Esproprio 2010

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13/05/22 TGA - ITAS "Carlo Gallini " 1 La proprietà privata La privazione della proprietà può avvenire per: pignoramento confisca espropriazione per pubblica utilità Atto mediante al quale si toglie ad un soggetto la proprietà di un bene per motivi di pubblica utilità

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La proprietà privata

La privazione della proprietà può avvenire per:• pignoramento• confisca• espropriazione per pubblica utilità

Atto mediante al quale si toglie ad un soggetto la proprietà di un bene per motivi di

pubblica utilità

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Esproprio• L' esproprio è un istituto giuridico di diritto pubblico disciplinato dalla

Costituzione della Repubblica Italiana consistente nell'emanazione da parte di un'autorità amministrativa (Stato, Regioni, Provincie e Comuni) di un provvedimento per mezzo del quale uno o più soggetti vengono privati coattivamente (cioè anche contro la loro volontà) del diritto di proprietà o di altro diritto reale per soddisfare un pubblico interesse, naturalmente contro il pagamento di un "giusto indennizzo".

• I soggetti interessati all'espropriazione sono:• 1) espropriante: può essere un ente pubblico o anche un privato, che

comunque intende realizzare opere di "pubblica utilità";• 2) espropriato: colui che subisce l'espropriazione;• 3) autorità amministrativa: che giudica l'esistenza dei presupposti di

pubblica utilità ed emana il decreto di espropriazione. Lo Stato è il titolare della potestà di espropriazione.

• La pubblica utilità è la condizione fondamentale perchè l'esproprio abbia luogo, può essere riconosciuta ad esempio per la costruzione di strade, ferrovie, ospedali e strutture ritenute necessarie alla comunità.

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Origini dell’esproprio per pubblica utilitàCostituzione francese (1791): venne solennemente affermata, con l'inviolabilità del

diritto di proprietà, la sua assoggettabilità all'espropriazione per pubblica utilità, previo indennizzo.

Statuto Albertino "...tutte le proprietà senza alcuna eccezione sono inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi“; sostituzione del diritto reale con il diritto di credito (indennizzo).

Costituzione - Art. 42 - secondo e terzo comma: La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.

Codice Civile - Art. 834 - Espropriazione per pubblico interesse: Nessuno può essere privato, in tutto o in parte, dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata e contro il pagamento di una giusta indennità.

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La natura e l’entità dell’indennizzoRisarcimento: è la conseguenza della responsabilità per atti illegittimi o

incolpevoli e comprende tutti i danni derivanti dall'atto illecito

Indennità (diritto costituzionalmente garantito) : considera il valore attribuito al bene dall'autorità amministrativa (indennità amministrativa) ovvero dal giudice (indennità giudiziaria).

Quindi:• Data la preminenza dell'interesse pubblico, l'indennizzo non può

rappresentare un integrale risarcimento bensì solo il massimo di contributo di riparazione che l'Amministrazione può garantire all'interessato;

• Il legislatore ordinario può discrezionalmente stabilire la misura ed i modi di pagamento dell'indennizzo;

• La violazione del disposto dell'art. 42, 3° comma può verificarsi solo se l'indennizzo è irrisorio o puramente simbolico oppure se l'indennizzo non rappresenta un serio ristoro, tenendo conto anche delle potenzialità di fabbricazione.

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Legge n. 2359/1865 “Pisanelli” o “Fondamentale”La legge fondamentale fissa la struttura dell'istituto dell'espropriazione

per pubblica utilità indicandone gli elementi essenziali

1. la dichiarazione di pubblica utilità per una specifica opera da attuarsi in un ben precisato arco di tempo a tutela dei diritti dell' espropriando (esplicita e poi implicita);

2. i soggetti: cioè lo Stato (titolare del diritto di esproprio che esercita con il decreto di espropriazione) l'espropriante e l'espropriato;

3. l'oggetto, cioè i beni che possono essere espropriati.

Esproprio totale (Art. 39): su ispirazione dell'art. 29 dello Statuto Albertino, stabilisce che il corrispettivo dovuto al titolare per la perdita del diritto di proprietà deve corrispondere al "..giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione”.

Esproprio parziale (Art. 40): stabilisce che l'indennità deve corrispondere alla differenza tra il "giusto prezzo" che avrebbe avuto l'immobile prima dell'espropriazione ed il giusto prezzo che potrà avere la parte residua dopo (p.p.v. complementare).

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Legge n. 2359/1865 “Pisanelli” o “Fondamentale”RETROCESSIONE DEI BENI

1. Può essere richiesta per i due casi seguenti:

2. - mancato rispetto dei termini per l'esecuzione dei lavori, fissati all'espropriante dal provvedimento amministrativo;

3. - mancato rispetto della destinazione per la quale era stato chiesto l'esproprio dell'immobile.

4. In caso di retrocessione l'espropriato deve restituire l'indennità così come calcolata al momento dell'esproprio.

OCCUPAZIONE TEMPORANEA

1. Consiste nell'occupazione di un'area per un periodo di tempo limitato (inferiore comunque ai due anni), per il quale l'occupante deve pagare al proprietario un indennità in cui rientrano:

2. - danni immediati dovuti all'occupazione;

3. - mancati redditi per il periodo dell'occupazione;

4. - spese dirette e indirette di ripristino riferite a fine occupazione;

5. - eventuali danni temporanei o permanenti arrecati con l'occupazione;

6. L'indennità deve essere corrisposta al momento dell'occupazione.

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L. Fondamentale Art 41L’articolo 33 del TU ricalca quanto stabilito dall’Art 41 della Legge Fondamentale

L'ART.41 prevede che, nel caso in cui la parte residua goda di qualche vantaggio speciale dovuto all'esecuzione dell'opera di pubblica utilità, questo vada detratto dall'indennità calcolata secondo l'ART.40;

l'indennità, comunque, non potrà mai essere inferiore alla metà dell'indennità calcolata secondo l'ART.40.

L'ART.41 prevede inoltre che in determinati casi l'espropriato possa chiedere che l'espropriante acquisti l'intero bene al giusto prezzo (ART.39). Le condizione che devono verificarsi sono le seguenti:

1. che il "vantaggio" sia maggiore di un quarto dell'indennizzo calcolato con l'articolo 40;

2. che l'indennizzo calcolato con l'articolo 40 sia maggiore di un quarto del valore dell'intero fondo.

Se le condizioni suddette sono verificate e l'espropriato chiede l'esproprio totale, l'espropriante ha due possibilità:

1. accettare e liquidare in base all'ART.39;2. rifiutare l'esproprio totale; dovrà però liquidare una somma non

inferiore ai tre quarti dell'indennizzo calcolato con l'articolo 40. (viene ridotto cioè il "vantaggio a non più di un quarto del valore della parte espropriata, calcolato con l'ART.40)

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L. Fondamentale Art 41 Esempio 1FONDO INTERO € 10.000 | PARTE RESIDUA € 6.000 | VANTAGGIO € 1.500

Calcolo l'Indennità con l'articolo 40, per differenza tra il valore del fondo intero e la parte residua, 10.000 - 6.000 = 4.000

VANTAGGIO > 1/4 INDENNITÀ -> 1.500 > 1/4 * 4.000INDENNITÀ > 1/4 VALORE DEL FONDO INTERO -> 4.000 > 1/4 * 10.000

Le condizioni sono verificate, si può chiedere l'esproprio totale (Art.39)

1° caso l'espropriante accetta: indennità € 10.000.000

2° caso l’espropriante non accetta: indennità € 3/4 * 4.000.000 cioè € 3.000.000 e non 2.500.000

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L. Fondamentale Art 41 Esempio 2FONDO INTERO € 10.000 | PARTE RESIDUA € 6.000 | VANTAGGIO € 500

Calcolo l'Indennità con l'articolo 40, per differenza tra il valore del fondo intero e la parte residua, 10.000 - 6.000 = 4.000

VANTAGGIO > 1/4 INDENNITÀ -> NON verificataINDENNITÀ > 1/4 VALORE DEL FONDO INTERO500.000 > 1/4 * 4.000.000 non è verificata

Le condizioni non sono verificate, quindi non si può chiedere l'esproprio totale INDENNITÀ = IND - VANT = 4.000.000 - 500.000 = 3.500.000

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L. Fondamentale Art 41 Esempio 3FONDO INTERO € 20.000 | PARTE RESIDUA € 16.000 | VANTAGGIO € 1.100

Calcolo l'Indennità con l'articolo 40, per differenza tra il valore del fondo intero e la parte residua, 20.000 - 16.000 = 4.000

VANTAGGIO > 1/4 INDENNITÀ 1.100 > 1/4 * 4.000 verificataINDENNITÀ > 1/4 VALORE INTERO 4.000 > 1/4 * 20.000 NON verificata

Non si può chiedere l'esproprio totale, l'indennità sarà:Ind = 4.000 - 1.100 = 2.900 che risulta > 1/2 * 4.000

Nel caso in cui:VANTAGGIO > 1/4 INDENNITÀ INDENNITÀ < 1/4 VALORE DEL FONDO INTEROallora l'indennità non deve risultare inferiore a 1/2 dell'indennità calcolata con l'ART.

N°40 della legge fondamentale

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L. Fondamentale Art 41 Esempio 4FONDO INTERO € 25.000 | PARTE RESIDUA € 21.000 | VANTAGGIO € 2.600

Calcolo l'Indennità con l'articolo 40, per differenza tra il valore del fondo intero e la parte residua, 25.000 - 21.000 = 4.000

VANTAGGIO > 1/4 INDENNITÀ 2.600 > 1/4 * 4.000 verificataINDENNITÀ > 1/4 VALORE INTERO 4.000 > 1/4 * 25.000 NON verificata

Non si può chiedere l'esproprio totale, l'indennità minima sarà:Ind = 4.000.000 * 1/2 = 2.000.000 e non 4.000.000 - 2.600.000 = 1.400.000 che risulta < 1/2 * 4.000.000 e quindi non accettabile.

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La legge 2892/1885 "Legge per risanamento della città di Napoli“

non più in vigore dalla finanziaria 2008

I problemi della città di Napoli:

• Necessità del risanamento dei quartieri spagnoli di Napoli all'indomani di una forte epidemia di colera.

• Intervento di alta rilevanza sociale che portò a vedere (per la prima volta) il diritto di proprietà non più come assoluto ed inviolabile e la proprietà non più come destinata al servizio del titolare ma anche in funzione del soddisfacimento di interessi pubblici legati al soddisfacimento di bisogni della collettività.

• L'indennità si configura così come una contribuzione riparatoria e non una integrale controprestazione.

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L’indennità secondo la legge “Napoli”/1

Esproprio totale (Art. 13): L’indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell’ultimo decennio, purché essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione. In difetto di tali fitti accertati, l’indennità sarà fissata sull’imponibile netto agli effetti delle imposte su terreni e su fabbricati.

2

)(10 ia RCVI

Dove:

I = Indennità di esproprio

V = Valore venale del bene espropriato

Ca = Canone affitto

Ri = Reddito imponibile catastale

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La legge 865/1971 detta "legge per la casa" e succ. modif. L. 10/1977 “Bucalossi”

1) Crea una normativa che uniforma tutte le procedure espropriative;

2) Introduce la “concessione edilizia”

3) da una risposta forte alla crescente domanda abitativa;

4) l'accertamento del valore del bene non avviene più mediante stima con riferimento ad una realtà di mercato ma sul valore agricolo stabilito in modo automatico ed uniforme per tutti i terreni aventi la stessa destinazione colturale (V.A.M.) ed ubicazione geografica.

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L’indennità secondo la legge “Casa” e “Bucalossi”

Esproprio area in centro edificato: non più in vigore

Esproprio area in area agricola:

ESPROPRIATO

INDENNITÀ PROVVISORIA

INDENNITÀ AGGIUNTIVA

INDENNITÀ TOTALE

PROPR.NON CONDUTTORE 1 VAM 1/2 VAM 1,5 VAM PROPR. COLTIVATORE 1 VAM 2 VAM 3 VAM

AFFITTUARIO 1 VAM == 1 VAM

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Il coltivatore diretto e l’affittuario c.d.Il coltivatore diretto

Art. 2083 C.C.: chi esercita l’attività di coltivazione del fondo con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia.

L.n. 3.5.82 n. 203: è coltivatore diretto colui che: a) svolge attività agricola in modo stabile e continuativo; b) fornisce, anche con il contributo della propria famiglia, almeno un terzo della forza lavoro necessaria alla coltivazione del fondo.

L’affittuario coltivatore diretto:

Art. 1647 C.C.: affittuario che coltiva il fondo con il lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia.

Art. 6, l.n. 203/82: affittuario che coltiva il podere con il lavoro proprio e della famiglia, sempre che la forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenendo conto, agli effetti del computo del fabbisogno di giornate lavorative del fondo, anche delle macchine agricole e che il lavoro della donna è considerato equivalente a quello della donna.

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Il T.U. sugli espropri d.p.r. n. 327/2001 mod. 302/2002

1. Riorganizza tutta la disciplina precedente consolidandola.

2. Stabilisce che l’autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario

3. Indica una procedura semplificata e concordata per la determinazione dell’indennità di esproprio (artt. 21)

4. Precisa le modalità di calcolo dell’indennizzo in alcune situazioni particolari.

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Il T.U. sugli espropri (art. 21) determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione

1. L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione.

2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante invita il proprietario interessato, .., a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi. (R)

3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene.

4. Il presidente del tribunale civile, …, nomina il terzo tecnico, …

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La sentenza della C.C. n. 348 del 2007

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell’art. 37,

commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

espropriazione per pubblica utilità).

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La finanziaria del 2008

Modifica, in base alla sentenza della Corte Costituzionale, alcuni articoli del T.U. sugli espropri d.p.r. n. 327/2001

“a) all'articolo 37, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata

nella misura pari al valore venale del bene. (non più in base alla Legge di Napoli)

Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento.

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Riepilogo indennità di esproprioTipo di bene/espropriazione Indennizzo Espropriazione parziale di un bene unitario Valore complementare (Art 33) Espropriazione per opere private di p.u. (sia agricole che edificabili)

Valore di mercato (Art 36)

Espropriazione di area edificabile Valore di mercato (Art 37) Espropriazione di area edificabile, utilizzata a scopi agricoli

Valore di mercato + VAM (Art 37, comma 9)

Espropriazione di area edificata Valore di mercato (Art 38) Area non edificabile, coltivatore diretto Valore agricolo medio x 3

(Art 40 + 45 c. 2 punto 3) Area non edificabile, non coltivatore diretto Valore agricolo medio x 1,5

(Art 40 + 45 c. 2 punto 3) Affittuario Valore agricolo medio (Art 42)

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L’indennità di occupazione (Art. 50)

1. L’occupazione d’urgenza delle aree è pronunciata con decreto del prefetto, che perde efficacia se non viene eseguito entro tre mesi. Può protrarsi fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso. Il conteggio dell’indennità inizia con la materiale immissione in possesso (Cassaz. 21/7/92 n. 8801, e Cassaz. 19/02/91 n. 1716). Il conteggio termina alla data del decreto di esproprio.

2. Per i terreni senza suscettività edificatoria, si deve applicare quanto prescritto dalla legge 865/71 e successive modificazioni, per la quale l’indennità di occupazione viene commisurata ad un dodicesimo dell’indennità di esproprio (così come calcolato in base all’art. 16), per ogni anno o frazione di anno dell’occupazione (e quindi senza l’indennità aggiuntiva del 50% prevista dal successivo art. 17)..

3. Per i terreni con suscettività edificatoria, l’indennità di occupazione va determinata, in mancanza di più specifici elementi, nella misura degli interessi legali (11/11/91 n. 12008, Cassaz. 19/6/92 n. 7566 e Cassaz. 29/01/92 n. 928) sul valore venale del bene. (Cassaz. sez. riunite 729/1994). L’indennità di occupazione va calcolata ad interessi semplici.

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L’indennizzo per l’affittuario (1)

Si riportano gli articoli della 203/82 relativi alla risoluzione del contratto

Art. 43. Indennizzo in favore dei concessionari. (eliminate le parti NON riguardanti l’affitto)

In tutti i casi di risoluzione incolpevole di contratti di affitto, agli affittuari coltivatori diretti, agli affittuari non coltivatori diretti, spetta, a fronte dell'interruzione della durata del contratto, un equo indennizzo il cui ammontare, in mancanza di accordo fra le parti, è stabilito dal giudice.

Nella determinazione della misura dell'indennizzo il giudice tiene conto della produttività del fondo, degli anni per i quali ai sensi della presente legge il rapporto sarebbe dovuto proseguire e di tutti gli altri elementi ricorrenti nella specie.

La misura dell'indennizzo, nel caso di contratto di affitto non può essere superiore a dodici annualità del canone né inferiore al canone relativo alle annualità residue di durata del contratto, purché non superiori a dodici.

L'indennizzo non compete in caso di recessione unilaterale da parte dell'affittuario e di cessazione del rapporto alla naturale scadenza contrattuale.

per i casi di risoluzione incolpevole

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L’indennizzo per l’affittuario (2)Art. 50. Terreni oggetto di concessione edilizia.

Per i terreni che, in conformità a strumenti urbanistici vigenti, siano soggetti ad utilizzazione diversa da quella agricola, il proprietario o l'avente titolo che abbia ottenuto la concessione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, può ottenere il rilascio dell'area necessaria alla realizzazione dell'opera concessa, dei relativi servizi e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il rilascio deve essere richiesto mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente gli estremi della concessione.

Copia della raccomandata deve essere contestualmente inviata all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale convoca le parti, compie i necessari accertamenti ed effettua la stima delle colture in atto e delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16. La stima deve essere comunicata alle parti entro trenta giorni dal ricevimento della copia della raccomandata da parte dell'ispettorato ed è definitiva.

Al conduttore spetta, oltre alla somma risultante dalla stima dell'ispettorato, l'indennizzo previsto dall'articolo 43. Egli ha diritto di ritenere il fondo sino al pagamento, quando non viene prestata idonea garanzia, nell'importo e nei modi ritenuti adeguati dall'ispettorato.

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L’indennizzo per l’affittuario (3)Art. 50. prosegue

E' in facoltà dell'affittuario coltivatore diretto chiedere, in alternativa alle somme di cui al comma precedente, le indennità previste dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni,

[Art. 17 L. 865/71: al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno, è dovuta un’indennità pari al v.a.m. corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato.]

… omissis …

La decorrenza dei termini fissati nella concessione edilizia rimane sospesa fino alla data dell'effettivo rilascio.

Qualora il richiedente non esegua l'opera entro i termini di decadenza della concessione edilizia, si ripristina il contratto originario e le somme dovute ai sensi del quarto comma vengono trattenute dal conduttore, concessionario o mezzadro a titolo di risarcimento del danno.

Restano ferme, anche per quanto attiene agli indennizzi, le norme sulla espropriazione per pubblica utilità.

N.B. tutti i riferimenti alla legge legge 22 ottobre 1971, n. 865 sono sostituiti da quanto previsto nel testo unico sugli espropri (Testo Unico Espropriazioni 2001_DPR327)