ESAME DI STATO Informazioni generali e normativa Istituto S.Carlo.
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Istituto S.Carlo
ESAME DI STATOInformazioni generali e
normativa
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
L’ammissione all’Esame di Stato è disposta
nei confronti dello studente che:
a) ha conseguito una votazione non inferiore a
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline;
b) ha conseguito un voto di comportamento
non inferiore a sei decimi.
Istituto S.Carlo
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L’ ESAME DI STATO
L’Esame di Stato si svolge in un’unica
sessione, con possibilità di prove
suppletive per i candidati assenti per
gravi e comprovati motivi.
LE COMMISSIONI D’ESAME
Ogni commissione è composta da un presidente
esterno all'istituto e da non più di sei componenti,
dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento
esterni all'istituto.
Ogni due classi sono nominati un presidente unico e
commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero
pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e,
comunque, non superiore a tre.
art. 3 Decreto Ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007Istituto S.Carlo
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LE PROVE
Le Prove Scritte
Sono tre:
• la prima e la seconda prova sono
redatte dal Ministero della Pubblica
Istruzione;
• la terza prova viene elaborata dalla
Commissione d’Esame, tenendo conto
della programmazione educativa e
didattica realizzata durante l’a.s.
Il Colloquio Pluridisciplinare
Verte sulle discipline di
insegnamento dell’ultimo
anno, consentendo a tutte le
discipline di avere giusta
considerazione.
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LA PRIMA PROVA
La prima prova scritta è intesa
ad accertare la padronanza della
lingua italiana, nonché le capacità espressive,
logico-linguistiche e critiche del candidato,
consentendo la libera espressione della
personale creatività.
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PRIMA PROVA
Tipologie
TIPOLOGIA AAnalisi e
commento di un testo
TIPOLOGIA BElaborazione di un argomento a
scelta
TIPOLOGIA C
Tema Storico
TIPOLOGIA D
Tema di attualità
Ambito storico-politico
Ambitoartistico-letterario
Ambito socio-economico
AmbitoTecnico-
scientifico
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LA SECONDA PROVA
La seconda prova valuta le competenze in
una disciplina caratterizzante il corso di
studi che lo studente ha frequentato.
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LA TERZA PROVA (1)
La terza prova è a carattere pluridisciplinare ed
è intesa ad accertare le conoscenze,
competenze e capacità acquisite dal
candidato, nonché le capacità di utilizzare e
integrare conoscenze e competenze relative
alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai
fini di una produzione scritta, grafica o pratica.
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LA TERZA PROVA: TIPOLOGIE (2)
La prova può comprendere, alternativamente o
cumulativamente, le seguenti tipologie di
svolgimento:
a)problemi a soluzione rapida, articolati in
relazione allo specifico indirizzo di studio e
alle esercitazioni effettuate dal candidato
nel settore disciplinare coinvolto nel corso
dell'ultimo anno;
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b) quesiti a risposta singola, volti ad
accertare la conoscenza ed i livelli di
competenza raggiunti dal candidato
su argomenti riguardanti una o più
materie, possono essere articolati in
una o più domande chiaramente
esplicitate;
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c) quesiti a risposta multipla, per i
quali vengono fornite più risposte, tra
cui il candidato sceglie quella esatta;
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d) trattazione sintetica di argomenti
significativi anche a carattere
pluridisciplinare, contenente
l'indicazione della estensione
massima consentita (numero delle
righe o delle parole);
e) analisi di casi pratici e professionali,
correlata ai contenuti dei singoli piani di
studio dei vari indirizzi, alle impostazioni
metodologiche seguite dai candidati e alle
esperienze acquisite anche all'interno di
una progettazione di istituto caratterizzata
dall'ampliamento dell'offerta formativa;
Istituto S.Carlo s.r.l.
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f) sviluppo di progetti, proposto per
quegli indirizzi di studio per i quali
tale modalità rappresenta una pratica
didattica largamente adottata.
Art. 2 Decreto Ministeriale 20 Novembre 2000, n. 429
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LA TERZA PROVA (3)
All'interno della terza prova scritta deve essere
previsto, ove la lingua o le lingue straniere sia o
siano comprese tra le discipline dell'ultimo anno di
corso, un breve spazio destinato all'accertamento
della conoscenza della lingua o delle lingue straniere
comprese nel piano di studi dell'ultimo anno.
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LA TERZA PROVA (4)
La verifica di tale conoscenza può essere effettuata dalla commissione
secondo una delle seguenti modalità:
a) breve esposizione in lingua straniera (entro un numero massimo di
parole prestabilito) di uno degli argomenti o di uno dei quesiti, a scelta del
candidato, tra quelli proposti dalla commissione nell'ambito della
trattazione sintetica o del gruppo dei quesiti o anche delle domande che
accompagnano la soluzione di casi pratici o lo sviluppo di progetti.
b) breve risposta in lingua straniera o anche in lingua italiana ad uno o
più quesiti appositamente formulati in lingua dalla commissione.
Art. 4 Decreto Ministeriale 20 Novembre 2000, n. 429
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DURATA DELLE PROVE D’ESAME6 ore
PRIMA
PROVA
6 ore
SECOND
A PROVA
La durata viene decisa dalla Commissione d’Esame
TERZA
PROVA
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VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
La Commissione dispone di 45 punti per la
valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti
uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte
giudicata sufficiente non può essere attribuito un
punteggio inferiore a 10.
Art. 15 (5°comma) Ordinanza Ministeriale 11 Maggio 2012 nr. 41
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IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE (1)
Il colloquio tende ad accertare la padronanza della
lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite e di collegarle nell'argomentazione e di
discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi
argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse
pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro
didattico dell'ultimo anno di corso.
Art. 5 DPR 23 luglio 1998, n. 323
IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE (2)
Il colloquio ha inizio con un
argomento o con la presentazione di
esperienze di ricerca e di progetto, anche
in forma multimediale, scelti dal candidato.
Art. 16 Ordinanza Ministeriale 11 Maggio 2012 nr. 41
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IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE (3)
La commissione d'esame dispone di 30
punti per la valutazione del colloquio.
Al colloquio giudicato sufficiente non
può essere attribuito un punteggio
inferiore a 20.
Art. 16 Ordinanza Ministeriale 11 Maggio 2012 nr. 41
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VALUTAZIONE FINALE (1)
A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in
centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti
dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e
dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun
candidato.
Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio
minimo complessivo di 60/100.
Art. 20 (2°comma) Ordinanza Ministeriale 11 Maggio 2012 nr. 41
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VALUTAZIONE FINALE (2)
La Commissione d'esame può motivatamente
integrare il punteggio fino a un massimo di 5
punti (cd. “bonus”) ove il candidato abbia
ottenuto un credito scolastico di almeno 15
punti e un risultato complessivo nella prova
d'esame pari ad almeno 70 punti.
Art. 20 (4°comma) Ordinanza Ministeriale 11 Maggio 2012 nr. 41
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VALUTAZIONE FINALE (3)
La Commissione all’unanimità può
motivatamente attribuire la lode a coloro
che conseguono il punteggio massimo di
100 punti senza fruire del bonus.
Art. 20 (5°comma) Ordinanza Ministeriale 11 Maggio 2012 nr. 41
IL CREDITO SCOLASTICO (1)Candidati interni
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle
bande di oscillazione indicate nella tabella che segue,
va espresso in numero intero e deve tenere in
considerazione, oltre la media M dei voti, anche
l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse
e l'impegno nella partecipazione al dialogo
educativo e alle attività complementari ed
integrative ed eventuali crediti formativi.
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IL CREDITO SCOLASTICO (2)Candidati Interni
MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO (Punti)
I anno II anno III anno
M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5
6 < M < 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6
7 < M < 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7
8 < M < 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8
9 < M < 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9
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IL CREDITO FORMATIVO
La partecipazione ad iniziative complementari ed
integrative concorre alla definizione del credito
scolastico in quanto parte integrante dell’offerta
formativa.
La documentazione relativa alle esperienze
valutabili quali crediti formativi deve consistere in
un’attestazione proveniente da enti, associazioni,
istituzioni presso i quali l’allievo ha realizzato le
esperienze.
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Fonti:
DPR del 23 Luglio 1998 nr. 323
Decreto Ministeriale del 20 Novembre 2000 nr. 429
Decreto Ministeriale del 17 Gennaio 2007 nr. 6
Ordinanza Ministeriale dell’ 11 Maggio 2012 nr. 41