EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (D.Lgs. 218/1997 Art. 2, comma 4) EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (D.Lgs....
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EFFETTI DELLA DEFINIZIONE(D.Lgs. 218/1997 Art. 2, comma 4)
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE(D.Lgs. 218/1997 Art. 2, comma 4)
Gino Manfriani
La definizione comporta l’impossibilità per l’Amministrazione Finanziaria di
emettere nuovi avvisi di accertamento a meno che:
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE(D.Lgs. 218/1997 Art. 2, comma 4)
• sia sopravvenuta la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali sia possibile accertare un maggior reddito, superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a 77.468,53 euro (comma 4, lett. a)
• la definizione abbia riguardato accertamenti parziali (comma 4, lett. b)
La definizione comporta l’impossibilità per l’Amministrazione Finanziaria di
emettere nuovi avvisi di accertamento a meno che:
• la definizione dei partecipanti in soc. di persone ed associazioni professionali abbia riguardo eslusivamente ai redditi di partecipazione (comma 4, lett. c)
• qualora venga accertato un maggior reddito nei confronti di soc. di persone alle quali partecipa il soggetto che ha definito l’accertamento con adesione (comma 4, lett. d)
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE(D.Lgs. 218/1997 Art. 2, comma 4) - segue
• perchè venuti a conoscenza dell’Ufficio solo successivamente all’emanazione del precedente atto impositivo
• richiama - per quanto riguarda il contenuto del nuovo atto di accertamento - la Circolare n. 7/1496 del 30.4.1977
LA SOPRAVVENUTA CONOSCENZADI NUOVI ELEMENTI
Art. 2, comma 4, let. a) D.Lgs. 218/1997
La circolare n. 235/E dell’8.8.1997 precisa che gli elementi devono essere
nuovi:
• fatti sconosciuti alla data del precedente accertamento;
• fatti che non era possibile rilevare direttamente nè dal contenuto della dichiarazione nè dagli atti in possesso dell’Ufficio alla data medesima
La circolare n. 7/1496 del 30.4.1977 precisa che per fatti NUOVI devono
intendersi:
LA SOPRAVVENUTA CONOSCENZADI NUOVI ELEMENTI
Art. 2, comma 4, let. a) D.Lgs. 218/1997
• per la giurisprudenza l’espressione sopravvenuta conoscenza deve essere intesa come conoscibilità
• la conoscibilità deve presentare una valenza oggettiva e non soggettiva
LA GIURISPRUDENZA
LA SOPRAVVENUTA CONOSCENZADI NUOVI ELEMENTI
Art. 2, comma 4, let. a) D.Lgs. 218/1997
Conoscenza ConoscibilitàConoscibilità
Quando gli elementi sono materialmente
nella disponibilità dell’Ufficio al momento
dell’emissione dell’Avviso di Accertamento
Quando in relazione alla istruttoria primaria svolta
dall’ufficio, prima dell’emanazione dell’atto,
questi non poteva non conoscere (o non rendersi conto della presenza di)
determinati elementi
LA SOPRAVVENUTA CONOSCENZADI NUOVI ELEMENTI
Art. 2, comma 4, let. a) D.Lgs. 218/1997
La conoscenza è quindi collegata agli elementi posti nella
disponibilità concreta dell’ufficio
La conoscibilità è collegata a tutti quegli elementi che l’ufficio
avrebbe potuto conoscere in base
all’attività istruttoria svolta
LA SOPRAVVENUTA CONOSCENZADI NUOVI ELEMENTI
Art. 2, comma 4, let. a) D.Lgs. 218/1997
Conoscenza ConoscibilitàConoscibilità
al momento del precedente accertamento:
• non erano conosciuti;• non avrebbero potuto esserlo in base all’attività istruttoria che è stata o avrebbe dovuto essere svolta.
E’ non nuovo e quindi inutilizzabile l’elemento conoscibile ma non utilizzato effettivamente
nel primo avviso
GLI ELEMENTI POSTI A BASE DELL’ACCERTAMENTO INTEGRATIVO POSSONO DEFINIRSI NUOVI SE:
LA SOPRAVVENUTA CONOSCENZADI NUOVI ELEMENTI
Art. 2, comma 4, let. a) D.Lgs. 218/1997
• degli elementi sopravvenuti;
• del modo in cui l’Ufficio ne è venuto a conoscenza
CONTENUTO DELL’ATTO INTEGRATIVO
Il nuovo avviso deve contenere l’indicazione a pena di nullità:
LA SOPRAVVENUTA CONOSCENZADI NUOVI ELEMENTI
Art. 2, comma 4, let. a) D.Lgs. 218/1997
• limitatezza del contenuto;• tassatività delle forme di istruttoria che lo legittimano che e che ne caratterizzano l’identità;
• possibilità di notificare più accertamenti parziali per la stessa annualità
L’ULTERIORE AZIONE ACCERTATRICE IN CASO DI ACCERTAMENTI PARZIALI
Art. 2 comma 4 let. b) D.Lgs. 218/1997
ACCERTAMENTO PARZIALEart. 41-bis del DPR 600/1973
art. 54, comma 5 del DPR 633/1972
CARATTERISTICHE PECULIARI
Segnalazione
qualificata
Accesso, ispezione verificaDirezione centrale accertamentoDirezione RegionaleUfficio Altre agenzie fiscaliGuardia di Finanza Pubbliche amministrazioniEnti pubbliciDati in possesso Anagrafe
Tributaria
ACCERTAMENTO PARZIALEart. 41-bis del DPR 600/1973
art. 54, comma 5 del DPR 633/1972
CONDIZIONI
VIOLAZIONI SOSTANZIALI DA CUI CONSEGUE LA
FACOLTA’ DI PROCEDERE
ALL’ACCERTAMENTO PARZIALE
IMPONIBILI O IVA NON DICHIARATI TOTALMENTE O PARZIALMENTE
DETRAZIONI O DEDUZIONI ESENZIONI E AGEVOLAZIONI NON SPETTANTI
VIOLAZIONI DI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E PLAFOND IVA
MAGGIORI IMPOSTE NON VERSATE ESCLUSE LE IPOTESI DI CUI AGLI ARTT. 36-BIS E 36-TER DPR 600/1973 E ART. 54-BIS DPR 633/1972
ACCERTAMENTO PARZIALEart. 41-bis del DPR 600/1973
art. 54, comma 5 del DPR 633/1972
• devono essere notificati secondo le disposizioni dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973;
• l’atto può essere notificato anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento (Art. 3, comma 4 D.L. 261/1990).
ACCERTAMENTO PARZIALEart. 41-bis del DPR 600/1973
art. 54, comma 5 del DPR 633/1972
NOTIFICA
L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 41-BIS, DEL D.P.R. 600/1973 E’ UNA QUESTIONE CONTROVERSA
GiurisprudenzaGiurisprudenza di legittimitàdi legittimità
GiurisprudenzaGiurisprudenza di meritodi merito
La Corte di Cassazione ha stabilito che:
•le ipotesi previste dalla norma non sono tassative per cui all’Ufficio è consentito emettere avvisi di accertamento parziali anche sulla base di elementi che emergono dalle dichiarazioni del contribuente (Cassazione 18.1.2006, n. 912);•l’utilizzo della rettifica parziale non richiede la semplicità della segnalazione, in quanto può anche fondarsi su informazioni particolarmente complesse (Cassazione 12.05.2006, n. 11057)
La norma in esame richiederebbe ai fini della legittimità della rettifica:
•La dimostrazione di fatti certi e non presuntivi dell’evasione (Comm. Trib. Prov. Salerno 24.01.2000, n. 222); •La presenza degli specifici presupposti indicati dalla norma Comm. Trib. Regionale Veneto 13.06.2005, n. 52);•L’obiettiva evidenza e immediatezza del rilievo tale da non richiedere ulteriori elaborazioni di natura induttiva o sintetica (Comm. Trib. Prov. Brindisi 06.03.2002, n. 114).