Dossier Tutela Acque - Conferenze Stato Regioni e Unificata · 2013-11-28 · ... e di Città del...

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ufficio di Segreteria della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano Dossier di Documentazione L’attività della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata in materia di tutela delle acque 2009 – 2013 A cura del Servizio V° “Ambiente e Territorio” Autori: Massimiliano Cosenza, Roberto Rodia

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ufficio di Segreteria della Conferenza Permanente per i rapporti

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

Dossier di Documentazione

L’attività della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata

in materia di tutela delle acque

2009 – 2013

A cura del Servizio V° “Ambiente e Territorio”

Autori: Massimiliano Cosenza, Roberto Rodia

INDICE Introduzione 1.Inquadramento della materia a livello comunitario; 2.Il contesto nazionale ed il ruolo delle Regioni; 3.L’operato della Conferenza Stato-Regioni ed Unificata; Appendice: Le istruttorie e gli atti delle Conferenze Stato-Regioni ed Unificata

INTRODUZIONE   L’acqua ha sempre rappresentato una risorsa primaria e fondamentale per l’uomo e, come

tutte le risorse ambientali, è stata oggetto negli ultimi vent’anni di particolare attenzione da

parte della Comunità europea.

La prima legislazione comunitaria in materia di acque è stata incentrata sul principio di

controllo delle emissioni attraverso la fissazione di limiti di inquinanti che possono essere

immessi nei corpi idrici e una tutela settoriale che comprendeva, ad esempio, la protezione

della qualità delle acque destinate al consumo umano, alla balneazione e alla vita dei

pesci, nonché la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento provocato da talune

sostanze pericolose o dai nitrati provenienti da fonti agricole.

A seguito del congresso ministeriale sulla politica comunitaria in materia di acque tenutosi

a Francoforte nel 1988, è stato riconosciuto il limite di un approccio frammentario sui

singoli aspetti è si invece affermata la consapevolezza della necessità di una politica

globale e sostenibile per la protezione delle acque e di una direttiva quadro in grado di

fissarne i principi base.

1.  INQUADRAMENTO  DELLA  MATERIA  A  LIVELLO  COMUNITARIO   Nasce, il 23 ottobre del 2000, la Direttiva 2000/60/CE “che istituisce un quadro per

l’azione comunitaria in materia di acque” (Water Framework Directive) avente lo scopo di

mantenere e migliorare l’ambiente acquatico del territorio dell’Unione attraverso misure

integrate sugli aspetti qualitativi e quantitativi.

Nel punto 1 del preambolo della Direttiva sono espressi due concetti basilari: il primo

sottolinea l’importanza dell’acqua come risorsa fondamentale, in quanto non solo essa

soddisfa bisogni primari della popolazione ed è vitale per tutti gli ecosistemi, ma

costituisce anche una chiave dello sviluppo in grado di produrre e sostenere il benessere

(attraverso l’agricoltura, la pesca, la produzione di energia, l’industria, i trasporti e il

turismo); il secondo evidenzia la necessità di intraprendere azioni di salvaguardia della

risorsa idrica per evitarne il deterioramento sia qualitativo che quantitativo.

Mentre nelle normative precedenti in materia di acque si perseguiva in prevalenza il

rispetto di una serie di standard predefiniti (riferendosi sostanzialmente agli impatti sulla

risorsa e imponendo al sistema socioeconomico comportamenti e modalità cui adeguarsi),

la Direttiva

sottolinea, invece, l’esigenza di una complessa gestione quali-quantitativa della risorsa,

improntata alla salvaguardia e alla coerente assunzione dei principi dello sviluppo

sostenibile che ispirano i fondamentali documenti internazionali, dal capitolo 18

dell’Agenda 21 (protezione delle acque) alla conferenza di Dublino del 1992 (dove viene

fra l’altro sancito il principio dell’acqua come bene di rilevanza economica e sociale), al V

Programma Quadro di azione ambientale dell’UE, fino alle recenti dichiarazioni comuni del

summit di Johannesburg (2002) e del Forum Mondiale sull’Acqua di Kyoto (2003) e di Città

del Messico (2006).

I punti chiave della Direttiva quadro possono essere così sintetizzati:

• gestione integrata delle acque superficiali e delle acque sotterranee a livello di bacino

idrografico;

• tutela delle acque basata su obiettivi di qualità e rispetto dei limiti di concentrazione

nelle acque;

• analisi economica e recupero dei costi;

• sviluppo di un uso sostenibile della risorsa;

• partecipazione pubblica e trasparenza nella fase di elaborazione del piano.

L’atto comunitario, al fine del raggiungimento di determinati obiettivi di qualità dei corpi

idrici si fonda principalmente su un approccio per bacino.

Individuati infatti i singoli bacini idrografici, è prevista la loro assegnazione al relativo

distretto, definito quale principale unità di gestione e costituito, oltre che da uno o più

bacini idrografici limitrofi, dalle rispettive acque sotterranee e costiere.

All’autorità preposta ad ogni distretto idrografico è demandato il compito di assumere,

attraverso i Piani di gestione, i programmi di misure coordinati per distretto, anche

articolati per sottobacini, settori, problematiche o categorie di acque. Per l’identificazione

dell’Autorità di distretto, le previsioni dell’articolo 3 della Direttiva (recante il titolo

“Coordinamento delle disposizioni amministrative all'interno dei distretti idrografici”) non

postulano peraltro modelli rigidi e danno agli Stati membri la facoltà di individuare la stessa

in un organismo nazionale esistente. Il punto 13 del preambolo della Direttiva quadro

ricorda infatti che “Le decisioni dovrebbero essere adottate al livello più vicino possibile ai

luoghi di utilizzo effettivo o di degrado delle acque. Si dovrebbero privilegiare le azioni che

rientrino fra le competenze degli Stati membri, attraverso programmi di misure adeguati

alle condizioni regionali e locali”.

2.  IL  CONTESTO  NAZIONALE  ED  IL  RUOLO  DELLE  REGIONI  

Nel settore dell’uso e della tutela delle risorse idriche anche le disposizioni legislative

nazionali sono state caratterizzate alle origini da una marcata frammentazione e dallo

stratificarsi di successive sovrapposizioni e integrazioni che ne hanno reso notevolmente

complessa l'interpretazione e l'applicazione.

Dalla legge 319/1976 (Legge Merli) di disciplina generale degli scarichi e degli interventi

volti al risanamento dei corpi idrici, al t.u. 1775/1933, tutt’oggi disciplina cardine

dell'ordinamento delle utilizzazioni delle risorse, è mancato un intervento di unificazione e

raccordo dei diversi comparti in cui si articola la materia acqua.

Con l’approvazione della legge 36/1994 (Legge Galli) si è compiuto un primo tentativo di

gettare le basi per una trattazione organica della materia con l’introduzione del principio di

pubblicità generalizzata delle acque e di utilizzazione della stessa secondo criteri di

solidarietà e salvaguardia del bene ambientale nonché con le disposizioni dedicate alla

riorganizzazione dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad

usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue in un unico sistema idrico integrato.

Una significativa, seppur ancora parziale, inversione di tendenza si è avuta con

l’approvazione del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 che ha rappresentato uno

sforzo di riconduzione a unitarietà legislativa dei diversi profili che caratterizzano la

materia e che si è fondato in particolare:

• sull’acquisizione, l’organizzazione unitaria e l’impiego di dati scientifici e tecnici

corposi, dettagliati e attendibili;

• sulla gestione per bacini e sottobacini, che consenta di compiere scelte complessive e

tra loro integrate;

• sull’approccio combinato, integrando il tradizionale sistema di controllo delle

immissioni inquinanti fondato sui valori-limite di emissione con quello che fissa gli

obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici che devono essere raggiunti;

• sull’approccio integrato, che promuove una gestione integrata delle acque negli

aspetti quantitativi e qualitativi, nonché della stretta interconnessione tra acque

superficiali e acque sotterranee;

• sulla definizione di zone a diversa sensibilità e destinazione d’uso (aree sensibili e

zone vulnerabili), in cui programmare interventi o dettare norme che garantiscano, in

ragione delle differenti criticità territoriali e ambientali, una particolare tutela dal punto

di vista qualitativo e quantitativo sia per la destinazione a un particolare uso, sia per la

conservazione dell’ecosistema;

Già in armonia con l’orientamento dell’Unione europea, il d.lgs. 152/1999 si prefigge di

prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati,

conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle

destinate a particolari utilizzazioni, perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse

idriche, con priorità per quelle potabili, mantenere la capacità naturale di autodepurazione

dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben

diversificate.

A tal fine identifica e disciplina i seguenti strumenti:

• l’individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi

idrici;

• la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell’ambito di ciascun bacino

idrografico;

• il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori

limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;

• l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi

idrici, nell’ambito del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36;

• l’individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento nelle

zone vulnerabili e nelle aree sensibili;

• l’individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo

delle risorse idriche;

• un adeguato sistema di controlli e di sanzioni.

Ne consegue che la disciplina nazionale, oltre a recepire le due importanti direttive

comunitarie in materia di trattamento delle acque reflue urbane e di tutela

dall’inquinamento da nitrati di origine agricola, opera un riordino complessivo e

profondamente innovatore della pregressa disciplina di tutela qualitativa delle acque, con

particolare riferimento agli scarichi, e contestualmente l’armonizzazione ai nuovi principi di

tutela integrata e per bacini idrografici dei corpi legislativi concernenti l’uso delle acque, la

qualità delle acque destinate al consumo umano e la disciplina dei servizi idrici.

Il d.lgs. 152/1999 pone in capo alle Regioni, in ossequio al principio di sussidiarietà,

l’adozione e l’approvazione del Piano di tutela, documento di pianificazione generale

contenente gli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi

di qualità dei corpi idrici e le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del

sistema idrico.

Il piano contiene in particolare:

• i risultati dell’attività conoscitiva;

• l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;

• l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche

misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento;

• le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino

idrografico;

• l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;

• il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti;

• gli interventi di bonifica dei corpi idrici.

In applicazione del principio di gestione per bacini e sottobacini, il d.lgs. 152/1999 ha

inserito l’attività pianificatoria regionale di tutela delle acque nei complessi meccanismi

della legge 18 maggio 1989, n. 183, che già si fondava proprio sull’individuazione del

bacino idrografico come unità ecosistemica di riferimento per una efficace attività di

governo di “difesa dalle acque e delle acque”.

Ripartito l'intero territorio nazionale in bacini idrografici, classificandoli in bacini di rilievo

nazionale, interregionale e regionale, la l. 183/1989 istituisce l'Autorità di bacino, che nel

caso dei nei bacini di rilievo nazionale e interregionale, è organismo a composizione mista

statale e regionale.

In questi casi l’operato dell’Autorità di bacino si distingue da quello delle Regioni che la

compongono per il livello su cui incide: in nome dell’unitarietà del bacino idrografico, su

macro-scala vengono fissati obiettivi comuni a tutte le Regioni afferenti al bacino stesso,

mentre in ambito regionale, nel rispetto delle peculiarità e specificità locali, sono

determinati e attuati gli interventi e le azioni preordinate al raggiungimento dei fini

prefissati.

Di tale ricomposizione di ruoli ha tenuto conto il legislatore del decreto 152/1999, laddove

ha demandato:

• alle Autorità di bacino la preventiva fissazione degli obiettivi a scala di bacino e delle

priorità di intervento nonché la verifica - prima della sua approvazione - della

conformità dell’atto pianificatorio agli obiettivi e alle priorità individuati;

• alle Regioni l’adozione dei Piani di tutela delle acque entro il 31 dicembre 2003 e la

loro approvazione entro il 31 dicembre 2004.

• Il quadro normativo nazionale di riferimento è attualmente costituito dal decreto

legislativo 3 aprile 2006 n. 152, emanato in attuazione della legge 308/2004 che ha

demandato al Governo il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione

in materia ambientale.

• Per quanto concerne le risorse idriche, la Parte III del decreto abroga la legge

183/1989, la legge 36/1994 e il d.lgs. 152/1999, riproponendone gran parte delle

disposizioni con una serie modificazioni.

• Sempre con specifico riferimento alla tutela delle acque, il Codice dell’Ambiente, nel

compiere una sintesi della normativa nazionale afferente la materia, demanda

l’approfondimento di argomenti puntuali, ed al tempo stesso di grande interesse, a

decreti o regolamenti di successiva emanazione, previo parere della Conferenza Stato

Regioni.

3.  L’OPERATO  DELLE  CONFERENZE  STATO  -­‐  REGIONI  ED  UNIFICATA  

Per quanto inerisce la materia “tutela delle acque”, le Conferenze Stato-Regioni e

Unificata, nell’ultimo quadriennio, hanno esaminato una serie di schemi di provvedimenti,

da emanarsi in ottemperanza sia a Direttive Comunitarie di immediato recepimento, sia a

specifici articoli del D.lgs. n. 152 del 2006, nonché predisposti da vari Ministeri. Tali atti

sono stati:

• parere espresso dalla Conferenza Unificata il 22 gennaio 2009 (Repertorio Atti n.:

4/CU) sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/118/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla protezione delle

acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento; • parere espresso dalla Conferenza Unificata il 29 luglio 2010 (rep. atti n.: 72/CU) su

“schema di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2008/105/CE del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa a standard di

qualità ambientale nel settore della politica delle acque recante modifica e successiva

abrogazione delle Direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE,

84/491/CEE e 86/280/CEE, nonchè modifica della Direttiva 2000/60/CE del

Parlamento Europeo e del Consiglio, e recepimento della Direttiva 2009/90/CE della

Commissione del 31 luglio 2009 che stabilisce, conformemente alla Direttiva

2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi

chimica e il monitoraggio delle acque”. A seguito di tale parere, attraverso

l’emanazione del D.M. 260/2010, sono state fissate a livello nazionale le specifiche

tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque, da utilizzarsi

per la redazione dei Piani di Bacino e per la definizione dello stato di qualità dei corpi

idrici;

• intesa espressa dalla Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 (rep. n. 107/CU) su

proposta del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei

Ministri di d.p.c.m. recante: “Decreto di approvazione del piano di pronto intervento

nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive

causati da incidenti marini”. Con tale provvedimento si è provveduto alla revisione e

all’aggiornamento del Piano di pronto intervento nazionale per la difesa del mare e

della zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti marini, approvato in data 11

gennaio 1993 con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile,

ormai superato sotto molteplici aspetti, formali e sostanziali. Il decreto disciplina le

modalità operative di intervento del Dipartimento della Protezione Civile e delle

strutture centrali e periferiche del servizio nazionale della Protezione civile da mettere

in atto, con la collaborazione delle regioni e degli enti locali, al fine di conseguire il

massimo risultato possibile nell’azione di bonifica e di contenimento dei danni alle

persone e all’ambiente;

• parere espresso dalla Conferenza Unificata il 23 settembre 2010 (Repertorio n.

90/CU) su Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro

per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino. La Direttiva di

riferimento, ossia la 2008/56/CE, è la “Direttiva Quadro” sulla strategia UE per

l’ambiente marino e si pone l’obiettivo di raggiungere un buono stato ecologico

dell’ambiente marino europeo entro il 2020. Il campo di applicazione è molto ampio e

riguarda le acque marine (compresi fondale e sottosuolo) e quelle costiere. In estrema

sintesi, lo schema di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva ricalca

sostanzialmente gli obiettivi comunitari e le modalità di attuazione, attraverso le fasi

specifiche di “Valutazione Iniziale”, “Determinazione del buon stato ambientale”,

“Definizione dei traguardi ambientali”, “Programmi di monitoraggio”, “Programmi di

misure. Va ancora rilevato che lo schema di Decreto interviene in una materia ove le

funzioni sono svolte in modo concorrente tra Stato e Regioni e l’ambito di applicazione

riguarda anche le acque costiere, ove le Regioni hanno attribuzione esclusiva di

importanti funzioni, ad esempio la gestione del demanio marittimo e la pianificazione

degli interventi di difesa della costa. Ciò ha reso ancora più cruciale il ruolo della

Conferenza Stato Regioni nell’iter di approvazione del testo normativo.

• accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 5 maggio 2011 (Repertorio Atti n.:

100/CSR) concernente l’applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità

europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

• pareri espressi dalla Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 (rep. n. 164/CSR) su

otto schemi di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti

approvazione dei piani di gestione dei distretti idrografici nazionali di cui all’art. 13,

comma 1, della direttiva comunitaria 2000/60/CE, predisposti ai sensi dell’art. 66,

comma 6, del D.Lgs. n°152/2006. Il parere della Conferenza è stato necessario per

giungere all’approvazione dei Piani di Gestione predisposti dalle otto Autorità di

Bacino di rilievo nazionale, che avevano provveduto all’adozione dei Piani nel 2010.

• intesa espressa dalla Conferenza Stato-Regioni il 7 febbraio 2013 (rep. n. 56/CSR)

sullo schema di decreto che adotta un regolamento recante criteri tecnici per

l’identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e

lacustri per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152. Il decreto ha contribuito a colmare alcune lacune ancora esistenti nel corretto e

completo recepimento della direttiva 2000/60/CE, che prevede tra l’altro la

designazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati.

APPENDICE:  LE  ISTRUTTORIE  E  GLI  ATTI  DELLE  CONFERENZE  STATO  -­‐  REGIONI  ED  UNIFICATA   Parere espresso dalla Conferenza Unificata il 22 gennaio 2009 (Repertorio Atti n.: 4/CU) sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento Finalità del provvedimento La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota del 18 dicembre 2008, ha trasmesso lo schema di d.lgs. in questione, approvato in pari data dal Consiglio dei Ministri in via preliminare. Lo schema di provvedimento è stato predisposto ai sensi della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007), al fine di recepire la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento. La citata direttiva integra le disposizioni della precedente direttiva 2000/60/CE e introduce una disciplina specifica in materia di prevenzione e di controllo dell’inquinamento delle acque sotterranee e tiene conto, in alcuni degli allegati, anche delle linee guida comunitarie emanate successivamente all’adozione della stessa direttiva del 2006, così da fornire alle amministrazioni regionali elementi tecnici più puntuali per impostare una corretta attività conoscitiva del territorio e dello stato qualitativo delle acque sotterranee. È stato inoltre evidenziato che si è ritenuto opportuno definire, per quanto possibile, una disciplina sistematica della materia, raccogliendo in un unico corpus normativo le norme sulla tutela qualitativa previste dalla direttiva 2006/188/CE e quelle sulla tutela quantitativa contenute all’allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, conseguentemente, si è provveduto ad abrogare.

Istruttoria Nella riunione tecnica del 14 gennaio 2009, alla quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell’economia e finanze, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle Regioni Calabria (coordinatrice per l’ambiente), Emilia Romagna, Molise, Veneto, Toscana, Umbria, Liguria, Lazio, Sardegna e Campania, nonché dell’ANCI, le Regioni hanno presentato un documento di proposte emendative, esprimendo a livello tecnico un parere favorevole condizionato all’accoglimento di emendamenti che sono stati ulteriormente precisati con nota della Regione Calabria prot. 1065/DG del 16 gennaio 2009.

Parere sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, predisposto su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell’odierna seduta del 22 gennaio 2009

VISTA la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento VISTA la legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007), e, in particolare, l’art. 1 e l’allegato B; VISTI gli articoli 2, comma 3 e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; VISTO lo schema di decreto legislativo in oggetto, predisposto ai sensi della richiamata legge 25 febbraio 2008, n. 34, al fine di recepire la succitata direttiva 2006/118/CE, approvato il 18 dicembre 2008 dal Consiglio dei Ministri in via preliminare e trasmesso in pari data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi; VISTA la nota prot. n. 5462 del 23 dicembre 2008 con cui la Segreteria di questa Conferenza ha notificato alle Regioni, alle Province autonome e alle Autonomie locali il predetto schema di provvedimento; CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 14 gennaio 2009, alla quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell’economia e finanze, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle Regioni Calabria (coordinatrice per l’ambiente), Emilia Romagna, Molise, Veneto, Toscana, Umbria, Liguria, Lazio, Sardegna e Campania, nonché dell’ANCI, le Regioni e le Province autonome hanno presentato un documento di proposte emendative, esprimendo a livello tecnico un parere favorevole condizionato all’accoglimento di tali proposte; VISTA la nota della Regione Calabria prot. 1065/DG del 16 gennaio 2009, con la quale è stato trasmesso un documento in cui sono state ulteriormente precisate le predette proposte emendative; CONSIDERATO che nell’odierna seduta: - la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole, condizionato all’accoglimento delle proposte emendative contenute nel documento consegnato (allegato 1), evidenziando una situazione specifica riguardante la Regione Puglia, meritevole di un approfondimento comune e congiunto, in particolare da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per trovare una soluzione

che salvaguardi le falde acquifere della predetta Regione, compiendo anche al riguardo un lavoro tecnico e scientifico; - che i Presidenti dell’UPI e dell’ANCI si sono altresì espressi favorevolmente;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, approvato il 18 dicembre 2008 dal Consiglio dei Ministri in via preliminare, di cui in premessa, condizionato all’accoglimento delle proposte emendative contenute nel documento (allegato 1) consegnato nell’odierna seduta.

Il Segretario Il Presidente

Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi On. Dott. Raffaele Fitto

Parere espresso dalla Conferenza Unificata il 29 luglio 2010 (rep. atti n.: 72/CU) sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 82/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE, e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 200/60/CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. Finalità del provvedimento Lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il 9 luglio 2010 e trasmesso il 16 luglio 2010 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza, è stato predisposto ai sensi della legge 4 giugno 2010, n. 96, al fine di dare recepimento alla direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e alla direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 200/60/CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. In particolare, con la direttiva 2008/105/CE si intende combattere l’inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o da gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l’ambiente acquatico.

Istruttoria Nella riunione tecnica del 26 luglio 2010, le Regioni hanno presentato un documento di proposte emendative allo schema di decreto legislativo, che in larga parte era già stato condiviso con le Autonomie regionali in fase antecedente alla sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. Il rappresentante dell’ANCI non ha formulato osservazioni di rilievo.Le predette proposte emendative sono state accolte dal rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Regione Piemonte – Coordinatrice della Commissione ambiente ed energia, ha trasmesso in data 27 luglio 2010 una versione perfezionata del documento (allegato 1) recante proposte emendative, le quali sono state tutte accolte dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con una nota del 28 luglio 2010. Si prospetta pertanto un parere favorevole condizionato all’accoglimento delle richiamate proposte emendative condivise con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in sede tecnica.

Parere sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE, e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

LA CONFERENZA UNIFICATA nell’odierna seduta del 29 luglio 2010 VISTA la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; VISTA la direttiva 2009/90/CE della Commissione del 31 luglio 2009 che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque; VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96 recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato B; VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e in particolare gli articoli 2, comma 3 e 9, comma 3; VISTO lo schema di decreto legislativo di recepimento delle richiamate direttive 2008/105/CE e 2009/90/CE, approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il 9 luglio 2010, trasmesso il 16 luglio 2010 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota del 21 luglio 2010; CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 26 luglio 2010 i rappresentanti delle Regioni hanno presentato un documento di proposte emendative allo schema di decreto legislativo, sostanzialmente accolte dal rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre il rappresentante dell’ANCI non ha formulato osservazioni di rilievo; VISTA la versione perfezionata del predetto documento di proposte emendative, trasmessa dalla Regione Piemonte – Coordinatrice della Commissione ambiente ed energia – in data 27 luglio 2010 e diramata in pari data dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 3564;

VISTA la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2010, diramata in pari data dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 3607, recante condivisione delle richiamate proposte emendative trasmesse dalla Regione Piemonte in data 27 luglio 2010; CONSIDERATI gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale: - i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno consegnato un documento (allegato 1), esprimendo parere favorevole condizionato all’accoglimento delle richieste emendative già presentate in sede tecnica; - i rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI hanno espresso il loro positivo avviso;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo di recepimento delle richiamate direttive 2008/105/CE e 2009/90/CE, approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il 9 luglio 2010 e trasmesso il 16 luglio 2010 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

Il Segretario Il Presidente

Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. dott. Raffaele Fitto

Intesa espressa dalla Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 (rep. n. 107/CU) su proposta del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di d.p.c.m. recante: “Decreto di approvazione del piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini”.

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell’odierna seduta del 7 ottobre 2010; VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che ha definito ed ampliato le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificato, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 che, nel conferire funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti locali, all’art.107 ha specificato quali funzioni sono mantenute allo Stato per il loro rilievo nazionale e tra queste funzioni rientrano quelle di emanazione di ordinanze per l’attuazione di interventi di emergenza e di predisposizione di piani di emergenza, d’intesa con le Regioni e gli enti locali;

VISTA la nota prot.0015900 del 1° marzo con la quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato alla Segreteria della Conferenza Unificata il provvedimento in oggetto e che dalla richiamata Segreteria è stato diramato con nota prot.1265 del 10 marzo 2010;

CONSIDERATI gli esiti delle riunioni tecniche tenutesi il 27 aprile, il 9 ed il 28 settembre e da ultimo il 4 ottobre 2010 nel corso delle quali sul provvedimento -esaminato nelle successive versioni modificate sulla base delle osservazioni delle Amministrazioni centrali, delle Regioni, dell’ANCI e dell’UNCEM ed accolte dal Dipartimento proponente - le Regioni, l’ANCI e l’UNCEM hanno espresso parere tecnico positivo;

VISTA la nota prot.DPC/CG/0074734 del 5 ottobre 2010, pervenuta alla Segreteria della Conferenza Unificata il giorno successivo, con la quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato la versione finale del provvedimento in argomento concordato nell’incontro del 4 ottobre e trasmesso il 6 ottobre, alle Regioni ed agli enti locali; CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i Presidenti delle Regioni, delle Province Autonome e dell’UPI hanno espresso il loro avviso favorevole; il Presidente dell’ANCI ha espresso intesa con le osservazioni (all.1) consegnate in corso di seduta;

ESPRIME INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi ai sensi dell’art.107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, sulla proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di DPCM recante:”decreto di approvazione del piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini”. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Cons. Ermenegilda Siniscalchi On.le dott. Raffaele Fitto

Parere espresso dalla Conferenza Unificata il 23 settembre 2010 (Repertorio n. 90/CU) su schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino. Finalità del provvedimento Lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il 9 luglio 2010 e trasmesso il 14 luglio 2010 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza, è stato predisposto ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88, al fine di dare recepimento alla direttiva 17 giugno 2008 n. 2008/56/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino. La direttiva costituisce il primo strumento normativo vincolante che mira a proteggere, salvaguardare, mantenere la biodiversità e la vitalità di mari e oceani, nonché a promuovere l’integrazione delle esigenze ambientali in tutti gli ambiti politici pertinenti e costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima dell’Unione Europea.

Istruttoria Nella riunione tecnica del 27 luglio 2010, i rappresentanti delle Regioni presenti, lamentando la scarsità di tempo necessario ad approfondire l’esame del testo, hanno chiesto un aggiornamento dell’incontro tecnico, mentre il rappresentante dell’ANCI, dopo avere avanzato verbalmente una proposta emendativa all’art. 12 del testo, ha annunciato un parere favorevole condizionato all’accoglimento di una proposta emendativa. Nella seduta della Conferenza Unificata del 29 luglio 2010, l’esame dello schema di d.lgs. è stato rinviato su richiesta delle Autonomie regionali. Nella riunione tecnica dell’8 settembre 2010, la Regione Piemonte, coordinatrice per la materia ambientale, ha presentato un documento recante proposte emendative allo schema di decreto in esame, evidenziando in particolare le richieste: - di modificare il ruolo del Comitato di cui all’art. 4, trasformandolo da organo consultivo in organo istituzionale-decisionale, mutandone inoltre la composizione in modo da attribuire la maggioranza del componenti alle Regioni; - di inserire clausole condizionanti che prevedano la ricerca di risorse aggiuntive per la realizzazione del monitoraggio delle acque marine al fine di assicurare che non siano intaccate le risorse da destinare alle attività di monitoraggio e di disinquinamento già previste da altra normativa. Nella stessa riunione il rappresentante dell’ANCI ha proposto di modificare il comma 3 dell’art. 12, prevedendo la consultazione della Conferenza Unificata come atto propedeutico all’approvazione dei “programmi di misure” di cui al comma 1 dello stesso articolo. L’ANCI e la Regione Piemonte hanno formalizzato le loro proposte emendative con note, rispettivamente, del 10 e 13 settembre 2010, diramate dalla Segreteria della Conferenza Unificata con nota del 14 settembre 2010. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota del 20 settembre 2010 diramata dalla Segreteria della Conferenza con nota del 21 settembre 2010, ha

trasmesso un documento che, alla luce delle proposte emendative delle Autonomie regionali e locali, prefigura il testo finale dello schema di decreto in esame, secondo cui: - il Comitato di cui all’art. 4 manterrebbe il ruolo consultivo previsto dal testo originario approvato dal Consiglio dei Ministri, venendo però integrato con i rappresentanti di tutte le Regioni e delle Autonomie locali, mentre è rimasta senza risposta la richiesta delle risorse; - la proposta emendativa dell’ANCI verrebbe accolta.

Si prefigura pertanto, in sede politica, un parere favorevole dell’ANCI, mentre per quanto riguarda le Regioni è probabile che si esprimano nel senso di un parere favorevole condizionato all’accoglimento di una richiesta a carattere finanziario – relativa all’art. 19 dello schema di decreto (disposizioni finanziarie) – tesa ad assicurare risorse aggiuntive per la realizzazione del monitoraggio delle acque marine.

Parere sullo schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 17 giugno 2008 n. 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino.

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell’odierna seduta del 23 settembre 2010 VISTA la direttiva 17 giugno 2008 n. 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino; VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2008 e, in particolare, l’art. 1 e l’allegato B; VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, in particolare, gli articoli 2, comma 3 e 9, comma 3; VISTO lo schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 17 giugno 2008 n. 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino, approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il 9 luglio 2010, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza con nota prot. 5390 del 14 luglio 2010, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 3473 del 21 luglio 2010; CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 27 luglio 2010, i rappresentanti delle Regioni hanno chiesto un aggiornamento dell’incontro per ulteriori approfondimenti, mentre il rappresentante dell’ANCI, dopo avere avanzato verbalmente una proposta emendativa all’art. 12 del testo, ha annunciato un parere favorevole condizionato all’accoglimento di tale proposta emendativa; CONSIDERATO che, nella seduta di questa Conferenza del 29 luglio 2010, l’esame dello schema di decreto legislativo è stato rinviato su richiesta delle Autonomie regionali; CONSIDERATO che, nella riunione tecnica dell’8 settembre 2010:

- la Regione Piemonte, coordinatrice per la materia ambientale, ha presentato un documento recante proposte emendative allo schema di decreto in esame, evidenziando in particolare le richieste:

- di modificare il ruolo del Comitato di cui all’art. 4, trasformandolo da organo consultivo in organo istituzionale-decisionale, mutandone inoltre la composizione in modo da attribuire la maggioranza dei componenti alle Regioni; - di inserire clausole condizionanti che prevedano la ricerca di risorse aggiuntive per la realizzazione del monitoraggio delle acque marine al fine di assicurare che

non siano intaccate le risorse da destinare alle attività di monitoraggio e di disinquinamento già previste da altra normativa;

- il rappresentante dell’ANCI ha proposto di modificare il comma 3 dell’art. 12, prevedendo la consultazione della Conferenza Unificata come atto propedeutico all’approvazione dei “programmi di misure” di cui al comma 1 dello stesso articolo; VISTO il documento (allegato 1) recante la proposta emendativa dell’ANCI, trasmesso con nota del 10 settembre 2010; VISTO il documento (allegato 2), successivamente perfezionato, recante le proposte emendative della Regione Piemonte, trasmesso con nota del 13 settembre 2010; VISTO il documento (allegato 3), trasmesso dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota del 20 settembre 2010 e diramato dalla Segreteria della Conferenza con nota del 22 settembre 2010, che, alla luce delle proposte emendative delle Autonomie regionali e locali, prefigura il testo finale dello schema di decreto in esame, secondo cui: - il Comitato di cui all’art. 4 manterrebbe il ruolo consultivo previsto dal testo originario approvato dal Consiglio dei Ministri, venendo però integrato con i rappresentanti di tutte le Regioni e delle Autonomie locali; - la proposta emendativa dell’ANCI è ritenuta accoglibile;

CONSIDERATI gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale: - i rappresentanti delle Autonomie locali hanno espresso parere favorevole e, in particolare, l’ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all’accoglimento dell’emendamento già presentato in sede tecnica e ritenuto accoglibile dall’Amministrazione proponente; - i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole condizionato all’accoglimento delle proposte emendative presentate in sede tecnica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 17 giugno 2008 n. 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino, approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il 9 luglio 2010, nei termini di cui in premessa.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Cons. Ermenegilda Siniscalchi On.le dott. Raffaele Fitto

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente l’applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nell’odierna seduta del 5 maggio 2011 VISTA la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, recepita con d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152; VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che, in sede di questa Conferenza, fra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, si possano concludere accordi al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; VISTO lo schema di accordo (allegato 1), da sancire ai sensi del richiamato articolo 4 del d.lgs. n. 281 del 1997, concernente l’applicazione della citata direttiva n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, trasmesso dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota prot. n. 2033/C10AGR del 5 maggio 2011; VISTA la nota prot. n. 4133 del 5 maggio 2011 del Capo di Gabinetto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante nulla osta al prosieguo dell’iter per la formalizzazione del predetto accordo; VISTA la nota del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 maggio 2011, che esprime l’assenso alla stipula dello stesso accordo; CONSIDERATO che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, su proposta del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Presidente di questa Conferenza Stato-Regioni ha dichiarato l’assenso del Governo alla stipula dell’accordo in questione;

SANCISCE ACCORDO ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di accordo (allegato 1) concernente l’applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità

europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, trasmesso dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota prot. n. 2033/C10AGR del 5 maggio 2011, parte integrante del presente atto. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Cons. Ermenegilda Siniscalchi On.le dott. Raffaele Fitto

Allegato

Schema di accordo, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. n. 281 del 1997, concernente l’applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 concernente la protezione delle acque dall’inquinamento dei nitrati

PREMESSO CHE:

• l’applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 concernente la protezione delle acque dall’inquinamento dei nitrati provenienti da fonti agricole rispetto all’attuale designazione delle zone vulnerabili determina numerosi adempimenti a carico delle imprese zootecniche con evidente compromissione delle aspettative economiche e di reddito degli allevatori;

• gli articoli 3 e 5 della predetta direttiva prevedono che gli Stati membri debbano individuare e rivedere le designazioni delle zone vulnerabili in base a specifici criteri, evidenziando i cambiamenti intervenuti, attivando specifici programmi di azione volti a ridurre l’inquinamento delle acque causato da nitrati di origine agricola e a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento;

• i suddetti programmi devono tener conto dei dati scientifici e ambientali monitorati nelle singole zone nonché dell’efficacia e dei costi delle misure individuate;

• alcune disposizioni della direttiva sembrano non tenere in sufficiente considerazione la specificità dell’agricoltura nazionale, con particolare riguardo ai limiti imposti allo spandimento dei nitrati nelle zone designate vulnerabili e, in particolare, in quelle della Pianura Padana;

• le esperienze di attuazione e le più avanzate conoscenze scientifiche sugli effetti complessivi delle misure previste nei programmi di azione evidenziano la necessità di adottare un approccio integrato nelle politiche in materia di controllo dell’inquinamento delle acque da nitrati;

• nella relazione inviata all’Unione europea dal Ministero dell’Ambiente per il quadriennio 2004-2007, è precisato che: “la conoscenza più articolata, derivante da una rete di monitoraggio più estesa rispetto al quadriennio precedente, determina la necessità di avviare studi ed approfondimenti al fine di comprendere le cause di detti superamenti in quanto il fenomeno potrebbe non essere ascrivibile alla presenza di attività agricole significative,

ma ad altre cause, quali una drastica riduzione delle portate dei corsi d’acqua che si verifica, soprattutto nel periodo estivo, nel caso di fiumi a regime torrentizio....ed alla presenza di scarichi di impianti di depurazione in prossimità delle stazioni di monitoraggio”;

CONSIDERATO CHE

• l’ampia estensione dell’area delimitata come vulnerabile è stata ampiamente condizionata dall’esigenza di consentire l’archiviazione della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea - in ragione della precedente inerzia attuativa – e che monitoraggi più recenti e maggiori approfondimenti portano a ritenere come inadeguato e sproporzionato l’accollo, a carico delle sole imprese agricole, degli oneri amministrativi e gestionali previsto nei programmi di azione vigenti in tali aree;

• soltanto a seguito di una compiuta analisi dell’inquinamento da nitrati e dei rischi connessi è possibile assegnare il peso più adeguato al contributo effettivo che ciascuna fonte di pressione determina sul fenomeno complessivo, e distribuire quindi sulla base dei risultati delle indagini, gli oneri posti a carico degli operatori e le misure appropriate di intervento, in osservanza al fondamentale principio di proporzionalità;

• per tener conto dell’esigenza di allentare i vincoli operativi stringenti imposti al settore il 20 gennaio 2010, nell’ambito della trentanovesima riunione del Comitato nitrati, è stata presentata la proposta italiana per la deroga al limite dei 170 chilogrammi di azoto zootecnico per ettaro previsto per le zone vulnerabili della Pianura Padana, relativamente al periodo 2012-2015 per le Regioni Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia;

• l’eventuale concessione della deroga da sola non sarà sufficiente a risolvere le criticità individuate che gravano sulle imprese agricole ricadenti negli ambiti delle zone vulnerabili, la cui delimitazione ha sofferto della necessità di accelerare le procedure per giungere ad una soluzione positiva della messa “in mora” attivata nei confronti dell’Italia dalla Commissione UE nell’aprile 2006;

• contestualmente all’avanzamento della discussione in sede europea della richiesta di deroga occorre avviare un programma articolato di interventi che attivi, quale base di partenza, la realizzazione di approfonditi studi sulla natura e l’origine dei fattori determinanti, il superamento dei valori soglia per i nitrati;

Le Regioni e le Province autonome e il Ministero dell’Ambiente del territorio e del mare e il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali convengono di attivare le seguenti misure:

1. Predisposizione, entro il 31 dicembre 2011, di uno studio, come condizione per l’attivazione operativa delle procedure previste dalla deroga in corso di approvazione

presso la Commissione Europea, finalizzato all’aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati in relazione alle seguenti indagini:

a) analisi dell’impatto delle pressioni antropiche sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, procedendo alla verifica e al potenziamento della rete di monitoraggio, possibilmente diretta, dei rilasci di nitrati verso i suoli e i sottosuoli, il riesame dei dati disponibile e l’avvio dell’analisi isotopica di tali rilasci al fine di evidenziarne definitivamente, dopo una prima fase, la diversa origine delle fonti e delle ragioni di inquinamento;

b) definizione delle misure di mitigazione da porre in essere in grado di identificare le sorgenti di impatto di cui alla precedente lettera a);

c) valutazione ex ante degli effetti ambientali delle misure di protezione dell’inquinamento e, in particolare, dei processi di potenziale desertificazione;

d) valutazione ex ante degli effetti economici e sociali delle misure di protezione;

e) valutazione della reale efficacia dei programmi di azione;

I Ministeri e le Regioni si impegnano a promuovere l’aggiornamento delle zone vulnerabili e l’adeguamento dei programmi d’azioni ai risultati che emergeranno dallo studio sopracitato ai fini dell’applicazione della direttiva nitrati e della relativa deroga

2. Integrazione dei risultati degli studi per l’aggiornamento delle zone vulnerabili e della attribuzione proporzionale degli adempimenti previsti anche a carico delle imprese zootecniche in ragione delle accertate responsabilità ed adeguamento dei programmi di azione:

3. Individuazione degli strumenti finanziari necessari ai fini del concorso integrale agli investimenti aziendali diretti all’adeguamento infrastrutturale degli obiettivi di stoccaggio degli effluenti;

4. Definizione della disciplina,nonché relativo finanziamento, del ciclo di gestione degli effluenti zootecnici, comprensivo delle attività di raccolta degli effluenti eccedenti i limiti previsti per legge e di realizzazione di impianti di stoccaggio e valorizzazione energetica;

5. Assicurazione della coerenza con le disposizioni generali per la protezione e la conservazione delle acque sotterranee di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006 n. 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento come recepita con decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30;

6. Utilizzazione fra i criteri utili alla revisione delle zone vulnerabili, anche quello relativo alla concentrazione media dei nitrati qualora la stessa non superi il 75% delle norme di qualità per le acque sotterranee, posto che nella direttiva tale valore serve per determinare la valutazione dell’inversione di tendenza dello stato qualitativo dei corpi idrici nonché quando, pure in presenza di superamenti, simili valori riguardano una parte non superiore al 20% dell’area totale o del volume del corpo idrico.

7. Sviluppo di specifiche misure per la valorizzazione della sostanza organica adottando anche attraverso modifiche della disciplina in materia di rifiuti, procedure agevolate di recupero nonché per il contrasto alla desertificazione.

8. Aggiornare la normativa che al momento risulta superata dal progresso tecnologico e produttivo.

9. Riduzione il carico di oneri amministrativi cui sono sottoposte le aziende agricole in particolar modo quelli che sulla base dell’esperienza maturata fino ad oggi non si sono rivelati, anche in un ottica di costi-benefici, particolarmente utili al raggiungimento degli obiettivi della direttiva.

Pareri espressi dalla Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 (rep. n. 164/CSR) su otto schemi di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti approvazione dei piani di gestione dei distretti idrografici nazionali di cui all’art. 13, comma 1, della direttiva comunitaria 2000/60/CE, predisposti ai sensi dell’art. 66, comma 6, del D.Lgs. n°152/2006.

Finalità dei provvedimenti Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota del 21 luglio 2010, ha trasmesso gli schemi di D.P.C.M. in oggetto, su cui la Conferenza Stato-Regioni deve esprimere parere ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a), n. 2, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come richiamato dall’art. 66, comma 6, dello stesso d. lgs. Tali schemi di D.P.C.M., sostanzialmente analoghi, sono stati messi a disposizione sul sito www.statoregioni.it per gli utenti abilitati, mentre i piani di gestione e i relativi allegati tecnici sono stati resi disponibili per la consultazione sul portale web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.direttivaacque.minambiente.it) e sui siti delle autorità di bacino nazionali e delle Regioni Sicilia e Sardegna. Gli otto schemi di decreto riguardano rispettivamente: - il Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Arno; - il Piano di gestione del distretto idrografico dell’ “Appennino meridionale”, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno; - il Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino centrale, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Tevere; - il Piano di gestione del distretto idrografico “Alpi Orientali”, adottato con deliberazione dei Comitati Istituzionali dell’Autorità di bacino del fiume Adige e dell’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione; - il Piano di gestione del distretto idrografico Padano, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po; - il Piano di gestione del distretto idrografico pilota del Fiume Serchio, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Serchio; - il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell’autorità di bacino della Sardegna; - il Piano di gestione del distretto idrografico della “Sicilia”, adottato con deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana.

Istruttoria

Si sono tenute due riunioni tecniche, il 15 e il 30 settembre 2010, nel corso delle quali le Regioni hanno presentato alcune proposte di modifica degli schemi di D.P.C.M., fra cui anche l’approvazione della documentazione di Valutazione Ambientale Strategica (dichiarazione di sintesi e misure adottate in merito al monitoraggio).

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso nuovamente gli otto schemi di D.P.C.M. in esame, recependo le proposte di modifica delle Regioni, ad eccezione, perché non prevista dalla normativa di riferimento, della richiesta di approvare la documentazione VAS (della quale è stato però “preso atto” nelle premesse degli schemi di D.P.C.M), nonché della modifica dell’art. 2, comma 3, riguardante il “concerto” tra l’Autorità di bacino e le Regioni competenti per territorio da inserire al posto della “collaborazione” prevista nel testo ministeriale. Nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 7 ottobre 2010, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole condizionato al recepimento delle seguenti tre richieste:

- inserire all’articolo 1, tra i documenti oggetto di approvazione, anche le dichiarazioni di sintesi e le misure per il monitoraggio;

- modificare gli articoli 3 e 4 in modo tale che nelle more del DPCM di istituzione dell’autorità di distretto le attività dell’autorità di bacino siano svolte di concerto con le Regioni territorialmente interessate; - aprire un tavolo con il Ministro dell’ambiente per la redazione degli atti necessari a superare l’attuale fase di indeterminatezza nella determinazione della terza parte del decreto legislativo n. 152. Sulla richieste avanzate dalle Regioni e dalle Province autonome, il rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto di poter effettuare una verifica, rinviando così la trattazione dell’argomento. Sulla scorta di quanto richiesto dalle Regioni e dalle Province autonome nella richiamata seduta del 7 ottobre 2010, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso, con nota del 25 ottobre 2010 diramata in pari data dalla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, una nuova versione degli otto schemi di D.P.C.M. in esame, eliminando il comma 4 dell’art. 3. Tuttavia lo stesso Ministero, con nota del 26 ottobre 2010, ha richiesto un supplemento di istruttoria, invitando la Conferenza Stato-Regioni a rinviare la trattazione dell’argomento iscritto all’o.d.g. del 28 ottobre 2010, come poi effettivamente è accaduto in tale data. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota del 29 aprile 2011, ha quindi trasmesso una ulteriore stesura degli schemi di decreto in questione, che sono stati esaminati e discussi nella riunione tecnica dell’8 giugno 2011. In tale sede le Regioni hanno presentato un documento, rilevando che gli schemi di decreto proposti non presentano modifiche sostanziali rispetto alle versioni precedenti ed esprimendo un parere favorevole condizionato all’accoglimento di alcune proposte emendative, declinando però ogni responsabilità in merito ad eventuali censure dell’Unione Europea in ordine al corretto svolgimento della fase conclusiva della VAS. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota del 9 giugno 2011, ha trasmesso una definitiva stesura degli schemi di decreto in esame, recependo le modifiche richieste dalle Regioni in sede tecnica. L’argomento è stato iscritto all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni per le sedute del 16, 23 giugno e 7 luglio 2011, che non si sono tenute.

Parere su otto schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti approvazione dei piani di gestione dei distretti idrografici nazionali di cui all’art. 13 , comma 1, della direttiva comunitaria n. 2000/60/CE, predisposti ai sensi dell’art. 66, comma 6, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152. LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nell’odierna seduta del 27 luglio 2011 VISTO il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare l’articolo 57, comma 1, lett. a), n. 2, e l’articolo 66, comma 6, che prevedono che il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), sulla base del giudizio di compatibilità ambientale espresso dall’autorità competente, approvi i piani di bacino con proprio decreto, sentita questa Conferenza; VISTI gli otto schemi di D.P.C.M., sostanzialmente analoghi, trasmessi dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota del 21 luglio 2010, concernenti approvazione dei piani di gestione dei distretti idrografici nazionali, i quali richiamano i piani di gestione e i relativi allegati tecnici resi disponibili per la consultazione sul portale web del predetto Ministero (www.direttivaacque.minambiente.it) e sui siti delle autorità di bacino nazionali e delle Regioni Sicilia e Sardegna, riguardanti: - il Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Arno; - il Piano di gestione del distretto idrografico dell’ “Appennino meridionale”, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno; - il Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino centrale, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Tevere; - il Piano di gestione del distretto idrografico “Alpi Orientali”, adottato con deliberazione dei Comitati Istituzionali dell’Autorità di bacino del fiume Adige e dell’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione; - il Piano di gestione del distretto idrografico Padano, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po; - il Piano di gestione del distretto idrografico pilota del Fiume Serchio, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Serchio; - il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell’autorità di bacino della Sardegna; - il Piano di gestione del distretto idrografico della “Sicilia”, adottato con deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana; CONSIDERATO che nelle riunioni tecniche del 15 e 30 settembre 2010 le Regioni hanno presentato alcune proposte di modifica degli otto schemi di D.P.C.M., fra cui anche l’approvazione della documentazione di Valutazione Ambientale Strategica (dichiarazione di sintesi e misure adottate in merito al monitoraggio); VISTE le successive stesure degli otto schemi di D.P.C.M. in esame che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso con nota del 4 ottobre

2010, recependo le proposte di modifica delle Regioni, ad eccezione della richiesta di approvare la documentazione VAS (della quale è stato però “preso atto” nelle premesse degli schemi di D.P.C.M), nonché della modifica dell’art. 2, comma 3, riguardante il “concerto” tra l’Autorità di bacino e le Regioni competenti per territorio da inserire al posto della “collaborazione” prevista nel precedente testo ministeriale; CONSIDERATO che, nella seduta di questa Conferenza del 7 ottobre 2010: - il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole condizionato al recepimento delle seguenti tre richieste: - inserire all’articolo 1, tra i documenti oggetto di approvazione, anche le dichiarazioni di sintesi e le misure per il monitoraggio; - modificare gli articoli 3 e 4, in modo tale che nelle more del D.P.C.M. di istituzione dell’autorità di distretto le attività dell’autorità di bacino siano svolte di concerto con le Regioni territorialmente interessate;

- aprire un tavolo con il Ministro dell’ambiente per la redazione degli atti necessari a superare l’attuale fase di indeterminatezza nella determinazione della terza parte del decreto legislativo n. 152; - il rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto di poter effettuare una verifica, rinviando così la trattazione dell’argomento; VISTE le ulteriori stesure degli otto schemi di D.P.C.M. che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla scorta di quanto richiesto dalle Regioni e dalle Province autonome nella richiamata seduta del 7 ottobre 2010, ha trasmesso, con nota del 25 ottobre 2010, eliminando il comma 4 dell’art. 3; CONSIDERATO che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota del 26 ottobre 2010, ha richiesto un supplemento di istruttoria, invitando la Conferenza Stato-Regioni a rinviare la trattazione dell’argomento iscritto all’o.d.g. del 28 ottobre 2010; CONSIDERATO che questa Conferenza ha rinviato l’espressione del parere sugli otto schemi di D.P.C.M., nella seduta del 28 ottobre 2010; VISTE le successive stesure degli otto schemi di decreto in esame, che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso con nota del 29 aprile 2011; CONSIDERATO che, nella riunione tecnica dell’8 giugno 2011, sono stati nuovamente esaminati e discussi i predetti schemi di D.P.C.M., e che in tale sede le Regioni hanno presentato un documento, rilevando che gli schemi di decreto proposti non presentano modifiche sostanziali rispetto alle versioni precedenti ed esprimendo un parere favorevole condizionato all’accoglimento di alcune proposte emendative, declinando però ogni responsabilità in merito ad eventuali censure dell’Unione Europea in ordine al corretto svolgimento della fase conclusiva della VAS; VISTE le definitive stesure degli otto schemi di decreto in esame, trasmesse dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota del 9 giugno 2011 e diramate dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 3044 del 15 giugno 2011, che hanno recepito le modifiche richieste dalle Regioni nella richiamata riunione tecnica dell’8 giugno 2011;

CONSIDERATO che l’argomento è stato iscritto all’o.d.g. di questa Conferenza per le sedute del 16 giugno 2011, 23 giugno 2011 e 7 luglio 2011, che non si sono tenute; CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale: - il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, preso atto degli emendamenti accolti a maggioranza, ha espresso parere favorevole sugli schemi di D.P.C.M. in esame, rappresentando che le Regioni declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali censure dell’Unione Europea in ordine al corretto svolgimento della fase conclusiva delle procedure VAS; - la Regione Emilia-Romagna, per le stesse ragioni, ha espresso parere negativo, atteso che la mancata menzione negli schemi di D.P.C.M. dei pareri resi ad esito delle procedure VAS contraddice la ratio dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, già modificato a seguito di procedure di infrazione della Commissione Europea;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a), n. 2, e dell’art. 66, comma 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sugli otto schemi di D.P.C.M. concernenti approvazione dei piani di gestione dei distretti idrografici nazionali di cui all’art. 13 , comma 1, della direttiva comunitaria n. 2000/60/CE, nei testi trasmessi a questa Conferenza dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota del 9 giugno 2011 e diramati dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 3044 del 15 giugno 2011, nei termini di cui in premessa. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Cons. Ermenegilda Siniscalchi On.le dott. Raffaele Fitto

Intesa espressa dalla Conferenza Stato-Regioni il 7 febbraio 2013 (rep. n. 56/CSR) sullo schema di decreto che adotta un regolamento recante criteri tecnici per l’identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Finalità del provvedimento Lo schema di decreto, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, apporta le modifiche necessarie a rendere conforme l’allegato 3 della parte terza del decreto n. 152 del 2006 alle prescrizioni tecniche contenute nella direttiva 2000/60/CE e alle Linee guida emanate sull’argomento dalla Commissione europea per l’identificazione e la designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali.

Istruttoria

Con nota della Segreteria della Conferenza dell'11 gennaio 2013 è stato diramato il provvedimento pervenuto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e richiesto l'assenso tecnico alla Regione Piemonte, coordinatrice per materia. Con nota della Segreteria del 17 gennaio 2013, su richiesta della Regione Piemonte, è stata convocata una riunione tecnica per il 22 gennaio 2013, poi annullata su richiesta della stessa Regione Piemonte che ha rilevato l’insufficienza dei tempi a disposizione per concludere l’istruttoria per la seduta della Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013. Inoltre, con nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 gennaio 2013, è pervenuta una integrazione del testo dello schema di decreto, diramato dalla Segreteria della Conferenza con nota del 22 gennaio 2013.. L’argomento è stato inserito all’o.d.g. della Conferenza del 24 gennaio 2013, che ne ha rinviato l’esame. Nella riunione tecnica del 31 gennaio 2013 le Regioni hanno presentato un documento di osservazioni e proposte emendative, quasi tutte accolte dal rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale documento è stato trasmesso dalla Segreteria della Conferenza con nota del 1° febbraio 2013, richiedendo un nuovo testo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Detto Ministero, con nota prot. 9524 del 4 febbraio 2013, ha trasmesso una nuova stesura dello schema di decreto in oggetto, riformulato a seguito delle modifiche concordate nella richiamata riunione tecnica del 31 gennaio 2013. Il nuovo testo è stato diramato dalla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni con nota del 5 febbraio 2013.

Intesa sullo schema di decreto che adotta un regolamento recante criteri tecnici per l’identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nell’odierna seduta del 7 febbraio 2013 VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque; VISTE le Linee guida emanate dalla Commissione europea che forniscono criteri tecnici per l’identificazione e la designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, che, all’articolo 75, comma 3, prevede che con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con questa Conferenza, possano essere modificati gli Allegati alla parte terza dello stesso decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche; VISTO lo schema di decreto in epigrafe, trasmesso dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. 2407 del 10 gennaio 2013 e diramato con nota prot. n. 198 dell’11 gennaio 2013, che apporta le modifiche necessarie a rendere conforme l’allegato 3 della parte terza del richiamato decreto n. 152 del 2006 alle prescrizioni tecniche contenute nella suddetta direttiva 2000/60/CE e alle richiamate Linee guida emanate sull’argomento dalla Commissione europea; VISTA la nuova versione dello schema di decreto, trasmessa dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 5536 del 21 gennaio 2013, e diramata dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 418 del 22 gennaio 2013; CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta del 24 gennaio 2013, ha rinviato l’esame dello schema di decreto; CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 31 gennaio 2013 le Regioni e le Province autonome hanno presentato un documento di osservazioni e proposte emendative, quasi tutte accolte dal rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; VISTO tale documento, trasmesso dalla Segreteria di questa Conferenza con la nota prot. n. 768 del 1° febbraio 2013, con la quale è stata richiesta una nuova stesura del testo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA tale nuova stesura dello schema di decreto riformulato a seguito delle modifiche concordate nella richiamata riunione tecnica del 31 gennaio 2013, trasmessa dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. 9524 del 4 febbraio 2013, e diramata dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 854 del 5 febbraio 2013; ACQUISITA nell’odierna seduta di questa Conferenza l’espressione dell’intesa da parte delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sullo schema di decreto che adotta un regolamento recante criteri tecnici per l’identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo trasmesso il 4 febbraio 2013, di cui in premessa.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Cons. Ermenegilda Siniscalchi Dott. Piero Gnudi