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Dott.ssa Federica Zannol SPISAL ULSS 8

Il D.Lgs 151/2001 Le linee guida regionali

Le esperienze degli SPISAL di Treviso

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D.Lgs 26/03/01 n.151Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della

paternità…

Riunisce tutte le precedenti normative di tutela del lavoro

femminile

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D.Lgs n.151 1. Il presente Testo unico disciplina i

congedi*, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

* astensione

per "congedo di maternità" si intende l'astensioneobbligatoria dal lavoro della lavoratrice

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Capo III

CONGEDO DI MATERNITA'Art. 16

(Divieto di adibire al lavoro le donne) (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, commi 1 e 4)

1. E' vietato adibire al lavoro le donne:a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto,salvo quanto previsto all'art. 20;b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodointercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;c) durante i tre mesi dopo il parto;d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto,qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quellapresunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo dimaternità dopo il parto.

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POSTICIPO OBBLIGATORIA pre parto di UN MESE

Art. 20 (Flessibilità del congedo di maternità)(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4 bis; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 2)

1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di

maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

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Art. 17(Estensione del divieto)

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4, commi 2 e 3, 5, e 30,commi 6, 7, 9 e 10)

Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del

parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che,

in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano

da ritenersi gravosi o pregiudizievoli…

Circolare dell'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro del 5/11/90

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D.Lgs n.151

• CONGEDI PER MATERNITA’ PRE-PARTO:- Anticipata > rischio legato all’attività lavorativa

> rischio legato a patologia della gravidanza

• CONGEDI PER MATERNITA’ POST-PARTO:- Obbligatoria ‘fino a sette mesi di età del figlio’

> rischio legato all’attività lavorativa

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CONGEDI PER MATERNITA’ PRE-PARTO:Anticipata > rischio legato all’attività lavorativa

Art. 17 (Estensione del divieto)(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

… l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

Il Servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti Organi del Servizio sanitario nazionale, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal Servizio stesso, per i seguenti motivi:

- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

- quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni

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D.Lgs. n.151 Allegato A-BArt. 7 (Lavori vietati)

Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt.3, 30, comma 8 e 31, comma 1; D.Lgs.25 novembre 1996, n. 645, art.3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art.12, comma 3

1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri indicati nell’ Allegato A

2. Sono inclusi i lavori che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'Allegato B.

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CONGEDI PER MATERNITA’ PRE-PARTO:Anticipata > > rischio legato a patologia della gravidanza

Art. 17 (Estensione del divieto)(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4, commi 2 e 3, 5, e 30,

commi 6, 7, 9 e 10)… l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal Servizio

ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2. Il Servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti Organi del Servizio sanitario nazionale, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal Servizio stesso, per i seguenti motivi:

nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

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CONGEDI PER MATERNITA’ POST-PARTO:Obbligatoria ‘fino a sette mesi di età del figlio’

Capo IITUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE

Art. 6(Tutela della sicurezza e della salute)

(D.Lgs.25 novembre 1996, n. 645, art.1;legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art.9)

1. Il presente capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio

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CONGEDI PER MATERNITA’ POST-PARTO:Obbligatoria ‘fino a sette mesi di età del figlio’

Personale militare femminile: durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri,

Esposizione a radiazioni ionizzanti

E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

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• I lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

• I lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

CONGEDI PER MATERNITA’ POST-PARTO:Obbligatoria ‘fino a sette mesi di età del figlio’

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Quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

( sorveglianza sanitaria)

Quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonchéalle altre malattie professionali di cui agli Allegati 4 e 5 aldecreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.

1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

(malattie professionali)

CONGEDI PER MATERNITA’ POST-PARTO:Obbligatoria ‘fino a sette mesi di età del figlio’

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Art. 7 (Lavori vietati) La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il

quale è previsto il divieto.

4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i Servizi ispettivi del Ministero del lavoro, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il Servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro, in attuazione di quanto previsto all'art.17.

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D.Lgs. 151/01 art 11-12“l'obbligo per il datore di lavoro di (artt.11 e 12 T.U.) di:

•valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a 7 mesi dopo il parto;

•adottare misure necessarie per evitare l'esposizione a rischio•informare le lavoratrici e i rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione.

I rischi sono indicati nell'allegato C del T.U. :i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o

biologici, processi o condizioni di lavoro

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Art. 53 Lavoro notturno

• Divieto durante la gestazione

• Divieto fino all’anno del figlio

…dalle ore 24 alle ore6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento diun anno di età del bambino.

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni * padreb) la lavoratrice unico genitore figlio fino 12 anni*padrec) Lavoratrice madre di un disabile L. 104/92 * padre

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D.Lgs. n.151 Art. 9(Polizia di Stato, penitenziaria e municipale) (Legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13;legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)

- Fermo restando quanto previsto dal presente capo, durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.

- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.

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D.Lgs 17/03/95 n. 230

“Attuazione delle direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”. (art.8 T.U.)

Si fa inoltre obbligo alla lavoratrice di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione non appena accertato

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Tutela della salute delle lavoratrici madri.

Linee di indirizzo per l’applicazione del D.Lgs.

151/2001.

REGIONE VENETO

Dgr n. 2901 del 29 settembre 2009

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tre parti:

1. approfondimento sulle modalità di valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti e puerpere con una scheda relativa alle principali mansioni che le espongono a rischio e i provvedimenti che ne devono conseguire. L’appendice operativa contiene una griglia utile alla valutazione della compatibilità delle postazioni di lavoro con lo stato di gravidanza e/o di puerperio oltre ad un modello per l’informazione alla lavoratrice.

2. contenente una guida all’analisi delle principali condizioni lavorative a rischio e pregiudizievoli per le lavoratrici gestanti o puerpere;

3. riporta la legislazione richiamata nelle precedenti.

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PARTE PRIMA-Dgr n. 2901 del 29 settembre 2009

ANALISI DELLE PRINCIPALI MANSIONIPROFILI DI RISCHIO E PROVVEDIMENTI PER ALCUNI

DEI PRINCIPALI SETTORI/COMPARTI

ELENCO A SCOPO ESEMPLIFICATIVO, NON ESAUSTIVO, DI ALCUNE SITUAZIONI

LAVORATIVE

- COMPARTO - MANSIONE- ESPOSIZIONE PERICOLOSA E FATTORE DI RISCHIO- RIFERIMENTO D.LGS. 151/01 - PERIODO DI ASTENSIONE

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APPENDICE OPERATIVAGRIGLIA DI RILEVAZIONE DEI RISCHI PER

LAVORATRICI GESTANTI E PUERPEREQuesta check list può essere utilizzata dal datore di

lavoro per valutare la compatibilità, di ognipostazione di lavoro, nella quale viene o potrebbe

essere impiegata una lavoratrice, con lo stato digravidanza o con il puerperio (sette mesi dopo il

parto). L’elenco delle situazioni lavorative non è

esaustivo ma rappresenta solo un esempio di come procedere in ogni realtà produttiva.

Dgr n. 2901 del 29 settembre 2009

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MODELLO PER L’INFORMAZIONE ALLA LAVORATRICE

OGGETTO: informazione sui rischi lavorativi e relative misure di tutela che devono essere

attuate in caso di gravidanza.

• Compatibilità• Incompatibilità

Dgr n. 2901 del 29 settembre 2009

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PARTE SECONDA alla Dgr n. 2901 del 29 settembre 2009

GUIDA all’ANALISI delle PRINCIPALI CONDIZIONI LAVORATIVE DI RISCHIO e

PREGIUDIZIEVOLI PER LA LAVORATRICE MADRE.

• CONDIZIONI DI LAVORO A RISCHIO (D.Lgs. 151/01 artt. 7 e 17, comma 2, lett.c)

• Rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori• Rischio da movimentazione manuale dei carichi• Rischio chimico• Rischio da sollecitazioni termiche• Rischio da sollecitazioni meccanichea) Vibrazioni trasmesse a tutto il corpob) Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio• Rischio Rumore• Rischio biologico• Radiazioni cosmiche• Rischio cancerogeno da fumo di sigaretta

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• CONDIZIONI DI LAVORO O AMBIENTALI PREGIUDIZIEVOLI (D.Lgs. 151/01 art. 17 comma 2 lett.b)

• CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE O PREGIUDIZIEVOLI in RELAZIONE ALL’AVANZATO STATO DI GRAVIDANZA (D.Lgs. 151/01 art. 17 comma 1)

La Circolare dell'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro del 5/11/90 ha elencato alcune lavorazioni per le quali è consigliabile l’anticipo di un mese del congedo per maternità

PARTE SECONDA alla Dgr n. 2901 del 29 settembre 2009

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PARTE TERZA alla Dgr n. 2901 del 29 settembre 2009

APPENDICE NORMATIVA

D.lgs. 26.03.2001 n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della

maternità e

della paternità a norma dell’art. 15 l. 53/00

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Gestione della lavoratrice madre SPISAL provincia di Treviso

Lavoratrice si presenta allo SPISAL con certificato di gravidanza:

- Viene raccolta un’anamnesi lavorativa

- La lavoratrice che si suppone a rischio per motivi legati all’attività lavorativa svolta viene supportata nella compilazione della

domanda per la DPL

- Viene contattata la ditta per validare l’anamnesi lavorativa dichiarata /richiedere lo spostamento della lavoratrice madre ad

una mansione non a rischio

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Si raccoglie una dichiarazione della ditta circa la possibilità o meno di spostamento a una mansione non a rischio:

-se viene proposto il cambio mansione il personale SPISAL effettua sopralluogo (…)

-se viene dichiarata l’impossibilità di spostamento la richiesta di interdizione con la risposta dell’azienda viene subito inviata alla DPL di Treviso per l’emendamento finale

Gestione della lavoratrice madre nella provincia di Treviso

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Il sopralluogo del personale SPISAL in azienda può concludersi con parere positivo circa lo spostamento o meno

In ogni caso la documentazione raccolta viene inviata alla DPL per l’emendamento finale

Gestione della lavoratrice madre nella provincia di Treviso

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ART.37 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le

stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento

della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale, adeguata

protezione

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Grazie dell’attenzione!!!