Esame secondo ciclo

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Ufficio scolastico per la Lombardia Ufficio III – Ordinamenti scolastici 1/46 Ed. 9 giugno 2010 a cura dei Dirigenti Tecnici e del Coordinamento esami di stato a.s. 2009 - 2010 Esami di stato del secondo ciclo: linee guida

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Linee guida esami di stato del secondo ciclo - anno scolastico 2009/2010. A cura dei dirigenti tecnici e del Coordinamento esami di stato dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.

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Ed. 9 giugno 2010

a cura dei Dirigenti Tecnici e del Coordinamento esami di stato

a.s. 2009 - 2010Esami di stato del secondo ciclo:

linee guida

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1. Normativa

2. Ammissione: candidati interni e esterni

3. Contenuto dell’esame:

• le prove

• le specificità delle lingue straniere

4. Valutazione e classificazione

5. Commissioni

6. Attenzioni: DSA e disabilità

7. INVALSI

8. Proposta per la valutazione della prova di matematica

9. Suggerimenti

Considerazioni finali

Una presentazione articolata nelle seguenti sezioni:

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Una presentazione articolata nelle seguenti sezioni:

Argomento N.diap. Specificazioni

Normativa 4

Ammissione candidati 5-6-7-14 8-9-10-11-12-13-15-16

Prove scritte 17-18-19 21-22-23-24-25

Colloquio 20

Valutazione e classificazione 26-27-28

Commissioni/adempimenti 30-31-32-33 29-34-35-36

Attenzioni DSA e disabilità 37-38-39

INVALSI 40 41

Val. prova matematica 42

Suggerimenti 43-44-45 46

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Sez. 1 – Normativa

L. 11/01/07 n. 1:

invariate le finalità previste dalla Ln..425/1997: “accertamento conoscenze e competenze ultimo

anno in relazione” a:

o obiettivi specifici dell’indirizzo di studi

o basi culturali e capacità critiche del candidato

sostituiti gli art: 2 ( ammissione candidati interni e esterni ); 3 (contenuto ed esito dell’esame );

4 ( commissione e sede d’esame )

modalità operative: O.M.n. 44/2010

integrazioni specifiche: L. n.167/2009; DPR n.323/1998; D.M.n. 8/2006; D.P.R.n. 122/2009;

D.M. n.42/2007; C.M.n. 5/2007; C.M. n.15/2007; C.M.n. 77/2008;

C.M. n. 10/2009; Nota MPI 5/03/08

Sez. 1 – Normativa

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a) sono ammessi a sostenere l’esame di Stato gli studenti che abbiano frequentato

l’ultima classe e che, nello scrutinio finale, conseguano una votazione non inferiore a

sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto

secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi

b) a partire dall’anno scolastico 2008/2009 la valutazione sul comportamento concorre

alla determinazione del credito scolastico

c) il voto di comportamento inferiore a sei decimi comporta la non ammissione all’esame

Sez. 2 - Ammissione candidati interni (1)

D.P.R. n.122/2009

O.M.n. 44/2010

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Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, nell’ambio della propria autonomia decisionale, adotta criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della delibera di ammissione.

Le deliberazioni di non ammissione devono essere puntualmente motivate.

Gli esiti dello scrutinio sono pubblicati all’albo della scuola con la sola dicitura: ammesso, non ammesso e con l’indicazione del credito scolastico.

L. n.1/2007 – D.P.R.n. 122//2009 - C.M.n. 5/2007

D.M. 42/20/07 - O.M.n. 44/2010

Sez. 2 - Ammissione candidati interni (2)

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Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito

Premesso che la nuova ripartizione del punteggio del credito scolastico di cuial D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 si applica nel corrente anno 2009/2010 soltanto nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno,

per l’esame di Stato 2009/2010 i punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 42 del 22.5.2007, che hanno sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998. n. 323 (i punteggi attribuiti sulla base delle precedenti tabelle devono essere ricalcolati dal Consiglio di classe)

O.M. n.44/2010

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Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito

Media Credito per candidati interni

I II III

M = 6 3-4 3-4 4-5

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7

8 < M ≤ 10 6-8 6-8 7-9

Tabella A

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Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito

Media Credito per candidati

esterni/esami idoneità

M = 6 3

6 < M ≤ 7 4-5

7 < M ≤ 8 5-6

8 < M ≤ 10 6-8

Tabella B

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Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito

Media Credito per candidati

esterni/prove preliminari

M = 6 3

6 < M ≤ 7 4-5

7 < M ≤ 8 5-6

8 < M ≤ 10 6-8

Tabella C

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Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito

Candidati interni ( O.M. 44/10 art. 8)

• Per ogni alunno attribuzione del credito deliberata, motivata e verbalizzata.

• art. 8, comma 6

Possibilità di integrazione (motivata) della somma dei punteggi degli anni precedenti (fino a max 25)a norma dell’art.11 DPR n. 323/1998 (che prevede integrazione a carattere di eccezionalità per riconoscimento sussistenza di situazione di particolare gravità che abbiano condizionato il rendimento scolastico)

• art. 8, comma 12

Considerazione nella banda d’oscillazione, definita in base alla media dei voti d’ammissione, dell’impegno e dell’interesse mostrato dallo studente in tutte le attività didattiche(quindi anche l’insegnamento della religione o attività alternativa) comprese “attività di studio individuale traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima.”

D.M. n.42/20/07

O.M. n.44/2010

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Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito

- Alunni a cui non è stato attribuito il credito negli anni precedenti: penultimo e terzultimo anno applicazione Tabelle A (per promozione),B (per idoneità),C (per esami preliminari).

Candidati esterni (O.M. 44/10 art. 8)- attribuzione credito da parte del Consiglio di Classe davanti al quale sostengono gli esami preliminari

- il punteggio andrà moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni, per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni (Tabella C)

- vedi comma 11, possibilità di aumentare il punteggio di 1 punto per i candidati in possesso di crediti formativi.

D.M. n.42/20/07

O.M.n.44/2010

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Sono ammessi all’esame con abbreviazione di un anno gli studenti che - hanno seguito un regolare corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado, senza essere incorsi in ripetenze, abbiano riportato:

o non meno di 8/10 in ciascuna disciplina nello scrutinio finale del quarto anno,o una media non inferiore a 7/10 negli scrutini finali dei 2 anni precedenti,- non siano incorsi in ripetenze nei due anni predetti.

L.n. 1/2007 – D.P.R. 122/09 D.M. n.99/2009nota prot. 236/010 O.M. n.44/2010

Sez. 2 - Ammissione / con abbreviazione

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Sono tenuti a presentare domanda di ammissione all’esame, ed eventualmente a quellipreliminari, all’U.S.R. Se nel comune di residenza non è presente alcun istituto con l’indirizzo prescelto, i riferimenti successivi sono, nell’ordine, la provincia o la regione. L’ammissione agli esami dei candidati esterni è subordinata al superamento dell’esame preliminare.L’esame preliminare viene sostenuto nell’Istituto in cui il candidato esterno sosterranno l’esame di Stato, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione a cui il candidato è stato assegnato.L’esame preliminare verte sulle materi dell’ultimo anno nonché su quelle dell’anno o degli anni precedenti per i quali il candidato non si in possesso di promozione o idoneità alla classe successiva. Vanno considerati eventuali crediti formativi.Il superamento dell’esame preliminare, in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe per lo stesso indirizzo di studi.L’esito degli esami preliminari, in caso di non ammissione, può valere a giudizio del c.c. come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe.

L. n.1/2007 – L.n. 167/2009 – O.M. n.44/2010, artt. 3, 4, 5 e 7

Sez. 2 - Ammissione / candidati esterni

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Sez. 2 - Ammissione / candidati esterni

Attenzione

art. 7 comma 11 OM n.44/2010

caso dei candidati esterni provvisti d’idoneità o di promozione all’ultima classe

art. 3 comma 2 OM n.44/2010

caso di candidati agli esami negli istituti professionali/documentazione esperienza di formazione professionale o lavorativa coerente: v. allegati con dichiarazione autentica e sostitutiva come autodichiarazione solo per lavoro presso PA

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I candidati esterni, provenienti da Paesi UE, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato previo superamento dell’esame preliminare.

I candidati, provenienti da Paesi non UE, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito il titolo di accesso all’ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dalla normativa, in qualità di candidati esterni, previo superamento dell’esame preliminare.

I cittadini elvetici sono ammessi a sostenere, in qualità di candidati esterni, esami finali di Stato in Italia alle stesse condizioni dei cittadini italiani (Nota MPI 5/03/08).

Sez. 2 - Ammissione / candidati esterni Paesi UE e non UE

L. n.1/2007 – O.M.n. 44/2010, art. 3, c. 7 e 8

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Prove scritte:

- le prime due spettano al Ministero, la terza alla Commissione

(cfr. L.n.1/2007 e O.M. n.44/201010)

- vedasi art. 17 per le prove dei candidati in situazione di handicap.

Sez. 3 - Contenuto esame / le prove, in sintesi

O.M. n.44/2010

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• Effettuazione: 25 giugno 2010o Struttura: definita collegialmente entro il 24 giugno in coerenza con il

documento del C.d.C. o Predisposizione collegiale del testo la mattina del 25 giugnoo Orario di inizio: stabilito contestualmente dal Presidente per ciascuna

Classe/Commissione, dandone comunicazione all’albo dell’istitutoo Nessuna comunicazione ai candidati circa le materie oggetto della

prova prima dell’inizio della prova stessao N.B. per Licei artistici e Istituti d’arte

durata prova anche in due giorni definizione struttura non oltre il giorno successivo il termine della seconda prova

svolgimento il giorno successivo alla definizione della struttura

O.M. n.44/2010, art. 12

Sez. 3 - Contenuto esame / terza prova (1)

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la mattina del 25 giugno

o ogni Classe/Commissione lo predispone collegialmente sulla base delle

proposte avanzate da ciascun componente;

o ciascun componente deve formulare le sue proposte in numero almeno

doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione

collegiale della struttura della terza prova;

o le proposte vanno allegate al verbale.

o Per gli indirizzi Sirio i candidati devono effettuare tutte le tre prove

scritte (fatto salvo l’eventuale esonero per talune discipline relativamente

alla terza prova e al colloquio – v. art.8 del DM n.6 del 15/1/2010)

O.M.n. 44/2010, art. 12

il testo della terza prova:

Sez. 3 - Contenuto esame / terza prova (2)

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svolto davanti all’intera Commissione in unica soluzione temporale;

per la conduzione del colloquio, tre fasi:

- argomento, o presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, a scelta dal candidato,

- argomenti di interesse multidisciplinari proposti al candidato, con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso,

- discussione prove scritte.

non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo le tre fasi indicate e se non abbia interessato le diverse discipline.

O.M. n.44/2010, art.16 - C.M.n. 5/2007 c. 3 e 4

Sez. 3 - Contenuto esame / il colloquio

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Sez. 3 - Contenuto esame / lingua straniera2a prova scritta

Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta è demandata al candidato il quale deve utilizzare per la terza prova scritta una lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova.

Negli istituti tecnici per il turismo la scelta della seconda prova scritta è da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.

O.M.n.44/2010, art. 15, c. 3

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Nei corsi sperimentali di ordinamento dei licei classici e degli istituti tecnici con prosecuzione della lingua straniera e corsi sperimentali di ordinamento dei licei scientifici e degli istituti tecnici in cui è stata aggiunta una seconda lingua straniera: la lingua straniera può costituire oggetto d’esame sia nella terza prova scritta sia nel colloquio se nella Commissione è presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della lingua/e interessata/e.

Sez. 3 - Contenuto esame / lingua straniera3a prova scritta

C.M. n.15/2007 e O.M. n.44/2010, art. 15, c. 3 e 9

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Nel caso in cui siano stati designati commissari interni tre docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di altre discipline, il Presidente deve salvaguardare la composizione numerica della commissione – non più di sei commissari – in tutte le fasi di svolgimento degli esami compresa quella dell’attribuzione del voto finale.

Pertanto: i commissari di lingue straniere, fermo restando il coinvolgimento di ciascuno nell’esame sulla lingua di propria competenza, esprimono una sola proposta di voto finale.Qualora non raggiungano l’accordo, il Presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero più approssimato. (espressione non corretta matematicamente, ma rimasta immutata nella normativa)

Sez. 3 – Contenuto esame / lingua straniera indirizzi linguistici dei licei e dell’istruzione tecnica (1)

C.M. n.15/2007 e O.M. n.44/2010, art. 16, c. 6

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Terza prova scritta: se la Commissione ha previsto l’accertamento di una lingua straniera, gli studenti possono scegliere una lingua straniera che deve essere diversa da quella impiegata nella 2^ prova scritta.

Sez. 3 - Contenuto esame / lingua straniera indirizzi linguistici dei licei e dell’istruzione tecnica (2)

E’ altresì consentita allo studente la scelta della lingua straniera da inserire tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare.In questo caso avremo tre possibili casi di colloquio

O.M.n. 44/2010, art. 16 c. 6 e 7

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Sez.3-Contenuto esame/ lingua straniera - indirizzi linguistici dei licei e dell’istruzione tecnica /colloquio: studente

Lo studente sceglie la/e lingua/e straniera/e da inserire tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare. In questo caso potremmo avere tre possibili casi di colloquio:Caso A. Qualora sia stato nominato un solo commissario di lingua straniera, nel giorno del colloquio il candidato può scegliere la lingua straniera 1 e/o  la lingua straniera 2 e/o lingua straniera 3. Il candidato otterrà un punteggio unico per la lingua ovvero per tutte le lingue straniere nelle quali ha sostenuto le prove di colloquio in lingua straniera. Caso B. Qualora siano stati nominati due commissari di lingua straniera:nel giorno del colloquio l'alunno sceglie le DUE lingue straniere nelle quali sostenere il colloquio. Su sua richiesta può sostenere il colloquio ANCHE in una TERZA lingua straniera. In questo caso i due commissari interni concordano con il terzo i due punteggi da assegnare.Caso CQualora siano nominati tre commissari di lingua straniera: tutte e tre le lingue sono oggetto di colloquio.

C.M.n. 15/2007 e O.M.n. 44/2010, art. 16 c. 6 e 7

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Sez.4- Valutazione e classificazione

La valutazione finale è, per la scuola, una verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto per favorire il raggiungimento di livelli adeguati d’apprendimento per ciascun impegno.

La valutazione della preparazione del candidato ha come oggetto prestazioni scritte e orali è il prodotto di definizione e applicazione di parametri e criteri assume significatività quanto più è risultato di elaborazione condivisa da parte della Commissione resa in modo trasparente acquisisce forma attraverso l’esercizio collegiale e la documentazione delle scelte, delle procedure e degli atti.

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Sez.4- Valutazione e classificazione

Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame .è di 60/100 Credito scolastico: il massimo è 25 punti, per valorizzare la carriera scolastica dello studenteProve scritte: 45 il totale dei punti, tripartiti in ugual misura tra le prove (da 1 a 15 punti ciascuna). A ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10Colloquio orale: il punteggio massimo è 30; se sufficiente, non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20Il bonus di 5 punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode (vedi condizioni OM 44/2010, art.20, comma 4, lemma a e b)

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o “Con l’attribuzione della lode, prevista dalla legge 11 gennaio 2007,n. 1 art. 1, capoverso art. 3, comma 6, la commissione di esame attesta il conseguimento di risultati di eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico e nelle prove d’esame.” (v. art 2 DM n99/2009)

o è ammessa l’attribuzione all’unanimità della lode per il candidato che senza aver usufruito dei 5 punti, abbia raggiunto 100 a condizione che:

a)  abbia conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione;

b)  abbia riportato negli scrutini finali relativi all’ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

o Inoltre il credito scolastico annuale relativo all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

L. n.1/2007 – DM 99/2009 O.M. n.44/2010

Sez. 4 - Classificazione/ lode

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Presidente e commissari esterni comuni per ogni due Classi/Commissioni. Per ogni classe/commissione il presidente esterno e 6 commissari, 3 esterni e 3 interni. Solo per alcuni indirizzi, 2 esterni e 2 interni (assicurata comunque la presenza commissari prima e seconda prova). Per ogni classe non più di 35 studenti.

N.B. candidati esterni ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti in numero non superiore al 50% degli interni. Solo in casi eccezionali possono esserci commissioni:

o con un numero maggiore di candidati esterni, o con soli candidati esterni (solo una commissione per istituzione scolastica e

solo presso istituti statali)o ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potrà essere costituita

- presso le istituzioni scolastiche statali - esclusivamente in presenza di corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

L. n.1/2007, art. 4 - O.M.n.44/2010, art. 4 C.M.n. 5 /2007, p. 4 - C.M.n. 90/2007

Sez. 5 – Commissioni (1)

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Sez. 5 – Commissioni (2)

O.M. n.44/2010, art. 12

Riunione plenaria a commissioni congiunte

(21/6 ore 8.30 c/o Istituto di assegnazione e successivi incontri):

• verifica presenza commissari

• definizione ordine di successione per inizio terza prova,

• definizione calendario operazioni per definizione criteri valutazione

scritti, conduzione e valutazione colloqui,assegnazione bonus, a

commissioni disgiunte per valutazione elaborati,

• definizione operazioni a commissioni disgiunte per valutazione finale,

• calendario delle operazioni delle 2 commissioni (prima bozza).

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Riunione plenaria (o successiva appositamente convocata, secondo il calendario stabilito):o data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in base al

sorteggio:a) ordine precedenza tra le due classi/commissionib) ordine precedenza colloqui tra esterni e interni c) ordine convocazione candidati secondo lettera alfabetica(non si procede a sorteggio nel caso ci siano commissari interni inseriti in più

commissioni)o data pubblicazione risultati degli scritti per ciascuna classe (il giorno prima

l’inizio dei colloqui)o data unica pubblicazione risultati finali delle 2 classi

Sez. 5 – Commissioni (3)

O.M. n.44/2010, artt. 12, 13, 15

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Sez. 5 – Commissioni (4)

O.M. n.44/2010, art. 13

Altri adempimenti di ogni commissione:• esame del documento del consiglio di classe,degli atti e dei documenti relativi ai candidati interni, nonché della documentazione presentata dai candidati esterni. L’esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati deve essere completato prima dell’inizio dei colloqui.• il Presidente rileva irregolarità insanabili: ne dà comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell'art. 95 del R.D.4.5.1925, n. 653, l'adozione dei relativi provvedimenti (comunicazione al DG che è delegato dal Ministro); in tal caso i candidati sostengono le prove d'esame con riserva• il Presidente rileva irregolarità sanabili dall’istituto sede di esame: invita il Dirigente scolastico a provvedere tempestivamente, eventualmente tramite convocazione del consiglio di classe• il Presidente rileva irregolarità sanabili dal candidato: invita il candidato a regolarizzare la documentazione, fissando il termine per tale adempimento

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Sez. 5 – Commissioni (5)

O.M.n. 44/2010

Altri adempimenti:• prima dell’inizio dei colloqui, esame lavori presentati dai candidati e finalizzati all’avvio del colloquio• Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998 • definizione criteri predisposizione , valutazione terza prova e colloquio• correzione 1^ e 2^ prova scritta (la Commissione può operare per aree disciplinari, purché siano presenti almeno due docenti per area) • correzione 3^ prova • valutazione colloquio• valutazione finale e relativi atti • redazione modello di certificazione di cui D.M.n.8/06

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Ed. 9 giugno 2010

Sez. 5 – Commissioni (6): pubblicazione risultati

• L'esito degli esami è pubblicato nell'albo dell'istituto con l’indicazione del punteggio finale conseguito e con la sola indicazione ESITO NEGATIVO nel caso di non superamento dell’esame.

• Qualora venga attribuita la lode, deve esserne fatta menzione.

• Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.

• Il riferimento all’eventuale effettuazione di prove differenziate va indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo.

DPRn.122/2009 - O.M.n. 44/2010 art. 21

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Ed. 9 giugno 2010

Sez. 5 – Commissioni (7): adempimenti conclusivi

o I presidenti di commissione, sentiti i commissari, predispongono la relazione

finale e compilano l’apposito modello (modulo E3) da prelevare dal sito internet

dell’INVALSI

o Copia della relazione, unitamente ad osservazioni sull’andamento degli esami,

va inviata al Dirigente dell’UST (delegato alla recezione dal DG)

o Scheda con specificazione dei criteri adottati per l’attribuzione della lode e con le

motivazioni relative ai singoli candidati deve essere affidata, fuori dal plico,

all’istituto sede d’esame per la trasmissione all’Ispettore Tecnico di vigilanza

o Una copia della relazione va inserita nel plico sigillato che verrà conservato agli

atti della scuola.

O.M.n. 44/2010 art. 20

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Ed. 9 giugno 2010

Sez. 5 – Commissioni (8): adempimenti conclusivi

o I presidenti di commissione affidano all’istituto scolastico, fuori dal plico

sigillato contenente gli atti di esame, una scheda da trasmettere all’USR

indirizzata al Dirigente Tecnico incaricato di vigilanza, con riportati i

criteri adottati dalle singole classe-commissioni per l’attribuzione della

lode e le motivazioni della relativa attribuzione ai singoli candidati.

O.M.n. 44/2010 art. 20

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Ufficio scolastico per la LombardiaUfficio III – Ordinamenti scolastici 37/46

Ed. 9 giugno 2010

Art. 12, comma 7 – O.M. n.44/2010 - Nota MIUR 28.5.09 prot. 5744

nota Min. 10.5.07 prot. 4674

Candidati con disturbi specifici di apprendimento

Possono sostenere le prove scritte con l’impiego di misure dispensative

e di strumenti compensativi nonché di tempi più lunghi di quelli ordinari.

Può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti

informatici nel caso in cui siano stati utilizzati per le verifiche in corso

d’anno.

Nel diploma finale, nelle certificazioni sostitutive e nella pubblicizzazione

degli esiti conclusivi non deve esservi menzione delle misure

compensative disposte.

Sez. 6 – Attenzioni: DSA

nota USRLo prot. 26/A, 4.1. 2005

nota Min. prot. 4099, 5.10.2004

OM n.44/2010 art. 12

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Ed. 9 giugno 2010

Art. 17 comma 1, 2, 3 – O.M.n. 44/2010… la Commissione predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati che possono consistere: nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti In ogni caso tali prove devono consentire la verifica del raggiungimento di una preparazione idonea per il rilascio del DIPLOMA D’ESAME.Predisposizione e svolgimento delle prove anche con l’ausilio di personale/operatori espertiTempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte e del colloquio (numero maggiore di giorni solo in casi eccezionali)

Sez. 6 – Attenzioni: disabilità (1)

L.n.104/1992; art. 16, c. 3 D.P.R.n. 323/1998, art. 13 O.M. n.44/2010, art. 17

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Ed. 9 giugno 2010

Sez. 6 – Attenzioni: disabilità (2)

L.n.104/1992; art. 16, c. 3 D.P.R.n. 323/1998; art. 13 O.M. n.40/2009, art. 17 c. 4

Art. 17 comma 4 - OM n.40/2009

Candidati con percorso didattico differenziato

…La Commissione predispone prove differenziate sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe.

Si rilascia una ATTESTAZIONE (non un diploma).

Il riferimento alle prove differenziate non va indicato nei tabelloni, ma solo nella attestazione.

Un modello di certificato di riconoscimento del credito formativo per i candidati in situazione di handicap che le commissioni potranno utilizzare anche modificandone alcune parti, se necessario, è allegato alla C.M. n. 125 del 20 luglio 2001

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Ed. 9 giugno 2010

o L’INVALSI procederà alla definizione di un apposito campione di candidati,

selezionando le istituzioni scolastiche interessate, alle quali verrà inviato il materiale di

supporto alla rilevazione.

o I presidenti delle commissioni nei cui elenchi sono presenti i candidati campionati

faranno fotocopiare, con modalità tali da renderli anonimi, gli elaborati della prima

prova scritta e quelli della seconda prova scritta di matematica per gli indirizzi nei quali

essa è prevista. Per ogni candidato campionato dovranno, inoltre, essere compilate le

relative schede informative, predisposte dall’INVALSI.

o L’indagine, prevede, in particolare, nei casi di entrambe le prove di correlare i risultati

con l’uso del linguaggio scientifico e con le capacità logico argomentative.

(da relazione INVALSI durante riunione DT per gli esami di stato. Roma 8-6-2010)

Sez. 7 – INVALSI (1)

L.n. 1/2007 - O.M.n. 44/2010, art. 20 c. 8

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Ed. 9 giugno 2010

o Tali schede, unitamente alle copie degli elaborati della prima e seconda prova dei

candidati campionati e a una copia dei testi delle terze prove somministrate agli

stessi, saranno inviate all’INVALSI, con modalità e tempi che verranno

successivamente comunicati, in forma scritta, al dirigente scolastico dell’Istituto

stesso. (La scelta di richiedere l’invio delle terze prove somministrate ai soli

studenti campionati costituisce un elemento di novità rispetto agli anni precedenti

nei quali tali prove sono state richieste per tutti gli studenti. )

o Sul sito dell’INVALSI www.invalsi.it, nella medesima area specificamente

riservata agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria

di secondo grado, sarà inoltre disponibile una proposta di scheda di correzione

per gli elaborati della prima prova scritta.

Sez. 7 – INVALSI (2)

L.n.1/2007 - O.M. n.44/2010, art. 20 c. 8

Page 42: Esame secondo ciclo

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Ed. 9 giugno 2010

Sez. 8: Proposta per la valutazione della prova di matematica

o Proposta, per le Commissioni degli indirizzi scientifici d’ordinamento, degli indirizzi scientifici con sperimentazioni autonome, degli indirizzi scientifici con programmi di matematica PNI, di una griglia comune di valutazione della seconda prova di matematica

o Tale proposta è già disponibile da aprile all’indirizzo

http://www.istruzione.lombardia.it/protlo6419_10/

o La proposta sarà pubblicata in edizione integrata con articolazione dei descrittori e dei punteggi il 24 giugno alle ore 8 all’indirizzo

http://www.istruzione.lombardia.it/esame-di-stato/

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Ed. 9 giugno 2010

o Porre particolare attenzione all’apertura dei plichi contenenti le tracce rispetto

alla denominazione della prova e al fatto che la busta sia integra

o Non definire il calendario degli orali prima della terza prova per evitare, in caso

d’assenza di candidati, di dover ricompilare il calendario con comunicazioni

successive ai candidati

o Iniziare le correzioni, soprattutto per le prime due prove, il giorno successivo e

non lo stesso giorno sia per assicurare i corretti tempi di preparazione alla

correzione sia i tempi di dovuto riposo.

Sez. 9: Alcuni suggerimenti (1)

Page 44: Esame secondo ciclo

Ufficio scolastico per la LombardiaUfficio III – Ordinamenti scolastici 44/46

Ed. 9 giugno 2010

o Controllare che la struttura della terza prova sia conforme alla normativa (art. 2 e

3 D.M. 20.11.2000 n. 429)

o Pensare ad accorgimenti per evitare copiature nel caso che per la terza prova si

scelga la tipologia C o B+C

o Evitare, nei limiti del possibile, di svolgere i colloqui in orario pomeridiano

o Accordarsi in commissione sui tempi del colloquio, fissando preventivamente il

tempo medio da dedicare ad ogni fase

o Evitare difformità di comportamento nei confronti dei vari candidati;operare

perché la durata del colloquio rispetti quanto prefissato evitando, in particolare,

di trattenere più a lungo i candidati più problematici.

Sez. 9: Alcuni suggerimenti (2)

Page 45: Esame secondo ciclo

Ufficio scolastico per la LombardiaUfficio III – Ordinamenti scolastici 45/46

Ed. 9 giugno 2010

- Per chi fosse sorpreso a utilizzare questi apparecchi è prevista l’esclusione da tutte le

prove.

- E’ vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo “palmare” o di personal

computer, portatili di qualsiasi genere, in grado di collegarsi all’esterno degli edifici

scolastici.

- Nel corso delle prove scritte deve essere disattivato qualunque collegamento della scuola

con la rete INTERNET e devono essere resi inaccessibili aule e laboratori di informatica,

nonché qualunque tipo di personal computer collegato o collegabile alla rete.

- Per i candidati è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, portare a scuola

cellulari di qualsiasi tipo nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere.

Sez. 9: Cellulari e strumenti informatici

Nota MIUR prot. 3614/R.U./U 11.05.2010

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Ed. 9 giugno 2010

L’impegno di ognuno di noi sia finalizzato a cooperare

perché l’esame possa costituire per ogni studente e per ogni

studentessa esperienza significativa sotto il profilo etico, culturale e personale.

Un consiglio finale per gli studenti:

Il più certo modo di celare agli altri i confini del proprio sapere è di

non trapassarli. (G. Leopardi)

Considerazioni finali