Documento REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO · qualificazione e capacità tecnica...

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Comune di Mondovì REGOLAMENTO No. R-AG018 REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Emissione: 25.01.10 Rev. 125.01.10 Pagina 1 di 6 Documento REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Rev. Data Oggetto della revisione 1 25.01.2010 1a emissione - Approvato con deliberazione G.C. 01/07/2010 n. 152 esecutiva in data 27/07/2010 - Entrato in vigore il 16/07/2010 Redazione M. Giribaldi Controllo === Approvazione B. Armone Caruso F.to M. Giribaldi F.to B. Armone Caruso

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Documento

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Rev. Data Oggetto della revisione

1

25.01.2010

1a emissione - Approvato con deliberazione G.C. 01/07/2010 n. 152 esecutiva in data 27/07/2010 - Entrato in vigore il 16/07/2010

Redazione M. Giribaldi Controllo === Approvazione B. Armone Caruso

F.to M. Giribaldi

F.to B. Armone Caruso

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Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, attivati ad istanza di parte o d’ufficio,

attribuiti alla competenza del Comune e che non siano già disciplinati da fonti legislative o

regolamentari.

2. La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni rappresenta il quadro di riferimento generale

in tema di procedimento amministrativo, rispetto alla quale la presente disciplina costituisce norma

integrativa.

3. Con la presente disciplina vengono, in particolare, individuati i termini per la conclusione dei

procedimenti di competenza del Comune di Mondovì.

Art. 2

Formalizzazione, diffusione e revisione dei procedimenti amministrativi

1. Al fine di garantire la piena applicazione dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità

dell’azione amministrativa, ogni dirigente/responsabile di servizio autonomo provvede alla

formalizzazione, razionalizzazione e, quando necessario, alla revisione dei procedimenti amministrativi di

propria competenza secondo i principi, le finalità e le metodologie proprie della semplificazione

amministrativa. Ogni procedimento deve essere completo della relativa modulistica e deve indicare, in

particolare, la documentazione essenziale ai fini dell’istruttoria e dell’avvio del procedimento stesso.

2. L’attività di formalizzazione, diffusione e revisione dei procedimenti amministrativi e della modulistica è

regolata dalla procedura interna P-AG002.

Art. 3

Avvio del procedimento

1. Il procedimento ad iniziativa di parte prende avvio dalla data in cui il Comune protocolla la domanda o

la dichiarazione; per i procedimenti d’ufficio l’avvio decorre dalla data dell’atto propulsivo o da quando

si sia manifestato l’obbligo o l’intenzione di procedere.

2. Tutte le domande e le dichiarazioni devono essere sottoscritte e possono anche essere inviate per posta,

per fax o per via telematica purchè, in quest’ultimo caso, con modalità tali da garantirne la provenienza,

l’integrità e l’autenticità.

3. Ai sensi dell’art. 57 del “Codice dell’Amministrazione Digitale”, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il

Comune rende disponibili sul proprio sito Internet l'elenco della documentazione richiesta per i singoli

procedimenti e la relativa modulistica individuando, tra la documentazione richiesta, quella obbligatoria

ai fini della procedibilità della domanda o della dichiarazione.

4. Al momento della presentazione, la domanda o la dichiarazione deve essere completa di tutta la

documentazione identificata come obbligatoria e resa pubblica con le modalità di cui al precedente

comma; qualora non sia completa della documentazione richiesta ovvero presenti irregolarità sostanziali

o sia carente di uno o più elementi obbligatori, la domanda o la dichiarazione è irricevibile.

5. La comunicazione di avvio del procedimento è, ove possibile, effettuata contestualmente alla

protocollazione della domanda o della dichiarazione e, nei restanti casi, al più tardi entro i successivi

dieci giorni.

6. Qualora la domanda o la dichiarazione non sia completa della documentazione obbligatoriamente

richiesta ovvero presenti irregolarità sostanziali o sia carente di uno o più elementi obbligatori, in luogo

della comunicazione di cui al precedente comma, verrà inviata una comunicazione motivata di

improcedibilità.

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Art. 4

Archiviazione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento provvede all’archiviazione del procedimento qualora il richiedente

interessato:

a) vi abbia espressamente rinunciato;

b) non abbia prodotto la documentazione e/o le informazioni richieste, ai sensi dell’art. 6 – ultimo

comma – della presente disciplina, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa

comunicazione;

c) non abbia prodotto la documentazione e/o le informazioni richieste, in ogni altro caso diverso dal

precedente punto b), entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

2. Nei casi sub b) e c) del precedente comma, all’atto della richiesta della documentazione e/o delle

informazioni integrative, il responsabile del procedimento avverte il destinatario sulle conseguenze

derivanti dalla mancata risposta nei termini stabiliti. In assenza di riscontro, il procedimento si intende

concluso alla scadenza del termine assegnato. Nel successivo provvedimento di archiviazione il

responsabile del procedimento deve dare compiutamente atto delle predette circostanze ed, in particolare,

che la documentazione e/o le informazioni richieste non erano già in possesso del Comune, né

direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Art. 5

Durata del procedimento

1. I termini massimi per la conclusione dei procedimenti che non siano già disciplinati da fonti legislative o

regolamentari sono riportati nell’allegato A) alla presente disciplina e decorrono dall’avvio d’ufficio del

procedimento o dalla protocollazione della domanda o della dichiarazione, fatto salvo quanto previsto dal

precedente articolo 3 in tema di irricevibilità/improcedibilità.

2. Eventuali disposizioni regolamentari comunali che prevedono termini procedimentali superiori a novanta

giorni cessano di avere effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con la conseguenza

che ai relativi procedimenti, sino a nuova determinazione, si applica il termine massimo di conclusione di

trenta giorni.

3. Continuano invece a trovare applicazione le disposizioni regolamentari comunali che prevedono termini

di conclusione del procedimento non superiori a novanta giorni.

4. Nel caso in cui non sia desumibile secondo le previsioni di cui ai precedenti commi, il termine è di trenta

giorni.

5. I tempi fissati per la conclusione di ogni procedimento comprendono anche le fasi intermedie, interne al

Comune, necessarie al completamento dell’istruttoria.

6. Salvo i casi di silenzio-assenso, decorsi i termini di cui ai commi 1 o 2, il ricorso avverso il silenzio del

Comune, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche

senza necessità di diffida, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla

scadenza dei termini di cui ai predetti commi 1 e 2.

7. La mancata emanazione del provvedimento nei termini sopra stabiliti costituisce elemento di valutazione

della responsabilità dirigenziale.

Art. 6

Sospensione dei termini del procedimento

1. I termini del procedimento rimangono sospesi nei casi in cui debba essere acquisito un parere

obbligatorio o facoltativo da parte di un organo consultivo della P.A., per il periodo fissato dalle

disposizioni legislative o regolamentari per l'espressione del parere stesso ovvero, in mancanza di

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queste, per la durata di venti giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, senza che

l'organo adito abbia comunicato il parere o abbia rappresentato esigenze istruttorie, il responsabile del

procedimento è in facoltà di procedere (in caso di parere obbligatorio) ovvero procede (in caso di

parere facoltativo) indipendentemente dall'espressione del parere.

2. I termini del procedimento rimangono sospesi nei casi in cui debbano essere preventivamente acquisite

valutazioni tecniche di altri enti od organi, per il periodo fissato dalle disposizioni legislative o

regolamentari per il rilascio di tali valutazioni ovvero, in mancanza, per la durata di novanta giorni dal

ricevimento della richiesta. Decorso tale termine senza che l'organo adito abbia provveduto o abbia

rappresentato esigenze istruttorie, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni

tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di

qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui i pareri o le valutazioni tecniche

debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e

della salute dei cittadini. In tali casi, i termini rimangono sospesi fino all'acquisizione di tali pareri o

valutazioni tecniche.

4. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi e salvo il divieto di aggravare il procedimento se

non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie, il responsabile del procedimento può sospendere i

termini del procedimento, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per

l’acquisizione, dal richiedente interessato, da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati, di

informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso

del Comune di Mondovì o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. La

mancata risposta nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta comporta:

a) l’archiviazione del procedimento, ai sensi dell’art. 4 della presente disciplina, qualora alla risposta

sia tenuto l’interessato al procedimento stesso;

b) la chiusura del procedimento con un provvedimento negativo nei restanti casi, salvo che entro il

termine massimo di conclusione del procedimento venga fornita risposta, ancorchè tardiva, alla

richiesta.

Art. 7

Procedimento amministrativo telematico

1. I procedimenti amministrativi definiti dal Comune prendono avvio, si sviluppano e si concludono

avvalendosi prevalentemente delle modalità operative informatiche e telematiche rese progressivamente

disponibili dall’evoluzione tecnologica.

2. Il Comune definisce, nel rispetto della normativa dettata in materia di firme elettroniche e di posta

elettronica certificata e sulla base dei principi di adeguatezza, riservatezza, certezza, sicurezza e

accessibilità, per ciascuna tipologia o per tipologie omogenee di procedimento amministrativo, le

specifiche tecniche relative:

a) alla produzione, trasmissione e riconducibilità al privato di istanze, comunicazioni, dichiarazioni,

denunce, atti sollecitatori o dichiarativi simili;

b) all’invio al privato di comunicazioni e richieste;

c) alle modalità atte a consentire – previa apposita procedura di autenticazione dei soggetti

legittimati – l’accesso agli atti e il monitoraggio dell’iter del procedimento;

d) alla formazione, riferibilità, trasmissione ed archiviazione del provvedimento finale.

3. Le comunicazioni infraprocedimentali possono avvenire tramite posta elettronica, posta vocale,

messaggistica telefonica, videoconferenza ed altre modalità di comunicazione rese disponibili

dall’evoluzione tecnologica.

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4. Il responsabile del procedimento, nella conduzione delle attività istruttorie, è tenuto ad avvalersi di tutti

quegli strumenti o applicazioni che gli consentono di verificare, in modo automatico, il possesso dei

requisiti, lo stato dei luoghi, le situazioni e le condizioni inerenti l’attività amministrativa, al fine di

limitare gli adempimenti istruttori a carico del cittadino e di semplificare quelli gravanti sul Comune.

5. Al cittadino è comunque rimessa la facoltà di richiedere al Comune che le comunicazioni inerenti al

procedimento amministrativo avvengano in maniera tradizionale, ossia senza l’utilizzo di

strumentazioni informatiche; le comunicazioni rese secondo questa modalità si affiancano, ma non

sostituiscono, quelle elettroniche delle quali costituiscono mera riproduzione.

Art. 8

Attribuzione della responsabilità del procedimento

1. Per ciascun procedimento di competenza del Comune, l’individuazione del Dipartimento/Servizio

Autonomo competente avviene sulla base della schema organizzativo vigente e delle attività agli stessi

assegnate dal P.E.G.

2. La responsabilità del procedimento è del dirigente/responsabile del servizio autonomo competente,

quando non sia diversamente attribuita o delegata.

3. Per i procedimenti che coinvolgono più Dipartimenti e/o Servizi Autonomi, il responsabile del

procedimento è individuato nel dirigente/responsabile del servizio autonomo competente all’emanazione

del provvedimento finale, secondo previsione di legge o di regolamento. In caso di conflitto,

l’individuazione del responsabile del procedimento spetta al Segretario Generale.

4. Il dirigente/responsabile del servizio autonomo può, con specifico provvedimento, attribuire ad altro

dipendente della propria struttura la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il

singolo procedimento nonchè, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del dirigente/responsabile di servizio autonomo che non

abbia proceduto ad effettuare alcuna designazione, la responsabilità del procedimento è riferita al

soggetto che lo sostituisce secondo la disciplina vigente.

Art. 9

Compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento istruisce i procedimenti assegnati secondo un rigoroso ordine

cronologico, salvo deroghe eccezionali debitamente motivate, curando tutti gli adempimenti previsti dalla

legge 241/1990, dalla normativa di settore e dal provvedimento di designazione e procedendo agli

accertamenti d'ufficio, alle certificazioni, alle comunicazioni, alle valutazioni e ad ogni altra attività utile

all'esito dell’istruttoria.

2. L’acquisizione di pareri, intese, concerti, nullaosta, o assensi, comunque denominati, da parte di altre

strutture interne comunali è disciplinata dal regolamento R-AG003 Regolamento sulla conferenza interna

di servizi.

3. Per l’attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà il responsabile del procedimento dovrà osservare le norme del

regolamento R-AG002 Regolamento per il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

4. Il responsabile del procedimento può attribuire specifiche attività inerenti l’istruttoria a dipendenti della

struttura cui è preposto, ferma restando a suo carico l’esclusiva responsabilità della completezza

dell’istruttoria nonché, ove competente, del provvedimento finale adottato.

5. Qualora, in relazione a procedimenti coinvolgenti più settori interni o con passaggi istruttori esterni

presso altre Pubbliche Amministrazioni, al di fuori dei casi disciplinati dal precedente articolo 6, il

responsabile del procedimento rilevi difficoltà tali da poter condurre al mancato rispetto dei termini, ha

l’obbligo di attivare forme di sollecitazione rivolte ai soggetti competenti, suggerendo altresì misure,

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come accordi o protocolli d’intesa, opportune per garantire in ogni caso la conclusione del procedimento

nei termini.

Art. 10

Intervento nel procedimento

1. Il Comune garantisce la possibilità di intervenire nel procedimento ai soggetti:

a) richiedenti, destinatari diretti del provvedimento finale;

b) non destinatari diretti del provvedimento finale, purchè individuati o facilmente individuabili,

titolari di posizioni giuridiche protette che possano essere pregiudicate dal provvedimento

finale;

c) portatori di interessi pubblici o privati, nonché di interessi diffusi costituiti in associazioni o

comitati, ai quali il provvedimento finale possa recare pregiudizio.

2. L'intervento dei soggetti di cui al precedente punto c) deve essere presentato in forma scritta e contenere

tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale l'intervento si riferisce, i motivi

dell'intervento, le generalità ed il domicilio o sede dell'interveniente. Il responsabile del procedimento

deve valutare se il soggetto interveniente sia in possesso dei requisiti di cui al precedente punto c) e, in

caso affermativo, deve inviare all'interveniente una comunicazione contenente le informazioni di cui

all’art. 8 della legge 241/1990; in caso negativo, deve comunicare le ragioni ostative all'intervento.

3. La partecipazione al procedimento è realizzata mediante:

a) la visione degli atti del procedimento, fatti salvi i casi nei quali tale possibilità sia esclusa o

limitata da disposizione di legge o di regolamento;

b) la presentazione di memorie scritte o di documenti illustrativi che il responsabile del

procedimento ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

Art. 11

Conclusione del procedimento

1. Salvo che sia diversamente disposto dalla legge e dalla presente disciplina, il procedimento avviato deve

concludersi mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Il procedimento amministrativo si intende concluso:

a) per i procedimenti per i quali vi sia necessità di un provvedimento espresso, con l’adozione del

provvedimento stesso;

b) per i procedimenti avviati con Dichiarazione/Denuncia di Inizio Attività, decorso il termine

assegnato dalla legge al Comune per le verifiche sui contenuti della stessa.

3. Il procedimento può concludersi anche attraverso gli accordi di cui all’art. 11 della legge 241/1990.

Art. 12

Disposizioni finali

1. In presenza di specifiche normative nazionali e/o regionali di settore, le disposizioni del presente

regolamento si applicano in quanto compatibili.

2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme

vincolanti statali e regionali o di diversa regolamentazione comunale. In tali casi, in attesa della formale

modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta.

3. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione della deliberazione di

approvazione. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme regolamentari vigenti in questo

Comune incompatibili od in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.