decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 · ALUNNE CON DISABILITA’ E DSA. Capo III Art.12 ESAME...

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decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107” Carmen Barbieri

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decreto legislativo

13 aprile 2017, n. 62

“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo

ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i)

della legge 13 luglio 2015, n.107”

Carmen Barbieri

Il 16 maggio 2017 è stato pubblicato in

Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo

13 aprile 2017, n. 62

Il provvedimento costituisce uno degli otto decreti attuativi

della L. 107/2015 approvati

vediamo ora

cosa effettivamente cambia

Cosa cambia…

Innanzi tutto, le norme contenute nel D. Lgs. n. 62

hanno decorrenze di applicazione distribuite su due

anni scolastici:

il 2017/18

il 2018/19

Entrano in vigore dal 1° settembre 2017:

a. le norme inerenti i principi generali (art. 1);

b. le norme riferite al primo ciclo di istruzione

(artt. 2-11).

Entrano in vigore dal 1° settembre 2018:

a. Le norme riferite al secondo ciclo di istruzione (artt. 12-21).

b. Le norme inerenti l’effettuazione delle prove Invalsi (artt. 4, 7 e 19);

c. l’art. 22 (Valutazione relativa alla scuola in ospedale);

d. l’art. 24 (Regioni e Province a Statuto speciale) per la parte relativa al

secondo ciclo;

e. l’art. 25 (Scuole italiane all’estero) per la parte relativa al secondo ciclo.

Articolo 1

Principi e finalità

Oggetto e finalità

della valutazione e della certificazione

Articolo 1

Principi e finalità

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di

apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli

studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di

istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e

concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo

formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale

e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle

acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Articolo 1

Principi e finalità

2. La valutazione è coerente con l’offerta formativa delleistituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi econ le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida dicui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell’esercizio dellapropria autonomia professionale, in conformità con i criteri e lemodalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel pianotriennale dell’offerta formativa.

Articolo 1

Principi e finalità

3. La valutazione del comportamento si riferisce allo

sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle

studentesse e degli studenti, il Patto educativo di

corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni

scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

Articolo 1

Principi e finalità

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in

sede di elaborazione del piano triennale dell’offerta formativa, iniziative

finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi

delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento

attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal

regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle

specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

Articolo 1

Principi e finalità

5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni

scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e

trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico

delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli

studenti.

Articolo 1

Principi e finalità

• 6. L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze

progressivamente acquisite anche al fi ne di favorire l’orientamento per la

prosecuzione degli studi. 8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul

territorio nazionale hanno diritto all’istruzione, come previsto dall’articolo 45

del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono

valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Articolo 1

Principi e finalità

7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle

rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di

apprendimento ai fini della valutazione del sistema

nazionale di istruzione e della qualità del proprio

servizio.

Articolo 1

Principi e finalità

8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione, come previsto dall’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Art. 2

Valutazione nel primo ciclo…

Art. 3

Ammissione alla classe successiva nella scuola

primaria…

Artt. 4, 5,6

- INVALSI NELLA SCUOLA PRIMARIA

- VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA

SECONDARIA DI I GRADO

- AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA

SECONDARIA DI I GRADO ED ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL

PRIMO CICLO

Artt. 7,8,9,10

- INVALSI scuola secondaria di I grado

- SVOLGIMENTO esame primo ciclo istruzione

- CERTIFICAZIONE delle COMPETENZE nel primo ciclo

- ESAME di IDONEITA’ nel primo ciclo e ammissione all’esame primo ciclo

candidati PRIVATISTI

Art. 11

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E DELLE

ALUNNE CON DISABILITA’ E DSA

Capo III Art.12

ESAME DI STATO

NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Art. 12. Oggetto e finalità

L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo

grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in

relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di

studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per

gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il

proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l’inserimento nel

mondo del lavoro.

Art. 13

Ammissione di candidati interni:

Frequenza di almeno ¾ del monte ore annuale

Partecipazione alle prove INVALSI predisposte per l’ultimo anno

Svolgimento dell’attività di ASL

Votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di

discipline valutate con un unico voto e un voto non inferiore a 6/10 in

comportamento. Anche se… con motivato giudizio

Artt. 14

Ammissione candidati esterni

Art. 15 CREDITO SCOLASTICO

Aumenta il peso del percorso nel triennio:

il credito scolastico sale dai 25 punti di oggi fino a 40

- dodici per il terzo anno;

- tredici per il quarto;

- quindici per il quinto (art. 15, c. 1).

Il D.Lgs. allega una Tabella per l’attribuzione dei crediti nel periodo transitorio.

Artt. 16,17,18

COMMISSIONE E SEDE D’ESAME

PROVE D’ESAME (DUE PROVE NAZIONALI-COLLOQUIO)

ESITI DELL’ESAME

Art. 19 PROVE INVALSI

Le Prove nazionali Invalsi (art. 19) sono previste per gli studenti del secondo e

dell’ultimo anno per italiano, matematica e inglese.

Le prove dell’ultimo anno costituiscono requisito per l’ammissione agli esami;

in caso di assenza per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe,

è prevista una sessione suppletiva. L’esito di tali prove è valorizzato in una

specifica sezione all’interno del “curriculum dello studente” (istituito dalla legge n.

107/2015, art. 1, c. 28).

Artt. 20,21,22

• ESAME DI STATO PER LE STUDENTESSE E

GLI STUDENTI CON DISABILITA’ E DSA

• DIPLOMA FINALE E CURRICULUM

• VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN OSPEDALE

Artt. 23, 24, 25, 26, 27

• ISTRUZIONE PARENTALE

• REGIONI A STATUTO SPECIALE DI TRENTO E BOLZANO

• SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO

• DECORRENZE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE…

• DISPOSIZIONI FINANZIARIE

SEMPLIFICAZIONE

ESAME DI STATO

È prevista la semplificazione dell’esame di Stato:

le prove scritte sono due, a carattere nazionale, seguite da un colloquio (art. 17,

c.2).

Viene quindi abolita la terza prova, che prevede, fino ad oggi, una

ricognizione multidisciplinare delle competenze dello studente, includendo, tra

l’altro, anche l’accertamento della conoscenza della lingua straniera (D.M. n. 429/2000,

art. 4).

Cambia anche l’impostazione del colloquio

Mentre, allo stato attuale, il colloquio ha inizio con un argomento disciplinare o

pluridisciplinare scelto dal candidato, la nuova formulazione prevede che sia la

commissione a proporre al candidato di analizzare testi, esperienze, problemi

ecc.

Infine, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro diviene obbligatoriamente

oggetto di esposizione sotto forma di “una breve relazione e/o un elaborato

multimediale”.

Il voto finale complessivo

rimane in centesimi, come risultato della somma dei punti

così attribuiti:

• massimo 20 punti per la valutazione di ciascuno scritto e

del colloquio, fino al massimo complessivo di 60 punti;

• massimo 40 punti di credito scolastico

ANCORA…

È prevista l’emanazione di un decreto ministeriale che definisca, nel

rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti:

• i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento

delle prove scritte;

• le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi alle singole

prove.