Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul...

30
Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVORO Ing. ERCOLE CARLUCCI [email protected]

Transcript of Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul...

Page 1: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 1

Elementi di

SALUTE e SICUREZZA sul LAVORO

Ing. ERCOLE CARLUCCI

[email protected]

Page 2: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 2

INTRODUZIONE

La sicurezza non è materia per specialisti

Non occorre essere “esperti” e conoscere a memoria ogni articolo dei testi Normativi per capire che in

alcune situazioni c’è qualcosa che non va come dovrebbe

…sul lavoro … o nella vita di tutti i giorni

Basterebbe infatti affidarsi al BUONSENSO per capire che qualcuno sta rischiando la pelle.

… e salvarsi la vita è una necessità pratica… o no?!?

Buonsènso:

Capacità naturale, istintiva, di giudicare rettamente, soprattutto in

vista delle necessità pratiche (Treccani)

Capacità naturale dell'individuo di valutare e distinguere il logico

dall'illogico, l'opportuno dall'inopportuno, e di comportarsi in modo

giusto, saggio ed equilibrato, in funzione dei risultati pratici da

conseguire (Hoepli)

Page 3: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 3

Mancanza di conoscenza delle Norme?

Provate a chiedere a un qualunque lavoratore che sta assumendo un comportamento scorretto se lo

sa di non star lavorando “a norma”…

Scoprirete che questi sa benissimo come si dovrebbe lavorare “a norma”… del resto quando lavora in

zone in vista, dove teme la visitina di qualche Ispettore, è costretto a lavorare in Sicurezza.

Una volta, in aula, hanno anche provato a riempirgli la testa parlando del Decreto XYZ zzzzz

Mentre il docente parlava lui pensava:

“Se dovessimo lavorare come dice la Norma, non lavoreremmo più…

…e poi questo che parla che ne sa? avrà mai fatto per un minuto il mio lavoro?!?”

Molto probabilmente aveva ragione. L’esperienza lavorativa è imbattibile!

Avrà mica ragione chi dice che: “Chi sa, fa. Chi non sa, insegna”?

Perché perder tempo a sentir blaterare quel docente? … a cosa serve quella formazione?

Sicuramente non serve a spiegare a qualcuno come si lavora…

Sicuramente non serve ad imparare a memoria leggi, decreti, ecc.

La formazione in materia di Salute e Sicurezza è un mettere insieme

l’esperienza dei lavoratori con le nozioni di Prevenzione e Protezione del

docente, per ottenere un

ESPERTO (anche) IN SICUREZZA

Page 4: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 4

Perchè si rischia?

Nelle attività lavorative e non, in

particolare quelle quotidiane e di

routine, entra in ballo la scarsa

percezione dei rischi. O forse sarebbe

meglio dire una distorta percezione

dei rischi:

Ci sono persone che assolutamente

non prenderebbero mai un aereo, ma

preferiscono spostarsi in auto1!

Accade così che qualcuno si ritrova a fare l’equilibrista su un ponteggio, perché…

“Ho sempre fatto così e

non mi è mai successo nulla!!!”

Verrebbe da rispondergli: “Grazie! Se ti fosse successo

qualcosa non staresti qui a raccontarmelo!!!”

Probabilmente in quel momento nella mente del lavoratore

non si proietta l’immagine di se stesso, sofferente in un letto

di ospedale (o peggio)…

Nella sua mente ci sarà il ponteggio da finire prima possibile,

per poi rilassarsi, magari con gli amici o famigliari, magari

sorseggiando una birra ghiacciata!

Del resto ha sempre fatto così e gli è sempre andata bene,

quindi è convinto gli andrà sempre bene: ERRATA

PERCEZIONE DEL RISCHIO!

1 Ogni anno muoio nel Mondo circa 1.000 persone di incidente aereo; Nel 2015 solo in Italia hanno perso la vita a causa di incidenti stradali 3.419 persone.

Page 5: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 5

Purtroppo non va sempre bene….

L’INAIL ci dice che2:

Nel 2015 sono state poco meno di 637mila le denunce di infortunio registrate. Gli infortuni

riconosciuti sul lavoro sono stati poco più di 416mila, di cui il 18,2% avvenuto “fuori

dell’azienda”, cioè “con mezzo di trasporto” o “in itinere”.

Delle 1.246 denunce di infortunio con esito mortale, gli infortuni accertati “sul lavoro” sono

stati 694 (di cui 382, il 55%, “fuori dell’azienda”). Il dato tuttavia non è consolidato perché

sono ancora in istruttoria 26 infortuni.

Questo però non ci fornisce l’esatta dimensione del problema, perché sono numeri. Come si dice

spesso, dietro a quei numeri ci sono persone…

Ci sono 2-3 persone che ogni giorno non tornano a casa. In Puglia oltre 1 a settimana…

Per provare a capire meglio le dimensioni del fenomeno, provate a ricercare “INFORTUNIO

LAVORO” su nella sezione “NOTIZIE”: troverete gli articoli delle testate locali in cui si parla

degli ultimi eventi verificatisi.

Scoprirete che nelle ultime ore si saranno verificati moltissimi infortuni gravissimi o mortali

(ovviamente i giornali non si occupano di tutti gli infortuni).

… e le Malattie Professionali?

Una malattia professionale ha la caratteristica di agire lentamente e progressivamente

sull’organismo.

Proprio questa diluizione nel tempo della patologia, rende molto meno sensibili rispetto ai rischi che

compromettono la propria Salute.

L’INAIL ci dice che3:

Malattie professionali: le denunce sono state 59mila. Si conferma l’andamento crescente nella

serie storica del numero delle malattie professionali. Ne è stata riconosciuta la causa

professionale al 34%, il 3% è ancora “in istruttoria”. Il 63% delle denunce è per malattie del

sistema osteomuscolare.

E’ importante ribadire che le denunce riguardano le malattie e non i soggetti ammalati, che

sono circa 44mila, di cui circa il 39% per causa professionale riconosciuta. Sono stati poco

2 2-3 Relazione annuale Inail (22/06/2016)

Page 6: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 6

meno di 1.600 i lavoratori con malattia asbesto-correlata. I lavoratori deceduti nel 2015 con

riconoscimento di malattia professionale sono stati 1.462, di cui 470 per silicosi/asbestosi

(l’85% è con età al decesso maggiore di 74 anni4).

Purtroppo, in questo caso, nemmeno ci riesce a dare una sensazione più precisa delle

dimensioni del fenomeno… le Malattie Professionali non fanno notizia!

Quali sono le maggiori cause d’infortunio?

Se volessimo ridurre gli Infortuni (…ma anche le Malattie Professionali) la prima cosa da individuare

sarebbero ovviamente le cause.

La statistica per fortuna ci dà una mano:

Tenete conto che un infortunio causato da una macchina manomessa, non va compreso fra i fattori

TECNICI, ma COMPORTAMENTALI.

Giusto un paio di esempi:

4 La speranza di vita in Italia è di 80,1 anni per i maschi e 84,7 per le femmine (dato al 2015) – Fonte ISTAT

Page 7: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 7

Quindi dobbiamo focalizzare l’attenzione sui comportamenti e sulla famosa “Cultura della

Sicurezza”… concetto per noi italiani spesso abbastanza indigesto:

Il soggetto in foto non conosceva la Norma o

non ha percepito correttamente il rischio a

cui è esposto???

Cultura della Sicurezza… e del Lavoro fatto bene

Cosa impedisce quindi di lavorare tenendo sempre a mente che la VITA è una necessità pratica…

per non MORIRE?

Chiedendolo al lavoratore che abbiamo visto prima fare l’acrobata ci ha detto che:

“Se dovessimo lavorare come dice la Norma, non lavoreremmo più…”

ma avrebbe potuto anche dirci:

“manca il tempo per far tutto… andiamo sempre troppo di fretta”

“sono abituato a lavorare così”

“…………………………………………………………….” (aggiungi la tua)

Vasco Rossi direbbe: “Alibi…Alibi…Alibi…”

CULTURA DEGLI ALIBI

In un intervento di qualche anno fa Julio Velasco (famosissimo allenatore di pallavolo) parlava di

quella che lui stesso chiama la “cultura degli alibi”5 (il video è facilmente reperibile su ).

"Schiacciatori che schiacciano la palla perfetta ne trovo 20.000!!!

Voglio vedere se ne trovo 1 che schiaccia anche i palloni brutti...

Quindi tu sei un bravo giocatore se correggi l'errore del compagno!!!"

5 Velasco - La cultura degli alibi

Page 8: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 8

Tu sei un bravo lavoratore se…

Se io andassi da un meccanico a riparare la mia auto e scoprissi che questi non ha alcun tipo di

strumentazione di diagnosi elettronica, cosa farei? Visto che ormai le auto sono piene di elettronica,

scapperei a gambe levate!!!

Non servirebbe a niente la sua rassicurazione del: “Ho sempre fatto così …”

Il mondo è cambiato e non è concepibile un meccanico senza attrezzature adeguate.

Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore” è cambiata:

Tu sei un bravo lavoratore, non solo se sei capace di fare un lavoro, se lo fai in modo accurato, nei

tempi che ti sono assegnati… ma anche se sei in grado di farlo salvaguardando la tua Salute e

Sicurezza!!!

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

da zavorra …a risorsa

Salute e Sicurezza non possono più essere visti come impedimenti alla qualità del Lavoro,

ma devono essere visti come parte integrante del lavoro di Qualità!

Page 9: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 9

…e una buona Azienda cos’è?

Analogamente una buona Azienda è quella che non solo è capace di fare un lavoro, di farlo in modo

accurato, nei tempi assegnati… ma è anche in grado di farlo salvaguardando la Salute e Sicurezza di

tutti i suoi lavoratori! Anche questa è Pubblicità!!!

In sintesi:

l’invito è quello ad abbandonare

la “Cultura degli Alibi”,

per la “Cultura della Sicurezza”!

Page 10: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 10

CONCETTI DI RISCHIO, DANNO, PREVENZIONE E PROTEZIONE

Pericolo

Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità o

condizione che ha la potenzialità di causare danni.

Rischio

Probabilità che sia effettivamente raggiunto il limite potenziale

che determina il danno.

Il “pericolo” è quell’elemento (ad esempio un’attrezzatura di lavoro, una sostanza chimica, ecc.) che

potenzialmente può far male.

…metto un vaso di fiori su un balcone… ho introdotto un Pericolo!

Il “rischio” invece è la probabilità che dal pericolo ne derivi un danno…

…qual è la probabilità che il vaso cada… e che danno provocherebbe?

I rischio dipende da vari fattori (ad esempio: a che piano è il balcone?

Sono in aperta campagna o su una strada trafficata? ecc.)

L’attività umana non è esente da rischi. Tutti noi, infatti, sappiamo che qualunque cosa stiamo

facendo, anche il più semplice ed innocente svago, comporta una possibilità, anche remota, ma mai

nulla, di subire un danno, connesso direttamente all’azione svolta e al mezzo stesso con cui stiamo

operando o, indirettamente, all’ambiente (strutture, cose, persone) avente il potenziale di causare

danni in cui l’azione stessa viene svolta.

Sinteticamente il rischio può essere considerato funzione delle grandezza:

PROBABILITÀ del verificarsi di un evento dannoso

DANNO probabile (Infortunio o Malattia Professionale)

Page 11: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 11

Molto spesso, per la valutazione dei rischi, si considera il rischio come il prodotto delle due

grandezze:

ed utilizzano matrici del tipo:

Parlando di lavoratori esposti ad un determinato rischio non significa che sicuramente essi subiranno

un danno a causa della loro attività, ma che esiste la probabilità che ciò accada.

Attuando opportune misure di prevenzione il rischio può essere ridotto, ma mai eliminato.

Partendo dall’accettazione del fatto che non ha senso parlare di rischio zero (sebbene sia l’obiettivo

ideale a cui si tende), il primo compito in ogni Azienda è misurare i Rischi!

La valutazione dei rischi, che il Datore di Lavoro è tenuto a fare, è lo strumento indicato nella

Normativa per individuare le misure più opportune ed ottimali atte a migliorare la tutela dell’integrità

fisica dei lavoratori durante l’attività da essi svolta.

Assodato il fatto che il rischio zero non esiste, a cosa dobbiamo tendere?

RISCHIO ACCETTABILE6:

““rischio che è stato ridotto a un livello che può essere tollerato dall’organizzazione in relazione ai

suoi obblighi di legge e alla sua politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro”

6 Rif. OHSAS 18001

Page 12: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 12

Come ridurre un Rischio?

Se il Rischio è funzione di Probabilità e Danno, occorre agire sulla riduzione di questi elementi.

Le paroline “magiche” in questo caso sono:

PREVENZIONE

PROTEZIONE

Page 13: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 13

DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI La normativa italiana in merito a Salute e Sicurezza ha forma piramidale

Al vertice della piramide c’è la Costituzione:

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (1947)

Art.32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della

collettività.

Art.41 L’iniziativa economica privata è libera: tuttavia non può svolgersi in contrasto con l’utilità

sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Le fonti primarie come ad esempio il Testo Unico rappresentano il recepimento nel nostro

ordinamento di una serie di Normative Europee, mentre le fonti secondarie sono quelle che

chiariscono alcuni aspetti delle norme primarie (es. Accordi Stato-Regione sulla formazione).

Ovviamente importante è l’aspetto sanzionatorio in ambito civile e penale:

CODICE CIVILE (1942)

Art.2050 Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura e per la

natura dei mezzi adoperati, è tenuto a risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure

idonee ad evitare il danno.

Art.2087 Tutela delle condizioni di lavoro.

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità

del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità

morale dei prestatori di lavoro.

Page 14: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 14

CODICE PENALE (1930)

Art.437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire disastri o

infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione.

Art.451 Omissione colposa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque per colpa ometta di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili, apparecchiature o altri

mezzi destinati alla estinzione di un incendio e al salvataggio e al soccorso contro disastri o infortuni

sul lavoro, è punito con la reclusione o con la multa.

Art.589 Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione. Se il fatto è

commesso con violazione della norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è

aumentata.

Art.590 Lesioni personali colpose.

Chiunque cagiona per colpa lesioni ad una persona è punito con la reclusione. Se il fatto è

commesso con violazione della norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le

lesioni è aumentata.

D.Lgs. 81/08 s.m. e i.

Il Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 è oggi la Norma fondamentale per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro. Il “Testo Unico” (come viene comunemente nominato il D.Lgs. 81/08) ha riunito e

modificato le precedenti disposizioni di legge in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e

viene continuamente modificato ed integrato7.

Il D.Lgs 81/088, è composto da oltre 300 articoli ai quali si aggiungono decine di allegati che riportano

la maggior parte delle prescrizioni tecniche delle norme precedenti (Buona lettura!!!).

Il Decreto Legislativo 81/08 si applica in tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di

rischio indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda nella quale i lavoratori prestano la propria

opera.

7 D.Lgs. 81/08 s.m. e i. = D.Lgs. 81/08 Successive Modifiche e Integrazioni 8 VERSIONE AGGIORNATA SU www.lavoro.gov.it - Temi e priorità - Salute e Sicurezza

Page 15: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 15

MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE

Le misure generali di tutela della Salute e Sicurezza seguono i seguenti principi generali:

• priorità alla riduzione dei rischi alla fonte,

• sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso,

• rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle

attrezzature, macchine, impianti e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,

• priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, ivi

compresi la gestione dell’emergenza e del primo soccorso,

• informazione e formazione.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il documento redatto a conclusione della valutazione dei rischi, deve avere “data certa” e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante l'attività

lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di

protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei

livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli

dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati

unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del/i

rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza (o di quello territoriale) e del medico

competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici

che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata

formazione e addestramento.

Page 16: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 16

SOGGETTI DELLA PREVENZIONE

I soggetti individuati dal Decreto per il perseguimento delle azioni di protezione della salute e per la

sicurezza dei lavoratori sono:

Il datore di lavoro

Il dirigente

Il preposto

Il lavoratore

Accanto a questi soggetti che sono utili al funzionamento della “macchina” aziendale, vi sono dei

soggetti con ruolo consultivo e consulenziale:

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Medico Competente

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

DATORE DI LAVORO

“Datore di Lavoro” è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Ha la responsabilità

dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

DIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati

alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività

lavorativa e vigilando su di essa.

Ciò vale indipendentemente dall’inquadramento contrattuale del soggetto.

PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali

adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce

l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed

esercitando un funzionale potere di iniziativa.

LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito

dell‘organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo

Page 17: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 17

fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e

familiari.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Persona in possesso di adeguate capacità e requisiti professionali, designata dal Datore di

Lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. La designazione del

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rientra tra gli obblighi non delegabili per il

Datore di Lavoro.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede:

• all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle

misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa

vigente alla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale,

• ad elaborare per quanto di competenza le misure preventive e protettive e i sistemi di

controllo di tali misure,

• ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali,

• a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori,

• a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,

nonché alla riunione periodica.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve essere in possesso di specifici

requisiti definiti nel Decreto stesso.

MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali, che collabora con il Datore

di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza

sanitaria.

Le attribuzioni del medico competente sono dettate dall’art. 38 del D.Lgs. 81/08.

• In particolare, Il medico competente è chiamato a :

• collaborare con il Datore di Lavoro e con il RSPP alla attuazione delle misure per la tutela

psicofisica dei lavoratori,

• effettuare gli accertamenti sanitari, anche su richiesta del lavoratore.

• esprimere giudizi di idoneità specifica alla mansione,

• istruire e aggiornare le cartelle sanitarie dei lavoratori,

Page 18: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 18

• fornire ai lavoratori ed ai loro rappresentanti per la sicurezza le informazioni sul significato e

la necessità degli accertamenti sanitari,

• informare ogni lavoratore sul significato ed il risultato delle indagini,

• comunicare ai rappresentanti per la sicurezza i risultati collettivi degli accertamenti,

• collaborare all’attività di informazione e formazione dei lavoratori.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute

e sicurezza durante il lavoro.

La sua designazione o elezione è disciplinata dall’art. 47 del Decreto Legislativo 81/08 che, in

funzione del numero dei dipendenti dell’azienda o unità produttiva prevede:

• Per aziende o unità produttive sino a 15 dipendenti:

o elezione diretta dai lavoratori al loro interno o designazione nell’ambito delle

rappresentanze sindacali,

o può anche essere individuato per più aziende a livello territoriale ovvero del comparto

produttivo.

• Per aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti:

o elezione o designazione dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in

azienda, ovvero elezione in assenza di tali rappresentanze.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza partecipa attivamente alla politica aziendale per la

sicurezza e la salute, dispone del tempo e dei mezzi necessari per svolgere i propri compiti ed ha

diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, tale da assicurargli adeguate

nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. In sintesi, le attribuzioni

(non sanzionate) del rappresentante per la sicurezza sono:

• consultazione e recepimento di informazione,

• formazione specifica,

• diritto di accesso ai luoghi di lavoro e ad alcuni documenti,

• diritto di formulare proposte in ordine alla elaborazione, individuazione ed attuazione di

misure di prevenzione e protezione,

• diritto di partecipare alle visite delle autorità competenti,

• diritto di partecipare una volta all’anno ad una riunione in cui si esamina:

• documento di valutazione dei rischi

Page 19: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 19

• idoneità dei mezzi di protezione individuale.

• programma di informazione e formazione dei lavoratori su protezione e sicurezza.

• è vincolato al segreto professionale.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non può subire pregiudizio a causa dello

svolgimento della sua attività.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto al rispetto del segreto industriale

relativamente alle informazioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi nonché al segreto

in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

PRINCIPALI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI, PREPOSTI

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di:

• predisporre, a partire dall’analisi dei rischi per la salute e la sicurezza del proprio ciclo

produttivo, il Documento di Valutazione dei Rischi nel quale siano individuate e

programmate le misure di prevenzione e di protezione,

• organizzare, all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, il Servizio di

• Prevenzione e Protezione.

e con il Dirigente ed il Preposto:

• organizzare l’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori

in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso,

• aggiornare, in funzione della evoluzione tecnica, le misure di prevenzione e di protezione in

relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e

dalla sicurezza del lavoro,

• affidare mansioni e compiti sulla base delle capacità e delle condizioni di ogni singolo

lavoratore,

• fornire ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi individuali di protezione,

• prendere le misure adeguate contro l’accesso a zone pericolose,

• esigere il rispetto delle norme nonché dei regolamenti aziendali in materia di sicurezza e di

uso di mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a disposizione,

• informare ciascun lavoratore sui rischi per la sicurezza e la salute connessi con l’attività

dell’impresa in generale e sui rischi specifici, sulle misure e le attività di protezione e

Page 20: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 20

prevenzione adottate, oltre che sulle procedure riguardanti il pronto soccorso, la lotta

antincendio, l’evacuazione dei lavoratori,

• assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione e un addestramento sufficiente ed

adeguato sui sistemi di prevenzione, sulle misure e i mezzi di protezione, con particolare

riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni,

• mettere a disposizione del lavoratore attrezzature (cioè qualsiasi macchina, apparecchio,

utensili od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro) conformi alla vigente

normativa,

• tenere un registro infortuni,

• adeguare alle prescrizioni minimali di sicurezza e di salute, i luoghi di lavoro, nonché ogni

altro luogo nell’area della medesima azienda o unità produttiva.

PRINCIPALI DIRITTI E OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Ciascun lavoratore è artefice della propria salute e sicurezza, ma anche di quella delle altre persone

presenti sul luogo, sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.

È naturale allora comprendere come sia fondamentale per il lavoratore il diritto ad essere informato,

formato, consultato, nel modo più alto possibile anche per gli aspetti organizzativo - procedurali

dell’azienda, oltre che per i rischi lavorativi, collettivi ed individuali.

Ecco allora che in questa partecipazione attiva il lavoratore deve:

• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro,

• utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili e attrezzature di lavoro,

le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza,

• segnalare al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei

dispositivi di cui viene a conoscenza, le altre eventuali situazioni di pericolo, riducendole od

eliminandole in caso d’urgenza,

• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza e controllo,

• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria

competenza,

• sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei suoi confronti,

contribuire insieme con il Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, agli adempimenti necessari per

tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Page 21: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 21

SANZIONI9

9 Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76: Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro […] sono rivalutate ogni cinque anni […] in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore

Page 22: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 22

ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE

MISURE DI PREVENZIONE

Sorveglianza Sanitaria

La Sorveglianza Sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e

sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle

modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Obiettivi della Sorveglianza Sanitaria:

- Tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso:

- Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.

- Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi.

- Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.

Gli accertamenti sanitari previsti per i lavoratori sono riportati all’interno del protocollo sanitario

definito dal Medico Competente in funzione dei rischi specifici presenti in azienda, che va considerato

parte integrante dello stesso documento di valutazione dei rischi.

Inoltre, ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria, il Medico Competente

partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori (indagini ambientali e di

monitoraggio biologico) i cui risultati gli sono forniti con tempestività.

Per ogni lavoratore viene istituita e periodicamente aggiornata una cartella sanitaria dove sono

annotate le condizioni psicofisiche di ogni lavoratore, compresi i risultati degli accertamenti

strumentali, di laboratorio e specialistici, eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti

dal Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché il giudizio d’idoneità.

La cartella sanitaria:

- deve essere istituita e aggiornata periodicamente dal Medico Competente per ciascun

lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;

- deve essere custodita sotto la responsabilità del Medico Competente con salvaguardia del

segreto professionale;

- deve essere firmata sul frontespizio dal Datore di Lavoro;

- su richiesta deve essere fornita in copia al lavoratore;

- in caso di cessazione dell’attività dell’azienda o di risoluzione del rapporto di lavoro deve

essere consegnata dal Medico Competente al lavoratore, che firmerà per ricevuta.

Page 23: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 23

Gli accertamenti sanitari effettuati dal Medico Competente sono finalizzati ad esprimere un giudizio di

idoneità alla mansione specifica assegnata al lavoratore dal Datore di Lavoro.

Idoneità totale All’espletamento dell’attività lavorativa, senza la necessità di interventi correttivi su ambiente, organizzazione del lavoro e uomo.

Idoneità parziale temporanea o permanente

a) con prescrizioni: quando l’esposizione ad alcuni rischi può essere consentita, in alcuni lavoratori che hanno particolare suscettibilità verso quei rischi, solo con particolari precauzioni (ad es. mediante l’uso di DPI specifici) b) con limitazioni: quando vengono esclusi alcuni compiti previsti nella mansione

Inidoneità temporanea o permanente

Determinata da condizioni patologiche che impediscono lo svolgimento

Nel caso di espressione del giudizio di idoneità/inidoneità temporanea vanno precisati i limiti

temporali o di validità.

Del giudizio di idoneità, il Medico Competente informa per iscritto il Datore di Lavoro e il lavoratore.

Avverso il giudizio del Medico Competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di

comunicazione del giudizio medesimo, all’Organo di vigilanza territorialmente competente che

dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio

stesso.

Page 24: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 24

Informazione, Formazione ed Addestramento

informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla

riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del

sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di

competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla

riduzione e alla gestione dei rischi;

addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di

attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le

procedure di lavoro

D.Lgs. 81/08

Formazione Formazione iniziale Aggiornamento

ore Period. Ore

Lavoratori

Rischio Basso 4+4

5 anni 6 Rischio Medio 4+8

Rischio Alto 4+12

Preposti Form.Lavoratori + 8 5 anni 6

Primo soccorso Gruppo A 16

3 anni 6

Gruppo B e C 12 4

Prevenzione incendi ed evacuazione

Rischio Basso 4

3 anni

2

Rischio Medio 8 5

Rischio Alto 16 8

Ponteggisti 28 4 anni 4

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

<15dip

20+12 (rischi specifici)

- -

15-50 dip. 1 anno

4

>50 dip. 8

Datori di lavoro con funzioni di RSPP

Rischio Basso 16

5 anni

6

Rischio Medio 32 10

Rischio Alto 48 14

Dirigenti 16 5 anni 6

Addetti all'utilizzo di attrezzature particolari Dalle 8 alle 34 5 anni 4

Lavoratori al primo accesso in cantiere 16 - -

Page 25: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 25

Segnaletica di Sicurezza

Lo scopo della segnalazione di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente

comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono determinare pericoli.

SEGNALETICA

PER COLORE FORMA FINALITA’

ANTINCENDIO

ROSSO

pittogramma bianco su fondo rosso; il

rosso deve coprire almeno il 50% della

superficie del cartello

QUADRATA O

RETTANGOLARE

INDICAZIONE ED

UBICAZIONE

ATTREZZATURE

ANTINCENDIO

SALVATAGGIO

O SOCCORSO

VERDE

pittogramma bianco su fondo verde; il

verde deve coprire almeno il 50% della

superficie del cartello

QUADRATA O

RETTANGOLARE

FORNISCE INDICAZIONI

RELATIVE ALLE USCITE

DI SICUREZZA O AI MEZZI

DI SOCCORSO O DI

SALVATAGGIO

AVVERTIMENTO

GIALLO

pittogramma nero su fondo giallo; bordo

nero il giallo deve coprire almeno il 50%

della superficie del cartello

TRIANGOLARE

AVVERTE DI UN RISCHIO

O PERICOLO

PRESCRIZIONE

AZZURRO

pittogramma bianco su fondo azzurro;

l'azzurro deve coprire almeno il 50%

della superficie del cartello

ROTONDA

PRESCRIVE UN

DETERMINATO

COMPORTAMENTO O

OBBLIGA AD INDOSSARE

UN DISPOSITIVO DI

PROTEZIONE

INDIVIDUALE

DIVIETO

ROSSO

pittogramma nero su fondo bianco;

bordo e banda (verso il basso da sinistra

a destra lungo il simbolo, con un

inclinazione di 45º) rossi (il rosso deve

coprire almeno il 35% della superficie

del cartello)

ROTONDA

HA LA FUNZIONE DI

VIETARE UN

COMPORTAMENTO CHE

POTREBBE FAR

CORRERE O CAUSARE

UN PERICOLO

Page 26: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 26

Page 27: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 27

MISURE DI PROTEZIONE

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

“qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di

proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il

lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”

D.Lgs. 81/08

Quando non è possibile assicurare una sufficiente protezione del lavoratore utilizzando impianti o

dispositivi di uso collettivo si deve ricorrere all’impiego di dispositivi di protezione individuale.

Occorre distinguere quando uno stesso dispositivo costituisce divisa o DPI. Per esempio: gli

indumenti da lavoro di solito sono una divisa, ma nei lavori insudicianti, a contatto con prodotti

pericolosi per la Salute, ecc. è dispositivo di protezione e deve avere caratteristiche precise, definite

da Norme10 e Direttive di Prodotto.

I DPI sono raggruppati dalle norme in 3 categorie:

Cat. Protegge da Valutazione funzionalità

I Danni di lieve entità Possibilità di valutare facilmente la funzionalità

II Rischi e lesioni gravi Complicata valutazione della funzionalità

III Rischi e lesioni gravi, danni permanenti Difficile valutazione della funzionalità

Il Testo Unico richiede uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI di

Terza Categoria e per i DPI a protezione dell’udito.

In ottemperanza a quanto previsto dallo stesso Decreto, i lavoratori utilizzano i DPI messi a

disposizione conformemente all’informazione a alla formazione ricevute e all’addestramento

eventualmente organizzato ed espletato. I lavoratori inoltre:

provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;

non vi apportano modifiche di loro iniziativa ;

al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei

DPI

segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente i al preposto qualsiasi difetto o

inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione..

10 D.Lgs. 475/92

Page 28: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 28

Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC)

“si intendono i sistemi che intervenendo direttamente sulla fonte del rischio riducono o eliminano lo

stesso”

Fanno parte dei DPC tutte quelle misure di Protezione che agiscono su tutti i potenziali esposti;

fanno parte dei questa categoria ad esempio i parapetti nei ponteggi (DPC contro le cadute dall’alto),

le cappe aspiranti (DPC contro la dispersione di agenti pericolosi), teli di protezione durante le

operazioni di saldatura (DPC contro le radiazioni ottiche), ecc.

Procedure di Emergenza

La gestione delle situazioni di emergenze, che possono nascere da un incendio, da un terremoto o

da altri pericoli gravi o imprevisti, richiede uno sforzo organizzativo particolare.

Per la gestione delle emergenze sono fondamentali due strumenti, diversi ma complementari:

• la predisposizione di un piano di Evacuazione;

• le esercitazioni per l’esecuzione del piano in situazioni simulate.

Le previste prove annuali di evacuazione (obbligatorie nei luoghi con più di 9 dipendenti)

consentiranno a tutti di familiarizzare con le “situazioni a rischio” abituando ciascuno all’abbandono

“del posto di lavoro o della zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile”.

Le vie di fuga e le uscite di sicurezza sono indicate da apposita segnaletica.

Il Piano di Emergenza è un documento che contiene:

a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza;

b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere messe in atto dai

lavoratori e dai presenti;

c) le disposizioni per chiedere l’intervento soccorsi e fornire le necessarie informazioni al loro

arrivo;

d) le specifiche misure per assistere le persone disabili;

e) l’identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare

l'attuazione delle procedure previste.

Il D.L.gs. 81/08 stabilisce inoltre che in ogni azienda, indipendentemente dall’attività svolta e dalle

dimensioni, garantisca, attraverso un’idonea organizzazione per la gestione delle emergenze ed il

primo soccorso attraverso la nomina e la formazione di un adeguato numero di Addetti.

Page 29: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 29

ORGANI DI VIGILANZA In caso di violazioni accertate dall’Organo di Vigilanza, la Norma11 prevede che sia impartita una

prescrizione, che impone al contravventore di eliminare (nei tempi e modi stabiliti) la violazione

stessa.

A seguito dell’ottemperanza alla prescrizione, il contravventore è ammesso al pagamento di una

sanzione ridotta. La maggior parte delle violazioni previste dal Testo Unico hanno carattere penale e

pertanto saranno comunque comunicate all’ Autorità Giudiziaria.

Chi denuncia la mancata applicazione della Normativa?

Sono tenuti (giuridicamente obbligati) a denunciare un reato i pubblici ufficiali e gli incaricati di

pubblico servizio che ne vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o in ragione

dell'esercizio che questi svolgono.

Gli Organi Ispettivi sono:

• ASL- Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPeSAL)

• Direzione Territoriale del Lavoro

• Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (ARPA)

• Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro (INAIL)

• Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)

• Tutte le Forze di Polizia Giudiziaria

11 D.Lgs. 758/94

Page 30: Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul LAVOROfiles.spazioweb.it/66/18/6618a8ac-7f3f-4f8f-b1e0-0c80eaf5d16e.pdf · Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore”

Ing. ERCOLE CARLUCCI 30

Sommario

INTRODUZIONE ............................................................................................................................................... 2

CONCETTI DI RISCHIO, DANNO, PREVENZIONE E PROTEZIONE ............................................................. 10

DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI ............................................................. 13

ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE .............................................................................. 22

ORGANI DI VIGILANZA .................................................................................................................................. 29

Il seguente testo è stato elaborato dall'Ing. Ercole Carlucci.

Il testo è di pubblico dominio e distribuito con la licenza

Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 3.0 (CC-BY-SA)

In particolare è consentita la divulgazione citando la fonte.

Rev. 00 del 09/03/2017

Per esporre eventuali vostre critiche, consigli, domande e osservazioni potete scrivere a:

[email protected]