ne costituiscono un esempio il Decreto Legge del 27/04/1990 n. 90 - art. 1, comma 5 e la Legge del 30.12.1991 n. 413 - art. 70, comma 4.

    Decreto Legge del 27.04.1990 n. 90 - art. 1

    Comma 5. Le costruzioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 (ora art. 42) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le altre costruzioni o porzioni di costruzione destinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1995. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per

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    l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera f) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto.

    Art. 39 comma a) del T.U.I.R.

    a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;

    In sostanza tutti i fabbricati rurali abitativi, a prescindere dai soggetti utilizzatori, dovevano essere denunciati al nuovo catasto edilizio urbano tant’è che l’allora Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, ora Agenzia del Territorio, si adoperò per fornire le necessarie istruzioni operative ai propri Uffici periferici mediante la Circolare del 29.01.1991 n. 3.

    Ma, a quanto pare, le proteste delle associazioni di categoria ebbero la meglio e così si pose rimedio all’accatastamento indistinto delle abitazioni, rurali o meno, mediante l’emanazione della Legge del 30.12.1991 n. 413.

    Legge del 30.12.1991 n. 413 – art. 70

    Comma 4. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è sostituito dal seguente:

    "Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993".

    La legge chiarì dunque che l’accatastamento al nuovo catasto edilizio urbano doveva essere limitato alle abitazioni utilizzate da soggetti che non si dedicassero alla coltivazione dei fondi ed ovviamente la citata Direzione Generale emanò la Circolare dell’ 11.03.1992 n. 4, avente ad oggetto proprio la Legge n. 413/91, che, in sintesi, dettava le Disposizioni circa il classamento delle u.i.u. mancanti dei requisiti di ruralità e si occupava di quelle che nel frattempo erano state denunciate al catasto urbano in applicazione della circolare n.3/91.

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    Per chiudere l’argomento si anticipa che la questione ora narrata è stata ripresa, come si vedrà più innanzi, con il comma 8, art. 9, del D.L. 30.12.1993 n. 557.

    20. la data del 1° luglio 2001

    Come già anticipato al paragrafo 6 i criteri di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali dei fabbricati rurali, abitativi e strumentali, sono stati puntualmente elencati nei commi 3 e 3bis dell’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 23.03.1998 n. 139.

    Comma 3: fabbricati abitativi

    Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

    a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito (sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 – cfr. D. L. 262 art. 2, comma 37), o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

    b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

    c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

    d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo,

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    determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata Legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

    e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

    Comma 3-bis: fabbricati strumentali

    Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29 (ora art. 32) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo.".

    Art. 32 TUIR 917/1986:

    2. Sono considerate attività agricole:

    a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

    b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;

    c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di

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    animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali

    Ebbene, secondo il comma 6 art. 1 del D.P.R. n. 139 del 23.03.1998, fino al 1° luglio 2001, in deroga a quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo, le costruzioni rurali, definite tali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2 dello medesimo D.P.R. (si riferisce quindi sia a fabbricati abitativi e sia a fabbricati strumentali), non denunciate al catasto terreni alla data dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, si possono denunciare in Catasto (terreni) secondo le modalità previste dall'articolo 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio Decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal paragrafo 184 della istruzione XIV^ (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con Decreto ministeriale 1 marzo 1949 che prevede l’utilizzazione del Mod. 26; come in precedenza evidenziato l’art. 27 del T.U. (cfr punto 2b) prevede che al mod. 26 si accompagni la dimostrazione grafica.

    Si fa presente che la data dell’11 marzo 1998 indica l’entrata in vigore del Decreto n. 28 del 02.01.1998 (Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale.)

    Riassumendo

    fino al 1° luglio 2001 i fabbricati rurali, abitativi e strumentali, preesistenti all’11.03.1998, si possono denunciare soltanto al NCT con Mod. 26 e dimostrazione grafica.

    21. La data del 2 luglio 2001 - Fabbricati abitativi e strumentali

    Il comma 1 dell’art. 1 del richiamato D.P.R. n. 139/1998 recita che per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2 (si riferisce quindi sia fabbricati abitativi e sia a fabbricati strumentali), ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni di cui

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    all'articolo 5 del Decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 il quale, a proposito delle norme generali di conservazione, precisa che ai fini della conservazione del catasto dei fabbricati (ancora da venire) si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano istituito con regio Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249.

    In altri termini dal 2 luglio 2001

    • i nuovi fabbricati rurali, abitativi e strumentali;

    • i fabbricati rurali, abitativi e strumentali preesistenti al all’11.03.1998 ma non denunciati al catasto terreni entro il 1° luglio 2001;

    • le variazioni di quelli, abitativi e strumentali, esistenti;

    • i fabbricati rurali abitativi che perdono i requisiti soggettivi;

    • i fabbricati rurali strumentali che perdono i requisiti oggettivi;

    insomma tutte le costruzioni devono essere denunciate al catasto fabbricati (che attualmente è sempre il nuovo catasto edilizio urbano).

    Tra le variazioni non è compreso il trasferimento di diritti che può quindi avvenire citando gli estremi catastali del catasto terreni.

    Però se l’acquirente non possiede i requisiti soggettivi si deve preventivamente denunciare il fabbricato abitativo al catasto urbano mentre il fabbricato strumentale, se permangono i requisiti oggettivi, può rimanere al catasto terreni.

    22. La data del 2 luglio 2001 - I fabbricati rurali strumentali

    Secondo il comma 3-bis dell’art. 2 del suddetto D.P.R. deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché' ai fabbricati destinati all'agriturismo.

    Si osservi come per le costruzioni strumentali non si faccia riferimento alle caratteristiche del soggetto titolare (a differenza dei fabbricati abitativi).

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    In merito alle costruzioni strumentali il Provvedimento direttoriale (dell’Agenzia del Territorio) del 09.02.2007 non entra nel merito delle caratteristiche soggettive e chiarisce, all’art. 1 paragrafo 3, che Ai fini fiscali, deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole anche a seguito di mutazione delle caratteristiche oggettive e di destinazione d'uso dell'immobile, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557.

    Decreto Legge del 30/12/1993 n. 557 - art. 9 comma 3-bis.

    Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

    a) alla protezione delle piante;

    b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

    c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

    d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

    e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96;

    f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

    g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

    h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

    i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

    l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

    Quindi se un fabbricato rurale strumentale, denunciato al catasto terreni, muta le caratteristiche oggettive e di destinazione d'uso ma rimane nell’ambito dell'art. 9, comma 3-bis, del D. L. n. 557/1993 ovvero dell’art. 32 del TUIR n. 917/1986, continua a rimanere tale e non deve essere denunciato al catasto urbano.

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    SINTESI LEGISLATIVA SUI FABBRICATI STRUMENTALI Decreto del Presidente della Repubblica del 23/03/1998 n. 139 in vigore dal 01/01/2001

    Art. 1 comma 1. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall' articolo 2, ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, (abitative e strumentali) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28. (ossia a partire dal 2 luglio 2001 si denunciano al NCEU)

    ……………………………………….

    Art. 1 comma 6. Fino al 1° luglio 2001, in deroga a quanto previsto al comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, non denunciate al catasto terreni alla data dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, è consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo le modalità previste dall'articolo 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio Decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal paragrafo 184 della istruzione XIV (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con Decreto ministeriale 1° marzo l949.

    articolo 2: Criteri di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali (in vigore dal 27/05/1998) 1. L'articolo 9, comma 3, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in Legge 26 febbraio 1994, n. 133, è così sostituito: " 3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

    ………………………………

    3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo.".

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    Riassumendo

    Il D.P.R. n. 139/1998 è entrato in vigore il 27.05.1998 ma per il disposto dell’ art. 1 comma 6 l’accatastamento al NCEU scatta dal 2 luglio 2001 e riguarda:

    1. le nuove costruzioni, abitative e strumentali;

    2. le costruzioni, abitative e strumentali, preesistenti all'11 marzo 1998 e non dichiarate al NCT entro il 1° luglio 2001;

    3. le variazioni delle costruzioni, abitative e strumentali, già denunciate NCT;

    4. le costruzioni abitative già censite al NCT, per le quali vengono meno i requisiti soggettivi e/o oggettivi per il riconoscimento della ruralità;

    5. le costruzioni strumentali già censite al NCT, per le quali vengono meno i requisiti oggettivi per il riconoscimento della ruralità.

    23. La data del 31 dicembre 2001

    Si premette che le norme che seguono hanno subito nel tempo vari aggiornamenti e tuttavia, per una chiara e coerente disamina temporale delle loro connessioni, si è scelto di riportarne il testo valido al momento della prima emanazione.

    - La data del 31 dicembre 2001 scaturisce a seguito di innumerevoli rinvii del termine fissato dall’art. 52 della Legge n. 47 del 17.03.1985; secondo tale articolo le opere ultimate entro la data di entrata in vigore (17.03.1985) della detta Legge che non siano state iscritte al catasto (ossia le nuove costruzioni), ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge stessa.

    Tuttavia, ad un certo punto del decorso, con il comma 8, art. 9, del D.L. 30.12.1993 n. 557, vengono presi in considerazione anche i termini per le denunce catastali dei fabbricati rurali abitativi e strumentali.

    Tornando all’art. 52 si osserva che si parla genericamente di opere che non siano state iscritte al catasto, di variazioni e di catasto (non si specifica il

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    catasto terreni o il catasto urbano e tantomeno se si tratta di costruzioni da ritenersi civili o rurali).

    - Successivamente, rimanendo invariata le generalità della casistica prima indicata e richiamando sempre l’art. 52, il termine è stato rinviato

    al 31.12.85 dall'art. 1, comma 2, D.L. 23.4.85 n. 146,

    al 31.12.86 dall'art. 1, comma 4, D.L. 20.11.85 n. 656,

    al 30.06.89 dall'art. 1, comma 3, D.L. 12.1.88 n. 2,

    al 31.12.89 dall'art. 9, L. 10.2.89 n. 48,

    - In seguito sia l'art. 12, L. 31.5.90 n. 128 e sia l'art. 3, comma 13, D.L. 30.12.91 n. 417, si sono riferiti sempre all'articolo 52 ma hanno abbandonato la genericità del riferimento al tipo di catasto. Le suddette norme precisano che trattasi della proroga, rispettivamente al 31.12.1991 ed al 31.12.92, dei termini per la denuncia (delle nuove costruzioni) e delle variazioni non registrate al catasto urbano.

    La Legge dunque o ha voluto escludere i fabbricati non inseriti nella mappa del catasto terreni(!), o parte dal presupposto che i fabbricati siano già inseriti nella mappa dello stesso catasto oppure, ipotesi più plausibile, ritiene scontato che l’iscrizione al catasto urbano debba essere preceduta, quando occorre, dall’iscrizione al catasto terreni. È da ritenere quindi che la Legge 128/1990 ed il D.L. 417/91 seguano la stessa scia delle norme precedenti.

    - L'art. 1, comma 5 ter, D.L. 23.1.93 n. 16 si limita soltanto a richiamare l’art. 52, sposta la precedente data al 31.12.93 e non fa cenno ad alcun catasto.

    - Il comma 8, art. 9, del D.L. 30.12.1993 n. 557 proroga due termini, entrambi al 31.12.1995.

    Un termine fa riferimento al consueto art. 52 della Legge 47/85, ed alle sue successive modificazioni, ovvero alla denuncia delle nuove costruzioni e delle variazioni non registrate al catasto urbano (precedute, come prima osservato, delle denuncia al catasto terreni).

    L’altro termine si collega all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del Decreto-Legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall'articolo 70, comma 4, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, (fabbricati rurali abitativi) e poi precisa che il termine del 31.12.1995 si applica anche ai fabbricati destinati ad uso diverso

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    da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al comma 3 (dello stesso articolo 1).

    La prima parte del comma è inerente dunque ai fabbricati rurali abitativi destinati ad abitazioni di persone, persone che hanno perso i requisiti soggettivi di ruralità indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del TUIR n. 917/1986, e successive modificazioni (Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:

    a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempreché le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;)

    La seconda parte si riferisce invece ai fabbricati rurali strumentali.

    Il comma 3 dell’art. 1 del D.L. 30.12.1993 n. 557, nella versione in vigore dal 30.12.1993 al 26.05.1998, (Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni: ......) non fa distinzione tra fabbricati rurali abitativi e strumentali e quindi per questi ultimi valgono le stesse condizioni dei primi.

    Però con la versione in vigore dal 27.05.1998 si introdusse la distinzione e con l’introduzione del comma 3bis la strumentalità venne separata dalle condizioni soggettive. Dunque si impone come vincolo al riconoscimento, ai fini fiscali, del carattere rurale del fabbricato che esso sia strumentale a quelle attività agricole elencate nell’art. 32 del TUIR n. 917/1986.

    - Il comma 6, art. 1, del D. L. 28.06.1995 n. 250 esclude dalla proroga i fabbricati rurali strumentali di cui al secondo periodo del comma 8, art. 9, del D. L. n. 557/1993 ma sposta al 31.12.1996 l’accatastamento dei fabbricati rurali abitativi che non posseggono più i requisiti soggettivi.

    Oltre al citato comma 8 viene inoltre richiamato il comma 9 dello stesso D. L. che è inerente le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità. Anche le sopraddette variazioni devono essere denunciate in catasto entro il 31.12.1996 purché le costruzioni oggetto delle variazioni siano state condonate quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla Legge n. 47/1985.

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    - L’art. 3 della Legge del 23.12.1996 n. 662 differisce al 31.12.1997 il termine già previsto al 31.12.1996 dai commi 8, primo periodo, e 9 dell' articolo 9 del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.

    - Il termine del 31.12.1997 è spostato al 31.12.1998 dalla Legge del 27.12.1997 n. 449, art. 14, comma 13.

    - Il termine del 31.12.1998 è spostato al 31.12.1999 dalla Legge del 23.12.1998 n. 448, art. 6, comma 4.

    - Il termine del 31.12.1999 è spostato al 31.12.2000 dalla Legge del 23.12.1999 n. 488, art. 7, comma 5.

    - Per finire, il comma 4, art. 64, della Legge del 23.12.2000 n. 388, stabilisce che il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.

    In conclusione il termine del 31 dicembre 2001 interessa:

    a) i fabbricati governati dall’art. 52 della Legge 47/1985;

    b) i fabbricati abitativi rurali che hanno perso i requisiti soggettivi.

    (Si ricorda che, al 31 dicembre 2001, tra i requisiti soggettivi non rientra ancora la qualifica di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese, soggetto introdotto dall’articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e come da Decreto Legge del 03.10.2006 n. 262 - art. 2).

    Per i fabbricati strumentali l’ultimo termine per l’accatastamento, come si è visto, è stato il 31.12.1995.

    Si vuole comunque sottolineare che all’attualità (dicembre 2008) le eventuali denunce catastali non potrebbero essere sottoposte a sanzioni per effetto della decadenza quinquennale di cui all’art.20, del d.l.vo n. 472/1997.

    24. La data del 31 ottobre 2008

    Il Decreto Legge del 03.10.2006, n. 262, art. 4, commi 6 e 7, articolo successivamente soppresso e sostituito dall’art. 2, commi 37 e 38, della Legge del 24.11.2006, n. 286 "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria

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    e finanziaria", ha introdotto, al comma 6, la figura dell’imprenditore agricolo.

    Più precisamente il comma 6 recitava:

    All'articolo 9, comma 3, lettera a), del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: "l'immobile è asservito" sono inserite le seguenti: "sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580".

    Il comma 7, invece disponeva che:

    I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 6 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 5.

    La norma è dunque specifica per le caratteristiche soggettive legate alla persona che riveste o meno il titolo di imprenditore agricolo e non ad altre fattispecie, soggettive e/o oggettive.

    L’art. 1 - Allegato – della Legge n. 286/2006, in vigore dal 29.11.2006, conferma la data del 30.06.2007 che rimane inalterata fino al 17 agosto 2007.

    Successivamente il Decreto Legge del 02.07.2007, n. 81, art. 15, comma 3quater, modificativo del D. L. n. 262/2006, in vigore dal 18 agosto 2007 al 28.02.2008, ha decretato la proroga del termine al 30.11.2007.

    Recita infatti che All'articolo 2, comma 38, del Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole: "entro la data del 30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 novembre 2007".

    In seguito il D.L. del 31.12.2007, n. 248 art. 26-bis, sempre modificativo del D. L. n. 262/2006 ed in vigore dal 01.03.2008 ha stabilito l’ulteriore proroga al 31.10.2008.

    Il sopracitato articolo riporta appunto che All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con

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    modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) le parole: "30 novembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2008";.

    Per inciso si vuole evidenziare che i termini di cui al comma 36 (... Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti...) interessano esclusivamente i tempi di surroga dell’Agenzia nei confronti degli interessati che non provvedono alle denunce catastali.

    Chiarisce infatti l’art. 2, paragrafo 3, del Provvedimento Direttoriale (dell’Agenzia del Territorio) del 09.02.2007 che In mancanza di adempimento di parte si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 36, del Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286.

    Art. 2, comma 36, del Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262

    L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata

    presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro sette mesi dalla data di

    pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici

    provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico

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    dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione

    delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui

    al Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a

    notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

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    S C A D E N Z I E R E

    Scadenza accatastamento al NCEU/NCT*

    Tipologia fabbricato

    rurale Requisiti Causale

    31.12.1995 D.L. 557/93, art. 1, c. 3 versione in vigore dal

    30.12.1993 al 26.05.1998

    strumentali oggettivi

    Perdita requisiti oggettivi di cui al TUIR 917/86 art. 32 e al D.L. 557/93, art. 9 c. 3bis

    01.07.2001* D.P.R. 139/98, art. 1, c. 6

    abitativi strumentali

    soggettivi oggettivi

    Termine ultimo per la denuncia al NCT* dei F.R. preesistenti all’11.03.1998

    02.07.2001 D.P.R. 139/98, art. 1, c. 1

    abitativi strumentali

    soggettivi oggettivi

    - nuove costruzioni abitative e strumentali; - costruzioni abitative e strumentali preesistenti all'11 marzo 1998 e non dichiarate al NCT entro il 1° luglio 2001; - variazioni costruzioni abitative e strumentali denunciate NCT; - costruzioni abitative censite al NCT, per le qualivengono meno i requisiti soggettivi e/o oggettivi di ruralità; - costruzioni strumentali censite al NCT, per le qualivengono meno i requisiti oggettivi di ruralità.

    (tra i requisiti soggettivi è esclusa la figura dell’ imprenditore agricolo)

    31.12.2001 L. 388/00, art. 64, c. 4

    abitativi soggettivi Perdita requisiti soggettivi di cui al D.L. 557/93, art. 9, c. 3

    31.10.2008 D.L. 248/07, art. 26-bis

    abitativi soggettivi

    Perdita requisiti di imprenditore agricolo di cui al D.L. 262/06, art. 2, c. 37

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    A parte la scadenza del 31.10.2008 il superamento di tutti gli altri termini è ormai in regime di decadenza quinquennale e quindi le odierne denuncie catastali non sarebbero sanzionabili.

    Le sanzioni scattano invece per le denuncie presentate oltre i trenta giorni dal 31.10.2008.

    Articolo 34-quinques, comma 2,del Decreto Legge 10 febbraio 2006, n.

    4, aggiunto in sede di conversione dalla Legge 9 Marzo 2006, n 80.

    Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni:

    a) al primo comma dell'articolo 28 del regio Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole: "il 31 gennaio dell'anno successivo a quello" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni dal momento";

    b) le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17 primo comma, lettera b), del regio Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate.

    Decreto Legislativo del 18.12.1997 n. 472 - art. 20 - Decadenza e

    prescrizione.

    1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3.

    Legge del 30/12/2004 n. 311 comma 338 (Finanziaria 2006)

    Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 31 del regio Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall'articolo 31 del medesimo regio Decreto-Legge n. 652 del 1939, come rideterminati dall'articolo 8, comma 1, del Decreto-Legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli

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    articoli 20 e 28 del citato Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066.

    I sopraccitati articoli 20 e 28 si riferiscono alla mancata dichiarazione delle unità immobiliari urbane e delle relative variazioni ed alla mancata dichiarazione dei fabbricati che dalla categoria degli esenti passano a quelli soggetti all’imposta.

    25. Casistica delle sanzioni

    Nel caso di denuncia catastale di fabbricato rurale abitativo che ha perso i requisiti soggettivi di ruralità a causa della cancellazione del titolo di imprenditore agricolo del titolare si possono presentare le seguenti fattispecie.

    - Denuncia catastale entro il 31 ottobre 2008:

    si accatasta mediante le procedure Pregeo e Docfa senza incorrere in sanzioni;

    - Denuncia catastale dopo il 31 ottobre 2008:

    sono dovute le sanzioni;

    - Denuncia catastale dopo il 31 ottobre 2008 ma entro 90 giorni dall’evento:

    il denunciante può avvalersi del “ravvedimento operoso” e versare contestualmente alla cassa € 32,25 (1/8 di 258) + interessi (cfr. art. 13, comma 1a, d.l.vo n. 472/1997);

    - Denuncia catastale dopo il 31 ottobre 2008 in una data compresa tra il 90° giorno ma entro 1 anno dall’evento:

    il denunciante potrebbe avvalersi del “ravvedimento operoso” e versare contestualmente alla cassa € 51,60 (1/5 di 258)+ interessi (cfr. art. 13, co. 1b, d.l.vo n. 472/1997).

    Se il denunciante non vuole usufruire del ravvedimento l’Ufficio eleva atto di contestazione con sanzione che può variare tra 258 e 2066 euro + interessi;

    Se la sanzione è pagata entro 60 giorni dal ricevimento della sua notifica si può versare 1/4 dell’importo fissato + interessi (è la c.d. definizione agevolata, (cfr. art. 16, co. 3, d.l.vo n. 472/1997).

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    SEZIONE IV

    L’ATTESTAZIONE DI RURALITA’ DEI FABBRICATI

    26. I criteri sul riconoscimento dei requisiti di ruralità

    I criteri sul riconoscimento dei requisiti di ruralità delle costruzioni previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con le loro successive integrazioni e modificazioni, sono assunti a base sia dall’Agenzia del Territorio, ai fini del corretto censimento in catasto degli immobili, sia dall’Agenzia delle Entrate e dai Comuni per l’applicazione delle imposte di rispettiva competenza.

    Sulla materia appaiono altresì rilevanti altre disposizioni come il D.P.R. del 23 marzo 1998 n. 139 per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale D.P.R. rimanda al Decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 con il quale sono state disciplinate le modalità per il censimento delle costruzioni rurali o di quelle per le quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità.

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    27. Il Decreto n. 28 del 02.01.1998

    Il Decreto del 02.01.1998 n. 28 reca le norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale. L’art. 1 enuncia che il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario del patrimonio edilizio nazionale e che il minimo modulo inventariale è l'unità immobiliare mentre l’art. 2 specifica che l'abitazione e gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola costituiscono unità immobiliari da denunciare in catasto autonomamente.

    Per inciso l’art. 27, che regola la conservazione del catasto dei fabbricati, chiarisce che fino al completamento delle operazioni di formazione del catasto dei fabbricati previste all'articolo 26 (ad oggi vige ancora il nuovo catasto edilizio urbano), per le mutazioni nello stato di diritto delle costruzioni rurali si applica la normativa di conservazione del catasto dei terreni. In altri termini i trasferimenti di diritti dei fabbricati rurali possono riportare gli identificativi catastali del catasto terreni non essendo necessaria la preventiva denuncia al NCEU. Tale denuncia preventiva si rende però necessaria per i fabbricati abitativi qualora l’acquirente non abbia i requisiti di imprenditore agricolo e, come tale, iscritto all’albo delle imprese.

    28. La Revisione dei criteri di accatastamento

    La Legge del 23.12.1996 n. 662, art. 3, comma 156, ha disposto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, l’emanazione di più regolamenti finalizzati alla revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'articolo 9 del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa doveva essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa e che si sarebbe dovuto altresì provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica.

    Uno di questi regolamenti è il D.P.R. del 23.03.1998 n. 139 intitolato, appunto, Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

    L’art. 1 dispone l’accatastamento al catasto urbano delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, da considerarsi rurali, ed anche

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    delle costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità.

    Inoltre ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione, ossia non viene loro annullata o sospesa la rendita catastale, qualora vengano riconosciute rurali. Con ciò, il legislatore ha stabilito la piena autonomia tra il profilo catastale (costituzione dell'inventario completo) e quello fiscale (imposizione o esenzione sulla base delle redditività oggettive, comunque riportate in catasto).

    E’ specificato ancora che le costruzioni rurali costituenti unità immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite autonomamente mediante l'attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria e, per ultimo viene chiarito che le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole", nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite.

    29. L’inventariazione e l’accertamento dei fabbricati rurali

    Sulla diversificazione dei momenti della denuncia catastale (momento inventariale) e del riconoscimento delle caratteristiche di ruralità dei fabbricati (momento fiscale) sono intervenuti, in ultimo, il Dipartimento del Territorio, ora Agenzia, e l’Agenzia delle Entrate rispettivamente con la circolare n. 96 del 9 aprile 1998 e con la Risoluzione n. 111E del 22 maggio 2007.

    Secondo la circolare n. 96/1998 “Nell'ottica perseguita dal D.P.R. (139/1998) di attuazione dell'art. 3, comma 156, della Legge n. 662/96 di separazione tra il profilo catastale (inventariale) e quello fiscale (accertamento), la trattazione delle denunce di fabbricati rurali (con mod. 26) giacenti può essere limitata all'aggiornamento della mappa e dei relativi dati censuari del catasto terreni. Di contro, non risulta più necessaria - salvo i casi in cui l'accertamento sia oggetto di verifica straordinaria richiesta dalla parte - la preventiva valutazione dei requisiti per il riconoscimento della ruralità, in quanto l'aggiornamento è finalizzato al trasferimento delle relative informazioni al catasto dei fabbricati.

    Per la circolare l’immissione in atti dei mod. 26 giacenti (denuncia dei fabbricati rurali) ossia l’aggiornamento dei data base cartografico e censuario,

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    deve avvenire a prescindere della valutazione preventiva dei requisiti di ruralità (vedasi anche la conclusione del paragrafo).

    Sui requisiti la circolare evidenzia che “La valutazione della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità delle costruzioni è compito precipuo degli uffici preposti all'accertamento delle imposte sugli immobili. Gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici del territorio assicureranno in ogni caso le ordinarie consulenze di carattere istituzionale, limitatamente ai requisiti oggettivi dei beni immobili.”

    Sul riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati abitativi la Risoluzione n. 111E/2007 ricorda intanto le caratteristiche elencate nel D.P.R. n. 139/1998 e sottolinea “che al fine di poter riconoscere come rurale un fabbricato è necessario che sussistano congiuntamente tutte le seguenti condizioni:

    1) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno agricolo o detenuto dall’affittuario o dal conduttore del terreno stesso, ovvero da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta autonomamente in agricoltura;

    2) l’immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per usi agricoli, dai soggetti di cui al punto precedente, sulla base di un titolo idoneo, od utilizzato da dipendenti di attività agricole a tempo indeterminato od assunti a tempo determinato per un periodo non inferiore a cento giornate, ovvero senza limiti di tempo in caso di attività di alpeggio in zone di montagna;

    3) il terreno a cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 mq e deve essere censito al catasto terreni con attribuzione di specifico reddito agrario. La superficie da considerare a tale scopo è ridotta a mq 3.000 se il terreno è utilizzato per coltivazioni intensive o culture specializzate in serra o per la funghicoltura;

    4) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto conduttore del fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo. Da tale reddito devono essere esclusi i trattamenti pensionistici erogati a seguito di attività svolta in agricoltura. Nel caso di terreni montani detto limite è ridotto dalla metà ad un quarto. Per coloro che non presentano la dichiarazione I.V.A. il volume di affari deve essere assunto pari al limite massimo previsto per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972;

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    5) il fabbricato non deve essere, comunque, riconducibile alle categorie catastali A/1 od A/8, cioè non deve essere definito abitazione di lusso ai sensi del D.M. 2 Agosto 1969.”

    Avuto dunque riguardo alla separazione tra la disciplina catastale e quella fiscale, si deve concludere che il riconoscimento della ruralità deriva dal verificarsi di tutte le condizioni sopra elencate.

    Per cui quando la circolare n. 96/1998 demanda agli uffici preposti all'accertamento la valutazione delle condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità delle costruzioni deve intendersi che tale valutazione avvenga in fase di eventuale autonomo controllo dei redditi imputabili ai predetti fabbricati e non preventivamente né a seguito di istanza di parte.

    In definitiva la ditta che presenta la denuncia catastale dovrà valutare la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla norma per qualificare rurale il proprio fabbricato e, in caso affermativo, applicherà il regime fiscale di competenza.

    30. L’accertamento dei fabbricati rurali

    La circolare n. 7 del 15.06.2007 dell’Agenzia del Territorio fornisce precise prescrizioni sulle attività degli Uffici distinguendo:

    - fabbricati abitativi dichiarati per la prima volta in catasto urbano;

    - fabbricati che ancora permangono iscritti al catasto terreni;

    - fabbricati strumentali alle attività agricole;

    - fabbricati dedicati all’attività agrituristica.

    - Nel caso delle abitazioni l’Ufficio avrà cura di esaminare le dichiarazioni