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DALILA MARA SCHIRO ` Omicidio e lesioni personali stradali Estratto da: DIGESTO delle Discipline Penalistiche Aggiornamento X diretto da Rodolfo Sacco a cura di Alfredo Gaito – Bartolomeo Romano – Mauro Ronco – Giorgio Spangher

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DALILA MARA SCHIRO

Omicidio e lesionipersonali stradali

Estratto da:

DIGESTOdelle Discipline Penalistiche

AggiornamentoX

diretto da

Rodolfo Sacco

a cura di

Alfredo Gaito – Bartolomeo Romano – Mauro Ronco – Giorgio Spangher

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INDICE

Appello (rinnovazione del dibattimento in) di VALERIO AIUTI . . . . . . . . . . . . . p. 1

Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione di ANNA MARIA SIAGURA . . » 27

Codice antimafia (riforma del) di ANTONIO BALSAMO E PIERSANTI MATTARELLA . . . . » 41

Contraddittorio tecnico di CATERINA SCACCIANOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 54

Corpo dell’imputato (fonte di prova nel processo penale) di TERESA ALESCI . . . . . » 76

Corruzione tra privati di GIUSEPPE PAVAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 98

D.A.SPO. ‘‘urbano’’ (provvedimenti a tutela della sicurezza delle citta e del decoro urba-

no) di MARIA FRANCESCA CORTESI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 108

Depenalizzazione versus sanzioni pecuniarie civili di MARGHERITA LOMBARDO . . . . . » 118

Dichiarazioni spontanee dell’imputato di DONATELLO CIMADOMO . . . . . . . . . . . » 128

Documento informatico (profili processuali penali) di ANTONIO VELE . . . . . . . . . » 139

Estinzione del reato con condotte riparatorie (profili processuali) di OTTAVIA MURRO . » 149

Estinzione del reato con condotte riparatorie (profili sostanziali) di ALICE FERRATO . . » 159

Estinzione delle misure cautelari personali di SAVERIO DI LERNIA . . . . . . . . . . . » 183

Frode e depistaggio in processo penale di GIORGIA CERAMI . . . . . . . . . . . . . » 206

Funzione della pena nel diritto penale internazionale di LUIGI CORNACCHIA . . . . . . » 232

Giudizio abbreviato (dopo la riforma Orlando) di FABRIZIO GALLUZZO . . . . . . . . » 295

Giustizia penale internazionale di MARIA ANTONELLA PASCULLI . . . . . . . . . . . . » 306

Impugnazioni (dopo la riforma Orlando) di AGOSTINO DE CARO . . . . . . . . . . . » 333

Inammissibilita de plano (ricorso per cassazione) di LUIGI LUDOVICI . . . . . . . . . . » 356

Inesigibilita di GABRIELE FORNASARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 362

Intercettazioni (profili di riforma) di SANDRO FURFARO . . . . . . . . . . . . . . . . » 395

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. Caporalato) di ANTONIO VECCE » 412

Multa (diritto comparato) di PATRICIA FARALDO-CABANA . . . . . . . . . . . . . . . » 427

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Ne bis in idem (sostanziale) di CHIARA SILVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 443

Negazionismo di CARMELO DOMENICO LEOTTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 476

Omicidio e lesioni personali stradali di DALILA MARA SCHIRO . . . . . . . . . . . . » 497

Prescrizione del reato di ENRICO MARIO AMBROSETTI . . . . . . . . . . . . . . . . . » 516

Prevenzione personale e patrimoniale (prassi giudiziarie e riforma normativa) di ALBERTO

CISTERNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 530

Processo penale e informazione giudiziaria di GASPARE DALIA . . . . . . . . . . . . » 575

Reati culturalmente motivati di MARGARETH HELFER . . . . . . . . . . . . . . . . . » 597

Reati tributari e interesse finanziario dell’Unione Europea di STEFANO MARIA RONCO . » 613

Reato estinto (decisione sul) di FILIPPO GIUNCHEDI e ALESSIA MUSCELLA . . . . . . . . » 642

Reformatio in peius (divieto di) di CIRO SANTORIELLO . . . . . . . . . . . . . . . . » 664

Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (introduzione delle R.E.M.S.) di

SALVINA FINAZZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 672

Responsabilita colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario di GABRIELE

CIVELLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 700

Responsabilita penale degli enti di MARIA ANTONELLA PASCULLI . . . . . . . . . . . » 725

Ricorso individuale a Strasburgo di DANIELA CHINNICI . . . . . . . . . . . . . . . . » 751

Sparizione forzata di persone di LUKAS STAFFLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 765

Stupefacenti (profili sostanziali) di MATILDE BRANCACCIO . . . . . . . . . . . . . . » 797

Termini per l’esercizio dell’azione penale e archiviazione (dopo la riforma Orlando) di

KATIA LA REGINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 846

Tortura (reato di) di CARMELO DOMENICO LEOTTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 862

Traffico di influenze (delitto di) di GIUSEPPE MARRA . . . . . . . . . . . . . . . . . » 878

Traffico di organi di LUCA CARRARO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 889

Unioni civili e convivenze di fatto (profili penali sostanziali) di DALILA MARA SCHIRO . » 923

Unioni civili e convivenze di fatto (profili processuali penali) di GIROLAMO DARAIO . . » 931

Virus informatico di ALESSANDRA TESTAGUZZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 946

Vittima del reato (profili processuali penali) di MARIANGELA MONTAGNA . . . . . . . . » 962

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Omicidio e lesioni personali stradali

Bibliografia: ADDANTE, Vox populi vox Dei? L’omicidio stradale:

una riforma figlia del tempo attuale, in www.archiviopenale.it, 2017;

AIMI, Fuga dalla polizia e successivo incidente stradale con esito

letale: la Cassazione ritorna sulla distinzione tra dolo eventuale e

colpa cosciente, in www.penalecontemporaneo.it, 25-5-2011; ID.,Scontro frontale in autostrada con esito letale: la Cassazione confer-

ma il dolo eventuale, in www.penalecontemporaneo.it, 26-10-2012;

ID., Dolo eventuale e colpa cosciente: il caso Thyssen al vaglio delle

Sezioni Unite, DPCont, 2014, 1, 49; AMATO, Le modifiche in tema di

circolazione stradale, in Misure urgenti in materia di sicurezza pub-

blica, a cura di Amato-Santoriello, Torino, 2009, 91; ID., Un impian-

to diretto a considerare solo la colpa specifica, GDir, 2016, n. 16, 55;

ID., Prevista l’aggravante per il reato commesso sotto l’effetto di al-

cool, GDir, 2016, n. 16, 58; ID., L’obbligo di fermarsi aggrava la

posizione di chi si da alla fuga, GDir, 2016, n. 16, 71; ID., Il computo

delle circostanze per il nuovo delitto, GDir, 2016, n. 16, 74; ID., Sı al

raddoppio dei termini di prescrizione, GDir, 2016, n. 16, 65; ANTO-

NINI, Ebbri e drogati al volante: il recente giro di vite nella disciplina

della circolazione stradale, Criminalia, 2008, 295; BALZANI-TRINCI (a

cura di), I reati in materia di circolazione stradale, Milano, 2016;

BARTOLI, Recidiva obbligatoria ex art. 99.5 c.p.: la Corte costituzio-

nale demolisce l’ultimo automatismo, GI, 2015, 2484; BASILE, Reato

autonomo o circostanza? Punti fermi e questioni ancora aperte a dieci

anni dall’intervento delle Sezioni Unite sui ‘‘criteri di distinzione’’,

RIDPP, 2011, 1564; ID., L’enorme potere delle circostanze sul reato;

l’enorme potere dei giudici sulle circostanze, RIDPP, 2015, 1743;

BIANCHI, Cade l’ipotesi speciale di obbligatorieta: la Consulta prose-

gue nell’opera di disinnesco degli automatismi della recidiva, CP,

2016, 30; BISACCI, Le modifiche al Codice della Strada, in Il decreto

sicurezza: d.l. n. 92/2008 convertito con modifiche in legge n. 125/

2008, a cura di Scalfati, Torino, 2008, 34; BRICCHETTI, Ipotesi aggra-

vate e implicazioni in tema di omicidio e lesioni colposi, in Il decreto

sicurezza: d.l. n. 92/2008 convertito con modifiche in legge n. 125/

2008, a cura di Scalfati, Torino, 2008, 23; BRICCHETTI-PISTORELLI,

Dieci anni se c’e omicidio colposo, GDir, 2008, n. 23, 72; CANESTRA-

RI, Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella

struttura delle tipologie delittuose, Milano, 1999; ID., Dolus eventualis

in re licita: limiti e prospettive, IP, 2014, 23; CAPITTA, Detenzione

domiciliare per le madri e tutela del minore: la Corte costituzionale

rimuove le preclusioni stabilite dall’art. 4-bis, co. 1, ord. penit. ma

impone la regola di giudizio, in www.archiviopenale.it, 2014; CASTRO-

NUOVO, La colpa penale, Milano, 2009; CHIBELLI, Omicidio ‘‘strada-

le’’ e guida in stato di ebbrezza: concorso di reati o convergenza

apparente di norme? Il possibile revirement (per ora solo rimandato)

della Corte di Cassazione, DPCont, 2017, 6, 225; D’AURIA, La colpa

stradale: un’analisi giurisprudenziale. Regole di comportamento, re-

quisiti e limiti, profili processuali, Milano, 2010; ID., Omicidio colpo-

so aggravato e contravvenzione del codice della strada: concorso di

reati o reato complesso? Il commento, DPP, 2010, 714; ID., Le mo-

difiche apportate alla materia della circolazione stradale. Il commen-

to, DPP, 2010, 1274; ID., Omicidio stradale: prime osservazioni,

DPP, 2016, 432; DE FRANCESCO, Profili sistematici dell’omicidio col-

poso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione

stradale, RIDPP, 1978, 429; ID., Una categoria di frontiera: il dolo

eventuale tra scienza, prassi giudiziaria e politica delle riforme, DPP,2009, 1317; DE VERO, Dolo eventuale, colpa cosciente e costruzione

«separata» dei tipi criminosi, in Studi in onore di Mario Romano,

Napoli, 2011, 883; DEMURO, Ubriachezza e dolo eventuale nella guida

spericolata, GI, 2017, 945; DIES, I nuovi reati di omicidio e lesioni

colpose commessi da chi guida in stato di ebbrezza o di stupefazione,

RCP, 2010, 1645; ID., La riforma del reato di guida in stato di eb-

brezza e successione di leggi (penali e non) nel tempo, RCP, 2011,311; DONINI, Sicurezza e diritto penale, CP, 2008, 3558; ID., Il dolo

eventuale: fatto-illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito piu

recente, DPCont, 2014, 1, 70; EUSEBI, Verso la fine del dolo eventua-

le? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank), DPCont, 2014,

1, 118; FELICIONI, «Accertamenti sulla persona», in Digesto/pen.,Agg., IX, Torino, 2016; FIANDACA, Sfrecciare col «rosso» e provocareun incidente mortale: omicidio con dolo eventuale?, FI, 2009, II, 414;

ID., Sul dolo eventuale nella giurisprudenza piu recente, tra approccio

oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo, DPCont,2012, 1, 152; ID., Le Sezioni Unite tentano di diradare il ‘‘mistero’’ del

dolo eventuale, RIDPP, 2014, 1938; FIANDACA-MUSCO, Diritto pena-

le, p. gen.7, Bologna, 2014; FIORENTIN, La Consulta dichiara incosti-

tuzionale l’art. 4-bis ord. penit. laddove non esclude dal divieto di

concessione dei benefici la detenzione domiciliare speciale e ordinaria

in favore delle detenute madri, in www.penalecontemporaneo.it, 27-10-2014; FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano, 1990;GALLO, «Colpa penale (dir. vig.)», in Enc. dir., VII, Milano, 1960,

624; GARAVELLI, «Circolazione stradale (reati in materia di)», inDigesto/pen., II, Torino, 1988, 184; GENTILE, Guida in stato di eb-

brezza e principio di tassativita,GDir, 2017, n. 6, 43; GIACONA,Guida

in stato di ebbrezza, irrilevanza della clausola di sussidiarieta e con-

corso di reati: una discutibile impostazione della costante giurispru-

denza, FI, 2011, II, 118; GIARRUSSO-TITO, La circolazione stradale.

Illeciti penali2, Milano, 1994; ID., «Circolazione stradale (illeciti inmateria di)», in Enc. dir., Agg., VI, Milano, 2002, 236; LATTANZI,L’omicidio stradale. Relazione al convegno sul tema ‘‘Ipotesi su una

nuova figura di reato: l’omicidio stradale’’ – Napoli, 7 marzo 2014,CP, 2014, 1978; LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni

‘‘stradali’’. Cenni introduttivi ad alcuni problemi interpretativi di di-

ritto sostanziale, in www.penalecontemporaneo.it, 30-6-2016; LUDO-

VICI, «Alcooltest: profili processuali», in Digesto/pen., Agg., IX, To-rino, 2016, 66; MAIWALD, Fra principio di colpevolezza e prevenzione

generale. La punibilita della non imputabilita causata da ubriachezza,

in Studi in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, 1029; MANNA,Colpa cosciente e dolo eventuale: l’indistinto confine e la crisi del

principio di stretta legalita, IP, 2010, 9; ID., Alcuni recenti esempi di

legislazione penale compulsiva e di ricorrenti tentazioni circa l’utiliz-

zazione di un diritto penale simbolico, in La societa punitiva. Popu-

lismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista, in www.penale-

contemporaneo.it, 21-12-2016; F. MANTOVANI, Umanita e razionalita

del diritto penale, Padova, 2008; ID., Diritto penale, p. gen.9, Milano,2015; ID.,Diritto penale, p. spec., I,Delitti contro la persona6, Milano,

2016; M. MANTOVANI, In tema di omicidio stradale, DPCont, 2015, 2,152; MARINI, «Omicidio», in Digesto/pen., VIII, Torino, 1994, 541;

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MASSARO, Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gra-

vissime: da un diritto penale ‘‘frammentario’’ a un diritto penale

‘‘frammentato’’, in www.penalecontemporaneo.it, 20-5-2016; MEN-

GHINI, L’omicidio stradale. Scelte di politica criminale e frammenta-

zione del sistema, Napoli, 2016; ID., Cade anche la preclusione di cui

al comma 1 bis dell’art. 47 quinquies ord. penit., DPP, 2017, 1047;MEREU-ZANNOTTI, Il c.d. «decreto sicurezza»: profili di diritto sostan-

ziale, GM, 2009, 17; NOTARO, I nuovi reati di omicidio stradale e di

lesioni personali stradali: norme ‘‘manifesto’’ o specializzazione dello

statuto colposo, in www.lalegislazionepenale.eu, 28-7-2016; NUVOLO-

NE, Depenalizzazione apparente e norme penali sostanziali, RIDPP,1968, 60; OGGERO, Le modifiche al codice penale, inMisure urgenti in

materia di sicurezza pubblica, a cura di Amato-Santoriello, Torino,2009, 1; PACE, Preminente interesse del minore e automatismi legisla-

tivi alla luce della sentenza costituzionale n. 76 del 2017, SI, 2017,1453; PAGLIARO, Principi di diritto penale, p. gen.8, Milano, 2003;PALAZZO, La depenalizzazione nel quadro delle recenti riforme san-

zionatorie, DPP, 2016, 285; PALIERO, La maschera e il volto (perce-

zione sociale del crimine ed ‘‘effetti penali’’ dei media), RIDPP, 2006,467 (scritto poi confluito in Scritti per Federico Stella, I, Napoli, 289);PARADISO, La criminalita colposa connessa alla circolazione stradale,IP, 1984, 305; PATALANO, «Omicidio (dir. pen.)», in Enc. dir., XXIX,Milano, 1979, 916; PAVICH,Omicidio stradale e lesioni stradali: novita

e possibili criticita della nuova legge, CP, 2016, 2309; PELISSERO,L’incostituzionalita della recidiva obbligatoria. Una riflessione sui

vincoli legislativi alla discrezionalita giudiziaria, GiC, 2015, 1412;PIOLETTI, Dolo eventuale e colpa cosciente in una pronuncia della

Corte d’appello di Roma, GM, 2011, 1891; PISA, L’omicidio stradale

nell’eclissi giurisprudenziale del dolo eventuale, DPP, 2016, 145; PO-

TETTI, Il nuovo art. 186, commi 2 e 2-bis, c. strad.: aggravanti o figure

autonome di reato?, CP, 2008, 2986; ID., I nuovi lineamenti dei reati

di omicidio colposo e lesioni colpose, conseguenti al c.d. ‘‘pacchetto

sicurezza’’ (d.l. n. 92 del 2008, conv. in l. n. 125 del 2008), CP, 2009,4809; PROSDOCIMI, Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura

delle fattispecie penali, Milano, 1993; PULITANO, Tensioni vecchie e

nuove sul sistema penale, DPP, 2008, 1077; RECCIA, La criminalita

stradale. Alterazione da sostanze alcoliche e principio di colpevolez-

za, Torino, 2014; ROCCHI, Cadono l’obbligatorieta della recidiva

‘‘qualificata’’ e il relativo automatismo sanzionatorio, DPP, 2015,1493; ROIATI, L’introduzione dell’omicidio stradale e l’inarrestabile

ascesa del diritto penale della differenziazione, in www.penalecon-

temporaneo.it, 1-6-2016; B. ROMANO, Il rapporto tra norme penali.

Intertemporalita, spazialita, coesistenza, Milano, 1996; ID., Diritto

penale, p. gen.3, Milano, 2016; ID., Prescrizione del reato e ragione-

vole durata del processo: principi da difendere o ostacoli da abbatte-

re?, DPCont, 2016, 1, 79; M. ROMANO, Commentario sistematico del

codice penale, I, Art. 1-843, Milano, 2004; ID., Ripensare il diritto

penale (a dieci anni dalla scomparsa di Federico Stella), RIDPP,2017, 1; RONCO, sub art. 589 c.p., in Codice penale4, a cura di Ron-co-Romano, Torino, 2012, 2719; ID., La riscoperta della volonta nel

dolo, RIDPP, 2014, 1953; SBABO, «Circolazione stradale», in Dige-

sto/pen., Agg., VI, Torino, 2011, 85; SCHIRO, La ‘‘carcerazione degli

infanti’’ nella lettura della Corte costituzionale, CP, 2015, 1067; SE-CHI, Nuovo intervento della Corte costituzionale in materia di auto-

matismi legislativi e detenzione domiciliare speciale, GiC, 2017, 733;SQUILLACI, Ombre e (poche) luci nella introduzione dei reati di omi-

cidio e lesioni personali stradali, in www.penalecontemporaneo.it, 18-4-2016; TONINI, Manuale di procedura penale18, Milano, 2017; VIGA-

NO, Fuga ‘‘spericolata’’ in autostrada e incidente con esito letale: un’i-

potesi di dolo eventuale?, Il corriere del merito, 2005, 70; ID., Il doloeventuale nella giurisprudenza piu recente, in www.penalecontempo-

raneo.it, 31-3-2014; ZECCA, Dalla colpa cosciente al dolo eventuale:

un’ipotesi di omicidio e lesioni personali ‘‘stradali’’ in una recente

sentenza della Corte di Cassazione, in www.penalecontemporaneo.it,27-9-2011.

Legislazione: artt. 41, 61, 62, 63, 69, 81, 84, 98, 114, 589, 589 bis, 589ter, 590, 590 bis, 590 ter, 590 quater, 590 quinquies c.p.; d.p.r. 15-6-1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale);d.p.r. 30-6-1959, n. 420 (approvazione del Regolamento per l’esecu-

zione del Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazionestradale); l. 11-5-1966, n. 296 (modifiche degli articoli 589 (omicidiocolposo) e 590 (lesioni personali colpose) del Codice penale); l. 3-5-1967, n. 317 (modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme intema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali);d.l. 11-4-1974, n. 99, convertito dalla l. 7-6-1974, n. 220 (provvedi-menti urgenti sulla giustizia penale); l. 31-7-1984, n. 400 (nuovenorme sulla competenza penale e sull’appello contro le sentenzedel pretore); d.lg. 30-4-1992, n. 285 (nuovo codice della strada);d.p.r. 16-12-1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazionedel nuovo codice della strada); d.lg. 30-12-1999, n. 507 (depenaliz-zazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensidell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205); d.lg. 28-8-2000, n.274 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, anorma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468); d.l.20-6-2002, n. 121, convertito dalla l. 1-8-2002, n. 168 (disposizioniurgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale); l. 5-12-2005, n. 251 (modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio dicomparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e diprescrizione); l. 21-2-2006, n. 102 (disposizioni in materia di conse-guenze derivanti da incidenti stradali); d.l. 3-8-2007, 117, convertitodalla legge 2-10-2007, n. 160 (disposizioni urgenti modificative delcodice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circo-lazione); d.l. 23-5-2008, n. 92, convertito dalla l. 24-7-2008, n. 125(misure urgenti in materia di sicurezza pubblica); l. 15-7-2009, n. 94(disposizioni in materia di sicurezza pubblica); l. 29-7-2010, n. 120(disposizioni in materia di sicurezza stradale); d.lg. 15-1-2016, n. 8(disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2,comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67); l. 23-3-2016, n. 41 (in-troduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni per-sonali stradali, nonche disposizioni di coordinamento al decreto le-gislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto2000, n. 274); l. 8-3-2017, n. 24 (disposizioni in materia di sicurezzadelle cure e della persona assistita, nonche in materia di responsa-bilita professionale degli esercenti le professioni sanitarie); l. 11-1-2018, n. 3 (delega al Governo in materia di sperimentazione clinicadi medicinali nonche disposizioni per il riordino delle professionisanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute).

Sommario: I. PROFILI GENERALI. – 1. L’evoluzione normativa.– 2. La guida sotto l’influenza dell’alcool e la guida in stato dialterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psi-cotrope. – II. L’OMICIDIO STRADALE E LE LESIONI PERSO-NALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME ALLA LUCEDELLA L. 23-3-2016, N. 41. – 3. L’art. 589 bis, 1º co., del codicepenale. – 4. L’art. 589 bis, 2º co., del codice penale. – 5. L’art. 589 bis,3º co., del codice penale. – 6. L’art. 589 bis, 4º co., del codice penale.– 7. L’art. 589 bis, 5º co., del codice penale. – 8. L’art. 589 bis, 6º co.,del codice penale. – 9. Le cause che concorrono alla produzionedell’evento. – 10. La pluralita di eventi. – 11. La fuga del conducentenelle ipotesi di omicidio stradale. – 12. Il computo delle circostanze.– 13. Le lesioni personali stradali gravi o gravissime.

I. PROFILI GENERALI.

1. L’evoluzione normativa.La l. 23-3-2016, n. 41, intitolata «Introduzione delreato di omicidio stradale e del reato di lesioni per-sonali stradali, nonche disposizioni di coordinamentoal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al de-creto legislativo 28 agosto 2000, n. 274», costituisce –ad oggi – l’ultima tappa di un percorso avviato anniaddietro nel tentativo di far fronte all’allarme socialedestato da fatti gravemente lesivi della vita e dell’in-columita individuale commessi con violazione dellenorme sulla disciplina della circolazione stradale.Per comprenderne la portata, si rende, allora, indi-

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spensabile lo svolgimento di alcune considerazionipreliminari.Ed infatti, gia la l. 11-5-1966, n. 296, recante «Modi-fiche degli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (le-sioni personali colpose) del Codice penale», perse-guendo lo scopo di apprestare una risposta differen-ziata al cospetto di gravi crimini commessi sulle stra-de, sgretolava le unitarie fattispecie di omicidio col-poso e di lesioni personali colpose (queste ultime,per la verita, gia frammentate in ragione della gravitadelle conseguenze derivanti dalla condotta) (1).Piu in particolare, l’art. 1 della legge appena citatainseriva nell’art. 589 c.p. (rubricato «Omicidio colpo-so») un 2º comma, ai sensi del quale, se il fatto fossestato commesso con violazione delle norme riguar-danti la disciplina della circolazione stradale o diquelle concernenti la prevenzione degli infortuni sullavoro, sarebbe stata applicata la pena della reclusio-ne da uno a cinque anni (2).Inoltre, l’art. 2 della medesima legge aggiungeva nel-l’art. 590 c.p. («Lesioni personali colpose») un 3ºcomma secondo il quale, se fosse stata cagionataper colpa una lesione personale grave con violazionedelle norme sulla disciplina della circolazione strada-le o delle norme per la prevenzione degli infortunisul lavoro, sarebbe stata applicata la pena della re-clusione da due a sei mesi o la multa da lire cento-sessantamila a lire quattrocentomila; nei casi di lesio-ne personale gravissima, invece, sarebbe stata inflittala pena della reclusione da sei mesi a due anni o dellamulta da lire quattrocentomila a lire ottocentomi-la (3).Le due fattispecie di nuovo conio costituivano, adavviso della dottrina e della giurisprudenza, circo-stanze aggravanti speciali ad effetto speciale (4). Per-tanto, soltanto a partire dal 1974, venivano sottopo-ste al giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69c.p. (5).Occorre, inoltre, rammentare che l’art. 1 della l. 11-5-1966, n. 296, modificava l’originario 2º comma del-l’art. 589 c.p. – il quale, per effetto della legge appenacitata, diveniva il 3º comma della disposizione novel-lata – prevedendo che, «nel caso di morte di piupersone, ovvero di morte di una o piu persone e dilesioni di una, o piu persone», si applicasse la penaprevista per la violazione piu grave aumentata fino altriplo; la pena, tuttavia, non avrebbe potuto superaregli anni dodici (6).Infine, l’art. 2 della legge richiamata modificava l’o-riginario 3º comma dell’art. 590 c.p., il quale diventa-va il 4º comma della disposizione riscritta. Veniva,dunque, stabilito che, «nel caso di lesioni di piu per-sone», trovasse applicazione la pena prevista per laviolazione piu grave, ancora una volta, aumentatasino al triplo; la pena, pero, non avrebbe potuto su-perare gli anni cinque (7).

Nei decenni successivi, il quadro normativo appenatratteggiato ha subıto significative modifiche. Coninterventi puntiformi, sovente poco coordinati, e fa-cendo non di rado un uso simbolico del diritto pena-le, il legislatore, invero, ha tentato di soddisfare quelbisogno di sicurezza nelle strade, sempre piu avver-tito da parte dell’opinione pubblica (8).Ed infatti, in un settore frequentemente sotto i riflet-tori dei mezzi di comunicazione di massa particolareimportanza assume proprio la percezione sociale deireati stradali (9).A tal riguardo, non puo sottacersi che sino a qualcheanno addietro la maggioranza dei consociati, pur av-vertendo la gravita e la pericolosita dei reati stradali,tendeva a non etichettare il soggetto attivo di siffattiilleciti penali quale delinquente, identificandosi, piut-tosto, in quanto utente della strada, con il trasgresso-re (10).Di recente, invece, alla gia nota percezione della pe-ricolosita oggettiva della criminalita stradale sembraessersi affiancata la constatazione della sua pericolo-sita soggettiva, potendo negarsi soltanto sporadica-mente che coloro i quali trasgrediscono alcune nor-me sulla disciplina della circolazione stradale costi-tuiscono una sorta di bombe «sempre innescate,pronte ad esplodere contro chiunque»: si pensi, em-blematicamente, a colui il quale sia avvezzo a porsialla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche, stu-pefacenti o psicotrope (11).Cosı, in primo luogo, al fine di scongiurare una even-tuale dichiarazione di estinzione del reato, la l. 5-12-2005, n. 251, recante «Modifiche al codice penale ealla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di atte-nuanti generiche, di recidiva, di giudizio di compara-zione delle circostanze di reato per i recidivi, di usurae di prescrizione», nel sostituire l’art. 157, 6º co., delcodice penale, ha incluso anche il delitto di omicidiocolposo commesso con violazione delle norme ri-guardanti la circolazione stradale tra i reati per iquali e previsto il raddoppio del termine di prescri-zione (12).Seguono poi, secondo un ritmo quasi compulsivo,ulteriori interventi normativi volti a ridisegnare lecornici edittali dei delitti qui oggetto di attenzione.Ed infatti, prima, la l. 21-2-2006, n. 102, contenente«Disposizioni in materia di conseguenze derivanti daincidenti stradali», ha innalzato il minimo edittaleprevisto in relazione al delitto di omicidio colposocommesso con violazione delle norme sulla circola-zione stradale, lasciando inalterato il massimo editta-le. Piu precisamente, ha disposto l’applicazione dellapena della reclusione da due anni a cinque anni, inluogo della reclusione da un anno a cinque anni.E, quanto al delitto di lesioni personali colpose pre-visto dall’art. 590, 3º co., c.p., ha modificato l’interaforbice edittale. Difatti, ha previsto che, se dal fatto

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derivino lesioni personali gravi, si applichi la penadella reclusione da tre mesi ad un anno o la penadella multa da euro 500 a euro 2.000; e la pena dellareclusione da uno a tre anni se, invece, derivino le-sioni personali gravissime.Ma negli anni immediatamente successivi l’incremen-to delle condotte connesse alla integrazione di talireati ha indotto a pensare che le risposte sanzionato-rie apprestate, sebbene gia inasprite, siano ancoraprive di un’adeguata efficacia deterrente (13). E,quasi considerando l’aumento dei limiti edittali pa-nacea di ogni male, i profili sanzionatori vengononuovamente ritoccati (14).In particolare, dapprima, l’art. 1, 1º co., lett. c), n. 1,d.l. 23-5-2008, n. 92, convertito dalla l. 24-7-2008, n.125, recante «Misure urgenti in materia di sicurezzapubblica», curandosi della soglia edittale massima, laeleva da cinque a sette anni.Inoltre, particolare importanza assume l’aggiunzione,ad opera dell’art. 1, 1º co., lett. c), n. 2, del d.l. citato,di un nuovo 3º comma nel corpo dell’art. 589c.p. (15).Come ricavabile da quanto sopra esposto, infatti, si-no a quel momento il legislatore aveva parificato ilfatto commesso con violazione delle norme sulla di-sciplina della circolazione stradale al fatto realizzatotrasgredendo le norme per la prevenzione degli in-fortuni sul lavoro.Adesso, invece, viene avvertita l’esigenza di tracciareun diverso ‘‘binario’’ per quei fatti offensivi della vitae della incolumita individuale commessi da soggettiche versano in determinate condizioni.Cosı, assodato che tra i fattori che incidono nellacausazione di omicidi e lesioni personali colposi as-sumono una considerevole rilevanza alcuni stati tos-sici, viene prevista l’applicazione della pena della re-clusione da tre a dieci anni ove il fatto sia commessocon violazione delle norme afferenti alla circolazionestradale da categorie di soggetti ben individuate: inparticolare, dal soggetto in stato ebbrezza ai sensidell’art. 186, 2º co., lett. c), d.lg. 30-4-1992, n. 285, esuccessive modificazioni (sul punto, infra, par. 2), edal soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti opsicotrope.In aggiunta, a seguito della sostituzione dovuta al-l’art. 1, 1º co., lett. c), n. 3, del d.l. citato, viene sta-bilito che, nel caso di omicidio plurimo, ovvero dimorte di una o piu persone e di lesioni di una o piupersone, trovi applicazione la pena prevista per laviolazione piu grave aumentata sino al triplo, purchenon ecceda gli anni quindici, e non piu, quindi, glianni dodici.Analogamente, viene inserito nell’art. 590, 3º co., c.p.un ultimo periodo secondo il quale, qualora ricorra-no le stesse condizioni previste dall’art. 589, 3º co.,c.p., deve trovare applicazione la pena della reclusio-

ne da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e la penadella reclusione da un anno e sei mesi a quattro anniper le lesioni gravissime.E, rincorrendo lo scopo di assicurare l’effettivita del-le pene previste in relazione alle nuove ipotesi diomicidio colposo e di lesioni personali colpose com-messe in violazione delle norme che regolano la cir-colazione stradale, l’art. 1, 1º co., lett. e), del d.l.supra citato aggiunge l’art. 590 bis all’interno del co-dice penale, secondo il quale, se ricorrono le circo-stanze aggravanti previste, appunto, dagli artt. 589, 3ºco., e 590, 3º co., ultimo periodo, le concorrenti cir-costanze attenuanti, escluse quelle contemplate dagliartt. 98 e 114 c.p., non possono essere ritenute equi-valenti o prevalenti e le diminuzioni si operano sullaquantita di pena determinata ai sensi delle predettecircostanze.Una siffatta previsione, gia nota nell’ambito dei reatidolosi, rappresenta un novum nell’alveo degli illecitipenali colposi e, dettando una deroga rispetto alladisciplina contenuta nell’art. 69 c.p., determina unasignificativa limitazione del potere discrezionale delgiudice in tale delicato settore (16).Infine, nel delineare il percorso che ha interessato lamateria, e opportuno ricordare che proprio nel set-tore della circolazione stradale, tradizionalmentepresidiato dalla colpa, abbiamo assistito di recentead una espansione applicativa della figura del doloeventuale da parte della giurisprudenza (17).Nel 2004, infatti, per la prima volta, i giudici di meritohanno ravvisato gli estremi del dolo eventuale nelfatto posto in essere da un conducente, il quale, dopoaver sottratto un’autovettura, al fine di sfuggire al-l’inseguimento della polizia, percorreva contromanoe ad elevata velocita una corsia autostradale; la suafolle corsa terminava a causa di una violenta collisio-ne automobilistica nell’ambito della quale – per quelche qui rileva – perdeva la vita un bambino (18).E ad analoga conclusione l’organo giudicante e addi-venuto nel 2008 allorche e stato chiamato a pronun-ciarsi sul fatto commesso da un giovane il quale,conducendo un veicolo di grossa cilindrata ed attra-versando ad alta velocita due intersezioni con sema-foro rosso, entrava in collisione con un ciclomotorecagionando la morte dei due soggetti a bordo dellostesso (19).Da qui, negli anni successivi, il susseguirsi di vari casinei quali l’autorita giudiziaria, al cospetto di incidentimortali determinati da condotte di guida spericolate,ha tentato di tracciare la poco afferrabile linea diconfine tra il dolo eventuale e la colpa con previsionedell’evento in tale delicato settore (20).Peraltro, la rigorosa opzione qualificatrice, la quale,come rilevato da una parte della dottrina, riflettecertamente «istanze di responsabilizzazione e preoc-cupazioni politico-criminali», non e rimasta ‘‘isolata’’

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tra le pareti delle aule giudiziarie (21). Piuttosto, daessa sembrano aver tratto la loro scaturigine alcunidisegni di legge presentati prima dell’approvazionedella l. 23-3-2016, n. 41, volti a consentire l’ingresso,appunto, del dolo in subiecta materia.Senza alcuna pretesa di esaustivita, si pensi, emble-maticamente, al disegno di legge n. 859, comunicatoalla Presidenza il 20 giugno 2013, il quale prevedeval’inserimento nel codice penale dell’art. 575 bis, ru-bricato «Omicidio stradale». Tale disposizione avreb-be punito con la pena della reclusione da otto a di-ciotto anni «chiunque, ponendosi consapevolmentealla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo, instato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovutaall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotropeai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2,lettere b) e c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona lamorte di una persona». Ed inoltre, aggiungeva l’art.582 bis c.p., rubricato, invece, «Lesioni personalistradali», avente eguale portata quanto all’elementosoggettivo (22).Si richiami, in aggiunta, il disegno di legge n. 1553,comunicato alla Presidenza il 1º luglio 2014, il quale,aggiungendo nel corpo del codice penale l’art. 577 bis(«Omicidio stradale»), disponeva l’applicabilita dellapena della reclusione da otto a diciotto anni nei con-fronti di colui che, «ponendosi alla guida in stato diebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conse-guente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psi-cotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186,comma 2, lettere b) e c), e 187 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni» oessendosi dato alla fuga dopo l’incidente, avesse ca-gionato la morte di una persona; inseriva poi l’art.582 bis («Lesioni personali stradali») il quale sancivala pena della reclusione da sei mesi a tre anni ove dalmedesimo fatto fosse derivata una lesione persona-le (23).

(1) In tale fase, e interessante notare che il legislatore equipara,quanto al profilo sanzionatorio, il fatto commesso violando lenorme sulla disciplina della circolazione stradale al fatto realiz-zato disattendendo le norme per la prevenzione degli infortunisul lavoro: le condotte appaiono caratterizzate dal medesimodisvalore.(2) Va rammentato che l’art. 589, 1º co., c.p. puniva con la penadella reclusione da sei mesi a cinque anni colui che cagionava percolpa la morte di un uomo.(3) Bisogna precisare che l’art. 590, 1º co., c.p. incriminava ilfatto di colui che cagionava per colpa una lesione personale,prevedendo la pena della reclusione fino a tre mesi o la penadella multa sino a duecentomila lire; e l’art. 590, 2º co., c.p.stabiliva aumenti di pena nei casi di lesione personale grave ogravissima. Inoltre, per quel che concerne le pene pecuniarie,non vanno trascurati gli aumenti, poi, dovuti all’art. 113, l. 24-11-1981, n. 689.(4) Tra le altre, Cass. pen., sez. III, 5-7-1976, con nota di DE

FRANCESCO, Profili sistematici dell’omicidio colposo con violazio-

ne delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,RIDPP, 1978, 429. Si veda anche MARINI, «Omicidio», in Dige-

sto/pen., VIII, Torino, 1994, 542.(5) Va, infatti, segnalato che con il d.l. 11-4-1974, n. 99, recante«Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale», convertito dalla l.7-6-1974, n. 220, le circostanze aggravanti ad effetto specialesono state soggette al giudizio di bilanciamento previsto dall’art.69 c.p.Per quel che concerne la categoria delle circostanze ad effettospeciale, interessa precisare che una loro definizione viene for-nita dalla l. 31-7-1984, n. 400, la quale ha riformulato l’art. 63, 3ºco., c.p. Tuttavia, deve rammentarsi che detta categoria era giastata costruita dalla dottrina con riferimento al precedente testodell’art. 63, 3º co., c.p. e si riteneva comprendesse sia le circo-stanze autonome sia le circostanze indipendenti. Sul punto, sirinvia a FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, p. gen.7, Bologna,2014, 443, e a F. MANTOVANI, Diritto penale, p. gen.9, Milano,2015, 403.(6) L’art. 589, 2º co., c.p., nella sua formulazione originaria,disponeva quanto segue: «Nel caso di morte di piu persone ov-vero di morte di una sola persona e di lesione personale di una opiu persone, si applica la disposizione della prima parte dell’art.81; ma la pena complessiva non puo superare gli anni dodici».(7) L’art. 590, 3º co., c.p., prima delle modifiche apportate dal-l’art. 2 della l. 11-5-1966, n. 296, cosı stabiliva: «Nel caso dilesione di piu persone si applica la disposizione della prima partedell’art. 81; ma la pena della reclusione non puo, in complesso,superare gli anni cinque».(8) Per alcune osservazioni di carattere generale sul tema dellasicurezza attraverso il diritto penale, DONINI, Sicurezza e diritto

penale, CP, 2008, 3558.(9) Considerazioni sul rapporto tra il sistema penale ed il sistemamediatico sono state svolte pochi anni addietro da PALIERO, Lamaschera e il volto (percezione sociale del crimine ed ‘‘effetti

penali’’ dei media), RIDPP, 2006, 467. Lo scritto e poi confluitoin Scritti per Federico Stella, I, Napoli, 289.(10) PARADISO, La criminalita colposa connessa alla circolazione

stradale, IP, 1984, 310.(11) L’espressione utilizzata nel testo e di F. MANTOVANI, Uma-

nita e razionalita del diritto penale, Padova, 2008, 1051.Sul punto, si vedano anche le considerazioni espresse da CASTRO-

NUOVO, La colpa penale, Milano, 2009, 66, secondo il quale, neitempi piu recenti, la generalizzata percezione distorta dei temidella sicurezza, ed anche della sicurezza stradale, sembra averpreso di mira gli autori di incidenti stradali, soprattutto se stra-nieri, in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’azione di sostanzestupefacenti.(12) Il riferimento all’art. «589, secondo e terzo comma», conte-nuto nell’art. 157, 6º co., c.p., nella versione dovuta all’art. 6, 1ºco., l. 5-12-2005, n. 251, e stato poi sostituito dalle parole «589,secondo, terzo e quarto comma», ad opera dell’art. 1, 1º co., lett. cbis), del d.l. 23-5-2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla l.24-7-2008, n. 125. Infine, le medesime parole sono state sostituitedalle attuali «, 589, secondo e terzo comma, e 589 bis», secondoquanto disposto dall’art. 1, 3º co., lett. a), l. 23-3-2016, n. 41.Da notare, peraltro, che anche il raddoppio del termine di pre-scrizione del reato si presta ad essere letto quale espressionedella legislazione simbolica. Sul punto, si veda B. ROMANO, Pre-scrizione del reato e ragionevole durata del processo: principi da

difendere o ostacoli da abbattere?, DPCont, 2016, 1, 82.(13) Cfr. la Relazione al d.d.l. di conversione in legge del d.l. 23-5-2008, n. 92, in materia di sicurezza pubblica, reperibile inwww.giustizia.it.(14) Interessanti le osservazioni di PULITANO, Tensioni vecchie e

nuove sul sistema penale, DPP, 2008, 1077, ad avviso del quale«la funzione di esprimere una scala coerente di valutazioni digravita (di meritevolezza e bisogni di pena), che la scala dellecornici edittali di pena dovrebbe poter svolgere, e andata disper-sa».

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(15) Anche tale fattispecie assume i caratteri di una circostanzaaggravante speciale.(16) Al riguardo, infatti, BRICCHETTI-PISTORELLI, Dieci anni se c’e

omicidio colposo, GDir, 2008, n. 23, 73, e DIES, I nuovi reati diomicidio e lesioni colpose commessi da chi guida in stato di eb-

brezza o di stupefazione, RCP, 2010, 1650, rilevano che la pre-visione di una disposizione cosı formulata, negli ultimi anni, estata utilizzata dal legislatore in chiave repressiva, ma con esclu-sivo riferimento ai reati dolosi ed in relazione ad alcuni settori: sipensi, ad esempio, all’art. 1, l. 6-2-1980, n. 15, in materia di tuteladell’ordine democratico e della sicurezza pubblica; all’art. 7, 2ºco., del d.l. 13-5-1991, n. 152, convertito dalla l. 12-7-1991, n. 203,riguardante la criminalita organizzata; e, infine, all’art. 12, co. 3quater, del d.lg. 25-7-1998, n. 286, concernente il favoreggiamen-to dell’immigrazione clandestina.Inoltre, DIES, I nuovi reati di omicidio e lesioni colpose commessi

da chi guida in stato di ebbrezza o di stupefazione, cit., 1650,precisa che «l’anomalia» ha poi interessato anche il contiguosettore dei reati contravvenzionali di pericolo. Ed infatti, la l.15-7-2009, n. 94, dopo aver previsto un aumento di pena ove ilsoggetto guidi in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti dopo leore ventidue e prima delle ore sette (rispettivamente, art. 186,co. 2 sexies, c. str. e art. 187, co. 1 quater, c. str.), ha stabilito chele eventuali circostanze attenuanti concorrenti con le aggravantiappena richiamate non possano essere ritenute prevalenti oequivalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operanosulla quantita della stessa risultante dall’aumento conseguentealle predette aggravanti (art. 186, co. 2 septies, c. str. e art.187, co. 1 quater, c. str.).(17) Piu in generale, sui rapporti tra dolo eventuale e colpacosciente, si rinvia a PROSDOCIMI, Dolus eventualis. Il dolo even-

tuale nella struttura delle fattispecie penali, Milano, 1993, e aCANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo

e colpa nella struttura delle tipologie delittuose, Milano, 1999.Per alcune riflessioni piu recenti: DE FRANCESCO, Una categoria

di frontiera: il dolo eventuale tra scienza, prassi giudiziaria e

politica delle riforme, DPP, 2009, 1317; MANNA, Colpa cosciente

e dolo eventuale: l’indistinto confine e la crisi del principio di

stretta legalita, IP, 2010, 9; DE VERO, Dolo eventuale, colpa co-

sciente e costruzione «separata» dei tipi criminosi, in Studi in

onore di Mario Romano, Napoli, 2011, 883; FIANDACA, Sul doloeventuale nella giurisprudenza piu recente, tra approccio oggetti-

vizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo, DPCont,2012, 1, 152; CANESTRARI, Dolus eventualis in re licita: limiti e

prospettive, IP, 2014, 23; DONINI, Il dolo eventuale: fatto-illecito

e colpevolezza. Un bilancio del dibattito piu recente, DPCont,2014, 1, 70; EUSEBI, Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguar-

dando, in itinere, la formula di Frank), DPCont, 2014, 1, 118;FIANDACA, Le Sezioni Unite tentano di diradare il ‘‘mistero’’ del

dolo eventuale, RIDPP, 2014, 1938; RONCO, La riscoperta della

volonta nel dolo, RIDPP, 2014, 1953.(18) Ci riferiamo a T. Milano, 21-4-2004, Il corriere del merito,2005, 70, con nota di VIGANO, Fuga ‘‘spericolata’’ in autostrada e

incidente con esito letale: un’ipotesi di dolo eventuale?, ivi.(19) T. Roma, 26-11-2008, FI, 2009, II, 414, con nota di FIANDA-

CA, Sfrecciare col «rosso» e provocare un incidente mortale: omi-

cidio con dolo eventuale?, ivi. Nei successivi gradi di giudizio, ilfatto e stato derubricato in omicidio colposo aggravato dallaprevisione dell’evento: si vedano A. Roma, 18-6-2009, GM,2011, 1885, con nota di PIOLETTI,Dolo eventuale e colpa cosciente

in una pronuncia della Corte d’appello di Roma, ivi, 1891, e Cass.pen., sez. IV, 18-2-2010, n. 11222, FI, 2010, II, 306.(20) Trattandosi di casi in relazione ai quali si sono gia svolti i tregradi di giudizio, si richiameranno qui, senza alcuna pretesa diesaustivita, soltanto le pronunce della Suprema Corte. Si vedanopertanto: Cass. pen., sez. V, 14-7-2016, n. 45997, GI, 2017, 942,con nota di DEMURO, Ubriachezza e dolo eventuale nella guida

spericolata, ivi, 945; Cass. pen., sez. I, 5-4-2013, n. 20465, in

www.penalecontemporaneo.it, 19-7-2013; Cass. pen., sez. V, 7-11-2012, n. 42973, AGCSS, 2012, 1081; Cass. pen., sez. I, 30-5-2012,n. 23588, in www.penalecontemporaneo.it, con osservazioni diAIMI, Scontro frontale in autostrada con esito letale: la Cassazione

conferma il dolo eventuale, ivi; Cass. pen., sez. I, 1-2-2011, n.10411, FI, 2011, II, 533, ed in www.penalecontemporaneo.it, 25-5-2011, con nota di AIMI, Fuga dalla polizia e successivo incidente

stradale con esito letale: la Cassazione ritorna sulla distinzione tra

dolo eventuale e colpa cosciente, ivi, e di ZECCA, Dalla colpa

cosciente al dolo eventuale: un’ipotesi di omicidio e lesioni perso-

nali ‘‘stradali’’ in una recente sentenza della Corte di Cassazione,ivi, 27-9-2011; Cass. pen., sez. fer., 31-10-2008, n. 40878, RP,2009, 171.Per alcune recenti osservazioni concernenti il percorso seguitodalla giurisprudenza nel tentativo di tracciare una linea di de-marcazione tra dolo eventuale e colpa cosciente, VIGANO, Il doloeventuale nella giurisprudenza piu recente, in www.penalecontem-

poraneo.it, 31-3-2014, e PISA, L’omicidio stradale nell’eclissi giu-

risprudenziale del dolo eventuale, DPP, 2016, 145.(21) FIANDACA, Sfrecciare col «rosso» e provocare un incidente

mortale: omicidio con dolo eventuale?, cit., 414.(22) Il disegno di legge richiamato nel testo e consultabile inwww.senato.it. Per alcune osservazioni relative anche al disegnodi legge citato nel testo, LATTANZI, L’omicidio stradale. Relazio-

ne al convegno sul tema ‘‘Ipotesi su una nuova figura di reato:

l’omicidio stradale’’ – Napoli, 7 marzo 2014, CP, 2014, 1981 ss.(23) Anche il disegno di legge n. 1553 e reperibile in www.sena-

to.it.

2. La guida sotto l’influenza dell’alcool e la guida instato di alterazione derivante dall’assunzione di so-stanze stupefacenti o psicotrope.Proseguendo nell’iter volto a delineare le modalita at-traverso le quali il legislatore ha inteso fronteggiarel’emergenza rappresentata dalla criminalita stradale, eutile accennare anche ad alcuni recenti interventi i qua-li hanno riguardato disposizioni contenute nel d.lg. 30-4-1992, n. 285, intitolato «Nuovo codice della strada».Certo, non e questo il luogo adatto per una ampiariflessione sui controversi rapporti che corrono intale settore tra le disposizioni contenute nel codicepenale e quelle inserite nel cosiddetto codice dellastrada; interessa, pero, soffermarsi su taluni profiliinerenti a quelle fattispecie le quali appaiono intrin-secamente connesse all’omicidio colposo ed alle le-sioni personali colpose, entrambi commessi violandole norme sulla disciplina della circolazione stradale:appunto, la guida sotto l’influenza dell’alcool (art.186 c. str.) e la guida sotto l’effetto di sostanze stu-pefacenti o psicotrope (art. 187 c. str.) (24).Il codice della strada, infatti, gia nella sua formulazio-ne originaria, configura la guida in stato di ebbrezza ela guida in stato di alterazione derivante dall’assunzio-ne di sostanze stupefacenti o psicotrope quali illecitipenali, dettando una disciplina che riproduce sostan-zialmente quella contenuta nell’art. 132 dell’abrogatod.p.r. 15-6-1959, n. 393, intitolato «Testo unico dellenorme sulla circolazione stradale» (25). Le fattispecie,ritenute secondo una diffusa opinione reati di perico-lo (26), sembrerebbero apprestare tutela in via anti-cipata proprio a quei beni giuridici protetti dai delitti

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previsti dagli artt. 589 e 590 c.p. (adesso, art. 589 bis eart. 590 bis c.p.: sul punto, infra, parr. 3 ss.) (27).Ora, bisogna segnalare che nel corso degli anni inrelazione alla guida in stato di alterazione derivantedall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotropenon sono stati fissati indici di riferimento in grado dideterminare con certezza lo status di alterazione fisi-ca e psichica correlato all’assunzione degli stessi. Delresto, e noto che gia l’uso di siffatte sostanze e ingrado di produrre significative modificazioni nellasfera fisica e psichica dell’assuntore.Con riferimento alla guida in stato di ebbrezza, inve-ce, si e assistito, di recente, ad una diversificazionedelle ipotesi di ebbrezza, la quale pare rivelare unastigmatizzazione, piu che dell’uso, dell’abuso dellesostanze alcoliche, quell’abuso in grado di ingenerareuna disarmonia fisica e psichica.Prima di richiamare le modifiche piu significative,occorre rammentare che, per una opinione consoli-data, il termine ebbrezza non deve considerarsi sino-nimo di ubriachezza (28).A tal proposito, peraltro, chiarificatrice e stata unapronuncia della Suprema Corte per mezzo della qualee stato precisato che la linea di discrimen tra l’ebbrez-za e l’ubriachezza deve rinvenirsi, per quel che quirileva, «nella intensita dell’alterazione psico-fisica,piu grave nella seconda per la presenza di un maggio-re tasso alcolico». L’ubriachezza, quindi, sempre inbase alla lettura della Cassazione, «in se comprendeed assorbe, dal punto di vista clinico, l’ebbrezza per-che ne costituisce uno stato piu avanzato» (29).Ebbene, proprio in relazione all’ebbrezza, dapprima,il d.l. 20-6-2002, n. 121, convertito dalla l. 1-8-2002, n.168, ha stabilito che il soggetto e considerato in talestato qualora dall’accertamento risulti un tasso alco-lemico superiore a 0,5 grammi per litro (30).E, in seguito, il d.l. 3-8-2007, n. 117, convertito conmodificazioni dalla l. 2-10-2007, n. 160, ha distinto trediverse ipotesi, tenuto conto del tasso di alcol pre-sente nel sangue.In particolare, detto decreto ha previsto che l’accer-tamento di un valore corrispondente ad un tasso al-colemico superiore a 0,5 grammi per litro, ma noneccedente 0,8 grammi per litro, comporti l’applicazio-ne della pena dell’ammenda da euro 500 a euro 2.000e l’arresto sino ad un mese [art. 186, 2º co., lett. a), c.str.]; ha stabilito, inoltre, che l’accertamento di untasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a1,5 grammi per litro determini l’applicazione dellapena dell’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’ar-resto sino a tre mesi [art. 186, 2º co., lett. b), c. str.];infine, ha disposto che, ove sia accertato un valorecorrispondente ad un tasso alcolemico superiore a1,5 grammi per litro, si applichi la pena dell’ammen-da da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto sino a seimesi (art. 186, 2º co., lett. c, c. str.) (31).

Per quel che concerne la guida in stato di alterazionederivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti opsicotrope (art. 187 c. str.), l’intervento normativosopra richiamato, invece, ha sostituito il 1º co. del-l’art. 187 c. str., prevedendo l’applicazione della penadell’ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 e dell’arre-sto sino a tre mesi.Successivamente, il d.l. 23-5-2008, n. 92, convertitodalla l. 24-7-2008, n. 125, sorretto – come si e giaavuto modo di chiarire (supra, par. 1) – da uno scoporepressivo, ha reso piu aspra la risposta sanzionatorianei confronti dei soggetti postisi alla guida dopo averassunto sostanze alcoliche o sostanze stupefacenti opsicotrope (32).Particolarmente significativa, in seguito, e stata lamodifica apportata dalla l. 29-7-2010, n. 120, recante«Disposizioni in materia di sicurezza stradale», laquale ha depenalizzato la guida in stato di ebbrezzacosiddetta lieve (art. 186, 2º co., lett. a, c. str.) (33).Si osserva, peraltro, che tale modifica sembrerebbeaver risolto la controversia attinente alla natura giu-ridica delle ipotesi previste dall’art. 186, 2º co., lett.a), b), c), c. str. (34).Ed infatti, secondo una corrente di pensiero, si trat-tava di tre autonome fattispecie di reato (35); secon-do una diversa opinione, invece, l’ipotesi previstadall’art. 186, 2º co., lett. a), c. str. costituiva la fatti-specie base, la quale sarebbe divenuta aggravata oveil tasso alcolemico accertato avesse superato i limitistabiliti dall’art. 186, 2º co., lett. b) e c), c. str. (36).La questione, a ben vedere, non assumeva interessesoltanto sul terreno dogmatico ma si rivelava ricca diimplicazioni anche sul piano pratico: era evidente,infatti, che l’adesione alla impostazione da ultimorichiamata avrebbe consentito di sottoporre le ipotesidisciplinate dall’art. 186, 2º co., lett. b e c., c. str. albilanciamento con eventuali ulteriori circostanze, aisensi dell’art. 69 c.p. Una siffatta operazione – comee stato segnalato – avrebbe potuto vanificare «gliintenti rigoristici» del legislatore (37).Da ultimo, deve rammentarsi che la l. 29-7-2010, n.120, ha anche aggiunto all’interno del codice dellastrada l’art. 186 bis, il quale sancisce un divieto asso-luto di guida dopo l’assunzione di alcolici e sottol’influenza di questi nei confronti delle seguenti cate-gorie di soggetti: «i conducenti di eta inferiore a ven-tuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal con-seguimento della patente di guida di categoria B»(lett. a); «i conducenti che esercitano l’attivita di tra-sporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87» (lett.b); «i conducenti che esercitano l’attivita di trasportodi cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90» (lett. c); «iconducenti di autoveicoli di massa complessiva a pie-no carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti unrimorchio che comporti una massa complessiva totalea pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di

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autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto dicose il cui numero di posti a sedere, escluso quellodel conducente, e superiore a otto, nonche di auto-articolati e di autosnodati» (lett. d) (38).

(24) Nonostante le modificazioni succedutesi, i dubbi in ordine airapporti tra le disposizioni contenute nel codice penale e quelleinserite nel codice della strada gia emersi nel passato si sonoprotratti sino ad oggi. Deve qui soltanto segnalarsi che, a frontedi una giurisprudenza tendenzialmente incline a riconoscere ilconcorso effettivo tra – per quel che qui rileva – l’omicidio col-poso commesso con violazione delle norme sulla disciplina dellacircolazione stradale e la guida in stato di ebbrezza, una partedella dottrina rileva che il concorso tra le due figure deve rite-nersi apparente. Basti richiamare, tra le altre: Cass. pen., sez. IV,15-12-2016, n. 2403, in www.penalecontemporaneo.it, 30-6-2017,con nota di CHIBELLI, Omicidio ‘‘stradale’’ e guida in stato di

ebbrezza: concorso di reati o convergenza apparente di norme?

Il possibile revirement (per ora solo rimandato) della Corte di

Cassazione, DPCont, 2017, 6, 225; Cass. pen., sez. IV, 28-1-2010, n. 3559, DPP, 2010, 714, con nota critica di D’AURIA,Omicidio colposo aggravato e contravvenzione del codice della

strada: concorso di reati o reato complesso? Il commento, ivi;Cass. pen., sez. IV, 29-10-2009, n. 3359, FI, 2011, II, 114, conun commento critico di GIACONA, Guida in stato di ebbrezza,

irrilevanza della clausola di sussidiarieta e concorso di reati:

una discutibile impostazione della costante giurisprudenza, ivi,118; Cass. pen., sez. III, 5-7-1976, RIDPP, 1978, 429, con notaparzialmente critica di DE FRANCESCO, Profili sistematici dell’o-

micidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della

circolazione stradale, ivi.Contra, tuttavia, T. Ferrara, 16-12-2009, CP, 2010, 1654, conosservazioni di TODARO, ivi, 1655.(25) Assume, invece, carattere innovativo la separazione, a livel-lo topografico, della guida sotto l’influenza di sostanze alcolichedalla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (rispettiva-mente, artt. 186 e 187 c. str.). Sul punto, GIARRUSSO-TITO, Lacircolazione stradale. Illeciti penali2, Milano, 1994, 275.(26) Tra gli altri, BISACCI, Le modifiche al Codice della Strada, inIl decreto sicurezza: d.l. n. 92/2008 convertito con modifiche in

legge n. 125/2008, a cura di Scalfati, Torino, 2008, 34, e ROIATI,L’introduzione dell’omicidio stradale e l’inarrestabile ascesa del

diritto penale della differenziazione, in www.penalecontempora-

neo.it, 1-6-2016.(27) Cosı ANTONINI, Ebbri e drogati al volante: il recente giro di

vite nella disciplina della circolazione stradale, Criminalia, 2008,296.(28) Tra gli altri, GIARRUSSO-TITO, La circolazione stradale. Ille-

citi penali2, cit., 281.(29) Cosı Cass. pen. S.U., 27-9-1995, GI, 1997, II, 162. Nellaspecie, la Corte di Cassazione era stata chiamata a pronunciarsicirca il rapporto tra il reato di ubriachezza, previsto dall’art. 688c.p. e depenalizzato ad opera del d.lg. 30-12-1999, n. 507, ed ilreato di guida in stato di ebbrezza, disciplinato dall’art. 186 deld.lg. 30-4-1992, n. 285.(30) Non puo sottacersi l’influenza esercitata nei confronti dellamateria dal diritto dell’Unione europea. Basti richiamare la Rac-comandazione della Commissione europea del 17-1-2001 sul tet-to massimo di alcolemia (TA) consentito per i conducenti diveicoli a motore, reperibile in www.eur-lex.europa.eu.(31) Va, inoltre, rammentato che alle sanzioni indicate nel testosi aggiungono ulteriori sanzioni di natura non penale. Piu inparticolare, il codice della strada prevede che all’accertamentodella violazione prevista dall’art. 186, 2º co., lett. a), c. str. con-segua la sanzione amministrativa accessoria della sospensionedella patente di guida da tre a sei mesi.Stabilisce, poi, che all’accertamento del reato contemplato dal-l’art. 186, 2º co., lett. b), c. str. segua in ogni caso la sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente di gui-da da sei mesi ad un anno.Infine, dispone che all’accertamento del reato disciplinato dal-l’art. 186, 2º co., lett. c), c. str. faccia seguito la sanzione ammini-strativa accessoria della sospensione della patente di guida dauno a due anni. Nel caso in cui il veicolo appartenga ad unapersona estranea al reato, la durata della sospensione de qua eraddoppiata. Inoltre, la patente di guida e sempre revocata incaso di recidiva nel biennio. E, laddove venga pronunciata sen-tenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delleparti, anche se e stata applicata la sospensione condizionale dellapena, e sempre disposta la confisca del veicolo per mezzo delquale e stato commesso il reato, eccetto il caso in cui appartengaad una persona estranea al reato.Per quel che concerne il richiamo alla recidiva, secondo POTETTI,Il nuovo art. 186, commi 2 e 2-bis, c. strad.: aggravanti o figure

autonome di reato?, CP, 2008, 2988, il legislatore ha utilizzato iltermine «recidiva» in modo atecnico, prescindendo dal contenu-to dell’art. 99 c.p.: ed infatti, egli sostiene che l’inciso «recidivanel biennio» debba intendersi quale reiterazione della guida instato di ebbrezza qualora non siano ancora decorsi due annidalla prima realizzazione del medesimo fatto.(32) Per quel che qui rileva, bisogna segnalare che, a seguitodelle modifiche apportate dall’art. 4 del d.l. 23-5-2008, n. 92,convertito dalla l. 24-7-2008, n. 125, in relazione alla guida instato di ebbrezza cosiddetta intermedia, si applica la pena del-l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto sino a sei mesi[art. 186, 2º co., lett. b), c. str.]; con riferimento alla guida in statodi ebbrezza cosiddetta grave, si prevede, invece, la pena dell’am-menda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da tre mesi ad unanno [art. 186, 2º co., lett. c), c. str.].Ancora, l’art. 4 del d.l. citato stabilisce che nella ipotesi di cuiall’art. 187 c. str. si applichi l’ammenda da euro 1.500 a euro6.000 e l’arresto da tre mesi ad un anno.(33) Interessante notare che la tendenza alla depenalizzazionenel settore della circolazione stradale emerge gia decenni addie-tro. Un significativo episodio del processo di depenalizzazione ecostituito dalla l. 3-5-1967, n. 317, recante «Modificazioni al si-stema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradalee delle norme dei regolamenti locali», poi abrogata dalla l. 24-11-1981, n. 689. Per alcune considerazioni critiche sul provvedimen-to legislativo, si veda NUVOLONE, Depenalizzazione apparente e

norme penali sostanziali, RIDPP, 1968, 60 ss.Invece, per quel che attiene al recente intervento legislativorichiamato nel testo, cfr. DIES, La riforma del reato di guida in

stato di ebbrezza e successione di leggi (penali e non) nel tempo,RCP, 2011, 311.(34) Di tale avviso, SBABO, «Circolazione stradale», in Digesto/

pen., Agg., VI, Torino, 2011, 88.(35) Sul punto, tra gli altri, GENTILE, Guida in stato di ebbrezza e

principio di tassativita, GDir, 2017, n. 6, 43.(36) D’AURIA, La colpa stradale: un’analisi giurisprudenziale.

Regole di comportamento, requisiti e limiti, profili processuali,Milano, 2010, 41.(37) Cosı, BISACCI, Le modifiche al Codice della Strada, cit., 36.(38) Per alcune osservazioni sul punto, D’AURIA, Le modifiche

apportate alla materia della circolazione stradale. Il commento,DPP, 2010, 1274 ss.

II. L’OMICIDIO STRADALE E LE LESIONI PERSO-

NALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME ALLA LU-

CE DELLA L. 23-3-2016, N. 41.

3. L’art. 589 bis, 1º co., del codice penale.Nel tessuto normativo e giurisprudenziale sopra trat-teggiato si innesta la l. 23-3-2016, n. 41, intitolata –come anticipato – «Introduzione del reato di omici-

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dio stradale e del reato di lesioni personali stradali,nonche disposizioni di coordinamento al decreto le-gislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo28 agosto 2000, n. 274».Procedendo nel cammino volto a parcellizzare la ri-sposta penale da apprestare al cospetto di fatti offen-sivi del bene giuridico della vita, il legislatore – que-sta volta – manifesta persino a livello topografico lapropria volonta, aggiungendo nel corpus del codicepenale l’art. 589 bis, emblematicamente rubricato«Omicidio stradale» (39).In tale sede, non sara ovviamente possibile svolgereconsiderazioni di carattere generale in relazione aldelitto di omicidio colposo; ci si soffermera, invece,senza alcuna pretesa di esaustivita, sui caratteri sa-lienti, nonche sugli aspetti critici, della ‘‘nuova’’ fatti-specie di cui all’art. 589 bis, prestando attenzione aiprofili di diritto penale sostanziale (40).Ebbene, data la pluralita di commi di cui si componeil predetto articolo, risulta conveniente procederepunto per punto.Anzitutto, l’art. 589 bis, 1º co., c.p. incrimina il fattodi colui che cagiona per colpa la morte di una perso-na con violazione delle norme sulla disciplina dellacircolazione stradale, prevedendo che sia applicata lapena della reclusione da due anni a sette anni.La formulazione della disposizione riproduce ictuoculi quanto prima desumibile da una lettura con-giunta dei co. 1º e 2º dell’art. 589 c.p. (41).L’identita strutturale tra la vecchia e la nuova disci-plina consente di affermare che possa rendersi sog-getto attivo del delitto de quo non soltanto l’utentedella strada alla guida di un veicolo ed in fase dicircolazione il quale abbia violato la normativa inmateria di disciplina stradale ma altresı colui il quale,sebbene non impegnato nella fase della circolazione,abbia violato una norma che poneva a suo carico unobbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicu-rezza stradale (42).In ordine all’elemento soggettivo, deve osservarsiche l’apprezzabile inquadramento del delitto com-messo con violazione delle norme sulla disciplina del-la circolazione stradale nell’alveo degli illeciti penalicolposi – soluzione certamente in linea di continuitacon il passato, ma, come ricavabile da quanto sopraesposto (par. 1), non scontata – ripropone alcuni nodiinterpretativi (43).Secondo una lettura, infatti, il richiamo alle «normesulla disciplina della circolazione stradale» imporreb-be di includere nell’ambito di applicazione della fat-tispecie le sole ipotesi caratterizzate da colpa speci-fica (44).Tale ricostruzione suggerisce, quindi, di distinguere icasi in cui sussistano soltanto profili di colpa genericadai casi nei quali si ravvisino entrambi i profili dicolpa (45). Nella prima ipotesi, infatti, non restereb-

be che sussumere il fatto nella fattispecie previstadall’art. 589, 1º co., c.p. Nella seconda, per converso,si potrebbe ipotizzare un concorso apparente tral’art. 589, 1º co., c.p. e l’art. 589 bis, 1º co., c.p., darisolversi applicando quest’ultima norma poiche con-tenente un elemento specializzante: appunto, la vio-lazione delle norme sulla disciplina della circolazionestradale (46).Per una diversa impostazione, invece, nonostante«l’infelice formulazione» della disposizione, i profilidi colpa generica potrebbero ricomprendersi nel ri-ferimento al fatto cagionato «per colpa» (47).Ora, prospettate tali possibili alternative, interessaqui segnalare che, da una parte, la tendenza alla po-sitivizzazione delle regole cautelari ha certamenteridotto le ipotesi di colpa generica in tale delicatamateria. D’altra parte, non puo non ammettersi cheproprio il settore della circolazione stradale ha piuvolte dato prova del carattere residuale della colpagenerica, nonche della labilita della linea di confinetra la colpa generica e la colpa specifica.Si pensi, ad esempio, che il codice della strada cono-sce non soltanto regole scritte rigide, le quali indica-no con sufficiente chiarezza il comportamento dovu-to, ma altresı regole scritte elastiche, le quali prescri-vono, invece, una condotta determinabile tenutoconto delle circostanze concrete e, quindi, anche del-le regole cautelari non scritte. L’osservanza di questeultime, proprio perche sovente non esaustive dellecautele esigibili, non esclude la possibilita di ravvisa-re restanti profili di colpa generica. Emblematico e ilcaso in cui il conducente, pur avendo rispettato lenorme contenute nel codice della strada, abbia postoin essere una condotta negligente, imprudente o im-perita in una situazione che richiedeva l’adozione dicautele diverse o ulteriori rispetto a quelle cristalliz-zate nelle regole scritte (48).Inoltre, in relazione al profilo qui oggetto di atten-zione si rivela di particolare importanza anche unosguardo alle ricostruzioni giurisprudenziali.Ed infatti, gia sotto il vigore della precedente disci-plina, era stato chiarito che, ai fini della sussistenzadella circostanza aggravante di cui all’art. 589, 2º co.,c.p., non occorreva la violazione di una specifica nor-ma del codice della strada, dovendosi, invece, ritene-re sufficiente l’inosservanza delle regole di prudenza,perizia e diligenza, confluite nel corpo normativo ap-pena richiamato (49).Ed ancora, era stato osservato come l’aggravante dequa si configurasse pure nel caso in cui fosse statoviolato l’art. 140 c. str., rubricato «Principio informa-tore della circolazione», ai sensi del quale «gli utentidella strada devono comportarsi in modo da non co-stituire pericolo o intralcio per la circolazione ed inmodo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezzastradale» (50). La disposizione appena citata, sempre

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in base alla lettura fornita dalla Suprema Corte, po-nendo, appunto, un «principio informatore della cir-colazione», deve ritenersi implicitamente richiamatain ogni contestazione (51).Da ultimo, occorre soffermarsi sul profilo sanziona-torio.La nuova disciplina, invero, si caratterizza non sol-tanto per una analoga struttura rispetto alla prece-dente ma, altresı, per una stessa cornice edittale: co-me anticipato, il fatto continua ad essere punito conla pena della reclusione da due a sette anni; nondi-meno, ad una forbice edittale identica rispetto al pas-sato sembrerebbe corrispondere una risposta sanzio-natoria ben piu severa.L’omicidio colposo commesso con violazione dellenorme sulla disciplina della circolazione stradale par-rebbe, infatti, dover essere considerato una fattispe-cie autonoma di reato, e non piu una circostanzaaggravante, suscettibile, quindi, di essere bilanciatacon altre eventuali circostanze del reato (52).Ora, benche non sia qui possibile addentrarsi nelladelicata questione concernente l’individuazione deicriteri i quali permettono di distinguere una figuraautonoma di reato da una circostanza del reato, al-cuni elementi sembrerebbero avallare l’opinione pri-ma esposta (53).Si pensi, anzitutto, al gia richiamato titolo della l. 23-3-2016, n. 41, il quale suggerisce di considerare l’o-micidio stradale quale «reato». Ancora, si richiami laopzione, certo non decisiva ma neppure trascurabile,di dotare la fattispecie di un autonomo nomen iuris,collocandola in un diverso articolo. Da ultimo, bastileggere l’art. 590 quater c.p. (sul punto, infra, par. 12)per avvedersi che il legislatore, non annoverando trale circostanze aggravanti proprio l’art. 589 bis, 1º co.,c.p., sembra aver compiuto una precisa scelta: appun-to, qualificare l’omicidio stradale in termini di figuraautonoma di reato (54).Se cosı e, allora, nel rispetto dei princıpi che regolanola successione di norme penali nel tempo, la nuovadisciplina dovrebbe applicarsi soltanto ai fatti com-messi dopo l’entrata in vigore della legge qui in esa-me.Inoltre, sempre in base alla lettura sopra esposta, epossibile svolgere un’ultima considerazione.Invero, se accostiamo il delitto di omicidio colposocommesso con violazione delle norme sulla disciplinadella circolazione stradale ed il delitto di omicidiocolposo realizzato trasgredendo le norme per la pre-venzione degli infortuni sul lavoro (fattispecie ancoradisciplinata dall’art. 589, 2º co., c.p.), non possiamonon ravvisare profili di irragionevolezza: sebbene ledue fattispecie siano poste a presidio dello stessobene giuridico, incriminino fatti caratterizzati daeguale disvalore, siano caratterizzate dal medesimoelemento soggettivo e da una eguale forbice edittale,

la diversa collocazione dogmatica che adesso le con-nota rende piu mitigata la risposta fornita dal dirittopenale al cospetto di un omicidio commesso violandola disciplina anti-infortunistica, ipotesi quest’ultimache, conservando ancora la natura di circostanza ag-gravante, potrebbe essere sottoposta al bilanciamen-to con altre circostanze del reato (55).Si ha, pertanto, l’impressione che il legislatore setto-riale, preoccupato del proprio ramo di intervento,intento a rincorrere l’emergenza e a fornire messaggirassicuranti all’opinione pubblica, abbia latitato nellevisioni di insieme.

(39) La controvertibile tendenza alla frammentazione della ri-sposta penale al cospetto di fatti lesivi della vita e della incolu-mita individuale ha trovato un ulteriore significativo momentonell’approvazione della l. 8-3-2017, n. 24, recante «Disposizioniin materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, non-che in materia di responsabilita professionale degli esercenti leprofessioni sanitarie». Per quel che qui interessa, l’art. 6, 1º co.,della legge appena citata ha introdotto nel corpo del codicepenale l’art. 590 sexies, rubricato «Responsabilita colposa permorte o lesioni personali in ambito sanitario».Peraltro, allo stato attuale, la direzione intrapresa dal legislatorenon sembra presagire battute d’arresto. Si pensi, infatti, che il 14-3-2017 e stato comunicato alla Presidenza il d.d.l. n. 2742, inti-tolato «Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reatodi lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime». Il testo deld.d.l. e consultabile in www.senato.it.(40) Tale precisazione si rende necessaria poiche la l. 23-3-2016,n. 41, ha apportato modificazioni le quali non hanno interessatosoltanto il diritto penale sostanziale.(41) Per quel che concerne l’art. 589, 2º co., c.p., va precisato chel’art. 1, 3º co., lett. c), l. 23-3-2016, n. 41, ha soppresso le parole«sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle».(42) In tal senso, tra le altre, Cass. pen., sez. IV, 3-10-2014, n.44811, De Jure; Cass. pen., sez. IV, 3-5-2012, n. 23152, De Jure.(43) Sebbene il legislatore abbia, infine, deciso di mantenerel’omicidio stradale nell’alveo dei reati colposi, secondo SQUILLA-

CI, Ombre e (poche) luci nella introduzione dei reati di omicidio e

lesioni personali stradali, in www.penalecontemporaneo.it, 18-4-2016, 6 ss., gli elevati livelli sanzionatori previsti in relazione aldelitto di omicidio colposo stradale legittimerebbero il sospettodi un reato di evento non colposo. L’Autore, infatti, sospetta cheil legislatore si sia prefigurato fatti realizzati in presenza di unelemento soggettivo intermedio tra il dolo e la colpa, quell’ele-mento soggettivo sovente indicato con il termine «sconsideratez-za».(44) TRINCI, L’omicidio stradale e le lesioni personali stradali

(post L. n. 41/2016), in I reati in materia di circolazione stradale,a cura di Balzani-Trinci, Milano, 2016, 351.(45) Piu in generale, per la distinzione tra colpa generica e colpaspecifica, sia pure in termini non sempre coincidenti, si rinviaaltresı a: GALLO, «Colpa penale (dir. vig.)», in Enc. dir., VII,Milano, 1960, 636 ss.; FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale,Milano, 1990, 313; M. ROMANO, Commentario sistematico del

codice penale, I, Art. 1-843, Milano, 2004, 461.(46) Sostiene che la nuova fattispecie di omicidio colposo stra-dale si pone in rapporto di specialita con il delitto di omicidiocolposo comune e, pertanto, prevale anche F. MANTOVANI, Di-

ritto penale, p. spec., I, Delitti contro la persona6, Milano, 2016,116. Ad ipotizzare un concorso apparente di norme e ancheMENGHINI, L’omicidio stradale. Scelte di politica criminale e fram-

mentazione del sistema, Napoli, 2016, 73.(47) AMATO, Un impianto diretto a considerare solo la colpa

specifica, GDir, 2016, n. 16, 56. Secondo l’Autore, tale soluzione

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interpretativa si rivelerebbe maggiormente favorevole nei con-fronti del reo. Egli ritiene, infatti, che diversamente opinando,laddove si ravvisassero entrambi i profili di colpa, dovrebbecontestarsi sia il reato previsto dall’art. 589 bis c.p. che – inconcorso formale ai sensi dell’art. 81, 1º co., c.p. – il delittocontemplato dall’art. 589, 1º co., c.p. Ed inoltre, sostiene che talelettura si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale se-condo il quale, nei reati colposi, «qualora nel capo d’imputazionesiano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, lasostituzione o l’aggiunta di un profilo di colpa, sia pure specifico,rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzareuna diversita o mutazione del fatto, con sostanziale ampliamentoo modifica della contestazione. Difatti, il riferimento alla colpagenerica evidenzia che la contestazione riguarda la condotta del-l’imputato globalmente considerata in riferimento all’evento ve-rificatosi, sicche questi e posto in grado di difendersi relativa-mente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasionedi tale evento, di cui e chiamato a rispondere» (Cass. pen., sez.IV, 2-12-2014, n. 22028, De Jure. Conforme, Cass. pen., sez. IV,4-5-2005, n. 38818, De Jure).(48) Per tale esemplificazione si veda MASSARO, Omicidio stra-

dale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: da un diritto

penale ‘‘frammentario’’ a un diritto penale ‘‘frammentato’’, inwww.penalecontemporaneo.it, 20-5-2016, 20.(49) Cosı, Cass. pen., sez. IV, 29-3-2004, n. 21748, CP, 2005,2700.(50) Cass. pen., sez. IV, 15-3-2016, n. 18204, De Jure.(51) In ordine alla natura dell’art. 140 c. str. si ravvisa una sottiledivergenza di vedute. Secondo F. MANTOVANI, Diritto penale, p.

gen.9, cit., 338, l’art. 140, 1º co., c. str. rappresenterebbe unaregola cautelare apparentemente scritta poiche essa lascia inde-terminate sia la condotta doverosa sia le condizioni di fatto dellasua operativita, rinviando genericamente a regole cautelari nonscritte.Ad avviso di altri Autori, l’art. 140 c. str. costituirebbe un esem-pio di regola cautelare elastica. Di tale avviso, tra gli altri, MEN-

GHINI, L’omicidio stradale, cit., 71.(52) Tra gli altri, PAVICH, Omicidio stradale e lesioni stradali:

novita e possibili criticita della nuova legge, CP, 2016, 2311.(53) Sull’annosa questione attinente all’individuazione degli in-dici in grado di distinguere una figura autonoma di reato da unacircostanza del reato, di recente, BASILE, Reato autonomo o cir-

costanza? Punti fermi e questioni ancora aperte a dieci anni dal-

l’intervento delle Sezioni Unite sui ‘‘criteri di distinzione’’,RIDPP, 2011, 1564.(54) Ad analoghe conclusioni sembrerebbe potersi addivenire inrelazione all’art. 590 bis, 1º co., c.p.(55) Si veda, supra, la nota 39.

4. L’art. 589 bis, 2º co., del codice penale.L’art. 589 bis, 2º co., c.p., poi, punisce, con la penadella reclusione da otto a dodici anni, il fatto di coluiche, «ponendosi alla guida di un veicolo a motore instato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisicaconseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti opsicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186,comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285», cagiona per colpa la morte diuna persona.Si tratta di una circostanza aggravante speciale adeffetto speciale, la quale, nata sulle ceneri dell’abro-gato art. 589, 3º co., c.p., ne ripropone alcuni profili,discostandosene in relazione ad altri (56).Innanzitutto, per quel che concerne il soggetto attivo– mentre l’art. 589, 3º co., c.p. si rivolgeva al soggetto

in stato di ebbrezza cosiddetta grave ed al soggettosotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ilquale avesse cagionato per colpa la morte di unapersona violando le norme sulla disciplina della cir-colazione stradale – l’art. 589 bis, 2º co., c.p. interessacoloro i quali realizzino il medesimo fatto «ponendo-si alla guida di un veicolo a motore» (57).Una interpretazione letterale della disposizione sug-gerirebbe, allora, di circoscrivere l’ambito di opera-tivita della nuova fattispecie circostanziata, escluden-done i soggetti postisi alla guida di un veicolo non amotore (tra questi, per esempio, i ciclisti) (58). Taleopzione interpretativa potrebbe, pero, indurre ad in-terrogarsi circa la configurabilita della fattispecie nel-la ipotesi in cui il soggetto attivo si sia posto allaguida in stato di alterazione psico-fisica derivantedall’assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti opsicotrope e, pur non essendo riuscito ad avviare ilveicolo, abbia cagionato l’evento (59).A ben vedere, un analogo quesito era gia emerso inrelazione all’art. 132 dell’abrogato codice della stradadel 1959. E la Cassazione, chiamata a pronunciarsisul punto, aveva ritenuto responsabile del reato dequo colui che, ponendosi alla guida in stato di eb-brezza, pur non essendo riuscito a provocare lo spo-stamento del veicolo a motore, avesse azionato i con-gegni idonei ad imprimere movimento all’automezzoo a consentirlo, trattandosi di un comportamento ingrado di creare quella situazione di pericolo che lanorma mirava a prevenire (60).Nodi problematici emergono, inoltre, riguardo allostato di ebbrezza grave o all’alterazione derivantedall’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti.In primo luogo, bisognerebbe forse riflettere circal’assimilazione tra i due stati tossici, tenuto contodel fatto che, mentre in relazione all’alcolemia rilevail quantitativo di alcol presente nel sangue, per quelche attiene alle sostanze stupefacenti o psicotropesembrano trascurate, invece, sia la tipologia sia laquantita di sostanza assunta (61).In aggiunta, una parte della dottrina si domanda se lostato di ebbrezza grave o di stupefazione debba es-sere consapevole (62). E, muovendo dall’eliminazio-ne dell’avverbio «consapevolmente», contenuto neld.d.l. n. 859 (supra, par. 1), conclude nel senso chela disposizione possa trovare applicazione anche nelcaso in cui il soggetto si sia posto alla guida in stato dialterazione psicofisica per negligenza o imperi-zia (63).Ancora, risulta di considerevole importanza com-prendere quale rilevanza debba assumere lo statodi alterazione derivante dall’assunzione della sostan-za alcolica, stupefacente o psicotropa rispetto all’e-vento morte. In altri termini, occorre domandarsi sela circostanza aggravante, prevista dall’art. 589 bis, 2ºco., c.p., possa trovare applicazione tutte le volte in

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cui fatti gravemente lesivi della vita siano commessiper colpa da colui che si sia posto alla guida dopoaver assunto le sostanze appena richiamate, quasipresumendosi che l’assunzione delle stesse incidanei confronti del comportamento tenuto, oppure sedebba essere provato il nesso causale tra lo statopredetto e la violazione della regola cautelare (64).La questione – affrontata ma non risolta gia sotto ilvigore dell’art. 589, 3º co., c.p. – trae oggi nuova linfavitale confrontandosi con un dettato normativo mu-tato (65).Secondo le prime letture, la circostanza aggravante siconfigura ove venga accertato un legame tra lo statodi alterazione psicofisica derivante dall’assunzionedelle sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope ela violazione della regola cautelare, nonche una con-nessione tra la violazione della regola cautelare e lamorte (66). Argomentando diversamente, del resto,si dovrebbe certamente dubitare della ragione sotte-sa all’aggravamento di pena (67).Da ultimo, deve osservarsi che lo stato di intossica-zione nel quale versa il soggetto attivo solleva criti-cita anche sul piano della imputabilita (68).La fattispecie, invero, interessa soggetti la capacita diintendere e di volere dei quali potrebbe essere gran-demente scemata o, addirittura, esclusa: appunto, co-loro i quali hanno commesso il fatto sotto l’azione disostanze stupefacenti, o psicotrope, nonche coloro iquali hanno cagionato la morte di un uomo versandoin uno stato di ubriachezza.A ben vedere, infatti, l’art. 186, 2º co., lett. c), c. str.(richiamato ex professo dall’art. 589 bis, 2º co., c.p.)richiede che il tasso di alcool presente nel sangue nonsia inferiore a 1,5 grammi per litro ma non fissa alcu-na soglia massima, consentendo, quindi, di includerein detta ipotesi anche i casi di ubriachezza (69).Ora, trattandosi di un profilo che si interseca, piu ingenerale, con le problematicita sottese alla disciplinain materia di imputabilita contenuta nella parte ge-nerale del codice penale, interessa soltanto sottoli-neare che nella ipotesi qui oggetto di attenzione po-trebbero essere compresse le esigenze di accertamen-to della effettiva capacita di intendere e di volere almomento della commissione del fatto (70).Dalle considerazioni svolte emerge, dunque, la centra-lita assunta dall’accertamento dello stato di ebbrezzao dello stato di alterazione derivante dall’assunzionedelle sostanze stupefacenti o psicotrope (71).

(56) Piu precisamente, l’art. 589, 3º co., c.p. e stato abrogatodall’art. 1, 3º co., lett. d), l. 23-3-2016, n. 41. Al riguardo, peraltro,bisogna segnalare che l’art. 12, 2º co., della l. 11-1-2018, n. 3, hainserito un 3º comma nell’art. 589 c.p.(57) Va segnalato che, in relazione all’art. 589, 3º co., c.p., BRIC-

CHETTI, Ipotesi aggravate e implicazioni in tema di omicidio e

lesioni colposi, in Scalfati (a cura di), Il decreto sicurezza: d.l.

n. 92/2008 convertito con modifiche in legge n. 125/2008, Torino,

2008, 27, sosteneva che destinatario del precetto fosse non sol-tanto il conducente di un veicolo ma anche «chi (ad esempio, unpedone o il lavoratore di un cantiere stradale), gravato dall’ob-bligo di osservanza di regola cautelare riconducibile all’anzidettosettore, si renda, in violazione della medesima, responsabile diomicidio colposo o di lesioni personali colpose trovandosi nelgrave stato di ebbrezza alcolica» o «sotto l’effetto di sostanzestupefacenti o psicotrope». E, in siffatte ipotesi, secondo l’Auto-re era da ritenersi inappropriata la previsione della sanzioneamministrativa accessoria della revoca della patente di guida(art. 222 c. str.).In senso contrario, tuttavia, ANTONINI, Ebbri e drogati al volante:il recente giro di vite nella disciplina della circolazione stradale,cit., 300-301, secondo la quale proprio la previsione della richia-mata sanzione amministrativa accessoria costituisce un elementosistematico in grado di confortare una lettura restrittiva, tale daestromettere dall’ambito di operativita della fattispecie coloroche non guidano.(58) In tal senso anche MENGHINI, L’omicidio stradale, cit., 68.(59) Per una esemplificazione, si veda MENGHINI, L’omicidio

stradale, cit., 68. L’Autrice richiama il caso in cui il soggetto,postosi alla guida ma non ancora immesso nella circolazione,apra in modo repentino la portiera senza guardare nello spec-chietto retrovisore, provocando la morte di un ciclista.(60) In tali termini, Cass. pen., sez. IV, 22-11-1967, GP, 1968, II,703.(61) Sul punto, si veda TRINCI, L’omicidio stradale e le lesioni

personali stradali (post L. n. 41/2016), cit., 353.(62) Cfr.: D’AURIA, Omicidio stradale: prime osservazioni, DPP,2016, 435; NOTARO, I nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni

personali stradali: norme ‘‘manifesto’’ o specializzazione dello

statuto colposo, in www.lalegislazionepenale.eu, 28-7-2016; TRIN-

CI, L’omicidio stradale e le lesioni personali stradali (post L. n. 41/2016), cit., 354.(63) Di tale opinione, D’AURIA, Omicidio stradale: prime osser-

vazioni, cit., 435, e TRINCI, L’omicidio stradale e le lesioni perso-

nali stradali (post L. n. 41/2016), cit., 355. Al riguardo, pero,MENGHINI, L’omicidio stradale, cit., 60, sottolineando che l’avver-bio «consapevolmente», presente nel d.d.l. n. 859, non si riferivaall’assunzione, ma al porsi alla guida, precisa che l’interrogativo«puo avere senso, di fronte ad una situazione di vera ubriachez-za, solo per quanti facciano propria un’interpretazione dell’art.92 comma 1 c.p. che, nel tentativo di recuperarne la compatibi-lita con il principio di colpevolezza, retroagisca l’apprezzamentodella prevedibilita rispetto alla realizzazione del reato al momen-to dell’assunzione», applicando, dunque, lo schema dell’actiolibera in causa.(64) Bisogna, peraltro, segnalare che, per una ricostruzione pre-valente, affinche la fattispecie si configuri, occorre che il soggettoattivo violi una regola cautelare, scritta o non scritta, ulteriorerispetto al precetto che vieta di porsi alla guida sotto l’influenzadell’alcol o delle sostanze stupefacenti o psicotrope. Da qui lapossibilita di ricondurvi anche i fatti qualificati da colpa generica.Sul punto, si vedano: TRINCI, L’omicidio stradale e le lesioni

personali stradali (post L. n. 41/2016), cit., 355; MENGHINI, L’o-micidio stradale, cit., 63 ss.; ADDANTE, Vox populi vox Dei? L’o-

micidio stradale: una riforma figlia del tempo attuale, in www.ar-

chiviopenale.it, 2017, 13.(65) Per alcune osservazioni sul punto, emerse in relazione al-l’art. 589, 3º co., c.p., si vedano: BRICCHETTI-PISTORELLI, Dieci

anni se c’e omicidio colposo, cit., 75; MEREU-ZANNOTTI, Il c.d.«decreto sicurezza»: profili di diritto sostanziale, GM, 2009, 38;POTETTI, I nuovi lineamenti dei reati di omicidio colposo e lesioni

colpose, conseguenti al c.d. ‘‘pacchetto sicurezza’’ (d.l. n. 92 del

2008, conv. in l. n. 125 del 2008), CP, 2009, 4816 ss.; OGGERO, Lemodifiche al codice penale, in Misure urgenti in materia di sicu-

rezza pubblica, a cura di Amato-Santoriello, Torino, 2009, 14;RECCIA, La criminalita stradale. Alterazione da sostanze alcoliche

e principio di colpevolezza, Torino, 2014, 73.

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(66) Sul punto, cfr.: D’AURIA, Omicidio stradale: prime osserva-

zioni, cit., 436; TRINCI, L’omicidio stradale e le lesioni personali

stradali (post L. n. 41/2016), cit., 355 ss.; MENGHINI, L’omicidio

stradale, cit., 61 ss; NOTARO, I nuovi reati di omicidio stradale e di

lesioni personali stradali, cit., 10.Inoltre, con particolare riferimento all’art. 186, 2º co. bis, c. str.,sembra utile segnalare che Cass. pen., sez. IV, 7-7-2016, n. 38203,De Jure, ha richiesto «l’esigenza dell’inequivoco riscontro di unobiettivo nesso di strumentalita-occasionalita tra lo stato di eb-brezza del reo e l’incidente dallo stesso provocato, non potendocertamente giustificarsi l’inflizione di un deteriore trattamentosanzionatorio a carico del guidatore che, pur procedendo illeci-tamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidentestradale di per se oggettivamente imprevedibile e inevitabile e inogni caso privo di alcuna connessione con lo stato di ebbrezzadel soggetto».(67) Si veda MENGHINI, L’omicidio stradale, cit., 61.(68) Per quel che concerne l’imputabilita, si rinvia a: PAGLIARO,Principi di diritto penale, p. gen.8, Milano, 2003, 179 ss.; FIANDA-

CA-MUSCO, Diritto penale, p. gen.7, cit., 342 ss.; F. MANTOVANI,Diritto penale, p. gen.9, cit., 624 ss.; B. ROMANO, Diritto penale, p.

gen.3, Milano, 2016, 260 ss.(69) Di recente, circa i rapporti tra imputabilita e stato di ubria-chezza in una ipotesi di omicidio conseguente ad una condotta diguida spericolata, Cass. pen., sez. V, 14-7-2016, n. 45997, GI,2017, 942, con nota di DEMURO, Ubriachezza e dolo eventuale

nella guida spericolata, ivi, 945.(70) Particolare, ma non priva di profili di criticita, risulta lasoluzione adottata dall’ordinamento giuridico tedesco in relazio-ne alle ipotesi di ubriachezza. Sul punto, cfr. MAIWALD, Fra prin-

cipio di colpevolezza e prevenzione generale. La punibilita della

non imputabilita causata da ubriachezza, in Studi in onore di

Mario Romano, Napoli, 2011, 1029 ss.(71) La novella legislativa qui oggetto di attenzione intervieneanche su tale versante. Tuttavia, trattandosi di un profilo aventecarattere prettamente processuale, deve qui soltanto sottolinear-si che, ai sensi dell’art. 224 bis c.p.p., modificato dalla l. 23-3-2016, n. 41, quando si procede – per quel che qui rileva – per idelitti previsti dagli artt. 589 bis e 590 bis c.p., «se per l’esecu-zione della perizia e necessario compiere atti idonei ad incideresulla liberta personale, quali il prelievo di capelli, di peli o dimucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determi-nazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi e ilconsenso della persona da sottoporre all’esame del perito, ilgiudice, anche d’ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l’e-secuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabileper la prova dei fatti». Inoltre, ponendo attenzione all’attivita delpubblico ministero, la legge citata ha inserito all’interno dell’art.359 bis c.p.p. il co. 3 bis, il quale dispone quanto segue: «Nei casidi cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale, qualora ilconducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato diebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all’uso di so-stanze stupefacenti o psicotrope, se vi e fondato motivo di rite-nere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiu-dizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulterioriprovvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essereadottati anche oralmente e successivamente confermati periscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all’accompa-gnamento dell’interessato presso il piu vicino presidio ospeda-liero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento esi procede all’esecuzione coattiva delle operazioni se la personarifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da com-piersi e data tempestivamente notizia al difensore dell’interessa-to, che ha facolta di assistervi, senza che cio possa comportarepregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano leprevisioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 365. Entro le qua-rantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la conva-lida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giu-dice per le indagini preliminari, che provvede al piu presto e

comunque entro le quarantotto ore successive, dandone imme-diato avviso orale al pubblico ministero e al difensore. Le ope-razioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizionipreviste dai commi 4 e 5 dell’articolo 224 bis». In argomento sivedano FELICIONI, «Accertamenti sulla persona», in Digesto/pen.,Agg., IX, Torino, 2016, 61, e TONINI, Manuale di procedura pe-

nale18, Milano, 2017, 360 ss. e 560-561. Con particolare riferi-mento all’accertamento mediante etilometro, invece, si rinvia aLUDOVICI, «Alcooltest: profili processuali», in Digesto/pen., Agg.,IX, Torino, 2016, 66.

5. L’art. 589 bis, 3º co., del codice penale.Ulteriori circostanze aggravanti del reato sono, poi,previste dai successivi commi dell’art. 589 bis c.p.Al riguardo, deve immediatamente segnalarsi che,diversamente dalla circostanza aggravante di cui al-l’art. 589 bis, 2º co., c.p., la quale – per le ragioniprima esposte – presenta significativi punti di contat-to con il previgente art. 589, 3º co., c.p., le ipotesicircostanziate sulle quali ci soffermeremo da qui inpoi sembrerebbero assumere carattere innovativo.Anzitutto, l’art. 589 bis, 3º co., c.p. stabilisce che siapplichi la pena della reclusione da otto a dodici annianche qualora la morte di una persona sia cagionataper colpa da uno dei soggetti indicati dall’art. 186 bis,1º co., lett. b), c) e d), c. str., il quale versi in uno statodi ebbrezza intermedia, ai sensi dell’art. 186, 2º co.,lett. b), c. str.: appunto, il conducente di un veicolo amotore che eserciti l’attivita di trasporto di persone,di cui agli artt. 85, 86 e 87 del codice della strada; ilconducente che eserciti l’attivita di trasporto di cose,di cui agli artt. 88, 89 e 90 del codice della strada; e ilconducente di autoveicoli di massa complessiva apieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainantiun rimorchio che comporti una massa complessivatotale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al traspor-to di cose il cui numero di posti a sedere, esclusoquello del conducente, e superiore a otto, nonchedi autoarticolati e di autosnodati.Come agevolmente ricavabile dal dettato normativo,il legislatore richiama proprio quelle categorie diconducenti nei confronti dei quali la l. 29-7-2010, n.120, contenente «Disposizioni in materia di sicurezzastradale» (supra, par. 2), aveva sancito un divietoassoluto di porsi alla guida dopo aver assunto sostan-ze alcoliche e sotto l’influenza delle stesse, escluden-do, tuttavia, il conducente avente un’eta inferiore aiventuno anni, nonche il conducente nei primi tre an-ni dal conseguimento della patente di guida di cate-goria B (72).Si tratta, a ben vedere, di quei conducenti cosiddettiprofessionisti ai quali e richiesta una maggiore atten-zione nella guida, tenuto conto dell’attivita svolta odelle peculiarita dell’autoveicolo condotto. Pertanto,benche sia presente nel loro sangue una concentra-zione di alcol inferiore rispetto a quella prevista dal-l’art. 589 bis, 2º co., c.p., il fatto appare caratterizzato

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da un eguale disvalore: il rimprovero, quindi, nonmuta (73).Stupisce, pero, che analoga conseguenza sanzionato-ria discenda laddove venga rilevato un tasso di alcolsuperiore a 1,5 grammi per litro: in tale ipotesi, in-fatti, sembrerebbe dover trovare applicazione l’art.589 bis, 2º co., c.p.

(72) Esprimono perplessita in ordine alla scelta del legislatore dinon richiamare le categorie previste dall’art. 186 bis, 1º co., lett.a), c. str. TRINCI, L’omicidio stradale e le lesioni personali stradali

(post L. n. 41/2016), cit., 359, e MENGHINI, L’omicidio stradale,cit., 85.(73) In tali termini anche SQUILLACI, Ombre e (poche) luci nella

introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali, cit.,16. Interessanti, altresı, le considerazioni di ROIATI, L’introdu-zione dell’omicidio stradale e l’inarrestabile ascesa del diritto pe-

nale della differenziazione, cit., 8, ad avviso del quale la presuntamaggiore pericolosita della condotta sembra celare il ritorno alparadigma della colpa d’autore.

6. L’art. 589 bis, 4º co., del codice penale.Proseguendo nella differenziazione della risposta pu-nitiva in base alla quantita di alcol presente nel san-gue del conducente, l’art. 589 bis, 4º co., c.p. prevedel’applicazione della pena della reclusione da cinqueanni a dieci anni nei confronti di colui che, ponendosialla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezzaalcolica media, ai sensi dell’art. 186, 2º co., lett. b), c.str., cagioni per colpa la morte di un uomo.Ancora una volta, ci troviamo al cospetto di unacircostanza aggravante del reato.Il rapporto con l’ipotesi prevista dal precedente com-ma e delineato dal medesimo art. 589 bis, 4º co., c.p.,il quale esclude, mediante una clausola di riservadeterminata (appunto, «salvo quanto previsto dalterzo comma»), l’applicabilita della fattispecie neiconfronti dei conducenti cosiddetti professioni-sti (74).

(74) Piu in generale, sulle clausole di riserva, si rinvia a B. RO-

MANO, Il rapporto tra norme penali. Intertemporalita, spazialita,

coesistenza, Milano, 1996, 230.

7. L’art. 589 bis, 5º co., del codice penale.Ma il groviglio delle circostanze previste in relazioneal delitto di omicidio colposo commesso violando lenorme sulla disciplina della circolazione stradale siinfittisce nel 5º comma dell’art. 589 bis c.p. (75).Il legislatore, infatti, stabilisce che si applichi la penadella reclusione da cinque a dieci anni ove il condu-cente abbia cagionato per colpa la morte di un uomo«procedendo in un centro urbano ad una velocitapari o superiore al doppio di quella consentita e co-munque non inferiore a 70 km/h, ovvero su stradeextraurbane ad una velocita superiore di almeno 50km/h rispetto a quella massima consentita» (art. 589bis, 5º co., n. 1, c.p.); ancora, qualora abbia determi-nato per colpa la morte di un uomo «attraversando

un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ov-vero circolando contromano» (art. 589 bis, 5º co., n.2, c.p.); infine, laddove il conducente abbia cagionatoper colpa l’evento morte «a seguito di manovra diinversione del senso di marcia in prossimita o in cor-rispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguitodi sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di unattraversamento pedonale o di linea continua» (art.589 bis, 5º co., n. 3, c.p.) (76).A ben vedere, si tratta di casi nei quali il fatto vienerealizzato disattendendo specifiche regole cautelari.Emergono, pero, alcune criticita.Anzitutto, sfugge il criterio adottato dal legislatorenel selezionare le condotte di guida particolarmentepericolose ed in grado di giustificare un aggravamen-to di pena.Si pensi, infatti, che alcune tra esse talvolta potreb-bero essere persino il frutto di una mera disattenzio-ne (per esempio, l’attraversare una intersezione conil semaforo rosso). Altre, invece, soprattutto se pro-tratte per un certo lasso di tempo ed affiancate daulteriori violazioni di regole cautelari, potrebbero es-sere considerate finanche espressione di un atteggia-mento di non curanza nei confronti della vita umana(a titolo esemplificativo, sia sufficiente richiamare lacircolazione contromano, soprattutto ove realizzatain una autostrada) (77).Per le ragioni appena illustrate, suscita, allora, per-plessita la parificazione sanzionatoria delle condotterilevanti ai sensi della fattispecie in esame.Ma soprattutto solleva dubbi l’accostamento – con-cernente, un’altra volta, il profilo sanzionatorio – trale ipotesi riconducibili nell’ambito di operativita del-la disposizione in esame ed i casi sussumibili nellasfera di applicabilita dell’art. 589 bis, 4º co., c.p.Difatti, benche l’evento giuridicamente rilevante siail medesimo, differente risulta il disvalore delle con-dotte prese in considerazione.Basti pensare che, diversamente dall’art. 589 bis, 4ºco., c.p. (supra, par. 6), l’art. 589 bis, 5º co., c.p. ri-chiama regole cautelari, la violazione delle quali,autonomamente considerata, non sembrerebbe assu-mere rilevanza penale (78).

(75) Per una recente riflessione di carattere generale sugli effettidelle circostanze del reato, BASILE, L’enorme potere delle circo-

stanze sul reato; l’enorme potere dei giudici sulle circostanze,RIDPP, 2015, 1743.(76) Perseguendo un intento definitorio e ricorrendo alla tecnicadel rinvio, l’art. 590 quinquies c.p., aggiunto dall’art. 1, 2º co., l.23-3-2016, n. 41, chiarisce cosa debba intendersi per strada urba-na ed extraurbana.(77) A tal proposito, emblematico risulta un arresto giurispru-denziale: ci riferiamo a Cass. pen., sez. I, 30-5-2012, n. 23588, inwww.penalecontemporaneo.it, 26-10-2012, con osservazioni diAIMI, Scontro frontale in autostrada con esito letale: la Cassazione

conferma il dolo eventuale, ivi.(78) Ponendo particolare attenzione all’aspetto soggettivo,

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SQUILLACI, Ombre e (poche) luci nella introduzione dei reati di

omicidio e lesioni personali stradali, cit., 17, sottolinea che levicende rilevanti ai sensi dell’art. 589 bis, 5º co., c.p. sono carat-terizzate da un segmento iniziale, di regola, soltanto colposo.Con particolare riguardo alle conseguenze sanzionatorie, invece,ROIATI, L’introduzione dell’omicidio stradale e l’inarrestabile

ascesa del diritto penale della differenziazione, cit., 10, precisache in siffatte ipotesi, ove non si verifichi un evento lesivo, po-trebbe trovare applicazione una sanzione amministrativa di ca-rattere pecuniario, diversamente da quanto avviene nei casi diguida in stato di ebbrezza.

8. L’art. 589 bis, 6º co., del codice penale.Ancora, l’art. 589 bis, 6º co., c.p. stabilisce un aggra-vamento di pena ove i fatti di cui ai commi preceden-ti siano realizzati da una persona non munita di pa-tente di guida o con patente di guida sospesa o revo-cata, ovvero nella ipotesi in cui il veicolo a motore siadi proprieta dell’autore del fatto e sia sprovvisto diassicurazione obbligatoria.Tale circostanza aggravante speciale ad effetto co-mune ha gia provocato dubbi interpretativi.Innanzitutto, non sembra chiara la ratio sottesa al-l’aumento di pena. Si osserva, infatti, che ad esserestigmatizzato e un modus operandi del soggetto atti-vo del reato certamente censurabile ma privo di rile-vanza causale rispetto all’evento (79).Ed inoltre, muovendo dal tenore letterale della di-sposizione, si sottolinea che la circostanza aggravanteavrebbe dovuto colpire il soggetto che non abbiaconseguito la patente di guida, e non solo colui chenon ne sia munito al momento della commissione delfatto (80).Ancora, ci si domanda se il legislatore abbia volutoincludere nella fattispecie in esame anche i casi neiquali la patente di guida sia scaduta (81). E, in assen-za di indicazioni ricavabili dalla lettera della legge, laquale fa riferimento alle sole ipotesi nelle quali lapatente di guida sia sospesa o revocata, si opta perla soluzione negativa in ossequio al divieto di analo-gia in malam partem (82).Infine, alle perplessita gia suscitate dalla scelta diprevedere un aggravamento di pena ove il veicoloa motore sia di proprieta dell’autore del fatto e nonsia provvisto di copertura assicurativa, si aggiungonoi dubbi riconnessi alla opzione legislativa di non equi-parare il possessore al proprietario del veicolo, lad-dove le due figure non coincidano (83).

(79) Cosı LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni ‘‘stra-

dali’’. Cenni introduttivi ad alcuni problemi interpretativi di diritto

sostanziale, in www.penalecontemporaneo.it, 30-6-2016, 27.(80) In tali termini, SQUILLACI, Ombre e (poche) luci nella intro-

duzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali, cit., 23.(81) Esigenze di carattere sistematico suggeriscono di precisareche la guida di veicoli senza patente di guida (art. 116 c. str.) estata depenalizzata ad opera del d.lg. 15-1-2016, n. 8.Per alcune valutazioni concernenti anche la recente depenaliz-zazione, si veda PALAZZO, La depenalizzazione nel quadro delle

recenti riforme sanzionatorie, DPP, 2016, 285 ss.

(82) Ancora, SQUILLACI, Ombre e (poche) luci nella introduzione

dei reati di omicidio e lesioni personali stradali, cit., 23.(83) Si vedano SQUILLACI, Ombre e (poche) luci nella introduzio-

ne dei reati di omicidio e lesioni personali stradali, cit., 23, eROIATI, L’introduzione dell’omicidio stradale e l’inarrestabile

ascesa del diritto penale della differenziazione, cit., 10.

9. Le cause che concorrono alla produzione dell’even-to.All’ampia gamma delle circostanze aggravanti deldelitto di omicidio stradale segue, poi, una circostan-za attenuante speciale ad effetto speciale.Ai sensi dell’art. 589 bis, 7º co., c.p., infatti, «nelleipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’eventonon sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’o-missione del colpevole, la pena e diminuita fino allameta».Disponendo in tal modo, il legislatore sembra averattribuito un minor disvalore al fatto, non esclusivaconseguenza del comportamento del soggetto attivo,tale da determinare una diminuzione della pena.Tenuto conto della stringata formulazione della di-sposizione, conviene procedere ad una lettura dellastessa che tenga conto di quanto consacrato dall’art.41, 1º co., c.p. (84).Cosı, sembra, anzitutto, che la causa concorrentepossa essere preesistente, simultanea o sopravvenutarispetto alla condotta posta in essere dal soggettoattivo (85).E, se e certo che il contributo debba essere dotato diuna rilevanza eziologica rispetto alla produzione del-l’evento, non altrettanto chiara risulta la ‘‘coloritura’’soggettiva di tale apporto.Nel silenzio della legge, si osserva che dovrebbe ricom-prendersi nella sfera di operativita della disposizionesia il contributo causale doloso sia il contributo causalecolposo (86). Ed ancora, si segnala che potrebbe assu-mere rilevanza anche quella interferenza causale nonascrivibile alla condotta cosciente e volontaria di unsoggetto poiche realizzatasi, per esempio, in presenzadi caso fortuito o di forza maggiore (87).Infine, si asserisce che l’apporto causale potrebbecertamente provenire dalla vittima; non si esclude,tuttavia, la possibile rilevanza eziologica di un com-portamento posto in essere da un altro utente dellastrada e, persino, di un comportamento non umano,richiamando quelle ipotesi nelle quali, ad esempio, leavverse condizioni metereologiche contribuiscano alverificarsi dell’evento (88).

(84) Del resto, la fattispecie non sembrerebbe introdurre ecce-zioni rispetto a quanto previsto dall’art. 41, 1º co., c.p. Di taleopinione anche SQUILLACI, Ombre e (poche) luci nella introdu-

zione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali, cit., 26, eMENGHINI, L’omicidio stradale, cit., 95.(85) Tra gli altri, MASSARO, Omicidio stradale e lesioni personali

stradali gravi o gravissime: da un diritto penale ‘‘frammentario’’ a

un diritto penale ‘‘frammentato’’, cit., 12.

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(86) Riconducendo alla ipotesi prevista dall’art. 589 bis, 7º co.,c.p. sia il contributo colposo che il contributo doloso della vitti-ma, MASSARO, Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi

o gravissime: da un diritto penale ‘‘frammentario’’ a un diritto

penale ‘‘frammentato’’, cit., 13, osserva che potrebbe profilarsiun problema di coordinamento con la circostanza attenuanteprevista dall’art. 62, 1º co., n. 5, c.p. Tuttavia, la stessa Autriceprecisa, poi, che l’attenuante appena richiamata viene soventeapplicata in presenza di delitti dolosi, e non colposi.(87) Di tale avviso, SQUILLACI, Ombre e (poche) luci nella intro-

duzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali, cit., 25, ilquale pensa alla ipotesi nella quale «un automobilista, colto daimprovvisa crisi epilettica, perda il controllo del proprio veicoloe si scontri con l’autovettura condotta da un altro soggetto che,impegnato in una inversione di marcia in prossimita di una in-tersezione, per l’effetto investe ed uccide un passante».(88) Cosı MASSARO, Omicidio stradale e lesioni personali stradali

gravi o gravissime: da un diritto penale ‘‘frammentario’’ a un

diritto penale ‘‘frammentato’’, cit., 13.

10. La pluralita di eventi.Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 589 bis c.p., «nel-le ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il con-ducente cagioni la morte di piu persone, ovvero lamorte di una o piu persone e lesioni a una o piupersone, si applica la pena che dovrebbe infliggersiper la piu grave delle violazioni commesse aumentatafino al triplo, ma la pena non puo superare gli annidiciotto».In linea con la giurisprudenza formatasi in relazioneall’art. 589, ult. co., c.p., sembra da escludere che lafattispecie presenti i caratteri di un reato complesso odi una circostanza aggravante del reato, dovendosi,invece, ritenere che essa costituisca una particolareipotesi di concorso formale di reati, unificati soltantoquoad poenam (89).In altri termini, si tratterebbe di una ipotesi nellaquale il soggetto attivo, con una sola azione od omis-sione, viola diverse disposizioni di legge o commettepiu violazioni della stessa disposizione di legge (ap-punto, art. 81, 1º co., c.p.). Nondimeno, il limite mas-simo indicato dal legislatore (appunto, diciotto anni)diverge da quello desumibile dalla parte generale delcodice penale (90).Al riguardo, deve segnalarsi che il trattamento san-zionatorio previsto potrebbe in alcuni casi risultareparticolarmente severo. In assenza di indicazioni daparte del legislatore, il regime sopra delineato sem-brerebbe, infatti, dover trovare applicazione anchenel caso in cui alla morte di un uomo si aggiunganolesioni lievi o lievissime di una diversa persona (91).

(89) Cosı gia Cass. pen., sez. IV, 15-6-2011, n. 35805, De Jure,secondo la quale la fattispecie «non costituisce un’autonomafigura di reato complesso, ne da luogo alla previsione di circo-stanza aggravante rispetto al reato previsto dal 1º comma, maprevede un’ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo‘‘quoad poenam’’, con la conseguenza che ogni fattispecie direato conserva la propria autonomia e distinzione». In sensoconforme, tra le altre, Cass. pen., sez. IV, 27-1-1999, n. 3127,De Jure.

Non puo, tuttavia, sottacersi che anni addietro, ad avviso diPATALANO, «Omicidio (dir. pen.)», in Enc. dir., XXIX, Milano,1979, 1016, l’ipotesi prevista dall’art. 589, ult. co., c.p. dovevaconsiderarsi «un caso di unificazione legislativa riferibile allanozione di reato complesso».(90) Al riguardo, LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni

‘‘stradali’’. Cenni introduttivi ad alcuni problemi interpretativi di

diritto sostanziale, cit., 28, precisa che la previsione contenutanella parte speciale del codice penale (in quanto lex specialis)costituisce una deroga rispetto a quanto disposto nella partegenerale.(91) Si vedano LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni

‘‘stradali’’. Cenni introduttivi ad alcuni problemi interpretativi di

diritto sostanziale, cit., 27, e MENGHINI, L’omicidio stradale, cit.,97.

11. La fuga del conducente nelle ipotesi di omicidiostradale.Rivolgendo adesso l’attenzione al comportamentotenuto dal soggetto attivo dopo la realizzazione deldelitto, bisogna richiamare l’art. 589 ter c.p., inseritodall’art. 1, 1º co., l. 23-3-2016, n. 41, secondo il quale,«nel caso di cui all’articolo 589 bis, se il conducente sida alla fuga, la pena e aumentata da un terzo a dueterzi, e comunque non puo essere inferiore a cinqueanni».Tale circostanza aggravante desta non poche perples-sita.Il legislatore, invero, non soltanto ha previsto un si-gnificativo aumento di pena ma ha fissato – ed equesto il profilo certamente meritevole di maggioreattenzione – un limite edittale minimo con riferimen-to a tutte le ipotesi previste dall’art. 589 bis c.p.Cosı disponendo, ha disegnato una fattispecie la qua-le si espone a critiche sotto il profilo della compati-bilita con il dettato costituzionale.In primo luogo, infatti, e opportuno segnalare cheuna siffatta previsione rischia di produrre un vistosoaumento di pena soprattutto nei casi di minore gra-vita; un aggravamento di pena che potrebbe rivelarsiirragionevole rispetto a quello destinato ad operarenelle ipotesi piu gravi di omicidio stradale, ponendo-si, quindi, in contrasto con l’art. 3 Cost. (92).Basti la considerazione che, ove il soggetto attivocagioni con colpa la morte di un uomo violando lenorme sulla disciplina della circolazione stradale epoi si dia alla fuga, non potra essere applicata unapena inferiore a cinque anni di reclusione, sebbenel’art. 589 bis, 1º co., c.p. fissi una soglia edittale mi-nima pari a due anni di reclusione. Qualora, invece, ilconducente si sia reso responsabile di piu gravi vio-lazioni di regole cautelari (si pensi, ad esempio, alleipotesi contemplate dai co. 2º, 3º, 4º e 5º dell’art. 589bis c.p.) e, in seguito, fugga, il ritocco della penaverso l’alto potrebbe risultare meno vistoso.Inoltre, impedendo al giudice di fissare una penainferiore a cinque anni di reclusione, la novella haintrodotto un automatismo sanzionatorio che sembra

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stridere anche con il principio della personalita dellaresponsabilita penale, consacrato nell’art. 27 Cost.Del resto, non puo sottacersi che proprio negli ultimianni la Consulta ha piu volte dichiarato l’illegittimitacostituzionale delle disposizioni le quali immettononel nostro ordinamento preclusioni assolute tali daimpedire di differenziare il trattamento sanzionato-rio, tenuto conto delle peculiarita del caso concre-to (93).Problematico, poi, risulta il coordinamento della cir-costanza in esame con alcune fattispecie previste dalcodice della strada: come e noto, infatti, il corpusnormativo appena richiamato aveva gia rivolto atten-zione al modo di comportarsi dell’utente della stradanelle ipotesi di incidente.Ed infatti, l’art. 189, 6º co., c. str. punisce con lareclusione da sei mesi a tre anni l’utente della strada,il quale in caso di incidente, ricollegabile al suo com-portamento, con danno alle persone, non ottemperaall’obbligo di fermarsi.Ed il contiguo 7º co. dell’art. 189 c. str. prevede che siapplichi la pena della reclusione da un anno a treanni nei confronti di colui che, nelle condizioni sopradescritte, non ottemperi all’obbligo di prestare l’assi-stenza occorrente alle persone ferite.Le due fattispecie dolose, secondo l’opinione dottri-nale e giurisprudenziale prevalente, sono poste a pre-sidio di due diversi beni giuridici e, pertanto, possonoconcorrere (94). Si ritiene, infatti, che la prima siavolta a garantire l’identificazione dei soggetti coin-volti nell’incidente e la ricostruzione delle modalitadel sinistro; si sostiene, invece, che la seconda siafinalizzata ad assicurare che le persone ferite nonrestino prive dell’assistenza necessaria.Ora, evidenti i punti di contatto tra l’art. 589 ter c.p. el’art. 189, 6º co. e 7º co., c. str., bisogna comprenderequali rapporti siano astrattamente configurabili tra lefattispecie.Cosı, per una corrente di pensiero, l’art. 589 ter c.p.costituirebbe una ipotesi speciale rispetto alle figurepreviste dal codice della strada (95). Da qui, l’appli-cabilita della sola circostanza aggravante contenutanel codice penale, in quanto, appunto, norma specia-le.Altri, tuttavia, rilevano che occorre domandarsi se laspecialita operi sia nei confronti della fuga (art. 189,6º co., c. str.) sia nei riguardi della omessa assistenza(art. 189, 7º co., c. str.). E, prendendo l’abbrivio dallalettera della legge, non escludono la possibilita diapplicare il reato contemplato dall’art. 189, 7º co.,c. str. unitamente alla circostanza aggravante previstadall’art. 589 ter c.p. (96).Un’ultima osservazione. Prestando ancora attenzio-ne al comportamento dell’utente della strada nelleipotesi di incidente, e utile segnalare che la l. 23-3-2016, n. 41, ha modificato l’art. 189, 8º co., c. str.,

prevedendo che il conducente il quale si fermi e, senecessario, presti assistenza a coloro che hanno subi-to un danno alla persona, ponendosi immediatamen-te a disposizione della polizia giudiziaria, non e sog-getto all’arresto stabilito per l’ipotesi di flagranza direato qualora dall’incidente derivino lesioni persona-li colpose. A ben vedere, nessun riferimento e statofatto alla gravita delle lesioni personali; ed inoltre,opinabilmente, nessun rilievo e stato attribuito allaeventuale collaborazione del conducente dopo l’inci-dente nelle ipotesi di omicidio colposo (97).

(92) Evidenzia l’irragionevolezza della circostanza aggravante inrelazione alla ipotesi prevista dall’art. 589 bis, 1º co., c.p. ancheSQUILLACI, Ombre e (poche) luci nella introduzione dei reati di

omicidio e lesioni personali stradali, cit., 27.(93) Basti qui richiamare, con particolare riferimento alla deli-cata condizione delle detenute madri: C. Cost., 8-3-2017, n. 76,DPP, 2017, 1047, con nota di MENGHINI, Cade anche la preclu-

sione di cui al comma 1 bis dell’art. 47 quinquies ord. penit., ivi;SI, 2017, 1453, con nota di PACE, Preminente interesse del minore

e automatismi legislativi alla luce della sentenza costituzionale n.

76 del 2017, ivi; GiC, 2017, 725, con nota di SECHI, Nuovo inter-

vento della Corte costituzionale in materia di automatismi legisla-

tivi e detenzione domiciliare speciale, ivi, 733. Ed ancora, C.Cost., 22-10-2014, n. 239, in www.penalecontemporaneo.it, 27-10-2014, con nota di FIORENTIN, La Consulta dichiara incostitu-

zionale l’art. 4-bis ord. penit. laddove non esclude dal divieto di

concessione dei benefici la detenzione domiciliare speciale e ordi-

naria in favore delle detenute madri; in www.archiviopenale.it,2014, con osservazioni di Trapasso e con nota di CAPITTA, De-

tenzione domiciliare per le madri e tutela del minore: la Corte

costituzionale rimuove le preclusioni stabilite dall’art. 4-bis, co.

1, ord. penit. ma impone la regola di giudizio; in CP, 2015, 131,con osservazioni di APRILE, ivi, 141, e con nota di SCHIRO, La‘‘carcerazione degli infanti’’ nella lettura della Corte costituziona-

le, ivi, 1067.Inoltre, in materia di recidiva, C. Cost., 23-7-2015, n. 185, GI,2015, 2484, con nota di BARTOLI, Recidiva obbligatoria ex art.

99.5 c.p.: la Corte costituzionale demolisce l’ultimo automatismo,ivi; GiC, 2015, 1400, con nota di PELISSERO, L’incostituzionalitadella recidiva obbligatoria. Una riflessione sui vincoli legislativi

alla discrezionalita giudiziaria, ivi, 1412; DPP, 2015, 1490, connota di ROCCHI, Cadono l’obbligatorieta della recidiva ‘‘qualifi-

cata’’ e il relativo automatismo sanzionatorio, ivi, 1493; CP, 2016,22, con nota di BIANCHI, Cade l’ipotesi speciale di obbligatorieta:

la Consulta prosegue nell’opera di disinnesco degli automatismi

della recidiva, ivi, 30.Tutte le sentenze sopra richiamate sono integralmente consulta-bili anche in www.cortecostituzionale.it.(94) GIARRUSSO-TITO, La circolazione stradale. Illeciti penali2,cit., 321; ID., «Circolazione stradale (illeciti in materia di)», inEnc. dir., Agg., VI, Milano, 2002, 266. Per quanto attiene all’e-lemento soggettivo, da notare che, secondo Cass. pen., sez. IV, 9-5-2012, n. 17220, AGCSS, 2012, 1021, il reato di fuga previstodall’art. 189 c. str. puo essere integrato anche dal dolo eventuale,ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente ricon-ducibile al proprio comportamento, idoneo in concreto a pro-durre un evento lesivo, non essendo, invece, necessaria l’esisten-za di un effettivo danno alle persone.(95) Cosı AMATO, L’obbligo di fermarsi aggrava la posizione di

chi si da alla fuga, GDir, 2016, n. 16, 72-73, il quale precisa che ladisciplina in materia contenuta nel codice della strada potra es-sere applicata in relazione alle ipotesi non ricomprese nell’am-bito di operativita degli artt. 589 bis e 590 bis c.p.: appunto, neicasi di lesioni personali lievi o lievissime.

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(96) Sul punto, MASSARO, Omicidio stradale e lesioni personali

stradali gravi o gravissime: da un diritto penale ‘‘frammentario’’ a

un diritto penale ‘‘frammentato’’, cit., 21-22.(97) Per tale ultima osservazione, AMATO, L’obbligo di fermarsi

aggrava la posizione di chi si da alla fuga, cit., 73.

12. Il computo delle circostanze.Dopo aver delineato un amplissimo spettro di circo-stanze aggravanti, il legislatore dell’emergenza haposto un significativo limite alla valutazione discre-zionale del giudice.L’art. 1, 2º co., l. 23-3-2016, n. 41, infatti, ha introdot-to l’art. 590 quater c.p., rubricato «Computo dellecircostanze», ai sensi del quale, qualora ricorrano lecircostanze aggravanti previste dagli artt. 589 bis, co.2, 3, 4, 5 e 6, 589 ter, 590 bis, co. 2, 3, 4, 5 e 6, e 590ter, le circostanze attenuanti concorrenti, diverse daquelle previste dagli artt. 98 e 114, «non possonoessere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto aqueste e le diminuzioni si operano sulla quantita dipena determinata ai sensi delle predette circostanzeaggravanti».Emerge con evidenza che il legislatore ha inteso ri-proporre quella disciplina gia contenuta nell’art. 590bis c.p., inserito – come sopra chiarito – dall’art. 1, 1ºco., lett. e), del d.l. 23-5-2008, n. 92, convertito dalla l.24-7-2008, n. 125, e sostituito dall’art. 1, 2º co., dellalegge qui oggetto di attenzione: per tale ragione, rin-viamo a quanto gia esposto sul punto (par. 1).

13. Le lesioni personali stradali gravi o gravissime.Per ragioni di comodita espositiva, si e finora fattorichiamo soltanto alla fattispecie di omicidio colposostradale.Tuttavia, come si ricava agevolmente dal titolo, la l.23-3-2016, n. 41, ha attribuito autonoma rilevanzaanche alle lesioni personali stradali gravi o gravissi-me, le quali trovano oggi la propria sede nell’art. 590bis del codice penale, rubricato, appunto, «Lesionipersonali stradali gravi o gravissime» (98).Nonostante la diversita concernente l’evento del rea-to, la costruzione della fattispecie appare simmetricarispetto a quella del delitto di omicidio stradale.Pertanto, richiamando le considerazioni gia formula-te, basti un accenno ad essa (99).Ebbene, il 1º comma dell’art. 590 bis punisce il fattodi colui che cagiona per colpa una lesione personaleviolando le norme sulla disciplina della circolazionestradale. Interessante notare che, in relazione allelesioni personali gravi, il fatto continua ad esserepunito con la pena della reclusione da tre mesi adun anno; nondimeno, e esclusa la possibilita di appli-care in via alternativa la pena della multa da euro 500a euro 2.000. Per quel che attiene alle lesioni perso-nali gravissime, il trattamento sanzionatorio, invece,resta inalterato rispetto al passato: appunto, la reclu-sione da uno a tre anni.

Nei successivi commi dell’art. 590 bis sono previstedelle circostanze aggravanti del reato le quali ripro-ducono quelle gia analizzate in relazione al delitto diomicidio stradale.Ed infatti, il 2º co. dell’art. 590 bis c.p. punisce coluiche, mettendosi alla guida di un veicolo a motore instato di ebbrezza alcolica, ai sensi dell’art. 186, 2º co.,lett. c), c. str., o di alterazione fisica e psichica chederiva dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psi-cotrope, cagiona per colpa una lesione personale: setrattasi di lesioni personali gravi, sara applicata lapena della reclusione da tre a cinque anni; se, invece,le lesioni personali risultino gravissime, sara inflittala pena della reclusione da quattro a sette anni.Ancora, il 3º co. dell’art. 590 bis c.p. estende il trat-tamento sanzionatorio appena richiamato nei con-fronti del conducente di un veicolo a motore di cuiall’art. 186 bis, 1º co., lett. b), c) e d), c. str., il qualeversi in uno stato di ebbrezza intermedia, ai sensidell’art. 186, 2º co., lett. b), c. str .: appunto, il con-ducente di un veicolo a motore che eserciti l’attivitadi trasporto di persone, di cui agli artt. 85, 86 e 87 delcodice della strada; il conducente che eserciti l’attivi-ta di trasporto di cose, di cui agli artt. 88, 89 e 90 delcodice della strada; e il conducente di autoveicoli dimassa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, diautoveicoli trainanti un rimorchio che comporti unamassa complessiva totale a pieno carico dei due vei-coli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicolidestinati al trasporto di cose il cui numero di posti asedere, escluso quello del conducente, e superiore aotto, nonche di autoarticolati e di autosnodati.Inoltre, l’art. 590 bis, 4º co., c.p., riproducendo lamedesima clausola di riserva contenuta nell’art. 589bis, 4º co., c.p., prevede che, qualora il fatto sia com-messo da un soggetto che versi in uno stato di eb-brezza intermedia, si applichi la pena della reclusioneda un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni perso-nali gravi e la pena della reclusione da due a quattroanni per le lesioni personali lievissime.L’art. 590 bis, 5º co., c.p. ripropone, poi, la compositagamma di circostanze aggravanti del reato riconduci-bili all’eccesso di velocita, all’attraversamento di unaintersezione con il semaforo disposto al rosso, allacircolazione contromano, alla manovra di inversionedel senso di marcia effettuata in prossimita di inter-sezioni, di curve o di dossi e al sorpasso di un altromezzo compiuto in corrispondenza di un attraversa-mento pedonale o di una linea continua, rinviando alcomma precedente quanto alla cornice edittale.Il comma che segue contempla un ulteriore aggrava-mento di pena se il fatto e realizzato da una personanon munita della patente di guida o con patente diguida sospesa o revocata; ed ancora, ove il veicolo amotore non sia di proprieta dell’autore del fatto e sia

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privo di copertura assicurativa (art. 590 bis, 6º co.,c.p.).Ancora, l’art. 590 bis, 7º co., c.p. prevede una dimi-nuzione della pena ove l’evento non sia esclusivaconseguenza dell’azione o dell’omissione del sogget-to attivo.E l’art. 590 bis, ult. co., c.p. modella la peculiareipotesi di concorso formale di reato, prevedendoche, nei casi disciplinati dai commi che precedono,qualora il conducente cagioni lesioni a piu persone, siapplichi la pena che dovrebbe infliggersi per la vio-lazione piu grave aumentata sino al triplo, purchenon ecceda gli anni sette.Dai sintetici richiami appena effettuati ricaviamo chel’art. 590 bis c.p. interessa soltanto le ipotesi nellequali dalla condotta del soggetto attivo derivino le-sioni personali gravi o gravissime; ne consegue, dun-que, che le lesioni personali colpose lievi o lievissimecontinuino ad essere incriminate ai sensi dell’art. 590c.p.Infine, anche in relazione alle ipotesi di lesioni per-sonali stradali e stata prestata attenzione al compor-tamento tenuto dal soggetto attivo dopo la realizza-zione del fatto.Infatti, l’art. 590 ter, inserito dall’art. 1, 2º co., l. 23-3-2016, n. 41, stabilisce che, ove il conducente cagioniper colpa lesioni personali stradali gravi o gravissimee poi si dia alla fuga, «la pena e aumentata da unterzo a due terzi e comunque non puo essere inferio-re a tre anni».Sul punto, si intende soltanto segnalare che le per-plessita gia sopra manifestate in ordine alla previsio-

ne di un limite edittale minimo fissato dal legislatorerisultano qui amplificate. Si pensi, invero, che, ove ilsoggetto attivo, violando le norme sulla disciplinadella circolazione stradale, cagioni per colpa, adesempio, lesioni personali gravi e poi fugga, la penada infliggere non potra essere inferiore a tre anni:una pena che, a ben vedere, eccede non soltanto lasoglia edittale minima fissata dall’art. 590 bis, 1º co.,c.p. ma persino quella massima.Ancora una volta, quindi, gli elevati livelli sanziona-tori dovuti all’intervento legislativo qui oggetto diattenzione rischiano di infrangere ogni proporzionetra i reati (100).

DALILA MARA SCHIRO

(98) Al riguardo, va precisato che la l. 23-3-2016, n. 41, ha sop-presso le parole «sulla disciplina della circolazione stradale o diquelle», contenute nella prima parte dell’art. 590, 3º co., c.p.,nonche l’ultimo periodo dell’art. 590, 3º co., c.p., ai sensi delquale «nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stra-dale, se il fatto e commesso da soggetto in stato di ebbrezzaalcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ov-vero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psico-trope, la pena per le lesioni gravi e della reclusione da sei mesi adue anni e la pena per le lesioni gravissime e della reclusione daun anno e sei mesi a quattro anni».(99) Poiche, come gia chiarito, si intende in tale sede soffermarsisoltanto sui profili sostanziali, per quel che attiene all’individua-zione del giudice competente, alla luce delle modifiche apportatedall’art. 1, 7º co., l. 23-3-2016, n. 41, si rinvia a MENGHINI, L’o-micidio stradale, cit., 109 ss.(100) Sul punto, cfr. M. ROMANO, Ripensare il diritto penale (a

dieci anni dalla scomparsa di Federico Stella), RIDPP, 2017, 10.

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