D.R.S. n. 179 del REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

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1 D.R.S. n. 179 del _______________ REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 VISTO il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana; VISTA la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.; VISTA la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.; VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”; VISTA la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l’art. 11 “Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana”; VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.; VISTA la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”; VISTA la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l’art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”; VISTA la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” come modificata dall’art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13; VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l’emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (nel seguito D.R.A.); VISTO il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.; VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente l’On.le Avv. Salvatore Cordaro; VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2799 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del D.R.A.; VISTO il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile di questo Servizio al Dott. Salvatore Di Martino; VISTA la nota prot. D.R.A. n. 17479 del 23/03/2021, con il quale il Dirigente Generale del D.R.A. ha affidato la reggenza ad interim di questo Servizio al Dott. Salvatore Anzà; VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; VISTA la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; VISTA la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.; VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale

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D.R.S. n. 179 del _______________

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1

VISTO il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;

VISTA la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l’art. 11 “Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;

VISTA la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l’art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;

VISTA la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” come modificata dall’art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l’emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (nel seguito D.R.A.);

VISTO il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente l’On.le Avv. Salvatore Cordaro;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2799 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;

VISTO il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile di questo Servizio al Dott. Salvatore Di Martino;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 17479 del 23/03/2021, con il quale il Dirigente Generale del D.R.A. ha affidato la reggenza ad interim di questo Servizio al Dott. Salvatore Anzà;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTA la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale

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(V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTO il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTA la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;

VISTO il decreto assessoriale 30/03/2007 “Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 08/05/2007, n. 13 e in particolare l’art. 1 “Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti S.I.C. e Z.P.S.”;

VISTO il decreto assessoriale 22/10/2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 21/04/2017 “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale per l’adozione dei provvedimenti di V.A.S. e di V.I.A. di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fatta eccezione per le istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013, nonché per l’adozione dei provvedimenti di V.INC.A. ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come modificato in ultimo dall’art. 25 comma 7 della legge regionale 12/05/2020, n.9;

VISTA la deliberazione della G.R. n.189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;

VISTO il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2016, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della G.R. n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (nel seguito “C.T.S.”);

VISTI i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 19/Gab del 19/01/2021;

VISTO il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

VISTO il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, con il quale sono state rivisitate la disciplina delle procedure di valutazione ambientale di competenza dell’amministrazione regionale e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della C.T.S., entrambe già oggetto prima del decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018 e quindi del decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018 oggi entrambi abrogati;

VISTO il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, con il quale è stato approvato il protocollo d’intesa stipulato il 06/02/2020 tra il D.R.A. e l’A.R.P.A. Sicilia ai fini dell’espletamento della verifica di ottemperanza, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 307 del 20/07/2020 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)” con la quale, a parziale modifica di quanto statuito con la deliberazione di G.R. n. 48 del 26/02/2015, il D.R.A. è stato individuato quale Autorità competente all'adozione dei

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provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., verifica assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., screening di V.INC.A. ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota del 20/09/2018 (prot. D.R.A. n. 57819 del 20/09/2018), con la quale la Ditta SEPA TRASPORTI S.n.c. (nel seguito “proponente”) ha trasmesso a questo Servizio l’istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il “Progetto per l’aumento dei quantitativi dei rifiuti inerti da trattare con conseguenziale aumento delle aree di stoccaggio, sia dei rifiuti che delle materie prime seconde, dell’impianto di riciclaggio di rifiuti inerti non pericolosi sito in C.da Kazen nel Comune di Pantelleria” (nel seguito “progetto”), unitamente alla seguente documentazione come in ultimo integrata con nota del 21/01/2019 (prot. D.R.A. n. 4136 del 21/01/2019): • REL01 - Studio preliminare ambientale; • REL02 - Relazione tecnica; • REL03 - Relazione su rifiuti ed emissioni; • REL04 - Relazione su emissioni diffuse; • REL05 - Relazione scarichi acque reflue; • REL06 - Relazione impatto acustico; • REL07 - Relazione geologica; • SCHEDA01 - Recupero materia; • SCHEDA02 - Messa in riserva; • SCHEDA03 - Scheda riassuntiva; • SCHEDA04 - stoccaggio rifiuti • TAV01 - Inquadramento generale; • TAV02 - Carta dei vincoli; • TAV03A - Planimetria progetto approvato; • TAV03B - Planimetria stato di progetto; • TAV04 - Particolari costruttivi; • TAV05 - Pianta e sezioni impianto frantumazione; • TAV06 - piante sezioni e prospetti uffici; • TAV07 - Report fotografico; • Allegati: autorizzazioni precedenti; • Quadro economico con quantificazione oneri istruttori; • Ricevuta versamento oneri istruttori ex art. 91 comma 3 della l.r. n. 9/2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 18501 del 20/03/2019 di questo Servizio, recante comunicazione di procedibilità dell’istanza, di avvenuta pubblicazione della documentazione afferente al procedimento nel Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp oggi https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas - Codice Procedura 244) ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che a seguito della suddetta pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato ai sensi dell’art. 19 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 10426 del 22/02/2021 del proponente, con il quale è stata sollecitata la definizione del procedimento;

ACQUISITO il parere n. 67/2021 del 24/03/2021 della C.T.S., trasmesso a questo Servizio con nota prot. D.R.A. n. 18212 del 25/03/2021, di assoggettabilità a V.I.A. del progetto per le motivazioni esposte nel medesimo parere;

RITENUTO per quanto sopra di dover concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento di assoggettabilità a V.I.A. del progetto;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1 Ai sensi dell’art. 19 comma 9 (oggi comma 8) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il “Progetto per l’aumento dei quantitativi dei rifiuti inerti da trattare con con seguenziale aumento delle aree di stoccaggio, sia dei rifiuti che delle materie prime seconde, dell’impianto di riciclaggio di rifiuti inerti non pericolosi sito in C.da Kazen nel Comune di

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Pantelleria, proponente Ditta SEPA TRASPORTI S.n.c., Codice Progetto TP14_RIF8, Codice Procedura 244, è assoggettato alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui all’art. 23 e seguenti del medesimo decreto.

Articolo 2 Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere n. 67/2021 del 24/03/2021 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui alle premesse, nel quale sono esposte le motivazioni della decisione di cui all’art. 1.

Articolo 3

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. riguardanti gli elaborati progettuali trasmessi dal proponente a questo Servizio.

Articolo 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente ai sensi dell’art. 68 comma 5 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii., nonché per estratto nella G.U.R.S.. Il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente a tutta la documentazione afferente al procedimento, nel Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas - Codice Procedura 244), ai sensi dell’art. 19 commi 11 e 13 (oggi commi 10 e 12) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o di notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi). Palermo, 31/03/2021 f.to

Il Dirigente reggente del Servizio 1 Salvatore Anzà

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Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Commissione Tecnica Specialistica – TP14 RIF8 – “Impianto di riciclaggio rifiuti inerti autorizzato ai sensi dell’art. 216

del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06

ss.mm.ii. a seguito di richiesta per aumento dei quantitativi di rifiuti da sottoporre a riciclo nel Comune di Pantelleria

(TP)” 1/14

OGGETTO: “Impianto di riciclaggio rifiuti inerti autorizzato ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06

ss.mm.ii. da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. a

seguito di richiesta per aumento dei quantitativi di rifiuti da sottoporre a riciclo nel Comune di Pantelleria

(TP)”.

Codice Procedura: 244

Sigla Progetto: “TP14 RIF8”

Proponente: “Sepa Trasporti snc”

Procedimento: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi

dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del

Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana e contenute sul portale regionale.

PARERE C.T.S. n. 67 / 2021 del 24/03/2021

VISTO l’art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione

ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’08/03/1997 e s.m.i;

VISTO il DPR 13 06.2017 n. 120: Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e

rocce da scavo;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per

le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle

procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regolamenta il funzionamento della C.T.S. per le

autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti

componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo

Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina

del vicepresidente;

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Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Commissione Tecnica Specialistica – TP14 RIF8 – “Impianto di riciclaggio rifiuti inerti autorizzato ai sensi dell’art. 216

del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06

ss.mm.ii. a seguito di richiesta per aumento dei quantitativi di rifiuti da sottoporre a riciclo nel Comune di Pantelleria

(TP)” 2/14

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione

di membri scaduti;

VISTO il D.A. n° 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di

membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo

vicepresidente.

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente

della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d’intesa con ARPA Sicilia, che prevede l’affidamento

all’istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza

regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e

sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d’intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

LETTI i seguenti elaborati/documenti trasmessi dal proponente:

- Studio Preliminare Ambientale (SPA);

- relazione geologico-tecnica;

- relazione sugli scarichi di acque reflue;

- relazione sui rifiuti e sulle emissioni in atmosfera;

- relazione tecnica sull’impianto di frantumazione e vagliatura “OM Container 15”;

- valutazione di impatto acustico;

- analisi sulle emissioni diffuse in atmosfera;

- allegati (Provvedimento conclusivo AUA, Provvedimento Autorizzativo unico, determina

dirigenziale Trapani, AUA);

- tavola 1: Inquadramento generale;

- tavola 2: Carta dei vincoli;

- tavola 3A: Planimetria del progetto autorizzato con procedimento AUA n°3/2017;

- tavola 3B: Planimetria dello stato di progetto;

- tavola 4: Particolari costruttivi dell’area di stoccaggio;

- tavola 5: Pianta e sezioni dell’impianto di frantumazione e vagliatura.;

- tavola 6: Pianta, sezioni e prospetti del box uffici e del box servizi igienici;

- tavola 7: Report fotografico con planimetria e ubicazione coni ottici;

VISTA la nota prot. ARTA 57819 del 20.09.2018 con la quale il Proponente ha presentato istanza di verifica

di assoggettabilità a VIA art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

RILEVATO che il Proponente non ha autorizzato, ai sensi del comma 8 dell’art. 19 del D.lgs. 152/2006 e

smi., questa Autorità ad inserire delle “Condizioni ambientali”;

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per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Commissione Tecnica Specialistica – TP14 RIF8 – “Impianto di riciclaggio rifiuti inerti autorizzato ai sensi dell’art. 216

del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06

ss.mm.ii. a seguito di richiesta per aumento dei quantitativi di rifiuti da sottoporre a riciclo nel Comune di Pantelleria

(TP)” 3/14

VISTA la Nota prot. 18501 del 20.03.2019 recante “Dichiarazione di procedibilità” dell’istruttoria da parte

del RUP e ribadito che, ai sensi del D.A. n. 57/GAB del 28.02.2020, ogni connesso accertamento e

valutazione è di competenza del Servizio I del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Sicilia;

VISTA l’assegnazione al Gruppo Istruttore in data 07.10.2020.

RILEVATO che non risultano pervenute osservazioni:

CONSIDERATO che il Proponente intende aumentare le quantità di rifiuti inerti da trattare, dagli attuali

3.550 t/anno a 35.500 t/anno, mediante operazioni di stoccaggio e riciclaggio R13 e R5, pertanto il suddetto

impianto rientra tra le voci specificate nell’allegato IV alla parte seconda del D.L.vo del 152/06 e ss.mm.ii., e

più precisamente alla lettera z.b) “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità

complessiva superiore a 10 ton/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della

parte quarta del D.L.vo del 152/06 e ss.mm.ii;

RILEVATO dallo SPA, riguardo la localizzazione che:

- l’impianto è collocato nell’isola di Pantelleria in Via delle Balate n°5, Contrada Kazen. Dal punto

di vista cartografico l’area ricade nella tavoletta “Pantelleria”, foglio 256 III della carta d’Italia

dell’Istituto Geografico Militare. Catastalmente è interessata la particella n° 972 del foglio di

mappa n°9 del Comune di Pantelleria;

- nell’attuale PRG l’area in questione ricade in zona D1(zona artigianale e industriale);

- le coordinate dell’area (rilevate dalla relazione geologica) risultano essere: lat: 36.821413°, long:

11.933038°;

- l’area dista circa un 1 km dal centro abitato di Pantelleria;

- sono presenti case sparse e abitazioni in dammusi isolati nel raggio di 200 m.

CONSIDERATO e VALUTATO che il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia,

adottato con O.C.D. n. 1260 del 30 Sett. 2004 (PRGRS), indica come criterio penalizzante la presenza di

case sparse nel raggio di 3 km, e in tal caso dovrà essere effettuata una specifica verifica degli impatti

aggiuntiva, che preveda la messa in opera di eventuali misure di mitigazione specifiche.

CONSIDERATO che sempre per il Piano Regionale succitato (PRGRS) risulta che: per quanto riguarda

gli impianti di trattamento degli inerti la localizzazione ideale è da ritenersi preferenziale all’interno di cave

attive o dismesse purché compatibili con il piano di ripristino delle stesse; la distanza dai centri abitati è

sicuramente un fattore da considerare; le soluzioni progettuali adottate (es. collocazione dell’impianto a

quota depressa rispetto al piano campagna) così come le misure mitigative adottate (ad esempio

piantumazioni per il contenimento delle emissioni di polveri e rumori), consentiranno di definire la

compatibilità con centri abitati eventualmente collocati nelle adiacenze.

CONSIDERATO che l’impianto dista circa 900 m dalla ZSC ITA 010020 denominata “Isola di Pantelleria

- Area Costiera, Falesie e Bagno dell'Acqua”, circa 280 m dalla ZPS ITA 010030 “Area marina Isola di

Pantelleria” e circa 3,7 km dalla ZSC ITA 010019 “Isola di Pantelleria - Montagna Grande e Monte Gibele”

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per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Commissione Tecnica Specialistica – TP14 RIF8 – “Impianto di riciclaggio rifiuti inerti autorizzato ai sensi dell’art. 216

del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06

ss.mm.ii. a seguito di richiesta per aumento dei quantitativi di rifiuti da sottoporre a riciclo nel Comune di Pantelleria

(TP)” 4/14

.

RILEVATO che l’impianto si trova all’interno dell’area IBA 168 “Pantelleria”.

RILEVATO che l’impianto si trova a 650 metri dal confine più vicino della zonizzazione del Parco

Nazionale Isola di Pantelleria.

CONSIDERATO che il PRGRS riguardo le Aree Natura 2000 stabilisce quanto segue:

(…) si sottolinea che:

- dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza tutti i nuovi impianti da localizzarsi entro un

raggio di 1 km dal perimetro dei Siti Natura 2000;

- dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza gli impianti esistenti entro un raggio di 1 km

dal perimetro dei Siti Natura 2000, nei casi di richiesta di modifica impianti esistenti;

RILEVATO che l’area di progetto non risulta vincolata da rischio geomorfologico, idrogeologico o soggetta

a processi di instabilità o di dissesto.

RILEVATO dallo SPA che l’area dove ricade l’impianto:

- è una zona a bassa sismicità;

- non è sottoposta a vincolo archeologico;

- è posta all’esterno delle fasce di rispetto dei boschi di cui all’art. 15 lett e legge R. N. 78/76;

CONSIDERATO che riguardo all’attività il Proponente, nello SPA, afferma che: l’attività di riciclaggio di

rifiuti oggetto del presente studio, per ovvi motivi di tipo geografico (trattandosi di un’isola), avrà come

bacino di utenza solo ed esclusivamente l’intera area dell’isola di Pantelleria. Dal momento che trattasi

dell’unico impianto di riciclaggio di rifiuti inerti presente sull’isola, da un punto di vista ambientale si

traggono numerosi benefici, in quanto si limita l’incontrollato ed illecito abbandono di rifiuti sull’isola e si

evitano del tutto trasferimenti dei rifiuti con l’utilizzo della nave per Trapani. Con detto impianto si evitano

trasporti con autocarri, fonte come è noto di inquinamento per i consumi di carburante. (…), l’impianto

realizzato sta operando giornalmente sia nella trasformazione dei rifiuti inerti in MPS sia per la vendita

delle materie ottenute.

RILEVATO dallo SPA che: vista la cospicua quantità di rifiuti che sono presenti sull’isola e considerato

che molti di questi quantitativi sono costituiti da rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione, e che

molti di questi sono stati conferiti presso l’impianto, l’amministratore della Soc. SEPA Trasporti ha

provveduto a stipulare un contratto con la Soc. Calcestruzzi Ericina con sede a Trapani (autorizzata

anch’essa in procedura semplificata al riciclaggio dei rifiuti inerti), per poter conferire presso il loro

impianto quei quantitativi di rifiuti inerti costituiti per buona parte da mattoni, mattonelle, ceramica, la cui

lavorazione per la trasformazione in MPS non avrebbe trovato e non trova mercato sull’isola di Pantelleria.

Di conseguenza la Soc. SEPA Trasporti per alcune tipologie di rifiuti valuterà giornalmente se effettuare

solo lo stoccaggio (R13) o sottoporli a recupero (R5).

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del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06

ss.mm.ii. a seguito di richiesta per aumento dei quantitativi di rifiuti da sottoporre a riciclo nel Comune di Pantelleria

(TP)” 5/14

RILEVATO dalla relazione tecnica dell’impianto che:

- SEPA Trasporti s.n.c., con sede in Contrada Balate N°5, 91017 Pantelleria, ha ottenuto

l’autorizzazione con PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO A.U.A. N° 03/2017, il 23/10/2017 dal

Comune di Pantelleria, (…), per l’attività di riciclaggio di rifiuti inerti presso la sede di Via Balate

n° 5, Pantelleria. L’impresa suddetta è iscritta al n° 127 del Registro delle Imprese del Libero

consorzio provinciale di Trapani, fascicolo informatico n° 196/2017;

- l'impianto per il riciclaggio dei rifiuti inerti è costruito dalla Soc. OM S.p.A Officine Meccaniche

con sede a Ponzano Veneto (Treviso) ed è stato progettato per la vagliatura e la macinazione dei

rifiuti inerti, si tratta di un impianto usato, poggiante su slitta, costituito da un modulo dove è

presente il motore diesel che alimenta il frantumatore a mascelle e la tramoggia con l’alimentatore,

nonché il vaglio e i relativi nastri trasportatori;

- l’intero impianto di frantumazione vagliatura è stato realizzato per rispondere in modo completo a

tutti i requisiti delle vigenti normative relative alla sicurezza ed alla salubrità degli ambienti di

lavoro. Considerato che la Soc. SE.PA intende trattare una quantità di rifiuti inerti di massimo

35.500 ton/a e considerando che l’attività lavorativa si svolge in 300 giorni, si avrà un trattamento

dei rifiuti giornaliero massimo di 118 t/giorno. L’impianto verrà attivato per 3 ora al giorno circa,

a seconda della quantità di rifiuti da trattare giornalmente.

- il consumo previsto di gasolio, secondo i dati forniti dalla azienda produttrice, è di circa 29 l/h.

CONSIDERATO che le attività, che si intendono svolgere sono quelle indicate nell’allegato, nominato

“scheda di recupero materia”, fornita dal Proponente e di seguito riportata:

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del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06

ss.mm.ii. a seguito di richiesta per aumento dei quantitativi di rifiuti da sottoporre a riciclo nel Comune di Pantelleria

(TP)” 6/14

CONSIDERATO che riguardo la messa in riserva le informazioni sono fornite dal Proponente nell’allegato,

nominato “scheda messa in riserva”, e di seguito riportata:

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del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06

ss.mm.ii. a seguito di richiesta per aumento dei quantitativi di rifiuti da sottoporre a riciclo nel Comune di Pantelleria

(TP)” 7/14

CONSIDERATO che per la messa in riserva il Proponente ha predisposto sia aree differenziate per il

deposito in cumuli che vasche per i rifiuti con codici EER della famiglia 1912, come indicato nell’allegato

fornito insieme alla restante documentazione, denominato “stoccaggio dei rifiuti” e di seguito riportato:

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del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06

ss.mm.ii. a seguito di richiesta per aumento dei quantitativi di rifiuti da sottoporre a riciclo nel Comune di Pantelleria

(TP)” 8/14

CONSIDERATO che per quanto attiene alla componente suolo e sottosuolo, il Proponente afferma nello

SPA che: rispetto al progetto iniziale autorizzato, per un quantitativo massimo di 10 t/giorno, si

predisporranno solamente ulteriori aree di abbancamento rifiuti con setti mobili, ovvero con blocchi in

cemento removibili e ulteriori aree di abbancamento delle materie prime seconde. Inoltre precisa che le aree

di stoccaggio di rifiuti esistenti, nonché le aree di abbancamento delle materie prime seconde presenti nello

stato di fatto, ovvero nel progetto già autorizzato, risultano già sovradimensionati per i quantitativi richiesti,

per cui hanno dimensioni adeguate all’accoglimento di quantitativi maggiori. Per tale motivo non sarà

necessario impermeabilizzare ulteriori aree, oltre a quelle già esistenti, con la conseguenza che il nuovo

progetto non produrrà ulteriore consumo di suolo. Inoltre non si renderà necessario ampliare le esistenti

vasche di accumulo delle acque di prima pioggia, dato che come afferma il Proponente, non varierà la

quantità di superficie impermeabilizzata. Il Proponente ha redatto una relazione tecnica specifica nella quale

è riportato il dimensionamento delle vasche di accumulo delle acque di prima pioggia. Queste risultano

essere:

- area di impianto frantumazione e vagliatura superficie 500 m2, volume vasca prima pioggia 6 m3;

- area stoccaggio rifiuti superficie 480 m2, volume vasca prima pioggia 7,5 m3;

- area stoccaggio materie prime seconde superficie e dimensionamento vasca prima pioggia dati non

forniti.

Il Proponente afferma che: considerato che le perdite accidentali di oli che possono andare a contaminare le

acque di prima pioggia sono eccezionali, ha reputato più idoneo di effettuare la rimozione di questi

inquinanti nell’acqua di prima pioggia, con un sistema mobile a nastro. Quando le vasche sono piene o

trascorso un anno, dall’ultima verifica, le acque accumulate saranno sottoposte a controllo analitico e in

funzione del risultato o inviate alle vasche di accumulo per il loro riutilizzo (come riportato nella relazione

scarichi acque reflue) drenate nel terreno (come riportato nella relazione emissioni e rifiuti) smaltite

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ss.mm.ii. a seguito di richiesta per aumento dei quantitativi di rifiuti da sottoporre a riciclo nel Comune di Pantelleria

(TP)” 9/14

mediante ditta autorizzata. Anche i fanghi depositati in fondo alla vasca saranno smaltiti periodicamente con

ditta specializzata.

Sempre nella stessa relazione tecnica è descritto il dimensionamento del trattamento delle acque reflue

provenienti dai servizi, realizzato con fossa imhoff idonea per 2 abitanti non residenziali. Il chiarificato della

vasca imhoff é convogliato in un sistema di sub irrigazione, realizzato con una tubazione di 10 m, mentre il

fango depositato subisce un processo di degradazione anaerobico.

VISTO e CONSIDERATO che nell’autorizzazione unica ambientale (AUA), provvedimento conclusivo

AUA n. 3/2017, presente nella documentazione fornita dal Proponente, per gli scarichi delle acque reflue

domestiche è riportato quanto segue: dovranno essere osservate le prescrizioni ed i limiti di accettabilità

imposti dal II Settore del Comune di Pantelleria nella nota prot. n.7947 del 10/05/2017, che in allegato fa

parte integrante del presente provvedimento, acquisita in sede di conferenza del 11/05/2017. Inoltre si

prescrive quanto segue:

- nella fossa Imhoff dovranno essere convogliate solo le acque reflue provenienti dallo stabilimento

artigianale della ditta in questione;

- sia mantenuto accessibile per il campionamento ed il controllo un pozzetto a monte dell’esistente fossa

Imhoff;

- il refluo prima dell’ingresso in fossa Imhoff rientri nei limiti per l’assimilabilità degli scarichi di

insediamenti produttivi a quelli di insediamenti civili previsti dalla tab.8 della L.R. 27/86 e quelli dalle

tab. 1 allegato A al D.P.R. 227/11 con applicazione del valore limite di emissione più restrittivo. Per i

restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti valgono i valori limite previsti dalla tab. 4

dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

- dovranno essere prodotti a questo Ente e al Comune - con cadenza annuale referti analitici dai quali si

possano evincere le caratteristiche dei reflui prodotti e il rispetto dei limiti tabellari imposti. Detti referti

dovranno essere debitamente sottoscritti dal professionista che ha effettuato le analisi e regolarizzati

nella forma con le metodologie e le procedure di campionamento stabilite dalle normative vigenti;

- il sistema di smaltimento dovrà essere mantenuto nel rispetto di quanto previsto in materia dalla

Delibera del C.I.T.A.I. del 04/02/77;

- siano messi in atto ogni provvedimento utile ad evitare di trasferire qualsiasi forma di inquinamento nei

luoghi;

- non raggiungere i limiti di accettabilità imposti mediante diluizioni con acque che non richiedono

trattamento;

- adeguare detto scarico alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più

restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti Autorità;

- le acque di scarico non dovranno contenere reflui provenienti da qualsiasi processo di lavorazione;

- il Comune e tutti gli altri organi di controllo sono tenuti ad effettuare tutte le verifiche ritenute necessarie

all’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

CONSIDERATO e VALUTATO che per le acque meteoriche il Proponente ha descritto il

dimensionamento di sole due zone dell’impianto che complessivamente occupano circa 1000 m2 di

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ss.mm.ii. a seguito di richiesta per aumento dei quantitativi di rifiuti da sottoporre a riciclo nel Comune di Pantelleria

(TP)” 10/14

superficie (area frantumazione e vagliatura/deposito rifiuti), contro una superficie totale di 4200 m2, come

indicato nella relazione emissioni e rifiuti.

CONSIDERATO e VALUTATO che non è chiaramente definito la destinazione delle acque di prima

pioggia accumulate, dopo il controllo analitico positivo se sono drenate nel terreno, come indicato nella

relazione emissione e rifiuti o recuperate come riportato nella relazione scarichi acque reflue e in questo

secondo caso, non viene definito il volume delle vasche destinate a ricevere le acque meteoriche idonee al

recupero.

CONSIDERATO che sempre per la componente suolo il Proponente ha effettuato un controllo di inquinanti

(solventi, idrocarburi, bitumi, ecc.) al suolo per verificare se la loro concentrazione fosse superiore al livello

della soglia di concentrazione (CSC), ai sensi al Titolo V Parte IV del Dlgs 152/2006. Il Proponente ha

escluso la componente sottosuolo, nella verifica di inquinanti, per l’assenza di falde e per le caratteristiche

del terreno, che come descritto nella relazione geologica, risulta avere permeabilità primaria inesistente e

quella secondaria per fessurazione molto modesta. Il Proponente ha stabilito tre punti di prelievo ad una

profondità massima di 30 cm. Il Proponente afferma che dai rapporti di prova dei tre campioni prelevati

nell’area di intervento, si è evinto che non sono stati superati i valori limite CSC, pertanto il sito può essere

utilizzato in conformità alla destinazione d’uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO che per le emissioni in atmosfera il Proponente nello SPA dichiara che sono state adottate

le seguenti azioni di mitigazione, per mantenere sotto controllo le polveri prodotte dal trasporto e dalla

frantumazione degli inerti:

- polverizzatori d’acqua posizionati nella parte terminale dei nastri trasportatori nel frantoio;

- tutti i nastri trasportatori sono dotati di carter;

- sono presenti tre nebulizzatori d’acqua all’ingresso della tramoggia che si attivano in fase di carico della

stessa;

- lungo l’intero perimetro del piazzale e dell’area di stoccaggio degli inerti, nonché lungo le aree di transito

degli automezzi, sono presenti irrigatori per abbattere le polveri nel periodo estivo, causate dal transito dei

mezzi. Tutto l’impianto oltre ad essere automatizzato può essere anche attivato meccanicamente;

- i cumuli del materiale lavorato sono distanti non meno 3 m dalla zona di recinzione e non hanno altezze

superiori a 3 m. I rifiuti grossolani, pietrisco e breccia, invece, saranno abbancati in appoggio ai muri

perimetrali la cui altezza è di circa 3 m;

- il lotto è circondato da muri per un’altezza media di 3 m, ciò comporta una barriera contro i venti

provenienti dal mare ed una minore possibilità di trasporto delle polveri nelle aree limitrofe;

- l’intero perimetro del piazzale e lungo il perimetro dell’area di stoccaggio degli inerti nonché lungo le

aree di transito degli automezzi sono presenti irrigatori per abbattere le polveri nel periodo estivo causate

dal transito dei mezzi;

- i depositi delle materie prime seconde (MPS) fini, sono posizionati nella parte laterale est del lotto, vicino

l’ingresso, in prossimità dell’area stoccaggio dei rifiuti, mentre il materiale grossolano MPS (pietrisco e

braccia) che non emette polveri in caso di vento viene collocato nelle aree a ridosso dei muri di confine

del lotto, avendo cura di evitare di superare l’altezza di 3 m dei muri;

- interruzione delle attività di frantumazione vagliatura nelle giornate ventose.

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(TP)” 11/14

VISTO e CONSIDERATO che il Proponente ha fatto eseguire da un laboratorio misure delle polveri

prodotte, in prossimità all’impianto e durante la sua attività lavorative e che tali analisi hanno rilevato un

valore di 30 mg/Nm3 (documento analisi sulle emissioni diffuse in atmosfera Aprile 2018).

CONSIDERATO e VALUTATO che non è stato fornita una valutazione previsionale dell’emissioni

prodotte dall’impianto nella configurazione di progetto, e che tenga conto anche del maggior traffico indotto

dovuto al trasporto dei rifiuti e delle MPS prodotte dallo Stabilimento.

CONSIDERATO che per gli aspetti inerenti alla componente rumore il Proponente ha redatto una relazione

di valutazione di impatto acustico, dalla quale risulta che:

- il Comune di Pantelleria non ha approvato un piano di classificazione acustica e pertanto vige il

precedente D.P.C.M. 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e

nell'ambiente esterno”. Essendo l’area ove insiste lo stabilimento area industriale è considerata

“Zona esclusivamente industriale” del D.P.C.M. 01/03/1991), mentre le aree occupate dalle

residenze identificate essendo fuori dal centro urbano di Pantelleria possono precauzionalmente

essere classificate come “Tutto il territorio nazionale”, come da tabella sotto:

Poiché la ditta espleta la propria attività lavorativa all’interno dell’intervallo 07:00 – 18:00, presso i recettori

identificati dovranno essere rispettati i valori limite assoluti relativi al periodo di riferimento diurno pari a

max 70 dB(A) e limite differenziale max di 5 dB(A);

- sono stati identificati i recettori residenziali presenti nelle vicinanze posti a 95 e 106 m dall’impianto;

- sono state effettuate le misure posizionando gli strumenti in prossimità del perimetro dell’impianto e dei

recettori residenziali succitati;

- le misure effettuate hanno permesso di appurare che l’impianto non produce emissioni acustiche superiori

ai valori limite assoluti e differenziali, in quanto in nessuno dei casi indagati sono stati superati i valori

limite. I valori di rumorosità degli impianti sono ben al di sotto dei valori limite assoluti per le porzioni di

territorio identificate come “zone esclusivamente industriali” e per le porzioni di territorio classificabili

“Tutto il territorio nazionale” e pari in ambedue i casi a 70 dB (A) diurni. Anche il valore limite

differenziale pari per il periodo diurno a +5dB(A), risulta rispettato. Pertanto gli impianti in questione non

producono un impatto acustico superiore ai valori limite stabiliti all’art. 6 del DPCM 01/03/1991 e

risultano pienamente compatibili con la zona acustica di appartenenza.

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ss.mm.ii. a seguito di richiesta per aumento dei quantitativi di rifiuti da sottoporre a riciclo nel Comune di Pantelleria

(TP)” 12/14

CONSIDERATO che per quanto attiene al paesaggio il Proponente afferma che: trattandosi di area

industriale ed essendo il lotto interamente circondato da muri, dall’esterno le attività che si svolgono

all’interno sono quasi del tutto nascoste e pertanto non vi sono impatti negativi sul paesaggio.

RILEVATO che il progetto non prevede la produzione di terre e rocce da scavo.

CONSIDERAZIONE E VALUTAZIONI FINALI

CONSIDERATO che il Proponente intende aumentare le quantità di rifiuti inerti da trattare, dagli attuali

3.550 t/anno a 35.500 t/anno, mediante operazioni di stoccaggio e riciclaggio R13 e R5, mantenendo

inalterati codici EER in ingresso all’impianto.

CONSIDERATO che nella attuale PRG l’area in questione ricade in zona D1 (zona artigianale e

industriale);

CONSIDERATO che per svolgere l’attuale attività il Proponente ha ottenuto l’autorizzazione, con

provvedimento conclusivo A.U.A. N° 03/2017, il 23/10/2017, dal Comune di Pantelleria, per l’attività di

riciclaggio di rifiuti inerti presso la sede di Via Balate n° 5, Pantelleria.

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha fornito indicazioni complete riguardo alle quantità e

codici EER di rifiuti da trattare, e alla disposizione dei cumuli nella fase di messa in riserva, anche con

l’ausilio della planimetria delle aree destinate al deposito dei rifiuti e delle materie prime seconde.

CONSIDERATO e VALUTATO che non è previsto consumo di ulteriore suolo, in quanto l’ampliamento

dell’attività avverrà utilizzando le aree già disponibile e pavimentate per l’attività in corso.

CONSIDERATO e VALUTATO che per la protezione del suolo e sottosuolo, il Proponente nella relazione

scarichi acque e nello SPA, ha fornito il dimensionamento dell’impianto di trattamento delle acque di prima

pioggia, relativamente ad una superficie complessiva di circa 1.000 m2, contro una superficie complessiva

dell’intero Stabilimento di circa 4.200 m2.

CONSIDERATO e VALUTATO che non è chiaramente definita la destinazione delle acque di prima

pioggia accumulate dopo il trattamento e il controllo analitico, se saranno poi inviate a delle vasche di

stoccaggio dell’acqua di recupero e poi successivamente riutilizzate o drenate nel terreno. Inoltre non sono

specificati i volumi delle suddette vasche di recupero e i limiti dei parametri che l’acqua deve rispettare per

poter essere recuperata/drenata.

CONSIDERATO e VALUTATO che le acque reflue domestiche, saranno trattate con vasca imhoff e

successivamente convogliate in un sistema di sub-irrigazione, già previsto nell’attuale autorizzazione unica

ambientale.

CONSIDERATO che il Proponente ha effettuato un controllo di inquinanti (solventi, idrocarburi, bitumi,

ecc.) al suolo per verificare se la loro concentrazione fosse superiore al livello della soglia di concentrazione

(CSC), ai sensi al Titolo V Parte IV del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii., e che dalle analisi non si è riscontrato il

superamento delle soglie di norma.

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Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Commissione Tecnica Specialistica – TP14 RIF8 – “Impianto di riciclaggio rifiuti inerti autorizzato ai sensi dell’art. 216

del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06

ss.mm.ii. a seguito di richiesta per aumento dei quantitativi di rifiuti da sottoporre a riciclo nel Comune di Pantelleria

(TP)” 13/14

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha descritto le azioni di mitigazioni, già attive, per

mantenere entro i limiti di legge le emissioni diffuse in atmosfera. Inoltre ha fornito il risultato analitico delle

misure delle polveri prodotte, durante l’esercizio dell’impianto, e queste sono risultate al di sotto dei limite di

legge.

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente, per la componente aria, non ha fornita una valutazione

previsionale dell’emissioni in atmosfera prodotte dall’impianto nella configurazione di progetto, che tenga

conto anche del maggior traffico indotto dovuto al trasporto dei rifiuti e delle MPS prodotte dallo

Stabilimento.

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha redatto una valutazione di impatto acustico,

inserendo come recettori residenziali le case residenziali presenti nelle vicinanze e da questo è risultato che

sono rispettati i limiti di legge.

CONSIDERATA la presenza di case sparse, anche a distanza prossime a 100 m dal perimetro dello

stabilimento (come riportato nella relazione di impatto acustico) e CONSIDERATO che per il PRGRS tale

condizione é criterio penalizzante, e in tal caso deve essere effettuata una specifica verifica degli impatti

aggiuntivi, che preveda la messa in opera di eventuali misure di mitigazione specifiche, che non risultano

descritte né nello SPA e né nella documentazione fornita.

CONSIDERATA la presenza del centro abitato di Pantelleria a meno di 3 km e CONSIDERATO che per

gli impianti di trattamento inerti, tale condizione, per PRGRS comporta una valutazione: “delle soluzioni

progettuali adottate (es collocazione dell’impianto a quota depressa rispetto al piano campagna) così come

le misure mitigative adottate (ad esempio piantumazioni per il contenimento delle emissioni di polveri e

rumori), consentiranno di definire la compatibilità con centri abitati eventualmente collocati nelle

adiacenze”.

CONSIDERATO e VALUTATO che l’area dell’impianto è situata:

- a meno di 900 m dalla ZSC ITA 010020 “Isola di Pantelleria - Area Costiera, Falesie e Bagno

dell'Acqua”;

- a circa 280 m dalla ZPS ITA 010030 “Area marina Isola di Pantelleria”;

- circa 3,7 km dalla ZSC ITA 010019 “Isola di Pantelleria - Montagna Grande e Monte Gibele”

- a circa 650 metri dal confine più vicino della zonizzazione del Parco Nazionale Isola di Pantelleria

- all’interno della IBA 168 “Pantelleria”.

VALUTATO che, data la sensibilità delle aree sopra indicate, presenti in prossimità dell’area dell’impianto,

è necessario escludere incidenze negative su specie e habitat protette, mediante uno studio di incidenza

ambientale.

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Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Commissione Tecnica Specialistica – TP14 RIF8 – “Impianto di riciclaggio rifiuti inerti autorizzato ai sensi dell’art. 216

del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06

ss.mm.ii. a seguito di richiesta per aumento dei quantitativi di rifiuti da sottoporre a riciclo nel Comune di Pantelleria

(TP)” 14/14

CONSIDERATO e VALUTATO che il Piano Regionale Rifiuti Speciali (PRGRS) riguardo le Aree Natura

2000 stabilisce che gli impianti esistenti, entro un raggio di 1 km dal perimetro dei Siti Natura 2000, in caso

di richiesta di modifica, dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza.

CONSIDERATO e VALUTATO che non è stato valutato l’eventuale cumulo con eventuali altri progetti

esistenti o approvati, come previsto dall’allegato V della parte seconda del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

VALUTATO conclusivamente che il Progetto “Impianto di riciclaggio rifiuti inerti autorizzato ai sensi

dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art.

19 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. a seguito di richiesta per aumento dei quantitativi di rifiuti da sottoporre a

riciclo nel Comune di Pantelleria (TP)” ha possibili impatti ambientali significativi:

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

Parere di assoggettabilità a VIA del progetto “Impianto di riciclaggio rifiuti inerti autorizzato ai sensi

dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art.

19 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. a seguito di richiesta per aumento dei quantitativi di rifiuti da sottoporre a

riciclo nel Comune di Pantelleria (TP)”