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Linee guida per l’associazionismo Roberto Collura

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ISBN 978-88-96652-10-7

Dall’Antropologia criminalealla Psicologia criminale

e investigativaIl passaggio dal cervello alla mente del criminaleper tracciare il profilo psicologico del colpevole

Fabrizio Russo

Linee guida per l’associazionismo

Roberto Collura

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Società per gli Asili Notturni

di Torino Onlus

UNIVERSITÀP O P O L A R ED I T O R I N O EDITORE SRL

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Fabrizio Russo - Psicologo, Psicoterapeuta e Sessuologo clinico. Membro della Società Italiana di Criminologia. Membro della Società Italiana di Ses-suologia Clinica e Psicopatologia Sessuale. Membro dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia. Giudice onorario esperto psicologo del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Ao-sta. Docente del Corso di perfezionamento in Criminologia e Psicologia Inve-stigativa dell’Università Pontificia Salesiana di Torino. Docente del Corso di Psicologia Criminale e Investigativa presso la Fondazione Università Popolare di Torino. Docente del Corso di Sessuologia presso la Fondazione Università Popolare di Torino. Coordinatore del Club Cesare Lombroso dell’Associazio-ne di Promozione Sociale “Psychological Educational Treatment & Therapy” di Torino. È spesso invitato a tenere lezione all’interno di corsi universitari e post-universitari inerenti alla psicologia investigativa, criminale e foren-se. Autore di Lineamenti di psicologia criminale ed investigativa. Il criminal profiling per l’analisi dei crimini seriali violenti (Celid, 2010), e di Elementi di Criminologia. Il criminal profiling per l’investigazione dei crimini rituali e dell’occulto (Celid, 2012).

Roberto Collura, laureato in Economia, con Master universitario di II livello in Istituzioni ed economia dei mercati finanziari, manager, docente universitario a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Univer-sità telematica eCampus in “Management degli enti Religiosi e del Terzo Settore”, e in “Diritto dell’economia sociale”, è Presidente dell’Istituto Na-zionale per la valutazione dell’Impatto Sociale dell’Economia (I.N.I.S.E.). Si tratta dell’unica associazione italiana riconosciuta dall’American Eva-luation Association. L’Autore è stato il primo studioso in Italia ad intro-durre la tematica della rendicontazione sociale e dell’organizzazione etica applicata agli istituti scolastici. È autore di vari libri di testo di economia politica e di scienza delle finanze per la scuola media superiore. In colla-borazione con l’Osservatorio dell’Economia Civile della Camera di Com-mercio di Torino ha prodotto le linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti non profit della Provincia di Torino. I progetti sociali ideati e sviluppati dall’Autore in oggetto hanno ottenuto prestigiosissimi riconoscimenti quali il Premio Amico della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il plauso per buona prassi sociale nell’ambito del Sodalitas Social Awards, oltre al patrocinio dell’Unione Europea, del Mi-nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il plauso del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei Deputati, e altri significativi consensi da vari Enti.L’Autore è stato il primo in Italia ad introdurre nel contesto imprenditoria-le e cooperativo la società cooperativa europea, aprendo le porte ad un iter burocratico mai sperimentato in precedenza.È stato insignito della Medaglia d’argento al merito civile della Presi-denza della Repubblica, e della onorificenza pontificia Croce d’Oro pro Benemerenti.I più recenti lavori scientifici sono dati da una appendice normativa sul Terzo Settore al libro di Marco Cauda “Barboni e volontari” (Ed. Bonan-no, 2015), e dal libro, di prossima pubblicazione per l’editore Bonanno, “Dottrina sociale della Chiesa, globalizzazione e Terzo Settore”.

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“AA-associazione” — 2016/12/6 — 11:42 — page 3 — #3i

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I Quaderni della

Fondazione Universita Popolare di Torino

Roberto Collura

Linee guida per l’associazionismo

Universita Popolare di Torino Editore

Societa per gli Asili Notturni di Torino Onlus

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Indice

Introduzione 7

Le Associazioni 13

Gli obblighi contabili e di rendicontazione 20

L’inquadramento tributario degli enti commerciali 32Le Onlus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

La determinazione del reddito fiscale . . . . . . . . . . . . . . 38

La struttura giuridica del terzo settore in Italia 43Gli Enti ecclesiastici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Le associazioni di volontariato . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Le associazioni di promozione sociale . . . . . . . . . . . . . . 49

Le associazioni sportive dilettantistiche . . . . . . . . . . . . . 52Le associazioni pro-loco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Le organizzazioni non governative (ong) . . . . . . . . . . . 54Le cooperative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Le cooperative sociali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57La societa cooperativa europea (sce) . . . . . . . . . . . . . . 60

Le societa di mutuo soccorso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Le fondazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

I comitati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66L’impresa sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Le start up innovative a vocazione sociale e le Societa benefit . 72

La sicurezza dei volontari e dei lavoratori degli enti del terzosettore, e la tutela della privacy 75

Gli appalti pubblici “sociali” della Pubblica Amministrazione 79

Donare alle associazioni 82

Modulistica (Fac-simili) 85Atto costitutivo e statuto di associazione . . . . . . . . . . . . 87

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Convocazione dell’Assemblea ordinaria degliAssociati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Convocazione straordinaria dell’Assemblea straordinaria degliAssociati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Convocazione del Consiglio Direttivo . . . . . . . . . . . . . . 100Verbale dell’Assemblea degli Associati . . . . . . . . . . . . . 101Verbale del Consiglio Direttivo . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Domanda di adesione a socio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Lettera di ammissione in qualita di socio . . . . . . . . . . . . 106Registro elenco soci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Rinnovo tesseramento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108Messa in mora per mancato pagamento della quota associativa 109Verbale del Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio

consuntivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Verbale del Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio

preventivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Schema di conto consuntivo/bilancio preventivo . . . . . . . . 114Verbale di approvazione del conto consuntivo/bilancio preven-

tivo dell’Assemblea degli Associati . . . . . . . . . . . . . 116Richiesta di contributo per evento/manifestazione/iniziativa . 118Richiesta di patrocinio per evento/manifestazione/iniziativa. . 120Atto di nomina del responsabile della privacy ai sensi del d.lg.

n. 196/2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121Dichiarazione per erogazioni liberali . . . . . . . . . . . . . . . 122Riepilogo scontrini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Liberatoria per le pubblicazioni della propria immagine e au-

torizzazione trattamento dati . . . . . . . . . . . . . . . 124

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Introduzione

Fare associazionismo in Italia non significa solo operare per le finalita e gliobiettivi dell’associazione alla quale si aderisce, ma implica anche la ge-stione di numerosi adempimenti giuridici, burocratici, e tributari, neces-sari per non esporre l’ente e gli amministratori a sanzioni di varia natura,oltre alla perdita di opportunita di finanziamenti ed altre agevolazioni.

Il presente lavoro ha la finalita di guidare in questo percorso, fornendosemplici e chiare indicazioni sulla struttura giuridica del Terzo Settoreitaliano, e sui principali aspetti problematici.

Volendo sintetizzare in breve gli aspetti piu importanti a cui occorredare risposte, e possibile produrre il seguente elenco di domande:

- e necessario costituire un nuovo ente per raggiungere le finalita egli obiettivi che si intende perseguire, o ne sono presenti altri a cuie possibile apportare il proprio contributo (e chiaro che si trattadi una questione preliminare, e che esula dalle finalita di questotesto, sebbene si ritenga opportuno non “disperdere le forze”, enon trascurare ambiti “poco serviti”)?

- se si ritiene opportuno costituire un nuovo ente, quale e la for-ma giuridica piu idonea per il raggiungimento dei predetti fini edobiettivi?

- cosa deve contenere l’atto costitutivo e lo statuto del nuovo ente?- quali sono i principali adempimenti burocratico-amministrativi, con-

tabili, tributari, e di rendicontazione sociale a carico dell’ente?- quali sono i diritti-doveri degli associati?- come e possibile finanziare l’ente per la sua sostenibilita economico-

finanziaria nel tempo?- cosa occorre fare qualora si decida di estinguere l’ente?

Ma prima di addentrarsi nelle questioni tecniche, pare opportuno fareuna breve panoramica sul peso del Terzo Settore nella societa italiana.

Il Terzo Settore e definito in tal modo in quanto e il settore nonprofit, la cui principale finalita e la creazione di valore sociale attraversomodalita mediate dall’assenza della ricerca del profitto e dalla gratuitadell’impegno volontario degli associati (sebbene parte delle attivita siaanche svolta attraverso lavoro remunerato); in tal modo si distingue dalsettore profit e dal settore pubblico.

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Storicamente sono stati gli Stati Uniti la patria del Terzo Settore; lospirito associativo e comunitario del Paese era gia stato messo in luce dastudiosi come Toqueville nel XVIII secolo

Negli Usa sono presenti circa 2 milioni di associazioni non profit cheimpiegano circa 62 milioni di volontari, ossia circa un’associazione nonprofit ogni 160 cittadini, e circa un volontario ogni 5 cittadini. Il Pil sti-mato prodotto del settore e superiore ai 300 miliardi di dollari. Il settoreimpiega 11 milioni di lavoratori, classificandosi al terzo posto nell’econo-mia statunitense per peso occupazionale (ricerca della Johns HopkinsUniversity, 2012). Il Terzo Settore statunitense, secondo il rapporto Gi-ving Usa del Giving Institute (2013) riceve annualmente donazioni pari a335 miliardi di dollari (pari a una donazione media pro capite per cittadi-no di 753 dollari; in Italia, secondo i dati Istat, nonostante il Pil procapite italiano sia circa il 65% di quello statunitense, la donazione mediapro capite e di 72 euro per cittadino, che sale a 116 se si considerano leofferte fatte in Chiesa; qualora l’Italia si allineasse agli Usa, in relazioneal Pil pro capite, la donazione media pro capite dovrebbe essere di circa500 euro, (ipotizzando un rapporto di cambio alla pari con il dollaro).

Il recente censimento dell’Istat degli enti non profit in Italia (2011)ha mostrato un notevole trend di crescita del settore.

Le istituzioni non profit censite in Italia sono state 301.191, con unacrescita rispetto al 2001 del 28%; per circa il 50% sono collocate nel Norddel Paese, mentre la restante quota e suddivisa equamente tra Centro eSud Italia. Il settore impegna circa 4,7 milioni di volontari (circa uncittadino ogni 12), a cui si aggiungono altri 3 milioni di volontari chesi impegnano in attivita analoghe in forma non organizzata; l’impegnomedio del volontario e di circa 20 ore settimanali; l’attivita di volontarioe significativamente correlata al reddito e al titolo di studio; il valoreannuale stimato del “dono” dei volontari e di circa 10 miliardi di euro.Il fatturato del settore non profit e di circa 67 miliardi di euro (circail 4,3% del Pil); l’occupazione diretta ed indiretta del settore e pari acirca un milione di addetti (circa il 4% dell’occupazione complessiva),di cui un terzo e occupato in servizi di assistenza alla persona, mentrecirca la meta opera complessivamente in Lombardia, Lazio, ed EmiliaRomagna; a fronte di una generale crisi occupazionale, la crescita delpersonale dipendente negli enti non profit nel decennio 2001-2011 e statadi circa il 39%.

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Le Regioni con la piu alta percentuale di presenza degli enti non profitsono:

- la Lombardia (15,3%);- il Veneto (9,6%);- il Piemonte (8,6%);- l’Emilia-Romagna (8,3%)- la Toscana e il Lazio (entrambe le Regioni con una quota del 7,9%).

La forma giuridica prevalente degli enti del Terzo Settore e l’associa-zione (pari al 89,4% del totale degli enti del Terzo Settore); le cooperativesociali rappresentano il 3,7% del settore; le fondazioni rappresentano il2,1% del settore; il restante 4,8% del settore e rappresentato dalle altreforme giuridiche previste dalla normativa. Sebbene negli ultimi anni ilmaggior trend di crescita sia stato registrato dalle fondazioni e dalle co-operative sociali, i dati sopra esposti indicano che il panorama italianodel Terzo Settore si basa sul lavoro volontario, e su forme organizzative aridotte potenzialita (data la non rilevante capitalizzazione) in riferimen-to all’imprenditoria sociale. In ogni caso l’associazionismo sembra averedoti rigenerative: numerosi studi hanno evidenziato che i contributi pub-blici generano incrementi di risorse pari a 4-5 volte il valore economicodevoluto.

A seguito della crisi del welfare state, ad oggi e impensabile la so-cieta italiana privata del Terzo Settore, che assiste circa 7.500.000 dipersone. Al contrario e necessario evolvere verso il welfare-mix, ossia unapiu pregnante collaborazione tra settore pubblico/privato e Terzo Settoreper garantire il mantenimento di livelli minimi di assistenza sociale e diservizi alla persona, messi in crisi da fattori strutturali e congiunturali,quali l’invecchiamento della popolazione, la crisi fiscale dello Stato, il pesodel debito pubblico, il lungo periodo di congiuntura economica negativa.

In tale scenario il Terzo Settore e destinato a “giocare” un ruolo daprotagonista per la sua capacita di coniugare elevati standard di qualitaa riduzione dei costi.

Tanto premesso, naturalmente sara necessario separare il “buon” Ter-zo Settore da quello truffaldino, ricordando un’ammonizione attribuitaa Don Milani: “Mettiti accanto un povero, ci camperai tutta la vita”.Si tratta di una operazione possibile, che deve essere svolta in collabo-razione con la Magistratura e la Politica. Il Terzo Settore vive di capitalereputazionale; ogni ferita inferta alla sua immagine e un danno che sipropaga all’intera societa civile, e soprattutto ai soggetti piu disagiati.

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Mentre il libro era alle stampe e stata approvata il 6 giugno 2016 lalegge n. 106/2016, ossia la legge di delega al Governo per la riforma delTerzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civileuniversale.

La legge e entrata in vigore il 3 luglio 2016, ed entro 12 mesi datale data i decreti attuativi dovranno essere approvati dal Parlamento; ilGoverno dovra adottare e presentare i predetti decreti entro il 18 maggio2017.

Ad oggi non e possibile prevedere in che misura quanto indicato nellibro subira cambiamenti, essendo la legge in oggetto una legge-delega,atta solo ad indicare i principi e gli indirizzi attuativi.

La legge n. 106/2016, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prevede:

a) la semplificazione del riconoscimento della personalita giuridica pergli enti del Terzo Settore;

b) la definizione della responsabilita patrimoniale degli amministratoridegli enti del Terzo Settore;

c) l’ampliamento dei diritti degli associati degli enti del Terzo Settore;d) l’applicazione degli obblighi di bilancio delle societa di capitali, alle

associazioni e alle fondazioni, che esercitano stabilmente attivita diimpresa;

e) la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni;f) il riordino della normativa relativa al Terzo Settore, con la defini-

zione di un codice del Terzo Settore;g) l’armonizzazione e il coordinamento delle diverse discipline vigenti

in tema di volontariato, e di promozione sociale;h) la “liberalizzazione” dei centri di servizio per il volontariato, purche

sia garantita la democraticita degli enti del Terzo Settore che svol-geranno i relativi servizi;

i) l’istituzione del Consiglio nazionale del Terzo Settore, con supera-mento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato el’associazionismo di promozione sociale;

j) il riordino e la revisione della disciplina in materia di impresasociale;

k) la possibilita di forme di remunerazione del capitale investito nelleimprese sociali pari ai limiti massimi previsti per le cooperative amutualita prevalente;

l) la ridefinizione delle categorie dei lavoratori svantaggiati, tenendoanche conto delle nuove forme di esclusione sociale;

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m) la possibilita per le imprese private e le amministrazioni pubblichedi assumere cariche sociali negli organi delle imprese sociali, salvoil divieto di assumerne la direzione, la presidenza, e il controllo;

n) la previsione di nomina, fin dall’atto costitutivo, di uno o piu sin-daci per le imprese sociali, allo scopo di monitorare la correttagestione dell’ente, anche in riferimento a quanto previsto dal d.lg.n. 231/2001;

o) la previsione del Servizio civile universale;p) la revisione della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali;q) la razionalizzazione e la previsione di agevolazioni fiscali;r) la riforma strutturale dell’istituto della destinazione del cinque per

mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;s) la possibilita per le imprese sociali di potere accedere a forme di

raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogiacon quanto previsto per le start up innovative;

t) l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali diun fondo per il Terzo Settore;

u) l’introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di soli-darieta;

v) la costituzione della Fondazione Italia sociale, con lo scopo di soste-nere lo svulippo di interventi innovativi da parte di enti del TerzoSettore.

Si promette al lettore un’integrazione per le parti per le quali cio saranecessario.

E per questo che il lavoro in oggetto e dedicato alle persone di “buonavolonta”, che ogni giorno, grazie al loro gratuito impegno, fanno in mododi dare beneficio e migliorare la qualita della vita a tante persone, creandovalore e coesione sociale.

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Le Associazioni

Quali sinonimi di ente non profit sono spesso utilizzati i seguenti termini:

- enti del Terzo Settore;- enti senza scopo di lucro;- enti non commerciali;- enti non lucrativi.

Gli elementi costitutivi di un ente non profit sono:

- la pluralita delle persone (elemento personale);- il patrimonio o fondo comune (elemento patrimoniale, di particolare

importanza per le fondazioni);- lo scopo istituzionale (elemento teleologico, che si compone di vision

e di mission);- la democraticita dell’ente.

Gli enti non profit trovano un ampio riconoscimento nella Costi-tuzione:

- all’art. 2, quale diritto inviolabile della persona ad esercitare i dirittidi liberta nell’ambito delle formazioni sociali;

- all’art. 18, in cui e specificatamente declamato il diritto all’associa-zionismo;

- agli artt. 32-38-41-45, che sostanziano il diritto delle associazionia svolgere attivita di rilevante funzione sociale socio-sanitaria-assi-stenziale;

- al Titolo V della Costituzione, che riconosce il valore costituzionaledei corpi intermedi della societa civile.

Dal punto di vista giuridico la prima distinzione e quella tra associa-zioni riconosciute e non riconosciute.

Le associazioni riconosciute sono quelle che hanno richiesto ed ottenu-to il riconoscimento giuridico dall’organo competente; esse sono disci-plinate dagli artt. 14-35 del codice civile. L’acquisizione della personalitagiuridica comporta forme di controllo da parte dell’autorita pubblica, maconsente di avere il beneficio della responsabilita patrimoniale perfetta,

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ossia che per le obbligazioni dell’ente i creditori possono rivalersi solosul patrimonio dello stesso, e non anche in solido sul patrimonio degliamministratori (o degli associati che abbiano agito in nome e per contodell’ente).

Le associazioni non riconosciute possono avere l’atto costitutivo e lostatuto redatto con semplice scrittura privata, e non sono soggette aicontrolli previsti per le associazioni riconosciute, ma non godono dellaautonomia patrimoniale perfetta, per cui sono solidalmente responsabiliper le obbligazioni delle ente anche gli amministratori dello stesso (art.38 del codice civile); in linea teorica le predette associazioni possonoessere costituite anche in forma verbale o tacitamente con comportamenticoncludenti.

Il d.p.r. n. 361/2000 prevede che le associazioni e le fondazioni ac-quistano la personalita giuridica attraverso l’iscrizione nel Registro dellepersone giuridiche da istituirsi presso:

- la Prefettura di riferimento in base alla sede legale, per gli enti cheoperano in settori ed ambiti di competenza e rilevanza nazionale;

- le Regioni di riferimento in base alla sede legale, per gli enti cheoperano in settori ed ambiti di competenza e rilevanza regionale.

I predetti registri sono costituiti da due parti:

- una parte generale, in cui e indicata la denominazione dell’ente;

- una parte analitica, in cui sono indicati la data dell’atto costi-tutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, larappresentanza legale e gli amministratori.

I predetti registri devono essere aggiornati in riferimento a:

- modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;- il trasferimento della sede legale e l’istituzione di sedi secondarie;- la sostituzione degli amministratori e del legale rappresentante;- le deliberazioni di scioglimento e i provvedimenti che ordinano lo

scioglimento;- il nome e il cognome dei liquidatori;- gli altri fatti ed atti per i quali e prevista dalle norme di legge e

regolamento l’iscrizione.

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Per l’ottenimento della personalita giuridica e necessario:

- la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto nella forma di attopubblico;

- la liceita e la possibilita di raggiungere lo scopo;- la congruita del patrimonio al raggiungimento dello scopo stabilito.

La richiesta deve essere presentata dal legale rappresentante all’organocompetente, corredata da due copie dell’atto costitutivo e dello statuto(in bollo, fatte salve le eccezioni di legge), da una relazione illustrativasull’attivita svolta, da una relazione scritta sulla situazione economico-finanziaria-patrimoniale, da una copia dei bilanci preventivi e dei conticonsuntivi dell’ultimo triennio, e dall’elenco dei componenti gli organidirettivi dell’ente.

Come sopra citato il contratto di associazione e costituito da duedocumenti:

- l’atto costitutivo, che esprime la volonta degli associati di costituirel’ente;

- lo statuto, che regola l’attivita e la “governance” dello stesso.

L’art. 16 del codice civile elenca gli elementi che obbligatoriamentedevono essere inseriti nell’atto costitutivo e nello statuto:

- denominazione dell’ente;- scopo dell’associazione;- patrimonio;- sede;- norme sull’ordinamento e sull’amministrazione;- i diritti e gli obblighi degli associati;- le condizioni di ammissibilita degli associati.

Gli organi delle associazioni sono:

- l’Assemblea degli Associati;- gli amministratori (Consiglio Direttivo);- il Presidente (ed eventualmente il Vicepresidente);- il Segretario (organo facoltativo);- il Tesoriere (organo facoltativo);- la Giunta esecutiva (organo facoltativo);

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- il Collegio dei probiviri (organo facoltativo);- i Revisori dei conti (organo facoltativo);- il Comitato tecnico scientifico (organo facoltativo).

L’Assemblea degli Associati e l’organo che rappresenta la volonta ditutti gli associati. Deve necessariamente essere convocata almeno unavolta all’anno per l’approvazione del bilancio; inoltre puo essere convo-cata ogni qual volta se ne ravvisa la necessita, e su richiesta motivatadi almeno un decimo degli associati. E importante che le riunioni e lerelative delibere siano verbalizzate, e custodite in modo ordinato.

La convocazione deve avvenire con le modalita previste dallo statu-to, o demandate da esso a specifico regolamento; la convocazione deveindicare la data, l’ora, il luogo, e l’ordine del giorno della assemblea; du-rante l’assemblea non possono essere trattate e deliberate questioni nonindicate nell’ordine del giorno, rilevando che la voce “varie ed eventua-li” consente solo la discussione, ma non la deliberazione, in merito allequestioni trattate.

Per la validita delle Assemblee e delle relative delibere occorre fareriferimento ai seguenti concetti:

- quorum costitutivo, ossia la percentuale minima di associati neces-saria per dichiarare validamente costituita l’assemblea;

- quorum deliberativo, ossia la percentuale minima di voti favorevoliche deve acquisire una determinata proposta per divenire deliberadell’associazione.

Per le questioni di ordinaria amministrazione, il quorum costitutivo ein prima convocazione di almeno la meta degli associati, mentre quellodeliberativo e della maggioranza dei presenti; in seconda convocazionenon e necessario il quorum costitutivo, e la decisione e a maggioranzadegli associati intervenuti.

Nel caso di approvazione del bilancio, e di valutazione della responsa-bilita degli amministratori, i predetti (se associati) sono esclusi dal voto;l’atto costitutivo e lo statuto possono essere modificati solo con un quo-rum costitutivo di almeno tre quarti degli associati, con la maggioranzadei voti; nel caso di scioglimento dell’associazione e devoluzione del pa-trimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati,per cui ipotizzando l’unanimita dei voti anche il quorum costitutivo deveessere almeno di pari valore.

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Le delibere assembleari prodotte contra legem, e contrarie all’attocostitutivo, allo statuto, e agli eventuali regolamenti, possono essere im-pugnate presso gli organi giurisdizionali dai singoli soci (assenti, contrari,astenuti), dal pubblico ministero, e dagli altri organi.

Il Consiglio Direttivo e l’organo esecutivo-gestionale dell’associazione.Viene nominato dall’Assemblea degli Associati, anche se i componenti delprimo Consiglio Direttivo possono essere individuati attraverso l’atto co-stitutivo e lo statuto; la durata della carica e limitata, e l’atto costitutivoe lo statuto possono prevedere limiti al numero dei mandati (consecutivie/o complessivi). A seconda di quanto espresso dall’atto costitutivo e dal-lo statuto, il Presidente (e il Vicepresidente) sono nominati dall’Assem-blea degli Associati, o all’interno dello stesso Consiglio Direttivo. Il Pre-sidente assume la legale rappresentanza dell’ente, ed in caso di votazioniin cui il risultato sia in pareggio, il voto del Presidente vale doppio; il VicePresidente sostituisce il Presidente nei limiti e con le modalita indicatedall’atto costitutivo e dallo statuto. In particolare al Consiglio Direttivocompete l’elaborazione del bilancio consuntivo, e se previsto dall’atto co-stitutivo e/o dallo statuto, di quello preventivo. Gli amministratori sonosoggetti all’azione di responsabilita ai sensi dell’art. 22 del codice civile,e sono solidalmente responsabili per le obbligazioni assunte dalla associa-zione, se priva di personalita giuridica. L’organo deve essere convocatocon le modalita previste dallo statuto, o da apposito regolamento.

Il Segretario ha la funzione di verbalizzare le riunioni e le delibere delConsiglio Direttivo, aspetti fondamentali per la corretta gestione di ogniassociazione; il Tesoriere ha il compito di amministrare e rendicontare lerisorse economiche a disposizione ed utilizzate dall’associazione; la Giun-ta esecutiva ha il principale compito di preparare i lavori del ConsiglioDirettivo; il Collegio dei probiviri ha la principale funzione di dirimereeventuali controversie e contrasti tra gli associati e l’associazione, e tragli stessi associati; i Revisori dei conti hanno la principale funzione di vi-gilare sulla corretta tenuta della contabilita dell’associazione; il Comita-to tecnico scientifico, normalmente composto da esperti, ha la principalefunzione di dare consulenza all’associazione in merito ad alcune questionicaratterizzanti la sua mission. Le predette funzioni devono essere rego-late dallo statuto e/o da apposito regolamento.

Nelle associazioni vige il principio di non discriminazione per cuitutti i soggetti che possiedono i titoli richiesti dall’atto costitutivo e/odallo statuto, devono essere accolti all’interno della associazione; l’asso-ciato puo recedere dall’associazione in qualsiasi momento, ma non puo

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richiedere la restituzione delle somme associative versate; l’assembleadegli associati puo anche deliberare l’esclusione dell’associato sulla basedi quanto previsto dall’atto costitutivo e/o dallo statuto, e nel caso dimancato versamento della quota associativa; contro la delibera di esclu-sione, l’associato escluso puo adire le vie giudiziarie.

La determinazione della quota associativa annuale e di competenzadell’Assemblea degli Associati e/o del Consiglio Direttivo, a seconda diquanto previsto dall’atto costitutivo e/o dallo statuto.

Invece il rinnovo delle cariche sociali e di competenza dell’Assembleadegli Associati; nell’ambito dell’attribuzione di competenze specifiche al-l’interno del Consiglio Direttivo, a seconda di quanto previsto dall’attocostitutivo e/o dallo statuto, e competente l’Assemblea degli Associatie/o lo stesso Consiglio Direttivo.

Dopo la costituzione dell’ente non profit, gli amministratori devonorichiedere all’Agenzia delle Entrate il codice fiscale, e nel caso eserciti an-che attivita commerciale in sostegno all’attivita istituzionale, deve ancheessere richiesta il numero di partita iva; sempre nel caso di svolgimentodi attivita commerciale (a seconda della tipologia dell’attivita svolta),puo essere anche dovuta l’iscrizione al r.e.a.

Inoltre l’ente non profit, in relazione all’eventuale attivita commer-ciale svolta, deve scegliere il proprio regime contabile tra:

- regime ordinario;- regime semplificato (art. 18 del d.p.r. n. 600/1973);- regime forfetario (legge n. 398/1991).

Parallelamente l’ente non profit, per poter godere delle agevolazionitributarie relative ai proventi non di natura commerciale, deve inviareil modello eas all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data dicostituzione.

Per effetto della modifica dell’art. n. 2659 del codice civile ex leggen. 52/1985, le associazioni non riconosciute possono acquistare immobili;tale possibilita e estesa anche ai comitati.

L’associazione si estingue:

- per decorso del termine previsto dall’atto costitutivo e dallo statuto;- perche e stato raggiunto lo scopo sociale;- perche e impossibile raggiungere lo scopo sociale;- perche e venuta a mancare la pluralita degli associati;- per le cause previste dall’atto costitutivo e/o dallo statuto.

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Il patrimonio che residua alla data di estinzione in primis deve sod-disfare le obbligazioni dell’associazione nei confronti dei creditori; quantoavanza deve essere destinato secondo quanto stabilito nell’atto costituti-vo e/o nello statuto a enti di natura non profit; qualora nulla sia statostabilito in merito, vi provvede l’autorita governativa. In nessun caso ilpatrimonio residuo puo essere ridistribuito agli associati. Nella fase discioglimento e liquidazione, gli amministratori possono compiere azioniesclusivamente finalizzate alle predette fasi.

Gli amministratori sono soggetti alle seguenti forme di responsabilita:

- contrattuale ed extracontrattuale;- tributaria (ad esempio per sanzioni tributarie);- amministrativa, rispetto al mancato adempimento degli obblighi

previsti dalla pubblica amministrazione;- penale (ad esempio per violazione di alcuni doveri previsti dalla

normativa sulla sicurezza dei lavoratori/volontari).

In altri termini gli amministratori sono soggetti a forme di respon-sabilita nei confronti degli associati, dei terzi con i quali hanno stipu-lato accordi contrattuali, dei terzi ai quali e stato arrecato con colpae/o dolo un danno ingiusto nell’ambito di relazioni con l’ente, dell’am-ministrazione pubblica, oltre ovviamente alla responsabilita penale perreati compiuti nello svolgimento della predetta funzione. Si precisa che lacommissione di reati da parte degli amministratori, se inerenti l’attivitadell’ente, puo avere conseguenze giuridiche anche sullo stesso in ambitoamministrativo e civilistico; per ridurre tale rischio, l’ente puo dotarsidi un modello organizzativo ex d.lg n. 231/2001 per quanto riguarda laprevenzione dei reati, e di un modello organizzativo per la prevenzionedei rischi sul lavoro (ad esempio il modello gestionale dell’inail).

La disciplina civilistica non prevede l’obbligo per le associazioni ditenuta dei libri sociali.

Cio nonostante, anche ai fini della trasparenza e della rendicontazionesociale, si consiglia di tenere i seguenti libri sociali:

- il registro degli associati;- il registro delle entrate e delle spese;- i verbali e le deliberazioni degli organi associativi.

Per i predetti libri sociali non e previsto alcuno obbligo di bollaturao vidimazione; in ogni caso e buona prassi una loro numerazione, con lasottoscrizione, anche attraverso una sigla, di ogni pagina, e una adeguataed ordinata custodia e mantenimento degli stessi.

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Gli obblighi contabili e di rendicontazione

Come gia visto gli enti non profit (fatto salvo casi specifici quali le coope-rative, le cooperative sociali, i consorzi di cooperative, le imprese sociali,e specifiche tipologie di fondazioni) non sono tenuti a specifici obblighicontabili e di rendicontazione.

Diverso e il caso per cui l’ente non profit svolge anche attivita com-merciali a sostegno delle attivita istituzionali, in quanto sussiste l’obbligodi una specifica e separata contabilita per le predette attivita.

In altri termini nel caso di esclusivo svolgimento di attivita istituzio-nali, la scelta della forma della tenuta della contabilita e libera; al limite esufficiente un registro di prima nota o un libro giornale a partita semplicecon la voce delle entrate e delle uscite; il bilancio finale che ne consegueha la struttura di un ordinario rendiconto di tipo finanziario.

In alternativa puo essere adottato un sistema contabile a partitadoppia con piano dei conti adattato; il bilancio che ne consegue hauna struttura economico-patrimoniale (normalmente redatto secondo ilprincipio di competenza), composta dal conto economico e dallo statopatrimoniale.

Invece nel caso di svolgimento di attivita commerciali subentranoobblighi di tenuta della contabilita a fini tributari, in quanto e previsto:

- il gia citato obbligo di tenuta di contabilita separate;- l’obbligo per le attivita commerciali di tenere le scritture contabili

previste per gli enti commerciali.

La doppia contabilita ha le seguenti finalita:

- determinare il reddito di impresa;- permettere di verificare la presenza o meno della prevalenza delle

attivita non commerciali;- avere la possibilita di detrarre l’iva a credito dell’ente non com-

merciale.

Per quanto riguarda i costi promiscui, ossia inerenti in parte all’atti-vita non commerciale ed in parte a quella commerciale, l’art. 144, comma4, del d.p.r. n. 917/1986, specifica il criterio di ripartizione sulla basedel quoziente risultante dal rapporto dei ricavi e dei proventi derivanti

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dall’attivita commerciale, e i ricavi e proventi totali; lo stesso rapportovale per la deducibilita della rendita catastale o del canone di locazione.

Invece nel caso di beni e servizi interamente utilizzati per le attivitanon commerciali, o per quelle commerciali, nel primo caso si ha la nondeducibilita dei costi, mentre nel secondo caso la deducibilita segue leregole previste per la definizione del reddito di impresa.

Il problema dell’uso promiscuo di beni e servizi riguarda anche laripartizione dell’iva, ammessa in detrazione solo nella misura in cui eoggettivamente imputabile all’attivita commerciale.

Gli enti non profit hanno anche l’obbligo di presentare un appositoe separato rendiconto in relazione alle raccolte pubbliche svolte; per leassociazioni sportive dilettantistiche e anche previsto una specifico ren-diconto finanziario delle singole manifestazioni organizzate.

In sintesi, per quanto sopra esposto, si osserva che gli enti non com-merciali che svolgono anche attivita commerciale devono avere e gestireper quest’ultime attivita, le seguenti scritture contabili:

- il libro giornale;- il libro degli inventari;- il registro dei beni ammortizzabili;- le scritture ausiliarie (mastri o partitari);- le scritture ausiliarie di magazzino;- il bilancio, strutturato come previsto per gli enti profit;- il libro unico del lavoro, se l’ente ha dipendenti.

Invece, per quanto riguarda le attivita non commerciali, per sopperirealla citata mancata previsione normativa in materia di struttura del bi-lancio degli enti non commerciali, l’Agenzia per le Onlus (poi denominataAgenzia per il Terzo Settore, e quindi riassorbita nel Ministero del Lavoroe delle Politiche Sociali), il Consiglio nazionale dei Dottori Commerciali-sti e degli Esperti Contabili, e l’Organismo Italiano di Contabilita (OIC),hanno istituito un tavolo tecnico per definire i principi contabili per laredazione del bilancio degli enti non lucrativi per le attivita non com-merciali.

I piu importanti principi contabili di base, prodotti dal predetto tavolotecnico e confluiti in linee guida, sono:

- il principio di continuita dell’azione sociale (ossia con una proiezionefutura di attivita al successivo anno di esercizio);

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- il principio di competenza economica (anche se molte enti nonlucrativi adottano il principio di cassa per la redazione del bilancio).

Il documento di bilancio e consigliabile che abbia la seguente strut-tura:

- lo stato patrimoniale;- il rendiconto della gestione, costituito da sezioni contrapposte, con

gli oneri classificati per destinazione;- la nota integrativa;- il prospetto di movimentazione dei fondi;- la relazione di missione.

Le liberalita devono essere classificate secondo il principio di compe-tenza; le liberalita non monetarie devono essere valutate al loro valorenormale.

Nel rendiconto, le voci che caratterizzano il bilancio degli enti nonlucrativi sono:

• Proventi e ricavi:

- quote degli associati;- raccolta fondi;- contributi pubblici e privati per progetti;- attivita accessorie.

• Oneri:

- oneri promozionali e per la raccolta fondi;- sussidi ed erogazioni a soggetti terzi;- oneri relativi ai progetti;- oneri relativi a risorse umane esterne;- costi generali di struttura;- rimborsi spese.

Spesso gli enti di piccole dimensioni optano per un rendiconto di tipofinanziario, che pero non e in grado di mettere adeguatamente in luce larilevanza di alcuni dati e fatti economici.

La mancata predisposizione del rendiconto annuale prefigura una re-sponsabilita degli amministratori ai sensi dell’art. 22 del codice civile.

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Naturalmente la perdita della qualifica di ente non commerciale de-termina il manifestarsi dei normali obblighi contabili previsti dalla nor-mativa per gli enti profit.

I parametri per la valutazione del mantenimento della qualifica diente non commerciale sono:

- prevalenza delle immobilizzazioni destinate alle attivita non com-merciali rispetto a quelle destinate alle attivita commerciali;

- prevalenza dei proventi relativi alle attivita non commerciali rispet-to ai ricavi prodotti dalle attivita commerciali;

- prevalenza dei maggiori oneri per lo svolgimento delle attivita noncommerciali rispetto a quelle commerciali.

Le principali conseguenze della perdita della qualifica di ente noncommerciale sono:

- soggezione di tutti i redditi alla tassazione relativa ai redditi diimpresa;

- soggezione all’iva di tutte le operazioni attive;- le entrate quali contributi e liberalita sono considerati ricavi.

Non esistono termini per la conservazione delle scritture contabili delleattivita non commerciali degli enti non profit, e pertanto e consigliabileriferirsi a quanto disposto dall’art. 2220 del codice civile.

Gli enti non lucrativi non hanno l’obbligo di deposito del bilanciopresso l’Ufficio del Registro delle Imprese.

In sintesi, i registri (libri) obbligatori per l’ente non proft possonoessere distinti in:

- registri ai fini della imposte sui redditi;- registri ai fini dell’iva;- libri relativi al personale dipendente.

Registri ai fini dell’imposte sui redditi.

Ai fini dell’imposte sui redditi, l’ente non commerciale e obbligato e-sclusivamente alla tenuta del registro dei beni ammortizzabili (art. 16 deld.p.r. n. 600/1973); si tratta di un obbligo fiscale, e non civilistico. Taleregistro ha la funzione di evidenziare la quota di ammortamento relativaai vari cespiti, riferita all’anno fiscale di riferimento. Il predetto registro

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deve essere compilato entro il termine stabilito per la presentazione delladichiarazione dei redditi. Il registro dei beni ammortizzabili non e piusoggetto a bollatura, mentre rimane in vigore l’obbligo della numerazione.

Registri ai fini dell’imposta IVA.

I registri obbligatori ai fini dell’iva (d.p.r. n. 633/1972; per leattivita di natura commerciale) sono:

- il registro degli acquisti;- il registro delle fatture emesse, oppure in determinati casi il registro

dei corrispettivi.

La registrazione dei singoli documenti nel registro degli acquisti deveavvenire entro il termine previsto:

- per la liquidazione periodica dell’iva;- per la dichiarazione annuale dell’iva.

La registrazione delle fatture emesse trova principalmente specificaregolamentazione nell’art. 23 del predetto d.p.r. L’annotazione dellefatture deve avvenire secondo i seguenti termini:

- 15 giorni dalla data di emissione;- entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effet-

tuazione dell’operazione nel caso di fatture differite.

La liquidazione del tributo in oggetto deve avvenire nel periodo in cuie stata emessa nel caso di fattura immediata, e nel mese di consegna ospedizione del bene, nel caso di fattura differita.

In sostituzione del registro delle fatture, i commercianti e altre at-tivita assimilate (bar, ristoranti, pizzerie,. . .) possono tenere il registrodei corrispettivi; l’annotazione deve avvenire entro il giorno non festivosuccessivo dalla data dell’operazione, mentre per le operazioni per le qualisono rilasciati scontrini fiscali o ricevute fiscali, il termine e quello delgiorno 15 del mese successivo alla data dell’operazione.

Libri relativi ai lavoratori dipendenti.

L’art. 39, comma 1, del d.l. n. 112/2008 stabilisce che il datore dilavoro deve tenere un solo libro per i lavoratori dipendenti; il predettolibro si compone di tre sezioni:

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- dati anagrafici;- dati retributivi;- dati delle presenze.

La predetta documentazione deve essere completata con il Registrodelle visite mediche (qualora esse siano previste dall’attivita esercita-ta dall’ente); l’obbligo della tenuta del Registro degli infortuni e statoabolito dal d.lg. n. 151/2015.

I predetti documenti possono essere conservati in formato cartaceoe/o digitale; il documento informatico deve avere la caratteristica di nonessere modificabile, dell’integrita, dell’autenticita, e della leggibilita.

Il bilancio sociale.

Per gli enti non commerciali e anche di rilevante importanza il bilanciosociale.

Il bilancio sociale e certamente uno strumento idoneo, se ben ap-prontato, a valutare in chiave piu ampia i bilanci civilistici delle impreseprofit, non profit, e del settore pubblico.

Il bilancio civilistico delle imprese rendiconta circa la loro soliditapatrimoniale, e redditivita. I bilanci pubblici hanno essenzialmente unastruttura finanziaria (anche se corretta nel corso degli anni in sensoeconomico-patrimoniale), per cui esplicitano principalmente, per grandicategorie concettuali, esclusivamente l’entita e la tipologia delle entratepubbliche e della spesa pubblica. Infine i bilanci degli enti non profithanno normalmente, come gia detto, una struttura molto semplice, ge-neralmente anche in questo caso di tipo finanziario, inidonea a dare unachiara rappresentazione dell’azione complessiva dell’ente in oggetto.

Ma le tre tipologie di enti producono effetti di varia natura, nonnecessariamente solo di natura economica, coinvolgendo vari stakehol-ders (portatori di interessi); per dare un quadro rappresentativo anchedi questi aspetti, e necessario utilizzare tecniche di indagine e di anali-si in grado di rendicontare tutto cio che non e immediatamente ricon-ducibile ad una analisi fondata su grandezze patrimoniali, reddituali, efinanziarie; il documento che rappresenta tale ulteriore lavoro di analisie di rendicontazione e definito bilancio sociale.

In particolare l’analisi che viene condotta attraverso il bilancio socialee in grado di creare e collegare due grandi ambiti:

1. la visione e la missione dell’organizzazione esaminata;

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2. gli effetti interni ed esterni all’organizzazione prodotti dall’ente inoggetto.

Questi due ambiti a loro volta possono essere esaminati in un’ottica di:

a) allocazione delle risorse;b) congruita del rapporto vision/mission, e risorse/effetti;c) politica ambientale;d) politica partecipata;e) valore sociale aggiunto prodotto (vas), e ritorno sociale degli

investimenti (sroi);f) comunicazione.

Il bilancio sociale puo riguardare uno, alcuni, o tutti questi aspetti,formando una forma di rendicontazione a geometria variabile a secondadegli intenti conoscitivi del soggetto indagante.

Valutazione di impatto gestionale, sociale, economico, ambientale,politico, sono i termini che costituiscono l’ossatura del bilancio sociale,anche se i tre settori hanno specifiche linee guida di redazione congruecon le differenti finalita.

In sintesi il bilancio sociale e un fondamentale strumento per fareemergere:

1. l’etica e la responsabilita sociale dell’ente che lo redige;2. la coerenza dell’operato con la vision e la mission dell’organiz-

zazione in oggetto;3. la condivisione democratica delle linee strategiche dell’organizza-

zione in oggetto;4. le ricadute economico-sociali ed ambientali (desiderate ed indesi-

derate; previste ed impreviste) dell’attivita dell’organizzazione inoggetto;

5. la capacita comunicativa dell’organizzazione in oggetto;6. le aree di eccellenza e di criticita dell’organizzazione in oggetto.

In particolare la coerenza dell’organizzazione con i valori etici di ri-ferimento, con la sua vision e con la sua mission, deve sempre esseresuffragata dalle testimonianze degli stakeholders, e dalla congruenza deirisultati raggiunti. Piu in generale la redazione del bilancio sociale esigeche l’ente sia sempre in grado di misurare gli effetti della sua attivita; cioporta ovviamente ad una rivoluzione organizzativa che richiede un con-tinuo feedback con gli stakeholders, ed una continua ricerca della qualita

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sociale della sua azione. Pertanto la redazione del bilancio sociale as-sume una valenza strategica, per il conseguente impatto organizzativoche richiede.

Infine la redazione del bilancio sociale esige la sua divulgazione; tenutonel cassetto non ha alcun senso, ad eccezione del fatto che abbia naturadi indagine interna ad esclusivo utilizzo del management.

Presupponendo la finalita della rendicontazione sociale, lo staff che sioccupa della redazione del bilancio sociale ha come prioritario compitol’individuazione dei destinatari dello stesso, ossia gli stakeholders.

Ovviamente non tutti gli stakeholders sono coinvolti in pari misuradall’organizzazione in oggetto; essi possono essere suddivisi in alcunecategorie, tra cui, a titolo esemplicativo, le seguenti:

1. stakeholders interni all’organizzazione;2. stakeholders esterni all’organizzazione;3. stakeholders centrali nella vision e nella mission dell’organizzazione;4. stakeholders periferici nella vision e nella mission dell’organizzazione;5. stakeholders fornitori di risorse all’organizzazione;6. stakeholders fruitori di risorse dell’organizzazione;7. stakeholders di natura privata;8. stakeholders di natura pubblica;9. stakeholders che compartecipano all’attivita dell’organizzazione;

10. stakeholders che non compartecipano all’attivita dell’organizzazione.

A seconda della tipologia dell’organizzazione in oggetto, e della cate-goria di stakeholders, gli effetti devono essere ponderati secondo parametrie metodologie predefiniti e chiaramente indicati.

In generale la stesura del bilancio sociale (in analogia ai famosi prin-cipi di redazione dei bilanci pubblici e civilistici) deve rispondere a de-terminati principi di redazione, tra cui:

1. la facilita di leggibilita, usando il linguaggio piu semplice possibile,e contenendo al minimo indispensabile la lunghezza delle cose dadire;

2. la trasparenza dell’informazione; l’informazione e trasparente quan-do permette di comprendere, per cui l’informazione deve esseresignificativa;

3. l’essenzialita delle questioni trattate, che si dovranno limitare aquelle considerate fondamentali; le questioni marginali non devonocomparire nel bilancio sociale;

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4. la sistematicita della redazione del bilancio sociale, che solo neltempo e nella sua riformulazione per ogni periodo di riferimento, ein grado di dare un’idea precisa dell’evoluzione dell’organizzazionein oggetto;

5. la scientificita della rilevazione ed interpretazione dei dati; gli stru-menti teorici di analisi utilizzati devono essere esplicitati nel docu-mento; cio e particolarmente importante per la definizione del vas,o del sroi;

6. la verificabilita di quanto contenuto nel documento, in termini dimisurazione, e/o di testimonianza, e/o di documentazione;

7. la divulgazione piu ampia possibile del documento ai portatori diinteressi coinvolti.

Con maggiore dettaglio, il documento del bilancio sociale si puo sud-dividere in dodici parti:

1. la dichiarazione dei valori che ispirano l’organizzazione;2. la presentazione della realta organizzativa;3. gli indicatori di benchmarking utilizzati;4. le fonti di acquisizione delle risorse;5. gli effetti previsti e/o non previsti, desiderati e/o non desiderati;6. il valore sociale aggiunto prodotto e/o il ritorno sociale degli inve-

stimenti (vas, e/o sroi);7. l’ascolto di pareri esterni;8. l’individuazione delle prossime priorita dell’organizzazione in ogget-

to;9. l’individuazione dei prossimi obiettivi di breve periodo;

10. l’individuazione dei prossimi obiettivi di medio-lungo periodo;11. le cause del mancato raggiungimento degli obiettivi programmati

in precedenza, ma non raggiunti;12. il piano di miglioramento.

Il bilancio sociale si posiziona come documento ponte tra passato efuturo dell’organizzazione. Nel caso delle organizzazioni non profit, laredazione del bilancio sociale ha un triplice effetto positivo:

1. favorisce il fund-raising, ed in particolare le donazioni e i lasci-ti ereditari, rafforzando il capitale reputazionale; la trasparenza ela correttezza dell’informazione sull’operato dell’organizzazione, esulla corretta ed efficace gestione delle risorse incentivano questi

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aspetti, con le positive ricadute in termini di sviluppo delle attivitae di sostenibilita finanziaria dell’ente;

2. la rendicontazione della produzione di valore aggiunto sociale e/odel ritorno sociale degli investimenti, puo agevolare la stipula diappalti, e concessioni con gli enti pubblici, oltre all’ottenimento dicontributi a fondo perduto;

3. rafforza i meccanismi identitari dei volontari con l’organizzazione,in quanto la coerenza dell’azione dell’organizzazione ai valori etici,alla vision, e alla mission declamati, li rassicurano sulla compati-bilita e sulla congruenza del loro operato con quello dell’organiz-zazione.

II bilancio sociale non e obbligatorio per legge (fatto salvo per alcu-ni specifici casi), e quindi tanto meno ha una struttura normativamentepredefinita, come ad esempio per il bilancio delle societa di capitale. Glienti non profit che intendono redigere il bilancio sociale possono adottarealcune linee guida, che hanno delineato degli standard per poter definirecome bilancio sociale determinate rendicontazioni a carattere sociale (inogni caso l’Agenzia per il Terzo Settore ha redatto apposite linee guida).

Storicamente il bilancio sociale si impose a partire dagli anni Settantanegli Stati Uniti, sostenuto dalle associazioni di tutela dei consumatorie dalle associazioni ambientaliste. Il bilancio sociale e quindi in questoPaese il frutto di un’ideologia liberaldemocratica, attenta alla tutela deidiritti civili e delle generazioni future.

Al contrario in Europa occidentale la cultura del bilancio sociale harisentito della tradizione sindacale e dell’ideologia del lavoro ad essa con-nessa. In quest’ottica il bilancio sociale deve principalmente evidenziare ilrispetto dei diritti dei lavoratori da parte delle imprese, e la distribuzionetra gli stakeholders del valore aggiunto sociale prodotto da esse.

Si tratta di due punti di vista, ma di possibile interconnessione, chenel corso degli anni, grazie al lavoro di ricerca ed elaborazione di alcunienti non profit, hanno prodotto alcuni standard, rispetto ai quali, l’enteche desidera redigere un bilancio sociale puo liberamente riferirsi.

Gli standard si suddividono principalmente in:

1. standard di contenuto; essi hanno il compito di evidenziare l’impat-to economico-sociale dell’attivita dell’organizzazione oggetto del-l’analisi nei confronti degli stakeholders;

2. standard di processo; essi hanno il compito di indicare le proce-dure e i processi attraverso i quali si realizza l’attivita dell’ente,

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e attraverso i quali e possibile migliorare le performance dell’or-ganizzazione in termini di impatto economico-sociale globale, e dicondivisione e democraticita delle decisioni;

3. standard misti, rispetto alle due predette tipologie.

I modelli piu noti di standard, a livello internazionale, sono:

1. Global Reporting Iniziative (gri); e uno standard di contenuto;2. AccountAbility (AA1000); e uno standard di processo;3. Copenhagen Charter; e uno standard di processo;4. SA8000; e uno standard “misto”;5. gbs (Gruppo Bilancio Sociale); e uno standard misto;6. isa (International Social Accountability) 2000; e uno standard

misto.

Lo standard gri e di origine statunitense. Caratteristica principale diquesto standard e il “bilancio di sostenibilita”, ossia riferito alle perfor-mance economiche, sociali ed ambientali dell’organizzazione in oggetto,considerate nel loro insieme.

Per ogni tipologia di organizzazione, lo standard gri prevede stan-dard specifici. In ogni caso secondo le guidelines del gri, il bilanciosociale deve sempre riportare:

1. la vision dell’organizzazione;2. la struttura organizzativa;3. la corporate governance;4. gli indicatori di performance.

Lo standard AA1000 e inglese. E uno standard di processo, parti-colarmente attento alle modalita attraverso le quali l’organizzazione inoggetto dialoga con gli stakeholders. Infatti la sua filosofia di fondo el’inclusione attiva dei portatori di interessi nell’attivita e nelle sceltedell’organizzazione.

La Copenhagen Charter prende il nome da un convegno svolto nellacapitale danese (1999); si tratta di un lavoro presentato in tale occasione,e prodotto da un gruppo di organizzazioni specializzate nell’attivita diauditing. Questo standard si fonda su tre macroaree:

1. la definizione degli obiettivi strategici dell’organizzazione2. l’integrazione dei portatori di interessi nell’attivita dell’organiz-

zazione in oggetto;

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3. i processi di comunicazione tra gli stakeholders.

Il bilancio sociale, secondo questo standard, prima di essere divulgatodeve sempre essere verificato da parte di un soggetto indipendente che neattesta la credibilita in termini di metodologia di redazione e correttezzadei dati indicati.

Lo standard gbs e invece di origine italiana. Questo standard fissai contenuti minimi che deve avere un bilancio sociale per essere definitotale:

1. la descrizione della vision dell’organizzazione;2. la produzione e la distribuzione del valore aggiunto prodotto dal-

l’organizzazione;3. gli effetti prodotti a favore/carico degli stakeholders da parte del-

l’attivita dell’organizzazione.

Lo standard ISA 2000 e di origine statunitense, e risente fortementedella cultura di quel Paese, in particolare in relazione alle metodologie divalutazione sociale dei progetti imprenditoriali privati e pubblici.

Sebbene per ogni tipologia di organizzazione sia previsto uno specificostandard, vi sono alcuni elementi strutturali che accomunano le specificheguidelines di questo standard, e che evidenziano specificita rispetto aglialtri standard:

1. si fa ampio utilizzo della metodologia dell’analisi costi-benefici perla valutazione del valore sociale aggiunto prodotto (vas); in par-ticolare si utilizza la metodologia sroi (Social Return On Investi-ment);

2. i bilanci economico-patrimoniali delle varie organizzazioni sono ri-classificati secondo indici economico-sociali;

3. il bilancio sociale e utilizzato come strumento di ricerca-azione;4. l’analisi quantitativa dei dati e sempre supportata da una parallela

analisi qualitativa degli stessi;5. le performance dell’organizzazione sono sempre rilevate e ponderate

in relazione al contesto ambientale in cui sono prodotte;6. oltre alle performance economiche, sociali, ed ambientali, l’analisi

e anche particolarmente attenta al benessere organizzativo;7. sono dettagliate le modalita attraverso le quali viene analizzata la

partecipazione “attiva” degli stakeholders all’azione progettuale edesecutiva dell’organizzazione.

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L’inquadramento tributario

degli enti commerciali

Dal punto di vista fiscale gli enti del Terzo Settore, si suddividono nellecategorie di a) enti non commerciali e di b) onlus (la disciplina tributariadelle onlus e contenuta principalmente nel d.lg n. 460/1997). Le due cate-gorie stanno tra loro nel rapporto genere (ente non commerciale)- specie(onlus).

Gli artt. n. 143-150 del Testo Unico delle Imposte Dirette (tuir)trattano gli enti non commerciali.

Per quanto riguarda l’imposta sui redditi, gli enti non commercialisono soggetti passivi ires, evidenziando che l’art. 55 del tuir definiscei redditi derivanti da attivita commerciali, rispetto alle quali e quindipossibile definire le attivita non qualificate come commerciali.

D’altra parte l’art. 149 del tuir dispone che se l’attivita non com-merciale non risulta prevalente a quella commerciale per un esercizio diimposta, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale; non possonoperdere la qualifica di enti non commerciali gli Enti religiosi e le associa-zioni sportive dilettantistiche.

I criteri per verificare la prevalenza delle attivita non commercialisono indicati al comma 2 dell’art. 149 del tuir, anche se la circolaredell’Agenzia delle Entrate n. 124/1998 dispone che in ogni caso la va-lutazione in merito deve fondarsi su un giudizio complesso che si puobasare anche su altri elementi.

La perdita della qualifica di ente non commerciale ha i seguenti effetti:

- trasformazione dei redditi prodotti dall’ente non commerciale inredditi di impresa, in via retroattiva a decorrere dall’inizio del pe-riodo di imposta in cui si e verificata la perdita della prevalenzadelle attivita non commerciali;

- l’obbligo di includere tutti i beni dell’ente non commerciale nell’in-ventario di cui all’art. n. 15 del d.p.r. n. 600/1973.

Come gia detto, per quanto riguarda le attivita commerciali tenutedall’ente non profit per il finanziamento della sua attivita istituzionale eobbligatorio tenere una contabilita separata.

Il regime ordinario di contabilita dovra essere adottato per ricavi su-

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periori a euro 400.000,00 per la prestazione di servizi, e a euro 700.000,00per le altre attivita.

Per somme inferiori, l’ente non commerciale potra adottare il regimesemplificato (art. 18 del d.p.r. n. 600/1973), o il regime forfetario dideterminazione del reddito di impresa (art. n. 145 del tuir), o il regimesemplificato ex legge n. 389/1991 qualora i ricavi non siano superiori aeuro 250.000,00.

Il passaggio da un regime contabile ad un altro puo avvenire per liberaopzione o per obbligo normativo (ad esempio il superamento del citatovalore di euro 400.000,00 per i ricavi derivanti da prestazioni di servizi).

L’art. n. 143, comma 3, lettera a del tuir prevede che i fondi ottenu-ti dall’ente non commerciale a seguito di raccolte pubbliche occasionalinon concorrono alla formazione dell’imponibile in relazione all’ires eall’iva, e sono esenti da ogni altro tributo.

Anche i contributi pubblici corrisposti agli enti non commerciali perlo svolgimento di attivita in regime convenzionato o in regime di accredi-tamento non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’ires (art.n. 143, comma 3, lettera b, del tuir).

Non sono considerate attivita commerciali quelle per cui sussistonocongiuntamente le seguenti condizioni:

- non rientrano nelle attivita di impresa;- sono rese in conformita alle finalita istituzionali dell’ente;- non esiste una specifica organizzazione;- i relativi corrispettivi non eccedono i costi di diretta imputazione.

Ex art. 148 del tuir, comma 1, non sono considerate commercialile attivita svolte a favore degli associati in base alle finalita istituzionalidell’ente, cosı come le quote e i contributi associativi non sono computatiper la determinazione del reddito, ai sensi del comma 2 del medesimo ar-ticolo; sono invece sempre considerate commerciali (e quindi imponibiliai fini ires ed iva) le attivita erogate agli associati o partecipanti ver-so il pagamento di corrispettivi specifici, non relativi ai fini istituzionalidell’ente; il comma 4 del predetto articolo indica le attivita che per pre-sunzione sono sempre considerate commerciali.

In merito all’irap, nel caso l’ente non commerciale svolga solo attivi-ta istituzionali, il predetto tributo e calcolato in base al metodo retribu-tivo, mentre nel caso di attivita “miste”, deve essere calcolata l’irapper ognuna di esse, ossia retributiva o con le modalita relative ai redditidi impresa, a seconda dei casi.

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Gli enti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione delreddito calcolano forfetariamente anche l’irap, nella misura del 3% deiricavi commerciali, aumentato di alcuni specifici importi, al netto deicontributi inail e della deduzione per lavoro dipendente.

Per godere del predetto trattamento fiscale, gli enti non commercialidevono inviare all’Agenzia delle Entrate un modello (il modello eas), incui dichiarano il possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla nor-mativa; sono esonerate dalla presentazione del modello le associazioni divolontariato, le associazioni pro-loco, le associazioni e le societa sportivedilettantistiche.

Il primo invio deve avvenire entro sessanta giorni dalla costituzionedell’ente; nel caso di modifiche dei dati comunicati, il termine dei succes-sivi invii e entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Le Onlus

Il termine O.n.l.u.s. e un acronimo che indica le organizzazioni non lu-crative di utilita sociale.

Sul fronte dell’imposizione sui redditi, le Onlus godono di una totalenon imponibilita sul reddito prodotto, in quanto le attivita che possonoessere svolte in qualita di Onlus sono definite in modo vincolato dallastessa normativa.

Sono Onlus di diritto le associazioni di volontariato, le cooperativesociali, e le organizzazioni non governative, e i consorzi costituiti intera-mente da cooperative sociali; gli altri enti devono richiedere all’Agenziadelle Entrate il riconoscimento di ente quale Onlus.

Le organizzazioni non lucrative di utilita sociale non sono un parti-colare genus di ente del Terzo Settore, ma enti del Terzo settore che invirtu di particolari requisiti fruiscono di significative agevolazioni fiscali;in altri termini la definizione di Onlus ha esclusivamente natura fiscale,e non giuridico-civilistica.

L’art. 10 della legge n. 460/1997 indica i requisiti che l’ente devepossedere per essere riconosciuto come Onlus e godere dei relativi beneficifiscali.

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Tra i principali requisiti vi sono:

- lo svolgimento di attivita in determinati settori (assistenza socialee sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione, sport dilettanti-stico, ricerca scientifica, promozione della cultura e dell’arte, tuteladei diritti civili, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’in-teresse artistico e storico e altre);

- il perseguimento di finalita di solidarieta sociale;- il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, e l’obbligo di

impiegarli per realizzare le attivita istituzionali;- l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso scioglimento, ad altre

Onlus o a fini di pubblica utilita;- l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale e di usare nella

denominazione la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilitasociale” o dell’acronimo “Onlus”.

Tra i vantaggi fiscali riconosciuti alle Onlus si enumerano, oltre all’e-senzione fiscale totale del reddito prodotto:

- per quanto riguarda l’iva, l’assenza dell’obbligo della ricevuta odello scontrino fiscale per le attivita a carattere istituzionale;

- l’esenzione dall’imposta di bollo e dalla tassa sulle concessioni go-vernative.

Secondo un indirizzo consolidato dell’Agenzia delle Entrate, gli en-ti che vogliono ottenere/conservare la qualifica di Onlus, con le relativeagevolazioni fiscali, devono adottare una politica dei prezzi dei serviziofferti prossima al costo medio di produzione degli stessi.

Nel caso contrario a quanto sopra indicato, sussiste una presunzionedi attivita commerciale, che comporta la perdita della qualifica di Onlus.

La legge n. 460/1997 prevede il divieto di distribuzione degli utili,anche per via indiretta o mediata. In altri termini e a titolo di esempio,la corresponsione di salari superiori di almeno il 20% a quelli previsti dalcontratto di lavoro di riferimento, e/o il pagamento di interessi superioria quelli medi di mercato per la remunerazione dei prestiti fatti dagli asso-ciati, e/o di rimborsi spese forfetari non giustificabili in base all’ordinariaattivita dell’ente, cosı come il godimento da parte degli associati di benidell’ente, possono determinare in concreto la violazione del divieto delladistribuzione dei utili, e quindi la perdita della qualifica di Onlus.

In base alla citata legge, l’eventuale avanzo di amministrazione deve

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essere impiegato per attivita coerenti con la mission dell’ente; qualoral’avanzo abbia una destinazione diversa, l’ente perde la qualifica di On-lus.

L’ente puo perdere la qualifica di Onlus anche nel caso dell’acqui-sizione di partecipazioni in enti profit, tale da far prevalere l’aspettocommerciale su quello relativo alla mission non lucrativa dell’ente; quan-to esplicitato e discutibile nel caso di enti Onlus di diritto, come adesempio le cooperative sociali. Invece non rappresenta un problema peril mantenimento della qualifica di Onlus la partecipazione dell’ente adaltri enti non profit.

Al fine di dimostrare il mantenimento dei requisiti di Onlus, gli entidevono tenere un aggiornato inventario dei beni immobili, delle parte-cipazioni, e dei beni mobili, al fine di potere consentire il controllo e laverifica sull’utilizzo coerente del patrimonio con le finalita non profit.

In linea teorica la qualifica di Onlus puo anche essere persa per esu-bero del patrimonio rispetto ai fini e agli obiettivi dell’ente non profit;nel caso sopra indicato l’ente non profit, per mantenere la qualifica diOnlus, deve liquidare la quota di patrimonio eccedente.

In sintesi la qualifica di Onlus consente agevolazioni tributarie inparticolare in relazione verso i seguenti tributi:

- imposte sui redditi;- iva;- ritenute;- imposte di bollo;- tasse di concessione governative;- imposte di successione e donazione;- imposte di registro;- tributi locali.

Possono assumere la qualifica di Onlus:

- le associazioni (riconosciute e non riconosciute);- i comitati;- le fondazioni;- le societa cooperative;- gli altri enti di carattere privato, con o senza personalita giuridica.

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Non possono assumere la qualifica di Onlus:

- gli enti pubblici;- le societa commerciali diverse da quelle cooperative;- le fondazioni bancarie;- i partiti e i movimenti politici;- le organizzazioni sindacali;- le associazioni di datori di lavoro;- le associazioni di categoria;- gli enti non residenti.

Le Onlus possono svolgere esclusivamente le attivita previste dallalegge n. 460/1997:

- istruzione;- formazione;- sport dilettantistico;- tutela, promozione, e valorizzazione del patrimonio artistico e stori-

co;- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;- promozione della cultura e dell’arte;- tutela dei diritti civili;- ricerca scientifica;- cooperazione allo sviluppo e solidarieta internazionale.

L’assunzione della qualifica di Onlus richiede l’iscrizione nell’appositaAnagrafe unica delle Onlus.

Dal 2006 le Onlus possono concorrere al beneficio della ripartizionedel cinque per mille.

Il cinque per mille e un meccanismo fiscale che permette al con-tribuente (persona fisica) di destinare a determinati enti giuridici unaquota del cinque per mille dell’imposta irpef che lo stesso contribuentedeve versare allo Stato. Il cinque per mille e stato inizialmente previ-sto dall’articolo 1, comma 337, della legge n. 266/2005, ed e rimasto invigore attraverso successivi provvedimenti legislativi, sebbene sempre acarattere temporaneo.

La Circolare Agenzia delle Entrate n. 9 del 3 marzo 2011 ha elencatogli enti beneficiari della predetta scelta fiscale:

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- Onlus;- associazioni di volontariato;- organizzazioni non governative;- cooperative sociali;- associazioni di promozione sociale;- associazioni riconosciute e fondazioni;- associazioni e societa sportive dilettantistiche;- enti di ricerca scientifica ed Universita;- enti di ricerca medico-sanitaria;- Comuni di residenza, per il finanziamento di attivita a carattere

sociale.

L’iscrizione all’elenco degli Enti non profit beneficiari del cinque permille prevede i seguenti passaggi:

- iscrizione telematica presso l’Agenzia delle Entrate territorialmentecompetente;

- pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate degli elenchi prov-visori degli Enti che hanno effettuato l’iscrizione;

- correzione, da parte degli Enti interessati, di eventuali rettifiche dierrori derivanti dall’iscrizione ai predetti elenchi;

- pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’elenco ag-giornato degli Enti beneficiari del cinque per mille;

- pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, degli elenchidefinitivi degli Enti ammessi ed esclusi dal beneficio, con l’indi-cazione delle scelte e degli importi ottenuti.

La determinazione del reddito fiscale

Con gli schemi che seguono, si riepilogano gli obblighi contabili-fiscalidegli enti non-profit/Onlus per quanto riguarda le attivita commercialidi supporto economico alla loro attivita istituzionale.

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Enti non-commerciali che svolgono attivita commerciale

A B C

Regime Regime Regime Regime

Fiscale ordinario semplificato forfetario

Tipo di Contabilita Contabilita ContabilitaContabilita ordinaria semplificata semplificata

Opzioni Nessuna Nessuna E necessarial’opzione in

dichiarazioneper utilizzarequesto regime

Obblighi - Libro giornaleContabili - Libro degli inventari

- Libri iva- Scritture ausiliarie Registri iva Registri iva

- Libro dei beni ammortizzabili- Redazione del bilancio

e dell’inventario

Onlus

Attivita istituzionali Attivita connesse

Regime Regime speciale di esonero Ordinario, semplificato,

Fiscale dalla tenuta della forfetario a secondacontabilita stabilito dell’ammontare annuale

dall’art. 20-bis dei ricavi (cfr.del d.p.r. 600/73 regimi A, B e C)

Tipo di Vedi obblighi Contabilita ordinaria,

Contabilita contabili (punto A) semplificata a secondadell’ammontare annuale

dei ricavi

Opzioni Nessuna Nessuna

Obblighi Rendiconto delle entrate Rinvio alla

Contabili e delle spese per tutte stessa vocele attivita istituzionali; degli schemi

libro giornale e libro degli inventari A, B, C

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In sintesi, rispetto a quanto prima esposto, le attivita commercialimarginali degli enti non profit vengono tassate come “reddito di impresa”e seguono le regole di determinazione dell’imposta previste per le “impre-se commerciali”; lo stesso vale per la determinazione delle imposte ai finiirap e iva. Invece il reddito complessivo degli enti non commerciali eformato dalla somma dei redditi delle seguenti categorie, con l’esclusionedi quanto indicato all’art. 143 del t.u.i.r.:

1. redditi fondiari (fabbricati e terreni)2. redditi di capitale (rendite finanziarie, partecipazioni, ecc.)3. redditi di impresa (produzione di beni e servizi, commercio, inter-

mediazione, ecc.)4. redditi diversi (categoria residuale dove sono collocate ad esempio:

le plusvalenze, le vincite, gli obblighi di fare non fare e permettere,ecc.).

Alla somma delle entrate, occorre sottrarre i costi che l’ente non profitsostiene per svolgere la sua attivita; in relazione ai predetti costi essipossono essere suddivisi in tre grandi macrocategorie:

- costi relativi all’attivita istituzionale;- costi relativi all’attivita commerciale;- costi misti: relativi sia all’attivita istituzionale che a quella com-

merciale.

I costi misti sono deducibili dal reddito dell’attivita commerciale inbase al quoziente risultante tra il valore del reddito di impresa e il valoredelle entrate complessive dell’ente non profit; ad esempio se su un valoredi entrate complessive di euro 100.000,00, il valore del reddito derivantedalle attivita commerciali marginali e di euro 10.000,00, il quoziente discorporo e di 0,1. Con la stessa modalita vengono individuati la renditacatastale di beni immobili ad utilizzo promiscuo, o la quote di canone diaffitto/leasing.

Nel regime di contabilita ordinaria, il reddito d’impresa e definito dalrisultato di bilancio, con le variazioni in aumento o in diminuzione pre-viste dalla normativa tributaria; invece nel regime semplificato, il redditodi impresa e determinato in modo analitico: sommando i ricavi effettiva-mente conseguiti, comprese le rimanenze finali di magazzino, e sottraendoi costi effettivamente sostenuti, compreso il valore delle rimanenze inizialidei beni. Infine nel regime forfetario i ricavi conseguiti nell’attivita com-merciale dagli enti non profit sono tassati applicando i coefficienti di

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redditivita previsti dalla vigente normativa.Parallelamente, ex legge n. 398/1991, come gia anticipato, e prevista

la possibilita per alcune tipologie di enti non profit di definire il reddi-to fiscale su base forfetaria del 3% del valore dei proventi delle attivitacommerciali svolte.

Per quanto riguarda l’irap a seconda che ci si riferisca ad attivitaistituzionali, attivita commerciali o attivita commerciali in regime forfe-tario, vi e una differenziazione nella determinazione della base imponibile,come da tabella che segue.

Determinazione della base imponibile per l’irap

Attivita Attivita Attivita

istituzionale commerciale commerciale

in regime forfetario

- retribuzioni spettanti al - ricavi e proventi - reddito determinato

personale dipendente attivita commerciale forfetariamente

- redditi assimilati a

quelli di lavoro MENO PIUdipendente

- compensi erogati - retribuzioni spettantiper collaborazioni - costi materie al personale

coordinate e prime dipendente

continuative- costi servizi - compensi erogati

per attivita di lavoro- costi godimento autonomo occasionale

- compensi erogati beni di terziper attivita di lavoro

autonomo occasionale - ammortamenti - interessi passivi

- variazione rimanenze

- oneri diversi di

gestione

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In merito all’iva, per gli enti non commerciali, l’istituto della de-trazione dell’imposta sul valore aggiunto e disciplinato dall’art. 19-terdel d.p.r. n. 633/1972, il quale limita la detraibilita agli acquisti fat-ti nell’esercizio di attivita commerciali o agricole. Per beneficiare delladetrazione di imposta e necessario che:

- l’attivita commerciale o agricola deve essere gestita con contabilitaseparata rispetto a quella istituzionale;

- la contabilita deve essere conforme alle disposizioni in materia dicorretta tenuta delle scritture contabili (art. 20 del d.p.r. n.600/1973).

Parallelamente se un determinato bene o servizio viene utilizzatopromiscuamente, per l’esercizio dell’attivita commerciale e dell’attivitaistituzionale, e ammessa in detrazione l’iva solo per la parte imputabileall’esercizio dell’attivita commerciale.

Nell’ambito degli acquisti di tipo “promiscuo”, i criteri di ripartizionesono:

- la possibilita che l’utilizzo del bene o del servizio sia chiaramentedistinguibile per quanto riguarda l’ambito istituzionale e commer-ciale;

- la quantificazione della quota di spettanza all’ambito istituzionalee commerciale su parametri definiti e misurabili.

Invece le Onlus, come gia detto, essendo le attivita predefinite dallanormativa, sono assoggette al regime ordinario dell’iva.

Specifiche disposizioni tributarie regolano alcune tipologie di enti delTerzo Settore, come, a titolo di esempio non certamente esaustivo, leassociazioni di promozione sociale.

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La struttura giuridica

del terzo settore in Italia

Il Terzo Settore e composto da una variegata galassia di tipologie giuri-diche di enti che lo compongono. Segue una sommaria visitazione delleprincipali tipologie che caratterizzano il predetto settore, rilevando cheall’interno dello stesso, una fondamentale distinzione e quella tra enti conpersonalita giuridica (e quindi dotati di autonomia patrimoniale perfet-ta), ed enti privi di personalita giuridica (e quindi privi di autonomiapatrimoniale perfetta, con responsabilita patrimoniale a carico di alcunimembri degli stessi, ed in particolare degli amministratori); per le fon-dazioni e le cooperative l’acquisizione della personalita giuridica e unacondizione necessaria per la loro costituzione.

Gli Enti ecclesiastici

Gli Enti ecclesiastici sono considerati a tutti gli effetti facente parte delsettore non profit.

Il termine Ente ecclesiastico non fa parte dell’ordinamento canonico,ma al contrario indica una categoria giuridica dell’ordinamento giuridicostatale, e non con esclusivo riferimento alla Chiesa Cattolica, anche seovviamente Essa ne e la protagonista.

Dal punto di vista giuridico-dottrinario gli Enti ecclesiastici sono statiaccostati sia agli enti pubblici che a quelli privati, mentre per altri giuristiessi rappresentano un tertium genus.

La personalita giuridica riconosciuta dallo Stato si aggiunge (e nonsostituisce) a quella eventualmente conferita dall’ordinamento religiosodi riferimento.

Per gli Enti ecclesiastici di matrice cattolica la principale norma diriferimento e la legge n. 222/1985, per la quale ad essi non sono applica-bili le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura,amministrazione, ed estinzione delle associazioni.

In base alla predetta legge, condizione necessaria per il riconosci-mento degli Enti ecclesiastici di matrice cattolica e la costituzione o ap-

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provazione dello stesso da parte dell’autorita religiosa competente in baseal diritto canonico.

Per l’ottenimento della personalita giuridica, e l’Ente stesso che devepresentare domanda; il riconoscimento quale persona giuridica agli effetticivili da parte dello Stato ha natura discrezionale; ottenuto il riconosci-mento di persona giuridica civile, l’Ente ecclesiastico e tenuto ad iscriversial Registro delle persone giuridiche.

Sempre in base alla predetta legge, sono considerate attivita diverseda quelle di religione o di culto, le attivita di assistenza, beneficenza,istruzione, educazione e cultura, oltre ovviamente le attivita commer-ciali.

Le attivita diverse da quelle di religione o di culto devono essere distin-te in base al criterio di natura strumentale o meno rispetto alle predette;se non hanno natura strumentale occorre una gestione contabile e tribu-taria distinta e specifica.

La legge n. 121/1985 precisa che le attivita degli Enti ecclesiasticidiverse da quelle di religione o di culto, sono soggette alla normativanazionale secondo la loro specifica natura.

Data la preminenza dei fini religiosi o di culto, gli Enti ecclesiasticinon possono perdere la qualifica di enti non commerciali, anche nel casoi proventi di natura commerciale abbiano un peso rilevante nel finan-ziamento dell’Ente religioso; pero a fini tributari e di trasparenza, deveessere tenuta la contabilita separata per le attivita commerciali svoltedall’ente ecclesiastico per il sostentamento della propria struttura ed or-ganizzazione.

In ogni caso gli Enti ecclesiastici non sono Onlus di diritto; la qua-lifica di Onlus puo essere acquisita, ma limitatamente all’esercizio delleattivita indicate dalla legge n. 460/1997, e della tenuta di una specifi-ca contabilita per le predette attivita; per ottenere il riconoscimento diOnlus e anche necessario l’adeguamento statutario dell’Ente a quantoprevisto dalla normativa relativa al predetto status.

Le associazioni di volontariato

Le associazioni di volontariato sono state previste e regolamentate conlegge n. 266/1991. Le associazioni di volontariato possono avere solo fi-nalita di tipo solidaristico.

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La normativa (art. 1) inquadra le associazioni di volontariato in uncontesto istituzionale i cui soggetti oltre allo Stato sono:

- le Regioni;- gli altri enti locali (con particolare riferimento a quelli territoriali).

E competenza delle Regioni e delle Province autonome disciplinare,sulla base dei principi contenuti nella legge n. 266/1991 i rapporti tra leistituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato.

La legge n. 266/1991 contiene anche i criteri a cui devono uniformar-si i rapporti tra le amministrazioni statale e gli enti locali in relazionealle organizzazioni di volontariato. Secondo la legge n. 266/1991 (art. 2)l’attivita di volontariato deve necessariamente essere:

1. personale;2. spontanea;3. gratuita.

Al volontario puo essere riconosciuto esclusivamente il ristoro dellespese sostenute per l’attivita dell’associazione di volontariato nella misuradefinita dallo statuto o dal regolamento.

Il ruolo di volontario e incompatibile con il rapporto di lavoro dipen-dente, autonomo, professionale con l’associazione di volontariato.

L’associazione di volontariato si caratterizza per la prevalenza delleattivita dei volontari nel raggiungimento degli scopi associativi (art. 3).

L’atto costitutivo, lo statuto, e il regolamento devono prevedere (art.3, comma 2):

- l’assenza di fini di lucro;- la democraticita dell’organizzazione;- l’elettivita e la gratuita delle cariche sociali;- la gratuita delle prestazioni offerte dai volontari aderenti;- i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti;- i diritti e gli obblighi degli associati;- l’obbligo di formazione del bilancio e i contenuti informativi dello

stesso;- le modalita di approvazione del bilancio.

Le associazioni di volontariato possono costituire contratti di lavorosubordinato (art. 3, comma 4) con non associati per il raggiungimento

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dei fini associativi, fatta salva la prevalenza dell’attivita gratuita degliassociati.

Per espressa previsione normativa (art. 4), l’associazione di volonta-riato deve tutelare i volontari, assicurandoli:

- contro gli infortuni e le malattie;- per eventuale responsabilita civile.

Nel caso di associazioni di volontariato, occorre la tenuta del Registrodegli associati, numerato progressivamente in ogni pagina, e bollato inogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da qualsiasi altropubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti.

Le risorse economiche delle associazioni di volontariato ex art. 5 dellapredetta legge sono date da:

- contributi degli aderenti;- contributi di privati;- contributi dello Stato e/o di altri enti pubblici;- contributi di organismi internazionali;- donazioni e lasciti testamentari;- rimborsi derivanti da convenzioni;- entrate derivanti da attivita commerciali e produttive, avente carat-

tere marginale.

Le attivita economiche marginali sono considerate tali se presentanoi seguenti requisiti:

- attivita di vendita occasionali in concomitanza con eventi inerential volontariato;

- attivita di vendita diretta da parte della associazione di beni rice-vuti a titolo gratuito a scopo di sovvenzione;

- attivita di vendita diretta di beni prodotti dai volontari e dagliassistiti;

- attivita di somministrazione di alimenti e bevande in occasione dieventi associativi a carattere occasionale;

- prestazioni di servizi remunerate ad un valore non superiore al 50%dei costi ad imputazione diretta.

Non rientrano tra i proventi delle attivita commerciali e produttivemarginali, quelli derivanti da convenzioni con enti pubblici.

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Le organizzazioni di volontariato, anche se prive di personalita giuridi-ca, in deroga agli artt. n. 600 e 786 del codice civile possono accettare(art. 5, comma 2) donazioni, e con beneficio di inventario, lasciti testa-mentari. I beni ricevuti sono acquisiti al patrimonio della associazione, epossono essere destinati esclusivamente ai fini e agli obiettivi della stes-sa.

Nel caso di scioglimento dell’associazione di volontariato, estinte leobbligazioni nella fase di liquidazione, essa deve destinare il patrimonioresiduo (art. 5, comma 4) ad altre organizzazioni di volontariato, operan-ti in identico od analogo settore, secondo le indicazioni contenute nellostatuto o negli accordi degli aderenti, o in mancanza, secondo le dispo-sizioni del codice civile.

Le Regioni e le Province autonome disciplinano l’istituzione e la tenu-ta dei Registri generali delle organizzazioni di volontariato (art. 6, com-ma 1). L’iscrizione ai predetti registri e condizione necessaria per (art. 6,comma 2):

- accedere ai contributi pubblici;- stipulare le convenzioni con gli enti pubblici;- beneficiare delle agevolazioni fiscali.

I Registri sono sottoposti al periodico controllo da parte delle Regionio Province autonome.

Gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazionidi volontariato che da almeno sei mesi siano iscritte nei Registri delleassociazioni di volontariato (art. 7, comma 1).

La convenzione deve prevedere:

- il controllo da parte dell’ente convenzionante della regolare pre-stazione delle attivita convenzionate, con particolare riferimento alrispetto dei diritti e della dignita della persone beneficiarie;

- la copertura assicurativa dell’attivita, a carico dell’ente convenzio-nante;

- i controlli sulla qualita delle prestazioni erogate dall’associazione divolontariato, da parte dell’ente convenzionante.

La normativa regionale e provinciale devono disciplinare (art. 10):

- le modalita di prestazione delle attivita convenzionate o svoltepresso enti pubblici;

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- le forme di partecipazione delle associazioni ai piani di program-mazione pubblica del settore solidaristico;

- i criteri di scelta e di priorita per la stipula delle convenzioni;- gli organi e le modalita del controllo pubblico sulle attivita conven-

zionate con le associazioni di volontariato;- le forme e le condizioni di finanziamento delle associazioni di volon-

tariato da parte degli enti pubblici;- l’attivita di formazione dei volontari.

La legge n. 266/1991 prevede forme specifiche di finanziamento obbli-gatorio a carico delle fondazioni bancarie e delle casse di risparmio (art.15) per sostenere la costituzione, e il funzionamento di centri di servizioa favore delle associazioni di volontariato.

Le funzioni dei centri di servizio sono:

- lo sviluppo di iniziative per la crescita e diffusione della culturadella solidarieta;

- consulenza qualificata per le associazioni di volontariato;- attivita di formazione per i volontari;- raccolta e gestione delle informazioni e documentazione relativa al

settore.

Le associazioni di volontariato, iscritte agli appositi Registri, sonoOnlus di diritto, e pertanto godono dei relativi benefici tributari; altreagevolazioni tributarie sono previste dall’art. 8 della legge n. 266/1991;le associazione di volontariato possono scegliere il regime tributario piufavorevole tra le due opzioni.

Le associazioni di volontariato godono dei seguenti benefici tributari:

- esenzione ires dei proventi derivanti dalle attivita marginali;- esenzione da imposta di bollo e di registro per gli atti;- esenzione dell’iva per le operazioni svolte per fini di solidarieta;- esenzione dalle imposte per donazioni ed eredita.

I lavoratori subordinati che prestano attivita a titolo di volontariatopresso le predette associazioni, hanno la possibilita di beneficiare di formedi flessibilita dell’orario di lavoro, e della turnazione (art. 17).

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Le associazioni di promozione sociale

La legge n. 383/2000 ha istituito e regolamentato le associazioni di pro-mozione sociale.

L’associazione di promozione sociale e qualificata dai seguenti elemen-ti (art. 2, comma 1):

- svolgimento di attivita con utilita sociale a favore degli associatie/o di terzi;

- assenza di fini di lucro.

Il concetto di attivita con utilita sociale e piu ampio di quello di atti-vita solidaristica caratterizzante le associazioni di volontariato, in quantocomprende un maggiore numero di settori, quale ad esempio quello cul-turale.

A differenza delle associazioni di volontariato, le associazioni di pro-mozione sociale possono rivolgere la propria attivita anche a favore degliassociati.

Non possono essere associazione di promozione sociale (art. 2, comma2-3):

- i partiti politici;- i sindacati;- le associazioni di categoria;- le associazioni dei datori di lavoro;- le associazioni che hanno come finalita la tutela degli interessi

economici degli associati;- ogni altra associazione che pone limiti discriminanti alla apparte-

nenza alla stessa.

Per l’atto costitutivo e lo statuto e prevista necessariamente la formascritta (art. 3).

Lo statuto deve contenere i seguenti elementi (art. 3):

- la denominazione;- l’oggetto sociale;- l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;- l’assenza di fini di lucro;- la previsione del divieto di ripartizione (anche in forma indiretta)

tra gli associati dei proventi dell’associazione;

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- l’obbligo di reinvestire l’avanzo di gestione nelle attivita sociali;- le modalita per garantire la democraticita della associazione, ed in

particolare l’elettivita degli associati;- le modalita per l’ammissione e l’esclusione degli associati;- i diritti e i doveri degli associati;- la redazione del rendiconto economico-finanziario, e le modalita di

approvazione;- le modalita di scioglimento;- la devoluzione del patrimonio residuo, al termine della liquidazione

dell’associazione, a fini di utilita sociale.

Le risorse economiche delle associazioni di promozione sociale (art. 4)sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;- eredita, donazioni, e legati;- contributi degli enti pubblici;- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, an-

che attraverso lo svolgimenti di attivita economiche commercialiconnesse in modo ausiliario o sussidiario alla attivita istituzionaledell’associazione;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;- entrate derivanti da attivita promozionali dell’associazione, quali

ad esempio feste e sottoscrizioni a premio;- altre entrate compatibili con le finalita sociali dell’associazione.

Per le obbligazioni delle associazioni di promozione sociale, i creditoridevono prima rivalersi sul patrimonio dell’associazione medesima, e soloin subordine e in riferimento al debito residuo sul patrimonio personaledei legali rappresentanti dell’associazione (art. 6).

L’art. 5 della legge n. 383/2000 prevede che le associazioni di pro-mozione sociale prive di personalita giuridica possano ricevere donazioni,e lasciti testamentari (con beneficio di inventario). I beni in oggetto sonointestati alle associazioni riceventi; ai fini delle trascrizioni si applicanogli artt. n. 2659 e 2660 del codice civile.

Le associazioni di promozione sociale sono registrate in registri nazio-nali, regionali, e sezioni provinciali (art. 7).

Sono iscritte nei registri nazionali le associazioni di promozione socialeche rispondono al duplice requisito di:

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- svolgere la propria attivita in almeno cinque Regioni;- svolgere la propria attivita in almeno venti Province (Aree Metro-

politane).

Le associazioni di promozione sociale con minore rappresentativitaterritoriale sono iscritte nei registri regionali, con le relative sezioni provin-ciali.

Le associazioni di promozione sociale svolgono la propria attivitaprevalentemente con l’apporto in forma volontaria, libera e gratuita deipropri associati.

Le associazioni di promozione sociale possono attivare rapporti di la-voro subordinato, autonomo, e professionale per il raggiungimento deipropri fini istituzionali, anche stipulando i predetti contratti con i propriassociati.

Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste per le cooperative so-ciali e i loro consorzi, sono estese alle associazioni di volontariato e dipromozione sociale (art. 24).

Le associazioni di promozione sociale sono legittimate a (art. 27):

- intervenire in giudizi civile e penali per il risarcimento di danniderivanti dalla lesione di interessi collettivi tutelati dall’associazio-ne;

- ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa per l’annullamentodi atti illegittimi riguardanti interessi collettivi tutelati dall’asso-ciazione.

Gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni dipromozione sociale, a condizione che quest’ultime siano iscritte da almenosei mesi al Registro delle associazioni di promozione sociale di riferimento(art. 30).

Le convenzioni devono prevedere forme di controllo sull’erogazionedelle attivita e sulla loro qualita; gli oneri assicurativi sono a caricodell’ente convenzionante.

Le associazioni di promozione sociale e le associazioni di volontariatopossono richiedere per le loro attivita a carattere temporaneo l’utilizzoin godimento gratuito di beni immobili e mobili degli enti pubblici (art.31, comma 1). Le associazioni di promozione sociale e di volontariatopossono anche richiedere agli enti pubblici l’utilizzo gratuito di beni mo-bili ed immobili per le loro attivita istituzionali (art. 32, comma 1). Le

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associazioni di promozione sociale possono svolgere attivita turistiche afavore dei propri associati (art. 31, comma 3).

Dal punto di vista fiscale, per le associazioni iscritte agli appositiregistri, sono rilevanti gli articoli n. 20-23 della legge n. 383/2000, cheprevedono quanto segue:

- la cessione dei beni e servizi offerti dall’associazione ai parenti degliassociati e equiparata a quelli offerti agli associati;

- le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozionesociale non rientrano nella base imponibile dell’imposta sugli in-trattenimenti;

- gli enti locali possono deliberare riduzioni impositive a favore delleassociazioni di promozione sociale;

- le erogazioni liberali sono detraibili.

Le associazioni di promozione sociale non sono Onlus di diritto, equindi tale status tributario puo essere acquistato solo a seguito di speci-fica domanda in merito.

Le associazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche (asd) rappresentano la princi-pale modalita giuridica attraverso la quale si struttura l’attivita sportivaorganizzata italiana.

Oltre agli articoli del codice civile relativi alle associazioni, la prin-cipale fonte normativa in merito e la legge n. 289/2002, che integra lalegge istitutiva n. 398/1991.

Le associazioni sportive dilettantistiche possono assumere tre diffe-renti tipologie giuridiche:

- associazione non riconosciuta;- associazione con personalita giuridica;- societa di capitali non a scopo di lucro o cooperativa (sdd).

Per beneficiare dei vantaggi fiscali e delle semplificazioni gestionalipreviste dalla normativa, e necessario essere registrati nell’apposito re-gistro gestito dal c.o.n.i.; i vantaggi fiscali riguardano sia le impostedirette che quelle indirette, oltre che il fundraising, mentre dal punto di

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vista delle scritture da tenere, esse si limitano al libro dei soci e al libro deiverbali delle Assemblee degli Associati, fatto salvo, il non superamentodi alcuni valori e parametri.

Per ottenere la predetta iscrizione e necessario che le associazioni/so-cieta:

- abbiano i requisiti indicati all’art. 90 della legge n. 289/2002;- gli statuti debbano contenere l’obbligo di conformarsi alle norme

e alle direttive del coni, e della Federazione Sportiva Nazionaleo Disciplina Sportiva Associata, e/o dell’Ente di promozione so-ciale, a cui esse sono affiliate; i predetti enti devono rilasciare alleassociazioni/societa il numero (o codice, o matricola) di affiliazione.

Il Registro in oggetto si compone di tre sezioni:

- associazioni sportive dilettantistiche senza personalita giuridica;- associazioni sportive dilettantistiche con personalita giuridica;- societa sportive dilettantistiche costituite nella forma di societa di

capitali, e di societa cooperative.

Il comma 18 dell’art. 90 della legge n. 289/2000 elenca i contenutiminimi dell’atto costitutivo e dello statuto per potere beneficiare delleagevolazioni fiscali previste:

- denominazione;- oggetto sociale;- attribuzione della rappresentanza dell’associazione;- assenza di fini di lucro, e la previsione che i proventi dell’attivita

non possono essere distribuiti tra gli associati;- regole democratiche per l’ordinamento interno della associazione;- l’obbligo della rendicontazione economico-finanziaria, con la relati-

va approvazione;- le modalita di scioglimento dell’associazione;- l’obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio residuo in

caso di scioglimento.

Ai sensi dell’art. 17 della legge n. 289/2002 le associazioni in oggettodevono evidenziare nella denominazione la finalita sportiva dilettantisti-ca.

Ai sensi dell’art. 90 della legge n. 289/2002 e fatto divieto agli am-ministratori di ricoprire la stessa carica nell’ambito della medesima:

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- federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal coni;- disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Le associazioni pro-loco

Le associazioni pro-loco costituiscono una delle realta piu importantidell’associazionismo nazionale.

Le associazioni pro-loco hanno come principale scopo la promozioneturistica, culturale, ambientale, e sociale del Territorio in cui operano.

In sintesi gli obiettivi delle associazioni pro-loco sono:

- realizzare iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse turisti-che locali, del patrimonio artistico, e delle tradizioni e culture, delTerritorio;

- favorire i flussi turistici nel Territorio, e le condizioni di soggiornonello stesso;

- garantire servizi informativi e di assistenza ai turisti.

Per le associazioni pro-loco sussistono appositi albi provinciali; l’i-scrizione ai predetti albi e precondizione per la cooperazione con gli entipubblici locali, ed in particolare per ottenere l’affidamento dei servizi diinformazione e di accoglienza.

Dal punto di vista tributario, le associazioni pro-loco godono di be-nefici tributari simili a quanto previsto per le associazioni sportive dilet-tantistiche in merito a:

- la legge n. 389/1991;- gli eventi “detassabili”;- l’imposta sugli intrattenimenti.

Le organizzazioni non governative (ong)

Le organizzazioni non governative hanno come mission l’aiuto a Paesi invia di sviluppo; accanto ai volontari, i predetti enti possono impegnare

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personale specializzato con varie tipologie di contratto.Dal punto di vista normativo, le ong sono state istituite con la legge

n. 49/1987; le attivita che rientrano nella nozione di cooperazione sonoindicate all’art. 2 della legge costitutiva. Ai sensi degli artt. 28-29 dellapredetta legge, le ong possono ottenere il riconoscimento di idoneita,con decreto del Ministero degli Esteri, per svolgere le seguenti azioni:

- realizzazione di programmi di sviluppo a breve-medio termine;- selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile;- attivita di formazione in loco a favore dei cittadini dei Paesi in via

di sviluppo.

Le ong che ottengono il predetto riconoscimento possono svolgereanche attivita di informazione ed educazione allo sviluppo.

Il predetto riconoscimento e subordinato alla sussistenza di alcunirequisiti, il cui possesso e controllato dal predetto Ministero; il riconosci-mento in oggetto ha un particolare rilievo perche consente facilitazioniper il finanziamento delle ong riconosciute.

La domanda di idoneita deve essere presentata al Ministro degli AffariEsteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo; la domandadeve essere corredata da:

- atto costitutivo e statuto;- atto da cui risultino i nominativi e gli indirizzi dei soci e del legale

rappresentante;- i bilanci degli ultimi tre anni;- dichiarazione del legale rappresentante in cui si afferma che l’ente

non persegue fini di lucro, e che l’ente e disponibile a collaborarein relazione ai dovuti controlli periodici.

Le ong sono Onlus di diritto, ed, in analogia a quanto visto per leassociazioni di volontariato, a livello tributario, possono scegliere tra ilregime di maggiore favore tra la disciplina relative alle Onlus, e quelloprevisto dalla legge n. 49/1987.

La disciplina della cooperazione internazionale allo sviluppo e statarecentemente modificata dalla legge n. 125/2014.

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Le cooperative

L’impresa cooperativa trova riconoscimento costituzionale con l’art. 45della Costituzione.

La cooperazione deve avere i seguenti requisiti:

- funzione sociale;- carattere di mutualita;- regolamentazione della distribuzione degli utili.

La cooperazione e retta da due sinergici principi:

- il principio della “porta aperta”, ossia la possibilita per chiunqueabbia i requisiti richiesti dall’atto costitutivo e/o dallo statuto diaderire alla cooperativa;

- l’assenza di un rapporto diretto e ponderato tra il diritto di voto ele quote di capitale sociale possedute, prevalendo il principio “unsocio, un voto”.

La principale distinzione tra le cooperative e quella relativa alla mu-tualita prevalente (si vedano in merito gli artt. 2512-2513) o meno dellaloro attivita, rilevandosi che la mutualita prevalente consente di goderedi benefici fiscali; in particolare per stimare la prevalenza della mutualitasono rilevanti i seguenti parametri:

- la produzione di beni e servizi e prevalentemente finalizzata a favoredei soci (oltre il 50% del fatturato);

- la produzione avviene principalmente attraverso l’apporto lavora-tivo dei soci (il costo del lavoro a carico dei soci e superiore al 50%del costo del lavoro complessivo);

- la produzione avviene principalmente attraverso l’apporto di benie servizi dei soci (il costo dei predetti beni deve superare il 50% deirelativi costi di produzione).

La perdita della qualifica di mutualita prevalente avviene per man-cato rispetto dei parametri prima citati (art. 2513 del codice civile) perdue esercizi consecutivi.

Ai sensi dell’art. 2514 gli statuti delle societa cooperative devonoprevedere:

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1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interes-se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti emezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispettoal limite massimo previsto per i dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;4. l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa, del-

l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ei dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per lapromozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative devono costituirsi per atto pubblico.Il numero minimo di soci per costituire una cooperativa e indicato

all’art. 2522 del codice civile. Se dopo la costituzione, il numero di socirisulta inferiore al valore minimo previsto, il predetto numero deve esserericostituito entro un anno.

Nelle cooperative l’ammissione di un nuovo socio non costituisce mo-difica dell’atto costitutivo.

Il trasferimento delle quote/azioni della cooperativa deve essere au-torizzato dagli amministratori.

Gli organi sociali della cooperativa sono:

- l’Assemblea dei Soci;- il Consiglio di Amministrazione;- l’Organo di controllo ex art. 2543 del codice civile.

Le cooperative sociali

All’interno della normativa relativa alla cooperazione, dal punto di vistasociale, le cooperative sociali hanno la piu ampia rilevanza; esse sonodisciplinate in modo speciale dalla legge n. 381/1991.

A norma dell’art. 1, comma 1, della legge n. 381/1991, le cooperativesociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunitaalla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- la gestione di servizi socio-sanitari (cooperative sociali di tipo A);

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- la gestione di attivita finalizzate all’inserimento lavorativo di per-sone svantaggiate (cooperative sociali di tipo B).

In base al dettato della legge n. 381/1991 si evince che le cooperativesociali hanno natura pubblicistica per quanto riguarda le finalita, e naturaprivata per cio che concerne la forma organizzativa.

E prevista la possibilita di cooperative sociali “miste”, ossia che svol-gono congiuntamente le attivita delle cooperative sociali di tipo A e B;in tal caso le attivita devono risultare funzionalmente collegate, e la con-tabilita delle differenti attivita devono essere tenute separate, in modotale da potere distinguere gli specifici rilievi contabili (Circolare del Mi-nistero del lavoro n. 153/1996).

Oltre ai soci ordinari e sovventori, gli statuti delle cooperative socialipossono prevedere la presenza di soci volontari che prestano la loro atti-vita gratuitamente (il cosiddetto lavoro benevolo), purche il loro numeronon superi la meta del numero complessivo di soci; possono inoltre essereprevisti:

- i soci in prova, ai sensi dell’art. 2527 del codice civile;- i soci fruitori, che beneficiano dell’attivita resa dalla cooperativa

sociale.

Nelle cooperative sociali di tipo B, il numero di lavoratori svantaggiatinon deve essere inferiore al 30% del numero complessivo delle maestran-ze.

In base all’art. 11 della legge n. 381/1991 possono essere ammessicome soci anche persone giuridiche (pubbliche o private), nei cui statutisiano previsti il finanziamento e lo sviluppo delle attivita delle coopera-tive sociali. Le cooperative sociali normalmente si presentano:

- di piccole dimensioni;- in raccordo operativo con il Territorio, e gli enti locali di riferimento;- in partecipazione ad organizzazioni di “secondo livello”.

I consorzi raggruppano le cooperative sociali al fine di razionalizzarel’impiego delle risorse economiche, realizzando sinergie ed economie discala. Normalmente i consorzi:

- raggruppano le cooperative sociali su base territoriale;- svolgono attivita intersettoriale.

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Il d.m. 23 giugno 2004 ha istituito l’Albo delle Societa Cooperativepresso il Ministero dello Sviluppo Economico. L’Albo in oggetto ha so-stituito i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della Cooperazione;l’Albo e gestito per mezzo degli Uffici delle competenti Camere di Com-mercio. Nel predetto Albo, le cooperative sociali sono iscritte di dirittonella sezione delle cooperative a mutualita prevalente. L’iscrizione all’Al-bo e per le cooperative sociali un prerequisito per l’acquisizione di dirittodella qualifica di Onlus ai sensi e per gli effetti del d.lg. n. 460/1997.

L’art. 3 della legge n. 381/1991 dispone che le verifiche da parte delMinistero dello Sviluppo Economico abbiano cadenza almeno annuale alfine di verificare la sussistenza dei requisiti che caratterizzano le coopera-tive sociali. L’art. 5, comma 2, della legge n. 381/1991 prevede l’iscrizioneall’Albo regionale quale condizione necessaria per la stipula delle conven-zioni con gli enti pubblici. L’art. 9 della legge n. 381/1991 ha demandatoalle Regioni l’adozione di norme di attuazione per quanto riguarda:

- l’istituzione dell’Albo regionale delle cooperative sociali;- le modalita di raccordo con l’attivita sociale delle cooperative so-

ciali;- i criteri per le convenzioni con le cooperative sociali e i loro consorzi;- gli interventi a sostegno e per la promozione della cooperazione

sociale.

Cooperative sociali ed affidamenti nell’ordinamento giuridicoitaliano

L’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991 dispone che gli enti pub-blici possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B,finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi, diversi da quel-li socio-sanitari ed educativi, in deroga alle procedure di cui al d.lg. n.163/2006 e smi (il Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture, eservizi; novellato dal d.lg. n. 50/2016), purche detti affidamenti siano diimporto inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Le cooperative so-ciali di tipo B devono avere in organico, come gia visto, almeno il 30 percento dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate, comeprescritto dall’art. 4 della stessa legge, secondo cui sono considerati tali

gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedalipsichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, itossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta lavorativa in situazioni

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di difficolta familiare, le persone detenute o internate negli istituti pe-nitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternativealla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della leggen. 354/1975, e successive modificazioni. Si considerano inoltre personesvantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consigliodei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza so-ciale, di concerto con il Ministro della sanita, con il Ministro dell’internoe con il Ministro per gli affari sociali.

Possono stipulare le convenzioni in oggetto anche i consorzi di cooperativesociali (art. 8), purche costituiti almeno al 70 per cento da cooperativesociali, e a condizione che le attivita convenzionate siano svolte esclusi-vamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo.

L’iscrizione all’Albo regionale, effettuata sulla base della presenza diun insieme di elementi concernenti la capacita professionale ed economico-finanziaria delle cooperative sociali, e condizione necessaria per la stipuladelle convenzioni, per le cooperative sociali aventi sede in Italia ed i loroconsorzi (parere avcp n. 40 del 2 aprile 2009).

La societa cooperativa europea (SCE)

Tra i “nuovi arrivati” nel mondo del Terzo Settore, ha sicuramente unanotevole importanza la societa cooperativa europea, sancita dal Regola-mento Europeo n. 1435/2003.

Si tratta di un evento giuridico di notevole importanza, sostanzial-mente per due fondamentali motivi:

- favorisce l’attivita transfrontaliera della cooperazione europea;- sancisce l’importanza della cooperazione a livello dell’Unione Eu-

ropea.

La nuova tipologia di cooperativa non e pero scevra da criticita, inprimis in quanto e la risultante di un compromesso giuridico a carattereeuropeo, che ne rende difficile l’accoglimento nei sistemi giuridici dei sin-goli Paesi. Cio nonostante la societa cooperativa europea e certamenteun importante strumento atto ad “europeizzare” la cooperazione, soprat-tutto in relazione ai servizi alla persona, essendo ormai un dato di fattol’internazionalizzazione dei predetti servizi, intesa sia come emigrazione

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delle persone verso i servizi, che come mobilita dei predetti “verso lepersone”.

La societa cooperativa europea costituita in un Paese membro dellaue puo liberamente aprire sedi secondarie negli altri Paesi dell’UnioneEuropea, nel rispetto della normativa nazionale in materia; a titolo diesempio si pensi a progetti di agricoltura sociale che, attraverso questostrumento giuridico, possono assumere una valenza europea, consentendola realizzazione di importanti sinergie ed economie di scala.

L’articolo 2 del predetto regolamento stabilisce le modalita con lequali una sce puo essere costituita:

- da almeno cinque persone fisiche residenti in almeno due Statimembri;

- da almeno cinque persone fisiche e societa ai sensi dell’articolo 48,secondo comma, del Trattato istitutivo della Comunita Europea,nonche da altre entita giuridiche di diritto pubblico o privato costi-tuite conformemente alla legge di uno Stato membro e che abbianola sede sociale in almeno due Stati membri diversi o siano soggettealla legge di almeno due Stati membri diversi;

- da societa ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, del citato Trat-tato e altre entita giuridiche di diritto pubblico o privato costituiteconformemente alla legge di uno Stato membro che siano soggettealla giurisdizione di almeno due Stati membri diversi;

- mediante fusione di cooperative costituite secondo la legge di unoStato membro e aventi la sede sociale e l’amministrazione centralenella Comunita, se almeno due di esse sono soggette alla legge diStati membri diversi;

- mediante trasformazione di una cooperativa, costituita secondo lalegge di uno Stato membro ed avente la sede sociale e l’ammi-nistrazione centrale nella Comunita, se ha da almeno due anniuna filiazione o una succursale soggetti alla legge di un altro Statomembro.

Il capitale sociale minimo per la costituzione di una societa coopera-tiva europea e di euro 30.000,00 (trentamila,00).

La societa cooperativa europea e considerata, ai sensi della vigentenormativa, Gruppo di Interesse Economico Europeo (g.e.i.e.); prevedeuna significativa partecipazione dei lavoratori alle decisioni aziendali, eduna governance assimilabile a quella del sistema monistico o dualisticovigente per le societa per azioni nel sistema giuridico societario italiano;

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la possibilita di distribuzione degli utili e soggetta a limitazioni.Come gia detto l’introduzione della societa cooperativa europea nel

sistema giuridico nazionale incontra la necessita di armonizzazione conl’ordinamento giuridico nazionale.

Primo aspetto problematico per l’armonizzazione della normativa co-munitaria e nazionale in merito alla sce, e sicuramente quello relativo alnumero minimo di soci previsti per una societa cooperativa europea, chee minore di quello indicato (per la maggioranza dei casi) dalla vigentenormativa nazionale in nove soci.

Altra sostanziale differenza giuridica da armonizzare e la sussisten-za di un capitale sociale minimo da garantire nella sce, a differenza diquanto richiede il sistema giuridico nazionale per le societa cooperative.

Un terzo elemento da armonizzare e il fatto che la governance di unasce rimanda maggiormente alla tipologia giuridica della Spa piuttostoche a quella della Srl, anche se il Regolamento parla di quote e non diazioni. La maggiore vicinanza giuridica alla normativa relativa alla Spa,e la conseguenza del fatto che la sce e una “gemmazione” dell’idea diSocieta Europea.

Un quarto importante elemento da tenere in considerazione e l’assenzanel modello giuridico della sce della distinzione tra societa cooperativaa mutualita prevalente e a mutualita non prevalente, optando il Regola-mento per la mutualita pura.

Un quinto importante elemento e il fatto che il Regolamento prevedeun accantonamento del 15% degli utili netti, mentre la normativa italia-na prevede che la quota sia del 30%; parimenti la legislazione italianaprevede che il 3% degli utili netti annuali siano devoluti agli enti indicatidall’art. n. 2545-quater del codice civile, il cui mancato adempimento ecausa della perdita dei benefici fiscali.

In Italia la prima societa cooperativa europea e stata costituita nel2008; si trattava dell’Agrisocialcoop Sce, operante nel settore dell’agri-coltura sociale.

Le societa di mutuo soccorso

Le societa di mutuo soccorso rappresentano una importante tappa storicadella costruzione dello stato sociale nazionale. Esse furono istituite perla prima volta con la legge n. 3818/1886, quale strumento per le classi

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sociali piu deboli per fronteggiare criticita quali malattie, disoccupazione,inabilita al lavoro . . .

Nell’ambito dell’attuale quadro normativo italiano di settore, in baseal d.l. n. 179/2012, le societa di mutuo soccorso devono essere registra-te nel Registro delle imprese – Sezione imprese sociali, e nell’Albo dellecooperative, avvalorando la loro assimilazione giuridica a societa coope-rativa a mutualita prevalente.

Si puo leggere dal testo della legge di riforma delle societa di mutuosoccorso (d.l. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012) che le societadi mutuo soccorso non hanno finalita di lucro, ma perseguono finalita diinteresse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarieta,attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiariconviventi di una o piu delle seguenti attivita:

1. erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi diinfortunio, malattia e invalidita al lavoro, nonche in presenza diinabilita temporanea o permanente;

2. erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai sociper la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

3. erogazione dei servizi di assistenza familiare o di contributi eco-nomici ai familiari dei soci deceduti;

4. erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai sociche si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a segui-to dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari ein assenza di provvidenze pubbliche;

5. promozione di attivita di carattere educativo e culturale dirette arealizzare finalita di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valorimutualistici.

Le societa di mutuo soccorso non possono svolgere attivita diverse daquelle previste dalla presente legge, ne possono svolgere attivita d’impre-sa.

Le fondazioni

Come gia detto l’elemento costitutivo delle fondazioni e il patrimonio;per le associazioni e l’attivita degli associati.

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La disciplina delle fondazioni di diritto privato e contenuta nel titoloII del libro primo del Codice civile (artt. 14-38).

Altra normativa di riferimento e data da:

- d.lg. n. 460/1997;- d.p.r. n. 361/2000;- d.lg. n. 11/2005;- legge n. 155/2006.

La forma dell’atto costitutivo e dello statuto di una fondazione devenecessariamente essere l’atto pubblico, o il testamento.

La fondazione acquista lo status giuridico di riferimento solo con ilriconoscimento della personalita giuridica; le fondazioni non riconosciutegiuridicamente sono assimilate dal punto di vista giurisprudenziale e dot-trinale alle associazioni.

Per le fondazioni, che in base alle disposizioni statuarie, hanno l’at-tivita che si svolge a livello nazionale, il riconoscimento della personalitagiuridica e di competenza del Prefetto del luogo in cui e stabilita la sedelegale; per le fondazioni la cui attivita e a carattere regionale, il riconosci-mento della personalita giuridica e di competenza della Regione in cui estabilita la sede legale.

L’atto costitutivo e lo statuto della fondazione devono indicarne loscopo, e devono dimostrare che il patrimonio e atto al raggiungimentodello scopo; il riconoscimento della personalita giuridica avviene princi-palmente sul giudizio di congruita di questo rapporto.

Lo scopo della fondazione, a differenza di quello associativo, devenecessariamente avere pubblica utilita; pertanto anche le fondazioni difamiglia devono contemperare gli interessi della famiglia di riferimento,attraverso il raggiungimento di uno scopo di pubblica utilita.

I soggetti costituenti la fondazione hanno ampi margini di liberta neldefinire a livello statuario il funzionamento, l’amministrazione, e la ge-stione della stessa, oltre alla nomina e revoca dei soggetti in essa operantie di altri aspetti gestionali-operativi, fermo restando il rispetto dei vin-coli di legge.

Normalmente gli organi di amministrazione, gestione, e controllo in-terno dell’Amministrazione sono i seguenti:

1. il Consiglio di Amministrazione (al cui interno puo costituirsi unComitato Esecutivo);

2. il Presidente;

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3. uno o piu Vicepresidenti;4. i Revisori dei conti;5. uno o piu Comitati tecnico-scientifici.

Per le fondazioni sussiste, in linea di principio, una radicale distinzionetra i fondatori e l’amministrazione della Fondazione; i fondatori possonosvolgere attivita di amministrazione e controllo interno solo se l’atto costi-tutivo/statuto prevede per essi lo svolgimento di cariche presso gli organipreposti.

All’atto della costituzione, il patrimonio deve essere composto dabeni giuridicamente certi di confluenza nella titolarita della fondazionein oggetto; a titolo di esempio non possono essere presi in considerazionepromesse di future donazioni o di futuri lasciti testamentari.

La predetta certezza consegue al gia citato giudizio di congruita trai mezzi e lo scopo di pubblica utilita perseguito, al fine di ottenere ilriconoscimento della personalita giuridica.

Il patrimonio iniziale puo successivamente essere aumentato da:

- lasciti testamentari;- liberalita;- attivita commerciali;- rendite mobiliari ed immobiliari;- contributi da parte di enti privati e/o pubblici.

La legge n. 127/1997 ha eliminato il vincolo dell’autorizzazione del-l’autorita competente per l’acquisto di immobili, e l’accettazione di ere-dita, legati, e donazioni.

L’attivita della fondazione puo essere sostenuta da attivita di volon-tariato, e di lavoro dipendente, autonomo, professionale.

Le fondazioni possono svolgere attivita commerciale, purche svolta inmodo secondario e comunque strumentale allo scopo istituzionale per ilquale e stato costituita. Nel caso di svolgimento di attivita indicate dal-l’art. 2195 del codice civile, si applica alla fondazione lo statuto dell’im-prenditore commerciale (per le fondazioni bancarie e musicali e espressa-mente prevista la liquidazione coatta amministrativa in sostituzione dellasoggezione al fallimento).

Le fondazioni possono essere di varia tipologia, tra cui:

- fondazioni di famiglia, finalizzate alla tutela della famiglia o di al-cuni membri della stessa, fermo restando la finalita di pubblicautilita;

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- fondazione di partecipazione; si tratta di fondazioni “aperte” anuovi soggetti, in cui oltre all’aspetto patrimoniale, e valorizzatol’apporto collaborativo dei partecipanti;

- fondazioni bancarie, disciplinate dal d.lg n. 356/1990 e smi;- fondazioni, ex ipab;- fondazioni universitarie;- fondazioni musicali.

I comitati

Il comitato puo essere definito come un gruppo di persone, promotricidi attivita, a seconda dei casi, a rilevanza politica, sociale, economica,culturale, ricreativa.

Il comitato e normato dagli artt. 39-42 del codice civile. L’art. 39 delcodice civile indica alcuni esempi di comitato:

- di soccorso o di beneficenza;- di promozione di opere pubbliche;- di tutela di monumenti;- di promozione di esposizioni;- di promozione di mostre;- di promozione di festeggiamenti.

I comitati si possono distinguere in:

- comitati autonomi, in cui le risorse finanziarie sono fornite daimembri del comitato;

- comitati elettivi, ossia il gruppo di membri individuati ed elettinell’ambito di un gruppo piu ampio;

- comitati promotori, finalizzati in primis alla raccolta di fondi peril raggiungimento di determinati obiettivi.

La dottrina giuridica piu recente evidenzia che il comitato elettivorisponde alla forma di mandato collettivo, mentre il comitato autonomocoincide con la forma giuridica dell’associazione.

L’oggetto del comitato deve avere natura “altruistica”, rivolta ad ungruppo di soggetti piu ampio, e non limitata ai membri dello stesso.

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Il patrimonio del comitato e costituito principalmente dalle offertedei terzi. L’utilizzo dei fondi di terzi impone ai comitati l’impossibilitadi destinare i fondi raccolti ad altre finalita.

Per la conclusione del contratto costitutivo del comitato non e neces-sario la costituzione di un fondo patrimoniale, ma l’impegno dei membriad operare per il raggiungimento delle finalita del comitato.

La forma del contratto e libera, fatto salvo il caso di richiesta delriconoscimento della personalita giuridica.

Ogni comitato si dota di un programma atto a favorire la raccolta deifondi.

Nei confronti del comitato, i sottoscrittori assumono la qualifica diterzi. L’oblazione al comitato e un contratto di tipo consensuale ad ob-bligazione unilaterale.

La normativa non prevede l’organizzazione interna del comitato.All’interno del comitato si distinguono due figure principali:

- i promotori, ossia coloro che annunciano il programma;- gli organizzatori, ossia coloro che gestiscono il comitato.

La responsabilita patrimoniale dei membri del comitato e illimitatae solidale ai sensi dell’art. 41 del codice civile, qualora il comitato nonabbia personalita giuridica.

In base all’art. 42 del codice civile il comitato si scioglie nei seguenticasi:

- l’insufficienza dei fondi raccolti;- l’attuazione dello scopo annunciato;- la sopravvenuta impossibilita di raggiungere lo scopo.

La devoluzione del patrimonio all’atto dello scioglimento e regola-to dall’atto costitutivo, o in assenza di precisa indicazione e definitadall’autorita governativa competente.

L’impresa sociale

Non e possibile parlare di economia sociale, senza prima avere trattatol’impresa sociale.

L’imprenditoria sociale privata (impresa sociale) e l’attivita orientata

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alla produzione di beni e servizi con finalita ed obiettivi di natura sociale;ad esempio la gestione di un istituto scolastico paritario per la diffusionedi un certo tipo di cultura religiosa-etico-morale.

La normativa sull’impresa sociale e il completamento di un iter le-gislativo nazionale che ha visto il riconoscimento giuridico delle associa-zioni dei volontariato, delle cooperative sociali, delle organizzazioni nonorganizzative, e delle associazioni di promozione sociale, oltre ai vari in-terventi normativi che hanno riguardato le fondazioni.

Le opzioni giuridico-organizzative che la normativa consentiva, estro-mettevano dal settore della produzione di beni/servizi di utilita socialegran parte degli enti del Terzo Settore, o ne riducevano fortemente laflessibilita operativa.

Si e pertanto evidenziata la necessita di una normativa in grado didare al settore sociale una imprenditorialita efficace, efficiente, ed eco-nomicamente autosostenibile.

In quest’ottica e da intendere la legge n. 118/2005 che diede delegaal Governo di regolare entro un anno l’impresa sociale; il Governo diedeattuazione alla predetta legge con il d.lg n. 155/2006.

Per il d.lg n. 155/2006, sono imprese sociali tutte le organizzazioni, aprescindere dalla loro forma giuridica, ivi compresi gli enti di cui al LibroV del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attivitaeconomica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni oservizi di utilita sociale, diretta a realizzare finalita di interesse generale.

La definizione di cui sopra:

- non fa riferimento a specifiche forme giuridico-organizzative;- amplia il concetto di impresa, sia dal punto di vista giuridico (ad

esempio puo svolgere attivita di impresa anche una associazione dipromozione sociale), che dal punto di vista economico (la finalitadell’azione imprenditoriale non e piu il profitto, ma l’utilita sociale).

L’art. 2, comma 1, del d.lg. n. 155/2006 indica le attivita che possonoessere svolte dall’impresa sociale:

- assistenza sociale ai sensi della legge n. 328/2000;- assistenza sanitaria;- assistenza socio-sanitaria;- educazione, istruzione, e formazione;- tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;- valorizzazione del patrimonio culturale;

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- turismo sociale;- formazione universitaria e post-universitaria;- ricerca ed erogazione di servizi culturali;- formazione extrascolastica;- servizi strumentali all’impresa sociale.

L’art. 2, comma 2, del d.lg. n. 155/2006 specifica inoltre che sono im-prese sociali le organizzazioni che svolgono attivita imprenditoriale perl’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili ai sensi delregolamento europeo n. 2204/2002.

Al fine di rientrare nei parametri previsti dalla normativa, la quota dilavoratori svantaggiati/disabili nel complesso non puo essere inferiore al30% dei lavoratori impiegati. Parallelamente l’attivita sociale che qualifi-ca l’impresa sociale deve essere prevalente; la standard della prevalenza,come previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del24 gennaio 2008, e dato dalla somma di ricavi superiore al 70% di quellicomplessivi. Per definire la predetta quota, il calcolo dei ricavi relativiall’attivita prevalente e dato esclusivamente solo da quelli riferibili alleattivita di utilita sociale, mentre per la somma complessiva dei ricavi sifa riferimento a tutte le tipologie di entrata di competenza dell’esercizio.

L’art. 3 del d.lg. n. 155/2006 prevede il divieto assoluto di distribu-zione degli utili sia in forma diretta che indiretta; per forma indiretta siintende:

- la corresponsione agli amministratori di emolumenti superiori allamedia delle imprese del settore che operano in un’ottica di mercato;

- forme di retribuzione ai lavoratori subordinati e/o autonomi supe-riori ai livelli previsti dagli accordi contrattuali di settore;

- la remunerazione degli strumenti finanziari emessi, non superioredi cinque punti percentuali a quella media di mercato.

In base all’art. 5 del d.lg. n. 155/2006 l’organizzazione che esercitaun’impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico; l’atto costitu-tivo deve specificare l’attivita prevalente sociale, l’assenza dello scopo dilucro, e il divieto di distribuzione degli utili. L’art. 6 del d.lg. n. 155/2006prevede che per le imprese sociali con capitale sociale superiore a euro20.000,00 (ventimila,00) sussista la responsabilita patrimoniale limitata,mentre per le imprese sociali con capitale sociale inferiore al predettolimite sono patrimonialmente ed illimitatamente responsabili coloro chehanno agito in nome e per conto dell’impresa.

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In base all’art. 7 del d.lg. n. 165/2006, la denominazione sociale devecontenere l’indicazione di impresa sociale.

In base all’art. 8 del d.lg. n. 155/2006, almeno la meta delle carichegestionali deve essere assegnata a soggetti interni all’organizzazione; inbase all’art. 1 del predetto decreto legislativo, le imprese profit e le pub-bliche amministrazioni, eventualmente partecipanti al capitale dell’im-presa sociale, non possono nominare alcuna carica sociale. Lo statutodell’impresa sociale deve prevedere specifici requisiti di onorabilita, pro-fessionalita, ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

L’art. 9 del d.lg. n. 155/2006 prevede che l’ingresso di nuovi soci, el’esclusione dei soci sono regolati statutariamente secondo il principio dinon discriminazione, e che in opposizione alle delibere in merito sia pos-sibile investire della questione l’assemblea dei soci.

Secondo l’art. 10 del d.lg. n. 155/2006 a carico dell’impresa socialesussistono i seguenti obblighi di tenuta delle scritture contabili:

- il libro giornale;- il libro degli inventari;- la redazione di un bilancio che rappresenti adeguatamente la situa-

zione patrimoniale ed economica dell’impresa;- la redazione del bilancio sociale.

Ad integrazione del predetto dettato normativo, e del decreto delMinistero dello Sviluppo Economico del 24 gennaio 2008, l’Agenzia per ilTerzo Settore (soppressa nel 2012) ha redatto linee guida e schemi per laredazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle impresesociali, che prevedono quanto segue.

Le imprese sociali che hanno la forma giuridica prevista dal Libro Vdel codice civile devono redigere il bilancio di esercizio secondo le normecivilistiche di riferimento. In particolare per:

- le societa in accomandita per azioni, disciplinate nel Titolo V, CapoVI del codice civile, si applicano, in forza del rinvio contenutonell’art. 2454 del codice civile, le norme relative alla societa perazioni;

- le societa a responsabilita limitata, disciplinate nel Titolo V, capoVII del codice civile, in forza del rinvio contenuto nell’art. 2478-bisdel codice civile, valgono per la redazione del bilancio, le disposizio-ni di cui agli art. 2423 del codice civile e ss., salvo quanto dispostodall’art. 2435-bis del codice civile;

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- le societa cooperative, disciplinate nel Titolo VI, Capo I del codicecivile si applicano, in forza del rinvio contenuto nell’art. 2519 delcodice civile, e in quanto compatibili le norme relative alla societaper azioni;

- i consorzi, disciplinati nel Titolo X, capo II, vale quanto dispostodall’art. 2615-bis, che rinvia per la redazione della situazione patri-moniale alle norme relative al bilancio di esercizio delle societa perazioni.

Per le societa di persone, sebbene non esistano vincoli di legge per laredazione del bilancio, si ritiene opportuno anche per le predette societal’adozione degli schemi di cui all’art. 2423 del codice civile e ss. in quantoapplicabili.

Invece le imprese sociali aventi la forma giuridica di enti non profitdevono redigere i seguenti documenti:

1. Stato Patrimoniale;2. Rendiconto Gestionale;3. Conto Economico gestionale dell’attivita principale;4. Nota Integrativa;5. Relazione di missione.

Le aree gestionali per le quali il Rendiconto gestionale deve indicarei ricavi e i costi sono:

- le attivita tipiche;- le attivita promozionali e di raccolta fondi;- le attivita accessorie;- le attivita di gestione finanziaria e patrimoniale;- le attivita di supporto generale.

I valori del periodo devono essere comparati con quelli del periodoprecedente. Ad integrazione del rendiconto gestionale, deve essere ancheprodotto un conto economico gestionale, redatto secondo lo schema pre-visto dall’art. 2425 del codice civile, atto a rappresentare i ricavi e i costidell’attivita principale, come definita dall’art. 1 del d.lg. n. 155/2006.

Per le imprese sociali con ricavi e proventi inferiori a euro 250.000,00,e prevista una rendicontazione maggiormente semplificata, attraversola redazione di un solo prospetto di Rendicontazione degli incassi, deipagamenti e della situazione patrimoniale. Il Rendiconto in oggetto sistruttura in due sezioni:

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- sezione A, Incassi e Pagamenti;- sezione B, Situazione Attivita e Passivita.

Inoltre, come gia accennato, per le imprese sociali, sempre in base alleprevisioni dell’art. 10, comma 2, del d.lg. n. 155/2006, la redazione delbilancio sociale e obbligatoria, e deve “rappresentarne l’osservanza dellefinalita sociali”. Gli enti non profit che intendono acquisire la predettadenominazione devono prevedere nel proprio statuto la redazione del bi-lancio sociale. A regolare in dettaglio la questione e intervento il decretodel Ministero della Solidarieta Sociale del 28 gennaio 2008.

Parallelamente l’art. 12 del d.lg. n. 155/2006 prevede che le normestatuarie e/o i regolamenti consentano una governance partecipata del-l’impresa, aperta ai lavoratori e ai vari stakeholders.

In merito alle operazioni straordinarie di gestione, i riferimenti sonol’art. 13 del d.lg. n. 155/2006, e il decreto del 28 gennaio 2008 del Mi-nistero della Solidarieta Sociale. L’articolo in oggetto dispone, al comma1, che, per le organizzazioni che esercitano un’impresa sociale, la trasfor-mazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo dapreservare l’assenza di scopo di lucro dei soggetti risultanti. Le operazio-ni straordinarie sono soggette a preventiva autorizzazione da parte delMinistero della Solidarieta Sociale; vale il silenzio assenso qualora entronovanta giorni dalla data della richiesta da parte degli amministratorinon sia pervenuto diniego.

Al momento l’unico specifico vantaggio fiscale riconosciuto alle im-prese sociali e la mancata soggezione agli studi di settore (circ. prot. n.579 III/1.3 del 24 marzo 2009 dell’Agenzia delle Entrate).

Le start up innovative a vocazione sociale e le Societa

benefit

La legge n. 221/2012 ha previsto all’art. 25, comma 4 le start up innova-tive a vocazione sociale (SIAVS). I settori individuati da tale provvedi-mento sono:

- assistenza sociale;- assistenza sanitaria;- educazione, istruzione e formazione;

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- tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;- valorizzazione del patrimonio culturale;- turismo sociale;- formazione universitaria e post-universitaria;- ricerca ed erogazione di servizi culturali;- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della di-

spersione scolastica e al successo scolastico e formativo;- servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in

misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che eserci-tano un’impresa sociale.

Alle persone fisiche e giuridiche che investono in siavs sono ri-conosciute rispettivamente detrazioni irpef del 25%, e deduzioni iresdel 27%, mentre queste aliquote si attestano al 19% e al 20% per gliinvestimenti nelle altre start up innovative.

Il riconoscimento di siavs avviene a particolari condizioni previsteda quanto disposto dalla Circolare n. 3677/C emessa dal Ministero del-lo Sviluppo Economico il 20 gennaio 2015; in particolare le siavs, perottenere e mantenere il predetto status, devono redigere ogni anno ildocumento di impatto sociale ed inviarlo al Registro delle imprese com-petente.

Il concetto di impatto sociale si aggiunge ai tradizionali concetti azien-dali di input ed outcome, e di fatto e identificabile con le economie e/odiseconomie esterne prodotte.

Con la Legge di Stabilita relativa al 2016 (legge n. 208/2015), sonostate introdotte nell’ordinamento giuridico italiano le societa benefit. Sitratta di societa che oltre alla finalita del lucro, prevedono nei loro atticostitutivi e/o statuti anche l’impegno di perseguire una o piu finalitadi beneficio comune, e operano in modo responsabile, sostenibile e tra-sparente nei confronti di persone, comunita, Territori, Ambiente, benied attivita culturali e sociali, enti ed associazioni, ed altri portatori diinteresse; in tal caso all’indicazione della denominazione sociale, possonoaggiungere quella di societa benefit (o l’acronimo sb).

E prevista l’azione di responsabilita verso gli amministratori che nonattuano un adeguato bilanciamento tra gli scopi lucrativi e sociali dellasocieta; per le societa benefit sussiste l’obbligo di rendicontazione e va-lutazione in merito all’attivita a carattere sociale svolta, e sono soggetteal controllo dell’Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato. Sitratta di una tipologia di societa basate sul modello statunitense dellaBenefit Corporation, certamente innovativa in ambito europeo. Pero al

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momento non sono previsti incentivi per le predette societa, che pertantopossono beneficiare esclusivamente del conseguente marketing sociale.

Le societa benefit, dal punto di vista normativo, si inseriscono ideal-mente tra le imprese sociali e le siavs.

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La sicurezza dei volontari e dei lavoratori

degli enti del terzo settore,

e la tutela della privacy

Il d.lg. n. 81/2008 e smi, ossia il testo normativo di riferimento per latutela della sicurezza dei lavoratori, nell’ambito del Terzo Settore e ancheapplicabile ai volontari, oltre che ai lavoratori degli enti non profit.

Tale normativa implica significativi adempimenti, e la implementa-zione di un sistema di sicurezza che garantisca la sicurezza dei predettisoggetti, prevedendo significative sanzioni penali ed amministrative incaso di violazione della vigente normativa in tema.

In base al comma 12-bis dell’art. 3 del d.lg. n. 81/2008 e smi, la nor-mativa in oggetto e applicabile non solo ai volontari delle associazioni divolontariato, ma anche a quelli delle associazioni di promozione sociale,delle associazioni sportive dilettantistiche, fermo restando il coinvolgi-mento per tutti i soggetti che svolgono attivita lavorativa e/o profession-ale.

Le organizzazioni che si avvalgono in via prevalente dei volontari sonodestinatarie di una specifica normativa.

Infatti i primi due periodi del comma 12-bis dell’articolo 3 del d.lg.n. 81/2008 definiscono l’inquadramento generale dei volontari e comedeve essere attuata la tutela nei loro confronti attraverso la seguenteformulazione:

Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano lapropria attivita, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborsodi spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui allalegge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettanti-stiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 dellalegge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonche neiconfronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), deltesto unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dicui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e leassociazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate lemodalita di attuazione della tutela di cui al primo periodo . . .

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L’articolo di riferimento in oggetto recita:

Art. 21. – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiaredi cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis delcodice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o serviziai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti delfondo, i soci delle societa semplici operanti nel settore agricolo, gliartigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformita alle disposizionidi cui al Titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarliconformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata difotografia, contenente le proprie generalita, qualora effettuinola loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolganoattivita in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delleattivita svolte e con oneri a proprio carico hanno facolta di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsionidi cui all’articolo n. 41, fermi restando gli obblighi previstida norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salutee sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivitasvolte, secondo le previsioni di cui all’articolo n. 37, fermirestando gli obblighi previsti da norme speciali.

Pertanto la normativa consente in parte di demandare al volontariola propria autotutela; cio nonostante appare utile ricordare che il d.lg.n. 81/2008 e smi prende in considerazione la questione delle posizioni digaranzia, che di fatto escludono una deresponsabilizzazione in merito allasicurezza dei volontari da parte delle figure dirigenziali dell’ente.

In particolare per le organizzazioni non profit e necessario predisporreprocessi atti a:

- garantire l’utilizzo di attrezzature di lavoro idonee e rispondenti airequisiti minimi della legislazione vigente;

- garantire l’eventuale utilizzo (se necessari per il tipo di attivitasvolta) di dispositivi di protezione individuale idonei e rispondentiai requisiti minimi della legislazione vigente;

- garantire l’esposizione di una tessera di riconoscimento con carat-teristiche predefinite;

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- garantire (se previsto dal documento di valutazione dei rischi) lapossibilita di beneficiare della sorveglianza sanitaria attraverso unmedico competente (sempre che l’attivita comporti uno dei rischiper cui e prevista la sorveglianza sanitaria);

- garantire un raccordo operativo finalizzato alla tutela della sicurez-za e della prevenzione dei rischi tra l’organizzazione dell’ente nonprofit e l’attivita dei volontari;

- garantire un sistema di sicurezza per la gestione delle emergenze,dei rischi di incendio, e del pronto soccorso;

- garantire la possibilita di beneficiare di corsi di formazione specificiin merito;

A monte la necessita della valutazione di tutti i rischi, compresi anchequelli potenziali, e la redazione del documento di valutazione dei rischi.

Ovviamente quanto sopra esposto deve essere commisurato all’attivi-ta e alle dimensioni svolte dall’ente non profit. In ogni caso certamentesi tratta di un aspetto di primaria importanza sia per i profili di cura edi attenzione alla persona umana, che per i profili civili, penali, e ammi-nistrativi che possono derivare dalla violazione della disciplina vigente inmateria. Soggetto particolarmente esposto alla responsabilita penale e ilPresidente dell’ente non profit.

In ultimo si evidenzia che ogni incarico, in merito alla gestione dellasicurezza, deve essere preventivamente accettato dal soggetto designato.

Parallelamente gli enti non profit devono provvedere ad implementareun sistema organizzativo di tutela della privacy, e trattamento dei datipersonali.

Le figure caratterizzanti tale sistema sono: il titolare, il responsabile,gli incaricati al trattamento, l’amministratore di sistema, e ovviamentel’interessato, ossia il privato cittadino di cui sono trattati i dati personali.

Il titolare e l’ente; il responsabile e gli incaricati sono i soggetti indi-viduati sulla base di una nomina e di un mansionario scritto, che deveessere accettata per lo svolgimento delle attivita connesse al trattamentodei predetti dati; l’amministratore di sistema e la figura professionale checura la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici dell’ente (sonoesonerati dall’obbligo di utilizzare la predetta figura gli enti che trattanosolo i dati del personale a fini contributivi, e quelli che trattano i datipersonali solo a fini amministrativo-contabili).

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Per la problematica in oggetto, di particolare importanza e l’acqui-sizione del consenso del soggetto interessato al trattamento dei dati,fermo restando che tale consenso non e necessario per quanto segue:

- gli obblighi derivanti da un contratto;- gli obblighi derivanti da contatti regolari degli associati, finalizzati

alla gestione dell’ente;- i dati contenuti nei curricula inviati spontaneamente;- la trasmissione dati tra soggetti giuridici per finalita amministrativo-

contabili.

La redazione del documento programmatico sulla sicurezza e tuteladella privacy e facoltativo dal 2012; in ogni caso si tratta di un documentomolto utile per rendicontare e dimostrare la strutturazione dell’attivitasvolta dall’ente in merito alla tutela dei dati personali, e ai connessiadempimenti previsti dalla vigente normativa.

Per quanto riguarda eventuali dispositivi di videosorveglianza, essidevono:

- essere segnalati con apposito cartello;- essere soggetti a verifica preliminare per la valutazione di rischi

specifici;- essere idonei alla protezione dei dati acquisiti.

In particolare si sottolinea che il periodo di conservazione delle im-magini non puo essere superiore alle ventiquattro ore.

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Gli appalti pubblici “sociali”

della Pubblica Amministrazione

La gestione degli appalti pubblici in un’ottica sociale e definita SocialResponsable Public Procurement (srpp). Il tema del srpp e statotrattato ampiamente dall’Unione Europea con il documento “Acquistisociali. Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti”,pubblicato nel 2011.

Dal punto di vista normativo comunitario, le direttive n. 17 e n. 18del 2004 hanno chiarito e consentito che le amministrazioni pubblichepossono soddisfare esigenze di tipo pubblico, coniugandole a criteri diaggiudicazione sociale ed ambientale.

In particolare, la direttiva n. 17/2004 prevede la possibilita di labora-tori protetti e di programmi di lavoro protetto, per favorire l’occupazionedi soggetti disabili a difficile occupabilita.

In ambito nazionale, il d.lg. n. 163/2006 apre alla funzione socialedegli appalti pubblici gia all’art. n. 2; l’art. 52 del d.lg. n. 163/2006riprende i contenuti della direttiva n. 17/2004 in tema di laboratorioprotetto e di programmi di lavoro protetto; l’art. 69 del d.lg. n. 163/2006prevede per le stazioni appaltanti, la possibilita di esigere il soddisfaci-mento di clausole sociali, fermo restando le esigenze di economicita delsrpp; l’art. 83 del d.lg. n. 163/2006 prevede che tra i criteri di valu-tazione per l’assegnazione degli appalti siano previste “clausole ambien-tali”.

Nel 2008 e stato emanato il D.I. dell’11 aprile 2008 con l’obiettivo didivulgare il Green Public Procurement (gpp). Il decreto di cui sopra haindividuato 11 settori prioritari di riferimento:

- arredi;- edilizia;- gestione dei rifiuti;- servizi al Territorio;- servizi energetici;- elettronica;- prodotti tessili e calzature;- cancelleria;- ristorazione;

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- servizi di gestione degli edifici;- trasporti.

Il decreto del Ministero dell’Ambiente del 6 giugno 2012 ha previsto ildialogo strutturato tra la stazione appaltante e gli offerenti sui seguentiambiti:

- tutela del lavoro;- tutela agli standard sociali della filiera;- monitoraggio sull’applicazione degli standard ambientali e sociali;- attivazione di correttivi per l’attuazione di standard ambientali e

sociali.

L’attenzione alle clausole sociali ed ambientali e stata ulteriormentetestimoniata dal d.m. 10 aprile 2013 del Ministero dell’ambiente.

Ma la tematica principale degli aspetti sociali degli appalti pubblici,e certamente quella degli inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati.

In merito all’art. n. 52 del d.lg. n. 163/2006, le cooperative socialidi tipo B possono essere considerate laboratori protetti solo se la quotadi lavoratori disabili occupati dalla cooperativa sociale e superiore al30% della forza lavoro (quota minima prevista dalla legge n. 381/1991),ossia superiore al 50%; analogamente i programmi di lavoro protettoimpongono che per l’esecuzione degli appalti, la forza lavoro disabile siasuperiore al 50% dell’intera forza lavoro occupata; si sottolinea che ladisabilita deve essere tale da impedire un proficuo impiego occupazionenell’ordinario mercato del lavoro.

In ogni caso, le cooperative sociali di tipo B devono occupare, comesopra evidenziato, soggetti svantaggiati (non necessariamente disabili)per almeno il 30% del personale svantaggiato; la tipologia di soggettisvantaggiati e indicata all’art. n. 4 della legge n. 381/1991.

Si sottolinea che il Regolamento Comunitario n. 800/2008 prevedeuna definizione piu ampia di soggetti svantaggiati rispetto al predettoarticolo 4 della legge n. 381/1991; per il Regolamento Comunitario n.800/2008 sono soggetti svantaggiati:

- disoccupati da almeno sei mesi; i disoccupati da oltre 24 mesi sonoconsiderati gravemente svantaggiati;

- coloro che sono privi di diploma di scuola media superiore o pro-fessionale;

- i lavoratori disoccupati con una eta superiore ai 50 anni;

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- gli adulti che vivono soli con almeno una persona a carico;- i lavoratori che operano in ambienti discriminanti in un’ ottica di

genere;- i membri etnici di singole comunita.

Il d.lg. 50/2016 ha novellato il d.lg. n. 163/2006, in attuazione delledirettive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE, che han-no superato quelle del 2004, ma trascurando le clausole sociali.

Come gia visto, gli enti del Terzo Settore possono beneficiare di “af-fidamenti e convenzioni” da parte degli enti pubblici, in virtu della loronatura non profit (art. n. 5 della legge n. 328/2000).

Ne consegue che di particolare interesse per quanto in oggetto, sonola legge n. 328/2000 e il d.p.c.m. applicativo del 30 marzo 2001. Lapredetta normativa, nel definire un quadro integrato di interventi socio-assistenziali, evidenzia la possibilita di coprogettazione, e affidamentiriservati agli enti del Terzo Settore, sulla base delle specifiche direttiveregionali.

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Donare alle associazioni

Le erogazioni liberali agli enti non profit beneficiano di agevolazioni fiscaliche, entro determinati limiti, possono assumere la natura di detrazionedi imposta o di onere deducibile dal reddito imponibile.

A favore delle persone fisiche che effettuano erogazioni liberali neiconfronti di enti non profit per ciascun periodo di imposta, viene rico-nosciuta una detrazione di imposta pari al 19% o al 26% dell’impostadovuta, calcolata secondo le regole di cui agli artt. n. 15, comma 1, lett.h), h-bis), i), i-bis), i-ter), i-quater), i-octies) e 15, comma 1.1 del d.p.r.n. 917/1986 (t.u.i.r.).

I versamenti devono essere necessariamente effettuati con proceduretracciabili, affinche sia possibile individuare il soggetto erogante, quellobeneficiario, e la causale del versamento.

In alternativa alla detrazione di imposta, i privati possono dedurre,in modo totale o parziale dal reddito complessivo dichiarato ai fini ir-pef, l’ammontare delle erogazioni liberali effettuate, ai sensi dell’art. 14,comma 1, della legge n. 80 del 2005 o ai sensi dell’art. 10, lett. g), i),l-quater) del d.p.r. n. 917/1986 (t.u.i.r.).

In sintesi il contribuente deve scegliere se optare per le detrazioni diimposta, o per la deducibilita, rimanendo vincolato a tale scelta per l’in-tero anno fiscale.

Per le imprese che effettuano liberalita e prevista solo la deducibilitadelle predette; le regole che disciplinano la deducibilita sono quelle di cuiall’art. 14, comma 1, della legge n. 80 del 2005 o all’art. 100, comma 2,lett. a), b), g), f), h), l), m), n), o), o-bis), del d.p.r. n. 917/1986(t.u.i.r.), anche queste non cumulabili tra loro.

Con riferimento alle imprese, ai sensi dell’art. 13, comma 2 e com-ma 3 del d.lg. n. 460/1997, non costituiscono ricavi e pertanto non sonoassoggettate a tassazione (se sono rispettati determinati adempimentiespressamente indicati dalla norma):

- le cessioni, a titolo gratuito e a favore di Onlus, di derrate alimen-tari, e di prodotti farmaceutici esclusi dal circuito commerciale;

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- le cessioni, sempre a titolo gratuito e a favore di Onlus, di benidiversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici fino adun ammontare di euro 1.032,91, a condizione che si tratti di benicui e diretta l’attivita dell’impresa.

Inoltre ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. i), del d.p.r. 917/1986(tuir) e possibile portare in deduzione dal reddito d’impresa fino al 5%delle spese sostenute per prestazione di lavoro dipendente con riferimentoal costo del personale per servizi resi a favore delle Onlus, limitatamenteai costi del personale assunto con contratto a tempo indeterminato.

Per gli approfondimenti in materia si rimanda all’ottimo istant bookSaper ricevere del ciessevi (scaricabile gratuitamente on line).

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MODULISTICA

(Fac-simili)

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(1) Atto costitutivo e statuto di associazione

In data . . . . . . . . . . . . presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . in via/corso/piazza . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . Comune di. . . . . . . . . . . ., cap. . . . . . . . . . . ., si sono riuniti iseguenti sigg.:

1. il sig./sig.a . . . . . . . . . . . ., nato a . . . . . . . . . . . . il. . . . . . . . . . . . . . .,residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., c.f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. il sig./sig.a . . . . . . . . . . . ., nato a . . . . . . . . . . . . il. . . . . . . . . . . . . . .,residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., c.f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

3. il sig./sig.a . . . . . . . . . . . ., nato a . . . . . . . . . . . . il. . . . . . . . . . . . . . .,residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., c.f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Dai suddetti comparenti, in qualita di soci fondatori, e costituitauna associazione denominata “. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”

Art. 2 - L’Associazione e una libera aggregazione di persone e non hascopo di lucro e svolge attivita di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 3 - L’Associazione ha sede in . . . . . . . . . . . ., e la modifica della sedelegale non ha valore di modifica dell’atto costitutivo;

Art. 4 - L’Associazione ha come scopo esclusivo perseguire le seguentifinalita:

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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A tal fine l’Associazione potra assumere tutte le iniziative necessarie edidonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

Art. 5 – L’Associazione ha durata illimitata nel tempo/l’associazioneavra termine il . . ./. . ./. . .

Art. 6 – L’Associazione e apartitica ed aconfessionale.

Art. 7 – I costituenti assumono a disciplinare e regolare l’Associazione,lo Statuto che si allega al presente atto, alla lettera A, come parte in-tegrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano. L’Asso-ciazione avra come principi informatori, analizzati dettagliatamente nel-l’allegato statuto sociale: l’assenza di fini di lucro, la democraticita dellastruttura, l’elettivita delle cariche associative, la gratuita prevalente delleprestazioni fornite dagli associati e quant’altro richiesto per la valida co-stituzione di un’Associazione avente la qualifica di. . . . . . . . . . . .(specificarela tipologia giuridica).

Con il predetto atto costitutivo e nominato il seguente Consiglio Di-rettivo, che durera in carica . . . . . . . . . . . . anni, e potra essere revocatodall’Assemblea generale degli Associati, solo a seguito di . . . . . . . . . . . .:

- Presidente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- Consigliere-Vice Presidente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....;- Consigliere: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- Consigliere: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- Consigliere: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 8 – Gli associati costituenti conferiscono mandato al Presidenteper la registrazione del presente atto e l’espletamento di ulteriori adem-pimenti necessari.

Art. 9. – Il primo esercizio sociale si chiudera il 31 dicembre . . . . . .

Segue lo statuto, nell’allegato A, parte integrante del presente atto.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto: seguono firme dei soci fonda-tori.

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Allegato A

Statuto dell’Associazione “. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”

Art. 1 – Costituzione.

E costituita l’Associazione di . . . . . . . . . . . . denominata “. . . . . . . . . . . .”con sede in . . . . . . . . . . . ., presso. . . . . . . . . . . ., Comune di . . . . . . . . . . . .,cap. . . . . . . . . . . .

La durata e illimitata/e fissata al . . ./. . ./. . .

La modifica della sede legale non costituisce modifica dell’atto costitutivoe dello statuto.

Art. 2 – Scopi.

L’Associazione e apolitica e non persegue finalita di lucro. Gli scopi dellasua attivita sono:

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Per il raggiungimento dei predetti scopi l’Associazione puo svolgere ognitipo di attivita che possa direttamente e/o indirettamente essere fun-zionale al raggiungimento dei predetti scopi, anche attraverso la sosteni-bilita finanziaria nel tempo dell’associazione.

Art. 3 – Consulenza tecnica.

Per il miglior svolgimento della propria attivita e particolarmente per l’o-pera di consulenza e di studio dei problemi connessi a. . . . . . . . . . . . . . . . . .,la Associazione puo avvalersi di:

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1. esperti;2. commissioni di esperti;3. gruppi settoriali.

A farne parte possono essere chiamate persone non aventi la qualifica diassociati.

La nomina di esperti e la istituzione delle commissioni di esperti, e digruppi settoriali e fatta dal Consiglio Direttivo. In caso di urgenza la no-mina puo essere effettuata dal Presidente, e ratificata nella prima riunionedel Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Istituzione di sedi secondarie.

Il Consiglio Direttivo puo autorizzare la costituzione di sedi secondarie,le cui spese di conduzione potranno essere a carico della Associazioneentro i limiti dei fondi assegnati a tale scopo dal Consiglio Direttivo dellaAssociazione.

Titolo secondo – Associati

Art. 5 – Associati (Soci).

Puo essere socio della Associazione qualunque persona fisica o giuridica,privata o pubblica, interessata alle finalita della stessa, purche accettil’atto costitutivo, lo statuto, e gli eventuali regolamenti dell’Associazio-ne, non abbia conflitti di interessi in merito, e dimostri una adeguataformazione ed esperienza in merito alle tematiche trattate.

Art. 6 – Categorie di soci.

I soci possono essere delle seguenti categorie:

a) soci ordinari;b) soci sostenitori;c) soci aggregati;d) soci onorari.

Sono soci costituenti i firmatari dell’atto costitutivo e dell’allegato statu-to.

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Sono soci ordinari coloro che si attengono alle disposizioni del presentestatuto, e versano il contributo annuo.

Sono soci sostenitori coloro che si attengono alle disposizioni del presentestatuto, e che versano un contributo minimo annuale non inferiore aldoppio della quota stabilita per i soci ordinari.

I soci onorari sono individuati dal Consiglio Direttivo, e sono soggetti chehanno particolare esperienza e maturato meriti nell’ambito del settoredi competenza dell’Associazione; i soci onorari sono esonerati dal paga-mento della quota associativa, ma non possono far parte del ConsiglioDirettivo.

I soci hanno tutti uguali diritti e doveri, fatto salvo l’esonero del paga-mento della quota associativa a favore dei soci onorari, e il vincolo per ipredetti di non potere far parte del Consiglio Direttivo.

E esclusa ogni limitazione di voto in funzione della temporaneita dellapartecipazione alla vita associativa.

Art. 7 – Contributi.

Chi intende associarsi ha il dovere di pagare la quota associativa. Il Con-siglio Direttivo delibera annualmente la misura del contributo annualeper l’appartenenza all’associazione. Le quote associative dovranno essereversate in unica soluzione.

Le quote, e i contributi associativi, sono intrasmissibili, non rivalutabili,e non ripetibili.

Art. 8 – Ammissione.

Le domande di ammissione all’Associazione devono essere effettuate periscritto su moduli appositi e firmati dal richiedente. Le domande di i-scrizione dei soci saranno valutate, ed eventualmente accettate con in-sindacabile voto della maggioranza del Consiglio Direttivo. In caso didiniego, l’aspirante candidato puo richiedere, entro . . . . . . . . . . . . giornidalla decisione, che in merito si esprima a titolo definitivo l’Assembleadegli Associati.

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Art. 9 – Durata della qualita di socio.

La domanda di ammissione all’Associazione impegna l’associato a tuttigli effetti statutari e di regolamento. I diritti sono sospesi in assenza dipagamento della quota associativa. Si acquisisce la qualifica di associatocon il versamento della quota associativa. Il socio rimane tale se in regolacon il pagamento della quota associativa, e non oltre il . . . . . . . . . . . . mese,dalla messa in mora del Consiglio Direttivo per mancato pagamento dellapredetta quota.

Art. 10 – Perdita della qualita di socio.

La qualita di socio si perde, oltre che in caso di dimissioni, anche per vio-lazione dei doveri associativi, per illeciti compiuti contro l’associazione,per gravi danni prodotti a sfavore della Associazione, per gravi danni diimmagine prodotti a sfavore dell’Associazione, e per il mancato versa-mento della quota associativa dopo il secondo sollecito. L’esclusione del-l’associato e deliberata dal Consiglio Direttivo. L’associato puo richiedereentro . . . giorni, che a titolo definitivo si esprima in merito l’assembleadegli associati.

Art. 11 – Esercizio dei diritti sociali.

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci in regola con il pagamentodella quota associativa; nel periodo di mora l’associato non ha dirittodi voto e non e eleggibile per le cariche associative, ma ha solo dirittoa partecipare alle assemblee, senza diritto di intervento, e di ricevere lecomunicazioni sociali.

Titolo terzo – Organi della associazione.

Art. 12 – Organi.

Sono organi della associazione:

a) l’Assemblea Generale degli Associati;b) il Consiglio Direttivo;c) il Presidente;d) il Tesoriere (eventuale);e) il Segretario (eventuale);f) la Giunta esecutiva (eventuale);g) i Revisori dei conti (eventuale);

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h) il Collegio dei probiviri (eventuale);i) il Comitato tecnico scientifico (eventuale)

Art. 13 – L’Assemblea degli Associati.

L’Assemblea degli Associati, in relazione a quanto si intende trattare edeliberare, si suddivide in ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria degli Associati si riunisce annualmente entro tremesi/il. . . . . . . . . dalla chiusura di ogni esercizio sociale per l’approvazionedel rendiconto; inoltre, puo riunirsi per richiesta del Consiglio Direttivoo su richiesta di almeno un . . . . . . . . . dei soci.

L’Assemblea e convocata mediante lettera e-mail, o affissione all’albopresso la sede legale. L’Assemblea generale ordinaria:

a) nomina il Presidente Onorario;b) nomina il Consiglio Direttivo;c) nomina i componenti degli organi di controllo previsti dagli even-

tuali regolamenti;d) approva il rendiconto economico;e) ratifica le misure dei contributi associativi annuali;f) delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritenga

di sottoporle, o proposto da almeno un . . . . . . . . . degli associati.

L’Assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche del presentestatuto ed allo scioglimento dell’Associazione, secondo quanto previstodalla vigente normativa.

Gli argomenti non compresi all’ordine del giorno non sono ammessi al-la discussione e alla relativa deliberazione; quanto trattato nell’ambitodella voce varie ed eventuali puo essere solo oggetto di informazione ediscussione, ma non di deliberazione.

Art. 14 – Validita – voto – maggioranze.

Ogni socio, qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un voto epuo farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta; ogniassociato non puo rappresentare piu di . . . . . . . . . associati.

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Per quanto riguarda i quorum costitutivi e deliberativi si rinvia alla vi-gente normativa/in deroga alla vigente normativa il quorum deliberativodell’Assemblea straordinaria e di . . . . . . . . .

Art. 15 – Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si compone di . . . . . . . . . membri. Con l’atto costitu-tivo e nominato il primo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo durain carica . . . anni. I compiti del Consiglio Direttivo sono:

a) promuove e delibera le iniziative necessarie al conseguimento deifini sociali e attua le delibere dell’assemblea;

b) delibera sulle domande di ammissione, e sulla esclusione degli as-sociati;

c) delibera tutti gli atti di gestione economica e finanziaria del patri-monio sociale, ed in particolare delibera ogni contratto, convenzionee accordo utile alla vita associativa, compresa l’accensione di contocorrenti bancari, e mutui;

d) delibera la misura del contributo annuale per le varie categorie disoci;

e) approva il rendiconto economico;f) l’adozione di ogni azione idonea alla tutela dei diritti dell’associa-

zione, compresa la tutela giudiziaria e la capacita di transazioni edarbitrati.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire mediante consul-tazione in video conferenza ovvero telefonica.Il primo Consiglio Direttivo dura in carica anni. . . . . . . . . dalla data dicostituzione, ed e composto da:

- sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., in qualita di Presidente;- sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., in qualita di Vice Presidente;- sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Il Consiglio Direttivo nominato con l’atto costitutivo e soggetto a revocada parte dell’Assemblea Generale dei Soci solo a seguito di . . . . . . . . .

Nel caso si verifichino dimissioni nel Consiglio Direttivo nominato conl’atto costitutivo, l’Assemblea degli Associati procede a nuova nominaper la sostituzione dei consiglieri dimissionari.

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Il Consiglio Direttivo stabilisce, eventualmente con proprio Regolamento,le aree di operativita, e le relative deleghe.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere nominati senza limite dimandato/con il limite di . . . . . . . . . . . . mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo si costituisce validamente con la presenza del Presi-dente o del Vice Presidente, e con la presenza di almeno altri . . . . . . . . . . . .

consiglieri.

Art. 16 – Presidente Onorario.

Qualora l’Assemblea degli Associati lo ritenga opportuno, tale organopuo nominare il Presidente Onorario, anche tra i non soci, che resta incarica per . . . . . . . . . . . . anni dalla nomina.

Il Presidente onorario non ha competenze e poteri decisionali e gestionali,ma puo inviare all’Assemblea degli Associati e/o al Consiglio Direttivopareri non vincolanti sulle questioni inerenti l’Associazione. Il Presidenteonorario puo partecipare di diritto alla Assemblea degli Associati e alleriunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente dell’Associazione e nominato dal Presidente del Con-siglio Direttivo. Il Vice-Presidente e i Consiglieri delegati, coadiuvanoil Presidente, ed esercitano i poteri e le funzioni a loro delegati dalPresidente, in base alle deleghe ricevute.

Art. 18 – Comitati permanenti speciali.

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, puo istituire gruppi specializ-zati di settore e nominare i rispettivi coordinatori, che ritenga necessariper svolgere il programma della Associazione. La istituzione dei grup-pi specializzati e a discrezione del Presidente e in nessun caso possonoessere istituiti per un periodo di tempo superiore a quello di durata incarica del Presidente che li nomina/di . . . . . . . . . . . . I gruppi specializzatisono sciolti dal Presidente quando viene terminato il loro lavoro e quandosono state accettate le loro relazioni, o quando il Consiglio Direttivo, asuo insindacabile giudizio, lo ritiene opportuno. E compito dei gruppispecializzati svolgere indagini, condurre studi ed interpellanze, dare sug-gerimenti al Consiglio Direttivo, ed in generale assolvere tutti i compitiindicati dal Consiglio Direttivo.

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Art. 19 – Collegio dei Revisori (se previsto).

Il Collegio dei Revisori e composto . . . . . . . . . . . . . . . membri effettivi e. . . . . . . . . . . . supplenti, anche non soci. E eletto dall’Assemblea degli As-sociati, e dura in carica . . . . . . . . . anni. I membri possono essere rielettiper un secondo mandato consecutivo/non possono essere rieletti per unsuccessivo mandato consecutivo. Il Collegio dei revisori nomina tra i suoimembri effettivi, un Presidente. L’organo vigila sulla gestione ammini-strativa dell’Associazione, esamina i rendiconti economici e gli eventua-li bilanci di previsione, e redige sugli stessi la relazione da presentareall’Assemblea degli Associati.

Art. 20 – L’esercizio sociale.

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine diogni esercizio, il rendiconto economico e predisposto dal Consiglio Di-rettivo e, (corredato dalla relazione del Collegio dei revisori; se e pre-visto il predetto organo), deve essere depositato presso la sede legaledell’Associazione/pubblicato sul sito internet dell’Associazione almenocinque giorni prima dell’Assemblea ordinaria degli Associati, convocataper l’approvazione.

Il rendiconto annuale deve essere approvato entro il primo trimestre/entroil. . . . . . . . . dell’anno successivo all’esercizio di riferimento.

E fatto divieto di distribuire anche indirettamente, utili o avanzi di ge-stione, nonche fondi, riserve, o capitale, o quote del patrimonio, durantela vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione nonsiano imposte dalla legge.

Titolo quarto – Disposizioni varie.

Art. 21 – Scioglimento e liquidazione.

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria de-termina contestualmente le modalita di liquidazione e nomina uno o piuliquidatori, anche non soci, di cui fissa i poteri.

Delibera inoltre sulla destinazione del patrimonio residuo, dopo la liqui-dazione, in base alla vigente normativa/individua quale ente beneficiario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Art. 22 – Soluzione delle controversie.

La soluzione di tutte le questioni e vertenze che possono insorgere, aqualsiasi titolo, fra gli associati, e/o fra gli associati e l’Associazione, edevoluta al Tribunale competente/a arbitro, nominato da. . ./a Collegiodei probiviri.

Art. 23 – Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente statuto sifa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto: seguono firme dei soci fonda-tori

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(2) Convocazione dell’Assemblea ordinaria degliAssociati

Ai Sigg. Associati

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria.

Si informa che il Consiglio Direttivo di questa Associazione ha deliberatodi convocare l’Assemblea ordinaria degli Associati per il giorno . . . . . . . . .

alle ore . . . . . . . . . in prima convocazione, e per il medesimo giorno alleore . . . . . . . . . in seconda convocazione.

La riunione avverra presso . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’Assemblea e convocata per discutere il seguente ordine del giorno:

1. lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente (senon approvato contestualmente);

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .;3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .;4. varie ed eventuali.

La documentazione inerente all’ordine del giorno puo essere preventiva-mente esaminata con le seguenti modalita. . .

Luogo, . . ./. . ./. . .

Il Presidente

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(3) Convocazione straordinaria dell’Assemblea straor-dinaria degli Associati

Ai Sigg. Associati

Oggetto: Convocazione Assemblea straordinaria.

Si informa che il Consiglio Direttivo di questa Associazione ha delibe-rato di convocare l’Assemblea straordinaria degli Associati per il giorno. . . . . . . . . alle ore . . . . . . . . . in prima convocazione e per il medesimo giornoalle ore . . . . . . . . . in seconda convocazione.

La riunione avverra presso. . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’Assemblea e convocata per discutere il seguente ordine del giorno:

1. lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente (senon approvato contestualmente);

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;4. varie ed eventuali.

La documentazione inerente all’ordine del giorno puo essere preventiva-mente esaminata con le seguenti modalita. . .

Si ricorda che le delibere devono essere approvate con i quorum de-liberativi previsti dallo statuto, per cui si raccomanda la piu ampiapartecipazione.

Luogo, . . ./. . ./. . .

Il Presidente

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(4) Convocazione del Consiglio Direttivo

Ai Sigg. Consiglieri

Oggetto: Convocazione del Consiglio Direttivo.

Si informa che e convocato il Consiglio Direttivo per il giorno. . . alleore. . . . . . . . ., presso. . . . . . . . ., per discutere il seguente ordine del giorno:

- lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente (senon approvato contestualmente);

- . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- varie ed eventuali;

La documentazione inerente all’ordine del giorno puo essere preventiva-mente esaminata con le seguenti modalita. . .

Luogo, . . ./. . ./. . .

Il Presidente

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(5) Verbale dell’Assemblea degli Associati

In data . . . . . . . . . presso . . . . . . . . . alle ore. . . . . . . . . si riunisce l’Assem-blea degli Associati, per discutere il seguente ordine del giorno, come daconvocazione del . . ./. . ./. . .:

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti associati:

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il Presidente, verificata la sussistenza del quorum costitutivo, nominasegretario verbalizzante il sig. . . . . . . . . .. . . . . . . . ., e da avvio ai lavori.

Viene esaminato il primo punto all’ordine del giorno. Il Presidente illustrale questioni connesse al punto all’ordine del giorno, e da avvio alla discus-sione in merito. Interviene il sig. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . che dichiaraquanto segue: . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .

Interviene il sig. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . ., che dichiara quanto segue:. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

Non sussistendo altri interventi, il Presidente dichiara esaurita la discus-sione, ed invita gli associati ad esprimere il proprio voto in forma pale-se/segreta. Terminate le operazioni di voto, il Presidente rileva che quantoprevisto al punto 1 dell’ordine del giorno viene approvato/respinto conla seguente votazione:

- favorevoli: n. . . . . . . . . .

- contrari: n. . . . . . . . . .

- astenuti: . . . . . . . . .

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Delibera n. 1. L’Assemblea degli Associati approva/respinge, con laseguente votazione. . . . . . . . ., quanto segue in base al primo punto dell’or-dine del giorno: . . . . . . . . .

Il Presidente passa ad esaminare il successivo punto all’ordine del giorno.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Delibera n. 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Esauriti i punti all’ordine del giorno, e trattate le varie ed eventuali, vieneletto il verbale per l’approvazione. Il verbale e approvato con la seguentevotazione:

- favorevoli: n. . . . . . . . . .;- contrari: n. . . . . . . . . .;- astenuti: n. . . . . . . . . .

L’Assemblea degli Associati e sciolta alle ore . . . . . . . . .

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

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(7) Verbale del Consiglio Direttivo

In data . . . . . . . . . presso . . . . . . . . . alle ore. . . . . . . . . si riunisce il Con-siglio Direttivo, per discutere il seguente ordine del giorno, come daconvocazione del . . ./. . ./. . .:

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti associati:

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Il Presidente, verificata la sussistenza del quorum costitutivo, nominaquale segretario verbalizzante il sig. . . . . . . . . ., e da avvio ai lavori.

Viene esaminato il primo punto all’ordine del giorno. Il Presidente illustrale questioni connesse al punto all’ordine del giorno, e da avvio alla discus-sione in merito. Interviene il sig. . . . . . . . . che dichiara quanto segue. Inter-viene il sig. . . . . . . . . ., che dichiara quanto segue: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Non sussistendo altri interventi, il Presidente dichiara esaurita la discus-sione, ed invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto in forma pale-se/segreta. Terminate le operazioni di voto, il Presidente rileva che quantoprevisto al punto 1 dell’ordine del giorno viene approvato/respinto conla seguente votazione:

- favorevoli: n. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- contrari: n. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- astenuti: n. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Delibera n. 1. Il Consiglio Direttivo approva/respinge, con la seguentevotazione. . . . . . . . ., quanto segue in base al primo punto dell’ordine delgiorno: . . . . . . . . .

Il Presidente passa ad esaminare il successivo punto all’ordine del giorno.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Delibera n. 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esauriti i punti all’ordine del giorno, e trattate le varie ed eventuali, vieneletto il verbale per l’approvazione. Il verbale e approvato con la seguentevotazione:

- favorevoli: n. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- contrari: n. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- astenuti: n. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il Consiglio Direttivo e sciolto alle ore . . . . . . . . .

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

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(8) Domanda di adesione a socio.

Spett. Consiglio Direttivo dell’Associazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il/La sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nato/a . . . . . . . . . il . . . . . . . . ., re-sidente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . in via . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . . . ., c.f.. . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefono privato . . . . . . . . ., telefono cellulare . . . . . . . . .,telefono ufficio . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . .

chiede

a codesto Consiglio Direttivo di essere ammesso/a in qualita di sociodell’Associazione . . . . . . . . . . . . . . . . . ., stante la sussistenza dei requisitirichiesti dallo Statuto.

Inoltre si dichiara di avere preso visione dello statuto, di condividerne ivalori e le norme espresse, unitamente ai Regolamenti dell’Associazione.

Luogo,. . ./. . ./. . . Firma

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, dopo avere ricevuto l’infor-mativa con la normativa di riferimento, si autorizza al trattamento e alladiffusione dei dati sopra riportati inerenti alla persona del sottoscritto, aisoli fini associativi, e per quanto strettamente necessario allo svolgimentoe allo sviluppo dell’attivita dell’Associazione.

Luogo,. . ./. . ./. . . Firma

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(9) Lettera di ammissione in qualita di socio

Al sig/sig.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oggetto: Sua ammissione a socio.

Ho il piacere di comunicarLe che il Consiglio Direttivo di questa Asso-ciazione, nella seduta del . . . . . . . . ., con delibera n. . . . . . . . . ., ha accoltola Sua domanda di ammissione presentata in data . . . . . . . . .

Per acquisire i pieni diritti associativi relativi alla qualifica di associatodeve adempiere al versamento della quota associativa con le seguentimodalita alternative:

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Per qualsiasi informazione puo contattare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nell’esprimere la piu grande soddisfazione per la Sua ammissione, sicoglie l’occasione per porgere i piu cordiali saluti.

Luogo,. . ./. . ./. . . Il Presidente

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(10) Registro elenco soci

Elenco Associati dell’Associazione. . . . . . . . . . . . . . . Anno sociale . . . . . . . . .

Nominativo Numero Indirizzo Recapito E-mail Tipologiaprogressivo telefonico di associatoiscrizione

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(10) Rinnovo tesseramento

All’Associato sig./sig.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oggetto: rinnovo tesseramento per l’esercizio sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . .,e pagamento della quota associativa.

Si ricorda che per il pagamento della quota associativa relativa all’e-sercizio dell’anno sociale . . . . . . e previsto quale termine ultimo la datadel . . . . . . Come da delibera n. . . . . . . del Consiglio Direttivo (o di al-tro organo competente) del . . ., la quota e di euro . . . (. . .) e puo essereversata con le seguenti modalita alternative:

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gli associati in regola con il pagamento della quota associativa potrannoritirare la tessera relativa al nuovo anno sociale presso. . . . . . . . . . . . . . . conle seguenti modalita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il mancato pagamento della quota associativa produce gli effetti previstidallo Statuto dell’associazione.

Cordiali saluti

Luogo,. . ./. . ./. . . Il Presidente

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(10) Messa in mora per mancato pagamento dellaquota associativa

All’Associato sig./sig.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oggetto: mancato pagamento della quota associativa.

Da un controllo contabile risulta che non e stata ancora pagata la quotaassociativa relativa all’anno sociale. . . . . . Come da delibera n. . . . . . . delConsiglio Direttivo (o di altro organo competente) del . . . . . . . . ., la quotae di Euro . . . . . . (. . . . . .) e puo essere versata con le seguenti modalitaalternative:

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In attesa di una regolarizzazione, il mancato pagamento della quotaassociativa produce gli effetti previsti dallo statuto dell’associazione.

Cordiali saluti

Luogo,. . ./. . ./. . . Il Presidente

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(11) Verbale del Consiglio Direttivo per la redazionedel bilancio consuntivo.

L’anno . . . . . . il giorno . . . del mese di . . . . . . alle ore . . . . . . presso la sedesociale, sita in via. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di . . . . . . . . . . . . . . . . . .

si e riunito, come da convocazione del . . ./. . ./. . ., il Consiglio Direttivodell’Associazione. . . per discutere e deliberare sul seguente ordine delgiorno:

1. approvazione redazione del conto consuntivo al 31 dicembre . . . . . .,da presentare all’Assemblea degli Associati;

2. approvazione della relazione di accompagnamento al conto consun-tivo relativo all’anno sociale. . . . . .;

3. varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Presidente;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Vicepresidente;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Consigliere;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Consigliere;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Consigliere.

Il Presidente, accertato il rispetto del quorum costitutivo, e nominatoquale segretario verbalizzante il Consigliere sig. . . . . . ./sig.a . . . . . . . . . . . .,illustra il documento del conto consuntivo relativo all’anno sociale . . .,dando spiegazione di ogni voce e valore dello stesso; sulla base di quantoillustrato, viene anche esposta e commentata la relazione di accompagna-mento.

Terminata la predetta illustrazione, chiede ai Consiglieri se sussistonointerventi in merito. Interviene il Consigliere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

che espone quanto segue: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Interviene il Consigliere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . che espone quanto segue:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non sussistendo altri in-terventi si passa all’approvazione del conto consuntivo, e della relazionedi accompagnamento, da presentare all’Assemblea degli Associati perl’approvazione. Il conto consuntivo e approvato/respinto con la seguentevotazione:

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- favorevoli: n. . . . . . . . . . . . .

- contrari: n. . . . . . . . . . . . .

- astenuti: n. . . . . . . . . . . . .

Delibera n. 1. Il conto consuntivo relativo all’anno sociale . . . eapprovato/respinto con la seguente votazione. . .

Si passa alla votazione in merito alla approvazione della relazione diaccompagnamento al conto consuntivo relativo all’anno sociale. . . Lapredetta relazione e approvata/respinta con la seguente votazione:

- favorevoli: n. . . . . . . . . . . . .

- contrari: n. . . . . . . . . . . . .

- astenuti: n. . . . . . . . . . . . .

Delibera n. 2. La relazione di accompagnamento al conto consunti-vo relativo all’anno sociale. . . . . . e approvata/respinta con la seguentevotazione: . . . . . .

Accertato che non sussistono questioni da trattare in varie ed eventuali/si discutono le seguenti questioni in varie ed eventuali, con i seguentiinterventi:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La riunione del Consiglio Direttivo e sciolta alle ore. . .

Il Segretario Il Presidente

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(12) Verbale del Consiglio Direttivo per la redazionedel bilancio preventivo

L’anno . . . il giorno . . . del mese di . . . alle ore . . . presso la sede sociale,sita in via. . . . . . . . . . . . di . . . . . . . . . . . . si e riunito, come da convocazionedel . . ./. . ./. . ., il Consiglio Direttivo dell’Associazione. . . . . . . . . . . . perdiscutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione del bilancio preventivo relativo all’anno sociale . . . . . .;2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;3. varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Presidente;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Vicepresidente;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Consigliere;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Consigliere;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Consigliere.

Il Presidente, accertato il rispetto del quorum costitutivo, e nomina-to quale segretario verbalizzante il Consigliere sig./sig.a. . . . . . . . . . . . .,illustra il documento del bilancio preventivo relativo all’anno sociale. . . . . . . . ., dando spiegazione di ogni voce e valore dello stesso.

Terminata la predetta illustrazione, chiede ai Consiglieri se sussistono in-terventi in merito. Interviene il Consigliere . . . che espone quanto segue:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interviene il Con-sigliere . . . . . . . . . che espone quanto segue: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Non sussistendo altri interventi si passa all’approvazione del bilancio pre-ventivo da presentare all’Assemblea degli Associati per l’approvazione. Ilbilancio preventivo e approvato/respinto con la seguente votazione:

- favorevoli: n. . . . . . . . . . . . .

- contrari: n. . . . . . . . . . . . .

- astenuti: n. . . . . . . . . . . . .

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Delibera n. 1. Il bilancio preventivo relativo all’anno sociale . . . eapprovato/respinto con la seguente votazione . . . . . .

Accertato che non sussistono questioni da trattare in varie ed eventuali/si discutono le seguenti questioni in varie ed eventuali, con i seguentiinterventi:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La riunione del Consiglio Direttivo e sciolta alle ore. . .

Il Segretario Il Presidente

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(13) Schema di conto consuntivo/bilancio preventivo

PROVENTI ONERI

Descrizione Importo Descrizione Importo

Rimanenze attive Rimanenze passiveesercizio precedente esercizio precedente

Quote associative Rimborso spesedegli aderenti a volontari

Altri contributi Spese per copertura

degli aderenti assicurativa

Contributi da Oneri per il

privati personale dipendente

Contributi da organismi Compensi perinternazionali Prestazioni di

lavoro autonomo

Contributi dello Stato, Affitto e costi

di Enti pubblici di gestionedi Enti o Istituzioni della sede

finalizzati esclusivamente Socialeal sostegno dispecifiche e documentate

attivita o progetti

Rimborsi derivanti Spese sostenute

da convenzioni per le attivitaistituzionali

Entrate derivanti Spese perda attivita commerciali attivita commercialie/o produttive marginali e/o produttive marginali

Iniziative di Spese per iniziativeautofinanziamento di autofinanziamento

Donazioni e lasciti Spese per attivitatestamentari svolte in convenzione

Rendite patrimoniali Spese inerenti ai

beni Immobili

Accensione di prestiti Rimborsi di prestiti

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Altre entrate Altre spese

TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE

AVANZO/DISAVANZO

PARTITE PARTITE

DI GIRO DI GIRO

Raccolta di fondi Distribuzione di fondi

AVANZO DI CASSA

Dettaglio dell’avanzo

di cassa- Contanti

- Banca

RESIDUI RESIDUIATTIVI PASSIVI

Contributi Enti Pubblici Fornitori

Crediti verso altri Debiti verso altri

Data . . . . . . . . . Il Presidente

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(14) Verbale di approvazione del conto consuntivo/bi-lancio preventivo dell’Assemblea degli Associati

In data . . . . . . . . . presso . . . . . . . . . alle ore. . . . . . . . . si riunisce l’Assem-blea degli Associati, per discutere il seguente ordine del giorno, come daconvocazione del . . ./. . ./. . .:

- approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio sociale . . . . . .

/bilancio preventivo relativo all’esercizio sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti associati:

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Il Presidente, verificata la sussistenza del quorum costitutivo, nominasegretario verbalizzante il sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., e da avvio ai lavori.

Viene esaminato il primo punto all’ordine del giorno. Il Presidente illustrale questioni connesse al punto all’ordine del giorno e mostra la relativadocumentazione, e da avvio alla discussione in merito. Interviene il sig.. . . . . . . . . . . . . . . . . . che dichiara quanto segue:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Interviene il sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., che dichiara quanto segue: . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Non sussistendo altri interventi, il Presidente dichiara esaurita la discus-sione, ed invita gli associati ad esprimere il proprio voto in forma pale-se/segreta. Terminate le operazioni di voto, il Presidente rileva che quan-to previsto al punto 1 dell’ordine del giorno viene approvato/respinto conla seguente votazione:

- favorevoli: n. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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- contrari: n. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- astenuti: n. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Delibera n. 1. L’Assemblea degli associati ha approvato/respinto, conla seguente votazione. . ., il conto consuntivo/bilancio preventivo relativoall’esercizio sociale . . .

Il Presidente passa ad esaminare il successivo punto all’ordine del giorno.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Delibera n. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Esauriti i punti all’ordine del giorno, e trattate le varie ed eventuali, vieneletto il verbale per l’approvazione. Il verbale e approvato con la seguentevotazione:

- favorevoli: n. . . . . . . . . .

- contrari: n. . . . . . . . . .

- astenuti: n. . . . . . . . . .

L’Assemblea degli Associati e sciolta alle ore . . . . . . . . .

Il Segretario Il Presidente

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(15) Richiesta di contributo per evento/manifestazione/iniziativa

Spett.le. . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Il sottoscritto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .residente in via/piazza/corso . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(citta) . . . . . . . . . . . . . . . . . .(prov.) . . . . . . . . . c.a.p . . . . . . . . . (recapito tele-fonico) . . . . . . . . . in qualita di Presidente e legale rappresentante del-l’Associazione . . . . . . . . . . . . . . . . . ., sede legale . . . . . . . . . . . . . . . . . ., codicefiscale/partita iva . . . . . . . . . . . . . . . . . ., rivolge domanda per ottenere unasovvenzione a sostegno del seguente evento/manifestazione/iniziativa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In allegato il materiale illustrativo in merito, e il bilancio preventivodell’evento/manifestazione/iniziativa.

L’eventuale contributo potra essere accreditato sul seguente IBAN:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione rivolta all’evento/mani-festazione/iniizativa, si coglie l’occasione per porgere i piu cordiali saluti.

Luogo, . . ./. . . / . . . Il Presidente

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BILANCIO PREVENTIVO DEL PROGETTO

SPESE PREVISTE COPERTURA FINANZIARIA

Euro Euro

pubblicita e promozione risorse proprie

organizzazione e segreteria contributo dell’Ente Locale

sede dell’iniziativa

affitto sala contributi da altri Enti

compensi (relatori, contributi privatiricercatori, esecutori)

ospitalita altro (specificare)

stampa atti o catalogo altro (specificare)

altro (specificare) altro (specificare)

altro (specificare altro (specificare)

altro (specificare) altro (specificare)

altro (specificare) altro (specificare)

altro (specificare) altro (specificare)

altro (specificare) altro (specificare)

varie o impreviste altro (specificare)(entro 5% del totale)

Totale Totale

Luogo, . . ./. . ./. . . Il Presidente

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(16) Richiesta di patrocinio per evento/manifestazione/iniziativa

Spett.le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il sottoscritto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . re-sidente in via/piazza/corso. . . . . . . . . . . . n. . . . (citta) . . . . . . . . . . . . (prov.). . . c.a.p. . . .(recapito telefonico). . . . . ., in qualita di Presidente e legalerappresentante dell’Associazione. . . . . . . . ., sede legale. . . . . . . . ., codice fi-scale/partita iva. . ., rivolge domanda per ottenere il patrocinio a sostegnodel seguente evento/manifestazione/iniziativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In allegato il materiale illustrativo dell’evento/manifestazione/inizia-tiva.

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione rivolta all’iniziativa, sicoglie l’occasione per porgere i piu cordiali saluti.

Luogo, . . ./. . ./. . . Il Presidente

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(17) Atto di nomina del responsabile della privacy aisensi del d.lg. n. 196/2003

Il sottoscritto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .residente in via/piazza/corso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n. . . . . . .(citta). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(prov.) . . . c.a.p . . .

(recapito telefonico). . . in qualita di Presidente e legale rappresentantedell’Associazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sede legale. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . codice fiscale/partita iva . . . . . .

nomina

il Sig/sig.a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., responsabiledel trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del d.lg. n. 196 del30 giugno 2003.Il Sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nella qualita di re-sponsabile ha il potere ed il dovere di compiere tutto quanto si renderanecessario ai fini del rispetto e della corretta applicazione del d.lg. n.196/03.

Specificatamente, il responsabile e tenuto a:

- individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento,impartendo loro, sempre per iscritto, le idonee istruzioni;

- vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;- verificare mensilmente lo stato generale di applicazione del d.lg. n.

196/2003, predisponendo idonea relazione scritta;- evadere senza ritardo le richieste ed i reclami degli interessati, oltre

alle eventuali richieste dell’Autorita garante in merito;- adempiere a tutti gli obblighi di legge previsti a carico della funzione

Luogo, . . ./. . ./. . . Il Presidente

Per accettazioneSig./Sig.a

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18) Dichiarazione per erogazioni liberali

Il sottoscritto sig./sig.a . . . . . . . . . . . . . . ., cf. . . . . . . . . . . ., in qualita di legalerappresentante pro-tempore dell Associazione “. . . . . . . . . . . . . . . . . .”

dichiara

1) di aver ricevuto dal sig./sig.a . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cf. . . . . . . . . . . .,l’erogazione libera di Euro . . . . . . . . ., con la seguente modalita (speci-ficare bonifico, assegno. . . . . . . . .)

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) che l’Associazione utilizzera la predetta somma esclusivamente perfinanziare le attivita istituzionali.

Si rilascia la presente dichiarazione a titolo di quietanza.

Luogo, . . ./. . ./. . . Il Presidente

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(19) Riepilogo scontrini

RIEPILOGO SCONTRINI

DataTipo di spesa

ImportoDescrizione Soggettoda rimborsare

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(20) Liberatoria per le pubblicazioni della propriaimmagine e autorizzazione trattamento dati

La sottoscritta / Il sottoscritto. . . . . . . . . . . . . . . . . ., cf. . . . . . . . . . . ., auto-rizza la pubblicazione delle proprie immagini riprese dall’Associazionedurante lo svolgimento delle sue attivita per uso di . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ne vieta altresı l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignita per-sonale e il decoro dello scrivente. La posa e l’utilizzo delle immagini sonoda considerarsi effettuate in forma gratuita.

Parimenti, ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Le-gislativo 196/2003, si consente al trattamento dei dati personali nellamisura necessaria al perseguimento degli scopi statutari, e con le modalitaindicate nell’informativa medesima.

Luogo, . . ./. . ./. . . Firma

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Finito di stampare nel mese di dicembre 2016Impressioni Grafiche Societa Cooperativa ONLUS – Acqui Terme (AL)

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2012

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10,00 9 788896 652107

ISBN 978-88-96652-10-7

Dall’Antropologia criminalealla Psicologia criminale

e investigativaIl passaggio dal cervello alla mente del criminaleper tracciare il profilo psicologico del colpevole

Fabrizio Russo

Linee guida per l’associazionismo

Roberto Collura

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2016

Società per gli Asili Notturni

di Torino Onlus

UNIVERSITÀP O P O L A R ED I T O R I N O EDITORE SRL