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Il decreto legislativo 81/08

Evoluzione storico-giuridica delle norme di prevenzione sul lavoro aggiornata al d.lgs. 106/2009

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Sommario

1. evoluzione normativa italiana2. termini e definizioni3. formazione e informazione4. valutazione dei rischi

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Evoluzione normativa italiana

Legislazione in materia di sicurezza

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Prime norme italiane

� Storicamente una delle prime norme di prodotto italiane nel campo della sicurezza dei lavoratori fu il Regio Decreto del 21 maggio 1927, n°824.

� Questo recava il regolamento per l’esecuzione del R.D. n°1331 del 1926, che costituiva l’ANCC, per la costruzione, l’installazione e l’esercizio degli apparecchi a pressione di gas o vapori e dei generatori di vapore d’acqua.

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Riferimenti Costituzionali

� Art. 1 - L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

� Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

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Riferimenti Costituzionali

� Art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

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Riferimenti Costituzionali

� Art. 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

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Riferimenti Costituzionali

� Art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

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Riferimenti Costituzionali

� Art. 41 - L’iniziativa economica privata èlibera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

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Codice Penale

� Art. 437 - Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena èdella reclusione da 3 a 10 anni

Elemento soggettivo: doloso

Elemento oggettivo: preventivo

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Codice Penale

� Art 451- Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mez-zi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infor-tuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino ad un anno, o con la multa da 100 a 500 €

Elemento soggettivo: colposo

Elemento oggettivo: protettivo

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Codice Penale

Artt. 437 e 451-

� Tutelano il bene “sicurezza” in ambito lavorativo.

� La condotta che genera situazioni di pericolo viene sanzionata penalmente anche in assenza delle conseguenze materiali del danno causato che costituisce una circostanza aggravante, e non un elemento costitutivo, del reato.

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Codice Civile

� Art. 2087- L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Notevole ampiezza generale, ma sulla base di criteri identificati, dell’obbligo di sicurezza.

Tutela interessi privati (del lavoratore) in vista di interessi pubblici (i lavoratori e i cittadini)

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Radici storiche della normativa

� Anni ’50-’60:Fiducia nella tecnologia, assenza del diritto soggettivo del lavoratore

� Anni ’70:Contrattazione collettiva, art. 9 Statuto dei lavoratori

� Anni ’80: Monetizzazione del rischio

� Anni ’90: Prevenzione, nuovo impulso dato dalla normativa CEE (D.Lgs. 277/91 e D.lgs626/94)

� Anni’00: Modello Organizzativo

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Da Bruxelles a Roma (a)

Attuazione di 8 direttice CEE:

1. 89/391 Direttiva quadro

2. 89/654 Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

3. 89/656 Prescrizioni minime per l’uso di DPI

4. 89/655 Requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature da lavoro

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Da Bruxelles a Roma (b)

5. 90/269 Prescrizioni minime per la movimentazione manuale dei carichi

6. 90/270 Prescrizioni minime per l’uso di videoterminali

7. 90/394 Protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni

8. 90/679 Protezione dei lavoratori contro i rischi

da agenti biologici

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Normativa di riferimento attuale

� D.Lgs 626/94: “MIGLIORAMENTO della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro”

� 81/08: modello organizzativo “Attuazione dell’art.1 della L.3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.

� 106/09: disposizioni integrative e correttive all’81/08

� Decreti attuativi dei decreti 626 e 81

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Concetti chiave

� Programmazione: attività normale e continuativa

� Organizzazione: precisare ruoli, competenze, responsabilità

� Standardizzazione: delle procedure d’intervento

� Consultazione e Partecipazione: dei lavoratori

� Formazione e Informazione: dei lavoratori

� Impianto Sanzionatorio

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I soggetti coinvolti nella prevenzione

DATORE DI LAVORO DIRIGENTIPREPOSTI

LAVORATORI RLS

R.S.P.P.Medico Competente

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Attori della prevenzione esterni

�� Organi di vigilanzaOrgani di vigilanza:� ASL� Ispettorato del lavoro (può adottare

provvedimenti di sospensione)

�� Organi istituzionaliOrgani istituzionali:� ISPESL � INAIL� Vigili del fuoco (può adottare

provvedimenti di sospensione)

�� Organismo pariteticoOrganismo paritetico – Ente bilaterale:� Organizzazioni sindacali + datoriali

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Provvedimento di sospensione

� Per violazioni gravi e reiterate di cui all’allegato I del decreto 81/08�Mancata elaborazione DVR e/o Piano Emergenza e/o POS

�Mancata formazione e addestramento

�Mancata costituzione SPP e RSPP

Riscontro di personale impiegato in nero pari al 20% dei presenti (eccetto imprese monodipendente)

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Termini e definizioni

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Definizioni fondamentali

� Pericolo:proprietà intrinseca di un fattore (attrezzature, sostanze, pratiche di lavoro ecc.) di poter causare danni

� Rischio:probabilità che un pericolo determini eventi dannosi

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Infortunio

� Evento accidentale avvenuto per causa violenta dal quale derivano la morte, l’inabilitàpermanente, totale o parziale al lavoro

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Malattia Professionale

� Processo morboso che si produce a causa del protratto contatto con l’agente nocivo e che può portare a conseguenze patologiche anche molti anni dopo che è cessata l’interazione con l’agente.

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Valutazione del rischio

Tentativo di prevedere il danno che può essere provocato da un determinato pericolo

Dipende da:

� Probabilità che il pericolo scateni

l’evento dannoso

� Entità del danno

� Quantità di persone esposte

R = P x M

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Formazione e informazione dei lavoratori

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Formazione i informazione

Formazione: educare l’uomo nella sua globalità: mente, cuore, mano:

� L’obbligo di formazione è una novità introdotta dal D.Lgs.626/94 ripresa dal D.Lgs.81/08

Informazione:Fornire notizie (a livello verbale o scritto):

� L’obbligo già presente nella legislazione precedente

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Informazione art. 36 D.Lgs. 81/08 (1)

� Il datore di lavoro deve assicurare a ciascunlavoratore (anche ai lavoratori a domicilio) informazione adeguata e specifica su:

� I rischi “ambientali”, legati all’intero processo produttivo;

� I rischi legati alla mansione specifica (normativa e disposizioni aziendali);

� Sulle misure di prevenzione e protezione adottate;

� Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile.

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Informazione

Inoltre su:

� I pericoli relativi all’uso di sostanze e preparati pericolosi

� Le procedure di

a) Pronto soccorso

b) Lotta antincendio

c) Evacuazione

� Il nominativo del RSPP e del medico competente

� I nominativi degli addetti alle emergenze

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Informazione adeguata significa:

� Che deve essere rapportata al soggetto che ne è destinatario.

� Che deve essere commisurata ai rischiesistenti.

� Che deve avere carattere dinamico.

� Che occorrono molteplici mezzi di informazione(opuscoli, cartelli, avvisi in bacheca, comunicazione faccia a faccia, ecc.)

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Formazione e Informazione quando?

� Al momento dell’assunzione

� Al momento del trasferimento o cambiamento di mansione

� In occasione di cambiamenti dell’organizzazione aziendale:

1) Nuove attrezzature

2) Nuove tecnologie

3) Nuove sostanze o preparati pericolosi

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Formazione art.37 D.Lgs.81/08

� AI LAVORATORI: avviene durante l’orario di lavoro; senza oneri a carico dei lavoratori;

� AGLI ADDETTI ALLE SITUAZIONI DIEMERGENZA: sulla base dei rischi specifici dell’azienda o unità produttiva; formazione organizzata previa consultazione RLS;

� RLS;

� Ai DIRIGENTI;

� AI PREPOSTI.

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Addetti alle emergenze

� Primo soccorso

� Evacuazione dei lavoratori

� Prevenzione e lotta antincendio

� Gestione dell’emergenza

IN NUMERO ADEGUATO!

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La formazione del RLS

� Consiste in 32 ORE minime per l’espletamento delle sue funzioni.

� PROGRAMMA BASE: conoscenze generali sulla normativa, sui rischi e sulle relative misure di prevenzione, metodologie sulla valutazione del rischio, metodologie minime di comunicazione.

� SCOPO: rendere effettivo il ruolo partecipativo e il potere di proposta e consultazione del RLS in merito alla valutazione dei rischi.

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Chi può promuovere formazione?

� Gli organismi paritetici territoriali

� Il RSPP

� Il medico competente

� Il RLS

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Valutazioni dei rischi

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Matrice dei rischi

1 2 3 4

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2

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PROBABILITA’DI

ACCADIM

ENTO

MAGNITUDO DEL DANNO

R = f(P,M)

R < Ra

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Valutazione dei rischi - definizione

Valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza

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Adeguatezza della valutazione dei rischi

1. Preliminare e propedeutica alle scelte aziendali;

2. Come tale, sistematica ed abituale non episodica o una tantum;

3. Come funzione di orientamento alle priorità;4. Rigorosamente esplicitata nei suoi criteri e

documentata nei contenuti;5. Costruita e gestita in modo partecipato

coinvolgendo tutti gli attori aziendali della prevenzione

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Obiettivo della valutazione dei rischi

� Consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la Salute dei lavoratori sulla base di priorità quantitativamente definite.

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Conclusione di una valutazione

Al termine della valutazione è necessario indicare:

a) I rischi sono controllati o no in modo adeguato

b) Se non lo sono, quali sono:

� Le priorità da affrontare

� Le opzioni previste per ridurre il rischio

c) Provvedimenti possibili per migliorare ulteriormente i livelli di protezione

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Chi effettua la valutazione deve sapere:

1. Le leggi le norme di buona tecnica;

2. Gli standard di riferimento;

3. I requisiti di igiene del lavoro;

4. I fondamenti di ergonomia;

5. La sicurezza sul lavoro;

6. I cicli tecnologici;

7. Le tecniche di indagine ambientale;

8. Le tecniche di bonifica ambientale;

9. Le tecniche di comunicazione/formazione;

10. Le informazioni ad hoc sull’azienda.

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Chi effettua la valutazione deve saper fare:

1. Identificare pericoli e situazioni pericolose;

2. Valutare i livelli di rischio;

3. Mettere i rischi in ordine di priorità;

4. Proporre le opzioni possibili per eliminare/ridurre i rischi;

5. Valutare costi ed efficacia;

6. Promuovere e comunicare;

7. Identificare i casi in cui le proprie; competenze sono inadeguate e occorrono altre competenze.

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Strumenti per la valutazione

� Se necessari dati di letturatura;

� Osservazione diretta (sopralluoghi, ispezioni etc.);

� Analisi degli infortuni e malattie professionali;

� Analisi della documentazione (di sicurezza, di conformità, schede tossicologiche, etc.);

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Strumenti per la valutazione

� Acquisizione, se necessaria, di ulteriori informazioni (sulle sostanze, sui preparati, etc.);

� Analisi dei compiti e delle mansioni;

� Analisi delle procedure operative;

� Recupero dell’esperienza, del vissuto, dei pareri dei lavoratori;

� Se necessari, campionamenti e rilevazioni ambientali;

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Cosa si valuta

� Layout dei reparti

� Numero di addetti

� Denunce manutenzione impianti

� Schede di sicurezza sostanze

� Controlli sanitari periodici

� Procedure di lavoro

� Elenco dispositivi di protezione

� Esperienze del personale

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Prevenzione

� Insieme di misure attuate all’interno dell’azienda che tendono ad eliminare o ridurre la probabilità di accadimento sia esso un infortunio o una malattia professionale

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Prevenzione

PREVENZIONE

Eliminazionedell’uso di agenti

Visitapreventiva

Formazione e informazione

Misure igieniche

Consultazione e partecipazione dei

lavoratori

Controllosanitario

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Protezione

� Insieme di misure adottate, necessarie a ridurre le conseguenze dannose di un dato evento che potrebbe verificarsi nonostante le misure di prevenzione adottate

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Protezione

Protezione

Formazione e informazione

Dispositivi di protezione individuale

Segnaletica di sicurezza

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MAGNITUDO

PROBABILITA’

R = f(P,M)

R < Ra

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

2

3

4

4 6 8

6 9 12

8 12 16

misure di prevenzione

misure di protezione

RISCHIO ACCETTABILE

Prevenzione, Protezione

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Contenuti minimi del DVR (1)

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attivitàlavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

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Contenuti minimi del DVR (2)

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonchédei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del SPP, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici.