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E. Santini - Certiquality 16 Novembre 2005 1 “FILONE NORMATIVO”: INFORMAZIONE AMBIENTALE Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 195. E’ stata recepita - con sei mesi di ritardo - la Direttiva 2003/4/CE sui termini e le modalità per il libero accesso all'informazione ambientale, i mezzi per tutelare tale diritto e per partecipare ai processi decisionali. Il provvedimento mira a: garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio; assicurare, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

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“FILONE NORMATIVO”: INFORMAZIONE

AMBIENTALE Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

E’ stata recepita - con sei mesi di ritardo - la Direttiva 2003/4/CE sui termini e le modalità per il libero accesso all'informazione ambientale, i mezzi per tutelare tale diritto e per partecipare ai processi decisionali.

Il provvedimento mira a:

• garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;

• assicurare, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

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“FILONE NORMATIVO”: NN. 2-3 EDIFICI

1) È stata ulteriormente prorogata (di un anno) l’applicazione delle norme del capo V (Nome per la sicurezza degli impianti) della parte II del Testo Unico di cui al DPR 6 giugno 2001 n. 380, relativo alle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Tali norme, per effetto della Legge 148/2005, art. 5-bis, comma 2, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2006.

2) Sono “uscite” le norme tecniche per le costruzioni da lungo preannunciate : si tratta del DM 14 settembre 2005.Tali norme sono entrate in vigore trenta giorni dopo la

pubblicazione nella G.U. e cioè il 23/10/2005.

Fino al 23 aprile 2007 è possibile l’applicazione, in alternativa alla normativa di recente introduzione, della normativa previgente dettata in materia (Legge 17/8/2005 n. 168 art. 14 undevicies).

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“FILONE NORMATIVO”: N. 6 PREVENZIONE INCENDI

DEFINITI I REQUISITI DI REAZIONE AL FUOCO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI IN ATTIVITA’ SOGGETTE ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI.

• DM 10 marzo 2005 con cui vengono definite le “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio”;

• DM 15 marzo 2005 che fissa i “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”.

Ai Decreti hanno fatto seguito due Circolari del Ministero dell’Interno.

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1) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi di portata termica complessiva maggiore di 35 kW.

DM 28 aprile 2005. Entrata in vigore il 19 luglio 2005 e applicazione agli impianti di nuova realizzazione.

Sono esclusi dal campo di applicazione del DM gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e gli inceneritori.

2) Prevenzione incendi per impianti di sollevamento. Emanate le nuove norme antincendio per vani ascensori.

DM 15 settembre 2005: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.

Il provvedimento abroga le precedenti norme tecniche di prevenzione incendi di settore ed entra in vigore 120 giorni dopo la data di pubblicazione nella G.U., ovvero il 3 febbraio 2006.

La recente normativa si applicherà non solo ai vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ma anche nelle attività esistenti al 3 febbraio 2006, in cui vengono effettuate modifiche sostanziali.

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3) Modificata la parte riguardante le distanze di sicurezza da osservare rispetto agli elementi pericolosi dei depositi di gas di petrolio liquefatto. Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, con capacità complessiva non superiore a 13 m3. Integrazioni al DM 14 maggio 2004. DM 5 luglio 2005.

4) Estintori portatili di incendio. Decreto 7 gennaio 2005. Applicazione, chiarimenti e precisazioni per i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Circolare Prot. n. DCPST/A2/6198 Circolare n. 24 in data 04 agosto 2005 della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

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“FILONE NORMATIVO”: N. 8.3 EMISSIONI DI GAS SERRA

Si registrano alcuni provvedimenti importanti:

1) Consultabili sul sito del Ministero dell’Ambiente le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra: Comunicato Ministero Ambiente pubblicato in G.U. n. 67 del 22 marzo 2005.

2) Previsto entro il 12-11-2006 un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio: le relative “Disposizioni” sono state stabilite dall’art. 14 della legge Comunitaria 2004.

3) Decisione della Commissione del 10 febbraio 2005, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto.

4) Scatta dal 1° ottobre 2005 il monitoraggio. Decreto Ministero Ambiente e Ministero Attività Produttive DEC/RAS/854/05.

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“FILONE NORMATIVO”: N. 10 IMPIANTI CHE GENERANO SCARICHI IDRICI

Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari. Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale approvate con DM 6 luglio 2005.

Le Organizzazioni certificate/certificande titolari di frantoi oleari che producono e intendono avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione e le sanse umide, nonché i titolari dei siti di spandimento, prenderanno visione dei criteri e delle norme tecniche generali dettate dal DM, in attesa dell’emanazione delle discipline di dettaglio da parte della Regione di appartenenza.

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“FILONE NORMATIVO”: RIFIUTI NN. 11, 13,14

Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ha adottato, in data 19 aprile 2005, due interessanti Circolari mirate a fornire chiarimenti in merito al trasporto di rifiuti:

La prima precisa che:la copia autentica del provvedimento di iscrizione all’Albo, nelle categorie relative

al trasporto, che deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto può essere sostituita con copia del provvedimento, corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante dell’impresa.

La seconda mira a rispondere alle richieste di chiarimenti riguardanti l’utilizzazione, ai fini dell’iscrizione all’Albo, dei codici CER che terminano con le cifre 99, riguardanti rifiuti non specificati altrimenti. Il Comitato ribadisce, nel caso di utilizzazione dei codici che terminano con le cifre 99, la necessità di descrivere, nella documentazione a corredo della domanda di iscrizione/variazione, le tipologie di rifiuti che l’impresa effettivamente gestisce o intende gestire.

Inoltre la Circolare ricorda che, per classificare correttamente i rifiuti, l’impresa deve seguire la procedura descritta nell’allegato alla Decisione 2000/532/CE e s.m.i. e riportata, come è noto, nell’allegato alla Direttiva ministeriale 9 aprile 2002.

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Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla

riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151.

Il principio “chiave” è quello della raccolta differenziata dei RAEE, distinguendo fra sistemi di raccolta separata dei RAEE c.d. domestici, a carico dei comuni, e sistemi di raccolta separata dei RAEE c.d. professionali, i cui oneri sono a carico dei produttori delle AEE.

L’intero sistema di recupero dei RAEE è incentrato sui produttori delle AEE, su cui grava l'obbligo di farsi carico delle operazioni di ritiro e trasporto dei RAEE dai centri di raccolta agli impianti di trattamento, e di realizzare, entro il 13 agosto 2006, sistemi di trattamento e di recupero dei RAEE.

Per quanto concerne gli impianti di stoccaggio, trattamento e recupero di RAEE, l’art. 20 introduce una distinzione generale:

• gli impianti esistenti autorizzati ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/1997 presentano, se necessario, domanda di adeguamento alle prescrizioni riportate in Allegato 2 (“Requisiti tecnici degli impianti di trattamento”) e Allegato 3 (“Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento”) entro il 13/11/2005, e adeguano gli impianti entro un anno dalla presentazione della domanda, ferma restando la prosecuzione dell’attività nelle more dell’adeguamento;

• gli impianti esistenti operanti in “regime semplificato” ex artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997 sono sottoposti, sempre entro il 13/11/2005, a ispezione da parte della provincia, che può stabilire le modalità ed i tempi (comunque non superiori a 12 mesi) per conformarsi alle prescrizioni dettate dal Decreto, consentendo, nelle more dell’adeguamento, la prosecuzione dell’attività.

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“FILONE NORMATIVO”: N. 14 RIFIUTI/ N. 25

BONIFICA DEI SITI INQUINATI Imprese che effettuano attività di bonifica di siti. Si sono perfezionate le condizioni

per l'iscrizione all'Albo Gestori, Categoria 9.

DM 5 luglio 2005: “Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti.”

Il Comitato Nazionale dell'Albo aveva già approvato, in data 11/5/2005, due Deliberazioni (01/CN/ALBO e 02/CN/ALBO) volte a:

A) adottare le “Disposizioni integrative e attuative della deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 - bonifica dei siti”;

B) approvare la “Modulistica per l'iscrizione all'albo nella categoria 9 Bonifica di siti.”

Le imprese devono iscriversi entro il 16 novembre 2005. Da tale data, le attività di bonifica dei siti (ivi comprese le attività scaturenti da

interventi di messa in sicurezza di emergenza) potranno essere commissionate esclusivamente ad imprese iscritte nella Categoria 9 dell'Albo Gestori.

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“FILONE NORMATIVO”: N. 14. 1 OLI

USATI/ N. 22 PCB La normativa sugli OLI USATI, nel proprio interfacciamento con quella sul

PCB, ha subito una significativa modifica da parte del decreto sull’incenerimento dei rifiuti (D.Lgs. 133/2005, art. 21 comma 10).

Infatti • a decorrere dal 30 luglio 2005, • data di entrata in vigore del D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133• è stata equiparata • anche agli oli usati • a 50 parti per milione (ppm)• la concentrazione di PCB il cui superamento • fa scattare l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 209/1999.

In precedenza, per gli oli usati tale concentrazione era stabilita in 25 ppm.Adesso si è in presenza di una totale equiparazione tra oli usati ed

apparecchiature contenenti PCB: esiste infatti un unico “livello” di concentrazione in PCB applicabile, attualmente stabilito in 50 ppm.

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“FILONE NORMATIVO”: N. 17 ATTIVITA’

A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

D.Lgs. 334/1999.

Approvate le “Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334."

DPCM 25 febbraio 2005.

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“FILONE NORMATIVO”: N. 18 IMPIANTI E INFRASTRUTTURE CON EMISSIONI SONORE

Rumore ambientale. Nuove regole per limitare e prevenire gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale. Attuazione della Direttiva 2002/49/CE.

Decreto Legislativo 19/8/2005 n. 194.

Il provvedimento stabilisce nuove regole per limitare e prevenire gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio.

Il DM fa salve, laddove non esplicitamente modificate, le

disposizioni della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, nonché la normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico adottata in attuazione della Legge n. 447 del 1995.

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“FILONE NORMATIVO”: N. 18 IMPIANTI E INFRASTRUTTURE CON EMISSIONI SONORE

• Gli strumenti principali per raggiungere l'obiettivo della gestione del rumore ambientale sono individuati nella mappa acustica strategica e nel piano d'azione, quali mezzi di programmazione generale dei limiti di rumore consentiti in luoghi particolarmente esposti al rumore quali gli agglomerati urbani, le strade, le ferrovie, gli aeroporti, sulla base di parametri - i cosiddetti descrittori acustici - comuni definiti dalla normativa comunitaria.

• Più in particolare, mentre la mappa acustica strategica definisce il limite di rumore consentito in una determinata zona, il piano d'azione contiene le misure per ottenere i risultati che la mappa si propone di conseguire.

• Le mappe debbono essere elaborate dall’Autorità individuata dalla Regione e dalle società esercenti servizi ed infrastrutture di trasporti.

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“FILONE NORMATIVO”: N. 19 SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

BIOCIDI. Immissione sul mercato. Regolamento CE n. 1048/2005 della Commissione del 13 giugno 2005 che modifica

il regolamento (CE) n. 2032/2003 relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

FITOSANITARI.

Esteso il periodo transitorio per il mantenimento dell’impiego di alcune sostanze attive.

REGOLAMENTO CE n. 1335/2005 della Commissione del 12 agosto 2005 che modifica il regolamento CE n. 2076/2002 e le decisioni 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/140/CE, 2004/247/CE e 2005/303/CE per quanto riguarda il periodo di tempo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il mantenimento dell’impiego di alcune sostanze non iscritte nell’allegato I della suddetta direttiva.

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“FILONE NORMATIVO”: N. 19.1 TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Trasporto su strada di merci pericolose.

1) DM 6 maggio 2005: Adozione di procedure uniformi in materia di controllo. Recepimento della Direttiva 2004/112/CE.L’Allegato I fornisce un prospetto riepilogativo dei dati relativi al controllo del trasporto su strada di merci pericolose; l’Allegato II riporta le infrazioni alle disposizioni recate dalla normativa ADR: la novità principale consiste nell’individuazione di tre categorie di rischio.

2) DM 12 aprile 2005: L’art. 1 apporta modifiche al DM 15/5/1997, riguardanti le Organizzazioni

o gli Enti accreditati per l’effettuazione dei corsi di formazione professionale per i conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose su strada.

L’art. 2 apporta modifiche al DM 10/6/2004: risulta confermata la piena validità, sul territorio italiano, dei certificati di formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada, conseguiti in altri Paesi aderenti all’Accordo ADR.

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DPR n. 134 del 6 giugno 2005: Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose.

Il Regolamento stabilisce i requisiti a cui debbono rispondere le navi mercantili nazionali, adibite alla navigazione marittima, e le navi di bandiera estera che toccano i porti italiani, per essere abilitate al trasporto di merci pericolose in colli e unità di trasporto del carico, le procedure per l'imbarco, il trasporto in mare, lo sbarco, il trasbordo dei colli e unità di trasporto del carico, nonché i requisiti tecnici degli stessi.

Le norme dettate dal DPR non si applicano invece alle merci ed ai materiali pericolosi destinati al normale approvvigionamento ed armamento della nave, nonché a carichi particolari trasportati su navi costruite appositamente o trasformate interamente a tale scopo.

Il principio generale, contenuto nell’articolo 3 del DPR, prevede che ogni trasporto di merci pericolose debba essere effettuato in conformità alle prescrizioni del Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (International Maritime Dangerous Goods Code) – Codice IMDG.

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Trasporto di merci pericolose su strada.Recepito nel nostro ordinamento e tradotto l’ADR 2005.

DM 2 agosto 2005: Recepimento della Direttiva comunitaria 2004/111/CE recante l’edizione 2005 dell’Accordo ADR.

DM 23 settembre 2005: Pubblicazione della traduzione in lingua italiana dell’ADR 2005.

Risultano pienamente confermate la vigenza e l’obbligatorietà dell’edizione 2005 dell’Accordo ADR sia nei trasporti internazionali che nei trasporti nazionali di merci pericolose su strada.

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“FILONE NORMATIVO”: N. 20 RISPARMIO ENERGETICO

Legge n. 10/1991: norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Regolamento di attuazione adottato con DM 27 luglio 2005.

Il DM definisce i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, al fine di favorire ed incentivare l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione o nell'utilizzo di manufatti.

Il provvedimento si applica agli edifici di nuova costruzione ed a quelli esistenti, oggetto di interventi di ristrutturazione importanti, dotati di impianti di riscaldamento e/o di climatizzazione.

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“FILONE NORMATIVO”: N. 22 PCB/PCTArt. 18 della Legge 18 aprile 2005 n. 62 (Legge Comunitaria 2004):Stabilito il “calendario” per la dismissione degli apparecchi contenenti PCB: 1. la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti alla data del 31

dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2005;2. la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti alla data del 31

dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2007;3. la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro

il 31 dicembre 2009.

Una deroga riguarda:• i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05 per

cento e lo 0,005 per cento in peso;• infatti tali apparecchi possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa, • nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. n. 209/1999

(comunicazione a Provincia e controllo caratteristiche tecniche).

Per dare “effettività” allo smaltimento, la nuova normativa introduce un vincolo temporale anche nei confronti dei soggetti destinatari degli apparecchi dismessi, sia titolari di impianti di stoccaggio che di trattamento:

• i rifiuti costituiti da apparecchi dismessi debbono infatti essere avviati allo smaltimento finale entro sei mesi dalla data del loro conferimento,

• pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da € 5.000 a € 50.000.

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“FILONE NORMATIVO”: N. 24 CONTROLLO INTEGRATO DELL’INQUINAMENTO

IPPC: E’ stato adottato il Decreto Legislativo di attuazione della direttiva 96/61/CE: D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, che abroga il D.Lgs. n. 372/1999.

Il punto “chiave” della normativa è rappresentato: - dalla previsione di una Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)- a carico degli impianti elencati in Allegato I al decreto, esistenti o nuovi.

Il nuovo provvedimento rinnova profondamente la normativa per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità competente al rilascio dell’AIA e cioè:

- l’Autorità statale (il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) per quanto riguarda gli impianti elencati nell’Allegato V al decreto (e le relative “soglie” di capacità produttiva, per quanto pertinente);

- la Regione (o Provincia Autonoma), oppure l’autorità da queste individuata, negli altri casi attenzione ai calendari regionali.

Il decreto valorizza infine il possesso della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS, “prolungando” correlativamente da 5 a 6 anni e da 5 a 8 anni il periodo di validità dell’AIA.

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Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’Allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372.

DM 31 gennaio 2005.

Occorre procedere ad una distinzione fondamentale tra:

- le c.d. Linee guida orizzontali applicabili a tutte le Aziende soggette agli adempimenti imposti dalla normativa IPPC, contenute nell’Allegato I al DM, che detta le linee guida generali per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;

- le Linee guida specifiche riguardanti singoli settori di attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 dell’Allegato I al D.Lgs. n. 372/1999.

Interesse generale riveste inoltre l’Allegato 2 che definisce le linee guida in materia di sistemi di monitoraggio, molto importanti, tra l’altro, ai fini dell’applicazione del requisito 4.5.1 della Norma UNI EN ISO 14001:2004.

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“FILONE NORMATIVO”: N. 26 DISCARICHE

1) Legge di conversione del D.L. 115/2005: legge 17 agosto 2005 n. 168. Confermata, in via generale, al 31 dicembre 2005 la proroga, ex art. 17 del

D.Lgs. n. 36/03, del regime transitorio per il conferimento dei rifiuti in discarica. Scatta invece dal 24 agosto 2005 il "blocco" del conferimento di rifiuti costituiti da materiali di matrice cementizia contenenti amianto in Discariche di II categoria, tipo A.

2) DM 3 agosto 2005 abrogativo del DM 13 marzo 2003: definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Partizione tematica:

Principi generali:- i rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente se risultano conformi ai criteri di

ammissibilità della corrispondente categoria di discarica;- per accertare l’ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di

campionamento e analisiDisposizioni sulla caratterizzazione preliminare dei rifiuti da ammettere in discarica;Diverse tipologie di impianti di discarica:- Per rifiuti inerti;- Per rifiuti non pericolosi,- Per rifiuti pericolosi,- Deposito sotterraneo.

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“FILONE NORMATIVO”: N. 27

INCENERIMENTO Incenerimento di rifiuti. Attuazione della Direttiva 2000/76/CE. Decreto Legislativo 11 maggio 2005 n. 133.

Il Decreto si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre gli effetti negativi sull’ambiente, in particolare l’inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivino.

Gli impianti esistenti devono adeguarsi alle prescrizioni introdotte dal decreto entro il 28 dicembre 2005; gli impianti esistenti che operano in regime semplificato ex artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997 devono aver presentato, entro il 30 settembre 2005, uno studio di impatto ambientale.

Dall’altro lato, il rispetto delle suddette prescrizioni e tempistiche rientra tra le “credenziali” autorizzative che dovranno essere verificate da tutte le organizzazioni che conferiscono i propri rifiuti agli impianti di incenerimento e/o di coincenerimento.