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ESTINZIONE DELLE SOCIETA’ EFFETTI IN AMBITO TRIBUTARIO. STRATEGIE E TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI DIFENSIVI

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“ESTINZIONE DELLE SOCIETA’EFFETTI IN AMBITO TRIBUTARIO.

STRATEGIE E TECNICHE DI REDAZIONEDEGLI ATTI DIFENSIVI”

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DISCIPLINA ANTE-RIFORMA

Nella vecchia formulazione l’art. 2456 c.c. stabiliva:1. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere lacancellazione della società dal registro delle imprese2. Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possonofare valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza dellesomme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e neiconfronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questiconfronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi

NO ti i Cancellazione NO estinzione della società

P di P i

Estinzione dei Estinzione

Presenza di rapporti giuridici

Prosecuzione Capacità giuridica

Estinzione dei rapporti giuridici

Estinzione della società

Cancellazione Efficacia di Cancellazionepubblicità legale

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DISCIPLINA E GIURISPRUDENZA POST-RIFORMAPOST RIFORMA

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NORMATIVA CIVILISTICA

LIBRO V DEL LAVORO - TITOLO V DELLE SOCIETÀ – CAPOIII DELLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

Art. 2312 - Cancellazione della società1. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatoridevono chiedere la cancellazione della società dal registro delleimprese.

2. Dalla cancellazione della società i creditori sociali, che nonsono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei

f ti d i i il t t è di d lconfronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpadei liquidatori, anche nei confronti di questi.

3 L itt t bili i d ti h tt i3. Le scritture contabili e i documenti che non spettano aisingoli soci sono depositati presso la persona designata dallamaggioranza.

4. Le scritture contabili e i documenti devono essere conservatiper dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dalregistro delle imprese.registro delle imprese.

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NORMATIVA CIVILISTICA

LIBRO V DEL LAVORO - TITOLO V DELLE SOCIETÀ – CAPOIV DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Art. 2324 - Cancellazione della societàSalvo il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 2312

i f ti d gli d t i d i li id t i i dit inei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditorisociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione dellasocietà possono far valere i loro crediti anche nei confrontidegli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione

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DISCIPLINA E GIURISPRUDENZA POST-RIFORMA

D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 in vigore dal 1 gennaio 2004Art. 2495 c. c. che ha sostituito il previgente art. 2456 c.c.:

POST-RIFORMA

“1. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere lacancellazione della società dal registro delle imprese.

2 Ferma restando l'estinzione della società dopo la cancellazione i creditori2. Ferma restando l estinzione della società, dopo la cancellazione i creditorisociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci,fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale diliquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipesoda colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione,può essere notificata presso l'ultima sede della società”.

EstinzioneNatura costitutiva

Cancellazione

Presenza di rapporti giuridici

I creditori sociali non soddisfatti possono far rapporti giuridici pvalere i loro crediti nei confronti dei soci

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CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE

Lo scioglimento e lasuccessiva cancellazioned ll i d l i

Applicazione generalizzatae retroattiva della norma,l ll i d lldella società dal registro

delle imprese non sonosufficienti a determinare

la cancellazione dellasocietà (di capitali o dipersone) dal registro delle

l’estinzione giuridica maoccorre che siano esaurititutti i rapporti giuridici ed

imprese determina la suairreversibile estinzione aprescindere dall’eventualepp g

ogni controversiagiudiziale.

EX MULTIS C 5

pesistenza di rapporti nonancora definiti che nerisulterebbero, anzi,EX MULTIS: Cass., sent. 5

gennaio 2007, n. 646; Cass., sent. 2marzo 2006, n. 4652; Cass., sent.

risulterebbero, anzi,travolti.

EX MULTIS: Cass., sent. 1512 giugno 2000, n. 7972; Cass.,sent. 23 maggio 2006, n. 12114;Cass., sent. 24 settembre 2003, n.

ottobre 2008, n. 25192; Cass.,sent. 18 settembre 2007, n. 19347;Cass., sent. 28 agosto 2006, n.

14147., g ,

18618.

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CASS., SEZIONI UNITE SENTENZA 22 FEBBRAIO 2010, SENTENZA 22 FEBBRAIO 2010,

NN. 4060, 4061, 4062

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PRINCIPI DI DIRITTO

La cancellazione dal registro delle

ESTINZIONE DELLE SOCIETA’

gimprese delle società di capitali necomporta l'estinzione,indipendentemente dall'esistenza diSOCIETA’ indipendentemente dall esistenza dicreditori non soddisfatti o di rapportigiuridici ancora non definiti

L'art. 2495 c.c. è una normainnovativa e ultrattiva, che disciplina

RETROATTIVITA’ DELL’ART 2495 C C

gli effetti delle cancellazioni delleiscrizioni di società di capitali ecooperative intervenute ancheDELL ART. 2495 C.C.precedentemente alla sua entrata invigore (1° gennaio 2004), fermaperaltro in tal caso l'operativitàp pdell'estinzione, non dall'iscrizione, madalla data anzidetta

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PRINCIPI DI DIRITTO

Anche per le società di persone purAnche per le società di persone, puravendo in tal caso l'iscrizione nelregistro delle imprese natura

t di hi ti lESTENSIONE ALLE

SOCIETA’ DI

meramente dichiarativa, con lapubblicizzata cancellazione si realizzail venir meno della loro capacità ed ll l l i i i li iPERSONE della loro legittimazione negli stessilimiti temporali sopra indicati, anchese perdurino rapporti o azioni di cuile stesse società sono parti, inattuazione di una letturacostituzionalmente orientata dellenorme relative a tale tipo di società daleggere in parallelo ai nuovi effetticostitutivi della cancellazione dellecostitutivi della cancellazione dellesocietà di capitali.

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EFFETTI DELL’ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ NEL DIRITTO TRIBUTARIODELLA SOCIETÀ NEL DIRITTO TRIBUTARIO

ESTINZIONE DELLA SOCIETA’

Viene meno la legittimazione attiva e passiva della società

L'Ufficio non potrà emettere onotificare atti impositivi o anche soloistruttori (inviti a comparire; P.V.C.,( pecc.), nei confronti di un soggettoestinto.

GLI ATTI CHE COMUNQUEPERDITA DELLA GLI ATTI CHE COMUNQUEVENISSERO COSÌ EMANATI ENOTIFICATI SONOGIURIDICAMENTE INESISTENTI

PERDITA DELLA SOGGETTIVITA’ GIURIDICA

DELL’ENTEGIURIDICAMENTE INESISTENTIE PRIVI DI OGNI EFFETTOGIURIDICO

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EFFETTI DELL’ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ NEL DIRITTO TRIBUTARIO DELLA SOCIETÀ NEL DIRITTO TRIBUTARIO

Segue

ESTINZIONE DELLA ESTINZIONE DELLA SOCIETA’

ATTO IMPOSITIVO INTESTATO ENOTIFICATO AD UNA SOCIETÀ ESTINTA,il ricorso:

- non potrà essere ritualmente proposto, nédalla società, che non esiste, né da ex soci oex liquidatori della società estinta

INAMMISSIBILITA’DEL RICORSO

ex liquidatori della società estinta.

- Va legittimamente proposto solo dal

VERRA’ RILEVATO ILDIFETTO DILEGITTIMAZIONEPASSIVA A CAUSAVa legittimamente proposto solo dal

soggetto al quale l'atto è stato consegnato –SOGGETTO CHE NE HA INTERESSE –socio consegnatario/ex liquidatore SE ex

PASSIVA A CAUSADELL'INTERVENUTAESTINZIONE DELLASOCIETÀg / q

socioSOCIETÀ

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PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Cass., Ord. 20 febbraio 2013, n. 4248“La cancellazione della società dal registro delle imprese (successiva allamodifica dell'articolo 2495 c.c. recata dalla riforma del dirittomodifica dell articolo 2495 c.c. recata dalla riforma del dirittosocietario di cui al D.Lgs. n. 6/2003) ha determinato l'estinzione dellarelativa soggettività giuridica e, quindi, la perdita di qualunque potererappresentativo in capo alla persona che tale potere aveva avuto fino al

t di d tt ll i Q t C t h i f tti ià t dmomento di detta cancellazione. Questa Corte ha infatti già avuto mododi precisare, con la sentenza 29242/08, … nel caso in cui lacancellazione sia stata eseguita dopo la notifica dell'atto di appello etuttavia l'evento non sia stato dichiarato in quel giudizio, ètuttavia l evento non sia stato dichiarato in quel giudizio, èinammissibile il successivo ricorso per cassazione, promosso dalliquidatore avverso la sentenza nel frattempo emessa, in ragione dellaperdita della capacità processuale attuatasi in capo a tale soggetto, il

l i l i d l di il i l ff d dquale risulta privo del potere di rilasciare la procura, affetta dunque danullità. … essendo venuto meno ogni potere rappresentativo di naturasostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. … Si proponequindi al Collegio la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perchéquindi al Collegio la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perchéproposto da soggetto non legittimato”.

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PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Cass., ord. 17 dicembre 2013, n. 28187LIQUIDATORE - INTERESSE AD IMPUGNARE

““Ciò premesso, va rilevato che il ricorso introduttivo non poteva essere proposto in primo grado dalla Dorval il 13 maggio 2008 unicamente sotto il profilo dell'avvenuta gg pestinzione dell'obbligazione fiscale mediante il pagamento delle imposte, dal momento che essa non esisteva più, essendo stata cancellata - com'è pacifico - dal registro delle esse do stata ca ce ata co è pac co da eg st o de e imprese addirittura il 30.11.2005, e quindi circa tre anni prima, mentre invece la cartella di pagamento era stata notificata diverso tempo dopo. Quindi si tratta di nullità assoluta delle sentenze di primo Quindi si tratta di nullità assoluta delle sentenze di primo e secondo grado, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, per carenza di legittimazione attiva della parte privata "ab origine" per quel verso Infatti della parte privata ab origine per quel verso. Infatti, com'è ormai pacificamente noto, la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali

ll t d l i t d ll i è IMPROPONIBILE cancellata dal registro delle imprese è IMPROPONIBILE. … - SEGUE -

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- SEGUE -D'altro canto però va puntualizzato che nemmeno la… D altro canto però va puntualizzato che nemmeno la

cartella di pagamento poteva essere spiccata più a caricodella Dorval, ormai inesistente, con la conseguenza che,ancorchè l'ex liquidatore S.A. non avesse eventualmenteqimpugnato la medesima, nessun pregiudizio potevacomunque derivarne, atteso che alcuna esecuzione forzataera possibile promuovere a carico della società estinta.

àD'altro canto ciò doveva comportare la rilevabilitàd'ufficio, da parte dei giudici di merito, e segnatamente diquello di appello, della nullità di quell'atto impositivo,

t h t t i tit d ll l ti tiposto che era stato investito della relativa questione,inerente alla carenza di legittimazione. Tuttavia è d'uopoosservare che, in virtù del principio costituzionale deldiritto alla difesa posto che un soggetto venga attinto dadiritto alla difesa, posto che un soggetto venga attinto daun provvedimento in astratto pregiudizievole, in proprio onella qualità di legale rappresentante di un ente ormaiinesistente, come nel caso in esame, qualunque atto cheinesistente, come nel caso in esame, qualunque atto checostituisca opposizione nell'ambito dell'esercizio del dirittomedesimo, non può essergli denegato, con la conseguenzaperciò che il ricorso introduttivo poteva essere accoltop psolamente sotto questo profilo nella fattispecie”.

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PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALIPRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI

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CO O ’ O C S O

PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI

IN CONFORMITA’ ALLA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE:-Cass., sent. 26/10/2012, n. 18434 (estensione alle soc. di persone);-Cass., sent. 13/10/2010, n. 21195;-Cass., sent. 3/11/2011, n. 22863;-Cass., sent. 11/02/2010, n. 3107;-Cass., sent. 5/11/2010, n. 22548;-CTR Potenza, sentt. 11/10/2012, nn. 113, 116;-CTR Milano, sent. 5/03/2012, n. 27; CTR Lombardia, sent. n. 152/2013CTP Messina, sent. 28/03/2012, n. 296;C 5/ / 1-CTP Potenza, sent. 5/06/2012, n. 83;

-CTP Enna, sent. 28/12/2011, n. 519;CTP Milano, sent. 21/11/2013, n. 396; sent. 14/03/2011, n. 94; sent.15/06/2011 7915/06/2011, n. 79;-CTP Genova, sent. 3/02/2011, n. 32;-CTP Emilia, sent. 4/06/2010, n. 88;CTP Tre iso sent 2/09/2010 n 83-CTP Treviso, sent. 2/09/2010, n. 83;

-CTP Genova, sent. n. 66/13/10

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QUESTIONI CONTROVERSEQ

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QUESTIONI CONTROVERSE

EFFETTI

SOSTANZIALI

PERDITA DELLA SOGGETTIVITA’ GIURIDICA DELLA SOCIETA’GIURIDICA DELLA SOCIETA

SUCCESSIONE IN ALCUNA SUCCESSIONE IN CAPO AI SOCI

ALCUNASUCCESSIONE IN

CAPO AI SOCI

Cass., sent. n. 7679/2012

Cass., sent. n. 14880/2012Cass, sent. n. 11968/2012

C 7327/2012 Cass., sent. n. 17637/2012

Cass., sent. n. 9110/2012

Cass, sent. n. 7327/2012

Trib. Prato, sent. 18.11.2010

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PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI

QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALECorte d’Appello di Milano, Ord. 18 aprile 2012

I i di i h ll t l’i id t di tit i lità d ll’ tI giudici hanno sollevato l’incidente di costituzionalità dell’art.2495 C.C., nella parte in cui non prevede un successore dell’enteestinto, affermando come la disposizione possa contrastare conl’art. 3 - Cost. (violazione del principio di uguaglianza, siccome ilLegislatore causa una discriminazione a danno dei creditoridelle persone giuridiche rispetto a quelli delle persone fisiche,p g p q pove nei debiti succedono gli eredi), con l’art. 24 (diritto di difesa,in quanto mediante la semplice cancellazione della società sonolesi gli interessi del creditore) e con l’art. 111 (“giusto processo”,lesi gli interessi del creditore) e con l art. 111 ( giusto processo ,posto che la necessità di instaurazione di un nuovo processo neiconfronti dei soggetti responsabili stride con l’economiaprocessuale)processuale).

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QUESTIONI CONTROVERSE

EFFETTI

PROCESSUALI

ESTINZIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO

Estinzione del giudizio per INTERRUZIONE DEL g pCESSATA MATERIA del

contendere?PROCESSO EX ART. 40 -

D.LGS. N. 546/90?

CTP Catania, sent. n. 80/2011

CTP Catania, sent. n. 216/2011CTR P 113 116/2012

CTP Catania, sent. n. 30/2012

Trib. Verona, sent. 30.05.2011CTR Potenza, sentt. nn. 113, 116/2012CTP Messina, sent. n. 296/2012CTP Potenza, sent. n. 83/2012

Trib. Nola, ord. 18.04.2011

Trib. Torino, sent. 17.05.2010, n. 3380

CTP Enna, sent. n. 519/2011 Trib. Torino, sent. 11.06.2008

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QUESTIONI CONTROVERSE

ESTINZIONE DELLA SOCIETA’ IN PENDENZA DI GIUDIZIO

CASO: evento che determina il venir meno deipresupposti per la prosecuzione della causa

VIENE MENO IL SOGGETTO (società) E ANCHE L’OGGETTO(atto emesso nei confronti di un soggetto non più esistente)

Estinzione del giudizio per CESSATA MATERIA del d ?

Impossibilità a procedere alla definizione del giudizio per il

contendere?

p p g pvenir meno dell’interesse delle parti alla naturaleconclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risultipossibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinunciaalla pretesa sostanziale (Cass sent n 21529/2007)alla pretesa sostanziale. (Cass., sent. n. 21529/2007)

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EFFETTI PROCESSUALIEFFETTI PROCESSUALI

C d i di t tt l ATTENZIONECaducazione di tutte lepronunce emanate neiprecedenti gradi di giudizio e

ATTENZIONE

Inidoneità ad acquisireefficacia di giudicato

non passati in cosa giudicata.(Cass., sent. n. 21529/2007)

efficacia di giudicatosostanziale sulla pretesa fattavalere, essendo tale efficacia digiudicato limitata al sologiudicato limitata al soloaspetto del venir menodell’interesse alla

i d l i di iprosecuzione del giudizio, conl’ulteriore conseguenza che ilgiudicato può dirsi formato sutale circostanza, ove la relativapronuncia non sia impugnatacon i mezzi propri del grado inp p gcui risulta emessa. (Cass., sent.n. 21529/2007)

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QUESTIONI CONTROVERSE

EFFETTI

PROCESSUALI

ESTINZIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO

Estinzione del giudizio per CESSATA MATERIA del

contendere?

INTERRUZIONE DEL PROCESSO EX ART. 40 -contendere?

D.LGS. N. 546/90?

Impossibilità a procedere allaImpossibilità a procedere alladefinizione del giudizio per il venirmeno dell’interesse delle parti allanaturale conclusione del giudiziostesso tutte le volte in cui non risultistesso tutte le volte in cui non risultipossibile una declaratoria di rinunciaagli atti o di rinuncia alla pretesasostanziale. (Cass., sent. n.21529/2007)21529/2007)

?

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PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI

ATTENZIONE - SOCIETA’ DI PERSONECASS., sent. 5 dicembre 2012, n. 21773

“Orbene - come questa Corte ha più volte avuto modo di precisare - laOrbene - come questa Corte ha più volte avuto modo di precisare - lacancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, alpari di quanto avviene con riferimento ad una società di capitali,determina - per effetto della novella suindicata, che ha attribuito alla

à ’ ’cancellazione della società un’efficacia costitutiva - l’estinzione delsoggetto giuridico, all’atto stesso della cancellazione, e la perdita dellasua capacità processuale, ai sensi del novellato art. 2495 c.c., comma 2(Cass SS UU sent n 4060/10; Cass sent n 9032/10; n 20878/10)(Cass. SS.UU., sent. n. 4060/10; Cass. sent. n. 9032/10; n. 20878/10).Da tale premessa di principio, operabile sul piano del dirittosostanziale, discende, sul piano processuale, che nei processi in corsonei confronti della società - anche se essi non siano interrotti perpmancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore -LA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE E PROCESSUALE, ATTIVA EPASSIVA, SI TRASFERISCE AI SOCI, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., sianot ti i d i i t i i i g di d ti d lstati, o meno, i medesimi partecipi ai gradi precedenti del processo

(Cass. 9110/12).- SEGUE -

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PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI

- SEGUE -

Nè siffatta legittimazione, nella specifica materia concernente l'accertamento delreddito di partecipazione dei soci di società di persone, può incontrare il limite

stit it d ll' ff tti is ssi d t d i s i st ssi di s i b s lcostituito dall'effettiva riscossione, da parte dei soci stessi, di somme in base albilancio finale di liquidazione, a norma dell'art. 2495 c.c., comma 2; vicendaquesta che - secondo l'interpretazione della succitata disposizione data da questaCorte - funziona, non soltanto come limite normativo alla responsabilità del

i t i d biti i li h di i t l di l isocio, quanto ai debiti sociali, ma anche come condizione stessa per la di luisuccessione nel processo già instaurato contro la società (cfr. Cass. 7676/12).Siffatta vicenda sostanziale, che condiziona - sul piano processuale - l'assunzionedella qualità di erede universale dell'ente in capo al socio, sconta, per vero, inq p psubiecta materia, le implicazioni derivanti dal "principio di trasparenza" di cui alD.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, in forza del quale il reddito di partecipazione agliutili del socio di società di persone costituisce comunque, ai fini Irpef, redditoproprio del contribuente, al quale è imputato sulla base di una presunzione dip p q p peffettiva percezione (Cass. 14926/11). E ciò - si badi - anche nel caso in cui -come nella specie - oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale sia l'attoimpositivo emesso nei confronti della società, e non dei singoli soci.- SEGUE -SEGUE

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PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI

- SEGUE -Ne discende che - a differenza di quanto si verifica sul piano civilistico,in caso di estinzione della società conseguente a cancellazione, ai sensigdell'art. 2495 c.c., in cui la qualità di successore dell'ente si radica incapo al socio per effetto della percezione di somme in base al bilanciofinale di liquidazione - in materia tributaria, e CON SPECIFICORIFERIMENTO ALL'ACCERTAMENTO DEL REDDITO DARIFERIMENTO ALL ACCERTAMENTO DEL REDDITO DAPARTECIPAZIONE IN UNA SOCIETÀ DI PERSONE, LA SUDDETTAQUALITÀ DI SUCCESSORE UNIVERSALE DELL'ENTE SI RADICA, INCAPO AL SOCIO, PER IL FATTO STESSO DELL'IMPUTAZIONE AL

ÀMEDESIMO DEL REDDITO DELLA SOCIETÀ, in forza del menzionatoprincipio di trasparenza D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5. Con laconseguenza che I SOCI ASSUMONO, in materia, LALEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA ALLA LITE INSTAURATALEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA ALLA LITE INSTAURATANEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ (con, o senza, la partecipazioneoriginaria anche dei soci stessi) PER EFFETTO DELLA MERAESTINZIONE DELLA SOCIETÀ MEDESIMA PER CANCELLAZIONE, e,senza che - ovviamente - si ponga alcun problema di integrazione delcontraddittorio nei confronti dell'ente ormai estinto.

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PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI

ORD. DI RIMESSIONE AL PRIMO PRESIDENTE DELLA SUPREMA CORTE

Cass., ord. 18 giugno 2012, n. 9943“per risolvere la questione degli effetti della cancellazione dellaper risolvere la questione degli effetti della cancellazione dellasocietà nei processi in corso, nei quali essa è costituita,soprattutto se i difensori non abbiano notificato o comunicato inudienza nel giudizio di merito la perdita della capacitàudienza, nel giudizio di merito, la perdita della capacitàgiuridica della parte societaria”, stante “la particolareimportanza di massima della questione stessa in assenza di

i t ti t i di id bili d l tt tsuccessori automaticamente individuabili del soggetto venutomeno”

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QUESTIONI CONTROVERSE

EFFETTI

PROCESSUALI

EFFETTI

SOSTANZIALI

ESIGENZE CONTRAPPOSTE

DARE CERTEZZA AI RAPPORTI GIURIDICI

PROTEGGERE I CREDITORI DELLA RAPPORTI GIURIDICI CREDITORI DELLA

SOCIETA’ CANCELLATA ED ESTINTA

CASS SS UU sent 12 03 2013 nn 6070 6071 6072CASS. SS. UU., sent. 12.03.2013, nn. 6070, 6071, 6072

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CASS., SEZIONI UNITE CASS., SEZIONI UNITE Sentenze 12 marzo 2013,

nn. 6070, 6071, 6072.nn. 6070, 6071, 6072.

UNA LETTURA CRITICAUNA LETTURA CRITICA

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NUOVI PRINCIPI DI DIRITTO

“La corte è chiamata a prendere posizione su un nodotematico - gli effetti della cancellazione delle societàdal registro delle imprese, dopo la riforma organicadel diritto societario attuata dal d.Igs n. 6 del 2003 ”

PIANO SOSTANZIALE PIANO PROCESSUALE

-Rapporti/Residui passivi -Processi in corso

-Rapporti/Residui attivi -Passaggio al grado successivo del giudizio

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NUOVI PRINCIPI DI DIRITTO

“Giova dir subito che non v'è ragione per rimettere qui indiscussione i principi in quelle sentenze [SS. UU. nn. 4060, 4061,4062 del 2010 n d r ] affermati dalle quali occorre invece partire4062 del 2010, n.d.r.] affermati, dalle quali occorre invece partire,…”

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

ESTINZIONE DELLA SOCIETA’

SOCIETA’ DI PERSONE

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RAPPORTI SOCIALI ORIGINARI

“rapporti originariamente facenti capo alla società estinta a seguitodella cancellazione dal registro delle imprese, che tuttavia non sianostati definiti nella fase della liquidazione:

- “residui non liquidati” (trascurati durante la liquidazione);

- “sopravvenienze” (esistenza scoperta in seguito)”.

RAPPORTI/ RAPPORTI/RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

“cioè quelli implicanti

“in forza dei quali prima dellacancellazione la società potevacioè quelli implicanti

l’esistenza di obbligazionigravanti sulla società …debiti sociali rimasti

pvantare diritti”

MERE PRETESE DIRITTI NON INDIC.debiti sociali rimastiinsoddisfatti”

Es. Richiesta di

DIR. ILLIQUIDI IN BIL. FIN. LIQU.

Es. Crediti daEs. Debiti v/Erario rimborso di imposta

(Circ.A.E. n. 77/E/11)

risarcimento danniextracontrattuali

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PRINCIPI DI DIRITTO PRINCIPI DI DIRITTO Profili di diritto sostanziale:

RAPPORTI/RESIDUI PASSIVIRAPPORTI/RESIDUI PASSIVI

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PRINCIPI DI DIRITTO Profili di diritto sostanziale: Rapporti passivi

“Il citato art. 2495, comma 2, … stabilisce, a tal riguardo, che icreditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta

à

pp p

società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimiabbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. …Un'analoga disposizione è dettata, per le società in nomecollettivo, dal pure già citato art. 2312, comma 2, salvo che, intal caso, pur dopo la dissoluzione dell'ente ma coerentementecon le caratteristiche del diverso tipo societario, non opera lap , plimitazione di responsabilità di cui godono i soci di società dicapitali. La stessa regola si ripropone per la società inaccomandita semplice, ma l'ultrattività dei principi vigenti inaccomandita semplice, ma l ultrattività dei principi vigenti inpendenza di società fa sì che, anche dopo la cancellazione,l'accomandante risponda solo entro i limiti della sua quota diliquidazione (art 2324)”liquidazione (art. 2324) .

- SEGUE -

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PRINCIPI DI DIRITTO Profili di diritto sostanziale: Rapporti passivi

- SEGUE -

“Lo scarno tessuto normativo cui s'è fatto cenno NON sembrai l l i h l' i i d ll i à

pp p

autorizzare la conclusione che, con l'estinzione della societàderivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delleimprese, si estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti che adessa facevano capo. Se così fosse, si finirebbe col consentire aldebitore di disporre unilateralmente del diritto altrui …Ipotizzare - come pure si è fatto da taluni - che la volontariap pestinzione dell'ente collettivo comporti, perciò, la cessazionedella materia del contendere nei giudizi contro di esso pendentiper l'accertamento di debiti sociali tuttora insoddisfattiper l accertamento di debiti sociali tuttora insoddisfattisignificherebbe imporre un ingiustificato sacrificio del diritto deicreditori; sacrificio che non verrebbe sanato dalla possibilità diagire nei confronti dei soci alle condizioni indicate dalla citataagire nei confronti dei soci, alle condizioni indicate dalla citatadisposizione …”

- SEGUE -

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PRINCIPI DI DIRITTO Profili di diritto sostanziale: Rapporti passivi

- SEGUE -

“… deve escludersi che la cancellazione dal registro, purd l' i i d ll' d bi d i i l

pp p

provocando l'estinzione dell'ente debitore, determini al tempostesso la sparizione dei debiti insoddisfatti che la società avevanei riguardi dei terzi, è del tutto naturale immaginare che questidebiti si trasferiscano in capo a dei successori e che, pertanto, laprevisione di chiamata in responsabilità dei soci operata dalcitato art. 2495 implichi, per l'appunto, un meccanismo di tipop p pp psuccessorio, che tale è anche se si vogliano rifiutare impropriesuggestioni antropomorfiche derivanti dal possibileaccostamento tra l'estinzione della società e la morte di unaaccostamento tra l estinzione della società e la morte di unapersona fisica”.

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PRINCIPI DI DIRITTO Profili di diritto sostanziale: Rapporti passivi pp p

ESTINZIONE DELLA SOCIETA’

“La ratio della norma nell'intentoNon comportal’estinzione dei debitiancora insoddisfatti

La ratio della norma … nell intentod'impedire che la società debitricepossa, con un proprio comportamento

il t l h f gg l t ll d lancora insoddisfatti unilaterale, che sfugge al controllo delcreditore, espropriare quest'ultimo delsuo diritto. Ma questo risultato si

Non si realizza alcunacessata materia del

realizza appieno solo se si riconosce chei debiti non liquidati della societàestinta si trasferiscono in capo ai soci,cessata materia del

contendere SALVO i limiti di responsabilità nellamedesima norma indicati”.

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“Il dissolversi della strutturaorganizzativa su cui riposa la soggettivitàorganizzativa su cui riposa la soggettivitàgiuridica dell'ente collettivo fanaturalmente emergere il sostratopersonale che, in qualche misura, ne èp qcomunque alla base e rende perciò deltutto plausibile la ricostruzione delfenomeno in termini successori (sembra

I debiti residui dellasocietà si trasferisconoin capo ai soci per

dubitarne Cass. 13 luglio 2012, n.11968, ma in base ad una motivazionein buona parte imperniata sulla

effetto di unmeccanismosuccessorio, salvo i

disposizione del D.P.R. 29 settembre1973, n. 602, art. 36, comma 3,operante solo nello specifico settore deldi i ib i ) P llimiti dell’art. 2495

C.c.diritto tributario). Puntualmenteautorevole dottrina ha affermato che laresponsabilità dei soci trova giustificazione

l " tt t t l d l gg ttnel "carattere strumentale del soggettosocietà: venuto meno questo, i soci sono glieffettivi titolari dei debiti sociali nei limitidella responsabilità che essi avevanodella responsabilità che essi avevanosecondo il tipo di rapporto socialeprescelto”.

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PRINCIPI DI DIRITTO Profili di diritto sostanziale: Rapporti passivi

“… il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono esserechiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro NON siconfigura come un debito nuovo quasi traesse la propria origine dalla

pp p

configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dallaliquidazione sociale, MA s'identifica col medesimo debito che facevacapo alla società, conservando intatta la propria causa e la propriaoriginaria natura giuridica (si veda in argomento Cass 3 aprile 2003originaria natura giuridica (si veda, in argomento, Cass. 3 aprile 2003,n. 5113). … Come, nel caso della persona fisica, la scomparsa deldebitore non estingue il debito, ma innesca un meccanismo successorionell'ambito del quale le ragioni del creditore sono destinate ad esserenell ambito del quale le ragioni del creditore sono destinate ad esserevariamente contemperate con quelle degli eredi, così, quando il debitoreè un ente collettivo, non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione(alla quale, a differenza della morte della persona fisica, concorre di( q pregola la sua stessa volontà) non dia ugualmente luogo ad un fenomenodi tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed èvariamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime diresponsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressirapporti sociali”.

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ESTINZIONE DELLA SOCIETA’ = MORTE

“… alla tesi - pure in sè certamenteplausibile - che limita il descritto

PERSONA FISICA meccanismo successorio all'ipotesi in cuii soci di società di capitali (o il socioaccomandante della società in

dit li ) bbi d tMECCANISMO SUCCESSORIO

accomandita semplice) abbiano godutodi un qualche riparto in base al bilanciofinale di liquidazione, ravvisandovi unacondizione da cui dipenderebbe la

SOCI

condizione da cui dipenderebbe lapossibilità di proseguire nei confronti didetti soci l'azione originariamenteintrapresa dal creditore sociale verso laSOCI psocietà (tesi propugnata da Cass. 16maggio 2012, nn. 7676 e 7679, nonchèda Cass. 9 novembre 2012, n. 19453),

DEBITI RESIDUI

sembra da preferire quella che individuainvece sempre nei soci coloro che sondestinati a succedere nei rapportidebitori già facenti capo alla societàdebitori già facenti capo alla societàcancellata ma non definiti all'esito dellaliquidazione (anche, come si dirà, ai finiprocessuali), fermo però restando il lorop ), pdiritto di opporre al creditore agente illimite di responsabilità cui s'è fattocenno”.

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“Nessun ingiustificato pregiudizioviene arrecato alle ragioni deiMedesimo debito che

faceva capo alla società

viene arrecato alle ragioni deicreditori, del resto, per il fatto chei soci di società di capitalii d l i li iti

Temperato dal diversoregime di responsabilità

rispondono solo nei limitidell'attivo loro distribuito all'esitodella liquidazione. Infatti, se lag psocietà è stata cancellata senzadistribuzione di attivo, ciòevidentemente vuol dire che visarebbe stata comunqueincapienza del patrimonio socialerispetto ai crediti da soddisfare”.p

“Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa,per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite diper questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite diresponsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di farvalere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sulrequisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditorepotrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, adesempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazionepassiva del socio medesimo”.

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“D ll tt d ll i t i i t ti d ll'i tit t i

PRINCIPI DI DIRITTO Profili di diritto sostanziale: Rapporti passivi

“Della correttezza della ricostruzione sistematica dell'istituto intermini (almeno lato sensu) successori è d'altronde lo stessolegislatore a fornire un indizio assai significativo, disponendoche la domanda proposta dai creditori insoddisfatti nei confrontidei soci possa essere notificata, entro un anno dallacancellazione della società dal registro, presso l'ultima sede dellamedesima società (art. 2495 cit., comma 2, ultima parte). …Importa notare come il legislatore, inserendo siffatta previsioneprocessuale nel corpo di un articolo del codice civile, si siap p ,palesemente ispirato all'art. 303 c.p.c., comma 2, …testimonianza evidente di una visione in chiave successoria delmeccanismo in forza del quale i soci possono essere chiamati ameccanismo in forza del quale i soci possono essere chiamati arispondere dei debiti insoddisfatti della società estinta”.

- SEGUE -

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PRINCIPI DI DIRITTO Profili di diritto sostanziale: Rapporti passivi

- SEGUE -

“Ed è appena il caso di aggiungere che, per ovvie ragioni dicoerenza dell'ordinamento la medesima conseguenza sistematicacoerenza dell ordinamento, la medesima conseguenza sistematicanon potrebbe non esser tratta anche per quel che concerne glieffetti successori della cancellazione dal registro di una SOCIETÀDI PERSONE h bbi li id t i t t i tiDI PERSONE che non abbia liquidato interamente i rapportipendenti, quantunque a questo tipo di società non si applichi laspeciale disposizione del citato art. 2495, comma 2”.

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PRINCIPI DI DIRITTO Profili di diritto sostanziale: Rapporti passivi

SUCCESSIONE IN CAPO AI SOCI

Profili di diritto sostanziale: Rapporti passivi

LIMITI

SOCIETA’ DI PERSONE

S.A.S.SOCIETA’ DI CAPITALI

ART. 2312 C.C. ART 2495 C CART. 2324 C.C.

ART. 2495 C.C.

EFFETTI SUL PIANO SPROCESSUALE

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PRINCIPI DI DIRITTO PRINCIPI DI DIRITTO Profili di diritto sostanziale:

RAPPORTI/RESIDUI ATTIVIRAPPORTI/RESIDUI ATTIVI

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ESTINZIONE SOCIETA’

RESIDUI ATTIVI

MERE PRETESE DIRITTI E BENI NON

DIRITTI DI CREDITO ILLIQUIDI O INCERTI

COMPRESI NEL BILANCIO DI LIQUIDAZIONE

“Cui ancora non corrisponde lapossibilità d’individuare con

“si tratta di un bene o di un dirittoche, se fossero stati conosciuti ocomunque non trascurati al tempop

sicurezza nel patrimonio socialeun diritto o un bene definito”

q pdella liquidazione, in quel bilancioavrebbero dovuto senz'altro figurare, eche sarebbero perciò stati suscettibilidi ripartizione tra i soci (al netto deidebiti)”SI INTENDONO RINUNCIATI

SUCCESSIONE IN CAPO AI SOCI

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PRINCIPI DI DIRITTO Profili di diritto sostanziale: Residui attivi

PER CUI:

à

Profili di diritto sostanziale: Residui attivi

“Il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalitàcui sopra s'è fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche nei rapportiattivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga adeterminarsi un analogo meccanismo successorio. Se l'esistenza dell'entedeterminarsi un analogo meccanismo successorio. Se l esistenza dell entecollettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono,pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificatidalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare

àche, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui osopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della societàcostituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di queibeni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartitobeni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartitotra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi,ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o dicomunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio

à ”della contitolarità o della comunione”.

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GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - GIUDICE DELREGISTRO DELLE IMPRESE, sent. 17.04.2013“rilevato che con ricorso depositato … il (cessato) liquidatore dellap ( ) qSRL … ha chiesto disporsi ex art. 2191 c.c. la cancellazione dellaiscrizione 12.11.2009 relativa alla cancellazione dal Registro delleimprese della srl, sul presunto rimborso di sanzione fiscale per euro

di d l ll i d 28 3 2010 d ll… disposto, dopo la cancellazione, da sentenza 28.3.2010 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Milano, divenuta definitivail 4.8.2012, e, dunque, come riconosciuto da provvedimenti di variGiudici del Registro della non ricorrenza delle condizioni di leggeGiudici del Registro, della non ricorrenza delle condizioni di leggeper la cancellazione della società, dato il non completamento dellaliquidazione quanto alla sopravvenienza attiva;considerato che dopo la proposizione del ricorso è sopravvenuta laconsiderato che dopo la proposizione del ricorso è sopravvenuta lasentenza n. 6070/2013 delle S.U. della Corte di Cassazione, la qualeha affermato il seguente principio:

- SEGUE -- SEGUE -

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GIURISPRUDENZA

- SEGUE -

"Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del2003 qualora all'estinzione della società di persone o di2003, qualora all estinzione della società, di persone o dicapitali, conseguente alla cancellazione dal registro delleimprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapportogi idi f t ll i tà ti t i d t igiuridico facente capo alla società estinta, si determina unfenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazionedella società non si estingue, ciò che sacrificherebbeingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce aisoci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso aseguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che,"pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamenteresponsabili per i debiti sociali;

- SEGUE -- SEGUE -

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GIURISPRUDENZA

- SEGUE -

b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio diliquidazione della società estinta si trasferiscono ailiquidazione della società estinta si trasferiscono aisoci, in regime di contitolarità o comunione indivisa,con esclusione delle mere pretese, ancorché azionateo azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti oilliquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebberichiesto un'attività ulteriore (giudiziale orichiesto un attività ulteriore (giudiziale oextragiudiziale), il cui mancato espletamento da partedel liquidatore consente di ritenere che la società vibbi i i t f di iù idabbia rinunciato, a favore di una più rapida

conclusione del procedimento estintivo.";- SEGUE -

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GIURISPRUDENZA

- SEGUE -

ritenuto che, alla luce del condivisibile chiarimentosistematico fornito da tale pronuncia delle Sezionisistematico fornito da tale pronuncia delle SezioniUnite, non vi sia spazio per l'accoglimento del ricorso,fondato sul presupposto della ricorrenza di una postap pp pattiva non considerata nel bilancio finale diliquidazione, posta rispetto alla quale va appuntoconfigurato il fenomeno successorio disegnato dallaCassazione”

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PRINCIPI DI DIRITTO PRINCIPI DI DIRITTO: Effetti sul

PIANO PROCESSUALEPIANO PROCESSUALE

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PRINCIPI DI DIRITTO Effetti processualip

ESTINZIONE SOCIETA’

EFFETTI PROCESSUALI

PROCESSI IN CORSO PASSAGGIO AL GRADO SUCCESSIVO DEL GIUDIZIO

“Occorre ora spostare l'attenzione sul piano processuale, traendole conseguenze di quanto appena detto.

E' del tutto ovvio che una società non più esistente, perchècancellata dal registro delle imprese, non possa validamentei t d s è ss i t ”intraprendere una causa, nè esservi convenuta .

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PRINCIPI DI DIRITTO: Effetti processuali

PROCESSI IN CORSO“Problemi più complicati si pongono però qualora la cancellazioneintervenga a causa già iniziata.

In situazioni di tal fatta questa corte ha già in più occasioni avuto mododi affermare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla societàestinta (si vedano Cass. 15 aprile 2010, n. 9032; e Cass. 8 ottobre 2010,n 20878) così come di quella proposta nei suoi nei confronti (Cass 10n. 20878), così come di quella proposta nei suoi nei confronti (Cass. 10novembre 2010, n. 22830); e si è ritenuto che, nei processi in corso,anche se non siano stati interrotti per mancata DICHIARAZIONEDELL'EVENTO INTERRUTTIVO DA PARTE DEL DIFENSORE, lal gitti i t i l l tti i i t f ilegittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisceautomaticamente, ex art. 110 c.p.c., ai soci, che, per effetto della vicendaestintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuatidalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente

ti i i di i ti di t t i i d ti di d levocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi delprocesso (Cass. 6 giugno 2012, n. 9110; e Cass. 30 luglio 2012, n. 12796;si veda anche, per un'applicazione di tali principi mediata dallapeculiarità della normativa tributaria, Cass. 5 dicembre 2012, n.21773)”21773)”.

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“L'aver ricondotto la fattispecie adun fenomeno successorio …un fenomeno successorio …consente abbastanza agevolmentedi ritenere applicabile, quando lacancellazione e la conseguente

ART. 110 C.P.C -

cancellazione e la conseguenteestinzione della società abbianoavuto luogo in pendenza di unacausa di cui la società stessa era

SUCCESSIONE NEL PROCESSO

Quando la parte viene meno

causa di cui la società stessa eraparte, la disposizione dell'art. 110c.p.c. (come già affermato anche daCass 6 giugno 2012 n 9110)Quando la parte viene meno

per morte o per altra causa, ilprocesso è proseguito dalsuccessore universale o in suo

Cass. 6 giugno 2012, n. 9110).Tale disposizione contempla,infatti, non solo la "morte" (cometale riferibile unicamente allesuccessore universale o in suo

confrontotale riferibile unicamente allepersone fisiche), ma altresìqualsiasi "altra causa" per la qualela parte venga meno e dunquela parte venga meno, e dunquerisulta idonea a ricomprendereanche l'ipotesi dell'estinzioned ll' t ll tti ”dell'ente collettivo”.

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“Non parrebbe invece altrettantopplausibile, in simile circostanza,invocare il disposto delsuccessivo art. 111: per laART. 111 C.P.C - successivo art. 111: per ladecisiva ragione che il fenomenosuccessorio di cui si sta parlandonon è in alcun modo

SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO

CONTROVERSOnon è in alcun modoriconducibile ad untrasferimento tra vivi, o ad unt f i t ti

1. Se nel corso del processo sitrasferisce il diritto controversoper atto tra vivi a titolo trasferimento mortis causa a

titolo particolare che postuli altempo stesso l'esistenza di un

per atto tra vivi a titoloparticolare, il processoprosegue tra le parti originarie.

2 S il t f i t tit l diverso successore universale.Non v'è alcun soggetto diversodal successore (cioè dai soci) nei

2. Se il trasferimento a titoloparticolare avviene a causa dimorte, il processo è proseguitod l s ss i s l i

cui confronti possa proseguire ilprocesso di cui era parte lasocietà frattanto cancellata dal

dal successore universale o insuo confronto.

società frattanto cancellata dalregistro”.

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“Stando così le cose, non v'èART. 299 C.P.C - MORTE O motivo per non ritenereapplicabili a tale fattispecie ledisposizioni dettate dall'art. 299

PERDITA DELLA CAPACITA’ PRIMA DELLA COSTITUZIONE p

c.p.c. e segg., in tema diinterruzione e di eventualeprosecuzione o riassunzione

1. Se prima della costituzionein cancelleria o all'udienzadavanti al giudice istruttore, prosecuzione o riassunzione

della causa (così anche Cass. 16maggio 2012, n. 7676)”.

gsopravviene la morte … ilprocesso è interrotto, …

“La "perdita della capacità di stare in giudizio", cui dette normealludono, è infatti inevitabile conseguenza della sopravvenuta

i i d ll' ll i h i i iestinzione dell'ente collettivo che sia parte in causa; e ricorronoqui tutte le ragioni per le quali il legislatore ha dettato lasuaccennata disciplina dell'interruzione e dell'eventuale

i i i d l i di i ì d t iprosecuzione o riassunzione del giudizio, così da contemperare idiritti processuali del successore della parte venuta meno e quellidella controparte”.

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ESTINZIONE IN PENDENZA DEL GIUDIZIO PENDENZA DEL GIUDIZIO

INTERRUZIONE DEL

ART. 299 C.P.C.

INTERRUZIONE DEL PROCESSO ART. 40 - D.Lgs. n. 546/92

1. Il processo è interrotto se, dopola proposizione del ricorso, si

ifi

Può essere dichiarata SOLOda parte del DIFENSORE cheha proposto l’azione

verifica:a) il venir meno, per morte o altrecause, o la perdita della capacità distare in giudizio di una delle parti,ha proposto l azione

La legittimazione sostanziale e

g pdiversa dall'ufficio tributario, o delsuo legale rappresentante o lacessazione di tale rappresentanza;

La legittimazione sostanziale eprocessuale si trasferisceautomaticamente in capo ai SOCI,ex art. 110 C.p.c.ex art. 110 C.p.c.

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E ti i d ll i tàEstinzione della società

DICHIARATADICHIARATA

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NON

ESTINZIONE DELLA SOCIETA’

INTERRUZIONE DEL PROCESSO

NON DICHIARATA

DICHIARATA Soc. di persone o di capitali

NON RIASSUMERE RIASSUMEREArt. 40, co.4 -

D.Lgs. n. 546/92

VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITA’ DI RIASSUMERE O MENOVALUTAZIONE DELLA POSSIBILITA DI RIASSUMERE O MENO

IPOTESI A – PARTI IN CAUSA: Società estinta + Agente dellaRiscossione - RIASSUNZIONE

IPOTESI B – PARTI IN CAUSA: Società estinta + Agente dellaRi i NO RIASSUNZIONERiscossione - NO RIASSUNZIONE

IPOTESI C – PARTI IN CAUSA: Società estinta + Agenzia delle Entrate+ Agente della Riscossione - NO RIASSUNZIONE+ Agente della Riscossione - NO RIASSUNZIONE

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- IPOTESI A -

PARTI IN CAUSA: Società estinta + Agente della Riscossione RIASSUNZIONE

Il SOCIO:

1. Entro 6 mesi dalla dichiarazione di interruzione del processo presentap pIstanza di trattazione al Presidente di sezione della CommissioneTributaria ex art. 43 - D.Lgs. n. 546/92;

2. Conferisce una nuova procura al difensore da notificare alla2. Conferisce una nuova procura al difensore da notificare allacontroparte;

3. Produrrà agli atti del giudizio copia del “Bilancio finale diliquidazione” e “Piano di riparto” dimostrando di non aver percepitoliquidazione e Piano di riparto dimostrando di non aver percepitodalla liquidazione alcuna somma di denaro e/o bene (confini dellaresponsabilità);

4 I hi d à l i di di l di hi l CESSATA4. In conseguenza, chiederà al giudice di voler dichiarare la CESSATAMATERIA DEL CONTENDERE per effetto del venir menodell’interesse alla prosecuzione del giudizio;

5. La sentenza acquista “efficacia di giudicato” sostanziale (in caso dimancata impugnazione) sull’interesse alla prosecuzione del giudizio nonsulla pretesa fatta valere. (Cass., SS. UU., sent. n. 1048/2000)

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- IPOTESI A -- IPOTESI A -

PARTI IN CAUSA: Società estinta + Agente della Riscossione RIASSUNZIONE

CRITICITA’

Il giudice, seppure errando (Cass., SS. UU., sent. 16412/2007), potrebbedecidere di integrare il contraddittorio nei confronti dell’A. E.

IN TALE IPOTESI

È importante che dalla documentazione prodotta dal socio in sede dii i i i ibil l d ll bilità di i ll’ t 36riassunzione non sia evincibile alcuna delle responsabilità di cui all’art. 36

– Dpr. n. 602/73

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- IPOTESI B -

PARTI IN CAUSA: Società estinta + Agente della Riscossione

NO RIASSUNZIONE

CONSEGUENZE

1. Il Presidente della Sezione con Decreto o la Commissione con Sentenzadichiara l’estinzione del processo per inattività delle parti, ex art. 45 -D.Lgs. n. 546/92;

2. L’atto impositivo oggetto del giudizio rivive e diviene definitivo;

3. L’Ente impositore potrà agire nei confronti dei soci, i quali potrannoimpugnare l’atto impositivo successivo notificatogliimpugnare l atto impositivo successivo notificatogli.

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- IPOTESI C -

PARTI IN CAUSA: Società estinta + Agenzia delle Entrate +

Agente della Riscossione

NO RIASSUNZIONE

SOLUZIONE PIU’ INDICATA

Data la presenza in giudizio anche dell’A.E. sarebbe piùp g popportuno non riassumere onde evitare che questa, attraversola documentazione che il socio in caso di riassunzione dovràprodurre (IPOTESI A), possa verificare ed accertare leprodurre (IPOTESI A), possa verificare ed accertare leresponsabilità di cui all’art. 36 - Dpr. n. 602/73.

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QUINDI

NON DICHIARATA S di di it li

ESTINZIONE DELLA SOCIETA’

INTERRUZIONE DEL PROCESSO

NON DICHIARATA

DICHIARATA Soc. di persone o di capitali

NON RIASSUMERERIASSUMERE

Art. 40, co.4 -D.Lgs. n. 546/92

Estinzione del giudizio perinattività delle parti (art.45 - D.Lgs. n. 546/92)

SOC. DI PERSONE

SOC. DI CAPITALIg

L’atto impositivo rivive e divienedefinitivo

Art. 2312 C.C. Art. 2495 C.C.definitivo.

L’A.E. potrà agire nei confrontidei soci, i quali potrannoi l’ i i i

SENTENZA

impugnare l’atto impositivosuccessivo notificato. ACCOGLIMENTO RIGETTO

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E ti i d ll i tàEstinzione della società

NON DICHIARATANON DICHIARATA

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ESTINZIONE DELLA SOCIETA’

Società di persone o di capitali

NON DICHIARATA DICHIARATA

Né il giudice, né lacontroparte possonodichiarare o chiederel’interruzione del processo

SENTENZA

Nei confronti della società

ACCOGLIMENTO RIGETTO

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INTERRUZIONE DEL

QUINDIINTERRUZIONE DEL

PROCESSO

S i tà di di

NON DICHIARATA DICHIARATA

Società di persone o di capitali

NON DICHIARATA

RIASSUNZIONE

SENTENZA EMESSA NEICONFRONTI DEI SOCI

SENTENZA EMESSA NEICONFRONTI DELLA SOCIETA’CONFRONTI DEI SOCI CONFRONTI DELLA SOCIETA

ACCOGLIMENTO RIGETTOACCOGLIMENTO RIGETTO

In caso di rigetto chi propone appello? In caso di accoglimentoIn caso di rigetto chi propone appello? In caso di accoglimentoavverso chi deve essere proposto appello?

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PRINCIPI DI DIRITTO: Effetti processuali

PASSAGGIO AL GRADO SUCCESSIVO DEL GIUDIZIO

“… le sezioni unite ritengono che l'esigenza di stabilità del processo,che eccezionalmente ne consente la prosecuzione pur quando siache eccezionalmente ne consente la prosecuzione pur quando siavenuta meno la parte, se l'evento interruttivo non sia stato fattoconstare nel modi di legge, debba considerarsi limitata al grado digiudizio in cui quell'evento è occorso, in difetto di indicazionig qnormative univoche che ne consentano una più ampia esplicazione.Viceversa, è PRINCIPIO GENERALE, condiviso dalla giurisprudenzadi gran lunga maggioritaria, quello per cui il giudiziod'i i d d i id'impugnazione deve sempre esser promosso da e contro i soggettieffettivamente legittimati, ovvero, come anche si usa dire, della"GIUSTA PARTE" (si vedano, tra le altre, Cass. 3 agosto 2012, n.14106; Cass 8 febbraio 2012 n 1760; Cass 13 maggio 2011 n14106; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1760; Cass. 13 maggio 2011, n.10649; Cass. 7 gennaio 2011, n. 259; Sez. un. 18 giugno 2010, n.14699; Cass. 8 giugno 2007, n. 13395; Sez. un. 28 luglio 2005, n.15783)”.15783) .

- SEGUE -

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PRINCIPI DI DIRITTO: Effetti processuali

- SEGUE -

“Non appare davvero un onere troppo gravoso … quello di svolgere, perchi intenda dare inizio ad un nuovo grado di giudizio, i medesimiaccertamenti circa la condizione soggettiva della controparte che sononormalmente richiesti al momento introduttivo della lite. L'eventoestintivo del quale qui si sta parlando, ossia la cancellazione della societàdal registro delle imprese è oggetto di pubblicità legale Salvodal registro delle imprese, è oggetto di pubblicità legale. Salvoimpedimenti particolari … non appare quindi ammissibile chel'impugnazione provenga dalla - o sia indirizzata alla - società cancellata,e perciò non più esistente, giacchè la pubblicità legale cui l'eventog gestintivo è soggetto impone di ritenere che i terzi, e quindi anche lecontroparti processuali, ne siano a conoscenza; e la necessaria visioneunitaria dell'ordinamento non consente di limitare al solo campo deldiritto sostanziale la portata delle suaccennate regole inerenti al regimediritto sostanziale la portata delle suaccennate regole inerenti al regimedi pubblicità, escludendone l'applicazione in ambito processuale, salvoche vi siano diverse e più specifiche disposizioni processuali di segnocontrario (come accade per il verificarsi dell'evento interruttivopnell'ambito del singolo grado di giudizio)”.

- SEGUE -

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- SEGUE -

PRINCIPI DI DIRITTO: Effetti processuali

“In caso di violazione del principio appena ricordato, quando cioèl'impugnazione non sia diretta nei confronti della "giusta parte", o nonprovenga da essa, l'impugnazione medesima dev'essere dichiarataprovenga da essa, l impugnazione medesima dev essere dichiaratainammissibile. … lungi dall'esservi incertezza sull'identità della parte,questa è ben chiara, ma accade che il giudizio sia stato promosso, oppureche in esso sia stata evocata, una parte (la società estinta) diversa dap ( )quella (i relativi soci) che quel giudizio avrebbero potuto promuovere, oche avrebbero dovuto esservi evocati. Non è, insomma, l'identificazionedella parte del processo ad essere in gioco, bensì la stessa possibilità diassumere la veste di parte per l'autore o per il destinatario dellachiamata in giudizio. Ed allora, ove tale possibilità di assumere la vestedi parte faccia difetto, si è in presenza di un giudizio (o grado di giudizio)che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che sivorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare ilproprio scopo: donde l'inammissibilità dell'atto che lo promuove”.

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RICORSORICORSO

ACCOGLIMENTO RIGETTO

APPELLO E/O

RICORSO PER CASSAZIONE

“GIUSTA PARTE”

INAMMISSIBILTA’ DELL’IMPUGNAZIONE:

-Proposta DALLA societàp

-Proposta CONTRO la società

L’IMPUGNAZIONE dell’A.E., apena di inammissibilità, DEVE

PROPOSTA CONTRO I

L’IMPUGNAZIONE DEVE essereproposta dai SOCI, a pena diinammissibilità, (NEI LIMITIessere PROPOSTA CONTRO I

SOCI

inammissibilità, (NEI LIMITIDELLE LORO RESPONSABILITA’)

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PRINCIPI DI DIRITTO

“Traendo le fila del discorso svolto, in relazione alle questioni per lequali i ricorsi sono stati portati all'esame delle sezioni unite, si possonodunque enunciare i seguenti PRINCIPI DI DIRITTO:

“Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazionedal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ognirapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina unf di ti i i i tù d l l ) l bbli i i ifenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni sitrasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscossoa seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendentesocietate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debitisocietate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debitisociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o dicomunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio diliquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese,

hè i t i bili i i di i è i di itti di ditancorchè azionate o azionabili in giudizio, nè i diritti di credito ancoraincerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiestoun'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancatoespletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la societàespletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la societàvi abbia rinunciato”.

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PRINCIPI DI DIRITTO

“La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di unasocietà, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione dellasocietà medesima, impedisce che essa possa ammissibilmenteagire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della societàcancellata dal registro intervenga IN PENDENZA DI UNGIUDIZIO del quale la società è parte, si determina un evento

'interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg.,con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione delmedesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invecel' t ti ti i t t f tt t i di i til'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previstidagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farloconstare in quei modi non sarebbe più stato possibile,l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi dellal'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi dellasocietà deve provenire o essere indirizzata, a penad'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti allasocietà estinta”società estinta .

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RICORSOESTINZIONE SOCIETA’

EFFETTI EFFETTI EFFETTI

PROCESSUALI

EFFETTI

SOSTANZIALI

PERDITA DELLALEGITTIMAZIONEATTIVA E PASSIVA

Processi in corso Passaggio al grado successivo

INTERRUZIONEATTIVA E PASSIVA

“GIUSTA PARTE” SUCCESSIONE IN

INTERRUZIONE

DEL PROCESSO

CAPO AI SOCI deirapporti attivi epassivi

DICHIARATA OMENO

Soc. di persone

Soc. di capitali

RIASSUNZIONE OMENOp

Artt. Artt. Sentenza nei f ti d ll

Sentenza nei f ti d i 2312 C.c.

2324 C.c.

2495 C.c. confronti della società

confronti dei soci

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GIURISPRUDENZA

Cass., sent. 9 aprile 2013, n. 8596

“… la S.C. ha statuito che la cancellazione dal registro dellei d t i l' ti i d l tt i idi l ditimprese determina l'estinzione del soggetto giuridico e la perditadella sua capacità processuale. Ne consegue che, nei processi incorso, anche se essi non siano interrotti per mancatadichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore, lalegittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, sitrasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., ai soci,pche, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi dellacomunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione osopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati insopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati ingiudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi delprocesso, (v. Cass. n. 9110/2012) .”.

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GIURISPRUDENZA

Cass., sent. 13 novembre 2013, n. 25507

“…tuttavia la Commissione tributaria regionale investitad ll’ ll i d 6 12 2004 d ll’ li id d lldall’appello proposto in data 6.12.2004 dall’ex liquidatore dellasocietà, estinta alla data 1.1.2004, bene avrebbe dovuto rilevare,proprio in applicazione dell’art. 2495 c.c., il sopravvenuto difettodi l i i i l d l li id i f i il fdi legittimazione processuale del liquidatore; infatti il fenomenosuccessorio che si verifica con la estinzione della società di capitali(privata della capacità di stare in giudizio: Corte cass. SU

6 ) l d ll d d12.3.2013 n. 6070), come regolato dalla norma predetta, determinail trasferimento ex art. 110 c.p.c. delle obbligazioni della societàdirettamente ai singoli soci -che ne rispondono solo in quantog p qrisultino attributari di diritti e beni in base al bilancio finale diliquidazione e soltanto nei limiti di quanto riscosso. Sicchè, inpendenza di lite, la legittimazione sostanziale e processuale vienep g pacquistata ex art. 110 c.p.c. dai soci, nei cui confronti soltanto,pertanto, debbono essere proposte le eventuali impugnazioni

S - Segue -

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- Segue -g

(cfr. Corte cass. IlI sez. 10.11.2010 n. 22830; id. V sez. 16.5.2012 n.7676 che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nei7676 che ha dichiarato inammissibile l appello proposto neiconfronti della società di capitali cancellata dal registro delleimprese nelle more del processo; id. SU n. 6070/2013 cit.; id. V sez.6.6.2012 n. 9110 che ha ritenuto ammissibile il ricorso percassazione proposto nei confronti del socio, nel giudizio in cui erat t i i i t t l i tà i ll t ) Ri dstata originariamente parte la società poi cancellata). Rimanendo

esclusa pertanto una concorrente legittimazione processuale dell’exliquidatore privato, a seguito della estinzione della società, delq p v , g à,potere di rappresentanza di tale soggetto (e dunque anche delpotere di conferimento della procura ad litem che se rilasciata deve

àritenersi affetta da nullità: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 29242 del12/12/2008; id. V sez. ord. 3.11.2011 n. 22863),

- Segue -

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- Segue -

non ricorrendo nel caso di specie la ipotesi di responsabilità direttanon ricorrendo nel caso di specie la ipotesi di responsabilità direttaper colpa del liquidatore prevista dall’ultima parte dell’art. 2495comma 2 c.c., nè la ipotesi speciale disciplinata dall’art. 36 comma1 d l D 602/1973 ( bili à di il1 del Dpr n.602/1973 (responsabilità diretta -per il pagamentodella imposta- del liquidatore che, durante la esecuzione delleoperazioni di liquidazione, abbia omesso di versare in tutto od inp q ,parte -in violazione della prelazione- le imposte sui redditi dellapersona giuridica: su cui vedi Corte cass. V sez. 13.7.2012 n.11968)11968).Cessata la capacità processuale della società, l’appello proposto dalliquidatore avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dalqGiudice di appello ed il ricorso per cassazione proposto dallaAgenzia fiscale avrebbe dovuto essere proposto nei confronti deisoci e non della società cancellata (soggetto estinto) e neppure neisoci e non della società cancellata (soggetto estinto), e neppure neiconfronti dell’ex liquidatore cessato dall’incarico e privato delpotere rappresentativo.

- Segue -

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- Segue -deve essere dichiarato inammissibile l’appello proposto da soggettodeve essere dichiarato inammissibile l appello proposto da soggettoche al tempo era già decaduto dalla nomina di liquidatore e nonpoteva quindi rappresentare in giudizio un soggetto giuridico giàp q pp g gg g gestinto con la iscrizione della cancellazione della società dalregistro delle imprese.

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INTERVENTOINTERVENTOCORTE COSTITUZIONALE

O di 17 l li 2013 198Ordinanza, 17 luglio 2013, n. 198

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QUESTIONI CONTROVERSE

EFFETTI

SOSTANZIALI

PERDITA DELLA SOGGETTIVITA’ GIURIDICA DELLA SOCIETA’GIURIDICA DELLA SOCIETA

SUCCESSIONE IN ALCUNA SUCCESSIONE IN CAPO AI SOCI

ALCUNASUCCESSIONE IN

CAPO AI SOCI

CORTE D’APPELLO DI MILANO

O di 18 il 2012 Ordinanza, 18 aprile 2012

CORTE COSTITUZIONALE S

Ordinanza, 17 luglio 2013, n. 198

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CORTE COSTITUZIONALE Ord., 17 luglio 2013, n. 198

“ ’“per il giudice a quo - atteso che l’art. 2495 cod. civ. nulla disponecon riguardo alle liti pendenti e che «la legittimazione passiva delsocio illimitatamente responsabile (di una s.a.s.) non parei d ibil f di i i l i lriconducibile a un fenomeno di successione universale in locum et

ius della società estinta […] e neppure sembra ipotizzabile unfenomeno successorio di tipo “necessario”» - «difetterebbero […] i

ti di i ll’ t 110 » hé lli diCORTE D’APPELLO

presupposti di cui all art. 110 c.p.c.», nonché quelli di unasuccessione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111cod. proc. civ.”“DI

MILANO

“da ciò, deriverebbe la lesione degli evocati parametri [artt. 3, 24,111, Cost. ndr], per l’impossibilità di identificare un successore nelprocesso e nella res litigiosa, giacché per effetto della volontaria

ll i l i à i bb l i llcancellazione la società estinta potrebbe agevolmente sottrarsi alleobbligazioni e finanche impedire la valida interposizione di ungravame, provocando in tal modo la formazione del giudicato perinammissibilità dell’impugnazione rivolta ad un soggetto non piùinammissibilità dell impugnazione rivolta ad un soggetto non piùesistente”

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CORTE COSTITUZIONALE Ord., 17 luglio 2013, n. 198

“che, realizzatosi un evento interruttivo, la rimettenteritiene che resti da «stabilire se la notifica dell’atto di

CORTE

e e c e es da s ab e se a o ca de a o dappello effettuata alla socia accomandataria valga aconsentire la prosecuzione del giudizio di primo grado in sededi gravame impedendo il formarsi di un giudicato; ovveroCORTE

D’APPELLO DI

di gravame, impedendo il formarsi di un giudicato; ovvero,più correttamente, se il socio accomandatario possa ritenersi“successore” della estinta società, con la conseguenza di

i lid i i d di llMILANO assicurare una valida pronuncia in sede di appellosostitutiva, a tutti gli effetti, di quella pronunciata in primogrado nei confronti della società estintasi nelle more fra la

’sentenza di primo grado e la notificazione dell’atto diappello”

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PRONUNCIA

“… dalla prospettazione della questione (con specifico riferimentoalla interpretazione posta a premessa dei sollevati dubbi diincostituzionalità) e dalla formulazione del petitum, si

ÀAPPALESANO GRAVI PROFILI DI INAMMISSIBILITÀ DELLAQUESTIONE;

che la Corte d’appello fonda i sollevati dubbi di costituzionalitàche la Corte d appello fonda i sollevati dubbi di costituzionalitàsull’assunto che … «la legittimazione passiva del socioillimitatamente responsabile (di una s.a.s.) non pare riconducibilea un fenomeno di successione … che, tuttavia, la non altrimentia un fenomeno di successione … che, tuttavia, la non altrimentimotivata esclusione della configurabilità, nella specie, di unasuccessione nel processo ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.,ovvero dell’art. 111 cod. proc. civ. (che il giudice a quo fa derivarep ( g qdalla «inaccettabilità di una concezione antropomorfica dellasoggettività giuridica, e delle società in particolare»), appareaffermazione in sé indimostrata e, pertanto, inidonea a sottrarrepil rimettente dal dovere di sperimentare la possibilità di dare allenorme impugnate un significato se possibile diverso, …- SEGUE -

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PRONUNCIA

- SEGUE -

che, d’altronde, le stesse sezioni unite civili della Corte dicassazione nelle ricordate sentenze del 2010 sottolineano lacassazione, nelle ricordate sentenze del 2010, sottolineano la«necessità, attraverso una lettura costituzionalmente orientatadelle norme, di una “soluzione unitaria” del problema degli effetti[evidentemente anche processuali] della iscrizione della[evidentemente anche processuali] della iscrizione dellacancellazione di tutti i tipi di società o imprese collettive, agaranzia della parità di trattamento dei terzi creditori dientrambi i tipi di società»;p ;

che, peraltro, non solo l’ipotizzabilità, bensì la concretapraticabilità di una diversa interpretazione (nello stesso sensoauspicato dalla rimettente) risulta essere operazione ermeneuticaauspicato dalla rimettente) risulta essere operazione ermeneuticapossibile, come confermato dalle sopravvenute pronunce con cuile sezioni unite civili della Corte di cassazione (12 marzo 2013, n.6070 e n 6071) hanno affrontato lo stesso thema decidendum6070 e n. 6071), hanno affrontato lo stesso thema decidendumoggetto del presente scrutinio …

- SEGUE -

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PRONUNCIA

- SEGUE -

che, infatti, le medesime sezioni unite, da un lato, osservano come«i ti [ ] h l l t i ti i d ll’ t ll tti«ipotizzare […] che la volontaria estinzione dell ente collettivocomporti, perciò, la cessazione della materia del contendere neigiudizi contro di esso pendenti per l’accertamento di debiti sociali

i ddi f i i ifi h bb i i i ifituttora insoddisfatti significherebbe imporre un ingiustificatosacrificio del diritto dei creditori»; e, dall’altro lato, sottolineanocome, «anche per non vulnerare il diritto di difesa tutelatodall’art. 24 Cost.», «la previsione di chiamata in responsabilitàdei soci operata dal citato art. 2495 implichi, per l’appunto, unmeccanismo di tipo successorio, che tale è anche se si voglianop , grifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dalpossibile accostamento tra l’estinzione della società e la morte diuna persona fisica»;una persona fisica»;

- SEGUE -

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- SEGUE -

PRONUNCIA

che ancora, secondo il giudice di legittimità, «l’aver ricondotto lafattispecie ad un fenomeno successorio – sia pure connotato dacaratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità deisoci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società consentesoci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società – consenteabbastanza agevolmente di ritenere applicabile, quando lacancellazione e la conseguente estinzione della società abbiano avutoluogo in pendenza di una causa di cui la società stessa era parte, la

’ àdisposizione dell’art. 110 c.p.c. (come già affermato anche da Cass. 6giugno 2012, n. 9110)», poiché «tale disposizione contempla, infatti,non solo la “morte” (come tale riferibile unicamente alle personefisiche), ma altresì qualsiasi “altra causa” per la quale la parte vengafisiche), ma altresì qualsiasi altra causa per la quale la parte vengameno, e dunque risulta idonea a ricomprendere anche l’ipotesidell’estinzione dell’ente collettivo»; e che, «se l’estinzione dellasocietà cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudiziodel quale la società è parte si determina un evento interruttivo deldel quale la società è parte, si determina un evento interruttivo delprocesso, disciplinato dall’art. 299 c.p.c. e segg., con possibilesuccessiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimogiudizio da parte o nei confronti dei soci»; …

- SEGUE -

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- SEGUE -

PRONUNCIA

… che ulteriore profilo di inammissibilità èrappresentato dalla specifica formulazione delpp ppetitum, diretto ad ottenere la declaratoria diillegittimità costituzionale delle norme de quibus,«nella parte in cui non pre edono in caso di«nella parte in cui non prevedono, in caso diestinzione della società per effetto di volontariacancellazione dal registro delle imprese, che ilg pprocesso prosegua o sia proseguito nei gradi diimpugnazione da o nei confronti della societàcancellata sino alla forma ione del giudicato»cancellata, sino alla formazione del giudicato»;

- SEGUE -

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- SEGUE -

PRONUNCIA

che un tale intervento – che neppure si configurerebbe come soluzionecostituzionalmente imposta, in considerazione della variegataconfigurabilità delle possibili ricadute della pronuncia sulla disciplina dequa – appare all’evidenza diretto a sterilizzare sul piano processuale gliqua appare all evidenza diretto a sterilizzare, sul piano processuale, glieffetti immediatamente estintivi della società derivanti dallacancellazione ai sensi del nuovo testo dell’art. 2495 cod. civ., medianteun sostanziale ripristino del sistema anteriore alla riforma del 2003, peril quale (secondo la «unanime scelta ermeneutica dei giudici diil quale (secondo la «unanime scelta ermeneutica dei giudici dilegittimità» di allora) «la cancellazione dal registro delle imprese dellaiscrizione di una società commerciale, di persone o di capitali […] nonproduceva l’estinzione della società stessa, in difetto dell’esaurimento ditutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo ad essa per cui permanevatutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo ad essa, per cui permanevala legittimazione processuale di essa e il processo già iniziato proseguivanei confronti o su iniziativa delle persone che già la rappresentavano ingiudizio o dei soci, anche con riferimento alle fasi di impugnazione»(C t di i i i it i ili t 4060 d l 2010)(Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 4060 del 2010)

CHE, DI CONSEGUENZA, LA SOLLEVATA QUESTIONE ÈMANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE”.

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ESTINZIONE DELLA SOCIETA’ IN PENDENZA DI GIUDIZIO

EFFETTI SOSTANZIALI

PERDITA DELLA SOGGETTIVITA’ GIURIDICA DELLA SOCIETA’

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza, 17 luglio 2013, n. 198

SI DETERMINA UN EVENTO INTERRUTTIVO DEL PROCESSO

SUCCESSIONE IN CAPO AI SOCI

“sia pure connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime diresponsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società”

CORTE CASSAZIONE, Sent., nn. 6070, 6071, 6072/2013

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UNA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALEDELL’ART. 2495 C.C. NEI TERMINI RICHIESTI DALLA CORTERIMETTENTE

A di tt t ili l i l li ff ttiAppare diretto a sterilizzare, sul piano processuale, gli effettiimmediatamente estintivi della società derivanti dalla cancellazioneai sensi del nuovo art. 2495 c.c. mediante un sostanziale ripristinodel sistema anteriore alla riforma del 2003 per cui permaneva ledel sistema anteriore alla riforma del 2003 … per cui permaneva lelegittimazione processuale della società e il processo già iniziatoproseguiva nei confronti del soggetto che la rappresentava, anche conriferimento alle fasi di impugnazioneriferimento alle fasi di impugnazione

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CASI PARTICOLARI CASI PARTICOLARI

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FALLIMENTO E ESTINZIONE DELLA SOCIETA’ESTINZIONE DELLA SOCIETA

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NORMATIVA

REGIO DECRETO 16/03/1942 n. 267

(come modificato dal D.Lgs., 9 gennaio 2006, n. 5)

ART. 10 FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE CHE HA

CESSATO L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA*

CO. 1 - Gli imprenditori individuali e collettivi possono esserep pdichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dalregistro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestataanteriormente alla medesima o entro l'anno successivoanteriormente alla medesima o entro l anno successivo.

* Articolo così sostituito dall'art 9 comma 1 D Lgs 9 gennaio 2006 n 5 aArticolo così sostituito dall art. 9, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, adecorrere dal 16 luglio 2006.

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PRINCIPI DI DIRITTO: Effetti processuali

CASS., SS.UU., sent. 12.03.2013, n. 6070

PRINCIPI DI DIRITTO: Effetti processuali

“La "perdita della capacità di stare in giudizio", cui dette normealludono, è infatti inevitabile conseguenza della sopravvenutaestinzione dell'ente collettivo che sia parte in causa; Una solaestinzione dell ente collettivo che sia parte in causa; … Una solaeccezione va segnalata - ma si tratta, appunto, di un'eccezione,come tale destinata ad operare sono nello stretto ambito in cui ill gisl t r l h pr ist n rigu rd ll dis iplin d llegislatore la ha prevista - con riguardo alla disciplina delfallimento. La possibilità, espressamente contemplata dalla L.Fall., art. 10, che una società sia dichiarata fallita entro l'annod ll ll i d l i idalla sua cancellazione dal registro comporta, necessariamente,che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quantole eventuali successive fasi impugnazione continuino a svolgersinei confronti della società (e per essa del suo legalerappresentante), ad onta della sua cancellazione dal registro;

- SEGUE -

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PRINCIPI DI DIRITTO: Effetti processuali

- SEGUE –

ed è giocoforza ritenere che anche nel corso dellat d l l i iconseguente procedura concorsuale la posizione

processuale del fallito sia sempre impersonata dallasocietà e da chi legalmente la rappresentava (si veda, ing pp (argomento, Cass. 5 novembre 2010, n. 22547). E' unafictio iuris, che postula come esistente ai soli fini del

di t s l s gg tt i sti tprocedimento concorsuale un soggetto ormai estinto(come del resto accade anche per l'imprenditore personafisica che venga dichiarato fallito entro l'anno dallamorte) e dalla quale non si saprebbero trarre argomentisistematici da utilizzare in ambiti processuali diversi”.

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ESTINZIONE SOCIETA’

EFFETTI

SOSTANZIALI

PERDITA DELLA CAPACITA’ DI STARE IN GIUDIZIO

ECCEZIONE

R.D. n. 267/1942 - art. 10 - Fallimentodell’imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa

DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO ENTRO 1 ANNODALLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLEIMPRESE

LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE i ll i tà iLEGITTIMAZIONE PROCESSUALE: in capo alla società e per essa incapo al suo legale rappresentante

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GIURISPRUDENZA

CASS., sent. 30.05.2013, n. 13659

“Con il primo motivo di ricorso si denuncia la falsa applicazionedell'art 2495 c c e la violazione della L Fall art 10 Si deducedell art. 2495 c.c., e la violazione della L. Fall., art. 10. Si deduceche la norma speciale contenuta nella legge fallimentareattribuisce ai creditori il potere di chiedere il fallimento dellasocietà entro un anno dalla sua cancellazione dal registro dellesocietà, entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delleimprese, nei confronti del liquidatore, che conserva a questieffetti la sua legittimazione processuale. IL MOTIVO ÈFONDATO. Questa corte aveva già risolto il problema in esame,FONDATO. Questa corte aveva già risolto il problema in esame,affermando, in tema di procedimento per la dichiarazione difallimento di una società di capitali cancellata dal registro delleimprese, il principio che la legittimazione al contraddittoriop p p gspetta al liquidatore sociale, poichè, pur implicando dettacancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 c.c.,(novellato dal D.Lgs. n. 6 del 2003),

- SEGUE -

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GIURISPRUDENZA

- SEGUE -

nondimeno entro il termine di un anno da tale evento è ancorapossibile ai sensi della L Fall art 10 che la società sia dichiaratapossibile, ai sensi della L. Fall., art. 10, che la società sia dichiaratafallita se l'insolvenza si è manifestata anteriormente allacancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che devesvolgersi in contraddittorio con il liquidatore il quale anche dopo lasvolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo lacancellazione è altresì legittimato a proporre reclamo avverso lasentenza di fallimento, tenuto conto che, in generale, tale mezzod'impugna ione è esperibile L Fall e art 18 da parte di chiunqued'impugnazione è esperibile, L. Fall., ex art. 18, da parte di chiunquevi abbia interesse (Cass. 5 novembre 2010 n. 22547). Tale soluzioneè ora avallata dalle sezioni unite, le quali, nel confermare la tesid ll' ti i d ll i tà g t ll ll i d ldell'estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dalregistro delle imprese, e nell'affermare che, con riguardo alle societàdi capitale, si verifica una successione a titolo universale dei soci neid biti i li li it t t ll d ti i i b ldebiti sociali limitatamente alle somme da questi riscosse in base albilancio finale di liquidazione a norma dell'art. 2045 c.c., -SEGUE -

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GIURISPRUDENZA

- SEGUE -

hanno tuttavia ribadito l'eccezionalità della norma contenutanella L Fall art 10 che sanziona la sopravvivenza della societànella L. Fall., art. 10, che sanziona la sopravvivenza della societàfallenda per un anno dalla cancellazione dal registro delleimprese. Si osserva a questo riguardo che la possibilità,espressamente contemplata dalla L Fall art 10 che una societàespressamente contemplata dalla L. Fall., art. 10, che una societàsia dichiarata fallita entro l'anno dalla sua cancellazione dalregistro comporta, necessariamente, che tanto il procedimentoper dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasiper dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasiimpugnatorie continuino a svolgersi nei confronti della società (eper essa del suo legale rappresentante), nonostante la suacancellazione dal registro”.g

VD. anche Cass., sent. 26 luglio 2013, n. 18138; Cass. sent. 13.09.2013,n. 21026

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ULTERIORI CASI ESAMINATI DAI GIUDICI

DI LEGITTIMITA’

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PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Cass., sent. 18.07.2013, n. 17564CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ A SEGUITO DIPROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DEL REGISTRO DELLEPROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DEL REGISTRO DELLEIMPRESE“… dica codesta Ecc.ma Corte di cassazione se l’art. 2495 c.c.nella parte in cui prevede la estinzione della società troviapplicazione nel caso in cui la cancellazione della società dalregistro delle imprese sia avvenuta a seguito di provvedimentoregistro delle imprese sia avvenuta a seguito di provvedimentodel giudice del Registro delle imprese e se tale cancellazionedetermini la estinzione della società con efficacia irreversibile eciò quand'anche sia mancata la fase di liquidazione e di fatto laciò quand anche sia mancata la fase di liquidazione e, di fatto, lasocietà nel periodo successivo alla detta cancellazione, abbiaproseguito la sua attività. …

- SEGUE -

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SEGUE

PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI

- SEGUE -… In linea interpretativa va sottolineato che questa Corte, giàcon le sentenze "gemelle" n. 4060, 4061, 4062/10 … le SezionigUnite con le sentenze "gemelle" n. 6070/13 e n. 6071/13 …l’efficacia costitutiva della cancellazione, che è dispostadall'ufficio del R.I. sotto la sorveglianza del giudice, che attieneda u c o de R. . so o a so eg a a de g ud ce, c e a e eal controllo formale del procedimento, determinando laestinzione della stessa, configura un fenomeno di tiposuccessorio in virtù del quale le obbligazioni di essa sisuccessorio in virtù del quale le obbligazioni di essa sitrasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quantoriscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a secondah d t i t t i f illi it t tche, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente

responsabili per i debiti sociali.- SEGUE -

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PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI

- SEGUE –In virtù di questo autorevole dictum, quindi, la F.lli D.N. s.r.l. inli id i t i i iliquidazione non poteva proporre ricorso per cassazione, inquanto il proposto mezzo deve provenire, a pena diinammissibilità, dai soci della stessa.In altri termini, una volta estinta, la società attrice o convenuta,ricorrente o resistente non può essere soggetto e protagonistadella vicenda processuale che la riguarda. Pertanto, il ricorsop g ,proposto dalla F.lli D.N. in liquidazione va dichiaratoinammissibile”.

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C t 8 08 2013 18923

PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Cass., sent. 8.08.2013, n. 18923CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE - ESTINZIONEDELLA SOCIETÀ - ESECUZIONE FORZATA - OPPONIBILITÀAI SOCI ACCOMANDANTI“La questione da risolvere nel caso di specie è, invece, quella - … -dell'efficacia del titolo esecutivo formato contro la società di persone neide e cac a de t to o esecut o o ato co t o a soc età d pe so e econfronti dei soci, quando la società sì sia estinta prima che potesseessere avviata una qualsiasi azione esecutiva ai suoi danni. Si trattaquindi di fermare l'attenzione sull'estensione dell'efficacia soggettiva delq ggtitolo esecutivo di formazione giudiziale (cui è assimilabile il lodoarbitrale esecutivo); in particolare, va indagato il fenomenodell'esecuzione da intraprendersi non tanto e non solo nei confronti diun soggetto che non sia indicato nel titolo esecutivo, ma specificamentenei confronti di colui che sia succeduto nella situazione sostanziale dopola formazione del titolo stesso, ex latere debitoris.

- SEGUE -

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SEGUE

PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI

- SEGUE -… le Sezioni Unite, con la sentenza n. 6070/13, hanno dato al fenomenodell'estinzione della società e del trasferimento dei debiti … «unmeccanismo di natura successoria» … Per la successione avvenuta dopola formazione del titolo, ma prima dell'inizio del processo esecutivo,vengono in considerazione le disposizioni degli artt. 475, comma

d 477 d i L' t 477 d i dsecondo, e 477 cod. proc. civ. … L'art. 477 cod. proc. civ. prevede edisciplina soltanto l'efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi. Non visono norme che regolino tale fenomeno successorio quando si verifichiper atto tra vivi (come nel caso della fusione societaria ma anche comeper atto tra vivi (come nel caso della fusione societaria, ma anche -comesi è detto- nel caso dell'estinzione della società per cancellazione dalregistro delle imprese) o a titolo particolare (nonché mortis causa atitolo particolare) La giurisprudenza di questa Corte è nel senso chetitolo particolare). … La giurisprudenza di questa Corte è nel senso chela portata dell'art. 477 cod. proc. civ. non sia limitata a quellarisultante dalla lettera della norma.

SEGUE - SEGUE -

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- SEGUE -… va affermato il seguente PRINCIPIO DI DIRITTO:<<la cancellazione

àdella società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui siverifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa dellacapacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuriscontemplata dall'art. 10 legge fall.). Pertanto, qualora l’estinzione

à èp gg ) q

intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, sidetermina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod.proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o neiconfronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod., ,proc. civ.; qualora l’evento si sia verificato quando si sia definitivamenteformato il titolo esecutivo giudiziale nei confronti della società, il titoloesecutivo contro quest'ultima ha efficacia contro i soci, ai sensi dell'art.477 cod. proc. civ.. Nei confronti dei soci l'azione esecutiva può essere477 cod. proc. civ.. Nei confronti dei soci l azione esecutiva può essereintrapresa, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione oillimitatamente, a seconda che, pendente societate, fosserolimitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; nelcaso di SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE cancellata dal registrocaso di SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE cancellata dal registrodelle imprese dopo la formazione del titolo esecutivo, l'azione esecutivada parte del creditore sociale potrà essere direttamente intrapresa, sullabase del medesimo titolo, contro i soci accomandanti nei limiti dellaquota di liquidazione»quota di liquidazione».

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RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEI LIQUIDATORI,

DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SOCI EX ART. 36 - DPR. N. 602/73

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À

NORMATIVA

Art. 36 - Dpr. n. 602/73 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEGLIAMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI

1. I LIQUIDATORI dei soggetti all'imposta sul reddito delle personegiuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attivitàdella liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazionemedesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamentodelle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quellitributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima

à èsoddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurataall'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza insede di graduazione dei crediti.

2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agliAMMINISTRATORI in carica all'atto dello scioglimento della societào dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

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NORMATIVA

3. I SOCI o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi dueperiodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altribeni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in

i b i i li d i li id t i d t il t d llassegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo dellaliquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute daisoggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvol ggi i bilità t bilit d l C di i ille maggiori responsabilità stabilite dal Codice civile.

4. Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agliAMMINISTRATORI che hanno compiuto nel corso degli ultimi dueperiodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni diliquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante

i i i ll i biliomissioni nelle scritture contabili.

5. La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'Ufficiodelle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell' art. 60 delD.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 .

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ESEGESI DELLA NORMA

RESPONSABILITA’

LIQUIDATORI e

AMMINISTRATORISOCI o ASSOCIATI

Comma 3Commi 1, 2 e 4

Comma 3

SE ddi f diti di di

SE hanno ricevuto nel corsodegli ultimi due periodi diimposta precedenti alla messa inSE soddisfano crediti di ordine

inferiore a quelli tributari o assegnanobeni ai soci o associati senza avereprima soddisfatto i crediti tributari.Tale responsabilità è commisurata

imposta precedenti alla messa inliquidazione danaro … o hannoavuto in assegnazione benisociali dai liquidatori durante iltempo della liquida ione sonoTale responsabilità è commisurata

all'importo dei crediti d'imposta cheavrebbero trovato capienza in sede digraduazione dei crediti.

SE d gli lti i d i di

tempo della liquidazione sonoresponsabili del pagamento delleimposte dovute dai liquidatorinei limiti del valore dei benit iSE corso degli ultimi due periodi

d'imposta precedenti alla messa inliquidazione operazioni di liquidazioneovvero hanno occultato attività socialianche mediante omissioni nelle

stessi

anche mediante omissioni nellescritture contabili.

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ESEGESI DELLA NORMA

QUINDI

L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

DEVE DIMOSTRARE

“il presupposto della responsabilità del socio e cioè chein concreto, vi sia stata la distribuzione dell’attivo e cheuna quota di attivo sia stata riscossa”

IN QUANTO A SEGUITO DELLA ESTINZIONE DELLA SOCIETA’

“… non si realizza una semplice modificazione soggettiva delrapporto obbligatorio con il Fisco, dovendo questo accertare in capoai soci i requisiti prescritti dalla legge per la responsabilità diretta”(Cfr. Cass., sent. 11.05.2012, n. 7327; Id. Cass., sent. n. 19732/2005)

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GIURISPRUDENZA

CASS., sent. 8 gennaio 2014, n. 179Azione di responsabilità contro il liquidatore

“… con il secondo motivo di impugnazione (centrato sul vizio di violazione edp g (errata applicazione dell’art.36 del DPR n.602/1973) la parte ricorrente si duoledel fatto che il giudice del merito abbia sostanzialmente ritenuto che laresponsabilità del liquidatore non sussista allorquando il credito vantatoresponsabilità del liquidatore non sussista allorquando il credito vantatodall’Erario non fosse già divenuto definitivo al momento del deposito delbilancio finale di liquidazione. Il motivo appare fondato e da accogliersi. Edinvero dalla non perspicua motivazione della decisione qui impugnata sembrainvero, dalla non perspicua motivazione della decisione qui impugnata sembradoversi desumere che il giudicante ha ritenuto che sia condizione dellaresponsabilità del liquidatore quella del previo "passaggio in giudicato"d ll’ t t ll’ tt d l d it d l bil i fi l di li id i ìdell accertamento all atto del deposito del bilancio finale di liquidazione, cosìche il credito tributario si manifesti "certo e definitivo" all’atto in cui illiquidatore ha provveduto ad effettuare il riparto a favore dei creditori sociali.

- SEGUE -

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SEGUE- SEGUE -

Per contro, secondo l’indirizzo della Suprema Corte (si veda Cassazione Sez. 5,Sentenza n. 10508 del 23/04/2008) la condizione della certezza legale del tributo(il cui onere di prova incombe sull’Ufficio) deve sussistere al momentodell’esercizio dell’azione di responsabilità, nel mentre sul liquidatore incombel’onere "di provare l'insussistenza dei presupposti del debito (quali la mancanzap p pp (qdi attività nel patrimonio sociale) ovvero l'incertezza del debito stesso".Non essendosi il giudice del merito attenuto al predetto principio di diritto,necessità estit i e l lite l edesi o gi dice del e ito in f n ione di gi dicenecessità restituire la lite al medesimo giudice del merito in funzione di giudicedel rinvio…”.

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NORMATIVA

Art. 2495 C.c. - Dpr. n. 602/73“1. … .

2. Ferma restando l'estinzione della società, dopo lacancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far

l i l diti i f ti d i i fi llvalere i loro crediti nei confronti dei soci, fino allaconcorrenza delle somme da questi riscosse in base albilancio finale di liquidazione, e nei confronti deili id t i il t g t è di d l diliquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa diquesti. La domanda, se proposta entro un anno dallacancellazione, può essere notificata presso l'ultima sededella società”della società .

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PRINCIPI DI DIRITTO

CASS., SEZIONI UNITE, sent. 12 marzo 2013, n. 6070

“Il citato art 2495 comma 2 stabilisce a tal riguardo che iIl citato art. 2495, comma 2, … stabilisce, a tal riguardo, che icreditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società dicapitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbianoriscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Un'analogariscosso in base al bilancio finale di liquidazione. … Un analogadisposizione è dettata, per le società in nome collettivo, dal pure giàcitato art. 2312, comma 2, salvo che, in tal caso, pur dopo ladissoluzione dell'ente ma coerentemente con le caratteristiche deld sso u o e de e e a coe e e e e co e ca a e s c e dediverso tipo societario, non opera la limitazione di responsabilità dicui godono i soci di società di capitali. La stessa regola si riproponeper la società in accomandita semplice, ma l'ultrattività dei principip p p pvigenti in pendenza di società fa sì che, anche dopo la cancellazione,l'accomandante risponda solo entro i limiti della sua quota diliquidazione (art. 2324)”.

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PRINCIPI DI DIRITTO

CASS., SEZIONI UNITE, sent. 12 marzo 2013, n. 6070

“Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa lasoggettività giuridica dell'ente collettivo fa naturalmenteemergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne èemergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne ècomunque alla base e rende perciò del tutto plausibile laricostruzione del fenomeno in termini successori (sembradubitarne Cass 13 luglio 2012 n 11968 ma in base ad unadubitarne Cass. 13 luglio 2012, n. 11968, ma in base ad unamotivazione in buona parte imperniata sulla disposizione delD.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36, comma 3, operante

l ll ifi tt d l di itt t ib t i )”solo nello specifico settore del diritto tributario)”.

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CONFRONTO

ART. 2495 C.C. ART. 36 - DPR. n. 602/73/

I creditori sociali … possono farvalere i loro crediti nei confronti

I SOCI o associati, che hannoricevuto nel corso degli ultimi

dei soci, fino alla concorrenzadelle somme da questi riscosse inbase al bilancio finale dili id i

due periodi di imposta precedentialla messa in liquidazione danaroo altri beni sociali in

i d liliquidazione assegnazione dagliamministratori o hanno avuto inassegnazione beni sociali dailiquidatori durante il tempo dellaliquidatori durante il tempo dellaliquidazione

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DOPPIO BINARIO

RESPONSABILITA’ TRIBUTARIAPROCESSUALEPROCESSUALE

AZIONE ULTERIORE

RESPONSABILITA’ CIVILISTICA Art. 36 - Dpr. n. 602/73

Art. 2312 e 2324 C.c.

Art. 2495 e 2324 C.c.

L’A.F. con atto motivato e notificato exart. 60 - Dpr. n. 600/73, accerta leresponsabilità:

I soci, in caso diriassunzione,indicheranno, quale

Per i soci cheeventualmenteriassumo non

1. del liquidatore e degliamministratori;

2. dei soci circa:indicheranno, qualenuovo perimetrodella pretesatributaria,l’ d ll

riassumo nonopera lalimitazione diresponsabilitàdi i d i

- assegnazione nei DUE periodiprecedenti la messa in liquidazionedi denaro o beni sociali;

l’ammontare dellesomme,eventualmente,riscosse in base al

di cui godono isoci delle societàdi capitali

- assegnazione DURANTE ilperiodo della liquidazione di benisociali;riscosse in base al

bilancio finale diliquidazione

3. quota percepita in base al piano diriparto in sede di bil. finale di liqu.

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CODIZIONI DI APPLICABILITA’CODIZIONI DI APPLICABILITA’

ART 36 DPR N 602/73ART. 36 - DPR. N. 602/73

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CONDIZIONI DI APPLICABILITA’

SI APPLICA ALLE SOLE IMPOSTE SUI REDDITI (escluso IVA

SI APPLICA ALLE SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI

SI APPLICA ALLE SOLE IMPOSTE SUI REDDITI (escluso IVAe IRAP):Art. 19 - D.Lgs. n. 46/1999 - DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLESOLE IMPOSTE SUI REDDITI “1 L di i i i i t d gliSOLE IMPOSTE SUI REDDITI: “1. Le disposizioni previste dagliarticoli 14, 15, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42/bis, 43/bis, 43/ter,44 e 44/bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973 602 i li ll l i t i dditi1973, n. 602, si applicano alle sole imposte sui redditi

EMISSIONE DI UN ATTO MOTIVATO DA NOTIFICARE AISENSI DELL’ART. 36, CO. 5 - Dpr. n. 602/73

ATTO EMESSO NEI CONFRONTI DELLA PERSONA FISICA(liquidatore, amministratori, soci) CHE E’ INCORSA IN UNADELLE RESPONSABILITA’ DI CUI ALL’ART 36 - Dpr nDELLE RESPONSABILITA DI CUI ALL ART. 36 - Dpr. n.602/73

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CONDIZIONI DI APPLICABILITA’

E’ ESCLUSA L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN CAPO ALLIQUIDATORE:C.T.P. di Milano, sent. 26 ottobre 2011, n. 327: “in caso diresponsabilità del liquidatore per debiti erariali emersi dopo lacancellazione della società dal Registro Imprese, il Fisco deve limitarela pretesa alla sola maggiore IRES accertata e interessi, con esclusionedella possibilità di contestare sanzioni IRAP e IVA”.

ATTO DA NOTIFICARE AD OPERA DELLA DIREZIONEPROVINCIALE COMPETENTE OVE HA SEDE IL DOMICILIOPROVINCIALE COMPETENTE OVE HA SEDE IL DOMICILIOFISCALE DEL SOGGETTO NEI CONFRONTI DEL QUALEINTENDE AGIRE

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CONDIZIONI DI APPLICABILITA’

MOTIVAZIONE DELL’ATTOAccertamento e prova da parte dell’Ufficio procedente della

di d ll bilità di i ll’ t 36 Dpresenza di una delle responsabilità di cui all’art. 36 - Dpr. n.602/73 - LEGITTIMAZIONE PASSIVA;

ATTENZIONEL ti i ò f if i t t d t d llLa motivazione può fare riferimento a quanto dovuto dallasocietà (estinta) SOLO in via meramente incidentale(PRESUPPOSTO)

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CONDIZIONI DI APPLICABILITA’

ESISTENZA DEL DEBITO D’IMPOSTA IN CAPO ALLA SOCIETA’ ALLADATA DI ESTINZIONE:“l’obbligazione legale prevista dalla più volte citata disposizione insorgeg g p p p gallorquando ricorrono gli elementi oggettivi della sussistenza di attività nelpatrimonio della società in liquidazione (o liquidata di fatto) e della distrazione ditali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute, vale a dire diimposte che abbiano acquisito i caratteri della certezza e della definitività” (Cfrimposte che abbiano acquisito i caratteri della certezza e della definitività . (Cfr.Cass., sent. 17/06/2002, n. 8685)

CONDIZIONE NEI CONFRONTI DEL LIQUIDATORE E AMMINISTRATORICONDIZIONE NEI CONFRONTI DEL LIQUIDATORE E AMMINISTRATORI

CHE I RUOLI IN CUI SIANO ISCRITTI I TRIBUTI DELLA SOCIETÀ POSSANOESSERE POSTI IN RISCOSSIONE E CHE SIA ACQUISITA LEGALE CERTEZZAESSERE POSTI IN RISCOSSIONE E CHE SIA ACQUISITA LEGALE CERTEZZACHE I MEDESIMI NON SIANO STATI SODDISFATTI CON LE ATTIVITÀ DELLALIQUIDAZIONE MEDESIMA (Cfr. Cass., sent. 7327/2012; n. 11968/2012; Cass.,SS.UU. sent. n. 2820/1985; n. 2766/78; Cass., sent. n. 2768/1989, n. 9688/1995,

8685/2002)n. 8685/2002).

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CONDIZIONI DI APPLICABILITA’

DECADENZASoci

In quanto credito erariale operano gli ordinari termini di decadenza (art 43In quanto credito erariale, operano gli ordinari termini di decadenza (art. 43 -Dpr. n. 600/73) che vanno fatti decorrere dal periodo d’imposta in cui i beni sonostati assegnati.

PRESCRIZIONELi id A i i i ORDINARIA 10 i (CLiquidatore e Amministratori ORDINARIA - 10 anni (Cass.,sent. 13 luglio 2012, n. 11968 e n. 7327/2012)

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GIURISPRUDENZA

CASS., sent. 13 luglio 2012, n. 11968“… L'art. 36 cit., comma 3, … nuovo art. 2495 c.c. … Dal chiaro tenoretestuale delle disposizioni tributarie e civilistiche, la responsabilità deip , pSOCI per le obbligazioni fiscali non assolte è limitata alla parte daciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo nelle varie fasi.Sicchè il Fisco, il quale voglia agire nei confronti del socio, è tenuto aq g gdimostrare il presupposto della responsabilità di quest'ultimo, e cioè che,in concreto, vi sia stata la distribuzione dell'attivo e che una quota di taleattivo sia stata riscossa (C. 19732/2005), ovvero che vi siano state leassegnazioni sanzionate dalla norma fiscale. Ne deriva che, una voltaliquidata e cancellata la contribuente società di capitali, non si realizzauna semplice modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio con ilFisco, dovendo questo accertare in capo ai soci i requisiti prescritti dallalegge per la responsabilità diretta (cfr. art. 36 cit., penult. e ult. co.)”. (ID.Cass., sent. n. 7327/2012; Cass., sent. n. 12149/2010; n. 10275/2008)

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SINTESI ART. 36 - DPR. n. 602/73

LIMITE OGGETTIVOIRESEscluso IRAP – IVAEscluso IRAP – IVA

SANZIONI (liquidatore)

ART 36 DPR 602/73

LIMITE SOGGETTIVOProvata sussistenza della

ART. 36 - DPR. n. 602/73 LEGITTIMAZIONE PASSIVAdell’ex liquidatore, amministratoree socio

LIMITE QUANTITATIVOQLiquidatore e amministratori - co.1, 2 e 4

Soci co 3Soci - co. 3

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SINTESISINTESI

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CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

ESTINZIONE DELLA SOCIETA’

PERDITA DELLA PERSONALITA’ E/O SOGGETTIVITA’ GIURIDICA DELLA SOCIETA’GIURIDICA DELLA SOCIETA

ATTI IMPOSITIVI

GIUDIZI PENDENTI

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ATTI IMPOSITIVI GIUDIZI PENDENTI

INTERRUZIONE DEL PROCESSO

NULLO:- A.A. intestato auna societàcancellata dallaCCIAA;- CART. PAG.TOportante ruolo

SUCCESSIONE IN CAPO AI

SOCIportante ruolointestato allasocietà cancellatadalla CCIAA

RIASSUNZIONE

LEGITTIMATO AD IMPUGNARE E’

SOC. DI CAPITALI

Art. 2495 c.c.

SOC. DI PERSONE

IMPUGNARE E COLUI CHE HA INTERESSE/

RICEVUTO L’ATTO(SOCIO

A.A. ex ART. 36 -

DPR. n. 602/73

Art. 2495 c.c.

SENTENZA(SOCIO

CONSEGNATARIO/EX LIQUIDATORE se

EX SOCIO)APPELLO

“GIUSTA PARTE”

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CASI STUDIO CASI STUDIO

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ESTINZIONE S.R.L. UNIPERSONALE ESTINZIONE S.R.L. UNIPERSONALE SOTTOPOSTA AL REGIME FISCALE DI

TRASPARENZA

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FATTISPECIE e QUESITO

- S.r.l. Unipersonale;- Società tassata mediante regime fiscale di trasparenza a

it di i ff tt t t 4 D M 23 04 2004 ttseguito di opzione effettuata ex art. 4 – D.M. 23.04.2004; artt.115, co. 5 e 116 – T.U.I.R.;- Società estinta in pendenza di giudizio;p g- Liquidazione della società senza alcun piano di riparto;- Giudizio di primo grado vertente su una cartella di pagamento36/bi D 600/73 d’i t 200836/bis - Dpr. n. 600/73, anno d’imposta 2008;- Controparte solo l’Agente della Riscossione;- Estinzione della società dichiarata, con memoria, in giudizio;Estinzione della società dichiarata, con memoria, in giudizio;- Il giudice di prime cure disponeva l’interruzione del processoex art. 40 - D.Lgs. n. 546/92.- SI PONE LA QUESTIONE SE CONVENGA O MENORIASSUMERE IL PROCESSO DA PARTE DELL’EX SOCIOUNICO.

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FATTISPECIE GIURIDICA

ART. 2462 C.C. – Responsabilitàpatrimoniale limitata

ECCEZIONI/TASSATIVE

ART. 2462, co. 2 C.C. - INSOLVENZA SOCIETARIAa) Omesso versamento dei conferimenti ex art 2464a) Omesso versamento dei conferimenti ex art. 2464

c.c.;b) Omesso adempimento degli oneri pubblicitari ex

art. 2470 c.c. (mancato deposito presso il Reg. Impresedella dichiarazione attestante le generalità dell’unico socio)

Responsabilità patrimoniale illimitata - sussidiaria- l’obbligazione del socio si affianca a quellal obbligazione del socio si affianca a quellasocietaria (il debito rimane della società)

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FATTISPECIE FISCALE

ART. 115 - 116 T.U.I.R.

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO (piccola trasparenza - art.116 T.U.I.R.): ristretta base societaria interamentepartecipata da persone fisiche con un numero di socipartecipata da persone fisiche con un numero di socinon superiore a dieci;

PRESUPPOSTO OGGETTIVO ( l 6PRESUPPOSTO OGGETTIVO (piccola trasparenza - art. 116T.U.I.R.): – volume di ricavi non superiore a €.7.500.000 (soglia prevista per l’applicabilità degli studi di( g p p pp gsettore)

EFFETTI

II DD – sono imputate in capo ai soci

EFFETTI

II.DD. – sono imputate in capo ai sociIVA, IMU, IRAP – sono imputate in capo alla società

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VALUTAZIONE CIRCA LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

- PARTI DEL GIUDIZIO: Società estinta + Agente dellaRiscossione;Riscossione;

- Rischio, non temuto, che il giudice integri ilcontraddittorio in favore dell’Agenzia delle Entrareseppure si verta in un chiaro caso di litisconsorziofacoltativo (Cass., SS. UU., sent. 16412/2007);

- Liquidazione della società senza alcun piano di riparto;q p p ;- Non vi è stata alcuna distribuzione di denaro o beni di

qualsiasi natura a favore del socio unico (responsabilità exart 36 Dpr n 602/73);art. 36 - Dpr. n. 602/73);

- In base al regime della tassazione per trasparenzapermangono in capo alla società solo gli adempimentiriguardanti le imposte indirette;

- Nel caso in cui l’A.E. decidesse di agire ai sensi dell’art.36 - Dpr. n. 602/73, l’attività accertativa soggiace aip / ggtermini decadenziali dell’art. 43 - Dpr. n. 600/73.

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VALUTAZIONE CIRCA LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

NON RIASSUMERE

EFFETTI

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO i tti ità d ll

EFFETTI

- ESTINZIONE DEL GIUDIZIO per inattività delleparti (art. 45 - D.Lgs. n. 546/92);

- Il TITOLO (RUOLO portato dalla cartella di pagamentoimpugnata) diviene DEFINITIVO nei confronti della

i tà ti tsocietà estinta;

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VALUTAZIONE CIRCA LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

- Ai fini del recupero del credito l’AGENTE DELLARISCOSSIONE potrebbe:RISCOSSIONE potrebbe:

A) Notificare l’Intimazione di pagamento, essa andràimpugnato facendo rilevare la nullità del medesimo per:I) Dif tt di ti i d ll I ti i di t iI) Difetto di motivazione della Intimazione di pagamento inviolazione degli artt. 7 e 17 L. n. 212/2000, in quanto il ruolo daessa portato, ormai divenuto definitivo, è stato emesso epnotificato nei confronti dell’estinta società e non anche dell’exunico socio, nonché nullità derivata in violazione degli artt. 24 e97 Cost ;97 Cost.;II) Nullità del titolo (ruolo) in quanto esso si è consolidato (èdivenuto definitivo) nei confronti di un soggetto ormai non piùesistente (Società estinta) e non anche del socio-erede;III) Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.;IV) Impossibilità di imputare la pretesa erariale afferente adIV) Impossibilità di imputare la pretesa erariale afferente adIVA e/o IRAP nei confronti dell’ex unico socio.

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VALUTAZIONE CIRCA LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

- Ai fini del recupero del credito l’AGENTE dellaAi fini del recupero del credito l AGENTE dellaRISCOSSIONE potrebbe:

B) Iniziare la PROCEDURA ESECUTIVA, ex art. 50 - Dpr. n.602/73 nei confronti del socio unico il quale potrebbe602/73, nei confronti del socio unico, il quale potrebbericorrere all’opposizione all’esecuzione (art. 615 C.p.c.) e/oagli atti esecutivi (art. 617 C.p.c.):

OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE ( 615 C ) h d- OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (art. 615 C.p.c.): ha adoggetto l’“an” dell’azione esecutiva, la parte puòcontestare l’esistenza, la validità e la sussistenza del titoloesecutivo e la pignorabilità dei beni;- OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (art. 616 C.p.c.): attieneal “quomodo” (come) del procedimento, afferente ai viziq ( ) pformali degli atti preliminari all’azione esecutiva (tra cui iltitolo ed il precetto) e i vizi della loro notifica (omessa previanotifica del titolo esecutivo - nullità derivata)notifica del titolo esecutivo nullità derivata)

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VALUTAZIONE CIRCA LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

ATTENZIONE in ambito tributario all’art. 57 - Dpr. n.602/73: «… le opposizioni regolate dall’art. 615 del602/73: … le opposizioni regolate dall art. 615 delcodice di procedura civile, fatta eccezione per quelleconcernenti la pignorabilità dei beni» nonché quelle« regolate dall’art 617 del codice di procedura«… regolate dall art. 617 del codice di proceduracivile relative alla regolarità formale ed allanotificazione del titolo esecutivo»

QUINDI

AGENTE DELLA RISCOSSIONE notifica ilPIGNORAMENTO:il socio-erede può impugnare l’atto esecutivo potendoil socio-erede può impugnare l atto esecutivo potendodedurre, quali vizi, esclusivamente l’impignorabilità del beneo il difetto di motivazione (ma non anche la regolaritàformale del titolo o un vizio della sua notificazione)formale del titolo o un vizio della sua notificazione)

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VALUTAZIONE CIRCA LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

AGENTE DELLA RISCOSSIONE notifica l’AVVISO DIVENDITAVENDITA:il socio-erede resterebbe assolutamente privo di tutelagiurisdizionale, in quanto alla luce del richiamato art. 57,l’unico atto ad essere opponibile è il pignoramento ma nonanche l’avviso di vendita

C T P R i E ili 17 04 2013 98 C SS UU 13357/2008

GIURISPRUDENZA

C.T.P. Reggio Emilia, sent. 17.04.2013, n. 98; Cass. SS. UU., sent. n. 13357/2008;Cass. SS. UU., sent. n. 9840/2011; Cass. SS. UU., sent. n. 4636/2007

Giurisdizione del Giudice tributario, il ricorrente puòeccepire l’inesistenza del diritto dell’Agente della Riscossionea procedere alla esecuzione forzata stante la carenza di unpvalido titolo esecutivo quale conseguenza dell’omessa notificadell’atto presupposto (cartella di pagamento).

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VALUTAZIONEDELL’ESTINZIONE DI UNA SOCIETA’

DI PERSONE SOTTOPOSTA A VERIFICA FISCALE

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FATTISPECIE e QUESITO

- S.n.c. composta n. 2 soci;- Sottoposta a verifica della GdF di Catania è destinataria di un P.V.C.d l l l’ i di i i di hi i l’dal quale emerge l’esistenza di ricavi non dichiarati per l’annod’imposta 2009.

- SI PONE LA QUESTIONE SE CONVENGA O MENO PROCEDEREALL’ESTINZIONE DELLA SOCIETA’ NELL’ATTESA CHE L’A.E.EMETTA E NOTIFICHI L’A.A..

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FATTISPECIE GIURIDICA

ART. 2291 C.C. – Autonomia patrimoniale imperfetta

Soci solidalmente e illimitatemente responsabili con lasocietà per il credito vantato con l’Amministrazione finanziaria

ESTINZIONE DELLA SOCIETA’ DI PERSONE

Cass., SS.UU., sentt. nn. 4060, 4061, 4062/2012;

PERSONE

Cass., SS.UU., sentt. nn. 4060, 4061, 4062/2012;sentt. nn. 6070, 6071, 6072/2013; C. Cost., ord. n.198/2013

“le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti diquanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a secondaquanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a secondache, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabiliper i debiti sociali”

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FATTISPECIE FISCALE

R i t l l i tà di

ART. 5 T.U.I.R. – Tassazione per trasparenza

Regime naturale per le società di persone

EFFETTI

II.DD. - sono imputate in capo ai sociIVA, IMU, IRAP - sono imputate in capo alla società

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FATTISPECIE PROCESSUALE

LITISCONSORZIO TRA SOCIETA’ E SOCI

Art. 14 - D.Lgs. N. 546/92

Cass., SS.UU., sent. n. 14815/2008; SS.UU., sent. n.1057/2007; Cass., ord. 4.05.2012, n. 6711; sent.3 09 2013 n 20215; sent 25 03 2011 n 6935; sent3.09.2013, n. 20215; sent. 25.03.2011, n. 6935; sent.17.02.2010, n. 3703; sent. 18.05.2009, n. 11458

LITISCONSORZIO NECESSARIO ORIGINARIO

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ACCERTAMENTO SOCIETA’ DI PERSONE

LITISCONSORZIO TRA SOCIETA’ E SOCI

A t 40 D 600/73

“All ifi d ll di hi i i d ll i à i i i

Art. 40 - Dpr. n. 600/73

“Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioniindicate nell‘art. 5 del D.P.R. 29-9-1973, n. 597, si procede con unico attoai fini dell' imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai finif p fdelle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridichedovute dai singoli soci o associati. …”

NEL CASO SPECIFICO L’A.F. PROCEDERA’

1. NOTIFICA A.A. PRINCIPALE ALLA SOCIETA’2 NOTIFICA A A DERIVATI AI SOCI2. NOTIFICA A.A. DERIVATI AI SOCI

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VALUTAZIONE CIRCA L’ESTINZIONE DELLA SOCIETA’

ESTINZIONE DELLA SOCIETA’

L’A.F. PROCEDERA’

1. NOTIFICA A.A. PRINCIPALE ALLA SOCIETA’ che si èESTINTA, non potendo agire, sarà onere del consegnatariodell’atto, presumibilmente uno dei soci, impugnare tale avviso diaccertamento contestandone:accertamento contestandone:I) nullità per difetto di legittimazione passiva della società nonchéper violazione dell’art. 21 septies della L. n. 241/1990;II) lli à i i i idi d ll ifi i hé 1)II) nullità per inesistenza giuridica della notifica poiché: 1)effettuata nei confronti di un soggetto giuridico non più esistente,2) in mani di un soggetto che, al tempo della notificazione, non) gg , p ,aveva alcun rapporto di rappresentanza organica con la società,perché estinta.

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VALUTAZIONE CIRCA L’ESTINZIONE DELLA SOCIETA’

IN CASO DI ESTINZIONE DELLA SOCIETA’

L’A.F. PROCEDERA’

2. NOTIFICA A.A. DERIVATI AI SOCII soci impugnerebbero autonomamente gli atti loro intestati e

notificati contestandone:I) eventuali vizi esterni all’atto impugnato: difetto di notifica,I) eventuali vizi esterni all atto impugnato: difetto di notifica,difetto di legittimazione attiva;II) la nullità per difetto di motivazione poichè scaturenti da un atto

ll ( i di i ll i à ifi dnullo (avviso di accertamento intestato alla società e notificato adun soggetto non più esistente);III) la pretesa tributaria nel merito.) p

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VALUTAZIONE CIRCA L’ESTINZIONE DELLA SOCIETA’

CONSEGUE

LITISCONSORZIO NECESSARIO ORIGINARIO

Dalla decisione relativa alla fondatezza e legittimitàdell’accertamento del maggiore reddito accertato in capo

’alla società, dipenderà quindi l’esito dei processi relativiai soci.

L’A.A. intestato alla società estinta è nullo (art. 21/septies- Lg. n. 241/90)Lg. n. 241/90)

SARANNO PER L’EFFETTO NULLI ANCHE GLISARANNO PER L EFFETTO NULLI ANCHE GLIACCERTAMENTI EMESSI NEI CONFRONTI DEI SOCI

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STRATEGIE DIFENSIVE

ATTO IMPOSITIVO EMESSO NEICONFRONTI DI SOCIETA’CONFRONTI DI SOCIETA

ESTINTA

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STRATEGIE DIFENSIVE

IN DIRITTOI. NULLITA’ DELL’ATTO IMPUGNATO DIFETTO DILEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA SOCIETA’LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA SOCIETA’.

Il ricorrente, già legale rappresentante della società “ S.r.l.”,Il ricorrente, già legale rappresentante della società … S.r.l. ,consegnatario dell’atto di cui trattasi, avendone l’interesse (Cfr.Cass., Sez. Trib., sentenza n. 4622/2009) rileva e fa rilevare ildifetto di legittimazione passiva della società indicata indifetto di legittimazione passiva della società indicata inrelazione all’atto impugnato, essendo stata, in data xx/xx/xxxx,cancellata dal registro delle imprese e, quindi, estinta. (Cfr.Vi C l di i )Visura Camerale ordinaria)

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STRATEGIE DIFENSIVE

II. NULLITA’ DELL’ATTO IMPUGNATO PER INESISTENZAGIURIDICA DELLA NOTIFICAGIURIDICA DELLA NOTIFICA.Assumendo a fondamento dell’eccezione de qua il dato di fatto descrittonell’eccezione che precede riguardante l’avvenuta estinzione della

i tà “ S l ” ff tt d ll ll i d l i t d llsocietà “… S.r.l.” per effetto della cancellazione dal registro delleimprese, il Sig. G. F. contesta la nullità assoluta dell’atto impugnato perinesistenza giuridica della notifica sotto un duplice ordine di profili.

I PROFILOI PROFILO- NOTIFICA NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO NON PIU’

ESISTENTE –

II PROFILO- MANCATO PERFEZIONAMENTO DELL’ATTO ESECUTIVO -MANCATO PERFEZIONAMENTO DELL ATTO ESECUTIVO

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CARTELLA DI PAGAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO PORTANTE RUOLO EMESSO IN CAPO

ALL’EX LIQUIDATOREQPER DEBITI DELLA SOCIETA’ ESTINTA

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IN DIRITTO

STRATEGIE DIFENSIVE

IN DIRITTOI. NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA PERVIOLAZIONE DELL’ART. 36, COMMI 1 E 5 - DPR. N. 602/1973 PERL’INESISTENZA DEL TITOLO LEGITTIMANTE L’AZIONE DIRISCOSSIONERISCOSSIONE.

Nella motivazione della cartella di pagamento impugnata vengonorichiamati quali titoli legittimanti l’iscrizione a ruolo a carico del Sigrichiamati, quali titoli legittimanti l iscrizione a ruolo a carico del Sig.C., due avvisi di accertamento (atto: RJ…/2009 e RJ…/2009), conl’indicazione che trattasi di “iscrizione a ruolo del 50% a carico del Sig.C. V. nella qualità di liquidatore della … SRL …, responsabile del debitotributario di cui al presente accertamento ai sensi dell’art 36 DPRtributario di cui al presente accertamento, ai sensi dell art. 36 DPR602/1973”.

Quanto precede traduce l’illegittimità dell’intrapresa azione diQ p g priscossione a carico del Sig. C. V., quale liquidatore della Società …S.r.l., non essendo mai stato destinatario, a proprio nome, di alcunavviso di accertamento (“atto motivato” previsto espressamente dall’art.36, co. 5 - Dpr. n. 602/73), con il quale siano state accertate36, co. 5 Dpr. n. 602/73), con il quale siano state accertateresponsabilità dalle quali discenderebbero, a suo carico, obbligazionitributarie, quale liquidatore della Società … S.r.l., nei termini indicatidall’art. 36 - Dpr. n. 602/1973.

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STRATEGIE DIFENSIVE

II. NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA PERDIFETTO DI MOTIVAZIONE (APPARENTE MOTIVAZIONE) INPATENTE VIOLAZIONE DEGLI ARTT 7 E 17 LEGGE N 212/2000PATENTE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 17 - LEGGE N. 212/2000,DELL’ART. 8 - D. LGS. N. 32/2001, NONCHÉ DELL’ART. 24 DELLACOSTITUZIONE.

La cartella di pagamento impugnata è illegittimità poichè:- motivata per relationem richiamando, in maniera del tuttoinconferente, gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di unsoggetto giuridico diverso (la società … s.r.l., società estinta peraltro)dalla persona fisica, Sig. C. V., ancorchè liquidatore della Societàaccertata;- richiama come norma di assunzione l’art. 36 - D.P.R. n. 602/1973,riguardante la responsabilità dei liquidatori, senza che tale

à ’responsabilità sia mai stata accertata dall’Ufficio Impositore nei terminiindicati dal co. 5 dell’art. 36 ripetutamente richiamato.

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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Fino a quando non viene chiesta e disposta lacancellazione/estinzione della società nessunfenomeno successorio può riverberare effettinegativi nei confronti dei soci.g

Come amava dire la scrittrice Elsa Morante: “E l t i ti ”“E la storia continua …”