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Donna, matrimonio e famiglia nei codici dell'Italia preunitaria Romain Cubain, Dei diritti delle donne in materia civile e commerciale, 1847 - traduzione italiana con Codice per lo Regno delle Due Sicilie, Palermo 1856 Dalla prefazione: "Considerata ne' suoi rapporti colla famiglia d'origine, la donna ci si presenta in uno stato d'indipendenza completa e di perfetta eguaglianza" e attribuiva questo stato di cose al progresso dei tempi e non all'azione del legislatore: "questo fatto, che distingue profondamente il nostro ordine sociale dalle civilizzazioni che l'hanno preceduto, è piuttosto il risultato del tempo e delle modificazioni sopraggiunte nelle nostre idee politiche anzichè l'opera del legislatore". Montesquieu, Lo Spirito delle leggi: Codice Civile napoleonico – Differenze tra uomo e donna: 1. nazionalità: la donna assume la nazionalità del marito 2. età per contrarre il matrimonio: Donna: 15 con il consenso dei genitori, 21 senza ma con l''atto rispettoso'; dopo i 25 senza consenso. Uomo: 18, 25 e 30 (RDS 14 e 25) 3. Regime delle seconde nozze: consentito alla donna solo a partire da dieci mesi dopo lo scioglimento del matrimonio precedente (per evitare la 'confusione della prole') 4. Obbligo della coabitazione: il marito sceglie il domicilio comune e ha l'obbligo di ricevervi la moglie; questa però deve obbligatoriamente risiedervi. 5. Doveri reciproci: Il marito è obbligato a proteggere la moglie e la moglie è obbligata a obbedire al marito (art. 214). 6. fedeltà coniugale: la moglie ha obbligo di fedeltà assoluta, l'uomo ha divieto di tenere la conubina nella casa coniugale. 7.Conseguenze dell'adulterio: la donna è punita col carcere da 3 mesi a 3 anni; il marito con ammenda da 100 a 2000 franchi. Il codice penale (art. 324-388) prevede l'omicidio passionale ma solo per il marito che scopra la moglie in flagranza di adulterio. 8. Indagini sulla paternità e maternità naturale: quelle sulla maternità sono ammesse, quelle sulla paternità vietate. La ricerca di paternità si può effettuare soltanto nel caso di ratto (di seduzione e violenza). 9. Potestà della moglie in qualità di madre e di tutrice: la donna, ad eccezione della madre o dell'ascendente, non può essere tutrice; la madre può essere dal padre affiancata nella tutela da un cotutore; e quando la madre tutrice passi a seconde nozze deve essere autorizzata dal consiglio di famiglia per rimanere tutrice, e il nuovo marito è di diritto cotutore. 10. Incapacità della donna maritata: "La donna fuori dal matrimonio gode d'una capacità piena ed intera; la donna maritata è per l'opposto colpita d'incapacità" (Cubain, p. 51) 11. Incapacità di contrattare: la donna maritata è incapace di contrattare salvo i casi previsti dalla legge (atti di amministrazione). 12. Incapacità di stare in giudizio: non può nè come attrice nè come convenuta. Eccezioni: se la donna è convenuta per cause penali o di polizia; quando è in giudizio per invocae la nullità del

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Donna, matrimonio e famiglia nei codici dell'Italia preunitaria Romain Cubain, Dei diritti delle donne in materia civile e commerciale, 1847 - traduzione italiana con Codice per lo Regno delle Due Sicilie, Palermo 1856 Dalla prefazione: "Considerata ne' suoi rapporti colla famiglia d'origine, la donna ci si presenta in uno stato d'indipendenza completa e di perfetta eguaglianza" e attribuiva questo stato di cose al progresso dei tempi e non all'azione del legislatore: "questo fatto, che distingue profondamente il nostro ordine sociale dalle civilizzazioni che l'hanno preceduto, è piuttosto il risultato del tempo e delle modificazioni sopraggiunte nelle nostre idee politiche anzichè l'opera del legislatore". Montesquieu, Lo Spirito delle leggi:

Codice Civile napoleonico – Differenze tra uomo e donna: 1. nazionalità: la donna assume la nazionalità del marito 2. età per contrarre il matrimonio: Donna: 15 con il consenso dei genitori, 21 senza ma con l''atto rispettoso'; dopo i 25 senza consenso. Uomo: 18, 25 e 30 (RDS 14 e 25) 3. Regime delle seconde nozze: consentito alla donna solo a partire da dieci mesi dopo lo scioglimento del matrimonio precedente (per evitare la 'confusione della prole') 4. Obbligo della coabitazione: il marito sceglie il domicilio comune e ha l'obbligo di ricevervi la moglie; questa però deve obbligatoriamente risiedervi. 5. Doveri reciproci: Il marito è obbligato a proteggere la moglie e la moglie è obbligata a obbedire al marito (art. 214). 6. fedeltà coniugale: la moglie ha obbligo di fedeltà assoluta, l'uomo ha divieto di tenere la conubina nella casa coniugale. 7.Conseguenze dell'adulterio: la donna è punita col carcere da 3 mesi a 3 anni; il marito con ammenda da 100 a 2000 franchi. Il codice penale (art. 324-388) prevede l'omicidio passionale ma solo per il marito che scopra la moglie in flagranza di adulterio. 8. Indagini sulla paternità e maternità naturale: quelle sulla maternità sono ammesse, quelle sulla paternità vietate. La ricerca di paternità si può effettuare soltanto nel caso di ratto (di seduzione e violenza). 9. Potestà della moglie in qualità di madre e di tutrice: la donna, ad eccezione della madre o dell'ascendente, non può essere tutrice; la madre può essere dal padre affiancata nella tutela da un cotutore; e quando la madre tutrice passi a seconde nozze deve essere autorizzata dal consiglio di famiglia per rimanere tutrice, e il nuovo marito è di diritto cotutore. 10. Incapacità della donna maritata: "La donna fuori dal matrimonio gode d'una capacità piena ed intera; la donna maritata è per l'opposto colpita d'incapacità" (Cubain, p. 51) 11. Incapacità di contrattare: la donna maritata è incapace di contrattare salvo i casi previsti dalla legge (atti di amministrazione). 12. Incapacità di stare in giudizio: non può nè come attrice nè come convenuta. Eccezioni: se la donna è convenuta per cause penali o di polizia; quando è in giudizio per invocae la nullità del

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matrimonio; quando la causa era iniziata prima del matrimonio ("Il cambiamento di stato non interrompe il procedimento" artt. 342; 436) Titolo VI, I libro, Code civil – Sul divorzio Mitigato rispetto alle previsioni del diritto rivoluzionario ed ammesso per cause determinate (adulterio della moglie; intrattenimento di una concubina nella casa familiare; eccessi sevizie e ingiurie gravi; condanna a pena infamante) o per mutuo consenso "scambievole e perseverante". ABGB (Regno lombardo-veneto 1815-16): §15: i diritti delle persone in parte riguardano le qualità e le relazioni personali, ed in parte si fondano in relazioni di famiglia. Libro I, Cap. II - Diritto di matrimonio: §44 I rapporti di famiglia si stabiliscono nel contratto di matrimonio. Nel contratto di matrimonio due persone di differente sesso dichiarano nel modo voluto dalla legge la loro volontà di vivere in consorzio inseparabile di procreare figli ed educarli e di prestarsi reciproca assistenza. §47: Ognuno può contrarre matrimonio, purchè non gli osti alcun impedimento legale. §89: (sugli effetti del matrimonio valido): I diritti e gli obblighi dei coniugi nascono dallo scopo della loro unione, dalle leggi e dalle stabilite convenzioni [...]. §90 Prima di tutto a ciascuno de' coniugi incombe eguale obbligazione al debito coniugale, alla fedeltà e ad un reciproco decente trattamento. §91 Il marito è il capo della famiglia. In tal qualità gli compete principalmente il diritto di dirigere l'economia domestica, ma gli incombe ugualmente il dovere di somminstrare alla moglie un decente sostentamento in proporzione al suo patrimonio e di rappresentarla in tutte le occorrenze. §92 La moglie assume il nome del marito e gode dei diritti della di lui consizione. Essa è obbligata di seguire il domicilio del amrito, di assisterlo secondo le sue forze nel governo delle cose domestiche e negli acquisti, di adempiere, per quanto l'ordine della famiglia lo esiga, le disposizioni da lui date e di aver cura che dagli altri siano eseguite. Olivier Jacques Chardon, Trattato delle tre potestà, maritale patria e tutelare, Napoli 1848. "A dì nostri, come in tutti i tempi descrittici dalla storia, la donna che si marita fosse anche la sovrana di uno stato, cade nella dipendenza del marito, al quale è tenuta da una intiera obbedienza”. L’autore porta l’esempio di Elisabetta d’Inghilterra la quale “visse a malgrado nel celibato per non sottomettersi a questa potestà”. La potestà maritale è considerata come la risposta che il legislatore deve dare per mantenere l'ordine naturale delle cose. Fedeltà "A mal grado che abbiano loro raccomandato verso le mogli la medesima fedeltà che questo debbono a' mariti, nondimeno hanno condannato le mogli al silenzio per le infedeltà senza limiti e in qualunque maniera di che avessero a dolersi, eccetto se la casa comune non fosse contaminata coll'introduzione di una concubina".

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Codice per lo Regno delle due Sicilie - Libro I Delle persone II. 3. art. 67: Il matrimonio nel regno delle Due Sicilie non si può legittimamente celebrare che in faccia della Chiesa secondo le forme prescritte dal Concilio di Trento. Gli atti dello stato civile, tuttavia, sono necessari e devono precedere la celebrazione del matrimonio affinchè il matrimonio produca gli effetti civili. I.III. 113: La donna maritata non ha altro domicilio che quello del marito. Titolo V: Del matrimonio cap.VI de' diritti e de' rispettivi doveri de' coniugi art.201. I coniugi hanno il dovere di reciproca fedeltà, soccorso, assistenza art.202 Il marito è in dovere di proteggere la moglie; la moglie di dipendere dal marito art.203. La moglie è obbligata ad abitar col marito, ed a seguirlo ovunque egli crede opportuno di stabilire la sua residenza. Il marito è obbligato a riceverla presso di sè ed a somministrarle tutto ciò che è necessario a' bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze e del suo stato.

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art. 429: Il marito è di diritto il tutore della sua moglie interdetta art.430: La moglie potrà essere nominata tutrice del marito: ed in questo caso il Consiglio di famiglia regolerà il modo e le condizioni dell'amministrazione; salvo alla moglie che si credesse lesa dalla determinazione dello stesso Consiglio il ricorso a' tribunali. L'arresto (art.1956 ss.): D'ordinario l'arresto civile è vietato per tre categorie: minori settuagenari e donne (tranne he per quanto previsto nell'art.1934.1): le donne non possono essere arrestate durante il matrimonio, se non quando sono in regime di separazione dei beni e solo per quei beni, oppure quando si siano obbligate solidalmente col marito.

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Codice Pisanelli 1865: donna-figlia: equiparata al maschio nelle modalità di emancipazione dalla patria potestà (art. 220) e nel raggiungimento della maggiore età a 21 anni (art. 323) la patria potestà sui minori è esercitata dal padre o in caso di morte dalla madre, non più necessario il consenso alle nozze e nemmeno gli 'atti rispettosi' la figlia è equiparata ai maschi nella successione (per la legittima) Peggiora invece la condizione della donna maritata: Capo IX Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio art. 131 "Il marito è il capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno fissare la sua residenza". art. 134: "La moglio non può donare, alienare beni immobili, sottoporlia a ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, nè transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito. Il marito può con atto pubblico dare alla moglie l'autorizzazione in genere o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di rivocarla".

L. 17 luglio 1919 n. 1176

Norme circa la capacità giuridica della donna

Art. 7 della legge 17 luglio 1919

Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espresse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionari o l’esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento.

Art. 8 della legge 17 luglio 1919

Gli atti compiuti dalla donna maritata prima del giorno dell’entrata in vigore della presente legge non possono impugnarsi per difetto di autorizzazione maritale o giudiziale, se la relativa azione non sia stata proposta prima di detto giorno.