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DOING BUSINESS ABROAD USA E UK

Padova, 16 Giugno 2015

Dr. Yuri Zugolaro

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STUTTURA DEL BUSINESS (presenza diretta vs distributori/agenti indipendenti

Valutazioni rischio paese / costi logistica / business plan / contesto culturale e politico / accordi di collaborazione)

LUOGO E MODALITÀ DI TASSAZIONE DEI REDDITI

PRODOTTI (branch vs subsidiary)

EVENTUALE DOPPIA IMPOSIZIONE

(rimedi – es. convenzioni)

RIADDEBITO DEI COSTI INFRAGRUPPO RIPARTIZIONE DEI MARGINI

(tansfer pricing)

Come operare in USA e UK

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Vendita diretta / Contratto di distribuzione

Agente di Commercio Ufficio di Rappresentanza

Stabile organizzazione (Branch)

Società di diritto statunitense / britannico (Subsidiary)

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Contratto di distribuzione Non è necessario eleggere un rappresentante fiscale Tassazione delle vendite nello stato di residenza del cedente IVA e altre imposte indirette sono a carico dei clienti / distributore Necessità di un’attenta valutazione del contenuto del contratto

Agente di Commercio

Non è necessario eleggere un rappresentante fiscale Modalità flessibile per esplorare il mercato USA e UK Agente indipendente che agisce in proprio in qualità di

intermediario tra la società estera e il mercato finale Non può avere il potere di firmare contratti in nome e per conto

della società estera Possibile problema di qualificazione di stabile organizzazione

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Ufficio di Rappresentanza

L’ufficio di rappresentanza non ha personalità giuridica separata da quella della casa madre

Può eseguire attività esclusivamente non commerciali, attività promozionali, fornitura di informazioni e altre attività di carattere preparatorio o ausiliario (non può emettere fatture per conto della casa madre, firmare contratti, etc.)

Non è considerato stabile organizzazione ai fini fiscali (no imposizione diretta in USA / UK

Non è soggetto a tassazione diretta in USA e UK

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Stabile organizzazione (Branch)

Non ha personalità giuridica separata da quella della casa madre. L’entità legale è sempre la società di diritto estero; è una sua sede secondaria operativa nel territorio UK o USA

Può eseguire tutte o parte delle funzioni del soggetto giuridico principale

La stabile organizzazione è una nozione prettamente fiscale che consente allo Stato ove l’impresa viene esercitata (UK o USA) di assoggettare a tassazione i redditi ivi prodotti

Il reddito prodotto dalla stabile organizzazione è assoggettato ad imposizione in UK / USA ed è tassato anche nel territorio in cui ha residenza fiscale l’entità legale (i.e. Italia) ove, con certe limitazioni, è riconosciuto un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero

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Sede secondaria con rappresentanza stabile della società:

adempimenti al Registro imprese (art. 2197, c.c.) Unicità del bilancio rilevante verso i terzi: consolidamento diretto sulla

società dei dati dell’impresa estera e indicazione nella Relazione sulla gestione (art. 2428, c.c.)

Presso la branch estera: adeguamento alle disposizioni locali (registri

contabili, valuta, lingua, ecc.)

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Principali aspetti civilistici e contabili della branch estera di società italiana

Come operare in USA e UK

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Aspetti contabili per la gestione della branch estera di società italiana Art. 14 D.P.R. n. 600/73 – La normativa fiscale impone la rilevazione

distinta dei fatti gestionali che interessano la casa madre da quelli relativi alla branch; i fatti gestionali della branch devono essere separatamente registrati non oltre 60 giorni nella contabilità della casa madre in un apposito libro giornale sezionale

La contabilità della branch deve rispettare le procedure contabili del Paese ospitante e altresì del Paese di origine al fine di consentire alla casa madre di formare un bilancio complessivo.

La casa madre può recepire in corso d’anno i fatti gestionali della branch secondo la valuta del Paese ospitante ed effettuare la conversione alla chiusura dell’esercizio (art. 110, comma 2, TUIR)

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Come operare in USA e UK

Fiscalità della branch estera – disciplina IRES

Non assoggettamento a ritenuta fiscale dei pagamenti per cd. “passive incomes” (royalty, interessi) fra branch e società madre

Si applicano nei rapporti società madre – branch estera i principi del Transfer pricing (principio di libera concorrenza e valore normale delle transazioni)

Il risultato della branch estera concorre alla formazione del reddito imponibile IRES della società italiana

Ri-espressione del risultato della branch estera secondo le disposizioni del TUIR

Eliminazione della doppia tassazione secondo sistema del “credito per imposte estere” ex art. 165, TUIR: limite all’imposta netta assolta in Italia e possibile non recupero dell’imposta assolta all’estero (rimedio ex co. 6: metodo del riporto in avanti e all’indietro per 8 anni)

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Come operare in USA e UK Strumenti di business

Fiscalità della branch estera – disciplina IRAP

Applicazione art. 12, D.Lgs. 446/1997 (Decreto Irap) La quota di “valore della produzione” attribuito alla branch estera non è soggetta a tassazione IRAP (corrisponde ad una regione con aliquota zero) La quota “esente” è determinata in proporzione alle remunerazione del personale dipendente e assimilato utilizzato presso la branch estera, rispetto al totale dell’intera società

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SOCIETÀ DI DIRITTO UK o USA (Subsidiary) E’ una entità legale distinta e separata dalla società madre estera

E’ un soggetto di diritto locale (Capitale, Governance, contabilità, ecc.)

Il reddito prodotto dall’impresa estera è soggetto alla potestà

impositiva esclusiva dello stato ove opera (salvo deroghe previste dalla Convenzione di riferimento)

Ai fini della residenza fiscale è soggetta al test della esterovestizione (Art. 73, comma 3 TUIR)

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Come operare in USA e UK

Subsidiary – punti di forza Segregazione del patrimonio della subsidiary rispetto al patrimonio della

controllante

Possibilità di accesso a finanziamenti statali e ad agevolazioni previste dallo stato francese per le imprese neo costituite in fase di sviluppo

Possibilità di concludere contratti di servizio con la controllante estera e possibilità di pagare/ricevere royalties, commissioni, management fees etc.

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Pro

- Semplificazione societaria - No capitale minimo iniziale - Consolidamento della perdita estera

con reddito della società italiana

Contro - No limite responsabilità - Tassazione Ires del reddito estero in

Italia - Limiti al recupero dell’imposta assolta

all’estero - Gestione contabile separata presso la

contabilità della società italiana

Pro

- Limite della responsabilità - Assoggettamento a tassazione del

reddito estero solo nello Stato estero

Contro

- Costi societari e di governance - Assoggettamento a test

esterovestizione e Cfc rules - Non consolidamento della perdita

estera

La Branch La società estera

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La Convenzione per evitare le doppie imposizioni

UK / Italia e USA / Italia

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Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra il Governo della Repubblica Italiana ed

il Governo del Regno Unito del 05/11/1990

Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra il Governo della Repubblica Italiana ed

il Governo degli Stati Uniti d’America del 25/08/1999

La Convenzione per evitare le doppie imposizioni

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Dividendi – Art. 10 I talia / UK

Se il percettore è il beneficiario effettivo dei dividendi l'imposta applicata alla fonte non può eccedere: il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario

effettivo è una società che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento dei diritti di voto della società che paga i dividendi

il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi

Dividendi – Art. 10 I talia / USA

Se il percettore è il beneficiario effettivo dei dividendi l'imposta applicata alla fonte non può eccedere: il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se è una società che

ha posseduto almeno il 25% delle azioni con diritto di voto delle società che paga i dividendi per un periodo di 12 mesi avente termine alla data alla quale i dividendi sono dichiarati;

il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. N.B.: Italia / UK applicabile la Direttiva Madre / Figlia.

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La Convenzione per evitare le doppie imposizioni

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Interessi – Art. 11 I talia / UK – I talia / USA (Disposizioni analoghe)

Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente

dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato

Tali interessi possono essere tassati nello Stato dal quale essi provengono ma, se la persona che li riceve ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta cosi applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi

Eccezioni di non prelievo alla fonte se pagati ad Enti Governativi (USA) o in relazione a debiti sorti per la vendita di attrezzature industriali o merci (USA e UK)

Italia / UK eventualmente applicabile Direttiva Interessi e Royalties

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La Convenzione per evitare le doppie imposizioni

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Canoni – Art. 12 I talia / UK

I canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell’altro sono

imponibili in detto altro stato Tali canoni possono essere tassati nello Stato dal quale provengono ma,

se la persona che li riceve ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta applicata non può eccedere il 8 per cento dell’ammontare lordo dei canoni

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La Convenzione per evitare le doppie imposizioni

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Canoni – Art. 12 I talia / USA

I canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell’altro sono

imponibili in detto altro stato Tali canoni possono essere tassati nello Stato dal quale provengono ma,

se la persona che li riceve ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta applicata non può eccedere il 5 per cento dei canoni corrispondenti per l’uso o la concessione in uso di software per computer o di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche

l’8 per cento in tutti gli altri casi

N.B.: 1) Definizione di canoni; 2) Applicazione Direttiva Interessi / Royalties UK

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La Convenzione per evitare le doppie imposizioni

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Capital Gain – Art. 14 I talia / UK e I talia / USA

Di norma tassato soltanto nello stato contraente di cui l’alienante è

residente.

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La Convenzione per evitare le doppie imposizioni

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Il Transfer Pricing

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PRINCIPIO FONDAMENTALE

In caso di transazioni che coinvolgono più Stati effettuate tra imprese associate o tra casa madre italiana e branch, l’UTILE TOTALE deve essere ripartito tra le varie entità in modo equo, in base a funzioni e rischi assunti dalle singole società.

Occorre quindi allocare l’utile in modo congruo, in modo da rispettare la potestà impositiva dei singoli Stati evitando erosioni di basi imponibili.

Contrastare la localizzazione di headquaters / centri di ricerca e sviluppo e servizi / unità detentrici di beni e diritti immateriali / “production unit e “sales unit” in diversi continenti e nazioni al fine di ottenere rilevanti risparmi fiscali

Necessità di regole chiare e semplici per ripartire la catena del valore riducendo il più possibile il rischio di rilevanti accertamenti

Transfer Pricing

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Attenta analisi e mappatura delle transazioni

Analisi di comparabilità e benchmark: utilizzo di banche dati anche

secondo le esigenze dell’ordinamento locale

Costruzione congiunta dei documenti relativi al TP in modo da ottemperare alle esigenze di entrambi gli ordinamenti coinvolti

Approccio prudente e professionale

“..transfer pricing is not an exact science..” (OCSE – Documento del 22 luglio 2010 – Cap. B.1, Par. 1.13)

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Transfer Pricing

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L’analisi di comparabilità rappresenta il “cuore” dell’applicazione del principio di libera concorrenza. In linea generale, tiene conto di: funzioni rischi beni utilizzati (materiali/immateriali)

Possibilità di applicare il principio di libera concorrenza ad un aggregato di transazioni similari (non transazione per transazione)

Metodi di determinazione del prezzo di trasferimento:

1. Comparable Uncontrolled Price (prioritariamente sugli altri metodi) 2. Resale minus 3. Cost plus 4. TNMM (Comparable Profit Method) 5. Profit Split Method

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Transfer Pricing

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Paesi con regole in materia di documentazione

1994-1997 1998-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2010

US Australia France Mexico Brazil

US Australia France Mexico Brazil Canada South Korea United Kingdom Denmark Venezuela South Africa Germany Belgium

US Australia France Mexico Brazil Canada South Korea United Kingdom Denmark Venezuela South Africa Germany Belgium Japan Poland Kazakhstan India Portugal Argentina Colombia Netherlands Thailand

US Australia France Mexico Brazil Canada South Korea United Kingdom Denmark Venezuela South Africa Germany Belgium Japan Poland Kazakhstan India Portugal Argentina Colombia Netherlands Thailand

Malaysia Indonesia Norway New Zealand Peru Spain Taiwan Hungary Lithuania

US Australia France Mexico Brazil Canada South Korea United Kingdom Denmark Venezuela South Africa Germany Belgium Japan Poland Kazakhstan India Portugal Argentina Colombia Netherlands Thailand Malaysia

Indonesia Norway New Zealand Peru Spain Taiwan Hungary Lithuania Ecuador Vietnam Singapore Sweden Israel Finland Estonia Romania Turkey Greece Slovak Republic China Uruguay Austria Italy

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I Riferimenti normativi in Italia

Sanzioni: Non applicazione di sanzioni amministrative in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento se è comunicata e prodotta idonea documentazione sul TP

Provvedimento Agenzia delle Entrate: attuazione

della norma, indicazione delle specifiche documentali e obblighi di comunicazione preventiva

Linee Guida OCSE Codice di condotta Europeo: approvato dal Consiglio

dell’UE il 27/6/2006 individua tipo e contenuto della documentazione secondo la struttura del “Master file” e del “Country file”

Transfer Pricing

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La documentazione

Documentazione contenente informazioni comuni valide per tutti i membri del Gruppo

(Masterfile)

Documentazione contenente informazioni relative alla singola società

(Documentazione nazionale)

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Transfer Pricing

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Documentazione per SOCIETA’ HOLDING: 1. Il Masterfile 2. La Documentazione nazionale

Documentazione per SOCIETA’ SUB-HOLDING:

1. Il Masterfile riferito al solo “sotto-gruppo” di riferimento (o in alternativa il Masterfile dell’intero gruppo, integrato con le informazioni del sotto-gruppo, se rilevanti)

2. La Documentazione nazionale Documentazione per IMPRESE CONTROLLATE:

1. La Documentazione nazionale Documentazione per STABILI ORGANIZZAZIONI

1. Stessa documentazione di cui sopra

Transfer Pricing

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In caso di rettifica del “valore normale dei prezzi di trasferimento” la sanzione dal 100% al 200% della maggior imposta accertata non è irrogata qualora: 1. nel corso dell’attività istruttoria il contribuente consegni all’Amministrazione

Finanziaria la documentazione idonea a riscontrare le modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento;

2. la documentazione sia conforme a quanto previsto in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;

3. sia data comunicazione del possesso di detta documentazione all’Amministrazione Finanziaria preventivamente.

Introduzione dell’art. 1 comma 2-ter nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

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Transfer Pricing

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Disapplicazione delle sanzioni (salva l’applicazione della

maggior imposta e degli interessi sul maggior imponibile accertato);

Causa di non punibilità al fine dell’applicazione delle sanzioni

penali di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74?

Gli effetti derivanti dal possesso della documentazione

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Transfer Pricing

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TEMI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI TRANSFER PRICING Deduzione intragruppo management fees: inerenza dei costi rispetto al

business della società ed esistenza di documentazione adeguata a supporto dei costi dedotti

Condizioni di mercato delle transazioni finanziarie intragruppo (es.

società francese che non riceve un pagamento per le garanzie intragruppo accordate)

Transazioni intragruppo che hanno per oggetto attività immateriali (particolarmente in sede di business restructuring)

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Transfer Pricing

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Grazie per l’attenzione. Dr. Yuri Zugolaro Pirola Pennuto Zei & Associati – Padova – Corso Milano n. 26 Ufficio: +39.049.8249411 - Cellulare: +39.335.6121133 E-mail: [email protected]

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DOING BUSINESS ABROAD AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ D’IMPRESA ALL’ESTERO E RAPPORTI DI

LAVORO SUBORDINATO E PARASUBORDINATO

Padova, 22 maggio 2015

Avv. Monica Barbieri

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IPOTESI OPERATIVE

DALL’ITALIA ALL’ESTERO

COSTITUZIONE DI UNA SEDE SECONDARIA DI SOCIETA’ ITALIANA

Trasferta all’estero di personale italiano: - E’ un mutamento temporaneo del luogo di lavoro; - Non richiede presupposti particolari né il consenso del lavoratore; - I datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere le indennità di trasferta

previste dal CCNL applicato e di provvedere agli adempimenti amministrativi relativi previsti dalle discipline applicabili in materia fiscale e previdenziale in tema di lavoro all’estero.

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IPOTESI OPERATIVE

DALL’ITALIA ALL’ESTERO

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ CONTROLLATA O COLLEGATA Distacco all’estero di personale italiano: - E’ un mutamento temporaneo del soggetto beneficiario della prestazione

lavorativa ; - Prevede presupposti specifici (nel seguito) e può comportare la necessità di

ottenere il consenso del dipendente; - Non è previsto un obbligo di corrispondere indennità specifiche, ma il datore

di lavoro può erogare trattamenti compensativi del disagio connesso all’allontanamento del lavoratore dal paese d’origine (rimborsi spese e c.d. indennità estero).

N.B. L’eventuale indennità estero, nonché il rimborso delle spese dirette a far fronte ai costi che il dipendente sosterrebbe con la normale retribuzione (alloggio, auto, scuola dei figli), sono da considerare nella base di calcolo della retribuzione ai fini contributivi e del calcolo del TFR.

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IPOTESI OPERATIVE

DALL’ESTERO ALL’ ITALIA

D. Lgs. n. 72/2000, emanato in attuazione della Direttiva 96/71/CE Il rapporto di lavoro è, e rimane, con l’impresa straniera, ma il lavoratore presta servizio:

a) presso altra società situata in Italia, destinataria dei servizi della distaccante (appalto);

b) presso un’unità produttiva della società distaccante collocata in Italia; c) presso società italiana appartenente al medesimo gruppo della distaccante

al lavoratore straniero distaccato in Italia si applicano leggi, regolamenti, atti amministrativi e negoziali applicabili ai lavoratori subordinati che svolgono prestazioni analoghe.

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IPOTESI OPERATIVE

DALL’ESTERO ALL’ ITALIA

D. Lgs. n. 72/2000, emanato in attuazione della Direttiva 96/71 CE Durata: sin dall'inizio predeterminata o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo. Condizioni di lavoro al lavoratore straniero distaccato in Italia si applicano le medesime leggi, regolamenti, atti amministrativi e contrattuali collettive applicabili ai lavoratori subordinati che svolgono prestazioni analoghe, nel luogo in cui opera il lavoratore distaccato. Appalti endoaziendali (committente italiano – appaltatore estero) Entrambi gli imprenditori sono tenuti in solido a corrispondere un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo non inferiore a quello spettante ai dipendenti del committente.

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ISTITUTI APPLICABILI DISTACCO

DEFINIZIONE

Articolo 30 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003

“L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive”.

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ISTITUTI APPLICABILI DISTACCO

REQUISITI ESSENZIALI Interesse del datore di lavoro Qualsiasi tipo di interesse del distaccante, di carattere produttivo, organizzativo

o di altra natura, che viene soddisfatto con lo svolgimento della prestazione a favore del terzo distaccatario.

N.B. non può mai consistere in un interesse economico alla percezione di un corrispettivo (rischio di applicazione di sanzioni civili e penali per somministrazione irregolare o appalto illecito).

Deve essere connesso con l’attività assegnata al dipendente presso la distacccataria.

Temporaneità del distacco La legge non prevede limiti massimi di durata (previsti solo a fini contributivi in

ambito europeo e dalle singole legislazioni nazionali). Tale requisito è compatibile con una durata non breve e non predeterminata (è

necessario però che ciò risulti dalla facoltà del datore di far cessare il distacco che deve essere quindi prevista dagli accordi fra le parti).

In nessun caso il distacco può essere definitivo.

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ISTITUTI APPLICABILI DISTACCO

REQUISITI ESSENZIALI

Attività lavorativa determinata: L’oggetto del distacco deve essere determinato per consentire il controllo dell’esistenza di un collegamento fra l’interesse dichiarato e le funzioni, le mansioni e le responsabilità del lavoratore che, pertanto, devono essere precisamente individuate e finalizzate a un ben individuato scopo, restando quindi assolutamente esclusa una generica messa a disposizione del lavoratore in questione alla distaccataria.

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ISTITUTI APPLICABILI DISTACCO

REQUISITI EVENTUALI

Consenso del lavoratore Necessario solo in caso di mutamento di mansioni; Il mutamento è definito in giurisprudenza come modificazione significativa

della professionalità del lavoratore (secondo la Circ. Min Lav. n. 3/2004: “il consenso del lavoratore vale a

ratificare l'equivalenza delle mansioni laddove il mutamento di esse, pur non comportando un demansionamento, [di per sé vietato al di fuori dei limiti di cui all’art. 2103 c.c. n.d.r.] implichi una riduzione e/o specializzazione della attività effettivamente svolta, inerente al patrimonio professionale del lavoratore stesso) ;

Sussistenza di ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive solo in caso di contestuale trasferimento oltre 50 km dalla sede di

assegnazione;

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ISTITUTI APPLICABILI DISTACCO

RESPONSABILITA’

Art. 30, co. 2 D.Lgs n. 276/2003: "il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore". - Permanenza dell’obbligo del datore distaccante di vigilare sulla corretta gestione del rapporto di lavoro (del quale resta unico titolare) con riferimento al trattamento economico e normativo (ad es. ferie, permessi, scatti, progressioni di carriera, ecc.).

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ISTITUTI APPLICABILI DISTACCO

RESPONSABILITA’

Cass. 10 agosto 1999, n. 8567

Il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva ed il sorgere di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione dello stesso rapporto, nel senso che l'obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del datore di lavoro ma in favore del soggetto (cui sono attribuiti connessi poteri direttivi e disciplinari) presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente; sicché il datore di lavoro distaccante rimane soggetto tenuto all'adempimento degli obblighi previdenziali derivanti dal rapporto di lavoro ed a corrispondere al lavoratore la retribuzione, a meno che il rapporto di lavoro non sia stato sospeso per dar luogo ad un nuovo rapporto col beneficiario della prestazione di lavoro.

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ISTITUTI APPLICABILI DISTACCO

FORMA

La legge non impone alcuna forma/formalità per il provvedimento di distacco

Principali prassi applicative Distacco proprio:

• Il rapporto di lavoro fra datore distaccante e dipendente prosegue normalmente sulla base dell’originario contratto di lavoro;

• permangono il legame organico e il potere disciplinare, ma cambia il soggetto in favore del quale il dipendente rende la prestazione lavorativa, che eserciterà il potere organizzativo e direttivo;

Distacco improprio: • Il rapporto di lavoro fra datore distaccante e dipendente viene sospeso, in

genere tramite un accordo di aspettativa non retribuita convenzionale; • Non permangono il legame organico e il potere disciplinare (il rapporto con il

distaccatario è regolato da un nuovo contratto di lavoro);

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ISTITUTI APPLICABILI DISTACCO

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE Lettera o accordo di distacco (fra dipendente e datore distaccante):

1. Indicazione della durata del distacco o specificazione della facoltà della distaccante di interromperlo;

2. Descrizione dell’interesse della distaccante e delle finalità del distacco; 3. Descrizione dell’attività ed eventuale natura parziale o totale del distacco; 4. Indicazione delle modificazioni del rapporto di lavoro conseguenti al distacco e,

cioè: a) Luogo di lavoro; b) Riporto funzionale del dipendente e mansioni (ove mutino); c) Eventuali trattamenti speciali (rimborsi e/o c.d. indennità estero); d) Regime contributivo e fiscale applicato; 4. Consenso delle parti: a) Firma del lavoratore per accettazione (eventuale, ma consigliata); ► Firma della distaccataria: la legge non richiede il consenso della

distaccataria, ma è opportuno ottenerlo, soprattutto nell’ambito del distacco fra società non appartenenti al medesimo gruppo, per es. a conferma dell’assunzione delle responsabilità in tema di sicurezza);

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ISTITUTI APPLICABILI DISTACCO

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE Contratto di servizi:

1. Utile a giustificare l’interesse della distaccante all’invio di lavoratori presso la

distaccataria;

2. Regola i rapporti fra le società coinvolte, ad esempio, per: a) Prevedere il rimborso del costo del dipendente da parte della distaccataria

(pacificamente ammesso, anche da Circolare del Min. Lav. n° 3/2004); b) Disciplinare il potere della distaccante di far cessare il distacco (soprattutto

in caso di distacco improprio); c) Stabilire gli obblighi di informazione (ad es. per l’esercizio del potere

disciplinare) e di cooperazione (ad es. in tema di sicurezza sul lavoro) fra distaccante e distaccataria;

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ISTITUTI APPLICABILI DISTACCO

IN AMBITO COMUNITARIO (aspetti previdenziali)

Fonte: Regolamento CE n. 883 del 2004 in vigore dal 1 maggio 2010 per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che ha sostituito il Regolamento CE n. 1408 del 1971 in vigore fino al 30 aprile 2010.

Regola generale: Obbligo generale di pagamento della contribuzione nel paese in cui è svolta l’attività (art. 11)

Eccezione (distacco): “la persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i 24 mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona” (art. 12);

Il periodo di 24 mesi è prorogabile sulla base di accordi fra gli istituti previdenziali degli stati membri. (art. 16)

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ISTITUTI APPLICABILI DISTACCO

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 3 co. 6 D. Lgs. 81/2008 Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

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ISTITUTI APPLICABILI DISTACCO

SANZIONI

1.Civili: (Art. 30, co. 4-bis, D.lgs. 276/2003) diritto del dipendente di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione (distaccataria);

2.Penali: (Art. 18, co. 5-bis, D. Lgs. 276/2003) ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione;

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ISTITUTI APPLICABILI

RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE E’ possibile nominare dipendenti di adeguato livello e professionalità come

amministratori di società collegate o controllate. Temi problematici:

A.Sovrapposizione fra le attività tipicamente amministrative e quelle operative affidate al dirigente/amministratore.

B.Possibile riqualificazione del rapporto di amministrazione in rapporto di lavoro subordinato:

1) applicazione di sanzioni per omessa contribuzione (parziale, cioè in relazione alla differenza fra la minor contribuzione dovuta per gli amministratori rispetto a quella prevista per i dipendenti);

2) Cumulo dei trattamenti economici (retribuzione ed emolumenti) ai fini della quantificazione delle indennità di cessazione del rapporto di lavoro subordinato (preavviso e indennità supplementare) e del TFR.

C.Collegamento societario (c.d. unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro sia del dirigente/amministratore sia dei dipendenti da lui coordinati). N.B. quest’ipotesi richiede l’accertamento di ulteriori indici relativi all’organizzazione delle due società coinvolte.

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ISTITUTI APPLICABILI

RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE

Possibili soluzioni:

A.Descrizione analitica di mansioni ed incarichi e conferimento di poteri circoscritti;

B.Esclusione di emolumenti e/o remunerazione dell’attività di amministrazione (conglobamento nella retribuzione del dirigente);

C.Separazione delle altre strutture organizzative e delle funzioni tecniche e amministrativo-finanziarie delle società coinvolte.

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www.pirolapennutozei.it

IL RAPPORTO DI AGENZIA

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Le FONTI

Diritto UE (Direttiva 86/653/CE) Regolamentazione dei rapporti « orizzontali » tra l’agente e il preponente la norma nazionale eventualmente contrastante con quella europea sarà ugualmente applicabile fintantoché lo Stato non la modifichi o abroghi. Ciò nondimeno il giudice sarà tenuto a interpretarla conformemente all’ordinamento giuridico UE. Il privato che abbia subito un pregiudizio ricorso Corte Giustizia UE per risarcimento danno. Codice Civile (artt.1742 – 1753) AEC : Accordi Economici Collettivi • Organizzazioni professionali rappresentative • Natura convenzionale • Privi effetti erga omnes (Cass., 29.07.2010, n. 17737) Giurisprudenza

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La Direttiva: “la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona, qui di seguito chiamata preponente, la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente” Art. 1742, co.1 Codice Civile Italiano: "Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata"

Definizione

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3. Lavoro subordinato – principali criteri distintivi adottati dalla giurisprudenza

AGENZIA LAVORO SUBORDINATO

Vincolo di subordinazione Giurisprudenza: l’assenza di subordinazione è compatibile con la possibilità per il preponente di esercitare controlli, con il dovere dell’agente di seguire corsi di formazione, di presentare rapporti sull’attività svolta, di gestire gli incassi (Cass. 03.04.1990 n. 2680).

Vincolo personale che subordina il prestatore al potere di direzione e controllo dell’imprenditore.

Indici giurisprudenziali di subordinazione

Organizzazione di mezzi Agente LIBERTA’ DI ORGANIZZARSI secondo le modalità ritenute più convenienti locali, uffici, collaboratori (Cass. 08.01.1993 n. 84)

Datore di lavoro - Esercizio attività lavorativa nei locali

aziendali - Strumenti di lavoro di proprietà del datore

di lavoro

Rischio d’impresa Grava sull’agente Grava sul datore di lavoro

Orario di lavoro Assenza di vincoli di orario

Orari fissi / obbligo di presenza / concordare periodo feriale

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La Direttiva • retribuzione conforme agli usi del luogo dove esercita la sua attività o,

comunque, in mancanza di usi, “ragionevole”; • inderogabilità a sfavore dell’agente delle discipline in tema di:

• diritto alle provvigioni, misura delle stesse e termini massimi di pagamento (nel seguito);

• indennità di fine rapporto; La disciplina interna italiana: Oltre a recepire la disciplina UE prevede l’applicabilità di alcune disposizioni proprie del regime del lavoro subordinato. (Si parla al riguardo di para-subordinazione (dibattito circa la configurabilità di una categoria a sé stante – tertium genus). Disposizioni applicabili: • Art. 2119 c.c. recesso per giusta causa; • Art. 409 c.p.c. diritto processuale: rito del lavoro; • Art. 413 c.p.c. foro esclusivo: domicilio dell’agente.

Regime protettivo dell’agente

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Legge applicabile e foro

• In Italia: • Foro Esclusivo del domicilio dell’agente (art. 413

c.p.c.)

• “Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio […]”

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• Le fonti: In ambito UE: • Art. 3-4 del Regolamento (CE) n. 593/2008 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 c.d. “Roma I”)

• Regolamento 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale (scelta del foro)

In ambito extra UE: • estrema incertezza del diritto applicabile

• (verifica caso per caso)

Legge applicabile e foro

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• In ambito UE: • Scelta della legge applicabile e del foro: • In mancanza di scelta, la legge del paese:

1. di residenza abituale del venditore/prestatore di servizi/distributore;

2. (diverso da 1) di residenza della parte che deve effettuare la prestazione caratteristica (ossia l’agente);

3. (diverso da 1 e 2) con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto

Legge applicabile e foro

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● Obbligazione di promozione ● Stabilità ● Provvigione (onerosità) ● Zona ● Esclusiva ● Forma scritta ad probationem

Elementi essenziali

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Favorire la conclusione di affari a beneficio del preponente.

…ossia…

• Facilitazione dei contatti tra preponente e cliente. NESSO CAUSALE tra l’attività di promozione e la conclusione dell’affare tra cliente e preponente (Cass. 01.04.2004, n. 6482).

• Le modalità di esecuzione dell’obbligazione non sono stabilite dalla legge, ma scelte dall’agente (es. ricerca personale, telefonica, predisposizione contratti, gestione punto vendita, ecc. - Cass. 02.08.2003, n. 11794).

• L’attività di promozione che comporta un aumento indiretto delle vendite – senza tuttavia condurre alla conclusione di un affare – non è sufficiente ad integrare l’adempimento.

Obbligazione di promozione

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• Carattere non occasionale dell’attività dell’agente. La collaborazione derivante dal contratto non può essere isolata né episodica (che è invece tipica del procacciamento d’affari) (Cass. 24.06.2005, n. 13629).

• Non è necessaria una durata prolungata (compatibile con contratto a tempo determinato).

• L’obbligazione di promozione non può avere ad oggetto una singola operazione di volta in volta determinata da un contratto.

• Determinazione della sussistenza dell’elemento ex ante, ovvero con riferimento alle condizioni contrattuali convenute. La conclusione di un numero limitato di affari non può condurre, ex post, all’esclusione dell’esistenza dell’elemento della stabilità.(Cass. 01.06.1998 , n. 5372)

• Distingue il rapporto di agenzia da quello di procacciamento d’affari, caratterizzato da assenza di stabilità (Cass. sentt. 5849/83 e 7072/82) e dall’applicabilità in via analogica della disciplina dell’agenzia,

La Stabilità

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• Art. 1748 c.c.

• Diritto al pagamento sorge con la conclusione dell’affare grazie all’opera dell’agente Nesso causale.

• Provvigione dovuta per:

- operazioni concluse dal preponente con terzi precedentemente acquisiti come clienti dall’agente per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito (provvigione indiretta).

- Affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta all’agente o al preponente prima della fine del rapporto

- Affare concluso in un termine ragionevole dopo lo scioglimento del contratto e sussiste un nesso di causalità.

• Salvo disposizione contraria, l’agente ha diritto a percepire la provvigione a partire

da e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione oggetto del contratto concluso grazie all’agente.

La provvigione

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• Al più tardi, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione nei confronti del preponente a condizione che anche quest’ultimo abbia eseguito la propria prestazione.

• Art. 1749 c.c.: La provvigione è liquidata al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di maturazione.

• Se il terzo e il preponente convengono di non eseguire, in tutto o in parte, l’accordo concluso grazie alla promozione dell’agente diritto a una provvigione ridotta da determinarsi secondo gli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

• Restituzione delle provvigioni solo se il contratto tra terzo e proponente non è eseguito per causa non imputabili al secondo.

• L’agente NON ha diritto al rimborso delle spese

Nullità delle pattuizioni più sfavorevoli per l’agente

La provvigione

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Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte del preponente? La Direttiva non prevede nulla in proposito. Risposta inizialmente negativa della giurisprudenza: 1. La clausola che prevede il diritto del preponente di modificare in ogni

momento la clientela dell’agente, occupandosi direttamente di alcuni clienti non contrattualmente identificati, è nulla ai sensi art. 1355 c.c., in quanto costituisce condizione meramente potestativa (Cass. 20.05.1997, n. 4504).

2. Nullità per indeterminatezza dell’oggetto della clausola con cui il preponente si riserva il diritto di modificare unilateralmente i valori provvigionali dell’agente, attribuendogli un diritto di recesso in caso da detta variazione discenda una riduzione della sua remunerazione globale (Cass. 08.11.1997, n. 11003).

Ma.. 3. Ammissibilità della variazione unilaterale purché non contraria a doveri di

correttezza e buona fede (Cass. 2.05.2000, n. 5467) e quindi legittima se contenuta entro limiti determinati

Ius variandi

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Modifiche successive alla conclusione del contratto AEC 2009 Limiti alle modifiche del contenuto economico del contratto (provvigioni, zona, clienti): 1. Modifiche di lieve entità (0-5% del valore della provvigione)

preavviso non necessario (effetto da ricevimento relativa comunicazione)

unilaterali

2. Modifiche di media entità (5-20%) preavviso di 2 mesi (4 se monomandatario); comunicazione scritta. Unilaterali

3. Modifiche di sensibile entità (>20%)

Stessi termini di preavviso previsti per il recesso; Consensuali :

• Se l’agente rifiuta la variazione il rapporto cessa alla scadenza del preavviso (o immediatamente con corresponsione dell’indennità sostitutiva) e l’agente potrà pretendere l’indennità di fine rapporto (art. 1751 c.c.);

Ius variandi

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Nella Direttiva e nella disciplina interna: • Contenuto geografico (Area nella quale l’agente esercita la propria

attività di promozione) oppure

• soggettivo (lista di clienti)

• La conclusione di un contratto al di fuori della zona ma a seguito di

attività promozionale dell’agente svolta all’interno di questa, non esclude il diritto alla provvigione (Cass. 17.01.1980, n. 401).

• Il contratto è valido anche qualora la zona sia semplicemente determinabile sulla base del contenuto contrattuale complessivo (Cass. 1993, n. 1916; 2007 n. 18303).

La Zona

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Nella Direttiva:

Art. 13

1. Ogni parte ha il diritto di chiedere ed ottenere dall'altra parte un documento firmato, riproducente il contenuto del contratto di agenzia, comprese le clausole addizionali. Tale diritto è irrinunciabile.

2. […] uno Stato membro può prescrivere che un contratto di agenzia sia valido solo se documentato per iscritto.

La disciplina interna

- Forma scritta ai soli fini probatori

La Forma

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Art. 1743 c.c. : il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività [elementi cumulativi], né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro Elemento naturale ma non essenziale: Le parti possono escluderlo o modularlo in modo

specifico (Esclusiva unilaterale, reciproca, modulazione provvigioni indirette)

L’Esclusiva

Monomandato: L’agente non può negoziare affari con altri soggetti tout court, neppure con soggetti non concorrenti.

Plurimandato: L’agente può operare per conto di altre preponenti nel rispetto del divieto di concorrenza e degli obblighi di lealtà e buona fede.

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Le rispettive obbligazioni sono modulate in modo sostanzialmente identico nella direttiva e nella disciplina interna italiana:

Obblighi dell’agente: • Trattare e concludere gli affari di cui è incaricato; (Obbligo di lealtà e buona fede: assiduità e regolarità dell’attività Cass. 25.09.1995, n.

10130 e responsabilità nel valutare la serietà e l’affidabilità del cliente, Cass. 04.06.2008) • Comunicare tutte le informazioni di cui dispone; • Attenersi alle istruzioni “ragionevoli” del preponente (coordinamento);

Obblighi dell’agente: • Mettere a disposizione la documentazione relativa alle merci (o ai servizi); • Obblighi di informazione:

• ogni informazione necessaria all’esecuzione del contratto • circa l’eventuale riduzione prevedibile delle operazioni commerciali • accettazione o rifiuto degli ordini da parte dei clienti

Obbligazioni dell’agente e del preponente

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TEMPO DETERMINATO: - Scadenza del termine - ante tempus – solo nei seguenti casi:

• Grave inadempimento contrattuale (artt. 1453 e ss. c.c.) risarcimento danno; • Giusta causa; • Mutuo consenso; • Impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Il contratto a tempo determinato che sopravvive alla propria scadenza si trasforma in contratto a tempo indeterminato. TEMPO INDETERMINATO - Clausola risolutiva espressa (soglie minime performance) - Giusta causa fatto tale da impedire la continuazione anche provvisoria del rapporto

(analogia art. 2119 c.c.). - Ad nutum (senza obbligo di motivazione), ma con preavviso (varia a seconda della

durata) o con liquidazione dell’indennità sostitutiva:

Durata e scioglimento

Nella Direttiva: Non sono ammesse deroghe

peggiorative per l’agente (Art. 15, 2 co. Direttiva e art.

1750, co. 4 c.c.), quindi..

Nel codice civile: 1 mese per il primo anno; 4 mesi per il quarto anno

2 mesi per il secondo anno 5 mesi per il quinto anno

3 mesi per il terzo anno e per i successivi;

6 mesi per il sesto anno e per i successivi

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Nella Direttiva: Sono previsti due criteri alternativi: 1. Indennità:

a) nuovi clienti o sviluppo degli affari con clienti esistenti; b) sostanziali vantaggi; c) equità (perdita dei clienti) Fissato solo ammontare massimo = media annuale delle provvigioni percepite dall’agente negli ultimi 5 anni (o minor durata del rapporto)

2. Riparazione (criterio risarcitorio del danno derivante dalla cessazione):

a) Perdita delle provvigioni che l’agente avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto e conservazione dei sostanziali vantaggi in capo alla preponente

Non spetta:

• Risoluzione ad iniziativa del preponente per inadempimento dell’agente; • Risoluzione non giustificata da infermità o malattia dell’agente; • Cessione a terzi della posizione contrattuale dell’agente, previo accordo con il preponente; • Decorso termine decadenziale di 1 anno dalla cessazione del rapporto.

Indennità di fine rapporto

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Nella disciplina interna: L’art. 1751 c.c. adotta il criterio indennitario. I presupposti sono gli stessi di cui al par. 2 dell’art. 17 della Direttiva (punto 1). Gli Accordi Economici Collettivi prevedono una disciplina modulata su tre tipologie di indennità: 1. Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR):

• corrisposta in ogni caso (indipendentemente dalla causa della cessazione e dall’aumento della clientela/fatturato);

• proporzionale alle provvigioni realizzate e liquidate durante tutto il corso del rapporto fino al momento della risoluzione;

2. Indennità Suppletiva di Clientela (ISC): • corrisposta solo in caso di scioglimento ad iniziativa della casa mandante per fatto non

imputabile all’agente. • proporzionale alle provvigioni realizzate e liquidate durante tutto il corso del rapporto

fino al momento della risoluzione; 3. Indennità Meritocratica:

• Stessi presupposti di cui alla Direttiva e all’art. 1751 c.c. • Sommata alle precedenti (FIRR e ISC) non può superare la media annuale delle

provvigioni percepite dall’agente negli ultimi 5 anni (o minor durata del rapporto). N.B. la somma di FIRR e ISC può superare quello massimo dell’indennità “europea” e in tal caso non spetta l’indennità meritocratica

Indennità di fine rapporto

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Le parti possono convenire un’obbligazione di non concorrenza in capo all’agente per il periodo successivo alla risoluzione del rapporto contrattuale. • Accordo relativo alla stessa zona, stessa clientela e stesso ramo di

attività oggetto del contratto risolto.

• Durata massima = 2 anni

• Pagamento di un’indennità all’agente.

Art. 1751 bis c.c. - Non concorrenza

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Title goes hereSubtitle goes here

Name Surname OneName Surname Two

Doing business in the UK

June 2015Tom Pickthorn

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What I am going to talk abouto Political and economic backgroundo Italy and the UKo The English legal systemo How to get into the UK marketo Outline of taxation on companies and individualso Litigation

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Introductiono Tom Pickthorno Corporate Partner and Head of European Desko Mills & Reeve

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Mills & Reeve

o Formed in 1789o 117 Partnerso 900 total staffo Six offices in UK

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Political and Economic background:the good newso 2nd largest economy in Europe, 5th largest in the Worldo Gross Domestic Product (GDP) 2.5% growth in 2015 forecasto Unemployment rate : 5.5% (lowest major European economy)o Inflation rate : -0.1%o Economic austerity since 2010 has led to significant deficit

reductiono Forecast budget surplus in 2018o Politically stable : General election in May 2015 led to majority

government under Conservative Prime Minister David Cameron

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Political and Economic Background :the bad newso Not all the economic data is good

– very low productivity– strong pound making exports uncompetitive and leading

to cheap imports– high real estate costs : average price for a home in

London is €650,000o Uncertainty over future of Scotland : independence?

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UK and the EUo Long history of unpopularityo David Cameron has promised to renegotiate UK’s relationship with EUo Main concerns are

– “political” union– immigration from EU– welfare payments to EU immigrants– “red tape”– more market liberalisation

o An “in/out” referendum by end of 2017o Likely to vote to stay, but ….

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UK and Italyo UK exports to Italy - €13 billion (10th largest market)o Italian exports to UK - €23.5 billion (5th largest market)o 140,000 Italians live in UK, many more are of Italian

heritageo From a business point of view, main differences:

– family businesses unusual in UK : sell!– large number of companies listed on the Stock Exchange

– 2,417 in the UK : 414 in Italy

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English legal system - 1o UK is technically 3½ legal systems:

– England– Scotland– Northern Ireland– (Wales)

o No such thing as “UK Law”o I will talk about the English system, but worth noting that Scotland

– already has totally different litigation and real estate law;– is going to get its own taxation system for most taxes;– must be regarded as its own jurisdiction.

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English legal system - 2o Common law system, not civil lawo No code, as there is in Italyo Law comes from:

– statute passed by Parliament– judicial precedent : “judge-made law”

o No career judges. Judges are senior lawyers, whointerpret the law and act as “referees” – noinvestigative judges.

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How to get into the UK marketo Distribution Agreement or Agencyo Subsidiary company or brancho Joint ventureo M&A

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Distribution Agreement or Agency - 11. Distribution Agreement

a contract under which a company appoints a third party to buy its products and thensell them in the UK

Italian Company UK Distributor UK Customer

Advantages Distributor has market knowledge Distributor has the stock risk and the product riskDisadvantages the Company has less control over the Distributor than it would an Agent or an

Employee reputational risk if Distributor uses the brand name and logo

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Distribution Agreement or Agency - 22. Agency (Sales Representative)

The Company appoints a third party to sell its goods for it in the UK

UK AgentItalian Company UK Customer

Contractual relationship is between the Company and the Customer Agency Agreements tend to be avoided in the UK because of the EU Commercial Agency

Regulations which prescribe the terms of the agency agreement Require compensation to be paid to the agent on termination

Although capped at 1 year’s commission, this can be prohibitively high Important to make sure that your Distribution Agreement is not a “disguised” Agency

Agreement

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Company or a Branch?o If you want to set up a business in the UK, the choice is

between setting up a company or opening a branch.o Variety of types of company, but the overwhelming

majority are private companies limited by shares –“Ltd”.

o Over 3 million “live” companies in the UK.

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Limited companies - 1o Governed by the Companies Act 2006o Great advantage is limited liabilityo Very simple to set up – takes 1-3 hours maximumo Constitution = Articles of Associationo Can be in standard form or specially written.o Publicity available onlineo No minimum or maximum share capital – can be £1.00 (or

even a fraction of one penny)o Shares can be in € or $ as well as £o Only need 1 shareholder and can be non-UK

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Limited companies - 2o Directors

– only need to have 1 director but if only one must be a living person (not anothercompany)

– can be non-UK– a director has duties to:

act within his powers promote the success of the company exercise independent judgment exercise reasonable care, skill and diligence avoid conflict of interest not to accept benefits from third parties (bribes) to declare interests in proposed transactions

– breach can lead to criminal prosecution

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Limited companies - 3o Publicity : a company has to keep up-to-date publicly

available filings of:– names of its shareholders (and, from 2016, ultimate

controllers) and how many shares they have– names and address of directors– copies of accounts– registered address – must be in UK

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Branch - 1o An Italian company could set up a branch instead of a

company. Not a separate entity.o Within a month, must file with the government:

– name and trading name– details of its directors– Italian registration number

o If the company has to deliver accounts to the Italianregistry, these must be filed in the UK too

o All filings are publicly available

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Company or branch - summaryo Both are easy, inexpensive and quick to establisho Very limited regulation, buto Much information is publicly availableo What is not easy, is expensive and is slow : opening a

bank account!

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Taxation in the UK - 11. Taxation of companies

“Corporation Tax” = 20% on taxable profits and gains2. Taxation of branches

Corporation Tax = 20% on UK taxable profits andgains butOffset against Italian tax through Double Tax Treaty

3. Value Added Tax (“VAT”)20%

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Taxation in the UK - 2

4. Income tax on individuals below €13,700 = 0% below €42,500 = 20% €42,500 – €206,000 = 40% above €206,000 = 45%

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Taxation in the UK - 34. Capital Gains Tax for individuals 18% for most people 28% for high rate tax payers BUT Entrepreneurs only pay 10% on shares held for over 12 months 5% or more of the shares has to be an employee or director €13.75 million life time maximum

5. No Wealth Tax or “mansion” tax

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Litigation - starting a claimo The Civil Procedure Rules and pre-action protocolso Which court?

– High Court - above €140,000 or complex– County Court – below €140,000

o Time limits – usually 6 yearso Statements of case

– Claim form and particulars of claim– Defence (and possibly counterclaim)

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Litigation - case managemento Allocating the claim to a ‘track’ – small claim, fast and

multi-tracko Directions questionnaire: proposals regarding:

– disclosure of documents– witness evidence– expert evidence– procedural timetable

o Costs budgeto Case management conference

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Litigation - interim applications andsettlemento Interim applications:

– default judgment– summary judgment– strike out– security for costs

o Settlement– Court expects parties to try and settle – costs sanctions if

a party does not

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Litigation - trial and post-trialo Trial preparation

– solicitors and barristers– bundle– skeleton argument

o The trial– public/journalists– the judge– length of trial– judgment– costs

o Post-trial– Enforcement– Appeal (High Court/Court of Appeal)

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Doing Business in the US June 2015 Henry P. Bubel Carl Merino 212-336-2615 212-336-2067 [email protected] [email protected]

8000762v1

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Outline of Presentation

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• Introduction

• Political and Economic Background

• The US Legal System

• US Taxation of Companies and Individuals

• How to Enter the US Market

• Litigation and Related Issues

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Introduction

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Introduction

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Henry P. Bubel Head of Tax Department Patterson Belknap Webb & Tyler LLP

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Introduction

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Patterson Belknap Webb & Tyler LLP Founded in 1919, Patterson Belknap is a law firm of nearly 200 lawyers committed to providing high quality legal advice and service to clients and to maintaining a congenial and diverse workplace. We provide a range of services across more than 20 practice groups in both litigation and commercial law. The American Lawyer has ranked the firm seventh on its 2014 “A-List” of 20 elite law firms in the United States, based on our diversity, financial performance, associate satisfaction and pro bono activities. We are committed to high quality, cost effective legal representation that is marked by close relationships with our clients and a concern for their broader business objectives.

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Political and Economic Background

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Political and Economic Background: The Good News

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• Inflation rate near zero

• Strength of US dollar

• Upcoming 2016 elections

• Unemployment rate has dropped to 5.5%

• Oil prices down nearly 50% from 2014 peak, natural gas prices also low (boost to manufacturers and consumers)

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Political and Economic Background: The Bad News

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• Inflation rate near zero

• Strength of US dollar

• Upcoming 2016 elections

• National debt, state and local pension liabilities

• Risk of outside shocks

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US Legal System

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US Legal System

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• Federal and state governments ■ Federal government – three branches

■ Executive branch (President, cabinet positions and federal agencies) ■ Legislative branch (House and Senate) ■ Judicial branch (federal courts)

■ 50 state governments – three branches each ■ Executive branch (governors, cabinet positions and state agencies) ■ Legislative branch (state legislatures) ■ Judicial branch (state courts)

• Patchwork of federal and state laws and regulations ■ Constitution reserves some powers to the federal government (including the power

to regulate aspects of interstate and foreign commerce) and others to the states

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US Legal System (continued)

11

• Common law system (more akin to UK common law than to civil law system in Italy) • Federal laws passed by Congress and interpreted by the federal courts

■ Federal judges generally have lifetime appointments ■ Judges of courts with special jurisdiction and administrative law judges may have

term appointments • State laws passed by state legislatures and interpreted by state courts (and in some

cases federal courts where interests of parties in different states are affected or where constitutional issues are implicated) ■ State judge appointments vary (some are for life, some are term-based, some are

elected) • Regulations issued by executive branches (federal and state) and other executive

actions also subject to judicial review • As with the UK, judges interpret law and act as “referees,” but do not serve in

investigative capacity

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US Taxation of Companies and Individuals

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Federal and State Income Taxation of Individuals

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• Individuals are subject to federal income taxes at graduated rates ■ Income tax brackets range from 10% to 39.6% for individual taxpayers with taxable

income over $413,200 (brackets are adjusted for married taxpayers) ■ Long-term capital gains taxed at 20% rate (28% for certain collectibles) ■ High income earners also subject to 3.8% additional Medicare tax on net

investment income above certain thresholds ■ Employment or self-employment taxes also may apply

• Individuals also may be subject to state and local income taxes, depending on where they reside ■ State income taxes are deductible against federal taxable income, subject to

deduction limitations • Nonresident aliens are taxed only on income from US sources and income effectively

connected with a US trade or business (including wages) ■ Treaty exemptions may apply

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Federal Income Taxation of Corporations

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• Corporations generally are subject to federal income taxes at a 34-35% effective rate.

■ US corporations are taxed on worldwide income.

■ Non-US corporations based in treaty jurisdictions are taxed on (a) US source income (e.g., dividends, interest and royalties from US companies), and (b) US business profits attributable to a permanent establishment in the US.

■ US Subsidiaries:

■ Earnings of a US subsidiary are fully taxable to the subsidiary at corporate rates.

■ Dividends from a US subsidiary to a foreign parent are taxed at a 30% rate in the absence of a treaty. Rates are reduced to 5-15% if the foreign parent is eligible for benefits under the US-Italian tax treaty.

■ Reduced rates also apply to interest, royalties and certain other types of income.

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Federal Income Taxation of Corporations (continued)

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■ US Branches:

■ Business profits attributable to permanent establishment of foreign corporation taxed in same manner as business profits earned by domestic corporation.

■ Earnings also are subject to “branch” taxes at the same rates that would apply to a dividend if the branch were formed as a subsidiary.

■ Limited liability companies formed as “disregarded entities” are treated as branches for most US tax purposes.

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State Income Taxation of Corporations

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• Corporations (both US and non-US) are subject to state corporate income taxes on an “apportionment” basis.

■ A corporation may have to pay income taxes in multiple states.

■ Income is apportioned among different states for tax purposes based on location of sales, property, workforce and other factors.

■ The US-Italian tax treaty does not apply to state income taxes.

■ An Italian corporation eligible for treaty benefits potentially may be taxed at the state level on income that is exempt from federal income taxes under the US-Italian tax treaty.

■ Note: An Italian company does not need to have a permanent establishment in the US in order to be taxed on its business profits at the state level.

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Other US Taxes

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• Sales Taxes: ■ There is no VAT in the US. However, most (but not all) US states impose sales

taxes on sales of tangible personal property and certain other types of property or services.

■ Sales taxes are imposed on the buyer, but sellers are obligated to collect the tax and may be liable for failure to collect and remit the tax to the relevant tax authority.

■ A foreign company doing business in the US (or its US subsidiary) may need to register to collect sales taxes in one or more states.

• Payroll: ■ A foreign company may be subject to payroll tax obligations both with the IRS and

with state taxing authorities. As with sales taxes, employers may be held liable for income and employment taxes that they fail to withhold from employees’ wages.

• Property taxes: ■ A company may be subject to ad valorem property taxes, as well as transfer taxes

on the purchase or sale of real property, depending on the locality.

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How to Enter the US Market

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Distribution Agreement

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• Distribution Agreement ■ Foreign company contracts with a third party to distribute its products in the US

■ E.g., Italian company sells to US distributor which in turn sells the Italian company’s products to US customers

■ Advantages: ■ Italian company benefits from US distributor’s knowledge of US market ■ Risk of loss shifts to US distributor ■ Minimizes US tax exposure

■ Disadvantages: ■ Italian company has less control over distributor than it would have with

respect to an agent, employee or branch (particularly if it wants to avoid having activities of distributor imputed to it for tax purposes)

■ Reputational risk if distributor uses brand name and logo

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Agency Agreement

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• Agency Agreement (Sales Representative)

■ Italian company contracts with third party to sell goods on its behalf in the US

■ E.g., US sales representative sells Italian company’s products in US as agent on behalf of Italian company

■ Contractual relationship is between Italian company and US customer

■ Key differences from distribution agreement:

■ Activities of agent may be imputed to Italian company for tax purposes, triggering tax filing obligations

■ Possible tax withholding and reporting obligations with respect to agent (particularly if employee for tax purposes)

■ Possible labor law and other regulatory issues at federal and state level

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Subsidiary or Branch

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• If Italian company will have a substantial presence in the US (office, workforce, other assets), it needs to consider whether to set up a subsidiary or branch.

• Business entities can be formed in any state, but Delaware is still the preferred jurisdiction for many businesses (both domestic and foreign) operating in the US. ■ “User-friendly” administration ■ Well-established body of law governing Delaware business entities ■ Most US commercial lawyers familiar with Delaware law ■ Companies can be formed in a matter of hours ■ Options include corporations, limited liability companies, limited partnerships

and other entities ■ Most foreign business entities setting up operations in the US will choose a

corporation or limited liability company

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Subsidiary or Branch: Delaware Corporation

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• Delaware Corporation:

■ Offers limited liability

■ Only needs one shareholder, officer and director (same person can be officer and director)

■ No minimum capital requirements

■ Filings and governing documents: Certificate of incorporation can be filed on same day basis; governing terms laid out in articles of incorporation

■ Officers and directors have fiduciary obligations to shareholders

■ Important to observe corporate formalities (meetings, elections of officers and directors, bookkeeping, etc.) for liability protection purposes (to avoid “piercing the corporate veil”)

■ Privacy: Can file through registered agent to minimize public disclosures, but officer and director information will be included in annual franchise tax filings

■ Tax Treatment:

■ Separate entity for tax purposes (cannot choose to be taxed on flow-through basis)

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Subsidiary or Branch: Delaware LLC

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• Delaware Limited Liability Company (LLC):

■ Offers limited liability

■ Flexible management structure: May be member-managed or manager-managed.

■ No minimum capital requirements

■ Filings and governing documents: Certificate of formation can be filed on same day basis; governing terms laid out in operating agreement

■ Still important to observe corporate formalities for liability protection purposes (to avoid “piercing the corporate veil”).

■ Privacy: Can file through registered agent to avoid disclosure of shareholder, officer and director information in publicly available filings.

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Subsidiary or Branch: Delaware LLC (continued)

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• Delaware Limited Liability Company (LLC): ■ Tax Treatment:

■ Can choose to be taxed either as corporation or on a flow-through basis. ■ Thus, a foreign parent can enjoy the liability protection of a subsidiary while

treating the subsidiary as a “branch” for US tax purposes (e.g., to claim treaty benefits that would not be available if the US subsidiary was a corporation).

■ Need to file IRS Form 8832 to be treated as a corporation for tax purposes. ■ In absence of election, LLC will be “disregarded” for most US tax purposes if it has

only one member and treated as a partnership if it has multiple tax owners. ■ LLCs are still treated as separate entities for payroll and certain other tax

purposes. ■ Consider owning US LLC (if no election has been made) through foreign holding

company to limit the overall US tax exposure. ■ Note: An Italian company whose business profits are exempt from federal income

taxes under the treaty may still be subject to income taxes on business profits at the state level even if it does not have a permanent establishment in the US.

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Sending Foreign Workers to the US

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• Visas required in order to work in the US • Cross-border employees may present unique tax challenges:

■ Potential double-taxation (but may be eligible for treaty exemptions) ■ Note that treaty exemptions on employee and independent contractor

compensation require a joint filing with the IRS ■ Pension and deferred compensation issues (contributions to foreign pension may

not be tax-deferred in the US) ■ Consider whether social security totalization agreement between US and Italy

applies (to avoid paying social security taxes in both countries) ■ Workers likely will need assistance with tax return preparation

• Payroll registration may be required at both federal and state level • Workers compensation and unemployment insurance, other state requirements • Coordinate health insurance coverage and other benefits

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Other Considerations in Entering US Market

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• Various federal, state and local registration requirements (e.g., registering to do business in state(s) in which company will operate)

• Filings with the Bureau of Economic Analysis for direct US investments above certain thresholds

• Various compliance and approvals required, depending on products being sold (e.g., product safety, labeling, etc.)

• Antitrust issues to consider if merging with or acquiring US competitor

• Securities law requirements if merging with or acquiring publicly traded company

• Other regulatory hurdles

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Litigation and Related Issues

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Litigation and Related Issues

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• Where to file claim: Whether claim is filed in federal or state court depends on the subject matter of the claim (and jurisdiction of the parties). ■ The federal courts have jurisdiction over certain types of claims, but most claims

are filed in state courts. • Time limits on filing claim: Statutes of limitation vary by state and type of claim (e.g.,

contract dispute, tort claim, etc.). ■ Six year limitation periods are common for contract disputes, but this is not

universal. • Types of relief:

■ Monetary damages (may include punitive damages in some cases) ■ Injunctive relief (e.g., a temporary restraining order)

■ Generally used for time-sensitive matters where there is risk of irreparable harm and certain other criteria are satisfied – for example, ordering a competitor to cease and desist from infringing on a company’s trademarks

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Litigation and Related Issues (continued)

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• (Greatly simplified) lifecycle of case:

■ Submission of claim (guidelines for submission vary by court)

■ Responses and possible joinders/counterclaims

■ Discovery process (can be very time-consuming and very expensive)

■ Conferences: There will often be multiple conferences between the parties (and opportunities to settle) along the way.

■ Trial: Jury trial or bench trial

■ Expert witnesses

■ Appeals

• Costs:

■ Each side generally pays its own way (although costs can be awarded to the prevailing party in certain cases)

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Litigation and Related Issues (continued)

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• Settlement:

■ Most cases settle well before trial and courts strongly encourage this.

■ May avoid costs and uncertainty of trial and bad publicity.

• Taxes:

■ The tax treatment of judgments and settlements will depend on the nature of the underlying claims.

■ Parties should discuss the tax treatment and reporting of settlement payments before payments are made. It is important to coordinate the appropriate documentation ahead of time.

• Consider alternative forms of dispute resolution:

■ Mediation

■ Arbitration (often stipulated in contracts)