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2. Parte generale comune a tutte le lavorazioni Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 13 DPI | EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE | 2.1 DEFINIZIONE Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, (vedi appendice 1 “D. Lgs. 81/08, articoli 74-79”) di se- guito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro (vedi appendice 2 “Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale” D. Lgs. 81/08 - All. VIII) nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Dispositivo di Protezione individuale I DPI SONO SUDDIVISI IN TRE CATEGORIE Prima categoria Appartengono alla prima categoria i DPI di progettazione semplice destinati a sal- vaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve pre- supporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità valutare l’efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di sal- vaguardare da: a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici; b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la puli- zia; c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore a 50° C; d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; f) azione lesiva dei raggi solari. Seconda categoria Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due cate- gorie.

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DPI

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2.1 Definizione

Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, (vedi appendice 1 “D. Lgs. 81/08, articoli 74-79”) di se-guito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro (vedi appendice 2 “Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale” D. Lgs. 81/08 - All. VIII) nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Dispositivo di Protezione individuale

I DPI SoNo SUDDIVISI IN TRE cATEgoRIE

Prima categoria

Appartengono alla prima categoria i DPI di progettazione semplice destinati a sal-vaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve pre-supporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità valutare l’efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi.Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di sal-vaguardare da:

a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;

b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la puli-zia;

c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore a 50° C;

d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;

e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;

f) azione lesiva dei raggi solari.

Seconda categoria

Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due cate-gorie.

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DPI

Terza categoria

Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a sal-vaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nella pro-gettazione deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:

a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;

b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;

c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chi-miche e contro le radiazioni ionizzanti;

d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;

e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a -50 °C;

f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;

g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;

h) i caschi e le visiere per motociclisti.

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2.2 obbligo Di uso

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o suf-ficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezio-ne collettiva, da misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro. I DPI devono essere utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante. Devono essere indossati anche in caso di emergenza o di esposizione anomala non prevedibile, e non possono essere alternativi ai sistemi di protezione tec-

nicamente fattibili, ma solo integrativi per i rischi residui o occasionali, quali ad esempio la manutenzione straordinaria.

prima categoria

seconda categoria

terza categoria

SEgNALI DI oBBLIgo o PREScRIZIoNEI segnali di obbligo o prescrizione (circolari con colori blu e bianco) informano i lavoratori degli accorgimenti e dei Dispositivi di

Protezione Individuali che bisogna utilizzare (es. occhiali protettivi, guanti, ecc.)

I segnali di obbligo o prescrizione (circolari con colori blu e bianco) informano i lavoratori degli accorgimenti e dei Dispositivi di Protezione Individuali che bisogna utilizzare (es. occhiali protettivi, guanti, ecc.). Fanno parte della “segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro” (vedi 2.2.1 “Segnale”) adottata dal datore di lavoro che, “… riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale”. L’adozione di specifica segnaletica è una componente delle misure di sicurezza, un mezzo efficace per la prevenzione, ma certamente non esaustivo.

2.2.1 segnAle

a) Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a

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seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

b) Segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un peri-colo.

c) Segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo.

d) Segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento.

e) Segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

f) Segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e).

Tipologia di cartellonistica

coLoRE FoRMA SIgNIFIcATo INDIcAZIoNI

Rosso Divieto È mostrato un comportamento vietato

Antincendio Indicano l’ubicazione e la tipologia dell’attrezzatura antincendio

giallo o giallo-arancio Avvertimento Avvertono di usare cautela

Azzurro Prescrizione Informano i lavoratori di obblighi d’uso di dpi e di particolari comportamenti

Verde Salvataggio o soccorso

Indicano l’ubicazione e la tipologia dei dispositivi di emergenza

I SEGNALI SONO CONTENUTI NEI CARTELLI

Si intende per:

cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pitto-gramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;

cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera prece-dente e che fornisce indicazioni complementari;

colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato;

simbolo o pittogramma: un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;

segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparen-te, che è illuminato dall’interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;

segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;

comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;

segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

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2.3 Requisiti

I DPI devono essere conformi al Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, (vedi appendice 3 “D. Lgs. 475/92”) e sue successive modificazioni (vedi appendice 4 “D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10”). I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicu-rezza, suddivisibili in:

1. REQUISITI DI cARATTERE gENERALE APPLIcABILI A TUTTI I TIPI DI DPI:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore (vedi 2.3.2 “Inno-cuità dei DPI”);

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro tenendo (vedi 2.3.1 “Principi di progettazione”);

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità (vedi 2.3.3 “Fattori di comfort e di efficacia”);

d) corredati da nota informativa (vedi 2.4.3 “Nota informativa del fabbricante”).

2. REQUISITI SUPPLEMENTARI coMUNI A DIVERSE cATEgoRIE o TIPI DI DPI (vedi appendice 3 “D. Lgs. 475/92, punto 2”)

3. REQUISITI SUPPLEMENTARI SPEcIFIcI PER I RISchI DA PREVENIRE (vedi appendice 3 “D. Lgs. 475/92, punto 3”)

2.3.1 Principi di progettazioneErgonomia

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni d’impiego cui sono destinati, l’utilizzatore possa svolgere normalmente l’attivitá che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile.

Livelli e classi di protezione

• Livellidiprotezionequantopossibilielevati. Il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all’atto della progettazione è quello al di

là dal quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione durante l’esposizione al rischio o il normale svolgimento dell’attivitá.

• Classidiprotezioneadeguateadiversilivellidiunrischio. Qualora le diverse condizioni d’impiego prevedibili portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio,

all’atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate.

2.3.2 innocuitá dei DPiOvvero assenza di rischi e altri fattori di disturbo “autogeni”.I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili d’impegno.

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Materiali costitutivi appropriati

I materiali costitutivi dei DPI e i loro eventuali prodotti di decomposizione non devono avere effetti nocivi per l’igiene o la salute dell’utilizzatore; devono quindi essere fabbricati con materiali con dimostrata ido-neitá chimica quale tessuti, materie plastiche, cuoio. Si ricorda che nella normale condizione di utilizzo i materiali non devono rilasciare né deteriorarsi al punto di liberare sostanze classificate come cancerogene, mutagene, teratogene (tossiche per il ciclo riproduttivo), tossiche, allergeniche o nocive. Al fine di garantire l’igiene dell’utilizzatore À importante porre molta attenzione all’eventuale presenza d’impuritá, plastifican-ti, pigmenti e tinture, questi ultimi sia per la natura chimica sia per la resistenza alla sudorazione.I materiali dovrebbero avere una bassa resistenza al vapor acqueo e/o un’elevata permeabilitá all’aria e/o deve essere sufficientemente ventilato in modo da minimizzare la scomoditá e lo stress termico.

Stato di superficie adeguato di ogni parte di un DPI a contatto con l’utilizzatore

Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare a contatto con l’utilizzatore durante l’impiego non deve avere asperitá, spigoli vivi, sporgenze, ecc., suscettibili di provocare un’irritazione eccessiva o delle ferite.

ostacoli massimi ammissibili per l’utilizzatore

I DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da assumere e la percezione sen-soriale e non devono essere all’origine di gesti che possano mettere in pericolo l’utilizzatore o altre persone.

2.3.3 fattori di comfort e di efficaciaAdeguamento dei DPI alla morfologia dell’utilizzatore.

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che l’utilizzatore li possa indossare nel modo più comodo, nella posizione appropriata, e devono essere adeguati al periodo necessario e prevedibile dell’im-piego, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. Infatti, l’indumento non deve essere stretto da ostacolare il flusso sanguigno, né tanto largo da interferire con i movimenti. A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia dell’utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri.

Leggerezza e soliditá di costruzione

I DPI devono essere i più possibili leggeri senza pregiudizio per la soliditá di costruzione e la loro efficacia. Oltre ai requisiti supplementari specifici cui i DPI devono rispondere per assicurare una protezione efficace contro i rischi da prevenire essi devono possedere una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori am-bientali inerenti alle condizioni d’impiego prevedibili.

compatibilitá necessaria tra i DPI che devono essere indossati simultaneamente dall’utilizzatore.

I modelli di DPI immessi sul mercato da uno stesso fabbricante per assicurare simultaneamente la protezio-ne di parti contigue del corpo devono essere tra loro compatibili, anche se di categoria o tipo o di modello diverso.

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Assolutamente necessaria la valutazione dell’idoneitá ovvero non idoneitá all’utilizzo da parte del lavoratori dei DPI. In particolare:

• uso di maschere facciali o di autorespiratori in presenza problemi respiratori;

• reazione cutanea a guanti, indumenti protettivi, maschere facciali per potenziali allergie;

• uso di calzature rigide per incompatibilitá motoria.

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

Principi Innocuità dei DPI Fattori di Comfort Nota Informativa di progettazione e di Efficacia

In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compati-bili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

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2.4 sceltA

I dispositivi devono essere:

• adeguatiairischirisultantinellavalutazione, (vedi 2.4.1 “Schema indicativo per l’inventario dei rischi”) da cui si evinca che gli stessi non possono essere evitati con altri mezzi,

• sceltiinbasealleinformazionieallenormed’uso(vedi 2.4.2 “Norme UNI - Ambito generale”) fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, in funzione di:

- Entità del rischio,

- Frequenza dell’esposizione al rischio, intendendo per “entità” sia l’aspetto qualitativo che quantitativo,

- Caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore,

- Prestazioni del DPI.

Inoltre devono essere:

• muniti del marchio CE. Si ricorda, infatti, che è consentita l’immissione sul mercato di componenti non muniti della marcatura CE solo se sono destinati a essere incorporati in altri dispositivi di protezione, purché tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del DPI.

In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di DPI che non muniti del marchio purché uno specifico cartello apposto in modo visi-bile indichi chiaramente la non conformità degli stessi e l’impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario. Al momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.

La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Tuttavia se ciò è impossibile, date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE può essere apposta sull’imballaggio.

È vietato apporre sul DPI marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato e il simbolo grafico della marcatura CE.

Sul DPI o sul suo imballaggio può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità o la leggibilità della marcatura CE.

In caso d’intervento di un organismo notificato nella fase di controllo della produzione, è aggiunto il suo numero d’identificazione (vedi schema “Marcatura”).

Simbolo grafico di conformità alla marcatura CE.

- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui sopra.

- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. Nel caso di DPI di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.

• accompagnatidalladichiarazione di conformità CE.

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cATEgoRIA DPI cERTIFIcAZIoNE

1° Categoria DPI di progettazione semplice atti a salvaguardare da rischi di danni fisici di lieve entità

Dichiarazione di conformità CE da parte del costruttore (autocertificazione)

2° Categoria DPI che non rientrano nelle altre due Conformità CE + attestato di certificazione CE rilasciato da Organo notificato

3° Categoria DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente

Certificazione come sopra + controllo della produzione da Organo competente

• corredatidanotainformativa(vedi 2.4.3 ”Nota informativa”) redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella lingua italiana o comunque nella lingua comprensibile dal lavoratore; queste “istruzioni d’uso” sono una sorta di “carta d’identità” del DPI nella quale sono riportati tutti gli elementi necessari per l’identificazione e il corretto uso.

Pittogramma: indica la necessità di consultare attentamente la “nota informativa”.

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DPI

2.4.1 D. lgs. 81/2008

ALLEgATo VIII

(vedi 1.1.2 “Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale”).

2.4.2 Ambito geneRAle

NoRMA TIToLo

UNI 10913 Dispositivi di protezione individuale - Linee guida per la redazione della nota informativa.

UNI EN 13921* Dispositivi di protezione individuale - Principi ergonomici

*Da “Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale Testo rilevante ai fini del SEE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)” Gazzetta ufficiale n. C 281 del 23/11/2007.

2.4.3 notA infoRmAtiVA Del fAbbRicAnte

La nota informativa è un “requisito essenziale di salute e di sicurezza”. È preparata e rilasciata obbligatoria-mente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato. Deve contenere, oltre al nome e all’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente:

• Ilrichiamoallaletturadelleistruzionid’uso.

• L’identificazionedelDispositivodiProtezioneIndividuale:denominazionecommercialeovveroaltrosi-stema ugualmente efficace.

• LadescrizionedelDispositivodiProtezioneIndividuale,completataconeventualidisegni/fotografie/ecc.

• Leistruzionid’impiego:devonoessereresecomprensibilisiaglielementisialeindicazioniindispensabilial fine dell’uso corretto, quali:

- tipologia delle protezioni offerte, specialmente quando sono limitate a particolari parti del corpo e/o sono parziali;

- eventuali protezioni aggiuntive da adottare, riportando le opportune avvertenze relativamente la loro compatibilità;

- modo e, quando richieste, sequenze per la corretta vestizione, anche tramite disegni/fotografie;

- modo e sequenze per l’effettuazione di eventuali prove previste (es.: prova di tenuta della maschera), anche tramite disegni/fotografie;

- descrizione e funzionamento di eventuali dispositivi particolari (es.: dispositivo di sfilamento rapido della scarpa antinfortunistica);

- ecc.

• Leistruzionidideposito:devonoessereriportatituttiglielementieleindicazionidaapplicarealfinedelcorretto immagazzinamento, quale ad es.:

- lontananza da fonti di calore;

- condizioni ambientali particolari;

- evitare schiacciamenti;

- ecc.

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DPI

• Leistruzionidipulizia,dimanutenzioneedidisinfezione:devonoesserechiaritelemodalitàelelimita-zioni per l’adeguata effettuazione sia della pulizia sia della disinfezione, quando richiesta. Se del caso, specificare i tipi di prodotto consigliati e sconsigliati. La manutenzione, la cui periodicità dovrebbe esse-re indicata, può essere:

- ordinaria: svolta direttamente dall’utilizzatore; devono essere indicate in modo chiaro, se opportuno con l’ausilio di disegni/fotografie, le parti e/o le componenti che possono essere manipolate;

- straordinaria: effettuata dal fabbricante ovvero dal punto di assistenza. La scorretta pulizia/manutenzione/disinfezione o l’assenza della stessa potrebbe compromettere l’ef-

ficacia tecnica del DPI e qualora non fossero rispettate le indicazioni riportate nella nota informativa, la tutela giuridica.

• Leistruzionidismaltimento:sonoriportateindicazionisullemodalitàdismaltimento(es:incenerimento,seppellimento in discarica). L’eventuale limitazione allo smaltimento dipende dal contaminante.

• LeprestazioniottenuteagliesamitecnicieffettuatiperverificareilivellioleclassidiprotezionedelDPI,che sono i valori che il fabbricante s’impegna a garantire.

• Leclassidiprotezioneadeguateadiversilivelliarischioeicorrispondentilimitidiutilizzazione,conilsignificato, la suddivisione e tutti i riferimenti atti a individuare il livello di rischio stesso.

• Lecaratteristichetecniche,riportandoglielementidirilevanteimportanzaalfinedellacorrettascelta,quali ad es.: taglia/misura, riferimento ai materiali che lo costituiscono, destinazione d’uso specifiche, limitazioni, colorazioni identificative/distintive, ecc.

• GliaccessoriutilizzabiliconiDPIelecaratteristichedeipezzidiricambioappropriati:sidevonodescri-vere le modalità e/o le azioni necessarie per assemblare e/o montare gli accessori o le parti di ricambio, e le procedure da seguire al fine della verifica dell’efficienza dell’insieme. Le caratteristiche dei pezzi di ricambio, quali ad es. i codici d’identificazione o a barre, part number, ecc. devono essere elencate al fine della precisa identificazione.

• LadataeilterminediscadenzadeiDPIedialcunideilorocomponenti:seleprestazioniprevistedalprogettatore per i DPI allo stato nuovo possono diminuire notevolmente a seguito di un fenomeno d’in-vecchiamento, causato anche al periodo d’immagazzinamento, su ogni esemplare o componente inter-cambiabile di DPI immesso sul mercato e sull’imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, quella di scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea.

• Ladurata:seilfabbricantenonpuòimpegnarsiperquantoriguardala“durata”diunDPI,deveindicarenella sua nota informativa ogni dato utile che permetta all’acquirente o all’utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, d’impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione. Qualora si constatasse che i DPI subiscono un’alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell’invecchiamento provocato dall’applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal fabbricante, quest’ultimo deve fornire l’indicazione del numero massimo di pulitura dopo il quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI, qualora non fosse possibile apporlo su ciascun dispositivo posto in commercio e obbligatorio po-sizionarlo sul contenitore (sacchetto, scatola, imballaggioo genrico) che li contiene.

• IltipodiimballaggioappropriatoperiltrasportodeiDPI.

• Ilsignificatodellamarcatura:quando,oltreallamarcaturaCE,sonopresentialtrielementinecessarialfine della corretta identificazione e utilizzo (es: pittogrammi che si riferiscono alla protezione chimica, pittogrammi indicanti le misure del corpo e le corrispondenti taglie, pittogrammi per la manutenzione, ecc.), chiarirne il significato preferibilmente in forma tabellare.

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- Se del caso, i riferimenti delle direttive applicate: Qualora i DPI siano disciplinati da altre norme re-lative ad aspetti diversi e che prevedono l’apposizione della marcatura CE, quest’ultima indica che il DPI si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante il periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli appa-recchi soddisfano soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli d’istruzione che devono accompagnare i DPI, sono riportati i riferimenti alle norme comunitarie applicate (art. 12-bis comma 1 del D. Lgs. 475/92).

• Nome,indirizzo,numerodiidentificazionedegliorganisminotificaticheintervengononellafasedicer-tificazione dei DPI.

• Avvertenze:puòesserenecessarioevidenziare:

- necessità di verifica dell’integrità del DPI prima dell’uso (es: l’integrità del respiratore va sempre con-trollata, anche nel caso di maschere tenute a disposizione per i casi di emergenza);

- alcune limitazioni del DPI (es: limite di barriera della tuta nel caso di utilizzo di sostanze pericolose erogate con spruzzo);

- obbligo di addestramento (DPI di III° categoria e per l’udito);

- obbligo di conservare la nota informativa per tutta la durate dell’uso del DPI.

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2.5 Regole inteRne Di APPRoVVigionAmentoIl Datore di Lavoro (DDL ), in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):

• verificaiDPIconmarchioCEconsegnatidalfornitoreeladocumentazioneobbligatoria;

• verificacheleistruzionid’usosianoinlinguacomprensibileperillavoratore;

• stabilisceleprocedureaziendalidiconsegna,utilizzo,custodia,controllo,pulizia,nonchémanutenzio-ne, riparazione, sostituzione dei DPI secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante, e quelle di riconsegna e il deposito al termine dell’utilizzo;

• destinaogniDPIaunusopersonalee,qualoralecircostanzerichiedanol’usodiunostessoDPIdapartedi più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

• verificailcorrettoutilizzodeiDPIrispettoleprocedureeleistruzionifornite;

• aggiornalasceltadeiDPIalvariaredeirischi“residui”presentisulluogodilavoro.

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2.6 infoRmAzione, foRmAzione, ADDestRAmento

Il datore di lavoro, o un suo delegato, provvede affinché:

• i lavoratorisianoadeguatamenteinformatieformatisuiDPIprimachelidebbanoutilizzare(quando,perché, come usarli e non usarli, ecc.) organizzando, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico;

• periDPIdi3acategoriaeperidispositividiprotezionedell’uditosieffettuianchel’addestramentodegliutilizzatori;

• l’attivitàdiinformazione,formazioneedaddestramentodeilavoratorisiaregistrata.

Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano appli-cazione gli obblighi di informazione e formazione. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari disposi-tivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate.

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2.7 consegnA

Ogni lavoratore deve avere i propri DPI per uso personale, salvo particolari circostanze (es. imbracature) per le quali il DDL prende le misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori. Il DDL, o un suo delegato, provvede a fornire i DPI completi di relativa Nota Informativa ai lavoratori; la copia di ogni Nota Informativa è consegnata anche al Preposto.

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2.8 utilizzo e VigilAnzA

I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione, non apportano modifiche di propria iniziativa ai DPI stessi messi a loro disposizione che, al termine dell’uso, riconsegneranno seguendo le procedure aziendali.Il DDL o i Preposti vigilano affinché i lavoratori utilizzino i DPI:

• mantenendolipuliti,inefficienzaecorrettamenteconservati;

• attenendosiall’informazione,formazioneeaddestramentoorganizzatoedeffettuatoealledisposizioniaziendali;

• segnalandoimmediatamentealdatoredilavoro,aldirigenteoalprepostoqualsiasidifettooinconve-niente (es: rottura) da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

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2.9 PuliziA e mAnutenzione

Il DDL, o un suo delegato, provvede periodicamente e secondo necessità a far eseguire la pulizia dei DPI o alla loro sostituzione, anche in relazione alla Nota Informativa del Fabbricante (vedi 2.4.3 ”Nota informativa del fabbricante”).

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2.10 noRmAtiVA Di RifeRimento

Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (vedi appendice 3 “D. Lgs. 475/92”) “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (pubblicato su Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1992 n. 289).

Decreto Ministeriale 2 maggio 2001 “Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione indi-viduale (DPI)” (pubblicato su Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 8 settembre 2001 n. 209) (vedi appendice 5 “D.M. 2 Maggio 2001”).

Decreto Ministeriale 7 dicembre 2007 “Quinto elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l’attuazione della direttiva n° 89/689/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale” (pubblicato su Sup-plemento straordinario della Gazzetta Ufficiale del 7/2/2008 n. 32).

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in ma-teria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108).