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Repertorio n. 15.570 Raccolta n. 7.372 VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' "EMN RESEARCH ITALY IMPRESA SOCIALE S.R.L." REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di gennaio (17/1/2019), in Torino, via Genova n. 3, alle ore quattordici. Avanti a me dottor Alessandro Scilabra, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è presente il signor NOVALI Andrea, nato a Modena il 23 gennaio 1970, domiciliato presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "EMN RESEARCH ITALY IMPRESA SOCIALE S.R.L.", con sede legale in Torino, via Saluzzo n. 1/A, capitale sociale di euro 20.000,00 (ventimila), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e numero di iscrizione 11607070015, numero di repertorio economico amministrativo 1226980. Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea della predetta Società, convocata in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. adeguamento statutario alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017; deliberazioni conseguenti; 2. riformulazione dell'art. 21 dello statuto sociale. Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di statuto e per designazione unanime dei presenti, il signor NOVALI Andrea, come sopra costituito, il quale CONSTATA E DA' ATTO CHE: - sono presenti in proprio o rappresentati per delega tutti i sottoelencati soci della predetta Società, e precisamente: * in proprio: "ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE DEL SANGUE", in persona del Presidente del Consiglio direttivo dottor FOGLIA Pier Luigi, titolare di una quota di nominali euro 8.000,00 (ottomila); CALDARAZZO Debora, titolare di una quota di nominali euro 1.000,00 (mille); FIORILLO Antonella, titolare di una quota di nominali euro 1.000,00 (mille); GARBERO Carla, titolare di una quota di nominali euro 1.000,00 (mille); JIANG Angela, titolare di una quota di nominali euro 1.000,00 (mille); Dott. Alessandro Scilabra NOTAIO Corso Inghilterra, 45 - 10138 Torino Tel. 011.4335154 - Fax 011.4349112 c.f. SCLLSN74L08L219G - P.IVA 08265770019 REGISTRATO a TORINO 2 il 22/01/2019 numero 1977 Serie 1T Euro 200,00

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Repertorio n. 15.570 Raccolta n. 7.372VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"EMN RESEARCH ITALY IMPRESA SOCIALE S.R.L."REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette delmese di gennaio (17/1/2019),in Torino, via Genova n. 3, alle ore quattordici.Avanti a me dottor Alessandro Scilabra, notaio inTorino, iscritto al Collegio Notarile dei DistrettiRiuniti di Torino e Pinerolo,

è presente il signorNOVALI Andrea, nato a Modena il 23 gennaio 1970,domiciliato presso la sede sociale, il quale intervieneal presente atto nella sua qualità di Presidente delConsiglio di Amministrazione della società "EMNRESEARCH ITALY IMPRESA SOCIALE S.R.L.", con sede legalein Torino, via Saluzzo n. 1/A, capitale sociale di euro20.000,00 (ventimila), interamente versato, iscrittapresso il Registro delle Imprese di Torino, codicefiscale e numero di iscrizione 11607070015, numero direpertorio economico amministrativo 1226980.Detto comparente, della cui identità personale ionotaio sono certo, mi richiede di redigere il verbaledell'Assemblea della predetta Società, convocata inquesto giorno, luogo ed ora per discutere e deliberaresul seguente

ORDINE DEL GIORNO1. adeguamento statutario alle disposizioni del D.Lgs.112/2017; deliberazioni conseguenti;2. riformulazione dell'art. 21 dello statuto sociale.Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di statutoe per designazione unanime dei presenti, il signorNOVALI Andrea, come sopra costituito, il quale

CONSTATA E DA' ATTO CHE:- sono presenti in proprio o rappresentati per delegatutti i sottoelencati soci della predetta Società, eprecisamente:* in proprio:"ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIEDEL SANGUE", in persona del Presidente del Consigliodirettivo dottor FOGLIA Pier Luigi, titolare di unaquota di nominali euro 8.000,00 (ottomila);CALDARAZZO Debora, titolare di una quota di nominalieuro 1.000,00 (mille);FIORILLO Antonella, titolare di una quota di nominalieuro 1.000,00 (mille);GARBERO Carla, titolare di una quota di nominali euro1.000,00 (mille);JIANG Angela, titolare di una quota di nominali euro1.000,00 (mille);

Dott. Alessandro ScilabraNOTAIO

Corso Inghilterra, 45 - 10138 TorinoTel. 011.4335154 - Fax 011.4349112

c.f. SCLLSN74L08L219G - P.IVA 08265770019

REGISTRATO

a TORINO 2

il 22/01/2019

numero 1977

Serie 1T

Euro 200,00

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MASTROVITO Jessica, titolare di una quota di nominalieuro 1.000,00 (mille);SCHIRRIPA Giorgio, titolare di una quota di nominalieuro 1.000,00 (mille);SPADA Stefano, titolare di una quota di nominali euro1.000,00 (mille);SANTORO Marta, titolare di una quota di nominali euro1.000,00 (mille);* per delega conferita alla signora CALDARAZZO Debora:LEOTTA Simona, titolare di una quota di nominali euro1.000,00 (mille);* per delega conferita alla signora SANTORO Marta:PAUTASSO Chiara, titolare di una quota di nominali euro1.000,00 (mille);* per delega conferita alla signora MASTROVITO Jessica:TIGANO Elena, titolare di una quota di nominali euro1.000,00 (mille);* per delega conferita alla signora FIORILLO Antonella:TROIA Rossella, titolare di una quota di nominali euro1.000,00 (mille);- sono presenti per l'organo amministrativo il dottorNOVALI Andrea, quale Presidente, la dottoressa GARBEROCarla e i signori PIZZICONI Roberto e FOGLIA Vladimiroquali consiglieri, mentre risulta assente giustificatol'altro consigliere PAUTASSO Chiara;- è assente giustificato il sindaco unico e revisoredei conti dottor BADELLINO Giovanni;- i presenti si dichiarano pienamente edotti sugliargomenti posti all'ordine del giorno accettandone ladiscussione;

DICHIARApertanto la presente assemblea validamente costituitaed atta a deliberare su quanto posto all'ordine delgiorno.Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, inizia latrattazione illustrando all'assemblea le ragioni cherendono necessario l'adeguamento del vigente statutosociale alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017; proponein tale sede di procedere altresì alla riformulazionedell'articolo 21 dello statuto sociale.L'Assemblea pertanto, per voto unanime verbalmenteespresso,

DELIBERA- di adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs.112/2017 con conseguente modificazione degli articoli1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27 et29, così come esposto dal Presidente;- di procedere alla riformulazione dell'articolo 21dello statuto sociale, così come esposto dal Presidente;- di approvare quindi gli articoli 1, 3, 6, 7, 8, 9,

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12, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 et 29 delloStatuto sociale nel nuovo testo aggiornato:"Articolo 1 - DenominazioneE’ costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112, una società a responsabilità limitata denominata“EMN RESEARCH ITALY Impresa Sociale S.r.l.”, senzavincoli di rappresentazione grafica.Articolo 3 – Scopo ed oggettoLa società si propone di esercitare in via stabile eprincipale le attività di impresa di interesse generaleinfra specificate, senza scopo di lucro soggettivo eper realizzare finalità civiche, solidaristiche e diutilità sociale attraverso l’esercizio di attivitàeconomiche organizzate al fine della produzione e delloscambio di beni e servizi di utilità sociale, adottandomodalità di gestione responsabili e trasparenti efavorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori,degli utenti e degli altri soggetti interessati allasua attività.La società opera nei settori della ricerca scientificadi particolare interesse sociale e dell’organizzazionee gestione di attività culturali di cui all’articolo 2comma 1 lettere h) et i) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112 in particolare nell’ambito della ricercascientifica ed ha per oggetto la contrattazione e laconduzione a lungo termine di progetti a caratterescientifico, l’offerta al singolo sperimentatore dellapropria esperienza, del personale e dei mezzi per lafase di contrattazione con i finanziatori, successivaall’approvazione della proposta scientifica e delprocesso di sottomissione all’autorità competente,proseguendo nel supporto durante la conduzione econclusione del progetto, anche quale promotore dellasperimentazione.La società potrà inoltre:- offrire assistenza nella stesura, presentazione esottomissione dei progetti per la richiesta difinanziamento alla comunità europea; gestire i contattitra i vari partner del progetto durante la fase dicontrattazione, stesura e sottomissione e durantel’intera durata del progetto;- organizzare corsi formativi per studenti eprofessionisti nel campo dell’ematologia e inparticolare del mieloma multiplo, oltreall’organizzazione di seminari informativi per ipazienti affetti da mieloma multiplo e i loro familiari; - organizzare congressi nel campo del mieloma edell’ematologia per la divulgazione dei risultati dellaricerca svolta.La società può assumere e concedere agenzie,

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commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, emandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti,know-how e altre opere dell’ingegno umano, compierericerche di mercato ed elaborazioni di dati per contoproprio e per conto di terzi, concedere e ottenerelicenze di sfruttamento commerciale nonché compiere leoperazioni commerciali, immobiliari, mobiliari efinanziarie, queste ultime non nei confronti delpubblico, necessarie o utili per il raggiungimentodegli scopi sociali.La società può altresì assumere interessenze epartecipazioni in altre società o imprese di qualunquenatura aventi oggetto analogo, affine o connesso alproprio ovvero aventi una funzione strumentale alraggiungimento dell’oggetto sociale, nonché rilasciare,senza carattere di professionalità, fideiussioni ealtre garanzie in genere, anche reali, in quantostrumentali al conseguimento dell’oggetto sociale.Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nelrispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.L'impresa sociale si propone di osservarescrupolosamente tutta la normativa applicabile allapropria attività, con particolare riferimento alledisciplina di cui al D.Lgs. 112/2017; la stessa siavvarrà, in quanto applicabili, di tutte le provvidenzee agevolazioni fiscali previste dalla legge especificamente, ricorrendone i presupposti, dellemisure fiscali e di sostegno economico riconosciutedall'articolo 18 D.Lgs. 112/2017.Articolo 6 - Trasferimento partecipazioni e dirittiLe partecipazioni dei soci ed i diritti relativi allestesse sono liberamente trasferibili in virtù delprincipio di non discriminazione di cui all’articolo 8del D.Lgs. 112/2017.Articolo 7 - Decisioni dei sociSono riservati alla competenza dei soci:1) l'approvazione del bilancio;2) la nomina, salvo quanto previsto agli articoli 12 et29, quest'ultimo ove concretamente applicabile, delpresente statuto, e la revoca degli amministratori e ladeterminazione dei compensi spettanti agli stessi;3) la nomina dell'organo di controllo e ladeterminazione della relativa retribuzione annuale;4) le modificazioni del presente statuto;5) la decisione di compiere operazioni che comportanouna sostanziale modificazione dell'oggetto socialedeterminato nell'articolo 3 del presente statuto o unarilevante modificazione dei diritti dei soci;6) il conferimento e la revoca dell'incarico direvisione legale dei conti.

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I soci inoltre decidono sugli argomenti che uno o piùamministratori o tanti soci che rappresentano almeno unterzo del capitale sociale sottopongono alla loroapprovazione e su quant'altro ad essi riservato dallalegge.Per le materie indicate ai numeri 4) e 5) del primocomma del presente articolo, nonché nel caso previstodal quarto comma dell'articolo 2482 bis del codicecivile oppure quando lo richiedono uno o piùamministratori od un numero di soci che rappresentanoalmeno un terzo del capitale sociale, le decisioni deisoci sono adottate mediante deliberazione assembleare;in tutte le altre ipotesi le decisioni possono essereadottate sulla base del consenso espresso per iscritto.Articolo 8 - Decisioni dei soci assunte medianteconsenso espresso per iscrittoOve si adotti il metodo della decisione medianteconsenso dei soci espresso per iscritto, l'organoamministrativo predispone il testo deliberativo, lotrasmette all'organo di controllo, onde consentire allostesso di formulare le proprie osservazioni e,unitamente alle eventuali osservazioni dell'organo dicontrollo, lo trasmette a tutti i soci con qualunquemezzo che garantisca la prova dell'avvenutoricevimento. Questi ultimi potranno prestare il proprioconsenso al testo deliberativo sottoscrivendo ilrelativo documento e trasmettendolo alla società conqualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenutoricevimento.Il testo deliberativo si intende approvato dai soci chelo sottoscrivono e lo trasmettono alla società entrodieci giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui siconsidera assunta la decisione dei soci coincide con ilgiorno in cui perviene alla società il consenso delsocio occorrente per il raggiungimento del quorumdeliberativo per l'assunzione della decisione.Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano lamaggioranza richiesta per l'approvazione delladecisione, la decisione così assunta deve esserecomunicata, entro quindici giorni dalla data diadozione della decisione, con qualunque mezzo chegarantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tuttii soci, ai componenti dell'organo amministrativo e diquello di controllo e deve essere trascrittatempestivamente a cura dell'organo amministrativo nellibro delle decisioni dei soci unitamente a:a) l'indicazione della data in cui la decisione deveintendersi adottata;b) l'indicazione delle generalità degli aventi dirittoal voto e il capitale rappresentato da ciascuno;

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c) le osservazioni dell'organo di controllo;d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto iltesto deliberativo.I documenti pervenuti alla società e recantil'espressione della volontà dei soci vanno conservatiunitamente al libro delle decisioni dei soci.Le decisioni dei soci con consenso espresso periscritto sono prese con il voto favorevole dellamaggioranza del capitale sociale.Articolo 9 - Convocazione assembleaL'assemblea è convocata dall'organo amministrativo,anche fuori della sede sociale purché in Italia,mediante avviso scritto con prova di ricevimentorecapitato almeno otto giorni prima dell'adunanza aisoci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a talfine comunicati, al numero di utenza telefax oall'indirizzo di posta elettronica.Nel predetto avviso può essere prevista una eventualeseconda convocazione.In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quandoad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti icomponenti l'organo amministrativo e quello dicontrollo sono presenti o informati della riunione enessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediantemezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodocollegiale e dei principi di buona fede e di parità ditrattamento dei soci.Articolo 12 - Organo amministrativoLa società è amministrata da un consiglio diamministrazione composto da un minimo di due ad unmassimo di cinque membri.Gli amministratori possono anche non essere soci edurano in carica per il periodo stabilito dai sociall'atto della nomina.Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piùamministratori, gli altri provvedono a sostituirli condeliberazione approvata dall'organo di controllo, senominato, purché la maggioranza sia sempre costituitada amministratori nominati dai soci. Gli amministratoricosì nominati restano in carica fino alla prossimadecisione dei soci.Qualora, per dimissioni od altre cause, cessi unamministratore, nel caso in cui il consiglio siacomposto di due membri, o la maggioranza degliamministratori nominati dai soci, nel caso in cui ilconsiglio sia composto di tre o più membri, l'interoconsiglio si intenderà cessato e gli amministratoririmasti in carica dovranno sottoporre d'urgenza ai socila proposta di nomina del nuovo organo amministrativo.

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I soggetti che assumono le cariche sociali, ai sensidell’articolo 7 del D.Lgs. 112/2017, devono possedere iseguenti requisiti di onorabilità, professionalità eindipendenza:- assenza di procedimenti penali e carichi pendenti;- comprovata esperienza nelle attività svolte dallasocietà;- mancanza di esercizio di altre attività in conflittodi interessi.Non possono assumere la presidenza dell’impresa socialei rappresentanti degli enti di cui all’articolo 4,comma 3 D.Lgs. 112/2017.Articolo 17 - Decisioni del consiglio diamministrazione adottate sulla base di consensoespresso per iscrittoQualora lo preveda il presidente e nessuno deicomponenti l'organo amministrativo e di quello dicontrollo si opponga, le singole decisioni possonoessere adottate sulla base di consenso espresso periscritto.In tal caso, il presidente predispone il testodeliberativo, lo trasmette all'organo di controllo,onde consentire allo stesso di formulare le proprieeventuali osservazioni e, unitamente alle eventualiosservazioni dell'organo di controllo, lo trasmette atutti gli amministratori. Questi ultimi potrannoprestare il proprio consenso al testo deliberativosottoscrivendo il documento e trasmettendolo allasocietà con qualunque mezzo che garantisca la provadell'avvenuto ricevimento. Il testo deliberativo siintende approvato dagli amministratori che trasmettonoil documento sottoscritto alla società entro tre giornidalla sua ricezione. Il momento in cui si consideraassunta la decisione degli amministratori coincide conil giorno in cui perviene alla società il consenso,validamente espresso, dell'amministratore occorrenteper il raggiungimento del quorum richiesto dal presentestatuto per l'assunzione della decisione; quanto soprasempre che fino a tale momento nessun amministratore osindaco si sia opposto alla adozione della decisionesulla base di consenso espresso per iscritto, nel qualcaso l'iter del consenso espresso per iscritto deveessere interrotto ed il presidente provvede a convocaresenza indugio la riunione del consiglio diamministrazione. I consensi eventualmente già espressinon vincolano gli amministratori nella espressione delvoto nella riunione collegiale.Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano lamaggioranza richiesta per l'approvazione delladecisione, la decisione così formata deve essere

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comunicata a tutti i componenti dell'organoamministrativo e di quello di controllo e trascrittatempestivamente a cura dell'organo amministrativo nellibro delle decisioni degli amministratori unitamente a:a) l'indicazione della data in cui la decisione deveintendersi formata;b) l'indicazione delle generalità degli amministratoriaventi diritto al voto;c) le osservazioni dell'organo di controllo;d) le generalità degli amministratori che hannosottoscritto il testo deliberativo.I documenti pervenuti alla società e recantil'espressione della volontà degli amministratori vannoconservati unitamente al libro delle decisioni degliamministratori.Le decisioni del consiglio di amministrazione conconsenso espresso per iscritto sono prese con il votofavorevole della maggioranza degli amministratori.Articolo 18 - Compensi e rimborsi speseI soci stabiliscono, nei limiti previsti dall’articolo3 del D.Lgs. 112/2017 e di ogni altra norma di legge inmateria, eventuali compensi a favore degliamministratori, anche deliberando una indennità di finemandato.Il consiglio stabilisce la remunerazione degliamministratori investiti di particolari cariche edincaricati di particolari prestazioni professionali,sentito il parere dell'organo di controllo.Tutti gli amministratori e i sindaci hanno diritto alrimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delmandato.Articolo 20 - Organo di controlloL’assemblea deve nominare un sindaco effettivo oppureun collegio sindacale composto di tre sindacieffettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltreessere nominati due sindaci supplenti.Ciascun sindaco deve avere i requisiti previsti dagliarticoli 2397 comma 2 e 2399 codice civile.L’organo di controllo vigila sull'osservanza dellalegge e dello statuto e sul rispetto dei principi dicorretta amministrazione, nonché sull'adeguatezzadell'assetto organizzativo, amministrativo e contabilee sul suo concreto funzionamento.Esso esercita inoltre compiti di monitoraggiodell'osservanza delle finalità sociali da partedell'impresa, avuto particolare riguardo alledisposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 delD.Lgs. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale siaredatto in conformità alle linee guida di cuiall’articolo 9 comma 2 del medesimo decreto. Degli

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esiti di detto monitoraggio deve essere data risultanzain sede di redazione del bilancio sociale.L’organo di controllo può in qualsiasi momentoprocedere ad atti di ispezione e di controllo; a talefine, può chiedere agli amministratori notiziesull'andamento delle operazioni o su determinatiaffari. Le riunioni del collegio sindacale possonosvolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nelluogo di convocazione, ove deve essere presente almenoun sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poteressere identificati e deve essere loro consentito diseguire la discussione, di intervenire in tempo realealla trattazione degli argomenti affrontati e diricevere, trasmettere o visionare documenti.Articolo 21 – Working Group (Gruppo di lavoro)Il Working Group European Myeloma Network-Italy (WG) èparte integrante di EMN Research Italy srl Impresasociale della quale costituisce il gruppo scientifico;esso è un organo consultivo e propositivo della societàper tutte le scelte di carattere scientifico, culturalee didattico.Articolo 22 – Revisione legale dei contiNel caso in cui l'impresa sociale superi per dueesercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primocomma dell'articolo 2435 bis del codice civile, larevisione legale dei conti è esercitata da un revisorelegale o da una società di revisione iscrittinell'apposito registro o da sindaci iscrittinell'apposito registro dei revisori legali.Articolo 23 - Esercizio socialeL'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ognianno.Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio diamministrazione provvede alla redazione del bilanciod'esercizio in conformità e con l'osservanza delledisposizioni di legge.Il consiglio di amministrazione provvede altresì, aisensi dell'articolo 9 comma 2 del D.Lgs. 112/2017 e conle modalità e i criteri previsti in detta norma e nelledisposizioni dalla stessa richiamate, alla redazione eal deposito nel registro delle imprese del bilanciosociale e alla relativa pubblicazione sul sito internetdella società.Il bilancio deve essere presentato ai soci perl'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusuradell'esercizio sociale; tale termine, nei casiconsentiti dalla legge, può essere elevato acentottanta giorni.Articolo 24 - Ripartizione degli utili

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La società non ha scopo di lucro soggettivo.Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allosvolgimento dell'attività societaria o ad incrementodel patrimonio, salvo quanto previsto dagli articoli 3comma 3 e 16 D.Lgs. 112/2017.L'impresa sociale può destinare, secondo quantodeliberato dall'assemblea in sede di approvazione delbilancio, una quota inferiore al cinquanta per centodegli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotteeventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:a) ad aumento gratuito del capitale socialesottoscritto e versato dai soci, nei limiti dellevariazioni dell'indice nazionale generale annuo deiprezzi al consumo per le famiglie di operai eimpiegati, calcolate dall'ISTAT per il periodocorrispondente all'esercizio sociale in cui gli utili egli avanzi di gestione stati prodotti, oppure alladistribuzione, anche mediante aumento gratuito delcapitale sociale o emissione di strumenti finanziari,di dividendi ai soci, in misura comunque non superioreall'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitaleeffettivamente versato;b) a erogazioni gratuite in favore di enti del terzosettore diversi dalle imprese sociali, che non sianofondatori, associati, soci dell'impresa sociale osocietà da questa controllate, finalizzate allapromozione di specifici progetti di utilità sociale.Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalprecedente comma, è vietata ogni altra forma didistribuzione, anche in forma indiretta, di utili eavanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominatiin favore di fondatori, amministratori e altricomponenti degli organi sociali, soci, lavoratori ocollaboratori, anche nel caso di recesso o di qualsiasialtra ipotesi di scioglimento individuale del rapportosociale: in tali ipotesi è tuttavia ammesso il rimborsoal socio del capitale effettivamente versato edeventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cuiall’articolo 3, comma 3, lettera a) D.Lgs. 112/2017.Articolo 26 – ScioglimentoIn caso di scioglimento della società, con decisionedei soci sono stabilite le modalità della liquidazionee la nomina di uno o più liquidatori, determinandone ipoteri ed il compenso nonché quant'altro stabilitodalla legge.In caso di scioglimento volontario o di perditavolontaria della qualifica di impresa sociale, ilpatrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamenteversato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato,

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e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limitidi quanto permesso dalla legge e dal presente statuto,è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti eoperanti da almeno tre anni o ai fondi di cuiall’articolo 16, comma 1, D.Lgs. 112/2017, secondoquanto stabilito dall’assemblea dei soci che ha assuntola relativa delibera.Articolo 27 - Trasformazione - Fusione - Scissione -Cessione d'aziendaLa trasformazione, la fusione e la scissione devonoessere realizzate in modo da preservare l'assenza discopo di lucro, i vincoli di destinazione delpatrimonio e il perseguimento delle attività e dellefinalità da parte dei soggetti risultanti dagli attiposti in essere; la cessione d'azienda o di un ramod’azienda relativo allo svolgimento dell’attivitàd’impresa di interesse generale deve essere realizzata,previa relazione giurata di un esperto designato daltribunale nel cui circondario ha sede la società,attestante il valore effettivo del patrimoniodell’impresa, in modo da preservare il perseguimentodelle attività e delle finalità da parte delcessionario.Gli atti di cui al comma precedente devono essere postiin essere in conformità alle disposizioni di cuiall’articolo 12 D.Lgs. 112/2017 e degli atti e normedagli stessi richiamati.L’organo amministrativo procede alla notifica previstadall’articolo 12, comma 3 D.Lgs. 112/2017, allegandovitutta la documentazione ivi prescritta: l’efficaciadegli atti di cui al primo paragrafo è subordinataall’autorizzazione del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, che si intende concessa decorsinovanta giorni dalla ricezione della notifica.Articolo 29 – Coinvolgimento dei lavoratori e deidestinatari delle attivitàNei regolamenti aziendali sono previste forme dicoinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e deglialtri soggetti direttamente interessati alle attività.Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasimeccanismo, ivi comprese l'informazione, la consulta-zione o la partecipazione, mediante il qualelavoratori, utenti e interessati possono esercitareun'influenza sulle decisioni che devono essere adottatenell'ambito dell'impresa, almeno in relazione allequestioni che incidano direttamente sulle condizioni dilavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodottio scambiati.Salvo maggiori e più ampi diritti previsti dairegolamenti di cui al primo paragrafo, a ciascuna delle

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suddette categorie compete la nomina di unrappresentante comune che avrà facoltà di partecipare,con facoltà di intervento ma senza diritto di voto,alle assemblee, nonché di richiedere all’organoamministrativo informazioni relative agli argomenti diinteresse.In caso di superamento di due dei limiti indicatidall’articolo 2435 bis primo comma c.c. ridotti dellametà, i soli lavoratori avranno diritto a nominarealmeno un componente sia dell’organo di amministrazioneche dell’organo di controllo. Qualora il superamentodei suddetti limiti non avvenga in concomitanza con lacessazione dell’organo amministrativo in carica,l’assemblea potrà decidere se detto amministratore vadaad integrare l’organo amministrativo, rimanendo incarica sino alla scadenza dello stesso, o se provocarela decadenza dell’organo in carica e nominarne unonuovo in sostituzione, del quale dovrà fare partel’amministratore espresso dai lavoratori. Ilverificarsi dell’ipotesi prevista dal presente commacostituisce giusta causa di revoca dell’organoamministrativo in carica.Si applica l’articolo 11 D.Lgs. 112/2017".Non essendovi più nulla a deliberare e nessuno avendochiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta laseduta alle ore quattordici e minuti quarantasette.Il comparente mi consegna il nuovo testo dello Statuto,aggiornato con le modifiche di cui sopra, quale testo,dispensatamene la lettura per volontà del comparentemedesimo, previe le vidimazioni di legge, si allega alpresente sotto la lettera "A".Il comparente dichiara: di essere stato informato cheil trattamento dei dati personali forniti è effettuatoda me notaio, in qualità di titolare del trattamento,nell’ambito dei compiti assegnati dalla legislazionevigente ed è finalizzato unicamente all’espletamentodelle attività connesse a questo atto e sueconseguenziali; di essere edotto del fatto che allostesso sono riconosciuti i diritti previsti dallanormativa in materia di privacy, in quanto compatibilicon gli obblighi di conservazione imposti dalla LeggeNotarile; di avere ricevuto idonea informativa inmerito a tali diritti e alle relative modalità diesercizio, nonché al contenuto, alle modalità e allefinalità del trattamento dei dati, al qualeespressamente consentono, nei limiti di quantooccorrente per le suddette finalità.Tutte le spese del presente atto, così come quelle daesso dipendenti, si convengono a carico della società.Di quest'atto ho dato lettura al comparente che lo

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approva. Scritto a mano e a macchina da me e da personedi mia fiducia, su ventisette pagine di sette fogli.Si sottoscrive alle ore quattordici e minutiquarantotto.In originale firmatoAndrea NOVALIAlessandro SCILABRA notaio

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Allegato "A" al numero 7.372 di raccoltaSTATUTO

Articolo 1 - DenominazioneE’ costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112, una società a responsabilità limitata denominata“EMN RESEARCH ITALY Impresa Sociale S.r.l.”, senzavincoli di rappresentazione grafica.Articolo 2 - SedeLa società ha sede nel Comune di Torino.Articolo 3 – Scopo ed oggettoLa società si propone di esercitare in via stabile eprincipale le attività di impresa di interesse generaleinfra specificate, senza scopo di lucro soggettivo eper realizzare finalità civiche, solidaristiche e diutilità sociale attraverso l’esercizio di attivitàeconomiche organizzate al fine della produzione e delloscambio di beni e servizi di utilità sociale, adottandomodalità di gestione responsabili e trasparenti efavorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori,degli utenti e degli altri soggetti interessati allasua attività.La società opera nei settori della ricerca scientificadi particolare interesse sociale e dell’organizzazionee gestione di attività culturali di cui all’articolo 2comma 1 lettere h) et i) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112 in particolare nell’ambito della ricercascientifica ed ha per oggetto la contrattazione e laconduzione a lungo termine di progetti a caratterescientifico, l’offerta al singolo sperimentatore dellapropria esperienza, del personale e dei mezzi per lafase di contrattazione con i finanziatori, successivaall’approvazione della proposta scientifica e delprocesso di sottomissione all’autorità competente,proseguendo nel supporto durante la conduzione econclusione del progetto, anche quale promotore dellasperimentazione.La società potrà inoltre:- offrire assistenza nella stesura, presentazione esottomissione dei progetti per la richiesta difinanziamento alla comunità europea; gestire i contattitra i vari partner del progetto durante la fase dicontrattazione, stesura e sottomissione e durantel’intera durata del progetto;- organizzare corsi formativi per studenti eprofessionisti nel campo dell’ematologia e inparticolare del mieloma multiplo, oltreall’organizzazione di seminari informativi per ipazienti affetti da mieloma multiplo e i loro familiari; - organizzare congressi nel campo del mieloma edell’ematologia per la divulgazione dei risultati della

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ricerca svolta.La società può assumere e concedere agenzie,commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, emandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti,know-how e altre opere dell’ingegno umano, compierericerche di mercato ed elaborazioni di dati per contoproprio e per conto di terzi, concedere e ottenerelicenze di sfruttamento commerciale nonché compiere leoperazioni commerciali, immobiliari, mobiliari efinanziarie, queste ultime non nei confronti delpubblico, necessarie o utili per il raggiungimentodegli scopi sociali.La società può altresì assumere interessenze epartecipazioni in altre società o imprese di qualunquenatura aventi oggetto analogo, affine o connesso alproprio ovvero aventi una funzione strumentale alraggiungimento dell’oggetto sociale, nonché rilasciare,senza carattere di professionalità, fideiussioni ealtre garanzie in genere, anche reali, in quantostrumentali al conseguimento dell’oggetto sociale.Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nelrispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.L'impresa sociale si propone di osservarescrupolosamente tutta la normativa applicabile allapropria attività, con particolare riferimento alledisciplina di cui al D.Lgs. 112/2017; la stessa siavvarrà, in quanto applicabili, di tutte le provvidenzee agevolazioni fiscali previste dalla legge especificamente, ricorrendone i presupposti, dellemisure fiscali e di sostegno economico riconosciutedall'articolo 18 D.Lgs. 112/2017.Articolo 4 - DurataLa durata della società è stabilita fino al 31 dicembre2050 e potrà essere prorogata dall’assemblea dei soci.Articolo 5 - CapitaleIl capitale sociale è di euro 20.000 (ventimila) e puòessere aumentato mediante conferimento di tutti glielementi dell'attivo suscettibili di valutazioneeconomica.L'aumento di capitale, salvo per il caso di cuiall'articolo 2482 ter del codice civile, può essereattuato anche mediante offerta a terzi; in tal casospetta ai soci che non hanno consentito alla decisioneil diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 delcodice civile.La società può acquisire finanziamenti dai soci conobbligo di rimborso, in ottemperanza alle disposizionidi legge, anche in misura non proporzionale allerispettive partecipazioni al capitale sociale. Salvodiversa determinazione, i versamenti dei soci a favore

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della società si intendono infruttiferi di interessi.Articolo 6 - Trasferimento partecipazioni e dirittiLe partecipazioni dei soci ed i diritti relativi allestesse sono liberamente trasferibili in virtù delprincipio di non discriminazione di cui all’articolo 8del D.Lgs. 112/2017.Articolo 7 - Decisioni dei sociSono riservati alla competenza dei soci:1) l'approvazione del bilancio;2) la nomina, salvo quanto previsto agli articoli 12 et29, quest'ultimo ove concretamente applicabile, delpresente statuto, e la revoca degli amministratori e ladeterminazione dei compensi spettanti agli stessi;3) la nomina dell'organo di controllo e ladeterminazione della relativa retribuzione annuale;4) le modificazioni del presente statuto;5) la decisione di compiere operazioni che comportanouna sostanziale modificazione dell'oggetto socialedeterminato nell'articolo 3 del presente statuto o unarilevante modificazione dei diritti dei soci;6) il conferimento e la revoca dell'incarico direvisione legale dei conti.I soci inoltre decidono sugli argomenti che uno o piùamministratori o tanti soci che rappresentano almeno unterzo del capitale sociale sottopongono alla loroapprovazione e su quant'altro ad essi riservato dallalegge.Per le materie indicate ai numeri 4) e 5) del primocomma del presente articolo, nonché nel caso previstodal quarto comma dell'articolo 2482 bis del codicecivile oppure quando lo richiedono uno o piùamministratori od un numero di soci che rappresentanoalmeno un terzo del capitale sociale, le decisioni deisoci sono adottate mediante deliberazione assembleare;in tutte le altre ipotesi le decisioni possono essereadottate sulla base del consenso espresso per iscritto.Articolo 8 - Decisioni dei soci assunte medianteconsenso espresso per iscrittoOve si adotti il metodo della decisione medianteconsenso dei soci espresso per iscritto, l'organoamministrativo predispone il testo deliberativo, lotrasmette all'organo di controllo, onde consentire allostesso di formulare le proprie osservazioni e,unitamente alle eventuali osservazioni dell'organo dicontrollo, lo trasmette a tutti i soci con qualunquemezzo che garantisca la prova dell'avvenutoricevimento. Questi ultimi potranno prestare il proprioconsenso al testo deliberativo sottoscrivendo ilrelativo documento e trasmettendolo alla società conqualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto

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ricevimento.Il testo deliberativo si intende approvato dai soci chelo sottoscrivono e lo trasmettono alla società entrodieci giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui siconsidera assunta la decisione dei soci coincide con ilgiorno in cui perviene alla società il consenso delsocio occorrente per il raggiungimento del quorumdeliberativo per l'assunzione della decisione.Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano lamaggioranza richiesta per l'approvazione delladecisione, la decisione così assunta deve esserecomunicata, entro quindici giorni dalla data diadozione della decisione, con qualunque mezzo chegarantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tuttii soci, ai componenti dell'organo amministrativo e diquello di controllo e deve essere trascrittatempestivamente a cura dell'organo amministrativo nellibro delle decisioni dei soci unitamente a:a) l'indicazione della data in cui la decisione deveintendersi adottata;b) l'indicazione delle generalità degli aventi dirittoal voto e il capitale rappresentato da ciascuno;c) le osservazioni dell'organo di controllo;d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto iltesto deliberativo.I documenti pervenuti alla società e recantil'espressione della volontà dei soci vanno conservatiunitamente al libro delle decisioni dei soci.Le decisioni dei soci con consenso espresso periscritto sono prese con il voto favorevole dellamaggioranza del capitale sociale.Articolo 9 - Convocazione assembleaL'assemblea è convocata dall'organo amministrativo,anche fuori della sede sociale purché in Italia,mediante avviso scritto con prova di ricevimentorecapitato almeno otto giorni prima dell'adunanza aisoci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a talfine comunicati, al numero di utenza telefax oall'indirizzo di posta elettronica.Nel predetto avviso può essere prevista una eventualeseconda convocazione.In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quandoad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti icomponenti l'organo amministrativo e quello dicontrollo sono presenti o informati della riunione enessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediantemezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodocollegiale e dei principi di buona fede e di parità ditrattamento dei soci.

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Articolo 10 - Costituzione assemblea e validità delledeliberazioniL'assemblea è regolarmente costituita con la presenzadi tanti soci che rappresentino almeno la metà delcapitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; perle modificazioni del presente statuto e per ledecisioni di compiere operazioni che comportano unasostanziale modificazione dell'oggetto socialedeterminato nell'articolo 3 del presente statuto o unarilevante modificazione dei diritti dei soci ènecessario il voto favorevole di tanti soci cherappresentino almeno i due terzi del capitale sociale,ferme restando le particolari superiori maggioranze neicasi espressamente previsti dalla legge.Articolo 11 - Presidenza dell'assembleaL'assemblea è presieduta dal presidente del consigliodi amministrazione o, in mancanza, dalla personadesignata dagli intervenuti i quali inoltre designanoil segretario della stessa.Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi ditelecomunicazione, la presidenza è assunta inconformità a quanto precede se i soggetti ivi indicatisono presenti nel luogo di convocazione; in casocontrario la presidenza è assunta dalla personadesignata dagli intervenuti.Il presidente dell'assemblea verifica la regolaritàdella costituzione, accerta l'identità e lalegittimazione dei presenti, regola il suo svolgimentoed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti ditali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportunodal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto daun notaio designato dallo stesso presidente.Articolo 12 - Organo amministrativoLa società è amministrata da un consiglio diamministrazione composto da un minimo di due ad unmassimo di cinque membri.Gli amministratori possono anche non essere soci edurano in carica per il periodo stabilito dai sociall'atto della nomina.Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piùamministratori, gli altri provvedono a sostituirli condeliberazione approvata dall'organo di controllo, senominato, purché la maggioranza sia sempre costituitada amministratori nominati dai soci. Gli amministratoricosì nominati restano in carica fino alla prossimadecisione dei soci.Qualora, per dimissioni od altre cause, cessi unamministratore, nel caso in cui il consiglio siacomposto di due membri, o la maggioranza degli

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amministratori nominati dai soci, nel caso in cui ilconsiglio sia composto di tre o più membri, l'interoconsiglio si intenderà cessato e gli amministratoririmasti in carica dovranno sottoporre d'urgenza ai socila proposta di nomina del nuovo organo amministrativo.I soggetti che assumono le cariche sociali, ai sensidell’articolo 7 del D.Lgs. 112/2017, devono possedere iseguenti requisiti di onorabilità, professionalità eindipendenza:- assenza di procedimenti penali e carichi pendenti;- comprovata esperienza nelle attività svolte dallasocietà;- mancanza di esercizio di altre attività in conflittodi interessi.Non possono assumere la presidenza dell’impresa socialei rappresentanti degli enti di cui all’articolo 4,comma 3 D.Lgs. 112/2017.Articolo 13 - Poteri dell'organo amministrativoAl consiglio di amministrazione spettano tutti i piùampi poteri di ordinaria e straordinariaamministrazione e di disposizione che non sianoriservati inderogabilmente dalla legge o dall'articolo7 del presente statuto alla competenza dei soci.Il consiglio può, nei limiti di legge, delegare ad unoo più dei suoi membri proprie attribuzioni.Articolo 14 - CaricheIl consiglio di amministrazione, allorquando non viabbiano provveduto i soci, nomina il presidente; puòaltresì nominare un vice presidente e uno o piùamministratori delegati nonché attribuire altreparticolari cariche.Articolo 15 - Firma e rappresentanza della societàLa firma e la rappresentanza della società spettano alpresidente del consiglio di amministrazione e, ovenominati, al vice presidente e agli amministratoridelegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loroconferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, ingiudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazionidel consiglio.Articolo 16 - Riunioni del consiglio di amministrazioneIl consiglio di amministrazione deve essere convocato,in Italia, mediante lettera raccomandata, telegramma,telefax o posta elettronica da inviarsi a cura delpresidente o del vice presidente o di un amministratoredelegato cinque giorni prima della riunione, salvo icasi di urgenza per i quali è sufficiente il preavvisodi un giorno.La presenza alle riunioni del consiglio diamministrazione può avvenire anche mediante mezzi ditelecomunicazione.

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Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vicepresidente o da un amministratore delegato, se presentinel luogo di convocazione; in caso contrario lapresidenza è assunta dall'amministratore eletto dagliintervenuti.Per la validità delle deliberazioni del consiglio diamministrazione è necessaria la presenza dellamaggioranza degli amministratori in carica.Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta deivoti dei presenti; in caso di parità prevale il votodel presidente del consiglio di amministrazione, sepresente.In caso di consiglio di amministrazione composto disoli due membri, il disaccordo circa la revoca di unadelega di poteri è causa di decadenza dalla carica dientrambi gli amministratori.Articolo 17 - Decisioni del consiglio diamministrazione adottate sulla base di consensoespresso per iscrittoQualora lo preveda il presidente e nessuno deicomponenti l'organo amministrativo e di quello dicontrollo si opponga, le singole decisioni possonoessere adottate sulla base di consenso espresso periscritto.In tal caso, il presidente predispone il testodeliberativo, lo trasmette all'organo di controllo,onde consentire allo stesso di formulare le proprieeventuali osservazioni e, unitamente alle eventualiosservazioni dell'organo di controllo, lo trasmette atutti gli amministratori. Questi ultimi potrannoprestare il proprio consenso al testo deliberativosottoscrivendo il documento e trasmettendolo allasocietà con qualunque mezzo che garantisca la provadell'avvenuto ricevimento. Il testo deliberativo siintende approvato dagli amministratori che trasmettonoil documento sottoscritto alla società entro tre giornidalla sua ricezione. Il momento in cui si consideraassunta la decisione degli amministratori coincide conil giorno in cui perviene alla società il consenso,validamente espresso, dell'amministratore occorrenteper il raggiungimento del quorum richiesto dal presentestatuto per l'assunzione della decisione; quanto soprasempre che fino a tale momento nessun amministratore osindaco si sia opposto alla adozione della decisionesulla base di consenso espresso per iscritto, nel qualcaso l'iter del consenso espresso per iscritto deveessere interrotto ed il presidente provvede a convocaresenza indugio la riunione del consiglio diamministrazione. I consensi eventualmente già espressinon vincolano gli amministratori nella espressione del

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voto nella riunione collegiale.Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano lamaggioranza richiesta per l'approvazione delladecisione, la decisione così formata deve esserecomunicata a tutti i componenti dell'organoamministrativo e di quello di controllo e trascrittatempestivamente a cura dell'organo amministrativo nellibro delle decisioni degli amministratori unitamente a:a) l'indicazione della data in cui la decisione deveintendersi formata;b) l'indicazione delle generalità degli amministratoriaventi diritto al voto;c) le osservazioni dell'organo di controllo;d) le generalità degli amministratori che hannosottoscritto il testo deliberativo.I documenti pervenuti alla società e recantil'espressione della volontà degli amministratori vannoconservati unitamente al libro delle decisioni degliamministratori.Le decisioni del consiglio di amministrazione conconsenso espresso per iscritto sono prese con il votofavorevole della maggioranza degli amministratori.Articolo 18 - Compensi e rimborsi speseI soci stabiliscono, nei limiti previsti dall’articolo3 del D.Lgs. 112/2017 e di ogni altra norma di legge inmateria, eventuali compensi a favore degliamministratori, anche deliberando una indennità di finemandato.Il consiglio stabilisce la remunerazione degliamministratori investiti di particolari cariche edincaricati di particolari prestazioni professionali,sentito il parere dell'organo di controllo.Tutti gli amministratori e i sindaci hanno diritto alrimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delmandato.Articolo 19 - Direttori generaliL'organo amministrativo può nominare uno o piùdirettori generali.Articolo 20 - Organo di controlloL’assemblea deve nominare un sindaco effettivo oppureun collegio sindacale composto di tre sindacieffettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltreessere nominati due sindaci supplenti.Ciascun sindaco deve avere i requisiti previsti dagliarticoli 2397 comma 2 e 2399 codice civile.L’organo di controllo vigila sull'osservanza dellalegge e dello statuto e sul rispetto dei principi dicorretta amministrazione, nonché sull'adeguatezzadell'assetto organizzativo, amministrativo e contabilee sul suo concreto funzionamento.

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Esso esercita inoltre compiti di monitoraggiodell'osservanza delle finalità sociali da partedell'impresa, avuto particolare riguardo alledisposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 delD.Lgs. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale siaredatto in conformità alle linee guida di cuiall’articolo 9 comma 2 del medesimo decreto. Degliesiti di detto monitoraggio deve essere data risultanzain sede di redazione del bilancio sociale.L’organo di controllo può in qualsiasi momentoprocedere ad atti di ispezione e di controllo; a talefine, può chiedere agli amministratori notiziesull'andamento delle operazioni o su determinatiaffari. Le riunioni del collegio sindacale possonosvolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nelluogo di convocazione, ove deve essere presente almenoun sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poteressere identificati e deve essere loro consentito diseguire la discussione, di intervenire in tempo realealla trattazione degli argomenti affrontati e diricevere, trasmettere o visionare documenti.Articolo 21 – Working Group (Gruppo di lavoro)Il Working Group European Myeloma Network-Italy (WG) èparte integrante di EMN Research Italy srl Impresasociale della quale costituisce il gruppo scientifico;esso è un organo consultivo e propositivo della societàper tutte le scelte di carattere scientifico, culturalee didattico.Articolo 22 – Revisione legale dei contiNel caso in cui l'impresa sociale superi per dueesercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primocomma dell'articolo 2435 bis del codice civile, larevisione legale dei conti è esercitata da un revisorelegale o da una società di revisione iscrittinell'apposito registro o da sindaci iscrittinell'apposito registro dei revisori legali.Articolo 23 - Esercizio socialeL'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ognianno.Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio diamministrazione provvede alla redazione del bilanciod'esercizio in conformità e con l'osservanza delledisposizioni di legge.Il consiglio di amministrazione provvede altresì, aisensi dell'articolo 9 comma 2 del D.Lgs. 112/2017 e conle modalità e i criteri previsti in detta norma e nelledisposizioni dalla stessa richiamate, alla redazione eal deposito nel registro delle imprese del bilanciosociale e alla relativa pubblicazione sul sito internet

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della società.Il bilancio deve essere presentato ai soci perl'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusuradell'esercizio sociale; tale termine, nei casiconsentiti dalla legge, può essere elevato acentottanta giorni.Articolo 24 - Ripartizione degli utiliLa società non ha scopo di lucro soggettivo.Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allosvolgimento dell'attività societaria o ad incrementodel patrimonio, salvo quanto previsto dagli articoli 3comma 3 e 16 D.Lgs. 112/2017.L'impresa sociale può destinare, secondo quantodeliberato dall'assemblea in sede di approvazione delbilancio, una quota inferiore al cinquanta per centodegli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotteeventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:a) ad aumento gratuito del capitale socialesottoscritto e versato dai soci, nei limiti dellevariazioni dell'indice nazionale generale annuo deiprezzi al consumo per le famiglie di operai eimpiegati, calcolate dall'ISTAT per il periodocorrispondente all'esercizio sociale in cui gli utili egli avanzi di gestione stati prodotti, oppure alladistribuzione, anche mediante aumento gratuito delcapitale sociale o emissione di strumenti finanziari,di dividendi ai soci, in misura comunque non superioreall'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitaleeffettivamente versato;b) a erogazioni gratuite in favore di enti del terzosettore diversi dalle imprese sociali, che non sianofondatori, associati, soci dell'impresa sociale osocietà da questa controllate, finalizzate allapromozione di specifici progetti di utilità sociale.Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalprecedente comma, è vietata ogni altra forma didistribuzione, anche in forma indiretta, di utili eavanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominatiin favore di fondatori, amministratori e altricomponenti degli organi sociali, soci, lavoratori ocollaboratori, anche nel caso di recesso o di qualsiasialtra ipotesi di scioglimento individuale del rapportosociale: in tali ipotesi è tuttavia ammesso il rimborsoal socio del capitale effettivamente versato edeventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cuiall’articolo 3, comma 3, lettera a) D.Lgs. 112/2017.Articolo 25 - RecessoIl socio può recedere dalla società nei soli casistabiliti dalla legge.

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Il diritto di recesso è esercitato mediante letteraraccomandata che deve essere spedita entro quindicigiorni dall'iscrizione nel registro delle imprese delladelibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lolegittima è diverso da una deliberazione, entro trentagiorni dalla sua conoscenza da parte del socio.I criteri di determinazione del valore dellepartecipazioni e il procedimento di liquidazione sonoregolati dalla legge.Articolo 26 – ScioglimentoIn caso di scioglimento della società, con decisionedei soci sono stabilite le modalità della liquidazionee la nomina di uno o più liquidatori, determinandone ipoteri ed il compenso nonché quant'altro stabilitodalla legge.In caso di scioglimento volontario o di perditavolontaria della qualifica di impresa sociale, ilpatrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamenteversato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato,e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limitidi quanto permesso dalla legge e dal presente statuto,è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti eoperanti da almeno tre anni o ai fondi di cuiall’articolo 16, comma 1, D.Lgs. 112/2017, secondoquanto stabilito dall’assemblea dei soci che ha assuntola relativa delibera.Articolo 27 - Trasformazione - Fusione - Scissione -Cessione d'aziendaLa trasformazione, la fusione e la scissione devonoessere realizzate in modo da preservare l'assenza discopo di lucro, i vincoli di destinazione delpatrimonio e il perseguimento delle attività e dellefinalità da parte dei soggetti risultanti dagli attiposti in essere; la cessione d'azienda o di un ramod’azienda relativo allo svolgimento dell’attivitàd’impresa di interesse generale deve essere realizzata,previa relazione giurata di un esperto designato daltribunale nel cui circondario ha sede la società,attestante il valore effettivo del patrimoniodell’impresa, in modo da preservare il perseguimentodelle attività e delle finalità da parte delcessionario.Gli atti di cui al comma precedente devono essere postiin essere in conformità alle disposizioni di cuiall’articolo 12 D.Lgs. 112/2017 e degli atti e normedagli stessi richiamati.L’organo amministrativo procede alla notifica previstadall’articolo 12, comma 3 D.Lgs. 112/2017, allegandovitutta la documentazione ivi prescritta: l’efficaciadegli atti di cui al primo paragrafo è subordinata

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all’autorizzazione del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, che si intende concessa decorsinovanta giorni dalla ricezione della notifica.Articolo 28 - Domicilio dei sociPer domicilio di ogni socio nei rapporti con la societàsi intende quello risultante dal registro delle imprese.Articolo 29 – Coinvolgimento dei lavoratori e deidestinatari delle attivitàNei regolamenti aziendali sono previste forme dicoinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e deglialtri soggetti direttamente interessati alle attività.Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasimeccanismo, ivi comprese l'informazione, la consulta-zione o la partecipazione, mediante il qualelavoratori, utenti e interessati possono esercitareun'influenza sulle decisioni che devono essere adottatenell'ambito dell'impresa, almeno in relazione allequestioni che incidano direttamente sulle condizioni dilavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodottio scambiati.Salvo maggiori e più ampi diritti previsti dairegolamenti di cui al primo paragrafo, a ciascuna dellesuddette categorie compete la nomina di unrappresentante comune che avrà facoltà di partecipare,con facoltà di intervento ma senza diritto di voto,alle assemblee, nonché di richiedere all’organoamministrativo informazioni relative agli argomenti diinteresse.In caso di superamento di due dei limiti indicatidall’articolo 2435 bis primo comma c.c. ridotti dellametà, i soli lavoratori avranno diritto a nominarealmeno un componente sia dell’organo di amministrazioneche dell’organo di controllo. Qualora il superamentodei suddetti limiti non avvenga in concomitanza con lacessazione dell’organo amministrativo in carica,l’assemblea potrà decidere se detto amministratore vadaad integrare l’organo amministrativo, rimanendo incarica sino alla scadenza dello stesso, o se provocarela decadenza dell’organo in carica e nominarne unonuovo in sostituzione, del quale dovrà fare partel’amministratore espresso dai lavoratori. Ilverificarsi dell’ipotesi prevista dal presente commacostituisce giusta causa di revoca dell’organoamministrativo in carica.Si applica l’articolo 11 D.Lgs. 112/2017Articolo 30 – Foro competentePer tutte le controversie circa l’interpretazione ol’esecuzione del presente statuto, il foro competentesarà quello competente per sede della società.Articolo 31 - Disposizioni generali

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Per quanto non previsto dal presente statuto, siapplicano le norme di legge di tempo in tempo vigenti.In originale firmatoAndrea NOVALIAlessandro SCILABRA notaio

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Io sottoscritto dottor Alessandro Scilabra, Notaio in Tori-

no, certifico che la presente copia su supporto informatico

rilasciata ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 7 marzo 2005 n.

82 è conforme al documento originale su supporto cartaceo cu-

stodito nella raccolta dei miei atti.

Si trasmette ad uso consentito.