EDITORIALE È sempre la stessa storia V PALAZZO DI ... · dere che si intervenga sulla legge Pinto...

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Anno XIII N° 1 • Poste Italiane - spedizione in a. p. - art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Direzione Commerciale - Napoli EDITORIALE È sempre la stessa storia VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA Intervento del Presidente del Consiglio Nazionale Forense alla cerimonia di inauguraziione dell’anno giudiziario NOTIZIE DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE Comunicato borse di studio

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Anno

XIII

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EDITORIALEÈ sempre la stessa storia

VOCI DAL PALAZZODI GIUSTIZIA

Intervento del Presidentedel Consiglio Nazionale Forensealla cerimonia di inauguraziione

dell’anno giudiziario

NOTIZIE DAL CONSIGLIODELL’ORDINE

Comunicato borse di studio

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Periodico Quadrimestraledell’Ordine degli Avvocatidi Nocera InferioreRegistrazione presso il Tribunaledi Nocera Inferioren. 184 del 23.02.2004

PresidenteAniello Cosimato

Direttore EditorialeLuigi Ciancio

Direttore ResponsabileMarianna Federico

Comitato di RedazioneBarbara BarbatoCarmela BonaduceAnna CapaldoCarmela ConcilioMaria CoppolaMaria Grazia CoppolaGianluca GranatoEliana LibroiaEmiliana MatroneMariella OrlandoFrancesco RicciardiGaetano RiccioGiuseppina RomanoEleonora StefanelliValeria TevereMichele TipaldiRossella Ugliano

Segretario di RedazioneMassimo De Martino Adinolfi

Hanno collaborato a questo numeroAnnarita Di LeoFlavia FaiellaAdriano GiallauriaAngelo MondelliAnna Villani

Proposte e suggerimenti ai contattiOrdine degli Avvocatidi Nocera InferioreTel./Fax 081.929600 - 081.927432e.mail:[email protected]

Progetto grafico a cura diMarianna Federico

Il materiale per la pubblicazione,che dovrà essere inviato su supporto magneticoformato Word, non sarà restituito

In copertina:Castello Negri a Spiano, Mercato San SeverinoLe immagini delle cartoline a pagg. 12, 20, 44/47sono della collezione Casale

Realizzazione EditorialeAltrastampa Edizionicell. [email protected]

© 2016 FotoAltrastampa Edizioni

© 2016 TestiOrdine degli Avvocatidi Nocera Inferiore

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Luigi CiancioEditoriale 4

VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA

la redazioneIntervento del Presidentedel Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin, alla cerimoniadi inaugurazione dell’anno giudiziario 6

GIURISPRUDENZA

Maria Grazia CoppolaConferenza di servizi: l’amministrazionenon può operare in autotutelaper far venire meno l’assenso espresso 8

Flavia FaiellaSulla dichiarazione di fallimento 8

Eliana LibroiaIl compenso aggiuntivo non spettaal dipendente pubblico qualorale festività coincidano con la domenica 9

Emiliana MatroneL’orientamento del Tribunaledi Nocera Inferiore in tema diobbligazione di mantenimentodei figli nati fuori dal matrimonioe di risarcibilità del danno dadeprivazione genitoriale 11

Mariella OrlandoImposta di registro nell’ipotesidi sentenza penale di condanna.Inosservanza dei termini attinentialla procedura di recupero dell’imposta 14

Francesco RicciardiConsiglio di Stato: I principi fissatidall’Adunanza plenaria n. 14/2011,in tema di scorrimento delle graduatoriedegli idonei, non si applicano alleselezioni dell’Arma dei Carabinieri cheè legittimata a bandire concorsi annuali 16

Gaetano RiccioSocietà e cancellazione dal registrodelle imprese: gli effetti ricadono anchein capo all’imprenditore individuale? 18

Michele TipaldiL’illegittimità anche per i procedimentidi natura amministrativa dellasospensione a tempo indeterminato 19

Anna VillaniDanno tanatologico: è giunta davvero la fine? 21

DOTTRINA

Barbara BarbatoIl tempo-tuta e la sua retribuibilità 24

Carmela BonaduceIl caso Grande Stevens e il divieto dibis in idem in materia di abusi di mercato 25

Adriano GiallauriaIl diritto all’oblio: nuovo strumentoa tutela della privacy 27

Angelo Mondelli e Annarita Di LeoLa responsabilità professionaledell’infermiere 30

Giuseppina RomanoPrime riflessioni sulla depenalizzazione 32

Eleonora StefanelliL’istituto delle adozioni, con particolareriguardo alla posizione dello stranieromaggiorenne 35

HISTORIA ET ANTIQUITATES

Gianluca GranatoIl Forense per Amore: arringa diuno stampatore avanti al Tribunalein difesa dei propri diritti amorosi.Tratto da Le Muse in Tribunaleossia Allegazioni Poetiche Scherzevolidi Michele Zezza (1780-1867) 38

la redazionePalazzo Negri 39

LA PAGINA DEI CONVEGNI

Anna VillaniImpugnazione dei provvedimentidel giudice di pace nella giurisprudenzadella Corte di Cassazione 40

NOTIZIE DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE

la redazioneQuote di iscrizione Albi e Registroanno 2016 43

Cassa Forense informa 43

Statistiche iscritti 48

anno XIII n. 1 aprile 2016

Castel San Giorgio,Fossalupara

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In un territorio ad alto tasso criminale, come il nostro, ad una maggiore domanda di giustizia deve cor-rispondere una analoga attività giurisdizionale che, allo stato non è possibile assicurare. E allora?Facciamo nostro il grido della Presidente della Corte di Appello di Salerno che ha sottolineato la inelu-dibilità di “sollecitare a viva voce l’ampliamento della pianta organica essenziale per rendere un serviziodi giustizia dignitoso”.Ma speriamo che non sia sempre la stessa storia.

..................La copertina della rivista propone uno scorcio di Palazzo Negri in Mercato San Severino.Nella rubrica Historia et antiquitates una breve descrizione storica del palazzo.

È sempre la stessa storiaIl ripetersi delle inutili cerimonie di inaugurazio-ne dell’anno giudiziario serve solo a raccogliere lecrescenti lamentele dei vertici della magistratura iquali evidenziano come la giustizia sia allo sfascio.Doglianze queste, confermate dalle tante classifi-che stilate dai mille organismi preposti a tanto cherelegano l’Italia ed il suo Stato di diritto tra gliultimi del mondo.I molteplici episodi che si succedono nel nostroPaese e registrati dalla cronaca nera con esaspe-rante quotidianità, sono divenuti motivi di dibat-tito sullo stato della giustizia e su quanto sipotrebbe o si dovrebbe fare per venire fuori da unaforma di impasse in cui ci si è cristallizzati.Dibattito che registra la partecipazione non solodegli addetti ai lavori ma anche del cittadinocomune, che, alla fine, è il diretto fruitore dei ser-vizi del pianeta giustizia.Dinanzi a decisioni contrastanti, benché afferenti analoghe fattispecie, il cittadino si domanda se i giu-dicanti operino facendo riferimento ad una medesima codicistica o, se invece, non siano arbitri di risol-vere i casi loro affidati applicando regole personalistiche che finiscono per scontentare tutti.È indispensabile lanciare messaggi forti perché vi sia un recupero di credibilità nella giustizia.I cittadini devono sentirsi al sicuro nel loro Paese e nella propria casa, liberi di passeggiare per le stradecittadine senza la costante preoccupazione di essere investiti dal solito ubricato-drogato, di essere rapi-nato dei pochi spiccioli che li accompagnano, di essere accoltellati se neppure gli spiccioli vengono tro-vati, di essere stuprati.La garanzia di sicurezza e di tranquillità può essere data solo da uno Stato capace di far sentire la suapresenza forte e di una giustizia che sappia applicare la legge in maniera adeguata, senza alcuna viola-zione normativa. Ma per garantire ciò è necessario che il nostro sistema giudiziario venga rivisitato esiano trovati i giusti rimedi che non ne hanno consentito sin qui un equilibrato funzionamento.La escalation delinquenziale si fronteggia esclusivamente con l’intervento deciso di una giustizia chegarantisce la certezza della pena.A tanto devono provvedere, ognuno per la sua parte, gli organi istituzionali preposti i quali devono assu-mere nei confronti della giustizia un atteggiamento collaborativo.Altrimenti il grido di allarme è destinato a rimanere inascoltato.Come quello lanciato e rilanciato dal nostro tribunale dove, se già prima le cose non andavano beneancor più la situazione è peggiorata con la riforma del 2013, quando al nostro ufficio giudiziario sonostate trasferite anche le competenze delle sezioni distaccate di Cava de’ Tirreni e Mercato San Severino.Nella legge di riforma era prevista anche la rimodulazione della pianta organica ma niente è accaduto.E ciò nonostante i continui pellegrinaggi fatti al Ministero di Giustizia con delegazioni formate da magi-strati e avvocati. Eppure non occorre una grossa intelligenza per capire che all’incremento di popolazione ricadente sottola giurisdizione del Tribunale di Nocera Inferiore deve corrispondere un analogo incremento di perso-nale, ovvero di magistrati, di cancellieri e di amministrativi. E poiché tutto questo non è avvenuto, è faci-le individuare la conseguenza: aumento dei procedimenti che vanno in prescrizione e dilatazione dei rin-vii delle cause e del deposito delle sentenze nel settore civile.

5 aprile 20164 aprile 2016

Editorialedi Luigi Ciancio

Mercato San Severino,Santa Maria a Rota,

frammento di affresco

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Così come potranno promuoversi percorsi cheprivilegino la competenza dell’avvocato, in quan-to giurista, nella copertura di ruoli come quello dimagistrato onorario o all’interno della volontariagiurisdizione. Affinché il cittadino riacquistifiducia nella giustizia, lo Stato non deve correre ilrischio di delegittimarne i protagonisti, qualisono gli avvocati, in nome di presunti valori mer-catisti. Sacrificare la loro alta funzione a concezionimeramente economiche, fare del mondo dei ser-vizi legali un “supermercato” avente come unicofine il lucro con ogni mezzo, applicare alla tuteladei diritti la cultura della concorrenza con finistrettamente commerciali e di captazione di clien-tela, mortificare i principi normativi e deontolo-gici di dignità e decoro, è un pericolo che stiamocorrendo e che va denunciato con forza. Avvocati e magistrati sono il motore della evolu-zione del diritto e dei diritti, e come tali vannovalorizzati, è dall’incontro dei loro saperi che latutela dei cittadini è andata sempre più evolvendodi pari passo con il correre dei tempi ed il modifi-carsi dei costumi. La politica si affidi senza sospetto alla competen-za di chi opera nei tribunali, utilizzi le loro pro-fessionalità, anche e finalmente quella degli avvo-cati, negli uffici legislativi, così come nelle com-missioni di studio. Non possiamo permetterci dilegiferare o non legiferare, depenalizzare o nondepenalizzare, a seconda dei sondaggi che misu-rano il consenso popolare, o sulla spinta dellaemotività, né possiamo più permettere la spetta-colarizzazione del processo penale ed il protago-nismo auto promozionale degli attori dello stes-

so, siano essi avvocati o magistrati, non possiamoconsiderare il patrocinio a spese dello Stato comeuno spreco, piuttosto che come un valore da sal-vaguardare e promuovere, non possiamo condivi-dere che si intervenga sulla legge Pinto usando lamatita rossa del ragioniere, anziché la penna delgiurista, non dobbiamo più approcciare a temi,come quello della geografia giudiziaria, senza unapprofondito studio di impatto, da farsi territo-rio per territorio con il contributo dell’avvocaturalocale, il rischio è di tornare a commettere errorigià commessi. Questo Consiglio Nazionale Forense ha in corsoun dialogo davvero leale e costruttivo, e non dimaniera, con il Ministro della Giustizia, con ilConsiglio Superiore della Magistratura e con laSuprema Corte, sa anche, avendolo incontrato edascoltato, di potersi affidare al ruolo di garantedella Costituzione del nostro Presidente dellaRepubblica, e tutto questo ci rende ottimisti per ilfuturo. Una Società solidale che non lasci indietronessuno, ed il giusto processo con il rispetto deivalori di libertà e dignità, non potranno mai esse-re quotati in borsa, ma saranno il vero patrimonioe la vera ricchezza di una democrazia progredita,la vera eredità che noi tutti potremo lasciare ainostri figli. Gli avvocati, che pur si dibattono,come tutti i lavoratori, in un momento di gravis-sima crisi economica, sanno d’essere chiamati perl’ennesima volta nella propria storia ad affermareil proprio ruolo di custodi dei diritti, a difesa diuno Stato di diritto. E non si sottrarranno all’im-pegno. Concludo augurando buon lavoro alnuovo primo presidente della Suprema Corte, e anoi tutti.

voci dal palazzo di giustizia aprile 2016

la redazioneH

Intervento del Presidente del Con-siglio Nazionale Forense, AndreaMascherin, alla cerimonia di inaugu-razione dell’anno giudiziario

Corte di Cassazione, Roma, 28 gennaio 2016

Signor Presidente della Repubblica,Signor Primo Presidente,Signor Procuratore Generale,Signor Ministro Guardasigilli, Autorità, care Colleghe e cari Colleghi, Magistratitutti,

il Consiglio Nazionale Forense ritiene che vadanoormai individuati alcuni punti fermi, di indirizzoculturale prima ancora che tecnico. La domanda a cui dobbiamo tutti risponderecome operatori del diritto, è se considerare comecentrale la giurisdizione e come non sacrificabileil diritto di accesso al giudice da parte di ogni cit-tadino. Per l’avvocatura la risposta deve essere positiva,dunque vanno trovate quelle soluzioni che eviti-no di incoraggiare un percorso di privatizzazionedella giustizia o che ne selezionino l’accesso attra-verso il censo, così come sta purtroppo accaden-do. Ma va anche riconosciuto a chiare lettere,come non sia vero che il nostro sistema proces-suale sia inadeguato, anche se ci vede, nelle soliteclassifiche, dietro a Paesi in alcuni casi ancoraconsiderati del terzo mondo. La giurisdizione italiana, penale e civile, è una giu-risdizione di grande qualità, che riconosce lenecessarie garanzie alle parti, ed anche al giudice,per giungere ad una decisione la più possibile giu-sta, e francamente non so quanti di noi preferi-rebbero farsi giudicare in molti di quei Paesi checi sopravanzano in classifica. Il processo, civile e penale, deve avere una durataadeguata per giungere alla corretta soluzione infatto e in diritto, efficientismo e risparmio a tuttii costi, che sono cosa altra e ben diversa dalladoverosa eliminazione degli sprechi, non possonotravolgere il campo dei diritti fondamentali, comequello all’accesso alla giurisdizione e il diritto didifesa, e lo stesso deve valere per altri diritti nonrinunciabili, come il diritto alla salute, piuttostoche all’istruzione. Bisogna abbandonare l’idea che le democraziesolide ed avanzate si misurino solo in PIL, piutto-sto che nel grado di equità sociale, così come biso-gna rinunciare all’illusione che sforbiciare gradi

di giudizio, o termini processuali, o prevederecalendari procedimentali virtuali, possa essereuna soluzione, anziché rivelarsi mero e vuotoannuncio. Certo non tocca agli avvocati deciderein luogo della politica se e come investire risorseeconomiche nel nostro sistema giustizia, anche seappare evidente a tutti come a costo zero non sipossa migliorare nessuno strumento, non sipossa innovare e non si possa fare prevenzione. Allora quello che l’avvocatura può fare è assumer-si le proprie responsabilità, e proprio per salvare ildiritto ad un accesso efficace e democratico algiudice, gli avvocati si stanno impegnando, e sem-pre più dovranno impegnarsi, nella ottimizzazio-ne anche tecnica degli strumenti alternativi alprocesso civile, diventandone protagonisti asso-luti, dovranno curare la propria deontologia,competenza e specializzazione professionale pergarantire alla giurisdizione un apporto tecnicocorretto e di grande qualità, dovranno lavorarealla ricerca di soluzioni assieme alla magistratura,da mettere a disposizione del Paese. La firma dei protocolli tra Consiglio NazionaleForense e Corte di Cassazione in tema di ricorsi difronte alla stessa, è un segnale ed un precedenteimportante, che può aprire la via a percorsi dianalisi e risoluzioni assolutamente operative edefficaci, in alternativa a discussioni infruttuose,spesso a tal punto accademiche da rivelarsi unfreno ad ogni esito concreto. Però i governi e lapolitica dovranno favorire sempre più il rafforza-mento del ruolo dell’avvocatura nel mondo dellagiurisdizione, così come in quello delle soluzionialternative al processo, così come dovranno rico-noscere la funzione che la legge professionalericonosce ai Consigli dell’Ordine, che lungi dal-l’essere organismi autoreferenziali, sono divenutiinsostituibili centri di sostegno alla giurisdizionee agli utenti del sistema giustizia, non di radosupplendo generosamente alle carenze delloStato. Istituti come la negoziazione assistita, la media-zione, e gli arbitrati, che fra l’altro trovano pro-prio nei Consigli dell’Ordine la loro sede di garan-zia, dovranno sempre più essere incentivati, nonsolo economicamente, ma anche attraverso l’am-pliamento delle facoltà per l’avvocato di autenticadella sottoscrizione a verbali di mediazione eaccordi di negoziazione, con conseguente trascri-vibilità degli stessi, l’inserimento tra le materieoggetto di negoziazione di quella del lavoro, l’au-mento delle competenze per le camere arbitralidegli Ordini. Nel campo delle esecuzioni, la facol-tà per l’avvocato di eseguire in proprio il pignora-mento laddove non sia previsto l’accesso dell’uffi-ciale giudiziario presso il debitore, nonché l’acces-so alle banche dati tramite i Consigli dell’Ordine.

aprile 2016

Voci dalPalazzo di Giustizia

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Mercato San Severino,uno scorcio del castello

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so per dichiarazione di fallimento perché l’accer-tamento dell’esistenza del credito può sempreessere effettuata incidentalmente in sede prefalli-mentare, anche quando si è in presenza di unaspecifica contestazione del credito da parte deldebitore. Nel caso di specie, il Tribunale ha rite-nuto sufficientemente provato il credito vantatodalla ricorrente ed ha sottolineato che non rientranell’ambito dell’accertamento di tale ufficio,accertare se vi sia stato o meno l’inadempimentocontrattuale reciproco delle due società. Il dato oggettivo, infatti, è l’avvenuto protesto dinumerosi assegni dati in pagamento dalla societàY “per mancanza assoluta di fondi” e che il giudi-zio per l’accertamento dell’inadempimento con-trattuale della società X è stato instaurato nellemore della procedura innanzi alla sezione falli-mentare del Tribunale. Particolarmente rilevanteè stata considerata la circostanza che, in penden-za di lite, la società debitrice sia stata posta inliquidazione, sintomo, ciò, di uno stato di crisidell’impresa che pur in assenza di ingenti debitinei confronti dell’Erario risulta esposta con gliistituti di credito. In riferimento allo stato diinsolvenza, il Tribunale ha condiviso l’orienta-mento della Suprema Corte per il quale, quandola società è in liquidazione, la valutazione del giu-dice - ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 dellalegge fallimentare - deve essere rivolta unicamen-te ad accertare se gli elementi attivi del patrimo-nio sociale consentano di assicurare l’eguale edintegrale soddisfacimento dei creditori socialiperché non è più richiesto che essa disponga - adifferenza della società in piena attività - di credi-ti e di risorse, e quindi di liquidità, per soddisfarele obbligazioni contratte. Il giudice, dunque, pervalutare se sussistano o meno le condizionirichieste per l’applicazione dell’articolo 5 leggefallimentare, deve accertare se le poste attive delpatrimonio sociale siano sufficienti a garantire ilsoddisfacimento dei creditori sociali.Documentazione probatoria in tal senso non èstata prodotta dalla società debitrice e, in defini-tiva, la necessità di tutelare la par condicio credito-rum attraverso la procedura concorsuale, impone-nella ricorrenza dei presupposti di legge- ladichiarazione di fallimento nei confronti dellasocietà Y.

Eliana LibroiaH

Il compenso aggiuntivo non spetta aldipendente pubblico qualora le festivi-tà coincidano con la domenica

Nota a Cass. civ., sezione VI Lavoro, ord. 4 gen-naio 2016, n. 11.

L’articolo 1, comma 224, legge 23 dicembre 2005,n. 266, nell’escludere l’applicabilità ai lavoratoripubblici della norma recante la previsione deldiritto ad una retribuzione aggiuntiva nel caso incui le festività ricorrano di domenica, all’indoma-ni della stipulazione dei contratti collettivi delquadriennio 1994/1997, non contrasta con i prin-cipi della parità delle armi e della certezza deldiritto ex articolo 6 CEDU.

Il casoLa pronuncia in commento trae origine da unricorso presentato dal Ministero della Giustizia algiudice del lavoro del Tribunale di Roma, pereffetto del quale veniva proposta opposizione aldecreto ingiuntivo con cui la medesima autoritàadita aveva ingiunto al primo di corrispondere adun proprio dipendente somme a titolo di com-penso aggiuntivo per due festività, di cui allalegge 27 maggio 1949, n. 2601, che cadevano didomenica. L’organo de quo, a seguito dell’accogli-mento dell’opposizione del Ministero dellaGiustizia, revocava il provvedimento di cui sopra.In ragione di ciò, il dipendente pubblico decidevadi agire, proponendo impugnazione innanzi allaCorte d’Appello capitolina che, tuttavia, ribadivaquanto sancito precedentemente dal giudice dimerito. Nella fattispecie, secondo lo iudex di secondogrado, occorreva volgere l’attenzione a quantostabilito in subiecta materia dal ContrattoCollettivo Nazionale di Lavoro del CompartoMinisteri 1998/2001, che non disponeva nullarelativamente al compenso richiesto dal prestato-re di lavoro. Oltre a ciò, secondo il ragionamentoadottato dalla Corte d’Appello di Roma, non eraapplicabile il dettato di cui all’articolo 52 dellalegge 27 maggio 1949, n. 260, così come novella-to dall’articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n.903, giacché disponeva un incremento retributivonon previsto dal contratto collettivo. Ancora, laCorte d’Appello di Roma procedeva ad evidenzia-re lo ius superveniens, espresso dalla legge 23dicembre 2005, n. 2664 , nel cui articolo 1, comma224, si sancisce che: “Tra le disposizioni ricono-sciute inapplicabili dall’articolo 69, comma 1,secondo periodo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.1655, a seguito della stipulazione dei contratti col-lettivi del quadriennio 1994/1997, è ricompresola legge 27 maggio 1949, n. 260, articolo 5,comma 3, come sostituito dalla legge 31 marzo1954, n. 90, articolo 1, in materia di retribuzionenelle festività civili nazionali ricadenti di domeni-ca. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formati-si alla data di entrata in vigore della presentelegge”. Applicando tali coordinate di diritto alcaso di specie, il giudice di appello escludeva la

giurisprudenza aprile 2016

Maria Grazia CoppolaH

Conferenza di servizi: l’amministra-zione non può operare in autotutelaper far venire meno l’assenso espresso

TAR, Campania, Salerno, sezione I, 6 luglio 2015n. 1500.

La Conferenza di servizi di cui all’articolo 14 dellalegge n. 241/1990, è stata concepita quale “stru-mento di concentrazione, in un unico contestologico e temporale, delle posizioni e delle valuta-zioni delle diverse amministrazioni portatrici diinteressi pubblici rilevanti in un dato procedi-mento amministrativo”. Dopo le modificheintrodotte con il d.l. 78/2010, tale istituito si pre-senta come un meccanismo ad applicazione gene-rale, che permette l’assunzione di decisioni ammi-nistrative nonostante l’inerzia ed o il dissensoanche delle amministrazioni portatrici di interes-si pubblici particolarmente significativi. Infatti,l’iniziale principio dell’unanimità è stato sostitui-to con il principio della maggioranza e da ultimodal principio delle “posizioni prevalenti” in baseal quale se i consensi risultano prevalenti, i dis-sensi sono considerati superabili dall’ammini-strazione procedente nell’esercizio del propriopotere sostitutivo, benché in base ad adeguatamotivazione. La Conferenza dei servizi, pertanto,risponde al canone costituzionale del buon anda-mento dell’amministrazione pubblica dalmomento che possiede la doppia valenza sia dimodulo procedimentale di semplificazione edaccelerazione dell’azione amministrativa che diluogo di coordinamento e mediazione degli inte-ressi in gioco. Una questione dibattuta in dottri-na, riguarda la possibilità per una sola delle P.A.coinvolte nel procedimento pluristrutturato dideterminare un ripensamento unilaterale rispettoal provvedimento adottato unitamente alle altreamministrazioni. Su tale questione è intervenutoin maniera risolutiva il TAR di Salerno, con labrillante pronuncia del 6 luglio 2015 n. 1500, conla quale ha statuito che le amministrazioni chehanno adottato atti endoprocedimentali in sededi Conferenza di servizi, non possono operare inautotutela per far venir meno l’assenso espresso.Infatti, secondo l’autorevole Tribunale ammini-strativo, la Conferenza dei servizi si configuraquale modulo procedimentale che conduce all’a-dozione di un provvedimento comprensivo ditutti gli atti riconducibili alle P.A. che hanno par-tecipato alla Conferenza.Pertanto, spetterà all’amministrazione proceden-te valutare se indire una nuova Conferenza “aven-

te ad oggetto il riesame dell’atto adottato secon-do le modalità già seguite in occasione dell’ado-zione del provvedimento di primo grado”.In definitiva, sono esclusi ripensamenti unilatera-li e l’unica strada percorribile dalla P.A. che inten-da rivedere la posizione espressa in sede diConferenza, risulta essere quella di sollecitare l’in-dizione di una nuova Conferenza.

Flavia FaiellaH

Sulla dichiarazione di fallimento

Sentenza n. 2/2016, Tribunale di Catanzaro,sezione fallimentare, giudice estensore dr.ssaDamiani Song.

Il titolo esecutivo non costituisce requisito legitti-mante per la proposizione del ricorso per dichia-razione di fallimento. L’eventuale inadempimen-to contrattuale reciproco tra creditore e debitorenon può essere materia di accertamento dellasezione fallimentare del Tribunale chiamata averificare oggettivamente lo stato di insolvenza.

Il casoLa società X proponeva ricorso per la dichiarazio-ne di fallimento nei confronti della società Y resa-si debitrice dell’importo di euro 212.636,90, aseguito di acquisto di forniture sportive pagatecon assegni risultati impagati e protestati. La società Y si costituiva eccependo l’inesistenzadel titolo esecutivo e l’insussistenza dello stato diinsolvenza, evidenziando che i mancati pagamen-ti erano dovuti solo al fatto che la società X avevaviolato la clausola di esclusiva di cui al contrattodi affiliazione sottoscritto tra le due parti, tant’èche era stato incardinato giudizio civile innanzi alTribunale di Catanzaro per richiedere il risarci-mento del danno subìto dalla società Y per talecomportamento commerciale scorretto dellasocietà X. Quest’ultima evidenziava che un taleaspetto non era attinente alla richiesta di falli-mento ed insisteva sullo stato di insolvenza facen-do rilevare che, nelle more, la società era stataposta in liquidazione.Il Tribunale, a seguito di ordinanza, richiedevainformazioni urgenti alla Guardia di Finanza e,una volta acquisite, il giudice delegato all’istrut-toria prefallimentare si riservava di riferire alCollegio.

La decisione Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presuppostiper la dichiarazione di fallimento della societàdebitrice. L’allegazione di un titolo esecutivo nonè requisito legittimante per poter proporre ricor-

aprile 2016

Giurisprudenza

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festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetteràai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fattogiornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulterio-re retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera”.

3 La legge 31 marzo 1954, n. 90, rubricata “Modificazioni alla legge27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive”, è stata pubblicatanella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1954, n. 92.

4 La legge 23 dicembre 2005, n. 266, denominata “Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2006)”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29dicembre 2005, n. 302.

5 Il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordi-namento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbli-che”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001,n. 106.

6 Per Corte cost., 16 maggio 2008, n. 146: “Non è fondata la questio-ne di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 224, dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata in riferimento all’articolo3 Cost., nella parte in cui prevede che “Tra le disposizioni ricono-sciute inapplicabili dall’articolo 69, comma 1, secondo periodo, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazio-ne dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, è ricompresol’articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, comesostituito dall’articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in mate-ria di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di dome-nica”. Le differenze ancora esistenti tra il rapporto di lavoro alledipendenze delle pubbliche amministrazioni e il rapporto di lavoroalle dipendenze dei datori di lavoro privati rendono ingiustificata lapretesa di estendere, in nome del principio di eguaglianza, l’appli-cazione di una singola disposizione, quale quella oggetto di censu-ra, senza tenere conto del quadro complessivo del trattamento eco-nomico-normativo dei dipendenti della pubblica amministrazione,quale risulta a seguito dell’applicazione delle procedure di contrat-tazione collettiva previste dal legislatore”.

Emiliana MatroneH

L’orientamento del Tribunale diNocera Inferiore in tema di obbliga-zione di mantenimento dei figli natifuori dal matrimonio e di risarcibilitàdel danno da deprivazione genitoriale

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona delgiudice monocratico Cons. dott. Emanuela Musi,con la sentenza n. 9 del 4 gennaio 2016, affronta- con rara sensibilità e profonda competenza giu-ridica - il tema delicato e complesso dell’obbliga-zione di mantenimento dei figli nati fuori dalmatrimonio nonché quello della risarcibilità deldanno da deprivazione genitoriale.Orbene, il Tribunale di Nocera Inferiore, conriguardo alla prima delle riferite problematiche,osserva che “l’obbligazione di mantenimento deifigli nati fuori dal matrimonio, essendo collegataallo status genitoriale, sorge con la nascita e per ilsolo fatto di averli generati persistendo fino almomento del conseguimento della loro indipen-denza economica, con la conseguenza che nell’i-potesi in cui, al momento della nascita, il figlio siastato riconosciuto da uno solo dei genitori, ilquale abbia assunto l’onere esclusivo del mante-nimento anche per la parte dell’altro genitore, egli

ha diritto di regresso nei confronti dell’altro perla corrispondente quota, sulla base delle regoledettate dagli articoli 148 e 261 c.c., (v. oggi l’arti-colo 316 bis c.c., introdotto dal d.lgs. 28 dicembre2013, n. 154) da interpretarsi alla luce del regimedelle obbligazioni solidali stabilito nell’articolo1299 c.c.”.Ancora, puntualizza che “il rimborso delle spesespettanti al genitore che ha provveduto al mante-nimento del figlio fin dalla nascita ha natura insenso lato indennitaria, essendo diretto ad inden-nizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio,per gli esborsi sostenuti da solo per il manteni-mento della prole”. Inoltre, precisa che “L’obbligodel genitore naturale di concorrere nel manteni-mento del figlio insorge con la nascita dello stes-so, ancorché la procreazione sia stata successiva-mente accertata con sentenza”. In particolare,soggiunge che “il riconoscimento del figlio natu-rale ai sensi dell’articolo 261 c.c., implica per ilgenitore tutti i doveri propri della procreazionelegittima, incluso quello del mantenimento aisensi dell’articolo 148 c.c., ricollegandosi taleobbligazione allo status genitoriale e assumendo,di conseguenza, efficacia retroattiva (Cass. Civ.26576/07; v. anche Cass. Civ. 15756/06; Cass. Civ.2196/03). Invero, l’obbligo dei genitori di mante-nere i figli (articoli 147 e 148 c.c.) sussiste per ilsolo fatto di averli generati e prescinde da qualsi-voglia domanda, sicché nell’ipotesi in cui almomento della nascita il figlio sia riconosciutoda uno solo dei genitori, tenuto perciò a provve-dere per intero al suo mantenimento, non vienemeno l’obbligo dell’altro genitore per il periodoanteriore alla pronuncia della dichiarazione giu-diziale di paternità o maternità naturale (ovveroanteriore al riconoscimento), essendo sorto sindalla nascita il diritto del figlio naturale ad esseremantenuto, istruito ed educato nei confronti dientrambi i genitori (così cfr. Cass. Civ. 2328/06)”.Nel caso concreto, il giudice reputa di poter acco-gliere la domanda attorea tesa ad ottenere l’in-dennizzo di cui innanzi, in quanto vi è prova chele spese di sostentamento e di mantenimentodella figlia - dalla nascita e fino al conseguimentodell’autosufficienza economica della stessa -siano gravate, quasi esclusivamente, sulla madre eciò senz’altro non legittimamente, essendo figliaalla stessa stregua del padre come della madre.Con riguardo alla quantificazione di detto inden-nizzo, è necessario ricordare che “il giudice dimerito può utilizzare il criterio equitativo perdeterminare le somme dovute a titolo di rimbor-so, poiché è principio generale (desumibile davarie norme, quali ad esempio l’articolo 379 c.c.,comma 2, articoli 2054 e 2047 c.c.) che l’equitàcostituisca criterio di valutazione del pregiudizio

giurisprudenza aprile 2016

sussistenza di profili di illegittimità costituziona-le per disparità di trattamento. Avverso tale sen-tenza veniva proposto, innanzi alla SupremaCorte di Cassazione, il ricorso del dipendentepubblico che denunciava la violazione e/o la falsaapplicazione del citato articolo 1, comma 224,legge 23 dicembre 2005, n. 266, sottolineava laquestione di legittimità costituzionale di tale dis-posizione normativa e, correlativamente, avanza-va richiesta di quesito interpretativo innanzi allaCorte di Giustizia CE ai sensi dell’articolo 234 delTrattato CE.

La decisioneI giudici di Piazza Cavour ritengono che la Corted’Appello di Roma ha impiegato in modo corret-to lo ius superveniens di cui all’articolo 1, comma224, legge 23 dicembre 2005, n. 266, disposizionenormativa che, ut supra posto in rilievo, escludecon portata retroattiva il riconoscimento deldiritto dei dipendenti ad un compenso aggiunti-vo nell’ipotesi in cui la festività combaci con ladomenica. In merito, confermando l’indirizzogiurisprudenziale dominante nella materia de qua(cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lavoro, 5 aprile 2011,n. 7740; Cass. civ., sez. lavoro, 27 ottobre 2009, n.22653), i giudici ribadiscono che la summenzio-nata norma, mirando a risolvere dubbi interpre-tativi sull’ambito dell’inefficacia determinatadalla stipulazione della seconda tornata di con-tratti di lavoro con le pubbliche amministrazioni,sia qualificabile come norma di interpretazioneautentica, come reso palese del resto dalla specifi-ca disposizione di salvezza dei giudicatisi forma-tisi anteriormente alla sua entrata in vigore.Inoltre, nel provvedimento in esame si rinvieneun evidente riferimento alla sentenza della CorteCostituzionale pronunciata in data 14 luglio2015, n. 150, ove è stato chiarito che non è fonda-ta, per erroneità del presupposto interpretativo, laquestione di legittimità costituzionale dell’artico-lo 1, comma 224, legge 23 dicembre 2005, n. 266,censurata in riferimento all’articolo 117, comma1, Cost., in relazione all’articolo 6 della CEDU,nella parte in cui dichiara l’inapplicabilità ai lavo-ratori pubblici, a seguito della stipulazione deicontratti collettivi del quadriennio 1994/1997,del diritto ad un compenso aggiuntivo in caso dicoincidenza delle festività con la domenica, anchecon riguardo ai giudizi pendenti. La disposizioneimpugnata si pone in armonia con l’obiettivo diriconoscere alla sola fonte contrattuale il compitodi definire il trattamento retributivo, eliminandotutte le voci extra ordinem. Essa, infatti, all’indo-mani della stipulazione dei contratti collettivi delquadriennio 1994/1997, non ha fatto altro chedare attuazione ad uno dei principi ispiratori del-

l’intero d.lgs. n. 165 del 2001, chiarendo che l’ar-ticolo 5, comma 3, legge 27 maggio 1949, n. 260ha carattere imperativo. Ne consegue che la suaportata retroattiva non si rivela né irragionevolené si pone in contrasto con altri interessi costitu-zionalmente protetti. Al legislatore, infatti, non èprecluso emanare norme retroattive, purché laretroattività trovi adeguata giustificazione nellaesigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilie-vo costituzionale che costituiscono altrettantimotivi imperativi di interesse generale ai sensidella giurisprudenza della Corte EDU. Expressisverbis, dalle riflessioni che precedono si compren-de, da un lato, che l’intervento interpretativo dellegislatore non solo non contrasta con il princi-pio di ragionevolezza che impone il divieto diintrodurre ingiustificate disparità ditrattamento6, ma neppure produce una lesionedell’affidamento né tantomeno si rinviene unalesione delle attribuzioni del potere giudiziario,posto che il testo originario della norma, sin dal-l’inizio, rendeva plausibile una lettura differenteda quella che i destinatari della norma interpreta-ta hanno ritenuto di privilegiare. Secondo gliErmellini, la retroattività deve essere motivata daragioni di interesse generale ai sensi della giuri-sprudenza della Corte EDU, quantunque occorracontestualizzare ogni vicenda posta al vaglio dellacitata Corte. Per concludere, nel provvedimentogiurisdizionale che in sedes materiae si commentanon è dato ravvisare argomentazioni ulterioririspetto a quelle già esaminate dal Giudice delleLeggi con la decisione del 14 luglio 2015, n. 150,nella parte in cui ha escluso ogni contrasto con ilgiusto ed equo processo e con i connessi principidella parità delle armi e della certezza del diritto. ...........................................

1 La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante “Disposizioni in materia diricorrenze festive”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31maggio 1949, n. 124.

2 Nella norma in esame si prevede che: “Nelle ricorrenze della festanazionale (2 giugno), dell’anniversario della liberazione (25 aprile),della festa del lavoro (1° maggio) e nel giorno dell’unità nazionale(4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavorosono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti i qualisiano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavo-ro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto gior-naliera compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzio-ne sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corri-spondente ad un sesto dell’orario settimanale contrattuale o, inmancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, aprovvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà ilvalore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro set-timane. Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che presti-no la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la norma-le retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elementoaccessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente presta-te, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Ai salariati retribuiti inmisura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, èdovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera,compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore dilavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro

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anche in materia di risarcimento del danno dadeprivazione genitoriale.Trattasi, come è noto, di un danno che può deri-vare, oltre che dal mancato riconoscimento delfiglio naturale, anche dal difetto di adempimentodegli obblighi parentali, per aver fatto mancarealla propria prole le cure e l’assistenza morale emateriale imposti dagli articoli 147 e 148 c.c. In questi casi, la lesione è individuata con riferi-mento ai valori tutelati dagli articoli 29 e 30 dellaCostituzione, ma anche con riferimento a quellidi cui all’articolo 2 e cioè il diritto dell’individuodi essere tutelato all’interno e nella sua apparte-nenza ad una di quelle formazioni sociali ove sisvolge la personalità. Si tratta, invero, di una vocedi danno di cui è semplice percepire la consisten-za e la incidenza vertendosi in ipotesi di relazionifamiliari inesistenti e che invece, se fossero esisti-te, avrebbero arricchito l’individuo sotto il profi-lo personale (ed anche economico); in dette ipote-si si può agevolmente presumere secondo l’id quodplerumque accidit una modificazione in peius dellavita del soggetto, non limitata al momento deldolore, ma anche proiettata nel futuro, dalmomento che viene a mancare l’apporto, l’affetto,la cura e l’assistenza che aiutano l’individuo a rea-lizzarsi nel suo complessivo percorso esistenziale.Sul punto, il Tribunale di Nocera Inferiore affer-ma quanto segue: “L’omissione colpevole deidoveri genitoriali costituisce, quindi, un compor-tamento contra jus ed è idonea a determinare lalesione del diritto alla esplicazione della persona-lità. I doveri parentali sono, infatti, inderogabiliperché funzionali a garantire la crescita dell’indi-viduo, e la formazione di una personalità comple-ta ed armonica in grado di inserirsi al meglio, unavolta adulto, nella vita sociale. L’assenza del geni-tore, che consapevolmente ometta l’adempimen-to dei doveri derivanti dalla procreazione, puòquindi venire in evidenza sotto un duplice profi-lo: il danno economico ed il danno non patrimo-niale. L’assenza di un genitore nella vita del figliogenera indubbiamente molteplici ripercussioninegative nella vita di quest’ultimo, tra cui scom-pensi affettivi e la privazione di sostegno psicolo-gico e di guida, oltre ad inevitabili ricadute nellavita di relazione: la profonda sofferenza provoca-ta nel figlio dall’assenza di un genitore per lamancanza della relativa cura, dell’affetto e del-l’apporto anche sul piano educativo costituisco-no dati presuntivi così come per presunzione devederivarne l’affermazione dell’esistenza del danno(in tal senso tra le molte v. Cass. Civ. 3079/2015).La Carta Costituzionale - e quindi il codice civile -impongono ai padri ed alle madri di istruire, edu-care e mantenere i figli; tale obbligo deve essereinteso come dovere per chi metta al mondo dei

figli di accompagnarne la crescita, mediante l’as-sunzione di concrete responsabilità nelle scelteeducative, e di un ruolo di riferimento nel percor-so di sviluppo del minore. Le previsioni normati-ve dianzi citate valgono ad evitare, in estrema sin-tesi, l’abbandono dei figli a loro stessi dopo laprocreazione, giacché nessuno può diventareadulto senza accanto figure - a loro volta adulte -che ne accompagnino, guidino, sorveglino lo svi-luppo. Ciò a prescindere dai rapporti in essere conl’altro genitore e dalle personali condizioni divita: diversamente opinando, la semplice sussi-stenza di difficoltà relazionali con l’altro genitorelegittimerebbe il totale disinteresse nei confrontidel figlio. Tali specifiche condizioni potranno,semmai, rilevare in sede di quantificazione deldanno, giacché un genitore naturale che abbiauna propria vita familiare (con una moglie edaltri figli) e viva in altra città non potrebbe, anchevolendo, essere figura di riferimento parificabile aquella di un genitore convivente, presente nelquotidiano, e partecipe pertanto di tutte le diffi-coltà, gioie, scelte proprie del cammino verso l’etàadulta. Se esiste un dovere dei genitori di istruire,educare, mantenere i figli, da intendere nel sensodianzi esposto, esiste anche un diritto - di rangocostituzionale - dei figli ad essere accompagnatinella crescita, ed affiancati nel cammino versol’età adulta”. Nel caso concreto, il Giudicantereputa integrati i presupposti del richiesto risarci-mento, poiché il comportamento del convenuto,contrario agli obblighi sullo stesso gravanti exarticolo 30 Cost. e 147 c.c. ha certamente privatola figlia se non dell’affetto (che non è coercibile)certamente di quel partecipe accompagnamentodella crescita che invece è diritto - costituzional-mente tutelato - di ogni figlio. Nel caso di specie,infatti, risulta provato attraverso i mezzi di provaammessi ed espletati, che il padre ha partecipatoalla vita della figlia soltanto in maniera episodicae che ha palesato un troppo limitato interesse allavita della figlia con un comportamento violativodei doveri genitoriali e del diritto costituzional-mente garantito del figlio alla bigenitorialità conovvie ricadute in termini di sofferenza nella vitadella figlia. In particolare, su quest’ultimo aspet-to, il Giudicante richiama il principio ermeneuti-co elaborato dalla giurisprudenza, secondo ilquale, applicando ai fatti noti e provati in corso diistruttoria dell’assenza del padre e del suo totaledisinteresse le regole della comune esperienza, nediscende che “l’assenza del padre non può cheingenerare nel figlio profonda sofferenza per laprivazione di beni fondamentali quali la cura, l’af-fetto, l’amore genitoriale” oltre che un “pregiudi-zio alle proprie capacità relazionali e realizzatri-ci”, tale che “deve ritenersi provato il lamentato

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non solo in ipotesi di responsabilità extracontrat-tuale, ma anche con riguardo ad indennizzi oindennità previste in genere dalla legge”. “Postoche non può pretendersi che il genitore che agisceper la ripetizione pro quota delle spese di mante-nimento documenti dettagliatamente tutti gliesborsi sostenuti ex se nel corso della vita delfiglio”, il Tribunale campano perviene allaseguente innovativa soluzione: “il costo del man-tenimento ordinario può ben essere quantificatoin base alle conoscenze rientranti nella comuneesperienza ex articolo 115 c. 2 c.p.c. […] anche allastregua dei criteri orientativi ricavabili dalle pro-nunce della giurisprudenza sul punto ed in ordi-ne alla determinazione del quantum degli assegnidi mantenimento riconosciuti in sede di separa-zione dei coniugi”. Con riguardo, invece, alladomanda avanzata dall’attrice di risarcimento deldanno non patrimoniale causato dall’assenzaquasi totale dell’altro genitore nella partecipazio-ne alla crescita della figlia, il Tribunale finisce pernegare la risarcibilità di tale danno. In particolare,osserva che ai fini del riconoscimento di un taletipo di danno occorre chiedersi se esista, in con-seguenza della filiazione, il diritto di un genitoredi pretendere la partecipazione dell’altro genitorealla crescita del figlio. Per la Giustizia adita la sof-ferenza patita dall’attrice, che si è ritrovata adover crescere da sola la figlia, è notevole e nonesige prova in quanto presumibile.Tuttavia, il Tribunale di Nocera Inferiore, purcondividendo la prospettazione dell’attrice sulpiano umano, sostiene che nella sofferenza atto-rea non sia dato ravvisare “il diritto inviolabiledella persona la cui lesione oltre la soglia di tolle-

rabilità implicherebbe l’insorgenza di un obbligorisarcitorio in capo al convenuto”. Tale decisione, che, a prima vista, potrebbe appa-rire restrittiva, è, in realtà, sapientemente in lineacon la più recente evoluzione giurisprudenziale inmateria di risarcibilità del danno non patrimo-niale ed è sorretta dal seguente iter logico-argo-mentativo:“1) la richiamata norma dell’articolo 30 dellaCostituzione (negli atti difensivi delle attrici) èvolta a tutelare il diritto del figlio naturale allabigenitorialità ma non anche quello di un genito-re ad esigere la partecipazione dell’altro nella cre-scita del figlio; ben vero, la scelta di diventaregenitore, sia all’interno che al di fuori del matri-monio, ad avviso di questo giudice, presupponel’assunzione del rischio di poter vivere ex se la pro-pria esperienza genitoriale senza cioè poter condi-videre con l’altro le gioie ed i dolori che la stessacomporta; 2) anche a volere riconoscere come esistente ildiritto dello stesso genitore, oltre che del figlio,alla cd. bigenitorialità, nel caso di specie nonpotrebbe ritenersi superata la soglia di tollerabili-tà: invero, nel momento in cui una donna sceglieconsapevolmente di intraprendere una relazionesentimentale con un uomo sposato e già padre di4 figli e di avere un figlio dal detto uomo accetta,più o meno scientemente, il rischio di crescere dasola la creatura nata dalla relazione, conseguen-done che la sofferenza derivata dalla assenza delpadre nella sua vita prima che in quella della figliaassume i connotati di un dolore calcolato, preve-dibile e, ragionevolmente, come tale più tollerabi-le”. La sentenza in commento risulta illuminante

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Mercato San Severino,il palazzo vanvitelliano

sede del Comune

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giurisprudenza aprile 2016

come vizio proprio dell’atto in cui ineriva e nondella conseguente cartella esattoriale.Anche il terzo motivo è riconosciuto infondato inquanto il termine per portare a riscossione l’im-posta doveva essere ricondotto a quello di “deca-denza dell’azione finanziaria” e cioè di tre annidalla registrazione. Diversamente, si è ritenutotornasse applicabile il termine decennale di cuiall’articolo 78 dello stesso TUR, relativamentealla prescrizione del diritto ad esigerla, in quantol’iter che conduce alla riscossione dell’imposta diregistro di sentenza con prenotazione a debitorisulta condizionato all’acquisizione del caratteredi definitività del provvedimento giudiziario dasottoporre ad imposizione e,quindi, quel procedi-mento di riscossione si rileva connaturalmenteincompatibile con il più breve vincolo temporaledi decadenza della registrazione1.Difatti, anche alla decadenza si estende il princi-pio di cui all’articolo 2935 c.c., per cui il termine,di decadenza, come il termine di prescrizione,decorre dal giorno in cui il diritto può essere eser-citato. Ne consegue che, dipendendo il procedi-mento che conduce alla riscossione del tributodalla previa iniziativa dell’ufficio giudiziario dicancelleria, e non da quella dell’amministrazionefinanziaria creditrice d’imposta, ogni diversainterpretazione finirebbe col lasciare questaseconda - nella dianzi indicata prospettiva di cuiall’articolo 2935 c.c. - nella impossibilità di atti-varsi per evitare il maturare della decadenza delproprio diritto. In buona sostanza, la disciplinadettata dall’articolo 76 del d.p.r. n. 131 del 1986non si applica - essendo incompatibile giuridica-mente - al procedimento di riscossione del tribu-to di registro relativo alle imposte prenotate adebito su atti giudiziari, in relazione al quale èinvece applicabile il termine decennale di prescri-zione previsto dall’articolo 78 del medesimo d.p.r.n. 131 del 1986. Col quarto motivo di ricorsi sicensura la sentenza per violazione e falsa applica-zione del combinato disposto degli articoli 223del d.p.r. n. 115 del 2002 e 25, comma 1°, letterac, del d.p.r. n. 602 del 1973 nella parte in cui essaha affermato che il termine stabilito da tale dis-posizione decorreva dalla notifica dell’invito dipagamento anziché dal passaggio in giudicatodella sentenza a cui si riferisce l’imposta. Il moti-vo è infondato, in quanto l’imposta di registro,dovuta a seguito della registrazione a debito diuna sentenza di condanna, debba considerarsicome “definitivamente accertata” al momento delpassaggio in giudicato della sentenza. Tale affer-mazione non è condivisa dai giudici della Corte, iquali sostengono che la funzione di accertamentodel tributo non è insita nella sentenza penale dicondanna, ma nel successivo atto che - apposita-

mente - una volta passata in giudicato o divenutadefinitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo,l’ufficio notifica al debitore ai sensi dell’articolo212 del d.p.r. n. 115 del 2002. In particolare l’uffi-cio incaricato della gestione delle attività connes-se alla riscossione è presso il magistrato, il cuiprovvedimento è passato in giudicato o presso ilmagistrato il cui provvedimento è divenuto defi-nitivo. Tale competenza generale è coerente colquadro degli adempimenti previsti nell’ambitodella procedura di registrazione degli atti giudi-ziari che si incentra sulla previa trasmissione degliatti all’ufficio finanziario da parte del funziona-rio addetto all’ufficio giudiziario, e sulla conse-guente attribuzione all’ufficio finanziario rice-vente del semplice compito di comunicazionedegli estremi di protocollo e di registrazione del-l’atto, nel termine di dieci giorni dalla ricezioned’imposta prenotata a debito.In base agli articoli 211, 212 e 213 del d.p.r. n. 115del 2002, l’attività di riscossione è preceduta dallaliquidazione dell’imposta, che presuppone lanotifica dell’invito di pagamento da parte delfunzionario dell’amministrazione giudiziaria.Tale è quindi l’atto nel quale l’imposta dovutadiviene definitivamente accertato. Ne consegueche la commissione tributaria regionale ha rite-nuto tempestiva la cartella di pagamento recantel’iscrizione a ruolo della somma infruttuosarichiesta con l’invito al pagamento, giacché il ter-mine di notifica della cartella non poteva decorre-re se prima non fosse stata a sua volta notificatol’invito e se non fosse scaduto il termine di unmese in esso fissato. Nel caso di specie, l’invito erastato notificato in base alla sentenza, sicché lacartella era tempestiva. I motivi restanti sono affe-renti alla statuizione assunta dalla commissionetributaria a proposito dell’accertamento dell’ere-dità con beneficio d’inventario. In particolare lacommissione tributaria regionale ha ritenutoinammissibile l’eccezione relativa all’accertamen-to dell’eredità con beneficio d’inventario innanzitutto per “violazione del divieto di ius novorum”. L’affermazione - secondo i giudici della Corte - vacorretta, dovendosi richiamare il principio secon-do il quale l’accertamento dell’eredità con benefi-cio dell’inventario integra una eccezione in sensolato, in quanto il legislatore non ne ha espressa-mente escluso la rilevabilità d’ufficio. Tale condi-zione non corrisponde all’esercizio di un dirittopotestativo, ma rileva quale fatto da solo suffi-ciente a impedire la confusione del patrimoniodell’erede con quello del defunto. Ne consegueche il beneficio è liberamente invocato dalla partepure nel giudizio d’appello, ed è rilevabile d’uffi-cio dal giudice a favore di altri chiamati all’eredi-tà, senza che rilevi neppure l’eventuale contuma-

danno non patrimoniale”.Venendo alla difficile operazione di quantifica-zione del danno in argomento, il giudice ritiene dipoter utilizzare a titolo orientativo, pur nell’am-bito di una liquidazione equitativa, le tabelle ela-borate dal Tribunale di Milano, che secondo lagiurisprudenza “in effetti, le predette tabellehanno ad oggetto i criteri di quantificazione delcd. danno da lesione del rapporto parentale nelleipotesi in cui una persona sia vittima (o subiscagravi lesioni a causa) della condotta illecita di unterzo che per questo sia chiamato a risponderedelle conseguenze dannose nei confronti di colo-ro che erano legati alla vittima da relazioni paren-tali di varia natura e intensità. Diverso è il caso delgenitore che, non riconoscendo il figlio, disinte-ressandosene per molti anni e facendogli manca-re i mezzi di sussistenza, rifiuti il ruolo genitoria-le e deliberatamente impedisca il sorgere in con-creto del rapporto parentale che deriva dalla pro-creazione. E tuttavia, quelle tabelle rimangonoutilizzabili come parametro di valutazione, congli opportuni adattamenti che sono stati in con-creto operanti dalla corte bresciana che, con valu-tazione equitativa incensurabile in questa sede,ha tenuto conto della particolarità della fattispe-cie”. Sulla scorta della motivazione che precede, ilTribunale di Nocera Inferiore, con la decisione incommento, accoglie la domanda attorea e, perl’effetto, condanna il convenuto a pagare in favo-re dell’attrice la somma di 86.052,28 euro per ilmantenimento pro quota della figlia; altresì, locondanna al pagamento in favore della figlia dellasomma complessiva di 50.000,00 euro, oltre inte-ressi compensativi, a titolo di risarcimento deldanno da privazione genitoriale; con vittoria dispese e compensi di causa.

Mariella OrlandoH

Imposta di registro nell’ipotesi di sen-tenza penale di condanna.Inosservanza dei termini attinenti allaprocedura di recupero dell’imposta

Corte di Cassazione sentenza 11 novembre 2015n. 23061.

Con la sentenza n. 23061 del 2015 la SupremaCorte ha statuito che l’atto impugnabile nel casodi imposta di registro a debito di una sentenzapenale di condanna è esclusivamente l’invito dipagamento di cui all’articolo 212 del d.p.r. n. 115del 2002. Nello specifico la ricorrente impugnavainnanzi alla commissione tributaria provincialeuna cartella di pagamento relativa all’iscrizione a

debito per il recupero dell’imposta di registrodovuta in riferimento ad una sentenza penale dicondanna nei confronti del padre. La ricorrenteeccepiva la nullità e l’illegittimità del ruolo e dellaconseguente cartella per inosservanza dei terminiattinenti alla procedura di recupero dell’impostaprenotata a debito, nonché in ogni caso la pre-scrizione del diritto azionato. In primo grado lacommissione tributaria rigettava il ricorso. Anchein secondo grado si confermava quanto già pro-nunciato dalla commissione di primo grado,nello specifico si ribadiva che, ai sensi dell’artico-lo 213 del d.p.r. n. 115 del 2002, l’invito di paga-mento aveva natura di avviso di liquidazione deltributo e che la contribuente aveva omesso diimpugnarlo. La commissione tributaria quindinegava il carattere perentorio al termine di unmese previso dall’articolo 212 del d.p.r. n. 215 del2002 (cd. “Testo unico in materia di spese di giu-stizia”) ai fini della notifica dell’invito in questio-ne, e svolgeva distinte considerazioni in ordine:all’eccezione sul termine di decadenza triennaleche riteneva di doversi indirizzare all’invito dipagamento e dunque assorbita dalla mancataimpugnazione di questo; sull’inammissibilità del-l’eccezione relativa alla pretesa dell’accettazionedell’eredità con beneficio d’inventario, per viola-zione del divieto dei nova e per genericità, nonessendovi stata dimostrata dell’accettazione defi-nitiva né del limite dell’eredità beneficiata.La Corte di Cassazione si pronuncia sui seguentimotivi.Con il primo motivo si deduce la nullità dell’im-pugnata sentenza nella parte in cui ha ritenutoche la notifica dell’invito di pagamento non erastata contestata dalla contribuente. Da ciò laricorrente assume essere stata erroneamente trat-ta la conclusione che i vizi relativi al detto attonon potevano essere fatti valere nell’opposizionecontro la susseguente cartella di pagamento.Col secondo motivo si censura la sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’articolo 212,2° comma, del d.p.r. n. 115 del 2002, in relazioneall’articolo 360, n. 3, c.p.c., avendo la sentenzaaffermato la natura ordinatoria del termine stabi-lito per la notifica dell’invito di pagamento.La Corte più volte ha affermato che, in tema dicontenzioso tributario, sono qualificabili comeavvisi di accertamento o di liquidazione, e sonoquindi impugnabili ai sensi del d.lgs. n. 546 del1992 articolo 19, tutti quegli atti con cui l’ammi-nistrazione comunica al contribuente una pretesatributaria ormai definitiva, non assumendo alcunrilievo la mancanza dell’avviso di liquidazione oavviso di pagamento. Pertanto il profilo attinentealla presunta tardività della notifica dell’invito dipagamento avrebbe dovuto essere fatto valere

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Come già rappresentato in tale sede, le teorie piùrisalenti ritenevano che, in tema di selezioni pub-bliche, la regola generale fosse data dalla indizio-ne di un nuovo concorso, pur in presenza di gra-duatorie ancora valide ed efficaci. Sostrato giusti-ficativo di tale assunto era rappresentato dallariconduzione della scelta dell’Amministrazionenell’alveo del cd. merito amministrativo, insinda-cabile in via giurisdizionale. Altro e diverso orien-tamento, meno restrittivo, ha ritenuto che l’indi-zione di una procedura selettiva, in ordine a posi-zioni omogenee a quelle di graduatorie vigenti manon esaurite, necessiti di un’adeguata motivazio-ne, da cui emergano le ragioni del sacrificio delleposizioni di idoneità. Per le tesi più recenti, ex adverso, l’esaurimentodelle graduatorie vigenti costituirebbe ormai laregola ordinaria di reclutamento, mentre l’esple-tamento di una nuova procedura ne sarebbe ecce-zione, da qui un obbligo di motivazione partico-larmente pregnante. A seguito degli esposti con-trasti giurisprudenziali è intervenuta l’Adunanzaplenaria, con sentenza n. 14 del 2011, che ha inte-so imporre l’obbligo di motivare il mancato scor-rimento delle graduatorie, dando conto delleragioni che giustificano il sacrificio degli idonei equindi invertendo l’ordinaria regola di recluta-mento sino ad allora operante.Dopo tale breve excursus riepilogativo e venendoall’esame della pronuncia in commento, deve evi-denziarsi che la stessa ha di fatto individuato unaconcreta eccezione a quanto stabilito, in via gene-rale, dalla Plenaria del 2011, con riferimento allaparticolare natura dell’Amministrazione che ban-disce la selezione. La materia è quella del recluta-mento del personale delle Forze Armate e, nellaspecie, dell’Arma dei Carabinieri, amministrazio-ni che spesso, con cadenza annuale, bandiscononuove procedure di reclutamento, in ordine aposizioni omogenee a quelle di graduatorie anco-ra valide ed efficaci. Il TAR del Lazio, competentequale giudice di prime cure, nel richiamarsi aiprincipi della menzionata Plenaria, aveva accoltoil ricorso introduttivo proposto dagli idonei,annullando il nuovo bando di concorso, perché lostesso non motivava in ordine alle esigenze di unanuova procedura, in luogo dell’esaurimento dellagraduatoria vigente (TAR del Lazio, n.2471/1015). Avverso detta pronuncia proponevaimpugnazione il Ministero della Difesa, censu-rando l’erronea interpretazione dei principi giuri-sprudenziali e della normativa di settore che, perl’Arma dei Carabinieri e le Forze Armate in gene-rale, detterebbero regole di natura derogatoria edeccezionale. In altre parole e con sforzo di sintesi,la specificità delle esigenze e dei requisiti sottesi alreclutamento del personale militare e delle forze

di polizia giustificherebbe, ex se, il possibile sacri-ficio delle ragioni degli idonei, le cui aspettative diassunzione cesserebbero all’atto della coperturadei posti originariamente banditi. Eventuali scor-rimenti, pertanto, sarebbero ammissibili solo neilimiti delle rinunce, decadenze o dimissioni deivincitori. Inoltre, la difesa erariale ha sostenutoche l’obbligo di motivare la nuova procedurasarebbe esaudito, senza necessità di ulterioriesternazioni, dalle stesse “esigenze operative edorganizzative dell’Arma, tali da esigere l’attualitàdell’accertamento dei requisiti richiesti, di effi-cienza ed idoneità psicofisica ed attitudinale”.Ebbene il Collegio giudicante, mostrando adesio-ne a queste considerazioni, ha ravvisato l’esisten-za di una ipotesi di eccezione al principio genera-le di scorrimento delle graduatorie ed al connessoobbligo motivazionale sanciti dalla Plenaria n.14/2011. I giudici di Palazzo Spada, sostengonoche con riguardo all’Arma dei Carabinieri, cui èapplicabile il codice dell’ordinamento militare dicui al d.lgs. n. 66 del 2010, vige un regime di spe-cialità, estensibile a tutto il personale militare,delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale deiVigili del Fuoco (cfr. articolo 3 comma 1 d.lgs. n.165/2001, articolo 625 comma 1 d.lgs. n.66/2010). Inoltre, il Collegio giudicante ha intesoindividuare anche le norme che, con riguardo atali settori di amministrazione, permettono unaciclicità nell’indizione dei concorsi. A tal fine rile-va l’articolo 635 d.lgs. n. 66/2010, secondo cui“l’Amministrazione militare ha facoltà di conferi-re, nel limite delle risorse finanziarie previste,oltre i posti messi a concorso, anche quelli cherisultano disponibili alla data di approvazionedella graduatoria (...). Se alcuni posti a concorsorestano scoperti per rinuncia, decadenza o dimis-sioni dei vincitori, l’Amministrazione ha facoltàdi procedere, nel termine di un anno dalla data diapprovazione della graduatoria, ad altrettantenomine, secondo l’ordine della graduatoria stessa(...)”. Pertanto, come è evidente, dal coacervo ditali disposizioni i giudici amministrativi rilevanoche per il reclutamento delle Forze Armate nonsussisterebbe in capo all’Amministrazione unobbligo primario di procedere allo scorrimentodelle graduatorie preesistenti, in luogo dell’indi-zione di un nuovo concorso, per la copertura diposizioni funzionali omogenee. A ben vedere,quindi, la ciclica indizione dei concorsi de quibussarebbe strumentale all’esigenza di verificare l’at-tualità del possesso dei requisiti di età, efficienzafisica e idoneità psicoattitudinale all’incarico. Pertale motivo, la posizione dell’idoneo in tali parti-colari procedure, sarebbe degradata da interesselegittimo pretensivo all’assunzione, a mera aspet-tativa, pertanto non tutelabile.

giurisprudenza aprile 2016giurisprudenza aprile 2016

cia. La commissione tributaria ha ritenuto inam-missibile la doglianza della ricorrente, quanto allimite di responsabilità derivante dall’accettazio-ne beneficiata perché la relativa eccezione sarebbestata generica “non risultando dimostrato né sel’eredità sia stata definitivamente accettata, né ilimiti dell’attività beneficiata”. L’eccezione mira-va semplicemente a impedire la confusione delpatrimonio dell’erede con quello del defunto.Dunque non necessitava di altro che di essere for-mulata onde apprezzare il fatto che l’eredità fossestata in tal modo “definitivamente accettata”.Infine la Corte - nel dare ragione a quanto soste-nuto dalla commissione tributaria - sostieneancora che l’accertamento con beneficio d’inven-tario dovrebbe venire in rilievo soltanto nella con-seguente fase della riscossione coattiva, perchéandrebbe a incidere su questa fase e non su quel-la della cognizione. In particolare - puntualizza laCorte - la giurisdizione tributaria, avendo adoggetto sia l’“an” che il “quantum” della pretesatributaria, comprende anche l’individuazione delsoggetto tenuto al versamento dell’imposta o deilimiti nei quali esso, per la sua qualità. Ne conse-gue che, qualora tra i debiti ereditati rientri undebito di imposta e l’erede abbia accettato conbeneficio di inventario, spetta alle commissionitributarie conoscere dell’impugnazione dell’avvi-so di liquidazione con cui esso erede con benefi-cio d’inventario - adducendo la propria responsa-bilità per il debito fiscale ereditario nei limiti divalore dei beni a lui pervenuti - faccia valere ilvizio proprio di tale atto impositivo, ad esso desti-nato, in quanto volto a conseguire il pagamentoprecluso dalla definitività dell’avviso di liquida-zione2.L’esatto significato di tale principio riposa sullaconsiderazione secondo la quale una qualsiasiforma di tutela in sede ordinaria sarebbe preclusadalla definitività degli avvisi di liquidazione. Ciòvuol dire che l’accettazione dell’eredità con bene-ficio d’inventario3 - determinando così una limi-tazione della responsabilità dell’erede per i debitidel de cuius entro il valore dei beni ereditari, e com-portando quindi una posizione dell’erede deldebitore, di fronte alle ragioni del creditore deldefunto, quantitativamente diversa o più favore-vole- va eccepita nel giudizio cognitivo al credito-re del de cuius che faccia valere illimitatamente lapropria pretesa, valendo detta eccezione a conte-nere nei limiti da essa imposti l’estensione e glieffetti della pronuncia giudiziale.Tale pronuncia, in mancanza di un simile accer-tamento, non è contestabile, non essendo altri-menti deducibile la qualità di erede con beneficiod’inventario. Nel caso di specie non è stato impu-gnato l’avviso di pagamento a mezzo del quale era

stata fatta valere illimitatamente dall’erario, neiriguardi dell’erede, la pretesa obbligatoria concer-nente il debito tributario del defunto.Dunque l’erede non poteva più eccepire- in sededi riscossione - né potrà farlo nell’eventuale sededi esecuzione - la ridotta responsabilità derivantedall’accettazione con beneficio d’inventario4.In conclusione, la Corte di Cassazione rigetta ilricorso e compensa le spese processuali............................................

1 De Nardi M., Impugnabile solo l’invito al pagamento per la registrazione adebito, in Il Fisco, 12 novembre 2015.

2 Si ricorda la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioniunite civili, con la sentenza n. 7792 del 15 aprile 2005.Il nuovo testo del comma 3 dell’articolo 2 del d.lgs. 546/92 attri-buisce al giudice tributario la possibilità di decidere, in via inciden-tale, ogni questione pregiudiziale senza che assuma rilevanza l’au-torità giudiziaria presso cui pende tale questione (si pensi, in temadi Tosap, all’accertamento in via incidentale di un’area demaniale).Compete ormai alla commissione tributaria decidere, in via inci-dentale, sulla qualità di erede del contribuente, sulla simulazione dicontratti, sullo status di coltivatore diretto e sulla legittimità di rego-lamenti o atti amministrativi generali. La sentenza della Cassazione sulla giurisdizione ha efficacia esternaal processo in relazione al quale è intervenuta, sicché la questione digiurisdizione non si può riproporre in un altro processo tra lemedesime parti, tranne che sopraggiungano nuove norme o nuovielementi di fatto idonei a incidere sulla giurisdizione.

3 Corte di Cassazione con sentenza n. 6488 del 2007 ha stabilito che“Chi accetta l’eredità con beneficio d’inventario è erede a tutti glieffetti, con l’unica particolarità che, ai sensi degli articoli 484 e 490,secondo comma, n. 2, c.c., tiene distinto il proprio patrimonio daquello del defunto. Di conseguenza, non viene meno la responsabi-lità patrimoniale dell’erede per i debiti tributari del de cuius”.

4 Si ricorda la sentenza n. 841 del 2014, Sezione tributaria, dellaCorte di Cassazione, che ha ribadito quanto disposto dall’articolo471 c.c. ove si stabilisce che non si possono accettare le eredità devo-lute ai minori, se non col beneficio d’inventario. Inoltre, l’articolo489 c.c. prescrive che i minori non si intendono decaduti dal bene-ficio di inventario, se non al compimento di un anno dalla maggio-re età.

Francesco RicciardiH

Consiglio di Stato: I principi fissatidall’Adunanza plenaria n. 14/2011, intema di scorrimento delle graduatoriedegli idonei, non si applicano alle sele-zioni dell’Arma dei Carabinieri che èlegittimata a bandire concorsi annuali

Nel secondo numero dell’anno 2012 si è dato attodegli orientamenti giurisprudenziali in materia discorrimento delle graduatorie concorsuali pub-bliche, con particolare riguardo alla posizionedegli idonei, originati dalle pressanti esigenze dicontenimento della spesa pubblica. In altre paro-le, sono stati indagati i limiti di operatività dellascelta discrezionale dell’Amministrazione, di“indire una nuova procedura concorsuale, desti-nata ad incidere sull’aspettativa dei candidati ido-nei allo scorrimento delle graduatorie”.

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successivo. La cancellazione, così come regola-mentata dall’odierno articolo 2495 c.c., determi-na l’estinzione della società con il contestualevenir meno della sua capacità e soggettività.Recentemente, la Corte di Cassazione con la sen-tenza pronunciata a Sezioni Unite il 12 marzo2013, n. 6070, ha stabilito il seguente principio:“Qualora all’estinzione della società, conseguentealla sua cancellazione dal registro delle imprese,non corrisponda il venir meno di ogni rapportogiuridico facente capo alla società estinta, sidetermina un fenomeno di tipo successorio,cosicché le obbligazioni si trasferiscono ai soci,che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso aseguito della liquidazione o illimitatamente, aseconda che, pendente societate, essi fossero o menoillimitatamente responsabili per i debiti sociali.Altresì, si trasferiscono ai soci, in regime di conti-tolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beninon compresi nel bilancio di liquidazione dellasocietà estinta, ma non anche le mere pretese,benché azionate o azionabili in giudizio, né idiritti di credito ancora incerti o illiquidi la cuiinclusione in detto bilancio avrebbe richiestoun’attività ulteriore, giudiziale o stragiudiziale, ilcui mancato espletamento da parte del liquidato-re consente di ritenere che la società vi abbiarinunciato”. Le considerazioni che precedonosono dirimenti allorché si rapportino alle vicendeestintive della qualità di imprenditore individualenei cui confronti non può applicarsi quanto det-tato dall’articolo 2495 c.c. Infatti, l’inizio e la finedella qualità di imprenditore sono subordinatiall’effettivo svolgimento o al reale venir meno del-l’attività imprenditoriale e non alla formalitàdella cancellazione dal registro delle imprese.In merito, ogni qualvolta si discute di cancellazio-ne, deve rilevarsi che è solo in relazione alle socie-tà, difformemente da quanto a contrariis accadeper l’impresa individuale, che si produce l’estin-zione del soggetto titolare dell’attività.Per quanto affermato sino ad ora, si arguiscesenza difficoltà di sorta che, ai fini dell’accerta-mento dell’insolvenza dell’imprenditore indivi-duale, non possono impiegarsi le norme che con-traddistinguono le società in liquidazione............................................

1 Il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, recante “Disciplina del fallimento, delconcordato preventivo, dell’amministrazione controllata e dellaliquidazione coatta amministrativa”, è stato pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1942.

2 Il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, rubricato “Riforma organica delladisciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1,comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80”, è stata pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2006, SupplementoOrdinario n. 13.

3 Il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, denominato “Disposizioni inte-grative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchéal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina

del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coat-ta amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, dellalegge 14 maggio 2005, n. 80”, è stato pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 241 del 16 ottobre 2007.

4 In tali termini, Cass. civ., sez. I, 6 novembre 2013, n. 24968; Cass.civ., sez. VI, 26 settembre 2013, n. 22060; Cass. civ., sez. I, 9 giugno2006, n. 19141.

5 Il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante “Riforma organica della disci-plina delle società di capitali e società cooperative, in attuazionedella legge 3 ottobre 2001, n. 366”, è stata pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 17 del 22 gennaio 2003, Supplemento Ordinario n. 8.

Michele TipaldiH

L’illegittimità anche per i procedimen-ti di natura amministrativa dellasospensione a tempo indeterminato

Nota a TAR Campania, Salerno, sez. II, 16 novem-bre 2015, n. 2419.

La recente sentenza n. 2419 del 16 novembre2015, il TAR Campania, Salerno, sez. II, intervie-ne sul delicato tema dell’illegittimità anche per iprocedimenti amministrativi della sospensione atempo indeterminato.La decisione in esame, invero, assume una note-vole importanza poiché giunge alla conclusionedell’illegittimità della sospensione sine die di unprocedimento di natura amministrativa, anche sei vari arresti giurisprudenziali sono volti in gene-re a negare la legittimità della sospensione dispo-sta a tempo indeterminato del provvedimentoanziché del procedimento amministrativo.Dunque, mentre è piuttosto frequente la questio-ne riguardante la sospensione del provvedimentoamministrativo, non lo è allo stesso modo quellarelativa al procedimento amministrativo. In que-sta prospettiva, assume una sua particolarità lapronuncia della Corte territoriale circa la sospen-sione, pertanto, non del provvedimento, ma delprocedimento amministrativo. Il Parlamento èintervenuto sulla materia della sospensione delprovvedimento con l’articolo 21 quater, comma 2,della legge 241/90 che disciplina il procedimentodi sospensione del provvedimento differenziandola sospensione dell’efficacia (ossia degli effettigiuridici del procedimento), da quella dell’esecu-zione (ossia dell’attività esecutiva materiale); que-sto articolo è stato anche oggetto di recenti modi-fiche, apportate dalla legge 124/2015. La sospen-sione in via amministrativa del provvedimentoattua una decisione in autotutela decisoria “dispecie cautelare”, e secondo la disposizione men-zionata i provvedimenti amministrativi efficacisono eseguiti immediatamente, salvo che siadiversamente previsto dalla legge o dal provvedi-mento stesso. L’efficacia o l’esecuzione del prov-vedimento amministrativo può essere sospesa,

giurisprudenza aprile 2016

Gaetano RiccioH

Società e cancellazione dal registrodelle imprese: gli effetti ricadonoanche in capo all’imprenditore indivi-duale?

Nota a Cass. civ., sezione VI, ord., 7 gennaio 2016,n. 98.

In tale occasione gli Ermellini, uniformandosi aquanto dettato precedentemente dalla SupremaCorte negli anni passati (ex multis, Cass. civ., sez. I,4 maggio 2011, n. 9744), ribadiscono che l’inizioe la fine della qualità di imprenditore sono subor-dinati all’effettivo svolgimento o al reale venirmeno dell’attività imprenditoriale e non alla for-malità della cancellazione dal registro delleimprese.

Il casoIl Tribunale di Vasto dichiarava il fallimento del-l’impresa individuale del Sig. L.A., su istanza difallimento depositata da un creditore successiva-mente alla notifica della prima richiesta di falli-mento avanzata da una differente parte creditrice.Il fallito ricorreva, quindi, alla Corte d’Appello deL’Aquila, che, tuttavia, ne rigettava il reclamo.Avverso la sentenza della Corte d’Appello que-st’ultimo presentava innanzi alla Suprema Corteun ricorso fondato su tre motivi, mediante i qualidenunciava non solo la presenza di vizi motiva-zionali ma anche la violazione e falsa applicazio-ne di: a) norme di legge processuale (articolo 112 c.p.c.);b) norme di legge fallimentare (articolo 5 del R.D.16 marzo 1942, n. 2671).

La decisioneProcedendo con ordine, relativamente alla quae-stio inerente la mancata notificazione e/o cono-scenza della seconda richiesta di fallimento avan-zata da una parte creditrice, i giudici di PiazzaCavour, in ragione dell’indirizzo giurisprudenzia-le dominante in subiecta materia, hanno avvaloratoil principio secondo il quale: “Anche a seguitodelle modifiche apportate dal d.lgs. 9 gennaio2006, n. 52 e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 1693,nel procedimento per dichiarazione di fallimentoal debitore, cui sia stato regolarmente notificato ilricorso nel rispetto delle forme previste dallalegge, non devono essere necessariamente notifi-cati i successivi ricorsi che si inseriscano nelmedesimo procedimento, avendo egli l’onere diseguire l’ulteriore sviluppo della procedura e diassumere ogni opportuna iniziativa in ordine adessa, a tutela dei propri diritti. Pertanto, la circo-

stanza che il fallimento venga dichiarato su istan-za di un creditore diverso rispetto a quello che dacui proviene la notificazione del ricorso non ledeil diritto di difesa, a meno che il debitore nondeduca di non essere stato in grado di allegaretempestivamente circostanze idonee a paralizzarel’istanza ulteriore e diversa rispetto a quella chegli era stata tempestivamente notificata”4. Oltre a ciò, gli Ermellini hanno rigettato ladoglianza del Sig. L.A. che denunciava la mancataapplicazione all’imprenditore individuale deiprincipi che contraddistinguono le società relati-vamente allo stadio della loro liquidazione. La pronuncia in commento costituisce una pre-ziosa occasione per soffermarsi, seppure breve-mente, sulla tematica concernente la cancellazio-ne dal registro delle imprese e l’estinzione dellasocietà di capitali. Nel dettaglio, a seguito dellacancellazione dal registro delle imprese, emergo-no i seguenti effetti:a) la società si estingue;b) ai sensi dell’articolo 2456, comma 2, c.c. “(...) icreditori sociali non soddisfatti possono far vale-re i loro crediti nei confronti dei soci, fino allaconcorrenza delle somme da questi riscosse inbase al bilancio finale di liquidazione, e nei con-fronti dei liquidatori, se il mancato pagamento èdipeso da colpa di questi (...)”.Sul punto, è bene rammentare che nel sistemagiuridico odierno, successivamente alla cancella-zione della società, non può realizzarsi una rina-scita della persona giuridica con correlativariapertura del procedimento di liquidazione néper le ipotesi in cui siano ravvisabili sopravve-nienze passive né, tantomeno, per il caso in cuipossano constatarsi sopravvenienze attive. Ad ogni modo, antecedentemente alla novellazio-ne della materia in commento, avutasi con il d.lgs.17 gennaio 2003, n. 65, prevaleva l’orientamentogiurisprudenziale secondo cui, allorché fosserostati riscontrabili rapporti da definire, non pote-va aversi l’estinzione della società. In altri termini, al ricorrere della summenzionatacondizione, era ammissibile la riapertura del pro-cedimento di liquidazione proprio in ragionedella presenza di nuove passività o nuove attività. Questo modus agendi, pertanto, determinava qualeulteriore effetto la possibilità di dichiarare il falli-mento della stessa società, quantunque cancella-ta, senza alcuna limitazione temporale, provocan-do, perciò, la disapplicazione di quanto stabilitodall’allora vigente articolo 10 del R.D. 16 marzo1942, n. 267, dal quale si arguiva come il soggettoimprenditore potesse essere dichiarato fallitoentro un anno dalla cessazione dell’impresa, nel-l’eventualità in cui l’insolvenza si fosse manifesta-ta anteriormente alla medesima o entro l’anno

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Anna VillaniH

Danno tanatologico: è giunta davverola fine?

Commento alla sentenza della Corte diCassazione, Sezioni Unite, 22 luglio 2015 n.15350, pres. Rovelli, rel. Salmè.

Con una recentissima pronuncia, le Sezioni Unitedella Suprema Corte di Cassazione si sono pro-nunciate su una delle questioni in assoluto piùdibattute in giurisprudenza ed in dottrina e nonpresa in considerazione dal legislatore in nessunanorma, ossia sul diritto al risarcimento del dannotanatologico (detto anche “danno da morteimmediata” o “danno da perdita del diritto allavita”) e sulla sua trasmissibilità iure hereditatis incaso di morte immediata del soggetto leso. Laquestione di diritto prende spunto dal seguentecaso. I genitori e le sorelle di tale M. intraprendo-no un giudizio contro L. D. e la compagnia assi-curatrice, al fine di chiedere il risarcimento deidanni patrimoniali e non patrimoniali, compresoil danno tanatologico, occorsi al loro congiunto,a causa dello scontro frontale avvenuto in un inci-dente stradale provocato da L.D., dal quale è deri-vata la morte immediata del M.In primis, la Corte di Cassazione pone in evidenzal’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul-l’ammissibilità del risarcimento del danno tana-tologico, da cui è conseguita la rimessione alleSezioni Unite, ossia del danno da morte conse-guita immediatamente dopo le lesioni, fermarestando, invece, la risarcibilità del danno subitonel lasso di tempo, purché apprezzabile, che vadalle lesioni alla morte. Sul punto, infatti, si sonodiffusi due indirizzi. Secondo il primo e costanteorientamento, risalente alla sentenza delleSezioni Unite n. 3475 del 1925 e confermato dallaCorte Costituzionale n. 372 del 19941, il danno damorte immediata non sarebbe risarcibile iure here-ditatis, considerato che il bene della salute e il benedella vita sono due beni diversi, essendo tutelatoil primo dall’articolo 32 Cost. ed il secondo dal-l’articolo 2 Cost. Il danno alla salute o danno bio-logico presuppone la sopravvivenza della vittima,attesa l’impossibilità di configurare una perditadel bene-vita in capo ad un non vivente. Inoltre, ilsoggetto, con la morte, perderebbe la capacitàgiuridica e, quindi, non potrebbe trasmetterealcunché agli eredi. Il risarcimento del danno damorte darebbe vita ad un diritto adespota, senzatitolare. Il danno tanatologico, infatti, presuppo-ne l’exitus del titolare del diritto. Un diritto alrisarcimento può sorgere in capo alla persona

offesa limitatamente ai danni verificatisi dalmomento della lesione a quello della morte e,quindi, non sorge in caso di morte immediata, laquale impedisce che la lesione si rifletta in unaperdita a carico della persona offesa, non più invita. La responsabilità civile ex articoli 2043 e ssc.c., ha come oggetto del risarcimento una perdi-ta cagionata dalla lesione di una situazione giuri-dica soggettiva, perdita che, nel caso di morteimmediata, non si verifica. Le Sezioni Unite nel2008, con la celebre sentenza San Martino n.26972, accolgono una soluzione compromissoria,negando, in ogni caso, la risarcibilità del dannotanatologico (morte immediata), ma ammetten-do il risarcimento, in via ereditaria, del danno bio-logico terminale e del danno morale terminale(detto anche catastrofale o catastrofico).Quest’ultimo si verifica quando la morte sia con-testuale o estremamente vicina al momento dellalesione e consiste nella sofferenza psichica patitadalla vittima che sia rimasta in lucida agonia, inconsapevole attesa della fine. Tale danno è risarci-bile solo se la vittima abbia atteso lucidamente lafine della propria vita e non quando, per esempio,sia entrata in coma o non sia rimasta lucida nellafase che precede il decesso (cd. criterio dell’inten-sità della sofferenza patita). Il danno biologicoterminale si verifica, invece, quando la morteinterviene dopo un notevole lasso di tempo dallalesione ed è risarcibile iure hereditatis solo se il sog-getto sia rimasto in vita per un apprezzabile lassodi tempo (cd. criterio cronometrico)2. Una secon-da impostazione, portata avanti dalla sentenza 23gennaio 2014, n. 1361 della Suprema Corte diCassazione, per converso, ha ammesso la risarci-bilità, iure hereditatis, del danno da perdita delbene della vita verificatasi immediatamente dopole lesioni riportate in un incidente stradale, anchein caso di inconsapevolezza del danneggiato, arealasciata, invece, priva di tutela dalle Sezioni Unitedel 2008. La recente pronuncia del 2014, inno-vando rispetto alla precedente giurisprudenza, hastabilito che la perdita del bene della vita, oggettodi un diritto assoluto ed inviolabile, è ex se risarci-bile, nella sua oggettività, a prescindere dalla con-sapevolezza che il danneggiato ne abbia e sidistingue sia dal danno biologico terminale chedal danno morale terminale. Vengono abbando-nati, quindi, sia il criterio cronometrico che il cri-terio dell’intensità della sofferenza patita, perrisarcire il danno da perdita della vita anche incaso di morte immediata o istantanea. La Corteafferma che è assurdo ritenere da un lato, il dirit-to alla vita come il primo fra tutti i diritti inviola-bili dell’essere umano e dall’altro lato, escludernela risarcibilità in favore del soggetto che abbiaperso quel bene. La perdita del bene della vita,

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per gravi ragioni e per il tempo strettamentenecessario, dal medesimo organo che lo ha adot-tato o da altro organo stabilito dalla legge. Il ter-mine della sospensione è in modo esplicito desi-gnato nell’atto che la dispone e può essere differi-to o prorogato per una sola volta, oltre persopravvenute esigenze ridotto, tuttavia non oltrei termini per l’esercizio dell’autotutela ad oggi fis-sato in diciotto mesi in base a quanto dispostodal recente intervento della legge 124/2015. È suquesto quadro normativo che trae origine la deci-sione della Corte salernitana, esaminando l’even-tualità di sospendere non il provvedimento maun procedimento amministrativo, avente adoggetto un’istanza per conseguire la proroga diuna concessione demaniale marittima, fino all’e-sito degli accertamenti istruttori sui luoghi dicausa da parte dell’Ufficio tecnico (area edilizia edurbanistica).Nel caso di specie, l’Amministrazione comunalenon ha indicato un termine certo alla durata dellasospensione, ma ha sospeso il percorso procedi-mentale a tempo indeterminato, con il facile evago riferimento alla futura e anch’essa indeter-

minata conclusione degli accertamenti. Secondola sentenza dell’Autorità giudiziaria, se è vero chegli orientamenti giurisprudenziali sono in genereindirizzati a negare la legittimità della sospensio-ne del provvedimento amministrativo avente icaratteri della sospensione disposta sine die, èanche vero che, a medesime conclusioni, si puòarrivare nelle ipotesi di sospensione di un proce-dimento amministrativo.Infatti, anche in questi casi, si deve ravvisare l’i-nosservanza, da parte dell’Ente, dei principi dicorrettezza e buona fede e di ragionevole conclu-sione del procedimento, contemplati dall’articolo2 della legge 241/90 e manifestazione di canonigenerali dell’azione amministrativa.Permettere, infine, una sospensione, senza limitidi tempo, del procedimento amministrativo,avrebbe l’effetto di umiliare oltremodo la relazio-ne tra esercizio del potere amministrativo ed i ter-mini del procedimento che nel corso degli ultimianni è stata al centro di una sempre maggioreattenzione da parte della dottrina e della giuri-sprudenza, resa ancora più acuta dalle recentimodifiche legislative.

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Baronissi,chiostro del convento

della SantissimaTrinità

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nel nostro sistema civile; la risarcibilità del dannotanatologico non sarebbe conciliabile con unsistema dove la responsabilità è legata ad una“perdita” da rapportare ad un soggetto. In secon-do luogo, l’anticipazione della nascita del creditorisarcitorio al momento della lesione porrebbenel nulla la distinzione tre bene della vita e benedella salute, distinzione sulla quale concordanoda sempre dottrina e giurisprudenza.A nulla vale richiamare la coscienza sociale che hadifficoltà ad accettare l’irrisarcibilità di taledanno, che non è criterio legittimo per orientarel’attività dell’interprete del diritto positivo. Gliargomenti addotti dalla pronuncia in esame,però, non appaiono dirimenti e si limitano aripercorrere quelli fino ad ora esposti da dottrinae giurisprudenza precedenti. La morte immediatain senso rigoroso non esiste, in quanto c’è sempreun sia pur piccolissimo lasso di tempo tra la lesio-ne e la morte cerebrale, come affermato dalle stes-se Sezioni Unite in esame. In tale spazio tempora-le, allora, deve essere risarcito il danno provocatoal bene della salute, che deve essere tenuto distin-to, come confermato dalla sentenza de qua, dalbene della vita. Le Sezioni Unite 2015, quindi,risultano contraddirsi nel momento in cui affer-mano da un lato che il bene della salute e il benedella vita sono beni diversi (eliminando la possi-bilità di risarcire il danno morale terminale delleSezioni Unite del 2008) e dall’altro che in caso dimorte immediata non può operare lo schema iuresuccessionis. Per converso, proprio perché la salutee la vita sono beni distinti, dovrebbe operare ilrisarcimento iure hereditatis almeno quando adessere lesa sia la salute. In sostanza, la sentenzafinisce per equiparare i casi di morte immediatapura (che per la medicina legale, sono solo due:spappolamento del cervello e decapitazione) doveè leso il bene della vita, a quelli di morte chesopraggiunge dopo un brevissimo lasso di tempo,che incidono sul diverso bene della salute “termi-nale”, negando la premessa da cui era partita,ossia la diversità tra salute e vita. Inoltre, nessunopuò dubitare sul fatto che la morte immediatacomporti una lesione del bene della vita capace diprovocare un “danno ingiusto”, danno che colpi-sce il “diritto alla vita”, tutelato dall’articolo 2Cost. Se, poi, si leggono con attenzione gli artico-li 2043 e 2059 c.c., ci si rende conto che il centrodell’attenzione è il danno e quindi, il soggettoobbligato ed il suo obbligo di risarcimento,venendo in secondo piano il soggetto destinatariodi tale risarcimento, da ciò derivando che prima sideve risarcire e poi individuare chi è il beneficiariodi quel risarcimento. Va osservato, inoltre, che sedalla morte immediata o che arrivi dopo un bre-vissimo lasso di tempo dalla lesione conseguano

anche danni alle cose, non si dubita del fatto chedebba derivare un obbligo di risarcimento a cari-co del danneggiante per la lesione del diritto diproprietà della vittima, trasmissibile agli eredi. Diguisa che non si vede perché non debba, invece,essere risarcito il danno da perdita della vita che siverifica nello stesso momento in cui si verificaanche la lesione della proprietà e che ab originerisulta essere “senza titolare”. Peraltro, esiste unaltro caso nel nostro ordinamento giuridico incui viene trasmesso agli eredi iure hereditatis, incaso di morte dell’interessato, un credito di cuinon è mai stato titolare il diretto interessato,nemmeno per un brevissimo lasso temporale ed èil caso dell’articolo 2122, comma 3, c.c., secondocui le indennità dovute dal datore di lavoro allavoratore per la cessazione del rapporto di lavorosenza preavviso spettano agli eredi secondo leregole della successione legittima. Questo è unesempio di diritto di credito trasmesso agli erediiure hereditatis, anche se il de cuius non ne ha maipotuto godere, come sarebbe lo schema del risar-cimento del danno tanatologico. La tesi della irri-sarcibilità del danno tanatologico, seppur fonda-ta su ragionamenti logico-giuridici di tuttorispetto, rischia di condurre a risultati illogici, seportata alle estreme conseguenze. L’illogicitàderiva dal fatto che si nega un diritto al risarci-mento di un danno che, invece, è tutelato dall’or-dinamento (articolo 2 Cost., articolo 2Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).In conclusione, le Sezioni Unite n. 15350/2015,pur con uno sforzo apprezzabile, non sono statein grado di eliminare del tutto l’idea della possi-bilità del risarcimento del danno tanatologico exse, come affermato, invece, dalla sentenza nomofi-lattica n. 1361/2014, pur escludendo in toto larisarcibilità di un danno tanatologico alla streguadi danno morale terminale delle Sezioni Unite del2008. ...........................................

1 Corte Cost., 27 ottobre 1994, n. 372, in Foro it., 1994, I, c. 3297.2 La dottrina ha posto in evidenza l’incertezza di far dipendere il

danno dal tempo trascorso e la difficoltà di cronometrare il temponecessario a far si che la permanenza in vita della vittima dell’illeci-to consenta il consolidarsi in capo al medesimo delle pretese risar-citorie trasmissibili agli eredi. Si è sottolineata l’irragionevolezza diun risarcimento inversamente proporzionale alla gravità del danno,in quanto il soggetto che riporta danni cosi gravi da finire in comao morire rapidamente ha diritto ad un risarcimento inferiore al sog-getto che rimane lucido e muore dopo qualche tempo.

BIBLIOGRAFIAwww.altalex.comwww.dirittocivilecontemporaneo.comwww.diritto.it Santise M., Coordinate ermeneutiche di diritto civile, Giappichelli Editore,Torino, 2014.Santise M., Coordinate ermeneutiche di diritto civile, Giappichelli Editore,Torino, aggiornamento 2015.

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quale bene supremo per l’uomo, non può rimane-re priva di tutela sul piano civilistico. Secondo laCorte, il ristoro del danno da perdita della vitacostituisce “realtà ontologica ed imprescindibileeccezione al principio della risarcibilità dei solidanni-conseguenza”, dal momento che la morteha per conseguenza la perdita non già solo diqualcosa, ma di tutto, ossia del bene per eccellen-za che è la vita.Tale soluzione, del resto, è coerente con la funzio-ne compensativa (e non sanzionatoria) che ha ilrisarcimento del danno nel nostro ordinamentogiuridico, dato che il credito spettante alla vittimaaccresce il suo patrimonio ereditario. Il danno daperdita della vita, dunque, è un danno-evento in reipsa, unica eccezione, secondo tale pronuncia,rispetto al principio generale della risarcibilità deisoli danni-conseguenza, eccezione fondata sullatutela del bene supremo della vita, la cui quantifi-cazione è rimessa alla valutazione equitativa delgiudice. Solo dopo aver esposto le precedentiposizioni della giurisprudenza, si possono esami-nare le conclusioni raggiunte dalla sentenza incommento, con la quale i giudici della SupremaCorte hanno voluto dare seguito al più risalente ecostante orientamento che nega il risarcimentodel danno tanatologico.Innanzitutto, le Sezioni Unite ribadiscono la fun-zione non sanzionatoria o di deterrenza (che,altrimenti, porterebbe a risarcire anche il danno-evento e i danni cd. punitivi, i quali non hannocittadinanza nel nostro ordinamento giuridico),ma reintegratoria e riparatoria (oltre che consola-toria) del risarcimento del danno da responsabili-tà civile, che non tende a punire il danneggiante,ma a riparare il pregiudizio subito dal danneggia-to. La funzione sanzionatoria del risarcimento deldanno poteva essere accettata nella vigenza delcodice civile del 1865 (articolo 1151 c.c.), ma nonpuò più essere condivisa con l’entrata in vigoredel codice civile del 1942 e della riformulazionedelle norme sul risarcimento del danno ex artico-li 2043 e 2059 c.c.Il perno del sistema della responsabilità civile è ildanno ingiusto (e non più la condotta illecita),inteso come perdita del bene di cui è titolare lavittima del fatto illecito.La perdita deve necessariamente essere rapporta-ta ad un soggetto che sia legittimato a far valere ilcredito risarcitorio. Ma nel caso di morte imme-diata o a brevissima distanza dalla lesione, nonesiste più un soggetto al quale rapportare la per-dita e in grado di trasmettere agli eredi un creditorisarcitorio, che non entra nel patrimonio dellavittima, perché quest’ultima non è più in vita.Diceva Epicuro, “la morte non è nulla per noi,perché quando ci siamo noi, non c’è la morte,

quando c’è la morte, non ci siamo più noi”. Conla morte, viene meno la capacità giuridica ex arti-colo 1 c.c., che si acquista al momento della nasci-ta, di guisa che il soggetto perde l’idoneità adessere titolare di situazioni giuridiche soggettive,attive e passive. Come già affermato fin dalleSezioni Unite n. 3475 del 1925 e dalla CorteCostituzionale n. 372 del 1994, non sono risarci-bili iure hereditatis i danni da perdita del bene dellavita, ma solo i danni da perdita del bene dellasalute nel periodo intercorrente tra le lesioni e lamorte.L’argomento portato avanti dall’orientamentocontrapposto e favorevole al risarcimento deldanno tanatologico, ossia il fatto che, ragionandoin tal modo, proprio il bene supremo della vitasarebbe lasciato privo di tutela, non coglie nelsegno, in quanto è prevista la tutela penale (conrisarcimento del danni non patrimoniali ex arti-colo 185 c.p.) per la perdita del bene della vita enon quella risarcitoria, che non è imposta da nes-suna norma costituzionale od ordinaria nelnostro ordinamento.L’azione penale, infatti, rimane il presidio supre-mo dei beni giuridici personalissimi, che nonpotrebbero essere efficacemente protetti se noncon un presidio forte quale quello repressivopenale. Inoltre, sottolinea il massimo collegio,resta fermo, in ogni caso, per i congiunti il risarci-mento iure proprio da lesione del rapporto paren-tale in presenza di relazioni di tipo familiare conla vittima, di guisa che anche il risarcimento deldanno tanatologico iure hereditatis sarebbe solouna duplicazione delle poste di danno per i con-giunti. Risarcendo il danno tanatologico, in defi-nitiva, non si risarcirebbe la vittima, che di quelrisarcimento non può più giovarsi, ma si assicure-rebbe solo un lucro agli eredi e allo Stato qualeultimo e necessario successore.L’altro argomento addotto dalla dottrina, secon-do il quale negando la risarcibilità del danno daperdita della vita e concedendolo solo nel caso dilesioni anche gravissime alla salute, sarebbe piùconveniente uccidere che ferire, è solo suggestivoma non è veritiero, in quanto non è dimostratoche l’esclusione del solo credito risarcitorio tra-smissibile agli eredi comporti per l’autore dell’il-lecito conseguenze economiche meno onerose diquelle inferte in caso di lesioni personali. Infine,la pronuncia de qua critica il ragionamento sotte-so alla sentenza n. 1361 del 2014, secondo cui ilrisarcimento del danno tanatologico sarebbeeccezione al principio generale della risarcibilitàdei soli danni-conseguenza e la perdita sarebbe daanticipare al momento della lesione.In primis, non esistono eccezioni al principio gene-rale della risarcibilità dei soli danni-conseguenza

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ni”. Insomma, ancora una volta, avrebbe contatosolamente il periodo in cui il lavoratore era inten-to nell’esercizio delle sue attività o funzioni.Successivamente, è intervenuto lo stessoMinistero del Lavoro, con la circolare n. 8 del 3marzo 2005, precisando che la definizione di cuiall’articolo 1 del d.lgs. n. 66/2003 sia in realtà pro-fondamente diversa rispetto al concetto di lavoroeffettivo e, quindi, debbano ricomprendersi nel-l’orario di lavoro anche quei periodi in cui il lavo-ratore è a disposizione del datore di lavoro, anchese materialmente non sta lavorando. In base a taledefinizione, rientrano, dunque, nel tempo di lavo-ro, tutte quelle prestazioni lavorative o operazio-ni accessorie e preparatorie del lavoratore chesono caratterizzate dalla eterodirezione e dallaregolamentazione da parte del datore di lavoro.Rientra nel tempo di lavoro, più precisamente,tutto quel tempo trascorso dal lavoratore sotto lasoggezione al potere direttivo, di controllo edeventualmente sanzionatorio del datore di lavoro.La nuova concezione di “tempo di lavoro” intro-dotta dal d.lgs. n. 66/2003, infatti, mette in evi-denza non tanto e non solo l’attività lavorativa insenso stretto svolta dal lavoratore, ma la quantitàdi tempo che quest’ultimo mette a disposizionedel datore e, quindi, la quantità di tempo libero dicui il lavoratore perde la propria disponibilità. Neviene di conseguenza, per quanto concerne la que-stione del tempo necessario alla vestizione degliabiti di lavoro, che non è possibile, a priori, farlorientrare o meno, all’interno dell’orario di lavoro.È, piuttosto, necessario compiere un’indaginecaso per caso, finalizzata ad individuare una seriedi indici che consentano di capire se tale opera-zione, svolta dal lavoratore prima di cominciare lavera e propria prestazione contrattualmente pat-tuita, sia eterodiretta o meno. Molto chiaramentela Corte di Cassazione, sentenza 21 ottobre 2003,n. 15734, ha affermato sul punto: “Ai fini di valu-tare se il tempo occorrente per indossare la divisaaziendale debba essere retribuito o meno, occorrefar riferimento alla disciplina contrattuale speci-fica: in particolare, ove sia data facoltà al lavora-tore di scegliere il tempo e il luogo ove indossarela divisa stessa (anche presso la propria abitazio-ne, prima di recarsi al lavoro), la relativa attività faparte degli atti di diligenza preparatoria allo svol-gimento dell’attività lavorativa, e come tale nondeve essere retribuita, mentre se tale operazione èdiretta dal datore di lavoro, che ne disciplina iltempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavo-ro effettivo e di conseguenza il tempo ad essanecessario deve essere retribuito”. Un primo indi-zio rilevante, quindi, può essere individuato nel-l’obbligo in capo al lavoratore subordinato diindossare la divisa all’interno del luogo di lavoro.

Più esattamente, la predisposizione da parte deldatore di lavoro di appositi spogliatoi ove indos-sare (e togliere) la divisa obbligatoria, forniscesicuramente una conferma in merito all’assogget-tamento da parte del dipendente ai poteri dato-riali e, conseguentemente, tale tempo va compu-tato nell’orario di lavoro e deve essere retribuito.A maggior ragione ciò vale nell’ipotesi in cui ildatore di lavoro stabilisce tempi esatti entro iquali i lavoratori devono ultimare le operazioni divestizione e svestizione, con apposita istallazionedi tornelli (Cass. civ., Sez. lavoro, 13 aprile 2015,n. 7396: “Rientra nell’orario di lavoro, con conse-guente diritto alla retribuzione aggiuntiva,il tempo impiegato dal dipendente per la vestizio-ne e la svestizione degli indumenti da lavoro(cd. tempo-tuta), operazioni da effettuarsi all’in-terno dei locali aziendali ed entro i tempi pre-scritti dal datore di lavoro (delimitati dal passag-gio nel tornello e successiva marcatura dell’orolo-gio) secondo uno schema obbligatorio, privo dispazi di discrezionalità per il dipendente e sanzio-nabile in via disciplinare”). In conclusione, talecriterio interpretativo, che mira ad affermare chel’orario di lavoro inizi nel momento in cui il lavo-ratore comincia ad essere sottoposto al poteredirettivo datoriale, perdendo, così, la disponibili-tà del proprio tempo, consente di imputare aldatore di lavoro l’obbligo della controprestazione(pagamento della retribuzione) solo ed esclusiva-mente per periodi di lavoro in cui il lavoratore -sia o meno impegnato nell’esecuzione della suaprestazione principale - si trova, comunque, sottoil suo controllo e sotto il suo potere direttivo. Inaltre parole, se la prestazione del lavoratore è dis-impegnata a seguito di una precisa direttivaaziendale, allora sorgerà un conseguente obbligoretributivo in capo al datore di lavoro. Invece, se illavoratore pone in essere una semplice attivitàaccessoria e secondaria, sebbene rientrante nel-l’ambito contrattuale, ma di fatto gestibile daparte del medesimo lavoratore e rientrante nellasua totale disponibilità, verrà coerentementemeno anche la computabilità di dette attività nel-l’orario effettivo e, quindi, dell’obbligo retributi-vo da parte del datore di lavoro.

Carmela BonaduceH

Il caso Grande Stevens e il divieto di bisin idem in materia di abusi di mercatoCon l’espressione “abusi di mercato” il legislatorecomunitario indica, principalmente, due figure diillecito: l’abuso di informazioni privilegiate (cd.insider trading) e la manipolazione del mercato.Alla base del divieto di tenere le condotte descrit-

dottrina aprile 2016

Barbara BarbatoH

Il tempo-tuta e la sua retribuibilità

La giurisprudenza e gli operatori del diritto dellavoro devono spesso confrontarsi con la temati-ca del cd. tempo tuta, ossia con il tempo necessa-rio impiegato dal lavoratore subordinato perindossare e togliere la divisa o gli abiti da lavoro.Molto dibattuta, infatti, è la questione se tali ope-razioni debbano rientrare nel tempo di lavoro e,quindi, debbano essere regolarmente retribuite.Non si può affrontare tale tematica se non chia-rendo cosa si intende per “lavoro effettivo” e per“orario di lavoro”. Originariamente, l’articolo 1del r.d.l. n. 692/1923 stabiliva che la durata mas-sima normale della giornata lavorativa non pote-va eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 ore setti-manali di “lavoro effettivo”. Il successivo articolo3 del r.d.l. cit. definiva, poi, il “lavoro effettivo”come “ogni lavoro che richieda un’applicazioneassidua e continuativa”. La suddetta nozione di“lavoro effettivo” consentiva di escludere dalrispetto dei limiti massimi di lavoro giornaliero esettimanale, quel tipo di lavoro che, invece, sicaratterizzava per essere “discontinuo o di sem-plice attesa o custodia” (cit. articolo 3). Le diversetipologie di occupazioni che, per la loro natura,non richiedevano un’applicazione continua dienergie lavorative e che erano caratterizzate dalunghe pause, oppure erano di mera vigilanza opoco gravose perché diluite nel tempo, furonooggetto di una classificazione tassativa nel r.d. n.2657/1923. La nozione di “lavoro effettivo” inte-so come tempo in cui effettivamente il lavoratoreimpiega le sue energie lavorative, consentiva diescludere dall’orario di lavoro normale anche iriposi intermedi, il tempo necessario per recarsisul posto di lavoro e le soste di lavoro non infe-riori a 10 minuti e complessivamente non supe-riori a 2 ore comprese tra l’inizio e la fine di ogniperiodo della giornata lavorativa e durante lequali il datore di lavoro non richiede alcuna pre-stazione, come fu meglio chiarito nell’articolo 5del successivo regolamento di esecuzione, r.d. n.1955/1923. Nell’ambito di tale contesto legislati-vo, la giurisprudenza di legittimità, con interpre-tazione restrittiva del dato normativo, era solitacommisurare l’orario di lavoro, solo e soltanto aiperiodi di effettiva erogazione di energie da partedel dipendente. Di conseguenza, il tempo neces-sario ad indossare gli abiti da lavoro, non costi-tuendo già prestazione di lavoro effettivo, masemplice attività preparatoria o accessoria, eraesclusa dal tempo di lavoro (Cass. 22 aprile 1992,n. 4824). Successivamente, a poco a poco, a parti-re dagli anni novanta, si è delineata una lettura

più permissiva, con delle sostanziali aperturedella giurisprudenza di merito a ricomprenderenel lavoro effettivo “ogni periodo, anche di meraattesa, in cui il lavoratore sia tenuto a rimanere adisposizione del datore di lavoro”.Tale evoluzione giurisprudenziale si è verificata inconcomitanza con la direttiva n. 1993/104/CEfinalizzata ad introdurre principi fondamentalied uniformi in materia di organizzazione dell’o-rario di lavoro, per la tutela della salute e sicurez-za dei lavoratori sul luogo di lavoro.Secondo l’articolo 2, n. 1, direttiva n. 93/104, siintende per “orario di lavoro”, computabile, dun-que, nei limiti di durata massima della giornatalavorativa “qualsiasi periodo in cui il lavoratoresia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro enell’esercizio della sua attività o delle sue funzio-ni, conformemente alle legislazioni e/o prassinazionali”. È evidente che per il legislatore comu-nitario il limite massimo di durata della giornatalavorativa deve comprendere non solo il tempo incui il lavoratore esegue materialmente la sua pre-stazione lavorativa, ma, più in generale, tutto iltempo in cui il medesimo si trova a disposizionedel datore di lavoro e, quindi non è “padrone” delsuo tempo. Questa direttiva comunitaria è rima-sta per lungo tempo inattuata nel nostro ordina-mento giuridico; infatti, l’Italia è stata destinata-ria di alcune condanne da parte della Corte diGiustizia Europea. Dopo alcuni interventi punti-formi del legislatore nazionale, che è intervenutosolo su alcuni aspetti dell’organizzazione dell’ora-rio di lavoro, come ad esempio, la legge n.196/1997 che ha ridotto la durata massima dellasettimana lavorativa a 40 ore, o il d.l. n. 335/1998conv. in legge n. 409/1998 in materia di lavorostraordinario, finalmente, la completa revisionedella disciplina dell’organizzazione del lavoro,alla luce della direttiva 1993/104/CE è avvenutacon il d.lgs. n. 66/2003. Questo intervento legisla-tivo recepisce, tra l’altro, pedissequamente la defi-nizione comunitaria di orario di lavoro, che vienedefinito (articolo 1) come “qualsiasi periodo incui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione deldatore di lavoro e nell’esercizio della sua attività odelle sue funzioni”. I primi commenti dottrinaririlevarono che alcuna novità aveva apportato ladefinizione di “orario di lavoro” contenuta nel-l’articolo 1 del d.lgs. n. 66/2003 rispetto a quelladi lavoro effettivo contenuta nella precedente edatata normativa, in quanto ritennero che il rife-rimento, pur innovativo alla circostanza che nel-l’orario di lavoro dovesse essere contenuto ilperiodo di tempo in cui il lavoratore fosse “a dis-posizione del datore di lavoro” dovesse essereletto congiuntamente all’altro requisito, ossiaallo “esercizio della sua attività o delle sue funzio-

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Corrado Giaquinto,Giustizia e Pace (part.)

Dottrina

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abbia esposto l’interessato a una sanzione che,“per natura e livello di gravità”, rientri in lineagenerale nell’ambito della «materia penale». Laragione sostanzialistica, alla base anche degliorientamenti dominanti rinvenibili nella oramaiampia produzione giurisprudenziale europea svi-luppatasi con riguardo alla riconduzione di unadeterminata figura normativa-sanzionatorianella matière pénale, è individuata, fondamental-mente, nel “grado di severità” dell’impianto san-zionatorio (c’è chi parla di tono di afflittivitàdella sanzione). Sulla base di tali presupposti, laCorte qualifica le sanzioni ex articolo 187 terT.U.F. come penali. Da questa premessa discendela necessità di esaminare la possibile violazionedel divieto di ne bis in idem, argomento cui le moti-vazioni della decisione dedicano diverse pagine.Come anticipato, la contestazione riguarda ilfatto che gli articoli 187 ter e 185 T.U.F. sanzione-rebbero due volte le stesse condotte. Sul punto, ilGoverno italiano sostiene che non vi sarebbe vio-lazione del ne bis in idem per diverse ragioni.Innanzitutto, esso ritiene che le sanzioni irrogatedalla Consob avrebbero natura amministrativa enon penale, ed afferma che l’applicazione delladoppia sanzione sarebbe espressamente autoriz-zata dal legislatore europeo. In secondo luogo, aparere del nostro Governo, gli articoli 187 ter e185 T.U.F. non sanzionerebbero la medesimainfrazione, in quanto, nel secondo caso, a diffe-renza che nel primo, è richiesto il dolo e la meranegligenza non è sufficiente, è necessario che l’in-formazione scorretta sia concretamente in gradodi provocare una alterazione significativa deicorsi di mercato e, infine, solo il delitto prevedepene limitative della libertà personale.La Corte Europea, improntata, dal canto suo, adun principio sostanzialista, non concorda con ladifesa articolata dal Governo italiano. Rispetto alprimo argomento, essa ritiene, infatti, che tantole sanzioni amministrative quanto quelle penalirientrino nel campo di applicazione del ne bis inidem. In secondo luogo, ritiene che la circostanzache gli elementi costitutivi delle due violazionidifferiscano sia irrilevante ai fini dell’articolo 4del Protocollo 7 della Convenzione Europea deiDiritti dell’Uomo il quale, sancisce, appunto, ildiritto di non essere giudicati o puniti due volte:ciò che conta è esclusivamente che entrambe lefattispecie puniscano le stesse condotte. E, suquesto punto specifico, la Corte di Strasburgoritiene che le condotte contestate da Consob emagistratura penale siano le stesse.Per tali ragioni, l’impianto sanzionatorio previstodal Testo Unico della Finanza in materia di abusidi mercato è stato giudicato contrario al principiodel ne bis in idem.

Immediatamente dopo la pubblicazione di talepronuncia, si è registrato l’intervento del legisla-tore comunitario volto a risolvere il problemacreato dal sistema sanzionatorio del “doppiobinario” adottato in diversi Stati membri,mediante la individuazione di uno standard diarmonizzazione penale minima in tema di abusidi mercato. Sono stati, così, emanati ilRegolamento n. 596/2014 del ParlamentoEuropeo e del Consiglio (abrogativo dellaDirettiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo edel Consiglio) e la Direttiva n. 2014/57/UE delParlamento Europeo e del Consiglio, relativa allesanzioni penali in caso di abusi di mercato. Perquanto riguarda la tematica affrontata nel pre-sente articolo, questi provvedimenti comunitari -da recepire entro il prossimo luglio - prevedono direalizzare una inversione nel sistema sanzionato-rio: mentre la Direttiva 2003/6/CE individuavaquale sanzione “principale” quella amministrati-va, facendo salva la facoltà per gli Stati membri insede di attuazione di prevedere anche sanzionipenali, nel quadro normativo attuale e futuro lasanzione penale assurge a pena principale. LaDirettiva n. 2014/57/UE, infatti, al considerandon. 8, dichiara che l’introduzione, da parte degliStati membri, di sanzioni penali almeno per ireati gravi di abusi di mercato è «essenziale» pergarantire l’attuazione efficace della politicadell’Unione in materia, mentre il considerando n.72 del Regolamento n. 596/2014 statuisce che gliStati membri, «oltre a sanzioni penali, possonoprevedere altresì delle sanzioni amministrativeper le stesse infrazioni».Dalla lettura congiunta di queste indicazioniemerge una prospettiva rovesciata rispetto al pas-sato: obbligo di sanzioni penali, facoltà di sanzio-ni amministrative..

Adriano GiallauriaH

Il diritto all’oblio: nuovo strumento atutela della privacy

Da sempre, nel mondo sociale l’integrità morale,legata al proprio status e ai propri trascorsi, haavuto una ragguardevole influenza nei rapportitra i consociati.In un mondo che si spinge oltre, che non conosceostacoli, ove tutto è alla portata di tutti, la pro-pria privacy risulta minacciata da un pericolo didiffusione, insito negli strumenti di informazio-ne, di un uso indebito della notizia, che si spingeoltre il diritto di cronaca stesso ovvero dirittoall’informazione, per una durata di tempo poste-riore “non” ragionevole dall’acquisizione comenotizia dei fatti. Il perdurare della notizia nel

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te dalle richiamate fattispecie vi è l’obiettivo,dichiarato dal legislatore comunitario, di assicu-rare l’integrità dei mercati finanziari, così daaccrescere la fiducia degli investitori nei mercatistessi (considerando n. 12 della direttiva delParlamento Europeo e del Consiglio n.2003/6/CE). La citata direttiva costituisce la fonteprincipale della disciplina degli abusi di mercatoed è stata recepita nel nostro ordinamento con lalegge comunitaria n. 62/2005, la quale ha innova-to la previgente normativa contenuta nel d.lgs. n.58/1998, recante il testo unico delle disposizioniin materia di intermediazione finanziaria (inseguito, indicato anche T.U.F.).Una delle peculiarità della materia in esame ècostituita dal fatto che agli illeciti de quibus è rico-nosciuta una doppia rilevanza: essi, infatti, sonosanzionati sia sul piano amministrativo che suquello penale. E ciò in quanto la direttiva n.2003/6/CE espressamente sancisce che, «fattosalvo il diritto degli Stati membri di imporre san-zioni penali, gli Stati membri sono tenuti a garan-tire, conformemente al loro ordinamento nazio-nale, che possano essere adottate le opportunemisure amministrative o irrogate le opportunesanzioni amministrative a carico delle personeresponsabili del mancato rispetto delle disposi-zioni adottate in attuazione della presente diretti-va», in tal modo individuando nella sanzioneamministrativa il rimedio “principale” contro gliabusi di mercato e nella risposta penale un rime-dio meramente eventuale, rimesso alla volontà dellegislatore dei singoli Stati membri.Ciò ha comportato, sul piano applicativo, nonpoche difficoltà, attesa la pressoché totale coinci-denza - sul piano oggettivo - tra la fattispeciepenale e quella amministrativa di abuso di infor-mazioni privilegiate (rispettivamente previste dal-l’articolo 184 e dall’articolo 187 bis T.U.F.), cosìcome, analogamente, tra l’illecito penale di mani-polazione di mercato ed il corrispondente illecitoamministrativo (sanzionati dall’articolo 185 edall’articolo 187 ter T.U.F.). Sull’argomento èintervenuta una importante decisione della CorteEuropea dei Diritti dell’Uomo, chiamata a pro-nunciarsi sulla possibile violazione - da partedella normativa italiana in tale materia - del divie-to di bis in idem in virtù del quale non si può esse-re giudicati né tantomeno puniti due volte per unmedesimo fatto. Il caso da cui ha tratto origine la sentenza del 4marzo 2014 della Seconda Sezione della CEDU ènoto come “Grande Stevens e altri c. Italia”. Ladomanda principale che è stata rivolta alla Cortedi Strasburgo è se, essendo stato Grande Stevensgià condannato e sanzionato dalla Consob (condecisione confermata sia dalla Corte d’Appello di

Torino che dalla Corte di Cassazione) per l’illeci-to amministrativo di manipolazione del mercatoex articolo 187 ter T.U.F., fosse legittima la sotto-posizione a procedimento penale per i medesimifatti integranti, altresì, il reato di manipolazionedel mercato previsto e punito dall’articolo 185T.U.F. Preliminarmente, per meglio comprenderei termini della problematica, appare necessariotracciare - almeno sommariamente - i confini trale richiamate fattispecie, le quali presentano alcu-ni importanti elementi distintivi: a) l’articolo 187ter T.U.F. dà rilievo alla diffusione di informazio-ni, voci o notizie, comprendendo, quindi, anchevalutazioni soggettive, come stime e previsioni,nonché i cc.dd. rumors, mentre il delitto di cuiall’articolo 185 T.U.F. è circoscritto alla diffusio-ne di notizie, per il che si intende solitamente l’af-fermazione di un fatto, escludendo opinioni eapprezzamenti; b) mentre per la configurazionedell’illecito amministrativo non è richiesto che lenotizie false o gli altri artifizi impiegati siano con-cretamente idonei a provocare una sensibile alte-razione del prezzi degli strumenti finanziari, ele-mento costitutivo del delitto di manipolazionedel mercato è l’idoneità delle condotte vietate aprovocare una sensibile alterazione dei corsi dimercato; c) infine, le due fattispecie differisconosul piano dell’elemento soggettivo, atteso che percommettere l’illecito amministrativo è sufficientela colpa, mentre per la commissione del delitto èrichiesto il dolo. Ciò posto, torniamo al problemadel rapporto tra “doppio binario” sanzionatorio edivieto di bis in idem concentrando, in particolare,l’attenzione, su quanto asserito dalla CorteEuropea. Il punto di partenza del ragionamentoseguito dai giudici europei è la qualificazionedelle sanzioni amministrative previste dall’artico-lo 187 ter T.U.F. come «accuse penali». In piùoccasioni, la Corte di Strasburgo ha avuto mododi evidenziare la tendenza degli Stati membri adar luogo ad una sorta di “truffa delle etichette”,qualificando formalmente come amministrativedelle sanzioni che, nella sostanza, sono da consi-derarsi penali: in particolare, nella sentenza“Grande Stevens e altri c. Italia”, la Corte ram-menta la sua costante giurisprudenza (“Engel ealtri c. Paesi Bassi”, 8 giugno 1976), in base allaquale, al fine di stabilire la sussistenza di una«accusa in materia penale», occorre tener presen-te tre criteri: 1) la qualificazione giuridica dellamisura; 2) la natura della misura; 3) la natura e ilgrado di severità della «sanzione». Questi criterisono, peraltro, definiti come alternativi e noncumulativi: affinché si possa parlare di «accusa inmateria penale», è sufficiente che l’illecito incausa sia di natura «penale» rispetto allaConvenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, o

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ca ha chiarito che l’identità personale è preserva-ta e garantita, solo e se sono presenti la condizio-ne della utilità sociale della divulgazione dellanotizia, la verità sugli eventi accaduti, e la forma“civile” della loro esposizione e valutazione.L’esistenza di questi tre parametri tutelano sia ilsoggetto agente del fatto oggetto di cronaca, cheil diritto all’informazione di cui all’articolo 21della Costituzione. Il cammino ermeneutico atto a qualificare l’utili-tà della divulgazione di un fatto sociale accadutoe ricollegato ad un soggetto preciso, e che la stes-sa trasmissione non leda l’integrità dell’identitàetica e morale della persona, e congiuntamente laprivacy del soggetto interessato, non è terminato.Invero, si ritiene che, il soggetto deputato allaqualificazione della lesione e dell’elemento ezio-logico di collegamento tra fatto e danno, sia ilgiudice, il quale, oltre a valutarne gli aspetti qua-litativi, sviscerando il fatto concreto, deve appli-care i principi e la norma di tutela caso per caso.Si è giunti, quindi, ad attribuire al giudice il pote-re di definire i tratti interpretativi del diritto allatutela della propria reputazione all’interno diuno stato ultramoderno. La riservatezza dei datipersonali sensibili è stata oggetto di recenti inter-venti legislativi.Il diritto alla privacy, è stato introdotto con ild.lgs. 196/2003 attuativo del “codice di protezio-ne dei dati personali”, il quale ha normato il prin-cipio della riservatezza, definendolo quale dirittopersonale di autodeterminazione per la sceltadella divulgazione dei dati sensibili. Il codice diprotezione dei dati personali ha introdotto speci-fiche misure di protezione e sicurezza da applica-re a chi fa uso di dati personali sensibili di sog-getti esterni, riconoscendo in seno al soggettotitolare azioni di tutela avverso l’uso improprio. Ilcodice prevede il diritto di accedere ai propri datipersonali, richiedendo a chi detiene i dati, lemodalità di trattamento e l’uso prefissato; il dirit-to all’aggiornamento, alla rettifica e alla cancella-zione dei dati personali da banche dati; il dirittodi opposizione all’uso e alla trasmissione dei datisensibili per fini commerciali e di marketing.Ebbene, ad oggi, a riguardo, il cammino sembraostico e non privo di fratture interpretative sulriconoscimento del diritto all’oblio riservato alladivulgazione dei dati personali.Il d.lgs. 196/2003 ha inteso circoscrivere gli inter-venti degli operatori di informazione, nella divul-gazione dei nomi dei soggetti indagati o sottopo-sti a procedimenti giudiziari ovvero personeinformate dei fatti o testimoni. Sul punto, è inter-venuta la Corte di Cassazione civile, sez. III, con lasentenza 26.06.2013 n. 16111, statuendo che: “intema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto

del soggetto a pretendere che proprie, passatevicende personali non siano pubblicamente rievo-cate (nella specie, il cd. diritto all’oblio era invoca-to in relazione ad un’antica militanza in bandeterroristiche) trova limite nel diritto di cronacasolo quando sussista un interesse effettivo edattuale alla loro diffusione, nel senso che quantorecentemente accaduto (nella specie, il ritrova-mento di un arsenale di armi nella zona di resi-denza dell’ex terrorista) trovi diretto collegamen-to con quelle vicende stesse e ne rinnovi l’attuali-tà, diversamente risolvendosi il pubblico edimproprio collegamento tra le due informazioniin un’illecita lesione del diritto alla riservatezza”. Dal principio giurisprudenziale ivi esposto, siricava con estrema chiarezza che il collegamentotra la notizia e la sua divulgazione sta nella suaattualità ovvero nell’interesse attuale del fattoaccaduto nel sistema sociale, e che in mancanza diquesto presupposto la divulgazione di fatti di cro-naca. Sul punto è intervenuta la Corte diGiustizia dell’Unione Europea nella decisione del13 maggio 2015, C-131/12, Google Spain SL,Google Inc. contro Agencia Española deProtección de Datos, Mario. Attraverso la suddet-ta decisione, la Corte di Giustizia riconosce ildiritto all’oblio (right to be forgotten = diritto adessere dimenticati), al soggetto menzionato nelfatto di cronaca, e collegato alla ricerca all’internodei motori di ricerca del nome di quest’ultimo,ove lo stesso soggetto e il tenore della notizia dicronaca non abbia rilievo nazionale. Il puntonevralgico della questione è quello di capire se èdiritto o meno del soggetto a non essere più ricol-legato alla notizia infamante ovvero alla notizia dicronaca che disonora il suo nome.A parere della Corte di Giustizia, devono esserericonosciuti al soggetto i diritti fondamentali dicui agli articoli 7 e 8 della Carta dei DirittiFondamentali dell’Unione Europea andando alimitare il diritto di cronaca concesso alla stampae l’attività del gestore del motore di ricerca, tran-ne nel caso in cui, la persona, oggetto della noti-zia di cronaca pubblicizzata attraverso i risultatidel motore di ricerca, abbia risonanza socialeovvero sia una persona di rilievo nel panoramadell’interesse pubblico alla cronaca e all’informa-zione. Dello stesso avviso, vi è stata la sentenza delTribunale di Roma del 3 dicembre 2015.Tale sentenza, ricalca il principio che sta alla basedella decisione della Corte di Giustizia, ricono-scendo il diritto all’oblio come longa manus deldiritto alla privacy di cui al d.lgs. 196/2003, mache lo stesso, non ha ragion d’essere di fronte anotizie di rilievo nazionale e al correlato diritto dicronaca e informazione. Alla luce di quantopocanzi esposto, il meccanismo del diritto alla

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tempo, con accanimento verso il soggetto agentedel fatto di cronaca, lede ob torto collo un sacroprincipio costituzionale sancito all’articolo 2Cost., il quale recita che: “la Repubblica riconoscee garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia comesingolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge lasua personalità, e richiede l’adempimento deidoveri inderogabili di solidarietà politica, econo-mica e sociale”.L’articolo 2 Cost., esprime in via autoritaria latutela della personalità, e l’integrità di quest’ulti-ma, del singolo individuo all’interno della societànella quale esso si determina.Un primo riconoscimento del diritto della perso-na, contro le ingerenze del popolo dell’informa-zione nella diffusione delle notizie, si è avuto neiprimi anni cinquanta in Italia, mentre in paesicome Francia e Stati Uniti il dibattito relativo allaesistenza del diritto alla integrità della persona,con specifico riferimento alla riservatezza ovveroprivacy, si è avviato già dai primi del novecento.Il fondamento codicistico, nell’ordinamento ita-liano, si rinviene nell’articolo 10 c.c., il qualerubricato: “abuso dell’immagine altrui”, disponeche: “qualora l’immagine di una persona o deigenitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta opubblica fuori dei casi in cui l’esposizione o lapubblicazione è dalla legge consentita, ovvero conpregiudizio al decoro o alla reputazione della per-sona stessa dei detti congiunti, l’autorità giudi-ziaria, su richiesta dell’interessato, può disporreche cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.È pacifico osservare come il principio normativosu esposto si qualifichi come tutela della persona-lità, quale espressione del soggetto del proprioessere all’interno della società. Discusso è, invece, se l’articolo 10 del codice civi-le, sia una tutela indiretta del diritto alla riserva-tezza, dell’onore e della reputazione, ovvero costi-tuisca un autonomo diritto della personalità. Lesoluzioni dogmatiche, a riguardo, potrebberoessere innumerevoli, e tuttavia antinomiche,lasciando libero campo interpretativo.A riguardo, benché non esista uno studio unitariosui diritti ricollegati alla sfera della personalità,risultano due teorie, una cd. atomista (o plurali-sta), e l’altra monista.Secondo la teoria pluralista, il fondamento dellatutela dei diritti collegati alla personalità, è attivosoltanto ove queste siano previste e protette danorme di legge. Ad avvalorare la tesi pluralista vi èla Corte di Cassazione che, con la sentenza 22 giu-gno 1985 n. 3769, ha inciso il principio secondo ilquale l’identità personale, come diritto alla perso-nalità, può essere leso da un’attività illegittimanell’uso dell’immagine altrui. Ad adiuvandum,sempre la Corte di Cassazione, sez. III del 27 mag-

gio 1975, n. 2129, espressamente recita che: “Ildiritto alla riservatezza, oltre a trovare fondamen-to in diverse norme del nostro ordinamento e adessere in armonia con i vari principi costituziona-li, è riconosciuto espressamente da alcuni attiinternazionali, tra i quali la Convenzione per lasalvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertàfondamentali, firmata a Roma il 4 novembre1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n.848, il cui articolo 8 par. 1 prevede che, “ogni per-sona ha diritto al rispetto della sua vita privata efamiliare, del suo domicilio e della sua corrispon-denza” ed il cui articolo 10 par. 2 consente di limi-tare la libertà di espressione del pensiero per pro-teggere “la reputazione o i diritti altrui” o perimpedire “la divulgazione di informazioni confi-denziali”. Di converso, l’altra teoria cd. monista,ritiene che la tutela della personalità del singoloindividuo è caratterizzata da un’idea unitaria delsoggetto consociato, di talché, si realizza in capoad esso un unico e complessivo diritto alla perso-nalità, che trova larga tutela all’articolo 2 dellaCostituzione.Gli interventi giurisprudenziali e dottrinali iviesposti, assurgono a linea guida nella valutazionedel principio della personalità, corroborato daaltri principi, anche di livello comunitario, chehanno spinto ad oggi il dibattito della tutela edella sua qualificazione nell’era informatica delletelecomunicazioni, al fine di delineare la linea didemarcazione tra l’uso di cronaca della notizia edel nome e l’uso indebito delle stesse nel tempo.La Corte di Cassazione ha sancito, con la senten-za 7 febbraio 1996, n. 978, il diritto alla persona-lità. La sentenza ha statuito che: “esiste un dirittoalla identità personale quale interesse giuridica-mente protetto a non vedere alterato o travisato,all’esterno, il proprio patrimonio intellettuale,etico, sociale. E tale diritto, - concettualmentedistinto dai collaterali diritti all’immagine, aisegni distintivi, alla reputazione ed alla riservatez-za (tutti peraltro confluenti nel valore unitariodella persona) - trova il suo diretto fondamentonell’articolo 2 della Costituzione ed il proprioapparato di tutela nelle disposizioni codicistiche(articoli 6, 7, 10) e sul diritto di autore, applicabi-li (pure esse) in via diretta, e non analogica, invirtù della interpretazione adeguatrice di dettanormativa al precetto costituzionale. Il bilanciamento tra i valori, di pari rango costitu-zionale, sottesi al diritto alla identità personale edal diritto di cronaca (ad esso antagonista), si risol-ve con la prevalenza del secondo sul primo solonella ricorrenza della triplice condizione della uti-lità sociale della notizia, della verità dei fattidivulgati e della forma civile della loro esposizio-ne e valutazione”. La giurisprudenza nomofilatti-

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alle autorità per una condotta professionaleriprovevole e mantenere un comportamento con-gruo e corretto, assumersi la responsabilità chel’esercizio professionale comporta. Essere respon-sabili significa rispettare i principi etici condivisie scientifici delle attività proprie nel rispetto dellenorme penali civili e amministrative vigenti. Ilprofessionista infermiere, pertanto, sceglie inautonomia assumendosi quindi la responsabilitàdelle proprie scelte. Le tipologie di responsabilitàa cui vanno incontro i professionisti infermieripossono essere suddivisi come segue: - Responsabilità in ambito penale, caratterizzatadall’imputazione ad un soggetto di un fatto costi-tuente reato con secondaria applicazione di unasanzione criminale. Sia per disposizione costitu-zionale secondo quanto previsto dall’articolo 27della Costituzione il quale sancisce che “laresponsabilità penale è personale”. In tal modo ilsanitario che esercita la professione di infermiere,nell’ambito delle attribuzioni specifiche a luidevolute per profilo d’impiego, risponde penal-mente degli errori commessi nell’esercizio delleproprie funzioni;- Responsabilità in ambito civile, caratterizzata daun obbligo di risarcimento per aver cagionato adaltri un danno. Essa può esser sia di naturaContrattuale, Diretta e Indiretta Oggettiva, cheExtra Contrattuale;- Responsabilità in ambito amministrativo: ovve-ro la responsabilità interna verso l’amministra-zione, caratterizzata dall’applicazione di sanzionidi natura amministrativa per aver apportato undanno all’ente con il quale sussiste un rapporto diservizio;- Responsabilità in ambito disciplinare: si confi-gura quando viene meno il rispetto e la rispon-denza a norme di comportamento definite. È per-sonale, non trasferibile a terzi5.Vi sono dei principi comuni a tutti e tre gli ambi-ti e sono: la sussistenza di un evento dannoso, l’a-ver posto in essere una condotta illecita, la dimo-strazione del rapporto di causalità materiale.L’evento dannoso può essere lesione di un benegiuridicamente garantito come il diritto alla vitaalla salute. La condotta illecita è riconducibile a:imperizia, imprudenza, negligenza ed è denomi-nata colpa generica. Inosservanza di leggi, regola-menti, ordini o discipline ed è definita colpa spe-cifica. Nel caso di specie la negligenza consiste inun comportamento caratterizzato da disattenzio-ne, trascuratezza, superficialità, l’imprudenzaconsiste in un comportamento avventato, preci-pitoso, privo delle cautele dettate dalla scienza edalla comune esperienza mentre l’imperizia con-siste nel aver agito con cognizioni e/o abilità tec-niche inadeguate, al di sotto del livello standard

di preparazione che l’infermiere deve essere ingrado di possedere, inosservanza è la violazione diprincipi codificati che mirano ad evitare la realiz-zazione di un evento dannoso6.Le qualifiche giuridiche dell’infermiere sono: - Incaricato di pubblico servizio (articolo 358 c.p.)qualora dipendente del SSN o di Casa di Cura pri-vata convenzionata o accreditata. Per esso deveintendersi una attività disciplinata nelle stesseforme della pubblica funzione, ma caratterizzatadalla mancanza dei poteri (certificativi e autorita-tivi n.d.r.) tipici di questa ultima, e con esclusionedello svolgimento di semplici mansioni di ordinee della prestazione di opera meramente materiale.- Esercente un servizio di pubblica necessità (arti-colo 359 c.p.) qualora l’infermiere operi in regimelibero-professionale o in strutture private nonaccreditate.Al fine di comprendere la tipologia di responsabi-lità penale a cui va incontro un professionistainfermiere occorre precisare che nel diritto penaleesistono reati a forma vincolata, dove l’azionesarà corrispondente allo specifico modello dicomportamento descritto dalla norma, e reati aforma libera dove può essere un reato da attribui-re a comportamento umano che abbia causato inqualsiasi modalità l’evento, ad esempio, le normesull’omicidio e sulle lesioni danno rilevanzarispettivamente a qualsiasi condotta “che cagionala morte di un uomo” e “che cagiona ad alcunouna lesione personale”7. Tale assunto è fondamentale al fine di compren-dere a quale responsabilità penale si va incontro esoprattutto le condotte da seguire dall’infermiere.Occorre altresì tener presente che l’infermiererisponderà infatti penalmente per omissione senon compie un’azione che si ha il compito giuri-dico di compiere. Nel caso di reati omissivi vienesanzionato il comportamento dell’infermiere chenon compie un’azione giuridicamente doverosa,indipendentemente dal verificarsi o meno di unevento come conseguenza dell’omissione8. Unesempio è dato dalla fattispecie di omissione disoccorso (articolo 593 c.p.) che incrimina la sem-plice omissione dell’assistenza occorrente ad unapersona che si trova in pericolo: se ne consegue lamorte del soggetto bisognoso d’aiuto, chi haomesso non risponde di omicidio, ma si applicasoltanto la circostanza aggravante di cui all’arti-colo 593 comma 3 del c.p. Ulteriori reati di puraomissione sono, ad esempio, quelli previsti agliarticoli 328 e 361 c.p., che disciplinano rispettiva-mente l’omissione di atti d’ufficio e l’omessadenuncia di reato da parte del pubblico ufficiale9.Per quanto concerne i reati omissivi impropri,viene incriminato il comportamento dell’infer-miere che manca nel compiere di un’azione giuri-

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privacy, va valutato e confrontato alla stregua deldiritto di cronaca e del diritto alla integrità delpatrimonio etico e sociale. L’interprete deve agirecercando di mantenere un equilibrio tra il dirittoalla riservatezza, la divulgazione dei dati persona-li, e la correlativa diffusione del fatto di cronacacome mezzo di informazione collettiva, tutelandofinché è possibile, attraverso tutte le cautele delcaso, l’integrità fisica e morale del soggetto.

Angelo Mondelli e Annarita Di LeoH

La responsabilità professionale del-l’infermiere

L’infermiere è il professionista sanitario respon-sabile dell’assistenza infermieristica secondoquanto disposto dal capo I° articolo 1 del Codicedeontologico degli infermieri del 2009. La profes-sione infermieristica per molti anni è stata vistacome una professione ausiliaria e subordinata adun’altra professione quella medica senza com-prendere quale fosse il proprio agire professiona-le. Ma cosa definisce l’infermieristica il to care o ilto cure?1. Il modello sanitario tradizionale tende aridurre l’azione sanitaria alla cura finalizzata allaguarigione il to cure, mentre il riconoscimento delmalato nella sua globalità, costituisce il fonda-mento di un approccio assistenziale che non sipropone semplicemente di curare la malattia mapiuttosto di prendersi cura del malato, il cosid-detto to care. Quest’ultimo rappresenta il princi-pio essenziale dell’assistenza infermieristica2. IlD.M. n. 739 del 14 settembre 1994 definisce ilprofilo professionale dell’infermiere, identifican-do l’infermiere quale “responsabile diretto dell’e-rogazione dell’assistenza”, definendo in tal modol’autonomia diretta dello stesso. Tale decreto pre-cisa gli ambiti operativi, le metodologie di lavoro,gli ambiti professionali di approfondimento cul-turale e operativo e le cinque aree della formazio-ne specialistica (sanità pubblica, area pediatrica,salute mentale/psichiatria, geriatria, area critica)3.Con la legge n. 42/99 si ha il pieno riconoscimen-to, sia giuridico che formale, dell’attività infer-mieristica. Tale legge, oltre ad aver abolito lametodologia di lavoro per mansioni, precedente-mente prevista dal cd. “mansionario”, in favore diquella per obiettivi dell’assistenza, ha eliminato ladenominazione di professione sanitaria ausilia-ria, in favore dell’attuale ovvero “ProfessioneSanitaria di Infermiere”. La previsione normativa di cui alla legge n.251/2000 ribadiva l’autonomia e riconosceva laresponsabilità diretta dell’infermiere, istituendola dirigenza infermieristica e la laurea magistrale,stabilendo inoltre che gli infermieri in possesso di

titoli di studi rilasciati con precedenti ordina-menti possono accedere alla laurea di secondolivello in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche.Un ulteriore requisito obbligatorio per l’eserciziodella professione infermieristica, oltre il consegui-mento del titolo universitario, veniva previstodalla legge n. 43 del 2006, la quale prevedeva l’i-scrizione all’albo professionale sia per i professio-nisti privati che per i pubblici dipendenti, isti-tuendo inoltre l’obbligo di formazione continuanelle stesse modalità dei medici attraverso i corsiECM. La suddetta legge suddivise i professionistiin: professionista laureato, professionista specia-lista avente conseguito un master, professionistacoordinatore avente il master in coordinamento etre anni di esperienza lavorativa, professionistadirigente avente la laurea specialistica/magistralee cinque anni come dipendente. Questo sviluppo della professione ha portato aduna maggiore autonomia professionale passandoda mero esecutore a responsabile delle attivitàsvolte. La responsabilità dell’infermiere consistenell’assistere, nel curare e nel prendersi cura dellapersona nel rispetto della vita, della salute, dellalibertà e della dignità dell’individuo come previ-sto dal Capo I° articolo 3 del Codice deontologi-co degli infermieri del 2009. Il codice in questionerappresenta ad oggi una vera e propria raccolta dinorme di diritto da seguire, rappresentando unafonte extra giuridica. Anche la costituzione italia-na all’articolo 28 recita che “I funzionari e i dipen-denti dello Stato e degli enti pubblici sono diret-tamente responsabili, secondo le leggi penali, civi-li e amministrative, degli atti compiuti in viola-zione di diritti”. Tale assunto rappresenta la pie-tra miliare della responsabilità dell’agire profes-sionale. Le competenze infermieristiche e leresponsabilità correlate al proprio agire professio-nale, si fondano sulle seguenti attività, regole eprincipi da seguire: formazione di base, il profiloprofessionale, il codice deontologico e formazio-ne continua. La formazione di base permette di acquisire iltitolo e l’abilitazione all’esercizio professionalecon l’iscrizione al Collegio professionale il quale èun dovere del professionista. Il codice deontologi-co rappresenta un elemento qualificante poichéopera una sistemazione deontologica enunciandoi comportamento attesi dal professionista infer-miere.La formazione continua permette di adeguare eaccrescere il bagaglio di conoscenze del professio-nista sviluppando le abilità scientifiche tecnologi-che e sociali. Ma cosa significa per il professioni-sta infermiere la responsabilità? Secondo D.Rodriguez4 nel termine responsabilità vi è unduplice significato: essere chiamati a rispondere

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informatici o telematici; al danneggiamento disistemi informatici o telematici di pubblica utili-tà. L’articolo 5 del decreto n. 7/2016 detta, quin-di, i criteri da utilizzare per determinare l’impor-to della sanzione pecuniaria civile. In particolareoccorre fare riferimento alla gravità della violazio-ne, alla reiterazione dell’illecito, all’arricchimentodel soggetto responsabile, all’opera svolta dall’a-gente per l’eliminazione o l’attenuazione delleconseguenze dell’illecito e alle condizioni econo-miche dell’agente. Per quanto concerne il paga-mento della sanzione civile eventualmente irroga-ta, gli articoli 9 e 10 stabiliscono che la stessa puòessere rateizzata e che è devoluta non al danneg-giato, bensì a favore della Cassa delle Ammende;si prevede, inoltre, che per la sanzione civile non èpossibile stipulare una polizza assicurativa e cheessa non è trasmissibile agli eredi.Il d.lgs. n. 8/2016 si occupa, invece, della depena-lizzazione vera e propria trasformando in con-travvenzioni amministrative tutti i reati per iquali è prevista la sola pena della multa o del-l’ammenda previsti fuori dal codice penale; unaserie di reati contenuti nel codice penale e, segna-tamente, il reato di atti osceni (527 c.p.), pubbli-cazioni e spettacoli osceni (528, commi 1 e 2, c.p.)rifiuto di prestare la propria opera in occasione ditumulto (528 c.p.), abuso di credulità popolare(661 c.p.), rappresentazioni teatrali o cinemato-grafiche abusive (668 c.p.), atti contrari alla pub-blica decenza (726 c.p.); una serie di reati previstida leggi speciali quali ad es. guida senza patente(articolo 116 comma 15 d.lgs. 285/1992), omessoversamento di ritenute previdenziali (articolo 2del d.lgs. n. 463/1983), riciclaggio (omessa identi-ficazione omessa registrazione ex articolo 55,commi 1 e 4, del d.lgs. n. 231/2007), interruzionevolontaria della gravidanza senza osservanza dellemodalità indicate dalla legge (ex articolo 19,comma 2, legge n. 194/1978), violazione dellenorme di pubblica sicureza (ex articolo 11 delr.d.n. 234/1931), violazione delle norme sul dirit-to d’autore (ex articolo 171 quater legge n.633/1941), contrabbando violazioni doganali (exarticolo 282-292 d.p.r. n. 43/1973). Da un puntodi vista strettamente applicativo, per quantoriguarda la trasformazione in illeciti amministra-tivi, le nuove disposizioni si applicano retroattiva-mente anche ai fatti commessi prima della entra-ta in vigore della legge in commento, a meno cheil procedimento non sia stato definito con sen-tenza o decreto divenuti irrevocabili. In tal caso ilGiudice dell’Esecuzione revoca la sentenza o ildecreto dichiarando che il fatto non è più previstodalla legge come reato ex articolo 667, comma 4,c.p. Ai fatti commessi prima della entrata in vigo-re della legge, inoltre, non potrà applicarsi una

sanzione amministrativa superiore al massimodella sanzione originariamente inflitta per ilreato. Né potranno applicarsi le sanzioni ammi-nistrative accessorie neointrodotte, salvo che lestesse sostituiscano le corrispondenti pene acces-sorie. L’autorità giudiziaria procedente, entro 90giorni dall’entrata in vigore della legge in com-mento, dovrà trasmettere gli atti all’autoritàamministrativa competente che sarà il Prefettoper tutti ex reati previsti dal codice penale, l’auto-rità amministrativa all’uopo competente per lefattispecie depenalizzate previste da leggi speciali,salvo che il reato risulti prescritto o estinto peraltra causa alla medesima data. In particolare, perle violazioni di cui all’articolo 1 (depenalizzazionedei reati puniti con la sola pena pecuniaria edesclusioni) sono competenti le autorità ammini-strative competenti ad irrogare le altre sanzioniamministrative già previste dalle leggi che con-templano le violazioni stesse. Nel caso di manca-ta previsione è competente l’autorità individuataa norma dell’articolo 17 della legge 24 novembre1981, n. 689; per le violazioni di cui all’articolo 3(altri casi di depenalizzazione), infine, sono com-petenti: “a) le autorità competenti ad irrogare lesanzioni amministrative già indicate nella legge22 aprile 1941, n. 633, nel decreto-legge 12 set-tembre 1983, n. 463, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e neldecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre1990, n. 309; b) il Ministero dello SviluppoEconomico in relazione all’articolo 11 della legge8 gennaio 1931, n. 234; c) l’autorità comunalecompetente al rilascio dell’autorizzazione all’in-stallazione o all’esercizio di impianti di distribu-zione di carburante di cui all’articolo 1 del decre-to legislativo 11 febbraio 1998, n. 32; d) il prefet-to con riguardo alle restanti leggi all’articolo 3”.Se l’azione penale non è stata ancora esercitata,quindi ci si trovi nel limbo dell’avviso di conclu-sioni delle indagini preliminari, ex articolo 415 bisdel codice di procedura penale, è il PubblicoMinistero a trasmettere gli atti all’autorità com-petente e, nel caso in cui il procedimento sia statoiscritto, ad annotare la relativa trasmissione nelregistro delle notizie di reato. È opportuno osser-vare che, nel caso in cui il reato sia estinto perqualsiasi causa, il Pubblico Ministero ne chiedel’archiviazione. Tale richiesta e il relativo decretopossono, secondo il citato articolo 9, avere adoggetto anche elenchi cumulativi di procedimen-ti. Nel caso in cui invece l’azione penale sia statagià esercitata, l’organo giudicante pronuncia sen-tenza ai sensi dell’articolo 129 del codice di rito(obbligo della immediata declaratoria di determi-nate cause di non punibilità): trattasi di una pro-nuncia inappellabile in quanto il fatto non è pre-

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dicamente doverosa imposta per impedire il veri-ficarsi di un evento. Il reato colposo è l’ipotesi piùfrequente di cui il personale sanitario è chiamatoa rispondere e si verifica quando l’evento, anche seprevisto, non è voluto dall’agente e si verifica acausa di negligenza, imperizia. I reati più frequen-ti nell’ambito sanitario sono: omissione di soc-corso, rifiuto di atti d’ufficio ovvero il pubblicoufficiale o l’incaricato di pubblico servizio cherifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni disanità deve essere compiuto senza ritardo, ilsequestro di persona e la violenza privata che siconfigurano quando si sottopongono a tratta-mento pazienti non consenzienti, manca cioè unrequisito fondamentale del trattamento sanita-rio: il consenso dell’avente diritto, la rivelazionedel segreto d’ufficio e del segreto professionale(articoli 326 e 622 c.p.). In tal caso il personale èperseguibile se sussistono le seguenti condizioni:- aver rivelato un segreto appreso in ragione dellapropria professione;- averlo rivelato senza giusta causa;- aver provocato al paziente un danno o nocu-mento con tale rilevazione.Costituisce segreto in generale ciò che non deveessere divulgato ed in particolare quel fatto onotizia, sanitaria o non sanitaria, che una personavuole sottrarre alla conoscenza di altre persone............................................

1 Tousijn W., Il sistema delle occupazioni sanitarie, Il Mulino, 2000.2 Motta P.C., Introduzione alle Scienze Infermieristiche, Carocci, 2012.3 www.ipasvi.it4 Rodriguez D., Aprile A., Arseni. A., Il triage infermieristico aspetti giuri-

dici e medico legali, Riv. Diritto delle professioni sanitarie, 2006. 5 Giovanna Mezzadrelli e Roberto Vigano’, Dipartimento scienze

infermieristiche - Azienda Ospedale Poma Mantova. 6 Ricciardi R. (a cura di), La responsabilità professionale dell’infermiere,

Prex spa, Milano, 2012.7 Marinucci G., Dolcini E., Manuale di Diritto Penale, Parte generale,

Giuffrè, Milano, 2006.8 Marinucci G., Dolcini E., op. cit., 2006. Cfr. anche Fiandaca G., voce

Omissione, in Digesto delle discipline penalistiche, vol. VIII, Utet, Torino,1994.

9 Fiandaca G., Musco E., op. cit., 2008. Cfr. anche Cadoppi A., Il reatoomissivo proprio, Cedam, Padova, 1988; Musco E., voce Omissione disoccorso, in Digesto delle discipline penalistiche, vol. VIII, Utet, Torino,1994.

BIBLIOGRAFIATousijn W., Il sistema delle occupazioni sanitarie, Il Mulino, 2000.Motta P.C., Introduzione alle Scienze Infermieristiche, Carocci, 2012.Calamandrei C., Orlandi C., La dirigenza infermieristica, McGrawHill,2008.Rodriguez D., Aprile A., Arseni. A., Il triage infermieristico aspetti giuridici emedico legali, Riv. Diritto delle professioni sanitarie, 2006. Ricciardi R. (a cura di), La responsabilità professionale dell’infermiere, Prexspa, Milano, 2012.Marinucci G., Dolcini E., Manuale di Diritto Penale, Parte generale,Giuffrè, Milano, 2006.Aa.Vv., Digesto delle discipline penalistiche, vol. VIII, Utet, Torino, 1994.Cadoppi A., Il reato omissivo proprio, Cedam, Padova, 1988.Il Codice Deontologico dell’Infermiere, 2009. www.ipasvi.it

Giuseppina RomanoH

Prime riflessioni sulla depenalizzazione

Il 6 febbraio 2016 è entrata in vigore la vastaopera di depenalizzazione voluta dal legislatore.Circa una quarantina di reati sono stati definiti-vamente cancellati dal codice penale. L’obiettivo èquello di sfoltire l’arretrato delle Procure e dideflazionare il carico giudiziario attraverso ilmeccanismo del doppio binario cioè, trasforman-do i reati “depenalizzati” in illeciti civili (d.lgs. n.7/2016) da un lato, e in illeciti amministrativi(d.lgs. n. 8/2016) dall’altro, con conseguente spo-stamento di competenza dal giudice penale algiudice civile e/o autorità amministrativa. In par-ticolare il d.lgs. n. 7/2016 prevede l’abrogazionedi una serie di reati ritenuti di minore allarmesociale quali: falsità in scrittura privata (articolo485 c.p.), falsità in foglio firmato in bianco, attoprivato (articolo 486 c.p.), falsità su un foglio fir-mato in bianco diverse da quelle previste dall’arti-colo 486 c.p. (articolo 488 c.p.), uso di atto falso(articolo 489, comma 2, c.p.), soppressione,distruzione e occultamento di atti veri (articolo490 c.p.), sottrazione di cose comuni (articolo 627c.p.), appropriazione di cose smarrite, del tesoro odi cose avute per errore o caso fortuito (647 c.p.),ma anche reati, maggiormente percepiti come talidai cittadini, quali l’ingiuria (594 c.p.) e il dan-neggiamento articolo 635 c.p. (quando non com-messo con minaccia/violenza); al loro posto sonoprevisti illeciti civili che, se commessi con dolosaranno sanzionati, oltre che con la restituzione oil risarcimento del danno, anche con il pagamen-to di una sanzione pecuniaria civile il cui ammon-tare sarà devoluto alla Cassa delle ammende. Sisegue, insomma, la scia dei sistemi di common low,che prevedono i cc.dd. punitive damages. Anche inragione di tale abrogazione, sono state integrate,modificate e sostituite alcune disposizioni delcodice penale. Si tratta, in particolare, di quellerelative alle altre falsità del foglio firmato in bian-co, applicabilità delle disposizioni sulle falsitàmateriali; all’uso di atto falso; ancora alla sop-pressione, alla distruzione e all’occultamento diatti veri; ai documenti equiparati agli atti pubbli-ci agli effetti della pena; ai documenti informati-ci; ai casi di perseguibilità a querela, all’esclusionedella prova liberatoria; alla querela della personaoffesa e all’estinzione del reato; alla ritorsione ealla provocazione; al danneggiamento; al danneg-giamento di informazioni, dati e programmiinformatici; al danneggiamento di informazioni,dati e programmi informatici utilizzati dalloStato o da altro ente pubblico o comunque dipubblica utilità; al danneggiamento di sistemi

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intervento, il legislatore ha cancellato non solo ilreato, ma - di fatto - anche l’illecito e, quindi, ilconseguente risarcimento del danno che saràimpossibile ottenere. Il risultato è che, in man-canza di una nuova correzione di marcia da partedel parlamento, chiunque sarà libero di usare epi-teti offensivi e oltraggiosi senza temere alcunaconseguenza e senza possibilità per la vittima diottenere alcun risarcimento né materiale némorale. Ancora una volta chi scrive le leggi appa-re, di fatto, molto lontano e distante da ciò cheaccade nella realtà e nelle aule dei tribunali

Eleonora StefanelliH

L’istituto delle adozioni, con partico-lare riguardo alla posizione dello stra-niero maggiorenne

1. Brevi riflessioni di carattere generaleQuando si parla di adozione non può non farsiriferimento al d.lgs. 154/20131 (entrato in vigorenel mese di febbraio 2014) avendo, quest’ultimo,portato a compimento l’iter avviato, dapprima,dalla legge n. 151 del 1975, nota altrimenti qualeriforma del diritto di famiglia e, successivamente,dalla legge 10 dicembre n. 219 del 20122.Il suo più grande merito è rappresentato dal fattodi aver provveduto a parificare la condizione giu-ridica dei figli, eliminando definitivamente ognitratto distintivo tra i figli nati dal matrimonio(cd. figli legittimi) e figli nati fuori dal matrimo-nio (cd. figli naturali). In tal modo, tutti i figlihanno finito con l’acquisire il medesimo statusgiuridico3, indipendentemente dall’esistenza delvincolo coniugale tra i genitori. L’intenzione sot-tesa al recente provvedimento normativo è stataconcretamente realizzata attraverso una vera epropria opera di revirement, la quale ha condottoverso una modifica delle disposizioni normativenonché della stessa architettura codicistica.Difatti, si è assistito ad una variazione del TitoloIX, Libro I del codice civile, la cui rubrica nonrisulta più intitolata “Della potestà dei genitori”bensì “Potestà dei genitori e dei diritti e doveri delfiglio”. Le innovazioni sono tutte accomunate daun unico filo conduttore: attribuire maggiorecentralità al ruolo e all’interesse del minore, qualeinteresse superiore. In proposito, il legislatore èdovuto intervenire sotto un duplice profilo, ovve-ro sia con riguardo alla fase processuale che conriferimento ai rapporti intercorrenti con i genito-ri e gli ascendenti.Da un punto di vista processualistico, l’esigenzacirca il rafforzamento della posizione del minoreha avuto luogo grazie al riconoscimento di mag-

giori possibilità di ascolto, tutte ugualmente con-sacrate nell’ambito del codice civile. Al riguardo,si pensi all’articolo 315 bis che, nel regolamentarei diritti e i doveri del figlio, ha espressamente sta-tuito che il figlio minore, qualora abbia compiu-to gli anni dodici e anche di età inferiore, ovecapace di discernimento, ha diritto di essereascoltato in tutte le questioni e le procedure chelo riguardano (cfr. in proposito terzo comma).Parimenti significativa risulta essere la disposi-zione di cui all’articolo 316, propriamente rubri-cata “Responsabilità genitoriale”, atteso che sipone in stretta sintonia con quanto consacratodall’articolo 315 bis.Entrambe le norme, infatti, vanno necessaria-mente lette in combinato disposto, dal momentoche la responsabilità genitoriale deve essere eser-citata da entrambi i genitori di comune accordosempreché venga tenuto conto delle capacità,delle inclinazioni naturali nonché delle aspirazio-ni del figlio. Il ricorso all’autorità giudiziaria èprevisto per i casi di contrasto su questioni di par-ticolare rilevanza; al riguardo, il secondo commadell’articolo 316 è chiarissimo: “ciascuno deigenitori può ricorrere senza formalità al giudiceindicando i provvedimenti che ritiene piùidonei4”. Ancora, vanno segnalati, a titolo di com-pletezza, gli articoli 336 e 337 octies c.c., discipli-nanti rispettivamente i cd. procedimenti de pote-state nonché il necessario ascolto del minore.In particolare, interessa il secondo comma dell’ar-ticolo 336 c.c. che, nella sua attuale formulazione,stabilisce la necessità per il tribunale di disporrel’ascolto del figlio minore che abbia compiuto glianni dodici o abbia età differente ove capace didiscernimento5. La disciplina di tale ascolto, inve-ce, è positivizzata nella successiva norma, ovverol’articolo 336 bis c.c., il cui inserimento è ricolle-gabile all’articolo 53 del decreto 154/2014. Nellanorma de qua vengono ad essere indicate le moda-lità di conduzione dell’ascolto del minore, eviden-ziandosi, altresì, i casi di eventuale sospensionedello stesso. In proposito il primo comma è chia-rissimo, in quanto stabilisce che il giudice, dan-done atto con provvedimento motivato, non ètenuto a dare esecuzione all’adempimento se l’a-scolto si rivela “in contrasto con l’interesse delminore o è manifestamente superfluo”. In ognicaso, qualora lo ritenga opportuno, l’organo giu-dicante potrà anche avvalersi della collaborazionedi esperti o di altri ausiliari (v. articolo 336 bis,secondo comma, c.c.).Il secondo profilo, come già detto sopra, ruotaattorno al rapporto che intercorre tra figli e geni-tori nonché tra figli ed ascendenti. Al riguardo,oltre all’articolo 316 c.c. (di cui già si è discusso),due risultano essere le norme chiarificatrici: stia-

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visto dalla legge come reato, disponendo la tra-smissione degli atti all’autorità amministrativacompetente, la quale, dovrà notificare gli estremidella violazione agli interessati entro 90 giorni(360 giorni per i residenti all’estero) i quali avran-no 60 giorni per il pagamento in misura ridotta.Nel caso sia già stata pronunciata sentenza dicondanna, l’articolo 9 prosegue affermando che,“il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare cheil fatto non è previsto dalla legge come reato, deci-de sull’impugnazione ai soli effetti delle disposi-zioni e dei capi della sentenza che concernono gliinteressi civili”. Questo lo scenario che si delineaall’indomani della vasta opera di depenalizzazio-ne operata dal legislatore. Pur apprezzandosi l’in-dubbia finalità di alleggerimento del carico giudi-ziario, resta però la sensazione di aver creato unvulnus legislativo; di aver decretato l’assenza dellostato e la vanificazione di ogni forma di tutela perle vittime di reati quali ad esempio l’ingiuria o ildanneggiamento che, sebbene non percepiti comegravissimi in termini di allarme sociale, tali sonoper la sensibilità di chi ne sia vittima. Una dellequestioni su cui maggiormente ci si interroga,all’indomani dell’entrata in vigore della depena-lizzazione, è quale sarà il destino riservato allaparte della sentenza penale che stabilisce il risar-cimento, vale a dire agli effetti civili della condan-na, nel caso in cui il reato per il quale sia stata giàemessa una sentenza penale non definitiva facciaparte di quelli appena depenalizzati (che peraltro,già di per sé comporta la revoca della condanna).Il soggetto leso, costituitosi parte civile, vedràannullarsi anche il diritto al risarcimento, o alcontrario, almeno per quanto riguarda gli effetticivili della decisione potrà mantenerli validi? Ilproblema si pone soprattutto per le pregressecondanne dei reati di ingiuria e di danneggia-mento, in quanto, dal punto di vista statistico,sono quelle più numerose. A sciogliere il nododella questione saranno le Sezioni Unite dellaCassazione, a cui è stata rimessa la decisione dauna recente ordinanza della Quinta Sezione (n.7125/2016). Le perplessità sono scaturite da quel-la che può essere definita una vera e propria svistada parte del legislatore il quale ha mancato di pre-cisare quale sarà la specifica sorte della parte incui le sentenze già emesse, non definitive, decido-no sul risarcimento, a seguito della depenalizza-zione delle fattispecie criminose trasformate inilleciti civili. A differenza del d.lgs. n. 8/2016 sulladepenalizzazione vera e propria, in cui espressa-mente si prevede che il giudice dell’impugnazio-ne, nel dichiarare che il fatto non è più previstodalla legge come reato, deve decidere esclusiva-mente sulla parte della sentenza attinenteagli interessi civili, il d.lgs. n. 7/2016 non ha disci-

plinato il destino che avranno gli interessi civili.La diretta conseguenza della mancanza portereb-be a ritenere che l’abolizione del reato porti con séanche la decisione sugli effetti civili della senten-za e dunque il risarcimento. Tuttavia, questa solu-zione potrebbe sembrare poco coerente rispettoall’impianto generale del nostro ordinamento chestabilisce l’autonomia della sentenza civile daquella penale. A chiarire i dubbi, quindi, interver-rà la pronuncia delle Sezioni Unite. Sempre conriferimento all’ingiuria un altro problema, di nonpoco momento, è quello relativo alla “prova delfatto storico” che da oggi sarà ancora più difficileda fornire; ciò per una ragione processuale, pro-babilmente sfuggita al legislatore che ha cosìlasciato un vero e proprio vuoto, una lacuna diffi-cile da colmare. Siamo in presenza di uno di queitanti reati che si consumano normalmente “adue”, lontano da occhi indiscreti, cioè alla solapresenza del reo e della vittima.Così, per consentire la punizione di tali illeciti,che altrimenti non avrebbero “voci” a confermareil fatto, la giurisprudenza ha ritenuto ammissibi-le, nel solo processo penale, anche la testimonian-za della vittima, senza necessità di ulteriori ele-menti di riscontro. Ma non funziona così nel pro-cesso civile, dove invece la testimonianza dell’at-tore - colui, cioè, che inizia la causa per la tuteladel proprio diritto - non è mai ammessa, anchequalora sia l’unico elemento a dimostrazionedella lesione. Ebbene, con il recente decreto legis-lativo sulla depenalizzazione, l’ingiuria, nonessendo più reato, esce definitivamente dal pro-cesso penale. Per cui, il soggetto offeso dovràdifendersi unicamente affrontando una causacivile, rivolta ad ottenere l’indennizzo e la multa.Ma con quali prove si potrà ora dimostrare di aversubito l’offesa? Di certo non più con le propriedichiarazioni, come invece è avvenuto sino a ierinell’ambito del giudizio penale. Ecco allora chel’ingiuria, quando consumata “a due” - senza cioèla presenza di altre persone nelle vicinanze, ingrado di testimoniare in un eventuale processo -non sarà più punibile. L’unica fattispecie di ingiu-ria punibile nel processo civile sarà l’ingiuriaaggravata, ossia quella commessa “in presenza dipiù persone”. Per gli altri casi, l’offeso dovràrinunciare a difendere i propri diritti salvo riescaa procurarsi una prova diversa, ad esempio unaregistrazione delle conversazioni. Registrazioniche, tuttavia, non sempre sono possibili: non soloperché non è possibile prevedere ciò che verràdetto nel corso di una conversazione, ma ancheperché esistono dei luoghi ove è vietato utilizzareil registratore senza il consenso del soggetto“intercettato” (per esempio, la casa e gli altri luo-ghi di sua privata dimora). Dunque, con l’ultimo

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do luogo, l’adottato conserva tutti i suoi diritti edoveri vero la famiglia di origine11, ferme restandole prescrizioni limitative individuate dalla legge12.

3. Un recente caso giurisprudenzialeInteressante risulta essere un recentissimo prov-vedimento emesso dal Tribunale per i minorennidi Napoli Nord, in quanto avente ad oggetto l’a-dozione di un maggiorenne russo, la cui madrebiologica era legalmente coniugata da tempo conun uomo di nazionalità italiana13.Nello specifico, quest’ultimo interveniva a mezzodel procuratore legale, al fine di vedersi concederel’adozione nei riguardi del figlio maggiorennedella moglie, con annessa allegazione dei necessa-ri documenti comprovanti la situazione familiaresia del soggetto adottando (il maggiore stranie-ro), sia del soggetto adottante, nonché la mortedel padre biologico dell’adottando14. Successivamente al deposito del ricorso ed accer-tata la sussistenza dei presupposti espressamenterichiesti dalla legge, veniva ad essere instaurato ilcontraddittorio tra le parti coinvolte, affinchépotessero esprimere il loro parere favorevole all’a-dozione. In particolare, il Collegio evinceva, dagliatti processuali, la ricorrenza dei requisiti indica-ti dalla norma di cui all’articolo 291 c.c., ovveroche l’adottante non aveva discendenti legittimi onaturali e che aveva compiuto i 35 anni di età,superando di oltre 18 anni l’adottando. Altresì, all’udienza collegiale emergeva chiara-mente il consenso favorevole all’adozione sia daparte dell’adottando e dell’adottante, ex articolo296 c.c., che da parte della madre dell’adottando,ai sensi dell’articolo 297 c.c. Pertanto, alla lucedelle suindicate considerazioni, il Tribunale per iminorenni dichiarava, in via definitiva, l’adozionedel maggiore di età straniero in favore del ricor-rente, rinviando al Cancelliere e all’Ufficiale delloStato Civile i rispettivi adempimenti di compe-tenza............................................1 Si è assistito, grazie ad un processo graduale, ad una totale parifica-

zione tra figli legittimi e naturali, in stretta sintonia con i principidi derivazione costituzionale (III comma, articolo 30 Cost.). Si ètrattato di una vera e propria rivoluzione copernicana che ha con-dotto ad uno svecchiamento della disciplina operante in tema diriconoscimento dei figli incestuosi. Infatti, diversamente da quantoaccadeva in passato, la situazione è radicalmente mutata così comedimostra la disposizione di cui all’articolo 251 c.c., propriamenteintitolata “Autorizzazione al riconoscimento”. Sul punto, è intervenutala riforma operata dalla legge n. 219/2012, la quale ha finito con ilrimuovere l’aggettivo figli incestuosi in una chiara prospettivaestensiva, volta ad ammettere la possibilità di riconoscimento ancheper essi. In proposito, il primo comma dell’articolo 251 prevedeespressamente che “il figlio nato da persone tra le quali esiste unvincolo di parentela ... ovvero un vincolo di affinità” possa esserericonosciuto, previa autorizzazione del giudice, tenendo in debitaconsiderazione l’interesse del figlio e la necessità di evitare allo stes-so pregiudizi.

2 Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, G.U.17.12.2012, n. 293.

3 L’unica variazione concerne le modalità di acquisizione della condi-zione giuridica. Difatti, per i figli nati in costanza di matrimonio, lostatus di figlio si forma d’ufficio con la denuncia di nascita e la for-mazione del relativo atto. Diversamente, per i figli nati fuori dalmatrimonio, occorre il riconoscimento o un accertamento giudizia-rio del rapporto di filiazione.

4 Cfr. in proposito l’articolo 145 c.c., disciplinante i casi di interventodel giudice.

5 Il secondo comma dell’articolo 336 si pone in netta sintonia conquanto consacrato dall’articolo 315 bis c.c., presentando entrambiun contenuto analogo.

6 Il concetto di lontananza è stato analizzato dalla dottrina, la qualeè giunta ad una conclusione unanime, secondo la quale essa va inte-sa come materiale distacco fisico e non meramente potenziale che,di fatto, impedisce ad uno dei genitori di adempiere ai doveri scatu-renti dalla propria condizione giuridica e sociale. Di qui, la necessi-tà di non sovrapporre il concetto di lontananza con quello di scom-parsa o di assenza.

7 Con l’adozione viene ad instaurarsi un rapporto di filiazione civile,da non confondere con quella naturale, poiché la sua funzione èquella di dare vita ad un rapporto di parentela tra soggetto adotta-to e soggetto adottante, in assenza di discendenza naturale o legit-tima.

8 La legge n. 184 del 1983, riformata recentemente dal d.lgs.154/2013, ha dato il via ad una opera di modernizzazione, metten-do al centro dell’ordinamento giuridico l’interesse del minoreabbandonato nonché il suo diritto ad avere una famiglia. Medesimafinalità vige in tema di adozione internazionale, con riguardo allaposizione dei minori stranieri. Anche in tal caso, infatti, la legge del1983 ha previsto un preciso iter procedimentale che si fonda sullanecessaria interazione tra adottanti, Tribunale per i minorenni,competenti autorità del paese estero e commissione per le adozioniinternazionali. Difatti, sarà proprio la Commissione a dover dichia-rare valida l’adozione sempre ché la stessa risponda al superioreinteresse del minore, potendo così autorizzarne l’ingresso e la per-manenza in Italia. Di qui, una volta formalizzata la trascrizione delprovvedimento di adozione nei registri di stato civile, il minoreadottato acquisterà definitivamente la cittadinanza italiana.

9 Sulla qualificazione giuridica del consenso di cui all’articolo 296c.c., si è registrato un ampio dibattito. In dottrina, ci si è chiesti seesso vada inteso quale presupposto per il provvedimento del giudi-ce o se, invece, debba essere considerato come un semplice aspettodi natura negoziale da ricollegarsi al dogma dell’autonomia privata.Invero, tale querelle è stata sciolta solo grazie all’intervento della giu-risprudenza, la quale ha tracciato una netta e chiara posizione sulpunto. Essa sostiene che non sia possibile negare carattere negozia-le all’atto di consenso espresso dal soggetto adottante, di modo chepossa trovare applicazione, in chiave estensiva, la disciplina rego-lante i negozi privatistici.

10 Non mancano ulteriori ipotesi di revoca tipizzate negli articoli 306e 307 c.c., rispettivamente disciplinanti la revoca per indegnità del-l’adottante e la revoca per indegnità dell’adottato.

11 La norma di cui all’articolo 300 c.c. tutela l’interesse dell’adottatosotto due punti di vista: da un lato, vuole garantire allo stesso unanuova famiglia che lo assista, dall’altro, invece, intende attribuirglila possibilità di mantenere rapporti con la propria famiglia di origi-ne, senza che si rendano necessarie rotture o frizioni.

12 Si veda in proposito l’articolo 87, con particolare riguardo ai puntin. 6, n. 7, n. 8. e n. 9, secondo cui non possono contrarre matrimo-nio fra loro: l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti; i figli adot-tivi della stessa persona; l’adottato e i figli dell’adottante; l’adottatoe il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.

13 Tribunale Napoli Nord, I Sez. Civile, n. 4/2016, pubblicata il15.02.2016.

14 Unitamente al ricorso, vanno presentati tutta una serie di docu-menti, così schematizzabili: copia integrale dell’atto di nascita del-l’adottando, da richiedere presso il Comune di nascita; estratto del-l’atto di nascita dell’adottante; certificato di matrimonio (se coniu-gato) o di stato libero (se celibe o nubile) dell’adottante e dell’adot-tando; certificato di morte dei genitori dell’adottando (se deceduti),se, invece, sono viventi dovranno presentare il loro assenso nelleforme indicate dall’articolo 311 c.c., dovendosi richiamare in pro-posito anche gli articoli 296 e 297 c.c.; certificato di stato di fami-glia dell’adottante in bollo; certificato di residenza dell’adottante edell’adottando in bollo.

dottrina aprile 2016

mo parlando dell’articolo 317, disciplinante l’im-pedimento di uno dei genitori, e l’articolo 317 bische, invece, va a regolamentare i rapporti con gliascendenti.Il primo dato normativo ha una precisa ratio: tute-lare e garantire la realizzazione dell’interesse pri-mario del minore in presenza di eventi impedien-ti a carico dei genitori esercenti la responsabilitàgenitoriale. Esigenza ben racchiusa nel primocomma, secondo cui: “Nel caso di lontananza6, diincapacità o di altro impedimento che rendaimpossibile ad uno dei genitori l’esercizio dellaresponsabilità genitoriale, questa è esercitata inmodo esclusivo dall’altro”. Altrettanto significativa è la tematica trattata dal-l’articolo 317 bis, trattandosi di una questioneampiamente sentita ed al contempo innovativa. Nel disciplinare le relazioni con gli ascendenti,viene espressamente riconosciuto in capo ad essiil diritto di mantenere rapporti significativi con inipoti minorenni.L’utilizzo del termine “significativi” non è causa-le, dal momento che ad esso sottende una precisae sostanziale esigenza: quella di riconoscere, infavore dell’ascendente, un vero e proprio dirittoalla relazione con i nipoti. Riconoscimento, que-st’ultimo, che opera anche con riguardo agli altriparenti ma in maniera più attenuata, dal momen-to che il secondo comma dell’articolo 315 bis, c.c.attribuisce solo al figlio di mantenere rapportisignificativi con i parenti e non anche il contrario.

2. L’adozione dei maggiorenni stranieri: l’im-portanza e la ricorrenza dei presupposti fon-danti la richiesta attraverso una disamina deldato codicisticoÈ assolutamente indubbia la valenza assunta dairecenti interventi riformistici, dal momento cheessi hanno avuto il pregio di contribuire al supe-ramento dell’impostazione tradizionale, che ten-deva a ricollegare, in termini riduttivi e per certiversi distorti, la parentela al solo matrimonio. In altre parole, è andata profilandosi una inver-sione di tendenza (da intendersi come apertura dipensiero) che ha portato a ritenere che il vincoloparentale potesse discendere non solo ed esclusi-vamente dal matrimonio bensì anche dall’adozio-ne7. Istituto, quest’ultimo, da doversi consideraretanto con riguardo alla posizione del minorequanto in riferimento a quella del maggiorenne.In particolare, mentre la prima tipologia trovacompiuta regolamentazione in una apposita nor-mativa ad hoc, qual è la legge n. 184/19838, laseconda, al contrario, risulta disciplinata nelTitolo VIII, Libro IV del codice civile (articoli 291-314). Oltre ad una diversa collocazione normati-va, va aggiunto che sono diametralmente opposte

le finalità sottese alle due tipologie di adozione;difatti, l’azione dei maggiorenni risponde ad unpreciso obiettivo, quello di tutelare aspettative dinatura successoria. Precisione, tra l’altro, cheemerge dal dato normativo, in quanto i requisitiche il legislatore richiede, ai fini della sua validità,sono ben specificati e trovano concreta applica-zione anche nei casi in cui l’adozione si riferiscaad un maggiorenne straniero.Il primo comma dell’articolo 291 c.c., prevede cheessa sia concessa alle persone che abbiano com-piuto i 35 anni di età e che superino almeno di 18anni l’età di coloro che intendono adottare, pur-ché non siano presenti discendenti legittimi olegittimati. Non solo, parimenti rilevante risultaessere l’articolo 296 del codice, dal momento cheinquadra, quale ulteriore aspetto essenziale enecessario, il consenso, da intendersi quale formadi autorizzazione che deve necessariamente pro-venire sia dall’adottante che dall’adottando9.Medesima sorte è riservata all’articolo 297 c.c.,disciplinante l’assenso dei genitori dell’adottandoe l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adot-tando, se coniugati e non legalmente separati.Anche in tale ipotesi, l’assenso va inteso in termi-ni di atto autorizzatorio, in quanto tale ricondu-cibile alla sfera privata e, dunque, riallacciabilealla disciplina operante in materia di negozi giu-ridici. La sussistenza dei suindicati presuppostifondanti la richiesta di adozione - da presentarsisotto forma del ricorso - deve essere compiuta dalTribunale per i minorenni; in particolare, l’autori-tà giudiziaria è tenuta ad effettuare una indaginesotto un duplice profilo: per un verso, deve inda-gare sulla legittimità e sussistenza di tutte le con-dizioni tassativamente richieste ex lege; per altro,deve eseguire una sorta di controllo di merito,circa la convenienza dell’adozione per il soggettoadottando. Una volta constatata la reale ed effet-tiva ricorrenza di tali requisiti, il Tribunale emet-te decreto motivato di adozione, ex articolo 298c.c., la cui efficacia decorre dal momento delladata di emissione del decreto stesso. La ragionegiustificatrice di tale decorrenza si rinviene pro-prio nel secondo comma dell’articolo 298, il qualeesplicitamente ammette la possibilità di revocareil consenso prestato dall’adottante o dall’adot-tando fino a quando il decreto non sia stato ema-nato10. Ma quali sono gli effetti giuridici ricondu-cibili al provvedimento legittimante l’adozione?La risposta si rinviene, ancora una volta, all’inter-no del tessuto normativo, così come dimostranogli articoli 299 e 300 c.c.In primis, l’adottato assume il cognome dell’adot-tante, anteponendolo al proprio, dovendosi preci-sare che se l’adozione è compiuta da coniugi l’a-dottato assume il cognome del marito. In secon-

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stampa. Anche i nostri garzon scalzi affamati soncol don, e signore nominati. Io non bramo allafine apparentare con duchi, cavalier, conti emilordi, ma con un parator che maneggiare suolechiodi, martelli, e drappi lordi; e sempre tra lefuni e tra le scale è in periglio di far salto mortale.Come? io mi abbasso, e poi sentir mi tocca chi seitu? chi son io? Ombre onorate di Didot (la fami-glia Didot è una dinastia di stampatori, editori etipografi francesi, la cui attività, iniziata al princi-pio del XVIII secolo, si è tramandata fino al XXIsecolo - n.d.r.), di Bodoni (Giambattista BodoniSaluzzo, 26 febbraio 1740[1] - Parma, 30 novem-bre 1813[2] è stato un incisore, tipografo e stam-patore italiano, noto per i caratteri tipografici dalui creati - n.d.r.), ah voi la bocca al futuro miosuocero turate! Egli tratta becchini, e sconsolati,ed io tratto signori, e letterati. E i politici, in fatti,i metafisici, gl’istorici, i poeti, i giornalisti, gl’im-piegati, i studenti, i dottor fisici, gli antiquari, iforensi, e i cabalisti dal primo albore al declinardel giorno al vostro servitor ronzano intorno. Chimi chiede d’un opera stampata, chi domanda unautor dove dimora; questi brama la striscia termi-nata; quegli il concordat non uscito ancora; l’unola carta volta attento legge, l’altro in torchio lepagine corregge. Non avendo alla fin dove appog-giarsi il difensor del paratore, ha detto che i testi-monj son da rigettarsi perché amici di me: madove ha letto che tal uffizio vietasi agli amici, epermesso è di farlo ai sol nemici? Son gli amici (loscrisse Cicerone) pieni d’ogni virtù, senza malizia;e cosi son i miei, sagge persone; né de’ ladri di Pisahan l’amicizia (la tradizione toscana vuole che iladri di Pisa andassero a rubare insieme durantela notte e poi litigassero fra loro tutto il giornoper dividere il bottino - n.d.r.), che di notte sol-tanto si trattavano, e di giorno neppur si saluta-vano. Ma lasciamo, o ministri, e presidente, ogniquistione. È lecito e permesso il matrimonio a unmisero e pezzente che pitocca con moglie e figliappresso, e per qual legge poi sarà vietato a untipografo comodo e onorato? Solo un folle scrit-tor dell’Inghilterra dal matrimonio escludere vor-rebbe quanti poveri mai vi sono in terra: ed ilmondo in tal guisa finirebbe. Ma so bene che voinulla curate tai massime ridicole, e dannate.Fingiamo ancor ch’io non possegga un grano;quando i sposi tra lor sono contenti, tace ilDigesto, e il Codice Romano, e finiscon le liti, e gliargomenti. E chi di voi non sa l’aurea sentenza,Dove ci è gusto non ci è mai perdenza? Qui,secondo il filosofo di Scio (Aristone - n.d.r.),dovrei muover gli affetti a lor signori; ma se pian-gete voi, piango ancor io, e ridere faremmo gliuditori. Onde taccio, e ristringo l’argomento:decretate ch’io sia sposo contento”.

La redazioneH

Palazzo Negri a Spiano*

Non si conosce l’epoca della costruzione. Nel1741 Spiano assume il titolo di baronia autono-ma con castello e armigeri propri alle dipendenzedei baroni Negri, originari di MontecorvinoRovella. Del castello è noto un restauro avvenutotra gli anni Cinquanta-Sessanta del 1900. È inattesa di ulteriori restauri.Caratteristici i merli quadrati e i beccatelli a coro-na dei prospetti principale e laterali. Un effettodecorativo è rivestito anche dalle finestre triforeche affacciano sul prospetto posteriore.Il castello conserva l’originaria struttura. Benchéprovvisto dei simboli tipici di un’opera fortifica-ta, all’interno prevale l’assetto residenziale. Taleassetto è più marcato nel versante posteriore delcomplesso. L’accesso è rappresentato da un’am-pia scala scoperta che conduce ad un ingresso sor-montato da uno stemma con le insegne dellafamiglia sostenuto da due leoni alati. Al pianoterra, alcune volte a botte conducono ai locali diservizio, al piano superiore le finestre trifore risul-tano incassate in archi gotici. Ad esaltarne la pos-sanza, il prospetto principale del castello affacciasu un ampio cortile. Da qui due ampi portaliintroducono al piano terreno formato da un cor-tile interno che introduce in alcuni locali aventifunzione di servizi (lavanderia, dispensa, depositoecc.). Il piano superiore è diviso in numerosiambienti. I vari locali sono illuminati al pianoterra da piccole finestre quadrate poste, per moti-vi difensivi, quasi al limite del cordolo di divisio-ne dei due piani, al piano superiore con balconiincassati in archi gotici e parapetto incorporatonell’arco. Sempre sul prospetto principale, uncorpo avanzato è sormontato da un altro ambien-te, probabilmente una torretta di guardia. Ilpalazzo sorge in posizione periferica, nella zonapiù alta della frazione. È probabile che all’originefosse del tutto isolato dal contesto urbano.

* Tratto dal sito www.cittàdimercatosanseverino, foto di Eugenio Mucio.Bibliografia: Rescigno G., Chiese, Palazzi e Giardini. Itinerari ambientali eculturali a Mercato San Severino, dicembre, 2004.

historia et antiquitates aprile 2016

Il forense per amore: arringa di unostampatore avanti al Tribunale in difesa dei propri diritti amorosi. Tratto da Le Muse in Tribunale ossia Allegazioni Poetiche Scherzevoli,di Michele Zezza (1780-1867)a cura di Gianluca Granato

Il forense per amore è la quinta delle nove “allega-zioni” pubblicate in Napoli nel 1833 nellaTipografia della Società Filomatica da MicheleZezza (1780-1867).Un giovane stampatore ambiva sposare la figlia diun paratore (chi fa il mestiere di parare, di ornarecioè di parati, in determinate occasioni e solenni-tà, chiese o locali pubblici - n.d.r.)… Se il primoperò desiderava ardentemente divenir genero delsecondo, il secondo aveva risoluto assolutamentedi non esser suocero del primo; quindi questasciarada di nuova invenzione non combinava nel-l’intero, ossia nel matrimonio. Qual’idee non sug-gerisce un amore deluso? Lo stampatore si tra-sforma all’istante in poeta; eccolo già doctor utrius-que juris; e qual Cicero pro domo sua difende i suoidritti amorosi avanti al Tribunale colla seguentearringa, ed ottiene la bramata vittoria.“Trovandomi, signori, in Tribunale, non sul mardove s’usa il porta-voce, io non parlo per mezzod’un legale: chi sa meglio di me ciò che mi cuoce?Almen, se il vostro voto è a me contrario, nonrifondo per giunta l’onorario. Apertis verbis vi diròl’affare. Può prender il suo stato ogni persona?Dunque mi voglio subito ammogliare; e ho sceltauna donzella e bella, e buona, bella come l’aurora,e buona quale la celebre fra noi pasta reale. Ella èd’età maggior: v’andò un notajo ad esplorar lavolontà legale; ma s’egli non fuggìa passava unguajo, che gittato l’avrebber per le scale. Ciò pelnotar; la giovinetta poi Vi dovrebbe contar gliaffanni suoi. Fu trattata qual piccolo scolaro chenon sa declinar Musa la Musa (che non declinarein latino il sostantivo Musa - n.d.r.): indi dal padre(qual boccone amaro!) in un semi-ritiro ella fuchiusa: ivi, o mangiava colla mia moneta, o serba-va esattissima dieta. Ma il notar che metteasi lemignatte (sanguisughe - n.d.r.), essendo anch’eimignatta diventato, perché non era un bambolindi latte, ritornò da due sgherri accompagnato.Allor sì, che il mio suocero futuro stette quasi perdar la testa al muro. Ei di botto portò l’opposi-zione, come fan tutto giorno i litiganti: onde voi

decretaste, e con ragione, ch’io dovessi provar seavea contanti. E in un’epoca sì calamitosa mostraiche mantener posso una sposa. In gran carta bol-lata e registrata ch’io son capo-tipografo si vede; edi mia vita pubblica e privata i principali miei fanpiena fede; onde non posso dir sul conto mio senon ho chi mi vanta, or mi vant’io. Se comodo emoral posso apparire, in salvo ancor mia nobiltàvo’ mettere. Quel cedant arma togae (le armi si riti-rino davanti alla toga - n.d.r.) che vuol dire? Cheson nobili gli uomini di lettere: ed io sempre fralettere mi veggio, e di più lingue lettere maneggio.È questo il gran mestier che dal naufragio d’eter-no obblio l’opere illustri scampa: l’arte è questa dicui parla l’adagio, la fe’ natura, e poi ruppe la

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Historiaet Antiquitates

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Giustizia

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e non può proporsi, come generalmente avviene,regolamento necessario di competenza (articolo46 c.p.c.). È, altresì, appellabile senza limiti la sen-tenza che decide sulle sanzioni amministrative(Cass. Civ. 13 settembre 2015 n. 10369) o la sen-tenza ex articolo 281 sexies c.p.c. (Cass. Civ. 3dicembre 2015 n. 24679). Quali sono, dunque, exarticolo 113 c.p.c., le sentenze decise “secondodiritto”, con appello senza limiti e quali quelle“secondo equità”, con appello a motivi limitati?Innanzitutto occorre precisare che, in materia,vige il cd. principio dell’apparenza. Se il giudicequalifica espressamente la sua sentenza secondodiritto o secondo equità, la parte che intendeimpugnare la pronuncia deve uniformarsi allaqualificazione data dal giudice. Se anche il giudi-ce di pace sbaglia nella qualificazione della sen-tenza secondo diritto o secondo equità, i mezzi diimpugnazione ammessi avverso quella pronunciasono comunque solo quelli derivanti dalla quali-ficazione che ne ha dato il giudice (Cass. 26 apri-le 2010, n. 9923). È inammissibile il mezzo diimpugnazione ritenuto corrispondente all’esattaqualificazione della domanda, se espressamentecontraria a quella data dal giudice a quo (Cass. 21

gennaio 2009, n. 1548). Occorre sempre indicarenell’atto di appello, a pena di inammissibilità exarticolo 342 c.p.c., se l’appello è illimitato (artico-lo 339 comma 1 c.p.c.) o se la sentenza è “secondoequità” e quindi l’appello è limitato (articolo 339comma 3 c.p.c.). Detto ciò, la sentenza che decidesulla competenza è sempre una sentenza secondodiritto, mai secondo equità, così come la sentenzache dispone la liquidazione equitativa (Cass. 16settembre 2013, n. 21103). Sempre secondo dirit-to è la sentenza che decide su cause connesse, unada decidere secondo diritto, una secondo equità(va deciso tutto secondo diritto cfr. Cass. 10dicembre 2013, n. 27543) o se viene declinata lacompetenza su due cause connesse (riconvenzio-nale e principale), una da decidere secondo equitàe l’altra secondo diritto (Cass. 8 maggio 2015, n.9292). Sempre decisi secondo diritto e quindiliberamente appellabili, come accennato sopra,sono i contratti ex articolo 1342 c.c.: attivazionedi servizi telefonici, premi di lotteria, acquisto online di biglietto aereo, danno esistenziale da con-tratto di massa (caso del pendolare che chiede ildanno per i ritardi dei treni), acquisto del bigliet-to aereo presso l’agenzia di viaggi. Per quanto

la pagina dei convegni aprile 2016

Impugnazione dei provvedimentidel Giudice di Pace nellagiurisprudenza della Cortedi Cassazionedi Anna Villani

Si è tenuto lo scorso 18 febbraio, presso l’Aulaconsiliare del Comune di Mercato San Severino, ilprimo di una serie di incontri di diritto proces-suale civile nell’ambito della formazione continuae permanente della classe forense, organizzatidall’A.G.A.S. (Associazione Giovane AvvocaturaSalernitana) con la collaborazione dell’A.T.F.(Associazione Territoriale Forense) di MercatoSan Severino e dell’A.D.G.I. (Associazione DonneGiuriste Italia) Sezione di Salerno, in sinergia conl’Ufficio del Giudice di Pace di Mercato SanSeverino. Il tema oggetto del convegno è stato ilregime di impugnazione dei provvedimenti delgiudice di pace nella giurisprudenza della Cortedi Cassazione ed è stato moderato dalla dottores-sa Valeria Maiorano, funzionario giudiziariodell’Ufficio del Giudice di Pace di Mercato SanSeverino. I lavori della tavola rotonda sono inizia-ti con i saluti istituzionali da parte dell’avvocatoLuigi Lupone nella duplice veste di Consiglierecomunale di Mercato San Severino e SegretarioA.G.A.S., il quale ha messo in evidenza le difficol-tà che affliggono oggi giorno la professione diavvocato e le iniziative portate avanti presso lasede comunale con l’aiuto delle associazioni dicui sopra (Sportello del consumatore, Sportelloanticorruzione e da ultimo, Sportello a tuteladelle donne, a cura dell’A.D.G.I. Salerno). Hannopoi preso la parola, per un breve saluto, ilPresidente onorario A.T.F. di Mercato SanSeverino, avvocato Domenico Galiano, il neo elet-to Presidente A.T.F. di Mercato San Severino,avvocato Antonio Cavaliere, il quale si è battutoin prima linea per la conservazione dell’Ufficiodel Giudice di Pace di Mercato San Severino, ilGiudice di Pace avvocato Enzo Scannapieco ed ilCoordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace diMercato San Severino, dottor Lombardi. È inter-venuto poi il vicepresidente A.D.G.I. Salerno,avvocato Carmina Rescigno, la quale ha sottoli-neato l’importanza della formazione continuaproprio in questo momento storico, caratterizza-to da un legislatore sempre più dinamico, che pla-sma la figura dell’avvocato come quella di un tec-nico specializzato che fornisce al proprio clienteuna prestazione sempre più alta.Dopo i saluti istituzionali, la moderatrice ha pas-

sato la parola all’illustre relatore, dottor FrancoDe Stefano, Consigliere della Terza Sezione dellaSuprema Corte di Cassazione, il quale ha princi-piato il suo intervento mettendo in luce come dal1991, quando nacque l’Ufficio del Giudice di Pacead oggi, tale istituto ha risposto alle attese di“giustizia di prossimità”, ponendosi come primobaluardo di giustizia sul territorio. Passando poial vero tema dell’incontro, ossia l’impugnazionedei provvedimenti del giudice di pace, il consiglie-re ha sottolineato l’importanza di partire dalleimpugnazioni per comprendere come funziona ilsistema in generale e come reagire per difendersicorrettamente. In particolare, occorre principiaredal tenore testuale delle norme e dalla premessafondamentale che tutti i provvedimenti del giudi-ce di pace sono appellabili dinanzi al tribunale,con o senza limiti. L’articolo 339, comma 1, c.p.c.afferma che le sentenze di primo grado possonoessere considerate inappellabili per legge (come ilcaso dell’articolo 114 c.p.c. o le sentenze che deci-dono l’opposizione agli atti esecutivi ex articolo618 c.p.c.) o per accordo delle parti (ad esempio, lesentenze del tribunale che le parti decidano diimpugnare direttamente in Cassazione, cd. ricor-so per saltum). Inoltre, sono inappellabili le sen-tenze che il giudice decide secondo equità ex arti-colo 114 c.p.c. (id est quando si ha a che fare condiritti disponibili e le parti ne fanno concorderichiesta), dovendo, in tal caso, il soggetto lesodalla pronuncia ricorrere direttamente inCassazione, mentre le sentenze cd. “ad equitànecessaria” di cui all’articolo 113 comma 2 c.p.c.,ossia quelle che attengono a cause che non supe-rano il valore di 1.100 euro a meno che non si trat-ti dei casi di cui all’articolo 1342 c.c., sono appel-labili solo a motivi limitati, ovvero per violazionedi norme sul procedimento, violazione di normecostituzionali o comunitarie o dei principi rego-latori della materia (articolo 339, comma 3,c.p.c.). Per la determinazione del valore dellecause per le quali è prevista la sentenza secondoequità ex articolo 113 comma 2 c.p.c., si guardaalla domanda così come formulata nell’atto dicitazione e non come limitata nell’udienza di pre-cisazione delle conclusioni, al fine di evitare chel’attore possa eludere la norma, per ottenere l’ap-pello a motivi limitati (cfr. Cass Civ. 19 ottobre2015 n. 21691). In tutti gli altri casi, le sentenzedel giudice di pace sono appellabili senza limiti, ameno che le parti non decidano per il ricorso persaltum in Cassazione. I provvedimenti del giudicedi pace, però, non possono essere contestati inCassazione per motivi di giurisdizione, compe-tenza o difetto di motivazione. La pronuncia diprimo grado del giudice di pace che decide esclu-sivamente sulla competenza deve essere appellata

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Quote di iscrizione Albi e Registroanno 2016

Si comunica che anche quest’anno la riscossionedelle quote di iscrizione avverrà a mezzo AVVISIBONARI (RAV emessi da Equitalia spa). Il paga-mento potrà essere effettuato presso: istituti dicredito, uffici postali, tabaccai abilitati, sportellidell’agente della riscossione (per i dettagli del ser-vizio è possibile consultare il sito ). Gli avvisi bonari saranno spediti a mezzo pec o, inmancanza, a mezzo posta ordinaria. La scadenzadel pagamento è fissata al 31 marzo 2016. Nel caso in cui l’iscritto non dovesse ricevere l’av-viso bonario, potrà, accedendo al seguente link www.ordineavvocatinocerainferiore/quote, otte-nerne l’invio sulla propria mail ordinaria.In caso di eventuali incongruenze in detti avvisibonari o impossibilità a reperirli ci si potrà rivol-gere direttamente al responsabile della segreteriadell’Ordine, dottor Massimo De MartinoAdinolfi

Importi quote anno 2016 Cassazionisti, euro 230,00Avvocati, euro 180,00Praticanti, euro 100,00

Cassa Forense informa

Scadenza pagamenti contributi obbligatorianno 2016Si rammenta che il pagamento dei contributiminimi obbligatori soggettivo e integrativo (adeccezione del contributo di maternità) deve avve-nire alle prescritte scadenze fermo restando lapossibilità di pagare l’intero importo alla primascadenza utile ovvero il 29 febbraio 2016 (lunedi).29 febbraio 2016 (lunedi): termine per il paga-mento dei contributi minimi obbligatori sogget-tivo e integrativo, o in alternativa della 1ª rata,dovuti per l’anno 2016.30 aprile 2016 sabato (2 maggio 2016 lunedi): ter-mine per il pagamento della 2ª rata dei contribu-ti minimi obbligatori soggettivo e integrativodovuti per l’anno 2016.30 giugno 2016 (giovedi): termine per il paga-mento della 3ª rata dei contributi minimi obbli-gatori soggettivo e integrativo dovuti per l’anno2016.31 luglio 2016 domenica (1 agosto 2016 lunedi):termine per il pagamento della 1ª rata dei contri-buti obbligatori soggettivo e integrativo dovuti inautoliquidazione per l’anno 2015 - mod. 5/2016;

eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati.30 settembre 2016 (venerdi): termine per l’inviotelematico del mod. 5/2016; eventuali omissionio ritardi saranno sanzionati.30 settembre 2016 (venerdi): termine per il paga-mento della 4ª rata dei contributi minimi obbli-gatori soggettivo e integrativo dovuti per l’anno2016 e dell’intero contributo di maternità dell’an-no 2016. Il 30 settembre 2016, coincidente con ilpagamento della quarta ed ultima rata dei contri-buti minimi obbligatori soggettivo e integrativo edell’intero importo del contributo di maternità, èil termine ultimo oltre il quale eventuali omissio-ni o ritardi nei versamenti saranno sanzionati.31 dicembre 2016 sabato (2 gennaio 2017 lunedi):termine per il pagamento della 2ª rata a saldo deicontributi obbligatori soggettivo e integrativodovuti in autoliquidazione per l’anno 2015 -mod. 5/2016; eventuali omissioni o ritardi saran-no sanzionati.

Calcoliamo il nostro futuroA partire da martedi 12 gennaio 2016 è disponi-bile sul sito di Cassa Forense, all’interno dellasezione “Accesso riservato”, il nuovo “simulatoredella pensione” realizzato dalla Cassa per consen-tire a tutti gli iscritti di verificare la decorrenza el’importo della futura pensione, calcolata sullabase della normativa vigente e di diverse ipotesireddituali. Il nuovo applicativo, utilizzabile datutti gli avvocati a partire dal 35° anno di età econ almeno due anni di iscrizione alla Cassa, con-sente anche di calcolare l’incidenza, sulla futurapensione, della cd. quota “modulare”, alimentatadalla contribuzione volontaria versata dall’iscrit-to. Con il nuovo “simulatore della pensione”Cassa Forense mette a disposizione degli iscrittiuno strumento evoluto che consente di effettuareuna simulazione di calcolo della pensione di vec-chiaia retributiva, considerata sia l’anzianità con-tributiva maturata al momento del pensionamen-to sia i redditi presunti da utilizzare per il calcolo.Ciò, al fine di conoscere con ragionevole certezzale proprie prospettive pensionistiche nei diversiscenari reddituali, valutando anche i possibilibenefici derivanti da versamenti volontari (quotamodulare di pensione) e/o da riscatti (per anni dilaurea, servizio militare o praticantato).L’applicativo consente l’utilizzo di quattro diver-se modalità di simulazione:- Opzione semplificata: richiede l’inserimento didue sole variabili (tasso di crescita dell’ultimoreddito dichiarato e aliquota di contribuzionemodulare volontaria da versare) ed è più adatta achi si trovi in una situazione stabile di carriera esia più prossimo alla maturazione dell’età pensio-nabile.

aprile 2016

riguarda l’opposizione a decreto ingiuntivo, vi èuna competenza funzionale del giudice che haemanato il decreto ingiuntivo. In caso di opposi-zione a decreto ingiuntivo e riconvenzionale ecce-dente, il giudice di pace può rimettere solo laseconda (Cass., ord. 12 gennaio 2015, n. 272;Cass., ord. 10 luglio 2014, n. 15791). Nel caso dicause connesse riguardanti opposizione a cartellaesattoriale, il giudice di pace trasmette tutto al tri-bunale, a meno che non abbia una competenzaper materia ex articolo 615 c.p.c. In ogni caso, ilgiudice di pace non è mai competente sull’oppo-sizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c.Illustrato l’oggetto dell’appello al giudice di pace,il consigliere De Stefano ha proseguito descriven-do la modalità di redazione dell’atto di appello,partendo dall’esame dell’articolo 342 c.p.c., affer-mando che la norma de qua impone la specificitàdei motivi di appello, a pena di inammissibilità. Imotivi di appello sono essenzialmente tre (artico-lo 339 comma 3 c.p.c.): 1) violazione di norme sulprocedimento; 2) violazione di norme costituzio-nali o comunitarie; 3) violazione dei principiregolatori della materia. Per quanto riguarda laviolazione di norme sul procedimento, si affermache non può farsi valere ogni violazione procedi-mentale, ma solo quella violazione procedimenta-le che ha portato una lesione sostanziale del pro-prio diritto di difesa, lesione che deve essere alle-gata e provata, in quanto non vi è interesse adimpugnare in assenza di danno. La violazione dinorme comunitarie, oggi “eurounitarie”, concer-ne le norme direttamente applicabili (regolamen-ti e direttive self executing). Il problema principalesi pone per l’individuazione dei principi regolato-ri della materia, un tempo chiamati principi“informatori” della materia. La giurisprudenzaasserisce, al riguardo, che non sono principi rego-latori della materia il disposto dell’articolo 2697c.c. in tema di onere della prova (Cass. ord. 3 apri-le 2012, n. 5287), il principio di rivalsa dell’assicu-ratore R.C.A. verso l’assicurato (Cass. 22 novem-bre 2012, n. 20587), il fatto che non sono ammes-se prove ulteriori, perché sono già sufficienti glielementi acquisiti (Cass. 19 agosto 2011, n.17437). Al contrario, sono principi regolatoridella materia e quindi possibile motivo di appello,la violazione della disciplina processuale dellacontumacia e la ritrazione di elementi di prova daessa (Cass. 2 febbraio 2016, n. 1994), motivi digiurisdizione, competenza e difetto di motivazio-ne, perché compresi nella violazione di norme sulprocedimento, con conseguente costituzionalitàdell’articolo 339 comma 3 c.p.c. (Cass. 29 gennaio2016, n. 1777), il fatto che le spese condominialinon siano ripartite in base alla quota di proprietà,il diritto alla indennità in materia di espropria-

zione fondiaria, il principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato (Cass. 17 gennaio 2012, n.552), la presunzione di pari responsabilità ex arti-colo 2054 c.c., il fatto di non ammettere mezzi diprova rilevanti (Cass. 19 agosto 2011, n. 17437),l’applicazione dell’articolo 1337 c.c. al gestore dienergia elettrica per mancata informazione di cir-costanze sopravvenute alla conclusione del con-tratto (Cass. 5 maggio 2011, n. 9916), l’afferma-zione del danno ingiusto in re ipsa in base allasemplice illegittimità dell’atto amministrativo(Cass. 28 ottobre 2011, n. 22508). Dopo la sen-tenza di secondo grado, ovviamente il soggettoleso dalla decisione resa in appello può proporrericorso in Cassazione. Nel ricorso in Cassazione,si devono riproporre le doglianze dell’atto diappello, nonché l’eccezione di inammissibilitàdell’appello e il documento dove si è fatta valere.È necessaria la deduzione e specifica indicazionein ricorso, in ossequio al principio di autosuffi-cienza, della inosservanza delle norme sul proce-dimento, o delle norme costituzionali o comuni-tarie, o dei principi regolatori della materia, penala sua ulteriore inammissibilità ex articoli 339,comma 3, e 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (Cass. 24febbraio 2015, n. 3715; Cass. 2 febbraio 2016, n.1994). Anche per la violazione dei limiti di appel-labilità ex 339 comma 3 c.p.c., è comunque neces-saria la deduzione dei parametri violati in ricorso.La valutazione della Suprema Corte diCassazione, però, è limitata, in quanto inCassazione non ci si può dolere di questioni difatto o chiedere una rivalutazione del merito dellavicenda. Espletato il rimedio del ricorso inCassazione, rimane lo strumento della revocazio-ne, proposta allo stesso giudice di pace. Il relatore ha ricordato, in conclusione, che non siapplica alle impugnazioni la cd. translatio iudicii eil gravame proposto a giudice incompetente èinammissibile (Cass. 7 dicembre 2011, n. 26375).Se il giudice di pace sospende, con ordinanza, ilprocesso, si ammette il regolamento di competen-za contro la decisione di sospensione, in base aduna interpretazione costituzionalmente orientatadell’articolo 46 c.p.c., la cui limitazione per ledecisioni del giudice di pace riguarda solo le que-stioni di competenza (Cass., ord. 23 luglio 2014,n. 16700). Se, però, il giudice di pace nega lasospensione del processo, non si può andaredirettamente in Cassazione, ma occorre proporreappello a motivi limitati, per violazione dellenorme sul procedimento.I lavori sono terminati con i saluti finali dellamoderatrice, dottoressa Valeria Maiorano, laquale ha ringraziato tutti gli intervenuti, dandoappuntamento al prossimo incontro presso ilComune di Mercato San Severino.

la pagina dei convegni aprile 2016

Notiziedal Consiglio dell’Ordine

la redazione

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- Opzione modifica decorrenza: utile a chi vogliaipotizzare, anche mediante l’aggiunta di anni diriscatto, la possibile decorrenza e le eventualidecurtazioni sull’importo di un pensionamentoanticipato. In questa modalità di simulazione,oltre alle variabili di cui all’opzione semplificata,deve essere indicata anche la decorrenza anticipa-ta della pensione, scegliendo tra le ipotesi consen-tite nell’apposito menu a tendina, sulla base del-l’anzianità contributiva maturata.- Opzione modifica reddito: particolarmenteadatta ad una utenza più giovane che si trovi nellafase di avvio della carriera tale da non consentireancora la produzione di redditi adeguati. Conquesta modalità l’iscritto, oltre alle due variabilipreviste per l’ipotesi semplificata, deve inserireanche, a sua discrezione, un reddito iniziale diriferimento su cui effettuare la simulazione.- Opzione modifica reddito e decorrenza: questa èla versione più evoluta del simulatore di pensionee, senz’altro, quella più flessibile e adatta alle esi-genze di tutti. Essa consente sia le opzioni base,con l’indicazione del tasso di crescita del redditoe dell’aliquota per il versamento della contribu-zione modulare volontaria, sia la modifica delreddito di riferimento e la opzione per una decor-renza anticipata della pensione, se consentitasulla base dell’anzianità contributiva maturata.Naturalmente, tutte le simulazioni effettuate conquesto strumento presuppongono la presenzadella “regolarità contributiva”, requisito impre-scindibile per l’ammissione a qualsiasi tipologia

di trattamento previdenziale. Siamo certi che ilnuovo strumento sarà particolarmente apprezza-to dagli iscritti e costituisca un importante servi-zio, messo a disposizione soprattutto dei più gio-vani, per programmare correttamente il propriofuturo previdenziale. Simulare la propria pensio-ne consente di meglio programmare il propriofuturo.

Avv. Nunzio LucianoPresidente di Cassa Forense

Comunicato borse di studioIl Consiglio di Amministrazione, nella riunionedel 29 gennaio 2016, ha approvato i bandi per ilriconoscimento delle borse di studio in favoredegli orfani degli iscritti e dei figli degli iscritti,così come previsto all’articolo 6 lettera c) e d) delNuovo Regolamento per l’Erogazionedell’Assistenza, in vigore dal 1° gennaio 2016. Leprovvidenze sono state ambedue intitolate allamemoria dell’avvocato Lorenzo Alberto ClarisAppiani, il giovane collega vittima dell’agguatoavvenuto il 9 aprile 2015 presso il Tribunale diMilano. Nello specifico sono state previste n. 100borse di studio per gli orfani, titolari di pensionedi reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa inregola con il corso di studi (si considerano inregola coloro che frequentano la scuola dell’ob-bligo, frequentano la scuola secondaria di secon-do grado e siano stati respinti per non più di unanno, frequentano l’università o istituti ad essa

equiparati ed abbiano superato almeno i 4/5 degliesami previsti per ciascun anno accademico e,comunque, non siano oltre il primo anno fuoricorso), con ISEE per l’anno 2015 non superiore a30.000,00 euro. L’importo delle borse di studiosarà pari a 500,00 euro per la scuola primaria, a1.000,00 euro per la scuola secondaria di primo esecondo grado e a 2.000,00 euro per l’università oistituti ad essa equiparati. Sono state, inoltre, pre-viste n. 250 borse di studio per i figli degli iscrittiche frequentino l’università, non abbiano supera-to i 26 anni di età alla data di scadenza del termi-ne per la presentazione della domanda e abbianosuperato i 4/5 degli esami previsti per ciascunanno accademico, con una media di votazionenon inferiore a 27/30 e che comunque non sianooltre il primo anno fuori corso, con certificazioneISEE per l’anno 2015 non superiore a 30.000,00euro. L’importo delle borse di studio sarà pari, inquesto caso, a 2.000,00 euro.Il termine di presentazione delle domande è fissa-to, per l’anno scolastico/accademico 2015/2016,al 30 novembre 2016. Le borse di studio sarannoerogate, in ordine di graduatoria, secondo quantoprevisto nei rispettivi bandi, fino ad esaurimentodel numero stabilito.

Di seguito i Bandi approvati

Bando in memoria dell’avvocato LorenzoAlberto Claris Appiani per n. 250 borse di stu-dio per i figli di iscritti alla Cassa Nazionale diPrevidenza ed Assistenza Forense (articolo 6lettera d) del regolamento per l’erogazionedell’assistenza)

PremessaNell’ambito delle prestazioni assistenziali previ-ste nel Regolamento per l’erogazione dell’assi-stenza, in vigore dal 1 gennaio 2016, ai sensi del-l’articolo 6 lettera d), la Cassa Nazionale diPrevidenza ed Assistenza Forense, mediante ilpresente bando, mette a disposizione n. 250 borsedi studio in favore dei figli degli iscritti, che sianostudenti universitari e che non abbiano superatoi 26 anni di età.

Articolo 1 - SoggettiRichiedente o Beneficiario: per soggettoRichiedente/Beneficiario si intende lo studente,figlio di iscritto alla Cassa Nazionale diPrevidenza ed Assistenza Forense, in regola con leprescritte comunicazioni reddituali, che sia in

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Mercato San Severinoin un’immagine d’epoca

Mercato San Severinoin un’immagine d’epoca

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Amministrazione del 29 gennaio 2016, in favoredei soggetti di cui all’articolo 1, un bando per l’e-rogazione di n. 100 borse di studio per gli orfanititolari di pensione di reversibilità o indiretta ero-gata dalla Cassa.2. La borsa di studio riconosciuta dall’Ente consi-ste nell’erogazione, in unica soluzione, di unimporto pari a:a) 500,00 euro nel caso venga frequentata la scuo-la primaria;b) 1.000,00 euro nel caso venga frequentata lascuola secondaria di primo e secondo grado;c) 2.000,00 euro nel caso venga frequentata l’uni-versità e istituti ad essa equiparati.

Articolo 3 - Requisiti di ammissione1. Per poter ottenere l’erogazione della borsa distudio, il richiedente deve essere in possesso deiseguenti requisiti:a) essere orfano, titolare di pensione di reversibili-tà o indiretta erogata dalla Cassa;b) frequentare la scuola primaria, secondaria diprimo e secondo grado o l’università e istituti adessa equiparati;c) avere un’età inferiore ai 26 anni alla data di sca-denza del termine per la presentazione delladomanda;d) essere in regola con il corso di studi frequenta-

to; sono considerati in regola coloro che:1. frequentano la scuola dell’obbligo;2. frequentano la scuola secondaria di secondogrado e siano stati respinti per non più di unanno;3. frequentano l’università o istituti ad essa equi-parati ed abbiano superato almeno i 4/5 degliesami previsti per ciascun anno accademico e,comunque, non siano oltre il primo anno fuoricorso;e) essere in possesso di una certificazione ISEEper l’anno 2015 non superiore a 30.000,00 euro.

Articolo 4 - Domanda di borsa di studio, ter-mini e modalità di invioLa domanda di erogazione della borsa di studiodeve essere inviata alla Cassa Nazionale diPrevidenza ed Assistenza Forense, ServizioAssistenza e Servizi Avvocatura, Via G. G. Belli n.5, 00193 Roma, a mezzo PEC([email protected]) o raccoman-data A/R, entro e non oltre il termine perentoriodel 30 novembre 2016, a pena di inammissibilità.Le istanze inviate oltre il predetto termine del 30novembre 2016 non saranno prese in considera-zione. La domanda deve essere sottoscritta dalrichiedente, descritto all’articolo 1. Per la presen-tazione della domanda deve essere utilizzato l’ap-

possesso dei requisiti di cui al successivo articolo3 e che presenti, entro il termine stabilito nel pre-sente bando, la domanda di erogazione dellaborsa di studio.

Articolo 2 - Oggetto del bando1. La Cassa Nazionale di Previdenza ed AssistenzaForense indice, per l’anno accademico 2015-2016,come da delibera del Consiglio diAmministrazione del 29 gennaio 2016, un bandoper l’erogazione di n. 250 borse di studio per ifigli degli iscritti, che frequentino corsi universi-tari. 2. La borsa di studio riconosciuta dall’Ente consi-ste nell’erogazione di un importo, in unica solu-zione, pari a 2.000,00 euro.

Articolo 3 - Requisiti di ammissione1. Per poter ottenere l’erogazione della borsa distudio, il richiedente deve essere in possesso deiseguenti requisiti:a) essere figlio di iscritto alla Cassa Nazionale diPrevidenza ed Assistenza Forense, in regola con leprescritte comunicazioni reddituali (mod. 5annuali);b) essere studente universitario e non aver supera-to i 26 anni di età alla data di scadenza del termi-ne per la presentazione della domanda;c) aver superato i 4/5 degli esami previsti per cia-scun anno accademico con una media di votazio-ne non inferiore a 27/30 e che comunque nonsiano oltre il primo anno fuori corso;d) essere in possesso di una certificazione ISEEper l’anno 2015 non superiore a 30.000,00 euro.

Articolo 4 - Domanda di borsa di studio, ter-mini e modalità di invioLa domanda di erogazione della borsa di studiodeve essere inviata alla Cassa Nazionale diPrevidenza ed Assistenza Forense, ServizioAssistenza e Servizi Avvocatura, Via G. G. Belli n.5, 00193 Roma, a mezzo PEC([email protected]) o raccoman-data A/R, entro e non oltre il termine perentoriodel 30 novembre 2016, a pena di inammissibilità.Le istanze inviate oltre il predetto termine del 30novembre 2016 non saranno prese in considera-zione. La domanda deve essere sottoscritta dalrichiedente, descritto all’articolo 1. Per la presen-tazione della domanda deve essere utilizzato l’ap-posito modulo reperibile sul sito internet dellaCassa (www.cassaforense.it), nell’area modulistica- prestazioni assistenziali.Al modulo, debitamente compilato, dovrà essereallegata la seguente documentazione:a) certificato di filiazione ovvero autocertificazio-ne ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.p.r. n.

445/2000;b) certificato rilasciato dall’università attestantela data di immatricolazione, l’anno di corso, gliesami previsti dal piano di studi per l’anno acca-demico 2015/2016, le votazioni conseguite e ladata in cui sono stati sostenuti i detti esami;c) certificazione ISEE relativa all’anno 2015 del-l’intero nucleo familiare;d) fotocopia del documento di identità del richie-dente.

Articolo 5 - GraduatoriaPer l’anno accademico 2015/2016 verrà predispo-sta, per le domande inviate entro il termine indi-cato, una graduatoria redatta in ordine crescentea partire dal reddito più basso, sulla base dellacertificazione ISEE per l’anno 2015. Le borse distudio saranno erogate, in ordine di graduatoria,fino ad esaurimento delle n. 250 oggetto del pre-sente bando.

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Bando in memoria dell’avvocato LorenzoAlberto Claris Appiani per n. 100 borse di stu-dio per orfani, titolari di pensione di reversi-bilità o indiretta erogata dalla CassaNazionale di Previdenza ed AssistenzaForense (articolo 6 lettera c) del regolamentoper l’erogazione dell’assistenza)

PremessaNell’ambito delle prestazioni assistenziali previ-ste nel regolamento per l’erogazione dell’assisten-za, in vigore dal 1 gennaio 2016, ai sensi dell’arti-colo 6 lettera c), la Cassa Nazionale di Previdenzaed Assistenza Forense, mediante il presentebando, mette a disposizione n. 100 borse di stu-dio in favore degli orfani titolari di pensione direversibilità o indiretta erogata dalla Cassa.

Articolo 1 - SoggettiRichiedente o Beneficiario: per soggettoRichiedente/Beneficiario si intende lo studente,orfano, titolare di pensione di reversibilità o indi-retta erogata dalla Cassa, che sia in possesso deirequisiti di cui al successivo articolo 3 e che pre-senti, entro il termine stabilito nel presentebando, la domanda di erogazione della borsa distudio. Qualora l’avente diritto non abbia com-piuto la maggiore età la domanda dovrà esserepresentata dal genitore o tutore.

Articolo 2 - Oggetto del bando1. La Cassa Nazionale di Previdenza ed AssistenzaForense indice, per l’anno scolastico/accademico2015-2016, come da delibera del Consiglio di

4746 notizie dal consiglio dell’ordine aprile 2016 notizie dal consiglio dell’ordine aprile 2016

Mercato San Severino,interno del palazzo

Vanvitelliano

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posito modulo reperibile sul sito internet dellaCassa (www.cassaforense.it), nell’area modulistica- prestazioni assistenziali.Al modulo, debitamente compilato, dovrà essereallegata la seguente documentazione:a) certificato di frequenza rilasciato dalla scuolanel caso in cui si frequenti la scuola primaria osecondaria di primo e secondo grado o certificatodell’Università o istituti equiparati attestante ladata di immatricolazione, l’anno di corso, gliesami previsti dal piano di studi per l’anno acca-demico 2015/2016 e la data in cui sono statisostenuti i detti esami;b) certificazione ISEE relativa all’anno 2015 del-l’intero nucleo familiare;c) fotocopia del documento di identità del richie-dente.

Articolo 5 - GraduatoriaPer l’anno scolastico/accademico 2015/2016verrà predisposta, per le domande inviate entro iltermine indicato, una graduatoria redatta, inordine crescente a partire dal reddito più basso,sulla base della certificazione ISEE per l’anno2015. Le borse di studio saranno erogate, in ordi-ne di graduatoria, fino ad esaurimento delle n.100 oggetto del presente bando.

48 notizie dal consiglio dell’ordine aprile 2016

Uomini Donne TotaliISCRITTI 1242 1294 2536

statistiche aggiornate al 11.03.2016

Donne

Uomini

Studi Associati Società tra Professionisti33 1

Ordinari Speciali Professori Stabiliti Totali

TOTALE 883 13 1 5 902

CASSAZIONISTI 67 1 0 0 68

AVVOCATI NON CASSAZIONISTI 816 12 1 5 834

Ordinari Speciali Professori Stabiliti Totali

TOTALE 972 11 3 10 996

CASSAZIONISTI 225 5 1 0 231

AVVOCATI NON CASSAZIONISTI 747 6 2 10 765

Uomini Donne Totali

PRATICANTI SEMPLICI 117 167 284

PRATICANTI ABILITATI 129 225 354

TOTALE 246 392 638

Ordinari Speciali Professori Stabiliti Totali

TOTALE 1855 24 4 15 1898

CASSAZIONISTI 292 6 1 0 299

AVVOCATI NON CASSAZIONISTI 1563 18 3 15 1599

STATISTICHE ISCRITTI (IN FORZA)