DS Marchetti Nicola. Art. 1- Oggetto del regolamento - Finalità e caratteri della valutazione...

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Art. 1- Oggetto del regolamento - Finalità e caratteri della valutazione -OGGETTO DELLA VALUTAZIONE: Processo di apprendimento, comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. -ARTICOLAZIONE:Verifiche intermedie e valutazioni periodiche e finali coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal POF-COMPITI DEL COLLEGIO DOCENTI: definire modalità e criteri nel POF-CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: Al termine della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione-INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE: assicurare alle famiglie un'informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni -NORME DI RIFERIMENTO PER I° CICLO: art. 8 e 11 del d. lgs 59/2004, art. 2 e 3 della L. 169/2008, nonché presente regolamento. -STRANIERI: per i soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del DPR 31-081999, n. 394, la valutazione uguale agli alunni italiani.

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Chi? Docenti della classe compreso ins. sostegno(doc. esterno+esperti+ins. att. altern. danno a ins. classe elementi informativi su interesse e profitto)

Voti numerici espressi anche in lettere tranne che per religione

Comportamento: giudizio secondo criteri del C.d.d

Non ammissione alla classe successiva: decisione assunta all’unanimità in casi eccezionali e con specifica motivazione

In presenza di carenze: inserimento nel documento di valutazione di specifica nota

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Chi?Consiglio di classe compreso ins. sostegno(doc. esterno +esperti+ins. att. altern. danno a ins. classe elementi informativi su interesse e profitto) a maggioranza

Voti numerici espressi anche in lettere tranne che per religione

Comportamento: voto numerico illustrato con nota

Ammissione alla classe successiva: decisione assunta a maggioranza e voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento.

Validità dell'anno: frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale salvo motivate deroghe per casi eccezionali.

In presenza di carenze: inserimento nel documento di valutazione di specifica nota

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NORMATIVA: Art. 11 D.Lgs n.59/2004 TERZO ANNO: esame di Stato. ESAME DI IDONEITA’: Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità…. AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO:

A-candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. B-candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio.C- candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.

L. 25 ottobre 2007 n.176: All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis";GIUDIZIO DI IDONEITA’ O DI NON AMMISSIONE ALLESAME: "4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneita' o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.".

PROVA INVALSI: -4ter. L'esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

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AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO: DPR 122 ART. 3.GIUDIZIO DI IDONEITA’ ESPRESSO IN DECIMI NEI CONFRONTI DI ALUNNI CON: validità dell'anno scolastico, votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento .

AMMISSIONE PRIVATISTI come da art 11 D.Lgs n.59/2004 PROVA INVALSI come da art. 11 D.Lgs n.59/2004 ESITO ESAME DI STATO: Esito espresso in DECIMI e illustrato con una

CERTIFICAZIONE ANALITICA dei traguardi di competenza e del livello globale; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una VALUTAZIONE NON INFERIORE A SEI DECIMI

COSA SI VALUTA: esiti delle prove scritte e orali, prova INVALSI, giudizio di idoneità.

VOTO FINALE: media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

CANDIDATI PRIVATISTI: all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, prova INVALSI

LODE: Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.

PUBBLICAZIONE RISULTATI: Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, c. 2, del d. l. 30 giugno 2003, n. 196.

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CHI?Consiglio di classe compreso ins. sostegno(doc. esterno +esperti+ins. att. altern. danno a ins. classe elementi informativi su interesse e profitto)a maggioranza

Voti numerici espressi anche in lettere tranne che per religione

Comportamento: voto numerico(concorre ai crediti e…) Ammissione alla classe successiva: decisione assunta a

maggioranza e voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento.

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati

In presenza di voti inferiori a sei: sospensione del giudizio, interventi di recupero, accertamento del recupero delle carenze, giudizio finale

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Art. 6 - Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione

AMMISSIONE: A- votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

B- a domanda gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL CREDITO SCOLASTICO: In sede di scrutinio finale dal consiglio di classe, composto da tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 1/bis e 4, del testo unico di cui al d.l. 297/1994, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica.

PUBBLICAZIONE ESITI SCOLASTICI: Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

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ATTRIBUZIONE DI VALUTAZIONE INFERIORE A SEI DECIMI: La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 4, c. 1, del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al c.1 dell'art. 2 del decreto-legge, dei comportamenti:

a) previsti dai commi 9 e 9/bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

MOTIVAZIONE: La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

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I° CICLO: le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi.

II° CICLO: parametri di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto.

Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Invalsi e delle principali rilevazioni internazionali.

ADOZIONE E ARMONIZZAZIONE DEI MODELLI DI CERTIFICAZIONE: Decreto del MIUR

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Valutare il comportamento, le discipline e le attività svolte sulla base del PEI previsto dall'articolo 314, comma 4, del t. u. di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994,

Voto espresso in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.

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I° CICLO PROVE d’esame differenziate: (anche INVALSI), coerenti con gli

insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

PROVE con valore equivalente a quelle ordinarie. PROVE adattate, ove necessario in relazione al PEI, a cura dei

docenti della commissione. PROVE sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi

didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

Diploma di licenza voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

Attestato di credito formativo: titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

II°CICLO Prove d’esame secondo le modalità art.318 del D.Lgs 297/1994 In caso di non conseguimento del DIPLOMA: rilascio attestato con

elementi informativi

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Alunni con DSA certificate: la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni e degli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

Diploma finale: non riporta le modalità di svolgimento e la differenziazione delle prove.

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Frequenza di periodi temporalmente rilevanti in ospedali: i docenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato

Frequenza dei corsi con durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe.

Esami conclusivi: analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.