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Edizione a cura della Direzione regionale Toscana aggiornata a marzo 2008

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Edizione a cura della Direzione regionale Toscana

aggiornata a marzo 2008

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Il fine istituzionale dell�Agenzia delle Entrate è quello di

raggiungere il massimo livello di adesione spontanea agli

obblighi fiscali, anche attraverso un�informazione chiara e

puntuale nei confronti dei contribuenti. L�importanza del-

l�ippica, per dimensioni del fenomeno e numero di ippo-

dromi presenti sul territorio, ha spinto la Direzione

Regionale della Toscana a realizzare in occasione del 118°

Premio Pisa, in collaborazione con la società di gestione

dell�Ippodromo di San Rossore e con il contributo del Turf

Club San Rossore, una guida per illustrare gli aspetti fisca-

li di maggior rilievo del settore.

La guida cerca di evidenziare le peculiarità delle principali

figure professionali del mondo ippico, senza tralasciare chi

si occupa di cavalli per attività amatoriali e non agonistiche.

Nei limiti del possibile, si è cercato di organizzare il mate-

riale in capitoli indipendenti, per consentire al lettore una

consultazione più agile ed efficace.

Un ringraziamento personale a tutti coloro che hanno reso

possibile questa pubblicazione.

Il Direttore Regionale della Toscana

Giorgio Pirani

Presentazione

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D al 1854 è attivo a San Rossore un ippodromo che, nel tempo, ha acqui-

sito grande notorietà per la qualità delle piste, per l�eccellenza del-

l�ambiente, per il valore dei protagonisti - uomini e cavalli - che hanno

animato le vicende sportive. L�ippodromo, posto all�interno di un parco regiona-

le, è gestito da oltre un secolo dalla società Alfea, che in ogni occasione ha inteso

essere partecipe della soluzione dei problemi dell�ippica. Quelli legati alla fiscali-

tà, mai abbastanza chiara per gli operatori del settore, sono certamente fra i più

significativi ed è con questo spirito che l�Alfea appoggia l�iniziativa dell�Agenzia

dalle Entrate sulle questioni legate alla fiscalità nell�ippica.

Il Presidente dell'Alfea

Dott. Stefano Meli

I l Turf Club San Rossore, dal quale nasce l�iniziativa di portare ulteriore chia-

rezza sui problemi fiscali nell�ippica, è un�associazione no profit che conta

ormai 103 soci. I suoi scopi principali sono promuovere e diffondere la

conoscenza delle varie attività del cavallo, anche in ambito internazionale; colla-

borare con altri enti per lo sviluppo di iniziative che si collochino nell�ambito

delle sue finalità istitutive; promuovere attività culturali finalizzate ad incremen-

tare l�attenzione del pubblico a partecipare alla vita sportiva che si svolge per otto

mesi all�anno all�interno dell�ippodromo di San Rossore.

Il Presidente del Turf Club San Rossore

Dott. Mauro Bellatalla

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Lo spirito della competizione a cavallo è radicato in tutte le popolazioni fin dagli albori

della civiltà. Il cavallo, utilizzato nei lavori e nelle fatiche domestiche, è da sempre stato

impiegato anche nei tipi più disparati di competizione, dalle corse delle bighe dell�epoca

romana ai tornei alle giostre medioevali.

In Italia le corse dei cavalli, presenti ufficialmente dal 1881, hanno rappresentato nella

prima parte del novecento il segno distintivo di una società d�élite, mentre nel secondo

dopoguerra l�attenzione sul fenomeno sportivo ippico ha assunto dimensioni più ampie e

popolari. Nel 1942 un�apposita legge (Legge 24 marzo 1942 n. 315), denominata Orsi

Manganelli dal nome del suo estensore, nobile appassionato allevatore e proprietario di

cavalli da trotto, ha riordinato il settore delle corse e delle scommesse, istituendo l�Unione

Nazionale Incremento Razze Equine, sotto il cui controllo sono stati posti il Jockey Club

Italiano, la Società degli Steeple-Chases d�Italia, l�Encat e l�Enci, enti che disciplinavano

rispettivamente le corse al galoppo, quelle ad ostacoli, quelle al trotto ed il cavallo da sella

italiano. Grazie all�impulso del nuovo Ente, l�ippica è diventata negli anni sessanta e settan-

ta un fenomeno seguito dai mass-media e da gran parte dell�opinione pubblica.

A partire dagli anni ottanta, mutato il panorama sociale, è venuta meno l�attenzione dei

mass-media, il mondo delle corse di cavalli ha conosciuto un periodo di crisi che dura tut-

tora. Un declino che non interessa l�attività amatoriale, come dimostra la nascita negli ulti-

mi anni di un gran numero di centri sportivi e maneggi.

Attualmente il settore ippico, alimentato principalmente dalle scommesse, conta circa 60

mila addetti con un giro d�affari complessivo di poco inferiore ai 3 miliardi di euro all�an-

no. Per questo la Direzione regionale in collaborazione con l�ippodromo di San Rossore ha

realizzato una guida che affronta con linguaggio semplice e comprensibile, i diversi aspet-

ti fiscali del mondo dell�ippica. La guida è suddivisa in cinque capitoli, ognuno dei quali

prende in considerazione uno degli attori delle corse dei cavalli: allevatori, scuderie, pro-

prietari, allenatori, fantini. Per ogni categoria vengono esaminati, se presenti, gli aspetti

peculiari relativi alle imposte sui redditi, all�Iva e all�Irap.

La stesura si è basata su "La disciplina fiscale sull�allevamento dei cavalli" guida realizzata

dall�Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, nel 2005.

Premessa

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in evidenzaL�art. 32 del DPR n. 917/86 richiede che il terreno posseduto abbia la capacitàpotenziale di produrre almeno un quarto del mangime necessario all�allevamento,essendo irrilevante ai fini fiscali sia la quantità totale di mangime prodotto dal-l�impresa agricola sia l�eventuale acquisto di mangime presso terzi.

Imposte sui redditiL�allevamento di cavalli fa parte della più generale attività di allevamento di animali.

Ai fini delle imposte sui redditi, il trattamento fiscale dell�allevamento di cavalli è diverso

a seconda che vengano avviati all�attività agonistica (considerati beni che concorrono alla

produzione del reddito d�impresa), oppure vengano utilizzati nell�ambito di aziende agri-

cole. In questa seconda categoria rientrano i cavalli da corsa che non hanno ancora inizia-

to la preparazione specifica per le corse (puledri) e quelli che, terminata l�attività agonisti-

ca, sono utilizzati per la riproduzione (stalloni o fattrici)1. La disciplina fiscale si differen-

zia poi in base al soggetto che esercita l�attività: imprese individuali e società semplici da

un lato; società di persone, di capitali ed enti commerciali dall�altro.

Cavalli utilizzati nell�azienda agricolaImprese individuali e società semplici

In base all�art. 2135 del codice civile si considerano imprenditori agricoli coloro che si

dedicano all�allevamento di equini, di qualsiasi razza, nell�ambito dell�azienda agricola.

Nel caso si tratti d�imprese individuali o società semplici, il reddito derivante dall�alleva-

mento si considera compreso nel reddito agrario determinato mediante applicazione delle

tariffe d�estimo, purché gli animali siano nutriti con mangimi ottenibili per almeno un

quarto dal terreno agricolo posseduto dall�impresa agricola2.

Fino all�entrata in vigore delle nuove tariffe d�estimo, il reddito agrario deve essere riva-

Allevatori

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lutato con l�applicazione di un coefficiente pari al settanta per cento. Quando l�allevamen-

to dei cavalli eccede la potenzialità del terreno dà luogo, per la parte eccedente il limite, a

reddito di impresa determinabile con metodo forfetario oppure ordinario.

Il metodo forfetarioIl metodo forfetario3 consiste nell�attribuire a ciascun animale che eccede la potenzialità

del fondo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo; il

valore deve poi essere moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse

incidenze dei costi (le spese e gli altri componenti negativi non sono invece ammessi in

deduzione). Il valore medio e il coefficiente sono stabiliti ogni due anni con decreto del

Ministro dell�Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche

Agricole e Forestali4.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di calcolo si possono consultare le istruzioni al

quadro RD del modello Unico.

Il metodo ordinario Il metodo ordinario comporta l�applicazione delle norme ordinariamente previste per la

determinazione del reddito d�impresa, con l�obbligo di tenuta della contabilità, ordinaria

o semplificata, a seconda dell�ammontare dei ricavi.

in evidenzaIl regime naturale di determinazione del reddito d�impresa è quello forfetario, daadottare nel caso in cui l�allevamento dei cavalli ecceda la potenzialità del terre-no; resta salva la facoltà per l�allevatore di avvalersi delle modalità di calcolo uti-lizzate ordinariamente. L�opzione si esprime compilando il quadro del redditod�impresa nella dichiarazione relativa al periodo in cui i redditi stessi sono statiprodotti.

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Società ed enti commerciali

Il reddito da allevamento di animali conseguito da società commerciali (di persone o di

capitali), da società cooperative e da enti commerciali, che ecceda o meno il reddito agra-

rio dei terreni, è considerato reddito di impresa ed è tassato sulla base delle risultanze con-

tabili. La Finanziaria 20075 permette alle società di persone, società a responsabilità limi-

tata e società cooperative, con qualifica di società agricola6, di optare per la determinazio-

ne del reddito agrario secondo le modalità previste dalla legge7.

Per maggiori approfondimenti sulle modalità di applicazione si rimanda al DM 27 settem-

bre 2007, n. 213. L�agevolazione è riservata esclusivamente alle società che nell�oggetto

sociale prevedono l�esercizio esclusivo di attività agricole di cui all�art. 2135 del codice

civile e nella denominazione riportano la dizione "società agricola".

Cavalli utilizzati nell�attività agonisticaL�allevamento dei cavalli utilizzati per l�esercizio di attività agonistica non rientra nell�at-

tività propriamente agricola. In questo caso al titolare dell�impresa sono infatti richieste

specifiche competenze tecniche, necessarie alla preparazione ed all�addestramento del

cavallo, ed apposite attrezzature che esulano dalla disponibilità dell�allevatore e dalla

potenzialità del fondo8. I proventi derivanti dall�impiego di questi animali in corse di trot-

to o galoppo non entrano perciò nella configurazione del reddito agrario, ma sono consi-

derati componenti positivi del reddito d�impresa, da contrapporre ai relativi costi, primo

tra tutti il costo del cavallo, meglio individuato nella sezione dedicata alle scuderie.

Scritture contabiliLe imprese di allevamento di cavalli che eccedono le potenzialità del terreno, oltre alle

ordinarie scritture contabili, devono tenere un registro cronologico di carico e scarico

degli animali allevati, distinto per specie e ciclo di allevamento, con indicazione degli

incrementi e decrementi verificatisi, per qualsiasi causa, nel periodo d�imposta9.

Il registro è essenziale per la regolarità ed attendibilità della contabilità dell�impresa di alle-

vamento10. Solo le imprese che svolgono attività agricola mediante allevamento di anima-

li con mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno sono esentate dal tenere questo

registro, in virtù del diverso sistema di accertamento basato sul reddito agrario.

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in evidenzaLa ritenuta a titolo d�acconto non esaurisce il rapporto tributario, in quanto chila percepisce, dovendo dichiarare il relativo reddito, sottrarrà dall�imposta dovutala ritenuta subita.La ritenuta a titolo d�imposta, invece, esaurisce il rapporto tributario, con la con-seguenza che il percipiente non dovrà dichiarare quanto ricevuto perchè la ritenu-ta subita lo solleva da ogni obbligo tributario.

Provvidenze UNIREStabilite ogni anno dall�UNIRE11 e approvate dal Ministero delle politiche agricole alimen-

tari e forestali, le provvidenze finalizzate all�incremento ed alla selezione della produzione

ippica corrisposte agli allevatori di cavalli di razza si dividono in due categorie: le provvi-

denze erogate a favore degli allevatori quale incentivo alla loro attività di allevamento, con

importo variabile in percentuale sull�ammontare dei premi vinti dai cavalli allevati nelle

singole corse, e i premi al traguardo spettanti ai proprietari dei cavalli che svolgono attivi-

tà agonistica. Per le provvidenze agli allevatori, l�UNIRE opera all�atto del pagamento una

ritenuta alla fonte nella misura del 4% con l�obbligo di rivalsa.

La ritenuta è operata a titolo d�acconto dell�imposta sul reddito delle persone fisiche o del-

l�imposta sul reddito delle società dovuta dall�allevatore, con la conseguenza che i contri-

buti cui la stessa si riferisce concorrono a formare il reddito complessivo dell�allevatore

secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza12.

I premi al traguardo, anche quando percepiti da allevatori proprietari, sono estranei alla

normale attività agraria e costituiscono reddito autonomamente tassabile rispetto a quello

fondiario13. Nel dettaglio, quando l�UNIRE corrisponde i premi ai partecipanti a manife-

stazioni sportive ippiche, deve operare all�atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella

misura del 4% con l�obbligo di rivalsa.

La ritenuta è operata a titolo d�acconto dell�imposta sul reddito delle persone fisiche o del-

l�imposta sul reddito delle società dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che

esercitano le attività commerciali indicate nell�art. 51 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917

e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti14.

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Imposta valore aggiuntoAnche ai fini Iva occorre individuare il corretto trattamento fiscale applicabile all�attivi-

tà di allevamento di cavalli, distinguendo a seconda che riguardi o meno cavalli impiega-

ti nell�attività agonistica. Non ha invece nessun rilievo la veste giuridica con la quale il

soggetto esercita l�attività di allevamento.

Cavalli utilizzati nell�azienda agricolaRegime speciale

L�allevamento dei cavalli è considerato attività agricola ed è previsto un apposito regime

speciale15.Esso consiste nella detrazione forfetaria dell�Iva sugli acquisti in ragione delle

percentuali di compensazione applicabili ai prodotti venduti, fermo restando l�obbligo

di calcolare e versare l�Iva eventualmente dovuta entro le normali scadenze.

Le percentuali sono stabilite con decreto del Ministro dell�Economia e delle Finanze di

concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per l�applicazione del regime speciale devono sussistere due requisiti:

� esercizio, anche in forma associata, di una delle attività indicate dall�articolo 2135 del

codice civile;

� commercializzazione dei prodotti indicati nella tabella A, parte prima, allegata al DPR

26.10.1972 n. 633, a condizione che il loro acquisto sia stato assoggettato a Iva.

Il soggetto che opera in regime speciale non può operare altre detrazioni oltre a quelle

forfetarie delle percentuali di compensazione. E� tenuto agli obblighi contabili e di-chia-

rativi normalmente previsti ai fini Iva.

un esempioIl signor Rossi gestisce un�azienda agricola per l�allevamento dei cavalli. In data31 luglio 2007 cede 10 cavalli del valore unitario di � 1.000 al signor Bianchi.Considerato che alla vendita di cavalli vivi si applica l�aliquota Iva del 20%,qualora non siano utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, e che lapercentuale di compensazione è pari al 7,5%, il signor Rossi dovrà versare Ivaper � 1.250 sulla base di questo calcolo:

� numero cavalli ceduti 10� costo unitario 1.000

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Gli allevatori che rinunciano al regime di esonero rientrano automaticamente nelregime speciale, a meno che non optino per il regime ordinario.I soggetti in regime speciale o di esonero sono esclusi dal regime dei minimi intro-dotto dalla Finanziaria 200817.

in evidenza

Regime di esonero

Gli allevatori di cavalli imprenditori agricoli che nell�anno solare precedente hanno realiz-

zato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d�affari non superio-

re ad � 7.000, composto per almeno due terzi da cessioni di prodotti elencati nella tabel-

la A, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 633, sono esonerati da tutti gli adem-

pimenti Iva.

Resta fermo l�obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.

In questo caso i clienti, se soggetti Iva, devono emettere autofattura per le merci acquista-

te con applicazione delle aliquote compensative. Il regime di esonero termina a partire dal-

l�anno solare successivo a quello in cui è superato il limite di � 7.000; nel caso venga supe-

rato il limite di un terzo di cessioni di beni non agricoli il regime cessa nel corso dello stes-

so anno.

Regime ordinario

Gli allevatori in regime speciale o di esonero possono, in qualunque momento, optare per

il regime ordinario16. L�opzione va esercitata nella prima dichiarazione Iva che il contri-

buente deve presentare successivamente alla scelta operata e, in caso di esonero, entro il

termine previsto per la presentazione della dichiarazione.Va precisato che, anche in assen-

za di tale comunicazione, l�opzione si desume dal comportamento concludente del contri-

buente e dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, salva l�applicazione della sanzio-

ne da � 258 ad � 2.065.

� imponibile totale operazione 10.000� Iva operazioni imponibili (20% di 10.000) 2.000� Iva detraibile (7,5% di 10.000) 750� Iva dovuta sull�operazione 1.250

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Cavalli utilizzati nell�attività agonisticaL�allevamento dei cavalli utilizzati per l�esercizio dell�attività agonistica non rientra nell�at-

tività propriamente agricola. Non si può perciò utilizzare né il regime speciale né quello

di esonero18 ma il regime Iva ordinario.

Anche la cessione dei cavalli deve essere assoggettata ad Iva poiché sussistono sia il requi-

sito soggettivo (esistenza di un soggetto d�imposta) che oggettivo (operazione imponibile)

per l�applicazione del tributo19.

Nel caso di cessione di cavalli acquistati in precedenza da privati non dotati di partita Iva

viene applicato un particolare regime Iva, denominato regime del margine20.

In questo caso l�Iva è determinata per differenza tra il costo di acquisto ed il prezzo di ven-

dita. Sul valore ottenuto si effettua poi lo scorporo dell�Iva che risulterà quindi inglobata

nel corrispettivo.

Provvidenze UNIREAi fini Iva sono imponibili con aliquota ordinaria i premi corrisposti a soggetti, proprieta-

ri o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, iscritti entro il mese di dicembre nell�appo-

sito registro tenuto dall�UNIRE, e relativi a manifestazioni organizzate dalla stessa associa-

zione, che controlla i requisiti per l�iscrizione21.

un esempioIl signor Bianchi gestisce un allevamento di cavalli impiegati in corse ippiche. Indata 31 luglio 2007 acquista da un privato un cavallo per � 750; il cavalloviene ceduto il successivo 31 agosto 2007 per � 1.500. L�Iva dovuta sulla cessio-ne sarà calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto delcavallo, mediante scorporo della stessa, come risulta da questo prospetto

� prezzo di acquisto cavallo 750� prezzo di vendita cavallo 1.500� margine lordo (1.500 - 750) 750� scorporo Iva (750/1.20) X 20%) 125� base imponibile operazione 625� Iva sulla vendita 125

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L�iscrizione è subordinata al possesso di due requisiti:

� la proprietà o la gestione di almeno cinque cavalli;

� l�abitualità a partecipare a gare ippiche.

I requisiti necessari vengono vagliati dall�UNIRE all�atto dell�iscrizione.

I soggetti che entro il mese di dicembre sono iscritti nell�elenco, acquistano soggettività

passiva Iva e la mantengono fino a quando non vengano meno i requisiti per l�iscrizione.

L�applicazione dell�Iva ai premi corrisposti dall�UNIRE consente di portare in detrazione

l�Iva pagata sugli acquisti.

Al contrario, gli allevatori e i proprietari che non hanno i requisiti per l�iscrizione, o che

non si iscrivono all�elenco UNIRE, non possono applicare l�Iva sui premi ricevuti; di con-

seguenza, per questo aspetto svolgono attività non rilevante ai fini del tributo22.

Imposta regionale attività produttiveAnche ai fini dell�Irap il trattamento fiscale è diverso a seconda che l�attività di allevamen-

to riguardi o meno cavalli impiegati nell�attività agonistica, ed a seconda che venga eserci-

tata da imprese individuali e società di persone oppure da società di capitali ed enti com-

merciali.

Cavalli utilizzati nell�azienda agricolaLe imprese individuali e le società di persone che allevano animali con mangimi ottenibili

per almeno un quarto dal terreno agricolo posseduto dall�impresa agricola23, calcolando il

reddito eccedente i limiti dell�art. 32 in modo forfetario24, determinano il valore della

produzione:

� in relazione alla differenza tra i corrispettivi e gli acquisti soggetti a registrazione a fini

IVA. Viene, quindi, compilata la sezione produttori agricoli del quadro IQ del modello

UNICO (sezione III);

� analiticamente, se hanno optato per il metodo analitico di determinazione del valore

della produzione, barrando l�apposita casella "opzione" della sezione imprese presente

nel quadro IQ del modello UNICO (sezione I).

Le imprese individuali e le società di persone esercenti l�attività di allevamento di cavalli,

che non determinano il reddito eccedente la potenzialità del terreno in maniera forfetaria,

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hanno l�obbligo di compilare la sezione imprese presente nel quadro IQ del modello Unico

(sezione I). Nel caso di società di capitali o di enti commerciali esercenti attività di alleva-

mento di cavalli risulta applicabile l�ordinario regime previsto in materia di Irap per le

imprese esercenti attività commerciale.

Cavalli utilizzati nell�attività agonisticaCome ricordato, l�allevamento dei cavalli utilizzati per l�attività agonistica non rientra nel-

l�attività propriamente agricola. Di conseguenza, risulterà applicabile l�ordinario regime

previsto in materia di Irap per le imprese esercenti attività commerciale.

Sono esclusi dall�Irap gli allevatori di cavalli che rientrano nel regime di esoneroai fini Iva.Essi tuttavia assumono la veste di soggetti passivi Irap se nel corso dell�annohanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse dalle cessioni diprodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata alDPR n. 633/1972, a meno che ciò sia dovuto ad operazioni di cessione di beniammortizzabili che non concorrono a determinare il volume d�affari.

in evidenza

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Imposte sui redditiL�attività di scuderia di cavalli da corsa è finalizzata a realizzare un lucro dalla partecipazio-

ne dei cavalli a gare agonistiche o dalla loro vendita; ha quindi natura commerciale e non

rientra nell�attività propriamente agricola.

Sono infatti richieste al titolare dell�impresa specifiche competenze tecniche, necessarie

alla preparazione ed all�addestramento del cavallo, ed apposite attrezzature che esulano

dalla potenzialità del terreno.

Ne consegue che i proventi derivanti dall�impiego di questi animali in corse di trotto o

galoppo, così come i corrispettivi della loro cessione, sono considerati componenti positi-

vi del reddito d�impresa, da contrapporre ai relativi costi, ad esempio quelli relativi all�ac-

quisto, al mantenimento, al trasporto e all�allenamento dei cavalli.

In particolare, per quanto riguarda i premi al traguardo erogati dall�UNIRE, va ricordato

che viene effettuata una ritenuta alla fonte nella misura del 4% con l�obbligo di rivalsa.

Tra i componenti negativi è rilevante il criterio di determinazione del costo del cavallo.

La prassi ha chiarito che il cavallo non può tecnicamente considerarsi bene strumentale

ammortizzabile, con la conseguenza che il relativo costo deve essere classificato fra i costi

ad utilizzazione pluriennale25, ossia quei costi che devono essere ripartiti in più esercizi

secondo il criterio di utilizzazione economica del bene entro l�ambito temporale della sua

effettiva esplicazione26.

Quanto ai criteri per calcolare le quote del costo del cavallo deducibili in ciascun anno, in

assenza di specifici criteri previsti da norme tributarie, devono applicarsi gli ordinari cri-

teri civilistici di ripartizione delle spese.

Imposta valore aggiuntoLa gestione di scuderie di cavalli utilizzati per l�attività agonistica rientra nell�attività di

natura commerciale, e di conseguenza si applica il regime Iva ordinario.

In tal senso, anche la cessione dei cavalli deve essere assoggettata ad Iva, poiché sussistono

Scuderie

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sia il requisito soggettivo (esistenza di un soggetto d�imposta) che oggettivo (operazione

imponibile) per l�applicazione del tributo.

Per i cavalli acquistati da privati non dotati di partita Iva, si applicherà il regime del mar-

gine richiamato a pag. 16.

Per quanto riguarda il trattamento delle provvidenze UNIRE percepite dalle scuderie di

cavalli, la legge dispone che sono imponibili con aliquota Iva ordinaria i premi corrisposti

a soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, iscritti entro il mese di

dicembre nell�apposito registro tenuto dall�UNIRE, e relativi a manifestazioni organizzate

dalla stessa associazione, che controlla i requisiti per l�iscrizione27. Si ricorda che l�appli-

cazione dell�Iva ai premi corrisposti dall�UNIRE consente di portare in detrazione l�Iva

pagata sugli acquisti.

Le scuderie di cavalli non iscritte nell�elenco UNIRE non applicano l�Iva sui premi rice-

vuti; sotto questo aspetto svolgono attività non rilevante ai fini del tributo28.

Imposta regionale sulle attività produttiveLa gestione di scuderie di cavalli utilizzati per l�attività agonistica è di natura commerciale; risul-

ta quindi applicabile l�ordinario regime previsto in materia di Irap per le imprese esercenti atti-

vità commerciale.

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Il possesso di cavalli utilizzati nell�attività sportiva amatoriale non determina alcun obbli-

go fiscale per il proprietario, persona fisica, che può invece dedurre dalla propria

dichiarazione dei redditi le spese veterinarie per la cura del cavallo.

La detrazione d�imposta per le spese sostenute per la cura degli animali da compagnia o

deputati alla pratica sportiva (in quanto legittimamente detenuti) è consentita29 per la

parte di spesa eccedente l�importo di � 129,11 e fino ad un importo massimo di � 387,34.

L�ammontare complessivo massimo della detrazione è pari a � 49,07 (19% di � 258,23

importo massimo al netto della franchigia).

Il possesso amatoriale di cavalli da corsa, pur non comportando obblighi fiscali, può

comunque evidenziare indici di capacità contributiva utilizzabili per accertamenti di carat-

tere fiscale. L�Amministrazione Finanziaria può infatti determinare30 presuntivamente il

reddito complessivo delle persone fisiche, in presenza di elementi indicativi di maggior

reddito, quali i cavalli da corsa e da equitazione di cui si rileva la disponibilità da parte del

contribuente. Il mantenimento del cavallo fa presumere una certa capacità di spesa ed è

perciò attribuito un valore ed un coefficiente31 per ogni cavallo posseduto dal soggetto.

L�importo ottenuto con un apposito calcolo, nel quale si tiene conto anche degli altri beni

e/o investimenti effettuati dal contribuente, costituisce reddito presuntivamente accerta-

bile. Se esso è superiore di almeno un quarto rispetto al reddito complessivo dichiarato dal

contribuente e lo scostamento si verifica per più di due periodi d�imposta consecutivi, può

scattare l�accertamento, fermo restando che il contribuente può fornire giustificazioni agli

scostamenti rilevati, in relazione al possesso di redditi esenti o tassati alla fonte a titolo

d�imposta (ad esempio, disponibilità di depositi bancari o postali, buoni ordinari del teso-

ro, ecc).

Proprietari

La detrazione d�imposta non compete per le spese veterinarie sostenute per la cura dianimali di qualunque specie allevati o detenuti nell�esercizio di attività agricole ocommerciali, destinati all�allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare.

in evidenza

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Ai fini delle imposte sui redditi, l�attività di allenatore di cavalli da corsa è diversamente

inquadrata a seconda delle modalità con cui è esercitata.

Nel caso l�allenatore svolga attività organizzata in forma d�impresa, utilizzando mano

d�opera e beni strumentali ed effettuando tutta una serie di servizi quali la mascalcia, le

cure veterinarie e quanto altro necessario al mantenimento e alla preparazione del cavallo

per le competizioni agonistiche, il reddito prodotto sarà inquadrato nell�ambito del reddi-

to d�impresa e le prestazioni effettuate saranno soggette all�aliquota Iva del 20% senza

subire alcuna ritenuta a titolo d�acconto. Nel caso in cui, invece, l�allenatore si limiti a pre-

stare la sua attività professionale nei confronti di allevatori, proprietari o scuderie, senza

alcuna organizzazione d�impresa ed offerta di servizi accessori, il reddito prodotto sarà

inquadrato nell�ambito di un rapporto di lavoro autonomo.

Verranno applicati gli articoli 53 e 54 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 ai fini della deter-

minazione del reddito di lavoro autonomo e le prestazioni effettuate saranno soggette

all�aliquota Iva del 20%, con ritenuta a titolo d�acconto del 20%32.Tra i compensi dell�al-

lenatore di cavalli da corsa va segnalata la percentuale spettante sui premi al traguardo ero-

gati dall�UNIRE, per i quali si richiama quanto detto in precedenza: effettuazione di rite-

nuta alla fonte nella misura del 4% con l�obbligo di rivalsa.

Allenatori

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Il fantino che monta i cavalli da corsa nelle competizioni al galoppo s�inquadra tra gli atle-

ti che svolgono attività sportiva. Ai fini delle imposte sui redditi, la sua attività potrebbe

essere inserita, qualora ne sussistessero le circostanze, nell�ambito di un rapporto di lavo-

ro subordinato, con applicazione del regime previsto per i redditi di lavoro dipendente.

Di norma però il fantino presta la sua attività professionale nell�ambito di un rapporto

senza vincolo di subordinazione ed è perciò da inquadrare tra i lavoratori autonomi, con

applicazione ai fini della determinazione del reddito degli articoli 53 e 54 del DPR 22

dicembre 1986 n. 917.

Per la monta del cavallo il fantino riceve un onorario fisso, previsto contrattualmente a

livello nazionale, e ha diritto ad una percentuale sui premi al traguardo erogati

dall�UNIRE.

Entrambe le tipologie di emolumenti sono soggette a ritenuta alla fonte: 20% nel caso del-

l�onorario fisso, 4% nel caso della percentuale sui premi al traguardo.

Fantini

in evidenzaContrariamente a quanto ora detto, nelle corse al trotto i guidatori non hannodiritto ad alcuna percentuale sul premio al traguardo e non è previsto un com-penso per la singola prestazione in corsa: gli eventuali emolumenti possono deri-vare solo da apposita contrattazione privata tra guidatore ed allenatore/scude-ria/proprietario.

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Le associazioni sportive dilettantistiche per realizzare eventi sportivi, compresi i concorsi

di sport equestri, si avvalgono delle prestazioni di sportivi: atleti dilettanti, allenatori, giu-

dici di gara, commissari, istruttori, ecc., ai quali erogano compensi, premi, rimborsi e

indennità assoggettati ad una disciplina fiscale agevolata.

L�indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell�eser-

cizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazio-

nali, dall�UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque

denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto,

costituiscono redditi diversi33.

Compensi, premi, rimborsi e indennità erogate per le prestazioni sopra citate fruiscono di

un trattamento fiscale agevolato: fino all�importo di � 7.500 non subiscono alcuna ritenu-

ta Irpef e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell�Irpef di chi li

percepisce.Tra � 7.501 ed � 28.158 sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta Irpef

pari all�aliquota del primo scaglione di reddito (attualmente 23%), maggiorata delle addi-

zionali all�Irpef. Oltre l�importo di � 28.158 sono soggetti ad una ritenuta a titolo di

acconto Irpef pari all�aliquota del primo scaglione di reddito (attualmente 23%), maggio-

rata delle addizionali all�Irpef. I soggetti che in un periodo di imposta incassano più com-

pensi da associazioni sportive diverse devono autocertificare l�ammontare complessivo

delle somme percepite, in modo da consentire alle associazioni sportive di verificare se e

su quale importo debba essere effettuata la ritenuta Irpef.

Manifestazioni

Per poter includere i compensi citati tra i redditi diversi occorre che la manifestazio-ne sia a carattere dilettantistico (requisito oggettivo) e che i compensi siano corri-sposti a dilettanti (requisito soggettivo).Ad esempio, non si possono considerare red-diti diversi i compensi corrisposti ad un giudice di gara dilettante quando dirige unagara professionistica, né quelli corrisposti ad un�atleta professionista se partecipa adun evento sportivo dilettantistico.

in evidenza

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1. Circolare 14-8-1981 n. 272. Art. 32, comma 2 del DPR 22-12-1986 n. 9173. Art. 56, comma 5 del DPR 22-12-1986 n. 9174. DM 20-04-2006 per il biennio 2005-20065. Art. 1, comma 1093 e segg. della Legge 27-12-2006 n. 2966. Art. 2 del D.Lgs. 29-03-2004 n. 997. Art. 32 del DPR 22-12-1986 n. 9178. Risoluzione n. 317 13-4-1981 9. Art. 18 bis del DPR 29-09-1973 n. 60010. Cassazione n. 13476 30-10-200111. Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine12. Art. 5, comma 2 del DL 30-12-1991 n. 417, convertito dalla L. 6-02-1992 n. 6613. Risoluzione n. 317 13-04-1981 14. Art. 5, comma 1 del DL 30-12-1991 n. 417, convertito dalla L. 6-02-1992 n. 6615. Art. 34 del DPR 26-10-1972 n. 63316. DPR 10-11-1997n. 44217. Art. 1, comma 96 e segg. della Legge 24-12-2007 n. 24418. Art. 34 del DPR 26-10-1972 n. 63319. Risoluzione 2-2-1985 n. 34046420 Corte di Giustizia UE -causa C-320/0221. Art. 44 della Legge 21-11-2000 n. 342, modificato dalla Legge 24-12-2007 n. 24422. Circolare n. 207 16-11-2000 23. Titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 DPR 22-12-1986 n. 91724. Art. 56, comma 5 del DPR 22-12-1986 n. 91725. Art. 108 del DPR 22-12-1986 n. 91726. Risoluzione n. 144 del 13-01-198227. Art. 44 della Legge 21-11-2000 n. 342, modificato dalla Legge 24-12-2007 n. 24428. Circolare n. 207 16-11-200029. Art. 15, lett. c bis del DPR 22-12-1986 n. 91730. Art. 38, comma 4 del DPR 29-09-1973 n. 60031. individuati da appositi decreti ministeriali32. Art. 25 del DPR 29-09-1973, n. 60033. Art. 67, c. 1, lett. M, del DPR 22-12-1986 n. 917

Note

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Riferimenti normativi

R.D. 16 marzo 1942 n. 262

D.P.R. 22 ottobre 1972, n. 633

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

D.L. 30 dicembre 1991 n. 417

D.P.R. 10 novembre 1997 n. 442

L. 21 novembre 2000 n. 342

D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99

L. 27 dicembre 2006 n. 296

D.M. 27 settembre 2007 n. 213

L. 24 dicembre 2007 n. 244

risoluzione 13 aprile 1981 n. 317

circolare 14 agosto 1981 n. 27

risoluzione 13 gennaio 1982 n. 144

risoluzione 2 febbraio 1985 n. 340464

circolare 16 novembre 2000 n. 207

Per approfondimenti sull'allevamento dei cavalli nelle aziende agricole si può consulta-

re la "Guida fiscale per il settore agricolo" (aggiornamento 2006) disponibile on line

nella sezione guide fiscali

www.agenziaentrate.gov.it

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Presentazione 2

Premessa 4

Allevatori

Imposte sui redditi 5

Cavalli utilizzati nell�azienda agricola 5

Cavalli utilizzati nell�attività agonistica 7

Scritture contabili 7

Provvidenze UNIRE 8

Imposta sul valore aggiunto 9

Cavalli utilizzati nell�azienda agricola 9

Cavalli utilizzati nell�attività agonistica 11

Provvidenze UNIRE 11

Imposta regionale sulle attività produttive 12

Cavalli utilizzati nell�azienda agricola 12

Cavalli utilizzati nell�attività agonistica 13

Scuderie

Imposte sui redditi 14

Imposta sul valore aggiunto 14

Imposta regionale sulle attività produttive 15

Proprietari 16

Allenatori 17

Fantini 18

Manifestazioni 19

INDICE

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Dr Fl@sh Toscana n.18 marzo 2008 Speciale "Ippica & Fisco" guida fiscale

direttore responsabile

Enrico Casini

direttore editoriale

Maria Rosa Benedetto

editore

Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Toscana via della Fortezza, 8 - 50129 Firenze reg. trib. Fi n. 5076 del 30/06/2001

realizzazione

Area di Staff della Direzione regionale

grafica e impaginazione

Lina De Ronzi & Fabio Daddi

stampa

Edizioni ETS - Pisa

Per l'apporto fornito nella stesura della guida si ringrazia

Dott. Mauro Bellatalla

Rag. Francesco Luperini

Dott. Luca Paoletti

Realizzata con il contributo

Turf Club - San Rossore