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ESSERE DONNE NELL’ITALIA REPUBBLICANA
IL LAVORO FEMMINILE
P. Ginsborg, Storia d’Italia
dal dopoguerra a oggi,
Einaudi 2006, p. 599
P. Ginsborg, Storia
d’Italia dal dopoguerra
a oggi, Einaudi 2006, p.
602
STORIA DI UN PERCORSO IMPERVIO: L’ACCESSO
ALLA MAGISTRATURA
TESTO UTILIZZATO
Anna Maria Isastia
Donne in magistratura: l'Associazione donne magistrato italiane
Debatte, Livorno 2013
AUTORIZZAZIONE MARITALE
Codice civile 1865:
introduce questo istituto, che sottopone la donna alla tutela del marito
per l’esercizio di diritti civili
LIDIA POËT
Torino, 1881 / E’ la prima donna italiana che si laurea in giurisprudenza
Chiede iscrizione all’albo degli avvocati; le viene negata
Fa ricorso.
La Corte d’Appello rigetta
La Corte di Cassazione pure rigetta: alla nubile Poët viene detto che la
mancanza di una autorizzazione maritale è ostacolo insuperabile.
LEGGE 17 LUGLIO 1919, N. 1176
«Disposizioni sulla capacità giuridica della donna»:
- aboliva l’autorizzazione maritale
- ammetteva le donne, «a pari titolo degli uomini», all’esercizio delle professioni e degli impieghi pubblici, esclusi
quelli «che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l’esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono
alla difesa militare dello Stato».
- rinviava per una disciplina dettagliata a successivo regolamento
Il REGOLAMENTO (r.d. 4 gennaio 1920 n. 39) portava un lungo elenco di esclusioni e conferiva alle amministrazioni
statali la facoltà di prevedere ulteriori eccezioni.
Negli anni Venti si incontrano le prime notaie
LAUREATI E DIPLOMATI IN ITALIA (ANNI VENTI)
Periodo 1921-1930:
- Totale: 8279
- Donne: 1166
- percentuale: 14%
- valore assoluto annuale: 116
Fonte: ISTAT
DONNE E UNIVERSITA’
Iscritte:
1937 18% degli iscritti totali
1947 25%
Anni Cinquanta: diminuisce
Laureate:
- 1937 2155
- 1947 6135
…
- 1960 circa 6000
LAVORO FEMMINILE QUALIFICATO: LEGISLAZIONE FASCISTA
tetto del 5% di assunzioni femminili nell’amministrazione pubblica
divieto di accesso alle cattedre di discipline umanistiche nei licei (1926)
Ordinamento giudiziario 1941: ribadisce esclusione delle donne dalla
funzione giudiziaria
DOCENZA E PROFESSIONI GIURIDICHE
1938: 13 docenti universitarie in discipline giuridiche
1939: 132 donne avvocato e procuratore (1% del totale)
SBOCCHI LAVORATIVI PER LE DONNE LAUREATE
insegnamento
ASSEMBLEA COSTITUENTE
Si dibatte sul tema dell’accesso delle donne alla magistratura
Calamandrei prevede la possibilità nel suo progetto di ordinamento del potere
giudiziario (Relazione)
La maggioranza dei deputati propende per inserire un rinvio alla legge ordinaria
Le deputate Nilde Iotti e Maria Federici insistono perché si adotti il solo criterio del
MERITO, senza discriminazione pregiudiziale di genere
13 deputati, donne e uomini, presentano un ordine del giorno in cui chiedono che
non si preveda alcuna norma costituzionale specifica, ritenendo che il diritto di
accesso delle donne alla magistratura sia tutelato dagli articoli 3 e 48 (poi 51?).
L’Assemblea approva l’odg e decide di non includere in costituzione alcuna
disposizione in merito
Maria Federici (DC) in adunanza plenaria, 31 gennaio 1947
[Isastia 2013, p. 26]
Isastia 2013, cit.
COSTITUZIONE, ART. 51
OPINIONE DI UN GIURISTA, DOCENTE ALL’UNIVERSITÀ DI MILANO,
1948
«La donna è in uno stadio intermedio tra il bambino e l’uomo, come si rileva anche dalla fisionomia, dalla
mancanza di peli sul viso, dal tono della voce, dalla debolezza organica e dalla psicologia a base istintiva,
sentimentale e, spesso, capricciosa. Guarda troppo alle apparenze e troppo poco alla sostanza. Vede chiare le cose
vicine e oscurissime le cose lontane. Non ha il senso logico».
[Orfeo Cecchi, La donna magistrato, in «Il mondo giudiziario», 1 agosto 1948]
MA LA LEGGE ORDINARIA ….
❑ … continua a escludere le donne dalla Magistratura,
perché …
❑ … vige la legge limitativa del 1919
MAGISTRATURA ONORARIA: PRIMI ACCESSI ALLE FUNZIONI
GIUDIZIARIE
Legge 27 dicembre 1956 n. 1441
Ammette le donne a partecipare come magistrati onorari nei collegi giudicanti dei tribunali per i minorenni e come
giudice popolare nelle corti d’assise
PRESSIONI, RICORSI
Nella seconda metà deli anni ’50:
ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI
Interventi favorevoli allo sblocco dell’accesso delle donne alla magistratura stipendiata
IL RICORSO DI ROSANNA OLIVA
Laureata in Scienze Politiche alla Università La Sapienza di Roma
Presenta domanda per partecipare a un concorso per consigliere di prefettura, nonostante nel bando sia
espressamente esclusa la partecipazione femminile
La domanda è rigettata in forza della legge 1176/1919
Oliva impugna il rigetto di fronte al Consiglio di Stato, facendosi assistere dal giurista costituzionalista e ex
deputato della Assemblea Costituente Costantino Mortati
Il Consiglio di Stato solleva eccezione di costituzionalità riguardo all’articolo 7 della legge 1176/1919 e rimette gli
atti alla Corte Costituzionale (novembre 1959)
La Corte Costituzionale accoglie il ricorso e nel maggio 1960 emette sentenza favorevole al ricorso di Rosanna
Oliva
LIBERO ACCESSO ALLE CARRIERE PUBBLICHE
CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 33/1960:Dichiara illegittime le norme in base alle quali molte carriere pubbliche erano precluse alle donne
[http://www.giurcost.org/decisioni/1960/0033s-60.html]
SENTENZA N. 33/1960 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
«1. - Nel corso di un giudizio davanti al Consiglio di Stato su ricorso della dottoressa Rosa Oliva contro il Ministero
dell'interno, fu sollevata questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 4 del R.D. 4 gennaio
1920, n. 39, nonché dell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sul quale quella norma si fonda.
«[…]
«Ora, non può essere dubbio che una norma che consiste nello escludere le donne in via generale da una vasta
categoria di impieghi pubblici, debba essere dichiarata incostituzionale per l'irrimediabile contrasto in cui si pone con
l'art. 51, il quale proclama l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive degli appartenenti all'uno e all'altro sesso
in condizioni di eguaglianza. Questo principio è stato già interpretato dalla Corte nel senso che la diversità di sesso,
in sé e per sé considerata, non può essere mai ragione di discriminazione legislativa, non può comportare, cioè, un
trattamento diverso degli appartenenti all'uno o all'altro sesso davanti alla legge. Una norma che questo facesse
violerebbe un principio fondamentale della Costituzione, quello posto dall'art. 3, del quale la norma dell'art. 51 è non
soltanto una specificazione, ma anche una conferma […]».
IL PARLAMENTO SI MUOVE (1960)
Progetto di legge di abrogazione della legge 1176/1919
[presentato da Maria Cocco, Maria de Unterrichter Jervolino,
Angela Gotelli / tutte DC]
ITER
Proposta presa in esame dalla I Commissione Affari Costituzionali, che ottiene delega del Parlamento a
pronunciarsi in sede legislativa
Dibattito pubblico / spaccature nel mondo cattolico, nella magistratura
Governo Fanfani solleva riserve
Commissione giustizia del Senato cerca di bloccare
LA COMMISSIONE BICAMERALE APPROVA ALL’UNANIMITA’
LEGGE 9 FEBBRAIO 1963 N. 66
«Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni»
Art. 1 La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici,
compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere, categorie, senza limitazione di mansioni
e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.
L’arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da
leggi particolari.
Art. 2 La legge 17 luglio 1919, n. 1176, il successivo regolamento approvato con regio
decreto 4 gennaio 1920, n. 39 ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente
legge sono abrogati.
I PRIMI CONCORSI IN MAGISTRATURA
Concorso d.m. 3/5/1963:
Domande: 2730, di cui: 200 di donne [7%]
Donne presenti allo scritto: 31
Ammesse all’orale: 8
Vincitrici: 8
3 concorsi 1965: 27 vincitrici
Isastia 2013, cit.
LE RIFORME SOCIALI DEGLI ANNI SETTANTA
Statuto dei lavoratori (Legge 20/05/1970 n. 300)
Legge sul divorzio (Legge 01/12/1970 n° 898)
Riforma del diritto di famiglia (1975)
Legge sui consultori (1975)
Legge sulla interruzione volontaria di gravidanza (1978)
Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (1978)
Legge di soppressione dei manicomi (Basaglia)
Legge di riforma del sistema penitenziario (Gozzini)
REPRESSIONE DELLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE
Francia: legge Richard 1946
Prima proposta di abolizione della prostituzione legale: Lina Merlin (senatrice PSI, 1948)
Dichiarazione universale dei diritti umani (1948)
Convenzione ONU per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione (dic.
1949)
Legge 75/1958 («Merlin»)
http://www.altalex.com/documents/leggi/2013/10/24/legge-merlin
REATO DI ADULTERIO E DISPARITA’ DI GENERE
Codice penale, 19/10/1930
Art. 559 Adulterio
«La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera.
«La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito».
Art. 560 Concubinato
«Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.
«La concubina è punita con la stessa pena. Il delitto è punibile a querela della moglie».
REATO DI ADULTERIO / 2
Depenalizzazione dell’infedeltà coniugale:
sentenze della Corte Costituzionale n.126/1968 e n.147/1969, che hanno dichiarato illegittimi gli articoli
559 e 560 del Codice Penale (resta l’adulterio motivo di addebito se causa comprovata della crisi coniugale).
DELITTO D’ONORE
Codice Penale, art. 587
Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e
nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale
col coniuge, con la figlia o con la sorella.
Fattispecie del delitto d’onore abolita con legge n. 442 del 5 settembre 1981.
LEGGE SUL DIVORZIO (1970)
Situazione precedente: annullamento; separazione legale
Prima proposta: 1965, senatore PSI Loris Fortuna
Approvazione legge: dicembre 1970
Referendum: 1974
Fiamma Lussana, L’Italia del divorzio, Carocci, Roma 2014
www.raistoria.rai.it/articoli/il-referendum-sul-divorzio/12995/default.aspx