Elementi di SALUTE e SICUREZZA sul...
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Ing. ERCOLE CARLUCCI 1
Elementi di
SALUTE e SICUREZZA sul LAVORO
Ing. ERCOLE CARLUCCI
Ing. ERCOLE CARLUCCI 2
INTRODUZIONE
La sicurezza non è materia per specialisti
Non occorre essere “esperti” e conoscere a memoria ogni articolo dei testi Normativi per capire che in
alcune situazioni c’è qualcosa che non va come dovrebbe
…sul lavoro … o nella vita di tutti i giorni
Basterebbe infatti affidarsi al BUONSENSO per capire che qualcuno sta rischiando la pelle.
… e salvarsi la vita è una necessità pratica… o no?!?
Buonsènso:
Capacità naturale, istintiva, di giudicare rettamente, soprattutto in
vista delle necessità pratiche (Treccani)
Capacità naturale dell'individuo di valutare e distinguere il logico
dall'illogico, l'opportuno dall'inopportuno, e di comportarsi in modo
giusto, saggio ed equilibrato, in funzione dei risultati pratici da
conseguire (Hoepli)
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Mancanza di conoscenza delle Norme?
Provate a chiedere a un qualunque lavoratore che sta assumendo un comportamento scorretto se lo
sa di non star lavorando “a norma”…
Scoprirete che questi sa benissimo come si dovrebbe lavorare “a norma”… del resto quando lavora in
zone in vista, dove teme la visitina di qualche Ispettore, è costretto a lavorare in Sicurezza.
Una volta, in aula, hanno anche provato a riempirgli la testa parlando del Decreto XYZ zzzzz
Mentre il docente parlava lui pensava:
“Se dovessimo lavorare come dice la Norma, non lavoreremmo più…
…e poi questo che parla che ne sa? avrà mai fatto per un minuto il mio lavoro?!?”
Molto probabilmente aveva ragione. L’esperienza lavorativa è imbattibile!
Avrà mica ragione chi dice che: “Chi sa, fa. Chi non sa, insegna”?
Perché perder tempo a sentir blaterare quel docente? … a cosa serve quella formazione?
Sicuramente non serve a spiegare a qualcuno come si lavora…
Sicuramente non serve ad imparare a memoria leggi, decreti, ecc.
La formazione in materia di Salute e Sicurezza è un mettere insieme
l’esperienza dei lavoratori con le nozioni di Prevenzione e Protezione del
docente, per ottenere un
ESPERTO (anche) IN SICUREZZA
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Perchè si rischia?
Nelle attività lavorative e non, in
particolare quelle quotidiane e di
routine, entra in ballo la scarsa
percezione dei rischi. O forse sarebbe
meglio dire una distorta percezione
dei rischi:
Ci sono persone che assolutamente
non prenderebbero mai un aereo, ma
preferiscono spostarsi in auto1!
Accade così che qualcuno si ritrova a fare l’equilibrista su un ponteggio, perché…
“Ho sempre fatto così e
non mi è mai successo nulla!!!”
Verrebbe da rispondergli: “Grazie! Se ti fosse successo
qualcosa non staresti qui a raccontarmelo!!!”
Probabilmente in quel momento nella mente del lavoratore
non si proietta l’immagine di se stesso, sofferente in un letto
di ospedale (o peggio)…
Nella sua mente ci sarà il ponteggio da finire prima possibile,
per poi rilassarsi, magari con gli amici o famigliari, magari
sorseggiando una birra ghiacciata!
Del resto ha sempre fatto così e gli è sempre andata bene,
quindi è convinto gli andrà sempre bene: ERRATA
PERCEZIONE DEL RISCHIO!
1 Ogni anno muoio nel Mondo circa 1.000 persone di incidente aereo; Nel 2015 solo in Italia hanno perso la vita a causa di incidenti stradali 3.419 persone.
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Purtroppo non va sempre bene….
L’INAIL ci dice che2:
Nel 2015 sono state poco meno di 637mila le denunce di infortunio registrate. Gli infortuni
riconosciuti sul lavoro sono stati poco più di 416mila, di cui il 18,2% avvenuto “fuori
dell’azienda”, cioè “con mezzo di trasporto” o “in itinere”.
Delle 1.246 denunce di infortunio con esito mortale, gli infortuni accertati “sul lavoro” sono
stati 694 (di cui 382, il 55%, “fuori dell’azienda”). Il dato tuttavia non è consolidato perché
sono ancora in istruttoria 26 infortuni.
Questo però non ci fornisce l’esatta dimensione del problema, perché sono numeri. Come si dice
spesso, dietro a quei numeri ci sono persone…
Ci sono 2-3 persone che ogni giorno non tornano a casa. In Puglia oltre 1 a settimana…
Per provare a capire meglio le dimensioni del fenomeno, provate a ricercare “INFORTUNIO
LAVORO” su nella sezione “NOTIZIE”: troverete gli articoli delle testate locali in cui si parla
degli ultimi eventi verificatisi.
Scoprirete che nelle ultime ore si saranno verificati moltissimi infortuni gravissimi o mortali
(ovviamente i giornali non si occupano di tutti gli infortuni).
… e le Malattie Professionali?
Una malattia professionale ha la caratteristica di agire lentamente e progressivamente
sull’organismo.
Proprio questa diluizione nel tempo della patologia, rende molto meno sensibili rispetto ai rischi che
compromettono la propria Salute.
L’INAIL ci dice che3:
Malattie professionali: le denunce sono state 59mila. Si conferma l’andamento crescente nella
serie storica del numero delle malattie professionali. Ne è stata riconosciuta la causa
professionale al 34%, il 3% è ancora “in istruttoria”. Il 63% delle denunce è per malattie del
sistema osteomuscolare.
E’ importante ribadire che le denunce riguardano le malattie e non i soggetti ammalati, che
sono circa 44mila, di cui circa il 39% per causa professionale riconosciuta. Sono stati poco
2 2-3 Relazione annuale Inail (22/06/2016)
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meno di 1.600 i lavoratori con malattia asbesto-correlata. I lavoratori deceduti nel 2015 con
riconoscimento di malattia professionale sono stati 1.462, di cui 470 per silicosi/asbestosi
(l’85% è con età al decesso maggiore di 74 anni4).
Purtroppo, in questo caso, nemmeno ci riesce a dare una sensazione più precisa delle
dimensioni del fenomeno… le Malattie Professionali non fanno notizia!
Quali sono le maggiori cause d’infortunio?
Se volessimo ridurre gli Infortuni (…ma anche le Malattie Professionali) la prima cosa da individuare
sarebbero ovviamente le cause.
La statistica per fortuna ci dà una mano:
Tenete conto che un infortunio causato da una macchina manomessa, non va compreso fra i fattori
TECNICI, ma COMPORTAMENTALI.
Giusto un paio di esempi:
4 La speranza di vita in Italia è di 80,1 anni per i maschi e 84,7 per le femmine (dato al 2015) – Fonte ISTAT
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Quindi dobbiamo focalizzare l’attenzione sui comportamenti e sulla famosa “Cultura della
Sicurezza”… concetto per noi italiani spesso abbastanza indigesto:
Il soggetto in foto non conosceva la Norma o
non ha percepito correttamente il rischio a
cui è esposto???
Cultura della Sicurezza… e del Lavoro fatto bene
Cosa impedisce quindi di lavorare tenendo sempre a mente che la VITA è una necessità pratica…
per non MORIRE?
Chiedendolo al lavoratore che abbiamo visto prima fare l’acrobata ci ha detto che:
“Se dovessimo lavorare come dice la Norma, non lavoreremmo più…”
ma avrebbe potuto anche dirci:
“manca il tempo per far tutto… andiamo sempre troppo di fretta”
“sono abituato a lavorare così”
“…………………………………………………………….” (aggiungi la tua)
Vasco Rossi direbbe: “Alibi…Alibi…Alibi…”
CULTURA DEGLI ALIBI
In un intervento di qualche anno fa Julio Velasco (famosissimo allenatore di pallavolo) parlava di
quella che lui stesso chiama la “cultura degli alibi”5 (il video è facilmente reperibile su ).
"Schiacciatori che schiacciano la palla perfetta ne trovo 20.000!!!
Voglio vedere se ne trovo 1 che schiaccia anche i palloni brutti...
Quindi tu sei un bravo giocatore se correggi l'errore del compagno!!!"
5 Velasco - La cultura degli alibi
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Tu sei un bravo lavoratore se…
Se io andassi da un meccanico a riparare la mia auto e scoprissi che questi non ha alcun tipo di
strumentazione di diagnosi elettronica, cosa farei? Visto che ormai le auto sono piene di elettronica,
scapperei a gambe levate!!!
Non servirebbe a niente la sua rassicurazione del: “Ho sempre fatto così …”
Il mondo è cambiato e non è concepibile un meccanico senza attrezzature adeguate.
Analogamente, anche nel mondo del lavoro la concezione di “bravo lavoratore” è cambiata:
Tu sei un bravo lavoratore, non solo se sei capace di fare un lavoro, se lo fai in modo accurato, nei
tempi che ti sono assegnati… ma anche se sei in grado di farlo salvaguardando la tua Salute e
Sicurezza!!!
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
da zavorra …a risorsa
Salute e Sicurezza non possono più essere visti come impedimenti alla qualità del Lavoro,
ma devono essere visti come parte integrante del lavoro di Qualità!
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…e una buona Azienda cos’è?
Analogamente una buona Azienda è quella che non solo è capace di fare un lavoro, di farlo in modo
accurato, nei tempi assegnati… ma è anche in grado di farlo salvaguardando la Salute e Sicurezza di
tutti i suoi lavoratori! Anche questa è Pubblicità!!!
In sintesi:
l’invito è quello ad abbandonare
la “Cultura degli Alibi”,
per la “Cultura della Sicurezza”!
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CONCETTI DI RISCHIO, DANNO, PREVENZIONE E PROTEZIONE
Pericolo
Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità o
condizione che ha la potenzialità di causare danni.
Rischio
Probabilità che sia effettivamente raggiunto il limite potenziale
che determina il danno.
Il “pericolo” è quell’elemento (ad esempio un’attrezzatura di lavoro, una sostanza chimica, ecc.) che
potenzialmente può far male.
…metto un vaso di fiori su un balcone… ho introdotto un Pericolo!
Il “rischio” invece è la probabilità che dal pericolo ne derivi un danno…
…qual è la probabilità che il vaso cada… e che danno provocherebbe?
I rischio dipende da vari fattori (ad esempio: a che piano è il balcone?
Sono in aperta campagna o su una strada trafficata? ecc.)
L’attività umana non è esente da rischi. Tutti noi, infatti, sappiamo che qualunque cosa stiamo
facendo, anche il più semplice ed innocente svago, comporta una possibilità, anche remota, ma mai
nulla, di subire un danno, connesso direttamente all’azione svolta e al mezzo stesso con cui stiamo
operando o, indirettamente, all’ambiente (strutture, cose, persone) avente il potenziale di causare
danni in cui l’azione stessa viene svolta.
Sinteticamente il rischio può essere considerato funzione delle grandezza:
PROBABILITÀ del verificarsi di un evento dannoso
DANNO probabile (Infortunio o Malattia Professionale)
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Molto spesso, per la valutazione dei rischi, si considera il rischio come il prodotto delle due
grandezze:
ed utilizzano matrici del tipo:
Parlando di lavoratori esposti ad un determinato rischio non significa che sicuramente essi subiranno
un danno a causa della loro attività, ma che esiste la probabilità che ciò accada.
Attuando opportune misure di prevenzione il rischio può essere ridotto, ma mai eliminato.
Partendo dall’accettazione del fatto che non ha senso parlare di rischio zero (sebbene sia l’obiettivo
ideale a cui si tende), il primo compito in ogni Azienda è misurare i Rischi!
La valutazione dei rischi, che il Datore di Lavoro è tenuto a fare, è lo strumento indicato nella
Normativa per individuare le misure più opportune ed ottimali atte a migliorare la tutela dell’integrità
fisica dei lavoratori durante l’attività da essi svolta.
Assodato il fatto che il rischio zero non esiste, a cosa dobbiamo tendere?
RISCHIO ACCETTABILE6:
““rischio che è stato ridotto a un livello che può essere tollerato dall’organizzazione in relazione ai
suoi obblighi di legge e alla sua politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro”
6 Rif. OHSAS 18001
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Come ridurre un Rischio?
Se il Rischio è funzione di Probabilità e Danno, occorre agire sulla riduzione di questi elementi.
Le paroline “magiche” in questo caso sono:
PREVENZIONE
PROTEZIONE
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DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI La normativa italiana in merito a Salute e Sicurezza ha forma piramidale
Al vertice della piramide c’è la Costituzione:
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (1947)
Art.32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della
collettività.
Art.41 L’iniziativa economica privata è libera: tuttavia non può svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
Le fonti primarie come ad esempio il Testo Unico rappresentano il recepimento nel nostro
ordinamento di una serie di Normative Europee, mentre le fonti secondarie sono quelle che
chiariscono alcuni aspetti delle norme primarie (es. Accordi Stato-Regione sulla formazione).
Ovviamente importante è l’aspetto sanzionatorio in ambito civile e penale:
CODICE CIVILE (1942)
Art.2050 Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose.
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura e per la
natura dei mezzi adoperati, è tenuto a risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure
idonee ad evitare il danno.
Art.2087 Tutela delle condizioni di lavoro.
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità
del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro.
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CODICE PENALE (1930)
Art.437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire disastri o
infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione.
Art.451 Omissione colposa di cautele contro infortuni sul lavoro
Chiunque per colpa ometta di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili, apparecchiature o altri
mezzi destinati alla estinzione di un incendio e al salvataggio e al soccorso contro disastri o infortuni
sul lavoro, è punito con la reclusione o con la multa.
Art.589 Omicidio colposo.
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione. Se il fatto è
commesso con violazione della norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è
aumentata.
Art.590 Lesioni personali colpose.
Chiunque cagiona per colpa lesioni ad una persona è punito con la reclusione. Se il fatto è
commesso con violazione della norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le
lesioni è aumentata.
D.Lgs. 81/08 s.m. e i.
Il Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 è oggi la Norma fondamentale per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro. Il “Testo Unico” (come viene comunemente nominato il D.Lgs. 81/08) ha riunito e
modificato le precedenti disposizioni di legge in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e
viene continuamente modificato ed integrato7.
Il D.Lgs 81/088, è composto da oltre 300 articoli ai quali si aggiungono decine di allegati che riportano
la maggior parte delle prescrizioni tecniche delle norme precedenti (Buona lettura!!!).
Il Decreto Legislativo 81/08 si applica in tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di
rischio indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda nella quale i lavoratori prestano la propria
opera.
7 D.Lgs. 81/08 s.m. e i. = D.Lgs. 81/08 Successive Modifiche e Integrazioni 8 VERSIONE AGGIORNATA SU www.lavoro.gov.it - Temi e priorità - Salute e Sicurezza
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MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE
Le misure generali di tutela della Salute e Sicurezza seguono i seguenti principi generali:
• priorità alla riduzione dei rischi alla fonte,
• sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso,
• rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature, macchine, impianti e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
• priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, ivi
compresi la gestione dell’emergenza e del primo soccorso,
• informazione e formazione.
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il documento redatto a conclusione della valutazione dei rischi, deve avere “data certa” e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante l'attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del/i
rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza (o di quello territoriale) e del medico
competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici
che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata
formazione e addestramento.
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SOGGETTI DELLA PREVENZIONE
I soggetti individuati dal Decreto per il perseguimento delle azioni di protezione della salute e per la
sicurezza dei lavoratori sono:
Il datore di lavoro
Il dirigente
Il preposto
Il lavoratore
Accanto a questi soggetti che sono utili al funzionamento della “macchina” aziendale, vi sono dei
soggetti con ruolo consultivo e consulenziale:
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
Medico Competente
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
DATORE DI LAVORO
“Datore di Lavoro” è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
DIRIGENTE
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività
lavorativa e vigilando su di essa.
Ciò vale indipendentemente dall’inquadramento contrattuale del soggetto.
PREPOSTO
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa.
LAVORATORE
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell‘organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
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fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Persona in possesso di adeguate capacità e requisiti professionali, designata dal Datore di
Lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. La designazione del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rientra tra gli obblighi non delegabili per il
Datore di Lavoro.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede:
• all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente alla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale,
• ad elaborare per quanto di competenza le misure preventive e protettive e i sistemi di
controllo di tali misure,
• ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali,
• a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori,
• a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,
nonché alla riunione periodica.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve essere in possesso di specifici
requisiti definiti nel Decreto stesso.
MEDICO COMPETENTE
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali, che collabora con il Datore
di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza
sanitaria.
Le attribuzioni del medico competente sono dettate dall’art. 38 del D.Lgs. 81/08.
• In particolare, Il medico competente è chiamato a :
• collaborare con il Datore di Lavoro e con il RSPP alla attuazione delle misure per la tutela
psicofisica dei lavoratori,
• effettuare gli accertamenti sanitari, anche su richiesta del lavoratore.
• esprimere giudizi di idoneità specifica alla mansione,
• istruire e aggiornare le cartelle sanitarie dei lavoratori,
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• fornire ai lavoratori ed ai loro rappresentanti per la sicurezza le informazioni sul significato e
la necessità degli accertamenti sanitari,
• informare ogni lavoratore sul significato ed il risultato delle indagini,
• comunicare ai rappresentanti per la sicurezza i risultati collettivi degli accertamenti,
• collaborare all’attività di informazione e formazione dei lavoratori.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute
e sicurezza durante il lavoro.
La sua designazione o elezione è disciplinata dall’art. 47 del Decreto Legislativo 81/08 che, in
funzione del numero dei dipendenti dell’azienda o unità produttiva prevede:
• Per aziende o unità produttive sino a 15 dipendenti:
o elezione diretta dai lavoratori al loro interno o designazione nell’ambito delle
rappresentanze sindacali,
o può anche essere individuato per più aziende a livello territoriale ovvero del comparto
produttivo.
• Per aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti:
o elezione o designazione dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in
azienda, ovvero elezione in assenza di tali rappresentanze.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza partecipa attivamente alla politica aziendale per la
sicurezza e la salute, dispone del tempo e dei mezzi necessari per svolgere i propri compiti ed ha
diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, tale da assicurargli adeguate
nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. In sintesi, le attribuzioni
(non sanzionate) del rappresentante per la sicurezza sono:
• consultazione e recepimento di informazione,
• formazione specifica,
• diritto di accesso ai luoghi di lavoro e ad alcuni documenti,
• diritto di formulare proposte in ordine alla elaborazione, individuazione ed attuazione di
misure di prevenzione e protezione,
• diritto di partecipare alle visite delle autorità competenti,
• diritto di partecipare una volta all’anno ad una riunione in cui si esamina:
• documento di valutazione dei rischi
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• idoneità dei mezzi di protezione individuale.
• programma di informazione e formazione dei lavoratori su protezione e sicurezza.
• è vincolato al segreto professionale.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non può subire pregiudizio a causa dello
svolgimento della sua attività.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto al rispetto del segreto industriale
relativamente alle informazioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi nonché al segreto
in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
PRINCIPALI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI, PREPOSTI
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di:
• predisporre, a partire dall’analisi dei rischi per la salute e la sicurezza del proprio ciclo
produttivo, il Documento di Valutazione dei Rischi nel quale siano individuate e
programmate le misure di prevenzione e di protezione,
• organizzare, all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, il Servizio di
• Prevenzione e Protezione.
e con il Dirigente ed il Preposto:
• organizzare l’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori
in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso,
• aggiornare, in funzione della evoluzione tecnica, le misure di prevenzione e di protezione in
relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e
dalla sicurezza del lavoro,
• affidare mansioni e compiti sulla base delle capacità e delle condizioni di ogni singolo
lavoratore,
• fornire ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi individuali di protezione,
• prendere le misure adeguate contro l’accesso a zone pericolose,
• esigere il rispetto delle norme nonché dei regolamenti aziendali in materia di sicurezza e di
uso di mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a disposizione,
• informare ciascun lavoratore sui rischi per la sicurezza e la salute connessi con l’attività
dell’impresa in generale e sui rischi specifici, sulle misure e le attività di protezione e
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prevenzione adottate, oltre che sulle procedure riguardanti il pronto soccorso, la lotta
antincendio, l’evacuazione dei lavoratori,
• assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione e un addestramento sufficiente ed
adeguato sui sistemi di prevenzione, sulle misure e i mezzi di protezione, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni,
• mettere a disposizione del lavoratore attrezzature (cioè qualsiasi macchina, apparecchio,
utensili od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro) conformi alla vigente
normativa,
• tenere un registro infortuni,
• adeguare alle prescrizioni minimali di sicurezza e di salute, i luoghi di lavoro, nonché ogni
altro luogo nell’area della medesima azienda o unità produttiva.
PRINCIPALI DIRITTI E OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Ciascun lavoratore è artefice della propria salute e sicurezza, ma anche di quella delle altre persone
presenti sul luogo, sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.
È naturale allora comprendere come sia fondamentale per il lavoratore il diritto ad essere informato,
formato, consultato, nel modo più alto possibile anche per gli aspetti organizzativo - procedurali
dell’azienda, oltre che per i rischi lavorativi, collettivi ed individuali.
Ecco allora che in questa partecipazione attiva il lavoratore deve:
• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro,
• utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili e attrezzature di lavoro,
le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza,
• segnalare al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui viene a conoscenza, le altre eventuali situazioni di pericolo, riducendole od
eliminandole in caso d’urgenza,
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza e controllo,
• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria
competenza,
• sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei suoi confronti,
contribuire insieme con il Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, agli adempimenti necessari per
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
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SANZIONI9
9 Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76: Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro […] sono rivalutate ogni cinque anni […] in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore
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ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
MISURE DI PREVENZIONE
Sorveglianza Sanitaria
La Sorveglianza Sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e
sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle
modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Obiettivi della Sorveglianza Sanitaria:
- Tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso:
- Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.
- Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi.
- Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.
Gli accertamenti sanitari previsti per i lavoratori sono riportati all’interno del protocollo sanitario
definito dal Medico Competente in funzione dei rischi specifici presenti in azienda, che va considerato
parte integrante dello stesso documento di valutazione dei rischi.
Inoltre, ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria, il Medico Competente
partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori (indagini ambientali e di
monitoraggio biologico) i cui risultati gli sono forniti con tempestività.
Per ogni lavoratore viene istituita e periodicamente aggiornata una cartella sanitaria dove sono
annotate le condizioni psicofisiche di ogni lavoratore, compresi i risultati degli accertamenti
strumentali, di laboratorio e specialistici, eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti
dal Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché il giudizio d’idoneità.
La cartella sanitaria:
- deve essere istituita e aggiornata periodicamente dal Medico Competente per ciascun
lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- deve essere custodita sotto la responsabilità del Medico Competente con salvaguardia del
segreto professionale;
- deve essere firmata sul frontespizio dal Datore di Lavoro;
- su richiesta deve essere fornita in copia al lavoratore;
- in caso di cessazione dell’attività dell’azienda o di risoluzione del rapporto di lavoro deve
essere consegnata dal Medico Competente al lavoratore, che firmerà per ricevuta.
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Gli accertamenti sanitari effettuati dal Medico Competente sono finalizzati ad esprimere un giudizio di
idoneità alla mansione specifica assegnata al lavoratore dal Datore di Lavoro.
Idoneità totale All’espletamento dell’attività lavorativa, senza la necessità di interventi correttivi su ambiente, organizzazione del lavoro e uomo.
Idoneità parziale temporanea o permanente
a) con prescrizioni: quando l’esposizione ad alcuni rischi può essere consentita, in alcuni lavoratori che hanno particolare suscettibilità verso quei rischi, solo con particolari precauzioni (ad es. mediante l’uso di DPI specifici) b) con limitazioni: quando vengono esclusi alcuni compiti previsti nella mansione
Inidoneità temporanea o permanente
Determinata da condizioni patologiche che impediscono lo svolgimento
Nel caso di espressione del giudizio di idoneità/inidoneità temporanea vanno precisati i limiti
temporali o di validità.
Del giudizio di idoneità, il Medico Competente informa per iscritto il Datore di Lavoro e il lavoratore.
Avverso il giudizio del Medico Competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all’Organo di vigilanza territorialmente competente che
dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio
stesso.
Ing. ERCOLE CARLUCCI 24
Informazione, Formazione ed Addestramento
informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del
sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi;
addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le
procedure di lavoro
D.Lgs. 81/08
Formazione Formazione iniziale Aggiornamento
ore Period. Ore
Lavoratori
Rischio Basso 4+4
5 anni 6 Rischio Medio 4+8
Rischio Alto 4+12
Preposti Form.Lavoratori + 8 5 anni 6
Primo soccorso Gruppo A 16
3 anni 6
Gruppo B e C 12 4
Prevenzione incendi ed evacuazione
Rischio Basso 4
3 anni
2
Rischio Medio 8 5
Rischio Alto 16 8
Ponteggisti 28 4 anni 4
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
<15dip
20+12 (rischi specifici)
- -
15-50 dip. 1 anno
4
>50 dip. 8
Datori di lavoro con funzioni di RSPP
Rischio Basso 16
5 anni
6
Rischio Medio 32 10
Rischio Alto 48 14
Dirigenti 16 5 anni 6
Addetti all'utilizzo di attrezzature particolari Dalle 8 alle 34 5 anni 4
Lavoratori al primo accesso in cantiere 16 - -
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Segnaletica di Sicurezza
Lo scopo della segnalazione di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente
comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono determinare pericoli.
SEGNALETICA
PER COLORE FORMA FINALITA’
ANTINCENDIO
ROSSO
pittogramma bianco su fondo rosso; il
rosso deve coprire almeno il 50% della
superficie del cartello
QUADRATA O
RETTANGOLARE
INDICAZIONE ED
UBICAZIONE
ATTREZZATURE
ANTINCENDIO
SALVATAGGIO
O SOCCORSO
VERDE
pittogramma bianco su fondo verde; il
verde deve coprire almeno il 50% della
superficie del cartello
QUADRATA O
RETTANGOLARE
FORNISCE INDICAZIONI
RELATIVE ALLE USCITE
DI SICUREZZA O AI MEZZI
DI SOCCORSO O DI
SALVATAGGIO
AVVERTIMENTO
GIALLO
pittogramma nero su fondo giallo; bordo
nero il giallo deve coprire almeno il 50%
della superficie del cartello
TRIANGOLARE
AVVERTE DI UN RISCHIO
O PERICOLO
PRESCRIZIONE
AZZURRO
pittogramma bianco su fondo azzurro;
l'azzurro deve coprire almeno il 50%
della superficie del cartello
ROTONDA
PRESCRIVE UN
DETERMINATO
COMPORTAMENTO O
OBBLIGA AD INDOSSARE
UN DISPOSITIVO DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE
DIVIETO
ROSSO
pittogramma nero su fondo bianco;
bordo e banda (verso il basso da sinistra
a destra lungo il simbolo, con un
inclinazione di 45º) rossi (il rosso deve
coprire almeno il 35% della superficie
del cartello)
ROTONDA
HA LA FUNZIONE DI
VIETARE UN
COMPORTAMENTO CHE
POTREBBE FAR
CORRERE O CAUSARE
UN PERICOLO
Ing. ERCOLE CARLUCCI 26
Ing. ERCOLE CARLUCCI 27
MISURE DI PROTEZIONE
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
“qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il
lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”
D.Lgs. 81/08
Quando non è possibile assicurare una sufficiente protezione del lavoratore utilizzando impianti o
dispositivi di uso collettivo si deve ricorrere all’impiego di dispositivi di protezione individuale.
Occorre distinguere quando uno stesso dispositivo costituisce divisa o DPI. Per esempio: gli
indumenti da lavoro di solito sono una divisa, ma nei lavori insudicianti, a contatto con prodotti
pericolosi per la Salute, ecc. è dispositivo di protezione e deve avere caratteristiche precise, definite
da Norme10 e Direttive di Prodotto.
I DPI sono raggruppati dalle norme in 3 categorie:
Cat. Protegge da Valutazione funzionalità
I Danni di lieve entità Possibilità di valutare facilmente la funzionalità
II Rischi e lesioni gravi Complicata valutazione della funzionalità
III Rischi e lesioni gravi, danni permanenti Difficile valutazione della funzionalità
Il Testo Unico richiede uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI di
Terza Categoria e per i DPI a protezione dell’udito.
In ottemperanza a quanto previsto dallo stesso Decreto, i lavoratori utilizzano i DPI messi a
disposizione conformemente all’informazione a alla formazione ricevute e all’addestramento
eventualmente organizzato ed espletato. I lavoratori inoltre:
provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
non vi apportano modifiche di loro iniziativa ;
al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei
DPI
segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente i al preposto qualsiasi difetto o
inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione..
10 D.Lgs. 475/92
Ing. ERCOLE CARLUCCI 28
Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC)
“si intendono i sistemi che intervenendo direttamente sulla fonte del rischio riducono o eliminano lo
stesso”
Fanno parte dei DPC tutte quelle misure di Protezione che agiscono su tutti i potenziali esposti;
fanno parte dei questa categoria ad esempio i parapetti nei ponteggi (DPC contro le cadute dall’alto),
le cappe aspiranti (DPC contro la dispersione di agenti pericolosi), teli di protezione durante le
operazioni di saldatura (DPC contro le radiazioni ottiche), ecc.
Procedure di Emergenza
La gestione delle situazioni di emergenze, che possono nascere da un incendio, da un terremoto o
da altri pericoli gravi o imprevisti, richiede uno sforzo organizzativo particolare.
Per la gestione delle emergenze sono fondamentali due strumenti, diversi ma complementari:
• la predisposizione di un piano di Evacuazione;
• le esercitazioni per l’esecuzione del piano in situazioni simulate.
Le previste prove annuali di evacuazione (obbligatorie nei luoghi con più di 9 dipendenti)
consentiranno a tutti di familiarizzare con le “situazioni a rischio” abituando ciascuno all’abbandono
“del posto di lavoro o della zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile”.
Le vie di fuga e le uscite di sicurezza sono indicate da apposita segnaletica.
Il Piano di Emergenza è un documento che contiene:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza;
b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere messe in atto dai
lavoratori e dai presenti;
c) le disposizioni per chiedere l’intervento soccorsi e fornire le necessarie informazioni al loro
arrivo;
d) le specifiche misure per assistere le persone disabili;
e) l’identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare
l'attuazione delle procedure previste.
Il D.L.gs. 81/08 stabilisce inoltre che in ogni azienda, indipendentemente dall’attività svolta e dalle
dimensioni, garantisca, attraverso un’idonea organizzazione per la gestione delle emergenze ed il
primo soccorso attraverso la nomina e la formazione di un adeguato numero di Addetti.
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ORGANI DI VIGILANZA In caso di violazioni accertate dall’Organo di Vigilanza, la Norma11 prevede che sia impartita una
prescrizione, che impone al contravventore di eliminare (nei tempi e modi stabiliti) la violazione
stessa.
A seguito dell’ottemperanza alla prescrizione, il contravventore è ammesso al pagamento di una
sanzione ridotta. La maggior parte delle violazioni previste dal Testo Unico hanno carattere penale e
pertanto saranno comunque comunicate all’ Autorità Giudiziaria.
Chi denuncia la mancata applicazione della Normativa?
Sono tenuti (giuridicamente obbligati) a denunciare un reato i pubblici ufficiali e gli incaricati di
pubblico servizio che ne vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o in ragione
dell'esercizio che questi svolgono.
Gli Organi Ispettivi sono:
• ASL- Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPeSAL)
• Direzione Territoriale del Lavoro
• Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (ARPA)
• Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro (INAIL)
• Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)
• Tutte le Forze di Polizia Giudiziaria
11 D.Lgs. 758/94
Ing. ERCOLE CARLUCCI 30
Sommario
INTRODUZIONE ............................................................................................................................................... 2
CONCETTI DI RISCHIO, DANNO, PREVENZIONE E PROTEZIONE ............................................................. 10
DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI ............................................................. 13
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE .............................................................................. 22
ORGANI DI VIGILANZA .................................................................................................................................. 29
Il seguente testo è stato elaborato dall'Ing. Ercole Carlucci.
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Rev. 00 del 09/03/2017
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