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5 - industrie manufatti cementizi I nserti 24 La rispondenza ai nuovi decreti sulla resistenza al fuoco delle strutture in c.a. e in c.a.p. (D.M. 16/02/07, D.M. 09/03/07, D.M. 09/05/07) di Carlo Schiatti Per lunghi anni, la normativa di riferimento per la resistenza al fuoco delle strutture è stata la Circolare n. 91 del 14/09/1961 del Ministero dell’Interno. La circolare fu emanata a seguito del dif- fondersi dell’uso di profilati di acciaio per la realizzazione delle strutture portanti nel- le costruzioni adibite a fini civili, fatto che destava preoccupazione in ordine a gravi pericoli per la stabilità in caso di incendio. Sulla base di uno studio condotto dal Con- siglio Nazionale delle Ricerche, nonché di esperienze nazionali ed estere, furono emanati la circolare e il relativo allegato tecnico, entrambi basati sul criterio fonda- mentale che la struttura debba resistere, senza collassare, all’incendio delle sostan- ze combustibili in essa contenute. Venivano introdotti in modo sistematico concetti come: carico d’incendio (quantità equivalente di legno per metro quadrato riferita al massimo numero di calorie per unità di superficie che si possono svilup- pare per effetto della combustione di tutti i materiali combustibili presenti), durata di resistenza al fuoco (tempo in minuti dopo il quale l’elemento costruttivo considerato, sottoposto ad un determinato incendio e quindi a una determinata curva di tempe- ratura normalizzata, perde la sua capacità portante), grado di protezione delle strut- ture (provvedimenti necessari a garantire una durata minima di resistenza al fuoco funzione del carico d’incendio, della de- stinazione d’uso dei locali, del pericolo di propagazione del fuoco ad altri fabbricati, dell’importanza presuntiva dell’eventuale soccorso e della sua rapidità), valutazione dell’entità del rischio e dei provvedimenti atti a limitarlo (da determinarsi in base ai fattori sopra descritti). Si consolida altresì la regola per cui la valutazione del rischio e le conseguenti prescrizioni devono essere determinati in fase di progettazione ed avere carat- tere vincolante per l’uso cui l’edificio è destinato. Tutti i concetti e le regole fin qui illustrati e sanciti dalla Circolare 91 sono tutt’oggi validi, anche se diversamente normati. Per

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La rispondenza ai nuovi decreti sulla resistenza al fuoco delle strutture in c.a. e in c.a.p.(D.M. 16/02/07, D.M. 09/03/07, D.M. 09/05/07)

di Carlo Schiatti

Per lunghi anni, la normativa di riferimento per la resistenza al fuoco delle strutture è stata la Circolare n. 91 del 14/09/1961 del Ministero dell’Interno.La circolare fu emanata a seguito del dif-fondersi dell’uso di profilati di acciaio per la realizzazione delle strutture portanti nel-le costruzioni adibite a fini civili, fatto che destava preoccupazione in ordine a gravi pericoli per la stabilità in caso di incendio.Sulla base di uno studio condotto dal Con-siglio Nazionale delle Ricerche, nonché di esperienze nazionali ed estere, furono emanati la circolare e il relativo allegato tecnico, entrambi basati sul criterio fonda-mentale che la struttura debba resistere, senza collassare, all’incendio delle sostan-ze combustibili in essa contenute.Venivano introdotti in modo sistematico concetti come: carico d’incendio (quantità equivalente di legno per metro quadrato riferita al massimo numero di calorie per unità di superficie che si possono svilup-pare per effetto della combustione di tutti i materiali combustibili presenti), durata di

resistenza al fuoco (tempo in minuti dopo il quale l’elemento costruttivo considerato, sottoposto ad un determinato incendio e quindi a una determinata curva di tempe-ratura normalizzata, perde la sua capacità portante), grado di protezione delle strut-ture (provvedimenti necessari a garantire una durata minima di resistenza al fuoco funzione del carico d’incendio, della de-stinazione d’uso dei locali, del pericolo di propagazione del fuoco ad altri fabbricati, dell’importanza presuntiva dell’eventuale soccorso e della sua rapidità), valutazione dell’entità del rischio e dei provvedimenti atti a limitarlo (da determinarsi in base ai fattori sopra descritti).Si consolida altresì la regola per cui la valutazione del rischio e le conseguenti prescrizioni devono essere determinati in fase di progettazione ed avere carat-tere vincolante per l’uso cui l’edificio è destinato.Tutti i concetti e le regole fin qui illustrati e sanciti dalla Circolare 91 sono tutt’oggi validi, anche se diversamente normati. Per

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questo motivo, e anche per mancanza di spazio, nel proseguo non si approfondirà l’aspetto relativo alla evoluzione delle re-gole generali, focalizzando invece l’atten-zione sulla evoluzione delle prescrizioni cui devono corrispondere le prestazioni delle strutture in cemento armato e in ce-mento armato precompresso. Per ottemperare alle regole di cui sopra, la Circolare n. 91 forniva criteri numerici per la determinazione della classe di resisten-za, espressa in minuti primi di durata di re-sistenza al fuoco, cui dovevano soddisfare le strutture degli edifici (sette classi, da 15 a 180 minuti), e forniva tutta una serie di indicazioni progettuali per assicurare alle strutture la resistenza al fuoco necessaria.Tutte le indicazioni di cui sopra (spessore minimo dei rivestimenti, di vari materiali, delle strutture metalliche, spessore delle pareti tagliafuoco, spessore minimo dei solai) erano fornite in forma tabellare, perché risultato diretto di prove al forno su campioni reali.A parte le indicazioni circa i solai e circa le pareti tagliafuoco (riferite effettivamen-te anche ad elementi in calcestruzzo e/o latero-cemento), tutte le tabelle, come ricordato, erano riferite a ricoprimenti di materiali protettivi (fra cui il calcestruzzo) applicati a strutture composte di profilati di acciaio.Tuttavia, essendo la Circolare 91 l’unico elemento normativo disponibile (anche se comunque rappresentando una grande innovazione nel settore), la prassi corren-te ha portato ad utilizzare le tabelle di cui trattasi anche per le strutture in cemento armato e in cemento armato precom-presso, assimilando di fatto il ricoprimen-to delle strutture metalliche composte di profilati al ricoprimento delle armature delle sezioni in calcestruzzo.È evidente la grossolanità di un tale pas-saggio, tuttavia inizialmente giustificato dai tempi, dalle esigenze di mercato dell’epo-ca, dalla carenza di modelli matematici di-sponibili, dalla carenza normativa protrat-tasi per lunghi anni.La cosa ha anche ricevuto una veste di uf-

ficialità, allorchè con Circolare M.I. n. 52/82 fu chiarito che i requisiti di ”resistenza al fuoco” fossero valutati secondo le modali-tà di prova stabilite nella Circolare n. 91/61 prescindendo dal tipo di materiale costi-tuente l’elemento da costruzione stesso (calcestruzzo, laterizi, acciaio, ecc.).Con tale circolare fu anche introdotta per la prima volta la variabilità del livello di “resistenza al fuoco”, derivante dall’ag-gregazione dei requisiti “R”, “RE”, “REI”: conservazione per il tempo corrispon-dente alla classe, di stabilità meccanica (simbolo R), di tenuta alle fiamme ai fumi e ai gas (simbolo E), di isolamento termi-co (simbolo I).Solo nel 1989 vede la luce la norma UNI 9502, successivamente revisionata, basata sugli eurocodici UNI EN 1991-2-2 e UNI EN 1992-1-2, che per la prima volta met-te a disposizione un metodo di calcolo per la valutazione della resistenza al fuoco di elementi singoli in calcestruzzo armato normale e precompresso sottoposti all’in-cendio normalizzato. Sono anche rese disponibili varie mappature termiche di sezioni in calcestruzzo allo scopo di per-mettere la valutazione analitica. È poi comunque prevista una verifica della capacità portante con il sistema tabellare, alla stregua di quanto prevedeva la Circo-lare 91, nonché ulteriori criteri di verifica con metodi semplificati. Sono comunque richiamate le modalità di prova speri-mentale, sempre ammesse, sia per la de-terminazione della resistenza del singolo elemento, sia per la determinazione della singola mappatura termica. La norma è stata elaborata con il contributo determi-nante dei Vigili del Fuoco.Viene più compiutamente definita la “re-sistenza al fuoco” nelle sue componenti possibili in ordine alla classificazione di un elemento costruttivo:4 la sola capacità portante (R): elementi

strutturali interni ad un compartimen-to (spazio delimitato da elementi di separazione in grado di impedire la propagazione del fuoco oltre i confini dello stesso);

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4 la capacità di compartimentazione (RE): rispetto del criterio della capaci-tà portante e del criterio della tenuta;

4 la capacità di compartimentazione con controllo della temperatura sul lato esterno dell’elemento separante (REI): di solito richiesta per gli elementi di se-parazione fra compartimenti attigui.

Le classi di resistenza sono ridotte a sei (30, 60, 90, 120, 180, 240), con la elimina-zione delle classi 15 e 45 e con l’aggiunta della classe 240 rispetto alla Circolare 91.La norma impedisce di tenere conto della possibilità di riduzione della temperatura dei gas a contatto con la superficie esposta al fuoco degli elementi strutturali di coper-tura nel caso siano presenti aperture quali lucernari, fori, evacuatori di fumo, zone di minimo spessore non strutturale destinate a forarsi in caso di incendio, eccetera. Quest’ultimo aspetto rappresenta un li-mite della norma, oggi superato, anche se solo per casi determinati, dalla emanazio-ne del D.M. 09/05/2007.La metodologia di calcolo viene esposta nei dettagli, anche con esempi applicativi.4 Verifica del criterio di capacità

portante (R): determinata la mappa-tura termica, si effettua la verifica allo stato limite ultimo dell’elemento per il tempo corrispondente alla classe ri-chiesta, tenendo conto del degrado dei materiali. La norma fornisce anche in-dicazioni sulle azioni di progetto e sulle relative combinazioni da considerare per la verifica allo stato limite ultimo, ivi compresi i coefficienti “y” di combina-zione per l’azione variabile considerata come principale e per le azioni variabili considerate come secondarie.

Su questo punto, come vedremo, il D.M. 09/03/2007 introduce innovazio-ni, in specie per quanto riguarda il cari-co neve in copertura. La UNI 9502, sul punto, era in effetti penalizzante, specie per le classi di resistenza “R” elevate, imponendo uno y1,1 pari a 0,5 per qualsiasi altitudine.

4 Verifica del criterio di tenuta (E): non conducibile per via analitica.

Vengono fornite regole pratiche di progettazione.

4 Verifica del criterio di isolamen-to termico (I): si conduce per via ana-litica attraverso il calcolo della distribu-zione delle temperature nell’elemento. Sono imposti due livelli insuperabili riferiti alla differenza di temperatura fra il tempo corrispondente alla clas-se considerata e il tempo zero, valutati sulla superficie non esposta al fuoco: un livello per la temperatura massima e un livello per la temperatura media valutata sulla superficie interessata. In via semplificata viene fornito un crite-rio pratico di progettazione su base tabellare per il soddisfacimento del criterio “I”.

Da notare la prescrizione contenuta al punto 7.2.2 della norma, relativa agli ele-menti separanti per la realizzazione di compartimentazioni, là dove si precisa che, nel caso tali elementi inglobino ma-teriali che alle alte temperature possano sviluppare gas e conseguenti pressioni ed esplosioni, occorre predisporre opportu-ni sfoghi in direzione della faccia esposta al fuoco.Questo argomento è di interesse specifi-co per la prefabbricazione in calcestruzzo.Sulla problematica, spesso trascurata, si è espressa la Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Di-partimento dei Vigili del Fuoco di Roma, presso il Ministero dell’Interno con nota prot. P567/4122 sott. 55, indirizzata alla Direzione Regionale VV.F. della Lombar-dia, che aveva richiesto un parere in tal senso.Nella nota “si fa presente che il fenomeno … consiste in una improvvisa e violenta com-bustione dei gas derivanti dalla sublimazione e successivo innesco del polistirene contenu-to nel calcestruzzo, come alleggerimento di solai e come coibente di pareti, che produ-ce un elevato innalzamento delle pressioni su elementi non progettati per sopportarle, determinandone lo scoppio”. Si ha perdita prematura del requisito “E”. Richiamate le numerose prove di labo-

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ratorio effettuate, la nota conclude che la mancata disposizione della prescrizio-ne di cui all’art. 7.2.2. della norma UNI 9502/2001 “può rappresentare un significa-tivo rischio per gli utenti”.Sull’argomento, spesso trascurato nella pratica corrente, si possono trovare ap-profondimenti, trattazione teorica e ri-sultati di prove di laboratorio in una me-moria tecnica pubblicata nel 2006 dalla Ruredil S.p.A. di Milano, Azienda aderente al Gruppo Inserti di ASSOBETON (le im-magini sono tratte da tale memoria).Nella memoria si rendiconta altresì una prova sperimentale condotta in collabo-razione con la Sezione Solai a Doppia Lastra di ASSOBETON eseguita presso

il laboratorio autorizzato CSI di Bollate (MI) (esperienza pubblicata al convegno FIB Milano ottobre 2004 a firma dell’Ing. Andrea Franchi di Parma). Per raggiungere gli scopi di cui alla pre-scrizione dell’art. 7.2.2. della UNI 9502, si ricorre spesso, sia pure nella poco diffusa pratica, a forature nelle solette inferiori delle lastre predalles e a tubicini di plastica colleganti i blocchi di polistirene con la su-perficie esterna nei pannelli prefabbricati in cemento armato.Tali semplici metodi artigianali, ancorché poco diffusi, prevengono il problema dello scoppio ma presentano alcune controin-dicazioni: il foro può limitare la durabilità del manufatto, permettendo a fumi, umi-dità e sporcizia in genere di permeare nel-le cavità, può determinare inoltre piccoli problemi estetici, e può arrivare anche, se mal posizionato nei pannelli tagliafuoco, a danneggiare prematuramente, in caso di incendio, la sigillatura REI interposta fra i pannelli stessi.Per quanto sopra, al pari di quanto più volte osservato in merito agli inserti per la prefabbricazione, è di notevole aiuto per il Progettista la messa a disposizione di in-serti specifici prodotti da Aziende specia-lizzate, testati sperimentalmente, di facile utilizzo, certificati dal Produttore.Allo scopo, auspicando il diffondersi ulte-riore di prodotti industriali specifici, si se-gnala il dispositivo denominato “JET” della Ruredil S.p.A., messo a punto, brevettato e sperimentato dall’Azienda nella prova al forno sopra citata, atto a eliminare il feno-meno dello scoppio senza le controindi-cazioni sopra espresse.Il dispositivo Ruredil JET è realizzato in materiale plastico con punto di fusione prefissato, ed è costituito da un corpo ci-lindrico di 25 mm di diametro e 1 mm di spessore, tagliato in sommità a 45° per fa-cilitare l’inserimento nel blocco di allegge-rimento. La sua estremità inferiore viene posta a diretto contatto con la cassaforma durante la fase produttiva del manufatto. Nella versione HS particolari alette con-sentono un appoggio stabile dello sfiato

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durante la posa del blocco di polistirene. La versione H, priva di ali, è progettata per poter essere inserita manualmente nel blocco di polistirene prima del getto.Un apposito disco assicura un corretto in-serimento nel blocco di alleggerimento. In corrispondenza della sommità sono pre-senti 4 rostri triangolari che conferiscono allo sfiato la capacità di ancorare il blocco di polistirene al calcestruzzo.Non sono visibili fori all’esterno: il sottile velo di calcestruzzo e la valvola a punto di fusione prefissato permettono l’attivazio-ne dello sfiato in caso di incendio.Come sempre, sono disponibili modelli differenziati, guide applicative, assistenza agli utenti. A seguito della pubblicazione della norma UNI 9502, ASSOBETON, ha reso disponibile una guida applicativa e interpretativa sulla norma stessa, a servizio degli Associati e dei progetti-sti, con la quale caratterizza le prescri-zioni della norma al settore specifico della prefabbricazione fornendo per di più ulteriori suggerimenti e indicazioni progettuali. Si segnalano quelle relative alle compar-timentazioni, agli inserti metallici, e indi-cazioni sulle sigillature intumescenti delle pareti tagliafuoco composte da pannelli prefabbricati (quindi discontinue).Nonostante la pubblicazione della nor-ma UNI 9502, è rimasto negli anni assai diffuso il ricorso alla Circolare 91/61, giustificato da motivi di opportunità ma anche dal fatto che la seconda aveva carattere di ufficialità almeno pari alla prima.Basti pensare che solo con D.M. dei Mini-steri dell’Interno e della Funzione Pubbli-

ca del 4 maggio 1998 il metodo analitico viene ammesso, per la prima volta, per il calcolo della resistenza al fuoco.Questa situazione di carenza legislativa, e di confusione comportamentale, ha finalmente ricevuto una parziale regola-mentazione con l’emanazione del D.M. 16/02/2007.Nel frattempo, in un quadro di positi-va evoluzione regolamentare, in data 31/01/2001, il Ministero degli Interni in-viava Circolare ai comandi provinciali dei VV.F. accompagnando sette modelli di certificazione e dichiarazione da allegare

HSH

LASTRA PREDALLE PANNELLO DI TAMPONAMENTO

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alla domanda di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi:4 Mod. CERT. REI (resistenza al fuoco

degli elementi costruttivi portanti e separanti);

4 Mod. DICH. CORRISP. (dichiarazione di corrispondenza in opera di elemen-ti costruttivi portanti e separanti);

4 Mod. DICH. RIV. PROT. (dichiarazione di corretta posa in opera dei rivesti-menti protettivi);

4 Mod. REL. REI (relazione valutativa di resistenza al fuoco degli elementi co-struttivi portanti e separanti);

4 Mod. DICH. POSA IN OPERA (di-chiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati e delle porte);

4 Mod. DICH. IMP. (dichiarazione di cor-retta installazione di impianti non rica-denti nel campo della L 46/1990);

4 Mod. CERT. IMP. (certificazione di impianto antincendio o protezione fulmini non ricadente nel campo della Legge 46/1990).

Questi modelli, successivamente revisio-nati fino all’ultima versione 2004, sono stati totalmente superati da una revisio-ne più radicale emanata con Circolare VV.F. del 24 aprile 2008, di cui si dirà in conclusione.Va però subito sottolineato il quadro di responsabilità che emerge, perché sostan-zialmente sempre valido. Il progettista della resistenza al fuoco degli elementi costruttivi portanti e/o separanti (iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi del-la Legge 818/84) certifica la resistenza al fuoco (R/RE/REI) sulla base di tre possibili alternative: 4 valutazione di tipo sperimentale; 4 valutazione di tipo tabellare; 4 valutazione di tipo analitico. L’eventuale prova sperimentale assunta per la certificazione è utilizzabile solo se riproduce esattamente l’elemento in ope-ra per geometria, dimensioni, composi-zione dei materiali, condizioni di incendio, condizioni di vincolo, di posa e di situazio-ne di carico.La certificazione e i relativi allegati richiesti

deve essere prodotta al locale Comando dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi. La certificazione su base sperimentale di materiali e/o prototipi comporta una di-chiarazione di conformità dell’impresa in-stallatrice alla prova sperimentale stessa.Se la certificazione è basata sull’applicazio-ne di rivestimenti protettivi, questa com-porta, oltre alla certificazione dei materiali, una dichiarazione di corretta posa in ope-ra da parte dell’impresa installatrice.La certificazione su base analitica com-porta la elaborazione di apposita relazio-ne di calcolo che riporti le ipotesi di base adottate per il calcolo e ogni altro dato necessario per la eventuale riproducibilità della verifica analitica.Il professionista responsabile della posa in opera della resistenza al fuoco degli ele-menti costruttivi portanti e/o separanti (iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della Legge 818/84) certifica la corrispondenza tra gli elementi costruttivi certificati con quelli posti in opera, dichiarando di aver visionato la certificazione di resistenza al fuoco, la eventuale relazione valutativa analitica, l’eventuale dichiarazione di cor-retta posa in opera dei rivestimenti pro-tettivi, di aver riscontrato la conformità con quanto realizzato con esplicito riferi-mento al numero e posizione degli ele-menti, alla loro geometria, ai materiali, alla loro disposizione, alle condizioni di incen-dio, alle condizioni di carico e di vincolo, alle caratteristiche e modalità della posa di eventuali protettivi.

D.M. 16/02/2007, “ClaSSIfICa-zIonE DI RESIStEnza al fuo-Co DI pRoDottI ED ElEMEn-tI CoStRuttIVI DI opERE Da CoStRuzIonE”.Il decreto, emanato dal Ministero degli Interni nell’ambito del recepimento delle norme della Commissione Europea re-lative alla marcatura CE sui prodotti da costruzione, riordina la materia allo scopo di recepire il sistema europeo di classifica-zione di resistenza al fuoco dei prodotti e

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delle opere da costruzione e allo scopo di conformare le stesse opere e le loro parti al requisito essenziale “sicurezza in caso di incendio”.Integrano il decreto quattro allegati:4 l’Allegato A contiene la classificazio-

ne dei prodotti e degli elementi da costruzione, la simbologia relativa alla classificazione stessa e i riferimenti alle norme europee applicabili, in confor-mità alle decisioni della Commissione dell’Unione europea. La classificazione, espressa in minuti, è molto estesa, ri-guarda una molteplicità di prodotti di tipo diverso e comprende anche le note classi “R”, “E”, “I”;

4 gli Allegati B, C, D contengono le moda-lità per la classificazione della resisten-za al fuoco ottenuta rispettivamente mediante prove, calcoli, confronti con tabelle:

4 l’Allegato B: contiene i riferimenti normativi per l’effettuazione delle prove e per la redazione dei rap-porti di prova; definisce le modalità per l’esecuzione delle prove e la do-cumentazione necessaria, definisce le modalità del campo di applica-zione “diretta” del risultato di pro-va (ambito delle limitazioni d’uso e delle possibili modifiche apportabili al campione senza necessità di ulte-riori approvazioni per l’attribuzione del risultato ottenuto); definisce le modalità del campo di applicazione “estesa” del risultato di prova (am-bito di estensione dei risultati della prova, che deve essere definito da specifiche norme);4 l’Allegato C: rimanda a specifi-ci regolamenti le definizione delle condizioni di esposizione al fuoco e degli scenari di incendio, non-ché delle combinazioni di carico da considerare e dei coefficienti di sicurezza sui materiali e sui mo-delli (lo specifico regolamento in questione sarà il successivo D.M. 09/03/2007). Definisce i metodi di calcolo da utilizzare, indicando quel-

li contenuti negli Eurocodici, purché completi delle appendici contenenti i parametri definiti a livello naziona-le (NDPs). In mancanza, indica in alternativa:

4 gli Eurocodici con gli NDPs presenti nelle norme stesse come valori di riferimento;4 le norme UNI 9502-9503-9504;

4 l’Allegato D: fornisce le varie ta-belle necessarie alla determinazio-ne della resistenza al fuoco per via tabellare.

Le classi di resistenza diventano dieci, da 15 a 360 minuti. prodotti: sono disciplinate le condizio-ni per l’utilizzo dei prodotti in presenza o meno della marcatura CE, funzione dell’essere o meno trascorso il termine per l’obbligatorietà della stessa. Elementi costruttivi: si ribadisce che possono essere installati ovvero costru-iti in presenza di certificazione redatta da professionista in conformità al D.M. 04/05/1998 e si forniscono ulteriori rego-le e prescrizioni.Viene infine stabilito un regime transitorio di validità dei vecchi rapporti di prova rila-sciati ai sensi della Circolare 91/61:4 1 anno dall’entrata in vigore del de-

creto, per rapporti precedenti al 31/12/1985;

4 3 anni dall’entrata in vigore del decreto, per rapporti emessi tra il 01/01/1986 e il 31/12/1995;

4 5 anni dall’entrata in vigore del de-creto, per rapporti emessi dopo il 01/01/1996.

D.M. 09/03/2007 “pREStazIo-nI DI RESIStEnza al fuoCo DEllE CoStRuzIonI nEllE attIVItà SoggEttE al Con-tRollo DEl CoRpo nazIo-nalE DEI VIgIlI DEl fuoCo”.È in coerenza e in continuità con il pre-cedente D.M. che, per le costruzioni, pre-vedeva la certificazione a carico di pro-fessionista abilitato e specifici regolamenti

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che disciplinassero le condizioni di esposi-zione al fuoco e degli scenari di incendio, nonché delle combinazioni di carico da considerare e dei coefficienti di sicurezza sui materiali e sui modelli.Non a caso nell’incipit del decreto si richia-mano le Norme Tecniche per le Costru-zioni. E ancora: “… rilevata la necessità di aggiornare i criteri per determinare le presta-zioni di resistenza al fuoco che devono posse-dere le costruzioni …”: il carico di incendio è ormai riconosciuto come azione da con-siderare per la verifica delle costruzioni. Il riferimento normativo è agli Eurocodici.Le disposizioni tecniche sono contenute nell’Allegato al decreto.La Circolare del Ministero dell’Interno 14 settembre 1961 n. 91 è abrogata a partire dall’entrata in vigore del decreto (settembre 2007).Viene stabilito un regime “transattivo”, che esclude dalla necessità di nuovi accer-tamenti circa le prestazioni di resistenza al fuoco le costruzioni esistenti che alla data di entrata in vigore del decreto abbiano superato gli accertamenti degli organi di controllo, e ciò anche nei casi di modifiche alla costruzione ivi compresi gli amplia-menti e/o i cambi di destinazione d’uso. Quanto sopra con l’eccezione che le mo-difiche e/o i cambi di destinazione d’uso non comportino incrementi della classe di rischio, una riduzione delle misure protet-tive, ovvero un incremento del carico di incendio specifico.Contenuti dell’Allegato:4 definizioni dei termini e delle tolleranze

dimensionali; prescrizioni per la deter-minazione del carico di incendio;

4 definizione delle prestazioni da richie-dere ad una costruzione in funzione degli obiettivi di sicurezza da raggiun-gere, distinte in cinque livelli: da Livello I (nessun requisito richiesto, dove le conseguenze della perdita dei requisiti di resistenza siano accettabili o dove il rischio incendio sia trascurabile) a Li-vello V (mantenimento della totale fun-zionalità della costruzione dopo la fine dell’incendio);

4 definizione delle tipologie di costru-zione e delle attività connesse ai fini dell’attribuzione del livello di prestazio-ne richiesto;

4 precisazioni progettuali circa gli scenari e gli incendi convenzionali di progetto, necessarie per la definizione delle azio-ni del fuoco;

4 criteri di progettazione degli elementi strutturali resistenti al fuoco:– devono essere considerate le azioni

indirette prodotte da deformazioni e da espansioni imposte o impedite dovute ai cambiamenti di tempera-tura per effetto dell’esposizione al fuoco;

– nel progetto e nelle verifiche di si-curezza all’incendio si deve tenere conto anche della presenza delle azioni a temperatura ordinaria per-manenti e di quelle variabili che sia verosimile agiscano contemporane-amente all’incendio;

– le azioni variabili dovranno essere prese in conto con i propri coeffi-cienti parziali relativi allo stato limite in esame, che di norma è lo stato li-mite di esercizio con combinazione quasi-permanente;

– non si prende in considerazione la possibilità di concomitanza dell’in-cendio con altre azioni accidentali.

In sintesi, dunque, le verifiche vanno effettuate con riferimento alla condi-zione di carico relativa allo stato limite di esercizio con combinazione quasi-permanente.Le verifiche vanno eseguite utilizzando gli Eurocodici completi dei parametri definiti a livello nazionale. In attesa della definizione di tali parametri, è ammes-so l’uso dei metodi di calcolo contenuti negli Eurocodici, con i parametri di riferi-mento generali, ovvero nelle norme UNI 9502/9503/9504.Di fatto è il superamento formale della UNI 9502, che come abbiamo visto vie-ne richiamata solo in via transitoria come metodologia di calcolo adottabile nelle relazioni di calcolo, ma svuotata della par-

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te relativa alle azioni da considerare nelle verifiche.Si tratta di un deciso avvicinamento agli Eurocodici, cosa auspicata per tutte le normative tecniche da molti professionisti, stanchi del deprimente tira e molla in atto da anni nel campo delle normative per l’ingegneria strutturale.Cambia in particolare l’indicazione del co-efficiente di combinazione delle azioni va-riabili: y1,1 nella UNI 9502 (coefficiente di combinazione atto a definire i valori delle azioni assimilabili ai frattili di ordine 0,95 delle distribuzioni dei valori istantanei); y2,i nella indicazione del D.M. 09/03/2007 (coefficiente di combinazione atto a defi-nire i valori quasi permanenti delle azioni variabili assimilabili ai valori medi delle di-stribuzioni dei valori istantanei).Esemplificando: nel caso delle coperture si passa dal considerare il 50% del carico neve al non considerarlo affatto. La stessa cosa per l’azione del vento.La formula applicabile è: Fd= GK+PK+S(y2,i ·Qik) per il D.M. LL.PP. 09/01/1996; pratica-mente identica quella del D.M. 14/01/2008, che riprende fedelmente quella dell’Euro-codice. Ci sono leggere differenze fra i valori di y2,i fra le due normative attualmente in vigore (più articolata e completa l’indica-zione del D.M. 14/01/08, coincidente con quella dell’Eurocodice).

D.M. 09/05/07 “DIREttIVE pER l’attuazIonE DEll’appRoC-CIo IngEgnERIStICo alla SI-CuREzza antInCEnDIo”.In data 22 maggio 2007 è stato pubblicato il decreto e in data 17 luglio 2007 è stata pubblicata la relativa circolare esplicativa. Questa disposizione legislativa definisce gli aspetti procedurali e i criteri da adot-tare per valutare il livello di rischio e pro-gettare le conseguenti misure utilizzando un approccio definito “approccio inge-gneristico alla sicurezza antincendio”.L’approccio è utilizzabile, in alternativa a quello previsto dal D.M. 04/05/1998, per insediamenti di tipo complesso o a tec-

nologia avanzata, per edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, ovvero pregevoli per arte o storia.Il decreto detta tutti i criteri e le prescri-zioni cui il progettista, il costruttore e il titolare dell’attività devono conformarsi.L’approccio è caratterizzato da una pri-ma fase in cui sono formalizzati i passaggi che conducono alla valutazione del ri-schio e in cui è definito lo scenario di incendio; da una seconda fase in cui si passa all’analisi quantitativa degli effetti dell’incendio in relazione agli obiettivi as-sunti; da una terza fase in cui si definisco-no i livelli prestazionali richiesti. L’approccio ingegneristico può prendere in considerazione tutti i parametri che possono incidere nell’evoluzione dell’in-cendio e sugli effetti causati dallo stesso con riferimento a tutte le condizioni al contorno presenti, quali geometria del locale, condizioni di ventilazione, stato delle porte e delle finestre, eventuale rottura dei vetri e via dicendo.L’approccio ingegneristico comporta la necessità che sia elaborato e successiva-mente attuato un programma per l’attua-zione del sistema di gestione della sicu-rezza antincendio (denominato SGSA).La documentazione, i livelli di presa d’atto, la formazione e la comunicazio-ne devono essere appropriate al fine di assicurare che tutti i soggetti interessa-ti comprendano le limitazioni poste alla base del progetto.Devono essere esplicitati i provvedimen-ti presi in ordine alla organizzazione del personale, alla identificazione e valuta-zione dei pericoli derivanti dall’attività, al controllo operativo, alla gestione delle modifiche, alla pianificazione delle emer-genze, alla sicurezza delle squadre di soc-corso, al controllo delle prestazioni, alla manutenzione dei sistemi di protezione, al controllo e alla revisione. Di fatto tutto quanto previsto in una normale proce-dura conforme alla norma UNI EN ISO 9001-2000 di gestione della qualità.L’attuazione del programma è soggetta a verifiche periodiche dei VV.F., la prima

La nostra cultura di impresa è frutto di valori condivisi,

un patrimonio che rappresenta la solidità dell’azienda e il nostro impegno

per il futuro. Da sempre abbiamo scelto di salvaguardare l’ambiente, attraverso il

recupero e il riuso del territorio; di sviluppare le nostre idee investendo sulla ricerca

e sulla tecnologia; di instaurare rapporti di fiducia mantenendo una professionalità

costante e garantendo l’eccellenza dei nostri prodotti.

Colacem è oggi una delle realtà industriali più importanti d’Italia:

promuoviamo progresso e cultura aziendale, per la crescita delle nostre comunità.

I nostri valori costruiscono il futuro

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La nostra cultura di impresa è frutto di valori condivisi,

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per il futuro. Da sempre abbiamo scelto di salvaguardare l’ambiente, attraverso il

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Non si può fare a meno di notare come, sul punto, i vecchi modelli corrisponde-vano meglio ad una realtà fatta di pro-fessionisti diversi che si occupano di fasi diverse del processo edilizio e di fasi di-verse anche nella vita dell’elemento co-struttivo, spesso progettato e prodotto in luoghi e tempi diversi rispetto a quel-li della sua messa in opera (caso tipico quello della prefabbricazione).Del resto le figure professionali che si oc-cupano del processo edilizio sono sem-pre distinte in ogni normativa, sia quella tecnica che quella relativa alla sicurezza.In molte Aziende di prefabbricati sono diverse le figure del Progettista strut-turale (cui compete anche la verifica al fuoco delle strutture, visto che il fuoco è una delle azioni agenti sulle costruzioni) e del Direttore dei Lavori di stabilimento (cui compete la responsabilità di realiz-zare il componente conformemente al progetto).E non si vede come potrebbe la figu-ra del Progettista Antincendio, tecnico esperto di prevenzione incendi che af-fianca il Committente per l’ottenimento del certificato Prevenzione Incendi, cer-tificare di avere riscontrato in opera che l’elemento costruito corrisponde a quel-lo certificato per materiali, per presenza e disposizione delle armature, per copri-ferri, se non fosse lui stesso il Direttore dei Lavori (che oltre tutto e per lo stesso motivo la stessa Legge 1086/71 distingue in due figure quando si è di fronte a pro-duzione di componenti prefabbricati).In conseguenza del quadro sopra de-scritto, derivano alcune implicazioni per la prefabbricazione in calcestruzzo, che vede una casistica composta di due gran-di famiglie, peraltro molto sfaccettate al loro interno: 4 la produzione di elementi che nel

complesso edilizio cui saranno inseriti si caratterizzano come semi-lavorati: è il caso dei solai e dei componenti prefabbricati venduti franco fabbrica o franco cantiere;

4 la produzione e il montaggio di com-

delle quali avviene in concomitanza del sopralluogo per il rilascio del certificato prevenzione incendi.È istituito presso il dipartimento dei VV.F. l’Osservatorio per l’approccio ingegneri-stico alla sicurezza antincendio, al fine di favorire la massima integrazione tra tutti i soggetti chiamati all’attuazione delle di-sposizioni relative.

nuoVa MoDulIStICa Con lettera circolare VV.F. Prot. P515/4101 sott. 72/E.6, datata 24 aprile 2008, è stata attuata una revisione con sostituzione integrale della modulistica di prevenzione antincendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rila-scio del certificato prevenzione incendi.4 Mod. CERT. REI.-2008 (certificazione

di resistenza al fuoco di prodotti/ele-menti costruttivi in opera);

4 Mod. DICH. PROD.-2008 (dichiara-zione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte);

4 Mod. DICH. IMP.-2008 (dichiarazione di corretta installazione e funziona-mento dell’impianto (non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22/01/08 n. 37);

4 Mod. CERT. IMP.-2008 (certificazione di corretta installazione e funziona-mento dell’impianto).

La nuova modulistica è conseguenza di-retta dell’emanazione dei D.M. 16/02/07 e D.M. 09/03/07. Per l’interesse specifico per il settore, ci si soffermerà specificata-mente sul modulo CERT. REI.-2008.Partendo dalla constatazione, già presen-te nelle precedenti normative, ma raffor-zata dalle ultime, che “la certificazione si basa sulle reali caratteristiche riscontrate in opera” e “si riferisce all’elemento così come è stato realizzato”, la circolare afferma che viene meno l’esigenza di dover di-chiarare successivamente che l’elemento costruito corrisponde a quello certifica-to (motivo per il quale il vecchio modello DICH. CORRISP.-2004 è stato abolito).

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ponenti prefabbricati posti in opera a costituire un complesso edilizio strut-turalmente finito.

In entrambi i casi, ai sensi della Legge 1086/71, il Prefabbricatore deve produr-re al Committente la relazione di calcolo e la relazione di fine lavori del Direttore dei Lavori di stabilimento.Analogamente, appare evidente che il Prefabbricatore dovrà produrre al Pro-gettista Antincendio la valutazione di resistenza al fuoco dei componenti pro-dotti (secondo una delle tre modalità consentite) e una relazione del Direttore dei Lavori interno (che può coincidere con la relazione di fine lavori) che atte-sti esplicitamente la corrispondenza fra il prodotto realizzato e quello progettato con esplicito riferimento alla valutazione progettuale di resistenza al fuoco.Per la seconda famiglia fra quelle sopra indicate, il Prefabbricatore dovrà anche produrre una relazione firmata da Tecni-co abilitato responsabile del montaggio che dichiari la stessa cosa con riferimento a tutti gli elementi che vengono messi in opera direttamente al montaggio (inser-ti, sigillature intumescenti e via dicendo).Solo quanto sopra potrà permettere al Progettista Antincendio di compilare e sottoscrivere la propria certificazione di resistenza al fuoco di prodotti-elementi costruttivi in opera (Mod. CERT. REI.-2008), senza che questa sia una vuota dichiarazione basata su dati di fatto non noti al dichiarante.Il Progettista Antincendio potrà citare i documenti sopra descritti, esplicitando che anche su quelli si basa la sua certi-ficazione, nello spazio previsto dal Mod. CERT. REI.-2008, svincolato da qualsiasi tipo di formato e dimensione, dove deve essere riportata una sintetica ma esausti-va relazione della valutazione condotta. I documenti di cui sopra faranno parte della documentazione allegata alla certifi-cazione, che rimarranno al Titolare dell’at-tività, che dovranno essere resi disponibili qualora ritenuto necessario dal Respon-sabile VV.F. dell’istruttoria tecnica. n

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