Enti non commerciali :
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Esonero dal pagamento dell'ICI Circ. Min. Economia e Finanze
26.1.2009 n. 2interpreta la disposizione contenuta nell'art. 7 co. 1
lett. i) del DLgs. 504/92 • Esenti da ICI immobili degli enti non commerciali
impiegati esclusivamente nell’esercizio di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto
• gli enti non profit sono esenti dal pagamento ICI soltanto se le attività che svolgono non hanno natura commerciale
Enti non commerciali:
• Sì Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni o Enti di Promozione (registro CONI)
• No Società sportive dilettantistiche
Attività non commerciale:
1) se mancano gli elementi tipici dell'economia di mercato
• il lucro soggettivo • la libera concorrenza2) invece presenti le finalità di solidarietà
sociale
Attività effettivamente svolta
Il Dipartimento, riprendendo quanto già sostenuto dalla Corte di Cassazione, con la sent. n. 5485/2008, ha ribadito che non rileva l'attività indicata nello statuto dell'ente, ma quella effettivamente svolta negli immobili
Attività esclusiva
• Necessario verificare che ogni immobile sia utilizzato totalmente ed esclusivamente per lo svolgimento delle particolari attività richiamate dalla norma di esenzione
• Non può essere riconosciuto il beneficio nei casi in cui l'immobile sia destinato anche ad altri usi
Attività esclusiva
Sì Partite di campionato, organizzazione di corsi, tornei (agonismo organizzato direttamente)
No Affitto di campi a singoli o gruppi, gestione piscine con ingressi a pagamento, anche parziale
Utilizzo direttoCorte Costituzionale: ordinanze n.
429/2006 e n. 19/2007
interpretazione ancor più restrittiva: esenzione all'ente non profit che, oltre a possedere l'immobile, lo utilizzi direttamente
Onere della prova
• Spetta agli enti fornire la prova che ricorrono le condizioni previste dalla legge per poter beneficiare dell'esenzione ICI
IRES: regole generaliartt. 75 co. 1 e 143 co. 1 primo periodo del TUIR
Il reddito complessivo degli enti non commerciali e quindi anche delle associazioni sportive dilettantistiche, è dato dalla sommatoria delle seguenti categorie di redditi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione:
• · redditi fondiari (terreni e fabbricati);• · redditi di capitale;• · redditi di impresa;• · redditi diversi.
IRES: iscrizione nel libro degli inventari
Agenzia delle Entrate: risoluzione n. 96 del 03.08.2006
Gli immobili degli enti non commerciali (strumentali e non) si considerano relativi all'impresa e quindi sono soggetti
all’IRES, solo se indicati nell'inventario. Ciò al pari di quanto disposto per le imprese individuali in virtù dell'art. 144, comma 3, del TUIR, che dispone che
per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le norme contenute nell’art. 65, commi 1 e 3-
bis, del medesimo TUIR.
• Per effetto di tale art. 65 gli immobili cd. strumentali (sia
per destinazione che per natura acquisiscono la qualifica di cespiti "relativi all'impresa" soltanto a seguito di un preciso atto di volontà dell'imprenditore o dell’ente non commerciale che si manifesta con l’inserimento del bene immobile tra quelli elencati nel libro degli inventari (cd. inventariazione) tenuto a norma dell'articolo 2217 del codice civile.
• Per conseguenza, ha rilevato l’Agenzia delle Entrate, l'attuale ordinamento lascia la scelte all’ente non commerciali (al pari dell'imprenditore individuale) di individuare il regime fiscale (d'impresa o meno) dei propri beni immobili, risultando esclusi dal novero dei cespiti "relativi all'impresa" quelli che, pur rientrando tra i beni strumentali per natura o destinazione, non risultano indicati nell'inventario.
IRES: determinazione forfetaira L.398/91
• calcolando in modo forfettario il reddito d’impresa derivante dall’attività com merciale esercitata, in misura pari al 3% dell’ammontare dei relativi proventi;
• aggiungendo l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR
La determinazione della plusvalenza
• Regole normali• Ammortamenti figurativi
Imposta di registro• In misura fissa 168,00 euro per atti
costitutivi e di trasformazione• Anche in presenza di conferimento di
immobile