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detrazione fiscale su schermature so lar i

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È dinamica o mobile

capace di adeguarsi al variare della luce e della temperatura.

È uno schermo in combinazione con vetrata esterna

è la soluzione dalla prestazione energetica più importante per ridurre l’irraggiamento.

È capace di regolare flussi luminosi e termici

ha prestazioni energetiche che in combinazione con vetrate esprimono un valore gtot.

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laschermatura

solare è

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Detrazioni fiscali per l’Efficienza Energetica

Le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono gestite dall’ENEA, attraverso l’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica, fin dalla loro istituzione avvenuta con la Legge n°296/06 (Legge Finanziaria 2007).

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.302 del 29.12.2017 la nuova legge

di Bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n.205) che integra e in parte modifica le

condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in

relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Le principali novità sono elencate nella home page del sito informativo

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/

La documentazione relativa agli interventi effettuati deve essere obbligatoriamente

inoltrata per via telematica all’ENEA, che svolge anche un ruolo di assistenza

tecnica agli utenti:

Le richieste di detrazione relative a tutti gli interventi di riqualificazione energetica

ultimati nel 2018 devono essere trasmesse attraverso il sito web

“http://finanziaria2018.enea.it/index.asp” disponibile online

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schermature solari e chiusure oscuranti

è agevolabile l’acquisto e posa in opera di schermature solari

e/o chiusure tecniche mobili oscuranti (Allegato M(*) al D.Lgs

311 del 29/12/2006) montati in modo solidale all’involucro

edilizio o ai suoi componenti e installati all’interno, all’esterno o

integrati alla superficie finestrata

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chi può accedere: tutti i contribuenti che:> sostengono le spese di riqualificazione energetica;

> posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio;

È possibile per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni, optare per la cessione

del credito(1).

per quali edifici:alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia

accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il

pagamento di eventuali tributi;

entità del beneficio: è possibile detrarre il 50% delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al

31.12.2018(2), per un massimo di 60.000 € per unità immobiliare(3).

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(1) Per maggiori approfondimenti si rimanda al “Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28.08.2017”

(2) Per le spese sostenute dal 1.1.2015 al 31.12.2017 si applica l’aliquota del 65%

(3) Se l’intervento è eseguito contestualmente a un altro intervento sull’involucro (coibentazione e/o schermature

solari, la detrazione massima complessiva rimane di €60.000.

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1. requisiti tecnici specifici dell’intervento:- è agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’Allegato M(*) al D.Lgs

311 del 29/12/2006;

- devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente

montabili e smontabili dall’utente;

- devono essere a protezione di una superficie vetrata;

- possono essere installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata;

- devono essere mobili;

- devono essere schermature “tecniche”;

- le chiusure oscuranti possono essere in combinazioni con vetrate o autonome

(aggettanti);

- per le chiusure oscuranti sono ammessi tutti gli orientamenti;

- per le schermature solari vengono escluse quelle con orientamento NORD.

- devono possedere una marcatura CE, se prevista;

- devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di

efficienza energetica;

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requisiti dell’intervento:

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2. spese ammissibili:- fornitura e posa in opera di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche

oscuranti;

- eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;

- opere provvisionali e accessorie;

- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi

nonché della documentazione tecnica necessaria.

requisiti dell’intervento:

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documentazione da trasmettere all’ENEA: “Scheda descrittiva dell’intervento”, da trasmettere esclusivamente attraverso

l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: http://

finanziaria2018.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da

collaudo delle opere(4);

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documentazionenecessaria:

(4) La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le

condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate.

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documentazione da conservare dal cliente:di tipo tecnico

documentazionenecessaria:

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- certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che attesti il rispetto dei

requisiti tecnici di cui sopra;

oppure, nel caso in cui non sia previsto il deposito in comune della relazione

tecnica ai sensi dell’art.8 comma 1 del D.lgs 192/05 e s.m.i. o provvedimento

regionale equivalente:

- asseverazione redatta da un tecnico abilitato(5), che attesti la rispondenza ai

medesimi requisiti tecnici richiesti;

E inoltre:

- originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;

- schede tecniche dei componenti e/o certificazione del fornitore.

(5) In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:

- sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate

(obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);

- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di

energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991

occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

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documentazione da conservare dal cliente:di tipo amministrativo

documentazionenecessaria:

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- fatture relative alle spese sostenute;

- ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il

riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del

richiedente la detrazione e i dati del beneficiario del bonifico;

- ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la

documentazione è stata trasmessa.

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http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/schermature_solari.pdf

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