Evoluzione storica della figura del messo · PDF file4 R.D. 12 febbraio 1911 n.297....

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  • Documentazione per la formazione del Messo Comunale

    LEGISLAZIONE

    ANNO 2010

  • 1

    MATERIALE PER LA FORMAZIONE DEI MESSI COMUNALI

    1 (aggiornato al 18/01/2010)

    Raccolta normativa e giurisprudenziale in

    materia di notificazioni

  • 2

    Evoluzione storica della figura del messo comunale

    Principali interventi giurisprudenziali sulla materia della notificazioni

    Recenti nterventi legislativi sulla materia delle notificazioni

    Responsabilit del messo comunale

    Nullit della notificazione

    Notifica alle persone fisiche

    Notifica alle persone giuridiche

    Notifica a mezzo posta

    Atti finanziari

    Le notificazioni nel processo tributario

    Forme speciali di notificazione

    Compenso spettante per la notificazione degli atti

  • 3

    EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA RELATIVA AL MESSO

    COMUNALE

    TULCP n. 383/1934

    R.D. n. 148/1915

    RD n. 297/1911

    L. 142/1990

    T.U n. 267/2000

    L. 265/1999

    TULCP 3 marzo 1934 n. 383

    Art. 273

    Ogni comune e ogni provincia ha uno o pi messo .

    Il messo deve essere maggiorenne.

    La nomina approvata con decreto del Prefetto.

    Il messo comunale e quello provinciale sono autorizzati a notificare atti nellinteresse di

    altre amministrazioni per cui non siano prescritte speciali formalit.

    I messi dei comuni e delle province possono anche notificare atti nellinteresse di altre

    amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta a quella da cui essi rispettivamente

    dipendono.

    I referti del messo fanno fede sino a querela di falso.

    Omissis

    Art. 274

    Salvo che non sia disposto altrimenti, i comuni e le province sono tenuti a compiere senza

    corrispettivo gli atti che siano loro commessi dalla legge nellinteresse generale.

    R.D. 4 febbraio 1915 n. 148

    Art. 125

    La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti da

    consegnarsi a domicilio.

    La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale

    Omissis

  • 4

    R.D. 12 febbraio 1911 n.297. Regolamento per la esecuzione della Legge comunale e

    provinciale

    Art. 83

  • 5

    Legge 03-08-1999 n. 265

    Art. 10 Notificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni

    1. Le pubbliche amministrazioni di cui allart. 1, comma 2, del decreto legislativo 3

    febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei

    propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le

    notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla

    legge.

    2. Al comune che vi provvede spetta da parte dellamministrazione richiedente, per ogni

    singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con

    avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei ministri del tesoro, del

    bilancio e della programmazione economica, dellinterno e delle finanze.

    3. Lente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato

    la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate

    per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla

    liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per

    conto della stessa amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il

    dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dellente locale

    interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio

    comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti.

    4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle

    liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e

    referendarie effettuate per conto dello stato, della regione e della provincia, sono a carico

    degli enti per i quali si tengono le elezioni e i referendum. Ai conseguenti oneri si

    provvede a carico del finanziamento previsto dal decreto del ministro del tesoro, del

    bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8 dellarticolo 55 della legge

    27 Dicembre 1997, n. 449.

    5. Il primo comma dellarticolo 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890 sostituito dal

    seguente:

    Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla

    notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1,

    comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte

    dellufficio che adotta latto stesso.

    6. Dopo il quinto comma dellarticolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, inserito il

    seguente: La notificazione dellordinanza - ingiunzione pu essere eseguita dallufficio

    che adotta latto, secondo le modalit di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

    7. Ciascuna amministrazione dello stato individua lunit previsionale di base alla quale

    imputare gli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo entro i limiti delle relative

    dotazioni di bilancio.

  • 6

    PRINCIPALI INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI

    CORTE COSTITUZIONALE

    CORTE COST. 3 MARZO 1994, N. 69

    artt- 142. 143 cpc

    CORTE COSTITUZIONALE

    CORTE COST. 23-09-1998, N. 346

    L. 20-11-1982 n. 890

    Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a

    mezzo posta connesse con la notificazione di atti

    giudiziari.

    CORTE COSTITUZIONALE

    CORTE COST. 26 NOVEMBRE 2002, N. 477

    scissione dei momenti di perfezionamento della

    notificazione (notifica postale)

    L. 263/2005 modifica dell'art. 149 cpc

    CORTE DI CASSAZIONE

    CASS. CIV. SEZ. UNITE, SENTENZA 21 FEBBRAIO-4 GIUGNO 2002 N. 8091

    applicabilit alle notifiche alle societ di capitali delle

    norme previste per le persone fisiche (artt. 140 e 143)

    CORTE COSTITUZIONALE 19 DICEMBRE 2003 N. 360.

    effetto ai fini delle notificazioni delle variazioni e

    modificazioni dell'indirizzo del contribuente

    (art. 60 Dpr 29.9.73. n. 600)

    CORTE COSTITUZIONALE 23 GENNAIO 2004, N. 28

    scissione dei momenti di perfezionamento della notifica

    a mani

    CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, ORDINANZA DEL 13.1.2005 N. 458.

    mancata allegazione dell'avviso di ricevimento nella

    notifica ai sensi art. 140 cpc

    CASSAZIONE CIVILE SEZ. V, 03/11/2006, N. 23576

    mancata allegazione dell'avviso di ricevimento nella

    notifica ai sensi art. 140 cpc

    CASSAZIONECASS. CIV., SEZ. II, 19.1.2007, N. 1258

    Art- 139 cpc, c. 4 (spedizione raccomandata)

    CORTE COSTITUZIONALE, 7.11.2007, N. 366

    29-9-1973 N. 600 art. 60, 1 c. lett f)

    CASSAZIONE CIVILE SENT. N. 6749 DEL 21 MARZO 2007

    Relata di notificazione sul frontespizio

  • 7

    Corte Costituzionale

    Corte cost. 3 marzo 1994, n. 69

    Svolgimento del processo - Motivi della decisione

    1 - La Corte di Cassazione dubita della legittimit costituzionale del combinato disposto

    dell' art. 142, terzo comma, del codice di procedura civile, dell'art. 143, terzo comma, del

    codice di procedura civile e dell'art. 680, primo comma, del codice di procedura civile, in

    riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, imponendo a pena di

    inefficacia la notificazione del decreto di sequestro entro quindici giorni dal primo atto di

    esecuzione anche quando tale adempimento debba eseguirsi all'estero nei modi previsti

    dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (c.d.

    legge consolare), comporta irragionevole limitazione del diritto di agire, facendo carico

    alla parte istante di comportamenti rimessi a terzi, in particolare alle autorit locali (in

    ipotesi interessate a che la notificazione non avvenga), nonch disparit di trattamento

    rispetto al caso previsto nei primi due commi dell'art. 142 del codice di procedura civile,

    nel quale la notificazione si ha per perfezionata nei confronti del notificante con il solo

    compimento delle formalit ivi prescritte.

    2 - La questione fondata.

    L'art. 142 del codice di procedura civile, nel testo originario, si limitava a disporre, nei suoi

    due commi, che una copia dell'atto da notificare venisse affissa nell'albo dell'ufficio

    giudiziario davanti al quale si procede, altra copia spedita al destinatario in piego

    raccomandato e una terza consegnata al pubblico ministero per la consegna, tramite il

    Ministero degli affari esteri, al destinatario stesso: in tal modo era notificato l'atto a

    persona non residente, n dimorante, n domiciliata nello Stato.

    Correlativamente il terzo comma dell'art. 143 del codice di procedura civile, sempre nel

    testo originario, considerava la notificazione per eseguita nel ventesimo giorno successivo

    a quello in cui erano state compiute dette formalit, sia nel caso di notificazione a persona

    di residenza, domicilio e dimora sconosciuti, sia nell'ipotesi di cui all'articolo precedente.

    3 - Questa Corte, con sent. n. 10 del 1978, ebbe a dichiarare l'illegittimit costituzionale di

    tale ultima norma, nella parte in cui non prevedeva - per quanto attiene alla operativit

    della notificazione nei confronti del destinatario dell'atto da notifica