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DOCUMENTO ITB ITALIA - “DIGESTO” CONCERNENTE ESCLUSIONE DALLA DIRETTIVA 2006/123/CE E PROPOSTA DI LEGGE SULLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME R 16.05.2013 S 16.10.2013 Cav. Giuseppe Ricci Presidente Nazionale ITB ITALIA 1

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DOCUMENTO ITB ITALIA - “DIGESTO”

CONCERNENTE

ESCLUSIONE DALLA DIRETTIVA 2006/123/CE

E

PROPOSTA DI LEGGE SULLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

R 16.05.2013S 16.10.2013

Cav. Giuseppe Ricci

Presidente Nazionale ITB ITALIA

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ESCLUSIONE DALLA DIRETTIVA 2006/123/CE

RELAZIONE

Premesso che:

(tratto dal sito internet della Camera dei Deputati - http://leg16.camera.it/561?appro=630)

Nella XVI legislatura il Parlamento è stato chiamato ad affrontare la questione della compatibilità tra i principi della concorrenza, da una parte e il sistema di assegnazione delle concessioni demaniali marittime, dall'altra.

Autorità garante della concorrenza e del mercato

La problematica connessa alle distorsioni alla concorrenza, conseguenti alla durata e al rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime, è stata evidenziata dall’Autorità garante della

concorrenza e del mercato AGCM nella segnalazione AS481 del 20 ottobre 2008.

Le disposizioni nazionali oggetto della segnalazione dell’AGCM sono le seguenti:

• l’articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il quale prevede che in presenza di più domande per il rilascio di una concessione demaniale marittima, venga riconosciuta preferenza al soggetto già titolare della concessione stessa (c.d. diritto di insistenza);

• l’articolo 01, comma 2, del D.L. n. 400/1993, che prevede che le concessioni demaniali marittime abbiano una durata di sei anni e siano automaticamente rinnovate ad ogni scadenza per ulteriori sei anni, a semplice richiesta del concessionario, fatto salvo il diritto di revoca di cui all’articolo 42 del codice della navigazione.

L’Autorità ritiene che, per tutelare la concorrenza, sarebbe opportuno prevedere:

• procedure di rinnovo e rilascio delle concessioni basate sulla valutazione dell’effettiva equipollenza delle condizioni offerte dal concessionario e dagli altri aspiranti sul piano della rispondenza agli interessi pubblici;

• idonea pubblicità della procedura, al fine di riconoscere alle imprese interessate le stesse opportunità concorrenziali rispetto al titolare della concessione scaduta o in scadenza;

• l’eliminazione di tutti gli elementi che avvantaggiano a priori il precedente concessionario.

L’AGCM, citando il Consiglio di Stato, afferma che il c.d. diritto di insistenza può essere compatibile con i principi comunitari di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione, adeguata pubblicità e trasparenza solo qualora rivesta carattere residuale e sussidiario, in una situazione di completa equivalenza tra diverse offerte.

Con riferimento al rinnovo automatico, l’Autorità ritiene che questo non stimoli il concessionario a corrispondere un canone più alto per la concessione e ad offrire migliori servizi agli utenti, favorendo inoltre comportamenti collusivi fra i soggetti titolari delle concessioni. Per quanto riguarda la durata della concessione, osserva che non è necessario parametrarla al tempo occorrente per il recupero degli investimenti effettuati, essendo sufficiente che il valore degli stessi al momento della gara, sia posto a base dell’asta.

Nella segnalazione vengono censurate anche disposizioni della Regione Friuli-Venezia Giulia

(articolo 9 della legge regionale n. 22/2006 e decreto del Presidente della Regione n. 320/2007) che prevedono che il c.d. diritto di insistenza debba essere considerato, in misura variabile tra il 30% e il 10%, a seconda della finalità della concessione, in sede di comparazione delle istanze concorrenti per il rilascio della concessione.

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Unione europea: la procedura di infrazione e la risposta del legislatore nazionale

Successivamente alla segnalazione dell’AGCM, anche la Commissione europea è intervenuta sulla problematica in oggetto, inviando all’Italia, il 29 gennaio 2009, una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2008/4908) con riferimento alle medesime norme nazionali e regionali sopra illustrate, contestandone la compatibilità con il diritto comunitario e, in particolare, con il principio della libertà di stabilimento. La Commissione ha ritenuto che tali norme costituiscano una discriminazione per le imprese provenienti da altri Stati membri, che si trovano nella condizione di essere ostacolati dalla preferenza accordata al concessionario uscente.

Facendo seguito all’avvio della procedura di infrazione, il 21 gennaio 2010 il Governo italiano ha notificato alla Commissione l’articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009 (convertito nella legge n. 25/2010), volto ad adeguare le disposizioni del codice della navigazione oggetto di rilievi, eliminando, in particolare, la preferenza in favore del concessionario uscente nell’ambito della procedura di attribuzione delle concessioni. Il comma 18 prevede inoltre che le concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del D.L. n. 194/2009) ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015 siano prorogate fino a tale data.

Dopo aver esaminato la disposizione, la Commissione ha tuttavia tenuto ferma la procedura di infrazione, formulando ulteriori contestazioni all’Italia. In particolare, la Commissione ha rilevato alcune discrepanze tra il testo originario del D.L. n. 194/2009 e quello della relativa legge di conversione n. 25/2010, la quale recava, in particolare, un rinvio indiretto (non previsto nel testo del decreto legge) al sopra illustrato articolo 01, comma 2, del D.L. n. 400/1993. La Commissione ha ritenuto che tale rinvio, stabilendo il rinnovo automatico, di sei anni in sei anni, per le concessioni che giungono a scadenza, privasse nella sostanza di effetto il D.L. n. 194/2009 e fosse contrario alla normativa UE, in particolare con riferimento all’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno (cosiddetta direttiva servizi) e con l’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento.

Alla luce delle suddette considerazioni la Commissione ha deciso, il 5 maggio 2010, di inviare all’Italia una lettera di messa in mora complementare con la quale chiedeva di trasmetterle, entro due mesi, le proprie osservazioni sui nuovi rilievi formulati.

In seguito agli ulteriori rilievi, con l’articolo 11 della legge n. 217/2011 (legge comunitaria 2010), è stato abrogato il già citato comma 2 dell’articolo 01 del D.L. n. 400/1993. Lo stesso articolo 11 ha inoltre delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

In conseguenza di questi interventi legislativi, la procedura di infrazione è stata chiusa in data 27

febbraio 2012.

Corte costituzionale

Anche la Corte Costituzionale è intervenuta sulla problematica in oggetto, dichiarando costituzionalmente illegittime alcune disposizioni regionali per mancato rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (articolo 117, primo comma, della Costituzione) e, in alcuni casi, anche per violazione degli articoli 3 e 117, secondo comma, lett. a) ed e), della Costituzione. Le norme censurate prevedevano proroghe delle concessioni demaniali marittime in favore dei concessionari in essere. Si accenna di seguito agli estremi e al contenuto di tali sentenze:

• sentenza n. 180/2010 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 8/2009, il quale prevedeva la possibilità, per i titolari

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di concessioni demaniali, di chiedere la proroga della concessione, fino ad un massimo di

20 anni dalla data del rilascio, subordinatamente alla presentazione di un programma di investimenti per la valorizzazione del bene. La Corte ha dichiarato la norma costituzionalmente illegittima perché determinava “un’ingiustificata compressione

dell’assetto concorrenziale del mercato della gestione del demanio marittimo, invadendo una competenza spettante allo Stato, violando il principio di parità di trattamento (detto anche “di non discriminazione”), che si ricava dagli artt. 49 e ss. del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in tema di libertà di stabilimento, favorendo i vecchi

concessionari a scapito degli aspiranti nuovi.”;

• sentenza n. 233/2010 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 36, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13/2009, che prevedeva la proroga delle concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non in possesso dei requisiti di legge.

La proroga ha effetto sino all’individuazione del concessionario in possesso dei requisiti e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi. La norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione degli articoli 3 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione;

• sentenza n. 340/2010 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 77/2009. Tale disposizione prevedeva la possibilità di una proroga, fino ad un massimo di 20 anni, delle concessioni in essere, in ragione dell’entità degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti. La Corte si è richiamata alla sua precedente decisione n. 180/2011 (sopra citata);

• sentenza n. 213/2011 che, con le medesime motivazioni sopra indicate, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:

• articolo 4, comma 1, della legge della Regione Marche n. 7/2010, il quale prevedeva la possibile estensione, su richiesta del concessionario, della durata

della concessione, fino ad un massimo di 20 anni, in relazione all’entità e alla rilevanza economica delle opere realizzate;

• articolo 5 della legge della Regione Veneto n. 13/2010, che consentiva ai titolari di concessione in corso di validità, che avessero eseguito o che eseguissero, durante la vigenza della concessione, interventi edilizi, accompagnati o meno da acquisto di attrezzature e beni mobili, di chiedere la variazione della durata

della concessione per un periodo compreso tra 7 e 20 anni (decorrenti dalla data di variazione);

• articoli 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo n. 3/2010, i quali prevedevano la possibilità, per i titolari di concessioni demaniali, di richiedere l’estensione della

durata della concessione fino ad un massimo di 20 anni, a partire dalla data di rilascio, in ragione dell’entità degli investimenti. Tale previsione era applicabile anche alle concessioni, il cui procedimento di rilascio fosse in corso alla data di entrata in vigore della norma.

La proroga fino al 2020

Si segnala infine che recentemente l’articolo 34- duodecies del D.L. n. 179/2012, novellando il citato articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del D.L. n. 194/2009) ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015.

Successivamente l’articolo 1, comma 547 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha esteso

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le previsioni dell’articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, come sopra modificato, alle concessioni aventi ad oggetto:

• il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive;

• il demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive;

• i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da

diporto.

RITENUTO IN FATTO:

Gli stabilimenti balneari Italiani e anche tutte le aziende esistenti su terreni demaniali, costituiscono una realtà fondamentale per il sistema economico nazionale.Ora, la Direttiva Servizi 123/2006/CE, la cosiddetta “Direttiva Bolkestein”, così come formulata, se attuata, rischia di creare un forte squilibrio, sociale ed economico, non solo agli stabilimenti balneari ma anche a tutte quelle attività che operano in regime concessorio e che insistono sulle aree demaniali.Tale Direttiva, contro i dettami della stessa Comunità Europea, finirebbe con lo stravolgere la tutela del diritto di garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia e il lavoro fino ad ora svolto dagli imprenditori italiani i quali hanno sempre investito molto nella loro attività sia in termini di opere realizzate, che in termini di professionalità, che in termini economici, contribuendo a far crescere, anche in un momento di forte recessione, l’economia del Paese.Non si deve dimenticare poi, che a seguito di Leggi dello Stato che garantivano la CERTEZZA degli investimenti nel tempo, gli imprenditori, per poter concretizzare gli interventi sulle proprie strutture, sono stati costretti a rivolgersi al mercato creditizio, contraendo mutui, iscrivendo ipoteche, rilasciando fideiussioni, garanzie chirografarie, chiedendo prestiti che hanno tempi di restituzione molto lunghi. Prima, avendo avuto la certezza del Diritto di Insistenza e del Rinnovo

Automatico delle concessioni, gli istituti finanziari non avevano problemi a finanziare il comparto balneare, oggi invece quello che è più probabile è il rientro di quanto prestato, portando alla distruzione di azienda e famiglie.Denunciamo inoltre l’attività da parte delle Amministrazioni Statali e delle loro Decentrate, di azioni tese all’incameramento dei beni costruiti sul demanio marittimo dagli attuali Concessionari, non tenendo minimamente conto dei titoli autorizzatori rilasciati a tutti gli effetti di Legge che hanno permesso le costruzioni, le quali in forza del venir meno dell’art 37 secondo comma, secondo periodo (diritto di insistenza), dell’abrogazione dell’art 10 Legge 88/2001 (rinnovo automatico del titolo concessorio), sono ora liberamente incamerabili al termine del periodo concessorio per quanto disposto dall’art 49 del Codice Della Navigazione attraverso l’istituto dell’Accessione, e senza il diritto a nessun rimborso.

Ma intanto, nella vacatio legis, ai titolari di concessioni di beni demaniali ed a tutto l’indotto è stato creato un danno patrimoniale ed un danno alla salute entrambi molto gravi. Per quanto riguarda la salute, ricordiamo che il Trattato di Lisbona riconosce il diritto alla salute propria e della famiglia, diritto che la Costituzione italiana, all’articolo 32, sancisce in questi termini: “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Invece, allo stato dei fatti, gli attuali concessionari e conduttori, di beni demaniali e tutto l’indotto, sono sottoposti a stress quotidiano ormai da anni.Si avverte quindi l’esigenza di non rimandare ulteriormente la risoluzione del drammatico problema delle Concessioni Demaniali ad uso Turistico Ricreativo.

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La direttiva 2006/123/CE contrasta principalmente in Italia con il riconoscimento del principio primario del “Neminem laedere”, stanti principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, di cui all’art.97 Costituzione Italiana che la pubblica amministrazione è tenuta a seguire.Principio Costituzionale rispettato con l’apprezzamento del ragionevole affidamento da parte dei giudici in Italia con recenti sentenze (Consiglio di Stato sentenza 1/04/2013,Consiglio di Stato n° 01849/2013 ) verso diritti acquisiti in ragione di leggi che hanno disciplinato il comparto balneare italiano con norme certe.

Sorge quindi la necessità che il Governo riconosca tale principio per salvaguardare diritti acquisiti che appartengono a tutti gli attuali concessionari e conduttori demaniali marittimi Italiani in virtù del legittimo affidamento sorto in buona fede in ragione della Certezza del Diritto.

Ricordando che:

• gli stabilimenti balneari sono stati riconosciuti come imprese turistiche dall'art. 7 della Legge 29 marzo 2001 n. 135 Capo II Imprese e professioni turistiche e che teoricamente un’impresa può esistere per sempre, o che dir si voglia, non morire mai, tanto che ormai la dottrina riconosce che il fine proprio dell’impresa è sopravvivere (sopravvivere ai fondatori, agli eredi, al prodotto o al servizio con cui si è fatta conoscere). E questo perfino se negli statuti viene definito un termine alla attività di impresa; non a caso lo stesso codice civile, all’art. 2273, prevede la proroga tacita e a tempo indeterminato quando, “decorso il tempo per cui fu contratta (la società), i soci continuano a compiere le attività sociali”.

• l'estranietà delle concessioni demaniali marittime dalla direttiva servizi n.2006/123/CE in quanto le concessioni degli attuali imprenditori balneari sono inequivocabilmente concessionari di beni:

• Codice civile – Capo IIDei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiasticiArt. 822 - Demanio pubblico - Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.(omissis)

• Codice navigazione - Parte prima - Della navigazione marittima e internaLibro primo - Dell’ordinamento amministrativo della navigazioneTitolo II - Dei beni pubblici destinati alla navigazioneCapo I - Del demanio marittimo

➢ Articolo 28 - Beni del demanio marittimoFanno parte del demanio marittimo:a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o

salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare;

c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

➢ Articolo 29 - Pertinenze del demanio marittimoLe costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.

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LA LEGISLAZIONE SPAGNOLA E DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

In Spagna sono stati approvati 75 anni di proroga per gli edifici.Ma tale proroga non è stata riconosciuta idonea per le concessioni in Italia asserendo che in Spagna gli edifici erano su terreno privato (quindi con un diritto reale senza termine) e finiti su terreno demaniale a seguito dello spostamento della linea di costa; infatti, come ha detto il Commissario europeo per la Giustizia Viviane Reding, il loro legittimo affidamento viene così protetto e riconosciuto.

Ma in Italia il titolo concessorio è equiparato al diritto di superficie, così come affermato da diverse sentenze:

• Cassazione Sent.

◦ N° 4504/1998,

◦ n° 5842/2004,

◦ n°1324/1997;

• Consiglio di Stato Sent. N° 3348/2010e con il rinnovo automatico il diritto di superficie era senza termine, quindi equiparato ad un diritto reale.

Ecco che per similitudine giuridica la protezione del legittimo affidamento doveva essere protetto con una lunga proroga, e non con una proroga solo al 2020. Ma non è stato fatto. E inoltre, l’impatto in Italia rispetto all’Europa con il Diritto Europeo che deve essere uniforme in tutti gli Stati Membri, non è tale come è rilevato da uno studio dell'Università Luiss di Roma (consultabile a questo indirizzo http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2010/12/Di-Lascio_concessione-spiagge.pdf )Dunque devono essere salvaguardati i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento che fanno parte non solo del nostro ordinamento ma anche di quello europeo.

Tra i principi comunitari, oltre a quello di concorrenza, esiste anche quello di “tutela del legittimo affidamento”.Il principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento trova espressa enunciazione nella Direttiva 27/02/2003 n.15 (03/15/CE), G.U.E. 11/03/2003 n. 66.(In giurisprudenza comunitaria si confronti la enunciazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento contenuta, di recente, nella sentenza della Corte di giustizia CE, sez. VI, 24 gennaio 2002, procedimento n. C-500/99 P, Soc. coop. Conserve Italia/Commissione, in Racc., 2002, I, 867. procedimento n. C-500/99 e 29 aprile 2004, cause riunite C-487/01 e C-7/02 e le sentenze della Corte costituzionale n.264 del 7 luglio 2005 e n.302 del 22 ottobre 2010)L’amministrazione statale deve tenere nella dovuta considerazione il ragionevole affidamento ingenerato negli amministrati dai suoi atti, garantendo al cittadino la conservazione della posizione giuridica di vantaggio che gli è stata attribuita mediante il provvedimento amministrativo.

L’attività della pubblica amministrazione è ora retta anche dai principi di diritto comunitario, stante il disposto della L. 241/1990, art. 1, nel testo riformato dalla L. 15/2005.È necessario inquadrare uno sviluppo economico dello Stato Italiano creando nuovi posti di lavoro, consentendo l’apertura di nuovi stabilimenti balneari ed attività turistiche, lacuali, fluviali e portuali, seguendo e rispettando i piani regolatori delle amministrazioni, lungo la costa italiana e non la sostituzione degli attuali concessionari con altre figure che sostituendosi “de facto” non creano nuovi posti di lavoro e non favoriscono la concorrenza, contrariamente a quanto

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erroneamente è stato a suo tempo evidenziato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel Documento “AS481 - Norme in materia di Demanio Marittimo con finalità turistico-ricreativa” presentato a Roma il 20 dicembre 2008 (qui consultabile: http://leg16.camera.it/temiap/temi16/File%203752.pdf).

“Rectius”, la concorrenza crea lavoro, con la sostituzione degli attuali concessionari e conduttori non si crea concorrenza ne nuovo lavoro, ma nuovi esodati che prima avevano un lavoro, in difformità dagli art. 81 e 82 TFUE.Inoltre le famiglie attualmente titolari di una concessione sottoposte ad anni di incertezze hanno sviluppato problemi di salute e potrebbero, fin da ora, richiedere la protezione della CEDU.

È necessaria inoltre la difesa delle Aziende, delle PMI e micro PMI e del “Made in Italy: con la sostituzione degli attuali Concessionari si avrebbe l’avvento di un mercato estero che non assume nostri cittadini, che non utilizza nostra merce nazionale, e alla luce delle consuete distorsioni del Marchio Italia, si avrebbe sul nostro mercato l’utilizzo di merce contraffatta, abbattendo così ulteriormente l’occupazione ed il PIL Nazionale.Per questi motivi, richiamando i principi enunciati dallo “Small Business Act” e dal “Single Market Act” (la cui applicazione, tra l’altro, era auspicata dal Prof. Mario Monti già nel proprio rapporto presentato al Presidente della Commissione Europea Barroso in data 9 maggio 2010), riteniamo che tali atti racchiudono la volontà di “pensare anzitutto in piccolo” così da favorire la crescita delle micro, piccole e medie imprese delle quali ne viene riconosciuto il ruolo peculiare, soprattutto per le imprese familiari, le loro radici locali, il senso di responsabilità sociale nonché la capacità di combinare innovazione e tradizione.

Consideriamo poi che i concessionari attuali di stabilimenti balneari e di altre attività su beni demaniali, oltre alle attività di natura economica, ne esplicano anche altre, tra cui:

• la tutela dell’ambiente;

• la razionale gestione del territorio;

• la tutela del consumatore;

• il primo soccorso;

• e per gli stabilimenti balneari anche il salvataggio in mare.Essi sono sentinelle della sicurezza dei clienti e dei luoghi, sostituendosi di fatto allo Stato in tali compiti come delegati di pubblici poteri.

PROCEDURA TECNICA

Tenendo ben presente per le concessioni rilasciate per stabilimento balneare i motivi di esclusione:- dalla Direttiva 2006/123/CE seguendo i dettami della stessa Direttiva:

• Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2006 relativa ai Servizi nel mercato interno:

• Articolo 2 Campo di Applicazione

• Comma 2 “La presente Direttiva non si applica alle Attività seguenti” :

lettera i) le Attività connesse con l’esercizio di Pubblici Poteri di cui

all’articolo 45 del Trattato.

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- Trattato sul Funzionamento Dell’Unione Europea (già Trattato che istituisce la Comunità Europea come modificato dall’articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 Dicembre 2007 ratificato dalla Legge 2 Agosto 2008,n.130.su G.U. n. 185 del 8 Agosto 2008-Suppl.Ordinario n.188)

• Capo 2 Diritto di Stabilimento(ex articolo 45 del TCE) Art 51 : “sono Escluse dall’applicazione delle disposizioni del

presente Capo,per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le Attività che in tale

Stato partecipino,sia pure occasionalmente,all’esercizio dei Pubblici Poteri”.

- Esercizio di Pubblici Poteri: delega Nazionale Italiana, schema tipo.

• Decreto Presidente Repubblica 24 Luglio 1977 N.616

• D.lgs 31 Marzo 1998 n.112

• Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001 N.3 “ Modifiche al titolo V della Parte Seconda della Costituzione “

- Decreto Legislativo 26 Marzo 2010 N.59 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai Servizi nel Mercato Interno”

• Articolo 2 (Esclusioni)

• Comma 1 “Le disposizioni del presente Decreto non si applicano”:

• lettera a) alle Attività connesse con l’esercizio di Pubblici Poteri,quando le

stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all’esercizio del

Potere Pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli

interessi generali dello Stato e delle altre Collettività Pubbliche.

Osservando che:

il "privilegio" dell'uso del demanio statale (Documenti Commissione europea a nome del Commissario Barnier, Documento sulle Liberalizzazioni Governo Monti) è semplicemente non riconoscere quanto la Legge prevede nel differenziare categorie di soggetti, gli attuali concessionari e conduttori che avevano un contratto con lo Stato italiano e “gli altri”, una differenza che tra l'altro si esplicita nell'elemento diversificatore che è il "fluire del tempo" (Ordinanza Corte Costituzionale 400/2007).

Evitando che:

lo Stato Italiano debba sopportare migliaia di ricorsi e risarcimenti a fronte di rivendicazioni per via giudiziaria degli attuali concessionari e conduttori di beni demaniali marittimi, i quali hanno già segnalato per mezzo dell’Associazione Italiana Imprenditori Turistici Balneari (ITB ITALIA) che:

• Il principio giuridico “Pacta sunt servanda” non è rispettato tra Italia ed Europa;

• I legittimi affidamenti non sono rispettati tra Italia ed Europa;

• I rapporti di durata in corso non sono rispettati tra Italia ed Europa;

• I diritti quesiti non sono rispettati tra Italia ed Europa;

• L’interesse al bene della vita non è rispettato tra Italia ed Europa;

• La perdita di chance, lesione del diritto all'integrità del proprio patrimonio, consistente nella perdita della possibilità di conseguire un risultato utile, non è rispettata tra Italia ed Europa;

• La certezza dei rapporti preteriti non è rispettata tra Italia ed Europa;

• Il principio della ragionevolezza non è rispettato tra Italia ed Europa;

• Il fluire del tempo, principio per il quale costituisce di per sé un elemento diversificatore, che consente di trattare in modo differenziato le stesse categorie di soggetti non è

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rispettato tra Italia ed Europa;

• La perdita dell’avviamento commerciale del bene principale, l’impresa - risorsa privata, che al bene demaniale è legata, non essendo in altro luogo riproducibile - lederebbe posizioni giuridiche riconducibili alla libertà di iniziativa economica e alla tutela della proprietà del marchio aziendale, sia sotto il profilo della perdita di un essenziale segno identificativo dell'impresa, sia della portata sostanzialmente espropriativa di un bene che fa parte del patrimonio aziendale. Anche queste preziose risorse, riconosciute e tutelate dalla legge, non sono rispettate tra Italia ed Europa;

• La tutela del principio della certezza del diritto, che assume particolare rilevanza quando l’affidamento in buona fede del soggetto si protrae per un lungo lasso di tempo, è stato letteralmente ignorato dall’ Italia e dall’ Europa.

Ricordiamo che, il soggetto che, assumendo di essere stato leso da un atto, positivo o negativo, nonché da un'ingiustificata inerzia dell'amministrazione pubblica, può reagire non solamente nei confronti della illegittimità, ma può rivendicare anche ristorno pecuniario per il pregiudizio economico sofferto del danno che gli è stato causato dallo Stato se, in buona fede, abbia fatto affidamento nell’aiuto ripetuto.

IMPEGNA IL GOVERNOad assumere iniziative immediate per l'esclusione delle imprese balneari dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE affinché le attività e le strutture private che insistono nelle aree del demanio nazionale dove già sono individuati i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate esistenti, già regolamentate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, le attività e strutture private destinate a stabilimenti balneari operanti con concessioni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, e le attività e strutture private operanti su concessioni del demanio con finalità di attività fluviali, lacuali e portuali, concessioni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, pontili, concessioni del demanio con finalità sportive, siano escluse dall’applicazione della Direttiva 2006/123/CE ed inserite all’articolo 7 del decreto legislativo 59/2010 .

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PROPOSTA DI LEGGE SULLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Con la presente si va a disciplinare l'utilizzo dei beni del demanio marittimo, lacuale, fluviale, idrico per finalità turistico-ricreative e private costruzioni, mediante negozi di diritto privato costitutivi di diritti reali di godimento su cosa altrui, in luogo dello strumento concessorio.Tale norma vuole “in primis” assicurare immediate e cospicue entrate per lo Stato.Inoltre, i detti strumenti privatistici, a fronte dell'offerta, crea disponibilità a terzi dei beni pubblici in argomento, assicurando correlativamente il contestuale incasso di un corrispettivo determinato in base al loro valore di corrispettivo.Va evidenziato anche che la concessione di un uso eccezionale sul bene demaniale, come quella “ad aedificandum” è costitutiva di diritti soggettivi perfetti assimilabili a quelli reali di godimento su cosa altrui, non ostandovi la natura demaniale del bene, ma rispetto allo strumento di diritto privato non è altrettanto remunerativa, né offre la duttilità e la flessibilità propria dell'autonomia negoziale privata, certamente più rispondente alle moderne logiche di mercato ed alle esigenze imprenditoriali.

Con la trasformazione del titolo concessorio in Diritto di Proprietà, e con il successivo acquisto da parte del concessionario di tale diritto, anche sulle pertinenze, con strumenti finanziari di sostegno stabiliti con accordi vincolanti per il sistema bancario, verrà garantito all’Erario Italiano un ingente introito, tale da aiutare lo Stato Italiano ad affrontare l’attuale emergenza economico-finanziaria, iniziando un Nuovo periodo di crescita e di Pace sociale. Fatti salvi gli attuali Concessionari e Conduttori, per tutti gli altri tratti del Demanio Marittimo Nazionale attualmente liberi e disponibili, si potrà procedere alla loro assegnazione nel rispetto dei piani regolatori delle Amministrazioni, garantendo così il diritto di concorrenza, di libertà di stabilimento, la libertà di prestazione di servizi nell’UE, rafforzare i diritti del destinatario dei servizi in quanto utenti di tali servizi, promuovere la qualità dei servizi, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.

Inoltre, così come richiesto dalle Associazioni Ambientaliste, si vuole assicurare il rispetto del corretto utilizzo della spiaggia come pertinenza, mantenendola esclusa da qualsiasi diritto reale.

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TESTO DI LEGGE

ART. 1

In deroga agli articoli 823 del codice civile e 36, 37 del codice della navigazione, raccordando anche la procedura di sdemanializzazione applicabile con lo spostamento della linea di costa ricomprendendo i terreni del demanio marittimo statale non più in zona demaniale indisponibile che può essere attuata secondo le indicazioni della Sentenza 370/2008 della Corte Costituzionale la quale dispone: “atteso che la cessazione della demanialità è possibile soltanto mediante uno

specifico provvedimento di carattere costitutivo da parte dell'autorità amministrativa competente”,

secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali, l'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della linea di demarcazione è delegata all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1) le attività e strutture private, le aree del demanio marittimo dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate esistenti, già regolamentate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, che insistono su aree del demanio, e quelle destinate a stabilimenti balneari, concessioni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, concessioni del demanio con finalità di attività fluviali, lacuali e portuali, concessioni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, concessioni del demanio con finalità sportive, sono escluse dall’applicazione della Direttiva 2006/123/CE ed inserite all’articolo 7 del decreto legislativo 59/2010 .

2) I terreni del demanio nazionale nella piena proprietà dello Stato Italiano a norma dell’art 345 TFUE ex art 295 del trattato CE, sui quali sono costruite ed esercitate anche attività, mediante la costruzione di opere a carattere permanente, le aree del demanio,e del demanio marittimo, dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate,conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti, compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse e con il diritto di libera fruibilità del mare e della battigia, sono attribuiti agli attuali concessionari e conduttori in diritto di proprietà, entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge. Il prezzo di acquisto del terreno sdemanializzato e delle eventuali pertinenze, dovrà essere pagato in un’unica soluzione al momento della stipula del contratto di vendita o nel momento che l’istituto bancario avrà dato disposizioni al pagamento, oppure potrà essere pagato con versamento annuale rateizzato con interessi a valore legale.

3) Il corrispettivo sul totale del trasferimento per il versamento dell’importo, è determinato secondo i parametri fissati e per altre destinazioni assimilabili alle attività indicate al primo comma, nell’Elenco 3 allegato alla Legge 311/04 articolo 1 commi 434 e 435. Al comma 434 le parole “al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con vincolo decennale di

inalienabilità” sono soppresse e sostituite con “all'attuale concessionario o conduttore”, le parole “a decorrere dal 1º gennaio 2006” sono sostituite con “a decorrere dal 1º gennaio

2013”, le parole “nella misura dell’8 per cento” sono soppresse, i parametri di cui al comma 434 seguono l'incremento ISTAT aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in misura pari alla media degli indici nazionali generali. Al comma 435 le parole “Le somme dovute dai comuni per l’occupazione delle aree di cui al

comma 434, non versate fino alla data di stipulazione dell’atto del loro trasferimento, sono

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corrisposte, contestualmente al trasferimento, in misura pari a un terzo degli importi di cui

all’elenco 3 allegato alla presente legge, per ogni anno di occupazione, nei limiti della

prescrizione quinquennale” sono soppresse. Il calcolo del corrispettivo è affidato all’Agenzia del Demanio, la quale stabilisce anche la tipologia delle nuove costruzione in nuovi ambiti territoriali del demanio nazionale, garantendo così il diritto di concorrenza, di libertà di stabilimento, la libertà di prestazione di servizi nell’UE, rafforzare i diritti del destinatario dei servizi in quanto utenti di tali servizi, promuovere la qualità dei servizi, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.

4) Stante la realtà dei beni incamerati, dove è avvenuta l’accessione dei beni costruiti sopra il terreno demaniale, nei casi in cui il conduttore attuale del bene incamerato non è legittimato per ricorrere in giudizio per annullare l’incameramento secondo l’art 49 cod.nav che alla data di promulgazione della presente legge è dichiarato abrogato, verrà valutato il bene complessivo dei manufatti pertinenziali dall’Agenzia del Territorio competente per area, al costo iniziale della pertinenza scontando dalla valutazione, i costi delle manutenzioni e dell’usura dei beni e posto in vendita all’attuale conduttore. La valutazione finale sarà trasmessa all’agenzia del demanio competente per area per la stipula dei contratti di vendita all’attuale conduttore. I canoni dovuti per effetto della legge 296/2006 sono ricompresi nella valutazioni finale per quanto versato in eccesso secondo la legge 494/93. Il punto 2.1) lettera b) Art 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.

5) Per le Concessioni di Beni Demaniali Marittimi ad uso turistico ricreativo di stabilimento balneare, il diritto reale sul terreno demaniale avrà come limite della sua estensione l’area destinata alla posa degli ombrelloni ed attrezzatura similare. Tale area sarà quindi definita spiaggia. La spiaggia definita come «area destinata alla sola posa ombrelloni ed attrezzatura

similare» è riconosciuta come pertinenza destinata in modo durevole a servizio del bene realizzato sul terreno soggetto del diritto reale e sottoposta ad un canone concessorio annuale. Tale nuova definizione della spiaggia come parte del demanio necessario del Territorio Nazionale non può essere sottoposta a strumenti di diritto privato.La spiaggia così definita sarà soggetta annualmente al pagamento del corrispettivo individuato dall’Agenzia del Demanio secondo l'attuale legge in vigore per il calcolo del canone concessorio e successive modificazioni che non comportino comunque maggiorazioni oltre l'incremento ISTAT aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in misura pari alla media degli indici nazionali generali.(Legge 296/2006) indicando al fine della valutazione del corrispettivo del canone concessorio della spiaggia posa ombrelloni e strutture similari, ambiti territoriali a valenza turistica:

a) ad alta valenza.b) media valenza.c) normale valenza.d) bassa valenza.

Considerando come aree valutate con un canone ricognitorio al 10% nella valutazione complessiva del canone concessorio annuale le aree scoperte dove insistono anche con impianti a struttura leggera parcheggi, zone adibite a parco giochi o attività sportive, giardini, il cui uso ed accesso sia libero e gratuito e comunque tutte le aree il cui accesso sia libero e gratuito ed i servizi offerti gratuitamente, aree non riconducibili ad un utilizzo di posa ombrelloni o strutture similari a stretto fine di un utilizzo economico per l’azienda. Il vincolo di destinazione delle aree soggette al canone ricognitorio è indicato dal titolare del bene trasferito in proprietà e può essere sempre modificato previa comunicazione all’ufficio

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del demanio. La distinzione tra manufatti di facile o difficile rimozione stante la realtà della tecnica è soppressa, ogni manufatto si intende di facile rimozione. Le aree scoperte dove insistono impianti a struttura leggera, soggette al canone ricognitorio, possono permanere o essere liberate nel periodo invernale e l’area liberata rimane ugualmente soggetta a valutazione con canone ricognitorio.Per le concessioni di beni demaniali marittimi ai fini turistico ricreativi, il diritto di proprietà sul terreno demaniale avrà i seguenti limiti:

- a monte, a sinistra e a destra rispetto all’accesso principale a monte, dalla linea di confine della concessione attuale;

- a mare, dalla linea retta congiungente i punti di massimo aggetto verso mare dei manufatti esistenti autorizzati, immobili e/o amovibili,gli impianti a struttura leggera.

6) Lo Stato Italiano al fine di garantire il rilancio degli investimenti nel settore del turismo provvederà nel termine di 30 giorni dall'emanazione della presente legge a stipulare accordi vincolanti ed obbligatori presso il sistema bancario per la rinegoziazione dei mutui e di ogni forma di garanzia in essere, contratti dalle attuali aziende per investimenti ed interventi inerenti l'attività e per l'erogazione di nuovi mutui agevolati alle aziende che intendano esercitare l’opzione di acquisto del terreno demaniale o prevedano inoltre un piano di nuovi investimenti.

7) Nell'art 45 bis del Codice della Navigazione le parole “ in casi eccezionali e per periodi determinati “ e “ secondarie “sono soppresse.

8) L'occupazione e l'uso dei beni pubblici secondo quanto dettato dal comma 1) anche già oggetto di concessione amministrativa, di cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia cessata l'efficacia, e comunque, alla scadenza del termine stabilito dal detto titolo o dalla legge, le spiagge libere attrezzate, al fine di garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati ed i livelli occupazionali, garantendo la migliore utilizzazione accertata dalla conduzione nel tempo, sono attribuiti al precedente concessionario, gestore, mediante la prosecuzione del rapporto nella forma privatistica e nei modi indicati nella presente legge.

9) I beni appartenenti al demanio marittimo permangono di competenza dello Stato ai sensi dell’articolo 56 bis, comma 1, del dl 21.06.2013, n. 69 – decreto del fare – convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dal combinato disposto dell’articolo 56 bis, comma 1, e del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, articolo 5, comma 1, lettera a) (i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall’articolo 822 del codice civile e dall’articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali). La presente Legge disponendo una nuova organizzazione amministrativa dello Stato,opera con legislazione esclusiva (art. 117, secondo comma,lettera g) Cost.)

10) Alla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni e i Comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili.

11) Alla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

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Elenco 3 allegato alla Legge 311/04 articolo 1 commi 434 e 435.

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