Documento REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO · qualificazione e capacità tecnica...
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Comune di
Mondovì
REGOLAMENTO No. R-AG018
REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Emissione: 25.01.10
Rev. 1– 25.01.10
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Documento
REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Rev. Data Oggetto della revisione
1
25.01.2010
1a emissione - Approvato con deliberazione G.C. 01/07/2010 n. 152 esecutiva in data 27/07/2010 - Entrato in vigore il 16/07/2010
Redazione M. Giribaldi Controllo === Approvazione B. Armone Caruso
F.to M. Giribaldi
F.to B. Armone Caruso
Comune di
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REGOLAMENTO No. R-AG018
REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Emissione: 25.01.10
Rev. 1– 25.01.10
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Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, attivati ad istanza di parte o d’ufficio,
attribuiti alla competenza del Comune e che non siano già disciplinati da fonti legislative o
regolamentari.
2. La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni rappresenta il quadro di riferimento generale
in tema di procedimento amministrativo, rispetto alla quale la presente disciplina costituisce norma
integrativa.
3. Con la presente disciplina vengono, in particolare, individuati i termini per la conclusione dei
procedimenti di competenza del Comune di Mondovì.
Art. 2
Formalizzazione, diffusione e revisione dei procedimenti amministrativi
1. Al fine di garantire la piena applicazione dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa, ogni dirigente/responsabile di servizio autonomo provvede alla
formalizzazione, razionalizzazione e, quando necessario, alla revisione dei procedimenti amministrativi di
propria competenza secondo i principi, le finalità e le metodologie proprie della semplificazione
amministrativa. Ogni procedimento deve essere completo della relativa modulistica e deve indicare, in
particolare, la documentazione essenziale ai fini dell’istruttoria e dell’avvio del procedimento stesso.
2. L’attività di formalizzazione, diffusione e revisione dei procedimenti amministrativi e della modulistica è
regolata dalla procedura interna P-AG002.
Art. 3
Avvio del procedimento
1. Il procedimento ad iniziativa di parte prende avvio dalla data in cui il Comune protocolla la domanda o
la dichiarazione; per i procedimenti d’ufficio l’avvio decorre dalla data dell’atto propulsivo o da quando
si sia manifestato l’obbligo o l’intenzione di procedere.
2. Tutte le domande e le dichiarazioni devono essere sottoscritte e possono anche essere inviate per posta,
per fax o per via telematica purchè, in quest’ultimo caso, con modalità tali da garantirne la provenienza,
l’integrità e l’autenticità.
3. Ai sensi dell’art. 57 del “Codice dell’Amministrazione Digitale”, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il
Comune rende disponibili sul proprio sito Internet l'elenco della documentazione richiesta per i singoli
procedimenti e la relativa modulistica individuando, tra la documentazione richiesta, quella obbligatoria
ai fini della procedibilità della domanda o della dichiarazione.
4. Al momento della presentazione, la domanda o la dichiarazione deve essere completa di tutta la
documentazione identificata come obbligatoria e resa pubblica con le modalità di cui al precedente
comma; qualora non sia completa della documentazione richiesta ovvero presenti irregolarità sostanziali
o sia carente di uno o più elementi obbligatori, la domanda o la dichiarazione è irricevibile.
5. La comunicazione di avvio del procedimento è, ove possibile, effettuata contestualmente alla
protocollazione della domanda o della dichiarazione e, nei restanti casi, al più tardi entro i successivi
dieci giorni.
6. Qualora la domanda o la dichiarazione non sia completa della documentazione obbligatoriamente
richiesta ovvero presenti irregolarità sostanziali o sia carente di uno o più elementi obbligatori, in luogo
della comunicazione di cui al precedente comma, verrà inviata una comunicazione motivata di
improcedibilità.
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Art. 4
Archiviazione del procedimento
1. Il responsabile del procedimento provvede all’archiviazione del procedimento qualora il richiedente
interessato:
a) vi abbia espressamente rinunciato;
b) non abbia prodotto la documentazione e/o le informazioni richieste, ai sensi dell’art. 6 – ultimo
comma – della presente disciplina, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione;
c) non abbia prodotto la documentazione e/o le informazioni richieste, in ogni altro caso diverso dal
precedente punto b), entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
2. Nei casi sub b) e c) del precedente comma, all’atto della richiesta della documentazione e/o delle
informazioni integrative, il responsabile del procedimento avverte il destinatario sulle conseguenze
derivanti dalla mancata risposta nei termini stabiliti. In assenza di riscontro, il procedimento si intende
concluso alla scadenza del termine assegnato. Nel successivo provvedimento di archiviazione il
responsabile del procedimento deve dare compiutamente atto delle predette circostanze ed, in particolare,
che la documentazione e/o le informazioni richieste non erano già in possesso del Comune, né
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Art. 5
Durata del procedimento
1. I termini massimi per la conclusione dei procedimenti che non siano già disciplinati da fonti legislative o
regolamentari sono riportati nell’allegato A) alla presente disciplina e decorrono dall’avvio d’ufficio del
procedimento o dalla protocollazione della domanda o della dichiarazione, fatto salvo quanto previsto dal
precedente articolo 3 in tema di irricevibilità/improcedibilità.
2. Eventuali disposizioni regolamentari comunali che prevedono termini procedimentali superiori a novanta
giorni cessano di avere effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con la conseguenza
che ai relativi procedimenti, sino a nuova determinazione, si applica il termine massimo di conclusione di
trenta giorni.
3. Continuano invece a trovare applicazione le disposizioni regolamentari comunali che prevedono termini
di conclusione del procedimento non superiori a novanta giorni.
4. Nel caso in cui non sia desumibile secondo le previsioni di cui ai precedenti commi, il termine è di trenta
giorni.
5. I tempi fissati per la conclusione di ogni procedimento comprendono anche le fasi intermedie, interne al
Comune, necessarie al completamento dell’istruttoria.
6. Salvo i casi di silenzio-assenso, decorsi i termini di cui ai commi 1 o 2, il ricorso avverso il silenzio del
Comune, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche
senza necessità di diffida, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla
scadenza dei termini di cui ai predetti commi 1 e 2.
7. La mancata emanazione del provvedimento nei termini sopra stabiliti costituisce elemento di valutazione
della responsabilità dirigenziale.
Art. 6
Sospensione dei termini del procedimento
1. I termini del procedimento rimangono sospesi nei casi in cui debba essere acquisito un parere
obbligatorio o facoltativo da parte di un organo consultivo della P.A., per il periodo fissato dalle
disposizioni legislative o regolamentari per l'espressione del parere stesso ovvero, in mancanza di
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queste, per la durata di venti giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, senza che
l'organo adito abbia comunicato il parere o abbia rappresentato esigenze istruttorie, il responsabile del
procedimento è in facoltà di procedere (in caso di parere obbligatorio) ovvero procede (in caso di
parere facoltativo) indipendentemente dall'espressione del parere.
2. I termini del procedimento rimangono sospesi nei casi in cui debbano essere preventivamente acquisite
valutazioni tecniche di altri enti od organi, per il periodo fissato dalle disposizioni legislative o
regolamentari per il rilascio di tali valutazioni ovvero, in mancanza, per la durata di novanta giorni dal
ricevimento della richiesta. Decorso tale termine senza che l'organo adito abbia provveduto o abbia
rappresentato esigenze istruttorie, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni
tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di
qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui i pareri o le valutazioni tecniche
debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e
della salute dei cittadini. In tali casi, i termini rimangono sospesi fino all'acquisizione di tali pareri o
valutazioni tecniche.
4. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi e salvo il divieto di aggravare il procedimento se
non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie, il responsabile del procedimento può sospendere i
termini del procedimento, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per
l’acquisizione, dal richiedente interessato, da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati, di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
del Comune di Mondovì o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. La
mancata risposta nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta comporta:
a) l’archiviazione del procedimento, ai sensi dell’art. 4 della presente disciplina, qualora alla risposta
sia tenuto l’interessato al procedimento stesso;
b) la chiusura del procedimento con un provvedimento negativo nei restanti casi, salvo che entro il
termine massimo di conclusione del procedimento venga fornita risposta, ancorchè tardiva, alla
richiesta.
Art. 7
Procedimento amministrativo telematico
1. I procedimenti amministrativi definiti dal Comune prendono avvio, si sviluppano e si concludono
avvalendosi prevalentemente delle modalità operative informatiche e telematiche rese progressivamente
disponibili dall’evoluzione tecnologica.
2. Il Comune definisce, nel rispetto della normativa dettata in materia di firme elettroniche e di posta
elettronica certificata e sulla base dei principi di adeguatezza, riservatezza, certezza, sicurezza e
accessibilità, per ciascuna tipologia o per tipologie omogenee di procedimento amministrativo, le
specifiche tecniche relative:
a) alla produzione, trasmissione e riconducibilità al privato di istanze, comunicazioni, dichiarazioni,
denunce, atti sollecitatori o dichiarativi simili;
b) all’invio al privato di comunicazioni e richieste;
c) alle modalità atte a consentire – previa apposita procedura di autenticazione dei soggetti
legittimati – l’accesso agli atti e il monitoraggio dell’iter del procedimento;
d) alla formazione, riferibilità, trasmissione ed archiviazione del provvedimento finale.
3. Le comunicazioni infraprocedimentali possono avvenire tramite posta elettronica, posta vocale,
messaggistica telefonica, videoconferenza ed altre modalità di comunicazione rese disponibili
dall’evoluzione tecnologica.
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4. Il responsabile del procedimento, nella conduzione delle attività istruttorie, è tenuto ad avvalersi di tutti
quegli strumenti o applicazioni che gli consentono di verificare, in modo automatico, il possesso dei
requisiti, lo stato dei luoghi, le situazioni e le condizioni inerenti l’attività amministrativa, al fine di
limitare gli adempimenti istruttori a carico del cittadino e di semplificare quelli gravanti sul Comune.
5. Al cittadino è comunque rimessa la facoltà di richiedere al Comune che le comunicazioni inerenti al
procedimento amministrativo avvengano in maniera tradizionale, ossia senza l’utilizzo di
strumentazioni informatiche; le comunicazioni rese secondo questa modalità si affiancano, ma non
sostituiscono, quelle elettroniche delle quali costituiscono mera riproduzione.
Art. 8
Attribuzione della responsabilità del procedimento
1. Per ciascun procedimento di competenza del Comune, l’individuazione del Dipartimento/Servizio
Autonomo competente avviene sulla base della schema organizzativo vigente e delle attività agli stessi
assegnate dal P.E.G.
2. La responsabilità del procedimento è del dirigente/responsabile del servizio autonomo competente,
quando non sia diversamente attribuita o delegata.
3. Per i procedimenti che coinvolgono più Dipartimenti e/o Servizi Autonomi, il responsabile del
procedimento è individuato nel dirigente/responsabile del servizio autonomo competente all’emanazione
del provvedimento finale, secondo previsione di legge o di regolamento. In caso di conflitto,
l’individuazione del responsabile del procedimento spetta al Segretario Generale.
4. Il dirigente/responsabile del servizio autonomo può, con specifico provvedimento, attribuire ad altro
dipendente della propria struttura la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il
singolo procedimento nonchè, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del dirigente/responsabile di servizio autonomo che non
abbia proceduto ad effettuare alcuna designazione, la responsabilità del procedimento è riferita al
soggetto che lo sostituisce secondo la disciplina vigente.
Art. 9
Compiti del responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento istruisce i procedimenti assegnati secondo un rigoroso ordine
cronologico, salvo deroghe eccezionali debitamente motivate, curando tutti gli adempimenti previsti dalla
legge 241/1990, dalla normativa di settore e dal provvedimento di designazione e procedendo agli
accertamenti d'ufficio, alle certificazioni, alle comunicazioni, alle valutazioni e ad ogni altra attività utile
all'esito dell’istruttoria.
2. L’acquisizione di pareri, intese, concerti, nullaosta, o assensi, comunque denominati, da parte di altre
strutture interne comunali è disciplinata dal regolamento R-AG003 Regolamento sulla conferenza interna
di servizi.
3. Per l’attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà il responsabile del procedimento dovrà osservare le norme del
regolamento R-AG002 Regolamento per il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
4. Il responsabile del procedimento può attribuire specifiche attività inerenti l’istruttoria a dipendenti della
struttura cui è preposto, ferma restando a suo carico l’esclusiva responsabilità della completezza
dell’istruttoria nonché, ove competente, del provvedimento finale adottato.
5. Qualora, in relazione a procedimenti coinvolgenti più settori interni o con passaggi istruttori esterni
presso altre Pubbliche Amministrazioni, al di fuori dei casi disciplinati dal precedente articolo 6, il
responsabile del procedimento rilevi difficoltà tali da poter condurre al mancato rispetto dei termini, ha
l’obbligo di attivare forme di sollecitazione rivolte ai soggetti competenti, suggerendo altresì misure,
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come accordi o protocolli d’intesa, opportune per garantire in ogni caso la conclusione del procedimento
nei termini.
Art. 10
Intervento nel procedimento
1. Il Comune garantisce la possibilità di intervenire nel procedimento ai soggetti:
a) richiedenti, destinatari diretti del provvedimento finale;
b) non destinatari diretti del provvedimento finale, purchè individuati o facilmente individuabili,
titolari di posizioni giuridiche protette che possano essere pregiudicate dal provvedimento
finale;
c) portatori di interessi pubblici o privati, nonché di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, ai quali il provvedimento finale possa recare pregiudizio.
2. L'intervento dei soggetti di cui al precedente punto c) deve essere presentato in forma scritta e contenere
tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale l'intervento si riferisce, i motivi
dell'intervento, le generalità ed il domicilio o sede dell'interveniente. Il responsabile del procedimento
deve valutare se il soggetto interveniente sia in possesso dei requisiti di cui al precedente punto c) e, in
caso affermativo, deve inviare all'interveniente una comunicazione contenente le informazioni di cui
all’art. 8 della legge 241/1990; in caso negativo, deve comunicare le ragioni ostative all'intervento.
3. La partecipazione al procedimento è realizzata mediante:
a) la visione degli atti del procedimento, fatti salvi i casi nei quali tale possibilità sia esclusa o
limitata da disposizione di legge o di regolamento;
b) la presentazione di memorie scritte o di documenti illustrativi che il responsabile del
procedimento ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
Art. 11
Conclusione del procedimento
1. Salvo che sia diversamente disposto dalla legge e dalla presente disciplina, il procedimento avviato deve
concludersi mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
2. Il procedimento amministrativo si intende concluso:
a) per i procedimenti per i quali vi sia necessità di un provvedimento espresso, con l’adozione del
provvedimento stesso;
b) per i procedimenti avviati con Dichiarazione/Denuncia di Inizio Attività, decorso il termine
assegnato dalla legge al Comune per le verifiche sui contenuti della stessa.
3. Il procedimento può concludersi anche attraverso gli accordi di cui all’art. 11 della legge 241/1990.
Art. 12
Disposizioni finali
1. In presenza di specifiche normative nazionali e/o regionali di settore, le disposizioni del presente
regolamento si applicano in quanto compatibili.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme
vincolanti statali e regionali o di diversa regolamentazione comunale. In tali casi, in attesa della formale
modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta.
3. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione della deliberazione di
approvazione. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme regolamentari vigenti in questo
Comune incompatibili od in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.