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Decreti Interministeriali 26 giugno 2015

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi (DECRETO REQUISITI MINIMI)

Adeguamento del D.MSE 26 giugno 2009, Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA)

Schemi e modalità per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica

negli edifici.

INTRODUZIONE

D.: Nel caso della verifica della superficie disperdente lorda, intervento di riqualificazione energetica o

ristrutturazione importante, unità immobiliare facente parte di un condominio, la superficie disperdente lorda da

calcolare e verificare è quella riferita alla sola unità immobiliare oggetto d'intervento o bisogna verificare la

superficie disperdente dell'intero edificio (condominio)?

R.: Occorre calcolare la superficie disperdente dell’intero edificio comprensivo di tutte le unità immobiliari (l’intero

condominio anche se agisco solo su una parete di un appartamento) per gli interventi su singoli appartamenti in

condomini, difficilmente arriviamo a ristrutturazioni importanti.

FAQ MISE 2.13 SECONDA SERIE

Pag. 09 Punto 1.4.1

“Come si calcola la percentuale di superficie di intervento per stabilire l’ambito di applicazione dell’intervento?”

Secondo il D.lgs.192/05 e s.m.i. un edificio esistente è sottoposto a “ristrutturazione importante quando i lavori in

qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione 6 Comma 3 ordinaria o straordinaria,

ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell’involucro dell’intero

edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono”.

Da tale definizione si evince che la superficie su cui calcolare la percentuale di intervento è quella dell’involucro

dell’intero edificio, costituito dall’unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono.

D.: Nel caso di ristrutturazione di primo o secondo livello, quali valori di trasmittanza bisogna rispettare?

Appendice A o Appendice B DM requisiti minimi?

D.: Un fabbricato residenziale costruito nel ‘95, costituito da due piani fuori terra e garage interrato. Sono stati terminati il garage e il piano terra, per cui è stata ottenuta l’agibilità. L’intero edificio nelle sue pareti verticali, serramenti e tetto è terminato rispettando i requisiti del tempo. Il piano primo è stato lasciato dal ‘95 al grezzo (ambiente non riscaldato e non utilizzato). Il committente chiede di completare il volume vuoto del primo piano per realizzare una unità immobiliare residenziale. Deve essere richiesta una nuova SCIA per i lavori.Come si configura un caso del genere nella normativa attuale? Come posso mantenere gli stessi volumi, superfici, altezze dei locali interni quando dovrò adeguare gli spessori dei muri, del tetto in quanto a vista, i serramenti se questi sono già stati realizzati?

[LA STRUTTURA E’ STATA REALIZZATA SULLA BASE DELLA RELAZIONE 10 DI CUI ALL’ART. 28

DELLA LEGGE 10, CON LE PRESCRIZIONI DI CONTENIMENTO ENERGETICO IN APPLICAZIONE DEL

COMMA 5 ART. 7 D.P.R. 26.08.93 N. 412.

? L’Art. 7 citato riguarda la termoregolazione e contabilizzazione

«5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro destinazione d'uso sono normalmente

soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della settimana o del mese devono inoltre disporre di un

programmatore settimanale o mensile che consenta lo spegnimento del generatore di calore o

l'intercettazione o il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento nei periodi di non

occupazione.»

Art. 1.3 Allegato 1 DM Requisiti minimi«Per edificio di nuova costruzione si intende l’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del presente provvedimento. Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione:

a) gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario;

b) l’ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi con destinazione d’uso di cui al punto 1.2, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3. L’ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume pre-esistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare (definita come “parte progettata per essere utilizzata separatamente” dall’allegato A del decreto legislativo 192/2005). In questi casi, la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui l’ampliamento sia servito mediante l’estensione di sistemi tecnici pre-esistenti (a titolo di esempio non esaustivo l’estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di terminali di erogazione) il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.»

Se il primo piano ha volume lordo > 15% dell’intero volume lordo dell’intera villetta riscaldata (molto probabile) o comunque se ha un volume maggiore di 500 mc E’ ASSIMILATO A NUOVO EDIFICIO, NUOVA UNITA’ IMMOBILIARE.

QUALI VERIFICHE?SI DISTINGUONO A SECONDA CHE ABBIA IMPIANTI TECNICI AUTONOMI O COMUNI ALLA PARTE AMPLIATA.

Ma come è possibile che un edificio già costruito debba essere di nuovo adeguato?

FAQ 2.8 MISE SECONDA SERIE Pag. 08 Punto 1.3Come si regolamenta il cambio di destinazione d’uso?

Nel contesto del DM Requisiti Minimi il cambio di destinazione d’uso si configura come segue a seconda dei casi:- qualora il cambio di destinazione d’uso avvenga senza interventi che ricadano nelle casistiche del DM Requisiti Minimi, non vi sono requisiti;- qualora il cambio di destinazione d’uso avvenga con interventi che ricadano nelle casistiche del DM Requisiti Minimi, visono requisiti a seconda del livello di intervento.Si noti che, se il cambio di destinazione d’uso avvenisse contestualmente all’annessione a una unità immobiliare esistente, tale situazione si configurerebbe come ampliamento di quest’ultima e quindi comporterebbe il rispetto dei relativi requisiti a seconda del tipo di ampliamento.L’annessione di una unità immobiliare ad un’altra è ampliamento della prima unità immobiliare.

FAQ 2.10 MISE SECONDA SERIE Pag. 08 Punto 1.3 Comma 1 Lettera b)

«Nel caso di ampliamento o sopra-elevazione di un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente, malegato all’edificio esistente e non scorporabile né come impianti né come involucro (ad esempio una mansarda), i requisiti da rispettare riguardano l’intera unità immobiliare (parte esistente + parte ampliata) o solo la parte ampliata?»

Come riportato nello stesso comma 1 lettera b), in questi casi la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio.La tabella 4 al capitolo 6 fornisce un quadro di sintesi delle prescrizioni e delle verifiche di legge che vanno rispettate per la parte ampliata.

Se il primo piano ha volume lordo < 500 mc (anche se >15%) INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE O RISTRUTTURAZIONE A SECONDA DI QUALI COMPONENTI VADO A MODIFICARE. VERIFICHE CONNESSE.E POI QUALI NUOVI IMPIANTI? NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO? NUOVO IMPIANTO DI RAFFERSCAMENTO? NUOVO IMPIANTO PRODUZIONE ACS?

FAQ 2.11 MISE SECONDA SERIEPag. 08 Punto 1.3 Comma 1 Lettera b)«Nel caso di ampliamento o sopra-elevazione di un volume lordo climatizzato inferiore al 15% di quello esistente einferiore a 500 m3, sono previsti requisiti?»Sì, sono previsti requisiti in funzione dell’ambito in cui si ricade. Qualora gli interventi insistano su una superficie superiore al 25% della superficie disperdente (intesa come superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, risultante dopo gli interventi, inclusa quindi la parte ampliata) si devono rispettare i requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti (di primo o di secondo livello a seconda dei casi).Qualora, invece, gli interventi insistano su una superficie disperdente inferiore o uguale al 25% (intesa come superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, risultante dopo gli interventi, inclusa quindi la parte ampliata) è necessario rispettare i requisiti previsti per le riqualificazioni energetiche, in quanto si considera che l’intervento abbia comunque un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.

D.: Nel caso di APE di anni precedenti, quando non era obbligatorio allegare il libretto d'impianto, sono ancora validi nei termini dei 10 anni?

R.: Sì, la legge vigente è quella vigente al momento di redazione dell’APE. Tuttavia si tenga conto che se si deve utilizzare l’APE redatto anni fa (e quindi legittimamente senza libretto allegato), ritenuto ancora valido perché non si sono effettuati lavori di ristrutturazione o riqualificazione tali da modificarne la classe, per l’allegazione ad un contratto di trasferimento a titolo oneroso (locazione/ compravendita ecc…) esso deve comunque verificare che siano rispettate…

le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.

Ricordarsi poi che va aggiornato quando l’edificio o unità immobiliare è soggetto a un qualsiasi intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare stessi.

D.: APE di un fabbricato non residenziale (negozio/uffici/servizio commerciale) [distributore di carburante], dotato di un impianto fotovoltaico, rappresentato nella stessa scheda catastale anche se collocato sulla copertura della struttura di pompaggio carburante e la cui produzione è:- totalmente immessa in rete (grid connect) e non autoconsumata (non si ha scambio sul posto)- immessa in rete tramite contatore bidirezionale, per cui ho autoconsumo e l’eccedenza va in reteE’ necessario indicare l’energia fotovoltaica come esportata nell’APE?

R.: Occorrerebbe capire se l’impianto fotovoltaico è allacciato sul punto di consegna (sul contatore di fornitura dell’energia elettrica) dell’edificio. Lo scopo della richiesta è capire se c’è autoconsumo, ovvero se l’energia fotovoltaica copre parte dei fabbisogni elettrici dell’edificio (per eventuali pompe di calore, per ventilatori, ausiliari elettrici ecc..).

Se sì, allora parte dell’energia prodotta viene autoconsumata per sopperire ad alcuni servizi e senza dubbio l’impianto fotovoltaico va inserito nel calcolo secondo UNI /TS 11300-4 e verrà quindi dal software riempito il campo «energia esportata» nella pagina 3 dell’APE.Se no (molto strano), allora inserirei comunque l’impianto ma specificherei nella sezione «informazioni aggiuntive» che non copre alcun servizio all’edificio.

Energia elettrica prelevata da rete

Energia elettrica immessa in rete

Radiazione solareProduzione elettrica da FV

Edificio e suoi servizi

Energia solare, cinetica del vento,

termica (aerotermica, geotermica,

idrotermica) entro il confine del

sistema.

D.: in caso di edificio esistente, il progettista di una modesta ristrutturazione, può anche redigere il relativo APE?

No, si riporta quanto specificato nell’art. 3, c. 1, D.P.R. 75/13 coordinato con D.L. 145/13:

1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:

a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' il coniuge ne' un parente fino al quarto grado;

b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente fino al quarto grado.

D.: Si può ancora fare la Certificazione unica per un intero condominio?

R.: No, non si può effettuare la certificazione per intero condominio perché è chiaramente scritto nell’art. 6 comma 4:

«L’attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva».

Nel caso del condominio, anche se fosse a torre con appartamenti tutti identici, con impianti tutti centralizzati (ACS, caldo, freddo), tutti residenziali, l’appartamento al primo piano fuori terra e all’ultimo piano fuori terra avrebbero condizioni alcontorno diverse. Non saprei come individuare «l’unità immobiliare rappresentativa tipo» tra le due.

D.: Qualora si avesse un edificio composto da quattro unità immobiliari, di cui due unità distinte catastalmente ma comunicanti tra loro attraverso una porta e usate come se fossero una stessa unità (ma ognuno con il suo ingresso) e aventi stesso orientamento, stessa situazione al contorno, stessa destinazione d'uso, stesso impianto di climatizzazione invernale ed estiva (unica pompa di calore centralizzata che serve solamente queste due unità) ma diversa geometria (quindi diversa volumetria e superficie nette calpestabile e disperdente), si potrebbe optare per fare un unico APE? Inserendo quindi sull'oggetto dell'attestato "Gruppo di unità immobiliari".

R.: No, non si può effettuare la certificazione unica per le due unità immobiliari descritte, come giustamente scritto manca uno dei requisiti scritto nell’art. 6 comma 4. Non saprei come individuare «l’unità immobiliare rappresentativa tipo» tra le due.

FAQ MISE 10, PRIMA SERIE:

Appendice B, prima pagina, campo oggetto dell’attestato

«Cosa si intende per intero edificio, unità immobiliare e gruppo di unità immobiliari? Quando si può certificare unintero edificio, una unità immobiliare e un gruppo di unità immobiliari?»

Per intero edificio si intende un edificio con una sola unità immobiliare (per esempio una villetta monofamiliare, unapalazzina uffici, un hotel,). Per unità immobiliare si intende una sola unità in un edificio pluri-unità. [ appartamentoin condominio].

Per il gruppo di unità immobiliari si deve far riferimento a quanto previsto dall’art.6 del D.Lgs.192/2005 comma 4.«L’attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimoedificio. L’attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esseabbiano la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e lamedesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato allaclimatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva».

L’attestato di prestazione energetica, di norma, si riferisce ad una sola unità immobiliare.

La certificazione per “intero edificio” è possibile quando si tratta di un edificio composto da una sola unità immobiliare(per esempio una villetta monofamiliare, una palazzina uffici, un hotel).

La redazione di un solo attestato di prestazione energetica per un “gruppo di unità immobiliari” è raro e deve farriferimento a quanto previsto dall’art.6 del D.Lgs.192/2005.

In questo caso l’attestato fa riferimento ad una unità rappresentativa e i valori riportati nell’ape sono ad essa riferiti.

D.: Se un proprietario dell’immobile perde, e quindi non è possibile reperire il libretto di manutenzione della caldaia/impianto termico, come ci si deve comportare?

R.: Occorre far redigere di nuovo il libretto di impianto che attesti l’adeguamento dell’impianto previste nel DPR 74/2013 nonché tutte le operazioni di controllo dell’efficienza dello stesso.

Infatti l’art. 4 comma 3 riporta:

«La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.

Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all'APE. »

Se non il libretto che rispetta le prescrizioni sulle operazioni di controllo non è presente e allegato l’APE non è valido. Se l’APE non è valido sanzioni.

D.: Se un proprietario dell’immobile perde, e quindi non è possibile reperire il libretto di manutenzione della caldaia/impianto termico, come ci si deve comportare?

FAQ 2.7 seconda serie:Si può emettere un APE senza che ci siano il libretto di impianto e un valido rapporto di controllo di efficienzaenergetica?Cosa occorre fare quando l’impianto è sprovvisto di libretto di impianto e/o non c’è un rapporto di controllo di efficienza energetica ancora valido?

Emettere un APE senza allegare il libretto di impianto comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, significa dichiarare che l’impianto è stato ed è esercito dal responsabile in violazione di quanto previsto dal D.lgs.192/05 e dal DPR 74/2013 per cui è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 dello stesso D.lgs. 192/05 e s.m.i. Nell’APE, tra l’altro, nei casi in cui è istituito il catasto regionale degli impianti termici, va indicato, nella quarta pagina, il codice del catasto regionale dell’impianto termico che implica la regolare registrazione e dotazione del libretto di impianto e dei relativi allegati. All’atto dell’emissione dell’APE, se necessario, occorre quindi far redigere il libretto di impianto e dotarlo degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica. Solo nel caso che l’impianto sia distaccato dalla rete del gas o dichiarato dismesso o disattivato (al catasto degli impiantitermici se operante) può mancare il rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità.La decadenza dell’APE in caso di non rispetto della periodicità dei controlli di efficienza energetica si riferisce, quindi, ad un evento successivo alla data di emissione.In aggiunta a quanto sopra indicato si precisa che in assenza di impianti per la climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria, dovendo redigere l’APE e non essendo previsti libretti di impianto, la validità massima dell’APE è di dieci anni.

Sanzioni previste dall’art. 15 comma 3 e comi 7, 8, 9, 10 del dlgs 192 e smi (dl 63 e dl 90/2013):

3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all’articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all’articolo 8, comma 1 e 1 -bis , o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all’articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L’ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

7. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall’articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

8. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

9. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

10. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

Sanzioni previste dall’art. 6 dlgs 192 e smi (dl 63 e dl 90/2013):

3. (modifiche introdotte dal Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 e dalla Legge n.9/2014) Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 18.000; la sanzione è da Euro 1.000 a Euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.

D.: Il libretto di impianto deve essere allegato all’A.P.E. (art. 6, …): domanda: ma deve anche essere inoltrato alla Regione unitamente all’A.P.E. per la sua registrazione, o è sufficiente allegare copia cartacea unitamente all’A.P.E.?

R.: Il libretto deve essere allegato all’APE. Poiché l’APE va trasmesso in file pdf alla Regione per il catasto Regionale (e quindi poi caricato sul SIAPE dalla Regione), allora a mio avviso è obbligatorio allegare il libretto di impianto in coda all’APE nello stesso file pdf. Se allegassimo il libretto solo in formato cartaceo all’APE, come dimostriamo la sua presenza alla Regione e quindi ai controlli?

Art. 4 comma 3 delle Linee Guida APE 2015«A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all'APE.»

D.: Da dove si deve reperire il “Codice catasto regionale impianti termici?” Inserire tale dato, è vincolante?

R.: A partire dal 1° giugno 2014 gli impianti termici devono essere muniti del nuovo libretto col nuovo format e per i controlli di efficienza energetica devono essere utilizzati i nuovi modelli. Sia nel libretto, in prima pagina e in ogni pagina del libretto in alto a sinistra che nei controlli, è indicato il codice del catasto dell’impianto.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2030344:modelli-di-libretto-di-impianto-per-la-climatizzazione-e-di-rapporto-di-efficienza-energetica

Se il certificatore non trova tale dato:

- Dal momento che allega i libretto scansionato o cartaceo, se il certificatore non ha inserito il codice ma il codice era riportato nel libretto si tratta di una dimenticanza del certificatore, non so come sarà trattata in caso di controllo.

- Se il certificatore non ha inserito il codice del catasto perché il libretto non lo riportava, nonostante ci fossero i controlli di efficienza e fossero positivi, allora il responsabile dell’impianto non ha adempiuto ai suoi obblighi e da un controllo incrociato potrebbe essere inviata un’ispezione. A tutela personale io a mio avviso manderei un avviso formale al responsabile di impianto segnalando la mancanza (se è mero errore, mi farei dare il codice del catasto).

EPgl, nren = EPH,nren + EPC,nren + EPW,nren + EPV,nren + EPL,nren + EPT,nren

solo per il non residenziale (se il servizio è presente):

- Immobili in categoria E1, limitatamente a collegi conventi, case di pena e caserme

- Immobili in categoria E2, E3, E4, E.5, E.6, E.7 (non residenziale, esclusi edifici industriali e artigianali)

- [E.1.(3): edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari. [FAQ MISE 8]]

tutte le categorie (residenziali e non), se il servizio è presente. Sempre presenti ACS e H.

Il calcolo delle prestazioni si basa sui servizi energetici effettivamente presenti, fatti salvigli impianti di climatizzazione invernale che si considerano sempre presenti (e, solo per ilresidenziale, gli imp. di produzione ACS) (art.2.1 allegato 1)

D.: Quindi da quanto ho capito se è presente un ascensore in un'unità immobiliare residenziale, non ne va tenuto conto?

R.: No

D.: Sul format APE alla prima pagina, su oggetto dell'attestato, c'è scritto: "numero di unità immobiliari di cui ècomposto l'edificio", cosa bisogna inserire? Esempio: palazzina da 20 appartamenti e 20 box/cantine, si esegue l'APEper un solo appartamento, bisognerà inserire 1, 20 o 40 (appartamenti più box, dato che unità immobiliare non siriferisce ad un qualcosa di specifico)?

R.: Occorre inserire il numero di unità immobiliari di cui è composto l’intero edificio per le quali sarebbe un domaninecessario l’APE. Poiché i box/cantine, sono esclusi dall’obbligo di dotazione di APE (APPENDICE A Linee Guida APE, art.3, c. 3 D. Lgs. N. 192/05 e s.m.i), io li escluderei. Inserirei il n° 20. Non ci sono chiarimenti in materia eccetto:

Faq 9.4.EQuale valore è necessario inserire nel campo "Numero di subalterni presenti nel fabbricato" all’interno del software Cened+ 2.0, in presenza di un fabbricato costituito da più unità immobiliari?Il campo relativo al "Numero di subalterni presenti nel fabbricato" è il numero totale di subalterni di cui è composto il fabbricato in cui si trova il subalterno oggetto di APE, pertanto è necessario indicare il numero complessivo di subalterni considerando sia il subalterno oggetto di APE che tutti gli altri subalterni (riscaldati e non riscaldati allo stato di fatto), purché riconducibili alle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412. Saranno quindi da escludere da tale conteggio: box, cantine, depositi, ecc.

SONO ESCLUSI :«box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e in generale gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici (art. 3, c. 3, lett. e) del decreto legislativo). L’attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica (art. 3, c. 3-ter, del decreto legislativo);

D.: Se è presente un caldaia combinata per produzione di riscaldamento e ACS, questa va inserita (nel format dell'APE) sulla sezione impianti solo su impianti di climatizzazione invernale e produzione acqua calda e non su impianti combinati. Invece una pompa di calore oltre ad esser inserita su impianti di climatizzazione invernale ed estiva, va reinserita su impianti a fonti rinnovabili? Riscrivendo le potenze utili nominali (sia in raffrescamento che in riscaldamento)?

R.: Sì, la pompa di calore va inserita (come potenza termica utile in caldo e in freddo) sia nella riga «Climatizzazione estiva», sia in quella «Climatizzazione invernale» sia in quella «Produzione da fonti rinnovabili» indicando qui la potenza utile.

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FAQ 17 MISE PRIMA SERIE Appendice B, terza pagina, dati di dettaglio degli impianti Cosa bisogna scrivere nelle righe “Produzione da fonti rinnovabili”? Per le fonti rinnovabili si elenchino gli impianti utilizzanti fonti rinnovabili in situ presenti nell’edificio, quali, ad esempio pompe di calore (anche già presente sopra), solare termico, fotovoltaico, ecc. ; Per questi impianti ci si limiterà ad indicare la potenza nell’apposita colonna. In particolare si indicheranno: potenza di picco per il fotovoltaico, la potenza nominale elettrica per il mini-eolico, la potenza utile per le pompe di calore. Tutte le potenze si indichino espresse in [kW]. Nel caso di collettori solari termici, invece della potenza in kW

D.: E se non ci fossero impianti di illuminazione (es: negozio), sul format dell'APE non andrebbe inserita nessuna potenza degli apparecchi installati? Cioè non verrebbe computato questo servizio nemmeno in fase di calcolo?

R.: Se non è presente il servizio di illuminazione questo non va inserito nel calcolo del software né nei servizi presenti inprima pagina dell’APE, né nei dettagli impianti presenti in terza pagina dell’APE (non va inserita nessuna potenza). Il calcolo del fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile non include questo servizio perché non presente e non tra quelli obbligatori (ACS e riscaldamento per residenziale e riscaldamento per tutte le destinazioni d’uso).

D.: L'anno di costruzione da scrivere sull'APE si riferisce al rilascio del permesso di costruire/concessione edilizia o alladata di ultimazione del fabbricato?

R.: Non ci sono chiarimenti. A mio parere l’anno della fine dei lavori di costruzione, che sarà anche l’anno di emissione dell’APE.

D.: Appartamento con "ACE" o comunque vecchia certificazione che viene ristrutturato con opere interne. Domanda: in che caso dovremo redigere una nuova certificazione (A.Q.E.?) nel mio caso in particolare il piano terra è stato collegato con scala al piano interrato dove c'è il garage? se facciamo solo opere con diversa distribuzione degli spazi interni credo non sia necessaria vero?

R.: L’aggiornamento dell’ACE vecchio già presente va fatto soltanto nel seguente caso:Linee guida APE Art. 4 comma 3. «L’APE, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.[…]»

Occorre verificare se i lavori effettuati sono stati soggetti ai requisiti minimi energetici o no (sono interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione importante di primo livello, di ampliamento edilizio?). Nel caso lo siano stati, ci sarà una relazione tecnica energetica presente ed è opportuno prenderne visione per l’eventuale aggiornamento dell’APE.L’AQE ha un altro ambito di applicazione (allegato alla dichiarazione di fine lavori di edifici oggetto di ristrutturazione importante e nuovi).

«Decreto requisiti minimi, art 1.4.2 Riqualificazioni energetiche 1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del decreto legislativo, si definiscono interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.»

D.: Appartamento senza certificazione diviso in due unità immobiliari con progetto termico L.10/91. domanda: si certifica con fine lavori con APE o AQE? la certificazione deve essere fatta da nessuno dei progettisti coinvolti nell'opera?

R.: Ci vogliono entrambe, sia AQE che APE. Il redattore dell’AQE può essere il progettista stesso. Il certificatore dell’APE no.

AQE: chi e quando? (Artt. 2c. 1ter, 6, 8 D. Lgs. 192/2005 e smi)

Attestato di Qualificazione Energetica:«il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamenteestraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportatii fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unitàimmobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valorimassimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati talilimiti, per un identico edificio di nuova costruzione.»

Art. 8, comma 2. «La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventualivarianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l‘Attestato di Qualificazione Energeticadell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati alcomune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onereaggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se lastessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.»

Art. 6, comma 11. «L‘AQE, al di fuori di quanto previsto all'art. 8, comma 2, è facoltativo ed èpredisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica»

AQE esclusivamente per lavori di ristrutturazione importante e nuovi edifici?La L. R. Toscana n. 39/2005 coordinata con L. R. Toscana n. 71/2009 stabilisce che l'APE tiene luogodell'attestato di qualificazione, e che viene presentato al Comune con la certificazione di fine lavori(certificazione prevista dall'art. 149 della LR 65/2014).

D.: Il mio caso è un cambio di destinazione d'uso da magazzino/laboratorio (senza impianto di riscaldamento), a residenziale con l'inserimento di un nuovo impianto di climatizzazione invernale. Il volume rimane il medesimo, cambia solo la superficie calpestabile perchè le altezze interne permettono la suddivisione in due piani. Il volume e la sagoma del mio edificio rimangono invariati. In quale campo di intervento rientro? Nuova costruzione (che comprende anche l'ampliamento) o Ristrutturazione I livello? il software Euclide mi permette di scegliere anche tra due tipologie di ampliamento.In che genere di intervento rientra il mio caso?

R.: Occorre calcolare il nuovo volume riscaldato rispetto al volume lordo dell’intero edificio.

D.: Nel caso in cui le figure del progettista architettonico, del direttore dei lavori e del progettista redattore della relazione tecnica "ex Legge 10" siano figure distinte e il progettista architettonico sia anche l'impresario della ditta esecutrice, quest'ultimo può redigere l'APE a conclusione dei lavori eseguiti?

R.: No. Si distinguono la redazione dell’APE per un nuovo edificio e per esistenti. In ogni caso, in caso di lavori, il redattore dell’APE non deve avere coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare.

a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressaattraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio dacertificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi chepossano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;

a) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento direttoo indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi chepossano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.

Requisiti di indipendenza e imparzialità.

Il tecnico dichiara (ai sensi dell’art. 3, c. 1, D.P.R. 75/13 coordinato con D.L. 145/13):

PRODOTTO A CURA DEL COSTRUTTORE MA IL COSTRUTTORE NON PUO’ ESSERE IL CERTIFICATORE!PRODOTTO A CURA DEL PROPRIETARIO MA IL PROPRIETARIO NON PUO’ ESSERE IL CERTIFICATORE!

Art.6 comma 1 d.lgs. 192 smi (90/2013)

«L’attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato “attestato di prestazione energetica” ed è rilasciato A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.»

Art. 15 comma 7 d.lgs. 192 smi (90/2013)

7. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall’articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

PONTI TERMICI

Singolarità dovute a disomogeneità di materiale o geometriche che determinano la necessità o di utilizzare un modello bi o tridimensionale o che possono essere schematizzate utilizzando (con il

principio di sovrapposizione degli effetti) un incremento del flusso termico.

HD = i ( Ui Ai ) + k ( k lk ) + i j

Ui : trasmittanza termica del componente dell’involucro edilizio [W/(m2K)]

Ai : area del componente [m2]

k : trasmittanza termica lineica del ponte termico lineare [W/(m K)]

lk : lunghezza del ponte termico lineare [m]

j : trasmittanza termica puntuale del ponte termico puntuale [W/K

UNI/TS 11300-1

SCAMBIO TERMICO PER TRASMISSIONE

D.: Dubbi sull'inserimento dei ponti termici non compresi nel range di validità.

PONTI TERMICI

Lo scambio termico per trasmissione attraverso i ponti termici deve essere calcolato secondo la il metodo analitico della UNI EN ISO 14683.

Nella valutazione di progetto le trasmittanze lineiche vanno sempre calcolate con metodi conformi alla UNI EN ISO 10211 o attraverso l’uso di atlanti conformi al metodo analitico della UNI EN ISO 14683.

Per gli edifici esistenti è ammesso il calcolo manuale ma conforme al metodo analitico della citata normativa.

Sono sempre da escludersi i valori da progetto dell’allegato A della UNI EN ISO 14683.

Non viene più citata la possibilità di maggiorazione percentuale delle trasmittanze.

Conoscenza approfondita del dettaglio costruttivo

Tempi di modellazione elevati

Competenze specifiche

UNI/TS 11300-1

SCAMBIO TERMICO PER TRASMISSIONE

PONTI TERMICI

Esistono degli atlanti di ponti termici che contengono le trasmittanze per innumerevoli tipologie edilizie.

Formulazione di equazioni di correlazione per ottenere il coefficiente di trasmissione lineare.

Atlante nazionale dei ponti termici conforme alle norme UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211

Autori: Capozzoli A.,Corrado V.,Gorrino A.,Soma P.

Abaco dei ponti termici (Politecnico di Milano) http://www.cened.it/c/document_library/get_file?p_l_id=10583&folderId=7293235&name=DLFE-

33204.pdf

UNI/TS 11300-1

SCAMBIO TERMICO PER TRASMISSIONE

http://www.cened.it/c/document_library/get_file?p_l_id=7554957&folderId=7293236&name=DLFE-33202.pdf

Catalogo dei ponti termici svizzero http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/energie/fichiers_pdf/calcul_pont_thermiques.pdf

Software KOBRA con db materiali http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=bbri&sub=rd&pag=projects&art=kobra_software

ABACO DEI PONTI TERMICI (POLITECNICO DI MILANO-ANCE LOMBARDIA-CESTEC)

Calcoli secondo UNI EN ISO 10211

Indagine statistica

47 tipologie di ponte termico

Analisi di variazione dello spessore delle pareti = 30-60 cm

Spessore dell’isolante = 5-15 cm

Conduttività termica equivalente dello strato termico omogeneo = 0,23-0,81 W/mK

UNI/TS 11300-1

SCAMBIO TERMICO PER TRASMISSIONE

ABACO DEI PONTI TERMICI (POLITECNICO DI MILANO-ANCE LOMBARDIA-CESTEC)

Calcoli secondo UNI EN ISO 10211

UNI/TS 11300-1

SCAMBIO TERMICO PER TRASMISSIONE

Criticità

1. Intervallo di sensibilità che spesso non comprende i valori delle tipologie comuni nel nostro territorio (strutture pesanti e non isolate)

2. Risultati finali che determinano un apporto negativo, ovvero una distribuzione delle isoterme favorevole al raggiungimento della temperatura interna di set point.

Catalogo dei ponti termici svizzero

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/energie/fichiers_pdf/calcul_pont_thermiques.pdf

D.: Per pompe di calore con potenza nominale inferiore a 15 kW, è necessario il libretto di impianto?

R.: Sì. Ai sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5 - gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. Il modello da usare è quello previsto dalD.M. 10/02/2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2104) che sostituisce i preesistenti modelli di “libretto di impianto” e “libretto di centrale” e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora esenti da tale adempimento. Esso è stato concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell’impianto termico. L’installatore, cui compete la prima compilazione del libretto per i nuovi impianti, o il responsabile dell’impianto, per gli impianti esistenti,provvede a compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell’impianto termico.Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell’impianto, va fatta in occasione econ la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata dimanutentori o installatori.

legge n. 90/2013 + D.lgs 192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita:l-tricies "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenzialeed assimilate.”

D.: Nel caso di sostituzione di generatore e passaggio da generatore a gasolio a generatore a gas, a chi si presenta la relazione tecnica energetica dato che non occorre presentare alcuna pratica edilizia?

R.: La relazione tecnica di progetto che attesta il rispetto dei requisiti minimi del DI 26/06/2015 è una relazione di progetto. Anche se non si presenta alcuna pratica edilizia occorre comunque effettuarla e darla al committente del lavoro insieme alla documentazione progettuale (adempimenti minimi in materia di sicurezza, denuncia ISPESL, ecc…). A seguito del lavoro (e il direttore dei lavori impiantistici si accerterà del rispetto di quanto indicato nel progetto), verrà prodotta la dichiarazione di conformità secondo DM 37/08 da parte della ditta installatrice e allegato ad essa occorre allegare il progetto, e verrà aggiornato il libretto di impianto.