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1988 n. 224, emanato in attuazione di una direttiv taria del 25 luglio 1985 V. ora codice del consumo Decreto Legislativo 6.9.2005, n. 206 (artt. 114-127 e art. 3 ) onsabilità del produttore per danno da prodotti dif rt. 114: “Il produttore è responsabile del danno cagionato da etti del suo prodotto ”. 123. Danno risarcibile: “E’ risarcibile in base alle disposizio esente titolo: ) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali ; b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato …”.

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D.P.R. 1988 n. 224, emanato in attuazione di una direttiva comunitaria del 25 luglio 1985

V. ora codice del consumo Decreto Legislativo 6.9.2005, n. 206 (artt. 114-127 e art. 3)

I) Responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi

Art. 114: “Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”.

Art. 123. Danno risarcibile: “E’ risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:

a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;

b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato…”.

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II) Ambito di applicazione soggettiva delle norme sulla resp. del produttore: art. 115, comma 2 bis-art. 3 lettera d) su nozione di “produttore”.

Ai fini del presente codice si intende per produttore:

- “fabbricante del prodotto finito o di una sua componente…

-“nonché l’importatore del bene… nel territorio dell’Unione europea”

(cfr. Cass., 14-06-2005, n. 12750)

-“o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo”

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“Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in ogni altro bene mobile o immobile…”.

III) Ambito di applicazione oggettiva delle norme sulla resp. del produttore : nozione di prodotto (art. 115 cod. consumo).

Trib. Ascoli Piceno, 5.3.2002, Dir. e lav. Marche, 2002, 75: “In caso di autoveicolo posto in commercio sul mercato, deve considerarsi prodotto anche il dispositivo air bag incorporato nel veicolo…” (cfr. anche Cass., 21.11.1995, n. 12023, cit., in Resp. civ. prev, 1996, 362).

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IV) I soggetti legittimati a pretendere il risarcimento in caso di danno da prodotto difettoso

a) utente danneggiato

la normativa sulla responsabilità del produttore si applica anche quando il prodotto difettoso provoca danni all’integrità fisica dell’utente professionista, non consumatore

b) soggetto che, pur non essendo l’utente, è stato danneggiato dal prodotto difettoso in conseguenza dell’uso da parte di altri.

Per l’applicabilità all’utente non consumatore si veda Trib. Milano, 31-01-2003, Foro it., 2003, I, 1260, confermata da App. Milano, 21-02-2007, Foro it., 2007, I, 2886 ; Trib. Monza, 11.9.1995 .

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Art. 117. Prodotto difettoso: “1. Un prodotto è difettoso, quando nonoffre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenutoconto di tutte le circostanze tra cui:

a)…la presentazione del prodotto, le istruzioni e le avvertenze fornite;

b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente

prevedere…”.

V) Nozione di difetto del prodotto

“2. Un prodotto e' difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie”.

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Difetto

b) insicurezza del prodotto - a prescindere dal difettodi fabbricazione – che in occasione dell’uso provoca un danno.

Trib. Vercelli, 07-04-2003. Danno e resp., 2003, 1001: “L’assenza o carenza di istruzioni relative all’utilizzo di un prodotto costituisce un’ipotesi di mancato rispetto delle condizioni di sicurezza, come richiesto dall’art. 5 d.p.r. 224/88, ne consegue la responsabilità del produttore per difetto di informazione”

a) vizio di fabbricazione che comporta un’anomalia di funzionamento del prodotto e quindi un danno

Trib. Roma, 14-11-2003, Foro it., 2004, I, 1632; Trib. Roma, 4-12-2003, Foro it., 2004, I, 1631; Trib. La Spezia, 27-10-2005, Foro it., 2005, I, 3500.

Difetto

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Art. 120. Prova 1. “Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessionecausale tra difetto e danno”.

VI) Onere della prova a carico del danneggiato da prodotto difettoso

Trib. Vercelli 7 aprile 2003: “La nozione di prodotto difettoso, ai fini della sussistenza o meno della responsabilità del produttore ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, coincide con quella di prodotto insicuro.

Trib. Massa Carrara, 20-03-2000: “In tema di danno cagionato da prodotto difettoso, il produttore è responsabile dei danni, non solo in presenza di uno specifico vizio, ma anche qualora vengano dimostrati quei *fatti materiali che evidenzino la non sicurezza del bene…”

Pertanto la vittima del danno da prodotto difettoso non è tenuta a dimostrare l’intrinseco vizio di fabbricazione del bene, essendo sufficiente dimostrare che il prodotto è insicuro”

2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118….”.

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VII) Art. 118.Esclusione della responsabilità (del produttore)“1. La responsabilità e' esclusa…:

b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione (cfr. anche art. 119);

e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;

f) nel caso del produttore…di una parte componente…,

se il difetto e' interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui e' stata incorporata la parte componente o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata”.

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Trib. Ascoli Piceno, 05-03-2002, cit., Dir. e lav. Marche, 2002, 75: “il d.p.r. n. 224/88 pone a carico del produttore una responsabilità extracontrattuale di natura oggettiva,

VIII) La resp. del produttore è detta “oggettiva”

posto che il produttore è responsabile delle conseguenze della difettosità del prodotto prescindendo ed anche in assenza di una colpa nella creazione della difettosità” (Trib. Bologna, 22-03-2007).

Trib. Vercelli, 7.4.2003, cit., Danno e resp., 2003, 1001: “è sufficiente per fondare la responsabilità del produttore il riconoscimento di un rapporto di causalità tra il prodotto (difettoso) e l’evento dannoso…la responsabilità imposta al produttore per i danni da difetti di fabbricazione prescinde dalla prova della colpa”.

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2054.Circolazione di veicoli. — 1. “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno…

4. “In ogni caso Il proprietario del veicolo è responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”.

Altri casi di responsabilità oggettiva - o legalmente presunta – nell’ordinamento

Responsabilità (per colpa) legalmente presunta o c.d. aggravata

Responsabilità oggettiva (pura o assoluta) nei confronti del danneggiato(cfr. anche art. 2049 c.c.)

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*Una volta accertato che il danno è derivato da un prodotto “difettoso” perché insicuro

il produttore è responsabile anche se la causa specifica del “difetto” rimane ignota

Trib. Roma, 17.3.1998, cit., in Foro it., 1998, I, 3660: “Una bottiglia piena d’acqua che scoppia improvvisamente presenta un grado di sicurezza incompatibile con quello che ragionevolmente un normale consumatore può attendersi allorché si reca in un supermercato e prende il prodotto da un bancone self-service, e in ogni caso non presenta quella sicurezza che è normalmente offerta dagli altri esemplari della medesima serie”.

Trib. Roma, 14.11.2003, cit., Foro it., 2004, I, 1645: “Qualsiasi causaignota è a carico del produttore e non del consumatore, il quale ha il pieno diritto di usufruire di prodotti non pericolosi”.

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IX) Art. 123. Danno risarcibile: “E’ risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:

a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;

b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato”.

-In caso di lesioni personali(integrità fisica) sono risarcibili:

il danno biologico

Lesione dell’integrità fisica, in sé considerata, accertata da un punto di vista medico-legale

il danno patrimoniale

Danno economico = danno emergente e lucro cessante conseguente al fatto illecito

Sul dannomoralev. oltrepunto X

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Art. 123. Danno risarcibile: “E’ risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:

a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato”.

Cass., 24-04-1997, n. 3592, Arch. circolaz., 1997, 899: “Se dal fatto illecito altrui deriva la morte (immediata) di una persona

gli eredi della vittima hanno diritto ad esser risarciti per i danni patrimoniali, biologici e morali derivatine”

*Trib. Bolzano, 27-07-1998, Riv. circolaz. e trasp., 1999, 347: “I con-giunti di persona deceduta in conseguenza dell’altrui atto illecito hannodiritto al risarcimento sia del danno morale, sia del danno biologico subito in conseguenza dell’evento luttuoso, purché dimostrino, per quanto attiene il danno biologico: a) l’effettiva sussistenza di una patologia psichica o fisica; b) l’effettiva sussistenza di un valido nesso causale tra la morte del congiunto e l’insorgenza della malattia in senso medico-legale”

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IX) Art. 123. Danno risarcibile: “E’ risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:

a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;

b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato”.

Sono esclusi dal campo di applicazione della norma:

i danni al prodottoin sè

i danni economici in genere, come quelli derivanti dal mancato usodel prodotto difettoso .

danni ad altri beni non adibiti aduso privato

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1) Cass., 23-11-1985, n. 5814: “il danno morale, inteso come ilturbamento e la sofferenza psichica conseguente al fatto illecito,è risarcibile a norma degli art. 2059 c.c. e 185, 2º comma c.p., nel caso di fatto illecito civile costituente reato”.

2) Cass., 06-10-1994, n. 8177: “Il danno morale o non patrimoniale, per il combinato disposto degli art. 2059 c.c. e 185 c.p., è risarcibilenel caso in cui derivi da un fatto illecito costituente reato, e con-siste in un turbamento ingiusto dello stato d’animo…” (cfr. anche Cass., 24-05-2001, n. 7075).

3) Cass., 14-03-2002, n. 3728: “Presupposto necessario per il ricono-scimento del diritto al risarcimento del danno morale, ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., è l’accertamento del fatto come reato…”.

Tradizionalmente il danno morale-non patrimoniale viene riconosciuto nei casi in cui l’illecito civile costituisce contemporaneamente reato

X) Problema della risarcibilità del danno morale-non patrimoniale (art. 2059 c.c.) in caso di resp. del produttore

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-Trib. Roma, 17-03-1998, Foro it., 1998, I, 3660: “Il produttore di una bottiglia d'acqua minerale, scoppiata nella mano di un consumatore che l'aveva presa

da un bancone self-service, è responsabile dei danni da quest'ultimo riportati.

Trib. Milano, 31-01-2003, Foro it., 2003, I, 1260: “Dal momento che la responsabilità da prodotto difettoso prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore,

Posto che la responsabilità prevista dal d.p.r. 224/88 ha natura sostanzialmente obiettiva (e quindi prescinde dalla colpa, che è invece necessario accertare in concreto per la configurabilità dell’illecito penale rilevante ex art. 2059 c.c.), il produttore che sia ritenuto responsabile ai sensi di tale normativa non può essere condannato al risarcimento del danno morale”.

quest’ultimo, ove ritenuto responsabile in applicazione del d.p.r. 224/88, non può essere condannato al risarcimento del danno morale” (cosìanche Trib. La Spezia, 27-10-2005, Foro it., 2005, I, 3500).

Conseguenze del principio tradizionale sul tema della resp. del produttore

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Cass., 22-03-2001, n. 4113: “Allorché la responsabilità dell’autore del fatto illecito dipendente dalla circolazione dei veicoli (lesioni personali)

manca il necessario presupposto per il risarcimento del danno non patrimoniale (c.d. danno morale) ex art. 2059 c.c.”. Cfr. anche Cass., 17-11-1999, n. 12741; Cass., 11-03-1998, n. 2674.

Cass., 14-03-2002, n. 3728: “In tema di circolazione di veicoli, presupposto necessario per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno morale, ai sensi degli art. 2059 c.c. e 185 c.p., è l’accertamento del fatto come reato, il cui elemento soggettivo è lo stato psicologico (colpa o dolo) dell’autore di esso, da accertare in concreto e non in base ad una presunzione legale di responsabilità”.

sia affermata non già a seguito dell’accertamento dell’elemento psicologico (colpa) che costituisce indefettibile elemento del reato, ma in base alla presunzione stabilita dall’art. 2054 c.c.

Analoghe conseguenze del principio tradizionale sul tema dellaresponsabilità da circolazione dei veicoli

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Cass., 31-05-2003, n. 8827 e n. 8828, Foro it., 2003, I, 2273: “non può essere ulteriormente condivisa la tradizionale restrittiva lettura dell'art. 2059, in relazione all'art. 185 c.p.,

Tutte le volte che si verifichi la lesione di un interesse inerente allapersona costituzionalmente protetto, il pregiudizio conseguenziale integrante il danno morale soggettivo (patema d'animo) o comunqueil danno non patrimoniale è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato” (cfr. anche Corte Cost. 11.7.2003, n. 233; Cass., 15-01-2005, n. 729.).

come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte de-terminati da fatto illecito integrante reato.

Nuovo orientamento sui presupposti, in generale, di risarcimento del danno morale

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Cass. 12.5. 2003, n. 7281; Cass., 01-06-2004, n. 10482: “Il danno morale (e più in generale quello non patrimoniale), allorché vengano lesi valori della persona costituzionalmente garantiti, è risarcibile tanto nelle ipotesi in cui il danneggiante sia ritenuto responsabile civile in base ad una presunzione di colpa, quanto in quelle di responsabilità oggettiva” (cfr. art. 2054).

Cass., 26-02-2004, n. 3871: “Il danno morale è risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione legale di colpa, per non avere provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Cass., 01-06-2004, n. 10489: “Alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno se essa, come nel caso di cui all’art. 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge…”

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Trib. Roma, 04/12/2003, Guida al Diritto, 2004, 7, 57: “Deve ritenersi che anche nell'ipotesi di responsabilità oggettiva del produttore, ai sensi del D.P.R. 224 del 1988, comportante una presunzione iure et de iure di colpa in caso di messa in circolazione di un prodotto difettoso,

deve essere riconosciuto al consumatore, ove vi sia stata lesione di diritti alla persona, il risarcimento… del danno non patrimoniale, inteso quest'ultimo… come sofferenza psicologica…”.

App. Milano, 21-02-2007, Foro it., 2007, I, 2886: “Il produttore risponde del danno morale patito da chi abbia riportato lesioni personali per l’uso del prodotto, ancorché si verta in un’ipotesi di responsabilità oggettiva, che prescinde dall’accertamento della colpevolezza dell’agente”.

Conseguenze del nuovo orientamento sulla responsabilitàdel produttore

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1) Tizio acquista automobile

2) Rivenditore Caio (acquista da produttore)

3) Produttore dell’auto

Tizio per un difetto dei freni subisce lesioni in un incidentee l’auto viene danneggiata

Art.1492*

Art.1494,c.1 e 2(colpa delvenditore)

Art.2043 per i danni alla persona(colpa del venditore)

Art.2043

Resp.produtt.artt.114 ss.cod. consumo

*Se Tizio è consumatore v.art. 130 cod. consumo

XI) Tutela del compratore nella c.d. “vendita a catena”