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decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 62
“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i)
della legge 13 luglio 2015, n.107”
Carmen Barbieri
Il 16 maggio 2017 è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 62
Il provvedimento costituisce uno degli otto decreti attuativi
della L. 107/2015 approvati
vediamo ora
cosa effettivamente cambia
Cosa cambia…
Innanzi tutto, le norme contenute nel D. Lgs. n. 62
hanno decorrenze di applicazione distribuite su due
anni scolastici:
il 2017/18
il 2018/19
Entrano in vigore dal 1° settembre 2017:
a. le norme inerenti i principi generali (art. 1);
b. le norme riferite al primo ciclo di istruzione
(artt. 2-11).
Entrano in vigore dal 1° settembre 2018:
a. Le norme riferite al secondo ciclo di istruzione (artt. 12-21).
b. Le norme inerenti l’effettuazione delle prove Invalsi (artt. 4, 7 e 19);
c. l’art. 22 (Valutazione relativa alla scuola in ospedale);
d. l’art. 24 (Regioni e Province a Statuto speciale) per la parte relativa al
secondo ciclo;
e. l’art. 25 (Scuole italiane all’estero) per la parte relativa al secondo ciclo.
Articolo 1
Principi e finalità
1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli
studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale
e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
Articolo 1
Principi e finalità
2. La valutazione è coerente con l’offerta formativa delleistituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi econ le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida dicui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell’esercizio dellapropria autonomia professionale, in conformità con i criteri e lemodalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel pianotriennale dell’offerta formativa.
Articolo 1
Principi e finalità
3. La valutazione del comportamento si riferisce allo
sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
Articolo 1
Principi e finalità
4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in
sede di elaborazione del piano triennale dell’offerta formativa, iniziative
finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento
attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal
regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle
specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.
Articolo 1
Principi e finalità
5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni
scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e
trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli
studenti.
Articolo 1
Principi e finalità
• 6. L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze
progressivamente acquisite anche al fi ne di favorire l’orientamento per la
prosecuzione degli studi. 8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul
territorio nazionale hanno diritto all’istruzione, come previsto dall’articolo 45
del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono
valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
Articolo 1
Principi e finalità
7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle
rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di
apprendimento ai fini della valutazione del sistema
nazionale di istruzione e della qualità del proprio
servizio.
Articolo 1
Principi e finalità
8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione, come previsto dall’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
Artt. 4, 5,6
- INVALSI NELLA SCUOLA PRIMARIA
- VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
- AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO ED ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL
PRIMO CICLO
Artt. 7,8,9,10
- INVALSI scuola secondaria di I grado
- SVOLGIMENTO esame primo ciclo istruzione
- CERTIFICAZIONE delle COMPETENZE nel primo ciclo
- ESAME di IDONEITA’ nel primo ciclo e ammissione all’esame primo ciclo
candidati PRIVATISTI
Capo III Art.12
ESAME DI STATO
NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
Art. 12. Oggetto e finalità
L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo
grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in
relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di
studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per
gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il
proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l’inserimento nel
mondo del lavoro.
Art. 13
Ammissione di candidati interni:
Frequenza di almeno ¾ del monte ore annuale
Partecipazione alle prove INVALSI predisposte per l’ultimo anno
Svolgimento dell’attività di ASL
Votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline valutate con un unico voto e un voto non inferiore a 6/10 in
comportamento. Anche se… con motivato giudizio
Art. 15 CREDITO SCOLASTICO
Aumenta il peso del percorso nel triennio:
il credito scolastico sale dai 25 punti di oggi fino a 40
- dodici per il terzo anno;
- tredici per il quarto;
- quindici per il quinto (art. 15, c. 1).
Il D.Lgs. allega una Tabella per l’attribuzione dei crediti nel periodo transitorio.
Artt. 16,17,18
COMMISSIONE E SEDE D’ESAME
PROVE D’ESAME (DUE PROVE NAZIONALI-COLLOQUIO)
ESITI DELL’ESAME
Art. 19 PROVE INVALSI
Le Prove nazionali Invalsi (art. 19) sono previste per gli studenti del secondo e
dell’ultimo anno per italiano, matematica e inglese.
Le prove dell’ultimo anno costituiscono requisito per l’ammissione agli esami;
in caso di assenza per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe,
è prevista una sessione suppletiva. L’esito di tali prove è valorizzato in una
specifica sezione all’interno del “curriculum dello studente” (istituito dalla legge n.
107/2015, art. 1, c. 28).
Artt. 20,21,22
• ESAME DI STATO PER LE STUDENTESSE E
GLI STUDENTI CON DISABILITA’ E DSA
• DIPLOMA FINALE E CURRICULUM
• VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN OSPEDALE
Artt. 23, 24, 25, 26, 27
• ISTRUZIONE PARENTALE
• REGIONI A STATUTO SPECIALE DI TRENTO E BOLZANO
• SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
• DECORRENZE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE…
• DISPOSIZIONI FINANZIARIE
SEMPLIFICAZIONE
ESAME DI STATO
È prevista la semplificazione dell’esame di Stato:
le prove scritte sono due, a carattere nazionale, seguite da un colloquio (art. 17,
c.2).
Viene quindi abolita la terza prova, che prevede, fino ad oggi, una
ricognizione multidisciplinare delle competenze dello studente, includendo, tra
l’altro, anche l’accertamento della conoscenza della lingua straniera (D.M. n. 429/2000,
art. 4).
Cambia anche l’impostazione del colloquio
Mentre, allo stato attuale, il colloquio ha inizio con un argomento disciplinare o
pluridisciplinare scelto dal candidato, la nuova formulazione prevede che sia la
commissione a proporre al candidato di analizzare testi, esperienze, problemi
ecc.
Infine, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro diviene obbligatoriamente
oggetto di esposizione sotto forma di “una breve relazione e/o un elaborato
multimediale”.
Il voto finale complessivo
rimane in centesimi, come risultato della somma dei punti
così attribuiti:
• massimo 20 punti per la valutazione di ciascuno scritto e
del colloquio, fino al massimo complessivo di 60 punti;
• massimo 40 punti di credito scolastico
ANCORA…
È prevista l’emanazione di un decreto ministeriale che definisca, nel
rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti:
• i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento
delle prove scritte;
• le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi alle singole
prove.