ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO - odcec.torino.it ISTITUTI DEFLATIVI... · competenza in materia...
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ISTITUTI DEFLATIVI DEL
CONTENZIOSO
GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
agg. Febbraio 2014
ADESIONE AI P.V.C.
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
(ART. 5-bis D. LGS. 218/1997)
- processi verbali di
constatazione in materia di
imposte sui redditi e di I.V.A.
- che consentano l’emissione di
accertamenti parziali ex art. 41 bis
D.P.R. 600/73 e art. 54 D.P.R.
633/72
ADESIONE AI P.V.C.
PROCEDIMENTO ED EFFETTI
(ART. 5-bis D. LGS. 218/1997)
- l’adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del processo
verbale di constatazione
- l’adesione deve intervenire entro 30 giorni dalla notifica del p.v.c. mediante
comunicazione al competente ufficio dell’agenzia delle entrate ed all’organo che ha redatto
il verbale, se diverso
- entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione l’ufficio notifica al contribuente
l’atto di definizione dell’accertamento, recante indicazione separata, per ciascun tributo:
(i) degli elementi e della motivazione su cui la definizione si fonda;
(ii) della liquidazione delle maggiori imposte e delle sanzioni;
(iii) della liquidazione delle altre somme eventualmente dovute.
In presenza di adesione, la misura delle sanzioni è ridotta ad 1/6 del minimo edittale
ADESIONE AI P.V.C.
PERFEZIONAMENTO (ART. 5 bis E 9 D. LGS. 218/1997)
versamento delle somme dovute entro venti giorni
dalla notifica dell'atto
unica soluzione
ratealmente:
- massimo di otto rate trimestrali di pari importo;
- massimo di dodici rate trimestrali
(somme dovute > 51.645,69 Euro)
prima rata entro venti giorni dalla redazione dell'atto
rate successive + interessi al saggio legale dalla data dell'atto
dal 06/07/ 2011 (D.L. 98/ 2011) non è più richiesta la garanzia per il periodo di
rateazione + 1 anno (nemmeno se rate successive alla prima > € 50.000)
Entro dieci giorni dal versamento (intero importo o prima rata) consegna quietanza di
pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di definizione
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
(ART. 1 D. LGS. 218/1997)
- imposte sui redditi
(per tutte le categorie di
reddito);
anche sostitutive purchè si applichino per esse le norme in
materia di imposte sui redditi (C.M. 235/E/855 del 08/08/97)
- imposta sul valore aggiunto.
- imposte sulle successioni e
donazioni;
- imposta di registro;
- imposte ipotecarie e catastali;
- INVIM.
- tributi locali (potestà degli enti)
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
(ART. 1 D. LGS. 218/1997)
- persone fisiche;
- società di persone e soggetti assimilati ex art. 5 TUIR;
- società ed enti di cui all’art. 87 TUIR;
- sostituti d’imposta.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
COMPETENZA IN MATERIA DI II.DD E IVA (ART. 4 D. LGS. 218/1997)
ufficio delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il
domicilio fiscale
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
COMPETENZA IN MATERIA DI II.DD E IVA (ART. 4 D. LGS. 218/1997)
nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata
ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria
l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione
o del titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito
attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro
contraddittorio
non aderiscono alla definizione o non
hanno partecipato al contraddittorio
benché ritualmente convocati adesione
effetti per i soci - associati - altro coniuge
accertamento sulla base dell’atto di adesione (senza benefici per le sanzioni)
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
COMPETENZA IN CASO DI “GRUPPO” FISCALE (ART. 9-bis D. LGS. 218/1997)
nel caso di soggetti aderenti al c.d. “consolidato nazionale”
l'ufficio competente alle rettifiche di ciascun reddito proprio effettua la
definizione del reddito della consolidante e della consolidata interessata dalle
rettifiche, con unico atto e in loro contraddittorio
l’adesione si perfeziona anche se gli adempimenti previsti (sottoscrizione,
pagamento, ecc.) sono effettuati da una sola di esse
l’atto di adesione ha effetto per entrambe anche se sottoscritto da una sola di esse
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO AI FINI II.DD. E IVA
AVVIO DEL PROCEDIMENTO (ART. 5 E 6 D. LGS. 218/1997)
istanza del contribuente
nei cui confronti
sono stati effettuati
accessi, ispezioni o
verifiche
istanza per la
formulazione della
proposta di
accertamento
che ha avuto notifica di avviso
di accertamento o di rettifica
senza invito a comparire
istanza di accertamento con
adesione (entro i termini di impugnazione)
sospensione di 90 giorni
del termine per ricorrere,
computando anche il periodo feriale
Iniziativa dell’Ufficio
formulazione invito
a comparire
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE – EFFETTI SUI TERMINI DI
IMPUGNAZIONE (ART. 6 D. LGS. 218/1997)
contribuente che ha avuto notifica di avviso di accertamento o di rettifica senza
invito a comparire
formulazione istanza di accertamento con adesione (entro i termini di impugnazione)
sospensione di 90 giorni del termine per ricorrere, anche se le parti in detto
termine non raggiungono un accordo (C. Cost. ord. n. 140 del 15/4/2011)
è onere del contribuente
provare nel ricorso la
presentazione e la
tempestività dell’istanza
(C. Cass. ord. n. 4247
del 20/02/2013)
la revoca dell’istanza da
parte del contribuente o la
notifica di un espresso
provvedimento di rigetto
implica il venir meno della
sospensione (C. Cass. sent. n.
17439 del 12/10/2012)
l’istanza meramente dilatoria
non determina la sospensione
del termine (C.T.P.Treviso n. 73
del 18/07/2012: occorre sia
riscontrata la concreta e reale
volontà del contribuente di
intraprendere il contraddittorio)
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
IN MATERIA DI II.DD E IVA (ART. 5 D. LGS. 218/1997)
ufficio delle entrate
CONTROLLA
la posizione del contribuente
riguardo alle imposte sui
redditi e all’IVA
FORMULA
l’invito al contribuente a
comparire per il
contraddittorio
Indicazione nell’invito:
a) periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) giorno e luogo della comparizione
c) maggiori imposte, sanzioni e interessi in caso di definizione agevolata;
d) motivi
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
LITI DI VALORE INFERIORE A 20.000 EURO
E STUDI DI SETTORE
L’accertamento con adesione può essere attivato anche
laddove sia applicabile il nuovo procedimento
del reclamo / mediazione
La notifica dell’invito al contribuente a comparire per il contraddittorio, ai sensi
dell’art. 5 del D. Lgs. 218/97 costituisce elemento essenziale per la validità del
successivo procedimento di accertamento; viceversa, il rifiuto del contribuente a
comparire gli preclude la possibilità di presentare istanza per la definizione del
successivo accertamento (art. 6 co. 2 D. Lgs 218/97).
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ADESIONE INTEGRALE ALL’ACCERTAMENTO NON PRECEDUTO
DA P.V.C. (ART. 5, COMMI 1-bis e SS., D. LGS. 218/1997)
se il contribuente aderisce integralmente ai contenuti della proposta, con
comunicazione al competente ufficio
- si paga il dovuto (o la prima rata) entro 15 gg prima della data fissata
per la comparizione;
- sanzioni ulteriormente ridotte alla metà rispetto a quelle previste per
l’accertamento con adesione “ordinario” (1/6);
- in caso di pagamento rateale non sono dovute garanzie
Iniziativa dell’Ufficio con emissione di invito a comparire senza che
prima sia stato notificato un P.V.C. definibile ai sensi dell’art. 5 bis
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
PROCEDIMENTO (ART. 7 D. LGS. 218/1997)
N.B. in caso di istanza del
contribuente, l’ufficio non è
obbligato a formulare l’invito a
comparire (Cass. 30/12/2009, n.
28.051)
impugnazione avviso di
accertamento o di
rettifica
definizione
rinuncia all'istanza
l’ufficio, nel proprio invito a comparire (qualora non sia stata
prestata completa adesione) ovvero entro 15 giorni dal ricevimento
dell’istanza, convoca il contribuente per il contraddittorio
atto di adesione in duplice esemplare
sottoscritto dal contribuente e dal capo
dell'ufficio o da un suo delegato con
indicazione separatamente per ciascun
tributo:
elementi e motivazione su cui la
definizione si fonda;
liquidazione delle maggiori imposte,
delle sanzioni;
liquidazione delle altre somme
eventualmente dovute.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
PERFEZIONAMENTO (ART. 8 E 9 D. LGS. 218/1997)
versamento delle somme dovute entro venti giorni
dalla redazione dell'atto
unica soluzione
ratealmente:
- massimo di otto rate trimestrali di pari importo;
- massimo di dodici rate trimestrali
(somme dovute > 51.645,69 Euro)
prima rata entro venti giorni dalla redazione dell'atto
rate successive + interessi al saggio legale dalla data dell'atto
dal 06/07/ 2011 (D.L. 98/ 2011) non è più richiesta la garanzia per il periodo di
rateazione + 1 anno (nemmeno se rate successive alla prima > € 50.000)
Entro dieci giorni dal versamento (intero importo o prima rata) consegna quietanza di
pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)
effetto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
IVA = A x M
(solo per fattispecie ad essa rilevanti)
modalità
definizione ai fini delle imposte sui redditi
A = aliquota media;
M = maggiori componenti positivi di reddito;
I = IVA su operazioni imponibili - IVA su cessioni di beni ammortizzabili - IVA
detraibile forfettariamente;
V = volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di
quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione.
dove A = I / V
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)
nessuno
possono formare oggetto di definizione anche fattispecie rilevanti ai soli
fini dell’imposta sul valore aggiunto
effetto ai fini delle imposte sui redditi
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)
integrabile o
modificabile da parte
dell'ufficio
impugnabile
negativo
accertamento
definito con
adesione
ai fini extratributari
contributi previdenziali
e assistenziali
effetti penali
positivo
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)
accertamento
definito con
adesione
generale irrilevanza ai fini penali, limitatamente ai
fatti oggetto di accertamento, fatta eccezione per i
reati ex art. 2, comma 3, e 4 D.L. 429/82 (abrogati
dal D. LGS. 74/2000):
- omesso versamento di ritenute > L. 10 milioni;
- occultamento o distruzione scritture contabili;
- falso e frode fiscale.
il D. LGS. 74/2000 prevede ora, per i delitti da
esso previsti, la riduzione fino alla metà delle pene
e la non applicazione delle sanzioni accessorie
qualora prima dell’apertura del dibattimento di
primo grado il contribuente estingua il proprio
debito anche nell’ambito di una procedura
concordataria o conciliativa.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)
a) sopravviene conoscenza di elementi per un
maggior reddito, superiore al cinquanta per cento
del reddito definito e comunque non < a 150
milioni di lire (77.468,53 Euro);
ulteriore azione
accertatrice entro i
termini di cui agli
art. 43 DPR 600/73
e 57 DPR 633/72,
possibile se:
b) per le altre tipologie di reddito, se definizione
riguardante accertamenti parziali;
c) definizione riguardante redditi da partecipazione
nelle società o nelle associazioni di cui all'art. 5
TUIR o in aziende coniugali non gestite in forma
societaria;
d) se l'azione accertatrice è esercitata nei confronti
delle società o associazioni o dell'azienda coniugale
di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contri-
buente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.
inoltre resta ferma la possibilità di controllo formale e liquidazione delle dichiarazioni
(art. 36-bis e 36-ter)
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)
sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione nonché per
le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni
misura ridotta a
un terzo del minimo edittale (art. 1 L. 220/2010), ad eccezione delle sanzioni
applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni e per mancata, non veritiera
o incompleta risposta ai questionari.
(le sanzioni erano ridotte ad un quarto per le violazioni commesse
anteriormente all’1.2.2011)
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
nessuna
sanzioni e interessi sulle somme dovute a titolo di
contributi previdenziali e assistenziali
misura
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE (ART. 2 D. LGS. 218/1997)
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
COMPETENZA IN MATERIA DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
(ART. 10 D. LGS. 218/1997)
ufficio delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il
domicilio fiscale
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN MATERIA DI ALTRE
IMPOSTE INDIRETTE (ART. 12 D. LGS. 218/1997)
ambito soggettivo
se di iniziativa del
contribuente può
attivarlo anche uno solo
degli obbligati
la presentazione dell'istanza, anche
da parte di un solo obbligato,
comporta la sospensione, per tutti i
coobbligati, dei termini per
l'impugnazione
se di iniziativa
dell’ufficio,
riguarda tutte le
parti contraenti o
tutti gli obbligati.
la definizione da parte di un
coobbligato estingue
l’obbligazione tributaria di tutti
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN MATERIA DI ALTRE
IMPOSTE INDIRETTE (ART. 3 D. LGS. 218/1997)
ambito oggettivo
se l’atto contiene più
disposizioni soggette ad
autonoma imposizione,
ciascuna di esse
costituisce distinto
oggetto di definizione
tutti i tributi dovuti
dal contribuente
relativamente ai
beni e ai diritti
indicati nell’atto
è esclusa l’adesione parziale
relativa a singoli beni o diritti
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN MATERIA DI ALTRE
IMPOSTE INDIRETTE (ART. 3 D. LGS. 218/1997)
effetti
l’accertamento definito con adesione non è soggetto
ad impugnazione e non è integrabile né modificabile
da parte dell’ufficio
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 D. LGS. 546/1992)
PROCEDIMENTO AVANTI LA COMMISSIONE PROVINCIALE
con l’istanza di
trattazione in
pubblica udienza
ufficio Ante fissazione
data di
trattazione
contribuente
fino alla
trattazione della
controversia con
proposta scritta -
previa adesione
del contribuente
Post fissazione
data di
trattazione
Rito
presidenziale
Rito
collegiale
C.T.P. nella prima udienza
N.B. per le controversie soggette alla nuova procedura del reclamo / mediazione è esclusa
la possibilità di conciliazione giudiziale (art. 17-bis D. Lgs. 546/1992)
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
PROCEDIMENTO AVANTI LA COMMISSIONE PROVINCIALE
sussistenza dei
presupposti e delle
condizioni di
ammissibilità (non
si valuta il merito)
decreto di
estinzione del
giudizio
Rito
presidenziale
non sussistenza
delle condizioni di
ammissibilità
fissazione
della data di
trattazione
della
controversia
versamento (intero importo o prima
rata) entro venti giorni dalla data della
comunicazione alle parti
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 D. LGS. 546/1992)
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
PROCEDIMENTO AVANTI LA COMMISSIONE PROVINCIALE
conciliazione
ha luogo
Rito collegiale - C.T.P.
prima udienza
conciliazione
non ha luogo
C.T.P. può
assegnare un
termine non >
60 giorni
conciliazione
non ha luogo
comunque
prosecuzione
del giudizio
proposta scritta
previa
adesione
dell’altra parte
totale
parziale questioni aperte
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 D. LGS. 546/1992)
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
PROCEDIMENTO AVANTI LA COMMISSIONE PROVINCIALE
conciliazione ha luogo
indicazione somme dovute a
titolo:
- di imposta;
- di sanzioni,nella
misura del 40% delle
somme irrogabili (era 1/3 per
i ricorsi presentati fino al
1/2/2001 – art. 1 L. 220/2010);
- di interessi.
titolo per la riscossione delle somme dovute
SI PERFEZIONA con il versamento delle somme
dovute entro venti giorni dalla redazione del P.V.
processo verbale
ratealmente:
- massimo di otto rate trimestrali di pari
importo;
- massimo di dodici rate trimestrali (se
somme dovute > € 50.000)
unica soluzione
* prima rata entro venti giorni dalla redazione dell'atto
* rate successive + interessi al saggio legale dalla data dell'atto
* non più richiesta garanzia per il periodo di rateazione + 1 anno (se rate successive alla prima > 50.000 Euro)
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 D. LGS. 546/1992)
PAGAMENTO DEI DEBITI DA ISTITUTI DEFLATIVI
ART. 28 quinquies D.P.R. 602/73
L’art. 28-quinquies del D.P.R. 602/1973, introdotto dall’art. 9 del D.L. 35/2013,
prevede la possibilità di pagare le somme dovute a seguito di:
• adesione ai P.V.C.;
• adesione agli inviti a comparire;
• accertamento con adesione;
• conciliazione giudiziale;
oltre che a seguito di acquiescenza (art. 15 D. LGS. 218/97), definizione agevolata
delle sanzioni (art. 16 e 17 D. LGS. 472/97) e mediazione (art. 17 bis D. LGS.
546/92);
mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
maturati al 31/12/2012 nei confronti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche
e locali, derivanti da forniture, somministrazioni ed appalti e certificati mediante
l’apposita piattaforma da parte dell’ente debitore.
La compensazione, in presenza dei requisiti di legge, viene effettuata utilizzando il
nuovo modello “F24 Crediti PP.AA.” approvato con Provv. Ag. Entrate del
31/01/2014