ESECUZIONE N. 45/14 TRIBUNALE DI SULMONA AVVISO DI … · di rispondenza alle norme tecniche per le...

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1 ESECUZIONE N. 45/14 TRIBUNALE DI SULMONA AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO DELEGATA A PROFESSIONISTA (artt. 569, 576, e 591 bis c.p.c.) Il sottoscritto Dott. Vittorio Altiero, Notaio in Roccaraso iscritto nel Ruolo dei Di- stretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano, con studio in Roccaraso, Largo San Rocco n.3, conformemente alla delega conferitagli, ai sensi dell'articolo 591 bis c.p.c., dal Giudice delle Esecuzioni presso il Tribunale di Sulmona, con ordi- nanza del 20 ottobre 2016 , con cui è stata disposta la vendita senza incanto dei be- ni pignorati nel procedimento esecutivo n. 45/14 promossa dalla BANCA POPO- LARE DELL’EMILIA ROMAGNA , e sono state delegate al sottoscritto profes- sionista le relative operazioni, visti gli artt. 569, 576 e 591-bis c.p.c. ORDINA che il giorno 7 luglio 2017 alle ore 17.15, presso il suo studio in Sulmona, al Corso Ovidio n. 238, si proceda alla vendita all’asta senza incanto dell’immobile oltre de- scritto per il prezzo base d'asta stabilito di euro 97.590,00 (novantasettemilacin- quecentonovanta/00). DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE Piena proprietà di porzione di fabbricato autonomo ad uso abitativo in Pacentro alla Via Buccitelli Francesco, su tre livelli con corte esclusiva e autorimessa al piano S1. Al piano terra l’immobile è composto da terrazzino di ingresso, salone, disimpegno, bagno e cucina soggiorno. Al piano primo sono ubicati disimpegno, ca-

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ESECUZIONE N. 45/14

TRIBUNALE DI SULMONA

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO

DELEGATA A PROFESSIONISTA

(artt. 569, 576, e 591 bis c.p.c.)

Il sottoscritto Dott. Vittorio Altiero, Notaio in Roccaraso iscritto nel Ruolo dei Di-

stretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano, con studio in Roccaraso,

Largo San Rocco n.3, conformemente alla delega conferitagli, ai sensi dell'articolo

591 bis c.p.c., dal Giudice delle Esecuzioni presso il Tribunale di Sulmona, con ordi-

nanza del 20 ottobre 2016 , con cui è stata disposta la vendita senza incanto dei be-

ni pignorati nel procedimento esecutivo n. 45/14 promossa dalla BANCA POPO-

LARE DELL’EMILIA ROMAGNA , e sono state delegate al sottoscritto profes-

sionista le relative operazioni,

visti

gli artt. 569, 576 e 591-bis c.p.c.

ORDINA

che il giorno 7 luglio 2017 alle ore 17.15, presso il suo studio in Sulmona, al Corso

Ovidio n. 238, si proceda alla vendita all’asta senza incanto dell’immobile oltre de-

scritto per il prezzo base d'asta stabilito di euro 97.590,00 (novantasettemilacin-

quecentonovanta/00).

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE

Piena proprietà di porzione di fabbricato autonomo ad uso abitativo in Pacentro

alla Via Buccitelli Francesco, su tre livelli con corte esclusiva e autorimessa al

piano S1. Al piano terra l’immobile è composto da terrazzino di ingresso, salone,

disimpegno, bagno e cucina soggiorno. Al piano primo sono ubicati disimpegno, ca-

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mera da letto con terrazzo, camera singola con balcone, bagno e disimpegno. Il sotto-

tetto è costituito da un unico vano non abitabile e non rifinito ed è presente un balco-

ne. Dal salone, per mezzo di una scala si accede al piano seminterrato , dove si tro-

vano un piccolo bagno, una cucina semiaperta ed una taverna dalla quale si esce

all’esterno sulla corteo, tramite una porta, si accede all’autorimessa ed ad una canti-

na.

Il tutto è riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Pacentro al foglio 26, parti-

cella 413, sub. 7, Categoria A/2, classe 4, vani 7,5, rendita catastale euro 542,28,

piani T-1-2, giustamente intestato al debitore esecutato; foglio 26, particella 413,

sub. 5, Categoria C/6, classe 6, cons. mq. 58, rendita euro 89,96, piano S1, giusta-

mente intestato al debitore esecutato, foglio 26, particella 413, sub. 3, piano T, bene

comune non censibile (corte comune ai sub. 5 e 7).

Il fabbricato al foglio 26 part. 413 subb. 5 e 7 confina per tre lati con la corte esclusi-

va e per un lato con i subb. 4 e 6; il bene comune non censibile di cui al sub.3 confina

a nord ovest con i subb. 5 e 7, a nord con Via Buccitelli Francesco, a sud est con la

proprietà comunale foglio 26 part. 820 ed a sud ovest con l’immobile nel Catasto

Terreni al foglio 26 part. 413 sub. 2.

Si precisa che sull’immobile grava la seguente formalità pregiudizievole non suscet-

tibile di cancellazione: costituzione di fondo patrimoniale trascritto presso la Con-

servatoria dei Registri Immobiliari dell’ Aquila in data 16 novembre 2011 ai nn.

25423/19584.

La periza agli atti, relativamente alla regolarità urbanistica dell’immobili esecutati,

riporta quanto segue :

“L’immobile è stato realizzato giusta concessione edilizia n. 3 del 23-05-1988 prot.

2347, variante assentita con concessione n. 1 del 23-5-1988 prot. 1306 (rinvenute c/o

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uffici comunali) e variante n. 9/12 del 16-12-1993 prot. 1440 (non rinvenuta c/o uffi-

cio comunale ma citata nel certificato di agibilità e nel certificato di collaudo statico.

La Giunta Regionale d’Abruzzo – 1° Dipartimento Urbanistica e Beni Ambientali ha

rilasciato il nulla osta prot. 3275 in data 20-11-1984 e nulla osta prot. 212 del 26-02-

1985. Con nota prot. 9933 del 13-05.1988 il predetto servizio ha rinnovato il nulla

osta.

La Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile ha autorizzato la costruzione

dell’edificio con Autorizzazione a costruire ex L.64/74 prot. n. 1422 del 30-05-1985,

i calcoli sono stati depositati dal costruttore ex art. 4 L. 1086/71 al Genio civile de

L’Aquila in data 03-06-1988 prot. n. 433. Il Collaudo statico è stato redatto dall’ing.

Franco del Signore e depositato presso l’Ufficio del Genio Civile in data 13-12-1994

prot. 636. In data 13-06-1985 prot. 832 il Genio Civile dell’Aquila rilascia certificato

di rispondenza alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.

Il fabbricato è dotato di agibilità, il certificato di abitabilità (oggi agibilità) è stato ri-

lasciato dal Comune di Pacentro in data 20-6-1995, su istanza dei proprietari

dell’epoca.

Difformità edilizie riscontrate

Nel corso degli accertamenti eseguiti si è accertata la presenza di locali e vani di cui

non è avuto riscontro nei titoli edilizi abilitativi rinvenuti (c.e. n. 3/1988 prot. 2347,

variante c.e. n. 1/1988 prot. 1306), nel dettaglio:

A) realizzazione di garage seminterrato, con accesso dalla corte esclusiva lato via

Buccitelli Francesco, della superficie netta di circa 40 mq, ed altezza netta di m 2,36,

non rifinito, con pavimentazione in battuto di cemento e pareti non intonacate, acces-

so dall’esterno per mezzo di portone sezionale a soffitto, collegato con l’abitazione a

mezzo di porta che da accesso alla scala di collegamento tra il piano S1 ed il pianter-

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reno. Si è rilevata la presenza di impianto elettrico essenziale collegato all’abitazione

principale. Per completezza si riferisce che il committente aveva richiesto la conces-

sione per la realizzazione della suddetta autorimessa in data 06-07-1989 ma tale

rchiesta non è stata accolta a causa del parere negativo della Regione Abruzzo Setto-

re Urbanistica e beni Ambientali n. 27/331 espresso in data 8-11-89.

Dall’accesso effettuato presso il Genio Civile Provinciale non si è rilevato alcun tipo

di autorizzazione e/o deposito sismico pertanto tali opere sono abusive anche dal

punto di vista sismico, né sono in alcun modo menzionate nel certificato di collaudo.

A livello strutturale il garage interrato ha struttura portante di tipo misto, con muri

portanti in blocchi di cls espanso sui lati anteriore (via S Francesco), posteriore (can-

tina) e laterale (caserma Carabinieri), mentre sul lato del fabbricato regolarmente as-

sentito è stato utilizzato il muro di tamponamento realizzato sempre in blocchi por-

tanti. Il solaio è in c.a. con travetti il cap e pignatte in cls con argilla espansa. Si rile-

va che sul lato del fabbricato è stata realizzata una trave a spessore lungo tutto il lato

che in parte appoggia su di un pilastro, i travetti del solaio si appoggiano sul muro di

tamponamento del fabbricato realizzando di fatto un collegamento con la struttura

principale. Sul lato della caserma dei Carabinieri il solaio appoggia sul muro diretta-

mente senza cordolatura ripartitrice. Il fronte anteriore è strutturalmente chiuso da

una trave a spessore su cui in parte appoggia la scala esterna che collega i due livelli

della corte. Come si evince dalla descrizione, per quanto è stato possibile verificare,

il corpo abusivo è strutturalmente connesso al fabbricato regolarmente assentito es-

sendo stato utilizzato il muro di tamponatura di questo quale muro portante del gara-

ge abusivo; inoltre per tale motivo non è stato realizzato il giunto antisismico tra le

due strutture.

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B) Realizzazione di locale totalmente interrato destinato a cantina, ubicato nella

parte posteriore del fabbricato e ricavato nell’intercapedine di isolamento tra il fab-

bricato ed il terreno, con accesso dal predetto garage seminterrato. La cantina è divi-

sa in due parti, una ubicata in corrispondenza del garage interrato della superficie

netta di 10 mq circa ed altezza di 2,35 m, pavimentata in mattonelle di gres con pareti

intonacate dotata di impianto elettrico collegato con il fabbricato principale. L’altra

porzione, ubicata dietro al fabbricato legittimamente realizzato, ha una superficie di

8,3 mq ed altezza di 2,05 m, con pareti non intonacate, pavimentazione in calcestruz-

zo, dotata di impianto di illuminazione (punto luce), su di essa si apre la finestra del

wc ubicato al piano S1.

C) Variazione di destinazione d’uso di parte del piano S1 rispetto alla C.E. in va-

riante n. 1/1988 del 23-5-1988 prot. 1306 ed al progetto dell’impianto elettrico a fir-

ma dell’ing. Pietro Centofanti. Nel corso del sopralluogo, come descritto è stato ri-

scontrato che sono presenti un piccolo bagno cieco (con apertura che affaccia su in-

tercapedine destinata a cantina), un angolo cottura con cucina in muratura semiaperta

sulla taverna dotata di camino. La taverna ha accesso all’esterno con portoncino

blindato, è dotata di finestre che affacciano sulla porzione di corte antistante via Buc-

citelli Francesco. La porzione di immobile è dotata di impianto elettrico e di riscal-

damento con ventilconvettori, le finestre sono in legno dotate di persiane.

Sono state inoltre modificate le bucature di progetto, nello specifico è stato chiuso il

portone di accesso carrabile al garage sul fronte di via Buccitelli Francesco (prospet-

to Ovest) ricavando una finestra, chiusa la porta di accesso pedonale e creata una fi-

nestra ed è stato realizzato un portoncino di accesso e chiusa una finestra sul prospet-

to Sud.

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D) Realizzazione di due strutture piccole strutture precarie in legno (vedi foto

sopra) all’esterno destinate a veranda e legnaia, realizzate con legname da costruzio-

ne con copertura in legno e tegole in cls, prive di ogni requisito minimo di staticità

secondo le norme vigenti, la veranda è ubicata davanti la porta di accesso al garage

mentre la legnaia a dx della scala di accesso alla parte superiore della corte.

Come già relazionato al G.E. in data 5 marzo 2016 in merito alla natura di tali abusi

si ribadisce che la problematica è complessa sia dal punto di vista edilizio - urbanisti-

co che sismico, a causa del regime vincolistico insistente sull’area, degli strumenti di

pianificazione vigenti nonché per le normative intervenute successivamente alla co-

struzione si paesaggistiche che sismiche.

Nello specifico, da quanto appreso dall’Ufficio Tecnico Comunale, lo strumento ur-

banistico vigente è il Programma di Fabbricazione che vigeva anche all’epoca della

costruzione. Il terreno ricade in zona B – di completamento come da certificazione

comunale allegata (All. L).

L’area sulla quale insiste il fabbricato è inoltre assoggettata ai seguenti vincoli di na-

tura sovra comunale:

-vincolo di notevole interesse pubblico ex L. 1497/39, n. 130007 apposto giusto De-

creto 21-06-1985, istituito con DM 21-9-84 a modifica del vincolo apposto in data

25-6-77;

- vincolo di Parco Nazionale della Majella, Zona A, istituito con L 394-91 e DPR 5-

6-95;

- vincolo di Piano Regionale Paesistico 1985 zona C1 trasformabilità condizionata;

- vincolo di rischio idrogeologico moderato R1 e medio R2;

- Piano Assetto Idrogeologico: pericolosità P1 e rischio medio R2.

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Il regime vincolistico paesaggistico comporta la possibilità di sanatoria ex art. 36 c.1

del DPR 380-01 e ss.mm.ii., (accertamento di conformità) solo per l’abuso di cui al

punto c), che rientra nella tipologia degli interventi edilizi di minore rilevanza ed a

condizione che l’autorità proposta alla tutela del vincolo esprima parere favore-

vole, ed alle condizioni di cui all’art. 167 c.4 e 5 del d.lgs. 42/04 e ss.mm.ii.. La sana-

toria “è subordinata al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzio-

ne in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a

quella prevista dall'articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale dif-

formità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal per-

messo”.

Per il garage di cui al punto a), la cantina di cui al punto b) e le strutture precarie

di cui al punto d) non c’è la possibilità di sanatoria a causa della presenza del vin-

colo paesaggistico e di conseguenza l’obbligo di rimissione in pristino, come previ-

sto dall’art 167 c.1 quinquies del d.lgs. 42/04 e ss.mm.ii non essendo sanabili, ai sen-

si dell’art. 32 comma 27 lettera d) L. 269 del 2003, le opere abusive realizzate su

aree caratterizzate da determinate tipologie di vincoli (in particolare, quelli imposti

sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle fal-

de acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici, nonché dei parchi e delle aree pro-

tette nazionali, regionali e provinciali), subordinando peraltro l’esclusione a due

condizioni costitutive:

a) che il vincolo sia stato istituito prima dell’esecuzione delle opere abusive;

b) che le opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo risulti-

no non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti

urbanistici.

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Inoltre il comma 4 lettera a) dello stesso art. 167 prevede la possibilità di accertare la

compatibilità paesaggistica “per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'auto-

rizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o

volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.

Pertanto il garage e la cantina oltre alle strutture precarie in legno andranno demoliti

e si dovrà ripristinare lo stato dei luoghi ante abuso, per tale operazione dovrà essere

redatto un progetto e le operazioni dovranno essere eseguite salvaguardando le strut-

ture della parte legittimamente edificata. Per tale motivo non si stima il valore di tali

volumi e si determinerà il costo di demolizione comprensivo di spese tecniche che

sarà detratto dal valore di stima dell’immobile legittimamente realizzato.

Per completezza si riporta che per il garage di cui al punto a) è stato rinvenuto in co-

mune un diniego della C.E. in variante che prevedeva la realizzazione del garage, a

seguito della NON CONCESSIONE DEL NULLA-OSTA da parte della Giunta Re-

gionale d’Abruzzo – Settore Urbanistica e Beni Ambientali, “a causa dell’eccessivo

impianto plani volumetrico dell’intervento proposto incompatibile con le esigenze di

tutela ambientale della zona” espresso in data 1-12-1989.

Il lavoro di demolizione del garage non è di semplice esecuzione essendo lo stesso da

un lato connesso alla struttura esistente e dall’altro edificato a breve distanza dal mu-

ro di recinzione in cemento armato della caserma dei Carabinieri di proprietà comu-

nale. Durante la demolizione dovrà essere preservata la stabilità delle strutture esi-

stenti su ambo i lati e pertanto usate le accortezze del caso per non arrecare pregiudi-

zio alla parte realizzata in conformità, né alla proprietà comunale .

Oneri di regolarizzazione edilizia e catastale

Al fine di determinare gli oneri di regolarizzazione edilizia per la parte di abuso ri-

guardante il garage seminterrato, sono state fatte due ipotesi per l’incertezza conse-

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guente al mancato rinvenimento negli archivi comunali della variante n.9/12 del

16.12.1993 prot. 1440; mentre si determina a parte l’onere di regolarizzazione edili-

zia (accertamento di conformità) e catastale del seminterrato dove si è accertata la

variazione di destinazione d’uso abusiva da garage a taverna per circa 49 mq.

Non trova applicazione l’art. 40 c.6 della L. 47/85, in quanto le ragioni di credito og-

getto di procedura esecutiva (contratto di mutuo del 2009) sono successive all'entrata

in vigore dell’ultima legge sul condono L. 323/2003.

Ipotesi n.1 – Garage e cantina totalmente abusivi.

Si premette che la presente ipotesi è stata concepita sinteticamente e per lo scopo del-

la redazione di una perizia estimativa, accertamenti più approfonditi andranno ese-

guiti dall’acquirante previo incarico di un tecnico. L’ipotesi è quella di demolire solo

il solaio e la scala in c.a. e di lasciare i muri posteriore e lato caserma Carabinieri;

terminate le demolizioni e gli smaltimenti si ricostruirà un muro di sostegno di ido-

nee caratteristiche nonché la scala che collega i due livelli della corte. Per eseguire

tali opere andrà presentato un progetto al comune di Pacentro, che dovrà ottenere il

nulla osta paesaggistico dalla competente soprintendenza BAAP, l’autorizzazione del

Parco Majella ed il propedeutici al rilascio del permesso di Costruire da parte del

Comune di Pacentro, nonché autorizzazione sismica dall’ufficio del Genio Civile

della Regione Abruzzo. La costruzione del muro è soggetta a collaudo statico e le

opere eseguite devono essere accatastate.

Le spese tecniche si stimano in:

redazione relazione geologica € 1.300,00;

progettazione, direzione Lavori, e sicurezza € 4.500,00;

collaudo statico € 700,00;

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aggiornamento catastale € 1.000,00;

Sommano € 7.500,00

Oltre € 25.000,00 come da stima sommaria allegata (All. O) per i lavori come de-

scritti; pertanto la somma di € 32.500,00 sarà detratta dal valore di stima.

Ipotesi n. 2 – Garage e cantina legittimi urbanisticamente ma non sismicamente.

Nel caso, remoto, in cui la realizzazione del garage, fosse stata prevista ed assentita

nella variante n. 9/12 del 16-12-1993 (non rinvenuta), l’opera non sarebbe abusiva

dal punto di vista edilizio-urbanistico ma lo sarebbe comunque dal punto di vista si-

smico non avendo rinvenuto alcun progetto strutturale presso il Genio Civile

dell’Aquila.

Quindi in tale caso la struttura va comunque adeguata simicamente alle vigenti nor-

me tecniche sulle costruzioni, previa redazione di un progetto di adeguamento strut-

turale e successivo collaudo statico.

Per redigere il progetto strutturale di adeguamento è necessario:

- relazione geologica costo stimato € 1.500,00;

- effettuare indagini strutturali sul corpo garage € 1.000,00

c.a.;

- redigere progetto architettonico e calcolo strutturale € 3.000,00;

- direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza € 2.000,00;

- collaudo strutturale € 1.000,00;

- aggiornamento catastale € 1.000,00.

Per complessivi € 9.500,00 di spese tecniche, oltre a circa € 1.000,00 di spese am-

ministrative per ottenimento permessi ed autorizzazioni.

I lavori dovranno prevedere:

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- il ripristino del giunto tecnico tra fabbricato e garage (pari a circa 5-10 cm

circa) per fare ciò è necessario ricostruire ex-novo un telaio in c.a. (fonda-

zione, pilastri e trave) collegarlo alle strutture esistenti, demolire la parte di

garage tra fabbricato esistente legittimo e nuovo telaio;

- l’adeguamento delle strutture esistenti sui nodi e in caso risultassero dalle in-

dagini strutturali carenti di armatura anche sulle travi con fibre di acciaio o

similari.

Per tali opere si stima un costo di circa € 13.000,00; il costo complessivo

dell’intervento viene stimato approssimativamente, in almeno € 23.500,00.

Viste le caratteristiche costruttive lo stato di conservazione e la necessità di adegua-

mento il valore di tale porzione di immobile si stima sinteticamente in: 57,5 mq x 0,6

= 34,5 mq (superficie convenzionale) x 655 €/mq = € 22.600 c.a. pertanto il costo di

adeguamento strutturale è all’incirca pari al valore della porzione immobiliare e

quindi in tal caso non influisce sul valore complessivo del fabbricato.

Accertamento di conformità a sanatoria per variazione di destinazione d’uso piano

s1 fabbricato.

La possibilità del “c.d. condono straordinario” ex art. 40 c.6 della L. 47/1985 non è

ricorrente in quanto le ragioni di credito oggetto di procedura esecutiva (contratto di

mutuo del 2009) sono successive all'entrata in vigore dell’ultima legge sul condono

L. 323/2003, ma è comunque possibile l’accertamento di conformità ex art. 36 DPR

380/01 e ssmmii ed a condizione che:

• l’autorità proposta alla tutela del vincolo esprima parere favorevole se-

condo quanto previsto all’art. 167 c.4 del d.lgs. 42/04 e ss.mm.ii;

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• venga pagata la sanzione pari al maggiore importo tra danno arrecato e

profitto conseguito, da determinarsi previa perizia di stima prevista dall’art.

167 c.5 del d.lgs. 42/04 e ss.mm.ii;

• venga pagata l’oblazione pari al doppio del contributo di costruzione, ovve-

ro, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista

dall'articolo 16 del DPR 380/01 e ssmmii.

Sia la sanzione ambientale che l’oblazione potranno essere stabilite con esattezza so-

lo dopo la presentazione del progetto a sanatoria da parte di un tecnico abilitato inca-

ricato dall’acquirente, comunque in via preliminare ed indicativa si stimano in circa €

7.000,00. A tale somma vanno aggiunte le spese tecniche quantificate in € 3.500,00,

per un onere complessivo di € 10.500,00 da detrarre dal valore di stima.

Nel progetto di condono che dovrà essere presentato dall’acquirente per regolarizzare

la variazione di destinazione d’uso del piano seminterrato S1, dovranno essere previ-

sti gli spazi a parcheggio ricavabili all’interno della proprietà privata per una superfi-

cie di circa 43 mq, in conformità alle norme tecniche di attuazione della zona B che

prescrivono la presenza di parcheggio nella misura minima di 1m2 ogni 20 m3 di vo-

lume realizzato.

Resta fermo l'obbligo dell' aggiudicatario di presentare a proprie ed esclusive spese

eventuale domanda di condono edilizio entro 120 giorni dal decreto di trasferimento

a norma degli articoli 17 e 40 l. 28 febbraio 1985, n. 47, successive modifiche ed in-

tegrazioni, e D.P.R. 6/06/2001, n. 380.

***

Gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,

senza alcuna garanzia per i vizi della cosa, per evizione, salvo quanto previsto

dall'art. 2921 c.c., molestie e pretese di eventuali conduttori.

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***

Per partecipare alla gara ogni offerente dovrà – a pena di irricevibilità – depositare

l’offerta di acquisto, in carta legale, presso la sede dell’Associazione Professionale

Procedure Esecutive in Sulmona, alla Via A. De Nino n. 8, nei giorni 3 e 4 luglio

2017 , dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Tale offerta

dovrà essere contenuta in busta chiusa e dovrà recare all’esterno la sola dicitura

“OFFERTA D’ACQUISTO SENZA INCANTO PER LA VENDITA DEL GIORNO

7 LUGLIO 2017, oltre all’indicazione del professionista delegato e di un motto o di

uno pseudonimo. L’offerta, irrevocabile, dovrà contenere, oltre ai dati identificativi

della procedura esecutiva di riferimento, la descrizione del lotto per il quale si parte-

cipa, le generalità complete dell’offerente, allegando fotocopia del documento di

identità (o visura camerale, se trattasi di società, in carta libera recante data non ante-

riore a tre mesi), con l'indicazione del regime patrimoniale di cui alla legge n.151 del

19/5/1975, il proprio codice fiscale e l’eventuale richiesta di godere dei benefici fi-

scali per l’acquisto della prima casa. Ai sensi dell’art. 571 c.p.c. l’offerente deve in-

dicare il prezzo d’acquisto che non può essere inferiore, a pena d’inefficacia del-

la domanda, di oltre un quarto rispetto al prezzo indicato nell’ordinanza. In ca-

so di offerta inferiore rispetto al prezzo base d’asta, in misura non superiore ad

un quarto, il delegato potrà fissare una nuova vendita qualora ravvisi seria pos-

sibilità di conseguire un prezzo superiore. L’offerente dovrà altresì indicare il

tempo del pagamento che comunque non potrà essere superiore alle condizioni

in seguito indicate. E’ espressamente esclusa ogni possibilità di rateazione del

prezzo di aggiudicazione. All’offerta va allegato il deposito, a titolo di cauzione, di

una somma pari almeno al 10% del prezzo offerto, per mezzo di assegno circolare

non trasferibile, intestato alla E.I. 45/14 -Tribunale di Sulmona, per ciascun lotto. In

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caso di presenza di più offerte, anche per importi differenti, si potrà procedere

ad una gara sull’offerta più alta, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., con offerte minime

in aumento non inferiori ad euro 3.000,00 (tremila/00).

Se la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il dele-

gato, quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo su-

periore con una nuova vendita, dispone la vendita a favore del migliore offeren-

te oppure, nel caso di più offerte dello stesso valore, dispone la vendita a favore

di colui che avrà prestato la cauzione maggiore; in caso di parità della cauzione

all’offerente che avrà indicato il minor termine di pagamento del saldo del prez-

zo; in caso sia indicato lo stesso termine per il pagamento all’offerente che per

primo avrà depositato la busta. Si precisa che qualora la migliore offerta o

l’unica offerta sia inferiore al prezzo base d’asta (in misura non superiore ad ¼)

e sia stata presentata istanza di assegnazione, il bene staggito verrà assegnato al

creditore istante ex art. 588 c.p.c..

***

In caso di aggiudicazione definitiva, l’acquirente dovrà corrispondere entro 90 giorni

dall'asta, l'intero prezzo, al netto della cauzione già prestata, mediante assegno circo-

lare non trasferibile intestato al professionista delegato che provvederà a versarlo con

le modalità indicate nell’ordinanza di delega. L’aggiudicatario è obbligato a versare,

con le stesse modalità e negli stessi termini, un fondo spese presumibili di trasferi-

mento pari al 20% (30% per gli immobili soggetti a IVA non nella misura agevolata)

del prezzo finale di aggiudicazione, salvo minore importo indicato dal professionista

delegato. In caso di mancato versamento nel termine predetto, l'aggiudicatario o l'as-

segnatario saranno considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 c.p.c., con conse-

guente rivendita dell'unità immobiliare a loro rischio e spese.

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Al presente avviso viene data pubblicità, oltre che tramite affissione nell'Albo del

Tribunale di Sulmona, mediante la pubblicazione di un estratto sui quotidiani di in-

formazione Il Messaggero e Il Centro, sui periodici tuttoAFFARI e PescarAffari,

mediante la pubblicazione del medesimo avviso sui siti internet www.area58.it,

www.astegiudiziarie.it. Tra il compimento delle suddette formalità pubblicitarie e il

giorno fissato per l’esame delle offerte non intercorreranno meno di 45 giorni. Si

pubblichi nelle forme di cui sopra e notifichi ai sensi di legge. Maggiori informazioni

saranno fornite dall’Associazione Professionale Procedure Esecutive, con sede in

Sulmona, Via A. De Nino n. 8, tel. 0864-212442.

Custode degli immobili è l’avv. Serafino Speranza, con studio in Sulmona alla Piaz-

za Capograssi n.9, tel 0864- 52725 .

Sulmona, 26 aprile 2017

Notaio Vittorio Altiero