Lezione: DPI anticaduta - Label Academy

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Corso di aggiornamento RSPP aziende edili Lezione: DPI anticaduta

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Corso di aggiornamento RSPP aziende edili

Lezione: DPI anticaduta

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In questa unità didattica verrà definito il concetto di Dispositivo di Protezione Individuale. Saranno inoltre descritte le principali norme stabilite dalla legislazione vigente riguardo il loro utilizzo, le loro caratteristiche e gli obblighi che i lavoratori e i datori di lavoro devono rispettare prima, durante e dopo il loro impiego. In particolare, saranno descritti i rischi derivanti dalla caduta dall'alto e i Dispositivi di Protezione Individuale che possono e devono essere adottati per la riduzione del rischio residuo, cioè i sistemi anticaduta.

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Cosa si intende esattamente per Dispositivo di Protezione Individuale? Il D.Lgs. 626/94, all'articolo 40, definisce i D.P.I. come ''qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi residui suscettibili di minacciarne la salute durante il lavoro''. È necessario inoltre fare riferimento a delle norme specifiche che analizzano in dettaglio alcuni aspetti dei D.P.I. Il D.Lgs. 475/92, sulla base della Direttiva 89/686/CEE, stabilisce i principi per la progettazione e produzione dei D.P.I. Il loro utilizzo viene invece regolato dalla Direttiva 89/655/CEE recepita nel Titolo IV del D.Lgs. 626/94. Infine, il D.M. del 2 maggio 2001 fissa i criteri per l'individuazione e l'utilizzo dei D.P.I.

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Quali attrezzature possono essere definite Dispositivi di Protezione Individuale? Con il termine D.P.I. si intende l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore e destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei. Inoltre vengono considerati D.P.I.:

• i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l'intero periodo di esposizione a rischio;

• i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest'ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento;

• tutti i DPI collegati, pur se separabili, ad un prodotto non specificamente destinato lla protezione della persona che lo indossi o lo porti con sé.

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I Dispositivi di Protezione Individuale, sulla base delle loro caratteristiche e del livello di rischi dai quali sono in grado di proteggere, possono essere suddivisi in tre categorie. I D.P.I. di prima categoria permettono di salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità, come le azioni lesive superficiali per azione meccanica o causate da prodotti per la pulizia. La persona che utilizza questa categoria di DPI deve avere la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire se il DPI rimane efficiente per tutto il periodo in cui viene utilizzato. I D.P.I. di terza categoria permettono di proteggere la persona da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. La persona che li utilizza non deve percepire tempestivamente il verificarsi di effetti lesivi. Infine, fanno parte della seconda categoria, i D.P.I. che non rientrano nelle due categorie precedenti.

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Prima di indossare e utilizzare un D.P.I. è fondamentale verificare che sia dotato di:

• attestato di certificazione CE, che assicura che il dispositivo in questione è stato realizzato in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 475/92;

• nota informativa, contenente le informazioni sugli accessori utilizzabili, i limiti di utilizzo del prodotto e la data di scadenza;

• libretto d'uso e manutenzione; • opportuna etichettatura con riportati il nome del

costruttore, la data di fabbricazione, il codice del prodotto e la sua identificazione, la norma EN di riferimento e la marcatura CE come da modello, con la numerazione dell'ente certificatore.

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I DPI devono essere utilizzati solo dopo aver constatato l'impossibilità di attuare tutte le misure tecniche, procedurali o riorganizzative, come ad esempio le misure di protezione collettiva, per la prevenzione dei rischi in grado di annullare questi ultimi. I DPI infatti hanno lo scopo di proteggere la persona dalle conseguenze di eventuali incidenti derivanti da un rischio residuo imprevedibile ed inevitabile nonostante il ricorso a provvedimenti preventivi. La selezione e l'adozione dei DPI segue quindi un processo di analisi e valutazione dei rischi.

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La procedura di adozione dei DPI prevede come prima attività l'analisi, l'individuazione e la valutazione del rischio. Lo scopo di questa attività è l'eliminazione o riduzione del rischio alla fonte attraverso la messa in atto di misure tecniche, organizzative, procedurali e comportamentali e l'adozione di mezzi e dispositivi di protezione collettiva. Al termine di questa attività viene valutato se il rischio residuo è accettabile o meno. Se accettabile, non è necessario adottare alcun dispositivo di protezione individuale. In caso contrario è necessario valutare se sono state adottate tutte le misure di sicurezza collettive. Se, nonostante l'adozione di tutte le misure di protezione collettiva attuabili, il rischio residuo non è accettabile, è necessario ricorrere all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale. I DPI selezionati devono essere conformi alle norme, idonei al rischio, adeguati al contesto ed ergonomici. Inoltre, è necessario informare, formare e addestrare i lavoratori all'utilizzo dei dispositivi.

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I lavoratori sono tenuti a sottoporsi al programma di formazione e addestramento sui dispositivi di protezione individuale, a utilizzarli in maniera corretta, averne cura e non apportarne modifiche, segnalarne eventuali difetti o inconvenienti specifici.

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Il 22 maggio 1992 il Ministro del Lavoro ha varato il Decreto n. 466 che si occupa nello specifico dei Dispositivi di Protezione Individuale anticaduta. Questo regolamento riconosce l'efficacia dei sistemi individuali anticaduta per gli addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici. Gli articoli che lo compongono stabiliscono le caratteristiche e le condizioni di utilizzo di questi particolari sistemi.

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L'art.1 del Decreto del Ministero del Lavoro 466 del 22/05/92 sancisce l'utilizzo delle cinture di sicurezza come dispositivo di protezione individuale anticaduta qualora non sia possibile contenere l'altezza di caduta libera al limite di 1,5 metri attraverso altri mezzi di protezione collettiva. È importante che le cinture di sicurezza non limitino o pregiudichino la libertà di movimento del lavoratore per le operazioni di montaggio e smontaggio. L'art.2 stabilisce quali attrezzature possono essere utilizzate come sistemi anticaduta:

• una cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, oltre l'imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia;

• una guida rigida da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno dell'impalcato;

• un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di attacco per la cintura di sicurezza.

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L'art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro 466 del 22/05/92 stabilisce che tutti i componenti dell'attrezzatura anticaduta devono essere costruiti, in ogni particolare, a regola d'arte, utilizzando materiali idonei di caratteristiche accertate, secondo le prescrizioni delle norme di buona tecnica, tenendo conto delle sollecitazioni dinamiche cui sono assoggettati in caso d'intervento della attrezzatura. I singoli componenti dell'attrezzatura devono rispondere ai requisiti specifici elencati nell'allegato tecnico. Secondo quanto dettato dall'art.4, i lavoratori devono indossare come ulteriori mezzi di protezione individuale l'elmetto con sottogola, calzature con suola flessibile antisdrucciolevole e guanti. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono esigere il rispetto di queste norme da parte dei lavoratori.

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Tutte le caratteristiche dei materiali, i requisiti costruttivi e meccanici dei componenti, le prove di qualificazione alle quali i Dispositivi di Protezione Individuale anticaduta devono essere assoggettati sono fissati dall'allegato del Decreto del Ministero del Lavoro n. 466 del 22/05/92. In particolare, le caratteristiche dell'imbracatura sono dettate nel paragrafo 1, mentre quelle relative all'organo di trattenuta con freno incorporato sono contenute nel paragrafo 2. Infine, il paragrafo 3 stabilisce i requisiti della guida rigida con organo d'ancoraggio scorrevole.

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I sistemi anticaduta sono composti da quattro elementi:

• il punto di ancoraggio, che può essere fisso o mobile; • i collegamenti con l'operatore, che possono essere fissi

(attraverso la combinazione di cordino e moschettone), scorrevoli (su fune o cavo), oppure regolabili (detti anche retrattili);

• l'imbracatura con spallacci e cosciali oppure la cintura di posizionamento;

• gli elementi di collegamento: moschettoni, ganci e pinze.

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I sistemi anticaduta devono garantire libertà di movimento all'operatore che li indossa e arrestare l'eventuale caduta nel minor tempo possibile. Sul mercato sono disponibili diversi sistemi, più o meno adeguati a seconda delle condizioni e del contesto di utilizzo. La scelta del sistema anticaduta deve basarsi sull'analisi di diverse variabili:

• la dimensione minima del campo di lavoro di una persona; • numero e posizione dei punti di ancoraggio, in modo che

la Resistenza abbia un valore di almeno 1000 kg; • distanza tra punto di ancoraggio e campo di lavoro; • tipologia di collegamento che si intende adottare.

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I sistemi di protezione anticaduta rispondono in linea generale alla necessità di innalzare l'efficacia della protezione e contemporaneamente diminuire la gravità dei possibili eventi dannosi. Sulla base di questo principio generale, è possibile individuare cinque diversi gradi di priorità dei livelli di protezione. Il primo livello di priorità è rappresentato dall'impossibilità di caduta, che si ottiene attraverso l'adozione di Dispositivi di Protezione Collettiva. I successivi livelli di protezione si raggiungono attraverso l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale anticaduta e sono:

• Caduta prevenuta; • Caduta trattenuta; • Caduta libera limitata (che raggiunge al massimo i 60 cm); • Caduta libera (che raggiunge i 150 cm massimi).

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Il principale rischio derivante dalla caduta dall'alto è rappresentato dall'impatto con il suolo. La forza di impatto è direttamente proporzionale all'altezza di caduta. In questo caso, l'utilizzo di sistemi anticaduta con dissipatore permette di mantenere pressoché stabile la forza di impatto anche all'aumentare dell'altezza di caduta.

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Il fattore di caduta esprime il grado di gravità dell'incidente. È rappresentato dal rapporto tra l'altezza della caduta e la lunghezza della corda disponibile per ripartire la forza di arresto della caduta. L'altezza della caduta dipende anche dalla posizione dell'operatore rispetto al punto di ancoraggio del sistema anticaduta con il ponteggio. Il fattore di caduta varia in funzione dell'utilizzo di un cordino con o senza dissipatore. L'utilizzo del dissipatore, infatti, permette di rendere sicure cadute che altrimenti sarebbero critiche e pericolose.

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Con il termine "tirante d'aria" si intende la distanza minima dal suolo a cui la persona deve operare per evitare che un'eventuale caduta termini con l'impatto al suolo. Il tirante d'aria può essere calcolato attraverso la semplice somma di:

• lunghezza del cordino; • estensione dell'assorbitore di energia (dissipatore); • distanza tra l'attacco dell'imbracatura e i piedi

dell'operatore; • distanza minima di sicurezza sopra il suolo (cioè1 metro).

Supponiamo che l'operatore utilizzi un cordino da 1,5 metri moschettoni inclusi con dissipatore tessile da 1 metro, che l'ancoraggio si trovi all'altezza dei suoi piedi e che la distanza tra il punto di attacco dell'imbracatura e i suoi piedi sia di 1,5 metri. Il tirante d'aria minimo necessario dovrà essere di 5 metri.

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La caduta dall'alto non comporta il solo rischio di impatto con il suolo. È fondamentale tenere in considerazione anche il rischio di oscillazione del corpo con conseguente urto contro ostacoli di varia natura (effetto pendolo semplice) o con scivolamento lungo il bordo. Un altro rischio è legato alla sospensione inerte del corpo dell'operatore e al tempo di permanenza in tale condizione (ad esempio in caso di incoscienza). La presenza di questi rischi richiede la predisposizione di procedure di intervento in caso di emergenza, come la presenza di personale in possesso di capacità operative e mezzi e le procedure di Soccorso Pubblico.

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Quali sono più in dettaglio le caratteristiche che ciascun Dispositivo di Protezione Individuale anticaduta deve possedere? La legislazione vigente fissa i parametri, peculiarità e qualità specifiche che ciascun dispositivo deve rispettare per essere a norma. Nelle linee guida ISPESL sono contenute le indicazioni inerenti l'imbracatura per il corpo. Questo dispositivo viene definito come un supporto per il corpo che ha lo scopo di contribuire ad arrestare la caduta. L'imbracatura può comprendere cinghie, accessori, fibbie o altri elementi disposti e montati opportunamente per sostenere tutto il corpo di una persona e tenerla durante la caduta e dopo l'arresto della caduta.

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Le cinghie primarie dell'imbracatura hanno il compito di sostenere il corpo o di esercitare pressione su di esso durante la caduta e dopo l'arresto della caduta. Tutte le altre cinghie dell'imbracatura vengono dette secondarie. L'imbracatura deve essere adattata al corpo dell'utilizzatore agendo sugli appositi mezzi di regolazione previsti dal fabbricante e illustrati nel manuale di istruzioni. Se l'imbracatura è stata correttamente adattata al corpo, le cinghie non si spostano e non si allentano da sole.

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L'elemento o gli elementi di attacco dell'imbracatura possono essere collocati in modo che, durante il suo utilizzo, si trovino davanti al torace (attacco sternale), sopra il centro di gravità, oppure alle spalle o alla schiena dell'utilizzatore (attacco dorsale). L'esame visivo di tutta l'imbracatura per il corpo deve essere possibile anche se quest'ultima è incorporata in un indumento. Per facilitare la connessione con i restanti componenti del sistema di arresto caduta, è possibile utilizzare una prolunga dell'elemento di attacco dorsale, fissa o staccabile. Le prolunghe possono essere utilizzate esclusivamente con componenti e sistemi dichiarati compatibili.

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I sistemi di imbracatura per il corpo possono essere di diversa tipologia, in base agli elementi che li compongono e alle loro caratteristiche. Le principali tipologie sono:

• imbracatura per il corpo con cinturone alla vita; • imbracatura per il corpo senza cinturone alla vita; • imbracatura per il corpo con cintura di posizionamento

integrata; • vimbracatura per il corpo con cintura di posizionamento

integrata ed attacco sternale; • imbracatura per il corpo con cintura di posizionamento

integrata ed attacco dorsale.

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I sistemi di posizionamento permettono di restare collocati in luoghi in quota ove non è possibile avere una buona base di appoggio che garantisca equilibrio stabile senza l'ausilio delle braccia. È composto da due elementi:

• la cintura di posizionamento; • i cordini di posizionamento.

I cordini hanno il compito di generare un punto di equilibrio che in combinazione con l'azione di spinta delle gambe, permette all'operatore di liberare le mani per effettuare le operazioni di lavoro. Questo sistema è un utile ausilio per il lavoro in determinate condizioni, ma non rappresenta un dispositivo di protezione anticaduta.

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L'assorbitore a fettuccia è un dispositivo composto da un cordino dotato di un assorbitore d'energia conforme alla Norma UNI-EN355. I tessuti che lo compongono sono cuciti tra loro in modo tale che le cuciture si lacerino al momento della caduta fungendo da dissipatore di energia. La sua lunghezza iniziale è infatti di circa 20 cm. mentre aperto può arrivare ad una lunghezza di 150 - 200cm. L'assorbitore a fettuccia viene abbinato ai cordini che collegano l'operatore ad un sistema anticaduta. È un dispositivo indispensabile in casi di rischio di caduta e sospensione nel vuoto.

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I collegamenti del sistema anticaduta con l'operatore possono essere assicurati dai cordini fissi oppure dall'avvolgitore retrattile. I cordini fissi collegano l'imbracatura per il corpo a un adatto punto di ancoraggio, sia fisso che scorrevole su guide rigide o flessibili. Possono essere costituiti da una corda di fibra sintetica, da una fune metallica, da una cinghia o una catena. I cordini hanno una lunghezza massima complessiva di 2 metri, mentre l'estensione massima dell'assorbitore di energia sotto carico dinamico deve essere inferiore a 1,75 metri. Assieme all'assorbitore, il cordino permette di limitare a 6000 kg la forza che agisce sull'attacco dell'imbracatura in fase di arresto di caduta.

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L'avvolgitore retrattile è un dispositivo anticaduta dotato di funzione auto bloccante e di sistema automatico di tensione e di ritorno del cordino, ovvero del cordino retrattile. La funzione di dissipazione di energia può essere incorporata nel dispositivo stesso. Altre volte invece un assorbitore di energia a strappo può essere connesso al cordino retrattile. Il cordino può essere costruito da una fune metallica, una cinghia o una corda di fibra sintetica.

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I connettori permettono di collegare i diversi componenti del sistema anticaduta. Possono essere a bloccaggio automatico o manuale. In ogni caso la loro apertura deve essere consentita solo a seguito di due operazioni consecutive e volontarie. I connettori non devono presentare bordi a spigolo vivo o ruvidi che potrebbero tagliare, consumare o danneggiare in altro modo le corde o le cinghie o causare lesioni all'utilizzatore.

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Il moschettone di collegamento tra le due asole di trattenuta anteriori deve essere di tipo conforme alle norme in vigore. Deve essere sempre agganciato e chiuso anche in caso di impiego dell'imbracatura con anello di trattenuta dorsale. Le dimensioni e l'ampiezza di apertura dei connettori variano a seconda del modello e ne determinano la maggiore e minore idoneità al supporto di aggancio.

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La linea vita flessibile è un Dispositivo di Protezione Individuale che può essere di due tipologie:

• permanente; • provvisoria.

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La tipologia di Dispositivi di Protezione Individuale anticaduta da utilizzare deve essere scelta anche in base alle caratteristiche del contesto in cui si dovrà operare e della tipologia di ponteggio che dovrà essere montato. È necessario valutare quindi vantaggi e svantaggi di ciascun sistema anticaduta. Per esempio, per il montaggio di ponteggi con dispositivi fissi e ancoraggi fissi, un sistema formato da doppio gancio, cordino, assorbitore e connettore presenta un tirante d'aria elevato e non permette all'operatore di avere le mani libero durante gli spostamenti. Un sistema composto da pinza, cordino, assorbitore e connettore, invece, presenta sempre un tirante d'aria elevato e una limitata mobilità.

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La legislazione in materia di Dispositivi di Protezione Individuale anticaduta, fissa delle norme riguardo la manutenzione dei dispositivi stessi e la formazione sul loro utilizzo. In generale, il corretto funzionamento dei dispositivi anticaduta deve essere verificato almeno una volta l'anno da personale competente. Inoltre ogni volta che i dispositivi intervengono per trattenere una caduta devono essere sostituiti o revisionati se la loro progettazione lo prevede. Intervalli, modalità, cadenza e responsabilità di manutenzione vengono indicato nel libretto d'uso e manutenzione.

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Il D. Lgs. 626/94 stabilisce l'obbligatorietà da parte del datore di lavoro di "…assicurare una formazione adeguata ed organizzare uno specifico corso di addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI di terza categoria…". Questo significa che per tutti i Dispositivi di Protezione Individuale anticaduta, il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori non solo la formazione al corretto utilizzo, ma anche uno specifico corso di addestramento pratico.

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In questa unità didattica è stato definito il concetto di Dispositivo di Protezione Individuale. Sono state descritte le principali norme stabilite dalla legislazione vigente riguardo il loro utilizzo, le loro caratteristiche e gli obblighi che i lavoratori e i datori di lavoro devono rispettare prima, durante e dopo il loro impiego. In particolare, sono stati descritti i rischi derivanti dalla caduta dall'alto e i Dispositivi di Protezione Individuale che possono e devono essere adottati per la riduzione del rischio residuo, cioè i sistemi anticaduta.