Evoluzione storica della figura del messo · PDF file4 R.D. 12 febbraio 1911 n.297....
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Documentazione per la formazione del Messo Comunale
LEGISLAZIONE
ANNO 2010
1
MATERIALE PER LA FORMAZIONE DEI MESSI COMUNALI
1 (aggiornato al 18/01/2010)
Raccolta normativa e giurisprudenziale in
materia di notificazioni
2
Evoluzione storica della figura del messo comunale
Principali interventi giurisprudenziali sulla materia della notificazioni
Recenti nterventi legislativi sulla materia delle notificazioni
Responsabilit del messo comunale
Nullit della notificazione
Notifica alle persone fisiche
Notifica alle persone giuridiche
Notifica a mezzo posta
Atti finanziari
Le notificazioni nel processo tributario
Forme speciali di notificazione
Compenso spettante per la notificazione degli atti
3
EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA RELATIVA AL MESSO
COMUNALE
TULCP n. 383/1934
R.D. n. 148/1915
RD n. 297/1911
L. 142/1990
T.U n. 267/2000
L. 265/1999
TULCP 3 marzo 1934 n. 383
Art. 273
Ogni comune e ogni provincia ha uno o pi messo .
Il messo deve essere maggiorenne.
La nomina approvata con decreto del Prefetto.
Il messo comunale e quello provinciale sono autorizzati a notificare atti nellinteresse di
altre amministrazioni per cui non siano prescritte speciali formalit.
I messi dei comuni e delle province possono anche notificare atti nellinteresse di altre
amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta a quella da cui essi rispettivamente
dipendono.
I referti del messo fanno fede sino a querela di falso.
Omissis
Art. 274
Salvo che non sia disposto altrimenti, i comuni e le province sono tenuti a compiere senza
corrispettivo gli atti che siano loro commessi dalla legge nellinteresse generale.
R.D. 4 febbraio 1915 n. 148
Art. 125
La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti da
consegnarsi a domicilio.
La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale
Omissis
4
R.D. 12 febbraio 1911 n.297. Regolamento per la esecuzione della Legge comunale e
provinciale
Art. 83
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Legge 03-08-1999 n. 265
Art. 10 Notificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni di cui allart. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei
propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le
notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla
legge.
2. Al comune che vi provvede spetta da parte dellamministrazione richiedente, per ogni
singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con
avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, dellinterno e delle finanze.
3. Lente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato
la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate
per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla
liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per
conto della stessa amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il
dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dellente locale
interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio
comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti.
4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle
liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e
referendarie effettuate per conto dello stato, della regione e della provincia, sono a carico
degli enti per i quali si tengono le elezioni e i referendum. Ai conseguenti oneri si
provvede a carico del finanziamento previsto dal decreto del ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8 dellarticolo 55 della legge
27 Dicembre 1997, n. 449.
5. Il primo comma dellarticolo 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890 sostituito dal
seguente:
Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla
notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte
dellufficio che adotta latto stesso.
6. Dopo il quinto comma dellarticolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, inserito il
seguente: La notificazione dellordinanza - ingiunzione pu essere eseguita dallufficio
che adotta latto, secondo le modalit di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
7. Ciascuna amministrazione dello stato individua lunit previsionale di base alla quale
imputare gli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo entro i limiti delle relative
dotazioni di bilancio.
6
PRINCIPALI INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI
CORTE COSTITUZIONALE
CORTE COST. 3 MARZO 1994, N. 69
artt- 142. 143 cpc
CORTE COSTITUZIONALE
CORTE COST. 23-09-1998, N. 346
L. 20-11-1982 n. 890
Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a
mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari.
CORTE COSTITUZIONALE
CORTE COST. 26 NOVEMBRE 2002, N. 477
scissione dei momenti di perfezionamento della
notificazione (notifica postale)
L. 263/2005 modifica dell'art. 149 cpc
CORTE DI CASSAZIONE
CASS. CIV. SEZ. UNITE, SENTENZA 21 FEBBRAIO-4 GIUGNO 2002 N. 8091
applicabilit alle notifiche alle societ di capitali delle
norme previste per le persone fisiche (artt. 140 e 143)
CORTE COSTITUZIONALE 19 DICEMBRE 2003 N. 360.
effetto ai fini delle notificazioni delle variazioni e
modificazioni dell'indirizzo del contribuente
(art. 60 Dpr 29.9.73. n. 600)
CORTE COSTITUZIONALE 23 GENNAIO 2004, N. 28
scissione dei momenti di perfezionamento della notifica
a mani
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, ORDINANZA DEL 13.1.2005 N. 458.
mancata allegazione dell'avviso di ricevimento nella
notifica ai sensi art. 140 cpc
CASSAZIONE CIVILE SEZ. V, 03/11/2006, N. 23576
mancata allegazione dell'avviso di ricevimento nella
notifica ai sensi art. 140 cpc
CASSAZIONECASS. CIV., SEZ. II, 19.1.2007, N. 1258
Art- 139 cpc, c. 4 (spedizione raccomandata)
CORTE COSTITUZIONALE, 7.11.2007, N. 366
29-9-1973 N. 600 art. 60, 1 c. lett f)
CASSAZIONE CIVILE SENT. N. 6749 DEL 21 MARZO 2007
Relata di notificazione sul frontespizio
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Corte Costituzionale
Corte cost. 3 marzo 1994, n. 69
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1 - La Corte di Cassazione dubita della legittimit costituzionale del combinato disposto
dell' art. 142, terzo comma, del codice di procedura civile, dell'art. 143, terzo comma, del
codice di procedura civile e dell'art. 680, primo comma, del codice di procedura civile, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, imponendo a pena di
inefficacia la notificazione del decreto di sequestro entro quindici giorni dal primo atto di
esecuzione anche quando tale adempimento debba eseguirsi all'estero nei modi previsti
dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (c.d.
legge consolare), comporta irragionevole limitazione del diritto di agire, facendo carico
alla parte istante di comportamenti rimessi a terzi, in particolare alle autorit locali (in
ipotesi interessate a che la notificazione non avvenga), nonch disparit di trattamento
rispetto al caso previsto nei primi due commi dell'art. 142 del codice di procedura civile,
nel quale la notificazione si ha per perfezionata nei confronti del notificante con il solo
compimento delle formalit ivi prescritte.
2 - La questione fondata.
L'art. 142 del codice di procedura civile, nel testo originario, si limitava a disporre, nei suoi
due commi, che una copia dell'atto da notificare venisse affissa nell'albo dell'ufficio
giudiziario davanti al quale si procede, altra copia spedita al destinatario in piego
raccomandato e una terza consegnata al pubblico ministero per la consegna, tramite il
Ministero degli affari esteri, al destinatario stesso: in tal modo era notificato l'atto a
persona non residente, n dimorante, n domiciliata nello Stato.
Correlativamente il terzo comma dell'art. 143 del codice di procedura civile, sempre nel
testo originario, considerava la notificazione per eseguita nel ventesimo giorno successivo
a quello in cui erano state compiute dette formalit, sia nel caso di notificazione a persona
di residenza, domicilio e dimora sconosciuti, sia nell'ipotesi di cui all'articolo precedente.
3 - Questa Corte, con sent. n. 10 del 1978, ebbe a dichiarare l'illegittimit costituzionale di
tale ultima norma, nella parte in cui non prevedeva - per quanto attiene alla operativit
della notificazione nei confronti del destinatario dell'atto da notifica