D.P.R. 600/1973 Disposizioni comuni in materia di accertamento … · 2014. 8. 21. · D.P.R....

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D.P.R. 600/1973 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (aggiornato al 31.07.2013) INDICE Art. 1 – Dichiarazione dei soggetti passivi Art. 2 – Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche Art. 3 – Certificazioni e documenti riguar- danti la dichiarazione delle persone fisiche Art. 4 – Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche Art. 5 – Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche Art. 6 – Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accoman- dita semplice ed equiparate Art. 7 – Dichiarazione dei sostituti d'imposta Art. 7bis – Certificazioni dei sostituti d'imposta Art. 8 – Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni Art. 9 – Termini per la presentazione delle dichiarazioni Art. 10 – Dichiarazione nei casi di liquidazione Art. 11 – Dichiarazione nei casi di trasfor- mazione e di fusione Art. 12 – Presentazione delle dichiarazioni Art. 12bis – Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'impo- sta sul valore aggiunto Art. 13 – Soggetti obbligati alle tenuta di scritture contabili Art. 14 – Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati Art. 15 – Inventario e bilancio Art. 16 – Registro dei beni ammortizzabili Art. 17 – Registro riepilogativo di magazzino Art. 18 – Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori Art. 18bis – Scritture contabili delle imprese di allevamento Art. 18ter – Scritture contabili per le attività agricole Art. 19 – Scritture contabili degli esercenti arti e professioni Art. 20 – Scritture contabili degli enti non commerciali Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Belluno – www.csvbelluno.it 1

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D.P.R. 600/1973Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi(aggiornato al 31.07.2013)

INDICE

Art. 1 – Dichiarazione dei soggetti passivi

Art. 2 – Contenuto della dichiarazionedelle persone fisiche

Art. 3 – Certificazioni e documenti riguar-danti la dichiarazione delle persone fisiche

Art. 4 – Contenuto della dichiarazione deisoggetti all'imposta sul reddito dellepersone giuridiche

Art. 5 – Certificazioni e documentiriguardanti la dichiarazione dei soggettiall'imposta sul reddito delle personegiuridiche

Art. 6 – Dichiarazione delle societàsemplici, in nome collettivo, in accoman-dita semplice ed equiparate

Art. 7 – Dichiarazione dei sostitutid'imposta

Art. 7bis – Certificazioni dei sostitutid'imposta

Art. 8 – Redazione e sottoscrizione delledichiarazioni

Art. 9 – Termini per la presentazione delledichiarazioni

Art. 10 – Dichiarazione nei casi diliquidazione

Art. 11 – Dichiarazione nei casi di trasfor-mazione e di fusione

Art. 12 – Presentazione delle dichiarazioni

Art. 12bis – Trattamento dei dati risultantidalla dichiarazione dei redditi e dell'impo-sta sul valore aggiunto

Art. 13 – Soggetti obbligati alle tenuta discritture contabili

Art. 14 – Scritture contabili delle impresecommerciali, delle società e degli entiequiparati

Art. 15 – Inventario e bilancio

Art. 16 – Registro dei beni ammortizzabili

Art. 17 – Registro riepilogativo dimagazzino

Art. 18 – Disposizione regolamentareconcernente la contabilità semplificata perle imprese minori

Art. 18bis – Scritture contabili delleimprese di allevamento

Art. 18ter – Scritture contabili per le attivitàagricole

Art. 19 – Scritture contabili degli esercentiarti e professioni

Art. 20 – Scritture contabili degli enti noncommerciali

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Art. 20bis – Scritture contabili delleorganizzazioni non lucrative di utilitàsociale

Art. 21 – Scritture contabili dei sostitutid'imposta

Art. 22 – Tenuta e conservazione dellescritture contabili

Art. 23 – Ritenute sui redditi di lavorodipendente

Art. 24 – Ritenuta sui redditi assimilati aquelli di lavoro dipendente

Art. 25 – Ritenuta sui redditi di lavoroautonomo e su altri redditi

Art. 25bis – Ritenuta sulle provvigioniinerenti a rapporti di commissione, diagenzia, di mediazione, di rappresentan-za, di commercio e di procacciamento diaffari

Art. 25ter – Ritenute sui corrispettivi dovutidal condominio all'appaltatore

Art. 26 – Ritenute sugli interessi e suiredditi di capitale

Art. 26bis – Esenzione dalle imposte suiredditi per i non residenti

Art. 26ter

Art. 26quater – Esenzione dalle impostesugli interessi e sui canoni corrisposti asoggetti residenti in Stati membri dellaUnione Europea

Art. 26quinquies – Ritenuta sui redditi dicapitale derivanti dalla partecipazione adOICR italiani e lussemburghesi storici

Art. 27 – Ritenuta sui dividendi

Art. 27bis – Rimborso della ritenuta suidividendi distribuiti a soggetti non residenti

Art. 27ter – Azioni in deposito accentratopresso la Monte Titoli S.p.A.

Art. 28 – Ritenuta sui compensi peravviamento commerciale e sui contributidegli enti pubblici

Art. 29 – Ritenuta sui compensi e altriredditi corrisposti dallo Stato

Art. 30 – Ritenuta sui premi e sulle vincite

Art. 31 – Attribuzioni degli uffici delleimposte

Art. 31bis – Assistenza per lo scambio diinformazioni tra le autorità competentidegli Stati membri dell'Unione Europea

Art. 32 – Poteri degli uffici

Art. 33 – Accessi, ispezioni e verifiche

[Art. 34 – Certificazione delle passivitàbancarie]

[Art. 35 – Deroghe al segreto bancario]

Art. 36 – Comunicazione di violazionitributarie

Art. 36bis – Liquidazioni delle imposte, deicontributi, dei premi e dei rimborsi dovutiin base alle dichiarazioni

Art. 36ter – Controllo formale delledichiarazioni

Art. 37 – Controllo delle dichiarazioni

Art. 37bis – Disposizioni antielusive

Art. 38 – Rettifica delle dichiarazioni dellepersone fisiche

Art. 39 – Redditi determinati in base allescritture contabili

Art. 40 – Rettifica delle dichiarazioni deisoggetti diversi dalle persone fisiche

Art. 40bis – Rettifica delle dichiarazioni deisoggetti aderenti al consolidato nazionale

Art. 41 – Accertamento d'ufficio

Art. 41bis – Accertamento parziale

Art. 41ter – Accertamento dei redditi difabbricati

Art. 42 – Avviso di accertamento

Art. 43 – Termine per l'accertamento

Art. 44 – Partecipazione dei comuniall'accertamento

[Art. 45 – Commissione per l'esame delleproposte del comune]

[Art. 46 – Omissione, incompletezza einfedeltà della dichiarazione]

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[Art. 47 – Violazioni relative alla dichiara-zione dei sostituti d'imposta]

[Art. 48 – Violazioni relative al contenuto ealla documentazione delle dichiarazioni

[Art. 49 – Deduzioni e detrazioni indebite]

[Art. 50 – Omessa denuncia dellevariazioni dei redditi fondiari]

[Art. 51 – Violazione degli obblighi relativialla contabilità]

[Art. 52 – Violazione degli obblighi delleaziende di credito]

[Art. 53 – Altre violazioni]

[Art. 54 – Determinazione delle penepecuniarie]

[Art. 55 – Applicazione delle penepecuniarie]

[Art. 56 – Sanzioni penali]

[Art. 57 – Sanzioni accessorie]

Art. 58 – Domicilio fiscale

Art. 59 – Domicilio fiscale stabilito dallaamministrazione

Art. 60 – Notificazioni

Art. 60bis – Assistenza per le richieste dinotifica tra le autorità competenti degliStati membri dell'Unione Europea

Art. 61 – Ricorsi

Art. 62 – Rappresentanza dei soggettidiversi dalle persone fisiche

Art. 63 – Rappresentanza e assistenza deicontribuenti

Art. 64 – Sostituto e responsabiled'imposta

Art. 65 – Eredi del contribuente

Art. 66 – Computo dei termini

Art. 67 – Divieto della doppia imposizione

Art. 68 – Segreto d'ufficio

Art. 69 – Pubblicazione degli elenchi deicontribuenti

Art. 70 – Norme applicabili

Art. 71 – Dichiarazioni e scritture contabili

Art. 72 – Ritenuta sugli interessi delleobbligazioni

Art. 73 – Ritenuta sui dividendi

Art. 74 – Nominatività obbligatoria dei titoliazionari

Art. 75 – Accordi internazionali

Art. 76 – Abrogazione

Art. 77 – Entrata in vigore

Art. 1 - Dichiarazione dei soggetti passivi

Ogni soggetto passivo deve dichiarareannualmente i redditi posseduti anche senon ne consegue alcun debito d’imposta. Isoggetti obbligati alla tenuta di scritturecontabili, di cui al successivo art. 13,devono presentare la dichiarazione anchein mancanza di redditi.

La dichiarazione è unica agli effettidell’imposta sul reddito delle personefisiche o sul reddito delle personegiuridiche e dell’imposta locale sui redditie deve contenere l’indicazione deglielementi attivi e passivi necessari per ladeterminazione degli imponibili secondo lenorme che disciplinano le imposte stesse.I redditi per i quali manca tale indicazionesi considerano non dichiarati ai finidell’accertamento e delle sanzioni.

La dichiarazione delle persone fisiche èunica per i redditi propri del soggetto e perquelli di altre persone a lui imputabili anorma dell’art. 4 del testo unico delleimposte sui redditi, approvato con decretodel Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e deve compren-dere anche i redditi sui quali l’imposta siapplica separatamente a norma degliarticoli 16, comma 1, lettere da d) a n-bis),e 18 dello stesso testo unico. I redditi dicui alle lettere a), b), c) e c- bis) delcomma 1 dell’ art. 16 del predetto testounico devono essere dichiarati solo se

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corrisposti da soggetti non obbligati perlegge alla effettuazione delle ritenute diacconto.

Sono esonerati dall’obbligo delladichiarazione:

a) le persone fisiche che non possiedonoalcun reddito sempre che non sianoobbligate alla tenuta di scritture contabili;

b) le persone fisiche non obbligate allatenuta di scritture contabili che possie-dono soltanto redditi esenti e redditisoggetti a ritenuta alla fonte a titolo diimposta nonché redditi fondiari per unimporto complessivo, al lordo delladeduzione di cui all’art. 10, comma 3- bis,del testo unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, non superiore a lire 360.000 annue;

b-bis) le persone fisiche non obbligate allatenuta di scritture contabili che possie-dono soltanto redditi esenti, redditi sogget-ti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta eil reddito fondiario dell’abitazione princi-pale e sue pertinenze purché di importonon superiore a quello della deduzione dicui all’art. 10, comma 3- bis, del citatotesto unico delle imposte sui redditi.

c) le persone fisiche non obbligate allatenuta di scritture contabili che possiedo-no soltanto redditi esenti, redditi soggetti aritenuta alla fonte a titolo di imposta,reddito fondiario dell’abitazione principalee sue pertinenze purché di importo nonsuperiore a quello della deduzione di cuiall’ art. 10, comma 3- bis, del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato condecreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, nonché altriredditi per i quali la differenza tra l’impostalorda complessiva e l’ammontare spettan-te delle detrazioni di cui agli articoli 12 e13 del citato testo unico, e le ritenuteoperate risulta non superiore a lire 20mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini dellascelta della destinazione dell’8 per milledell’imposta sul reddito delle personefisiche prevista dall’art. 47 della legge 20

maggio 1985, n. 222, e dalle leggi cheapprovano le intese con le confessionireligiose di cui all’art. 8, comma 3, dellaCostituzione, possono presentareapposito modello, approvato con il decretodi cui all’art. 8, comma 1, ovvero con ilcertificato di cui all’art. 7- bis, con lemodalità previste dall’art. 12 ed entro iltermine stabilito per la presentazione delladichiarazione dei redditi;

[d) i possessori di redditi di lavorodipendente e assimilati, indicati agli articoli46 e 47, comma 1, lettere a ) e d ), delcitato testo unico delle imposte sui redditi,compresi quelli soggetti a tassazioneseparata, certificati dall’ultimo sostituto diimposta, che, oltre tali redditi, possiedonosoltanto redditi esenti e redditi soggetti aritenuta alla fonte a titolo di imposta equello derivante dall’abitazione principalee sue pertinenze purché di importo nonsuperiore alla deduzione di cui all’art. 34,comma 4- quater, dello stesso testo unico.Tuttavia detti contribuenti possonopresentare o spedire, con le modalitàpreviste dall’art. 12 del presente decreto,entro il termine stabilito per la presenta-zione della dichiarazione, il certificato dicui al primo comma dell’art. 3 del presentedecreto, redatto in conformità ad appositomodello approvato e pubblicato ai sensidell’art. 8 del presente decreto, ai soli finidella scelta della destinazione dell’8 permille dell’imposta sul reddito delle personefisiche prevista dall’art. 47 della legge 20maggio 1985, n. 222, e dalle leggi cheapprovano le intese con le confessionireligiose di cui all’art. 8, terzo comma,della Costituzione;]

[e) i soggetti diversi dalle persone fisicheche non possiedono alcun reddito opossiedono soltanto redditi esenti e redditisoggetti a ritenuta alla fonte a titolo diimposta, sempre che non siano obbligatialla tenuta di scritture contabili;]

[e-bis) le persone fisiche, diverse daquelle di cui alla lettera c), non obbligatealla tenuta di scritture contabili chepossiedono un reddito complessivo al

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quale corrisponde un’imposta lorda nonsuperiore all’ammontare delle detrazioni dicui agli articoli 12 e 13 del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato condecreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, a condizioneche non sia dovuta l’imposta locale suiredditi. In tal caso l’esonero spetta anchese la differenza tra l’imposta dovuta e lepredette detrazioni risulta non superiore alire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, aifini della scelta della destinazione dell’8per mille dell’imposta sul reddito dellepersone fisiche prevista dall’art. 47 dellalegge 20 maggio 1985, n. 222, e dalleleggi che approvano le intese con leconfessioni religiose di cui all’art. 8, terzocomma, della Costituzione, possonopresentare apposito modello approvatocon il decreto di cui all’art. 8, primocomma, primo periodo, ovvero il certificatodi cui ai commi 2 e 3 dell’art. 7- bis, con lemodalità previste dall’art. 12 ed entro iltermine stabilito per la presentazione delladichiarazione dei redditi.]

[Ai fini della lettera c) del commaprecedente sono assimilati ai redditi dilavoro dipendente soltanto i compensi deilavoratori soci di cooperative e le sommeindicati rispettivamente alle lettere a ) e c )del comma 1 dell’art. 47 del citato testounico delle imposte sui redditi.]

Nelle ipotesi di esonero previste nel quar-to comma il contribuente ha, tuttavia, fa-coltà di presentare la dichiarazione deiredditi.

Se più soggetti sono obbligati alla stessadichiarazione, la dichiarazione fatta dauno di essi esonera gli altri.

Per le persone fisiche legalmente incapacil’obbligo della dichiarazione spetta alrappresentante legale.

Art. 2 - Contenuto della dichiarazionedelle persone fisiche

1. La dichiarazione delle persone fisiche,oltre quanto stabilito nel secondo commadell’art. 1, deve indicare i dati e gli ele-menti necessari per l’individuazione del

contribuente, per la determinazione deiredditi e delle imposte dovute, nonché perl’effettuazione dei controlli e gli altrielementi, esclusi quelli che l’Amministra-zione finanziaria è in grado di acquisiredirettamente, richiesti nel modello didichiarazione di cui all’art. 8, primocomma, primo periodo.

Art. 3 - Certificazioni e documentiriguardanti la dichiarazione

delle persone fisiche

1. Le persone fisiche che esercitanoimprese commerciali ai sensi dell’articolo51 del testo unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, anche se non obbligati da altrenorme devono redigere e conservare, peril periodo indicato nell’art. 22, il bilancio,composto dallo stato patrimoniale e dalconto dei profitti e delle perdite, relativo alperiodo d’imposta. I ricavi, i costi, lerimanenze e gli altri elementi necessari,secondo le disposizioni del capo VI deltitolo I del citato testo unico, per ladeterminazione del reddito d’impresadevono essere indicati in apposito pro-spetto, qualora non risultanti dal bilancio.

2. Le disposizioni del comma 1 non siapplicano ai soggetti che, ammessi aregimi contabili semplificati, non hannooptato per il regime di contabilità ordinaria.

3. I contribuenti devono conservare, per ilperiodo previsto dall’art. 43, le certifi-cazioni dei sostituti di imposta, nonché idocumenti probatori dei crediti di imposta,dei versamenti eseguiti con riferimentoalla dichiarazione dei redditi e degli onerideducibili o detraibili ed ogni altrodocumento previsto dal decreto di cuiall’art. 8. Le certificazioni ed i documentidevono essere esibiti o trasmessi, surichiesta, all’ufficio competente.

Art. 4 - Contenuto della dichiarazionedei soggetti all’imposta sul reddito

delle persone giuridiche

1. La dichiarazione dei soggetti all’impostasul reddito delle persone giuridiche, oltre

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quanto stabilito nel secondo commadell’art. 1, deve indicare i dati e glielementi necessari per l’individuazione delcontribuente e di almeno un rappre-sentante, per la determinazione dei redditie delle imposte dovute, nonché perl’effettuazione dei controlli e gli altri ele-menti, esclusi quelli che l’Amministrazionefinanziaria è in grado di acquisire diretta-mente, richiesti nel modello di dichiara-zione di cui all’art. 8, primo comma, primoperiodo.

2. Le società o enti che non hanno la sedelegale o amministrativa nel territorio delloStato devono inoltre indicare l’indirizzodella stabile organizzazione nel territoriostesso, in quanto vi sia, e in ogni caso legeneralità e l’indirizzo in Italia di unrappresentante per i rapporti tributari.

Art. 5 - Certificazioni e documentazioniriguardanti la dichiarazione dei soggetti all’imposta sul reddito

delle persone giuridiche

1. I soggetti all’imposta sul reddito dellepersone giuridiche devono conservare,per il periodo indicato nell’art. 22, ilbilancio o il rendiconto, nonché i relativiverbali e relazioni, cui sono obbligati dalcodice civile, da leggi speciali o dallostatuto. I ricavi, i costi, le rimanenze e glialtri elementi necessari, secondo ledisposizioni del capo VI del titolo I deltesto unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per la determinazione dell’imponibiledevono essere indicati in appositoprospetto, qualora non risultanti dalbilancio o dal rendiconto.

2. Gli enti indicati alla lettera c) del comma1 dell’articolo 87 del testo unico delleimposte sui redditi, approvato con decretodel Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, devonoconservare il bilancio relativo alle attivitàcommerciali eventualmente esercitate. Ladisposizione non si applica agli enti che,ammessi a regimi contabili semplificati,non hanno optato per il regime ordinario.

3. Le società e gli enti indicati alla letterad) del comma 1 dell’articolo 87 del testounico delle imposte sui redditi, approvatocon decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917,devono conservare il bilancio relativo alleattività esercitate nel territorio dello Statomediante stabili organizzazioni. Non sonoobbligati alla conservazione del bilancio lesocietà semplici e le società o leassociazioni equiparate né gli enti noncommerciali che non esercitano nelterritorio dello Stato attività commerciali oche, ammessi a regimi contabilisemplificati, non hanno optato per ilregime ordinario.

4. Le certificazioni dei sostituti d’imposta ei documenti probatori dei versamentieseguiti con riferimento alle dichiarazionidei redditi e degli oneri di cui agli articoli110, 110- bis, 113 e 114 del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato condecreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, nonché ognialtro documento previsto dal decreto di cuiall’art. 8 devono essere conservati per ilperiodo previsto dall’art. 43. Lecertificazioni e i documenti devono essereesibiti o trasmessi, su richiesta, all’ufficiocompetente.

Art. 6 - Dichiarazione delle societàsemplici, in nome collettivo, in

accomandita semplice ed equiparate

1. Le società semplici, in nome collettivo ein accomandita semplice indicate nell’articolo 5 del testo unico delle imposte suiredditi approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, le società e le associazioniad esse equiparate a norma dello stessoarticolo devono presentare la dichiara-zione agli effetti dell’imposta locale suiredditi da esse dovuta e agli effetti dell’im-posta sul reddito delle persone fisiche edell’imposta sul reddito delle personegiuridiche dovute dai soci o dagliassociati.

2. La dichiarazione deve contenere leindicazioni prescritte nel secondo comma

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dell’articolo 1 e nel primo comma dell’art.4.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche senon obbligati da altre norme devonoredigere e conservare, per il periodoindicato nell’art. 22, il bilancio, compostodallo stato patrimoniale e dal conto deiprofitti e delle perdite, relativo al periodod’imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze egli altri elementi necessari, secondo ledisposizioni del capo VI del titolo I deltesto unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per la determinazione dell’imponibiledevono essere indicati in appositoprospetto, qualora non risultanti dalbilancio.

4. Le disposizioni del comma 3 non siapplicano ai soggetti che, ammessi aregimi contabili semplificati, non hannooptato per il regime di contabilità ordinaria,nonché alle società semplici e alle societàed associazioni ad esse equiparate.

5. I soggetti di cui al comma 1 devonoconservare, per il periodo previsto dall’art.43, le certificazioni dei sostituti di imposta,i documenti probatori dei crediti diimposta, dei versamenti eseguiti conriferimento alla dichiarazione dei redditi edegli oneri deducibili o detraibili, nonchéogni altro documento previsto dal decretodi cui all’art. 8. Le certificazioni ed idocumenti devono essere esibiti o tra-smessi, su richiesta, all’ufficio competente.

[Art. 7 - Dichiarazione dei sostituti d’imposta

1. I soggetti indicati nel titolo III, checorrispondono compensi, sotto qualsiasiforma, soggetti a ritenute alla fontesecondo le disposizioni dello stesso titolo,devono presentare annualmente appositadichiarazione unica, anche ai fini deicontributi dovuti all’Istituto nazionale per laprevidenza sociale (INPS) e dei premidovuti all’Istituto nazionale per leassicurazioni contro gli infortuni sul lavoro(INAIL), relativa a tutti i percipienti. Si

applica la disposizione dell’art. 12, comma1, secondo periodo.

2. La dichiarazione deve indicare i dati egli elementi necessari per l’individuazionedel sostituto d’imposta, per ladeterminazione dell’ammontare dei com-pensi, sotto qualsiasi forma corrisposti,delle ritenute, dei contributi e dei premi,nonché per l’effettuazione dei controlli e glialtri elementi richiesti nel modello didichiarazione, esclusi quelli che l’ammini-strazione finanziaria, l’INPS e l’INAIL sonoin grado di acquisire direttamente esostituisce le dichiarazioni previste ai finicontributivi e assicurativi.

3. La dichiarazione è unica anche ai finidei contributi dovuti ad altri enti e casse.Con decreto del Ministro delle finanze,emanato di concerto con i Ministri deltesoro e del lavoro e della previdenzasociale, sono stabilite le relative modalitàdi attuazione.

4. Le attestazioni comprovanti ilversamento delle ritenute e ogni altrodocumento previsto dal decreto di cuiall’art. 8 devono essere conservati per ilperiodo previsto dall’art. 43 e devonoessere esibiti o trasmessi, su richiesta,all’ufficio competente. La conservazionedelle attestazioni relative ai versamenticontributivi e assicurativi resta disciplinatadalle leggi speciali.

5. La dichiarazione non deve esserepresentata per i compensi e le altre som-me soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 29.]

[Art. 7bis - Certificazioni dei sostituti di imposta

1. I soggetti indicati nel titolo III delpresente decreto che corrispondonosomme e valori soggetti a ritenute allafonte secondo le disposizioni dello stessotitolo devono rilasciare una appositacertificazione unica anche ai fini deicontributi dovuti all’Istituto nazionale per laprevidenza sociale (INPS) attestantel’ammontare complessivo delle dettesomme e valori, l’ammontare delle ritenuteoperate, delle detrazioni di imposta

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effettuate e dei contributi previdenziali eassistenziali, nonché gli altri dati stabiliticon il decreto di cui all’art. 8, comma 1,secondo periodo. La certificazione è unicaanche ai fini dei contributi dovuti agli altrienti e casse previdenziali; con decreto delMinistro delle finanze, emanato diconcerto con i Ministri del tesoro e dellavoro e della previdenza sociale, sonostabilite le relative modalità di attuazione.La certificazione unica sostituisce quellepreviste ai fini contributivi.

2. I certificati, sottoscritti anche mediantesistemi di elaborazione automatica, sonoconsegnati agli interessati entro il mese dimarzo dell’anno successivo a quello in cuile somme e i valori sono stati corrispostiovvero entro dodici giorni dalla richiestadegli stessi in caso di interruzione delrapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cuiall’art. 27 il certificato può essere sostituitodalla copia della comunicazione previstadagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29dicembre 1962, n. 1745.]

[Art. 8 - Redazione e sottoscrizionedelle dichiarazioni

1. Le dichiarazioni devono essere redatte,a pena di nullità, su stampati conformi aimodelli approvati con decreto del Ministrodelle finanze, da pubblicare nella GazzettaUfficiale entro il 15 febbraio dell’anno incui devono essere utilizzati. Il decreto diapprovazione dei modelli di dichiarazionedei sostituti d’imposta di cui all’art. 7,comma 1, primo periodo, e dei modelli didichiarazione di cui all’art. 78, comma 10,della legge 30 dicembre 1991, n. 413, èpubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il31 ottobre dell’anno precedente a quelloin cui i modelli stessi devono essereutilizzati.

2. Gli stampati possono essere ritiratigratuitamente presso gli uffici comunaliovvero acquistati presso le rivenditeautorizzate; tuttavia per particolaristampati il Ministro delle finanze puòstabilire che la distribuzione sia fattadirettamente dagli uffici dell’amministra-zione finanziaria ovvero mediante spedi-

zione al contribuente. Il Ministro dellefinanze stabilisce il prezzo degli stampatiposti in vendita e l’aggio spettante airivenditori.

3. La dichiarazione deve esseresottoscritta, a pena di nullità, dal contribu-ente o da chi ne ha la rappresentanzalegale o negoziale. La nullità è sanata se ilcontribuente provvede alla sottoscrizioneentro trenta giorni dal ricevimentodell’invito da parte dell’ufficio delle entrateterritorialmente competente.

4. La dichiarazione dei soggetti diversidalle persone fisiche deve esseresottoscritta, a pena di nullità, dalrappresentante legale, e in mancanza dachi ne ha l’amministrazione anche di fatto,o da un rappresentante negoziale. Lanullità è sanata se il soggetto tenuto asottoscrivere la dichiarazione vi provvedeentro trenta giorni dal ricevimentodell’invito da parte dell’ufficio delle entrateterritorialmente competente.

5. La dichiarazione delle società e deglienti soggetti all’imposta sul reddito dellepersone giuridiche, presso i quali esisteun organo di controllo, deve esseresottoscritta anche dalle persone fisicheche lo costituiscono o dal presidente se sitratta di organo collegiale. La dichiara-zione priva di tale sottoscrizione è valida,salva l’applicazione della sanzione di cuiall’art. 53.

6. In caso di presentazione delladichiarazione in via telematica da partedelle società menzionate nel comma 1dell’art. 12, ovvero per il tramite deisoggetti incaricati ai sensi del comma 2dello stesso articolo, le disposizioni deicommi 3, 4 e 5 del presente articolo siapplicano con riferimento alla dichiara-zione che gli stessi soggetti sono tenuti aconservare.]

[Art. 9 - Termini per la presentazionedelle dichiarazioni

1. Le persone fisiche e le società o leassociazioni di cui all’art. 6 devonopresentare la dichiarazione, compresa

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quella unificata annuale, tra il 1° maggio eil 30 giugno di ciascun anno. La presenta-zione della dichiarazione in via telematicadeve essere effettuata entro il 30settembre di ciascun anno, rispettando itermini e le modalità stabiliti con il decretodi cui all’art. 8.

2. I soggetti all’imposta sul reddito dellepersone giuridiche, tenuti all’approvazionedel bilancio o del rendiconto entro untermine stabilito dalla legge o dall’attocostitutivo, devono presentare la dichiara-zione, compresa quella unificata annuale,entro un mese dall’approvazione delbilancio o rendiconto. Se il bilancio non èstato approvato nel termine stabilito, ladichiarazione deve essere presentataentro un mese dalla scadenza del terminestesso. La presentazione della dichia-razione in via telematica deve essereeffettuata entro due mesi dall’approva-zione del bilancio o del rendiconto o dallascadenza del termine stabilito perl’approvazione, rispettando i termini e lemodalità stabiliti con il decreto di cui all’art.8. Qualora il termine di due mesi scadaanteriormente al 1° giugno la trasmissionein via telematica deve essere effettuatanel mese di giugno.

3. Gli altri soggetti all’imposta sul redditodelle persone giuridiche devono presenta-re la dichiarazione, compresa quellaunificata annuale, entro sei mesi dalla finedel periodo d’imposta. La presentazionedella dichiarazione in via telematica deveessere effettuata entro sette mesi dallafine del periodo d’imposta, rispettando itermini e le modalità stabiliti con il decretodi cui all’art. 8.

4. I sostituti d’imposta che non sono tenutialla presentazione della dichiarazioneunificata annuale devono presentare ladichiarazione tra il 1° e il 30 aprile diciascun anno per i pagamenti fattinell’anno solare precedente ovvero per gliutili di cui all’art. 27, dei quali è statadeliberata la distribuzione nell’anno solareprecedente. La presentazione della dichia-razione in via telematica deve essere

effettuata entro il 31 maggio, rispettando itermini e le modalità stabiliti con il decretodi cui all’art. 8.

5. Per gli interessi, i premi e gli altri fruttisoggetti alla ritenuta di cui ai primi trecommi dell’art. 26 e per quelli assoggettatialla ritenuta a titolo d’imposta ai sensidell’ultimo comma dello stesso articolo,degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 17settembre 1992, n. 378, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 novembre1992, n. 437 e dell’art. 7, commi 1 e 2, deldecreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,convertito, con modificazioni, dalla legge 8agosto 1996, n. 425, nonché per i premi eper le vincite di cui all’art. 30, ladichiarazione deve essere presentatacontestualmente alla dichiarazione deiredditi propri.

6. Le dichiarazioni presentate entro unmese dalla scadenza del termine sonovalide, salvo il disposto del sesto commadell’art. 46. Le dichiarazioni presentatecon ritardo superiore al mese si conside-rano omesse a tutti gli effetti, macostituiscono titolo per la riscossione delleimposte dovute in base agli imponibili inesse indicati e delle ritenute indicate daisostituti d’imposta.

7. La dichiarazione, diversa da quella dicui al comma 4, può essere integrata,salvo il disposto del quinto comma dell’art.54, per correggere errori o omissionimediante successiva dichiarazione daredigere e presentare secondo le modalitàstabilite dagli articoli 8 e 12, entro iltermine per la presentazione delladichiarazione per il secondo periodod’imposta successivo, semprechè nonsiano iniziati accessi, ispezioni e verificheo la violazione non sia stata comunqueconstatata ovvero non siano stati notificatigli inviti e le richieste di cui all’art. 32.]

[Art. 10 - Dichiarazione nei casi di liquidazione

In caso di liquidazione di società o entisoggetti all’imposta sul reddito dellepersone giuridiche e di società o

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associazioni di cui all’art. 5 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 597, il liquidatore nominato conprovvedimento dell’autorità giudiziaria, oin mancanza il rappresentante legale,deve presentare entro quattro mesi dalladata in cui ha effetto la deliberazione dimessa in liquidazione la dichiarazionerelativa al periodo compreso tra l’inizio delperiodo d’imposta e la data stessa.

La dichiarazione relativa al risultato finaledelle operazioni di liquidazione deveessere presentata entro quattro mesi dallachiusura della liquidazione stessa o daldeposito del bilancio finale, se prescritto.

Se la liquidazione si prolunga oltre ilperiodo d’imposta in corso alla dataindicata nel primo comma devono esserepresentate, nei termini stabiliti dall’art. 9,la dichiarazione relativa alla residuafrazione del detto periodo e quelle relativead ogni successivo periodo d’imposta.

Nei casi di fallimento e di liquidazionecoatta amministrativa le dichiarazioni dicui al primo e secondo comma devonoessere presentate, anche se si tratta diimprese individuali, dal curatore o dalcommissario liquidatore, rispettivamenteentro quattro mesi dalla nomina ed entroquattro mesi dalla chiusura del fallimentoe della liquidazione, e le dichiarazioni dicui al terzo comma devono esserepresentate soltanto se vi è stato esercizioprovvisorio.

Resta fermo, anche durante laliquidazione, l’obbligo di presentare ledichiarazioni prescritte dal quarto commadell’art. 9 nei termini ivi indicati.]

[Art. 11 - Dichiarazione nei casi ditrasformazione e di fusione

[In caso di trasformazione di una societànon soggetta all’imposta sul reddito dellepersone giuridiche in società soggetta atale imposta, o viceversa, deliberata nelcorso del periodo d’imposta, deve esserepresentata, entro quattro mesi dalla datain cui ha effetto la trasformazione, ladichiarazione relativa alla frazione di

esercizio compresa tra l’inizio del periodod’imposta e la data stessa.

In caso di fusione di più società deveessere presentata dalla società risultantedalla fusione o incorporante, entro quattromesi dalla data in cui ha effetto la fusione,la dichiarazione relativa alla frazione diesercizio delle società fuse o incorporatecompresa tra l’inizio del periodo d’impostae la data stessa.

Alla dichiarazione prescritta nei precedenticommi dev’essere allegato il conto deiprofitti e delle perdite della frazione diesercizio cui si riferisce, redatto dagliamministratori e sottoscritto a normadell’art. 8.

In caso di scissione totale la societàdesignata a norma del comma 14 dell’art.123- bis del testo unico delle imposte suiredditi deve presentare la dichiarazionerelativa alla frazione di periodo dellasocietà scissa entro quattro mesi dalladata in cui è stata eseguita l’ultima delleiscrizioni prescritte dall’art. 2504 delcodice civile, indipendentemente daeventuali effetti retroattivi. Alla dichiarazio-ne deve essere allegato un conto econo-mico della frazione di periodo, redatto aisoli fini tributari dagli amministratori esottoscritto a norma dell’art. 8.

Le disposizioni dei commi precedenti, inquanto applicabili, valgono anche nei casidi trasformazione e di fusione di entidiversi dalle società.]

[Art. 12 - Presentazione delle dichiarazioni

1. La dichiarazione è presentataall’Amministrazione finanziaria, per iltramite di una banca o di un ufficiodell’Ente poste italiane, convenzionati. Icontribuenti con periodo di impostacoincidente con l’anno solare, obbligatialla presentazione della dichiarazione deiredditi, della dichiarazione annuale ai finidell’imposta sul valore aggiunto e di quelladel sostituto d’imposta, qualora abbianoeffettuato ritenute alla fonte nei riguardi dinon più di dieci soggetti, devono presen-

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tare la dichiarazione unificata annuale. Lesocietà di cui all’art. 87, comma 1, letteraa ), del testo unico delle imposte suiredditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, con capitale socialesuperiore a 5 miliardi di lire devonopresentare la dichiarazione in viatelematica direttamente all’amministra-zione finanziaria. I soggetti incaricati aisensi del comma 2 presentano ladichiarazione in via telematica. Il collega-mento telematico con l’amministrazionefinanziaria è gratuito.

2. Ai soli fini dell’applicazione del presentearticolo si considerano soggetti incaricatidella trasmissione della dichiarazione:

a) gli iscritti negli albi dei dottoricommercialisti, dei ragionieri e periticommerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30settembre 1993 nei ruoli di periti edesperti tenuti dalle camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura per lasubcategoria tributi, in possesso didiploma di laurea in giurisprudenza o ineconomia e commercio o equipollenti o didiploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria traimprenditori indicate nell’art. 78, commi 1,lettere a ) e b ), e 2, della legge 30dicembre 1991, n. 413, le quali possonoprovvedervi anche a mezzo di altrisoggetti, individuati con decreto delMinistro delle finanze;

d) i centri autorizzati di assistenza fiscaleper le imprese e per i lavoratori dipendentie pensionati.

3. I soggetti di cui al comma 2 sonoabilitati dall’amministrazione finanziariaalla trasmissione dei dati contenuti nelledichiarazioni, subordinatamente allastipulazione del contratto di assicurazionedi cui al comma 9. L’abilitazione èrevocata quando nello svolgimento dell’at-tività di trasmissione delle dichiarazionivengono commesse gravi o ripetuteirregolarità, ovvero in presenza di provve-

dimenti di sospensione irrogati dall’ordinedi appartenenza del professionista o incaso di revoca dell’autorizzazione all’eser-cizio dell’attività da parte dei centri autoriz-zati di assistenza fiscale.

4. La dichiarazione può essere presentataall’amministrazione finanziaria anchemediante spedizione effettuata dall’estero,utilizzando il mezzo della raccomandata oaltro equivalente dal quale risulti concertezza la data di spedizione.

5. Le banche e gli uffici postali devonorilasciare, anche se non richiesta, ricevutadi presentazione della dichiarazione. Ilsoggetto incaricato ai sensi del comma 2rilascia al contribuente o al sostitutod’imposta, entro il termine previsto per lapresentazione della dichiarazione per iltramite di una banca o di un ufficiopostale, copia della dichiarazionecontenente l’impegno a trasmettere in viatelematica all’amministrazione finanziaria idati in essa contenuti e, entro i quindicigiorni successivi a quello in cuil’amministrazione finanziaria ha comuni-cato l’avvenuto ricevimento della dichiara-zione, copia della relativa attestazione.

6. I soggetti di cui al comma 11 devonotrasmettere in via telematica ledichiarazioni all’Amministrazione finanzia-ria entro cinque mesi dalla data di scaden-za del termine di presentazione delledichiarazioni stesse.

7. La dichiarazione si considerapresentata nel giorno in cui è consegnatadal contribuente alla banca o all’ufficiopostale ovvero trasmessa all’amministra-zione finanziaria mediante proceduretelematiche.

8. Le società che trasmettono ladichiarazione direttamente all’amministra-zione finanziaria e i soggetti incaricatidella predisposizione della dichiarazioneconservano, per il periodo previsto dall’art.43, la dichiarazione, della quale l’ammini-strazione finanziaria può chiederel’esibizione o la trasmissione, debitamentesottoscritta e redatta su modello conforme

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a quello approvato con il decreto di cuiall’art. 8. I documenti rilasciati dal soggettoincaricato di predisporre la dichiarazionedevono essere conservati dal contribuenteo dal sostituto d’imposta per il periodoprevisto dall’art. 43.

9. Salva l’applicazione delle disposizionisul mandato e sul contratto d’operaprofessionale, in caso di mancata otardiva presentazione della dichiarazioneo di indicazione nella stessa di datidifformi da quelli contenuti nella copiarilasciata al contribuente o al sostitutod’imposta, i soggetti indicati nel comma 2devono tenere indenne il contribuentedalle sanzioni amministrative eventual-mente irrogate nei suoi confronti. A tal fineessi devono stipulare idoneo contratto diassicurazione.

10. La prova della presentazione delladichiarazione è data dalla ricevuta dellabanca o dell’ufficio postale o della ricevutadi invio della raccomandata di cui alcomma 4 ovvero dalla comunicazionedell’Amministrazione finanziaria attestantel’avvenuto ricevimento della dichiarazionepresentata in via telematica. Nessunaaltra prova può essere addotta incontrasto con le risultanze dei predettidocumenti.

11. Le modalità di attuazione delledisposizioni del presente articolo sonostabilite con decreto del Ministro dellefinanze da pubblicare nella GazzettaUfficiale. Le modalità di svolgimento delservizio di ricezione delle dichiarazioni daparte delle banche e dell’Ente posteitaliane, comprese la misura del compen-so spettante e le conseguenze derivantidalle irregolarità commesse nellosvolgimento del servizio, sono stabilitemediante distinte convenzioni, approvatecon decreto del Ministro delle finanze, diconcerto con il Ministro del tesoro. Lamisura del compenso è determinatatenendo conto dei costi del servizio e delnumero complessivo delle dichiarazioniricevute.

12. Le disposizioni del presente articolo si

applicano anche alla presentazione delledichiarazioni riguardanti imposte sostitu-tive delle imposte sui redditi.]

Art. 12bis - Trattamento dei datirisultanti dalla dichiarazione dei redditi

e dell’imposta sul valore aggiunto

1. I sostituti d’imposta ed i soggetticomunque incaricati ai sensi dell’articolo12 di trasmettere la dichiarazioneall’Amministrazione finanziaria, possonotrattare i dati connessi alle dichiarazioniper le sole finalità di prestazione delservizio e per il tempo a ciò necessario,adottando specifiche misure individuatenelle convenzioni di cui al comma 11 delpredetto articolo 12, volte ad assicurare lariservatezza e la sicurezza delleinformazioni anche con riferimento aisoggetti da essi designati come respon-sabili o incaricati ai sensi della legge 31dicembre 1996, n. 675. Con il decreto dicui al comma 11 dell’ articolo 12 sonoindividuate, altresì, le modalità per inserirenei modelli di dichiarazione l’informativaall’interessato e l’espressione del consen-so relativo ai trattamenti, da parte deisoggetti di cui al precedente periodo, deidati personali di cui all’articolo 22, comma1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,connessi alle dichiarazioni.

2. Limitatamente alle dichiarazioni presen-tate nel 1998, l’informativa di cui all’arti-colo 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675, s’intende resa attraverso i modelli didichiarazione ed il consenso di cui alcomma 1 è validamente espresso con lasottoscrizione delle dichiarazioni.

Art. 13 - Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili

Ai fini dell’accertamento sono obbligati allatenuta di scritture contabili, secondo ledisposizioni di questo titolo:

a) le società soggette all’imposta sulreddito delle persone giuridiche;

b) gli enti pubblici e privati diversi dallesocietà soggetti all’imposta sul redditodelle persone giuridiche, nonché i trust,

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che hanno per oggetto esclusivo o princi-pale l’esercizio di attività commerciali;

c) le società in nome collettivo, le societàin accomandita semplice e le società adesse equiparate ai sensi dell’art. 5 delD.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;

d) le persone fisiche che esercitanoimprese commerciali ai sensi dell’art. 51del decreto indicato alla lettera prece-dente.

Sono inoltre obbligate alla tenuta discritture contabili, a norma degli articoli19e 20:

e) le persone fisiche che esercitano arti eprofessioni, ai sensi dell’ art. 9, commiprimo e secondo del decreto indicato alprimo comma, lettera c);

f) le società o associazioni fra artisti eprofessionisti di cui all’art. 5, lettera c), deldecreto indicato alla precedente lettera;

g) gli enti pubblici e privati diversi dallesocietà, soggetti all’imposta sul redditodelle persone giuridiche, nonché i trust,che non hanno per oggetto esclusivo oprincipale l’esercizio di attività commer-ciali.

I soggetti obbligati ad operare ritenute allafonte a titolo di acconto sui compensicorrisposti, di cui al successivo 21, devonotenere le scritture ivi indicate ai finidell’accertamento del reddito deipercipienti.

I soggetti i quali, fuori dell’ipotesi di cuiall’art. 28, lettera b), del D.P.R. 29settembre 1973, n. 597, svolgono attivitàdi allevamento di animali, devono tenerele scritture contabili indicate nell’articolo18- bis.

Art. 14 - Scritture contabili delleimprese commerciali, delle società

e degli enti equiparati

Le società, gli enti e gli imprenditoricommerciali di cui al primo comma dell’art.13 devono in ogni caso tenere:

a) il libro giornale e il libro degli inventari;

b) i registri prescritti ai fini dell’imposta sulvalore aggiunto;

c) scritture ausiliarie nelle quali devonoessere registrati gli elementi patrimoniali ereddituali, raggruppati in categorie omoge-nee, in modo da consentire di desumernechiaramente e distintamente i componentipositivi e negativi che concorrono alladeterminazione del reddito;

d ) scritture ausiliarie di magazzino, tenutein forma sistematica e secondo norme diordinata contabilità, dirette a seguire levariazioni intervenute tra le consistenzenegli inventari annuali. Nelle scritturedevono essere registrate le quantitàentrate ed uscite delle merci destinate allavendita; dei semilavorati, se distintamenteclassificati in inventario, esclusi i prodottiin corso di lavorazione; dei prodotti finitinonché delle materie prime e degli altribeni destinati ad essere in essifisicamente incorporati; degli imballaggiutilizzati per il confezionamento dei singoliprodotti; delle materie prime tipicamenteconsumate nella fase produttiva deiservizi, nonché delle materie prime e deglialtri beni incorporati durante la lavorazionedei beni del committente. Le rilevazioni deibeni, singoli o raggruppati per categorie diinventario, possono essere effettuateanche in forma riepilogativa conperiodicità non superiore al mese. Nellestesse scritture possono inoltre essereannotati, anche alla fine del periodod’imposta, i cali e le altre variazioni diquantità che determinano scostamenti trale giacenze fisiche effettive e quelledesumibili dalle scritture di carico escarico. Per le attività elencate ai numeri1) e 2) del primo comma dell’art. 22 deldecreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633, e successivemodificazioni, le registrazioni vannoeffettuate solo per i movimenti di carico escarico dei magazzini interni centralizzatiche forniscono due o più negozi o altripunti di vendita, con esclusione di quelliindicati al punto 4 dell’art. 4 del decretodel Presidente della Repubblica 6 ottobre

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1978, n. 627. Per la produzione di beni,opere, forniture e servizi la cui valutazioneè effettuata a costi specifici o a normadell’art. 63 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n.597, e successive modificazioni, le scrittu-re ausiliarie sono costituite da schede dilavorazione dalle quali devono risultare icosti specificamente imputabili; le registra-zioni sulle schede di lavorazione sostitui-scono le rilevazioni di carico e di scaricodei singoli beni specificamente acquistatiper le predette produzioni. Dalle scrittureausiliarie di magazzino possono essereesclusi tutti i movimenti relativi a singolibeni o a categorie inventariali il cui costocomplessivo nel periodo di impostaprecedente non eccede il 20% di quellosostenuto nello stesso periodo per tutti ibeni sopraindicati. I beni o le categorieinventariali che possono essere esclusidevono essere scelti tra quelli ditrascurabile rilevanza percentuale.

I soggetti stessi devono inoltre tenere, inquanto ne ricorrano i presupposti, ilregistro dei beni ammortizzabili e ilregistro riepilogativo di magazzino di cui aisuccessivi articoli 16 e 17 e i libri socialiobbligatori di cui ai numeri 1 e seguentidell’art. 2421 del codice civile.

[I soggetti che adottano contabilità incodice sono obbligati alla tenuta diapposito registro nel quale devono essereriportati il codice adottato e lecorrispondenti note interpretative.]

Le società e gli enti il cui bilancio orendiconto è soggetto per legge o perstatuto alla approvazione dell’assemblea odi altri organi possono effettuare nellescritture contabili gli aggiornamenticonseguenziali all’approvazione stessafino al termine stabilito per lapresentazione della dichiarazione.

Le società, gli enti e gli imprenditori di cuial primo comma che esercitano attivitàcommerciali all’estero mediante stabiliorganizzazioni e quelli non residenti cheesercitano attività commerciali in Italiamediante stabili organizzazioni, devono

rilevare nella contabilità distintamente ifatti di gestione che interessano le stabiliorganizzazioni, determinando separata-mente i risultati dell’esercizio relativi aciascuna di esse.

[Le scritture ausiliarie di magazzino di cuialla lettera d ) devono essere tenute apartire dal secondo periodo d’impostasuccessivo a quello in cui per la secondavolta consecutivamente l’ammontare deiricavi di cui all’art. 53 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 597, ed il valore complessivodelle rimanenze di cui agli articoli 62 e 63dello stesso decreto sono superioririspettivamente a cinque miliardi e a duemiliardi di lire. L’obbligo cessa a partire dalprimo periodo di imposta successivo aquello in cui per la seconda voltaconsecutivamente l’ammontare dei ricavio il valore delle rimanenze è inferiore atale limite. Per i soggetti il cui periodo diimposta è diverso dall’anno solarel’ammontare dei ricavi deve essereragguagliato all’anno. Ai fini della determi-nazione dei limiti sopra indicati non sitiene conto delle risultanze di accerta-menti se l’incremento non supera di oltre il15% i valori dichiarati .]

Art. 15 - Inventario e bilancio

Le società, gli enti e gli imprenditoricommerciali di cui al primo comma dell’art. 13 devono in ogni caso redigerel’inventario e il bilancio con il conto deiprofitti e delle perdite, a norma dell’articolo2217 del codice civile, entro tre mesi daltermine per la presentazione delladichiarazione dei redditi ai fini delleimposte dirette.

L’inventario, oltre agli elementi prescrittidal codice civile o da leggi speciali, deveindicare la consistenza dei beniraggruppati in categorie omogenee pernatura e valore e il valore attribuito aciascun gruppo. Ove dall’inventario non sirilevino gli elementi che costituisconociascun gruppo e la loro ubicazione, de-vono essere tenute a disposizione dell’uf-ficio delle imposte le distinte che sono

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servite per la compilazione dell’inventario.

Nell’inventario degli imprenditori individualidevono essere distintamente indicate evalutate le attività e le passività relativeall’impresa.

Il bilancio e il conto dei profitti e delleperdite, salve le disposizioni del codicecivile e delle leggi speciali, possonoessere redatti con qualsiasi metodo esecondo qualsiasi schema, purché confor-mi ai princìpi della tecnica contabile, salvoquanto stabilito nel secondo commadell’art. 3.

Art. 16 - Registro dei beni ammortizzabili

Le società, gli enti e gli imprenditoricommerciali, di cui al primo commadell’art. 13, devono compilare il registrodei beni ammortizzabili entro il terminestabilito per la presentazione delladichiarazione.

Nel registro devono essere indicati, perciascun immobile e per ciascuno dei beniiscritti in pubblici registri, l’anno diacquisizione, il costo originario, lerivalutazioni, le svalutazioni, il fondo diammortamento nella misura raggiunta altermine del periodo d’imposta precedente,il coefficiente di ammortamento effettiva-mente praticato nel periodo d’imposta, laquota annuale di ammortamento e leeliminazioni dal processo produttivo.

Per i beni diversi da quelli indicati nelcomma precedente le indicazioni ivirichieste possono essere effettuate conriferimento a categorie di beni omogeneeper anno di acquisizione e coefficiente diammortamento. Per i beni di cui all’articolo102-bis del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le indicazioni ivi richieste possonoessere effettuate con riferimento acategorie di beni omogenee per anno diacquisizione e vita utile. Per i benigratuitamente devolvibili deve esseredistintamente indicata la quota annua cheaffluisce al fondo di ammortamento

finanziario.

Se le quote annuali di ammortamentosono inferiori alla metà di quelle risultantidall’applicazione dei coefficienti stabiliti aisensi del secondo comma dell’art. 68 delD.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il minorammontare deve essere distintamenteindicato nel registro dei beni ammor-tizzabili.

I costi di manutenzione, riparazione,ammodernamento e trasformazione di cuiall’ultimo comma del detto art. 68, che nonsiano immediatamente deducibili, non sisommano al valore dei beni cui siriferiscono ma sono iscritti in voci separatedel registro dei beni ammortizzabili aseconda dell’anno di formazione.

[Art. 17 - Registro riepilogativo di magazzino

Le società, gli enti e gli imprenditori com-merciali, di cui al primo comma dell’art. 13,devono compilare il registro riepilogativodi magazzino entro il termine stabilito perla presentazione della dichiarazione.

Nel registro devono essere distintamenteindicate, per ciascuna delle categorie evoci di cui al primo comma dell’art. 62 deldecreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 597, le quantitàesistenti all’inizio del periodo d’imposta, lequantità complessivamente entrate euscite nel periodo e le quantità esistenti altermine del periodo stesso. Le quantità inentrata e in uscita devono essere distintea seconda che siano state acquistate,rese da clienti, vendute, rese a fornitori. Isoggetti che esercitano attività industrialidirette alla produzione di beni devono te-nere distinte, nel registro, anche le quan-tità prodotte o passate in lavorazione.]

Art. 18 - Disposizione regolamentareconcernente la contabilità

semplificata per le imprese minori

1. Le disposizioni dei precedenti articoli siapplicano anche ai soggetti che, a normadel codice civile, non sono obbligati allatenuta delle scritture contabili di cui allo

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stesso codice. Tuttavia i soggetti indicatialle lettere c) e d) del primo commadell’articolo 13, qualora i ricavi di cui all’articolo 53 del testo unico delle impostesui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e successive modificazioni,conseguiti in un anno intero non abbianosuperato l’ammontare di 400.000 euro perle imprese aventi per oggetto prestazionidi servizi, ovvero di 700.000 euro per leimprese aventi per oggetto altre attività,sono esonerati per l’anno successivo dallatenuta delle scritture contabili prescrittedai precedenti articoli, salvi gli obblighi ditenuta delle scritture previste dadisposizioni diverse dal presente decreto.Per i contribuenti che esercitano contem-poraneamente prestazioni di servizi edaltre attività si fa riferimento all’ammontaredei ricavi relativi alla attività prevalente. Inmancanza della distinta annotazione deiricavi si considerano prevalenti le attivitàdiverse dalle prestazioni di servizi. Condecreto del Ministro delle finanze, dapubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sonostabiliti i criteri per la individuazione delleattività consistenti nella prestazione diservizi.

2. I soggetti che fruiscono dell’esonero,entro il termine stabilito per la presen-tazione della dichiarazione annuale,indicano nel registro degli acquisti tenutoai fini dell’imposta sul valore aggiunto ilvalore delle rimanenze.

3. Le operazioni non soggette aregistrazione agli effetti dell’imposta sulvalore aggiunto sono separatamenteannotate nei registri tenuti ai fini di taleimposta con le modalità e nei terministabiliti per le operazioni soggette aregistrazione. Coloro che effettuanosoltanto operazioni non soggette aregistrazione annotano in un appositoregistro l’ammontare globale delle entratee delle uscite relative a tutte le operazionieffettuate nella prima e nella secondametà di ogni mese ed eseguire nelregistro stesso l’annotazione di cui al

comma 2.

4. I soggetti esonerati dagli adempimentirelativi all’imposta sul valore aggiunto aisensi dell’ articolo 34 del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, concernente “Istituzione edisciplina dell’imposta sul valore aggiunto”e successive modificazioni, non sonotenuti ad osservare le disposizioni deicommi 2 e 3.

5. Il regime di contabilità semplificataprevisto nel presente articolo si estende dianno in anno qualora gli ammontariindicati nel comma 1 non venganosuperati.

6. Il contribuente ha facoltà di optare per ilregime ordinario. L’opzione ha effettodall’inizio del periodo di imposta nel corsodel quale è esercitata fino a quando non èrevocata e in ogni caso per il periodostesso e per i due successivi.

7. I soggetti che intraprendono l’eserciziodi impresa commerciale, qualora riten-gano di conseguire ricavi per un ammon-tare ragguagliato ad un anno nonsuperiore ai limiti indicati al comma 1,possono, per il primo anno, tenere lacontabilità semplificata di cui al presentearticolo.

8. Per i rivenditori in base a contrattiestimatori di giornali, di libri e di periodici,anche su supporti audiovideomagnetici, eper i distributori di carburante, ai fini delcalcolo dei limiti di ammissione ai regimisemplificati di contabilità, i ricavi siassumono al netto del prezzo corrispostoal fornitore dei predetti beni. Per lecessioni di generi di monopolio, valoribollati e postali, marche assicurative evalori similari, si considerano ricavi gli aggispettanti ai rivenditori.

9. Ai fini del presente articolo si assumonocome ricavi conseguiti nel periodo diimposta i corrispettivi delle operazioniregistrate o soggette a registrazione nelperiodo stesso agli effetti dell’imposta sulvalore aggiunto e di quelle annotate osoggette ad annotazioni a norma del

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comma 3.

Art. 18bis - Scritture contabili delle imprese di allevamento

I soggetti i quali, fuori dell’ipotesi di cuiall’art. 28, lettera b), del D.P.R. 29settembre 1973, n. 597, svolgono attivitàdi allevamento di animali devono tenereun registro cronologico di carico e scaricodegli animali allevati, distintamente perspecie e ciclo di allevamento, con l’indica-zione degli incrementi e decrementi verifi-catisi per qualsiasi causa nel periodo-d’imposta.

Art. 18ter - Scritture contabili per le altre attività agricole

1. I soggetti che si avvalgono dei regimi dicui all’ articolo 56-bis del decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, ed all’ articolo 5 della legge31 dicembre 1991, n. 413, devono tenereesclusivamente i registri previsti daldecreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 19 - Scritture contabili degliesercenti arti e professioni

Le persone fisiche che esercitano arti oprofessioni e le società o associazioni fraartisti e professionisti, di cui alle lettere e)ed f) dell’ art. 13, devono annotarecronologicamente in un apposito registrole somme percepite sotto qualsiasi formae denominazione nell’esercizio dell’arte odella professione, anche a titolo dipartecipazione agli utili, indicando perciascuna riscossione:

a) il relativo importo, al lordo e al nettodella parte che costituisce rimborso dispese diverse da quelle inerenti allaproduzione del reddito eventualmenteanticipate per conto del soggetto che haeffettuato il pagamento, e l’ammontaredella ritenuta d’acconto subita;

b) le generalità, il comune di residenzaanagrafica e l’indirizzo del soggetto cheha effettuato il pagamento;

c) gli estremi della fattura, parcella, nota o

altro documento emesso.

Nello stesso registro devono essereannotate cronologicamente, con leindicazioni di cui alle lettere b) e c), lespese inerenti all’esercizio dell’arte oprofessione delle quali si richiede ladeduzione analitica ai sensi dell’art. 50 delD.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Deveessersi, inoltre annotato, entro il terminestabilito per la presentazione delladichiarazione, il valore dei beni per i qualisi richiede la deduzione di quote diammortamento ai sensi del detto articolo,raggruppati in categorie omogenee edistinti per anno di acquisizione.

I soggetti di cui al primo comma sonoobbligati a tenere uno o più conti correntibancari o postali ai quali affluiscono,obbligatoriamente, le somme riscossenell’esercizio dell’attività e dai quali sonoeffettuati i prelevamenti per il pagamentodelle spese.

I compensi in denaro per l’esercizio di artie professioni sono riscossi esclusiva-mente mediante assegni non trasferibili obonifici ovvero altre modalità di pagamen-to bancario o postale nonché mediantesistemi di pagamento elettronico, salvoper importi unitari inferiori a 100 euro .

[Il contribuente può tenere registri distintiper gli incassi e per i pagamenti, nel qualcaso tali registri, se contengono tutti i datirichiesti dal decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esono tenuti con le modalità ivi previste,sostituiscono a tutti gli effetti quelliprescritti ai fini dell’imposta sul valoreaggiunto.]

[I contribuenti indicati nel primo commache nel periodo di imposta precedentehanno percepito compensi per unammontare superiore a 360 milioni di liresono soggetti a regime di contabilitàordinaria per il periodo di impostasuccessivo e devono tenere:

a) il registro nel quale annotarecronologicamente le operazioni produttivedi componenti positivi e negativi di reddito

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integrate dalle movimentazioni finanziarieinerenti all’esercizio dell’arte o professio-ne, compresi gli utilizzi delle sommepercepite, ancorché estranei all’eserciziodell’arte o professione nonché gli estremidei conti correnti bancari utilizzati per lemovimentazioni predette;

b) i registri obbligatori ai fini dell’impostasul valore aggiunto;

c) il registro dei beni ammortizzabili con lemodalità di cui all’articolo 16, primo,secondo e terzo comma;

d) apposite scritture nelle quali vannoindicati, con i criteri e le modalità di cuiall’art. 21, i compensi e le altre sommeerogate a soggetti che prestano, neiconfronti dell’esercente l’arte o la profes-sione, attività lavorativa non di lavorodipendente.]

Con decreti del Ministro delle finanze, dapubblicare nella Gazzetta Ufficiale, pos-sono essere stabiliti appositi modelli deiregistri di cui al comma precedente conclassificazione delle categorie di compo-nenti positivi e negativi rilevanti ai fini delladeterminazione del reddito, individuateanche in relazione a quelle risultanti daimodelli di dichiarazione dei redditi epossono essere prescritte particolarimodalità per la tenuta meccanografica delregistro.

Art. 20 - Scritture contabili degli enti non commerciali

Le disposizioni degli artt. 14, 15, 16, 17 e18 si applicano, relativamente alle attivitàcommerciali eventualmente esercitate,anche agli enti soggetti all’imposta sulreddito delle persone giuridiche che nonhanno per oggetto esclusivo o principalel’esercizio di attività commerciali.

Indipendentemente alla redazione delrendiconto annuale economico efinanziario, gli enti non commerciali cheeffettuano raccolte pubbliche di fondidevono redigere, entro quattro mesi dallachiusura dell’esercizio, un apposito eseparato rendiconto tenuto e conservato

ai sensi dell’artt. 22, dal quale devonorisultare, anche a mezzo di una relazioneillustrativa, in modo chiaro e trasparente,le entrate e le spese relative a ciascunadelle celebrazioni, ricorrenze o campagnedi sensibilizzazione indicate nell’articolo108, comma 2- bis, lettera a), testo unicodelle imposte sui redditi, approvato condecreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917.

Gli enti soggetti alla determinazioneforfetaria del reddito ai sensi del comma 1dell’articolo 109 - bis del testo unico delleimposte sui redditi, approvato con decretodel Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, che abbianoconseguito nell’anno solare precedentericavi non superiori euro 15.493,71,relativamente alle attività di prestazione diservizi, ovvero a euro 25.822,84 negli altricasi, assolvono gli obblighi contabili di cuiall’18, secondo le disposizioni di cui alcomma 166 dell’articolo 3 della legge 23dicembre 1996, n. 662.

Art. 20bis - Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Le organizzazioni non lucrative di utilitàsociale (ONLUS) diverse dalle societàcooperative, a pena di decadenza dibenefici fiscali per esse previsti, devono:

a) in relazione all’attività complessiva-mente svolta, redigere scritture contabilicronologiche e sistematiche atte adesprimere con compiutezza ed analiticitàle operazioni poste in essere in ogniperiodo di gestione, e rappresentareadeguatamente in apposito documento,da redigere entro quattro mesi dallachiusura dell’esercizio annuale, lasituazione patrimoniale, economica efinanziaria della organizzazione, distin-guendo le attività direttamente connesseda quelle istituzionali, con obbligo diconservare le stesse scritture e la relativadocumentazione per un periodo noninferiore a quello indicato dall’artt. 22;

b) in relazione alle attività direttamente

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connesse tenere le scritture contabilipreviste dalle disposizioni di cui agli artt.14, 15, 16 e 18; nell’ipotesi in cuil’ammontare annuale dei ricavi non siasuperiore a euro 15.493,71, relativamentealle attività di prestazione di servizi,ovvero a euro 25.822,84 negli altri casi, gliadempimenti contabili possono essereassolti secondo le disposizioni di cui alcomma 166 dell’articolo 3 della legge 23dicembre 1996, n. 662.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a),si considerano assolti qualora lacontabilità consti del libro giornale e dellibro degli inventari, tenuti in conformitàalle disposizioni di cui agli articoli 2216 e2217 del codice civile.

3. I soggetti richiamati al comma 1 chenell’esercizio delle attività istituzionali econnesse non abbiano conseguito in unanno proventi di ammontare superiore aeuro 51.645,69, modificato annualmentesecondo le modalità previste dall’articolo1, comma 3, della legge 16 dicembre1991, n. 398, possono tenere per l’annosuccessivo, in luogo delle scritturecontabili previste al primo comma, letteraa), il rendiconto delle entrate e delle spesecomplessive, nei termini e nei modi di cuiall’artt. 20.

4. In luogo delle scritture contabili previsteal comma 1, lettera a), le organizzazioni divolontariato iscritte nei registri istituiti dalleregioni e dalle provincie autonome diTrento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 6della legge 11 agosto 1991, n. 266, leorganizzazioni non governative ricono-sciute idonee ai sensi della legge 26febbraio 1987, n. 49, possono tenere ilrendiconto nei termini e nei modi di cuiall’artt. 20.

5. Qualora i proventi superino per dueanni consecutivi l’ammontare di euro1.032.913,80, modificato annualmentesecondo le modalità previste dall’articolo1, comma 3, della legge 16 dicembre1991, n. 398, il bilancio deve recare unarelazione di controllo sottoscritta da uno opiù revisori iscritti nel registro dei revisori

contabili.

Art. 21 - Scritture contabili dei sostituti d’imposta

1. I soggetti indicati nel terzo commadell’art. 13 devono indicare, per ciascundipendente, nel libro matricola o in altrilibri obbligatori tenuti ai sensi della vigentelegislazione sul lavoro, le detrazioni di cuiagli articoli 12 e 13 del testo unico delleimposte sui redditi, approvato con decretodel Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, attribuite in basealla richiesta del dipendente effettuata anorma dell’art. 23. Le somme e i valoricorrisposti a ciascun dipendente devonorisultare dal libro paga o da documentiequipollenti tenuti ai sensi della vigentelegislazione sul lavoro

Art. 22 - Tenuta e conservazione delle scritture contabili

Fermo restando quanto stabilito dal codicecivile per il libro giornale e per il libro degliinventari e dalle leggi speciali per i libri eregistri da esse prescritti, le scritturecontabili di cui ai precedenti articoli, adeccezione delle scritture ausiliarie di cuialla lettera c) e alla lettera d) del primocomma dell’articolo 14, devono esseretenute a norma dell’articolo 2219 delcodice stesso e numerate progressiva-mente in ogni pagina, in esenzionedall’imposta di bollo. Le registrazioni nellescritture cronologiche e nelle scrittureausiliarie di magazzino devono essereeseguite non oltre sessanta giorni.

Le strutture contabili obbligatorie ai sensidel presente decreto, di altre leggitributarie, del codice civile o di leggispeciali devono essere conservate fino aquando non siano definiti gli accertamentirelativi al corrispondente periodod’imposta, anche oltre il termine stabilitodall’ art. 2220 del codice civile o da altrelegge tributarie, salvo il disposto dell’art.2457 del detto codice. Gli eventualisupporti meccanografici, elettronici esimilari devono essere conservati fino aquando i dati contabili in essi contenuti

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non siano stati stampati sui libri e registriprevisti dalle vigenti disposizioni di legge.L’autorità adita in sede contenziosa puòlimitare l’obbligo di conservazione allescritture rilevanti per la risoluzione dellacontroversia in corso.

Fino allo stesso termine di cui alprecedente comma devono essere con-servati ordinatamente, per ciascun affare,gli originali delle lettere, dei telegrammi edelle fatture ricevuti e le copie delle letteree dei telegrammi spediti e delle fattureemesse.

Con decreti del ministro per le finanzepotranno essere determinate modalitàsemplificative per la tenuta del registro deibeni ammortizzabili e del registro riepilo-gativo di magazzino, in considerazionedelle caratteristiche dei vari settori diattività.

Art. 23 - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente

1. Gli enti e le società indicati nell’art. 87,comma 1, del testo unico delle imposte suiredditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, le società e associazioniindicate nell’art. 5 del predetto testo unicoe le persone fisiche che esercitanoimprese commerciali, ai sensi dell’art. 51del citato testo unico, o imprese agricole,le persone fisiche che esercitano arti eprofessioni il curatore fallimentare, ilcommissario liquidatore nonché ilcondominio quale sostituto d’imposta, iquali corrispondono somme e valori di cuiall’art. 48 dello stesso testo unico, devonooperare all’atto del pagamento unaritenuta a titolo di acconto dell’imposta sulreddito delle persone fisiche dovuta daipercipienti, con obbligo di rivalsa. Nelcaso in cui la ritenuta da operare suipredetti valori non trovi capienza, in tutto oin parte, sui contestuali pagamenti indenaro, il sostituito è tenuto a versare alsostituto l’importo corrispondente all’am-montare della ritenuta.

1- bis. I soggetti che adempiono agli

obblighi contributivi sui redditi di lavorodipendente prestato all’estero di cui all’art.48, concernente determinazione delreddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte suiredditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, devono in ogni caso operarele relative ritenute.

2. La ritenuta da operare è determinata:

a) sulla parte imponibile delle somme edei valori, di cui all’art. 48 del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato condecreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelliindicati alle successive lettere b) e c),corrisposti in ciascun periodo di paga, conle aliquote dell’imposta sul reddito dellepersone fisiche, ragguagliando al periododi paga i corrispondenti scaglioni annui direddito ed effettuando le detrazionipreviste negli articoli 12 e 13 del citatotesto unico, rapportate al periodo stesso.Le detrazioni di cui all’articolo 12, delcitato testo unico sono riconosciute se ilpercipiente dichiara [annualmente] diavervi diritto, indica le condizioni dispettanza, il codice fiscale dei soggetti peri quali si usufruisce delle detrazioni e siimpegna a comunicare tempestivamentele eventuali variazioni. [La dichiarazioneha effetto anche per i periodi di impostasuccessivi]. La dichiarazione ha effettoanche per i periodi di imposta successivi.L’omissione della comunicazione relativaalle variazioni comporta l’applicazionedelle sanzioni previste dall’articolo 11 deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni;

b) sulle mensilità aggiuntive e suicompensi della stessa natura, con lealiquote dell’imposta sul reddito dellepersone fisiche, ragguagliando a mese icorrispondenti scaglioni annui di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi adanni precedenti di cui all’art. 16, comma 1,lettera b), del citato testo unico, con icriteri di cui all’art. 18, dello stesso testounico, intendendo per reddito complessivo

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netto l’ammontare globale dei redditi dilavoro dipendente corrisposti dal sostitutoal sostituito nel biennio precedente,effettuando le detrazioni previste negliarticoli 12 e 13 del medesimo testo unico;

d) sulla parte imponibile del trattamento difine rapporto e delle indennità equipollentie delle altre indennità e somme di cuiall’art. 16, comma 1, lettera a ), del citatotesto unico con i criteri di cui all’art. 17,comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso testounico;

[d-bis) sulla parte imponibile delleprestazioni di cui all’art. 16, comma 1,lettera a-bis), del citato testo unico, con icriteri di cui all’art. 17- bis, [comma 1,primo periodo,] dello stesso testo unico;]

e) sulla parte imponibile delle somme edei valori di cui all’art. 48, del citato testounico, non compresi nell’art. 16, comma 1,lettera a), dello stesso testo unico,corrisposti agli eredi del lavoratoredipendente, con l’aliquota stabilita per ilprimo scaglione di reddito.

3. I soggetti indicati nel comma 1 devonoeffettuare, entro il 28 febbraio dell’annosuccessivo e, in caso di cessazione delrapporto di lavoro, alla data di cessazione,il conguaglio tra le ritenute operate sullesomme e i valori di cui alle lettere a) e b)del comma 2, e l’imposta dovutasull’ammontare complessivo degli emolu-menti stessi, tenendo conto delle detra-zioni eventualmente spettanti a normadegli articoli 12 e 13 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e successive modificazioni,e delle detrazioni eventualmente spettantia norma dell’ articolo 15 dello stesso testounico, e successive modificazioni, peroneri a fronte dei quali il datore di lavoroha effettuato trattenute, nonché,limitatamente agli oneri di cui al comma 1,lettere c) e f), dello stesso articolo, pererogazioni in conformità a contratticollettivi o ad accordi e regolamentiaziendali. In caso di incapienza delle

retribuzioni a subire il prelievo delleimposte dovute in sede di conguaglio difine anno entro il 28 febbraio dell’annosuccessivo il sostituito può dichiarare periscritto al sostituto di volergli versarel’importo corrispondente alle ritenuteancora dovute, ovvero, di autorizzarlo aeffettuare il prelievo sulle retribuzioni deiperiodi di paga successivi al secondodello stesso periodo di imposta. Sugliimporti di cui è differito il pagamento siapplica l’interesse in ragione dello 0,50per cento mensile, che è trattenuto eversato nei termini e con le modalitàpreviste per le somme cui si riferisce.L’importo che al termine del periodod’imposta non è stato trattenuto percessazione del rapporto di lavoro o perincapienza delle retribuzioni deve esserecomunicato all’interessato che deveprovvedere al versamento entro il 15gennaio dell’anno successivo. [Qualora lecomunicazioni delle indennità e deicompensi di cui all’art. 47, comma 1,lettera b), del citato testo unicopervengano al sostituto oltre il termine del12 gennaio del periodo d’impostasuccessivo, di esse lo stesso terrà contoai fini delle operazioni di conguaglio delperiodo d’imposta successivo.] Se allaformazione del reddito di lavoro dipen-dente concorrono somme o valori prodottiall’estero le imposte ivi pagate a titolodefinitivo sono ammesse in detrazionefino a concorrenza dell’imposta relativa aipredetti redditi prodotti all’estero. Ladisposizione del periodo precedente siapplica anche nell’ipotesi in cui le sommeo i valori prodotti all’estero abbiano con-corso a formare il reddito di lavorodipendente in periodi d’imposta preceden-ti. Se concorrono redditi prodotti in piùStati esteri la detrazione si applicaseparatamente per ciascuno Stato.

4. Ai fini del compimento delle operazionidi conguaglio di fine anno il sostituito puòchiedere al sostituto di tenere conto anchedei redditi di lavoro dipendente, oassimilati a quelli di lavoro dipendente,percepiti nel corso di precedenti rapporti

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intrattenuti. A tal fine il sostituito deveconsegnare al sostituto d’imposta, entro il12 del mese di gennaio del periodod’imposta successivo a quello in cui sonostati percepiti, la certificazione unicaconcernente i redditi di lavoro dipendente,o assimilati a quelli di lavoro dipendente,erogati da altri soggetti, compresi quellierogati da soggetti non obbligati adeffettuare le ritenute. [Alla consegna dellasuddetta certificazione unica il sostituitodeve anche comunicare al sostituto qualedelle opzioni previste al commaprecedente intende adottare in caso diincapienza delle retribuzioni a subire ilprelievo delle imposte.] La presentedisposizione non si applica ai soggetti checorrispondono trattamenti pensionistici.

4-bis. Le forme pensionistiche comple-mentari istituite alla data di entrata invigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421,possono ricevere nuove adesioni anchecon riferimento al finanziamento tramiteconferimento del TFR a far data dal 1ºgennaio 2007. Tali forme, ai fini delconferimento del TFR, devono adeguarsi,in conformità delle disposizioni emanate inattuazione dell’ articolo 20, comma 2, delpresente decreto legislativo, entro il 31maggio 2007.

[5. Le disposizioni dei precedenti commi siapplicano anche alle persone fisiche cheesercitano arti e professioni, ai sensidell’art. 49, del testo unico delle impostesui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, quando corrispondonosomme e valori di cui all’art. 48, dellostesso testo unico, deducibili ai fini delladeterminazione del loro reddito di lavoroautonomo.]

Art. 24 - Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. I soggetti indicati nel comma 1, dell’art.23, che corrispondono redditi di cui all’art.47, comma 1, del testo unico delleimposte sui redditi, approvato con decretodel Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, devono operare

all’atto del pagamento degli stessi, conobbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo diacconto dell’imposta sul reddito dellepersone fisiche sulla parte imponibile didetti redditi, determinata a norma dell’art.48- bis del predetto testo unico. Nel casoin cui la ritenuta da operare sui predettiredditi non trovi capienza, in tutto o inparte, sui contestuali pagamenti in denaro,il sostituito è tenuto a versare al sostitutol’importo corrispondente all’ammontaredella ritenuta. Si applicano, in quantocompatibili, tutte le disposizioni dell’art. 23e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sullaparte imponibile dei redditi di cui all’ art.16, comma 1, lettera c ), del medesimotesto unico, la ritenuta è operata a titolo diacconto nella misura del 20 per cento.

1- bis. Sulla parte imponibile dei compensidi cui all’art. 48- bis, comma 1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte suiredditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, è operata una ritenuta atitolo d’imposta con l’aliquota prevista peril primo scaglione di reddito, maggioratadelle addizionali vigenti.

1- ter. Sulla parte imponibile dei redditi dicui all’ art. 47, comma 1, lettera c -bis), deltesto unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in materia di redditi assimilati a quellidi lavoro dipendente, corrisposti a soggettinon residenti, deve essere operata unaritenuta a titolo d’imposta nella misura del30 per cento.

1-quater. Sulla parte imponibile delleprestazioni pensionistiche complementaridi cui all’articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta conl’aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 deldecreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252.

[2. Ai fini del conguaglio di cui al comma 3dell’art. 23, i soggetti che corrispondono leindennità e i compensi di cui all’art. 47,comma 1, lettera b), del testo unico delleimposte sui redditi, approvato con decreto

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del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, devono comuni-care, entro il 12 di gennaio del periodod’imposta successivo, al datore di lavorodel percipiente, l’ammontare delle sommecorrisposte, delle ritenute effettuate e deirelativi contributi.]

Art. 25 - Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi

I soggetti indicati nel primo comma dell’art.23, che corrispondono a soggetti residentinel territorio dello Stato compen-sicomunque denominati, anche sotto formadi partecipazione agli utili, per prestazionidi lavoro autonomo, ancorchè nonesercitate abitualmente ovvero siano resea terzi o nell’interesse di terzi, devonooperare all’atto del pagamento unaritenuta del 20 per cento a titolo di accontodell’imposta sul reddito delle personefisiche dovuta dai percipienti, con l’obbligodi rivalsa. La predetta ritenuta deveessere operata dal condominio qualesostituto d’imposta anche sui compensipercepiti dall’amministratore di condomi-nio. La stessa ritenuta deve essereoperata sulla parte imponibile dellesomme di cui alla lettera b ) e sull’interoammontare delle somme di cui alle letterea ) e c ) del terzo comma dell’art. 49 deldecreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta èelevata al 20% per le indennità di cui allelettere f ) e g ) dell’art. 12 del decretostesso. La ritenuta non deve essereoperata per le prestazioni effettuate nell’e-sercizio di imprese.

Salvo quanto disposto nell’ultimo commadel presente articolo, se i compensi e lealtre somme di cui al comma precedentesono corrisposti a soggetti non residenti,deve essere operata una ritenuta a titolod’imposta nella misura del 30 per cento,anche per le prestazioni effettuatenell’esercizio di imprese. Ne sono esclusi icompensi per prestazioni di lavoroautonomo effettuate all’estero e quellicorrisposti a stabili organizzazioni in Italiadi soggetti non residenti.

Le disposizioni dei precedenti commi nonsi applicano ai compensi di importoinferiore a lire 50.000 corrisposti daisoggetti indicati nella lettera c ) dell’art. 2del decreto del Presidente della Repub-blica 29 settembre 1973, n. 598, perprestazioni di lavoro autonomo non eser-citato abitualmente e semprechè noncostituiscano acconto di maggioricompensi.

I compensi di cui all’articolo 23, comma 2,lettera c), del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, corrisposti a non residenti sonosoggetti ad una ritenuta del trenta percento a titolo di imposta sulla parteimponibile del loro ammontare. È operata,altresì, una ritenuta del trenta per cento atitolo di imposta sull’ammontare deicompensi corrisposti a non residenti perl’uso o la concessione in uso di attrez-zature industriali, commerciali o scienti-fiche che si trovano nel territorio delloStato. Ne sono esclusi i compensi corri-sposti a stabili organizzazioni nel territoriodello Stato di soggetti non residenti.

Art. 25bis - Ritenuta sulle provvigioniinerenti a rapporti di commissione,

di agenzia, di mediazione, dirappresentanza di commercio e

di procacciamento di affari

I soggetti indicati nel primo comma dell’art.23, escluse le imprese agricole, i qualicorrispondono provvigioni comunquedenominate per le prestazioni ancheoccasionali inerenti a rapporti di commis-sione, di agenzia, di mediazione, dirappresentanza di commercio e di procac-ciamento di affari, devono operare all’attodel pagamento una ritenuta [del dieci percento] a titolo di acconto dell’imposta sulreddito delle persone fisiche o dell’impostasul reddito delle persone giuridiche dovutadai percipienti, con obbligo di rivalsa.L’aliquota della suddetta ritenuta si applicanella misura fissata dall’art. 11 del testounico delle imposte sui redditi, approvatocon decreto del Presidente della Repub-

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blica 22 dicembre 1986, n. 917 e succes-sive modificazioni, per il primo scaglione direddito.

La ritenuta è commisurata al cinquantaper cento dell’ammontare delle provvigioniindicate nel primo comma. Se i percipientidichiarano ai loro committenti, preponentio mandanti che nell’esercizio della loroattività si avvalgono in via continuativadell’opera di dipendenti o di terzi, laritenuta è commisurata al venti per centodell’ammontare delle stesse provvigioni.

La ritenuta di cui ai commi precedenti èscomputata dall’imposta relativa alperiodo di imposta di competenza, purchégià operata al momento dellapresentazione della dichiarazione annua-le. Qualora la ritenuta sia operata succes-sivamente, la stessa è scomputata dall’im-posta relativa al periodo di imposta in cuiè stata effettuata.

Se le provvigioni, per disposizioninormative o accordi contrattuali, sonodirettamente trattenute sull’ammontaredelle somme riscosse, i percipienti sonotenuti a rimettere ai committenti,preponenti o mandanti l’importo corrispon-dente alla ritenuta. Ai fini del computo deitermini per il relativo versamento da partedei committenti, preponenti o mandanti, laritenuta si considera operata nel mesesuccessivo a quello in cui le provvigionisono state trattenute dai percipienti. Icommittenti, preponenti o mandanti pos-sono tener conto di eventuali errori nelladeterminazione dell’importo della ritenutaanche in occasione di successivi versa-menti, non oltre il terzo mese dell’annosuccessivo a quello in cui le provvigionisono state trattenute dai percipienti.

Le disposizioni dei precedenti commi nonsi applicano alle provvigioni percepitedalle agenzie di viaggio e turismo, dairivenditori autorizzati di documenti diviaggio relativi ai trasporti di persone, daisoggetti che esercitano attività didistribuzione di pellicole cinematografiche,dagli agenti di assicurazione per leprestazioni rese direttamente alle imprese

di assicurazione, dai mediatori diassicurazione per i loro rapporti con leimprese di assicurazione e con gli agentigenerali delle imprese di assicurazionepubbliche o loro controllate che rendonoprestazioni direttamente alle imprese diassicurazione in regime di reciprocaesclusiva; dalle aziende ed istituti dicredito e dalle società finanziarie e dilocazione finanziaria per le prestazionirese nell’esercizio delle attività dicollocamento e di compravendita di titoli evalute nonché di raccolta e difinanziamento, dagli agenti, raccomanda-tari e mediatori marittimi e aerei, dagliagenti e commissionari di impresepetrolifere per le prestazioni ad esse resedirettamente, dai mediatori e rappresen-tanti di produttori agricoli ed ittici e diimprese esercenti la pesca marittima, daicommissionari che operano nei mercatiortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame,nonché dai consorzi e cooperative traimprese agricole, commerciali ed artigianenon aventi finalità di lucro.

Per le prestazioni rese dagli incaricati allevendite a domicilio di cui all’ articolo 19 deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,la ritenuta è applicata a titolo d’imposta edè commisurata all’ammontare delle provvi-gioni percepite ridotto del 22 per cento atitolo di deduzione forfetaria delle spese diproduzione del reddito. Per le prestazioniderivanti da mandato di agenzia siapplicano le disposizioni indicate neicommi che precedono.

Con decreto del Ministero delle finanzesono determinati i criteri, i termini e lemodalità per la presentazione delladichiarazione indicata nel secondocomma. In caso di dichiarazione nonveritiera si applica la pena pecuniaria dadue a tre volte la maggiore ritenuta cheavrebbe dovuto essere effettuata.

Le disposizioni dei precedenti commi siapplicano anche alle provvigioni corri-sposte a stabili organizzazioni nel territoriodello Stato di soggetti non residenti.

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Art. 25ter - Ritenute sui corrispettividovuti dal condominio all’appaltatore

1. Il condominio quale sostituto di impostaopera all’atto del pagamento una ritenutadel 4 per cento a titolo di accontodell’imposta sul reddito dovuta dal perci-piente, con obbligo di rivalsa, suicorrispettivi dovuti per prestazioni relativea contratti di appalto di opere o servizi,anche se rese a terzi o nell’interesse diterzi, effettuate nell’esercizio di impresa.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è operataanche se i corrispettivi sono qualificabilicome redditi diversi ai sensi dell’articolo67, comma 1, lettera i), del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917.

Art. 26 - Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale

1. I soggetti indicati nel comma 1dell’articolo 23, che hanno emesso obbli-gazioni, titoli similari e cambiali finanziarie,operano una ritenuta del 20 per cento, conobbligo di rivalsa, sugli interessi ed altriproventi corrisposti ai possessori.

2. L’Ente poste italiane e le bancheoperano una ritenuta del 27 per cento, conobbligo di rivalsa, sugli interessi ed altriproventi corrisposti ai titolari di conticorrenti e di depositi, anche se rappresen-tati da certificati. La predetta ritenuta èoperata dalle banche anche sui buonifruttiferi da esse emessi. Non sonosoggetti alla ritenuta:

a) gli interessi e gli altri proventi corrispostida banche italiane o da filiali italiane dibanche estere a banche con sedeall’estero o a filiali estere di bancheitaliane;

b) gli interessi derivanti da depositi e conticorrenti intrattenuti tra le banche ovverotra le banche e l’Ente poste italiane;

c) gli interessi a favore del Tesoro suidepositi e conti correnti intestati alMinistero del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica, nonché gli

interessi sul “Fondo di ammortamento deititoli di Stato” di cui al comma 1dell’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993,n. 43, e sugli altri fondi finalizzati allagestione del debito pubblico (B).

3. Quando gli interessi ed altri proventi dicui al comma 2 sono dovuti da soggettinon residenti, la ritenuta ivi prevista èoperata dai soggetti di cui all’art. 23 cheintervengono nella loro riscossione.[Qualora il rimborso delle obbligazioni etitoli similari con scadenza non inferiore adiciotto mesi emessi da soggetti nonresidenti, abbia luogo prima di talescadenza, è dovuta dai percipienti unasomma pari al 20 per cento degli interessie degli altri proventi maturati fino almomento dell’anticipato rimborso. Talesomma è prelevata dai soggetti di cuiall’art. 23 che intervengono nellariscossione degli interessi ed altri proventiovvero nel rimborso nei confronti disoggetti residenti] (C).

3-bis. I soggetti indicati nel comma 1dell’articolo 23, che corrispondono iproventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter)del comma 1, dell’articolo 44 del testounico delle imposte sui redditi approvatocon il decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917,ovvero intervengono nella loro riscossioneoperano sui predetti proventi una ritenutacon aliquota del 20 per cento ovvero conla minore aliquota prevista per i titoli di cuialle lettere a) e b) del comma 7 dell’articolo 2 del decreto legge 13 agosto2011, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Nelcaso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, inluogo della ritenuta di cui al comma 3,anche sugli interessi e gli altri proventimaturati nel periodo di durata dei predettirapporti.

4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto neiconfronti di: a ) imprenditori individuali, sei titoli, i depositi e conti correnti, nonché irapporti da cui gli interessi ed altri proventi

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derivano sono relativi all’impresa ai sensidell’art. 77 del testo unico delle impostesui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917; b) società in nome collettivo,in accomandita semplice ed equiparate dicui all’art. 5 del testo unico delle impostesui redditi; c) società ed enti di cui allelettere a) e b) dell’art. 87 del medesimotesto unico e stabili organizzazioni nelterritorio dello Stato delle società e deglienti di cui alla lettera d) del predettoarticolo. La ritenuta di cui al comma 3- bisè applicata a titolo di acconto, qualora iproventi derivanti dai titoli sottostanti nonsarebbero assoggettabili a ritenuta a titolodi imposta nei confronti dei soggetti a cuisiano imputabili i proventi derivanti dairapporti ivi indicati. Le predette ritenutesono applicate a titolo d’imposta neiconfronti dei soggetti esenti dall’impostasul reddito delle persone giuridiche ed inogni altro caso. Non sono soggetti tuttaviaa ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e3-bis corrisposti a società in nomecollettivo, in accomandita semplice edequiparate di cui all’art. 5 del testo unico,alle società ed enti di cui alle lettere a ) eb) dell’art. 87 del testo unico delle impostesui redditi approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e alle stabili organizzazionidelle società ed enti di cui alla lettera d )dello stesso art. 87 .

5. I soggetti indicati nel primo commadell’art. 23 operano una ritenuta del 12,50per cento a titolo d’acconto, con obbligo dirivalsa, sui redditi di capitale da essicorrisposti, diversi da quelli indicati neicommi precedenti e da quelli per i qualisia prevista l’applicazione di altra ritenutaalla fonte o di imposte sostitutive delleimposte sui redditi. Se i percipienti nonsono residenti nel territorio dello Stato ostabili organizzazioni di soggetti nonresidenti la predetta ritenuta è applicata atitolo d’imposta ed è operata anche suiproventi conseguiti nell’esercizio d’impre-sa commerciale. [L’aliquota della ritenutaè stabilita al 27 per cento se i percipienti

sono residenti negli Stati o territori diversida quelli di cui al decreto ministerialeemanato ai sensi dell’articolo 168-bis deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917.] La predettaritenuta è operata anche sugli interessi edaltri proventi dei prestiti di denarocorrisposti a stabili organizzazioni esteredi imprese residenti, non appartenentiall’impresa erogante, e si applica a titolod’imposta sui proventi che concorrono aformare il reddito di soggetti non residentied a titolo d’acconto, in ogni altro caso.

Art. 26bis - Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti.

1. Non sono soggetti ad imposizione iredditi di capitale derivanti dai rapportiindicati nelle lettere a), diversi dai depositie conti correnti bancari e postali, conesclusione degli interessi ed altri proventiderivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis)e g-ter), dell’art. 41, comma 1, del testounico delle imposte sui redditi, approvatocon decreto del Presidente della Repubbli-ca 22 dicembre 1986, n. 917, qualorasiano percepiti da:

a) soggetti residenti all’estero, di cui all’articolo 6, comma 1, del decretolegislativo 1 aprile 1996, n. 239, esuccessive modificazioni;

[b) enti od organismi internazionalicostituiti in base ad accordi internazionaliresi esecutivi in Italia.]

1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sonoattestati mediante la documentazione dicui all’ articolo 7, comma 2, del decretolegislativo 1 aprile 1996, n. 239.

2. Qualora i rapporti di cui all’articolo 44,comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, abbiano adoggetto azioni o strumenti finanziarisimilari alle azioni di cui allo stessoarticolo 44, l’esenzione di cui al comma 1non si applica sulla quota del proventocorrispondente all’ammontare degli utili

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messi in pagamento nel periodo di duratadel contratto.

Art. 26ter.

1. Sui redditi di cui all’articolo 41, comma1, lettera g-quater) del testo unico delleimposte sui redditi, approvato con decretodel Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, l’impresa diassicurazione applica una imposta sostitu-tiva delle imposte sui redditi nella misuraprevista dall’articolo 7 del decreto legi-slativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Sui redditi di cui all’articolo 41, comma1, lettera g-quinquies), del citato testounico delle imposte sui redditi, i soggettiindicati nel primo comma dell’ art. 23applicano una imposta sostitutiva delleimposte sui redditi nella misura previstadall’articolo 7 del decreto legislativo 21novembre 1997, n. 461.

3. Sui redditi di capitale indicati nei commi1 e 2, dovuti da soggetti non residenti epercepiti da soggetti residenti nel territoriodello Stato è dovuta un’imposta sostitutivadell’imposta sui redditi con aliquota del12,50 per cento. L’imposta sostitutiva puòessere applicata direttamente dalleimprese di assicurazioni estere operantinel territorio dello Stato in regime di libertàdi prestazione di servizi ovvero da unrappresentante fiscale, scelto tra i soggettiindicati nell’art. 23, che risponde in solidocon l’impresa estera per gli obblighi dideterminazione e versamento dell’impostae provvede alla dichiarazione annualedelle somme. Nel caso in cui l’impostasostitutiva non sia applicata direttamentedalle imprese di assicurazione estereoperanti nel territorio dello Stato in regimedi libertà di prestazione di servizi ovveroda un rappresentante fiscale, l’impostasostitutiva è applicata dai soggetti di cuiall’articolo 23 attraverso i quali sonoriscossi i redditi derivanti da tali contratti. Ilpercipiente è tenuto a comunicare, ovenecessario, i dati e le informazioni utili perla determinazione dei redditiconsegnando, anche in copia, la relativadocumentazione o, in mancanza, una

dichiarazione sostitutiva nella quale attestii predetti dati ed informazioni. Nel caso incui i redditi siano percepiti direttamenteall’estero si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 16-bis del testo unico delleimposte sui redditi di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917.

Art. 26quater - Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canonicorrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea

1. Gli interessi e i canoni pagati a societànon residenti aventi i requisiti di cui alcomma 4, lettera a), o a una stabileorganizzazione, situata in un altro Statomembro, di società che hanno i suddettirequisiti sono esentati da ogni impostaquando tali pagamenti sono effettuati:

a) da società ed enti che rivestono unadelle forme previste dall’allegato A, cherisiedono, ai fini fiscali, nel territorio delloStato e sono assoggettate, senza fruire diregimi di esonero, all’imposta sul redditodelle società;

b) da una stabile organizzazione, situatanel territorio dello Stato e assoggettata,senza fruire di regimi di esonero,all’imposta sul reddito delle società, disocietà non residenti aventi i requisiti dicui al comma 4, lettera a), qualora gliinteressi o i canoni siano inerentiall’attività della stabile organizzazionestessa.

2. I soggetti beneficiari degli interessi e deicanoni hanno diritto all’esenzione se:

a) la società che effettua il pagamento o lasocietà la cui stabile organizzazioneeffettua il pagamento, detiene direttamen-te una percentuale non inferiore al 25 percento dei diritti di voto nella società chericeve il pagamento o nella società la cuistabile organizzazione riceve il medesimopagamento;

b) la società che riceve il pagamento o lasocietà la cui stabile organizzazionericeve il pagamento detiene direttamente

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una percentuale non inferiore al 25 percento dei diritti di voto nella società cheeffettua il pagamento o nella società la cuistabile organizzazione effettua il medesi-mo pagamento;

c) una terza società avente i requisiti di cuialla lettera a) del comma 4 detienedirettamente una percentuale non inferioreal 25 per cento dei diritti di voto sia nellasocietà che effettua il pagamento o nellasocietà la cui stabile organizzazioneeffettua il pagamento sia nella società chericeve il pagamento o nella società la cuistabile organizzazione riceve il medesimopagamento;

d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b) ec), detenuti nelle società ed enti residentinel territorio dello Stato, sono quelliesercitabili nell’assemblea ordinaria previ-sta dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bisdel codice civile;

e) le partecipazioni che attribuiscono idiritti di voto di cui alle lettere a), b) e c)sono detenute ininterrottamente per alme-no un anno.

3. Ai fini del presente articolo:

a) si considerano canoni, i compensi diqualsiasi natura percepiti per l’uso o laconcessione in uso:

1) del diritto di autore su opere letterarie,artistiche o scientifiche, comprese le pelli-cole cinematografiche e il software;

2) di brevetti, marchi di fabbrica o dicommercio, disegni o modelli, progetti,formule o processi segreti o per informa-zioni concernenti esperienze di carattereindustriale, commerciale o scientifico;

3) di attrezzature industriali, commerciali oscientifiche;

b) si considerano interessi, i redditi dacrediti di qualsiasi natura, garantiti o nonda ipoteca e, in particolare, i redditiderivanti da titoli, da obbligazioni e daprestiti, compresi gli altri proventi derivantidai suddetti titoli e prestiti;

c) non si considerano interessi:

1) le remunerazioni dei finanziamentieccedenti di cui all’articolo 98 del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, direttamenteerogati dal socio o dalle sue particorrelate;

2) gli utili di cui all’ articolo 44, comma 1,lettera f), del predetto testo unico;

3) le remunerazioni dei titoli e deglistrumenti finanziari di cui agli articoli 44,comma 2, lettera a), e 109, comma 9,lettera a), del medesimo testo unico,anche per la quota che non comporta lapartecipazione ai risultati economici dellasocietà emittente o di altre società appar-tenenti allo stesso gruppo o dell’affare inrelazione al quale gli strumenti finanziarisono stati emessi;

4) i pagamenti relativi a crediti cheautorizzano il creditore a rinunciare al suodiritto agli interessi in cambio del diritto apartecipare agli utili del debitore;

5) i pagamenti relativi a crediti che noncontengono disposizioni per la restituzionedel capitale o per i quali il rimborso debbaessere effettuato trascorsi più di cinquantaanni dalla data di emissione.

4. La disposizione di cui al comma 1 siapplica se:

a) le società beneficiarie dei redditi di cuial comma 3 e le società le cui stabiliorganizzazioni sono beneficiarie deimedesimi redditi, rivestono una delleforme previste dall’allegato A, risiedono aifini fiscali in uno Stato membro, senzaessere considerate, ai sensi di unaConvenzione in materia di doppiaimposizione sui redditi con uno Statoterzo, residenti al di fuori dell’Unioneeuropea e sono assoggettate, senza fruiredi regimi di esonero, ad una delle imposteindicate nell’allegato B ovvero aun’imposta identica o sostanzialmentesimile applicata in aggiunta o insostituzione di dette imposte;

b) gli interessi e i canoni pagati alle

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società non residenti di cui alla lettera a)sono assoggettati ad una delle imposteelencate nell’allegato B;

c) le società non residenti di cui alla letteraa) e le stabili organizzazioni situate in unaltro Stato membro di società aventi irequisiti di cui alla lettera a) sonobeneficiarie effettive dei redditi indicati nelcomma 3; a tal fine, sono consideratebeneficiarie effettive di interessi o dicanoni:

1) le predette società, se ricevono ipagamenti in qualità di beneficiario finalee non di intermediario, quale agente,delegato o fiduciario di un’altra persona;

2) le predette stabili organizzazioni, se ilcredito, il diritto, l’utilizzo o l’informazioneche generano i pagamenti degli interessi odei canoni si ricollegano effettivamente atali stabili organizzazioni e i suddettiinteressi o canoni rappresentano redditiper i quali esse sono assoggettate nelloStato membro in cui sono situate ad unadelle imposte elencate nell’allegato B o, inBelgio, all’«impôt des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders», inSpagna all’«impuesto sobre la Renta deno Residentes» ovvero a un’impostaidentica o sostanzialmente simile appli-cata in aggiunta o in sostituzione di detteimposte.

5. Se il soggetto che effettua il pagamentodei canoni e degli interessi di cui alcomma 3 controlla o è controllato, diretta-mente o indirettamente, dal soggetto cheè considerato beneficiario effettivo, ovveroentrambi i soggetti sono controllati,direttamente o indirettamente, da un terzo,e l’importo degli interessi o dei canoni èsuperiore al valore normale determinato aisensi dell’articolo 110, comma 2, del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, l’esenzione dicui al comma 1 si applica limitatamente almedesimo valore normale.

6. Ai fini dell’applicazione dell’esenzione dicui al comma 1, deve essere prodotta

un’attestazione dalla quale risulti laresidenza del beneficiario effettivo e, nelcaso di stabile organizzazione, l’esistenzadella stabile organizzazione stessa,rilasciata dalle competenti autorità fiscalidello Stato in cui la società beneficiaria èresidente ai fini fiscali o dello Stato in cui èsituata la stabile organizzazione, nonchéuna dichiarazione dello stesso beneficiarioeffettivo che attesti la sussistenza deirequisiti indicati nei commi 2 e 4. Lasuddetta documentazione va presentata aisoggetti di cui al comma 1, lettere a) e b),entro la data del pagamento degli interessio dei canoni e produce effetti per un annoa decorrere dalla data di rilascio delladocumentazione medesima.

7. La documentazione di cui al comma 6deve essere conservata fino a quandonon siano decorsi i termini per gliaccertamenti relativi al periodo di impostain corso alla data di pagamento degliinteressi o dei canoni, e comunque fino aquando non siano stati definiti gliaccertamenti stessi. Con provvedimentodel direttore dell’Agenzia delle entratepossono essere stabilite specifichemodalità di attuazione mediante approva-zione di appositi modelli.

8. Con decreto del Ministro dell’economiae delle finanze sono apportate modificheagli allegati A e B conformemente aquanto stabilito in sede comunitaria.

8-bis. In difetto dei requisiti indicati nelcomma 4, lettera c), i soggetti di cuiall’articolo 23 applicano una ritenuta del 5per cento sugli interessi corrisposti asoggetti non residenti a condizione che gliinteressi siano destinati a finanziare ilpagamento di interessi e altri proventi suprestiti obbligazionari emessi daipercettori:

a) negoziati in mercati regolamentati degliStati membri dell’Unione europea e degliStati aderenti all’Accordo sullo spazioeconomico europeo che sono inclusi nellalista di cui al decreto del Ministro dellefinanze 4 settembre 1996 e successivemodificazioni e integrazioni;

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b) garantiti dai soggetti di cui all’articolo 23che corrispondono gli interessi ovverodalla società capogruppo controllante aisensi dell’articolo 2359 del codice civileovvero da altra società controllata dallastessa controllante.

Art. 26quinquies - Ritenuta sui redditidi capitale derivanti dalla

partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici

1. Sui proventi di cui alla lettera g)dell’articolo 44, comma 1, del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, derivanti dallapartecipazione a organismi di investimen-to collettivo del risparmio con sede inItalia, diversi dai fondi immobiliari, e aquelli con sede in Lussemburgo, giàautorizzati al collocamento nel territoriodello Stato, di cui all’articolo 11-bis deldecreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,convertito, con modificazioni, dalla legge25 novembre 1983, n. 649, e successivemodificazioni, limitatamente alle quote oazioni collocate nel territorio dello Stato, lesocietà di gestione del risparmio, leSICAV, i soggetti incaricati del colloca-mento delle quote o azioni di cui al citatoarticolo 11-bis del decreto-legge 30settembre 1983, n. 512, e quelli di cuiall’articolo 23 del presente decretoincaricati della loro negoziazione, operanouna ritenuta del 12,50 per cento. Qualorale quote o azioni dei predetti organismisiano immesse in un sistema di depositoaccentrato gestito da una societàautorizzata ai sensi dell’articolo 80 deltesto unico di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, la ritenuta èapplicata dai soggetti di cui all’articolo 23del presente decreto presso i quali lequote o azioni sono state depositate,direttamente o indirettamente aderenti alsuddetto sistema di deposito accentrato,nonché dai soggetti non residenti aderentia detto sistema di deposito accentratoovvero a sistemi esteri di depositoaccentrato aderenti al medesimo sistema.

2. I soggetti non residenti di cui al comma1, ultimo periodo, nominano quale lororappresentante fiscale in Italia una bancao una società di intermediazionemobiliare, residente nel territorio delloStato, una stabile organizzazione in Italiadi banche o di imprese di investimentonon residenti, ovvero una società digestione accentrata di strumenti finanziariautorizzata ai sensi dell’articolo 80 deltesto unico di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58. Il rappresentantefiscale risponde dell’adempimento deipropri compiti negli stessi termini e con lestesse responsabilità previste per isoggetti di cui al comma 1 residenti inItalia e provvede a:

a) versare la ritenuta di cui al comma 1;

b) fornire, entro quindici giorni dallarichiesta dell’Amministrazione finanziaria,ogni notizia o documento utile percomprovare il corretto assolvimento degliobblighi riguardanti la suddetta ritenuta.

3. La ritenuta di cui al comma 1 si applicasui proventi distribuiti in costanza dipartecipazione all’organismo di investi-mento e su quelli compresi nelladifferenza tra il valore di riscatto, diliquidazione o di cessione delle quote oazioni e il costo medio ponderato disottoscrizione o acquisto delle quote oazioni medesime. In ogni caso, il valore eil costo delle quote o azioni è rilevato daiprospetti periodici al netto di una quota deiproventi riferibili alle obbligazioni e altrititoli di cui all’ articolo 31 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 601 ed equiparati e alleobbligazioni emesse dagli Stati inclusinella lista di cui al decreto emanato aisensi dell’articolo 168-bis, comma 1, deltesto unico delle imposte sui redditiapprovato con il decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze sono stabilite lemodalità di individuazione della quota deiproventi di cui al periodo precedente.

4. La ritenuta di cui al comma 1 è ap-

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plicata a titolo di acconto nei confronti di:

a) imprenditori individuali, se lepartecipazioni sono relative all’impresa aisensi dell’articolo 65 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917;

b) società in nome collettivo, inaccomandita semplice ed equiparate dicui all’articolo 5 del predetto testo unico;

c) società ed enti di cui alle lettere a) e b)dell’articolo 73, comma 1, del medesimotesto unico e stabili organizzazioni nelterritorio dello Stato delle società e deglienti di cui al comma 1, lettera d), delmedesimo articolo. Nei confronti di tutti glialtri soggetti, compresi quelli esenti oesclusi dall’imposta sul reddito dellesocietà, la ritenuta è applicata a titolod’imposta.

5. Non sono soggetti ad imposizione iproventi di cui al comma 1 percepiti dasoggetti non residenti come indicatinell’articolo 6 del decreto legislativo 1°aprile 1996, n. 239 e maturati nel periododi possesso delle quote o azioni. Ilpredetto possesso è attestato dal depositodei titoli presso un intermediario residentein Italia.

6. Ai fini dell’applicazione della ritenuta dicui al comma 1 si considera cessioneanche il trasferimento di quote o azioni arapporti di custodia, amministrazione ogestione intestati a soggetti diversi dagliintestatari dei rapporti di provenienza [,salvo che il trasferimento sia avvenuto persuccessione o donazione]. Ai medesimifini si considera rimborso la conversione diquote o azioni da un comparto ad altrocomparto del medesimo organismo diinvestimento collettivo. In questo caso, ilcontribuente fornisce al soggetto tenutoall’applicazione della ritenuta la neces-saria provvista.

6-bis. Nel caso di società di gestioneestera che istituisce in Italia organismi diinvestimento collettivo del risparmio, laritenuta di cui al comma 1 è applicata

direttamente dalla società di gestioneestera operante nel territorio dello Stato inregime di libera prestazione di serviziovvero da un rappresentante fiscale sceltotra i soggetti indicati nell’articolo 23, cherisponde in solido con l’impresa estera pergli obblighi di determinazione eversamento dell’imposta e provvede alladichiarazione annuale delle somme. Ilpercipiente è tenuto a comunicare, ovenecessario, i dati e le informazioni utili perla determinazione dei redditi consegnan-do, anche in copia, la relativa documen-tazione o, in mancanza, una dichiarazionesostitutiva nella quale attesti i predetti datie informazioni.

6-ter. I proventi di cui al comma 1 percepitisenza applicazione della ritenuta al di fuoridell’esercizio d’impresa commerciale sonoassoggettati ad imposizione sostitutivadelle imposte sui redditi con la stessaaliquota della ritenuta a titolo d’imposta.

Art. 27 - Ritenuta sui dividendi

1. Le società e gli enti indicati nelle letterea) e b) del comma 1 dell’articolo 73 deltesto unico delle imposte sui redditiapprovato con decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, operano con obbligo di rivalsa, unaritenuta del 12,50 per cento a titolod’imposta sugli utili in qualunque formacorrisposti, anche nei casi di cui all’articolo47, comma 7, del predetto testo unico, apersone fisiche residenti in relazione apartecipazioni non qualificate ai sensidella lettera c-bis) del comma 1dell’articolo 67 del citato testo unico n. 917del 1986, non relative all’impresa ai sensidell’articolo 65 del medesimo testo unico.La ritenuta di cui al periodo precedente siapplica alle condizioni ivi previste agli utiliderivanti dagli strumenti finanziari di cuiall’articolo 44, comma 2, lettera a) e daicontratti di associazione in partecipazionedi cui all’articolo 109, comma 9, lettera b),del predetto testo unico qualora il valoredell’apporto non sia superiore al 5 percento o al 25 per cento del valore delpatrimonio netto contabile risultante

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dall’ultimo bilancio approvato prima delladata di stipula del contratto nel caso in cuisi tratti rispettivamente di società i cui titolisono negoziati in mercati regolamentati odi altre partecipazioni, [ovvero non siasuperiore al 25 per cento del valoreindividuato nel secondo periodo delcomma 2 dell’articolo 47 del citato testounico qualora l’associante determini ilreddito di impresa ai sensi dell’articolo 66del medesimo testo unico]. La ritenuta èapplicata altresì dalle persone fisiche cheesercitano imprese commerciali ai sensidell’articolo 55 del testo unico delleimposte sui redditi e dalle societa in nomecollettivo e in accomandita semplice edequiparate di cui all’articolo 5 delmedesimo testo unico sugli utili derivantidai contratti di associazione in parteci-pazione previsti nel precedente periodo,corrisposti a persone fisiche residenti; peri soggetti che determinano il reddito aisensi dell’articolo 66 del predetto testounico, in luogo del patrimonio netto siassume il valore individuato nel comma 2dell’articolo 47 del medesimo testo unico.

1-bis. Nei casi di cui all’articolo 47, commi5 e 7, del testo unico delle imposte suiredditi di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 siapplica sull’intero ammontare dellesomme o dei valori corrisposti, qualora ilpercettore non comunichi il valore fiscal-mente riconosciuto della partecipazione.

2. In caso di distribuzione di utili in natura isingoli soci o partecipanti, per conse-guirne il pagamento, sono tenuti a versarealle società ed altri enti di cui alle lettere a)e b) del comma 1 dell’articolo 73 delpredetto testo unico, l’importo corrispon-dente all’ammontare della ritenuta di cui alcomma 1, determinato in relazione alvalore normale dei beni ad essi attribuiti,quale risulta dalla valutazione operatadalla società emittente alla data individua-ta dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo109 del citato testo unico.

3. La ritenuta è operata a titolo d’imposta

e con l’aliquota del 27 per cento sugli utilicorrisposti a soggetti non residenti nelterritorio dello Stato diversi dalle societàed enti indicati nel comma 3-ter, inrelazione alle partecipazioni, agli strumentifinanziari di cui all’articolo 44, comma 2,lettera a), del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e ai contratti di associazione inpartecipazione di cui all’articolo 109,comma 9, lettera b), del medesimo testounico, non relative a stabili organizzazioninel territorio dello Stato. [L’aliquota dellaritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gliutili pagati ad azionisti di risparmio.]L’aliquota della ritenuta è ridotta all’11 percento sugli utili corrisposti ai fondipensione istituiti negli Stati membridell’Unione europea e negli Stati aderentiall’Accordo sullo spazio economicoeuropeo inclusi nella lista di cui al decretodel Ministro dell’economia e delle finanzeemanato ai sensi dell’articolo 168-bis deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti nonresidenti, diversi dagli azionisti di rispar-mio, dai fondi pensione di cui al periodoprecedente e dalle società ed enti indicatinel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso,fino a concorrenza di un quarto della rite-nuta, dell’imposta che dimostrino di averpagato all’estero in via definitiva suglistessi utili mediante certificazione delcompetente ufficio fiscale dello Statoestero.

3-bis. I soggetti cui si applica l’articolo 98del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917,sono tenuti ad operare, con obbligo dirivalsa, la ritenuta di cui ai commi 3 e 3-tersulla remunerazione di finanziamentieccedenti prevista dal citato articolo 98direttamente erogati dal socio o da unasua parte correlata, non residenti nelterritorio dello Stato. A fini della deter-minazione della ritenuta di cui sopra, sicomputa in diminuzione la eventuale

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ritenuta operata ai sensi dell’articolo 26riferibile alla medesima remunerazione. Lapresente disposizione non si applica allaremunerazione di finanziamenti eccedentidirettamente erogati dalle stabili organiz-zazioni nel territorio dello Stato di soggettinon residenti.

3-ter. La ritenuta è operata a titolo diimposta e con l’aliquota dell’1,375 percento sugli utili corrisposti alle società eagli enti soggetti ad un’imposta sul redditodelle società negli Stati membridell’Unione europea e negli Stati aderentiall’Accordo sullo spazio economico euro-peo che sono inclusi nella lista di cui aldecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ed ivi residenti, in relazione allepartecipazioni, agli strumenti finanziari dicui all’articolo 44, comma 2, lettera a), delpredetto testo unico e ai contratti diassociazione in partecipazione di cuiall’articolo 109, comma 9, lettera b), delmedesimo testo unico, non relativi a stabiliorganizzazioni nel territorio dello Stato.

4. Sulle remunerazioni corrisposte apersone fisiche residenti relative apartecipazioni al capitale o al patrimonio,titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,del testo unico delle imposte sui redditi e acontratti di cui all’articolo 109, comma 9,lettera b), del medesimo testo unico, in cuil’associante è soggetto non residente, nonqualificati ai sensi della lettera c-bis) delcomma 1, dell’articolo 67 del testo unico enon relativi all’impresa ai sensi dell’articolo65 dello stesso testo unico, è operata unaritenuta del 12,50 per cento a titolod’imposta dai soggetti di cui al primocomma dell’articolo 23 che intervengononella loro riscossione. La ritenuta èoperata a titolo d’acconto:

a) sulla quota imponibile delleremunerazioni corrisposte da soggetti nonresidenti in relazione a partecipazioni al

capitale o al patrimonio, titoli e strumentifinanziari e a contratti di cui alla lettera c)del comma 1 dell’articolo 67 del citatotesto unico, non relativi all’impresa aisensi dell’articolo 65;

b) sull’intero importo delle remunerazionicorrisposte, in relazione a partecipazioni,titoli, strumenti finanziari e contratti nonrelativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65,da società ed enti residenti negli Stati oterritori diversi da quelli di cui al decretoministeriale emanato ai sensi dell’articolo168-bis del citato testo unico salvo che lapersona fisica dimostri al soggetto cheinterviene nella riscossione che, a seguitodell’esercizio di interpello secondo lemodalità del comma 5, lettera b), dellostesso articolo 167, sono rispettate lecondizioni di cui alla lettera c) del comma1, dell’articolo 87 del citato testo unico. Ladisposizione del periodo precedente nonsi applica alle partecipazioni, ai titoli e aglistrumenti finanziari di cui all’articolo 44,comma 2, lettera a), ultimo periodo,emessi da società i cui titoli sono negoziatinei mercati regolamentati. La ritenuta è,altresì, operata sull’intero importo delleremunerazioni relative a contratti stipulaticon associanti non residenti che nonsoddisfano le condizioni di cui all’articolo44, comma 2, lettera a), ultimo periodo .

4-bis. Le ritenute del comma 4 sonooperate al netto delle ritenute applicatedallo Stato estero. In caso di distribuzionedi utili in natura si applicano le disposizionidi cui al comma 2.

5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primoperiodo, non sono operate qualora lepersone fisiche residenti e gli associati inpartecipazione dichiarino all’atto dellapercezione che gli utili riscossi sonorelativi all’attività di impresa o ad unapartecipazione qualificata ai sensi dellalettera c) del comma 1 dell’articolo 67 delcitato testo unico. Le ritenute di cui aicommi 1 e 4, sono operate con l’aliquotadel 27 per cento ed a titolo d’imposta neiconfronti dei soggetti esenti dall’impostasul reddito delle società.

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6. Per gli utili corrisposti a soggettiresidenti ed assoggettati alla ritenuta atitolo d’imposta o all’imposta sostitutiva sulrisultato maturato di gestione non siapplicano le disposizioni degli articoli 5, 7,8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29dicembre 1962, n. 1745.

Art. 27bis - Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a

soggetti non residenti

1. Le società che detengono unapartecipazione diretta non inferiore al 20per cento del capitale della società chedistribuisce gli utili, hanno diritto, a richie-sta, al rimborso della ritenuta di cui aicommi 3, 3-bis e 3-ter dell’articolo 27, se:

a) rivestono una delle forme previstenell’allegato della direttiva n. 435/90/CEEdel Consiglio del 23 luglio 1990;

b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Statomembro dell’Unione europea, senza esse-re considerate, ai sensi di una Convenzio-ne in materia di doppia imposizione suiredditi con uno Stato terzo, residenti al difuori dell’Unione europea;

c) sono soggette, nello Stato di residenza,senza fruire di regimi di opzione o diesonero che non siano territorialmente otemporalmente limitati, ad una delleimposte indicate nella predetta direttiva;

d) la partecipazione sia detenutaininterrottamente per almeno un anno.

1-bis. La disposizione del comma 1 siapplica altresì alla remunerazione deifinanziamenti eccedenti di cui all’articolo44, comma 1, lettera e), del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, agli utili di cuiall’articolo 44, comma 1, lettera f), delpredetto testo unico, nonché alle remune-razioni dei titoli e degli strumenti finanziaridi cui all’articolo 44, comma 2, lettera a),del medesimo testo unico, sempreché laremunerazione e gli utili siano erogati asocietà con i requisiti indicati nel comma 1che detengono una partecipazione diretta

non inferiore al 20 per cento del capitaledella società che, rispettivamente, lacorrisponde o li distribuisce.

2. Ai fini dell’applicazione del comma 1,deve essere prodotta una certificazione,rilasciata dalle competenti autorità fiscalidello Stato estero, che attesti che la socie-tà non residente possieda i requisitiindicati alle lettere a), b) e c) del comma 1,nonché una dichiarazione della societàche attesti la sussistenza del requisitoindicato alla lettera d) del medesimocomma.

3. Ove ricorrano le condizioni di cui alcomma 1, a richiesta della societàbeneficiaria dei dividendi, i soggetti di cuiall’art. 23 possono non applicare laritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-terdell’art. 27. In questo caso, ladocumentazione di cui al comma 2 deveessere acquisita entro la data delpagamento degli utili e conservata,unitamente alla richiesta, fino a quandonon siano decorsi i termini per gliaccertamenti relativi al periodo di impostain corso alla data di pagamento deidividendi e, comunque, fino a quando nonsiano stati definiti gli accertamenti stessi.

[4. Resta impregiudicata l’applicazione diritenute alla fonte previste da disposizioniconvenzionali che accordano rimborsi disomme afferenti i dividendi distribuiti.]

5. Le disposizioni di cui al presentearticolo si applicano alle società di cui alcomma 1 che risultano controllate diretta-mente o indirettamente da uno o più sog-getti non residenti in Stati della Comunitàeuropea a condizione che dimostrino dinon detenere la partecipazione allo scopoesclusivo o principale di beneficiare delregime in esame. A tal fine perl’assunzione delle prove si applicano leprocedure di cui ai commi 12 e 13 dell’art.11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Art. 27ter - Azioni in depositoaccentrato presso la

Monte Titoli S.p.A.

1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli

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strumenti finanziari similari alle azioni dicui all’articolo 4428/11/031 del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, immessi nel siste-ma di deposito accentrato gestito dallaMonte Titoli S.p.A. ai sensi della legge 19giugno 1986, n. 289, è applicata, in luogodella ritenuta di cui ai commi 1, 3 e 3-terdell’articolo 27, un’imposta sostitutivadelle imposte sui redditi con le stessealiquote ed alle medesime condizionipreviste dal predetto articolo.

2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1è applicata dai soggetti presso i quali ititoli sono depositati, aderenti al sistema dideposito accentrato gestito dalla MonteTitoli S.p.A. ai sensi del regolamentoCONSOB emanato in base all’art. 10 dellalegge 19 giugno 1986, n. 289, nonché daisoggetti non residenti che aderiscono asistemi esteri di deposito accentratoaderenti al sistema Monte Titoli.

3. I soggetti di cui al comma 2accreditano, con separata evidenza,l’ammontare dell’imposta sostitutiva appli-cata sugli utili di cui al comma 1 al contounico istituito ai sensi del comma 1dell’art. 3 del decreto legislativo 1° aprile1996, n. 239, con valuta pari alla datadell’effettivo pagamento degli utili. Imedesimi soggetti addebitano l’impostasostitutiva ai percipienti, all’atto delpagamento, con valuta pari a quella con laquale sono riconosciuti gli utili stessi. Siapplicano le disposizioni dell’art. 4 deldecreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti asoggetti residenti in Stati con i quali sianoin vigore convenzioni per evitare la doppiaimposizione sul reddito, ai finidell’applicazione dell’imposta sostitutivanella misura prevista dalla convenzione isoggetti di cui al comma 2 acquisiscono:

a) una dichiarazione del soggetto nonresidente effettivo beneficiano degli utili,dalla quale risultino i dati identificativi delsoggetto medesimo, la sussistenza di tuttele condizioni alle quali è subordinata

l’applicazione del regime convenzionale egli eventuali elementi necessari adeterminare la misura dell’aliquotaapplicabile ai sensi della convenzione;

b) un’attestazione dell’autorità fiscalecompetente dello Stato ove l’effettivobeneficiano degli utili ha la residenza,dalla quale risulti la residenza nello Statomedesimo ai sensi della convenzione.L’attestazione produce effetti fino al 31marzo dell’anno successivo a quello dipresentazione.

5. Nell'ipotesi di applicazione del comma 4non spetta il rimborso di cui al comma 3,ultimo periodo, dell’art. 27. Sugli utili dipertinenza di enti od organismi interna-zionali che godono dell’esenzione dalleimposte in Italia per effetto di leggi o diaccordi internazionali resi esecutivi inItalia, i soggetti di cui al comma 2, nonapplicano l’imposta sostitutiva.

6. Ove ricorrano le condizioni previste dalcomma 1, dell’articolo 27- bis, l’impostasostitutiva di cui al comma 1, del presentearticolo non è applicata, a condizione che isoggetti di cui al comma 2 acquisiscano:

a) la documentazione attestante lasussistenza delle condizioni di cui alcomma 1 dell’articolo 27- bis;

b) una certificazione delle competentiautorità fiscali dello Stato estero, cheattesti la ricorrenza dei requisiti di cui alcomma 2 dell’art. 96- bis del testo unicodelle imposte sui redditi.

7. I soggetti di cui al comma 2 conservanola documentazione di cui ai precedenticommi 4 e 6 fino a quando non sianodecorsi i termini per gli accertamentirelativi al periodo d’imposta in corso alladata di pagamento degli utili, e comunquefino a quando non siano stati definiti gliaccertamenti stessi.

8. Gli intermediari non residenti aderenti alsistema Monte Titoli e gli intermediari nonresidenti che aderiscono a sistemi esteri dideposito accentrato aderenti al sistemaMonte Titoli nominano quale loro rappre-

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sentante fiscale in Italia una banca o unasocietà di intermediazione mobiliare,residente nel territorio dello Stato, unastabile organizzazione in Italia di banche odi imprese di investimento non residenti,ovvero una società di gestione accentratadi strumenti finanziari autorizzata ai sensidell’articolo 80 del decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58. Il rappresentantefiscale risponde dell’adempimento deipropri compiti negli stessi termini e con lestesse responsabilità previste per isoggetti di cui al comma 2, residenti inItalia e provvede a:

a) versare l’imposta sostitutiva di cui alpresente articolo;

b) effettuare le comunicazioni di cuiall’articolo 7 della legge 29 dicembre1962, n. 1745;

c) conservare la documentazione previstanei commi 4 e 6;

d) fornire, entro 15 giorni dalla richiestadell’amministrazione finanziaria, ogninotizia o documento utile per comprovareil corretto assolvimento degli obblighiriguardanti l’imposta sostitutiva di cui alcomma 1.

9. Con uno o più decreti del Ministro dellefinanze, da pubblicare nella GazzettaUfficiale, possono essere previste moda-lità semplificate per l’attribuzione ai sog-getti non residenti del credito d’impostasui dividendi, nei casi in cui dettaattribuzione sia prevista dalla convenzionecontro le doppie imposizioni stipulata fral’Italia e il Paese di residenza delbeneficiario e per l’acquisizione delladocumentazione di cui ai commi 4 e 6 neicasi in cui le azioni siano depositatepresso organismi esteri di investimentocollettivo aderenti al sistema Monte Titoli.Con gli stessi decreti possono essereapprovati modelli uniformi per l’acquisi-zione dell’attestazione di cui al comma 4,lettera b ) [, anche attraverso l’utilizzo disupporti informatici], e può essere previstoche la medesima attestazione producaeffetti anche ai fini dell’applicazione delle

disposizioni contenute negli articoli 6 e 7del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, purché da essa risulti la sussistenzadelle condizioni di cui all’art. 6 dello stessodecreto.

Art. 28 - Ritenuta sui compensi peravviamento commerciale e suicontributi degli enti pubblici

I soggetti indicati nel primo comma dell’art.23, quando corrispondono com-pensi perla perdita di avviamento in applicazionedella legge 27 gennaio 1963, n. 19,devono operare all’atto del paga-mentouna ritenuta del quindici per cento, conl’obbligo di rivalsa, a titolo di accontodell’imposta sul reddito delle personefisiche o dell’imposta sul reddito dellepersone giuridiche dovuta dal percipiente.

Le Regioni, le Provincie, i Comuni, gli altrienti pubblici e privati devono operare unaritenuta del quattro per cento a titolo diacconto delle imposte indicate nel commaprecedente e con obbligo di rivalsasull’ammontare dei contributi corrispostiad imprese, esclusi quelli per l’acquisto dibeni strumentali. n. 2 .

Art. 29 - Ritenuta sui compensi e altriredditi corrisposti dallo Stato

1. Le amministrazioni dello Stato, compre-se quelle con ordinamento autonomo, checorrispondono le somme e i valori di cuiall’art. 23, devono effettuare all’atto delpagamento una ritenuta diretta in accontodell’imposta sul reddito delle personefisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta èoperata con le seguenti modalità:

a) sulla parte imponibile delle somme edei valori, di cui all’art. 48, del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato condecreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelliindicati alle successive lettere b) e c),aventi carattere fisso e continuativo, con icriteri e le modalità di cui al comma 2dell’art. 23;

b) sulle mensilità aggiuntive e suicompensi della stessa natura, nonché su

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ogni altra somma o valore diversi da quellidi cui alla lettera a) e sulla parteimponibile delle indennità di cui all’art. 48,commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico,con la aliquota applicabile allo scaglione direddito più elevato della categoria oclasse di stipendio del percipiente all’attodel pagamento o, in mancanza, conl’aliquota del primo scaglione di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi adanni precedenti di cui all’art. 16, comma 1,lettera b), del citato testo unico, con icriteri di cui all’art. 18, dello stesso testounico, intendendo per reddito complessivonetto l’ammontare globale dei redditi dilavoro dipendente corrisposti dal sostitutoal sostituito nel biennio precedente, alnetto delle deduzioni di cui agli articoli 11e 12, commi 1 e 2, del medesimo testounico;

d) sulla parte imponibile del trattamento difine rapporto e delle indennità equipollentie delle altre indennità e somme di cuiall’art. 16, comma 1, lettera a), del citatotesto unico con i criteri di cui all’art. 17,dello stesso testo unico;

e) sulla parte imponibile delle somme evalori di cui all’art. 48, del citato testounico, non compresi nell’art. 16, comma 1,lettera a), dello stesso testo unico,corrisposti agli eredi, con l’aliquotastabilita per il primo scaglione di reddito.

2. Gli uffici che dispongono il pagamentodi emolumenti aventi carattere fisso econtinuativo devono effettuare entro il 28febbraio o entro due mesi dalla data dicessazione del rapporto, se questa èanteriore all’anno, il conguaglio di cui alcomma 3 dell’art. 23, con le modalità inesso stabilite. A tal fine, all’inizio delrapporto, il sostituito deve specificarequale delle opzioni previste al comma 3dell’ articolo 23 intende adottare. Ai finidelle operazioni di conguaglio i soggetti egli altri organi che corrispondonocompensi e retribuzioni non aventicarattere fisso e continuativo devonocomunicare ai predetti uffici, entro la finedell’anno e, comunque, non oltre il 12

gennaio dell’anno successivo, l’ammon-tare delle somme corrisposte, l’importodegli eventuali contributi previdenziali eassistenziali, compresi quelli a carico deldatore di lavoro e le ritenute effettuate.Per le somme e i valori a caratterericorrente la comunicazione deve essereeffettuata su supporto magnetico secondospecifiche tecniche approvate conapposito decreto del Ministro del tesoro, diconcerto con il Ministro delle finanze.Qualora, alla data di cessazione delrapporto di lavoro, l’ammontare degliemolumenti dovuti non consenta laintegrale applicazione della ritenuta diconguaglio, la differenza è recuperatamediante ritenuta sulle competenze dialtra natura che siano liquidate anche daaltro soggetto in dipendenza del cessatorapporto di lavoro. Si applicano anche ledisposizioni dell’art. 23, comma 4.

3. Le amministrazioni della Camera deideputati, del Senato e della Cortecostituzionale, nonché della Presidenzadella Repubblica e degli organi legislatividelle regioni a statuto speciale, checorrispondono le somme e i valori di cui alcomma 1, effettuano, all’atto del paga-mento, una ritenuta d’acconto dell’impostasul reddito delle persone fisiche con icriteri indicati nello stesso comma. Lemedesime amministrazioni, all’atto delpagamento delle indennità e degli assegnivitalizi di cui all’art. 47, comma 1, letterag), del testo unico delle imposte suiredditi, approvato con decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, applicano una ritenuta a titolo diacconto dell’imposta sul reddito dellepersone fisiche, commisurata alla parteimponibile di dette indennità e assegni,con le aliquote determinate secondo icriteri indicati nel comma 1. Si applicano ledisposizioni di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui la ritenuta da operaresui valori di cui ai commi precedenti nontrovi capienza, in tutto o in parte, suicontestuali pagamenti in denaro, ilsostituito è tenuto a versare al sostituto

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l’importo corrispondente all’ammontaredella ritenuta.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1, equelle di cui al comma 3, checorrispondono i compensi e le altresomme di cui agli articoli 24, 25, 25- bis,26 e 28 effettuano all’atto del pagamentole ritenute stabilite dalle disposizionistesse.

Art. 30 - Ritenuta sui premi e sulle vincite

I premi derivanti da operazioni a premioassegnati a soggetti per i quali gli stessiassumono rilevanza reddituale ai sensidell’art. 6 del testo unico delle imposte suiredditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, gli altri premi comunquediversi da quelli su titoli e le vincitederivanti dalla sorte, da giuochi di abilità,quelli derivanti da concorsi a premio, dapronostici e da scommesse, corrispostidallo Stato, da persone giuridichepubbliche o private e dai soggetti indicatinel primo comma dell’art. 23, sonosoggetti a una ritenuta alla fonte a titolo diimposta, con facoltà di rivalsa, conesclusione dei casi in cui altre disposizionigià prevedano l’applicazione di ritenutealla fonte. Le ritenute alla fonte non siapplicano se il valore complessivo deipremi derivanti da operazioni a premioattribuiti nel periodo d’imposta dalsostituto d’imposta al medesimo soggettonon supera l’importo di lire 50.000; se ildetto valore è superiore al citato limite, lostesso è assoggettato interamente aritenuta. Le disposizioni del periodoprecedente non si applicano conriferimento ai premi che concorrono aformare il reddito di lavoro dipendente.

L’aliquota della ritenuta è stabilita nel dieciper cento per i premi delle lotterie,tombole, pesche o banchi di beneficenzaautorizzati a favore di enti e comitati dibeneficenza, nel venti per cento sui premidei giuochi svolti in occasione di spettacoliradio-televisivi, competizioni sportive omanifestazioni di qualsiasi altro genere nei

quali i partecipanti si sottopongono aprove basate sull’abilità o sull’alea o suentrambe, nel venticinque per cento inogni altro caso.

Se i premi sono costituiti da beni diversidal denaro o da servizi, i vincitori hannofacoltà, se chi eroga il premio intendeesercitare la rivalsa, di chiedere un premiodi valore inferiore già prestabilito, diffe-rente per quanto possibile, rispetto alprimo, di un importo pari all’imposta gra-vante sul premio originario. Le eventualidifferenze sono conguagliate in denaro.

La ritenuta sulle vincite e sui premi dellotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi diabilità e dei concorsi pronostici esercitatidallo Stato, è compresa nel prelievooperato dallo Stato in applicazione delleregole stabilite dalla legge per ognuna ditali attività di giuoco.

La ritenuta sulle vincite dei giuochi diabilità e dei concorsi pronostici esercitatidal Comitato olimpico nazionale italiano edall’Unione nazionale incremento razzeequine è compresa nell’imposta unicaprevista dalle leggi vigenti.

L’imposta sulle vincite nelle scommesse altotalizzatore ed al libro è compresanell’importo dei diritti erariali dovuti anorma di legge.

La ritenuta sulle vincite corrisposte dallecase da gioco autorizzate è compresanell’imposta sugli spettacoli di cui all’ art. 3del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Art. 31 - Attribuzioni degli uffici delle imposte

Gli uffici delle imposte controllano ledichiarazioni presentate dai contribuenti edai sostituti d’imposta, ne rilevanol’eventuale omissione e provvedono allaliquidazione delle imposte o maggioriimposte dovute; vigilano sull’osservanzadegli obblighi relativi alla tenuta dellescritture contabili e degli altri obblighistabiliti nel presente decreto e nelle altredisposizioni relative alle imposte sui

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redditi; provvedono alla irrogazione dellepene pecuniarie previste nel Titolo V e allapresentazione del rapporto all’autoritàgiudiziaria per le violazioni sanzionatepenalmente.

La competenza spetta all’ufficiodistrettuale nella cui circoscrizione è ildomicilio fiscale del soggetto obbligatoalla dichiarazione alla data in cui questa èstata o avrebbe dovuto essere presentata.

[L’Amministrazione finanziaria provvedeallo scambio, con le altre autoritàcompetenti degli Stati membri dellaComunità economica europea, delleinformazioni necessarie per assicurare ilcorretto accertamento delle imposte sulreddito e sul patrimonio. Essa, a tal fine,può autorizzare la presenza nel territoriodello Stato di funzionari delle amministra-zioni fiscali degli altri Stati membri.]

[L’Amministrazione finanziaria provvedealla raccolta delle informazioni da fornirealle predette autorità con le modalità edentro i limiti previsti per l’accertamentodelle imposte sul reddito.]

Art. 31bis - Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati

membri dell’Unione europea

1. L’Amministrazione finanziaria provvedeallo scambio, con le altre autoritàcompetenti degli Stati membri dell’Unioneeuropea, delle informazioni necessarie perassicurare il corretto accertamento delleimposte sul reddito e sul patrimonio. Essa,a tale fine, può autorizzare la presenza nelterritorio dello Stato di funzionari delleamministrazioni fiscali degli altri Statimembri.

2. L’Amministrazione finanziaria provvedealla raccolta delle informazioni datrasmettere alle predette autorità con lemodalità ed entro i limiti previsti perl’accertamento delle imposte sul reddito.

3. Le informazioni non sono trasmessequando possono rivelare un segretocommerciale, industriale o professionale,

un processo commerciale oun’informazione la cui divulgazionecontrasti con l’ordine pubblico. La trasmis-sione delle informazioni può essere,inoltre, rifiutata quando l’autorità compe-tente dello Stato membro richiedente, permotivi di fatto o di diritto, non è in grado difornire lo stesso tipo di informazioni.

4. Le informazioni ottenute ai sensi delcomma 1 sono tenute segrete con i limiti ele modalità disposti dall’articolo 7 delladirettiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19dicembre 1977, modificata dalle direttive2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre2003, e 2004/56/CE del Consiglio, del 21aprile 2004.

5. Non è considerata violazione delsegreto d’ufficio la comunicazione daparte dell’Amministrazione finanziaria alleautorità competenti degli altri Stati membridelle informazioni atte a permettere ilcorretto accertamento delle imposte sulreddito e sul patrimonio.

6. Quando la situazione di uno o piùsoggetti di imposta presenta un interessecomune o complementare con altri Statimembri, l’Amministrazione finanziaria puòdecidere di procedere a controllisimultanei con le Amministrazioni finan-ziarie degli altri Stati membri, ciascuno nelproprio territorio, allo scopo di scambiarele informazioni così ottenute quando talicontrolli appaiano più efficaci di uncontrollo eseguito da un solo Statomembro.

7. L’Amministrazione finanziaria individua,autonomamente, i soggetti d’imposta suiquali intende proporre un controllosimultaneo, informando le autorità compe-tenti degli altri Stati membri interessaticirca i casi suscettibili di un controllosimultaneo. A tale fine, essa indica, perquanto possibile, i motivi per cui detti casisono stati scelti e fornisce le informazioniche l’hanno indotta a proporli, indicando iltermine entro il quale i controlli devonoessere effettuati.

8. Qualora l’autorità competente di un

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altro Stato membro proponga dipartecipare ad un controllo simultaneo,l’Amministrazione finanziaria comunicaalla suddetta autorità l’adesione o il rifiutoad eseguire il controllo richiesto,specificando, in quest’ultimo caso, i motiviche si oppongono all’effettuazione di talecontrollo.

9. Nel caso di adesione alla proposta dicontrollo simultaneo avanzata dall’autoritàcompetente di un altro Stato membro,l’Amministrazione finanziaria designa unrappresentante cui compete la direzione eil coordinamento del controllo.

10. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica e l’Ammini-strazione competente provvede all’esple-tamento delle attività ivi previste con lerisorse umane strumentali e finanziariepreviste a legislazione vigente.

Art. 32 - Poteri degli uffici

Per l’adempimento dei loro compiti gliuffici delle imposte possono:

1) procedere all’esecuzione di accessi,ispezioni e verifiche a norma delsuccessivo art. 33;

2) invitare i contribuenti, indicandone ilmotivo, a comparire di persona o permezzo di rappresentanti per fornire dati enotizie rilevanti ai fini dell’accertamentonei loro confronti, anche relativamente airapporti ed alle operazioni, i cui dati,notizie e documenti siano stati acquisiti anorma del numero 7), ovvero rilevati anorma dell’articolo 33, secondo e terzocomma, o acquisiti ai sensi dell’ articolo18, comma 3, lettera b), del decretolegislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I datied elementi attinenti ai rapporti ed alleoperazioni acquisiti e rilevati rispettiva-mente a norma del numero 7) edell’articolo 33, secondo e terzo comma, oacquisiti ai sensi dell’ articolo 18, comma3, lettera b), del decreto legislativo 26ottobre 1995, n. 504, sono posti a basedelle rettifiche e degli accertamenti previstidagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il

contribuente non dimostra che ne hatenuto conto per la determinazione delreddito soggetto ad imposta o che nonhanno rilevanza allo stesso fine; allestesse condizioni sono altresì posti comericavi o compensi a base delle stesserettifiche ed accertamenti, se il contribu-ente non ne indica il soggetto beneficiarioe semprechè non risultino dalle scritturecontabili, i prelevamenti o gli importiriscossi nell’ambito dei predetti rapporti odoperazioni. Le richieste fatte e le rispostericevute devono risultare da verbalesottoscritto anche dal contribuente o dalsuo rappresentante; in mancanza deveessere indicato il motivo della mancatasottoscrizione. Il contribuente ha diritto adavere copia del verbale;

3) invitare i contribuenti, indicandone ilmotivo, a esibire o trasmettere atti edocumenti rilevanti ai fini dell’accertamen-to nei loro confronti, compresi i documentidi cui al successivo art. 34. Ai soggettiobbligati alla tenuta di scritture contabilisecondo le disposizioni del titolo III puòessere richiesta anche l’esibizione deibilanci o rendiconti e dei libri o registriprevisti dalle disposizioni tributarie.L’ufficio può estrarne copia ovverotrattenerli, rilasciandone ricevuta, per unperiodo non superiore a sessanta giornidalla ricezione. Non possono esseretrattenute le scritture cronologiche in uso;

4) inviare ai contribuenti questionarirelativi a dati e notizie di caratterespecifico rilevanti ai fini dell’accertamentonei loro confronti nonché nei confronti dialtri contribuenti con i quali abbianointrattenuto rapporti, con invito a restituirlicompilati e firmati;

5) richiedere agli organi e alleAmministrazioni dello Stato, agli entipubblici non economici, alle società edenti di assicurazione ed alle società edenti che effettuano istituzionalmenteriscossioni e pagamenti per conto di terzi[, ovvero attività di gestione eintermediazione finanziaria, anche informa fiduciaria,] la comunicazione, anche

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in deroga a contrarie disposizionilegislative, statutarie o regolamentari, didati e notizie relativi a soggetti indicatisingolarmente o per categorie. Alle societàed enti di assicurazione, per quantoriguarda i rapporti con gli assicurati delramo vita, possono essere richiesti dati enotizie attinenti esclusivamente alla duratadel contratto di assicurazione, all’ammon-tare del premio e alla individuazione delsoggetto tenuto a corrisponderlo. Leinformazioni sulla categoria devonoessere fornite, a seconda della richiesta,cumulativamente o specificamente perogni soggetto che ne fa parte. Questadisposizione non si applica all’Istitutocentrale di statistica, agli ispettorati dellavoro per quanto riguarda le rilevazioniloro commesse dalla legge, e, salvo ildisposto del n. 7), alle banche, alla societàPoste italiane Spa, per le attivitàfinanziarie e creditizie, alle società ed entidi assicurazione per le attività finanziarieagli intermediari finanziari, alle imprese diinvestimento, agli organismi di investi-mento collettivo del risparmio, alle societàdi gestione del risparmio e alle societàfiduciarie;

6) richiedere copie o estratti degli atti e deidocumenti depositati presso i notai, iprocuratori del registro, i conservatori deiregistri immobiliari e gli altri pubbliciufficiali. Le copie e gli estratti, conl’attestazione di conformità all’originale,devono essere rilasciate gratuitamente;

6-bis) richiedere, previa autorizzazione deldirettore centrale dell’accertamento dell’A-genzia delle entrate o del direttoreregionale della stessa, ovvero, per ilCorpo della guardia di finanza, delcomandante regionale, ai soggetti sotto-posti ad accertamento, ispezione overifica il rilascio di una dichiarazionecontenente l’indicazione della natura, delnumero e degli estremi identificativi deirapporti intrattenuti con le banche, lasocietà Poste italiane Spa, gli intermediarifinanziari, le imprese di investimento, gliorganismi di investimento collettivo del

risparmio, le società di gestione delrisparmio e le società fiduciarie, nazionalio stranieri, in corso ovvero estinti da nonpiù di cinque anni dalla data dellarichiesta. Il richiedente e coloro chevengono in possesso dei dati raccoltidevono assumere direttamente le cautelenecessarie alla riservatezza dei datiacquisiti;

7) richiedere, previa autorizzazione deldirettore centrale dell’accertamento dell’A-genzia delle entrate o del direttoreregionale della stessa, ovvero, per ilCorpo della guardia di finanza, delcomandante regionale, alle banche, allasocietà Poste italiane Spa, per le attivitàfinanziarie e creditizie, alle società ed entidi assicurazione per le attività finanziarie,agli intermediari finanziari, alle imprese diinvestimento, agli organismi di investi-mento collettivo del risparmio, alle societàdi gestione del risparmio e alle societàfiduciarie, dati, notizie e documenti relativia qualsiasi rapporto intrattenuto odoperazione effettuata, ivi compresi i serviziprestati, con i loro clienti, nonché allegaranzie prestate da terzi o dagli operatorifinanziari sopra indicati e le generalità deisoggetti per i quali gli stessi operatorifinanziari abbiano effettuato le suddetteoperazioni e servizi o con i quali abbianointrattenuto rapporti di natura finanziaria.Alle società fiduciarie di cui alla legge 23novembre 1939, n. 1966, e a quelleiscritte nella sezione speciale dell’albo dicui all’articolo 20 del testo unico delledisposizioni in materia di intermediazionefinanziaria, di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto,tra l’altro, specificando i periodi temporalidi interesse, di comunicare le generalitàdei soggetti per conto dei quali essehanno detenuto o amministrato o gestitobeni, strumenti finanziari e partecipazioniin imprese, inequivocamente individuati.La richiesta deve essere indirizzata alresponsabile della struttura accentrata,ovvero al responsabile della sede odell’ufficio destinatario che ne dà notiziaimmediata al soggetto interessato; la

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relativa risposta deve essere inviata altitolare dell’ufficio procedente;

7-bis) richiedere, con modalità stabilitecon decreto di natura non regolamentaredel Ministro dell’economia e delle finanze,da adottare d’intesa con l’Autorità divigilanza in coerenza con le regoleeuropee e internazionali in materia divigilanza e, comunque, previa autorizza-zione del direttore centrale dell’accerta-mento dell’Agenzia delle entrate o deldirettore regionale della stessa, ovvero,per il Corpo della guardia di finanza, delcomandante regionale, ad autorità ed enti,notizie, dati, documenti e informazioni dinatura creditizia, finanziaria e assicurativa,relativi alle attività di controllo e divigilanza svolte dagli stessi, anche inderoga a specifiche disposizioni di legge;

8) richiedere ai soggetti indicati nell’art. 13dati, notizie e documenti relativi ad attivitàsvolte in un determinato periodod’imposta, rilevanti ai fini dell’accerta-mento, nei confronti di loro clienti, fornitorie prestatori di lavoro autonomo;

8-bis) invitare ogni altro soggetto adesibire o trasmettere, anche in copia foto-statica, atti o documenti fiscalmente rile-vanti concernenti specifici rapporti intratte-nuti con il contribuente e a fornire ichiarimenti relativi;

8-ter) richiedere agli amministratori dicondominio negli edifici dati, notizie edocumenti relativi alla gestionecondominiale.

Gli inviti e le richieste di cui al presentearticolo devono essere notificati ai sensidell’art. 60. Dalla data di notifica decorre iltermine fissato dall’ufficio per l’adempi-mento, che non può essere inferiore aquindici giorni ovvero per il caso di cui aln. 7) a trenta giorni. Il termine può essereprorogato per un periodo di venti giorni suistanza dell’operatore finanziario, pergiustificati motivi, dal competente direttorecentrale o direttore regionale per l’Agenziadelle entrate, ovvero, per il Corpo dellaguardia di finanza, dal comandante

regionale.

Le richieste di cui al primo comma,numero 7), nonché le relative risposte,anche se negative, devono essereeffettuate esclusivamente in via telema-tica. Con provvedimento del direttoredell’Agenzia delle entrate sono stabilite ledisposizioni attuative e le modalità ditrasmissione delle richieste, delle risposte,nonché dei dati e delle notizie riguardanti irapporti e le operazioni indicati nel citatonumero 7).

Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, idocumenti, i libri ed i registri non esibiti onon trasmessi in risposta agli invitidell’ufficio non possono essere presi inconsiderazione a favore del contribuente,ai fini dell’accertamento in sedeamministrativa e contenziosa. Di ciòl’ufficio deve informare il contribuentecontestualmente alla richiesta.

Le cause di inutilizzabilità previste dalterzo comma non operano nei confrontidel contribuente che depositi in allegatoall’atto introduttivo del giudizio di primogrado in sede contenziosa le notizie, i dati,i documenti, i libri e i registri, dichiarandocomunque contestualmente di non averpotuto adempiere alle richieste degli ufficiper causa a lui non imputabile.

Art. 33 - Accessi, ispezioni e verifiche

Per la esecuzione di accessi, ispezioni everifiche si applicano le disposizionidell’art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.

Gli uffici delle imposte hanno facoltà didisporre l’accesso di propri impiegatimuniti di apposita autorizzazione presso lepubbliche amministrazioni e gli entiindicati al n. 5) dell’art. 32 allo scopo dirilevare direttamente i dati e le notizie ivipreviste e presso gli operatori finanziari dicui al n. 7) dell’articolo 32 allo scopo diprocedere direttamente alla acquisizionedei dati, notizie e documenti, relativi airapporti ed alle operazioni oggetto dellerichieste a norma del n. 7) dello stesso art.32, non trasmessi entro il termine previsto

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nell’ultimo comma di tale articolo o alloscopo di rilevare direttamente la comple-tezza o l’esattezza delle risposte allorchél’ufficio abbia fondati sospetti che lepongano in dubbio.

La Guardia di finanza coopera con gli ufficidelle imposte per l’acquisizione e ilreperimento degli elementi utili ai finidell’accertamento dei redditi e per larepressione delle violazioni delle leggisulle imposte dirette procedendo dipropria iniziativa o su richiesta degli ufficisecondo le norme e con le facoltà di cuiall’art. 32 e al precedente comma. Essainoltre, previa autorizzazione dell’autoritàgiudiziaria che può essere concessaanche in deroga all’art. 329 del codice diprocedura penale [istruttorio], utilizza etrasmette agli uffici delle impostedocumenti, dati e notizie acquisiti [neiconfronti dell’imputato], direttamente oriferiti ed ottenuti dalle altre Forze dipolizia, nell’esercizio dei poteri di poliziagiudiziaria, [anche al di fuori dei casi dideroga previsti dall’art. 35].

Ai fini del necessario coordinamentodell’azione della guardia di finanza conquella degli uffici finanziari saranno presiaccordi, periodicamente e nei casi in cui sidebba procedere ad indagini sistematiche,tra la direzione generale delle impostedirette e il comando generale della guar-dia di finanza e, nell’ambito delle singolecircoscrizioni, fra i capi degli ispettorati edegli uffici e i comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi dellaGuardia di finanza, per evitare lareiterazione di accessi, si devono dareimmediata comunicazione dell’inizio delleispezioni e verifiche intraprese. L’ufficio o ilcomando che riceve la comunicazionepuò richiedere all’organo che staeseguendo la ispezione o la verifical’esecuzione di specifici controlli el’acquisizione di specifici elementi e devetrasmettere i risultati dei controlli even-tualmente già eseguiti o gli elementieventualmente già acquisiti, utili ai finidell’accertamento. Al termine delle ispe-

zioni e delle verifiche l’ufficio o il comandoche li ha eseguiti deve comunicare glielementi acquisiti agli organi richiedenti.

Gli accessi presso gli operatori finanziaridi cui al n. 7) dell’articolo 32, di cui alsecondo comma, devono essere eseguiti,previa autorizzazione, per l’Agenzia delleentrate, del Direttore centrale dell’ac-certamento o del Direttore regionale,ovvero, per la Guardia di finanza, delComandante regionale, da funzionari conqualifica non inferiore a quella difunzionario tributario e da ufficiali dellaGuardia di finanza di grado non inferiore acapitano, e devono avvenire in oraridiversi da quelli di sportello aperto alpubblico; le ispezioni e le rilevazionidebbono essere eseguite alla presenzadel responsabile della sede o dell’ufficiopresso cui avvengono o di un suodelegato e di esse è data immediatanotizia a cura del predetto responsabile alsoggetto interessato. Coloro cheeseguono le ispezioni e le rilevazioni ovengono in possesso dei dati raccoltidevono assumere direttamente le cautelenecessarie alla riservatezza dei datiacquisiti.

Gli accessi previsti nel secondo e nel terzocomma debbono essere eseguiti dafunzionari dell’Amministrazione finanziariadella carriera direttiva con qualifica noninferiore a quella di direttore aggiunto diprima classe e da ufficiali della Guardia difinanza di grado non inferiore a capitano,ricompresi in elenchi approvati ogni annocon decreto del Ministro delle finanze.Con decreto del Ministro delle finanze, diconcerto con il Ministro del tesoro, sonodeterminate le modalità di esecuzionedegli accessi con particolare riferimento alnumero massimo dei funzionari e degliufficiali da impegnare per ogni accesso; alrilascio e alle caratteristiche dei documentidi riconoscimento e di autorizzazione; allecondizioni di tempo, che non devonocoincidere con gli orari di sportello apertoal pubblico, in cui gli accessi possonoessere espletati e alla redazione dei

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processi verbali.

[Art. 34 - Certificazione delle passività bancarie

Se il contribuente afferma l’esistenza, neiconfronti di aziende e istituti di credito, dicomponenti passivi del proprio redditoimponibile o di oneri deducibili, l’ufficiodelle imposte può invitarlo a presentare,entro un termine non inferiore a sessantagiorni, la copia dei conti intrattenuti conl’ente creditore e un certificato dell’entestesso attestante l’ammontare dei detticomponenti ed oneri con la specificazionedi tutti gli altri rapporti debitori o creditorinonché dei riporti e delle garanzieprestate anche da terzi, in atto con lostesso contribuente alla data in cuitermina il periodo d’imposta e ad altredate anteriori o successive indicatedall’ufficio. Il certificato, controfirmato dalcapo servizio o dal contabile addetto alservizio, deve essere rilasciato dall’entecreditore nel termine di trenta giorni dallarichiesta scritta del contribuente e devecontenere la esplicita menzione che èstato rilasciato su richiesta del contri-buente ai sensi della presente disposi-zione e che riflette rapporti intrattenuti contutte le sedi, agenzie, filiali o altre ripar-tizioni territoriali dell’azienda o istituto dicredito.

Su richiesta del ministro per le finanze, ilservizio di vigilanza sulle aziende dicredito controlla l’esattezza delle attesta-zioni contenute nel certificato.]

[Art. 35 - Deroghe al segreto bancario

L’ufficio delle imposte dirette può richie-dere i documenti, i dati e le notizie indicatial n. 7) dell’art. 32 su conforme pareredell’ispettorato compartimentale delle im-poste dirette, previa autorizzazione delpresidente della commissione tributaria diprimo grado territorialmente competente epuò accedere presso le aziende e istitutidi credito e l’Amministrazione postale anorma del secondo comma dell’art. 33previa autorizzazione del competenteispettore compartimentale nelle seguenti

ipotesi:

a) quando il contribuente non hapresentato la dichiarazione dei redditi el’ufficio è in possesso di elementi dai qualirisulta che nel periodo d’imposta haconseguito ricavi o altre entrate o haacquistato beni mobili o immobili perammontare superiore a lire cento milioni;

b) quando da elementi certi in possessodell’ufficio risulta che il contribuente haconseguito nel periodo d’imposta ricavi oaltre entrate, rilevanti per la deter-minazione dell’imponibile ed analiticamen-te individuati per ammontare superiore alquadruplo di quelli dichiarati, sempre chela differenza sia superiore a lire centomilioni;

c) quando il reddito complessivo fondata-mente attribuibile al soggetto, in base adelementi e a circostanze di fatto certi, aisensi del quarto comma dell’art. 38 esalva la facoltà di cui al successivo quintocomma dello stesso articolo, non èinferiore a lire cento milioni ed al quadru-plo di quello dichiarato per lo stessoperiodo di imposta;

d) quando il contribuente non ha tenuto lescritture contabili prescritte dagli articoli14, 18, 18-bis, 19 e 20 o quando leomissioni e le false o inesatte indicazioniaccertate ai sensi del primo commadell’art. 39 sono così gravi, numerose eripetute da rendere inattendibili nel lorocomplesso le scritture stesse per mancan-za delle garanzie proprie di una contabilitàsistematica; la disposizione non si applicase dagli elementi in possesso dell’ufficionon risultano ricavi o altre entrate perammontare superiore a lire cento milioni;

e) quando ricorre l’ipotesi prevista dallalettera d) dell’art. 51- bis del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633.

La richiesta può riguardare anche i contisuccessivi al periodo o ai periodi diimposta cui si riferiscono i fatti indicati nelprecedente comma e può essere estesaai conti intestati al coniuge non legalmente

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ed effettivamente separato ed ai figliminori conviventi. Nel caso previsto dallaprecedente lettera e), se le fatture sonostate emesse o utilizzate da una societàche esercita l’attività di cui agli articoli2135 e 2195 del codice civile, la richiestapuò essere estesa ai conti intestati ai socidelle società di fatto nonché agli ammini-stratori delle società in nome collettivo e inaccomandita semplice in carica nelperiodo o nei periodi di imposta in cui lefatture sono state emesse o utilizzate.

Con le richieste e nel corso degli accessiindicati nel primo comma non possonoessere rilevati dagli uffici documenti, dati enotizie relativi a soggetti diversi dalcontribuente. Tali documenti, dati e notiziesono tuttavia utilizzabili ai fini fiscali seforniti dal contribuente o, autonomamente,dalle aziende e istituti di credito.

L’ispettore compartimentale delle impostedirette deve esprimersi sulla richiesta diautorizzazione all’accesso formulata dagliuffici entro il termine di giorni quindici dallarichiesta stessa.

Si applicano le disposizioni di cui alsecondo comma dell’art. 34.]

Art. 36 - Comunicazione di violazioni tributarie

[Le società, comprese quelle in nomecollettivo e in accomandita semplice, e glienti diversi dalle società soggettiall’imposta sul reddito delle personegiuridiche devono inviare all’ufficio delleimposte competente per l’accertamento,entro tre mesi, copia dell’atto costitutivo edelle deliberazioni che lo modificano. Lapresentazione, nei casi in cui è richiestol’atto pubblico, deve essere effettuata acura del pubblico ufficiale che ha ricevutol’atto. Per gli atti soggetti ad iscrizione nelregistro delle imprese il termine decorredalla data d’iscrizione.

Nello stesso termine i soggetti indicati nelcomma precedente devono dare comuni-cazione all’ufficio delle imposte dellavariazione dell’indirizzo della loro sedelegale o amministrativa nonché della

stabile organizzazione in Italia se hannosede all’estero.

Gli amministratori delle società ed enti dicui al primo comma devono, entro trentagiorni, inviare al competente ufficio delleimposte copia della deliberazione o delprovvedimento con il quale la società ol’ente è posto in liquidazione. ]

I soggetti pubblici incaricati istituzional-mente di svolgere attività ispettive o divigilanza nonché gli organi giurisdizionali,requirenti e giudicanti, penali, civili eamministrativi e, previa autorizzazione, gliorgani di polizia giudiziaria che, a causa onell’esercizio delle loro funzioni, vengonoa conoscenza di fatti che possonoconfigurarsi come violazioni tributariedevono comunicarli direttamente ovvero,ove previste, secondo le modalità stabiliteda leggi o norme regolamentari perl’inoltro della denuncia penale, alcomando della Guardia di finanzacompetente in relazione al luogo di rile-vazione degli stessi, fornendo l’eventualedocumentazione atta a comprovarli.

Art. 36bis - Liquidazioni delle imposte,dei contributi, dei premi e dei rimborsi

dovuti in base alle dichiarazioni

1. Avvalendosi di procedure automa-tizzate, l’amministrazione finanziaria pro-cede, entro l’inizio del periodo di presen-tazione delle dichiarazioni relative all’annosuccessivo, alla liquidazione delle impo-ste, dei contributi e dei premi dovuti,nonché dei rimborsi spettanti in base alledichiarazioni presentate dai contribuenti edai sostituti d’imposta.

2. Sulla base dei dati e degli elementidirettamente desumibili dalle dichiarazionipresentate e di quelli in possessodell’anagrafe tributaria, l’Amministrazionefinanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e dicalcolo commessi dai contribuenti nelladeterminazione degli imponibili, delleimposte, dei contributi e dei premi;

b) correggere gli errori materiali commessi

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dai contribuenti nel riporto delleeccedenze delle imposte, dei contributi edei premi risultanti dalle precedentidichiarazioni;

c) ridurre le detrazioni d’imposta indicatein misura superiore a quella prevista dallalegge ovvero non spettanti sulla base deidati risultanti dalle dichiarazioni;

d) ridurre le deduzioni dal reddito espostein misura superiore a quella prevista dallalegge;

e) ridurre i crediti d’imposta esposti inmisura superiore a quella prevista dallalegge ovvero non spettanti sulla base deidati risultanti dalla dichiarazione;

f) controllare la rispondenza con ladichiarazione e la tempestività deiversamenti delle imposte, dei contributi edei premi dovuti a titolo di acconto e disaldo e delle ritenute alla fonte operate inqualità di sostituto d’imposta.

2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione,l’ufficio può provvedere, anche prima dellapresentazione della dichiarazione annua-le, a controllare la tempestiva effettua-zione dei versamenti delle imposte, deicontributi e dei premi dovuti a titolo diacconto e di saldo e delle ritenute allafonte operate in qualità di sostitutod’imposta.

3. Quando dai controlli automatici eseguitiemerge un risultato diverso rispetto aquello indicato nella dichiarazione, ovverodai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensidel comma 2-bis, emerge un’imposta ouna maggiore imposta, l’esito dellaliquidazione è comunicato al contribuenteo al sostituto d’imposta per evitare lareiterazione di errori e per consentire laregolarizzazione degli aspetti formali [e lacomunicazione all’Amministrazione finan-ziaria di eventuali dati ed elementi nonconsiderati nella liquidazione]. Qualora aseguito della comunicazione il contribuen-te o il sostituto di imposta rilevi eventualidati o elementi non considerati o valutatierroneamente nella liquidazione dei tributi,lo stesso può fornire i chiarimenti

necessari all’amministrazione finanziariaentro i trenta giorni successivi alricevimento della comunicazione.

4. I dati contabili risultanti dallaliquidazione prevista nel presente articolosi considerano, a tutti gli effetti, comedichiarati dal contribuente e dal sostitutod’imposta.

Art. 36ter - Controllo formale delle dichiarazioni

1. Gli uffici periferici dell’amministrazionefinanziaria, procedono, entro il 31 dicem-bre del secondo anno successivo a quellodi presentazione, al controllo formale delledichiarazioni presentate dai contribuenti edai sostituti d’imposta, sulla base deicriteri selettivi fissati dal Ministro dellefinanze, tenendo anche conto di speci-fiche analisi del rischio di evasione e dellecapacità operative dei medesimi uffici.

2. Senza pregiudizio dell’azione accer-tatrice a norma degli articoli 37 e seguenti,gli uffici possono:

a) escludere in tutto o in parte loscomputo delle ritenute d’acconto nonrisultanti dalle dichiarazioni dei sostitutid’imposta, dalle comunicazioni di cuiall’art. 20, terzo comma, del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 605, o dalle certificazioni richiesteai contribuenti ovvero delle ritenuterisultanti in misura inferiore a quellaindicata nelle dichiarazioni dei contribuentistessi;

b) escludere in tutto o in parte ledetrazioni d’imposta non spettanti in baseai documenti richiesti ai contribuenti o aglielenchi di cui all’articolo 78, comma 25,della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) escludere in tutto o in parte le deduzionidal reddito non spettanti in base aidocumenti richiesti ai contribuenti o aglielenchi menzionati nella lettera b);

d) determinare i crediti d’imposta spettantiin base ai dati risultanti dalle dichiarazionie ai documenti richiesti ai contribuenti;

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e) liquidare la maggiore imposta sulreddito delle persone fisiche e i maggioricontributi dovuti sull’ammontare comples-sivo dei redditi risultanti da piùdichiarazioni o certificati di cui all’art. 1,comma 4, lettera d), presentati per lostesso anno dal medesimo contribuente;

f) correggere gli errori materiali e dicalcolo commessi nelle dichiarazioni deisostituti d’imposta.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente oil sostituto d’imposta è invitato, anchetelefonicamente o in forma scritta otelematica, a fornire chiarimenti in ordineai dati contenuti nella dichiarazione e adeseguire o trasmettere ricevute di versa-mento e altri documenti non allegati alladichiarazione o difformi dai dati forniti daterzi.

4. L’esito del controllo formale ècomunicato al contribuente o al sostitutod’imposta con l’indicazione dei motivi chehanno dato luogo alla rettifica degliimponibili, delle imposte, delle ritenute allafonte, dei contributi e dei premi dichiarate,per consentire anche la segnalazione dieventuali dati ed elementi non consideratio valutati erroneamente in sede dicontrollo formale entro i trenta giornisuccessivi al ricevimento della comunica-zione.

Art. 37 - Controllo delle dichiarazioni

Gli uffici delle imposte procedono, sullabase di criteri selettivi fissati annualmentedal Ministro delle finanze tenendo ancheconto delle loro capacità operative, alcontrollo delle dichiarazioni e allaindividuazione dei soggetti che ne hannoomesso la presentazione sulla scorta deidati e delle notizie acquisiti ai sensi deiprecedenti articoli e attraverso le dichia-razioni previste negli articoli 6 e 7, di quelliraccolti e comunicati dall’anagrafe tribu-taria e delle informazioni di cui sianocomunque in possesso. I criteri selettiviper l’attività di accertamento di cui alperiodo precedente, compresa quella amezzo di studi di settore, sono rivolti

prioritariamente nei confronti dei soggettidiversi dalle imprese manifatturiere chesvolgono la loro attività in conto terzi peraltre imprese in misura non inferiore al 90per cento.

In base ai risultati dei controlli e dellericerche effettuati gli uffici delle imposteprovvedono, osservando le disposizionidei successivi articoli, agli accertamenti inrettifica delle dichiarazioni presentate eagli accertamenti d’ufficio nei confronti deisoggetti che hanno omesso ladichiarazione.

In sede di rettifica o di accertamentod’ufficio sono imputati al contribuente iredditi di cui appaiono titolari altri soggettiquando sia dimostrato, anche sulla basedi presunzioni gravi, precise e concor-danti, che egli ne è l’effettivo possessoreper interposta persona.

Le persone interposte, che provino di averpagato imposte in relazione a redditisuccessivamente imputati, a norma delcomma terzo, ad altro contribuente,possono chiederne il rimborso. L’ammini-strazione procede al rimborso dopo chel’accertamento, nei confronti del soggettointerponente, è divenuto definitivo ed inmisura non superiore all’imposta effetti-vamente percepita a seguito di taleaccertamento.

Art. 37bis - Disposizioni antielusive

1. Sono inopponibili all’amministrazionefinanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anchecollegati tra loro, privi di valide ragionieconomiche, diretti ad aggirare obblighi odivieti previsti dall’ordinamento tributario ead ottenere riduzioni di imposte o rimborsi,altrimenti indebiti.

2. L’amministrazione finanziariadisconosce i vantaggi tributari conseguitimediante gli atti, i fatti e i negozi di cui alcomma 1, applicando le imposte deter-minate in base alle disposizioni eluse, alnetto delle imposte dovute per effetto delcomportamento inopponibile all’ammini-strazione.

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3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 siapplicano a condizione che, nell’ambitodel comportamento di cui al comma 2,siano utilizzate una o più delle seguentioperazioni:

a) trasformazioni, fusioni, scissioni,liquidazioni volontarie e distribuzioni aisoci di somme prelevate da voci delpatrimonio netto diverse da quelle formatecon utili;

b) conferimenti in società, nonché negoziaventi ad oggetto il trasferimento o ilgodimento di aziende;

c) cessioni di crediti;

d) cessioni di eccedenze d’imposta;

e) operazioni di cui al decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 544, recante dispo-sizioni per l’adeguamento alle direttivecomunitarie relative al regime fiscale difusioni, scissioni, conferimenti d’attivo escambi di azioni, nonché il trasferimentodella residenza fiscale all’estero da partedi una società;

f) operazioni, da chiunque effettuate,incluse le valutazioni e le classificazioni dibilancio, aventi ad i beni ed i rapporti di cuiall’art. 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle impostesui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917;

f-bis) cessioni di beni e prestazioni diservizi effettuate tra i soggetti ammessi alregime della tassazione di gruppo di cuiall’articolo 117 del testo unico delleimposte sui redditi;

f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cuiall’art. 26-quater, qualora detti pagamentisiano effettuati a soggetti controllatidirettamente o indirettamente da uno o piùsoggetti non residenti in uno Statodell’Unione europea;

f-quater) pattuizioni intercorse tra societàcontrollate e collegate ai sensi dell’articolo2359 del codice civile, una delle qualiavente sede legale in uno Stato o territorio

diverso da quelli di cui al decretoministeriale emanato ai sensi dell’articolo168-bis del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, aventi ad oggetto il pagamento disomme a titolo di clausola penale, multa,caparra confirmatoria o penitenziale.

4. L’avviso di accertamento è emanato, apena di nullità, previa richiesta alcontribuente anche per lettera raccoman-data, di chiarimenti da inviare per iscrittoentro 60 giorni dalla data di ricezione dellarichiesta nella quale devono essere indi-cati i motivi per cui si reputano applicabili icommi 1 e 2.

5. Fermo restando quanto dispostodall’art. 42, l’avviso d’accertamento deveessere specificamente motivato, a pena dinullità, in relazione alle giustificazionifornite dal contribuente e le imposte o lemaggiori imposte devono essere calcolatetenendo conto di quanto previsto alcomma 2.

6. Le imposte o le maggiori imposteaccertate in applicazione delle disposizionidi cui al comma 2 sono iscritte a ruolo,secondo i criteri di cui all’art. 68 deldecreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, concernente il pagamento dei tributie delle sanzioni pecuniarie in pendenza digiudizio, unitamente ai relativi interessi,dopo la sentenza della commissionetributaria provinciale.

7. I soggetti diversi da quelli cui sonoapplicate le disposizioni dei commiprecedenti possono richiedere il rimborsodelle imposte pagate a seguito deicomportamenti disconosciuti dall’ammini-strazione finanziaria a tal fine dettisoggetti possono proporre, entro un annodal giorno in cui l’accertamento è divenutodefinitivo o è stato definito medianteadesione o conciliazione giudiziale, istan-za di rimborso all’amministrazione, cheprovvede nei limiti dell’imposta e degliinteressi effettivamente riscossi a seguitodi tali procedure.

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8. Le norme tributarie che, allo scopo dicontrastare comportamenti elusivi, limi-tano deduzioni, detrazioni, crediti d’impo-sta o altre posizioni soggettive altrimentiammesse dall’ordinamento tributario,possono essere disapplicate qualora ilcontribuente dimostri che nella particolarefattispecie tali effetti elusivi non potevanoverificarsi. A tal fine il contribuente devepresentare istanza al direttore regionaledelle entrate competente per territorio,descrivendo compiutamente l’operazionee indicando le disposizioni normative dicui chiede la disapplicazione. Con decretodel Ministro delle finanze da emanare aisensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, sono disciplinate lemodalità per l’applicazione del presentecomma.

Art. 38 - Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche

L’ufficio delle imposte procede alla rettificadelle dichiarazioni presentate dallepersone fisiche quando il reddito comples-sivo dichiarato risulta inferiore a quelloeffettivo o non sussistono o non spettano,in tutto o in parte, le deduzioni dal redditoo le detrazioni d’imposta indicate nelladichiarazione.

La rettifica deve essere fatta con unicoatto, agli effetti dell’imposta sul redditodelle persone fisiche e dell’imposta localesui redditi, ma con riferimento analitico airedditi delle varie categorie di cui all’art. 6del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 597.

L’incompletezza, la falsità e l’inesattezzadei dati indicati nella dichiarazione, salvoquanto stabilito nell’art. 39, possonoessere desunte dalla dichiarazione stessa[e dai relativi allegati], dal confronto con ledichiarazioni relative ad anni precedenti edai dati e dalle notizie di cui all’articoloprecedente anche sulla base di presun-zioni semplici, purché queste siano gravi,precise e concordanti.

L’ufficio, indipendentemente dalle dispo-sizioni recate dai commi precedenti e

dall’articolo 39, può sempre determinaresinteticamente il reddito complessivo delcontribuente sulla base delle spese diqualsiasi genere sostenute nel corso delperiodo d’imposta, salva la prova che ilrelativo finanziamento è avvenuto conredditi diversi da quelli posseduti nellostesso periodo d’imposta, o con redditiesenti o soggetti a ritenuta alla fonte atitolo di imposta o, comunque, legalmenteesclusi dalla formazione della baseimponibile.

La determinazione sintetica può esserealtresì fondata sul contenuto induttivo dielementi indicativi di capacità contributivaindividuato mediante l’analisi di campionisignificativi di contribuenti, differenziatianche in funzione del nucleo familiare edell’area territoriale di appartenenza, condecreto del Ministero dell’Economia edelle Finanze da pubblicare nellaGazzetta Ufficiale con periodicità biennale.In tale caso è fatta salva per ilcontribuente la prova contraria di cui alquarto comma.

La determinazione sintetica del redditocomplessivo di cui ai precedenti commi èammessa a condizione che il redditocomplessivo accertabile ecceda di almenoun quinto quello dichiarato.

L’ufficio che procede alla determinazionesintetica del reddito complessivo hal’obbligo di invitare il contribuente acomparire di persona o per mezzo dirappresentanti per fornire dati e notizierilevanti ai fini dell’accertamento e,successivamente, di avviare il proce-dimento di accertamento con adesione aisensi dell’articolo 5 del decreto legislativo19 giugno 1997, n. 218. Dal redditocomplessivo determinato sinteticamentesono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986 n.917; competono, inoltre, per gli onerisostenuti dal contribuente, le detrazionidall’imposta lorda previste dalla legge.

[Le disposizioni di cui al quarto comma siapplicano anche quando il contribuente

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non ha ottemperato agli inviti disposti dagliuffici ai sensi dell’art. 32, primo comma,numeri 2), 3) e 4).] .

Art. 39 - Redditi determinati in base alle scritture contabili

Per i redditi d’impresa delle personefisiche l’ufficio procede alla rettifica:

a) se gli elementi indicati nelladichiarazione non corrispondono a quellidel bilancio, del conto dei profitti e delleperdite e dell’eventuale prospetto di cui alcomma 1 dell’articolo 3;

b) se non sono state esattamenteapplicate le disposizioni del titolo I, capoVI, del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni;

c) se l’incompletezza, la falsità ol’inesattezza degli elementi indicati nelladichiarazione e nei relativi allegati risultain modo certo e diretto dai verbali e daiquestionari di cui ai numeri 2) e 4) delprimo comma dell’articolo 32, dagli atti,documenti e registri esibiti o trasmessi aisensi del numero 3) dello stesso comma,dalle dichiarazioni di altri soggetti previstenegli articoli 6 e 7, dai verbali relativi adispezioni eseguite nei confronti di altricontribuenti o da altri atti e documenti inpossesso dell’ufficio;

d) se l’incompletezza, la falsità ol’inesattezza degli elementi indicati nelladichiarazione e nei relativi allegati risultadall’ispezione delle scritture contabili edalle altre verifiche di cui all’articolo 33ovvero dal controllo della completezza,esattezza e veridicità delle registrazionicontabili sulla scorta delle fatture e deglialtri atti e documenti relativi all’impresanonché dei dati e delle notizie raccoltidall’ufficio nei modi previsti dall’articolo 32.L’esistenza di attività non dichiarate o lainesistenza di passività dichiarate èdesumibile anche sulla base dipresunzioni semplici, purché queste sianogravi, precise e concordanti.

In deroga alle disposizioni del commaprecedente l’ufficio delle imposte deter-mina il reddito d’impresa sulla base deidati e delle notizie comunque raccolti ovenuti a sua conoscenza, con facoltà diprescindere in tutto o in parte dallerisultanze del bilancio e dalle scritturecontabili in quanto esistenti e di avvalersianche di presunzioni prive dei requisiti dicui alla lettera d ) del precedente comma:

a) quando il reddito d’impresa non è statoindicato nella dichiarazione;

[b) quando alla dichiarazione non è statoallegato il bilancio con il conto dei profitti edelle perdite;]

c) quando dal verbale di ispezione redattoai sensi dell’art. 33risulta che il contribu-ente non ha tenuto o ha comunquesottratto all’ispezione una o più scritturecontabili prescritte dall’art. 14, ovveroquando le scritture medesime non sonodisponibili per causa di forza maggiore;

d) quando le omissioni e le false oinesatte indicazioni accertate ai sensi delprecedente comma ovvero le irregolaritàformali delle scritture contabili risultanti dalverbale d’ispezione sono così gravi,numerose e ripetute da rendere inatten-dibili nel loro complesso le scritture stesseper mancanza delle garanzie proprie diuna contabilità sistematica. Le scrittureausiliarie di magazzino non si consideranoirregolari se gli errori e le omissioni sonocontenuti entro i normali limiti di tolleranzadelle quantità annotate nel carico o nelloscarico e dei costi specifici imputati nelleschede di lavorazione ai sensi della letterad) del primo comma dell’art. 14 delpresente decreto;

d-bis) quando il contribuente non ha datoseguito agli inviti disposti dagli uffici aisensi dell’art. 32, primo comma, numeri 3)e 4), del presente decreto o dell’art. 51,secondo comma, numeri 3) e 4), deldecreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633;

d-ter) in caso di omessa presentazione deimodelli per la comunicazione dei dati

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rilevanti ai fini dell’applicazione degli studidi settore o di indicazione di cause diesclusione o di inapplicabilità degli studi disettore non sussistenti, nonché di infedelecompilazione dei predetti modelli checomporti una differenza superiore al 15per cento, o comunque ad euro 50.000,tra i ricavi o compensi stimati applicandogli studi di settore sulla base dei daticorretti e quelli stimati sulla base dei datiindicati in dichiarazione.

Le disposizioni dei commi precedentivalgono, in quanto applicabili, anche per iredditi delle imprese minori e per quelliderivanti dall’esercizio di arti e professioni,con riferimento alle scritture contabilirispettivamente indicate negli articoli 18 e19. Il reddito d’impresa dei soggettiindicati nel quarto comma dell’art. 18, chenon hanno provveduto agli adempimenticontabili di cui ai precedenti commi dellostesso articolo, è determinato in ogni casoai sensi del secondo comma del presentearticolo.

Art. 40 - Rettifica delle dichiarazioni deisoggetti diversi dalle persone fisiche

Alla rettifica delle dichiarazioni presentatedai soggetti all’imposta sul reddito dellepersone giuridiche si procede con unicoatto agli effetti di tale imposta edell’imposta locale sui redditi, con riferi-mento unitario al reddito complessivoimponibile ma tenendo distinti i redditifondiari. Per quanto concerne il redditocomplessivo imponibile si applicano ledisposizioni dell’art. 39 relative al redditod’impresa con riferimento al bilancio orendiconto e se del caso ai prospetti di cuiall’art. 5 e tenendo presenti, ai fini dellalettera b) del secondo comma dell’art. 39,anche le disposizioni del D.P.R. 29settembre 1973, n. 598, concernenti ladeterminazione del reddito complessivoimponibile.

Alla rettifica delle dichiarazioni presentatedalle società e associazioni indicatenell’art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.597, si procede con unico atto ai finidell’imposta locale sui redditi dovuta dalle

società stesse e ai fini delle imposte sulreddito delle persone fisiche o dellepersone giuridiche dovute dai singoli socio associati. Si applicano le disposizioni delprimo comma del presente articolo oquelle dell’art. 38, secondo che si tratti disocietà in nome collettivo, in accomanditasemplice ed equiparate ovvero di societàsemplici o di società o associazioniequiparate.

Art. 40bis - Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti

al consolidato nazionale

1. Ai fini dell’imposta sul reddito dellesocietà, il controllo delle dichiarazioniproprie presentate dalle società consoli-date e dalla consolidante nonché lerelative rettifiche, spettano all’ufficio dell’A-genzia delle entrate competente alla datain cui è stata presentata la dichiarazione.

2. Le rettifiche del reddito complessivoproprio di ciascun soggetto che partecipaal consolidato sono effettuate con unicoatto, notificato sia alla consolidata che allaconsolidante, con il quale è determinata laconseguente maggiore imposta accertatariferita al reddito complessivo globale esono irrogate le sanzioni correlate. Lasocietà consolidata e la consolidante sonolitisconsorti necessari.

Il pagamento delle somme scaturentidall’atto unico estingue l’obbligazione siase effettuato dalla consolidata che dallaconsolidante.

3. La consolidante ha facoltà di chiedereche siano computate in diminuzione deimaggiori imponibili derivanti dalle rettifichedi cui al comma 2 le perdite di periodo delconsolidato non utilizzate, fino aconcorrenza del loro importo. A tal fine, laconsolidante deve presentare un’appositaistanza, all’ufficio competente a emetterel’atto di cui al comma 2, entro il termine diproposizione del ricorso. In tale caso iltermine per l’impugnazione dell’atto èsospeso, sia per la consolidata che per laconsolidante, per un periodo di sessantagiorni. L’ufficio procede al ricalcolo

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dell’eventuale maggiore imposta dovuta,degli interessi e delle sanzioni correlate, ecomunica l’esito alla consolidata ed allaconsolidante, entro sessanta giorni dallapresentazione dell’istanza.

4. Le attività di controllo della dichia-razione dei redditi del consolidato e lerelative rettifiche diverse da quelle di cui alcomma 2, sono attribuite all’ufficio dell’A-genzia delle entrate competente neiconfronti della società consolidante alladata in cui è stata presentata ladichiarazione.

5. Fino alla scadenza del termine stabilitonell’ articolo 43 [del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni], l’accerta-mento del reddito complessivo globalepuò essere integrato o modificato inaumento, mediante la notificazione dinuovi avvisi, in base agli esiti dei controllidi cui ai precedenti commi.

Art. 41 - Accertamento d’ufficio

Gli uffici delle imposte procedonoall’accertamento d’ufficio nei casi diomessa presentazione della dichiarazioneo di presentazione di dichiarazioni nulle aisensi delle disposizioni del titolo I.

Nelle ipotesi di cui al precedente commal’ufficio determina il reddito complessivodel contribuente, e in quanto possibile isingoli redditi delle persone fisichesoggetti all’imposta locale sui redditi, sullabase dei dati e delle notizie comunqueraccolti o venuti a sua conoscenza, confacoltà di avvalersi anche di presunzioniprive di requisiti di cui al terzo commadell’art. 38 e di prescindere in tutto o inparte dalle risultanze della dichiarazione,se presentata, e dalle eventuali scritturecontabili del contribuente ancorchéregolarmente tenute.

I redditi fondiari sono in ogni caso determi-nati in base alle risultanze catastali.

Se il reddito complessivo è determinatosinteticamente, non sono deducibili glioneri di cui all’art. 10 del D.P.R. 29

settembre 1973, n. 597. Si applica ilquinto comma dell’art. 38.

Agli effetti dell’imposta locale sui redditi ilreddito complessivo delle persone fisichedeterminato d’ufficio senza attribuzionetotale o parziale alle categorie di redditiindicate nell’art. 6 del decreto indicato nelprecedente comma è considerato redditodi capitale, salvo il disposto del terzocomma.

Art. 41bis - Accertamento parziale

1. Senza pregiudizio dell’ulteriore azioneaccertatrice nei termini stabiliti dall’art. 43,i competenti uffici dell’Agenzia delleentrate, qualora dalle attività istruttorie dicui all’articolo 32, primo comma, numerida 1) a 4), nonché dalle segnalazionieffettuati dalla Direzione centrale accer-tamento, da una Direzione regionaleovvero da un ufficio della medesimaAgenzia ovvero di altre Agenzie fiscali,dalla Guardia di finanza o da pubblicheamministrazioni ed enti pubblici oppuredai dati in possesso dell’anagrafe tribu-taria, risultino elementi che consentono distabilire l’esistenza di un reddito nondichiarato o il maggiore ammontare di unreddito parzialmente dichiarato, cheavrebbe dovuto concorrere a formare ilreddito imponibile, compresi i redditi dapartecipazioni in società, associazioni edimprese di cui all’art. 5 del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato condecreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, o l’esistenza dideduzioni, esenzioni ed agevolazioni intutto o in parte non spettanti, nonchél’esistenza di imposte o di maggioriimposte non versate, escluse le ipotesi dicui agli articoli 36-bis e 36-ter, possonolimitarsi ad accertare, in base aglielementi predetti, il reddito o il maggiorreddito imponibili. Non si applica ladisposizione dell’art. 44, ovvero lamaggiore imposta da versare, ancheavvalendosi delle procedure previste daldecreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

[2. Le disposizioni del comma 1 possonoapplicarsi anche all’accertamento induttivo

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dei ricavi e dei compensi, di cui all’art. 12del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,convertito, con modificazioni, dalla legge27 aprile 1989, n. 154 e successivemodificazioni, tenendo conto delladimostrazione della non applicabilità deicoefficienti eventualmente fornita dalcontribuente, con le modalità di cuiall’ultimo periodo del comma 1 dellostesso art. 12. L’accertamento parzialeavverrà utilizzando anche il coefficientebasato sul contributo diretto lavorativodeterminato con i decreti di cui all’art. 11,comma 5, del citato decreto-legge n. 69del 1989, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 154 del 1989 e successivemodificazioni. Le disposizioni del presentecomma non sono applicabili nei riguardidei contribuenti in regime di contabilitàordinaria e nei casi in cui la dettadimostrazione della non applicabilità deicoefficienti risulti asseverata da uno deisoggetti di cui all’art. 30, terzo comma, deldecreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 636 e successivemodificazioni. Nei confronti di questi ultimisi applicano, in caso di falsa indicazionedei fatti asseverati, ove non derivante dafalse o erronee informazioni fornite dalcontribuente, le pene previste nell’art. 4del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 1982, n. 516, come sostituitodall’art. 6 del decreto-legge 16 marzo1991, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 maggio 1991, n. 154.]

Art. 41ter - Accertamento dei redditi di fabbricati

1. Le disposizioni di cui agli art. 32, primocomma, numero 7), art. 38, art. 40 e 41-bis-bis non si applicano con riferimento airedditi di fabbricati derivanti da locazionedichiarati in misura non inferiore ad unimporto corrispondente al maggiore tra ilcanone di locazione risultante dalcontratto ridotto del 15 per cento e il 10per cento del valore dell’immobile.

2. In caso di omessa registrazione delcontratto di locazione di immobili, si

presume, salva documentata provacontraria, l’esistenza del rapporto dilocazione anche per i quattro periodid’imposta antecedenti quello nel corso delquale è accertato il rapporto stesso; ai finidella determinazione del reddito sipresume, quale importo del canone, il 10per cento del valore dell’immobile.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valoredell’immobile è determinato ai sensidell’articolo 52, comma 4, del testo unicodi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 aprile 1986, n. 131, esuccessive modificazioni.

Art. 42 - Avviso di accertamento

Gli accertamenti in rettifica e gliaccertamenti d’ufficio sono portati aconoscenza dei contribuenti mediante lanotificazione di avvisi sottoscritti dal capodell’ufficio o da altro impiegato dellacarriera direttiva da lui delegato.

L’avviso di accertamento deve recarel’indicazione dell’imponibile o degli impo-nibili accertati, delle aliquote applicate edelle imposte liquidate, al lordo e al nettodelle detrazioni, delle ritenute di acconto edei crediti d’imposta, e deve esseremotivato in relazione ai presupposti difatto e le ragioni giuridiche che lo hannodeterminato e in relazione a quantostabilito dalle disposizioni di cui aiprecedenti articoli che sono stateapplicate con distinto riferimento ai singoliredditi delle varie categorie e con laspecifica indicazione dei fatti e dellecircostanze che giustificano il ricorso ametodi induttivi o sintetici e delle ragionidel mancato riconoscimento di deduzionie detrazioni. Se la motivazione fariferimento ad un altro atto non conosciutoné ricevuto dal contribuente, questo deveessere allegato all’atto che lo richiamasalvo che quest’ultimo non ne riproduca ilcontenuto essenziale.

L’accertamento è nullo se l’avviso nonreca la sottoscrizione, le indicazioni, lamotivazione di cui al presente articolo ead esso non è allegata la documentazione

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di cui all’ultimo periodo del secondocomma.

Art. 43 - Termine per l’accertamento

Gli avvisi di accertamento devono esserenotificati, a pena di decadenza, entro il 31dicembre del quarto anno successivo aquello in cui è stata presentata ladichiarazione .

Nei casi di omessa presentazione delladichiarazione o di presentazione di dichia-razione nulla ai sensi delle disposizioni delTitolo I l’avviso di accertamento puòessere notificato fino al 31 dicembre delquinto anno successivo a quello in cui ladichiarazione avrebbe dovuto esserepresentata .

In caso di violazione che comporta obbligodi denuncia ai sensi dell’ articolo 331 delcodice di procedura penale per uno deireati previsti dal decreto legislativo 10marzo 2000, n. 74, i termini di cui aicommi precedenti sono raddoppiati rela-tivamente al periodo di imposta in cui èstata commessa la violazione.

Fino alla scadenza del termine stabilito neicommi precedenti l’accertamento puòessere integrato o modificato in aumentomediante la notificazione di nuovi avvisi, inbase alla sopravvenuta conoscenza dinuovi elementi. Nell’avviso devono esserespecificamente indicati, a pena di nullità, inuovi elementi e gli atti o fatti attraverso iquali sono venuti a conoscenza dell’ufficiodelle imposte.

Art. 44 - Partecipazione dei comuni all’accertamento

I comuni partecipano all’accertamento deiredditi delle persone fisiche secondo ledisposizioni del presente articolo e diquello successivo.

L’Agenzia delle entrate mette adisposizione dei comuni [e dei consiglitributari] le dichiarazioni di cui all’ articolo2 dei contribuenti in essi residenti; gli Ufficidell’Agenzia delle entrate, prima dellaemissione degli avvisi di accertamento, aisensi dell’articolo 38, quarto comma e

seguenti, inviano una segnalazione aicomuni di domicilio fiscale dei soggettipassivi che abbiano stipulato convenzionicon l’Agenzia delle entrate [nonché airelativi consigli tributari].

Il comune di domicilio fiscale delcontribuente [, o il consorzio al quale lostesso partecipa, ed il consiglio tributario]segnala all’Agenzia delle entrate qualsiasiintegrazione degli elementi contenuti nelledichiarazioni presentate dalle personefisiche ai sensi dell’art. 2, indicando dati,fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogniidonea documentazione atta a compro-varla. [A tal fine il comune può prenderevisione presso gli uffici delle imposte degliallegati alle dichiarazioni già trasmessegliin copia dall’ufficio stesso.] Dati, fatti edelementi rilevanti, provati da idoneadocumentazione, possono essere segna-lati dal comune anche nel caso diomissione della dichiarazione.

Il comune di domicilio fiscale delcontribuente, con riferimento agli accer-tamenti di cui al secondo comma [, ed ilconsiglio tributario] comunica entro trentagiorni da quello del ricevimento dellasegnalazione ogni elemento in suopossesso utile alla determinazione delreddito complessivo.

[Le proposte di accertamento dell’ufficiodelle imposte e le proposte di aumento delcomune devono essere accompagnate daun elenco in duplice copia. Una dellecopie, datata e sottoscritta, viene restituitain segno di ricevuta all’ufficio mittente. ]

[Decorso il termine di novanta giorni di cuial quarto comma l’ufficio delle imposteprovvede alla notificazione degli accerta-menti per i quali o non siano intervenuteproposte di aumento da parte dei comunio le proposte del comune siano stateaccolte dall’ufficio stesso.]

[Le proposte di aumento non condivisedall’ufficio delle imposte devono esseretrasmesse a cura dello stesso, con leproprie deduzioni, all’apposita commissio-ne operante presso ciascun ufficio, la

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quale determina gli imponibili daaccertare. Se la commissione non deli-bera entro quarantacinque giorni dallatrasmissione della proposta, l’ufficio delleimposte provvede all’accertamento dell’im-ponibile già determinato.]

Il comune per gli adempimenti previsti dalterzo e quarto comma può richiedere datie notizie alle amministrazioni ed entipubblici che hanno obbligo di risponderegratuitamente.

Con decreto del Presidente del Consigliodei Ministri, su proposta del Ministrodell’economia e delle finanze, d’intesa conla Conferenza Stato-Città ed autonomielocali, sono stabiliti criteri e modalità per lapubblicazione, sul sito del comune, deidati aggregati relativi alle dichiarazioni dicui al comma secondo, con riferimento adeterminate categorie di contribuentiovvero di reddito. Con il medesimodecreto sono altresì individuati gli ulterioridati che l’Agenzia delle entrate mette adisposizione dei comuni [e dei consiglitributari] per favorire la partecipazioneall’attività di accertamento, nonché lemodalità di trasmissione idonee agarantire la necessaria riservatezza.

[Art. 45 - Commissione per l’esamedelle proposte del comune

La commissione di cui al sesto commadell’art. 44 è unica per ogni ufficio delleimposte, è presieduta dal capo dellostesso ufficio o da un impiegato dellacarriera direttiva da lui delegato ed ècomposta per metà da impiegati dell’ufficioe per metà da persone designate dalconsiglio comunale di ciascuno dei co-muni compresi nel distretto. Non possonoessere designati coloro che esercitanoprofessionalmente funzioni di assistenza erappresentanza in materia tributaria.

Il numero dei componenti dellacommissione non può essere superiore,oltre al presidente, a otto per i comuni diprima classe, a sei per i comuni diseconda e terza classe e a quattro per icomuni di quarta e quinta classe. Non

possono far parte della commissione gliimpiegati dell’ufficio delle imposte cherivestono cariche elettive nei comuni deldistretto e i componenti delle commissionitributarie. Entro il 30 novembre di ciascunanno il sindaco comunica all’ufficio delleimposte i nominativi delle personedesignate in rappresentanza del comune,le quali si intendono confermate di anno inanno qualora entro il detto termine ilsindaco non abbia comunicato variazioni.

La convocazione della commissione èfatta dal presidente, almeno cinque giorniprima di quello fissato per la riunione, conavviso a mezzo di raccomandata diretto alsindaco del comune del quale siesaminano le proposte. L’avviso devecontenere l’indicazione nominativa deicontribuenti ai quali si riferiscono leproposte medesime.

La commissione determina l’ammontaredell’imponibile da accertare sulla basedegli atti in suo possesso deliberando amaggioranza di voti con l’intervento dialmeno la metà più uno dei componenti; incaso di parità prevale il voto delpresidente. Le sedute della commissionenon sono pubbliche e ad esse non puòintervenire il contribuente.

Il segretario della commissione redige ilverbale della seduta nel quale devonoessere indicati i nominativi degli interve-nuti, le proposte esaminate e le decisioniadottate. Il verbale è sottoscritto anche dalpresidente.

Ai compiti di segreteria della commissioneprovvede l’ufficio delle imposte. Le speserelative alla partecipazione dei rappresen-tanti dei comuni sono a carico dei comunistessi. ]

[Art. 46 - Omissione, incompletezza einfedeltà della dichiarazione

Nel caso di omessa presentazione delladichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6,10 e 11 si applica la pena pecuniaria dadue a quattro volte l’ammontare delleimposte dovute e comunque non inferiorea lire cinquantamila. Se non sono dovute

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imposte, la pena pecuniaria si applicanella misura di lire cinquantamila,elevabile fino a lire cinquecentomila neiconfronti dei soggetti obbligati alla tenutadi scritture contabili; la pena pecuniariapuò essere ridotta fino a lire diecimila neiconfronti dei lavoratori dipendenti di cuialla lettera d) del terzo comma dell’art. 1che non hanno presentato il certificato iviprevisto.

Se nella dichiarazione presentata nonsono compresi tutti i singoli redditi posse-duti, si applica la pena pecuniaria da duea quattro volte l’ammontare delle impostee delle maggiori imposte dovute inrelazione ai redditi non dichiarati.

Se le omissioni previste nei precedenticommi riguardano anche redditi prodottiall’estero la pena pecuniaria è aumentatadi un terzo.

Se nella dichiarazione, al di fuoridell’ipotesi di cui al secondo comma, èindicato ai fini delle singole imposte unreddito netto inferiore a quello accertatosiapplica la pena pecuniaria da una a duevolte l’ammontare della maggiore impostao delle maggiori imposte dovute, anche sela differenza dipenda dalla indeducibilità dispese, passività e oneri. La pena pecu-niaria, per la parte relativa a ciascunaimposta, è aumentata di un terzo se ladifferenza tra il reddito accertato e quellodichiarato riguarda anche i redditi prodottiall’estero, è ridotta alla metà se lamaggiore imposta è inferiore a un quartodi quella accertata e non si applicaquando la maggiore imposta accertatanon è superiore a lire diecimila.

Per maggiore imposta si intende ladifferenza tra l’imposta liquidata in baseall’accertamento e quella liquidata in basealla dichiarazione ai sensi dell’art. 36- bisovvero ai sensi dell’art. 36- ter.

Se la dichiarazione è stata presentata conritardo non superiore a un mese, siapplicano le pene di cui al primo commaridotte a un quarto.]

[Art. 47 - Violazioni relative alladichiarazione dei sostituti d’imposta

Nel caso di omessa presentazione delladichiarazione prescritta dall’art. 7 siapplica la pena pecuniaria da due aquattro volte l’ammontare complessivodelle ritenute relative ai compensi,interessi e altre somme non dichiarati.

Se l’ammontare complessivo dei compen-si, interessi e altre somme dichiarati èinferiore a quello definitivamente accer-tato, si applica la pena pecuniaria da duea quattro volte la differenza. Se ladichiarazione non comprende tutti ipercipienti, si applica inoltre per ogninominativo omesso la pena pecuniaria dalire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Si applicano le disposizioni del quinto edel sesto comma dell’art. 46.]

[Art. 48 - Violazioni relative al contenuto e alla documentazione

delle dichiarazioni

Se la dichiarazione non è redatta inconformità al modello approvato dalministro per le finanze o se non contienetutti i dati ed elementi prescritti dagliarticoli 2, primo e terzo comma, 4 e 6 siapplica, ove le infrazioni non integrino lefattispecie di omessa, incompleta o infe-dele dichiarazione, la pena pecuniaria dalire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Se l’omissione o l’incompletezza riguardagli elementi di cui al secondo commadell’art. 2 e dell’art. 7, si applica la penapecuniaria da lire centomila a lire unmilione. La stessa pena si applica in casodi mancanza o incompletezza degli alle-gati di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 10 e 11.

In caso di omessa presentazione dellacopia della dichiarazione destinata alComune di domicilio fiscale, ai sensi delquinto comma dell’art. 12, si applica lapena pecuniaria di lire ventimila. La stessapena si applica quando la copia non èconforme all’originale.]

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[Art. 49 - Deduzioni e detrazioni indebite

Se il contribuente ha esposto nelladichiarazione indebite detrazioni dall’impo-sta ovvero indebite deduzioni dal redditodi cui agli articoli 17 e 24 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 598, e all’art. 7 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 599, si applica la pena pecuniariada due a quattro volte la maggioreimposta dovuta. La stessa pena si applicase le indebite detrazioni o deduzioni sonostate conseguite per causa imputabile alcontribuente, in sede di ritenuta alla fonte.Si applica il quinto comma dell’art. 55.]

[Art. 50 - Omessa denuncia dellevariazioni dei redditi fondiari

1. In caso di omessa denuncia, neltermine stabilito dall’art. 26 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 597, delle situazioni che dannoluogo a variazioni in aumento del redditodominicale dei terreni e del reddito agra-rio, si applica una pena pecuniaria da lirecinquecentomila a lire cinquemilioni.]

[Art. 51 - Violazione degli obblighi relativi alla contabilità

Se nel corso degli accessi di cui all’art. 32viene rifiutata l’esibizione o comunqueimpedita l’ispezione delle scritture conta-bili e dei documenti la cui tenuta e conser-vazione è obbligatoria per legge o di cuirisulta l’esistenza, si applica la penapecuniaria da lire duecentomila a lire duemilioni.

La stessa pena si applica in caso diomessa tenuta o conservazione dellescritture contabili e dei documenti prescrittidagli articoli 14, 18, 19 e 21.

Qualora le scritture contabili e i documentidi cui al precedente comma non sianotenuti in conformità alle disposizionidell’art. 22, si applica la pena pecuniariada lire centomila a lire un milione.

Le pene previste nei precedenti commisono irrogate anche se dai fatti non è

derivato ostacolo all’accertamento, e sonoraddoppiate se vengono accertate eva-sioni d’imposta per un ammontare com-plessivo superiore a lire cinque milioni.

Nell’ipotesi di cui al terzo comma la penaè ridotta al quinto del minimo se leirregolarità delle scritture contabili o idocumenti mancanti sono di scarsarilevanza.

Gli amministratori e i componenti degliorgani di controllo delle società e degli entisoggetti all’imposta sul reddito dellepersone giuridiche che sottoscrivono ladichiarazione senza denunciare lamancanza delle scritture contabili prescrit-te dal presente decreto sono puniti con lamulta da lire duecentomila a lire duemilioni. Nelle ipotesi di cui all’art. 75,comma 4, terzo periodo, del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato condecreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, ferme restandole sanzioni previste dall’art. 46, si applicala pena pecuniaria da uno a cinque decimidell’ammontare delle spese ed oneriammessi in deduzione.]

[Art. 52 - Violazione degli obblighi delle aziende di credito

Se i documenti trasmessi a norma dell’art.32, primo comma, numero 7), non rispon-dono al vero o sono incompleti si applicala pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire30.000.000 a carico dell’azienda o istitutodi credito e la pena pecuniaria da lire1.000.000 a lire 10.000.000 a carico dicoloro che hanno sottoscritto le risposte.La pena a carico dell’azienda o istituto dicredito si applica anche nel caso diomissione dell’invio dei documenti. Siconsidera omesso l’invio avvenuto oltre iltermine di cui all’art. 32, ultimo comma;ove il ritardo non sia superiore a quindicigiorni, la pena è ridotta della metà. Lestesse disposizioni si applicano anche nelcaso di violazioni da parte delle società edenti di assicurazione e delle società edenti che effettuano istituzionalmenteriscossioni e pagamenti per conto di terziovvero attività di gestione e interme-

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diazione finanziaria, anche in formafiduciaria, relativamente alle richieste dicui all’art. 32, primo comma, numero 5).

In caso di recidiva nelle infrazioni di cui alcomma precedente, può essere dispostolo scioglimento degli organi amministratividell’azienda o istituto; in caso di ecce-zionale gravità può essere revocatal’autorizzazione all’esercizio del credito aisensi delle leggi in vigore.

Nel caso in cui le infrazioni previste nelprimo comma si riferiscono a richiesterivolte dagli uffici delle imposte all’ammini-strazione postale, si applica la penapecuniaria da lire centomila a lire unmilione a carico delle persone responsabilisecondo l’ordinamento dell’amministra-zione stessa.]

[Art. 53 - Altre violazioni

Sono punite con la pena pecuniaria da lirecinquantamila a lire cinquecentomila:

1) l’omissione delle comunicazioni richie-ste dagli uffici delle imposte ai sensi del n.5) dell’art. 32 o l’invio di tali comunicazionicon dati incompleti o non veritieri;

2) la mancata restituzione dei questionariprevisti al n. 4) e al n. 7) dell’art. 32 o larestituzione di essi con risposteincomplete o non veritiere;

3) la inottemperanza all’invito dicomparizione di cui al n. 2) dell’art. 32 eda qualsiasi altra richiesta fatta dagli ufficidelle imposte nell’esercizio dei poteriindicati nello stesso articolo;

4) ogni altra violazione di obblighi stabilitidal presente decreto e dalle normerelative alle singole imposte sui redditi.

La stessa pena pecuniaria si applica acarico di coloro che nelle ipotesi previstenel quarto comma dell’art. 15 del decretodel Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 597, e nel quartocomma, lettera d), dell’art. 1 del decretodel Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600, attestino fatti nonrispondenti al vero, senza pregiudizio

delle sanzioni penali eventualmenteapplicabili per la formazione, il rilascio el’uso di tali attestazioni.

L’inosservanza dell’obbligo di comunica-zione, previsto dal quarto comma dell’art.36, è punita con la pena pecuniaria da lire100.000 a lire 1.000.000 da irrogare condecreto del Ministro delle finanze.]

[Art. 54 - Determinazione delle pene pecuniarie

Nella determinazione della misura dellapena pecuniaria si deve tenere conto dellagravità del danno o del pericolo perl’erario e della personalità dell’autore dellaviolazione desunta dai suoi precedenti edalle sue condizioni di vita individuale,familiare e sociale.

La pena può essere aumentata fino allametà nei confronti di chi nei tre anniprecedenti sia incorso in un’altra viola-zione della stessa indole, per la quale siastata inflitta la pena pecuniaria. Sonoconsiderate violazioni della stessa indolenon soltanto quelle che violano una stessadisposizione del presente decreto maanche quelle che, pur essendo prevedutein più disposizioni, presentano in concreto,per la natura dei fatti che le costituisconoo dei motivi che le determinano, caratterefondamentale comune.

Le pene pecuniarie sono ridotte ad unquarto qualora la violazione consista nellainosservanza di un termine e l’obbligovenga adempiuto entro trenta giorni dallascadenza di esso, a meno che la viola-zione non sia già stata constatataformalmente.

Quando il reddito netto è definito permancata impugnazione dell’accertamentodell’ufficio o per rinuncia al propostogravame prima che sia intervenuta ladecisione della commissione tributaria diprimo grado, le pene pecuniarie applicabiliai sensi degli articoli da 46 a 50 sonoridotte alla metà.

In caso di presentazione delladichiarazione integrativa entro il termine

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per la presentazione della dichiarazioneper il periodo di imposta successivo, inluogo delle sanzioni previste negli articoli46 e 49 si applica la soprattassa del 30per cento della maggiore imposta cherisulta dovuta. Se il versamento dellamaggiore imposta che risulterà dallasuddetta dichiarazione integrativa vieneeffettuato prima della presentazione dellastessa nei termini previsti per i versamentidi acconto, la soprattassa è ridotta al 15per cento. La soprattassa è aumentata al60 per cento se la dichiarazioneintegrativa è presentata entro il terminerelativo alla dichiarazione per il secondoperiodo di imposta successivo.

[Art. 55 - Applicazione delle pene pecuniarie

Le pene pecuniarie previste per laviolazione degli obblighi stabiliti dalpresente decreto e dalle norme relativealle singole imposte sui redditi sonoirrogate dall’ufficio delle imposte.

Per le violazioni che danno luogo adaccertamenti in rettifica o d’ufficiol’irrogazione delle sanzioni è comunicataal contribuente con lo stesso avviso diaccertamento.

Per le violazioni che non danno luogo adaccertamenti l’ufficio delle imposte puòprovvedere in qualsiasi momento conseparati avvisi da notificare entro il 31dicembre del quinto anno successivo aquello in cui è avvenuta la violazione. Sela violazione è stata constatata inoccasione di accessi, ispezioni e verificheeseguiti ai sensi dell’art. 33, la penapecuniaria non può essere irrogataqualora, nel termine di trenta giorni dalladata del relativo verbale, sia statoeseguito versamento diretto all’esattoria diuna somma pari ad un sesto del massimodella pena.

Se i ricavi o i compensi non annotati nellescritture contabili sono specificamenteindicati nella relativa dichiarazione deiredditi e sempre che le violazioni previstedall’art. 51 non siano già state constatate

non si fa luogo all’applicazione dellerelative pene pecuniarie qualora,anteriormente alla presentazione delladichiarazione, sia stato eseguito ilversamento diretto al concessionario delservizio della riscossione di una sommapari ad un ventesimo dei ricavi o deicompensi non annotati.

Nei casi previsti dall’art. 52 l’ufficio delleimposte trasmette il processo verbale alministro per le finanze, il quale provvedecon proprio decreto alla irrogazione dellepene pecuniarie, sentiti, nella rispettivacompetenza, il ministro per il tesoro e ilministro per le poste e telecomunicazioni.I provvedimenti previsti nel secondocomma dell’art. 52 sono adottati suproposta del ministro per le finanze diconcerto con il ministro per il tesoro.

Gli organi del contenzioso tributariopossono dichiarare non dovute le penepecuniarie quando la violazione ègiustificata da obiettive condizioni diincertezza sulla portata e sull’ambito diapplicazione delle disposizioni alle quali siriferisce.

[Art. 56 - Sanzioni penali

Chi non presenta la dichiarazione di cuiagli articoli da 1 a 6, 10 e 11 o la presentaincompleta o infedele, quando l’impostarelativa al reddito accertato è superiore acinque milioni di lire, è punito, oltre checon la pena pecuniaria prevista nell’art.46, con l’arresto da tre mesi a tre anni. Sel’imposta dovuta è superiore a trentamilioni di lire, la pena dell’arresto non puòessere inferiore ad un anno.

Nei casi previsti dall’art. 47, quandol’ammontare complessivo delle sommenon dichiarate è superiore a duecentomilioni di lire, si applica, oltre la penapecuniaria di cui allo stesso articolo, lapena dell’arresto da tre mesi ad un anno.

È punito con la reclusione da sei mesi acinque anni e con la multa da lireduecentomila a lire due milioni, fermerestando le altre sanzioni eventualmenteapplicabili:

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a) chiunque, essendo a conoscenza chenegli inventari, bilanci o rendiconti è stataomessa l’iscrizione di attività o sono stateiscritte passività inesistenti ovvero chesono state formate scritture o documentifittizi o sono state alterate scritture odocumenti contabili, sottoscrive ladichiarazione di cui al primo comma senzarettificare i dati conseguenti rilevanti ai finidella determinazione dell’imponibile;

b) chiunque, al di fuori dei casi previstinella lettera a ), indica nella dichiarazionedi cui al primo comma passività inesistentirilevanti ai fini della determinazionedell’imponibile;

c) chiunque, nella dichiarazione prescrittadall’art. 7 indica nomi immaginari ocomunque diversi da quelli veri in modoche ne risulti impedita od ostacolata laidentificazione degli effettivi percipienti;

d) chiunque nei certificati di cui all’art. 3indica somme, al lordo delle ritenute,inferiori a quelle effettivamente corri-sposte;

e) chiunque commette fatti fraudolenti alfine di sottrarre redditi alle imposte sulreddito.

Se i fatti indicati alle lettere a), b) ed e) delcomma precedente comportano evasionid’imposta per un ammontare complessivoeccedente cinque milioni di lire la multa èapplicata in misura pari all’importo di taleammontare e la reclusione non puòessere inferiore a due anni. Si applicasoltanto la multa se i fatti indicati nel terzocomma comportano un’evasione d’impo-sta di speciale tenuità.

Qualora la dichiarazione sia statasottoscritta da un rappresentante nego-ziale, colui che ha conferito la rappresen-tanza è punito, fuori dei casi di concorso,con la reclusione da sei mesi a tre anni econ la multa da lire centomila a lire unmilione se omette di esercitare il controllonecessario ad impedire che i fatti indicatialle lettere a ), b ) e c ) del terzo commavengano comunque commessi. Se i fattiindicati alle lettere a ) e b ) comportano

evasioni d’imposta per un ammontarecomplessivo superiore a cinque milioni dilire la multa è pari alla metà di taleammontare e la reclusione non puòessere inferiore ad un anno. Si applica lasola multa se gli stessi fatti comportanoevasioni d’imposta di speciale tenuità.

L’azione penale per i reati di cui ai commiprecedenti non può essere iniziata oproseguita prima che l’accertamentodell’imposta sia divenuto definitivo. Laprescrizione del reato è sospesa fino allastessa data.]

[Art. 57 - Sanzioni accessorie

La condanna alla reclusione importa, perun periodo di tre anni, le interdizionipreviste dagli articoli 28 e 30 del codicepenale e l’incapacità prevista dall’art. 2641del codice civile nonché la cancellazione,per lo stesso periodo, dall’albo nazionaledei costruttori e dagli albi o elenchi deifornitori delle pubbliche amministrazioni.Le stesse pene accessorie possonoessere applicate provvisoriamente durantel’istruzione o il giudizio a norma dell’art.140 del codice penale.

La condanna all’arresto o al pagamento diuna multa per somma superiore a unmilione di lire importa:

1) la cancellazione dall’albo nazionale deicostruttori e dagli albi o elenchi dei forni-tori delle pubbliche amministrazioni per unperiodo di due anni;

2) la sospensione dall’esercizio dellaprofessione per un periodo non inferioread un mese e non superiore a un anno;

3) la decadenza da incarichi conferitidall’autorità giudiziaria e da uffici onorari el’esclusione fino a cinque anni da taliincarichi o uffici;

4) l’incompatibilità con l’ufficio di compo-nente delle commissioni tributarie;

5) la decadenza dall’agevolazione di nonprestare cauzione;

6) la decadenza da agevolazioni concessedall’amministrazione in relazione alla

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tenuta della contabilità e ad altri obblighiformali;

7) la decadenza dagli uffici di componentedi organi di amministrazione e di controllodelle persone giuridiche e l’esclusione finoa cinque anni dagli uffici stessi;

8) l’esclusione dalla borsa, per un periodonon inferiore a sei mesi e non superiore adue anni, degli agenti di cambio e deicommissionari di borsa.

L’applicazione della sola pena pecuniariaper ammontare superiore a lire diecimilioni importa:

1) la sospensione dall’albo nazionale deicostruttori e dagli albi o elenchi dei fornito-ri delle pubbliche amministrazioni per unanno;

2) l’incompatibilità con l’ufficio dicomponente delle commissioni tributarie;

3) la decadenza dall’ufficio di componentedi organi di amministrazione e di controllodelle persone giuridiche e l’esclusione perun anno dall’ufficio stesso.

L’applicazione della pena pecuniariastabilita nell’art. 50 importa la decadenzadal diritto di fruire di contributi o altreprovvidenze dello Stato e di altri entipubblici previsti a titolo di incentivazioneper l’esecuzione delle opere che hannodeterminato le variazioni in aumento nondenunciate.

Art. 58 - Domicilio fiscale

Agli effetti dell’applicazione delle impostesui redditi ogni soggetto si intendedomiciliato in un comune dello Stato,giusta le disposizioni seguenti.

Le persone fisiche residenti nel territoriodello Stato hanno il domicilio fiscale nelComune nella cui anagrafe sono iscritte.Quelle non residenti hanno il domiciliofiscale nel Comune in cui si è prodotto ilreddito o, se il reddito è prodotto in piùComuni, nel Comune in cui si è prodotto ilreddito più elevato. I cittadini italiani, cherisiedono all’estero in forza di un rapportodi servizio con la pubblica amministra-

zione, nonché quelli considerati residentiai sensi dell’art. 2, comma 2- bis, del testounico delle imposte sui redditi, approvatocon decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917,hanno il domicilio fiscale nel Comune diultima residenza nello Stato.

I soggetti diversi dalle persone fisichehanno il domicilio fiscale nel Comune incui si trova la loro sede legale o, inmancanza, la sede amministrativa; seanche questa manchi, essi hanno ildomicilio fiscale nel comune ove è stabilitauna sede secondaria o una stabileorganizzazione e in mancanza nel Comu-ne in cui esercitano prevalentemente laloro attività.

Negli atti, contratti, denunzie edichiarazioni che vengono presentati agliuffici finanziari deve essere indicato ilComune di domicilio fiscale delle parti,con la precisazione dell’indirizzo solo oveespressamente richiesto.

Le cause di variazione del domicilio fiscalehanno effetto dal sessantesimo giornosuccessivo a quello in cui si sonoverificate.

Art. 59 - Domicilio fiscale stabilitodall’amministrazione

L’amministrazione finanziaria può stabilireil domicilio fiscale del soggetto, in derogaalle disposizioni dell’articolo precedente,nel comune dove il soggetto stesso svolgein modo continuativo la principale attivitàovvero, per i soggetti diversi dalle personefisiche, nel comune in cui è stabilita lasede amministrativa.

Quando concorrono particolari circostanzela amministrazione finanziaria puòconsentire al contribuente, che ne facciamotivata istanza, che il suo domiciliofiscale sia stabilito in un comune diversoda quello previsto dall’articolo precedente.

Competente all’esercizio delle facoltàindicate nei precedenti commi èl’intendente di finanza o il Ministro per lefinanze a seconda che il provvedimento

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importi lo spostamento del domiciliofiscale nell’ambito della stessa provincia oin altra provincia.

Il provvedimento è in ogni caso definitivo,deve essere motivato e notificatoall’interessato ed ha effetto dal periodod’imposta successivo a quello in cui èstato notificato.

Art.60 - Notificazioni

La notificazione degli avvisi e degli altri attiche per legge devono essere notificati alcontribuente è eseguita secondo le normestabilite dagli articoli 137 e seguenti delcodice di procedura civile, con le seguentimodifiche:

a) la notificazione è eseguita dai messicomunali ovvero dai messi speciali auto-rizzati dall’ufficio [delle imposte];

b) il messo deve fare sottoscrivere dalconsegnatario l’atto o l’avviso ovveroindicare i motivi per i quali il consegnatarionon ha sottoscritto;

b-bis) se il consegnatario non è ildestinatario dell’atto o dell’avviso, il messoconsegna o deposita la copia dell’atto danotificare in busta che provvede a sigillaree su cui trascrive il numero cronologicodella notificazione, dandone atto nellarelazione in calce all’originale e alla copiadell’atto stesso. Sulla busta non sonoapposti segni o indicazioni dai quali possadesumersi il contenuto dell’atto. Il conse-gnatario deve sottoscrivere una ricevuta eil messo dà notizia dell’avvenuta notifica-zione dell’atto o dell’avviso, a mezzo dilettera raccomandata;

c) salvo il caso di consegna dell’atto odell’avviso in mani proprie, la notificazionedeve essere fatta nel domicilio fiscale deldestinatario;

d) è in facoltà del contribuente di eleggeredomicilio presso una persona o un ufficionel Comune del proprio domicilio fiscaleper la notificazione degli atti o degli avvisiche lo riguardano. In tal caso l’elezione didomicilio deve risultare espressamente daapposita comunicazione effettuata al

competente ufficio a mezzo di letteraraccomandata con avviso di ricevimentoovvero in via telematica con modalitàstabilite con provvedimento del Direttoredell’Agenzia delle entrate;

e) quando nel Comune nel quale deveeseguirsi la notificazione non vi èabitazione, ufficio o azienda del contribu-ente, l’avviso del deposito prescrittodall’art. 140 del codice di procedura civile,in busta chiusa e sigillata, si affiggenell’albo del Comune e la notificazione, aifini della decorrenza del termine perricorrere, si ha per eseguita nell’ottavogiorno successivo a quello di affissione ;

e-bis) è facoltà del contribuente che nonha la residenza nello Stato e non vi haeletto domicilio ai sensi della lettera d), oche non abbia costituito un rappresen-tante fiscale, comunicare al competenteufficio locale, con le modalità di cui allastessa lettera d), l’indirizzo estero per lanotificazione degli avvisi e degli altri attiche lo riguardano; salvo il caso di conse-gna dell’atto o dell’avviso in mani proprie,la notificazione degli avvisi o degli atti èeseguita mediante spedizione a mezzo dilettera raccomandata con avviso diricevimento;

f) le disposizioni contenute negli articoli142, 143, 146, 150 e 151 del codice diprocedura civile non si applicano.

L’elezione di domicilio [non risultante dalladichiarazione annuale] ha effetto daltrentesimo giorno successivo a quellodella data di ricevimento delle comunica-zioni previste alla lettera d) ed alla letterae-bis) del comma precedente.

Le variazioni e le modificazioni dell’indiriz-zo [non risultanti dalla dichiarazioneannuale] hanno effetto, ai fini dellenotificazioni, dal trentesimo giorno succes-sivo a quello dell’avvenuta variazioneanagrafica, o per le persone giuridiche ele società ed enti privi di personalitàgiuridica, dal trentesimo giorno successivoa quello della ricezione da parte dell’ufficiodella dichiarazione prevista dagli articoli

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35 e 35-ter del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,ovvero del modello previsto per ladomanda di attribuzione del numero dicodice fiscale dei soggetti diversi dallepersone fisiche non obbligati alla presen-tazione della dichiarazione di inizio attivitàIVA. [Se la comunicazione è stata omessala notificazione è eseguita validamente nelComune di domicilio fiscale risultantedall’ultima dichiarazione annuale] .

Salvo quanto previsto dai commiprecedenti ed in alternativa a quantostabilito dall’articolo 142 del codice diprocedura civile, la notificazione aicontribuenti non residenti è validamenteeffettuata mediante spedizione di letteraraccomandata con avviso di ricevimentoall’indirizzo della residenza estera rilevatodai registri dell’Anagrafe degli italianiresidenti all’estero o a quello della sedelegale estera risultante dal registro delleimprese di cui all’ articolo 2188 del codicecivile. In mancanza dei predetti indirizzi, laspedizione della lettera raccomandata conavviso di ricevimento è effettuataall’indirizzo estero indicato dal contribu-ente nelle domande di attribuzione delnumero di codice fiscale o variazione datie nei modelli di cui al terzo comma, primoperiodo. In caso di esito negativo dellanotificazione si applicano le disposizioni dicui al primo comma, lettera e).

La notificazione ai contribuenti nonresidenti è validamente effettuata ai sensidel quarto comma qualora i medesimi nonabbiano comunicato all’Agenzia delleentrate l’indirizzo della loro residenza osede estera o del domicilio eletto per lanotificazione degli atti, e le successivevariazioni, con le modalità previste conprovvedimento del Direttore dell’Agenziadelle entrate. La comunicazione e lesuccessive variazioni hanno effetto daltrentesimo giorno successivo a quellodella ricezione.

Qualunque notificazione a mezzo delservizio postale si considera fatta nelladata della spedizione; i termini che hanno

inizio dalla notificazione decorrono dalladata in cui l’atto è ricevuto.

Art. 60bis - Assistenza per le richiestedi notifica tra le autorità competenti

degli Stati membri dell’Unione europea

1. L’Amministrazione finanziaria puòchiedere all’autorità competente di un altroStato membro di notificare al destinatario,secondo le norme sulla notificazione deicorrispondenti atti vigenti nello Statomembro interpellato, tutti gli atti e ledecisioni degli organi amministrativi delloStato relativi all’applicazione della legi-slazione interna sulle imposte indicatenell’articolo 1 della direttiva 77/799/CEEdel Consiglio, del 19 dicembre 1977, mo-dificata dalle direttive 2003/93/CE delConsiglio, del 7 ottobre 2003, e 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004.

2. Su domanda dell’autorità competente diun altro Stato membro, l’Amministrazionefinanziaria procede, secondo le norme dilegge in vigore per la notifica deicorrispondenti atti nel territorio nazionale,alla notifica al destinatario di tutti gli atti ele decisioni delle autorità amministrativedello Stato membro richiedente relativiall’applicazione, nel suo territorio, dellalegislazione sulle imposte indicate nell’articolo 1 della direttiva 77/799/CEE.

3. La domanda di notifica indica ilcontenuto dell’atto o della decisione danotificare e contiene il nome, l’indirizzo deldestinatario e qualsiasi altro dato utile aifini dell’identificazione dello stesso.

4. L’Amministrazione finanziaria informaimmediatamente l’autorità richiedente cir-ca il seguito dato alla domanda di notifica,comunicando la data in cui l’atto o la deci-sione sono stati notificati al destinatario.

Art. 61 - Ricorsi

Il contribuente può ricorrere contro gli attidi accertamento e di irrogazione dellesanzioni secondo le disposizioni relative alcontenzioso tributario di cui al D.P.R. 26ottobre 1972, n. 636.

La nullità dell’accertamento ai sensi del

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terzo comma dell’art. 42 e del terzocomma dell’art. 43, e in genere per difettodi motivazione, deve essere eccepita apena di decadenza in primo grado.

I contribuenti obbligati alla tenuta discritture contabili non possono provarecircostanze omesse nelle scritture stesseo in contrasto con le loro risultanze.Tuttavia è ammessa la prova, sulla basedi elementi certi e precisi, delle spese edegli oneri di cui all’articolo 75, comma 4,terzo periodo, del testo unico delle impo-ste sui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, ferma restando la disposi-zione del comma 6 dello stesso articolo.

Il secondo e il terzo comma dell’art. 59 deldecreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti daiseguenti:

“La nullità degli avvisi per l’omissione ol’insufficienza delle indicazioni prescrittenegli articoli 56 e 57, terzo comma, e ingenere per difetto di motivazione, deveessere eccepita a pena di decadenza inprimo grado.

I contribuenti obbligati alla tenuta discritture contabili non possono provarecircostanze omesse nelle scritture stesseo in contrasto con le loro risultanze”.

Art. 62 - Rappresentanza dei soggettidiversi dalle persone fisiche

La rappresentanza dei soggetti diversidalle persone fisiche, quando non siadeterminabile secondo la legge civile, èattribuita ai fini tributari alle persone chene hanno l’amministrazione anche di fatto.

Art. 63 - Rappresentanza e assistenza dei contribuenti

Presso gli uffici finanziari il contribuentepuò farsi rappresentare da un procuratoregenerale o speciale, salvo quanto stabilitonel quarto comma.

La procura speciale deve essere conferitaper iscritto con firma autenticata.L’autenticazione non è necessaria quando

la procura è conferita al coniuge o aparenti e affini entro il quarto grado o apropri dipendenti da persone giuridiche.Quando la procura è conferita a personeiscritte in albi professionali o nell’elencoprevisto dal terzo comma ovvero aisoggetti indicati nell’articolo 4, comma 1,lettere e), f) ed i), del decreto legislativo31 dicembre 1992, n. 545 è data facoltàagli stessi rappresentanti di autenticare lasottoscrizione.

Il Ministero delle finanze può autorizzareall’esercizio dell’assistenza e dellarappresentanza davanti alle commissionitributarie gli impiegati delle carrieredirigenziale direttiva e di concettodell’amministrazione finanziaria nonché gliufficiali e i sottufficiali della guardia difinanza collocati a riposo dopo almenoventi anni di effettivo servizio. L’autorizza-ione può essere revocata in ogni tempocon provvedimento motivato. Il Ministerotiene l’elenco delle persone autorizzate ecomunica alle segreterie delle commis-sioni tributarie le relative variazioni.

A coloro che hanno appartenutoall’amministrazione finanziaria e allaguardia di finanza, ancorché iscritti in unalbo professionale o nell’elenco previstonel precedente comma, è vietato, per dueanni dalla data di cessazione del rapportod’impiego, di esercitare funzioni diassistenza e di rappresentanza presso gliuffici finanziari e davanti le commissionitributarie.

Chi esercita funzioni di rappresentanza eassistenza in materia tributaria inviolazione del presente articolo è punitocon la multa da euro 51 a euro 516.

Art. 64 - Sostituto e responsabile d’imposta

Chi in forza di disposizioni di legge èobbligato al pagamento di imposte inluogo di altri, per fatti o situazioni a questiriferibili ed anche a titolo di acconto, deveesercitare la rivalsa se non è diversa-mente stabilito in modo espresso.

Il sostituto ha facoltà di intervenire nel pro-

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cedimento di accertamento dell’imposta.

Chi in forza di disposizioni di legge èobbligato al pagamento dell’imposta insie-me con altri, per fatti o situazioni esclu-sivamente riferibili a questi, ha diritto dirivalsa.

Art. 65 - Eredi del contribuente

Gli eredi rispondono in solido delleobbligazioni tributarie il cui presupposto siè verificato anteriormente alla morte deldante causa.

Gli eredi del contribuente devonocomunicare all’ufficio delle imposte deldomicilio fiscale del dante causa le propriegeneralità e il proprio domicilio fiscale. Lacomunicazione può essere presentatadirettamente all’ufficio o trasmessamediante lettera raccomandata con avvisodi ricevimento, nel quale caso si intendefatta nel giorno di spedizione.

Tutti i termini pendenti alla data dellamorte del contribuente o scadenti entroquattro mesi da essa, compresi il termineper la presentazione della dichiarazione eil termine per ricorrere contro l’accerta-mento, sono prorogati di sei mesi in favoredegli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi,ai sensi del comma 2, dell’ art. 12, devonotrasmettere in via telematica la dichiara-zione entro il mese di gennaio dell’annosuccessivo a quello in cui è scaduto iltermine prorogato.

La notifica degli atti intestati al dantecausa può essere effettuata agli erediimpersonalmente e collettivamente nell’ult-imo domicilio dello stesso ed è efficace neiconfronti degli eredi che almeno trentagiorni prima, non abbiano effettuato lacomunicazione di cui al secondo comma.

Art. 66 - Computo dei termini

Per il computo dei termini si applicano ledisposizioni dell’articolo 2963 del codicecivile.

Art. 67 - Divieto della doppiaimposizione

La stessa imposta non può essere

applicata più volte in dipendenza dellostesso presupposto neppure nei confrontidi soggetti diversi.

L’imposta personale pagata dal soggettoerogante a titolo definitivo a seguito diaccertamento è scomputata dall’impostadovuta dal percipiente il medesimoreddito.

Art. 68 - Segreto d’ufficio

È considerata violazione del segreto diufficio qualunque informazione ocomunicazione riguardante l’accertamen-to, data senza ordine del giudice, salvo icasi previsti dalla legge, a personeestranee alle rispettive amministrazioni,diverse dal contribuente o da chi lorappresenta, dal personale dell’ammini-strazione finanziaria e dalla guardia difinanza nonché dai competenti dellecommissioni di cui all’art. 45, dai membridei consigli comunali e dei consiglitributari, dai membri dei comitati cheesercitano il controllo di legittimità sugli attidei comuni e dal personale dei comuniche partecipano all’accertamento. Non èconsiderata violazione del segreto d’ufficiola comunicazione dei dati contenuti nelledichiarazioni dei redditi.

Qualora l’Amministrazione finanziaria siavvalga delle facoltà previste nelsuccessivo art. 69, quarto comma, nell’art.12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, enell’art. 12, sesto comma, del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602, non sono considerateviolazioni del segreto di ufficio latrasmissione al consorzio obbligatorio tragli esattori delle imposte dirette in caricadelle dichiarazioni presentate daicontribuenti e la comunicazione di dati enotizie necessari per l’esecuzione deicompiti affidati al consorzio. Le personeche comunque attendono agliadempimenti relativi a tali compiti sonotenute a mantenere il segreto di ufficio.

[Non è considerata violazione del segretod’ufficio la comunicazione da partedell’Amministrazione finanziaria alle

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competenti autorità degli Stati membridella Comunità economica europea delleinformazioni atte a permettere il correttoaccertamento delle imposte sul reddito esul patrimonio, in attuazione della direttivadel Consiglio delle Comunità europee n.77/799/CEE del 19 dicembre 1977,modificata dalla direttiva 79/1070 del 6dicembre 1979.]

Art. 69 - Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

1. Il Ministro delle finanze disponeannualmente la pubblicazione degli elen-chi dei contribuenti il cui reddito imponibileè stato accertato dagli uffici delle impostedirette e di quelli sottoposti a controlliglobali a sorteggio a norma delle vigentidisposizioni nell’ambito dell’attività diprogrammazione svolta dagli ufficinell’anno precedente.

2. Negli elenchi deve essere specificatose gli accertamenti sono definitivi o incontestazione e devono essere indicati, incaso di rettifica, anche gli imponibilidichiarati dai contribuenti.

3. Negli elenchi sono compresi tutti icontribuenti che non hanno presentato ladichiarazione dei redditi, nonché icontribuenti nei cui confronti sia statoaccertato un maggior reddito imponibilesuperiore a 10 milioni di lire e al 20 percento del reddito dichiarato, o in ogni casoun maggior reddito imponibile superiore a50 milioni di lire.

4. Il centro informativo delle impostedirette, entro il 31 dicembre dell’annosuccessivo a quello di presentazione delledichiarazioni dei redditi, forma, per cia-scun comune, i seguenti elenchi nomina-tivi da distribuire agli uffici delle imposteterritorialmente competenti:

a) elenco nominativo dei contribuenti chehanno presentato la dichiarazione deiredditi;

b) elenco nominativo dei soggetti cheesercitano imprese commerciali, arti eprofessioni.

5. Con apposito decreto del Ministro dellefinanze sono annualmente stabiliti i terminie le modalità per la formazione deglielenchi di cui al comma 4.

6. Gli elenchi sono depositati per la duratadi un anno sia presso lo stesso ufficiodelle imposte, sia presso i Comuniinteressati. Nel predetto periodo èammessa la visione e l’estrazione di copiadegli elenchi nei modi e con i limiti stabilitidalla disciplina in materia di accesso aidocumenti amministrativi di cui agli articoli22 e seguenti della legge 7 agosto 1990,n. 241, e successive modificazioni, dallarelativa normativa di attuazione, nonchéda specifiche disposizioni di legge. Perl’accesso non sono dovuti i tributi specialidi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

6-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 6,la comunicazione o diffusione, totale oparziale, con qualsiasi mezzo, deglielenchi o di dati personali ivi contenuti,ove il fatto non costituisca reato, è punitacon la sanzione amministrativa delpagamento di una somma da cinquemilaeuro a trentamila euro. La somma puòessere aumentata sino al triplo quandorisulta inefficace in ragione dellecondizioni economiche del contravven-tore.

7. Ai comuni che dispongono diapparecchiature informatiche, i datipotranno essere trasmessi su supportomagnetico ovvero mediante sistemitelematici.

Art. 70 - Norme applicabili

Per quanto non è diversamente dispostodal presente decreto si applicano, inmateria di accertamento delle violazioni edi sanzioni, le norme del codice penale edel codice di procedura penale, dellaLegge 7 gennaio 1929, n. 4 e del R.D.L. 3gennaio 1926, n. 898 [rectius: n. 63], esuccessive integrazioni.

Il venti per cento dei proventi dellesanzioni pecuniarie è devoluto ai fondicostituiti presso l’amministrazione o il

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corpo cui appartengono gli accertatori conle modalità previste con il decreto delMinistro per le finanze. Si applica il quartocomma dell’art. 6 della legge 15 novembre1973, n. 734.

Art. 71 - Dichiarazioni e scritture contabili

Le disposizioni del presente decreto, salvoquanto è stabilito nei successivi articoli, siapplicano per i periodi d’imposta chehanno inizio a partire dalla data di entratain vigore del presente decreto compresele frazioni di esercizio o periodi di gestionedi cui all’art. 27 del D.P.R. 29 settembre1973, n. 598.

Le scritture contabili relative a periodi diimposta nei quali ai fini delle imposte suiredditi non ne era obbligatoria la tenutanon sono soggette ad ispezioni ai finidell’accertamento.

Le disposizioni degli articoli 46 e 56 siapplicano anche per le dichiarazioniprescritte dal quarto comma dell’art. 27del decreto indicato nel primo comma.

Le persone fisiche e le società oassociazioni di cui all’art. 6 devonopresentare la dichiarazione, relativamenteai redditi posseduti nell’anno 1974, entro il30 aprile 1975.

Sono prorogati al 15 maggio 1975 i terminiper la presentazione della dichiarazionedei soggetti indicati all’art. 2 del D.P.R. 29settembre 1973, n. 598, aventi scadenzaentro il 14 maggio 1975.

I sostituti d’imposta devono presentare ladichiarazione di cui al quarto commadell’art. 9, relativamente ai pagamenti fattie agli utili distribuiti nell’anno 1974, entro il15 aprile 1975.

Art. 72 - Ritenuta sugli interessi delle obbligazioni

Per le obbligazioni e titoli similarisottoscritti anteriormente alla data dientrata in vigore del presente decreto, laritenuta prevista nel primo comma dell’art.26 si applica in misura pari al minore tra

l’ammontare determinato a norma deldetto articolo e l’ammontare complessivodell’imposta di ricchezza mobile edell’imposta sulle obbligazioni e dellerelative addizionali che avrebbero dovutoessere applicate secondo le disposizioniin vigore prima della data stessa. Larivalsa sarà esercitata soltanto se, inprecedenza, veniva effettivamenteesercitata per le suddette imposte.

La ritenuta non si applica sugli interessi ealtri frutti delle obbligazioni e titoli similarisottoscritti e dei mutui contratti anterior-mente alla data di entrata in vigore delpresente decreto che fruiscono delleesenzioni previste dall’art. 37 e dal terzocomma dell’art. 40 del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre1973, n. 601.

Art. 73 - Ritenuta sui dividendi

Le disposizioni dell’art. 27, concernenti laritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dallesocietà ivi indicate, si applicano per gli utilila cui distribuzione sia deliberata, anche atitolo di acconto, a partire dalla data dientrata in vigore del presente decreto.

In quanto non diversamente stabilito dalpresente decreto e da altre normeemanate nell’esercizio della delegalegisla-tiva di cui alla legge 9 ottobre1971, n. 825, e successive modificazioni,continuano ad applicarsi le disposizionidella legge 29 dicembre 1962, n. 1745, esuccessive modificazioni, comprese quelledegli articoli 10- bis e 10- ter.

In caso di ritardo nelle comunicazionipreviste dagli articoli 7, 8, 9 e 11 dellalegge 29 dicembre 1962, n. 1745, si appli-ca il terzo comma dell’art. 54 del presentedecreto.

Art. 74 - Nominatività obbligatoria dei titoli azionari

Le azioni di tutte le società aventi sede nelterritorio dello Stato devono esserenominative.

Le azioni al portatore emesse anterior-mente all’entrata in vigore del presente

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decreto devono essere presentate allaconversione in nominative entro il 31dicembre 1974. Gli utili degli esercizichiusi dopo l’entrata in vigore del presentedecreto non possono essere pagati aipossessori di azioni al portatore che nonrisultino presentate per la conversione innominative e sono soggetti alla ritenutaalla fonte a norma dell’art. 27 del presentedecreto. Gli utili degli esercizi chiusi primasono soggetti alla ritenuta nella misura deltrenta per cento a titolo d’imposta.

Si applicano in quanto compatibili, salvo ildisposto del precedente comma, ledisposizioni degli articoli 6,7, 8 e 13, primocomma, del regio decreto-legge 25 ottobre1941, n. 1148, convertito nella legge 9febbraio 1942, n. 96, e quelle del regiodecreto 29 marzo 1942, n. 239, esuccessive modificazioni, intendendosostituite le date del 30 giugno e del 1°luglio 1942, stabilite in tali disposizioni,con quelle del 31 dicembre 1974 e del 1°gennaio 1975.

Art. 75 - Accordi internazionali

Nell’applicazione delle disposizioni con-cernenti le imposte sui redditi sono fattisalvi gli accordi internazionali resiesecutivi in Italia.

Art. 76 - Abrogazione

Con effetto dalla data di entrata in vigoredel presente decreto sono abrogati, inquanto non sia diversamente stabilito connorma espressa, le disposizioni del testounico delle leggi sulle imposte diretteapprovato con il decreto del Presidentedella Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645,e successive modificazioni, e le disposi-zioni di altre leggi non compatibili conquelle del presente decreto.

Per i rapporti in corso alla data di entratain vigore del presente decreto, relativi atributi vigenti anteriormente alla datastessa continuano ad applicarsi ledisposizioni in materia di accertamento edi sanzioni di cui al predetto testo unico.

Art. 77 - Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 1°gennaio 1974.

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